Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 956
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DISEGNO DI LEGGE diniziativa del senatore VALDITARA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 2008 Adesione della Repubblica italiana al Trattato
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Onorevoli Senatori. Negli ultimi tempi sono state affrontate le delicate questioni relative allimpatto delle applicazioni genetiche nei procedimenti giudiziari, con riferimento alla possibilità di armonizzare in unottica internazionale le norme e le procedure per luso di test genetici nei procedimenti civili e penali e nella pratica medica.
I progressi raggiunti nellanalisi
del DNA negli ultimi anni hanno modificato radicalmente linvestigazione
scientifica, diventando un mezzo di indagine potente ed efficace per identificare
lautore di un reato o dimostrare la sua innocenza.
Oggi lanalisi delle tracce biologiche
rinvenute sulla scena del crimine (ad esempio capelli, saliva, liquido
seminale e così via), grazie a sistemi sempre più sofisticati,
consente con affidabilità, precisione e sicurezza lidentificazione
della persona che ha commesso un reato.
Con il progredire delle tecniche di
analisi si è avvertita lesigenza di unificare i sistemi polimorfici
(short tandem repeats) nellambito della biologia molecolare
forense, soprattutto per lo scambio dei dati e luniformità
dei parametri.
I nostri laboratori, grazie allutilizzo
del sistema informatizzato CODIS (Combined DNA lndex System), già
in uso presso Il Federal Bureau of Investigation (FBI) negli Stati
Uniti, sono in grado, qualora siano stati individuati tutti e tredici i
sistemi necessari, di attribuire le tracce biologiche ad un individuo con
una probabilità di corrispondenza calcolabile In uno su un milione
di miliardi.
I suddetti sistemi, in conformità
al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non contengono informazioni riguardanti
la razza, la religione e abitudini sessuali (i cosiddetti «dati sensibili»).
Il Consiglio dEuropa, con la
raccomandazione n. 92 del 10 febbraio 1992 del Comitato dei ministri,
ha fornito direttive sullutilizzo dellanalisi del DNA a scopo
investigativo, individuando le norme generali che devono porsi a fondamento
della raccolta dei campioni biologici e degli standards a cui devono
adeguarsi i laboratori forensi per la costituzione-gestione e protezione
dei dati. LUnione europea ha invitato gli Stati membri a prevedere
la costituzione di banche dati nazionali di DNA (Risoluzione del Consiglio
del 9 giugno 1997 finalizzata allo scambio dei risultati delle analisi
del DNA tra gli Stati medesimi).
Ancora non tutti i governi si sono
adeguati. Il Regno Unito, lOlanda, lAustria, la Germania, la
Finlandia e la Norvegia hanno peraltro già provveduto a creare una
banca dati nazionale.
Lo scopo di una banca dati nazionale
del DNA è quello di permettere lidentificazione di un soggetto,
in particolare di individuare e perseguire lautore di un reato, alla
stessa stregua delle impronte digitali, e di collegare i dati dei profili
del DNA ottenuti da diverse scene del crimine, con reati compiuti dalla
medesima persona in casi di reati «seriali», quali le violenze
sessuali, il sequestro di persona, le rapine e così via.
Listituzione di una banca dati
del DNA, in presenza di una criminalità sempre più organizzata,
permetterebbe di garantire una maggiore efficienza nelle investigazioni.
Il presente disegno di legge, in armonia
con quanto stabilito in sede europea e comunque nel rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle
persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e allidentità
personale, è finalizzato alla costituzione di una banca dati nazionale
del DNA per la raccolta delle impronte genetiche dei soggetti che abbiano
commesso reati puniti con la pena della reclusione non inferiore ad un
anno.
Il disegno di legge mira al contempo
a dare finalmente attuazione ai rilievi sviluppati dalla Corte costituzionale
con la sentenza n. 238 del 9 luglio 1996, che ha dichiarato lillegittimità,
per contrasto con larticolo 13, secondo comma, della Costituzione
dellarticolo 224, comma 2, del codice di procedura penale, nella
parte in cui consentiva che il giudice, nellambito delle operazioni
peritali, disponesse misure incidenti sulla libertà personale, nonostante
lassenza legislativa di una specifica indicazione dei casi e dei
modi con cui procedere allesecuzione coattiva di dette misure. Sono
ormai decorsi dieci anni dalla pronuncia della Corte senza che si sia provveduto
a colmare tale lacuna; allo stato pertanto, come noto, sono illegittimi,
e dunque vietati ed inutilizzabili, i prelievi coattivi di sangue, o di
altri tessuti o materiali organici necessari per lespletamento di
una perizia, anche qualora, per esempio, essi appaiano indispensabili per
unindagine sul DNA. Il divieto è stato recentemente rimosso,
ma solo in relazione a specifiche finalità di accertamento e limitatamente
alla fase delle indagini preliminari, per effetto dellarticolo 10
del decreto-legge 27 luglio 2005, n 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n 155, che ha inserito il comma 2-bis
nellarticolo 349 del codice di procedura penale. In base a tale disposizione
per procedere allidentificazione degli indagati la polizia giudiziaria
può procedere, anche senza il consenso dellinteressato, al
prelievo coattivo di capelli o di saliva. Peraltro, in assenza di un complessivo
intervento sul punto il nostro paese continua ad essere gravemente penalizzato,
stante limpossibilità di utilizzare in ambito giudiziario
alcune delle più moderne metodologie scientifiche, tra cui appunto
quelle concernente lanalisi dei polimorfismi del DNA. Il presente
disegno di legge mira appunto a porre termine anche a questa gravissima,
intollerabile anomalia.
Art. 1.
(Istituzione della banca dati nazionale
del
DNA)
1. Lautorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare a chiunque non sia in grado o si rifiuti di fornire le proprie generalità ovvero declini false dichiarazioni sulla propria identità o su qualità personali, nonché ai soggetti condannati in via definitiva ad una pena non inferiore a tre anni di reclusione, di sottoporsi ai prelievi ematici e biologici necessari allaccertamento dei polimorfismi genetici emergenti del DNA. I prelievi sono effettuati da personale sanitario, secondo modalità idonee a rispettare il diritto alla salute, e non sono consentiti qualora sussista un pericolo di compromissione dellintegrità fisica dellinteressato.
2. In caso di rifiuto da parte del
soggetto interessato decide, entro trenta giorni, il tribunale in cui risiede
lautorità di Pubblica sicurezza che ha chiesto il prelievo.
3. È istituita presso il casellario
centrale didentità del Ministero dellinterno la banca
dati nazionale del DNA per la raccolta, lorganizzazione e la conservazione
dei profili genetici dei soggetti le cui impronte sono state raccolte in
base a quanto stabilito dal comma l del presente articolo.
4. Con decreto del Ministro dellinterno,
da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuati i presìdi medici abilitati ai prelievi di
cui al comma 1.
(Modifica degli articoli 224 e 233
del
codice di procedura penale)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) larticolo
224 è sostituito dal seguente:
«Art. 224. - (Provvedimenti del giudice)
1. Il giudice dispone anche dufficio la perizia con ordinanza
motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione delloggetto
delle indagini, lindicazione del giorno, dellora e del luogo
fissati per la comparizione del perito.
2. Può essere ordinata, anche senza il consenso dellinteressato, leffettuazione di prelievi ematici o di altro materiale biologico, la raccolta di liquidi organici come saliva ed urine, ed il ricorso ad indagini ecografiche ed endoscopiche, qualora si proceda per una delle seguenti ipotesi:
a) delitti contro lincolumità pubblica mediante violenza, contro la libertà sessuale, contro la vita e lincolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale, contro la inviolabilità del domicilio, puniti con pena superiore ad un anno di reclusione;
b) reati puniti con pena non inferiore nel massimo ad un anno di reclusione, se il ricorso alla perizia appare assolutamente indispensabile.
3. Le operazioni di prelievo ai sensi del comma 2 sono affidate a personale sanitario, secondo metodologie atte ad evitare il pericolo di compromissione della salute dei soggetti ad esse sottoposti.
4. Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte allesame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per lesecuzione delle operazioni peritali. Nel caso in cui si debba procedere ad operazioni di prelievo ematico o di altro materiale biologico o alla raccolta di liquidi organici e la persona interessata si rifiuti di eseguire la prestazione richiesta, vanno applicate le disposizioni di cui agli articoli 131, 132 e 133»;
b) allarticolo
233, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:
«1-quater. Alla consulenza tecnica
si applicano, nei limiti della compatibilità, le disposizioni previste
dallarticolo 224, commi 2, 3 e 4».
(Autorizzazione alladesione)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica dAustria, relativo allapprofondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum), di seguito denominato «Trattato».
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione, in conformitaa quanto disposto dallarticolo 51, paragrafo 3, dello stesso Trattato.
(Autorità di riferimento
per
le attività previste dal Trattato)
1. Le autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato sono individuate con uno o più decreti del Ministro dellinterno e del Ministro della giustizia.
(Risarcimento del danno)
l. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 30 del Trattato, quando agenti di una Parte contraente operano nel territorio nazionale, lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati dal personale straniero limitatamente a quelli derivanti dallo svolgimento delle attività svolte conformemente al medesimo Trattato.