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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione


INDICE della Legge n. 55/1990:

CAPO I - Modifiche delle leggi 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, 26 luglio 1975, n. 354 e 13 settembre 1982, n. 464.
Art. 1  - Art. 2 - Art. 3 - Art. 4 - Art. 5 - Art. 6 - Art. 7 - Art. 8 - Art. 9 - Art. 10 - Art. 11 - Art. 12 - Art. 13 

CAPO II - Ambito di applicazione delle leggi 21 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre  1982, n. 646. Effetti della riabilitazione e disposizioni a tutela della trasparenza dell'attività delle regioni e degli enti  locali e in materia   di pubblici appalti.
Art. 14 - Art. 15  ( abrogato )- Art. 15-bis   ( abrogato )- Art. 16   ( abrogato )- Art. 17 - Art. 18 - Art. 19 - Art. 20

CAPO III - Modifiche del codice penale. Disposizioni diverse, di attuazione e transitorie. Abrogazione di norme.
Art. 21 - Art. 22 - Art. 23 - Art. 24 - Art. 25 - Art. 26 - Art. 27 - Art. 28 - Art. 29 - Art. 30 - Art. 31 - Art. 32 - Art. 33 - Art. 34  - Art. 35 - Art. 36

NOTE


LEGGE 19 marzo 1990 n. 55   (indice)
( Aggiornamenti )

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 1990 e
ripubblicata corredata di note
 nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1990)


NUOVE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA DI TIPO MAFIOSO E DI ALTRE GRAVI FORME DI MANIFESTAZIONE DI PERICOLOSITA' SOCIALE.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:

CAPO I   (nota)

Modifiche delle leggi 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, 26 luglio 1975, n. 354 e 13 settembre 1982, n. 464.

Art. 1.  (nota)
  1. L'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

    "Art. 2-bis.
    1. Il procuratore della Repubblica o il questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti, allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.


    2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità europee.


    3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.


    4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione, di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza.


    5. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2-ter; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso articolo 2-ter.


    6. Il procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254 e 255 del codice di procedura penale".
Art. 2.   (nota)
  1. I commi terzo e quarto dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono sostituiti dai seguenti: "Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'articolo 2-bis si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente".


  2. Dopo il sesto comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono inseriti i seguenti: "Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata. In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale".
Art. 3.
  1. L'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

    "Art. 10.
    1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:


      1. licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;


      2. concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;


      3. concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;


      4. iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;


      5. altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;


      6. contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

    2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.


    3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.


    4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.


    5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia".
Art. 4.  (nota)
  1. Nel primo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole "e le iscrizioni" sono inserite le seguenti: "nonché le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni".


  2. Il secondo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

    "Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati rispettivamente in base ai commi quinto, nono e decimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10, e al secondo comma dell'articolo

    10-quater. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo".


  3. Il quinto comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

    "Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'articolo 10. Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 10 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, può essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima".


  4. Nel settimo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo la parola "licenze" sono inserite le seguenti: ", autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni".


  5. Il nono comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

    "Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni nonché di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente".
Art. 5.   (nota)
  1. Nel primo comma dell'articolo 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole "all'articolo 10-ter" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 4 dell'articolo 10" ed in fine è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-bis e 2-ter".


  2. Nel secondo comma del medesimo articolo 10-quater le parole "all'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 4 dell'articolo 10".
Art. 6.    (nota)
  1. Il primo comma dell'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente: "Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 10, è punito con la reclusione da due a quattro anni".
Art. 7.    (nota)
  1. Dopo l'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il seguente:

     "Art. 10-sexies.
    1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza di provvedimenti definitivi che applicano una misura di prevenzione o dispongono divieti o decadenze ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 ovvero del secondo comma dell'articolo 10-quater nonché dei provvedimenti indicati nei commi 3 e 5 dell'articolo 10. Lo stesso obbligo sussiste per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale.


    2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.


    3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, può essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.


    4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali o di società cooperative, nei confronti dell'amministratore e del legale rappresentante; se trattasi di società in nome collettivo, nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari; se trattasi di consorzi, nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi delle società di cui all'articolo 2506 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato.


    5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.


    6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta ed indicare le amministrazioni o enti pubblici ai quali la certificazione deve essere inviata ovvero il numero di esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione è valida per tre mesi dalla data del rilascio e può essere esibita anche in copia autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La certificazione rilasciata al privato deve comunque essere trasmessa all'amministrazione o all'ente pubblico interessato entro venti giorni dalla data del rilascio.


    7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.


    8. La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione è un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.


    9. La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:


      1. per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;


      2. per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'articolo 10 e per le concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;


      3. per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera b) il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;


      4. per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire.

    10. E' fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.


    11. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.


    12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonché la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.


    13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta.


    14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.


    15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresì procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.


    16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15".
Art. 8.    (nota)
  1. Nel primo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole "Le stesse pene si applicano al subappaltatore e all'affidatario del cottimo." sono sostituite dalle seguenti: "Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo.".
Art. 9.   (nota)
  1. Dopo l'articolo 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è inserito il seguente:


  2. "Art. 23-bis.
    1. Quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale o del delitto di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il pubblico ministero ne dà senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica territorialmente competente, per il promuovimento, qualora non sia già in corso, del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.


    2. Successivamente, il giudice penale trasmette a quello che procede per l'applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento, salvo che ritenga necessario mantenerli segreti.


    3. Il giudice che procede per l'applicazione della misura di prevenzione, quando sia iniziato o penda procedimento penale per i delitti di cui al comma 1, se la cognizione del reato influisce sulla decisione del procedimento di prevenzione, lo sospende, fino alla definizione del procedimento penale, dopo aver disposto il sequestro e gli altri provvedimenti cautelari previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, se ne ricorrono i presupposti; in tal caso sono sospesi i termini previsti dal terzo comma dell'articolo 2-ter della predetta legge e dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata a seguito di giudizio ha autorità di cosa giudicata nel procedimento di prevenzione per quel che attiene all'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale.


    4. Quando sia stata pronunciata condanna definitiva per i delitti di cui al comma 1, il tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione dispone le misure patrimoniali e interdittive previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575".
Art. 10.   (nota)
  1. Nel primo comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, dopo le parole "ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575," sono inserite le seguenti: "in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge,"; nello stesso comma le parole "di residenza" sono sostituite dalle seguenti: "di dimora abituale", e la parola "procede" è sostituita dalle seguenti: "può procedere".


  2. Nel secondo comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole "elencati nel secondo comma dell'articolo 2-bis nel secondo comma dell'articolo 10-ter" sono sostituite dalle seguenti: "elencati nel comma 3 dell'articolo 2-bis e nel comma 4 dell'articolo 10".


  3. Nel quarto comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole "dal terzo comma dell'articolo 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 6 dell'articolo 2-bis".


  4. Dopo il quarto comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è aggiunto il seguente:

    "La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione, non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del primo comma".
Art. 11.   (nota)
  1. Il primo comma dell'articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

    "Le persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire.

    Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani".
Art. 12.   (nota)
  1. Nel numero 2-bis) dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, le parole "dagli articoli 10 e 10-ter" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 10".


  2. Nel numero 2-bis) del primo comma dell'articolo 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, dopo le parole "di un provvedimento" è inserita la seguente: "definitivo".
Art. 13.   (nota)
  1. Nell'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  2. "1-bis. Per i condannati per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di criminalità organizzata, nonché per il reato indicato nell'articolo 630 del codice penale, devono essere acquisiti elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata".

CAPO II

Ambito di applicazione delle leggi 21 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre  1982, n. 646. Effetti della riabilitazione e disposizioni a tutela della trasparenza dell'attività delle regioni e degli enti  locali e in materia  di pubblici appalti.

Art. 14.   (nota)
  1. Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché quelle contenute negli articoli da 10 a 10-sexies della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'articolo 1 della predetta legge o a quelle previste dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando.
  2.  

  3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione.


  4. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

     
Art. 15.  ( Abrogato dal d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ) 

 
Art. 15-bis.   ( Abrogato dal d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 )  



Art. 16.   ( Abrogato dal d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 )  
Art. 17.


  1. Per l'esecuzione di opere e lavori di competenza di amministrazioni, enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico o che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.


  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono definite disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché, per le finalità della presente legge, disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare. Dette disposizioni si applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonché alle concessioni di costruzione e di gestione.


  3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sono, altresì, definite disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato, salvo le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l'identità dei fiducianti; in presenza di violazioni delle disposizioni del presente comma, si procede alla sospensione dall'Albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla cancellazione dall'Albo stesso.
Art. 18.   (nota)
  1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte all'albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente.


  2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.


  3. (Comma abrogato dalla d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)
  1. bis. Nel bando di gara l' amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvedera' a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l' importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che e' fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all' amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
  1. -ter. (Comma abrogato dalla L. 18 novembre 1998, n. 415)


  2. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidata in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.


  3. (Comma abrogato dalla L. 18 novembre 1998, n. 415)


  4. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 3, numero 3).


  5. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, è altresì responsabile in valida dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano al cui comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.


  6. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fini di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.


  7. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell' articolo 2359 del codice civile con l' impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.  Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta'. 

  8. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.


  9. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche alle associazioni temporanee di impresa e alle società anche consortili, di cui agli articoli 22 e 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 , quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalti.


  10. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, numero 5). è fatto obbligo all'appaltatore e di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.


  11. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8, 9 e 10, si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di un' offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, è consentita ad imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori.


  12. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al numero 2) del comma 3, relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, non si applica e l'affidamento in subappalto ed in cottimo può essere autorizzato dall'ente o dalla stazione appaltante, fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Aggiornamento: Il  D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 ha disposto che "la disciplina del    subappalto  nel  settore  dei lavori pubblici contenuta nell'articolo    suddetto,  si  applica  anche nelle ipotesi di subappalto nel settore    degli appalti pubblici di servizi".

Art. 19.   (nota)
  1. Il primo comma dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente:

    "Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti di cui alla presente legge, nonché per appalti in genere di opere pubbliche eseguite a cura delle amministrazioni e degli enti pubblici, dei loro concessionari o da cooperative o consorzi ammessi a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e dal regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni".

  2. Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente:

    "Salvo quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge, per gli appalti di cui all'articolo 1, vengono indicati nel bando, nell'avviso di gara o, quando si ricorre a trattativa privata, nel capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili, con il relativo importo, la cui esecuzione può essere assunta in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, che siano iscritte all'albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse".


  3. E' vietata l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.


  4. La violazione della disposizione di cui al comma 3 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare relative ai medesimi lavori.
Art. 20.   (nota)
  1. Prima della stipula del contratto relativo ad opere o lavori riguardanti la pubblica amministrazione, l'ente appaltante procede, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, ed all'articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle forme di pubblicità a carattere nazionale ivi previste, integrate, se del caso, con altre a carattere locale, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato.
CAPO III

Modifiche del codice penale. Disposizioni diverse, di attuazione e transitorie. Abrogazione di norme.

Art. 21.  
  1. L'articolo 32-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

    "Art. 32-quater (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione).

    Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1), del secondo comma, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione".
Art. 22.   (nota)
  1. Dopo l'articolo 640 del codice penale e inserito il seguente:

    "Art. 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

    La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".
Art. 23.   (nota)
  1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
  2. "Art. 648-bis (Riciclaggio).

    Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

    La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

    Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Art. 24.
  1. Dopo l'articolo 648-bis del codice penale è inserito il seguente:
  2. "Art. 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

    La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

    Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Art. 25.   (nota)
  1. Nel primo comma dell'articolo 379 del codice penale, le parole "e del caso preveduto dall'articolo 648" sono sostituite dalle seguenti: "e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter".
Art. 26.
  1. Quando i fatti previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale sono commessi nell'esercizio di attività bancaria, professionale o di cambio-valuta ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, si applicano le misure disciplinari ovvero i provvedimenti di sospensione o di revoca del titolo abilitante previsti dai rispettivi ordinamenti.

  1. bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'attivita' illecita integri i delitti previsti dall'articolo 270-bis del codice penale in relazione alle condotte di finanziamento del terrorismo, anche internazionale. 
Art. 27.   (nota)
  1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dalle disposizioni in materia di produzione e traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale e di quelli commessi in relazione ad esso, nonché dei delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter dello stesso codice e di quelli indicati nei medesimi articoli, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti denaro o valori costituenti il prezzo della liberazione della persona sequestrata, o provenienti dai delitti predetti, nonché armi, munizioni o esplosivi. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore.


  2. Nelle medesime circostanze, in casi eccezionali di necessità ed urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, dandone notizia, senza ritardo, e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.
Art. 28.   (nota)
  1. Nelle società fiduciarie e di revisione ed in quelle di gestione dei fondi comuni di investimento, le cariche comunque denominate di amministratore, di direttore generale, di dirigente munito di rappresentanza e di sindaco non possono essere rivestite da coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera c) del quarto comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e degli ulteriori requisiti morali e professionali richiesti dalle disposizioni vigenti, nonché da coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione. Per le società che svolgono le attività di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del credito continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.


  2. La mancanza dei requisiti di cui al comma 1 comporta il diniego della autorizzazione amministrativa per lo svolgimento delle attività di cui allo stesso comma.


  3. Fermo restando il disposto del comma 4 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dalla presente legge, quando si tratti di società già autorizzate, il difetto dei requisiti di cui al comma 1 determina la decadenza degli interessati dalle cariche ivi previste. Salvo che la legge non disponga altrimenti, la decadenza è dichiarata entro trenta giorni dal consiglio di amministrazione della società, ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente. Nel caso che non si sia proceduto nel termine predetto, la decadenza è pronunciata dall'organo pubblico che esercita la vigilanza o, in mancanza, che rilascia l'autorizzazione.


  4. L'applicazione provvisoria della misura interdittiva, prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, comporta la sospensione delle cariche di cui al comma 1; la sospensione è disposta dagli organi di cui al comma 3.


  5. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo e di coordinamento con le leggi speciali.
Art. 29.   (nota)
  1. L'articolo 96 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, è sostituito dal seguente: "Art. 96.
    1. Chiunque svolge l'attività prevista dall'articolo 1 per la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma senza averne ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.


    2. Chiunque contravviene al disposto del terzo comma dell'articolo 2 è punito con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.


    3. Quando i funzionari delegati, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, vengono a conoscenza che da qualche ente o persona sia esercitata l'attività prevista dall'articolo 1 senza l'autorizzazione della Banca d'Italia, ne fanno denunzia a quest'ultima per i provvedimenti a norma del comma 1".
Art. 30.   (nota)
  1. L'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

    "Art. 13.

    1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo, per importo da determinarsi con le modalità previste dal comma 7, presso:


      1. uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;


      2. enti creditizi;


      3. operatori finanziari e di borsa iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa;


      4. altri operatori finanziari e di borsa al cui capitale partecipano, anche per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, i soggetti di cui alle lettere b) e c).

    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorquando, per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere, si può ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorché singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscono nondimeno parti di un'unica operazione.


    3. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono risultare da apposito registro o da altra scrittura formata anche a mezzo di sistemi elettrocontabili.


    4. Le scritture indicate nel comma 3 vanno conservate per la durata di dieci anni.


    5. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il personale incaricato dell'operazione, che contravviene alle disposizioni precedenti, è punito con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.


    6. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, l'esecutore dell'operazione, che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.


    7. L'importo di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro di grazia e giustizia emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio".

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti indicati alle lettere a) e b) del primo capoverso, e dal novantesimo giorno per i soggetti indicati alle rimanenti lettere. Le modalità della loro attuazione sono disciplinate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
Art. 31.   (nota)
  1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, è sostituito dal seguente:

    "Chiunque partecipa in una società esercente attività bancarie, società con azioni quotate in borsa, società per azioni esercenti il credito, nonché casse rurali e banche popolari ed ogni altro ente creditizio, in misura superiore al due per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale stessa".

Art. 32.   (nota)
  1. Il numero 2) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, è sostituito dal seguente:

    "2) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione;".

Art. 33.   (nota)
  1. Dopo l'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, è inserito il seguente:

    "Art. 2-bis.
    1. Nei procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione, le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano quando sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni, qualora gli interessati o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini, ovvero il giudice, a richiesta del pubblico ministero, dichiari, con ordinanza motivata non impugnabile, l'urgenza del procedimento".
Art. 34.   (nota)
  1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Le modalità di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


  2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni relative alle annotazioni operate nei registri.


  3. I provvedimenti definitivi con i quali l'autorità giudiziaria applica misure di prevenzione o concede la riabilitazione di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, sono iscritti nel casellario giudiziale secondo le modalità e con le forme stabilite per le condanne penali. Nei certificati rilasciati a richiesta di privati non è fatta menzione delle suddette iscrizioni. I provvedimenti di riabilitazione sono altresì comunicati alla questura competente con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Art. 35.   (nota)
  1. Qualora nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale siano state disposte le indagini e le misure finora previste dall'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646, il procedimento relativo all'applicazione delle suddette misure prosegue innanzi al giudice competente per l'applicazione della misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, ferma restando l'efficacia dei provvedimenti già adottati dal giudice penale.


  2. A tal fine, il giudice penale trasmette gli atti necessari, ad eccezione di quelli che occorra tenere segreti ai fini del procedimento penale, al suddetto giudice ovvero, quando il procedimento di prevenzione non sia in corso, al procuratore della Repubblica competente; si osservano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646.
Art. 36.   (nota)
  1. Sono abrogati l'articolo 10-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, il quarto comma dell'articolo 23 e l'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.


  2. La seconda parte del settimo comma dell'articolo 416-bis del codice penale è abrogata; restano tuttavia ferme le decadenze di diritto ivi previste conseguenti a sentenze divenute irrevocabili anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
NOTE

Note alla rubrica del capo I:
  • La legge n. 57/1962 reca: "Istituzione dell'albo nazionale dei costruttori".


  • La legge n. 575/1965 reca: "Disposizioni contro la mafia". - La legge n. 354/1975 reca: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà".


  • La legge n. 646/1982 reca: "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia".
Note all'art. 1:
  • Il testo vigente dell'art. 2-ter della legge n. 575/1965, come modificato dall'art. 2 della legge qui ripubblicata, è riportato in appendice.


  • Gli articoli 253, 254 e 255 del codice di procedura penale, approvato con D.P.R. n. 447/1988, sono così formulati:

    "Art. 253 (Oggetto e formalità del sequestro). 

    1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti.


    2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.


    3. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.


    4. Copia del decreto del sequestro è consegnata all'interessato, se presente.

    Art. 254 (Sequestro di corrispondenza). -

    1. Negli uffici postali o telegrafici è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa o che comunque possono avere relazione con il reato.


    2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all'autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.


    3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all'avente diritto e non possono comunque essere utilizzati.

    Art. 255 (Sequestro presso banche). -

    1. L'autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato o non siano iscritti al suo nome".
Nota all'art. 2:
  • Il testo vigente dell'art. 2-ter della legge n. 575/1965, come modificato dalla legge qui ripubblicata, è riportato in appendice.
Note all'art. 4:
  • Il testo vigente dell'art. 10-bis della legge n. 575/1965, come modificato dalla legge qui ripubblicata, è riportato in appendice.


  • La legge n. 1423/1956 concerne: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità". Il testo vigente del relativo art. 4, come modificato dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, è il seguente:

    "Art. 4. - L'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 3 è consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

    Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni, il questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona, nonostante l'avviso, non ha cambiato condotta ed è pericolosa per la sicurezza pubblica.

    La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accolta.

    Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.

    L'avviso dato dal questore non produce altro effetto oltre quello previsto dal presente articolo.

    Il tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 636 e 637 del codice di procedura penale.

    L'interessato può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore.


    (La Corte costituzionale, con sentenza 25 maggio 1970, n. 76 (in G.U. n. 136 del 3 giugno 1970) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma quinto, nella parte in cui non prevede l'assistenza obbligatoria del difensore)

    Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica.

    Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.

    Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla corte d'appello, anche per il merito.

    Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La corte d'appello provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.

    Avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione, di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

    Salvo quando è stabilito nella presente legge, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza".
Nota all'art. 5:
  • Il testo vigente dell'art. 10-quater della legge n. 575/1965, come modificato dalla legge qui ripubblicata, è riportato in appendice.
Nota all'art. 6:
  • Il testo vigente dell'art. 10-quinquies della legge n. 575/1965, come modificato dalla legge qui ripubblicata, è riportato in appendice.
Note all'art. 7:
  • Si trascrive il testo dell'art. 2506 del codice civile, approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262:

    "Art. 2506 (Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato). - Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana riguardanti il deposito e l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese e la pubblicità del bilancio, e devono pubblicare, nei modi stessi, i cognomi e i nomi delle persone che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato, e depositare le rispettive firme autografe.

    Esse sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che lo subordinano all'osservanza di particolari condizioni".


  • La legge n. 15/1968 concerne: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme". Il testo vigente dei relativi articoli 14 e 20 è il seguente:

    "Art. 14 (Autenticazione di copie). - Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute, oltre che con i sistemi previsti nell'articolo 12, anche con altri procedimenti che diano garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento.

    Tali procedimenti sono specificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro. Le disposizioni di cui all'articolo 13 si osservano anche per la formazione di copie autentiche.

    L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

    Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, dopo le eventuali chiamate in calce, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio cognome e nome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

    Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Il pubblico ufficiale è autorizzato ad annullare con il timbro dell'ufficio le marche da bollo apposte sulle copie rilasciate".

    "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

    L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

    Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma".
Nota all'art. 8:
  • La legge n. 646/1982 concerne: "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia". Il testo vigente del relativo art. 21, come modificato dalla legge qui ripubblicata, è il seguente:

    "Art. 21. - Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda pari a un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo.

    E' data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. L'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori.

    L'autorizzazione non può essere rilasciata nei casi previsti dall'art. 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575.

    Per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nel presente articolo, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione deve intervenire entro novanta giorni dalla data anzidetta.

    L'ulteriore prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza del titolo autorizzatorio, è punita con le pene stabilite nel primo comma, ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto".
Note all'art. 9:
  • Si trascrive il testo vigente dell'art. 416-bis del codice penale, aggiunto dall'art. 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dall'art. 36, comma 2, della legge qui ripubblicata:

    "Art. 416-bis (Associazione di tipo mafioso). - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

    Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

    L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

    Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

    L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

    Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

    Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

    Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".


  • La legge n. 685/1975 concerne: "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza". Il testo vigente del relativo art. 75 è il seguente:

    "Art. 75 (Associazione per delinquere). - Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dagli articoli 71, 72 e 73, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a quindici anni e con la multa da lire cento milioni a lire quattrocento milioni.

    Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa da lire venti milioni a lire cento milioni.

    I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

    La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

    Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dal primo e dal terzo comma del presente articolo, non può essere inferiore a venti anni di reclusione e, nel caso previsto dal secondo comma, a cinque anni di reclusione.

    La associazione si considera armata quando tre o più partecipanti possiedono armi, o anche quando le armi sono occultate o tenute in luogo di deposito".

    La misura minima e massima delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo soprariportato è stata così aumentata dall'art. 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.


  • L'art. 4 della legge n. 1423/1956 è riportato nelle note dell'art. 4.
Note all'art. 10:
  • Il testo vigente dell'art. 25 della legge n. 646/1982, come modificato dalla legge qui ripubblicata, è il seguente:

    "Art. 25. - A carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale o sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'art. 1 di tale legge, il nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, può procedere alla verifica della loro posizione fiscale anche ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari.

    Le indagini di cui al primo comma sono disposte anche nei confronti dei soggetti elencati nel comma 3 dell'art. 2-bis e nel comma 4 dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

    Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza indicato al primo comma.

    Per l'espletamento delle indagini gli ufficiali di polizia tributaria hanno i poteri previsti dal comma 6 dell'art. 2- bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché quelli attribuiti agli ufficiali e ai sottufficiali appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria dalla legge 30 aprile 1976, n. 159.

    La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione, non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del primo comma ".
Note all'art. 11:
  • Il testo vigente dell'art. 416-bis del codice penale è riportato nelle note all'art. 9.


  • Il testo vigente dell'art. 30 della legge n. 646/1982, come modificato dalla legge qui ripubblicata, è il seguente:

    "Art. 30. - Le persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis del codice penale o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire.

    Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani .

    Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna. Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione".
Nota all'art. 12:
  • La legge n. 57/1962 concerne: "Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori". Il testo vigente dei relativi articoli 13 e 21, come modificati da ultimo dalla legge qui ripubblicata, è il seguente:

    "Art. 13 (Requisiti d'ordine generale per le iscrizioni). I requisiti di ordine generale e le attestazioni occorrenti per l'iscrizione nell'albo sono:

    1. cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite purché appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani. L'iscrizione nell'albo è consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche a cittadini degli Stati aderenti alla C.E.E. non residenti in Italia;


    2. assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi ai delitti di cui al n. 2) dell'art. 21. Se il direttore tecnico dell'impresa è persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui al n. 1) e al presente n. 2) debbono riferirsi ad entrambi;


    3. -bis assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;


    4. osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana e la legislazione del Paese di residenza;


    5. osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;


    6. certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, con indicazione dell'attività specifica della ditta; se cittadino straniero non residente in Italia, certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza;


    7. certificato (facoltativo) di iscrizione ad un'associazione di categoria.

      Per il requisito di cui al n. 2) costituisce prova sufficiente la produzione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato cui appartiene il richiedente che sia cittadino straniero non residente in Italia; per i requisiti di cui ai numeri 3) e 4) costituisce prova sufficiente un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata resa dall'interessato innanzi al pretore o al sindaco del luogo ove ha sede l'impresa o ad un notaio; per le imprese straniere non aventi sede in Italia costituisce altresì prova sufficiente una dichiarazione giurata resa innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato straniero o, negli Stati in cui non esista una tale dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne".

    "Art. 21 (Cancellazione dall'albo). - Sono cancellati dall'albo con provvedimento del Comitato centrale, i costruttori per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

      •   
        1. grave negligenza o malafede nella esecuzione dei lavori;

        2. condanna per delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo;


        3. -bis emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca della iscrizione stessa;


        4. fallimento, liquidazione o cessazione di attività;


        5. domanda di cancellazione dall'albo presentata a norma dell'art. 16;


        6. recidiva o maggiore gravità nei casi di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) dell'articolo precedente. Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) si applica il secondo comma dell'articolo precedente".
Note all'art. 13:
  • La legge n. 354/1975 concerne: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà". Il testo vigente del relativo art. 30-ter, come modificato dalla legge qui ripubblicata, è il seguente:

    "Art. 30-ter (Permessi premio). -

    1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano di particolare pericolosità sociale, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.


    2. -bis. Per i condannati per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di criminalità organizzata, nonché per il reato indicato nell'art. 630 del codice penale, devono essere acquisiti elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.


    3. Per i condannati minori di età la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non può eccedere i sessanta giorni in ciascun anno di espiazione.


    4. L'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio.


    5. La concessione dei permessi è ammessa:


      1. nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;


      2. nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena ovvero di dieci anni di essa nei casi di condanna all'ergastolo.

    6. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto.


    7. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma dell'art. 30; si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso articolo.


    8. Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all'art. 30-bis.


    9. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali".

  • Si trascrive il testo dell'art. 630 del codice penale:

    "Art. 630 (Sequestro di persona a scopo di estorsione). Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

    Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

    Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

    Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

    Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a vent'anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

    Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

    I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo".
Note all'art. 14:
  • L'art. 75 della legge n. 685/1975 è riportato nelle note all'art. 9.


  • Il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 1423/1956 (per il titolo v. nota all'art. 4) è il seguente:


  • "Art. 1. - I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a:
    1. coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;


    2. coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;


    3. coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica".
  • L'art. 630 del codice penale è riportato nelle note all'art. 13.


  • La legge n. 327/1988 concerne: "Norme in materia di misure di prevenzione personali". Il testo vigente del relativo art. 15 è il seguente:

    "Art. 15.
    1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione, l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.


    2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione.


    3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione".
Nota all'art. 18:
  • Il testo vigente dell'art. 2 della legge n. 57/1962, come sostituito dalla legge n. 768/1986, è il seguente:

    "Art. 2 (Iscrizione nell'albo).

    1. L'iscrizione nell'Albo nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 75 milioni di lire, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato.


    2. L'esecutore dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo che debba provvedere all'esecuzione di impianti o lavori speciali di cui alle categorie della tabella allegata, eventualmente non scorporati, deve servirsi di ditte inscritte nell'albo per le dette categorie".

  • Si trascrive il testo dell'art. 2359 del codice civile, come sostituito dall'art. 6 della legge 7 giugno 1974, n. 216:

    "Art. 2359 (Società controllate e società collegate). Sono considerate società controllate;


    1. le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;


    2. le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società, in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;


    3. le società controllate da un'altra società mediante le azioni a quote possedute da società controllate da questa.

      Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa".

  • La legge n. 584/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, concerne: "Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della comunità economica europea".

    Il testo del relativo art. 20, come modificato dalla legge qui ripubblicata, è riportato nelle note all'art. 19. Il testo vigente del relativo art. 23-bis è il seguente:

    "Art. 23-bis. - Le imprese riunite possono costituire tra loro una società, anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, cap. III e seguenti del codice civile, per la esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

    La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite di cui all'ultimo comma del precedente art. 21.

    Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo all'ente committente o concedente. Tutte le imprese riunite devono far parte della società di cui al primo comma, la quale non è iscrivibile all'albo nazionale dei costruttori previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57.

    L'inizio dell'attività esecutiva della società è subordinato, ove necessario esclusivamente agli accertamenti di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1962, n. 936.

    Ai soli fini degli articoli 17 e 18 della presente legge e dell'art. 14 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese riunite, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa".


  • Il testo vigente dell'art. 21 della legge n. 646/1982 è riportato nelle note all'art. 8.
Note all'art. 19:
  • Il testo vigente dell'art. 20 della legge n. 584/1977, come modificato dalla legge qui ripubblicata, è il seguente:

    "Art. 20. - Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti di cui alla presente legge, nonché per appalti in genere di opere pubbliche eseguite a cura delle amministrazioni e degli enti pubblici, dei loro concessionari o da cooperative o consorzi ammessi a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e dal regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni.

    In caso di licitazione privata, di appalto-concorso o di trattativa privata, l'impresa invitata individualmente dal soggetto appaltante ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per se e quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma precedente.

    Possono altresì essere ammesse alle gare o alla trattativa di cui al precedente comma imprese riunite o che dichiarino di volersi riunire ai sensi del primo comma del presente articolo, le quali ne facciano richiesta al soggetto appaltante, sempre che sussistano i requisiti previsti dalla presente legge".

  • La legge n. 422/1909 concerne: "Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici".


  • Il R.D. n. 278/1911 e successive modificazioni ed integrazioni approva il regolamento relativo alla concessione di appalti a società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici.


  • Il testo vigente dell'art. 21 della legge n. 584/1977, come modificato dalla legge qui ripubblicata, è il seguente:

    "Art. 21. - Salvo quanto prescritto dagli articoli 14, 17 e 18 della presente legge, per gli appalti di cui all'art. 1, ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto: in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare.

    Salvo quanto disposto dall'art. 2 della presente legge, per gli appalti di cui all'art. 1, vengono indicati nel bando, nell'avviso di gara o, quando si ricorre a trattativa privata, nel capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili, con il relativo importo, la cui esecuzione può essere assunta in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, che siano iscritte all'albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse.

    La pubblica amministrazione deve indicare, altresì, l'importo della categoria prevalente, ai fini dell'ammissibilità di imprese che intendano presentarsi singolarmente o riunite in associazioni ai sensi del primo comma del presente articolo.

    Qualora l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea abbiano i requisiti di cui al primo oppure al secondo comma del presente articolo, possono associare altre imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori anche se per categorie o importi diversi da quelli richiesti nel bando a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto.

    L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del soggetto appaltante. Tuttavia, per le imprese assuntrici delle opere indicate nel secondo comma, la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo".


  • Gli articoli 1 e 2 della legge n. 584/1977 sono così formulati:

    Art. 1. - La presente legge disciplina gli appalti per lavori pubblici, d'importo superiore ad 1.000.000 di unità di conto europee, IVA esclusa, da aggiudicarsi dallo Stato, dalle aziende autonome e dagli enti pubblici.

    Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea da assumere a base per la determinazione dell'importo indicato al precedente comma, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee nei primi giorni di novembre, ha effetto per due anni a decorrere dal primo gennaio successivo. Tale controvalore è altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Ministero del tesoro.

    Ai fini dell'applicazione della presente legge la concessione di sola costruzione è equiparata all'appalto.

    Le leggi emanate dalle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di propria competenza devono rispettare, ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, i principi contenuti nella presente legge in tema di pubblicità degli appalti e di contenuto del bando di requisiti per concorrere, di divieto di prescrizioni tecniche di effetto discriminatorio, di ammissibilità di offerte da parte di associazioni temporanee di imprese, nonché di criteri di aggiudicazione degli appalti e di comunicazione degli atti agli organi della Comunità economica europea. In mancanza di legge regionale, viene osservata la presente legge in tutte le sue disposizioni.

    In caso di accertata inattività degli organi regionali, che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, si applica il disposto dell'art. 1, terzo comma, n. 5, legge 22 luglio 1975, n. 382.

    Art. 2. - Nessun appalto può essere artificiosamente suddiviso in più appalti allo scopo di sottrarlo all'applicazione della presente legge.

    Per il calcolo dell'importo degli appalti regolati dalla presente legge va preso in considerazione, oltre quello dei lavori, altresì il valore stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori stessi, messe a disposizione dell'appaltatore dal soggetto appaltante".
Note all'art. 20:
  • La legge n. 14/1973 concerne: "Norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata". Il testo vigente del relativo art. 7 è il seguente:

    Art. 7.

    1. Quando si procede all'appalto delle opere mediante licitazione privata, la stazione appaltante dà preventivo avviso della gara. L'avviso è pubblicato nel foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, se l'importo dei lavori da appaltare è almeno pari ad un milione di ECU, e nel Bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante, se d'importo inferiore, nonché in ogni caso, per estratto, sui principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante.


    2. La pubblicazione è sempre fatta nel Foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quando la gara sia indetta direttamente dagli organi centrali dell'Amministrazione dello Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dagli altri enti ed aziende autonome a carattere nazionale.


    3. La pubblicazione, quando l'importo dei lavori posti in gara non raggiunge i cinquecentomila ECU, viene effettuata nell'albo pretorio del comune ove la stazione appaltante ha sede.


    4. Qualora sussistano comprovati motivi di necessità e di urgenza, la pubblicazione relativa a gare il cui importo sia non superiore ad un milione di ECU e non inferiore a cinquecentomila ECU può essere effettuata in appositi albi della stazione appaltante.


    5. Non si fa luogo a pubblicazione quando questa possa apparire in contrasto con le finalità per le quali i lavori si debbano eseguire.


    6. L'avviso di gara di cui al comma 1 contiene:


      1. l'indicazione dell'ente che intende appaltare i lavori e dell'ufficio al quale debbono essere indirizzate le domande di cui alla successiva lettera d);


      2. l'indicazione sommaria delle opere da eseguirsi, nonché dell'importo a base d'appalto - anche approssimato - quando la conoscenza del medesimo sia necessaria per la presentazione dell'offerta;


      3. l'indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione dei lavori;


      4. l'indicazione di un termine, non inferiore a dieci giorni dalla pubblicazione della notizia, entro il quale gli interessati possono chiedere di essere invitati alla gara.

    7. La richiesta di invito non vincola la stazione appaltante. Gli inviti debbono essere diramati entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Scaduto tale termine, al stazione appaltante è tenuta a rinnovare la procedura di pubblicazione";

  • Il testo vigente dell'art. 9 della legge n. 584/1977 è il seguente:

    "Art. 9. - Gli appalti disciplinati dalla presente legge sono aggiudicati col sistema dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto concorso.

    Il bando di gara, quale che sia il sistema di aggiudicazione, è inviato all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità stesse.

    Tale invio è facoltativo per gli appalti di valore compreso tra i 500 e i 1.000 milioni di lire. In tal caso, il bando deve essere conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 della presente legge.

    Il bando di gara è altresì soggetto alle forme di pubblicità previste dal primo e secondo comma dell'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14. La pubblicazione sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica deve avvenire nei nove giorni successivi all'invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee".
Nota all'art. 22:
  • Si trascrive il testo dell'art. 640 del codice penale, come modificato dall'art. 98 della legge 24 novembre 1981, n. 689:

    "Art. 640 (Truffa). - Chiunque, con artifizio raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

    La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:


    1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;


    2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

      La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di cui all'articolo che precede è stata così aumentata per effetto dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e dell'art. 113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note all'art. 23:
  • Si trascrive il testo dell'art. 648 del codice penale, come sostituito dall'art. 15 della legge 22 maggio 1975, n. 152:

    "Art. 648 (Ricettazione). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire un milione a lire venti milioni.

    La pena è della reclusione sino a sei anni della multa sino al lire un milione, se il fatto è di particolare tenuità.

    Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non imputabile o non è punibile". La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di cui all'articolo soprariportato è stata così aumentata dall'art. 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nota all'art. 25:
  • Il testo vigente dell'art. 379 del codice penale, come modificato dall'art. 3 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e dalla legge qui ripubblicata, è il seguente:

    "Art. 379 (Favoreggiamento reale). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da lire centomila a due milioni se si tratta di contravvenzione.

    Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente".

    La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di cui al primo comma dell'articolo soprariportato è stata così aumentata per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e dell'art. 113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note all'art. 27:
  • La legge n. 152/1975 concerne: "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico". Il testo vigente del relativo art. 4 è il seguente:

    "Art. 4. - In casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili.

    Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.

    Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su apposito modulo che va trasmesso entro quarantott'ore al procuratore della Repubblica, e nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato". - L'art. 416-bis del codice penale è riportato nelle note all'art. 9.
Note all'art. 28:
  • La legge n. 77/1983 concerne: "Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare". Il testo vigente del relativo art. 1 è il seguente:

    "Art. 1 (Autorizzazione alla istituzione di fondi comuni). Le società per azioni con capitale sociale versato non inferiore a due miliardi di lire aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni sono autorizzate dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, ad istituire fondi comuni di investimento mobiliare aperti.

    La società di gestione può essere autorizzata a gestire più fondi, purché diversificati nella loro specializzazione. In questo caso il capitale minimo della società di gestione deve risultare di un ulteriore miliardo per ciascun fondo gestito.

    La domanda si intende accolta qualora l'autorizzazione non venga negata dal Ministro del tesoro con provvedimento da comunicare alla società interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima. Ove entro detto termine siano richieste informazioni complementari alla società, il termine stesso è interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni decorre per una sola volta un nuovo termine di trenta giorni.


  • L'autorizzazione non può essere concessa:

    1. se difettino i requisiti rispettivamente indicati al primo e secondo comma di questo articolo;


    2. se la maggioranza degli amministratori e i dirigenti che hanno la rappresentanza legale della società di gestione non abbiano svolto per uno o più periodi complessivamente non inferiori a un triennio funzioni di amministratore o di carattere direttivo in società o enti del settore creditizio, finanziario e assicurativo, aventi capitale o fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni di lire o non abbiano esercitato la professione di agente di cambio facendo fronte ai propri impegni come previsto dalla legge;


    3. se, ferma l'applicabilità delle norme relative alle cause di ineleggibilità e di decadenza per gli amministratori delle società per azioni, gli amministratori e i dirigenti che hanno la legale rappresentanza della società di gestione abbiano riportato condanne, o sanzioni sostitutive, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

    4. Le sostituzioni comportanti modifica della identità dei soggetti di cui al comma che precede devono essere comunicate, non oltre quindici giorni, alla Banca d'Italia che, nel caso di accertata non conformità alle prescrizioni di cui alle anzidette lettere b) e c), fissa un termine per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa immediata relazione al Ministro del tesoro, che provvede ai sensi del successivo art. 8".

  • Il D.P.R. n. 350/1985 concerne: "Attuazione della direttiva, in data 12 dicembre 1977, del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74".
Nota all'art. 29:
  • Il R.D. n. 375/1936 convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 169, concerne: "Esercizio del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico".
Nota all'art. 30:
  • Il D.L. n. 625/1979 concerne: "Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica".
Note all'art. 31:
  • La legge n. 281/1985 concerne: "Disposizioni sull'ordinamento della commissione nazionale per le società e la borsa; Norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa delle società per azioni esercenti il credito; Norme di attuazione delle direttive CEE 72/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio". Il testo vigente del relativo art. 9, come modificato dalla legge qui ripubblicata, è il seguente:

    "Art. 9. - Chiunque partecipa in una società esercente attività bancarie, società con azioni quotate in borsa, società per azioni esercenti il credito, nonché casse rurali e banche popolari ed ogni altro ente creditizio in misura superiore al due per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale stessa.

    Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della società si intende quello sottoscritto. Agli stessi fini la partecipazione di ciascun socio è determinata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto; si tiene conto anche delle azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, nonché delle azioni possedute a titolo di pegno o di usufrutto. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, di esse si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

    Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello approvato con deliberazione della Banca d'Italia da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:

    1. la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;


    2. il numero e il valore nominale e percentuale delle azioni;


    3. il numero di azioni possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie e delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di voto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni.

    4. Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata.

      Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile e, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

      Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

      E' salva l'applicazione dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974 n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni dei commi che precedono del presente articolo".
Nota all'art. 32:
  • Il testo vigente dell'art. 5 del D.P.R. n. 350/1985, come modificato dalla legge qui ripubblicata, è il seguente:

    "Art. 5. - Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che:


    1. si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;


    2. siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione;


    3. siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

    1. a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;


    2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;


    3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria;


    4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo".
Nota all'art. 33:
  • La legge n. 742/1969 concerne: "Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale".
Nota all'art. 34:
  • L'art. 15 della legge n. 327/1988 è riportato nelle note all'art. 14.
Note all'art. 35:
  • L'art. 416-bis del codice penale è riportato nelle note all'art. 9.


  • Il testo dell'art. 24 della legge n. 646/1982, abrogato dall'art. 36 della legge qui ripubblicata, era il seguente:

    "Art. 24. - Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis , 2-ter , 2-quater, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché all'art. 17 della presente legge in materia di misure di prevenzione si applicano anche con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis del codice penale, equiparando a tal fine alla proposta per l'applicazione della misura di prevenzione, al procedimento relativo e al provvedimento definitivo, rispettivamente, l'esercizio dell'azione penale, il procedimento penale e la sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso.

    La sentenza con la quale è disposto alcuno dei provvedimenti indicati dall'art. 3-ter e dall'art.10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, è notificata all'interessato, il quale può proporre impugnazione contro il capo della sentenza che lo riguarda".
Note all'art. 36:
  • L'art. 416-bis del codice penale è riportato nelle note all'art. 9.


  • L'art. 24 della legge n. 646/1982, abrogato dal presente articolo, è riportato nelle note all'art. 35.


  • Il testo dell'art. 10-ter della legge n. 575/1965, abrogato dal presente articolo, è riportato in appendice.
     
Il D.L. 13 novembre 1990, n. 324 (in G.U. 13/11/1990, n. 265), non convertito in legge, aveva disposto la modifica degli artt. 17 e 18.

Il D.L. 12 gennaio 1991, n. 5 (in G.U. 12/1/1991, n. 10), non convertito in legge, aveva disposto la modifica degli artt. 17 e 18.

Il D.L. 13 marzo 1991, n. 76 (in G.U. 13/3/1991, n. 61), non convertito in legge, aveva disposto la modifica degli artt. 16, 17 e 18.

Il D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/5/1991, n.110), convertito con L. 12 luglio 1991, n. 203, ha modificato gli artt. 16, 17 e 18.

Il D.L. 31 maggio 1991, n. 164 (in G.U. 31/5/1991, n. 126), convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1991, n. 221 (in G.U. 25/7/1991, n. 173) ha introdotto l'art. 15-bis.

Il D.L. 31 ottobre 1991, n. 346 ( in G.U. 2/11/1991, n. 257 ), non convertito in legge aveva disposto la modifica dell'art. 14.

Il D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 (in G.U. 27/12/1991, n. 302) ha modificato (con l'art. 34, avente decorrenza dal 1 gennaio 1993) l'art. 18.

La L. 18 gennaio 1992, n. 16 (in G.U. 22/1/1992, n. 17) ha disposto (con l'art. 1) la modifica dell'art. 15.

La L. 23 aprile 1993, n. 120 (in G.U. 26/4/1993, n. 96) ha disposto (con l'art. 2) la modifica dell'art. 15-bis, comma 3.

La Corte costituzionale, con sentenza 19-27 aprile 1993, n. 197 (in G.U. 1a s.s. 5/5/1993 n. 19) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale parziale dell'art. 15, comma 4 octies.

Il D.L. 19 ottobre 1993, n. 420 (in G.U. 20/10/1993 n. 247), non convertito in legge (G.U. 20/12/1993, n. 297) aveva disposto (con gli artt. 1, 2, 3, 4 e 5) la modifica dell'art. 15-bis, commi 1, 3, 4, 6, 6-bis e 6-ter.

La L. 12 gennaio 1994, n. 30 (in G.U. 18/1/1994, n. 13) ha disposto (con gli artt. 1, 2 e 4) la modifica degli art. 15 commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.

Il D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 (in G.U. 22/12/1993, n. 299) convertito con L. 11 febbraio 1994, n. 108 (in G.U. 17/2/1994, n. 39) ha disposto (con gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6) la modifica dell'art. 15-bis.

La L. 11 febbraio 1994, n. 109 (in S.O. n. 29 relativo alla G.U. 19/2/1994, n. 41) ha disposto (con l'art. 34) la modifica dell'art. 18.

Il D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157 (in S.O. n. 52, relativo alla G.U. 6/5/1995, n. 104) ha disposto (con l'art. 18) la modifica dell'art. 18.

La L. 7 marzo 1996, n. 108 (in S.O. n. 44, relativo alla G.U. 9/3/1996, n. 58) ha disposto (con l'art. 9) la modifica dell'art. 14, comma 1.

La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile-6 maggio 1996, n. 141 (in G.U. 1a s.s. 8/5/1996, n. 19) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale parziale dell'art. 15, comma 1, lettera e).

La L. 18 novembre 1998, n. 415 (in S.O. n. 199/L, relativo alla G.U. 4/12/1998, n. 284) ha disposto (con l'art. 9) la modifica degli artt. 17 e 18.

La L. 3 agosto 1999, n. 265 (in S.O. n. 149/L, relativo alla G.U. 6/8/1999, n. 183) ha disposto (con l'art. 29) la modifica dell'art. 15-bis, comma 6-quater.

La L. 13 dicembre 1999, n. 475 (in G.U. 17/12/1999, n. 295) ha disposto (con l'art. 1) la modifica dell'art. 15.

Il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (in S.O. n. 66/L, relativo alla G.U. 28/4/2000, n. 98) ha disposto (con l'art. 231) la modifica dell'art. 18, comma 3.

Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (in S.O. n. 162/L, relativo alla G.U. 28/9/2000, n. 227) ha disposto (con l'art. 274) l'abrogazione degli artt. 15, 15-bis e 16.

La L. 1 agosto 2002, n. 166 (in S.O. n. 158/L, relativo alla G.U. 3/8/2002, n. 181) ha disposto (con l'art. 7) la modifica dell'art. 18.

La L. 14 gennaio 2003, n. 7 (in G.U. 27/1/2003, n. 21) ha disposto (con l'art. 5) la modifica dell'art. 26.

La L. 11 agosto 2003, n. 228 (in G.U. 23/8/2003, n. 195) ha disposto (con l'art. 7) la modifica dell'art. 14.



Ultima modifica: 14/05/2008