Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 955
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DISEGNO DI LEGGE diniziativa del senatore COMPAGNA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 2008 Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso
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Onorevoli Senatori. Il testo di questo disegno di legge riproduce quello presentato nella scorsa legislatura dai senatori Del Pennino, Biondi e Ziccone, del quale riprende anche gli argomenti illustrati nella relazione (si veda latto Senato n. 1886). Il tema del prelievo coattivo di materiale biologico al fine della tipizzazione del DNA è sentito come unesigenza primaria nella lotta contro i più gravi reati tra cui, su tutti, gli omicidi, le rapine, le violenze sessuali, i furti aggravati ed il terrorismo internazionale.
Peraltro, la predisposizione di una
disciplina volta ad introdurre lesame autoritativo di materiale biologico
è momento prodromico ed indispensabile per linstaurazione
di banche dati di DNA, altra esigenza di crime control di primaria
rilevanza. Questultima necessità è, ad oggi, assai
pressante anche alla luce delladesione dellItalia, avvenuta
in data 4 luglio 2006, allAccordo internazionale di Prum (27 maggio
2005), che impone alle Nazioni aderenti di adottare tutte le misure necessarie
per facilitare lo scambio di informazioni biologiche tra investigatori
comunitari (su tutte, la creazione di banche dati).
La sentenza della Corte costituzionale
n. 238 del 9 luglio 1996, dichiarando costituzionalmente illegittimo
larticolo 224 del codice di procedura penale, nella parte in cui
consente misure idonee a limitare la libertà personale, al di fuori
di quelle specificatamente previste nei «casi» e nei «modi»
dalla legge, ha, di fatto, chiuso la strada sia alla possibilità
di far luogo legittimamente al prelievo coattivo sia, di conseguenza, alla
creazione delle banche dati di DNA. Infatti, il prelievo di materiale genetico
a tal fine difetta, ancora oggi, di una disciplina specifica.
Da notare che, sotto la vigenza del
precedente codice di rito, con sentenza n. 54 del 18 marzo 1986, la
medesima Corte aveva sostenuto, al contrario, leseguibilità
in via coattiva del prelievo ematico perché considerata pratica
medica di ordinaria amministrazione che non lede la dignità o la
psiche della persona, né mette in alcun modo in pericolo la vita,
la salute o lincolumità personale.
Una disciplina normativa che voglia
introdurre nel codice di procedura penale la possibilità di eseguire,
per ordine dellautorità, il prelievo di materiale biologico
da una persona non può non considerare come punti cardine alcuni
dati di diritto imprescindibili:
(I) differenziare lattività volta ad acquisire una fonte probatoria (che nella sistematica del codice di rito va inquadrata nei mezzi di ricerca della prova) dalla susseguente analisi e comparazione del DNA repertato (sul luogo del delitto o dal soggetto sottoposto allatto coattivo). In tale ultimo caso trattasi del vero e proprio mezzo di prova (peritale) disciplinato dagli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 359 e 360 del medesimo codice;
(II) il rigoroso
rispetto di quanto previsto dal secondo comma dellarticolo 13 della
Costituzione e cioè la riserva di legge e la riserva di giurisdizione,
che impongono di disciplinare con rigore e tassatività i «casi»
e i «modi» dellesame;
(III) considerare
che il penultimo comma del medesimo articolo 13 della Costituzione punisce
ogni violenza fisica e morale sulle persone, comunque sottoposte a restrizione
della libertà.
Lintroduzione del prelievo coattivo non può
prescindere, poi, dalla creazione di una banca dati di DNA la quale, a
sua volta:
(I) dovrà essere
tenuta da un soggetto unico e centrale, impedendo la proliferazione di
mini banche dati sul territorio;
(II) dovrà
contenere i profili genetici di soggetti condannati con sentenza passata
in giudicato per i reati per cui è consentito il prelievo coattivo;
(III) dovrà
contenere le cosiddette tracce mute, cioè quelle prelevate sul luogo
dei diversi delitti e non attribuibili ad un soggetto identificato;
(IV) dovrà
prevedere una sezione specifica nella quale verranno inseriti, temporaneamente,
i profili di DNA utili allidentificazione dei soggetti scomparsi;
(V) sarà
strutturata in modo tale che il confronto tra dati genetici in essa contenuti
possa essere svolto esclusivamente dal Servizio centrale che gestisce la
banca dati stessa. Il soggetto titolare della gestione dei dati biologici
informerà della comparazione esclusivamente lautorità
giudiziaria richiedente ed il difensore dellimputato compatibilmente
con la fase processuale in corso.
Ciò premesso, con riferimento allintroduzione del prelievo coattivo di materiale genetico, si ritiene di dover introdurre nel codice di rito un nuovo capo, allinterno del titolo III del libro III, e così prevedere una forma specifica di mezzo di ricerca della prova, lasciando inalterata la struttura della perizia e della consulenza tecnica che costituiscono, come detto, una fase diversa da quella della raccolta delle fonti di prova.
Lesigenza di rispettare pienamente
la riserva di giurisdizione non può che permettere solamente al
giudice di limitare la libertà personale per gli scopi richiesti,
mentre per ciò che attiene la specificazione dei casi e modi con
cui regolare loperatività del mezzo di ricerca della prova
è necessario prevedere le fattispecie per le quali è consentito
il prelievo e le tecniche da adottarsi.
Quanto alla definizione delle fattispecie
di reato per le quali deve essere consentito il prelievo, ci si è
attenuti alla disciplina di un altro mezzo di ricerca particolarmente invasivo,
e cioè le intercettazioni telefoniche.
Per assicurare invece la citata necessità
di non trasformare la disciplina sui sistemi di prelievo in una «norma
in bianco», si è tenuto conto di quanto contenuto nel penultimo
comma dellarticolo 13 della Costituzione che prevede la punizione
di ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione
della libertà.
Sono state così previste due
diverse modalità di cui il personale medico o lufficiale di
polizia giudiziaria avente la suddetta qualifica professionale possono
avvalersi per effettuare il prelievo: il tampone boccale e la puntura digitale.
Benché entrambe le metodologie
non presentino caratteristiche di particolare invasività specifica,
è stato disposto che, qualora linteressato non presti il proprio
consenso allespletamento dellatto, loperazione dovrà
essere eseguita esclusivamente mediante la puntura digitale (che esclude
violenze fisiche e morali finalizzate a costringere il periziando ad aprire
il cavo orale).
La tecnica della puntura digitale
viene regolamentata, nel presente disegno di legge, facendo espresso riferimento
alla comune e consolidata metodologia di rilevazione della glicemia eseguita
mediante il «kit» ad uso commerciale (senza necessità
di ricetta medica) delle così dette «lancette pungidito»,
che presentano caratteristiche di così bassa invasività da
poter essere praticate, nelluso comune, anche autonomamente e senza
lausilio di un sanitario. Ciò nonostante, è previsto
che comunque per il prelievo di campioni ad uso forense sia obbligatorio
lintervento di personale sanitario.
Per lutilizzo del tampone boccale
è stato, invece, previsto obbligatoriamente il consenso del periziando
dato che il tampone boccale prevede lapertura del cavo orale, e ciò
potrebbe portare a imprecisate forme di violenza per espletare latto.
È certamente più violatorio imporre un facere di tipo
fisico indefinito (apertura coatta del cavo orale, eseguita «liberamente»
dal pubblico ufficiale) che un pati determinato nei modi.
Oltretutto per quanto riguarda il
prelievo ematico coattivo, la Corte costituzionale (con la già citata
sentenza n. 54 del 18 marzo 1986) si è pronunciata affermando
che tale pratica può essere annoverata tra quelle di ordinaria amministrazione
nellattività medica, che non lede in alcun modo la dignità
o la psiche della persona sottoposta al prelievo, né mette in alcun
modo in pericolo la vita, lincolumità o la salute del medesimo,
salvo casi patologici eccezionali che un medico sarebbe facilmente in grado
di rilevare. Sicché la puntura digitale, posta in essere mediante
lancetta pungidito, non può in alcun modo ritenersi contraria ai
dettami del penultimo comma dellarticolo 13 della Costituzione.
Poiché il prelievo può
eseguirsi anche contro la volontà dellinteressato, è
implicita la previsione dellaccompagnamento coattivo per consentire
lo svolgimento dellatto. Un altro punto centrale della materia è
lindividuazione della categoria dei soggetti da sottoporre al prelievo.
Taluni hanno ipotizzato come possibili
soggetti passivi coloro che già sono sottoposti a restrizione della
libertà personale (arrestati, fermati, sottoposti a misura cautelare
).
Si tratta di una «falsa garanzia»:
si creerebbe, infatti, un «esercito» di arrestati o sottoposti
a misura coercitiva al solo fine di compiere latto invasivo.
Lutilità della prova
genetica è, invece, proprio quella di raggiungere elementi utili
per esercitare lazione penale e dunque, come accade per gli altri
mezzi di ricerca della prova, la sua operatività deve essere consentita
nei confronti di tutti coloro che abbiano un rapporto diretto col delitto,
essendo improponibile, e contrario alla tutela della persona, attribuire
al «periziando», ex ante ed al solo fine di
compiere latto coercitivo, gravi indizi di colpevolezza per adottare
una misura cautelare.
La scelta contenuta nel presente disegno
di legge tenta di ovviare a tutti i possibili abusi: il prelievo coattivo
può essere svolto, oltre che nei confronti degli imputati, anche
nei confronti di soggetti indagati, ma rispetto ai quali emerga un concreto
rapporto con la vittima al momento dellazione delittuosa. Ciò
perché nel nostro ordinamento la qualità di indagato viene
assunta mediante una mera iscrizione nellapposito registro tenuto
presso la procura della Repubblica e pertanto, senza lindicazione
di un rapporto concreto e materiale tra periziando e delitto, il giudice
e la parte sottoposta al test coattivo non avrebbero alcuna possibilità
di verificare gli elementi a carico che facciano effettivamente ritenere
necessario lesame.
Al fine di meglio tutelare il soggetto
cui viene richiesto il campione biologico ed alla luce della necessità
di un controllo giurisdizionale sul reale rapporto tra periziando e fatto
di reato, è stata quindi prevista la possibilità di stimolare
un contraddittorio di garanzia col giudice del provvedimento, imponendo
in capo al pubblico ministero di enunciare espressamente le ragioni in
base alle quali quel determinato soggetto dovrebbe essere sottoposto al
prelievo forzoso. Per garantire che la procedura che stabilisce i «casi»
e «modi» del prelievo sia rispettata in ogni suo passaggio, è
stata assicurata una clausola di garanzia consistente nella sanzione dellinutilizzabilità
per ogni analisi biologica derivante da un prelievo coattivo eseguito senza
il rispetto della disciplina che lo regolamenta.
A seguito della nuova disciplina dovrà
essere abrogato quanto disposto dai commi 1, 4-ter e 4-quater
dellarticolo 10 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, che prevede
sistemi coattivi di identificazione personale (mediante il codice genetico).
Il presente disegno di legge disciplina
altresì la gestione e conservazione dei profili genetici tipizzati
in unapposita banca dati, definita «Gestione computerizzata
profili DNA» (GCPD).
È stata così prevista
listituzione della banca dati per raccogliere i profili genetici.
I profili genetici da inserire nella banca dati sono esclusivamente quelli
dei soggetti condannati a pena detentiva per reati che comportano lergastolo
o la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Si è ritenuto
di dover differenziare «ideologicamente» il prelievo coattivo
volto ad ottenere i profili genetici a fini investigativi (il che comporta
lintroduzione del nuovo mezzo di ricerca della prova di cui allarticolo
271-bis del codice di procedura penale) da quello per lintroduzione
del DNA in banca dati, che viene regolato dallarticolo 665-bis
del codice di procedura penale di nuova introduzione, che individua nel
giudice dellesecuzione il magistrato deputato ad ordinare il prelievo.
Quanto alle modalità con le quali eseguire il prelievo disciplinato
dallarticolo 665-bis, esse sono le medesime di quelle previste
dal 271-bis, con lovvia esclusione della sola disciplina tipica
del prelievo finalizzato allindagine e con laggiunta dellavviso
che il codice genetico tipizzato verrà inserito nella banca dati
e sarà gestito esclusivamente dal Servizio centrale, organo appositamente
deputato a tali funzioni. Per evitare duplicazioni inutili di esami biologici
sono stati esclusi dal prelievo regolato dallarticolo 665-bis
tutti coloro che lo hanno già subìto in fase dindagine
ai sensi dellarticolo 271-bis e che sono stati condannati
con sentenza passata in giudicato. Per questi è previsto un «recupero»
del precedente test da parte del giudice dellesecuzione. In
banca dati saranno dunque inseriti tutti i condannati che, dovendo scontare
una pena in regime di detenzione, anche domiciliare, subiranno il prelievo
ai sensi dellarticolo 665-bis e tutti i condannati che sono
stati prelevati ai sensi dellarticolo 271-bis del codice di
rito. In tal modo potranno essere esclusi dalla banca dati solamente coloro
nei confronti dei quali, in fase investigativa, non è stato ritenuto
di dover svolgere il prelievo coattivo e che, in fase esecutiva, beneficiano
di una sanzione alternativa alla detenzione. Questa è sembrata una
clausola di garanzia ponderata e premiale nei confronti di coloro per i
quali, pur avendo commesso reati astrattamente capaci di imporre il prelievo,
questultimo non è stato disposto dallinvestigatore e
le circostanze di fatto e di diritto hanno fatto poi propendere per una
sanzione che non importa la limitazione della libertà personale
per la sua esecuzione.
La disciplina complessiva regola poi
le modalità di accesso alla banca dati, linserimento in essa
dei dati biologici, la gestione dei profili, ogni comunicazione ad essi
inerente ed altresì la loro cancellazione nei casi previsti dalla
legge.
Il Servizio centrale di gestione della
banca dati di DNA dovrà essere composto da due personalità
designate dal Garante per la protezione dei dati personali e da cinque
personalità designate dal Ministro dellinterno tra esperti
biologi, medici legali e giuristi di chiara fama e riconosciuta competenza
nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il presidente dellorgano sarà eletto allinterno dei
predetti componenti del Servizio centrale.
Come detto, la banca dati verrà
suddivisa in diverse sezioni, separate tra loro: la prima raccoglierà
i profili genetici appartenenti a soggetti condannati con sentenza passata
in giudicato; la seconda quelli cosiddetti «muti» e cioè
repertati sui diversi luoghi dei delitti. Tali campioni non sono riferibili
a priori ad alcun soggetto identificato. Una terza sezione è
finalizzata al rinvenimento ed alla identificazione di soggetti scomparsi
o di cadaveri «senza nome».
Appare particolarmente rilevante ai
fini investigativi la sezione che comprende le «tracce mute»:
infatti, trattasi dei profili genetici tipizzati da elementi biologici
rinvenuti sulla scena del delitto presumibilmente appartenente al reo,
ma non attribuibili ad un soggetto determinato (si tratta delle tracce
oggetto principale dindagine al fine di rinvenire il colpevole).
Queste sezioni «ausiliarie»
debbono, comunque, essere sempre gestite dallorgano centrale e ciò
al fine di tutelare al meglio la privacy del titolare del dato biologico,
oltre che per assicurare la migliore funzionalità del sistema.
La durata della conservazione dei
profili genetici raccolti nella banca dati nella prima e seconda sezione
sarà per la durata di quaranta anni; diversamente quelli conservati
nella terza sezione potranno essere immediatamente cancellati dallautorità,
qualora il soggetto scomparso o defunto sia stato identificato.
Al fine di facilitare linvestigazione
e la repressione dei reati a forte caratterizzazione recidivante (e dunque
per soddisfare una delle primarie esigenze sottese allintroduzione
del DNA databanking) è consentito il confronto tra il dato
biologico contenuto nella sezione delle tracce mute (quelle repertate sui
luoghi dei delitti e non attribuite ad alcun soggetto identificato) e quello
dei condannati in via definitiva (anchessi presenti nella banca dati).
Non è mai consentito il confronto tra il codice genetico di soggetti
sottoposti al prelievo coattivo per una singola indagine giudiziaria con
quelli contenuti nella banca dati.
Peraltro, quando, nel corso di unindagine
penale, vi sia un confronto tra il dato genetico prelevato coattivamente
ad un sospettato e quello muto repertato sul luogo del delitto, il primo
diverrà, tramite la traccia muta di confronto, possibile oggetto
del confronto allinterno della banca dati, dato che la traccia muta
dovrà essere ivi destinata. Tale comparazione «indiretta»
è consentita in quanto il soggetto «prelevato coattivamente»
non può vantare alcun diritto alla privacy rispetto alle
tracce lasciate o perse nelle prossimità di delitti, e ciò
consentirà di sfruttare le tracce mute per svolgere dei confronti
ulteriori rispetto a quelli tra i dati biologici strettamente contenuti
nel databank, garantendo il soggetto che subisce lindagine
di non «entrare» nella banca ma, al contempo, sfruttando tutte
le potenzialità dei campioni presi sul luogo del crimine.
Il Servizio centrale sarà,
come accennato, lesclusivo soggetto deputato al confronto tra dati
genetici contenuti nelle diverse sezioni della banca dati ed i risultati
di tale attività saranno comunicati in via esclusiva allautorità
giudiziaria ovvero al difensore dellinteressato ai sensi dellarticolo
391-quater del codice di procedura penale.
Nel fissare lonere della spesa
e la conseguente copertura del presente disegno di legge sono state prese
in considerazione quattro voci: personale di gestione dellarchivio;
garanti; prelievi ed esami; attrezzature. È stata calcolata in euro
267.926 la spesa annua per il pagamento degli stipendi e delle connesse
indennità ad un gruppo di 10 militari dellArma dei carabinieri
o della Polizia. Si è fissata in 50.000 euro la spesa per ciascuno
dei sette garanti. È stata preventivata una spesa di 5.215.000 euro
per prelievi ed analisi. La spesa per affitti e attrezzature varie è
stata stimata in 150.000 euro.
La legge entrerà in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 1.
(Modifica al codice di procedura penale)
1. Nel libro III, titolo III, del codice di procedura penale, dopo il capo IV è aggiunto il seguente:
PRELIEVI PERSONALI
DI MATERIALE BIOLOGICO
Art. 271-bis. - (Casi e forme dei prelievi personali di materiale biologico). 1. Il prelievo personale di materiale biologico è disposto dal giudice, con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero, nei confronti dellimputato o del soggetto sottoposto ad indagine quando occorre raccogliere sostanze genetiche finalizzate allanalisi ed al confronto del DNA in relazione ad un delitto non colposo per il quale è prevista la pena dellergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Lordinanza di cui al comma 1 contiene:
a) lidentificazione del soggetto nei confronti del quale è ordinato il prelievo coattivo di materiale biologico e lindicazione del reato per cui si procede;
b)
lindicazione chiara e precisa delle ragioni e degli elementi di fatto
che rendono assolutamente indispensabile il prelievo con riferimento allindagine
in corso, in relazione alla persona dellimputato o dellindagato
ed al rapporto concreto che il soggetto sottoposto alle indagini ha avuto
con lazione delittuosa;
c)
lavviso che, salvi i casi di assoluta urgenza, dettagliatamente motivati
dal giudice, che impongono lesecuzione immediata del prelievo coattivo,
il soggetto da sottoporre al prelievo può, nelle quarantotto ore
successive al ricevimento della comunicazione ai sensi del presente articolo,
presentare personalmente ovvero mediante il proprio difensore osservazioni
e deduzioni, con riferimento alla previsione di cui alla lettera b),
finalizzate alla revoca dellordinanza che impone il prelievo di materiale
biologico. Il giudice deve provvedere, nelle successive quarantotto ore,
con decreto motivato che accoglie ovvero respinge le osservazioni e le
deduzioni difensive. Nel primo caso il giudice, contestualmente, revoca
lordinanza che impone il prelievo di materiale biologico;
d)
lavviso che il prelievo è eseguito esclusivamente da persona
esercente la professione sanitaria ovvero da ufficiali medici di polizia
giudiziaria, nel rispetto della dignità e del pudore del soggetto
nei confronti del quale è stato ordinato il prelievo;
e)
lavviso che, in presenza del consenso del soggetto che deve sottoporsi
al prelievo, questo sarà eseguito, alternativamente, mediante la
tecnica del tampone boccale ovvero della puntura digitale, secondo quanto
previsto dal comma 2-bis dellarticolo 79 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del presente codice;
f)
lavviso che il prelievo è eseguibile, in assenza di consenso,
anche coattivamente. In tal caso latto sarà eseguito esclusivamente
mediante puntura digitale secondo quanto previsto dal comma 2-bis
dellarticolo 79 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del presente codice;
g)
lavviso che non è consentito eseguire il prelievo mediante
tecniche diverse da quelle previste alle lettere e) ed f);
h)
lavviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o
da persona di fiducia, anche esercente la professione medica, purché
immediatamente disponibile;
i)
lavviso che in caso di mancata comparizione senza addurre legittimo
impedimento potrà essere disposto laccompagnamento coattivo
dellinteressato ai sensi dellarticolo 133;
l)
lindicazione del giorno e dellora stabiliti per il prelievo
e della struttura pubblica o privata presso la quale latto viene
eseguito, nonché di quella deputata allanalisi ed al confronto
del DNA;
m)
lavviso che gli atti di prelievo biologico non possono essere eseguiti
nel caso in cui vi siano comprovate e gravi ragioni mediche che evidenzino
come tale specifica attività di prelievo possa nuocere alla salute
della persona;
n)
lavviso che i campioni biologici prelevati ai sensi del presente
articolo ed utilizzati per la tipizzazione del DNA saranno distrutti non
oltre sessanta giorni dallavvenuto prelievo;
o)
lavviso che il codice genetico tipizzato sarà inserito nella
apposita banca dati denominata «Gestione computerizzata profili DNA»
(GCPD) per ordine del giudice competente a conoscere dellesecuzione,
qualora il soggetto sia condannato con sentenza passata in giudicato nel
procedimento in cui è stato ordinato il prelievo, anche qualora
costui non debba scontare la pena in regime di detenzione;
p)
lavviso che, qualora il soggetto che deve sottoporsi al prelievo
sia assolto con sentenza passata in giudicato, il codice genetico tipizzato
sarà cancellato nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato
della sentenza.
Art. 271-ter. - (Divieti di utilizzazione). 1. I dati biologici derivanti dalla tipizzazione del DNA prelevato in violazione delle disposizioni previste dallarticolo 271-bis sono inutilizzabili».
Art. 2.
(Modifica al codice di procedura penale)
1. Nel libro X, titolo III, capo I, del codice di procedura penale, dopo larticolo 665 sono inseriti i seguenti:
«Art. 665-bis. - (Casi e forme dei prelievi personali di materiale biologico finalizzato allinserimento nella banca dati del DNA). 1. Il giudice competente a conoscere dellesecuzione, dufficio o su richiesta del pubblico ministero individuato ai sensi dellarticolo 655, dispone con ordinanza il prelievo di campioni biologici finalizzato allanalisi del DNA ed allinserimento del profilo genetico nella banca dati GCPD. Lordinanza è rivolta nei confronti del soggetto che deve scontare la pena in regime di detenzione, carceraria o domiciliare, ovvero dellinternato per un delitto non colposo per il quale è prevista la pena dellergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Il prelievo non è ordinato qualora il condannato sia già stato sottoposto a prelievo ai sensi dellarticolo 271-bis. In questultimo caso il medesimo giudice ordina, dufficio o su richiesta del pubblico ministero, la trasmissione alla banca dati GCPD del profilo genetico del condannato, anche qualora costui non debba scontare la pena in regime di detenzione, carceraria o domiciliare.
2. Lordinanza di cui
al comma l, con la quale sono stabilite le modalità del prelievo
di campioni biologici, deve contenere, a pena di nullità, quanto
indicato dallarticolo 271-bis, comma 2, lettere a), d),
e), f), g), l), limitatamente allindicazione della struttura
ove latto verrà eseguito, m) ed n), con la precisazione
che i campioni biologici utilizzati per la tipizzazione del DNA saranno
distrutti entro sei mesi dallavvenuto prelievo.
3. Lordinanza deve altresì
contenere lavviso che i profili di DNA tipizzati ed inseriti nella
banca dati possono essere confrontati con tutti gli altri codici genetici
ivi contenuti e che tale operazione è compiuta esclusivamente dal
personale che gestisce la stessa banca dati.
Art. 665-ter. - (Divieto di inserimento di dati biologici nella banca dati). 1. È fatto divieto di inserire i caratteri genetici della persona sottoposta a prelievo di materiale biologico nella banca dati GCPD se non nei casi e nei modi previsti dallarticolo 665-bis.
2. Non è mai consentito inserire profili genetici nella banca dati GCPD qualora non attengano a soggetti condannati con sentenza penale divenuta irrevocabile».
(Modifica allarticolo 79
del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271)
1. Allarticolo 79 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Il prelievo previsto agli articoli 271-bis e 271-ter del codice è eseguito mediante le lancette pungi dito di comune uso sanitario».
(Abrogazione di norme)
1. I commi 1, 4-ter e 4-quater dellarticolo 10 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono abrogati.
(Istituzione della banca dati del DNA)
1. È istituita presso il Ministero dellinterno la banca dati contenente i profili genetici di DNA, denominata «Gestione computerizzata profili DNA» (GCPD).
2. Con regolamento adottato con decreto
del Ministro dellinterno, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, sono
disciplinati le modalità di accesso alla banca dati, linserimento
in essa dei dati biologici, la gestione dei profili nonché ogni
comunicazione e informativa facente riferimento ad essi e richiesta dai
soggetti legittimati. Sono altresì stabiliti i casi e le modalità
di cancellazione dei dati genetici.
3. Le attività di cui al comma
2 ed ogni altra funzione attinente la banca dati GCPD sono attribuite alla
competenza del Servizio centrale di gestione della banca dati DNA, istituito
presso il Ministero dellinterno.
4. Lorgano direttivo del Servizio
centrale di gestione della banca dati è composto da due membri designati
dal Garante per la protezione dei dati personali e da cinque designati
dal Ministro dellinterno, scelti tra biologi, medici legali e giuristi,
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il presidente
del Servizio centrale di gestione della banca dati è eletto a maggioranza
tra i suoi componenti.
5. I componenti lorgano direttivo
del Servizio centrale non possono svolgere alcuna funzione nei laboratori
territoriali, pubblici o privati, nei quali è analizzato il DNA
a fini forensi, a pena di decadenza dallorgano direttivo stesso.
6. È vietato inserire nella
banca dati GCPD tracce genetiche ottenute con modalità differenti
da quelle espressamente stabilite dalla presente legge. In particolare,
è vietato inserire nella banca dati ogni dato genetico tipizzato
da campioni appartenenti, sin dallorigine, ad un determinato soggetto
e non prelevati nei casi e con i modi di cui allarticolo 1 della
presente legge.
7. È vietato a qualsiasi soggetto,
pubblico o privato, detenere autonome banche dati di profili genetici ovvero
campioni biologici, ancorché non ancora analizzati, fatta eccezione
per quelle autorizzate dal Servizio centrale in virtù di esigenze
specificamente indicate dal richiedente.
8. La banca dati GCPD è suddivisa
in tre sezioni, distinte tra loro, contenenti, rispettivamente:
a) i profili genetici dei soggetti condannati con sentenza passata in giudicato in applicazione di quanto disposto dallarticolo 665-bis del codice di procedura penale;
b)
i profili genetici cosiddetti «muti», ovvero quelli repertati
sulla scena del crimine o nelle immediate pertinenze della medesima;
c)
i profili genetici di cadaveri non identificati o di parte di essi e quelli
degli scomparsi, ovvero appartenenti ai parenti di questi ultimi i quali
abbiano dato il loro consenso al prelievo di materiale biologico.
9. I campioni contenuti nelle diverse sezioni della banca dati, di cui al comma 8, possono essere conservati ai soli fini consentiti dalla presente legge. I profili genetici di cui comma 8, lettera a) e b, sono conservati per il tempo di quarantanni dal loro inserimento; quelli di cui al comma 8, lettera c), sono conservati esclusivamente per il tempo e per gli accertamenti strettamente necessari al fine delle identificazioni.
10. I campioni biologici ottenuti
per la tipizzazione del profilo genetico dei condannati in via definitiva
devono essere distrutti al più presto e, comunque, non oltre sei
mesi dal prelievo, una volta che il profilo biologico sia stato inserito
nella banca dati GPCD.
11. La comparazione tra profili genetici
rinvenuti sulla scena del crimine ovvero nelle immediate pertinenze del
medesimo, contenuti nella sezione di cui al comma 8, lettera b),
è consentita esclusivamente con i dati biologici delle altre tracce
mute e con quelli dei condannati in via definitiva contenuti nella sezione
di cui alla lettera a) del medesimo comma. I dati biologici contenuti
nella sezione di cui al comma 8, lettera c), possono essere confrontati
esclusivamente tra loro e con quelli dei condannati contenuti nella sezione
di cui alla lettera a) del medesimo comma.
12. I profili genetici ottenuti ai
sensi dellarticolo 271-bis del codice di procedura penale
nel corso di uninvestigazione penale, e finalizzati alloro confronto
con una traccia muta rinvenuta sul luogo del crimine ovvero nelle sue immediate
pertinenze, non sono mai confrontabili, pena linutilizzabilità
del risultato ottenuto, con quelli contenuti in alcuna sezione della banca
dati GCPD.
13. Ogni confronto tra i dati genetici
contenuti nelle diverse sezioni previste dal comma 8 è compiuto
in via esclusiva dal Servizio centrale, di cui al comma 3.
14. I risultati dellattività
prevista al comma 11 sono comunicati, in via esclusiva, allautorità
giudiziaria richiedente ovvero al difensore dellinteressato ai sensi
dellarticolo 391-quater del codice di procedura penale.
15. Sono vietati tutti i confronti
tra dati biologici non previsti dalla presente legge.
16. Il regolamento di cui al comma
2 disciplina:
a) il numero dei dipendenti del Servizio centrale, i settori operativi, nonché larticolazione degli uffici e dei laboratori;
b) i tempi da rispettare da parte della struttura, pubblica o privata, certificata secondo la normativa ISO/IEC, deputata alla analisi del DNA per linserimento dei dati genetici nella banca dati GCPD, nonché la trasmissione dei medesimi al magistrato richiedente ovvero, in via diretta, al Servizio centrale di gestione della banca dati di DNA.
(Copertura finanziaria)
1. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, valutato in 5.980.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellinterno.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Autorizzazione alladesione)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica dAustria, relativo allapprofondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum), di seguito denominato «Trattato».
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione, in conformità quanto disposto dallarticolo 51, paragrafo 3, dello stesso Trattato.
(Autorità di riferimento
per
le attività previste dal Trattato)
1. Le autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato sono individuate con uno o più decreti del Ministro dellinterno e del Ministro della giustizia.
(Risarcimento del danno)
1. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 30 del Trattato, quando agenti di una Parte contraente operano nel territorio nazionale, lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati dal personale straniero limitatamente a quelli derivanti dallo svolgimento delle attività svolte conformemente al medesimo Trattato.
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