Regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.
Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio
di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre
1907, n. 227.
TITOLO I Del ricorso
TITOLO II Della istruzione
TITOLO III Delle domande incidentali e del
ricorso incidentale
TITOLO IV Dell'abbandono del ricorso e della
rinuncia
TITOLO V Della ricusazione
TITOLO VI Delle udienze e della decisione
TITOLO VII Dell'adunanza plenaria
TITOLO VIII Della revocazione
TITOLO IX Della notificazione e
dell'esecuzione delle decisioni
TITOLO X Della procedura per i ricorsi
relativi all'art. 23, n. 5[27, n.4] della legge
TITOLO XI Disposizioni generali e
transitorie
Art.1. I termini stabiliti dall'art.
28 [36]
della legge, testo unico approvato con R.D. 17 agosto 1907, n. 638, per ricorsi
alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, decorrono dal giorno della
notificazione dell'atto o provvedimento amministrativo, ovvero dal giorno della
dichiarazione che, a norma dell'art. 25
[33]
della legge, sia stata fatta dagli interessati, d'intendere che si provochi la
decisione della sezione giurisdizionale
competente.
Art.2. 1. Qualora si pretenda che un atto o
provvedimento amministrativo offenda interessi d'individui o di enti giuridici,
i quali non essendo direttamente contemplati nell'atto o provvedimento medesimo
non ne abbiano avuta notificazione nelle forme prescritte dagli articoli
seguenti, il termine per ricorrere alle sezioni
giurisdizionali decorre dal giorno della pubblicazione di un estratto di
quell'atto o provvedimento nella Gazzetta Ufficiale del Regno, o nel
bollettino degli annunzi legali per la Provincia.
Art.3. 1. La notificazione di cui all'art. 1 deve sempre
essere fatta mediante consegna o trasmissione di una copia in forma
amministrativa dell'atto o provvedimento o mediante consegna o trasmissione
dell'invito a dichiarare se l'intimato intenda che si provochi la decisione
della sezione giurisdizionale competente.
2. Per
i modi della notificazione stessa si osservano le disposizioni dei regolamenti
particolari dell'amministrazione da cui l'atto è emanato.
3. In
mancanza di tali regolamenti la notificazione si fa, per mezza di ufficiale
giudiziario o di messo comunale, alla persona interessata o ad uno di sua
famiglia o addetto alla casa o al servizio, nella residenza o nel domicilio o
nella dimora.
4. La
relazione della notificazione, redatta in doppio originale, deve essere datata o sottoscritta dall'ufficiale
giudiziario o dal messo e dal consegnatario: se questi non può o non vuole
sottoscrivere, ne sarà fatta menzione.
5. Un
originale della relazione è rilasciato all'interessato e l'altro è consegnato
all'autorità che ha emanato l'ordine della notificazione.
6. Alle notificazioni di cui sopra si applicano le norme
di cui agli artt. 9, 10, 11, 12
e 13.
Art.4. La notificazione si ha per avvenuta dal giorno in cui la
persona interessata o chi la rappresenta legalmente diede ricevuta dell'atto o
provvedimento che la riguarda.
Quando
l'atto o provvedimento riguardi un pubblico ufficio, la notificazione si ha per
avvenuta nel giorno in cui l'atto o provvedimento risulta protocollato nei
registri di arrivo dell'ufficio medesimo.
Art.5. Ove, entro trenta
giorni da quello della notificazione dell'invito che sia stato fatto
all'interessato, a termini dell'art. 25 [33] della legge, questi non risponda
all'autorità che ne ha promosso il consenso, s'intende che egli abbia
rinunziato al diritto di ricorrere alla sezione giurisdizionale competente.
Qualora l'interessato dichiari di accettare
che l'affare sia deferito alla decisione della sezione predetta, l'autorità,
entro trenta giorni dopo tale dichiarazione, invia gli atti alla segreteria
della sezione stessa, dandone comunicazione agli interessati in forma
amministrativa.
Nel termine di altri trenta giorni dopo pervenuti gli atti
alla segreteria, le parti possono presentare istanze, memorie e documenti.
Art.6. 1. Il ricorso deve
essere diretto alla sezione giurisdizionale competente
e deve contenere:
1) la indicazione del nome e cognome, della residenza o
domicilio del ricorrente;
2) la indicazione dell'atto o provvedimento amministrativo
che s'impugna e della data della sua notificazione;
3) la esposizione sommaria dei fatti, i motivi su cui si
fonda il ricorso, con la indicazione degli articoli di legge o di regolamento
che si ritengono violati e le conclusioni;
4) la sottoscrizione delle parti o di una di esse e
dell'avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione, ovvero del solo
avvocato, indicandosi, in questo caso, la data del mandato speciale.
Art.7. 1. Il ricorso dev'essere notificato tanto all'autorità
dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone
alle quali l'atto o provvedimento medesimo direttamente si riferisce.
Art.8. 1. La notificazione si
eseguisce per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale con la
consegna della copia del ricorso e con le forme indicate nell'art.
3.
Art.9. Ove nessuno si trovi nell'abitazione, o in caso di
rifiuto di ricevere il ricorso che si notifica, l'ufficiale giudiziario o il
messo comunale lascia avviso, in carta libera, affisso alla porta della
abitazione e deposita la copia dell'atto nella casa comunale o la consegna al
Sindaco o a chi ne fa le veci o all'impiegato delegato a ricevere gli atti
giudiziari. Delle eseguite operazioni l'ufficiale giudiziario o il messo fa
attestazione sull'originale e sulla copia.
Art.10. Se il ricorso devesi notificare a chi non ha residenza,
domicilio o dimora conosciuta, la notificazione si fa mediante la pubblicazione
di un sunto del ricorso nel foglio degli annunzi della Provincia ove ha sede
l'autorità che emise il provvedimento e nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Art.11. Se il ricorso devesi notificare a chi non ha residenza,
domicilio o dimora nel Regno,
ne è consegnata copia al Ministero Pubblico presso il tribunale civile di Roma.
Il
Ministero Pubblico, dato atto della consegna, trasmette la copia suddetta al
Ministero degli affari esteri.
Qualora
la persona a cui si deve notificare il ricorso abbia nello Stato un procuratore
generale, il ricorso può essere notificato a questo.
Art.12. Per i militari di terra o di mare, e per le persone loro
assimilate per legge, la notificazione, quando non possa farsi in persona
propria, si eseguisce negli altri modi indicati nell'art. 3, e una copia del ricorso e dell'atto di
notificazione deve essere inoltre consegnata al Pubblico Ministero presso il
Tribunale del luogo nella cui circoscrizione risiede l'autorità dalla quale è
emanato l'atto o provvedimento impugnato.
Il
segretario della Procura regia
rilascia ricevuta della detta copia, e il Procuratore del Re la
trasmette al comandante della divisione militare o del dipartimento marittimo
in cui detti militari o assimilati prestano servizio, per la consegna
all'interessato.
Art.13. Per le autorità e gli enti morali la consegna si fa ai
loro rappresentanti od a chi è autorizzato a ricevere le notificazioni: per gli
incapaci, a chi ne è legittimo rappresentante, e per coloro che hanno limitata
l'amministrazione dei beni o non possono stare in giudizio senza
l'autorizzazione altrui, alla persona e a chi deve assisterla.
Art.14. Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari
sia sommamente difficile per il numero delle persone da chiamarsi in giudizio,
il Presidente della sezione adita
può disporre che sia fatta per pubblici proclami autorizzando il ricorrente a
far inserire, nel foglio degli annunzi della Provincia ove ha sede l'autorità
che emise il provvedimento e nella Gazzetta Ufficiale del Regno,
un sunto del ricorso e le sue conclusioni, con le cautele consigliate dalle
circostanze, e designando, se sia possibile, alcuni fra gli interessati ai
quali la notificazione debba farsi nei modi ordinari.
Art.15. 1. Quando le parti che abbiano interesse ad opporsi al
ricorso siano più, la domanda si deve proporre contro tutte. Se la domanda sia proposta contro alcune soltanto delle
parti interessate ad opporsi, il giudizio si deve integrare con la
notificazione del ricorso alle altre.
2. L'integrazione del giudizio
non è applicabile nel caso in cui, per omessa notificazione del ricorso
all'autorità dalla quale emana l'atto o il provvedimento impugnato o per altro
motivo, il ricorso debba essere dichiarato senz'altro irricevibile.
Art.16. 1. La sezione nell'ordinare
l'integrazione del giudizio, indica le persone a cui il ricorso deve
notificarsi, e, ove ne sia il caso, autorizza la notificazione per pubblici
proclami. Stabilisce inoltre un termine entro cui deve effettuarsi la
notificazione del ricorso e il deposito del medesimo nella segreteria, insieme
con la prova dell'eseguita notificazione.
Art.17. 1. Il ricorso è nullo:
1) se
manchi la sottoscrizione richiesta dall'art.
6;
2) se,
per la inosservanza delle altre norme prescritte nel suddetto
articolo,
vi sia incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda.
2. Se il ricorso contenga altre irregolarità, la sezione
può ordinare che sia rinnovato entro un termine che stabilirà nella sua
ordinanza.
3. La comparizione
dell'intimato sana la nullità e la irregolarità dell'atto, salvo i diritti
acquisiti anteriormente alla comparizione.
Art.18. 1.
L'originale ricorso con la prova della eseguita notificazione, con l'atto di
notificazione della decisione amministrativa, con il mandato speciale nel caso previsto dall'art.
27 [35]
della legge e con i documenti sui quali il ricorso si fonda, deve essere
depositato nella segreteria della sezione competente nelle ore in cui, secondo
il regolamento, deve stare aperta.
2. Il termine stabilito dall'art. 28, 3° capoverso della legge [36],
per fare il deposito, s'intende scaduto nel momento
in cui si chiude la segreteria della sezione, nell'ultimo giorno del termine,
ancorché festivo.
3. L'ufficio della segreteria delle sezioni
giurisdizionali e dell'adunanza plenaria è aperto al pubblico dalle ore dieci
alle sedici. Nei giorni festivi si chiude alle dodici.
4. Il segretario, ricevuto il ricorso ne fa annotazione in
apposito registro e ne rilascia dichiarazione, se richiesta.
5. Quando le persone cui fu notificato il ricorso siano
più, il termine per fare il deposito comincia a decorrere dal giorno in cui fu
eseguita l'ultima notificazione.
Art.19. 1. La mancanza del
deposito del provvedimento impugnato non importa decadenza se dipenda
dall'impossibilità di produrlo a causa del rifiuto dell'amministrazione alla
domanda di rilascio della copia di esso. Il rifiuto dell'amministrazione
dev'essere fatto constare con verbale di ufficiale giudiziario, da depositarsi
insieme col ricorso, nei modi e nel termine indicati nell'articolo precedente.
Art.20. 1. Il decreto di abbreviazione o di proroga del termine,
nei sensi dell'art. 30 [38]
della legge, è fatto in fine della domanda, e deve essere notificato all'autorità
e agli interessati.
Art.21. L'interessato, o l'avvocato che lo rappresenta, deve
notificare che il deposito è stato eseguito nei modi di legge al Ministero dal
quale dipende l'autorità il cui provvedimento è stato impugnato.
La notifica si fa per mezzo di un usciere del Consiglio di
Stato entro il termine di tre giorni dall'eseguito deposito.
Quando la notifica predetta non sia stata eseguita, il
Presidente della sezione adita assegna un termine perché l'interessato, o
l'avvocato che lo rappresenta, vi provveda.
Art.22. Il termine fissato nella
prima parte dell'art. 29 [37] della legge per la presentazione di
memorie od istanze, e per la produzione di documenti, può essere prorogato,
sopra domanda delle parti, dal Presidente della sezione adita nei casi di
necessità o di pubblico interesse.
Art.23.
Il segretario, a richiesta delle parti interessate, o degli avvocati eletti,
comunica loro, per semplice ispezione, tutti gli atti del giudizio, sui quali
essi possono prendere note appunti.
Art.24. 1. Chiunque presenta un ricorso o una domanda in sede
giurisdizionale, deve consegnare tanti fogli di carta col bollo prescritto,
quanti ne vengano dal segretario reputati necessari per l'atto richiesto e per
quelli che ne possono essere la conseguenza.
2. Il segretario rilascia all'interessato ricevuta
dell'eseguito deposito.
3. Nel caso di dissenso sulla
quantità del deposito, decide il Presidente della sezione .
Art.25. 1. La insufficienza del
deposito che in fatto si constatasse, non dispensa il segretario dall'obbligo
di scrivere immediatamente l'originale della decisione o del provvedimento,
salvo però in lui il diritto al rimborso contro le parti o l'avvocato, mediante
ordine di pagamento da rilasciarsi dal Presidente della sezione.
Art.26. Le sezioni
giurisdizionali possono richiedere all'amministrazione e ordinare alle parti di
produrre quegli atti e documenti che credono necessari per la decisione della
controversia.
Possono pure richiedere che l'amministrazione faccia
eseguire nuove verificazioni, fissando il termine entro cui dev'essere
depositata la relazione.
Le parti sono, a cura dell'amministrazione, avvisate,
almeno cinque giorni prima, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si
eseguiranno le verificazioni.
Art.27. 1. La sezione quinta
può assumere testimoni, eseguire ispezioni, ordinare perizie e fare tutte le
altre indagini che possono condurre alla scoperta della verità, coi poteri
attribuiti al magistrato dal codice di procedura civile e con le relative
sanzioni.
Art.28. 1. Se una delle parti domanda l'assunzione di un mezzo
istruttorio e le altre aderiscono, il Presidente, qualora ne riconosca
l'opportunità, dà atto alle parti della domanda ed emette le disposizioni che
occorrono per l'esecuzione.
2. Nelle vertenze elettorali,
indipendentemente dall'accordo delle parti, le Prefetture, su semplice
richiesta del Presidente della sezione quinta,
devono trasmettere i verbali delle elezioni, le schede contestate e gli altri
documenti che possono occorrere al giudizio.
Art.29. Il Presidente o la sezione, nell'ammettere i mezzi
istruttori, stabilisce i termini da osservare ed i modi con cui debbono
seguire, applicando, per quanto è possibile, le disposizioni del codice di
procedura civile.
Art.30. Per l'esecuzione dei mezzi istruttori di cui nel capoverso dell'art. 36 [44]
della legge, è delegato uno dei componenti della sezione, il quale procede con
l'assistenza del segretario, che redige i relativi verbali.
Se il luogo in cui devesi eseguire il mezzo istruttorio è
fuori della capitale, la sezione può delegare uno dei consiglieri di
Prefettura, o un magistrato il quale è assistito da un segretario di
quell'ufficio.
Se il mezzo istruttorio debba eseguirsi fuori del Regno,
la richiesta deve farsi nelle forme diplomatiche.
Art.31. 1. Per l'esecuzione di
perizie, la sezione incarica uno o più funzionari tecnici dello Stato.
Art.32. Il consigliere a cui sono commessi mezzi istruttori deve
fare notificare, cinque giorni prima, alle parti stesse il giorno, l'ora ed il
luogo delle operazioni.
Art.33. La surrogazione del consigliere delegato, o la nomina di
altro consigliere che debba sostituirlo in qualche atto relativo all'esecuzione
della prova è fatto con provvedimento del Presidente, ancorché la delegazione
abbia avuto luogo per decisione.
Art.34. Ove i mezzi istruttori ordinati d'ufficio importino
spese, queste debbono essere anticipate dalla parte ricorrente. In tal caso, la
sezione intima al ricorrente il deposito della somma approssimativamente
necessaria all'uopo.
Se i mezzi istruttori siano invece ordinati in seguito ad
istanza di parte, questa è tenuta ad eseguire il deposito.
Questo deve sempre essere fatto nella segreteria.
Qualora la somma non risulti sufficiente, non si provvede
sul ricorso fino a che le parti interessate non provino d'aver eseguito
l'integrale pagamento della somma occorrente.
Se la parte cui spetta di fare il deposito non l'abbia
fatto o l'abbia fatto insufficiente, è in facoltà della parte contraria, ove
non preferisca anticipare le spese, di fare prefiggere un termine, decorso il
quale la sezione decide allo stato degli atti.
Art.35. 1. Dopo la notificazione
fatta alle parti ed all'amministrazione a cura del segretario che l'istruttoria
ordinata è stata eseguita e che i relativi atti rimangono nella segreteria a
loro disposizione, le parti stesse o l'amministrazione devono presentare la
domanda di fissazione di udienza per la discussione del ricorso.
Art.36. 1. Le domande di sospensione della esecuzione dell'atto
amministrativo, qualora non siano proposte nel ricorso, devono farsi mediante
istanza diretta alla sezione giurisdizionale, a cui fu presentato il ricorso,
notificata agli interessati ed all'amministrazione e depositata nella
segreteria.
2. L'amministrazione e le parti interessate possono, entro
dieci giorni dalla notifica, depositare e trasmettere memorie od istanze alla
segreteria.
3. Il Presidente può abbreviare
il termine.
4. Su tali domande la sezione pronuncia nella prima udienza
dopo spirato il termine.
5. La domanda di sospensione può
essere presentata per la prima volta anche all'adunanza plenaria, la quale provvede
o in linea preliminare o contemporaneamente alla decisione della questione di competenza.
Art.37. 1. Chi ha un
interesse nella contestazione può intervenirvi.
2. L'intervento è proposto con domanda diretta alla
sezione adita. La domanda deve contenere le ragioni, con la produzione dei
documenti giustificativi, e dev'essere sottoscritta dalle parti e
dall'avvocato, o dal solo avvocato munito di mandato speciale.
Art.38. 1. La domanda d'intervento è
notificata alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed all'autorità che
ha emanato l'atto impugnato, e deve essere depositata in segreteria entro dieci
giorni successivi a quello della notificazione.
Art.39. 1. Nel termine di dieci giorni dalla notificazione
dell'intervento gli interessati e l'amministrazione possono presentare e
trasmettere memorie e documenti.
Art.40. 1. L'intervento ha luogo nello stato in cui si trova la
contestazione.
Art.41. Chi deduce la falsità di un documento deve provare che
sia stata già proposta la querela di falso, o domandare la prefissione di un
termine entro cui possa proporla innanzi al Tribunale competente.
Art.42. 1. Qualora la contestazione possa essere decisa
indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, la sezione
pronuncia sulla controversia principale.
2. La decide pure dopo che sia trascorso il termine
prefisso a norma dell'articolo
precedente, senza che siano stati compiuti gli atti prescritti dal
codice di procedura civile, fino alla proposta della querela.
3. Proposta la querela, la
sezione sospende la decisione fino al termine del giudizio di falso.
Art.43. Terminato il giudizio di falso, la parte che ha dedotto
la falsità deve, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza,
depositarne copia nella segreteria sotto pena, se è il ricorrente, della
decadenza del ricorso.
Art.44. Nel termine di dieci giorni successivi a quello
assegnato pel deposito del ricorso incidentale, l'autorità e il ricorrente
principale possono presentare memorie, fare istanze e produrre i documenti che
ritengono opportuni.
Art.45. La perenzione del ricorso opera di diritto e può essere
rilevata anche di ufficio.
Nel caso di perenzione, ciascuna delle parti sopporta le
proprie spese nel giudizio perento.
Art.46. 1. In
qualunque stadio della controversia si può rinunciare al ricorso mediante
dichiarazione sottoscritta dalla parte o dall'avvocato, munito di mandato
speciale e depositato nella segreteria, o mediante dichiarazione verbale, di
cui è steso processo.
2. Il rinunziante deve pagare le spese degli atti di
procedura compiuti.
3. La rinunzia dev'essere
notificata alla controparte, eccetto il caso in cui sia fatta oralmente
all'udienza.
Art.47. Le cause che danno luogo alla ricusazione dei giudici od
alla loro astensione, secondo il codice di procedura civile,
sono applicabili ai componenti delle sezioni giurisdizionali e dell'adunanza
plenaria.
Art.48. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima
dell'udienza designata, con domanda diretta al Presidente della sezione adita o
dell'adunanza plenaria, quando sono noti i consiglieri o referendari che devono
prendere parte all'udienza; in caso contrario, può proporsi oralmente all'udienza
medesima prima della discussione.
La domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di prova ed
essere firmata dalla parte o dall'avvocato munito di mandato speciale.
Quando si tratti di ricusare il funzionario delegato per
l'esecuzione di un mezzo istruttorio, la ricusazione deve farsi entro tre
giorni da quello in cui fu pubblicata la decisione o il provvedimento di
delegazione. In caso di urgenza, il Presidente può provvedere alla surrogazione
con altro funzionario.
Art.49. Il segretario dà immediata comunicazione della domanda
al funzionario ricusato, il quale, in fine di essa, deve fare la risposta sulla
sussistenza dei motivi.
Art.50. 1. La sezione o l'adunanza plenaria, in camera di
consiglio decide sulla domanda.
2. Se la domanda è rigettata, la parte che l'ha proposta è
condannata con la stessa decisione a una sanzione amministrativa, che può
estendersi fino a lire 30.000.
3. La sanzione amministrativa non è applicabile se la
domanda è proposta dall'amministrazione.
4. La ricusazione o l'astensione non hanno effetto sugli
atti anteriori.
Art.51. 1. Il segretario, ricevuta la domanda di fissazione
dell'udienza per la discussione del ricorso, ne fa annotazione in apposito
registro e ne rilascia dichiarazione, se richiesta. Indi presenta la domanda
stessa col ricorso, il contro-ricorso, il ricorso incidentale, le carte e i
documenti al Presidente della sezione il quale nomina il relatore ed assegna il
giorno dell'udienza.
2. Nello stesso decreto di
fissazione di udienza il Presidente può, ad istanza di parte o d'ufficio,
dichiarare il ricorso urgente.
Art.52. Se alcuna delle parti, o la pubblica amministrazione,
chieda che per ragione di connessione due ricorsi siano uniti e venga
provveduto su di essi con una sola decisione, la sezione, udite le parti
interessate, può ordinarne l'unione. Il Presidente può, anche quando non sia
stata chiesta l'unione, ordinare d'ufficio che i due ricorsi siano chiamati
alla stessa udienza, affinché la sezione possa giudicare della loro connessione
e, ove si faccia luogo alla riunione, pronunciare sui due ricorsi con una sola
decisione.
Art.53. 1. La determinazione del giorno dell'udienza ha luogo
secondo l'ordine d'iscrizione delle domande nel registro indicato nell'art. 51.
2. I ricorsi urgenti hanno la
precedenza, osservato l'ordine d'iscrizione nel registro predetto.
Art.54. 1. Otto giorni
almeno prima della udienza stabilita, il segretario ne dà avviso alle parti,
nel domicilio eletto, ed al Ministero da cui dipende l'autorità che ha emesso
il provvedimento impugnato.
Art.55. Il ricorso nel giorno stabilito è deciso, ancorché non
intervengano le parti né i loro avvocati.
Art.56. All'udienza
assiste il segretario della sezione.
I ricorsi sono chiamati all'udienza dal Presidente secondo
l'ordine stabilito nell'estratto del ruolo di udienza, mantenuta la precedenza
agli urgenti.
È però in facoltà del Presidente di variare parzialmente
per gravi ragioni, l'ordine di chiamata dei ricorsi. Dell'uso di tale facoltà e
dei motivi della variazione è fatta menzione nel foglio di udienza.
Il relatore espone i fatti che sono fondamento del ricorso
e delle conclusioni, nelle quali si riassumono gli atti, le istanze e le
eccezioni prodotte dalle parti.
Art.57. 1. Se nel giorno stabilito
per l'udienza, questa non potesse tenersi, la spedizione dei ricorsi s'intende
rimandata al primo giorno di udienza immediatamente successiva.
Art.58. Il Presidente dirige le udienze e può limitare la
discussione alle questioni fondamentali del ricorso.
Mantiene
il buon ordine, e quanto prescrive dev'essere immediatamente eseguito.
Art.59. È applicabile per le udienze delle sezioni
giurisdizionali l'art. 355
del codice di procedura civile.
Art.60. Il Presidente, per gravi motivi di ordine pubblico, può
richiedere l'intervento della forza pubblica.
Art.61. 1. La
sezione, dopo la discussione, pronuncia la decisione.
2. La pronunciazione della
decisione può essere differita ad una delle prossime udienze.
Art.62. 1. Non possono concorrere alla decisione se non quei
consiglieri e referendari che hanno assistito alla discussione.
Art.63. 1. La
decisione si pronuncia in camera di consiglio con l'intervento dei soli
votanti.
2. Il Presidente raccoglie i voti.
3. Il primo a votare è il relatore, poi il meno anziano in
ordine di nomina, e così continuando sino a chi presiede.
Art.64. È applicabile alle decisioni delle sezioni
giurisdizionali l'art. 359
del codice di procedura civile.
Art.65. 1. La decisione si pronuncia in nome del Re
e deve contenere:
1) la indicazione del nome e cognome delle parti e dei
loro avvocati;
2) il tenore delle domande;
3) una succinta esposizione dei motivi di fatto e di
diritto;
4) il dispositivo;
5) l'ordine che la decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa;
6) la indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la
decisione è pronunciata;
7) la sottoscrizione dei consiglieri che hanno pronunziata
la decisione, con l'indicazione dell'estensore e la firma del segretario.
Art.66. La decisione non può più essere modificata quando è
sottoscritta dai votanti.
Art.67. 1. La decisione,
nella sola parte dispositiva, è pubblicata dal segretario non più tardi della
prima udienza successiva al giorno in cui fu sottoscritta.
Art.68. 1. La decisione contiene la condanna delle parti
soccombenti alle spese, che vengono liquidate nella decisione stessa o
dall'estensore.
2. Nella tassazione non si comprendono le spese degli atti
riconosciuti superflui.
3. Le spese possono essere compensate in tutto o in parte,
ove concorrano giusti motivi.
4. Quando la tassazione è fatta dall'estensore della
decisione, l'ordinanza ha forza di sentenza in forma esecutiva.
5. La parte che intende proporre reclamo contro la
tassazione fatta dall'estensore, deve presentarlo nel termine di tre giorni
alla segreteria della sezione.
6. Questa provvede in camera di consiglio.
Art.69. 1. Per gli
affari da decidersi in camera di consiglio
il Presidente nomina il relatore e fissa il giorno per la relazione, dopo la
quale la sezione pronuncia.
Art.70.
Al principio di ogni anno, sono
designati, con decreto reale, due consiglieri supplenti per l'eventuale
sostituzione nell'adunanza plenaria dei consiglieri assenti od impediti. I
consiglieri supplenti sono scelti uno per ciascuna delle due sezioni
giurisdizionali.
Ove manchi il Presidente supplisce il
consigliere anziano.
Art.71. 1. Quando, a termini dell'art.
37, terzo capoverso, [45] della legge,
una delle due sezioni
giurisdizionali invia la controversia all'adunanza plenaria, il segretario
della sezione rimette gli atti del ricorso, insieme con la analoga ordinanza,
al segretario incaricato di assistere all'adunanza plenaria.
Art.72. 1. Il segretario dell'adunanza plenaria, ricevuta
l'ordinanza con gli atti del ricorso, ne fa annotazione in apposito registro e
la presenta al Presidente, il quale nomina il relatore ed assegna il giorno
dell'udienza per la discussione.
2. Otto giorni almeno prima dell'udienza stabilita per la
discussione, il segretario ne dà avviso alle parti, nel domicilio eletto, ed al
Ministero da cui dipende l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.
Art.73. 1. L'adunanza plenaria, quando si pronunzia a termini e
per gli effetti dell'art. 37 della legge,
terzo capoverso, [45] decide in tutte le altre questioni della
controversia.
Art.74.
Quando una medesima controversia, o
controversie fra loro connesse, siano state promosse innanzi ad entrambe le
sezioni, l'amministrazione e le parti, finché non sia stata pronunziata la
decisione definitiva, possono promuovere il regolamento di competenza con
istanza al Presidente dell'adunanza plenaria.
Art.75.
Il Presidente dell'adunanza plenaria
ordina che l'istanza sia notificata alle altre parti, affinché possano
presentare le loro deduzioni e stabilisce i termini per la notificazione
dell'istanza e del decreto e per la presentazione delle deduzioni.
Con lo stesso decreto ordina la sospensione
della procedura dei ricorsi finché non sia regolata la competenza .
Art.76.
Quando ambedue le sezioni si siano
dichiarate competenti o incompetenti a conoscere di ricorsi contro lo stesso
provvedimento, senza che sia stata ancora pronunziata decisione definitiva
sulla controversia, si fa luogo al regolamento della competenza, sopra domanda
di parte o dell'autorità di cui s'impugna il provvedimento, nei modi stabiliti
dagli articoli precedenti.
Art.77.
Trascorsi i termini indicati
nell'articolo 75, il Presidente dell'adunanza plenaria fissa l'udienza per la
discussione.
Art.78. 1. Sono applicabili all'adunanza plenaria le
disposizioni degli artt. 54,
55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69.
Art.79. Le decisioni
pronunziate a norma dell'art. 37, terzo capoverso [45, primo capoverso],
della legge, sono pubblicate dalla sezione che ha rinviata la controversia
all'adunanza plenaria, nella prima udienza successiva al giorno in cui furono
sottoscritte.
Le decisioni pronunziate a norma del quarto
capoverso dello stesso articolo indicano la sezione presso la quale devono
essere pubblicate. La pubblicazione si fa nella prima udienza successiva al
giorno in cui furono sottoscritte.
Art.80.
Pronunciata la decisione dell'adunanza
plenaria il segretario dell'adunanza medesima rimette gli atti alla sezione
dichiarata competente .
Art.81. 1. Le decisioni possono essere revocate su domanda delle
parti:
1) se
la decisione sia stata l'effetto del dolo di una delle parti a danno
dell'altra;
2) se siasi giudicato sopra documenti stati riconosciuti o
dichiarati falsi dopo la decisione, o che la parte soccombente ignorasse essere
stati riconosciuti o dichiarati falsi prima della decisione stessa;
3) se dopo la decisione siasi ricuperato un documento
decisivo, il quale non siasi potuto produrre prima per fatto della parte
contraria;
4) se la decisione sia l'effetto di un errore di fatto,
che risulti dagli atti e documenti della contestazione.
Vi è
questo errore quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto,
la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero quando sia supposta la
inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita; e, tanto
nell'uno quanto nell'altro caso, quando il fatto non sia un punto controverso,
sul quale la decisione abbia pronunciato.
5) se
la decisione sia contraria ad altra precedente pronunziata fra le stesse parti,
sul medesimo oggetto; purché non abbia pronunciato anche sull'eccezione dedotta
da quell'anteriore decisione.
Art.82. 1. La
domanda di revocazione è diretta alla sezione che pronunziò la decisione od
all'adunanza plenaria, se la decisione fu da questa pronunziata, e deve essere
notificata agli interessati nei modi stabiliti pei ricorsi, entro il termine di
sessanta glorni dalla pubblicazione della decisione.
2. Quando il titolo a cui si appoggia la domanda di
revocazione sia uno di quelli indicati nei nn. 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, il termine di sessanta giorni decorre da
quello in cui la falsità, riconosciuta o dichiarata prima della decisione, sia
stata scoperta da chi propone la revocazione, oppure dal giorno in cui sia
stata riconosciuta o dichiarata, o il dolo sia stato scoperto, o il documento
sia stato ricuperato; purché in questi casi vi sia prova scritta da cui risulti
il giorno della scoperta o della ricuperazione.
3. I termini sono aumentati nella misura indicata nel secondo capoverso dell'art. 28 [36] della
legge, se l'istante risiede all'estero.
Art.83. 1. La domanda dev'essere depositata in segreteria nei
modi e nei termini stabiliti dall'art. 28 [36] della legge, sotto pena di decadenza.
2. Nei termini e nei modi indicati nell'art. 20 [37] della legge, la parte contraria e
la pubblica amministrazione possono presentare nella segreteria memorie ed
istanze e produrre documenti sull'ammissibilità della domanda.
Art.84. 1. Chi vuole agire
per revocazione, eccettuata l'Amministrazione, deve provare, con quietanza del
ricevitore, di avere eseguito il deposito di lire cento.
2. Se la domanda
è rigettata, il deposito resta acquisito all'erario.
Art.85. 1. La decisione che ammette la revocazione ordina la
restituzione della somma depositata e rimette le parti nello stato in cui erano
prima della pronuncia della decisione revocata.
2. Quando lo stato della controversia lo permetta, si
giudica con una sola decisione sull'ammissione della domanda di revocazione e
sul merito della controversia.
Art.86. 1. La domanda di revocazione non è ammessa contro la
decisione pronunziata in sede di revocazione.
Art.87. Le decisioni sono comunicate alle autorità cui
riguardano, per mezzo del Ministero dal quale queste dipendono ed a cui debbono
essere tosto trasmesse dalla segreteria della sezione giudicante o da quella
dell'adunanza plenaria.
La notificazione delle decisioni ad istanza delle parti
interessate deve essere fatta nelle forme stabilite per la notificazione dei
ricorsi. Quando però la notificazione alle parti è fatta a cura
dell'amministrazione può aver luogo nelle forme ammesse dai regolamenti
amministrativi.
Art.88. L'esecuzione delle decisioni si fa in via
amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle spese.
Art.89. L'estratto della decisione in forma esecutiva, per la
parte riguardante la condanna alle spese, non può essere rilasciato se non a
chi abbia diritto a tale pagamento, facendone menzione in fine sì dell'origine
che dell'estratto.
Questo deve essere intitolato in nome del Re e
terminare con la formula stabilita nell'articolo
556
del codice di procedura civile.
TITOLO X Della procedura per i ricorsi
relativi all'art. 23, n. 5 [27, n. 4] della legge
Art.90. 1. I ricorsi, nei casi di cui all'art. 23, n. 5 [27, n. 4] della legge, si propongono con domanda
diretta al Presidente della quinta
sezione.
2. Essi possono essere proposti finché duri l'azione di
giudicato, ma non prima di trenta giorni da quello in cui l'autorità
amministrativa sia stata messa in mora di provvedere.
Art.91. 1. Il ricorso è depositato nella segreteria della quinta sezione
con la copia del giudicato.
2. Il segretario ne dà immediata comunicazione al
Ministero competente, il quale, entro venti giorni dalla ricevuta
comunicazione, può trasmettere le sue osservazioni alla segreteria.
3. Spirato il termine, il Presidente, in fine del ricorso,
destina il consigliere per farne relazione alla sezione, nel giorno che
all'uopo designa.
Art.92.
La morte o il cangiamento di stato di una
delle parti non sospende la procedura.
Art.93. 1. Ove occorra correggere omissioni od errori materiali,
od aggiungere alcuna delle conclusioni, che, presa dalle parti, non sia stata
riferita nella decisione, ma risulti dai motivi che col dispositivo vi si è
provveduto, la domanda per la correzione deve esser fatta al collegio che
pronunziò la decisione, il quale, sul consenso delle parti, decreta, in camera
di consiglio, la correzione richiesta.
2. In caso di dissenso delle parti, sulle domande di
correzione pronuncia il collegio col procedimento ordinario.
3. Le correzioni si fanno in margine o in fine della
decisione originale, con indicazione del decreto e della decisione che le abbia
ordinate.
Art.94.
Pei ricorsi prodotti anteriormente alla
promulgazione della L. 7 marzo 1907, n. 62, il Presidente ha facoltà, nel primo
triennio, di stabilire d'ufficio il giorno dell'udienza per la discussione. La
determinazione del giorno dell'udienza ha luogo secondo l'ordine del registro
di cui all'art. 18, terzo capoverso.
Art.95.
I giudizi rimasti sospesi per effetto
dell'art. 41 della L. 2 giugno 1889, n. 6166, testo unico sul Consiglio di
Stato, in ordine ai quali debba ancora dalla Cassazione decidersi la questione
di competenza, possono essere riassunti innanzi alla sezione giuridisdizionale
competente, su domanda di una delle parti o della pubblica amministrazione.
La domanda dev'essere notificata, nei modi
prescritti pei ricorsi, e depositata in segreteria insieme con la prova
dell'eseguita notificazione nel termine stabilito dal penultimo capoverso
dell'art. 28 della legge.
Il Presidente della sezione, a cui fu
presentata l'istanza, richiama d'ufficio gli atti precedentemente inviati alla
Corte di cassazione per decidere della competenza.
Art.96.
Non è ammesso ricorso alle sezioni
giurisdizionali contro gli atti o provvedimenti dell'autorità amministrativa
anteriori al giorno in cui è entrata in vigore la L. del 2 giugno 1889, n. 6166.
Art.97.
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente Regolamento, o che
provvedono in ordine alle materie sulle quali esso dispone.