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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE della Legge n. 354/75:
TITOLO I - Trattamento penitenziario
CAPO I - Principi direttivi
Art. 1 -
Trattamento e rieducazione
Art. 2 - Spese
per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive
Art. 3 - Parità
di condizioni fra i detenuti e gli internati
Art. 4 -
Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati.
Art. 4-bis -
Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei
condannati per taluni delitti.
CAPO II - Condizioni generali
Art. 5 -
Caratteristiche degli edifici penitenziari
Art. 6 - Locali
di soggiorno e di pernottamento
Art. 7 -
Vestiario e corredo
Art. 8 - Igiene
personale
Art. 9 -
Alimentazione
Art. 10 -
Permanenza all'aperto
Art. 11 -
Servizio sanitario
Art. 12 -
Attrezzature per attività di lavoro di istruzione e di ricreazione
CAPO III - Modalità del trattamento
Art. 13 -
Individualizzazione del trattamento
Art. 14 -
Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati
Art. 14-bis
- Regime di sorveglianza particolare
Art. 14-ter
- Reclamo
Art. 14-quater
- Contenuti del regime di sorveglianza particolare
Art. 15 -
Elementi del trattamento
Art. 16 -
Regolamento dell'istituto
Art. 17 -
Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa
Art. 18 -
Colloqui, corrispondenza e informazione
Art. 18-bis
- Colloqui a fini investigativi
ART. 18-ter -
Limitazioni e controlli della corrispondenza
Art. 19 -
Istruzione
Art. 20 -
Lavoro
Art. 20-bis
- Modalità di organizzazione del lavoro
Art. 21 -
Modalità del lavoro
Art. 21-bis
- Assistenza all'esterno dei figli minori
Art. 22 -
Determinazione delle mercedi
Art. 23 -
Remunerazione e assegni familiari
Art. 24 -
Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione
Art. 25 -
Peculio
Art. 25-bis
- Commissioni regionali per il lavoro penitenziario
Art. 26 -
Religione e pratiche di culto
Art. 27 -
Attività culturali, ricreative e sportive.
Art. 28 -
Rapporti con la famiglia
Art. 29 -
Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi
Art. 30 -
Permessi
Art. 30-bis
- Provvedimenti e reclami in materia di permessi
Art. 30-ter
- Permessi premio
Art. 30-quater -
Concessione dei permessi premio ai recidivi
Art. 31 -
Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati
CAPO IV - Regime penitenziario
Art. 32 - Norme
di condotta dei detenuti e degli internati. Obbligo di risarcimento del danno
Art. 33 -
Isolamento
Art. 34 -
Perquisizione personale
Art. 35 -
Diritto di reclamo
Art. 36 -
Regime disciplinare
Art. 37 -
Ricompense
Art. 38 -
Infrazioni disciplinari
Art. 39 -
Sanzioni disciplinari
Art. 40 -
Autorità competente a deliberare le sanzioni
Art. 41 -
Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione
Art 41-bis
- Situazioni di emergenza
Art. 42 -
Trasferimenti e traduzioni
Art. 42-bis
- Traduzioni
Art. 43 -
Dimissione
Art. 44 -
Nascite, matrimoni, decessi
CAPO V - Assistenza
Art. 45 -
Assistenza alle famiglie
Art. 46 -
Assistenza post-penitenziaria
CAPO VI - Misure alternative alla detenzione e remissione del debito
Art. 47 -
Affidamento in prova al servizio sociale
Art. 47-bis
- Affidamento in prova in casi particolari (abrogato)
Art. 47-ter
- Detenzione domiciliare
Art.
47-quater - Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da
AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria
Art.
47-quinquies - Detenzione domiciliare speciale
Art.
47-sexies - Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo
Art. 48 -
Regime di semilibertà
Art. 49 -
Ammissione obbligatoria al regime di semilibertà (abrogato)
Art. 50 -
Ammissione facoltativa alla semilibertà
Art. 50-bis -
Concessione della semilibertà ai recidivi
Art. 51 -
Sospensione e revoca del regime di semilibertà
Art. 51-bis
- Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà
Art. 51-ter
- Sospensione cautelativa delle misure alternative
Art. 52 -
Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà
Art. 53 -
Licenze agli internati
Art. 53-bis
- Computo del periodo di permesso o licenza
Art. 54 -
Liberazione anticipata (abrogato)
Art. 55 -
Modalità di esecuzione della libertà vigilata
Art. 56 -
Remissione del debito
Art. 57 -
Legittimazione alla richiesta dei benefici
Art. 58 -
Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza
Art. 58-bis
- Iscrizione nel casellario giudiziale
Art. 58-ter
- Persone che collaborano con la giustizia.
Art. 58-quater
- Divieto di concessione di benefici
TITOLO II - Disposizioni relative alla organizzazione penitenziaria
CAPO I - Istituti penitenziari
Art. 59 -
Istituti per adulti
Art. 60 -
Istituti di custodia preventiva
Art. 61 -
Istituti per l'esecuzione delle pene
Art. 62 -
Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive
Art. 63 -
Centri di osservazione
Art. 64 -
Differenziazione degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza
Art. 65 -
Istituti per infermi e minorati
Art. 66 -
Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti
Art. 67 -
Visite agli istituti
CAPO II - Giudici di sorveglianza
Art. 68 -
Uffici di sorveglianza
Art. 69 -
Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza
Art. 69-bis - Procedimento in materia di liberazione
anticipata
Art. 70 -
Funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza
Art. 70-bis
- Presidente del tribunale di sorveglianza
CAPO II bis - Procedimento di sorveglianza
Art. 71 -
Procedimento di sorveglianza
Art. 71-bis
- Udienza
Art. 71-ter
- Impugnazioni
Art. 71-quater
- Comunicazioni
Art. 71-quinquies
- Revoca (abrogato)
Art.
71-sexies - Inammissibilità
CAPO III - Esecuzione penale esterna ed assistenza
Art. 72 -
Centri di servizio sociale
Art. 73 - Cassa
per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto
Art. 74 -
Consigli di aiuto sociale
Art. 75 -
Attività del consiglio di aiuto sociale per l'assistenza penitenziaria e
post-penitenziaria
Art. 76 -
Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del
delitto
Art. 77 -
Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale
Art. 78 -
Assistenti volontari
CAPO IV - Disposizioni finali e transitorie
Art. 79 -
Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali
Art. 80 -
Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena
Art. 81 -
Attribuzioni degli assistenti sociali
Art. 82 -
Attribuzioni degli educatori
Art. 83 - Ruoli
organici del personale di servizio sociale e degli educatori
Art. 84 -
Concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli
assistenti sociali per adulti.
Art. 85 -
Accesso alla carriera direttiva di servizio sociale
Art. 86 -
Personale per gli uffici di sorveglianza
Art. 87 - Norme
di esecuzione
Art. 88 -
Attuazione dei ruoli del personale
Art. 89 - Norme
abrogate
Art. 90 -
Esigenze di sicurezza (abrogato)
Art. 91 -
Copertura finanziaria
Tabella A
Tabella B
Tabella C
Tabella D
LEGGE 26 luglio 1975 n. 354 ( indice)
( Aggiornamenti )
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1975 n. 212, S.O.)
NORME SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLA ESECUZIONE DELLE MISURE PRIVATIVE E
LIMITATIVE DELLA LIBERTA'. ( Legge Gozzini )
TITOLO I
Trattamento penitenziario
CAPO I
Principi direttivi
Art. 1
Trattamento e rieducazione
Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il
rispetto della dignità della persona.
Il trattamento é improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine
a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze
religiose.
Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere
adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli
imputati, non indispensabili ai fini giudiziari.
I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.
Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi
non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.
Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento
rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al
reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento é attuato secondo un criterio di
individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.
Art. 2
Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive
Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sono a
carico dello stato.
Il rimborso delle spese di mantenimento da parte dei condannati si effettua ai termini
degli articoli 145,188,189 e 191 del codice penale e 274 del codice di procedura penale.
Il rimborso delle spese di mantenimento da parte degli internati si effettua mediante
prelievo di una quota della remunerazione a norma del penultimo capoverso dell' articolo
213 del codice penale ,ovvero per effetto della disposizione sul rimborso delle spese di
spedalità, richiamata nell'ultima parte dell'articolo 213 del codice penale.
Sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti ed il corredo.
Il rimborso delle spese di mantenimento ha luogo per una quota non superiore ai due
terzi del costo reale. Il ministro per la grazia e giustizia, al principio di ogni
esercizio finanziario, determina, sentito il ministro per il tesoro, la quota media di
mantenimento dei detenuti in tutti gli stabilimenti della Repubblica.
Art. 3
Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati
Negli istituti penitenziari é assicurata ai detenuti ed agli internati parità di
condizioni di vita. In particolare il regolamento stabilisce limitazioni in ordine
all'ammontare del peculio disponibile e dei beni provenienti dall'esterno.
Art. 4
Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati.
I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla
presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale.
Art. 4-bis
Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei
condannati per taluni delitti.
-
Fermo quanto stabilito dall'art. 13-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82,
l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, e le misure alternative
alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatta
eccezione per la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e
internati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art.
416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo nonché per i delitti di cui agli
articoli 416-bis e 630 del codice penale, 291-quater del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e all'art.
74, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo nei
casi in cui tali detenuti e internati collaborano con la giustizia a norma
dell'art. 58-ter. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti
delitti, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste
dagli articoli 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia
avvenuto dopo la sentenza di condanna, o 114 del codice penale, ovvero la
disposizione dell'art. 116, secondo comma, dello stesso codice, i benefici
suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta
risulti oggettivamente irrilevante purché siano stati acquisiti elementi tali da
escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità
organizzata. Quando si tratta di detenuti o internati per delitti commessi per
finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero di
detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma,
629, secondo comma del codice penale, 291-ter del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 416 realizzato
allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III,
sezione I e dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies del
codice penale nonché dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e all'art. 73, limitatamente alle
ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del predetto testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i
benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da
far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o
eversiva.
Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, il magistrato di
sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per
il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in
relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi
trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può
essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il
condannato è detenuto.
bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, quarto periodo, il
magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate
informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla
richiesta delle informazioni.
Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza
ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in
ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al
comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed
informazioni da parte dei competenti organi centrali.
bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure
alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti
ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore
distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o
internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si
prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.
CAPO II
Condizioni generali
Art. 5.
Caratteristiche degli edifici penitenziari
Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero
non elevato di detenuti o internati.
Gli edifici penitenziari devono essere dotati, oltre che di locali per le esigenze di
vita individuale, anche di locali per lo svolgimento di attività in comune.
Art. 6
Locali di soggiorno e di pernottamento
I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di
ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il
lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati
di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere
tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.
I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti.
Particolare cura é impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in
camere a più posti.
Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un posto a meno che
la situazione particolare dell'istituto non lo consenta.
Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto.
Art. 7
Vestiario e corredo
Ciascun soggetto é fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in
quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare
la soddisfazione delle normali esigenze di vita.
L'abito é di tessuto a tinta unita e di foggia decorosa. É concesso l'abito di lavoro
quando é reso necessario dall'attività svolta.
Gli imputati e i condannati a pena detentiva inferiore ad un anno possono indossare
abiti di loro proprietà, purché puliti e convenienti. L'abito fornito agli imputati deve
essere comunque diverso da quello dei condannati e degli internati.
I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di corredo di loro
proprietà e di oggetti che abbiano particolare valore morale o affettivo.
Art. 8
Igiene personale
É assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di lavabi e di
bagni o docce, nonché degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della
persona.
In ciascun istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la
rasatura della barba. Può essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale.
Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari
ragioni igienico-sanitarie.
Art. 9
Alimentazione
Ai detenuti e agli internati é assicurata un'alimentazione sana e sufficiente,
adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima.
Il vitto é somministrato, di regola, in locali all'uopo destinati.
I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.
La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle
approvate con decreto ministeriale.
Il servizio di vettovagliamento é di regola gestito direttamente dalla amministrazione
penitenziaria.
Una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente per sorteggio,
controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.
Ai detenuti e agli internati é consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi
alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi
alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente
dalla amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi
controllati dall'autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli
comunemente praticati nel luogo in cui é sito l'istituto. La rappresentanza indicata nel
precedente comma, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile
dell'istituto, controlla qualità e prezzi dei generi venduti nell'istituto.
Art. 10
Permanenza all'aperto
Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto é consentito di permanere almeno per
due ore al giorno all'aria aperta. Tale periodo di tempo può essere ridotto a non meno di
un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali.
La permanenza all'aria aperta é effettuata in gruppi a meno che non ricorrano i casi
indicati nell' articolo 33 e nei numeri 4) e 5) dello articolo 39 ed é dedicata, se
possibile, ad esercizi fisici.
Art. 11
Servizio sanitario
Ogni istituto penitenziario é dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico
rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli
internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.
Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati
dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con
provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni
di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronunzia della
sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della pronunzia della
sentenza di primo grado, dal giudice istruttore, durante l'istruttoria formale; dal
pubblico ministero, durante l'istruzione sommaria e, in caso di giudizio direttissimo,
fino alla presentazione dell'imputato in udienza; dal presidente, durante gli atti
preliminari al giudizio e nel corso del giudizio gli atti preliminari al giudizio e nel
corso del giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua competenza; dal presidente della
corte di appello, nel corso degli atti preliminari al giudizio dinanzi la corte di assise,
fino alla convocazione della corte stessa e dal presidente di essa successivamente alla
convocazione.
L'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma precedente può disporre, quando
non vi sia pericolo di fuga, che i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili
o in altri luoghi esterni di cura con proprio provvedimento, o con provvedimento del
direttore dell'istituto nei casi di assoluta urgenza, non siano sottoposti a piantonamento
durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della loro incolumità
personale.
Il detenuto o l'internato che, non essendo sottoposto a piantonamento, si allontana
dal luogo di cura senza giustificato motivo é punibile a norma del primo comma
dell'articolo 385 del codice penale.
All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica
generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza
sanitaria é prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti
riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati.
Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta;
deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini
e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti
ai lavori cui sono addetti.
I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono
immediatamente isolati. Nel caso di sospetto di malattia psichica sono adottati senza
indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti l'assistenza
psichiatrica e la sanità mentale.
In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per
l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.
Alle madri é consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per
la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.
L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e per il funzionamento dei
servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari
locali, ospedalieri ed extra ospedalieri, d'intesa con la regione e secondo gli indirizzi
del ministero della sanità.
I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un
sanitario di loro fiducia. Per gli imputati é necessaria l'autorizzazione del magistrato
che procede, sino alla pronuncia della sentenza di primo grado.
Il medico provinciale visita almeno due volte l'anno gli istituti di prevenzione e di
pena allo scopo di accertare lo stato igienico- sanitario, l'adeguatezza delle misure di
profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e le
condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti.
Il medico provinciale riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare
al ministero della sanità e a quello di grazia e giustizia, informando altresì i
competenti uffici regionali e il magistrato di sorveglianza.
Art. 12
Attrezzature per attività di lavoro di istruzione e di ricreazione
Negli istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono approntate
attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica e
professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune.
Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e
periodici, scelti dalla commissione prevista dal secondo comma dell' articolo 16 .
Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei detenuti e
degli internati.
CAPO III
Modalità del trattamento
Art. 13
Individualizzazione del trattamento
Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità
di ciascun soggetto.
Nei confronti dei condannati e degli internati é predisposta l'osservazione
scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del
disadattamento sociale. L'osservazione é compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita
nel corso di essa.
Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati della osservazione, sono
formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed é compilato
il relativo programma, che é integrato o modificato secondo le esigenze che si
prospettano nel corso dell'esecuzione.
Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati
giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale, nella quale sono
successivamente annotati gli sviluppi del trattamento pratico e i suoi risultati.
Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività
di osservazione e di trattamento.
Art. 14
Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati
Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere
limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento.
L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento
nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità
di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze
nocive reciproche. Per le assegnazioni sono, inoltre, applicati di norma i criteri di cui
al primo ed al secondo comma dell' articolo 42 .
É assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al
disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati
all'arresto dai condannati alla reclusione.
É consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti e di internati ad
attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.
Le donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto.
Art. 14-bis
Regime di sorveglianza particolare.
- Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non
superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a
tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:
- che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine
negli istituti;
- che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o
internati;
- che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri
detenuti nei loro confronti.
- Il regime di cui al precedente comma primo é disposto con provvedimento motivato
della amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina, integrato
da due degli esperti previsti dal quarto comma dell'articolo 80.
- Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare é disposto
sentita anche l'autorità giudiziaria che procede.
- In caso di necessità ed urgenza l'amministrazione può disporre in via provvisoria
la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che comunque devono essere
acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine la
amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva entro dieci
giorni decorsi i quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento
provvisorio decade.
- Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del
loro ingresso in istituto, i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di
precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti,
indipendentemente dalla natura dell'imputazione, nello stato di libertà. L'autorità
giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza all'amministrazione
penitenziaria che decide sulla adozione dei provvedimenti di sua competenza.
- Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo é comunicato
immediatamente al magistrato di sorveglianza ai fini dell'esercizio del suo potere di
vigilanza.
Art. 14-ter
Reclamo
- Avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare
può essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di
dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo. Il reclamo non sospende
l'esecuzione del provvedimento.
- Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza in camera di consiglio entro
dieci giorni dalla ricezione del reclamo.
- Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e del pubblico
ministero. L'interessato e l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie.
- Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del Capo
secondo-bis del Titolo secondo.
Art. 14-quater
Contenuti del regime di sorveglianza particolare
- Il regime di sorveglianza particolare comporta le restrizioni strettamente
necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, all'esercizio dei diritti
dei detenuti e degli internati e alle regole di trattamento previste dall'ordinamento
penitenziario.
- Per quanto concerne la corrispondenza dei detenuti, si applicano le
disposizioni dell'articolo 18-ter.
- Le restrizioni di cui ai commi precedenti sono motivatamente stabilite nel
provvedimento che dispone il regime di sorveglianza particolare.
- In ogni caso le restrizioni non possono riguardare: l'igiene e le esigenze della
salute; il vitto; il vestiario ed il corredo; il possesso, l'acquisto e la ricezione di
generi ed oggetti permessi dal regolamento interno, nei limiti in cui ciò non comporta
pericolo per la sicurezza; la lettura di libri e periodici; le pratiche di culto; l'uso di
apparecchi radio del tipo consentito; la permanenza all'aperto per almeno due ore al
giorno salvo quanto disposto dall'articolo 10; i colloqui con i difensori, nonché quelli
con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli.
- Se il regime di sorveglianza particolare non é attuabile nell'istituto ove il
detenuto o l'internato si trova, la amministrazione penitenziaria può disporre, con
provvedimento motivato, il trasferimento in altro istituto idoneo, con il minimo
pregiudizio possibile per la difesa e per i familiari, dandone immediato avviso al
magistrato di sorveglianza. Questi riferisce al ministro in ordine ad eventuali casi di
infondatezza dei motivi posti a base del trasferimento.
Art. 15
Elementi del trattamento
Il trattamento del condannato e dell'internato é svolto avvalendosi principalmente
dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e
sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la
famiglia.
Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e
all'internato é assicurato il lavoro.
Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative,
culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni
dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale,
possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione
giuridica.
Art. 16
Regolamento dell'istituto
In ciascun istituto il trattamento penitenziario é organizzato secondo le direttive
che l'amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di
detenuti ed internati ivi ristretti. Le modalità del trattamento da seguire in ciascun
istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che é predisposto e modificato da una
commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal
medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un
assistente sociale. La commissione può avvalersi della collaborazione degli esperti
indicati nel quarto comma dell' articolo 80 .
Il regolamento interno disciplina, altresì, i controlli cui devono sottoporsi tutti
coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono.
Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal Ministro per la grazia
e giustizia.
Art. 17
Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa
La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere
perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di
istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa.
Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le
direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro
che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di
potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la
società libera.
Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo dei direttore.
Art. 18
Colloqui, corrispondenza e informazione
- I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i
congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.
- I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo
del personale di custodia.
- Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.
- L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati,
che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.
- Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con
terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.
- I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i
periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di
informazione.
- Abrogato.
- Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati i permessi di colloquio
fino alla pronuncia della sentenza di primo grado e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza
dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo
11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di
competenza del direttore dell'istituto.
- Abrogato.
Art. 18-bis
Colloqui a fini investigativi
- Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui all'art. 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991,
n. 345, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 dicembre 1991, n. 410, e dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'art. 12 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203,
nonché gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, della predetta Direzione e
dei predetti servizi, hanno
facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del comma 2 del presente articolo,
ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e
repressione dei delitti di
criminalità organizzata.
- bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici
o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo,
nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale e, limitatamente agli aspetti
connessi al finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo della guardia di finanza, designati dal responsabile di livello
centrale, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti
commessi per
finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.
- Al personale di polizia indicato nei commi 1 e 1-bis, l'autorizzazione ai colloqui
é rilasciata:
- quando si tratta di internati, di condannati o di imputati, dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato;
- quando si tratta di persone sottoposte ad indagini, dal pubblico ministero.
- Le autorizzazioni ai colloqui indicate nel comma 2 sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso l'autorità
competente al rilascio.
- In casi di particolare urgenza, attestati con provvedimento del Ministro dell'interno o, per sua delega, dal Capo della
Polizia, l'autorizzazione prevista nel comma 2, lettera a), non
é richiesta, e del colloquio é data immediata comunicazione all'autorità ivi indicata, che provvede all'annotazione nel registro
riservato di cui al comma 3.
- La facoltà di procedere a colloqui personali con detenuti e internati é attribuita, senza
necessità di autorizzazione, altresì al Procuratore nazionale antimafia ai fini dell'esercizio delle
funzioni di impulso e di coordinamento previste dall'art. 371-bis del codice di procedura penale; al medesimo
Procuratore nazionale antimafia sono comunicati i provvedimenti di cui ai commi 2 e 4, qualora concernenti colloqui con
persone sottoposte ad indagini, imputate o condannate per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis del codice
di procedura penale.
ART. 18-ter
Limitazioni e controlli della corrispondenza
- Per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei
reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere
disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non
superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi:
- limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione
della stampa;
- la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo;
- il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza,
senza lettura della medesima.
- Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora la corrispondenza
epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5
dell'articolo 103 del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria, alle
autorità indicate nell'articolo 35 della presente legge, ai membri del
Parlamento, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli
interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali amministrativi o
giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte.
- I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato, su
richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto:
- nei confronti dei condannati e degli internati, nonché nei confronti degli
imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, dal magistrato di
sorveglianza;
- nei confronti degli imputati, fino alla pronuncia della sentenza di primo
grado, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se
procede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del
tribunale o della corte di assise.
- L'autorità giudiziaria indicata nel comma 3, nel disporre la sottoposizione
della corrispondenza a visto di controllo, se non ritiene di provvedere
direttamente, può delegare il controllo al direttore o ad un appartenente
all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.
- Qualora, in seguito al visto di controllo, l'autorità giudiziaria indicata
nel comma 3 ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere
consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta. Il
detenuto e l'internato vengono immediatamente informati.
- Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 può essere proposto
reclamo, secondo la procedura prevista dall'articolo 14-ter, al tribunale di
sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza,
ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice
che ha emesso il provvedimento. Del collegio non può fare parte il giudice che
ha emesso il provvedimento. Per quanto non diversamente disposto dal presente
comma si applicano le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura
penale.
- Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1, l'apertura delle buste che
racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o
dell'internato.
Art. 19
Istruzione
Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, é curata mediante
l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento
professionale, secondo gli orientamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla
condizione dei soggetti.
Particolare cura é dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di
età inferiore ai venticinque anni.
Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole
di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.
É agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ed é
favorita la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione.
É favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà
di scelta delle letture.
Art. 20
Lavoro
Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei
detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione
professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite
direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione
professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private
convenzionate con la regione.
Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato.
Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di
sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.
I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e
dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo
risponda a finalità terapeutiche.
L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del
lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione
professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento
sociale.
Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente
dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei
carichi familiari, della professionalità, nonché delle precedenti e documentate
attività svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con
l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di
cui all'Art. 14-bis della presente legge.
Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno dell'istituto avviene nel
rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, delle quali una generica e l'altra
per qualifica o mestiere.
Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste e per il nulla-osta
agli organismi competenti per il collocamento, è istituita, presso ogni istituto, una
commissione composta dal direttore, da un appartenente al ruolo degli ispettori o dei
sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e da un rappresentante del personale
educativo, eletti all'interno della categoria di appartenenza, da un rappresentante
unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano
nazionale, da un rappresentante designato dalla commissione circoscrizionale per l'impiego
territorialmente competente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali
territoriali.
Alle riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo un
rappresentante dei detenuti e degli internati, designato per sorteggio secondo le
modalità indicate nel regolamento interno dell'istituto.
Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o designato secondo i
criteri in precedenza indicati.
Al lavoro all'esterno, si applicano la disciplina generale sul collocamento
ordinario ed agricolo, nonché l'Art. 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina
generale sul collocamento.
Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite
convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a
detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le
condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento
retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica.
Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità
generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale, possono, previa autorizzazione
del Ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a
prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei
prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è
situato l'istituto.
I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o
artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare
per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche.
I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a
un tirocinio retribuito.
La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle
leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo
festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che
frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma primo è garantita, nei
limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista
dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi.
Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti
di lavoro nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da
condanne penali o civili.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e giustizia trasmette al
Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di
legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente.
Art. 20 - bis
Modalità di organizzazione del lavoro
- Il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria può affidare, con
contratto d'opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee
all'amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei
responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei
detenuti, d'intesa con la regione. Possono essere inoltre istituite, a titolo
sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da
imprese pubbliche o private ed acquistando le relative progettazioni.
- L'amministrazione penitenziaria, inoltre, applicando, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'undicesimo comma dell'articolo 20 , promuove la vendita dei
prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite convenzioni da stipulare
con imprese pubbliche o private, che abbiano una propria rete di distribuzione
commerciale.
- Previo assenso della direzione dell'istituto, i privati che commissionano forniture
all'amministrazione penitenziaria possono, in deroga alle norme di contabilità generale
dello stato e a quelle di contabilità speciale, effettuare pagamenti differiti, secondo
gli usi e le consuetudini vigenti.
- Sono abrogati l'articolo 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971 , e l'articolo 611
delle disposizioni approvate con regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908.
Art. 21
Lavoro all'esterno
- I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in
condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15.
Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei
delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4- bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno
può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non
oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire
dopo l'espiazione di almeno dieci anni.
- I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare
la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di
sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della
competente autorità giudiziaria.
- Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto
controllo della direzione dello istituto a cui il detenuto o l'internato é assegnato, la
quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.
- Per ciascuno condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro
all'esterno diviene esecutivo dopo la approvazione del magistrato di sorveglianza.
- bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo
periodo del comma sedicesimo dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli
internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli
istituti penitenziari.
Art. 21-bis
Assistenza all'esterno dei figli minori
- Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza
all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste
dall'articolo 21.
- Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare
l'articolo 21, in quanto compatibili.
- La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa, alle stesse condizioni,
anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di
affidare la prole ad altri che al padre
Art. 22
Determinazione delle mercedi
- Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in
relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla
organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del
trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine é
costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e
di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli
internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un
ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del
ministero del tesoro, da un rappresentante del ministero del lavoro e della previdenza
sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative
sul piano nazionale.
- L'ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena funge da segretario
della commissione.
- La medesima commissione stabilisce il trattamento economico dei tirocinanti.
- La commissione stabilisce, altresì, il numero massimo di ore di permesso di assenza
dal lavoro retribuite e le condizioni e modalità di fruizione delle stesse da parte dei
detenuti e degli internati addetti alle lavorazioni, interne o esterne, o ai servizi di
istituto, i quali frequentino i corsi della scuola d'obbligo o delle scuole di istruzione
secondaria di secondo grado, o i corsi di addestramento professionale, ove tali corsi si
svolgano, negli istituti penitenziari, durante l'orario di lavoro ordinario.
Art. 23
Remunerazione e assegni familiari
(Abrogati i primi tre commi)
Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli
assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge.
Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalità
fissate dal regolamento.
Art. 24
Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione
Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di
risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla remunerazione
spettante ai condannati ed agli internati sono altresì prelevate le somme dovute ai sensi
del secondo e del terzo comma dell' articolo 2 .
In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre quinti.
Tale quota non é soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni
derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose
mobili o immobili della amministrazione.
La remunerazione dovuta agli internati e agli imputati non é soggetta a pignoramento o
a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il
risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.
Art. 25
Peculio
Il peculio dei detenuti e degli internati é costituito dalla parte della remunerazione
ad essi riservata ai sensi del precedente articolo, dal danaro posseduto all'atto
dell'ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro
proprietà o inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di
sussidio.
Le somme costituite in peculio producono a favore dei titolari interessi legali.
Il peculio é tenuto in deposito dalla direzione dell'istituto.
Il regolamento deve prevedere le modalità del deposito e stabilire la parte di peculio
disponibile dai detenuti e dagli internati per acquisti autorizzati di oggetti personali o
invii a familiari o conviventi, e la parte da consegnare agli stessi all'atto della
dimissione dagli istituti.
Art. 25-bis
Commissioni regionali per il lavoro penitenziario
- Sono istituite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario. Esse sono
presiedute dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e sono composte
dai rappresentanti, in sede locale, delle associazioni imprenditoriali e delle
associazioni cooperative e dai rappresentanti della regione che operino nel settore del
lavoro e della formazione professionale. Per il ministero del lavoro e della previdenza
sociale interviene un funzionario in servizio presso l'ufficio regionale del lavoro e
della massima occupazione.
- Le lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai
provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni
regionali per il lavoro penitenziario nonché le direzioni dei singoli istituti.
- I posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria devono essere
quantitativamente e qualitativamente dimensionati alle effettive esigenze di ogni singolo
istituto. Essi sono fissati in una tabella predisposta dalla direzione dell'istituto,
nella quale sono separatamente elencati i posti relativi alle lavorazioni interne
industriali, agricole ed ai servizi di istituto.
- Nella tabella di cui al comma 3 sono altresì indicati i posti di lavoro disponibili
all'esterno presso imprese pubbliche o private o associazioni cooperative nonché i posti
relativi alle produzioni che imprese private o associazioni cooperative intendono
organizzare e gestire direttamente all'interno degli istituti.
- Annualmente la direzione dell'istituto elabora ed indica il piano di lavoro in
relazione al numero dei detenuti, all'organico del personale civile e di polizia
penitenziaria disponibile e alle strutture produttive.
- La tabella, che può essere modificata secondo il variare della situazione, ed il
piano di lavoro annuale sono approvati dal provveditore regionale dell'amministrazione
penitenziaria, sentita la commissione regionale per il lavoro penitenziario.
- Nel regolamento di ciascun istituto sono indicate le attività lavorative che
possono avere esecuzione in luoghi a sicurezza attenuata.
Art. 26
Religione e pratiche di culto
I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di
istruirsi in essa e di praticarne il culto.
Negli istituti é assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. A ciascun
istituto é addetto almeno un cappellano.
Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere,
su loro richiesta, la assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti.
Art. 27
Attività culturali, ricreative e sportive.
Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e
ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti
e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.
Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori e dagli
assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la
organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con
il mondo esterno utili al reinserimento sociale.
Art. 28
Rapporti con la famiglia
Particolare cura é dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei
detenuti e degli internati con le famiglie.
Art. 29
Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei
decessi
I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i congiunti e
le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto
penitenziario o dell'avvenuto trasferimento.
In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un
internato, deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed alle altre persone
eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere
tempestivamente informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui al
comma precedente.
Art. 30
Permessi
Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai
condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il
permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo.
Agli imputati il permesso é concesso, durante il procedimento di primo grado, dalle
medesime autorità giudiziarie competenti ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 a
disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura degli imputati fino alla pronuncia
della sentenza di primo grado. Durante il procedimento di appello provvede il presidente
del collegio e, nel corso di quello di cassazione, il presidente dell'ufficio giudiziario
presso il quale si é svolto il procedimento di appello.
Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di
particolare gravità.
Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato
motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, é punito in
via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, é punibile a norma del
primo comma dello articolo 385 del codice penale ed é applicabile la disposizione
dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.
L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza
giustificato motivo é punito in via disciplinare.
Art. 30-bis
Provvedimenti e reclami in materia di permessi
Prima di pronunciarsi sull'istanza di permesso, l'autorità competente deve assumere
informazioni sulla sussistenza dei motivi addotti, a mezzo delle autorità di pubblica
sicurezza, anche del luogo in cui l'istante chiede di recarsi.
La decisione sull'istanza é adottata con provvedimento motivato.
Il provvedimento é comunicato immediatamente senza formalità, anche a mezzo del
telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all'interessato, i quali, entro
ventiquattro ore dalla comunicazione, possono proporre reclamo, se il provvedimento é
stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza, o, se il
provvedimento é stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte di appello.
La sezione di sorveglianza o la corte di appello, assunte, se del caso, sommarie
informazioni, provvede entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo dandone immediata
comunicazione ai sensi del comma precedente.
Il magistrato di sorveglianza, o il presidente della corte d'appello, non fa parte del
collegio che decide sul reclamo avverso il provvedimento da lui emesso.
Quando per effetto della disposizione contenuta nel precedente comma non é possibile
comporre la sezione di sorveglianza con i magistrati di sorveglianza del distretto, si
procede all'integrazione della sezione ai sensi dell'articolo 68,terzo e quarto comma.
L'esecuzione del permesso é sospesa sino alla scadenza del termine stabilito dal terzo
comma e durante il procedimento previsto dal quarto comma, sino alla scadenza del termine
ivi previsto.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai permessi concessi ai sensi del
primo comma dell'articolo 30.in tale caso é obbligatoria la scorta.
Il procuratore generale presso la corte d'appello é informato dei permessi concessi e
del relativo esito, con relazione trimestrale, degli organi che li hanno rilasciati.
Art. 30-ter
Permessi premio
- Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma
ottavo e che non risultano "socialmente pericolose",( inserite con articolo 1
d.l. 1991, n. 152 coordinato con la legge di conversione 1991, n. 203) il magistrato di
sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata
non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi
affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare
complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.
- Per i condannati minori di età la durata dei permessi premio non può superare ogni
volta i venti giorni e la durata complessiva non può eccedere i sessanta giorni in
ciascun anno di espiazione.
- L'esperienza dei permessi premio é parte integrante del programma di trattamento e
deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione
con gli operatori sociali del territorio.
- La concessione dei permessi é ammessa:
- nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni
anche se congiunta all'arresto;
- nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni, salvo quanto
previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;
- nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nel
comma primo dell'articolo 4-bis, dopo l'espiazione di almeno metà della penale, comunque,
di non oltre dieci anni;
- nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.
- Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure
restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante
l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale,
la concessione é ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto.
- Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma
dell'articolo 30; si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma
dello stesso articolo.
- Il provvedimento relativo ai permessi premio é soggetto a reclamo al tribunale di
sorveglianza, secondo le procedure di cui all'articolo 30-bis.
- La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la
detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel
comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali
attività lavorative o culturali.
Art. 30-quater
Concessione dei permessi premio ai
recidivi
- I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai
quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma,
del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30-ter:
- alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della
pena;
- alla lettera b) dopo l'espiazione
della metà della pena;
- alle lettere c) e d) dopo
l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni».
(La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 257, in G.U. 1a s.s. 12/7/2006, n. 28, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-quater).
Art. 31
Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati
Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 12 e 27 sono
nominate per sorteggio secondo le modalità indicate dal regolamento interno
dell'istituto.
CAPO IV
Regime penitenziario
Art. 32
Norme di condotta dei detenuti e degli internati. Obbligo di risarcimento del danno
I detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti e, quando sia
necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari
attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.
Essi devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria.
Nessun detenuto o internato può' avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che
importino un potere disciplinare o consentano la acquisizione di una posizione di
preminenza sugli altri.
I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e
astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.
I detenuti e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o immobili
dell'amministrazione penitenziaria sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dello
eventuale procedimento penale e disciplinare.
Art. 33
Isolamento
Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo é ammesso:
- quando é prescritto per ragioni sanitarie;
- durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune;
- per gli imputati durante la istruttoria e per gli arrestati nel procedimento di
prevenzione, se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria.
Art. 34
Perquisizione personale
I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per
motivi di sicurezza.
La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della
personalità.
Art. 35
Diritto di reclamo
I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche
in busta chiusa:
- al direttore dell'istituto, nonché agli ispettori, al direttore generale per gli
istituti di prevenzione e di pena e al Ministro per la grazia e giustizia;
- al magistrato di sorveglianza;
- alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;
- al presidente della giunta regionale;
- al capo dello stato.
Art. 36
Regime disciplinare
Il regime disciplinare é attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la
capacità di autocontrollo. Esso é adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei
soggetti.
Art. 37
Ricompense
Le ricompense costituiscono il riconoscimento del senso di responsabilità dimostrato
nella condotta personale e nelle attività organizzate negli istituti.
Le ricompense e gli organi competenti a concederle sono previsti dal regolamento.
Art. 38
Infrazioni disciplinari
I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia
espressamente previsto come infrazione dal regolamento.
Nessuna sanzione può essere inflitta se non con provvedimento motivato dopo la
contestazione dell'addebito all'interessato, il quale é ammesso ad esporre le proprie
discolpe.
Nell'applicazione delle sanzioni bisogna tener conto, oltre che della natura e della
gravità del fatto, del comportamento e delle condizioni personali del soggetto.
Le sanzioni sono eseguite nel rispetto della personalità.
Art. 39
Sanzioni disciplinari
Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti sanzioni:
- richiamo del direttore;
- ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di
un gruppo di detenuti o internati;
- esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni;
- isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni;
- esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni.
La sanzione della esclusione dalle attività in comune non può essere eseguita senza
la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto può
sopportarla. Il soggetto escluso dalle attività in comune é sottoposto a costante
controllo sanitario.
L'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune é sospesa nei
confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi, e delle madri che
allattino la propria prole fino ad un anno.
Art. 40
Autorità competente a deliberare le sanzioni
Le sanzioni del richiamo e della ammonizione sono deliberate dal direttore.
Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore
o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado, con
funzioni di presidente, dal sanitario e dall'educatore.
Art. 41
Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione
Non é consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli
internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per
impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione
degli ordini impartiti.
Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei
confronti dei detenuti o degli internati, deve immediatamente riferirne al direttore
dell'istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre
indagini del caso.
Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente
previsto dal regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso a fini disciplinari ma
solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso
soggetto. L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere
costantemente controllato dal sanitario.
Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei
casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.
Art. 41-bis
Situazioni di emergenza
- In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il ministro
di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di
esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La
sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza
e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.
Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica,
anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della
giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte,
nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui
al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis, in relazione ai
quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di
collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva,
l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti
dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le
esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le
restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze
e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo
precedente.
bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con
decreto motivato del Ministro della giustizia, sentito l'ufficio del
pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero
quello presso il giudice che procede ed acquisita ogni altra
necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli
organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di
contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva,
nell'ambito delle rispettive competenze. I provvedimenti medesimi
hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a due e sono
prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari
ad un anno, purchè non risulti che la capacità del detenuto o
dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali,
terroristiche o eversive sia venuta meno.
ter. Se anche prima della scadenza risultano venute meno le
condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del
provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede,
anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento
che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto, dall'internato o
dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e
2-sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di
istanza del detenuto, dell'internato o del difensore, la stessa si
intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.
quater. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti
di cui al comma 2 può comportare:
- l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con
riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con
l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento,
contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione
con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima
organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
- la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno e
non superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo
regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di
oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e
conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal
direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia
della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente
ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I
colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a
registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità
giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma
dell'articolo 11; può essere autorizzato, con provvedimento motivato
del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla
pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria
competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma
dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un
colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della
durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione.
Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui
con i difensori;
- la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono
essere ricevuti dall'esterno;
- l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
- la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo
quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o
nazionali aventi competenza in materia di giustizia;
- la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi
in gruppi superiori a cinque persone, ad una durata non superiore a
quattro ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo
comma dell'articolo 10.
quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o confermata l'applicazione del regime di cui al comma
2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il
provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di
dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha
giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato. Il reclamo non sospende l'esecuzione. Il successivo
trasferimento del detenuto o dell'internato non modifica la
competenza territoriale a decidere.
sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del
reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio,
nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura
penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del
provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto
alle esigenze di cui al comma 2. Il procuratore generale presso la
corte d'appello il detenuto, l'internato o il difensore possono
proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per
cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge.
Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento e va trasmesso
senza ritardo alla Corte di cassazione. Qualora il reclamo sia stato
accolto con la revoca della misura, il Ministro della giustizia, ove
intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve,
tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza,
evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. Con le
medesime modalità il Ministro deve procedere, ove il reclamo sia
stato accolto parzialmente, per la parte accolta.
Art. 42
Trasferimenti
I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze
dello istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari.
Nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti
in istituti prossimi alla residenza delle famiglie.
I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con
almeno parte del loro peculio.
(Abrogati gli ultimi due commi)
Art. 42-bis
Traduzioni
- Sono traduzioni tutte le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un
altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di
restrizione della libertà personale.
- Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti sono eseguite, nel tempo più
breve possibile, dal corpo di polizia penitenziaria, con le modalità stabilite dalle
leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.
- Le traduzioni di soggetti che rientrano nella competenza dei servizi dei centri per
la giustizia minorile possono essere richieste, nelle sedi in cui non sono disponibili
contingenti del corpo di polizia penitenziaria assegnati al settore minorile, ad altre
forze di polizia.
- Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti
tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per
evitare ad essi inutili disagi. L'inosservanza della presente disposizione costituisce
comportamento valutabile ai fini disciplinari.
- Nelle traduzioni individuali l'uso delle manette ai polsi é obbligatorio quando lo
richiedono la pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente
che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l'uso delle manette ai polsi
o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica é vietato. Nel caso di traduzioni
individuali di detenuti o internati la valutazione della pericolosità del soggetto o del
pericolo di fuga é compiuta, all'atto di disporre la traduzione, dall'autorità
giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti
prescrizioni.
- Nelle traduzioni collettive é sempre obbligatorio l'uso di manette modulari
multiple dei tipi definiti con decreto ministeriale. É vietato l'uso di qualsiasi altro
mezzo di coercizione fisica.
- Nelle traduzioni individuali e collettive é consentito, nei casi indicati dal
regolamento, l'uso di abiti civili. Le traduzioni dei soggetti di cui al comma 3 sono
eseguite, di regola, in abiti civili.
Art. 43
Dimissione
La dimissione dei detenuti e degli internati é eseguita senza indugio dalla direzione
dell'istituto in base ad ordine scritto della competente autorità giudiziaria o di
pubblica sicurezza.
Il direttore dell'istituto dà notizia della prevista dimissione, almeno tre mesi
prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha
sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza,
comunicando tutti dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali. Nel caso in
cui il momento della dimissione non possa essere previsto tre mesi prima, il direttore dà
le prescritte notizie non appena viene a conoscenza della relativa decisione.
Oltre a quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, il direttore informa
anticipatamente il magistrato di sorveglianza, il questore e l'ufficio di polizia
territorialmente competente di ogni dimissione anche temporanea dall'istituto.
Il consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto della dimissione o successivamente,
rilascia al soggetto, che lo richieda, un attestato con l'eventuale qualificazione
professionale conseguita e notizie obiettive circa la condotta tenuta.
I soggetti, che ne sono privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile.
Art. 44
Nascite, matrimoni, decessi
Negli atti di sto civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti
avvenute in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione dello istituto.
La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di
un internato all'autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e
al ministero di grazia e giustizia.
La salma é messa immediatamente a disposizione dei congiunti.
CAPO V
Assistenza
Art. 45
Assistenza alle famiglie
Il trattamento dei detenuti e degli internati é integrato da un'azione di assistenza
alle loro famiglie.
Tale azione é rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i
familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale.
É utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati
nell'assistenza sociale.
Art. 46
Assistenza post-penitenziaria
I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che
immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.
Il definitivo reinserimento nella vita libera é agevolato da interventi di servizio
sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell'articolo precedente.
I dimessi affetti da gravi infermità fisiche o da infermità o anormalità psichiche
sono segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli organi preposti alla tutela della
sanità pubblica.
CAPO VI
Misure alternative alla detenzione e remissione del debito
Art. 47
Affidamento in prova al servizio sociale
- Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il
condannato può essere affidato al servizio sociale fuori
dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da
scontare.
- Il provvedimento è adottato sulla base dei
risultati della osservazione della personalità, condotta
collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in
cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche
attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca
alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del
pericolo che egli commetta altri reati.
- L'affidamento in prova al servizio sociale può
essere disposto senza procedere all'osservazione in
istituto quando il condannato, dopo la commissione del
reato, ha serbato comportamento tale da consentire il
giudizio di cui al comma 2.
- Se l'istanza di affidamento in prova al servizio
sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione
della pena, il magistrato di sorveglianza competente in
relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve
essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e
ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte
concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei
presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al
grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato
di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione
dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del
tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di
sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che
decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non è
accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non può
essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza
successivamente proposta.
- All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui
sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire
in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla
dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di
frequentare determinati locali ed al lavoro.
- Con lo stesso provvedimento può essere disposto che
durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova
il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o
soggiorni in un comune determinato; in particolare sono
stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di
svolgere attività o di avere rapporti personali che
possono portare al compimento di altri reati.
- Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si
adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo
reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza
familiare.
- Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono
essere modificate dal magistrato di sorveglianza.
- Il servizio sociale controlla la condotta del
soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di
adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in
relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti
di vita.
- Il servizio sociale riferisce periodicamente al
magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
- L'affidamento è revocato qualora il comportamento
del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni
dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della
prova.
- L'esito positivo del periodo di prova estingue la
pena e ogni altro effetto penale.
- bis. All'affidato in prova al servizio sociale che
abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo
concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti
rivelatori del positivo evolversi della sua personalità,
può essere concessa la detrazione di pena di cui all'art.
54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonchè l'art. 54, comma 3.
(La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 16 marzo 2007 n. 78, in G.U. 1° serie
speciale n. 12 del 21 marzo 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 47, ove interpretati nel senso che allo straniero
extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del
permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure
alternative da essi previste).
Art. 47-bis
Affidamento in prova in casi particolari
(Abrogato)
Art. 47-ter
Detenzione domiciliare
01. La pena della reclusione per
qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II titolo XII, capo III, sezione I, e
dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice
penale, dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'art.
4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in
altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di
persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio
della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai
condannato con l'aggravante di cui all'art. 99 del codice penale.
- La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se
costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono
essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora
ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:
- donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei
convivente;
- padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con
lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente
impossibilitata a dare assistenza alla prole;
- persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano
costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
- persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
- persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di
studio, di lavoro e di famiglia.
- 1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista
dall'art. 99, quarto comma, del codice penale, può essere concessa la detenzione
domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di
maggior pena, non supera tre anni.
- bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della
pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente
parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al
comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al
servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che
il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai
condannati per i reati di cui all'art. 4-bis e a quelli cui sia stata applicata
la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, del codice penale.
- ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo
della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale,
il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma
1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un
termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato.
L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione
domiciliare.
- quater. Se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare é
proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di
sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta può disporre l'applicazione
provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e
1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47,
comma 4.
- Abrogato
- Abrogato
- Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne
fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'art. 284 del codice di procedura
penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del
servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal
magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la
detenzione domiciliare.
- bis. Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza,
quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al
controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle
prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 275-bis del codice di procedura
penale.
- Il condannato nei confronti del quale é disposta la detenzione domiciliare
non é sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal
relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione
penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato
che trovasi in detenzione domiciliare.
- La detenzione domiciliare é revocata se il comportamento del soggetto,
contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la
prosecuzione delle misure.
- Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni
previste nei commi 1 e 1-bis.
- Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione
o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, é punito ai
sensi dell'art. 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo
comma dello stesso articolo.
- La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la sospensione del
beneficio e la condanna ne importa la revoca.
- bis. Se la misura di cui al comma 1-bis é revocata ai sensi dei commi
precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura.».
Art. 47-quater
Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS
conclamata o da grave deficienza immunitaria
- Le misure previste dagli articoli 47 e 47-ter possono essere applicate, anche
oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza dell'interessato o del suo difensore, nei
confronti di coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria
accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale e che
hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le
unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità
operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di
AIDS.
L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da certificazione del servizio
sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario, che attesti la
sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e la concreta attuabilità del
programma di cura e assistenza, in corso o da effettuare, presso le unità operative di
malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente
impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.
Le prescrizioni da impartire per l'esecuzione della misura alternativa devono
contenere anche quelle relative alle modalità di esecuzione del programma.
In caso di applicazione della misura della detenzione domiciliare, i centri di
servizio sociale per adulti svolgono l'attività di sostegno e controllo circa
l'attuazione del programma.
Nei casi previsti dal comma 1, il giudice può non applicare la misura
alternativa qualora l'interessato abbia già fruito di analoga misura e questa sia stata
revocata da meno di un anno.
Il giudice può revocare la misura alternativa disposta ai sensi del comma 1
qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto a misura cautelare per uno dei
delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, relativamente a fatti
commessi successivamente alla concessione del beneficio.
Il giudice, quando non applica o quando revoca la misura alternativa per uno dei
motivi di cui ai commi 5 e 6, ordina che il soggetto sia detenuto presso un istituto
carcerario dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.
Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si applicano le
disposizioni dell'articolo 47-ter.
Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di concessione dei
benefici previsto dall'articolo 4-bis, fermi restando gli accertamenti previsti dai commi
2, 2-bis e 3 dello stesso articolo.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone
internate.
Art. 47-quinquies
Detenzione domiciliare speciale
- Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate
madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo
di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la
convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria
abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o
accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo
l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici
anni nel caso di condanna all'ergastolo.
Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare
speciale, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la
cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare
speciale.
Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale,
fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del
codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere
all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del
servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal
magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica
l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.
All'atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le
prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.
Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le
difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua
famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di
sorveglianza sul comportamento del soggetto.
La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto,
contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione
della misura.
La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni
previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata
e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.
Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già
ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può:
- disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione
della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5;
disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui
all'articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della
misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5,
nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua.
Art. 47-sexies
Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo
- La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane
assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, può
essere proposta per la revoca della misura.
Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata è punita ai sensi
dell'articolo 385, primo comma, del codice penale ed è applicabile la disposizione
dell'ultimo comma dello stesso articolo.
La condanna per il delitto di evasione comporta la revoca del beneficio.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre detenuto,
qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa a questi, ai sensi dell'articolo
47-quinquies, comma 7.
Art. 48
Regime di semilibertà
Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di
trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative,
istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.
I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in
appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti
civili.
(Abrogato il terzo comma)
(La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 16 marzo 2007 n. 78, in G.U. 1° serie
speciale n. 12 del 21 marzo 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 48, ove interpretati nel senso che allo straniero
extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del
permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure
alternative da essi previste).
Art. 49
Ammissione obbligatoria al regime di semilibertà
(Abrogato)
Art. 50
Ammissione alla semilibertà
- Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena
della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al
servizio sociale.
Fuori dai casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime
di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta
di condannato per taluno dei delitti indicati dal comma 1 dell'Art. 4-bis, di almeno due
terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti
dall'Art. 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il
condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'Art. 4-bis può essere
ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena.
Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria
inflitta congiuntamente a quella detentiva.
L'ammissione al regime di semilibertà é disposta in relazione ai progressi
compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale
reinserimento del soggetto nella società.
Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo
avere espiato almeno venti anni di pena.
Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria
volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì
disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica l'Art. 47,
comma 4, in quanto applicabile.
(La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 16 marzo 2007 n. 78, in G.U. 1° serie
speciale n. 12 del 21 marzo 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 50, ove interpretati nel senso che allo straniero
extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del
permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure
alternative da essi previste).
Art. 50-bis
Concessione della semilibertà ai recidivi
- La semilibertà può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la
recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto
dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si tratta di un condannato
per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della
presente legge, di almeno tre quarti di essa».
Art. 51
Sospensione e revoca del regime di semilibertà
Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto
non si appalesi idoneo al trattamento.
Il condannato, ammesso al regime di semilibertà, che rimane assente dall'istituto
senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, é punito in via disciplinare e
può essere proposto per la revoca della concessione.
Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato é punibile a norma del
primo comma dell' articolo 385 del codice penale ed é applicabile la disposizione
dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.
La denuncia per il delitto di cui al precedente comma importa la sospensione del
beneficio e la condanna ne importa la revoca.
All'internato ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto senza
giustificato motivo, per oltre tre ore, si applicano le disposizioni dell'ultimo comma
dell' articolo 53 .
Art. 51-bis
Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà
- Quando durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della
detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare speciale o del regime di
semilibertà sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il direttore
dello istituto penitenziario o il direttore del centro di servizio sociale informa
immediatamente il magistrato di sorveglianza. Se questi, tenuto conto del cumulo delle
pene, rileva che permangono le condizioni di cui al comma primo dello articolo 47 o ai
commi 1 e 1-bis dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-quinquies o ai
primi tre commi dell'articolo 50, dispone con decreto la prosecuzione provvisoria della
misura in corso; in caso contrario dispone la sospensione della misura stessa. Il
magistrato di sorveglianza trasmette quindi gli atti al tribunale di sorveglianza che deve
decidere nel termine di venti giorni la prosecuzione o la cessazione della misura.
Art. 51-ter
Sospensione cautelativa delle misure alternative
- Se l'affidato in prova al servizio sociale o l'ammesso al regime di semilibertà o
di detenzione domiciliare o di detenzione domiciliare speciale pone in essere
comportamenti tali da determinare la revoca della misura, il magistrato di sorveglianza
nella cui giurisdizione essa é in corso ne dispone con decreto motivato la provvisoria
sospensione, ordinando l'accompagnamento del trasgressore in istituto. Trasmette quindi
immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza. Il
provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia se la
decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla ricezione
degli atti.
Art. 52
Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà
Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a titolo di
premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque
all'anno.
Durante la licenza il condannato é sottoposto al regime della libertà vigilata.
Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza
può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.
Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in
istituto sono applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo.
Art. 53
Licenze agli internati
Agli internati può essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente
precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità.
Ai medesimi può essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza
di durata non superiore a giorni quindici; può essere inoltre concessa una licenza di
durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il
riadattamento sociale.
Agli internati ammessi al regime di semilibertà possono inoltre essere concesse, a
titolo di premio, le licenze previste nel primo comma dell'articolo precedente.
Durante la licenza l'internato é sottoposto al regime della libertà vigilata.
Se l'internato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza
può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.
L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dallo scadere della licenza, senza
giustificato motivo, é punito in via disciplinare e, se in regime di semilibertà, può
subire la revoca della concessione.
Art. 53-bis
Computo del periodo di permesso o licenza
- Il tempo trascorso dal detenuto o dall'internato in permesso o licenza é computato
a ogni effetto nella durata delle misure restrittive della libertà personale, salvi i
casi di mancato rientro o di altri gravi comportamenti da cui risulta che il soggetto non
si é dimostrato meritevole del beneficio. In questi casi sull'esclusione dal computo
decide, con decreto motivato, il magistrato di sorveglianza.
- Avverso il decreto può essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di
sorveglianza secondo la procedura di cui all'articolo 14-ter. Il magistrato che ha emesso
il provvedimento non fa parte del collegio.
Art. 54
Liberazione anticipata
- Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di
rieducazione é concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo
più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per
ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine é valutato anche il periodo trascorso
in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.
- La concessione del beneficio é comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso
la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al
pretore se tale provvedimento é stato da lui emesso.
- La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione
successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.
- Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere
ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione
condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma primo si considera come
scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo.
Art. 55
Interventi del servizio sociale nella libertà vigilata
Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di
cui allo articolo 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di sostegno
e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale.
Art. 56
Remissione del debito
Abrogato
Art. 57
Legittimazione alla richiesta dei benefici
Il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47 ,50,52,53,54 possono essere
richiesti dal condannato, dall'internato e dai loro prossimi congiunti o proposti dal
consiglio di disciplina.
Art. 58
Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza
Dei provvedimenti previsti dal presente capo ed adottati dal magistrato o dalla sezione
di sorveglianza, é data immediata comunicazione
all'autorità provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria.
Art. 58-bis
Iscrizione nel casellario giudiziale
Nel casellario giudiziale sono iscritti i provvedimenti della sezione di sorveglianza
relativi alla irrogazione e alla revoca delle misure alternative alla pena detentiva.
Art. 58-ter
Persone che collaborano con la giustizia
- I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell'art. 21, del comma 4 dell'art. 30-ter e del
comma 2 dell'art. 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati
nel comma 1 dell'art. 4-bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si
sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori
ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella
raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la
cattura degli autori dei reati.
- Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza,
assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice
competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.".
Art. 58-quater
Divieto di concessione di benefici
- L'assegnazione al
lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio
sociale, nei casi previsti dall'art. 47, la detenzione domiciliare e la
semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto
colpevole di una condotta punibile a norma dell'art. 385 del codice penale.
- La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui
confronti é stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi
dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47-ter, comma 6, o dell'art. 51, primo comma.
- Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni
dal momento in cui é ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o é stato
emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.
- I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-bis e 630 del codice
penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno
dei benefici indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis se non abbiano effettivamente
espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo,
almeno ventisei anni.
- Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro
all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste
dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai
condannati per taluni dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis, nei cui
confronti si procede o é pronunciata condanna per un delitto doloso punito con
la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi
ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 del codice penale
ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di
una misura alternativa alla detenzione.
- Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5, l'autorità
che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al magistrato di
sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell'imputato.
- Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un
periodo di cinque anni dal momento in cui é ripresa l'esecuzione della custodia
o della pena o é stato emesso il provvedimento di revoca della misura.
- bis. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'art.
47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più
di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista
dall'art. 99, quarto comma, del codice penale.».
(La Corte Costituzionale con sentenza n. 436/1999 ha dichiarato l'illegittimità
dell'art. 58 quater nella parte in cui si riferisce ai minorenni).
(La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 16 marzo 2007 n. 78, in G.U. 1° serie
speciale n. 12 del 21 marzo 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 58-quater, nella parte in cui non prevedono che i benefici in essi
indicati possano essere concessi, sulla base della normativa previgente, nei
confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore della citata legge
n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici
richiesti.).
TITOLO II
Disposizioni relative alla organizzazione penitenziaria
CAPO I
Istituti penitenziari
Art. 59
Istituti per adulti
Gli istituti per adulti dipendenti dall'amministrazione penitenziaria si distinguono
in:
- istituti di custodia preventiva;
- istituti per l'esecuzione delle pene;
- istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza;
- centri di osservazione.
Art. 60
Istituti di custodia preventiva
Gli istituti di custodia preventiva si distinguono in case mandamentali e
circondariali.
Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore.
Esse sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono sede di case circondariali.
Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni
autorità giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi di circondario.
Le case mandamentali e circondariali assicurano altresì la custodia delle persone
fermate o arrestate dall'autorità di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia
giudiziaria e quella dei detenuti e degli internati in transito.
Può essere istituita una sola casa mandamentale o circondariale rispettivamente per
più mandamenti o circondari.
Art. 61
Istituti per l'esecuzione delle pene
Gli istituti per l'esecuzione delle pene si distinguono in:
- case di arresto, per l'esecuzione della pena dell'arresto.
Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia
mandamentali o circondariali;
- case di reclusione, per l'esecuzione della pena della reclusione.
Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia
circondariali.
Per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, i
condannati alla pena dell'arresto o della reclusione possono essere assegnati alle case di
custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione possono essere altresì
assegnati alle case di arresto.
Art. 62
Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive
Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in:
Colonie agricole;
Case di lavoro;
Case di cura e custodia;
Ospedali psichiatrici giudiziari.
In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai
numeri 1,2 e 3 del primo capoverso dell' articolo 215 del codice penale .
Possono essere istituite:
Sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una
casa di lavoro e viceversa;
Sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia
presso un ospedale psichiatrico giudiziario;
Sezioni per l'esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa
di lavoro presso le case di reclusione.
Art. 63
Centri di osservazione
I centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri
istituti.
I predetti svolgono direttamente le attività di osservazione indicate nell' articolo
13 e prestano consulenze per le analoghe attività di osservazione svolte nei singoli
istituti.
Le risultanze dell'osservazione sono inserite nella cartella personale.
Su richiesta dell'autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri per la
esecuzione di perizie medico-legali anche le persone sottoposte a procedimento penale.
I centri di osservazione svolgono, altresì, attività di ricerca scientifica.
Art. 64
Differenziazione degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di
sicurezza
I singoli istituti devono essere organizzati con caratteristiche differenziate in
relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle necessità di
trattamento individuale o di gruppo degli stessi.
Art. 65
Istituti per infermi e minorati
I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere
assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento.
A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni,
non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.
Art. 66
Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti
La costituzione, la trasformazione, la soppressione degli istituti penitenziari nonché
delle sezioni sono disposte con decreto ministeriale.
Art. 67
Visite agli istituti
Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:
- il presidente del consiglio dei ministri e il presidente della corte costituzionale;
- i ministri, i giudici della corte costituzionale, i sottosegretari di stato, i
membri del parlamento e i componenti del consiglio superiore della magistratura;
- il presidente della corte di appello, il procuratore generale della repubblica
presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della repubblica
presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle
rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;
- i consiglieri regionali e il commissario di governo per la regione, nell'ambito
della loro circoscrizione;
- l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;
- il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;
- il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i
funzionari da lui delegati;
- gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;
- l'ispettore dei cappellani;
- gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia.
L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al
comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell'articolo
18- bis.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per
ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del
culto cattolico e di altri culti.
CAPO II
Giudici di sorveglianza
Art. 68
Uffici di sorveglianza
- Gli uffici di sorveglianza sono costituiti nelle sedi di cui alla tabella a allegata
alla presente legge e hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali in essa
indicati.
- Ai suddetti uffici, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente elencate negli
articoli 69, 70 e 70-bis, sono assegnati magistrati di cassazione, di appello e di
tribunale nonché personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e
personale esecutivo e subalterno.
- Con decreto del presidente della corte di appello può essere temporaneamente
destinato a esercitare le funzioni del magistrato di sorveglianza mancante o impedito un
giudice avente la qualifica di magistrato di cassazione, di appello o di tribunale.
- I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non debbono essere adibiti ad
altre funzioni giudiziarie.
Art. 69
Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza
- Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di
prevenzione e di pena e prospetta al ministro le esigenze dei vari servizi, con
particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.
- Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della
custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.
- Sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali.
- Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell'
articolo 208 del codice penale , nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione o
revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresì, con decreto
motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della
dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli
102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.
- Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma
dell'articolo 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei
diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una
nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro
all'esterno. Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad
eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.
- Decide con ordinanza impugnabile soltanto per cassazione, secondo la procedura di
cui all'articolo 14-ter, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti
l'osservanza delle norme riguardanti:
- l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione nonché lo
svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;
- le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza
dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa.
- Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi
ed agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale
e alla detenzione domiciliare.
- Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione
anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti
dall'articolo 148 del codice penale.
- Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i
detenuti.
- Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.
(La Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre-27 ottobre2006, n. 341, in G.U.
Ed. straordinaria del 2/11/2006, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, sesto comma, lettera a).
Art. 69-bis
Procedimento in materia di liberazione anticipata
-
Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di
sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la
presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti
indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale.
- Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla
richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso.
- Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il
pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o
notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per
territorio.
- Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di
procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma
dell'articolo 30-bis.
- Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti
dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della
liberazione anticipata, può trasmetterla al magistrato di sorveglianza
Art. 70
Funzioni e provvedimenti del tribunale di sorveglianza
- In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di
sezione distaccata di corte d'appello é costituito un tribunale di sorveglianza
competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la
detenzione domiciliare speciale, la semilibertà, la liberazione condizionale, la revoca o cessazione dei suddetti
benefici nonché della
riduzione di pena per la liberazione anticipata, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai
sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonché per ogni altro
provvedimento ad esso attribuito dalla legge.
- Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sui ricorsi avverso i
provvedimenti di cui al comma quarto dell'articolo 69. Il magistrato che ha emesso il
provvedimento non fa parte del collegio.
- Il tribunale é composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel
distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d'appello
e da esperti scelti fra le categorie indicate nel quarto comma dell'articolo 80, nonché
fra docenti di scienze criminalistiche.
- Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal consiglio superiore della
magistratura in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni tribunale per
periodi triennali rinnovabili.
- I provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio composto dal presidente
o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue nell'ordine
delle funzioni giudiziarie e, a parità di funzioni, nell'anzianità; da un magistrato di
sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma quarto.
- Uno dei due magistrati ordinari deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la
cui giurisdizione é posto il condannato o l'internato in ordine alla cui posizione si
deve provvedere.
- La composizione dei collegi giudicanti é annualmente determinata secondo le
disposizioni dell'ordinamento giudiziario.
- Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza in camera di consiglio; in caso
di parità di voti prevale il voto del presidente.
- Abrogato
Art. 70-bis
Presidente del tribunale di sorveglianza
- Le funzioni di presidente del tribunale di sorveglianza sono conferite a un
magistrato di cassazione o, per i tribunali istituiti nelle sezioni distaccate di corte
d'appello, a un magistrato d'appello.
- Il presidente del tribunale, fermo l'espletamento delle funzioni di magistrato di
sorveglianza nell'ufficio di appartenenza, provvede:
- a dirigere e ad organizzare le attività del tribunale di sorveglianza;
- a coordinare, in via organizzativa, in funzione del disbrigo degli affari di
competenza del tribunale, l'attività degli uffici di sorveglianza compresi nella
giurisdizione del tribunale medesimo;
- a disporre le applicazioni dei magistrati e del personale ausiliario nell'ambito dei
vari uffici di sorveglianza nei casi di assenza, impedimento o urgenti necessità di
servizio;
- a richiedere al presidente della corte di appello l'emanazione dei provvedimenti di
cui al comma terzo dell'articolo 68;
- a proporre al consiglio superiore della magistratura la nomina degli esperti
effettivi o supplenti componenti del tribunale e a compilare le tabelle per gli emolumenti
loro spettanti;
- a svolgere tutte le altre attività a lui riservate dalla legge e dai regolamenti.
Art. 70-ter
Nuove denominazioni
- Le denominazioni "sezione di sorveglianza" e "giudice di
sorveglianza" di cui alle leggi vigenti sono rispettivamente sostituite dalle
seguenti: "tribunale di sorveglianza" e "magistrato di sorveglianza".
- Per il funzionamento del tribunale di sorveglianza nonché degli uffici di
sorveglianza di cui allo articolo 68 si provvede con assegnazioni dirette di fondi e di
attrezzature mediante prelievo delle somme necessarie dagli appositi capitoli del bilancio
di previsione del ministero di grazia e giustizia.
CAPO II-BIS
Procedimento di sorveglianza.
Art. 71
Norme generali
- Per l'adozione dei provvedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza
espressamente indicati nei commi primo e secondo dello articolo 70, nonché dei
provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di remissione del debito, di
ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale , di applicazione, esecuzione,
trasformazione o revoca anche anticipata delle misure di sicurezza e di quelli relativi
all'accertamento dell'identità personale ai fini delle dette misure, si applica il
procedimento di cui ai commi e agli articoli seguenti.
- Il presidente del tribunale o il magistrato di sorveglianza, a seguito di richiesta
o di proposta ovvero di ufficio, invita l'interessato ad esercitare la facoltà di
nominare un difensore. Se l'interessato non vi provvede entro cinque giorni dalla
comunicazione dell'invito, il difensore é nominato di ufficio dal presidente del
tribunale o dal magistrato di sorveglianza. Successivamente il presidente del tribunale o
il magistrato di sorveglianza fissa con decreto il giorno della trattazione e ne fa
comunicare avviso al pubblico ministero, all'interessato e al difensore almeno cinque
giorni prima di quello stabilito.
- La competenza spetta al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno
giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato
all'atto della richiesta o della proposta o all'inizio d'ufficio del procedimento.
- Se l'interessato non é detenuto o internato, la competenza spetta al tribunale o al
magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione nel luogo in cui l'interessato ha la
residenza o il domicilio. Nel caso in cui non sia possibile determinare la competenza
secondo il criterio sopra indicato, si applica la disposizione del secondo comma
dell'articolo 635 del codice di procedura penale.
- Le disposizioni contenute nel capo primo del titolo quinto del libro quarto del
codice di procedura penale sono applicabili in quanto non diversamente disposto dalla
presente legge. L'articolo 641 del codice di procedura penale resta in vigore
limitatamente ai casi di cui all'articolo 212 dello stesso codice.
Art. 71-bis
Udienza
L'udienza si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dello
ufficio del pubblico ministero. L'interessato può partecipare personalmente alla
discussione e presentare memorie. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate,
davanti alla sezione di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello
e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della repubblica presso il
tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.
I provvedimenti della sezione e del magistrato di sorveglianza sono emessi sulla base
dell'acquisizione in udienza dei documenti relativi all'osservazione e al trattamento
nonché, quando occorre, svolgendo i necessari accertamenti ed avvalendosi della
consulenza dei tecnici del trattamento.
L'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza é comunicata al pubblico
ministero, all'interessato e al difensore nel termine di dieci giorni dalla data della
deliberazione.
Art. 71-ter
Ricorso per cassazione
- Avverso le ordinanze del tribunale di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza,
il pubblico ministero, l'interessato e, nei casi di cui agli articoli 14-ter e 69, comma
sesto, l'amministrazione penitenziaria, possono proporre ricorso per cassazione per
violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Si applicano
le disposizioni del terzo comma dell'articolo 640 del codice di procedura penale . Si
applica, altresì, l'ultimo comma dello articolo 631 del codice di procedura penale.
Art. 71-quater
Comunicazioni
Le comunicazioni all'interessato degli avvisi e dei provvedimenti previsti negli
articoli precedenti sono effettuati ai sensi dell' articolo 645 del codice di procedura
penale.
Art. 71-quinquies
Revoca
(Abrogato)
Art. 71-sexies
Inammissibilità
Qualora l'istanza per l'adozione dei provvedimenti indicati nel primo comma
dell'articolo 71,appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge,
ovvero costituisca mera riproposizione di una istanza basata sui medesimi elementi, il
presidente, sentito il pubblico ministero, emette decreto motivato con il quale dichiara
inammissibile l'istanza e dispone non farsi luogo a procedimento di sorveglianza.
Il decreto é comunicato entro cinque giorni all'interessato, il quale ha facoltà di
proporre opposizione nel termine di cinque giorni dalla comunicazione stessa facendo
richiesta di trattazione.
A seguito dell'opposizione, il presidente della sezione dà corso al procedimento di
sorveglianza.
CAPO III
Esecuzione penale esterna ed assistenza
Art. 72
Uffici locali di esecuzione penale esterna.
- Gli uffici
locali di esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della giustizia e la
loro organizzazione è disciplinata con regolamento adottato dal Ministro ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni.
- Gli uffici:
- svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a
fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la
revoca delle misure di sicurezza;
- svolgono le indagini socio-familiari per l'applicazione delle misure
alternative alla detenzione ai condannati;
- propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da
applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova
e alla detenzione domiciliare;
- controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure
alternative, ne riferiscono all'autorità giudiziaria, proponendo eventuali
interventi di modificazione o di revoca;
- su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano
consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;
- svolgono ogni altra attività prescritta dalla legge e dal regolamento».
- I riferimenti ai centri di servizio sociale per
adulti contenuti in disposizioni di leggi e di regolamenti
si intendono effettuati, dalla data di entrata in vigore
della presente legge, agli uffici locali di esecuzione
penale esterna.
- Le risorse e il personale previsti per i centri di
servizio sociale per adulti alla data di entrata in vigore
della presente legge sono destinati agli uffici locali di
esecuzione penale esterna di cui al comma 1.
- Dalle disposizioni del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.
Art. 73
Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto
Presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena é istituita la
cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.
La cassa ha personalità giuridica, é amministrata con le norme della contabilità di
stato e può avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello stato.
Per il bilancio, l'amministrazione e il servizio della cassa si applicano le norme
previste dall' articolo 4 della legge 9 maggio 1932,n.547 .
La cassa é amministrata da un consiglio composto:
- dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, presidente;
- da un rappresentante del ministero del tesoro;
- da un rappresentante del ministero dell'interno.
Le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore dell'ufficio della direzione
generale per gli istituti di prevenzione e di pena, competente per l'assistenza.
Nessuna indennità o retribuzione é dovuta alle persone suddette.
Il patrimonio della cassa é costituito, oltre che dai lasciti, donazioni o altre
contribuzioni, dalle somme costituenti le differenze fra mercede e remunerazione di cui
all' articolo 23 .
I fondi della cassa sono destinati a soccorrere e ad assistere le vittime che a causa
del delitto si trovino in condizioni di comprovato bisogno.
Art. 74
Consigli di aiuto sociale
Nel capoluogo di ciascun circondario é costituito un consiglio di aiuto sociale,
presieduto dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato, e composto dal
presidente del tribunale dei minorenni o da un altro magistrato da lui designato, da un
magistrato di sorveglianza, da un rappresentante della regione, da un rappresentante della
provincia, da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno designato dal
prefetto, dal sindaco o da un suo delegato, dal medico provinciale, dal dirigente
dell'ufficio provinciale del lavoro, da un delegato dell'ordinario diocesano, dai
direttori degli istituti penitenziari del circondario. Ne fanno parte, inoltre, sei
componenti nominati dal presidente del tribunale fra i designati da enti pubblici e
privati qualificati nell'assistenza sociale.
Il consiglio di aiuto sociale ha personalità giuridica, é sottoposto alla vigilanza
del ministero di grazia e giustizia e può avvalersi del patrocinio della avvocatura dello
stato.
I componenti del consiglio di aiuto sociale prestano la loro opera gratuitamente.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e
giustizia, può essere disposta la fusione di più consigli di aiuto sociale in un unico
ente.
Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel
settore della assistenza penitenziaria e post-penitenziaria si provvede:
- con le assegnazioni della cassa delle ammende di cui all' articolo 4 della legge 9
maggio 1932,n.547 ;
- con lo stanziamento annuale previsto dalla legge 23 maggio 1956,n.491;
- con i proventi delle manifatture carcerarie assegnati annualmente con decreto del
ministro per il tesoro sul bilancio della cassa delle ammende nella misura del cinquanta
per cento del loro ammontare;
- con i fondi ordinari di bilancio;
- con gli altri fondi costituenti il patrimonio dell'ente.
Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel
settore del soccorso e dell'assistenza alle vittime del delitto si provvede con le
assegnazioni della cassa prevista dall'articolo precedente e con i fondi costituiti da
lasciti, donazioni o altre contribuzioni ricevuti dall'ente a tale scopo.
Il regolamento stabilisce l'organizzazione interna e le modalità del funzionamento del
consiglio di aiuto sociale, che delibera con la presenza di almeno sette componenti.
Art. 75
Attività del consiglio di aiuto sociale per l'assistenza penitenziaria e
post-penitenziaria
Il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti attività:
- cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi, al fine di favorire, con
opportuni consigli e aiuti, il loro reinserimento nella vita sociale;
- cura che siano raccolte tutte le notizie occorrenti per accertare i reali bisogni
dei liberandi e studia il modo di provvedervi, secondo le loro attitudini e le condizioni
familiari;
- assume notizie sulle possibilità di collocamento al lavoro nel circondario e
svolge, anche a mezzo del comitato di cui all' articolo 77 ,opera diretta ad assicurare
una occupazione ai liberati che abbiano o stabiliscano residenza nel circondario stesso;
- organizza, anche con il concorso di enti o di privati, corsi di addestramento e
attività lavorative per i liberati che hanno bisogno di integrare la loro preparazione
professionale e che non possono immediatamente trovare lavoro; promuove altresì la
frequenza dei liberati ai normali corsi di addestramento e di avviamento professionale
predisposti dalle regioni;
- cura il mantenimento delle relazioni dei detenuti e degli internati con le loro
famiglie;
- segnala alle autorità e agli enti competenti i bisogni delle famiglie dei detenuti
e degli internati, che rendono necessari speciali interventi;
- concede sussidi in denaro o in natura;
- collabora con i competenti organi per il coordinamento dell'attività assistenziale
degli enti e delle associazioni pubbliche e private nonché delle persone che svolgono
opera di assistenza e beneficenza diretta ad assicurare il più efficace e appropriato
intervento in favore dei liberati e dei familiari dei detenuti e degli internati.
Art. 76
Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle
vittime del delitto
Il consiglio di aiuto sociale presta soccorso, con la concessione di sussidi in natura
o in denaro, alle vittime del delitto e provvede alla assistenza in favore dei minorenni
orfani a causa del delitto.
Art. 77
Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale
Al fine di favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituti di prevenzione e
di pena, presso ogni consiglio di aiuto sociale, ovvero presso l'ente di cui al quarto
comma dell' articolo 74 ,é istituito il comitato per l'occupazione degli assistiti dal
consiglio di aiuto sociale.
Di tale comitato, presieduto dal presidente del consiglio di aiuto sociale o da un
magistrato da lui delegato, fanno parte quattro rappresentanti rispettivamente
dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato locale, designati dal
presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tre
rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei prestatori d'opera, designati
dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, un rappresentante
dei coltivatori diretti, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, un impiegato della carriera direttiva della amministrazione penitenziaria e
un assistente sociale del centro di servizio sociale di cui all' articolo 72 .
I componenti del comitato sono nominati dal presidente del consiglio di aiuto sociale.
Il comitato delibera con la presenza di almeno cinque componenti.
Art. 78
Assistenti volontari
L'amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza,
autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti
penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e
degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale.
Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dello
istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto
il personale addetto al trattamento.
L'attività prevista nei commi precedenti non può essere retribuita.
Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per
l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dimessi e alle
loro famiglie.
CAPO IV
Disposizioni finali e transitorie
Art. 79
Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di
sorveglianza
Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni
diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita
legge.
Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che
commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto le funzioni della sezione di
sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal
tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i
minorenni
Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l'ultimo comma dell'articolo
68.
Art. 80
Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena
Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto
dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti
dai centri di servizio sociale previsti dall' articolo 72.
La amministrazione penitenziaria può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di
osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici
da concordare annualmente, con il ministero del tesoro.
Al personale incaricato giornaliero é attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a
giornata previsto per il corrispondente personale incaricato.
Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione
penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale,
pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari
proporzionati alle singole prestazioni effettuate.
Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari, previsti dall'Art. 59,é
assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri
A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di
prevenzione e di pena, di cui al decreto del presidente della repubblica 31 marzo
1971,n.275 ,emanato a norma dell' articolo 17 della legge 28 ottobre 1970,n.775 ,é
incrementata di 800 unità riservate alla suddetta categoria. Tali unità sono attribuite
nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai.
Le modalità relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite dal
regolamento di esecuzione.
Art. 81
Attribuzioni degli assistenti sociali
Gli assistenti sociali della carriera direttiva esercitano le attribuzioni previste
dagli articoli 9,10 e 11 della legge 16 luglio 1962,n.1085,anche nell'ambito dei centri di
servizio sociale previsti dall'articolo 72 della presente legge.
Gli assistenti sociali della carriera di concetto esercitano le attività indicate
nell'articolo 72 della presente legge nell'ambito dei centri di servizio sociale. Essi
espletano compiti di vigilanza e di assistenza nei confronti dei sottoposti a misure
alternative alla detenzione nonché compiti di sostegno e di assistenza nei confronti dei
sottoposti alla libertà vigilata; partecipano, inoltre, alle attività di assistenza ai
dimessi.
Art. 82
Attribuzioni degli educatori
Gli educatori partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della
personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo
individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale
addetto alle attività concernenti la rieducazione.
Essi svolgono, quando sia consentito, attività educative anche nei confronti degli
imputati.
Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri,
delle riviste e dei giornali.
Art. 83
Ruoli organici del personale di servizio sociale e degli educatori
La tabella dell'organico del personale della carriera direttiva di servizio sociale,
annessa alla legge 16 luglio 1962,n.1085 ,é sostituita dalla tabella b allegata alla
presente legge.
Sono istituiti i ruoli organici delle carriere di concetto degli educatori per adulti e
degli assistenti sociali per adulti.
Le dotazioni organiche dei ruoli, di cui al precedente comma, sono stabilite
rispettivamente dalle tabelle c e d allegate alla presente legge.
Al personale delle carriere suddette si applicano le disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello stato, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui
al regio decreto 30 luglio 1940,n.2041 ,e successive modificazioni; lo stesso personale
dipende direttamente dall'amministrazione penitenziaria e dai suoi organi periferici.
Gli impiegati della carriera direttiva di servizio sociale che all'1 luglio 1970
rivestivano la qualifica di direttore, al conseguimento della anzianità di cui al primo
comma dell' articolo 22 del decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1972,n.748
,sono esonerati, per la nomina alla qualifica di primo dirigente, dalla partecipazione al
corso previsto dagli articoli 22 e 23 del decreto stesso.
La nomina é effettuata, nei limiti dei posti disponibili, con decreto del ministro,
previo parere favorevole del consiglio di amministrazione sulla base dei rapporti
informativi e dei giudizi complessivi conseguiti dagli interessati.
Art. 84
Concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli
assistenti sociali per adulti.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il ministro per la
grazia e giustizia indirà un concorso, per esame speciale, di accesso al ruolo della
carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, istituito dal precedente
articolo, nel limite del cinquanta per cento della complessiva dotazione organica del
ruolo stesso.
Entro trenta mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà indetto un concorso
pubblico di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per
adulti, nel limite del residuo cinquanta per cento della complessiva dotazione organica
del ruolo stesso. A tale concorso sono ammessi anche gli assistenti sociali immessi nel
ruolo del servizio sociale per i minorenni per effetto del concorso a 160 posti di
assistente sociale, di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1971 .
Il concorso previsto al primo comma é riservato, indipendentemente dai limiti di età
previsti dalle vigenti disposizioni per l'accesso agli impieghi dello stato, a coloro i
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano attività retribuita
di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti e siano
forniti di diploma di istituto di istruzione di secondo grado nonché di certificato di
qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio
sociale.
Il concorso consiste in una prova orale avente per oggetto le seguenti materie:
- teoria e pratica del servizio sociale;
- psicologia;
- nozioni di diritto e procedura penale;
- regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.
La commissione esaminatrice é presieduta dal direttore generale per gli istituti di
prevenzione e di pena o dal magistrato che ne fa le veci ed é composta dai seguenti
membri:
Un magistrato di corte d'appello addetto alla direzione generale per gli istituti di
prevenzione e di pena;
Un docente universitario in neuropsichiatria o in psicologia o in criminologia o in
antropologia criminale;
Un ispettore generale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;
Un docente di materie di servizio sociale.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo
della carriera direttiva della detta amministrazione con qualifica non inferiore a
direttore alla seconda classe di stipendio (ex coefficiente 257).
La prova si considera superata dai candidati che hanno riportato un punteggio non
inferiore a sei decimi.
I vincitori del concorso sono nominati:
- alla prima classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano
prestato servizio continuativo ai sensi del terzo comma del presente articolo per almeno
due anni;
- alla seconda classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano
prestato tale servizio per almeno quattro anni;
- alla terza classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano
prestato tale servizio per almeno otto anni.
Nei confronti di coloro che sono inquadrati nella prima o nella seconda classe di
stipendio, ai sensi del comma precedente, gli anni di servizio di assistente sociale
prestato in modo continuativo, ai sensi del terzo comma del presente articolo, oltre i
limiti rispettivi di due e quattro anni sono computati ai fini dell'inquadramento nella
classe di stipendio immediatamente superiore.
Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina i vincitori del
concorso hanno facoltà di chiedere il riscatto degli anni di servizio prestato ai sensi
del terzo comma del presente articolo, ai fini del trattamento di quiescenza e della
indennità di buonuscita.
Art. 85
Accesso alla carriera direttiva di servizio sociale
Alla lettera e) dell' articolo 5 della legge 16 luglio 1962,n.1085, sono soppresse le
parole "istituita o autorizzata a norma di legge".
Art. 86
Personale per gli uffici di sorveglianza
Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per la grazia e
giustizia, di concerto con il ministro per il tesoro, é determinato, entro sei mesi dalla
entrata in vigore della presente legge, il contingente dei magistrati e del personale di
cui all' articolo 68 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle
attuali complessive dotazioni organiche.
Art. 87
Norme di esecuzione
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per la grazia e
giustizia, di concerto con il ministro per il tesoro, entro sei mesi dalla entrata in
vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione. Per quanto
concerne la materia della istruzione negli istituti di prevenzione e di pena il
regolamento di esecuzione sarà emanato di concerto anche con il ministro per la pubblica
istruzione.
Fino all'emanazione del suddetto regolamento restano applicabili, in quanto non
incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni del regolamento vigente.
Entro il termine indicato nel primo comma dovranno essere emanate le norme che
disciplinano lo ingresso in carriera del personale di concetto dei ruoli degli educatori
per adulti e degli assistenti sociali per adulti.
Le disposizioni concernenti l'affidamento al servizio sociale e il regime di
semilibertà entreranno in vigore un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella
gazzetta ufficiale.
Art. 88
Attuazione dei ruoli del personale
L'istituzione del ruolo organico del personale di concetto di servizio sociale per
adulti, lo ampliamento del ruolo organico del personale direttivo di servizio sociale,
l'istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti e
l'ampliamento del ruolo degli operai specializzati addetti agli ospedali psichiatrici e
alle case di cura e di custodia, previsti dalla presente legge, saranno attuati entro un
periodo di sette anni.
Art. 89
Norme abrogate
Sono abrogati gli articoli 141,142,143, 144,149 e l'ultimo capoverso dell'articolo 207
del codice penale, l'articolo 585 del codice di procedura penale nonché ogni altra norma
incompatibile con la presente legge.
Art. 90
Esigenze di sicurezza
(Abrogato)
Art. 91
Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 25 miliardi
per l'anno finanziario 1975,si provvede mediante riduzione di pari importo dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del ministero
del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il ministro per il tesoro é autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
TABELLA A
Sedi e giurisdizioni degli uffici di sorveglianza
Ancona: tribunali di Ancona, Pesaro, Urbino.
Macerata: tribunali di Macerata, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo.
Bari: tribunali di Bari, Trani.
Foggia: tribunali di Foggia, Lucera.
Bologna: tribunali di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini.
Modena: tribunale di Modena.
Reggio Emilia: tribunali di Reggio Emilia, Parma, Piacenza.
Brescia: tribunali di Brescia, Bergamo, Crema.
Mantova: tribunali di Mantova, Cremona.
Cagliari: tribunali di Cagliari, Oristano.
Nuoro: tribunali di Nuoro, Lanusei.
Sassari: tribunali di Sassari, Tempio Pausania.
Caltanissetta: tribunali di Caltanissetta, Enna, Nicosia.
Catania: tribunali di Catania, Caltagirone.
Siracusa: tribunali di Siracusa, Ragusa, Modica.
Catanzaro: tribunali di Catanzaro, Crotone, Nicastro, Vibo Valentia.
Cosenza: tribunali di Cosenza, Rossano, Castrovillari, Paola.
Reggio Calabria: tribunali di Reggio Calabria, Locri, Palmi.
Firenze: tribunali di Firenze, Arezzo, Prato.
Siena: tribunali di Siena, Grosseto, Montepulciano.
Livorno: tribunale di Livorno.
Pisa: tribunali di Pisa, Lucca, Pistoia.
Genova: tribunali di Genova, Chiavari, Imperia, San Remo, Savona.
Apuania Massa: tribunali di Apuania Massa, La Spezia.
L'Aquila: tribunali di L'Aquila, Avezzano, Lanciano, Sulmona.
Pescara: tribunali di Pescara, Chieti, Teramo, Vasto.
Lecce: tribunali di Lecce, Brindisi, Taranto.
Messina: tribunali di Messina, Mistretta, Patti.
Milano: tribunali di Milano, Lodi, Monza.
Pavia: tribunali di Pavia, Vigevano, Voghera.
Varese: tribunali di Varese, Busto Arsizio, Como, Lecco, Sondrio.
Napoli: tribunali di Napoli, Ariano Irpino, Avellino, Benevento.
Campobasso: tribunali di Campobasso, Isernia, Larino.
Salerno: tribunali di Salerno, Sant'Angelo dei Lombardi, Vallo della Lucania. Santa
Maria Capua Vetere: tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Palermo: tribunali di Palermo, Termini Imerese.
Agrigento: tribunali di Agrigento, Sciacca.
Trapani: tribunali di Trapani, Marsala.
Perugia: tribunali di Perugia, Orvieto.
Spoleto: tribunali di Spoleto, Terni.
Potenza: tribunali di Potenza, Lagonegro, Sala Consilina.
Matera: tribunali di Matera, Melfi.
Roma: tribunali di Roma, Latina, Velletri, Civitavecchia.
Frosinone: tribunali di Frosinone, Cassino.
Viterbo: tribunali di Viterbo, Rieti.
Torino: tribunali di Torino, Asti, Pinerolo.
Alessandria: tribunali di Alessandria, Acqui, Tortona.
Novara: tribunali di Novara, Aosta, Verbania.
Vercelli: tribunali di Vercelli, Biella, Casale Monferrato, Ivrea.
Cuneo: tribunali di cuneo, Mondovì, Saluzzo, Alba.
Trento: tribunali di Trento, Bolzano, Rovereto.
Trieste: tribunale di Trieste.
Gorizia: tribunali di Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Udine.
Venezia: tribunali di Venezia, Belluno, Treviso.
Padova: tribunali di Padova, Rovigo, Bassano del Grappa.
Verona: tribunali di Verona, Vicenza.
TABELLA B
Ruolo organico della carriera direttiva degli assistenti sociali personale
dirigente
Qualifica dirigente superiore livello di funzioni d funzione ispettore generale per i
servizi sociali o consigliere ministeriale aggiunto posti in funzione 6
Qualifica primo dirigente livello di funzioni e funzione direttore di centro di
servizio sociale o di ufficio di servizio sociale per minorenni di particolare importanza
o vice consigliere ministeriale aggiunto posti in funzione 12
Totale posti in funzione 18
Personale direttivo
Qualifica direttore aggiunto di centro di servizio sociale o direttore di ufficio di
servizio sociale per minorenni parametro 530 anni di permanenza nella classe di stipendio
- dotazione organica 18
Parametro 487 anni di permanenza nella classe di stipendio 7 dotazione organica 18
Parametro 455 anni di permanenza nella classe di stipendio 5 dotazione organica 18
Parametro 426 anni di permanenza nella classe di stipendio 5 dotazione organica 18
Parametro 387 anni di permanenza nella classe di stipendio 2 dotazione organica 18
Qualifica direttore di sezione parametro 307 anni di permanenza nella classe di
stipendio - dotazione organica 52
Parametro 257 anni di permanenza nella classe di stipendio 4 dotazione organica 52
Parametro 190 anni di permanenza nella classe di stipendio 6 mesi dotazione organica 52
Totale dotazione organica 70
TABELLA C
Ruolo organico degli educatori per adulti della carriera di concetto
Parametro 370 qualifica educatore capo organico 41
Parametri 297 255 qualifica educatore principale organico 185
Parametri 218,178, 160 qualifica educatore organico 184
Totale organico 410
TABELLA D
Ruolo organico degli assistenti sociali per adulti della carriera di concetto
Parametro 370 qualifica assistente sociale capo organico 37
Parametri 297 255 qualifica assistente sociale principale organico 167
Parametri 218,178,160 qualifica assistente sociale organico 166
Totale organico 370
Aggiornamenti e modifiche apportate da provvedimenti successivi.
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