Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE della Legge n. 55/1990:
CAPO I - Modifiche delle leggi 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, 26
luglio 1975, n. 354 e 13 settembre 1982, n. 464.
Art. 1 - Art. 2 - Art. 3 - Art. 4 - Art. 5 - Art. 6 - Art. 7 - Art. 8 - Art. 9 - Art. 10 - Art. 11 - Art. 12 - Art. 13
CAPO II - Ambito di applicazione delle leggi 21 maggio 1965, n. 575, e 13
settembre 1982, n. 646. Effetti della riabilitazione e disposizioni a tutela della
trasparenza dell'attività delle regioni e degli enti locali e in materia di
pubblici appalti.
Art. 14 - Art. 15
( abrogato )- Art. 15-bis
( abrogato )-
Art. 16
( abrogato )- Art. 17 - Art. 18 - Art. 19 - Art. 20
CAPO III - Modifiche del codice penale. Disposizioni diverse, di attuazione e
transitorie. Abrogazione di norme.
Art. 21 - Art. 22 - Art. 23 - Art. 24 - Art. 25 - Art. 26 - Art. 27 - Art. 28 - Art. 29 - Art. 30 - Art. 31 - Art. 32 - Art. 33 - Art. 34 - Art. 35 - Art. 36
NOTE
LEGGE 19 marzo 1990 n. 55
(indice)
( Aggiornamenti )
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 1990 e
ripubblicata corredata di note
nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1990)
NUOVE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA DI TIPO MAFIOSO E DI ALTRE
GRAVI FORME DI MANIFESTAZIONE DI PERICOLOSITA' SOCIALE.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
CAPO I (nota)
Modifiche delle leggi 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, 26 luglio 1975,
n. 354 e 13 settembre 1982, n. 464.
Art. 1. (nota)
- L'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
"Art. 2-bis.
- Il procuratore della Repubblica o il questore territorialmente
competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a
mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di
vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo
1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza
speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché,
avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini
sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti, allo scopo anche di
individuare le fonti di reddito.
- Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di
autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività
imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici
registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello
Stato, degli enti pubblici o delle Comunità europee.
- Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro
che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché
nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del
cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente.
- Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta
la confisca ai sensi dell'articolo 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il
procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al
presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione, di
disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza.
- Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla
richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal
tribunale entro trenta giorni dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al
quarto comma dell'articolo 2-ter; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si applica
il procedimento di cui al quinto comma dello stesso articolo 2-ter.
- Il procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere, direttamente o a
mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica
amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni
tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei
confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore
della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono
procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254
e 255 del codice di procedura penale".
Art. 2. (nota)
- I commi terzo e quarto dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono
sostituiti dai seguenti: "Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale
dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima
provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche
successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può
essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo
dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'articolo 2-bis si tiene conto
delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal
codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il sequestro è revocato dal tribunale
quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando
risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non
poteva disporre direttamente o indirettamente".
- Dopo il sesto comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono
inseriti i seguenti: "Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della
persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di
prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della
Repubblica o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai
soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai
beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne
costituiscano il reimpiego. Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o
proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla
libertà vigilata. In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche
in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi
effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta
la confisca degli stessi beni in sede penale".
Art. 3.
- L'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
"Art. 10.
- Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento
definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:
- licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di
beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti
la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi
riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei
registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei
registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
- altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o
abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo,
comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o
delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
- Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la
decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni
ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di
cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica
amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a
caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni
sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
- Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di
particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e
sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed
atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque
momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il
decreto che applica la misura di prevenzione.
- Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino
anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di
prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la
persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque
anni.
- Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle
armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze
e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in
cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato
e alla famiglia".
Art. 4. (nota)
- Nel primo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le
parole "e le iscrizioni" sono inserite le seguenti: "nonché le
autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni".
- Il secondo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, è
sostituito dal seguente:
"Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione
debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque
giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla
scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati rispettivamente
in base ai commi quinto, nono e decimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, nonché dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10, e al secondo
comma dell'articolo
10-quater. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto
definitivo".
- Il quinto comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, è
sostituito dal seguente:
"Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma e dai successivi decreti
di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi
concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'articolo 10. Per i
provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 10 la comunicazione, su motivata richiesta
dell'interessato, può essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella
medesima".
- Nel settimo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo la
parola "licenze" sono inserite le seguenti: ", autorizzazioni, abilitazioni
o la cessazione delle erogazioni".
- Il nono comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito
dal seguente:
"Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni,
autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni nonché di concessione di erogazioni in
violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente".
Art. 5. (nota)
- Nel primo comma dell'articolo 10-quater della legge 31 maggio 1965, n.
575, le parole "all'articolo 10-ter" sono sostituite dalle seguenti: "al
comma 4 dell'articolo 10" ed in fine è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini
dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-bis e 2-ter".
- Nel secondo comma del medesimo articolo 10-quater le parole
"all'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 4
dell'articolo 10".
Art. 6. (nota)
- Il primo comma dell'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è
sostituito dal seguente: "Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente
dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi
pubblici che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei
divieti previsti dall'articolo 10, è punito con la reclusione da due a quattro
anni".
Art. 7. (nota)
- Dopo l'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il
seguente:
"Art. 10-sexies.
- La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o
consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e
le iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i
contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita
certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza di provvedimenti definitivi
che applicano una misura di prevenzione o dispongono divieti o decadenze ai sensi del
comma 4 dell'articolo 10 ovvero del secondo comma dell'articolo 10-quater nonché dei
provvedimenti indicati nei commi 3 e 5 dell'articolo 10. Lo stesso obbligo sussiste per i
rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento
formale.
- La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o
i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente
pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data
non anteriore a tre mesi.
- Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la
certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico
interessati, può essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa
acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data
non anteriore a tre mesi.
- Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta
nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società
di capitali o di società cooperative, nei confronti dell'amministratore e del legale
rappresentante; se trattasi di società in nome collettivo, nei confronti di tutti i soci;
se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari; se
trattasi di consorzi, nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o
società consorziate. Se trattasi delle società di cui all'articolo 2506 del codice
civile la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che rappresentano
stabilmente la società nel territorio dello Stato.
- Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei
costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico
dell'impresa.
- Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato
interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la
residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda,
alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti
o contratti per i quali la certificazione è richiesta ed indicare le amministrazioni o
enti pubblici ai quali la certificazione deve essere inviata ovvero il numero di esemplari
occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La
certificazione è valida per tre mesi dalla data del rilascio e può essere esibita anche
in copia autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La
certificazione rilasciata al privato deve comunque essere trasmessa all'amministrazione o
all'ente pubblico interessato entro venti giorni dalla data del rilascio.
- Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al
concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art.
10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato
attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a
conoscenza della esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l'applicazione della
misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di
appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La
sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite
dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano
quando è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la
realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica
amministrazione.
- La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con
l'amministrazione è un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze
e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o del loro
rinnovo.
- La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di
cui al comma 7:
- per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti
professioni intellettuali;
- per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'articolo 10 e per le
concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la
pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i
cento milioni di lire;
- per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la
realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera b) il cui
valore complessivo non supera i cento milioni di lire;
- per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni
dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali il
cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire.
- E' fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede
sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore
certificazione alla prefettura territorialmente competente.
- L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione
appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di
impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
- Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonché la documentazione
accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.
- Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta.
- Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il
falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
- Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di
verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente
legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresì procedere le
altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.
- Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la
pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente è
comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15".
Art. 8. (nota)
- Nel primo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole
"Le stesse pene si applicano al subappaltatore e all'affidatario del cottimo."
sono sostituite dalle seguenti: "Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario
del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad
un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo.".
Art. 9. (nota)
- Dopo l'articolo 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è inserito il seguente:
"Art. 23-bis.
- Quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto
di cui all'articolo 416-bis del codice penale o del delitto di cui all'articolo 75 della
legge 22 dicembre 1975, n. 685, il pubblico ministero ne dà senza ritardo comunicazione
al procuratore della Repubblica territorialmente competente, per il promuovimento, qualora
non sia già in corso, del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione,
ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.
- Successivamente, il giudice penale trasmette a quello che procede per l'applicazione
della misura di prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento, salvo che ritenga
necessario mantenerli segreti.
- Il giudice che procede per l'applicazione della misura di prevenzione, quando sia
iniziato o penda procedimento penale per i delitti di cui al comma 1, se la cognizione del
reato influisce sulla decisione del procedimento di prevenzione, lo sospende, fino alla
definizione del procedimento penale, dopo aver disposto il sequestro e gli altri
provvedimenti cautelari previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, se ne ricorrono i
presupposti; in tal caso sono sospesi i termini previsti dal terzo comma dell'articolo
2-ter della predetta legge e dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. La
sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata a seguito di giudizio ha
autorità di cosa giudicata nel procedimento di prevenzione per quel che attiene
all'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale.
- Quando sia stata pronunciata condanna definitiva per i delitti di cui al comma 1, il
tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione dispone le misure
patrimoniali e interdittive previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575".
Art. 10. (nota)
- Nel primo comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, dopo le
parole "ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575," sono inserite le seguenti:
"in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di
tale legge,"; nello stesso comma le parole "di residenza" sono sostituite
dalle seguenti: "di dimora abituale", e la parola "procede" è
sostituita dalle seguenti: "può procedere".
- Nel secondo comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole
"elencati nel secondo comma dell'articolo 2-bis nel secondo comma dell'articolo
10-ter" sono sostituite dalle seguenti: "elencati nel comma 3 dell'articolo
2-bis e nel comma 4 dell'articolo 10".
- Nel quarto comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole
"dal terzo comma dell'articolo 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "dal
comma 6 dell'articolo 2-bis".
- Dopo il quarto comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è
aggiunto il seguente:
"La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di
prevenzione, non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel
corso degli accertamenti svolti ai sensi del primo comma".
Art. 11. (nota)
- Il primo comma dell'articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito
dal seguente:
"Le persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'articolo
416-bis del codice penale o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura
di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto indiziate di
appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge, sono tenute a
comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia
tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nella entità e nella
composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni
di lire.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono altresì tenuti a comunicare le variazioni
intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiore ai
venti milioni di lire. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni
quotidiani".
Art. 12. (nota)
- Nel numero 2-bis) dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, le parole
"dagli articoli 10 e 10-ter" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo
10".
- Nel numero 2-bis) del primo comma dell'articolo 21 della legge 10 febbraio 1962, n.
57, dopo le parole "di un provvedimento" è inserita la seguente:
"definitivo".
Art. 13. (nota)
- Nell'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1 è inserito
il seguente:
"1-bis. Per i condannati per reati commessi per finalità di terrorismo o di
eversione dell'ordinamento costituzionale, di criminalità organizzata, nonché per il
reato indicato nell'articolo 630 del codice penale, devono essere acquisiti elementi tali
da escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata".
CAPO II
Ambito di applicazione delle leggi 21 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982,
n. 646. Effetti della riabilitazione e disposizioni a tutela della trasparenza
dell'attività delle regioni e degli enti locali e in materia di pubblici
appalti.
Art. 14. (nota)
- Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della legge 31 maggio
1965, n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di
carattere patrimoniale, nonché quelle contenute negli articoli da 10 a 10-sexies della
medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle
associazioni indicate nell'articolo 1 della predetta legge o a quelle previste
dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ovvero ai soggetti indicati nei
numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle
previste dagli articoli 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, ovvero quella
di contrabbando.
- Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione prevista
dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, può essere richiesta dopo cinque anni
dalla cessazione della misura di prevenzione.
- La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Art. 15. ( Abrogato dal d.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 )
Art. 15-bis. ( Abrogato dal d.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 )
Art. 16. ( Abrogato dal
d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 )
Art. 17.
- Per l'esecuzione di opere e lavori di competenza di amministrazioni, enti
pubblici e società a prevalente capitale pubblico o che comunque derivino da una
qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati fino all'integrale recepimento
delle direttive comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed
in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti i
Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono
definite disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni
committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati
speciali, nonché, per le finalità della presente legge, disposizioni per la
qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare. Dette disposizioni si
applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici
relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonché alle concessioni di
costruzione e di gestione.
Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sono, altresì, definite
disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di
opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con
lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di cui deve
essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato, salvo le
intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n.
1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta
effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate
l'identità dei fiducianti; in presenza di violazioni delle disposizioni del presente
comma, si procede alla sospensione dall'Albo nazionale dei costruttori o, nei casi di
recidiva, alla cancellazione dall'Albo stesso.
Art. 18. (nota)
- Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di opere o
lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte all'albo nazionale dei
costruttori le imprese singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa
vigente.
- Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in
proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a
pena di nullità.
- (Comma abrogato dalla d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)
- bis. Nel bando di gara l' amministrazione o ente
appaltante deve indicare che provvedera' a corrispondere direttamente al
subappaltatore o al cottimista l' importo dei lavori dagli stessi eseguiti o,
in alternativa, che e' fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi
aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento
diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all' amministrazione o ente
appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista,
con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di
pagamento.
- -ter. (Comma abrogato dalla L. 18 novembre 1998, n. 415)
- L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidata in
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non
superiore al venti per cento.
- (Comma abrogato dalla L. 18 novembre 1998, n. 415)
- Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 3, numero
3).
- L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, è altresì
responsabile in valida dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono
all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici, nonché copia del piano al cui comma 8. L'appaltatore e, suo tramite,
le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente
committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
- Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di
predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica
dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte
alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fini di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di
consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il
direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
- L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla
copia autentica del contratto, e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell' articolo 2359 del
codice civile con l' impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel
caso di associazione temporanea, società o consorzio. La stazione appaltante
provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che sia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di
importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte
della stazione appaltante sono ridotti della meta'.
- L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare
oggetto di ulteriore subappalto.
- Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche alle
associazioni temporanee di impresa e alle società anche consortili, di cui agli articoli 22
e 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 , quando le imprese riunite o
consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché alle
concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a
trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni in
partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori
assunti in appalti.
- Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto
avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000
ECU e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50
per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare
a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di
strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o il
subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria
fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, numero 5). è
fatto obbligo all'appaltatore e di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i
sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,
l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
- Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8, 9 e 10, si applicano anche ai casi
in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di un' offerta o comunque
l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all'albo nazionale dei
costruttori, è consentita ad imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcune di
quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all'albo nazionale dei
costruttori.
- Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e 7, non
si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici aggiudicati o affidati
prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di
cui al numero 2) del comma 3, relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori,
non si applica e l'affidamento in subappalto ed in cottimo può essere autorizzato
dall'ente o dalla stazione appaltante, fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui
all'articolo 21, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646.
Aggiornamento: Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 ha disposto
che "la disciplina del subappalto nel settore
dei lavori pubblici contenuta nell'articolo suddetto, si
applica anche nelle ipotesi di subappalto nel settore
degli appalti pubblici di servizi".
Art. 19. (nota)
- Il primo comma dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal
seguente:
"Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti di cui alla presente legge,
nonché per appalti in genere di opere pubbliche eseguite a cura delle amministrazioni e
degli enti pubblici, dei loro concessionari o da cooperative o consorzi ammessi a
contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, imprese riunite che,
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome
e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione e di
lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e dal regio decreto 12 febbraio 1911,
n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni".
- Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito
dal seguente:
"Salvo quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge, per gli appalti di
cui all'articolo 1, vengono indicati nel bando, nell'avviso di gara o, quando si ricorre a
trattativa privata, nel capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili, con il
relativo importo, la cui esecuzione può essere assunta in proprio da imprese mandanti,
individuate prima della presentazione dell'offerta, che siano iscritte all'albo nazionale
dei costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse".
- E' vietata l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di
imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.
- La violazione della disposizione di cui al comma 3 comporta l'annullamento
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione delle imprese
riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare relative ai medesimi
lavori.
Art. 20. (nota)
- Prima della stipula del contratto relativo ad opere o lavori riguardanti la pubblica
amministrazione, l'ente appaltante procede, nei casi e con le modalità di cui
all'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, ed all'articolo 9 della legge 8 agosto
1977, n. 584, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle forme di
pubblicità a carattere nazionale ivi previste, integrate, se del caso, con altre a
carattere locale, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle
partecipanti alla gara, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema
di aggiudicazione adottato.
CAPO III
Modifiche del codice penale. Disposizioni diverse, di attuazione e transitorie.
Abrogazione di norme.
Art. 21.
- L'articolo 32-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 32-quater (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione).
Ogni condanna per i delitti previsti dagli
articoli 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640,
numero 1), del secondo comma, commessi in danno o in vantaggio di un'attività
imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione".
Art. 22. (nota)
- Dopo l'articolo 640 del codice penale e inserito il seguente:
"Art. 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).
La pena è della
reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640
riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso
tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici
o delle Comunità europee".
Art. 23. (nota)
- L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 648-bis (Riciclaggio).
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque
sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di
estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti
concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro
denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro
provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e
con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività
professionale.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".
Art. 24.
- Dopo l'articolo 648-bis del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). -
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e
648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità
provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di
persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di
sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e
con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività
professionale.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".
Art. 25. (nota)
- Nel primo comma dell'articolo 379 del codice penale, le parole "e del caso
preveduto dall'articolo 648" sono sostituite dalle seguenti: "e dei casi
previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter".
Art. 26.
- Quando i fatti previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale sono
commessi nell'esercizio di attività bancaria, professionale o di cambio-valuta ovvero di
altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o
registri o ad altro titolo abilitante, si applicano le misure disciplinari ovvero i
provvedimenti di sospensione o di revoca del titolo abilitante previsti dai rispettivi
ordinamenti.
- bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'attivita'
illecita integri i delitti previsti dall'articolo 270-bis del codice penale in
relazione alle condotte di finanziamento del terrorismo, anche internazionale.
Art. 27. (nota)
- Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dalle
disposizioni in materia di produzione e traffico illecito degli stupefacenti e delle
sostanze psicotrope, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nel corso di
operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del delitto previsto
dall'articolo 416-bis del codice penale e di quelli commessi in relazione ad esso, nonché
dei delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter dello stesso codice e di quelli
indicati nei medesimi articoli, possono procedere in ogni luogo al controllo e
all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno
fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti denaro o valori costituenti il
prezzo della liberazione della persona sequestrata, o provenienti dai delitti predetti,
nonché armi, munizioni o esplosivi. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto
processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della
Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive
quarantotto ore.
- Nelle medesime circostanze, in casi eccezionali di necessità ed urgenza che non
consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali di
polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, dandone notizia, senza
ritardo, e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne
ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.
Art. 28. (nota)
- Nelle società fiduciarie e di revisione ed in quelle di gestione dei fondi comuni
di investimento, le cariche comunque denominate di amministratore, di direttore generale,
di dirigente munito di rappresentanza e di sindaco non possono essere rivestite da coloro
che non sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera c) del quarto comma
dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e degli ulteriori requisiti morali e
professionali richiesti dalle disposizioni vigenti, nonché da coloro che sono stati
sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e
integrate, salvi gli effetti della riabilitazione. Per le società che svolgono le
attività di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del
credito continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.
- La mancanza dei requisiti di cui al comma 1 comporta il diniego della autorizzazione
amministrativa per lo svolgimento delle attività di cui allo stesso comma.
- Fermo restando il disposto del comma 4 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575, come modificato dalla presente legge, quando si tratti di società già
autorizzate, il difetto dei requisiti di cui al comma 1 determina la decadenza degli
interessati dalle cariche ivi previste. Salvo che la legge non disponga altrimenti, la
decadenza è dichiarata entro trenta giorni dal consiglio di amministrazione della
società, ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente. Nel
caso che non si sia proceduto nel termine predetto, la decadenza è pronunciata
dall'organo pubblico che esercita la vigilanza o, in mancanza, che rilascia
l'autorizzazione.
- L'applicazione provvisoria della misura interdittiva, prevista dal comma 3
dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, comporta la sospensione delle cariche
di cui al comma 1; la sospensione è disposta dagli organi di cui al comma 3.
- Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
disposizioni di attuazione del presente articolo e di coordinamento con le leggi speciali.
Art. 29. (nota)
- L'articolo 96 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, è sostituito dal
seguente:
"Art. 96.
- Chiunque svolge l'attività prevista dall'articolo 1 per la
raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma senza averne ottenuto
l'autorizzazione della Banca d'Italia è punito con la pena della reclusione da sei mesi a
quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
- Chiunque contravviene al disposto del terzo comma dell'articolo 2 è punito con la
multa da lire due milioni a lire venti milioni.
- Quando i funzionari delegati, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, vengono
a conoscenza che da qualche ente o persona sia esercitata l'attività prevista
dall'articolo 1 senza l'autorizzazione della Banca d'Italia, ne fanno denunzia a
quest'ultima per i provvedimenti a norma del comma 1".
Art. 30. (nota)
- L'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:
"Art. 13.
- Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve
indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità
del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie
operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi
tipo, per importo da determinarsi con le modalità previste dal comma 7, presso:
- uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;
- enti creditizi;
- operatori finanziari e di borsa iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione
amministrativa;
- altri operatori finanziari e di borsa al cui capitale partecipano, anche per il
tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, i
soggetti di cui alle lettere b) e c).
- La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorquando, per la natura e le
modalità delle operazioni poste in essere, si può ritenere che più operazioni
effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorché
singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscono nondimeno
parti di un'unica operazione.
- La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le
complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione,
nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione
stessa viene eseguita, devono risultare da apposito registro o da altra scrittura formata
anche a mezzo di sistemi elettrocontabili.
- Le scritture indicate nel comma 3 vanno conservate per la durata di dieci anni.
- Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il personale incaricato
dell'operazione, che contravviene alle disposizioni precedenti, è punito con la multa da
lire cinque milioni a lire venticinque milioni.
- Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, l'esecutore dell'operazione, che
omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue
l'operazione o le indica false, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con
la multa da lire un milione a lire dieci milioni.
- L'importo di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro di grazia e
giustizia emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio".
- Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della presente legge per i soggetti indicati alle lettere a) e b) del
primo capoverso, e dal novantesimo giorno per i soggetti indicati alle rimanenti lettere.
Le modalità della loro attuazione sono disciplinate dal Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio.
Art. 31. (nota)
- Il primo comma dell'articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, è sostituito dal
seguente:
"Chiunque partecipa in una società esercente attività bancarie, società con
azioni quotate in borsa, società per azioni esercenti il credito, nonché casse rurali e
banche popolari ed ogni altro ente creditizio, in misura superiore al due per cento del
capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca
d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto
limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro
trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la
metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro
la percentuale stessa".
Art. 32. (nota)
- Il numero 2) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
1985, n. 350, è sostituito dal seguente:
"2) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come
successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione;".
Art. 33. (nota)
- Dopo l'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, è inserito il seguente:
"Art. 2-bis.
- Nei procedimenti per l'applicazione di una misura di
prevenzione, le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano quando sia stata
provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il
sequestro dei beni, qualora gli interessati o i loro difensori espressamente rinunzino
alla sospensione dei termini, ovvero il giudice, a richiesta del pubblico ministero,
dichiari, con ordinanza motivata non impugnabile, l'urgenza del procedimento".
Art. 34. (nota)
- Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei
tribunali sono istituiti appositi registri per le annotazioni relative ai procedimenti di
prevenzione. Le modalità di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono
essere operate, sono fissati con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
- Non possono essere rilasciate a privati certificazioni relative alle annotazioni
operate nei registri.
- I provvedimenti definitivi con i quali l'autorità giudiziaria applica misure di
prevenzione o concede la riabilitazione di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988,
n. 327, sono iscritti nel casellario giudiziale secondo le modalità e con le forme
stabilite per le condanne penali. Nei certificati rilasciati a richiesta di privati non è
fatta menzione delle suddette iscrizioni. I provvedimenti di riabilitazione sono altresì
comunicati alla questura competente con l'osservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Art. 35. (nota)
- Qualora nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale siano state disposte le
indagini e le misure finora previste dall'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n.
646, il procedimento relativo all'applicazione delle suddette misure prosegue innanzi al
giudice competente per l'applicazione della misura di prevenzione ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575, ferma restando l'efficacia dei provvedimenti già adottati dal
giudice penale.
- A tal fine, il giudice penale trasmette gli atti necessari, ad eccezione di quelli
che occorra tenere segreti ai fini del procedimento penale, al suddetto giudice ovvero,
quando il procedimento di prevenzione non sia in corso, al procuratore della Repubblica
competente; si osservano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 13
settembre 1982, n. 646.
Art. 36. (nota)
- Sono abrogati l'articolo 10-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, il quarto comma
dell'articolo 23 e l'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
- La seconda parte del settimo comma dell'articolo 416-bis del codice penale è
abrogata; restano tuttavia ferme le decadenze di diritto ivi previste conseguenti a
sentenze divenute irrevocabili anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
NOTE
Note alla rubrica del capo I:
- La legge n. 57/1962 reca: "Istituzione dell'albo nazionale dei
costruttori".
- La legge n. 575/1965 reca: "Disposizioni contro la mafia". - La legge n.
354/1975 reca: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà".
- La legge n. 646/1982 reca: "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di
carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio
1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una Commissione parlamentare sul
fenomeno della mafia".
Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 2-ter della legge n. 575/1965, come modificato dall'art. 2
della legge qui ripubblicata, è riportato in appendice.
- Gli articoli 253, 254 e 255 del codice di procedura penale, approvato con D.P.R. n.
447/1988, sono così formulati:
"Art. 253 (Oggetto e formalità del sequestro).
- L'autorità giudiziaria
dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al
reato necessarie per l'accertamento dei fatti.
- Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso
nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.
- Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di
polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.
- Copia del decreto del sequestro è consegnata all'interessato, se presente.
Art. 254 (Sequestro di corrispondenza). -
- Negli uffici postali o telegrafici è
consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri
oggetti di corrispondenza che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere
spediti dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona
diversa o che comunque possono avere relazione con il reato.
- Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare
all'autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli e senza
prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.
- Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza
sequestrabile sono immediatamente restituiti all'avente diritto e non possono comunque
essere utilizzati.
Art. 255 (Sequestro presso banche). -
- L'autorità giudiziaria può procedere al
sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e
di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato
motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato
o non siano iscritti al suo nome".
Nota all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 2-ter della legge n. 575/1965, come modificato dalla legge
qui ripubblicata, è riportato in appendice.
Note all'art. 4:
- Il testo vigente dell'art. 10-bis della legge n. 575/1965, come modificato dalla
legge qui ripubblicata, è riportato in appendice.
- La legge n. 1423/1956 concerne: "Misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità". Il testo vigente
del relativo art. 4, come modificato dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, è il seguente:
"Art. 4. - L'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 3 è consentita dopo
che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente
la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il
questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo
verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.
Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni, il questore può avanzare
proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del
tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona, nonostante l'avviso, non
ha cambiato condotta ed è pericolosa per la sicurezza pubblica.
La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la
revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine
senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accolta.
Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso
ricorso gerarchico al prefetto.
L'avviso dato dal questore non produce altro effetto oltre quello previsto dal presente
articolo.
Il tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta
giorni dalla proposta, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato,
osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 636 e 637 del codice di
procedura penale.
L'interessato può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o
procuratore.
(La Corte costituzionale, con sentenza 25 maggio 1970, n. 76 (in G.U. n. 136 del 3
giugno 1970) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma quinto, nella parte
in cui non prevede l'assistenza obbligatoria del difensore)
Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il
presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può
ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica.
Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non
può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.
Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale
presso la Corte di appello ed all'interessato i quali hanno facoltà di proporre ricorso
alla corte d'appello, anche per il merito.
Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla
comunicazione del provvedimento. La corte d'appello provvede, in camera di consiglio, con
decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.
Avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per
violazione, di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato, entro dieci
giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal
ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Salvo quando è stabilito nella presente legge, per la proposizione e la decisione dei
ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale
riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle
misure di sicurezza".
Nota all'art. 5:
- Il testo vigente dell'art. 10-quater della legge n. 575/1965, come modificato dalla
legge qui ripubblicata, è riportato in appendice.
Nota all'art. 6:
- Il testo vigente dell'art. 10-quinquies della legge n. 575/1965, come modificato
dalla legge qui ripubblicata, è riportato in appendice.
Note all'art. 7:
- Si trascrive il testo dell'art. 2506 del codice civile, approvato con R.D.
16 marzo 1942, n. 262:
"Art. 2506 (Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato).
- Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello
Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette,
per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana riguardanti il deposito
e l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese e la pubblicità
del bilancio, e devono pubblicare, nei modi stessi, i cognomi e i nomi delle
persone che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato,
e depositare le rispettive firme autografe.
Esse sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni
che regolano l'esercizio dell'impresa o che lo subordinano all'osservanza
di particolari condizioni".
- La legge n. 15/1968 concerne: "Norme sulla documentazione amministrativa
e sulla legalizzazione e autenticazione di firme". Il testo vigente dei relativi
articoli 14 e 20 è il seguente:
"Art. 14 (Autenticazione di copie). - Le copie
autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute,
oltre che con i sistemi previsti nell'articolo 12, anche con altri procedimenti
che diano garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento.
Tali procedimenti sono specificati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentiti i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro.
Le disposizioni di cui all'articolo 13 si osservano anche per la formazione
di copie autentiche.
L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale
è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve
essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario
comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla
fine della copia, dopo le eventuali chiamate in calce, a cura del pubblico
ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del
rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio cognome e nome, la qualifica
rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale
appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Il pubblico
ufficiale è autorizzato ad annullare con il timbro dell'ufficio le marche
da bollo apposte sulle copie rilasciate".
"Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze
da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata,
ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere
la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro
funzionario incaricato dal sindaco.
L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste
nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione
stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità
della persona che sottoscrive.
Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione,
la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è
sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma".
Nota all'art. 8:
- La legge n. 646/1982 concerne: "Disposizioni in materia di misure di prevenzione
di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10
febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione
parlamentare sul fenomeno della mafia". Il testo vigente del relativo art. 21, come
modificato dalla legge qui ripubblicata, è il seguente:
"Art. 21. - Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica
amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le
opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da
sei mesi ad un anno e con l'ammenda pari a un terzo del valore complessivo dell'opera
ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si
applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del
valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo.
E' data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del
contratto. L'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo
accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso,
da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei
costruttori.
L'autorizzazione non può essere rilasciata nei casi previsti dall'art. 10-quinquies
della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nel presente articolo, che siano in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione deve
intervenire entro novanta giorni dalla data anzidetta.
L'ulteriore prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza del titolo autorizzatorio, è
punita con le pene stabilite nel primo comma, ferma restando la facoltà
dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto".
Note all'art. 9:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 416-bis del codice penale, aggiunto dall'art.
1 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dall'art. 36, comma 2, della
legge qui ripubblicata:
"Art. 416-bis (Associazione di tipo mafioso). - Chiunque fa parte di
un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione
da tre a sei anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò
solo, con la reclusione da quattro a nove anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della
forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la
gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di
autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti
per sé o per altri.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni
nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal
secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per
il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se
occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il
controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di
delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo
mafioso".
- La legge n. 685/1975 concerne: "Disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza". Il testo vigente del relativo art. 75 è il seguente:
"Art. 75 (Associazione per delinquere). - Quando tre o più persone si associano
allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dagli articoli 71, 72 e 73,
coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano la associazione sono
puniti, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a quindici anni e con la multa da
lire cento milioni a lire quattrocento milioni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da tre a
quindici anni e della multa da lire venti milioni a lire cento milioni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i
partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dal primo e dal terzo comma del
presente articolo, non può essere inferiore a venti anni di reclusione e, nel caso
previsto dal secondo comma, a cinque anni di reclusione.
La associazione si considera armata quando tre o più partecipanti possiedono armi, o
anche quando le armi sono occultate o tenute in luogo di deposito".
La misura minima e massima delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo soprariportato
è stata così aumentata dall'art. 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689.
- L'art. 4 della legge n. 1423/1956 è riportato nelle note dell'art. 4.
Note all'art. 10:
- Il testo vigente dell'art. 25 della legge n. 646/1982, come modificato dalla legge
qui ripubblicata, è il seguente:
"Art. 25. - A carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di
condanna anche non definitiva per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale o
sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai
sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto indiziate di appartenere alle
associazioni previste dall'art. 1 di tale legge, il nucleo di polizia tributaria della
guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, può
procedere alla verifica della loro posizione fiscale anche ai fini dell'accertamento di
illeciti valutari e societari.
Le indagini di cui al primo comma sono disposte anche nei confronti dei soggetti
elencati nel comma 3 dell'art. 2-bis e nel comma 4 dell'art. 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575.
Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione della misura di
prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia
tributaria della guardia di finanza indicato al primo comma.
Per l'espletamento delle indagini gli ufficiali di polizia tributaria hanno i poteri
previsti dal comma 6 dell'art. 2- bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché quelli
attribuiti agli ufficiali e ai sottufficiali appartenenti al nucleo speciale di polizia
valutaria dalla legge 30 aprile 1976, n. 159.
La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione,
non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli
accertamenti svolti ai sensi del primo comma ".
Note all'art. 11:
- Il testo vigente dell'art. 416-bis del codice penale è riportato nelle note all'art.
9.
- Il testo vigente dell'art. 30 della legge n. 646/1982, come modificato dalla legge
qui ripubblicata, è il seguente:
"Art. 30. - Le persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui
all'art. 416-bis del codice penale o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una
misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto indiziate di
appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge, sono tenute a
comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia
tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nella entità e nella
composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni
di lire.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono altresì tenuti a comunicare le variazioni
intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiore ai
venti milioni di lire. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni
quotidiani .
Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della
sentenza definitiva di condanna. Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la
misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione".
Nota all'art. 12:
- La legge n. 57/1962 concerne: "Istituzione dell'Albo nazionale dei
costruttori". Il testo vigente dei relativi articoli 13 e 21, come modificati da
ultimo dalla legge qui ripubblicata, è il seguente:
"Art. 13 (Requisiti d'ordine generale per le iscrizioni). I requisiti di ordine
generale e le attestazioni occorrenti per l'iscrizione nell'albo sono:
- cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed
amministratori di società commerciali legalmente costituite purché appartengano a Stati
che concedano trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani.
L'iscrizione nell'albo è consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini
italiani, anche a cittadini degli Stati aderenti alla C.E.E. non residenti in Italia;
- assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi ai delitti di cui al n.
2) dell'art. 21. Se il direttore tecnico dell'impresa è persona diversa dal titolare di
essa, i requisiti di cui al n. 1) e al presente n. 2) debbono riferirsi ad entrambi;
- -bis assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause
ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti
in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana e la legislazione del
Paese di residenza;
- osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti
in materia di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
- certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato, con indicazione dell'attività specifica della ditta; se cittadino straniero
non residente in Italia, certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato
di residenza;
- certificato (facoltativo) di iscrizione ad un'associazione di categoria.
Per il requisito di cui al n. 2) costituisce prova sufficiente la produzione di un
certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla
legislazione dello Stato cui appartiene il richiedente che sia cittadino straniero non
residente in Italia; per i requisiti di cui ai numeri 3) e 4) costituisce prova
sufficiente un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla
legislazione dello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata resa
dall'interessato innanzi al pretore o al sindaco del luogo ove ha sede l'impresa o ad un
notaio; per le imprese straniere non aventi sede in Italia costituisce altresì prova
sufficiente una dichiarazione giurata resa innanzi ad una autorità giudiziaria o
amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a
riceverla in base alla legislazione dello Stato straniero o, negli Stati in cui non esista
una tale dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne".
"Art. 21 (Cancellazione dall'albo). - Sono cancellati dall'albo con provvedimento
del Comitato centrale, i costruttori per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:
- grave negligenza o malafede nella esecuzione dei lavori;
- condanna per delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i
requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo;
- -bis emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, la
decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca della iscrizione stessa;
- fallimento, liquidazione o cessazione di attività;
- domanda di cancellazione dall'albo presentata a norma dell'art. 16;
- recidiva o maggiore gravità nei casi di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) dell'articolo
precedente. Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) si applica il secondo comma dell'articolo
precedente".
Note all'art. 13:
- La legge n. 354/1975 concerne: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà". Il testo vigente del
relativo art. 30-ter, come modificato dalla legge qui ripubblicata, è il seguente:
"Art. 30-ter (Permessi premio). -
- Ai condannati che hanno tenuto regolare
condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano di particolare pericolosità
sociale, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere
permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di
coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può
superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.
- -bis. Per i condannati per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordinamento costituzionale, di criminalità organizzata, nonché per il reato
indicato nell'art. 630 del codice penale, devono essere acquisiti elementi tali da
escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.
- Per i condannati minori di età la durata dei permessi premio non può superare ogni
volta i venti giorni e la durata complessiva non può eccedere i sessanta giorni in
ciascun anno di espiazione.
- L'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento e
deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione
con gli operatori sociali del territorio.
- La concessione dei permessi è ammessa:
- nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni
anche se congiunta all'arresto;
- nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni dopo l'espiazione
di almeno un quarto della pena ovvero di dieci anni di essa nei casi di condanna
all'ergastolo.
- Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure
restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante
l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale,
la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto.
- Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma
dell'art. 30; si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma
dello stesso articolo.
- Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di
sorveglianza, secondo le procedure di cui all'art. 30-bis.
- La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la
detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel
comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali
attività lavorative o culturali".
- Si trascrive il testo dell'art. 630 del codice penale:
"Art. 630 (Sequestro di persona a scopo di estorsione). Chiunque sequestra una
persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo
della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della
persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto
passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della
liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo
muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da
sei a quindici anni.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori
del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata
a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità
giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei
concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a
vent'anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è
sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma
è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze
attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a
dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi
prevista dal terzo comma.
I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché
ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo".
Note all'art. 14:
- L'art. 75 della legge n. 685/1975 è riportato nelle note all'art. 9.
- Il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 1423/1956 (per il titolo v. nota all'art.
4) è il seguente:
"Art. 1. - I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a:
- coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente
dediti a traffici delittuosi;
- coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di
elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività
delittuose;
- coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di
fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo
l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità
pubblica".
- L'art. 630 del codice penale è riportato nelle note all'art. 13.
- La legge n. 327/1988 concerne: "Norme in materia di misure di prevenzione
personali". Il testo vigente del relativo art. 15 è il seguente:
"Art. 15.
- Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione,
l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il
soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel
cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di
prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.
- La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli
riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione.
- Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale
riguardanti la riabilitazione".
Nota all'art. 18:
- Il testo vigente dell'art. 2 della legge n. 57/1962, come sostituito dalla legge n.
768/1986, è il seguente:
"Art. 2 (Iscrizione nell'albo).
- L'iscrizione nell'Albo nazionale è
obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 75 milioni di lire, di
competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un
concorso, contributo o sussidio dello Stato.
- L'esecutore dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo che debba provvedere
all'esecuzione di impianti o lavori speciali di cui alle categorie della tabella allegata,
eventualmente non scorporati, deve servirsi di ditte inscritte nell'albo per le dette
categorie".
- Si trascrive il testo dell'art. 2359 del codice civile, come sostituito dall'art. 6
della legge 7 giugno 1974, n. 216:
"Art. 2359 (Società controllate e società collegate). Sono considerate società
controllate;
- le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute,
dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
- le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società, in virtù
delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;
- le società controllate da un'altra società mediante le azioni a quote possedute da
società controllate da questa.
Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al
decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società
con azioni quotate in borsa".
- La legge n. 584/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, concerne:
"Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori
pubblici alle direttive della comunità economica europea".
Il testo del relativo art. 20, come modificato dalla legge qui ripubblicata, è
riportato nelle note all'art. 19. Il testo vigente del relativo art. 23-bis è il
seguente:
"Art. 23-bis. - Le imprese riunite possono costituire tra loro una società, anche
consortile, ai sensi del libro V, titolo V, cap. III e seguenti del codice civile, per la
esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione
di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione
totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite
di cui all'ultimo comma del precedente art. 21.
Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo all'ente
committente o concedente. Tutte le imprese riunite devono far parte della società di cui
al primo comma, la quale non è iscrivibile all'albo nazionale dei costruttori previsto
dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57.
L'inizio dell'attività esecutiva della società è subordinato, ove necessario
esclusivamente agli accertamenti di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1962, n. 936.
Ai soli fini degli articoli 17 e 18 della presente legge e dell'art. 14 della legge 10
febbraio 1962, n. 57, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese
riunite, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa".
- Il testo vigente dell'art. 21 della legge n. 646/1982 è riportato nelle note
all'art. 8.
Note all'art. 19:
- Il testo vigente dell'art. 20 della legge n. 584/1977, come modificato dalla legge
qui ripubblicata, è il seguente:
"Art. 20. - Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti di cui alla presente
legge, nonché per appalti in genere di opere pubbliche eseguite a cura delle
amministrazioni e degli enti pubblici, dei loro concessionari o da cooperative o consorzi
ammessi a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, imprese
riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime
l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di
produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e dal regio decreto 12
febbraio 1911, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di licitazione privata, di appalto-concorso o di trattativa privata, l'impresa
invitata individualmente dal soggetto appaltante ha la facoltà di presentare offerta o di
trattare per se e quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma precedente.
Possono altresì essere ammesse alle gare o alla trattativa di cui al precedente comma
imprese riunite o che dichiarino di volersi riunire ai sensi del primo comma del presente
articolo, le quali ne facciano richiesta al soggetto appaltante, sempre che sussistano i
requisiti previsti dalla presente legge".
- La legge n. 422/1909 concerne: "Costituzione di consorzi di cooperative per
appalti di lavori pubblici".
- Il R.D. n. 278/1911 e successive modificazioni ed integrazioni approva il regolamento
relativo alla concessione di appalti a società cooperative di produzione e lavoro e alla
costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici.
- Il testo vigente dell'art. 21 della legge n. 584/1977, come modificato dalla legge
qui ripubblicata, è il seguente:
"Art. 21. - Salvo quanto prescritto dagli articoli 14, 17 e 18 della presente
legge, per gli appalti di cui all'art. 1, ciascuna delle imprese riunite deve essere
iscritta nell'albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un quinto
dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto: in ogni caso la somma degli importi per i
quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da
appaltare.
Salvo quanto disposto dall'art. 2 della presente legge, per gli appalti di cui all'art.
1, vengono indicati nel bando, nell'avviso di gara o, quando si ricorre a trattativa
privata, nel capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili, con il relativo importo,
la cui esecuzione può essere assunta in proprio da imprese mandanti, individuate prima
della presentazione dell'offerta, che siano iscritte all'albo nazionale dei costruttori
per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse.
La pubblica amministrazione deve indicare, altresì, l'importo della categoria
prevalente, ai fini dell'ammissibilità di imprese che intendano presentarsi singolarmente
o riunite in associazioni ai sensi del primo comma del presente articolo.
Qualora l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in associazione
temporanea abbiano i requisiti di cui al primo oppure al secondo comma del presente
articolo, possono associare altre imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori
anche se per categorie o importi diversi da quelli richiesti nel bando a condizione che i
lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo
dei lavori oggetto dell'appalto.
L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei
confronti del soggetto appaltante. Tuttavia, per le imprese assuntrici delle opere
indicate nel secondo comma, la responsabilità è limitata a quella derivante
dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità
solidale dell'impresa capogruppo".
- Gli articoli 1 e 2 della legge n. 584/1977 sono così formulati:
Art. 1. - La presente legge disciplina gli appalti per lavori pubblici, d'importo
superiore ad 1.000.000 di unità di conto europee, IVA esclusa, da aggiudicarsi dallo
Stato, dalle aziende autonome e dagli enti pubblici.
Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea da assumere a base per
la determinazione dell'importo indicato al precedente comma, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee nei primi giorni di novembre, ha effetto per due anni a
decorrere dal primo gennaio successivo. Tale controvalore è altresì pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Ministero del tesoro.
Ai fini dell'applicazione della presente legge la concessione di sola costruzione è
equiparata all'appalto.
Le leggi emanate dalle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché dalle
province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di propria competenza devono
rispettare, ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, i principi contenuti
nella presente legge in tema di pubblicità degli appalti e di contenuto del bando di
requisiti per concorrere, di divieto di prescrizioni tecniche di effetto discriminatorio,
di ammissibilità di offerte da parte di associazioni temporanee di imprese, nonché di
criteri di aggiudicazione degli appalti e di comunicazione degli atti agli organi della
Comunità economica europea. In mancanza di legge regionale, viene osservata la presente
legge in tutte le sue disposizioni.
In caso di accertata inattività degli organi regionali, che comporti inadempimento
agli obblighi comunitari, si applica il disposto dell'art. 1, terzo comma, n. 5, legge 22
luglio 1975, n. 382.
Art. 2. - Nessun appalto può essere artificiosamente suddiviso in più appalti allo
scopo di sottrarlo all'applicazione della presente legge.
Per il calcolo dell'importo degli appalti regolati dalla presente legge va preso in
considerazione, oltre quello dei lavori, altresì il valore stimato delle forniture
necessarie all'esecuzione dei lavori stessi, messe a disposizione dell'appaltatore dal
soggetto appaltante".
Note all'art. 20:
- La legge n. 14/1973 concerne: "Norme sui procedimenti di gara negli appalti di
opere pubbliche mediante licitazione privata". Il testo vigente del relativo art. 7
è il seguente:
Art. 7.
- Quando si procede all'appalto delle opere mediante licitazione privata, la
stazione appaltante dà preventivo avviso della gara. L'avviso è pubblicato nel foglio
delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, se l'importo dei lavori da
appaltare è almeno pari ad un milione di ECU, e nel Bollettino ufficiale della regione
nella quale ha sede la stazione appaltante, se d'importo inferiore, nonché in ogni caso,
per estratto, sui principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi particolare
diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante.
- La pubblicazione è sempre fatta nel Foglio delle inserzioni della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, quando la gara sia indetta direttamente dagli organi centrali
dell'Amministrazione dello Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dagli
altri enti ed aziende autonome a carattere nazionale.
- La pubblicazione, quando l'importo dei lavori posti in gara non raggiunge i
cinquecentomila ECU, viene effettuata nell'albo pretorio del comune ove la stazione
appaltante ha sede.
- Qualora sussistano comprovati motivi di necessità e di urgenza, la pubblicazione
relativa a gare il cui importo sia non superiore ad un milione di ECU e non inferiore a
cinquecentomila ECU può essere effettuata in appositi albi della stazione appaltante.
- Non si fa luogo a pubblicazione quando questa possa apparire in contrasto con le
finalità per le quali i lavori si debbano eseguire.
- L'avviso di gara di cui al comma 1 contiene:
- l'indicazione dell'ente che intende appaltare i lavori e dell'ufficio al quale
debbono essere indirizzate le domande di cui alla successiva lettera d);
- l'indicazione sommaria delle opere da eseguirsi, nonché dell'importo a base
d'appalto - anche approssimato - quando la conoscenza del medesimo sia necessaria per la
presentazione dell'offerta;
- l'indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione dei lavori;
- l'indicazione di un termine, non inferiore a dieci giorni dalla pubblicazione della
notizia, entro il quale gli interessati possono chiedere di essere invitati alla gara.
- La richiesta di invito non vincola la stazione appaltante. Gli inviti debbono essere
diramati entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Scaduto tale termine, al
stazione appaltante è tenuta a rinnovare la procedura di pubblicazione";
- Il testo vigente dell'art. 9 della legge n. 584/1977 è il seguente:
"Art. 9. - Gli appalti disciplinati dalla presente legge sono aggiudicati col
sistema dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto concorso.
Il bando di gara, quale che sia il sistema di aggiudicazione, è inviato all'ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee per la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità stesse.
Tale invio è facoltativo per gli appalti di valore compreso tra i 500 e i 1.000
milioni di lire. In tal caso, il bando deve essere conforme alle prescrizioni di cui agli
articoli 10, 11 e 12 della presente legge.
Il bando di gara è altresì soggetto alle forme di pubblicità previste dal primo e
secondo comma dell'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14. La pubblicazione sul foglio
delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica deve avvenire nei nove giorni
successivi all'invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee".
Nota all'art. 22:
- Si trascrive il testo dell'art. 640 del codice penale, come modificato dall'art. 98
della legge 24 novembre 1981, n. 689:
"Art. 640 (Truffa). - Chiunque, con artifizio raggiri, inducendo taluno in errore,
procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a
tre milioni:
- se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col
pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo
immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità. Il
delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle
circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".
La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di cui all'articolo che precede è
stata così aumentata per effetto dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e
dell'art. 113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note all'art. 23:
- Si trascrive il testo dell'art. 648 del codice penale, come sostituito dall'art. 15
della legge 22 maggio 1975, n. 152:
"Art. 648 (Ricettazione). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di
procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose
provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare,
ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da
lire un milione a lire venti milioni.
La pena è della reclusione sino a sei anni della multa sino al lire un milione, se il
fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da
cui il denaro o le cose provengono, non imputabile o non è punibile". La misura
minima e massima della sanzione pecuniaria di cui all'articolo soprariportato è stata
così aumentata dall'art. 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nota all'art. 25:
- Il testo vigente dell'art. 379 del codice penale, come modificato dall'art. 3 della
legge 13 settembre 1982, n. 646, e dalla legge qui ripubblicata, è il seguente:
"Art. 379 (Favoreggiamento reale). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel
reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter, aiuta taluno ad
assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione
fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da lire centomila a due milioni
se si tratta di contravvenzione.
Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo
precedente".
La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di cui al primo comma
dell'articolo soprariportato è stata così aumentata per effetto dell'art. 3 della legge
12 luglio 1961, n. 603, e dell'art. 113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689.
Note all'art. 27:
- La legge n. 152/1975 concerne: "Disposizioni a tutela dell'ordine
pubblico". Il testo vigente del relativo art. 4 è il seguente:
"Art. 4. - In casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un
tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia
giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere,
oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di
accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il
cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di
luogo e di tempo non appaiono giustificabili.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può estendersi per le
medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere
sul posto.
Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su
apposito modulo che va trasmesso entro quarantott'ore al procuratore della Repubblica, e
nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato". - L'art. 416-bis del
codice penale è riportato nelle note all'art. 9.
Note all'art. 28:
- La legge n. 77/1983 concerne: "Istituzione e disciplina dei fondi comuni di
investimento mobiliare". Il testo vigente del relativo art. 1 è il seguente:
"Art. 1 (Autorizzazione alla istituzione di fondi comuni). Le società per azioni
con capitale sociale versato non inferiore a due miliardi di lire aventi per oggetto
esclusivo la gestione di fondi comuni sono autorizzate dal Ministro del tesoro, sentita la
Banca d'Italia, ad istituire fondi comuni di investimento mobiliare aperti.
La società di gestione può essere autorizzata a gestire più fondi, purché
diversificati nella loro specializzazione. In questo caso il capitale minimo della
società di gestione deve risultare di un ulteriore miliardo per ciascun fondo gestito.
La domanda si intende accolta qualora l'autorizzazione non venga negata dal Ministro
del tesoro con provvedimento da comunicare alla società interessata entro novanta giorni
dalla presentazione della domanda medesima. Ove entro detto termine siano richieste
informazioni complementari alla società, il termine stesso è interrotto e dalla data di
ricezione di tali informazioni decorre per una sola volta un nuovo termine di trenta
giorni.
L'autorizzazione non può essere concessa:
- se difettino i requisiti rispettivamente indicati al primo e secondo comma di questo
articolo;
- se la maggioranza degli amministratori e i dirigenti che hanno la rappresentanza
legale della società di gestione non abbiano svolto per uno o più periodi
complessivamente non inferiori a un triennio funzioni di amministratore o di carattere
direttivo in società o enti del settore creditizio, finanziario e assicurativo, aventi
capitale o fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni di lire o non abbiano esercitato
la professione di agente di cambio facendo fronte ai propri impegni come previsto dalla
legge;
- se, ferma l'applicabilità delle norme relative alle cause di ineleggibilità e di
decadenza per gli amministratori delle società per azioni, gli amministratori e i
dirigenti che hanno la legale rappresentanza della società di gestione abbiano riportato
condanne, o sanzioni sostitutive, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti
contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica,
ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni.
Le sostituzioni comportanti modifica della identità dei soggetti di cui al comma che
precede devono essere comunicate, non oltre quindici giorni, alla Banca d'Italia che, nel
caso di accertata non conformità alle prescrizioni di cui alle anzidette lettere b) e c),
fissa un termine per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa immediata relazione al
Ministro del tesoro, che provvede ai sensi del successivo art. 8".
- Il D.P.R. n. 350/1985 concerne: "Attuazione della direttiva, in data 12 dicembre
1977, del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 in materia creditizia, in
applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74".
Nota all'art. 29:
- Il R.D. n. 375/1936 convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 169, concerne:
"Esercizio del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico".
Nota all'art. 30:
- Il D.L. n. 625/1979 concerne: "Misure urgenti per la tutela dell'ordine
democratico e della sicurezza pubblica".
Note all'art. 31:
- La legge n. 281/1985 concerne: "Disposizioni sull'ordinamento della commissione
nazionale per le società e la borsa; Norme per l'identificazione dei soci delle società
con azioni quotate in borsa delle società per azioni esercenti il credito; Norme di
attuazione delle direttive CEE 72/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori
mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio". Il testo vigente del relativo
art. 9, come modificato dalla legge qui ripubblicata, è il seguente:
"Art. 9. - Chiunque partecipa in una società esercente attività bancarie,
società con azioni quotate in borsa, società per azioni esercenti il credito, nonché
casse rurali e banche popolari ed ogni altro ente creditizio in misura superiore al due
per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e
alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il
detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate
entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha
superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è
ridotta entro la percentuale stessa.
Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della
società si intende quello sottoscritto. Agli stessi fini la partecipazione di ciascun
socio è determinata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto o per le
quali il socio sia privato di tale diritto; si tiene conto anche delle azioni possedute
indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per
interposta persona, nonché delle azioni possedute a titolo di pegno o di usufrutto. Nel
caso di azioni oggetto di contratto di riporto, di esse si tiene conto tanto nei confronti
del riportato che del riportatore.
Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello approvato con
deliberazione della Banca d'Italia da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna
partecipazione:
- la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della
diminuzione della stessa;
- il numero e il valore nominale e percentuale delle azioni;
- il numero di azioni possedute indirettamente, con l'indicazione delle società
controllate o fiduciarie e delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno
o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto specificando, in tali casi,
a chi spetti il diritto di voto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono
essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni.
Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o
spedite per lettera raccomandata.
Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la
comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è
impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile e, senza il voto dei soci che
avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria
maggioranza. La impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei
mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel
registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.
Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il
diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
E' salva l'applicazione dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974 n. 95, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni
e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni dei commi che precedono del presente
articolo".
Nota all'art. 32:
- Il testo vigente dell'art. 5 del D.P.R. n. 350/1985, come modificato dalla legge qui
ripubblicata, è il seguente:
"Art. 5. - Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore
generale non possono essere ricoperte da coloro che:
- si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente
modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione;
- siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della
riabilitazione:
- a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto-legge 12 marzo 1936,
n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;
- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice
civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la
pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine
pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia valutaria e
tributaria;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non
colposo".
Nota all'art. 33:
- La legge n. 742/1969 concerne: "Sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale".
Nota all'art. 34:
- L'art. 15 della legge n. 327/1988 è riportato nelle note all'art. 14.
Note all'art. 35:
- L'art. 416-bis del codice penale è riportato nelle note all'art. 9.
- Il testo dell'art. 24 della legge n. 646/1982, abrogato dall'art. 36 della legge qui
ripubblicata, era il seguente:
"Art. 24. - Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis , 2-ter , 2-quater, 10,
10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché
all'art. 17 della presente legge in materia di misure di prevenzione si applicano anche
con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis del codice penale, equiparando a tal fine
alla proposta per l'applicazione della misura di prevenzione, al procedimento relativo e
al provvedimento definitivo, rispettivamente, l'esercizio dell'azione penale, il
procedimento penale e la sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di associazione
di tipo mafioso.
La sentenza con la quale è disposto alcuno dei provvedimenti indicati dall'art. 3-ter
e dall'art.10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, è notificata all'interessato, il quale
può proporre impugnazione contro il capo della sentenza che lo riguarda".
Note all'art. 36:
- L'art. 416-bis del codice penale è riportato nelle note all'art. 9.
- L'art. 24 della legge n. 646/1982, abrogato dal presente articolo, è riportato nelle
note all'art. 35.
- Il testo dell'art. 10-ter della legge n. 575/1965, abrogato dal presente articolo, è
riportato in appendice.
Il D.L. 13 novembre 1990, n. 324 (in G.U. 13/11/1990, n. 265), non convertito
in legge, aveva disposto la modifica degli artt. 17 e 18.
Il D.L. 12 gennaio 1991, n. 5 (in G.U. 12/1/1991, n. 10), non convertito in
legge, aveva disposto la modifica degli artt. 17 e 18.
Il D.L. 13 marzo 1991, n. 76 (in G.U. 13/3/1991, n. 61), non convertito in
legge, aveva disposto la modifica degli artt. 16, 17 e 18.
Il D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/5/1991, n.110), convertito con L.
12 luglio 1991, n. 203, ha modificato gli artt. 16, 17 e 18.
Il D.L. 31 maggio 1991, n. 164 (in G.U. 31/5/1991, n. 126), convertito con
modificazioni dalla L. 22 luglio 1991, n. 221 (in G.U. 25/7/1991, n. 173) ha
introdotto l'art. 15-bis.
Il D.L. 31 ottobre 1991, n. 346 ( in G.U. 2/11/1991, n. 257 ), non
convertito in legge aveva disposto la modifica dell'art. 14.
Il D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 (in G.U. 27/12/1991, n. 302) ha
modificato (con l'art. 34, avente decorrenza dal 1 gennaio 1993) l'art. 18.
La L. 18 gennaio 1992, n. 16 (in G.U. 22/1/1992, n. 17) ha disposto (con
l'art. 1) la modifica dell'art. 15.
La L. 23 aprile 1993, n. 120 (in G.U. 26/4/1993, n. 96) ha disposto (con
l'art. 2) la modifica dell'art. 15-bis, comma 3.
La Corte costituzionale, con sentenza 19-27 aprile 1993, n. 197 (in G.U.
1a s.s. 5/5/1993 n. 19) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale parziale
dell'art. 15, comma 4 octies.
Il D.L. 19 ottobre 1993, n. 420 (in G.U. 20/10/1993 n. 247), non
convertito in legge (G.U. 20/12/1993, n. 297) aveva disposto (con gli artt. 1,
2, 3, 4 e 5) la modifica dell'art. 15-bis, commi 1, 3, 4, 6, 6-bis e 6-ter.
La L. 12 gennaio 1994, n. 30 (in G.U. 18/1/1994, n. 13) ha disposto (con
gli artt. 1, 2 e 4) la modifica degli art. 15 commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.
Il D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 (in G.U. 22/12/1993, n. 299) convertito
con L. 11 febbraio 1994, n. 108 (in G.U. 17/2/1994, n. 39) ha disposto (con gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6) la modifica dell'art. 15-bis.
La L. 11 febbraio 1994, n. 109 (in S.O. n. 29 relativo alla G.U.
19/2/1994, n. 41) ha disposto (con l'art. 34) la modifica dell'art. 18.
Il D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157 (in S.O. n. 52, relativo alla G.U.
6/5/1995, n. 104) ha disposto (con l'art. 18) la modifica dell'art. 18.
La L. 7 marzo 1996, n. 108 (in S.O. n. 44, relativo alla G.U. 9/3/1996,
n. 58) ha disposto (con l'art. 9) la modifica dell'art. 14, comma 1.
La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile-6 maggio 1996, n. 141
(in G.U. 1a s.s. 8/5/1996, n. 19) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale
parziale dell'art. 15, comma 1, lettera e).
La L. 18 novembre 1998, n. 415 (in S.O. n. 199/L, relativo alla G.U.
4/12/1998, n. 284) ha disposto (con l'art. 9) la modifica degli artt. 17 e 18.
La L. 3 agosto 1999, n. 265 (in S.O. n. 149/L, relativo alla G.U.
6/8/1999, n. 183) ha disposto (con l'art. 29) la modifica dell'art. 15-bis,
comma 6-quater.
La L. 13 dicembre 1999, n. 475 (in G.U. 17/12/1999, n. 295) ha disposto
(con l'art. 1) la modifica dell'art. 15.
Il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (in S.O. n. 66/L, relativo alla G.U.
28/4/2000, n. 98) ha disposto (con l'art. 231) la modifica dell'art. 18, comma
3.
Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (in S.O. n. 162/L, relativo alla G.U.
28/9/2000, n. 227) ha disposto (con l'art. 274) l'abrogazione degli artt. 15,
15-bis e 16.
La L. 1 agosto 2002, n. 166 (in S.O. n. 158/L, relativo alla G.U.
3/8/2002, n. 181) ha disposto (con l'art. 7) la modifica dell'art. 18.
La L. 14 gennaio 2003, n. 7 (in G.U. 27/1/2003, n. 21) ha disposto (con
l'art. 5) la modifica dell'art. 26.
La L. 11 agosto 2003, n. 228 (in G.U. 23/8/2003, n. 195) ha disposto
(con l'art. 7) la modifica dell'art. 14.
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