Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE della Legge n. 241/90:
CAPO I - Principi
Art. 1 -
Principi generali dell'attività amministrativa
Art. 2 -
Conclusione del procedimento
Art. 3 -
Motivazione del provvedimento
Art. 3-bis - Uso della telematica
CAPO II - Responsabile del procedimento
Art.4 -
Unità organizzativa responsabile del procedimento
Art. 5 -
Responsabile del procedimento
Art. 6 -
Compiti del responsabile del procedimento
CAPO III - Partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 7 -
Comunicazione di avvio del procedimento
Art. 8 -
Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento
Art. 9 -
Intervento nel procedimento
Art. 10 -
Diritti dei partecipanti al procedimento
Art. 10-bis. - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
Art. 11 -
Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento
Art.12 -
Provvedimenti attributivi di vantaggi economici
Art.13 -
Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione
Art.14 -
Conferenza di servizi
Art.14 bis -
Conferenza di servizi preliminare
Art.14 ter -
Lavori della conferenza di servizi
Art.14 quater
- Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi
Art. 14-quinquies. - Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto
Art.15 -
Accordi fra pubbliche amministrazioni
Art.16 -
Attività consultiva
Art. 17 -
Valutazioni tecniche
CAPO IV - Semplificazione dell'azione amministrativa
Art.18 -
Autocertificazione
Art.19 -
Denuncia di inizio attività
Art.20 -
Silenzio assenso
Art.21 -
Disposizioni sanzionatorie
CAPO IV-BIS - Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso
Art. 21-bis. -
Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati.
Art. 21-ter. -
Esecutorietà
Art. 21-quater. -
Efficacia ed esecutività del provvedimento
Art. 21-quinquies. -
Revoca del provvedimento
Art. 21-sexies. -
Recesso dai contratti
Art. 21-septies. -
Nullità del provvedimento
Art. 21-octies. -
Annullabilità del provvedimento
Art. 21-nonies. -
Annullamento d'ufficio
CAPO V - Accesso ai documenti amministrativi
Art.22 -
Definizioni e principi in materia di accesso
Art.23 -
Ambito di applicazione del diritto di accesso
Art.24 -
Esclusione dal diritto di accesso
Art.25 -
Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi
Art.26 -
Obbligo di pubblicazione
Art.27 -
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
Art. 28 -
Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio
CAPO VI - Disposizioni finali
Art. 29
-
Ambito di applicazione della legge
Art. 30 -
Atti di notorietà
Art. 31 -
NOTE
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITà DI ESERCIZIO
LEGGE 7 agosto 1990 n. 241. (indice)
(Aggiornamenti)
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990 n. 192)
NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.
CAPO I
Principi
Art. 1.
Principi generali dell'attività amministrativa
- L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed é retta
da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste
dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti,
nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.
- bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non
autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge
disponga diversamente.
- ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative
assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1.
- La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Art. 2.
Conclusione del procedimento
- Ove il procedimento consegua
obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la
pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso.
- Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi,
ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali
stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono
concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati
tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono
dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il
procedimento é ad iniziativa di parte.
- Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine é di novanta
giorni.
- Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un
provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi,
i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle
valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta
giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una
sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a
fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre
pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma
2.
- Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il
ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza
necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura
l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui
ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della
fondatezza dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilità dell'istanza di
avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
Art. 3.
Motivazione del provvedimento
- Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere
motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma secondo. La motivazione deve indicare
i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della
amministrazione, in relazione alle risultanze della istruttoria.
- La motivazione non é richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto
generale.
- Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione
richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere
indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si
richiama.
- In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e
l'autorità cui é possibile ricorrere.
Art. 3-bis.
Uso della telematica
- Per conseguire maggiore efficienza
nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della
telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e
i privati.
CAPO II
Responsabile del procedimento
Art. 4.
Unità organizzativa responsabile del procedimento
- Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le
pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria
e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento
finale.
- Le disposizioni adottate ai sensi del comma primo sono rese pubbliche secondo quanto
previsto dai singoli ordinamenti.
(Il d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto dalla legge di
conversione 4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure per il
rilascio di concessioni edilizie, che " al momento della presentazione della
domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica al
richiedente il nominativo del responsabile del procedimento di cui al presente
art. 4". Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 340 ha disposto che "il Ministro, entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del regolamento previsto dallo stesso
decreto, provvede ad adeguare il regolamento emanato ai sensi del presente
articolo 2, in conformità alle misure di semplificazione previste dal suindicato
D.P.R. n. 340/94.")
Art. 5.
Responsabile del procedimento
- Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad
altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del
provvedimento finale.
- Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma primo, é
considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità
organizzativa determinata a norma del comma primo dell'articolo 4.
- L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento
sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia
interesse.
(Il d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto dalla legge di conversione 4
dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure per il rilascio di
concessioni edilizie, che " al momento della presentazione della domanda di
concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il
nominativo del responsabile del procedimento di cui al presente art. 5").
Art. 6.
Compiti del responsabile del procedimento
- Il responsabile del procedimento:
- valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
- accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari,
e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In
particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o
istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare
esibizioni documentali;
- propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di
cui all'articolo 14;
- cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e
dai regolamenti;
- adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli
atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione
del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può
discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del
procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
CAPO III
Partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 7.
Comunicazione di avvio del procedimento
- Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di
celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso é comunicato, con le
modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale é destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono
intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da
un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione é tenuta a fornire
loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
- Nelle ipotesi di cui al comma primo resta salva la facoltà dell'amministrazione di
adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma
primo, provvedimenti cautelari.
Art. 8.
Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento
- L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante
comunicazione personale.
- Nella comunicazione debbono essere indicati:
- l'amministrazione competente;
- l'oggetto del procedimento promosso;
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2,
commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di
inerzia dell'amministrazione;
- ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione
della relativa istanza;
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
- Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o
risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di
cui al comma secondo mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima.
- L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo
dal soggetto nel cui interesse la comunicazione é prevista.
Art. 9.
Intervento nel procedimento
- Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare
un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Art. 10.
Diritti dei partecipanti al procedimento
- I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo
9 hanno diritto:
- di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo
24;
- di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di
valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Art. 10-bis.
Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento
dell'istanza.
- Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del
procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un
provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che
ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per
iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La
comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il
procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione
delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo
periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione
nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in
materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e
gestiti dagli enti previdenziali.
Art. 11.
Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento
- In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10,
l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e
in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine
di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
- bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il
responsabile del procedimento puo' predisporre un calendario di incontri cui invita,
separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali
controinteressati .
- Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di
nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano,
ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e
contratti in quanto compatibili.
- Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli
previsti per questi ultimi.
- Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede
unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un
indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
- bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione
amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude
accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è
preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per
l'adozione del provvedimento.
- Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di
cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
Art. 12.
Provvedimenti attributivi di vantaggi economici
- La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e persone ed enti pubblici e
privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e
delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
- L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma primo deve
risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma
primo.
Art. 13.
Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione
- Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti
dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme
le particolari norme che ne regolano la formazione.
- Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali
restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonchè ai procedimenti
previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 29
marzo 1991, n. 119, e successive modificazioni.
CAPO IV
Semplificazione dell'azione amministrativa
Art. 14.
Conferenza di servizi
- Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola
una conferenza di servizi.
- La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente
deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione,
da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La
conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto
il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.
- La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame
contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi,
riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta
dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni
che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad
applicare l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni.
- Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque
denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è
convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per
l'adozione del provvedimento finale.
- In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di
servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto
dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni
caso al concedente il diritto di voto.
- bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di
servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici
disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime
amministrazioni.
(Il d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto dalla legge di conversione 4
dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure per l'attuazione di
progetti di protezione dell'ambiente, che " ai fini dell'acquisizione delle
necessarie intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche, il commissario puo' convocare apposite conferenze di
servizi ai sensi del presente art. 14, che devono pronunciarsi entro trenta
giorni dalla prima convocazione. L'approvazione assunta all'unanimità
sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni
e comporta, altresi', dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e
indeffiribilità di lavori". La legge 15 maggio
1997, n. 127 ha disposto che "le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4
del presente art. 14, si applicano anche alle altre conferenze di servizi
previste dalle vigenti disposizioni di legge)
Art. 14-bis.
Conferenza di servizi preliminare
- La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare
complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata
richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare,
da uno studio di fattibilità, prima della
presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali
siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso.
In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i
relativi costi sono a carico del richiedente.
- Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la
conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano
le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni,
le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti
dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute
e della pubblica incolumità,
si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile,
elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni
indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.
- Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro
trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale
conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di
tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la
elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che
costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione
disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con
riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non
sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in
sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
- bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una
amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con
riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui
all'articolo 14-quater, comma 3.
- Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo
stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi
nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul
progetto definitivo.
- Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette
alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle
condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul
progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o
concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
Art. 14-ter.
Lavori della conferenza di servizi
01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici
giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione.
- La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione
dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
- La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire
alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
cinque
giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni
convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della
riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una
nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
- Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella
immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine
per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare
i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini,
l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente
articolo.
- Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo
aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta
sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia
sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per
l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di
conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine
predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è
prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti
istruttori.
- Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione
concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché
quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole
amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico
e della pubblica incolumitàa.
- Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso
un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della
stessa.
- bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il
termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione
motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze
della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella
sede;
- Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non
abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.
- In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta,
ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede
all'esame del provvedimento.
- Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al
comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione,
nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate
assenti, alla predetta conferenza.
- Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a
cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale
o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione
nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per
eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
Art. 14-quater.
Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi
- Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente
convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato
nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a
questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare
le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
- Abrogato.
- Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico
o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa
dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei
ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso
di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più
amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra
un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali.
Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la
decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio
dei ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata,
valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per
un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
- bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia
autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione
sostitutiva è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a)
alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione
statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza
unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente
locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini
istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente
della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la
complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore
periodo non superiore a sessanta giorni.
- ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su
iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei
ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni,
ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla
competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province
autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei
successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il
termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, che delibera
con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.
- quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e
3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano
ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi
dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso
l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la
determinazione sostitutiva in caso di dissenso.
- quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli
statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione
- Abrogato
- Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento
negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto
1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303.
Art. 14-quinquies.
Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto
- Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del
progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di
cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono
convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari
di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo
37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui
all'articolo 37-quinquies della medesima legge.
Art. 15.
Accordi fra pubbliche amministrazioni
- Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune.
- Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste
dall'articolo 11, commi secondo, terzo e quinto.
Art. 16.
Attività consultiva
- Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad
essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della
richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata
comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere
sarà
reso.
- In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o
senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facoltà
dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del
parere.
- Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che
debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
- Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il
termine di cui al comma 1 puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve
essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi
istruttori da parte delle amministrazioni interessate".
- Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo é comunicato
telegraficamente o con mezzi telematici.
- Gli organi consultivi dello stato predispongono procedure di particolare urgenza per
l'adozione dei pareri loro richiesti.
(Il d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto dalla legge di
conversione 4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure per il
rilascio di concessioni edilizie, che " la commissione edilizia comunale, tenuto
conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, deve esprimersi
nei termini previsti dai regolamenti comunali o, in mancanza, entro trenta
giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, in ordine agli aspetti di
propria competenza. Decorso il termine di cui al comma 4 dell'art. 4 del d.l.
398/1993 convertito con l. 493/1993, si applicano le disposizioni di cui al
presente articolo 16.")
Art. 17.
Valutazioni tecniche
- Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per
l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni
tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non
rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei
termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal
ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette
valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che
siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti
universitari.
- La disposizione di cui al comma primo non si applica in caso di valutazioni che
debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
- Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie
all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma quarto dell'articolo
16.
Art. 18. (nota)
Autocertificazione
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire
l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di
atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4
gennaio 1968, n. 15 , e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le
amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'articolo 27.
-
I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari
per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in
possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti,
istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione
procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la
ricerca dei documenti
- Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli
stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica
amministrazione é tenuta a certificare.
Art. 19.
Dichiarazione di inizio attività
- Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o
nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei
requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e
non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola
esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della
giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti
le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela
della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e
paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa
comunitaria, é sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata,
anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente
può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto
qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione
stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni.
- L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta
giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione
competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà
comunicazione all'amministrazione competente.
- L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni,
modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto
di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove
ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente
detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione,
in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere
dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela,
ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge
prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per
l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di
rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino
a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i
propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della
sospensione é data comunicazione all'interessato.
- Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi
da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da
parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.
- Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 é devoluta
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
Art. 20. (nota)
Silenzio assenso
- Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19,
nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti
amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a
provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori
istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato,
nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego,
ovvero non procede ai sensi del comma 2.
- L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi
del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei
controinteressati.
- Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento
della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via
di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
- Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e
procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la
difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la
pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione
di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il
silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e
procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i
Ministri competenti.
- Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis.
Art. 21.
Disposizioni sanzionatorie
- Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve
dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non é ammessa la conformazione
dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi
ed il dichiarante é punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale,
salvo che il fatto costituisca più grave reato.
- Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza
dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei
riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in
mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.
- bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su
attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni
previste da leggi vigenti, anche se é stato dato inizio all'attività ai sensi
degli articoli 19 e 20.
CAPO IV-BIS
Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso
Art. 21-bis.
Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati.
- Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati
acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione
allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli
irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il
numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità
idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il
provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere
sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I
provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere
cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.
Art. 21-ter.
Esecutorietà
- Nei casi e con le modalità stabiliti dalla
legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento
degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi
indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato.
Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa
diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le
modalità previste dalla legge.
- Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di
denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello
Stato.
Art. 21-quater.
Efficacia ed esecutività del provvedimento
- I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che
sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
- L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può
essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo
stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il
termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e
può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per
sopravvenute esigenze.
Art. 21-quinquies.
Revoca del provvedimento
- Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o
di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento
amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo
che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca
determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.
Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati,
l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie
in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Art. 21-sexies.
Recesso dai contratti
- Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge
o dal contratto.
Art. 21-septies.
Nullità del provvedimento
- È nullo il provvedimento
amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto
assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del
giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
- Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in
violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo.
Art. 21-octies.
Annullabilità del provvedimento
- È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da
eccesso di potere o da incompetenza.
- Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul
procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del
provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo
non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento
qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Art. 21-nonies.
Annullamento d'ufficio
- Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato
d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine
ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei
controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo
previsto dalla legge.
- È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
CAPO V
Accesso ai documenti amministrativi
Art. 22.
Definizioni e principi in materia di accesso.
- Ai fini del presente capo si intende:
- per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione
e di estrarre copia di documenti amministrativi;
- per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di
interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l'accesso;
- per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente
individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio
dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
- per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da
una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse,
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro
disciplina sostanziale;
- per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i
soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico
interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
- L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di
pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa
al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la
trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di
tutela.
- Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli
indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
- Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica
amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto
previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a
dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
- L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici,
ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
- Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica
amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si
chiede di accedere.
Art. 23.
Ambito di applicazione del diritto di accesso
- Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle
pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei
gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di
garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto
previsto dall'articolo 24.
Art. 24. (note)
Esclusione dal diritto di accesso.
- Il diritto di accesso è escluso:
- per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24
ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di
divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento
governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del
comma 2 del presente articolo;
- nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme
che li regolano;
- nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta
all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e
di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne
regolano la formazione;
- nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi
contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
- Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti
da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti
all'accesso ai sensi del comma 1.
- Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo
generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
- L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia
sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
- I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al
comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale
connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni
categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi
sono sottratti all'accesso.
- Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso
di documenti amministrativi:
- quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una
lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,
all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza
delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi
previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
- quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di
determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
- quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il
personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico,
alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare
riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di
informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività
di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
- quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone
fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare
riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario,
industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi
dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
- quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione
collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del
relativo mandato.
- Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e
giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente
indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale.
Art. 25.
Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi
- Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei
documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame
dei documenti é gratuito. Il rilascio di copia é subordinato soltanto al rimborso del
costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i
diritti di ricerca e di visura.
- La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta
all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
- Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e
nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
- Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende
respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento
dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare
ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero
chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni
comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito
territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.
Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al
difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.
Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui
all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si
pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto
infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore
civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il
differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della
Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia
rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5
decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della
sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato
o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti
terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla
richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un
procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157,
158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al
trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione,
interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione
dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere
sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del
parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto
termine, il Garante adotta la propria decisione.
- Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi
previsti dal comma quarto é dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale
amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne
abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può
essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la
segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica
all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza
istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale é appellabile, entro trenta giorni
dalla notifica della stessa, al consiglio di stato, il quale decide con le medesime
modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai
documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.
- bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio
personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere
rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della
qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.
- Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei
documenti richiesti.
Art. 26. (nota)
Obbligo di pubblicazione
- Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella gazzetta ufficiale della
repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839 , e dalle relative norme di
attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le
direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale
sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica
amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si
dettano disposizioni per l'applicazione di esse.
- Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della
commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, é data la massima pubblicità a tutte
le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare
ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
- Con la pubblicazione di cui al comma primo, ove essa sia integrale, la libertà di
accesso ai documenti indicati nel predetto comma primo s'intende realizzata.
Art. 27. (nota)
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
- È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per
l'accesso ai documenti amministrativi.
- La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è
composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai
Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla
legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di
autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i
dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della
Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della
Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore
a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
- La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si
procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle
Camere nel corso del triennio.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono
determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio
dei ministri.
- La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma
4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività
della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente
legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della
pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio
dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari
che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui
all'articolo 22.
- Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel
termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa
richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
- In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1
dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui
al presente articolo.
Art. 28.
Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio
- L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello stato, approvato con decreto del presidente della repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, é sostituito dal seguente:
"Art. 15. - (segreto d'ufficio).
- L'impiegato deve mantenere il segreto
d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti
provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia
venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle
modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie
attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e
documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento".
CAPO VI
Disposizioni finali
Art. 29.
Ambito di applicazione della legge
- Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono
nell'ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per
quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni
pubbliche.
- Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze,
regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema
costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione
amministrativa, cosI' come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.
(Il d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto dalla legge di
conversione 4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure per il
rilascio di concessioni edilizie, che " in assenza di legislazione regionale, si
applicano le disposizioni dell'art. 4 del d.l. 398/1993 convertito con l.
493/1993, ai sensi del presente art. 29").
Art. 30. (nota)
Atti di notorietà
- In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o
attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni é
ridotto a due.
- É fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di
pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall' articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15 , quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che
siano a diretta conoscenza dell'interessato.
Art. 31.
- Abrogato
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 18
- La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla
legalizzazione e autenticazione di firme".
Nota all'art. 20
- Per il comma 2 dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988 vedi precedente nota
all'art. 19.
Note all'art. 24
- Il testo dell'art. 12 della legge n. 801/1977 (Istituzione e ordinamento dei servizi
per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), è il seguente:
"Art. 12. - Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie,
le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità
dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle
istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni
degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e
alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. In nessun
caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine
costituzionale".
- Per il comma 2 dell'art. 17 della citata legge n 400/1988 vedi precedente nota
all'art. 19.
- Il testo dell'art. 9 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza), come modificato dall'art. 26 della legge n. 668/1986 (Modifiche
e integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul
nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), è il seguente:
"Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). - L'accesso ai dati e alle
informazioni conservati negli archivi automatizzati dal Centro di cui all'articolo
precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria
appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari
dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di
polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11.
L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito
all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso
e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale. è comunque vietata ogni
utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle
previste dall'articolo 6, lettera a). è altresì vietata ogni circolazione delle
informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo
comma del presente articolo. Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di
comportamento può essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di
informazioni che forniscano un profilo della personalità dell'interessato".
Nota all'art. 26
- La legge n. 839/1984 reca: "Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Nota all'art. 27
- La legge n. 97/1979 reca: "Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul
trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della
giustizia militare e degli avvocati dello Stato".
Nota all'art. 30
- Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 15/1968, è il seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà). - L'atto di notorietà
concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza
dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi
al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio,
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale
provvede alla autenticazione della sottoscrizione con l'osservanza delle modalità di cui
all'art. 20".
Il D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 (in G.U. 5/10/1993 n. 234), nel
testo introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n.
493, (in G.U. 4/12/1993, n. 285) ha disposto (con gli artt. 4 e
13) la modifica degli artt. 4, 5, 14, 16 e 29.
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. n. 121 relativo alla
G.U. 28/12/1993, n. 303) ha disposto (con l'art. 2) la modifica
degli artt. 14 e 19.
Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 340 (in G.U. 8/6/1994, n. 132) ha disposto (con gli
artt. 5 e 6) la modifica degli artt. 2 e 4.
Il D.L. 12 maggio 1995, n. 163 (in G.U. 12/5/1995, n. 109), nel
testo introdotto dalla legge di conversione 11 luglio 1995,
n. 273 (in G.U. 11/7/1995, n. 160) ha disposto (con gli artt.
3-bis e 3-quinquies) la modifica degli artt. 11 e 14.
La
L. 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. n. 98/L, relativo alla
G.U. 17/5/1997, n. 113) ha disposto (con l'art. 17) la modifica
degli artt. 14 e 16 e l'introduzione degli artt. 14-bis, 14-ter
e 14-quater.
La L. 3 agosto 1999, n. 265 (in S.O. n. 149/L, relativo alla
G.U. 6/8/1999, n. 183) ha disposto (con l'art. 4) la modifica
dell'art. 23.
La
L. 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n. 275) ha
disposto (con gli artt. 9, 10, 11, 12 e 15) la modifica degli
artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 25.
La
L. 13 febbraio 2001, n. 45 (in S.O. n. 50/L, relativo alla
G.U. 10/3/2001, n. 58) ha disposto (con l'art. 22) la modifica
degli artt. 13 e 24.
Il
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (in S.O. n. 123/L, relativo
alla G.U. 29/7/2003, n. 174) ha disposto (con l'art. 176) la
modifica dell'art. 24.
La
L. 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/2/2005, n. 42) ha disposto la modifica
di tutti gli articoli e l'introduzione dell'art. 3-bis, 10-bis e 14-quinquies.
La
L. 14 maggio 2005, n. 80 (in G.U. 14/5/2005, n. 111) ha disposto (con l'art.
3) la modifica
degli articoli 19, 2, 20, 18, 21 e 25.
INDICE DEL REGOLAMENTO
TITOLO I - Ambito applicativo
Art.1 -
Finalità ed ambito di applicazione
Art.2 -
Documento amministrativo
Art.3 -
Amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi
TITOLO II - Soggetti ed oggetto
Art.4 -
Soggetti titolari del diritto di accesso
Art.5 -
Oggetto del diritto di accesso
Art.6 -
Criteri per la individuazione dei casi di esclusione e di differimento del diritto di
accesso
TITOLO III - Modalità di esercizio del diritto di accesso
Art.7 -
Procedimento e misure organizzative
Art.8 -
Richiesta di accesso
Art.9 -
Contenuto e modalità di presentazione della richiesta
Art.10 -
Esame della richiesta. Responsabilità del procedimento
Art.11 -
Accesso informale
Art.12 -
Accesso formale
Art.13 -
Richiesta incompleta o irregolare
Art.14 -
Richiesta presentata ad unità o amministrazione incompetente
Art.15 -
Modalità del provvedimento. Silenzio-rifiuto
Art.16 -
Modalità e termini del ricorso
Art.17 -
Modalità dell'accesso
Art.18 -
Differimento
TITOLO IV - Casi di esclusione e limitazione del diritto di accesso
Art.19 -
Casi di esclusione
Art.20 -
Casi di limitazione
TITOLO V - Disposizioni finali
Art.21 -
Modificazioni del regolamento
Art.22 -
Entrata in vigore
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ESERCIZIO
E DEI CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ISTITUTO,
IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 27 GIUGNO 1992, N. 352 (COMPARTO ISTITUZIONALE). (indice)
TITOLO I
Ambito applicativo
Art. 1.
Finalità ed ambito di applicazione
- Il presente regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, ed al decreto del presidente della repubblica 27 giugno 1992,
n. 352, le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL), con riferimento agli atti dei procedimenti previsti dal testo unico
approvato con decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sue
successive modificazioni ed integrazioni, al fine di assicurare la trasparenza e la
pubblicità dell'attività amministrativa.
Art. 2.
Documento amministrativo
- É considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti
formati o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa dall'istituto.
Art. 3.
Amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi
- Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente
regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle amministrazioni, associazioni e
comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.
TITOLO II
Soggetti ed oggetto
Art. 4.
Soggetti titolari del diritto di accesso
- Il diritto di accesso é riconosciuto alle persone assicurate ed ai datori di lavoro
di cui al testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, che abbiano un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali. Il diritto di accesso é altresì riconosciuto a
chiunque abbia un interesse personale e concreto in dipendenza delle forme di
assicurazione di competenza dell'istituto.
- I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di
interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio
dai provvedimenti dell'istituto, qualora abbiano interesse alla tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti ai fini della assicurazione obbligatoria, possono accedere ai
documenti amministrativi dell'istituto ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Il diritto di accesso può essere esercitato, salvi i casi di esclusione e le
limitazioni di cui al presente regolamento, dal soggetto titolare del relativo diritto o
dal suo rappresentante, dall'istituto di patronato e di assistenza sociale munito di
esplicito mandato ex decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 29 luglio 1947,
n. 804, dal soggetto delegato nell'ipotesi e nei limiti previsti dall'art. 108 del testo
unico approvato con decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
ovvero, nell'osservanza dell'art. 109 del predetto testo unico, dal soggetto incaricato
con idoneo, specifico documento rappresentativo.
Quando il diritto di accesso concerne informazioni di carattere sanitario queste non
possono essere comunicate che alla persona fisica interessata o al medico da quest'ultima
designato.
Art. 5.
Oggetto del diritto di accesso
- L'ammissione all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi
comporta il diritto alla conoscenza delle informazioni in essi contenute e dei documenti
che vi siano richiamati, purché gli stessi non siano soggetti alle esclusioni o
limitazioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
- Il diritto di accesso ai documenti si può esercitare mediante richiesta di notizie
concernenti i procedimenti amministrativi di cui al precedente art. 1, di esibizione dei
relativi documenti nonché di estrazione di copie anche in forma autentica.
Art. 6.
Criteri per la individuazione dei casi di esclusione e di differimento del diritto
di accesso
- Sono sottratti all'accesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto
del presidente della repubblica 27 giugno 1992, n. 352, i documenti la cui divulgazione
possa recare un pregiudizio concreto al diritto alla riservatezza di persone fisiche, di
persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli
interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di
cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'istituto dagli
stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita agli interessati, o ai
loro incaricati ai sensi del precedente art. 4, la visione degli atti dei procedimenti
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
interessi giuridici.
- I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma
precedente sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione.
- Il diritto di accesso può essere esercitato anche durante il corso del
procedimento, salvo che l'esercizio del diritto debba essere differito sino a quando la
conoscenza dei documenti impedisca o ostacoli lo svolgimento dell'azione amministrativa.
Non é comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione degli
atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione di cui
all'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo diverse disposizioni di legge.
TITOLO III
Modalità di esercizio del diritto di accesso
Art. 7.
Procedimento e misure organizzative
- Il diritto di accesso si esercita mediante il procedimento stabilito al presente
regolamento in conformità al decreto del presidente della repubblica 27 giugno 1992, n.
352.
- Le misure organizzative occorrenti alla realizzazione di tale diritto sono
determinate, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con
apposita circolare esplicativa emanata secondo le modalità di pubblicazione previste
dall'ordinamento dell'istituto.
Art. 8.
Richiesta di accesso
- Il diritto di accesso si esercita mediante presentazione di richiesta, anche
verbale, all'unità organica dell'istituto che ha formato o detiene stabilmente il
documento, ovvero, qualora la richiesta sia effettuata nel corso del procedimento
all'unità competente a formare l'atto conclusivo, individuata a norma del regolamento di
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, emanato dall'INAIL e pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992.
Art. 9.
Contenuto e modalità di presentazione della richiesta
- Il titolare del diritto di accesso deve indicare gli estremi del documento oggetto
della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e,
ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta nonché far
constare della propria identità.
- Nel caso in cui la richiesta sia presentata da soggetti incaricati per conto di
enti, persone giuridiche, associazioni, istituzioni o altri organismi, deve essere
dichiarata la carica ricoperta o la funzione svolta a legittimazione dell'esercizio del
diritto di accesso per conto dei soggetti rappresentati.
- I rappresentanti o gli incaricati di cui al comma precedente devono dichiarare la
loro qualità ed esibire il titolo formale dal quale discende il potere rappresentativo.
- La richiesta di accesso proveniente da una pubblica amministrazione deve essere
formulata dal responsabile del procedimento amministrativo o comunque dal titolare
dell'ufficio procedente.
Art. 10.
Esame della richiesta. Responsabilità del procedimento
- L'unità organica che riceve la richiesta di accesso, accerta le condizioni di
ammissibilità ed i requisiti di legittimazione previsti per l'eventuale accoglimento. A
tal fine il dirigente dell'unità organica competente per l'esame della richiesta provvede
ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità stessa la responsabilità
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento di accesso, secondo
quanto previsto dall'art. 4, comma 7, del decreto del presidente della repubblica 27
giugno 1992, n. 352, ed in conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 11.
Accesso informale
- La competente unità organica dell'istituto esamina senza formalità la richiesta
presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto del presidente della repubblica 27 giugno 1992
n. 352 e, qualora ne sia possibile l'immediato accoglimento, provvede ad indicare le
pubblicazioni contenenti le notizie, ad esibire il documento, ad estrarne copia, ovvero a
porre in essere ogni altra prevista modalità idonea.
Art. 12.
Accesso formale
- Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale,
ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi
poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e
delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il richiedente é
invitato contestualmente a presentare istanza formale, contenente tutti gli elementi
previsti dal precedente art. 9 e al tal riguardo potrà avvalersi, per la compilazione
della richiesta, dei moduli fornitigli dall'istituto.
- All'atto della presentazione della richiesta l'unità organica competente deve
rilasciare all'interessato apposita ricevuta, che costituisce comunicazione dell'avvio del
procedimento di accesso formale.
- Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il richiedente può sempre presentare
richiesta formale, di cui l'unità organica é tenuta, del pari, a rilasciare ricevuta.
- Le richieste pervenute per posta, a mezzo raccomandata, si intendono come richieste
formali; per le richieste inviate con raccomandata postale con avviso di ricevimento,
quest'ultimo costituisce ricevuta della richiesta stessa.
Art. 13.
Richiesta incompleta o irregolare
- Qualora la richiesta non sia completa, ovvero non sia stata formulata nei modi
stabiliti dal decreto del presidente della repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e dal
presente regolamento, l'unità organica, entro dieci giorni dalla ricezione, deve invitare
l'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a perfezionare la
richiesta, comunicandogli che il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla
data di ricezione della richiesta perfezionata e che, trascorsi inutilmente trenta giorni
dalla predetta comunicazione, il procedimento di accesso sarà archiviato.
Art. 14.
Richiesta presentata ad unità o amministrazione incompetente
- L'unità organica che riceve una richiesta di accesso erroneamente inoltrata
provvede immediatamente a trasmetterla all'unità organica dell'istituto o
all'amministrazione competente, dandone comunicazione all'interessato.
- L'unità organica che riceve per competenza, ai sensi dell'art. 4 del decreto del
presidente della repubblica 27 giugno 1992, n. 352, una richiesta di accesso erroneamente
presentata dal richiedente ad altra amministrazione o ad altra unità dell'istituto
comunica all'interessato la data di ricezione della richiesta ai fini dell'avvio del
procedimento di accesso.
Art. 15.
Modalità del provvedimento. Silenzio-rifiuto
- Il procedimento di accesso formale deve concludersi con un provvedimento espresso
che deve essere comunicato, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al richiedente
nel termine di trenta giorni dall'avvio del procedimento determinato ai sensi dei
precedenti articoli 12, 13 e 14.
- Il provvedimento dell'istituto deve indicare:
- l'ufficio che ha esaminato la richiesta e la data della sua ricezione;
- il contenuto della determinazione dell'istituto;
- l'ufficio presso cui é possibile richiedere notizie, prendere visione dei documenti
od estrarne copia, con la specificazione dell'orario utile;
- il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui é possibile accedere ai
documenti, con avvertenza che scaduto inutilmente tale termine il procedimento di accesso
si intenderà archiviato;
- la motivazione delle determinazioni di accoglimento parziale, di rifiuto, di
limitazione della richiesta; e nel caso di differimento anche l'indicazione del relativo
periodo di durata;
- le modalità di ricorso secondo le previsioni di cui al successivo art. 16;
- la data e la sottoscrizione del funzionario responsabile.
- Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 1, la richiesta si intende
rifiutata ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 16.
Modalità e termini del ricorso
- Avverso le determinazioni dell'istituto concernenti il diritto di accesso di cui al
precedente art. 15, comma 2, n. 2 e nell'ipotesi di silenzio-rifiuto di cui al successivo
comma 3 é dato ricorso, nel termine di trenta giorni al tribunale amministrativo
regionale, a norma dell'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 17.
Modalità dell'accesso
- Fatta salva la più specifica disciplina contenuta nelle misure organizzative di cui
all'art. 7, comma 2, del presente regolamento, il diritto di accesso si esercita secondo
le modalità che seguono.
- L'esame del documento é gratuito; é effettuato dal richiedente presso l'ufficio e
nei giorni e nell'orario indicati nel provvedimento di accoglimento totale o parziale
della richiesta.
- All'atto della visione é consentito prendere appunti e trascrivere in tutto o in
parte i documenti in visione.
- Salva comunque l'applicazione delle norme penali, é vietato asportare i documenti
dal luogo in cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o alterarli.
- La copia dei documenti é rilasciata previo rimborso del costo di riproduzione salve
le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura secondo
le modalità determinate dall'istituto.
Art. 18.
Differimento
- Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta di accesso al
fine di assicurare una tutela temporanea agli interessi indicati nel precedente art. 6,
comma 1, ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'istituto in relazione a
documenti la cui divulgazione possa compromettere il buon andamento dell'azione
amministrativa, specie nella fase istruttoria dei procedimenti, può essere disposto il
differimento dell'accesso previa indicazione della relativa durata.
TITOLO IV
Casi di esclusione e limitazione del diritto di accesso
Art. 19.
Casi di esclusione
- Nell'osservanza dei criteri indicati nel precedente art. 6 sono sottratti
all'accesso, a norma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8 del
decreto del presidente della repubblica 27 giugno 1992, n. 352, tenuto conto della
tipologia dei documenti inerenti ai procedimenti previsti dal testo unico
sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali approvato con decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e sue successive modifiche ed integrazioni, le seguenti categorie di documenti:
- documentazione sanitaria con riferimento ad anamnesi, referti, particolari tipologie
di lesioni o di patologie che comportano la violazione del diritto alla riservatezza o che
attengono al segreto professionale (secondo le indicazioni all'uopo espressamente fornite
dal personale del ruolo sanitario dell'istituto);
- documentazione relativa ai processi e ad ogni altro particolare delle lavorazioni
che, in relazione all'art. 19 del decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, riguardino la privativa ed il segreto industriale;
- accertamenti ispettivi attinenti alla documentazione di cui alle precedenti lettere
a) e b).
Art. 20.
Casi di limitazione
- Qualora l'esclusione dall'esercizio del diritto di accesso per la tutela degli
interessi di cui al precedente art. 19 riguardi solo una parte del documento richiesto, il
diritto di accesso può essere limitato a tale parte, esibendo quest'ultima in visione o
rilasciando copie parziali del documento, sulle quali deve essere apposta esplicita
annotazione relativa alle parti del documento omesse.
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 21
Modificazioni del regolamento
- Ogni modificazione del presente regolamento sarà deliberata dal competente organo
dell'istituto.
Art. 22.
Entrata in vigore
- Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
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