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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
| INDICE della Legge n. 476/1998: |
| Art. 1 |
Art. 2 |
Art. 3 |
Art. 4 |
Art. 5 |
| Art. 6 |
Art. 7 |
Art. 8 |
Art .9 |
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NOTE
LEGGE 31 dicembre 1998 n. 476 ( indice )
( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1999
)
RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA TUTELA DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN
MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE, FATTA A L'AJA IL 29 MAGGIO 1993. MODIFICHE ALLA LEGGE
4 MAGGIO 1983, N. 184, IN TEMA DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
- Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare la Convenzione per la
tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja
il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione".
Art. 2.
- Piena ed intera esecuzione é data alla Convenzione a decorrere dalla sua entrata in
vigore, in conformità all'articolo 46 della Convenzione medesima.
Art. 3. ( note )
- Il Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, é sostituito dal
seguente:
"Capo I. - Dell'adozione di minori stranieri.
Art. 29.
- L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai princìpi e
secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in
materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata
"Convenzione", a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.
Art. 29-bis.
- . Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni
prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente
all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del
distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità
all'adozione.
- Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto
stabilito nell'articolo 36, comma 4, é competente il tribunale per i minorenni del
distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, é competente
il tribunale per i minorenni di Roma.
- Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente
decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici
giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli
enti locali.
- I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche
avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere,
svolgono le seguenti attività:
- informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti
autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà,
anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;
- preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti
enti;
- acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli
aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li
determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla
loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo,
sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di
accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte
del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.
- I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta,
una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi
successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.
Art. 30. - Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo
29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato,
dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi
successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei
requisiti per adottare.
- Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della
procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione
del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro
tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.
- Il decreto é trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della
documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 e, se già
indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter.
- Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per
cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il tribunale
per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed
all'ente autorizzato di cui al comma 3.
- Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili
davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura
civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati.
Art. 31.
- Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità,
devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati
di cui all'articolo 39-ter.
- Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma, lettera a), il tribunale
per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalità,
ad effettuare direttamente le attività previste alle lettere b), d), e), f) ed h) del
comma 3 del presente articolo.
- L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione:
- informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di
adozione;
- svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato
dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo
alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione
ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra
gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;
- raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti
all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le
informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la
sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;
- trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli
aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti
all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel
Paese straniero;
- riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore
da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne
autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte
le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti
adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da
un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
- riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di
cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i
requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto
del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo
38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la
decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;
- informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi
dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla
Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e
alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;
- certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori
adottivi;
- riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al
minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione;
- vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo
avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;
- svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del
nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti;
- certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e
b) del comma 1 dell'articolo 39-quater, nel caso in cui le stesse non siano determinate da
ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel
caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1
dell'articolo 39-quater;
- certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo
10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai
genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.
Art. 32.
- La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui
all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione
risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza
permanente in Italia.
- La dichiarazione di cui al comma 1 non é ammessa: a) quando dalla documentazione
trasmessa dall'autorità del Paese straniero non emerge la situazione di abbandono del
minore e la constatazione dell'impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di
origine; b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato
l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione dei rapporti giuridici fra
il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori naturali abbiano espressamente
consentito al prodursi di tali effetti.
- Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione
dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa può essere convertita in una
adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme
alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale conformità, é ordinata la
trascrizione.
- Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con
l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto
formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1,
lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.
Art. 33.
- Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso nello Stato
per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non é consentito l'ingresso nello
Stato a minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo
32 ovvero che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto
grado.
- É fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere a minori stranieri
il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle
ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di
cui all'articolo 38.
- Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito
l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese
d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione
affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la migliore
collocazione nel suo superiore interesse.
- Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici,
calamità naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto dall'articolo 18 della
legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia
possibile l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano
motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato. In questi casi gli
uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i
minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.
- Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al
di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha
notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il
minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo
nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i
presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione affinché prenda contatto con
il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34.
Art. 34.
- Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di
un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal
momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento
familiare.
- Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta
integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli
enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori
adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni
sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni
interventi.
- Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione
del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
Art. 35.
- L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli
effetti di cui all'articolo 27.
- Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del
minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha
pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni
internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.
- Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai princìpi
fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in
relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di
conformità alla Convenzione di cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla
lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del provvedimento di
adozione nei registri dello stato civile.
- Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il
tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come
affidamento preadottivo, se non contrario ai princìpi fondamentali che regolano nello
Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse
del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre
dall'inserimento del minore nella nuova famiglia.
Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto
é tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia
l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso
contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e
adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione.
In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso
circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente
sentito; se di età inferiore può essere sentito ove sia opportuno e ove ciò non alteri
il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato
dal tribunale.
- Competente per la pronuncia dei provvedimenti é il tribunale per i minorenni del
distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso
del minore in Italia.
- Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non può comunque essere ordinata la
trascrizione nei casi in cui: a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in
possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione; b) non sono state
rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità; c) non é possibile
la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 27; d) l'adozione
o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente
autorizzato; e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si é manifestato
contrario al suo interesse.
Art. 36.
- L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno
ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi
bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente
legge.
- L'adozione o affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla
Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in
Italia a condizione che: a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero
o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore adottato
l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione dei
rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine; b) gli adottanti abbiano
ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano
state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente
autorizzato; c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità;
d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h).
- Il relativo provvedimento é assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il
decreto di idoneità all'adozione. Di tale provvedimento é data comunicazione alla
Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).
- L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di
cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato
continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene
riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni,
purché conforme ai princìpi della Convenzione.
Art. 37.
- Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo 38 può
comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo
le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.
- Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli
35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore,
sull'identità dei suoi genitori naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua
famiglia di origine.
- Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni
vigenti in tema di adozione di minori italiani.
Art. 37-bis.
- Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di
abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di
provvedimenti necessari in caso di urgenza.
Art. 38.
- Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione é costituita presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali.
- La Commissione é composta da: a) un presidente nominato dal Presidente del
Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore
minorile ovvero un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza; b) due
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari
sociali; c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri; d) un rappresentante del
Ministero dell'interno; e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia; f) un
rappresentante del Ministero della sanità; g) tre rappresentanti della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- Il presidente dura in carica due anni e l'incarico può essere rinnovato una sola
volta.
- I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. Con regolamento
adottato dalla Commissione é assicurato l'avvicendamento graduale dei componenti della
Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza in carica. A tal fine il
regolamento può prorogare la durata in carica dei componenti della Commissione per
periodi non superiori ad un anno.
- La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
ministri e di altre amministrazioni pubbliche.
Art. 39.
- La Commissione per le adozioni internazionali:
- collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri
Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle
convenzioni internazionali in materia di adozione;
- propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;
- autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura la tenuta del
relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca
l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle
norme della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con
riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui
all'articolo 39-bis;
- agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul
territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri;
- conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione
internazionale;
- promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione
internazionale e della protezione dei minori;
- promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo
dell'adozione;
- autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o
affidato a scopo di adozione;
- certifica la conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, come
previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa;
- per le attività di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da
quelli di cui all'articolo 39-ter.
- La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorità straniera
l'opportunità di procedere all'adozione é sottoposta ad esame della Commissione, su
istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione
può procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incombenti di cui
all'articolo 31.
- La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati
al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli
interventi attuativi dei principi della Convenzione.
- La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che la trasmette
al Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo
stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche
con Paesi non aderenti alla stessa.
Art. 39-bis.
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito
delle loro competenze: a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere
i compiti previsti dalla presente legge; b) vigilano sul funzionamento delle strutture e
dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire
livelli adeguati di intervento; c) promuovono la definizione di protocolli operativi e
convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli
stessi e gli organi giudiziari minorili.
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un
servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della
presentazione della domanda di adozione internazionale le attività di cui all'articolo
31, comma 3.
- I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e
disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei princìpi di cui alla
presente legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate
le funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione internazionale.
Art. 39-ter.
- Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma
1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
- essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo
dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali;
- avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico,
iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere i coniugi
prima, durante e dopo l'adozione;
- disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una
provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi
stranieri in cui intendono agire;
- non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente
trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una
metodologia operativa corretta e verificabile;
- non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che
aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
- impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia,
preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione
con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà
dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;
- avere sede legale nel territorio nazionale.
Art. 39-quater.
- Fermo restando quanto previsto in
altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro
che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno
diritto a fruire dei seguenti benefici:
- l'astensione dal lavoro, quale regolata
dall'art. 6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n.
903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;
- l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'art.
6, secondo comma, e dall'art. 7 della predetta legge n. 903
del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto
i sei anni di età;
- congedo di durata corrispondente al periodo di
permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione.
Art. 4. ( note )
- Nell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettere l) è
aggiunta la seguente:
"l-bis. il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per
l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel
Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184".
Art. 5. ( note )
- All'articolo 40 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é aggiunto il seguente comma:
"Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione,
in luogo della procedura disciplinata dal primo comma si applicano le procedure stabilite
nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorità centrali e
degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della presente
legge".
- All'articolo 41 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é aggiunto il seguente comma:
"Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di cittadini
stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni
attribuite al console dal presente articolo sono svolte dall'autorità centrale straniera
e dall'ente autorizzato".
Art. 6 .
- Dopo l'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é inserito il seguente:
"Art. 72-bis.
- Chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti
all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione
prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), é punito con la pena della reclusione
fino a un anno o con la multa da uno a dieci milioni di lire.
- La pena é della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da due a sei
milioni di lire per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o di agenzie
che trattano le pratiche di cui al comma 1.
- Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che, per l'adozione di
minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone
non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite
di un terzo".
Art. 7. ( note )
- Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia e della sanità, é data
attuazione alle norme della presente legge riguardanti la costituzione e l'organizzazione
della Commissione per le adozioni internazionali, anche per quanto concerne il contingente
di personale e le relative qualifiche. Con il medesimo regolamento sono disciplinate le
procedure per ottenere l'autorizzazione, i suoi contenuti, la modifica o la revoca della
medesima, la tenuta dell'albo ed ogni altra modalità operativa relativa agli enti
autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto
dall'articolo 3 della presente legge.
- Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì l'invio da parte della
Commissione per le adozioni internazionali di proprio personale in missione presso le
rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero.
- La Commissione é costituita nei tre mesi successivi all'emanazione del regolamento
di cui al comma 1.
Art. 8.
- Le dichiarazioni di idoneità all'adozione ed i provvedimenti di adozione e di
affidamento preadottivo, pronunziati in data anteriore a quella di entrata in vigore della
Convenzione, conservano piena efficacia.
- Le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e
quelle inoltrate successivamente continuano ad essere esaminate e trattate secondo le
disposizioni di natura procedimentale anteriori, sino alla avvenuta costituzione della
Commissione per le adozioni internazionali e alla pubblicazione dell'albo degli enti
autorizzati.
- Le disposizioni di attuazione della Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993,
contenute nell'articolo 3 della presente legge, hanno efficacia a partire dalla data di
entrata in vigore della Convenzione stessa.
Art. 9
- All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 13.200
milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando, per 11.200 milioni di lire, l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri e, per 2.000 milioni di lire, l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
- Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche sociali istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione della quota di minori
entrate pari a 3.000 milioni di lire recate dall'articolo 39-quater della legge 4 maggio
1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, nonché dall'articolo 4
della presente legge.
- Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
note
Avvertenza:Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali é
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti
Nota all'art. 3
- La legge 4 maggio 1983, n. 184, reca: "Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori".
Art. 4 1. Nell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la
lettera l) é aggiunta la seguente:
"1-bis. il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per
l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel
Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184".
Nota all'art. 4
- Il testo dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), così come
modificato dalla presente legge, é il seguente:
"Art. 10 (Oneri deducibili).
- Dal reddito complessivo si deducono, se non sono
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti
oneri sostenuti dal contribuente:
- i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che
concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori
per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni
caso esclusi i contributi agricoli unificati;
- le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e
permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della
legge 5 febbraio 1992, n 104. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le
spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e
per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito
complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a
carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;
- gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al
mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento
o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e,
nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni
alimentari corrisposti a persone indicate nell'art. 433 del codice civile; d bis) le somme
restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni
precedenti;
- i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni
di legge. I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n.10, sono
deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;
- -bis. i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal D.Lgs.
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, dai soggetti di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, per un importo non superiore al 6
per cento, e comunque a lire 5 milioni, del reddito di lavoro autonomo o d'impresa
dichiarato;
- le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici
elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
- i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non
governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un
importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al
conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi
da quello di abitazione;
- le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore
dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 29, comma 2, della legge 22
novembre 1988, n. 516, all'art. 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e
all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi
previsti;
- -bis. il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per
l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel
Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184".
Nota all'art. 5
- Il testo dell'art 40 della citata legge n. 184 del 1983, così come modificato dalla
presente legge, é il seguente:
"Art. 40.
- I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono
adottare un cittadino italiano minore di età, devono presentare domanda al console
italiano competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del
distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo
domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, é competente il
tribunale per i minorenni di Roma. Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno
ratificato la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma si
applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i
compiti delle autorità centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le
disposizioni della presente legge".
- Il testo dell'art. 41 della citata legge n. 184 del 1983, così come modificato dalla
presente legge, é il seguente:
"Art. 41. - Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon
andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio
di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere. Qualora insorgano difficoltà
di ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino,
comunque, fatti incompatibili con l'affidamento preadottivo, il console deve
immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato
l'affidamento. Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di propria
competenza perché i provvedimenti dell'autorità italiana relativi al minore abbiano
esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore. Nel caso di adozione di minore
stabilmente residente in Italia da parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in
Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente
articolo sono svolte dall'autorità centrale straniera e dall'ente autorizzato".
Nota all'art. 7
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), é
il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti).
- Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che
deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e
l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi
la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti
di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e)
(soppressa)".
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