Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 960
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DISEGNO DI LEGGE diniziativa dei senatori RUTELLI e ZANDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2008 Misure in materia di urgente contrasto alla criminalità,
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Onorevoli Senatori. Lesigenza di dotare lordinamento di strumenti più penetranti ed efficaci nel contrasto alla criminalità e allillegalità è ormai largamente riconosciuta come una priorità assoluta per il nostro Paese.
Secondo i dati diffusi dal primo presidente
della Corte di cassazione in occasione della inaugurazione dellanno
giudiziario 2007, i delitti che in Italia rimangono impuniti per la mancata
identificazione degli autori sono oltre la metà di quelli denunciati
(pressoché la totalità, con riguardo ai furti) e la tendenza
è data in crescita. La stessa fonte segnala che nel periodo 10 luglio
2005 30 giugno 2006, a fronte di 2.526.486 di reati denunciati,
quelli ad opera di ignoti sono stati 1.992.943. Nonostante la leggera flessione
nel numero di reati denunciati pari a circa il 10 per cento rispetto
allanno precedente i margini di impunità si sono accresciuti,
assieme allallarme sociale e alla diffusa percezione di insicurezza
della popolazione.
Per altro verso, gli impegni assunti
in sede comunitaria e internazionale e la diretta esposizione dellItalia
nella lotta ai fenomeni del terrorismo e della tratta di esseri umani e
alle attività criminali internazionali e transnazionali impongono
di adeguare il nostro ordinamento interno, anche attraverso ladozione
di metodologie e strumenti dindagine che consentano la condivisione
su ampia scala di dati e informazioni riguardanti le indagini sui delitti
di maggiore allarme sociale.
A tal fine, il presente disegno di
legge propone un pacchetto di misure urgenti articolato in tre aree principali,
tra loro interconnesse.
La prima area dintervento riguarda
il potenziamento della cooperazione di polizia in ambito comunitario, attraverso
lautorizzazione legislativa alladesione dellItalia al
Trattato di Prum (Capo I) e, in relazione ad esso, la previsione di scambi
di informazione e altre forme di cooperazione internazionale (Capo III).
Sottoscritta il 27 maggio 2005, a
Prum (Germania), tra sette Paesi dellUnione europea (Belgio, Francia,
Germania, Spagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria), la Convenzione di
Prum denominata anche «Schengen 2» è volta
a rafforzare la cooperazione transfrontaliera nella lotta ai fenomeni del
terrorismo, della immigrazione clandestina e della criminalità internazionale
e transnazionale.
Offerta alladesione e alla ratifica
degli altri Paesi dellUnione, la Convenzione di Prum segna, rispetto
agli accordi di Schengen, un significativo punto di avanzamento nel processo
di integrazione e rafforzamento su scala continentale delle politiche di
contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata. Se estesamente
recepite, infatti, le disposizioni della Convenzione renderebbero possibile
un ampio scambio di informazioni e di dati informatici relativi a impronte
digitali e dati genetici (DNA) tra i Paesi dellUnione europea, con
correlativa predisposizione di un livello adeguato di protezione dei dati
medesimi da parte di ciascun Paese contraente destinatario.
Cogliendo la rilevanza dellopportunità
offerta al nostro Paese, il 4 luglio 2006 lallora Ministro dellinterno
Giuliano Amato aveva dichiarato a Berlino, per conto del Governo italiano,
lintenzione dello Stato italiano di aderire agli accordi di Prum.
Anche in relazione ai lusinghieri
risultati operativi ottenuti nella prima fase di attuazione, la Germania
quale presidente di turno aveva infatti proposto la trasposizione
nel sistema giuridico dellUnione europea dei contenuti del Trattato
di Prum, con ciò avviando il procedimento per il recepimento di
gran parte delle sue disposizioni, coincidenti per materia con quelle del
III pilastro, tra cui anche quelle relative allo scambio dei profili del
DNA. Tale proposta aveva trovato pieno seguito presso la Commissione europea
che, nel dare il proprio sostegno alla trasposizione del Trattato, aveva
anche assicurato la disponibilità ad erogare sostegni di natura
finanziaria agli Stati che avessero incontrato difficoltà nel potenziamento
della collaborazione di polizia in questione.
Facendo seguito agli impegni assunti,
il Governo Prodi II aveva quindi presentato alle Camere un disegno di legge
per lautorizzazione alladesione al Trattato di Prum, contenente
tra laltro disposizioni per listituzione di una banca dati
nazionale del DNA e la creazione a tal fine di appositi ruoli tecnici del
Corpo di polizia penitenziaria (A.S. 1877 XV legislatura). La chiusura
anticipata della legislatura non consentì tuttavia di esaminare
e approvare definitivamente quel provvedimento.
Il presente disegno di legge intende
dunque innanzitutto completare il processo di rafforzamento della cooperazione
comunitaria già avviato su queste materie nella scorsa legislatura,
attraverso lautorizzazione alladesione al Trattato di Prum,
ma anche nello stesso contesto dotare il nostro ordinamento
interno di più efficaci strumenti per leffettuazione di prelievi
di campioni biologici e in generale per la raccolta, la conservazione e
luso di dati biometrici, in particolare di quelli relativi al DNA
(Capo II).
Lurgenza di un intervento legislativo
in questa materia è stata indicata, da ultimo, dallAutorità
garante per la protezione dei dati personali. Il 16 luglio 2008 il Presidente
Francesco Pizzetti, nellambito della relazione annuale per lanno
2007, ha espressamente segnalato che: «Urge una legislazione chiara
in materia di banche del DNA. Il legislatore deve definire i tempi di conservazione;
le finalità per le quali tali campioni o i loro marcatori possono
essere conservati; il tempo entro il quale essi devono essere distrutti;
le regole che devono presiedere al loro utilizzo».
LItalia a tuttoggi non
possiede una banca dati del DNA e poiché tra le varie banche
dati dei Paesi dellUnione aderenti al Trattato di Prum che dovranno
entrare in correlazione tra di loro vi è anche quella del DNA
la stessa adesione al Trattato è in concreto condizionata, quanto
agli effetti, dallapprovazione di una legge istitutiva di tale organismo.
Negli ultimi anni, diversi Paesi europei
hanno istituito banche nazionali del DNA contenenti i profili genetici
di persone sospettate o condannate e quelli estratti da tracce rilevate
sulla scena del crimine nei casi irrisolti. Attualmente sono attive, parzialmente
o a pieno regime, banche nazionali del DNA in Olanda, Regno Unito, Austria,
Germania, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Svizzera e Svezia, mentre in
altri Stati europei sono già in corso di preparazione o di approvazione
specifiche legislazioni. LInghilterra in particolare dispone di una
banca dati del DNA fin dal 1995 e, fino al 2003, essa aveva già
immagazzinato oltre due milioni di profili.
Si tratta, dunque, non soltanto di
affinare e potenziare gli strumenti impiegati a fini di indagine per i
reati di criminalità organizzata e di terrorismo, sempre più
a connotazione transnazionale. La banca dati del DNA è diretta anche
a stabilire lidentità dei cadaveri, ricostruendo i profili
del DNA dei familiari; a rintracciare persone scomparse e a scoprire gli
autori di reati che oggi, in larga parte, rimangono ignoti, come furti
e rapine; e a risolvere casi di delitti rimasti a lungo impuniti.
Ad oggi, lunica struttura presente
in Italia simile a quella richiesta per il test del DNA è
legata allidentificazione mediante limpronta digitale. Né
daltra parte esiste alcun coordinamento per lo scambio di dati tra
i laboratori delle forze di polizia e degli istituti di medicina legale
a cui lautorità giudiziaria normalmente affida lanalisi
dei DNA. Tutti i risultati ottenuti dallanalisi dei DNA rimangono
confinati ai singoli episodi ed eventuali comparazioni di dati vengono
effettuate con ricerche manuali.
È pertanto necessaria una legislazione
specifica che permetta listituzione di una banca dati nazionale del
DNA, garantendone la consultazione solo previo provvedimento motivato dellAutorità
giudiziaria con lesclusione quindi di organismi esterni ed
enti privati e nel rispetto delle norme sulla sicurezza e privacy.
Anche a questo proposito, le parole del Presidente Pizzetti sono state
chiare. «È assolutamente necessario che si eviti di fare ricorso
a queste tecniche secondo criteri discriminatori, specialmente di natura
etnica o religiosa, che contrastino con la nostra Costituzione e con le
Carte dei diritti fondamentali delluomo e del cittadino che il nostro
Paese ha siglato».
Con riferimento a questa seconda area
dintervento, il presente disegno di legge recupera largamente
sebbene con alcune significative modifiche le disposizioni, già
contenute nel testo governativo della scorsa legislatura, per listituzione
della banca dati del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale
del DNA (Capo II).
Infine, quale terzo punto dattacco
del pacchetto di misure proposto, si integra e si completa il qnadro normativo
già delineato nella XV legislatura, prevedendo anche una nuova disciplina
per il compimento di prelievi di campioni biologici o di accertamenti medici
su persone viventi (Capo IV).
Anche questo profilo era stato oggetto
nella scorsa legislatura di un ampio confronto parlamentare, che aveva
condotto il 10 ottobre 2007 allapprovazione da parte della Camera
a larga maggioranza di un provvedimento diniziativa
parlamentare (A.C. 782 XV legislatura) che aveva a sua volta assorbito
un altro disegno di legge del Governo Prodi II (A.C. 1967 XV legislatura).
Lampiezza della convergenza
trovata su quel provvedimento suggerisce oggi di riprodurne il contenuto
in questo contesto, nellidentico testo giunto allapprovazione
da parte di un ramo del Parlamento e con le medesime motivazioni di opportunità
e di urgenza.
Le disposizioni proposte sono infatti
volte a colmare un vuoto normativo che limita significativamente lattività
di indagine della magistratura, privandola di un importante mezzo di ricerca
della prova. Il vuoto normativo si è creato a seguito della sentenza
della Corte costituzionale n. 238 del 9 luglio 1996, che ha dichiarato
lillegittimità dellarticolo 224, comma 2, del codice
di procedura penale nella parte in cui consentiva al giudice, nellambito
delle operazioni peritali, di disporre misure che incidevano sulla libertà
personale dellindagato o dellimputato o di terzi, al di fuori
di quelle specificamente previste, nei casi e nei modi, dalla legge.
In particolare, in assenza di una
legge che disciplini specificamente la materia, è venuta meno la
possibilità di effettuare accertamenti quali il prelievo di materiale
biologico al fine della individuazione del profilo genetico dellindividuo
e del successivo raffronto con il profilo genetico ricavato dalle tracce
del reato. Le disposizioni proposte incidono prevalentemente sulle situazioni
nelle quali non vi sia il consenso della persona offesa e disciplinano
analicamente tutti i casi in cui è possibile procedere agli accertamenti
tecnici.
Nel 2005 il legislatore era parzialmente
intervenuto su tale argomento, in occasione dellintroduzione di nuove
norme di contrasto al terrorismo, prevedendo che il prelievo obbligatorio
di saliva o capelli, anche in mancanza di consenso dellinteressato,
fosse possibile ma ai soli fini identificativi della persona nei cui confronti
le indagini sono svolte e non già a fini probatori. In quel contesto
è stato dato alla polizia giudiziaria il potere di procedere a prelievi
di capelli e saliva sia nei confronti dellindagato, sia nei confronti
di persona non sottoposta ad indagini ad esempio, persona offesa
o testimone nei casi in cui il pubblico ministero non può
intervenire tempestivamente ovvero quando non ha ancora assunto la direzione
delle indagini e sempre nel rispetto del presupposto che vi debba essere
pericolo che le cose, tracce e luoghi indicati dallarticolo 354,
comma 1, si alterino o si disperdano o, comunque, si modifichino.
Tali disposizioni si sono dimostrate
insufficienti a colmare il vuoto normativo segnalato, per cui appare a
tuttoggi necessario un intervento efficace del legislatore.
La disciplina a tal fine proposta
è finalizzata proprio ad introdurre nel codice di procedura penale
una disciplina per il compimento, su persone viventi, di prelievi di campioni
biologici o accertamenti medici che possa costituire un corretto bilanciamento
tra le esigenze del processo e linviolabilità della libertà
personale dellindividuo, garantita dallarticolo 13, secondo
comma, della Costituzione.
Capo I Disposizioni generali per ladesione al Trattato di Prum
Il Trattato di Prum intende concretamente migliorare e rendere efficace lo scambio di informazioni, consentendo nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali laccesso automatizzato ad alcuni schedari nazionali degli Stati aderenti.
Si tratta del reciproco accesso, lettura diretta ed on line ai dati dei registri di immatricolazione dei veicoli, nonché degli archivi danalisi del DNA e dei dati dattiloscopici (impronte digitali), secondo specifiche modalità. In tale modo il servizio che effettua la consultazione riceverà in riscontro direttamente e per via informatica linformazione sullesistenza o meno del dato richiesto nello schedario del partner. Inoltre, allo scopo di migliorare la cooperazione di polizia il Trattato prevede, oltre allo scambio di informazioni su potenziali terroristi:
la possibilità di istituire pattuglie comuni e di delegare competenze di forza pubblica a Forze di polizia appartenenti alle altre Parti contraenti, nonché lassistenza in occasione di eventi di grande portata;
lo svolgimento
di operazioni oltre frontiera su richiesta (o anche senza, in casi di urgenza)
con la possibilità di esercitare alcuni poteri di polizia;
meccanismi
di cooperazione in materia di attività di contrasto dei documenti
falsi, di impiego di guardie armate a bordo degli aerei ed in materia di
espulsione.
Il disegno di legge prevede, pertanto, alcune disposizioni necessarie per adeguare lordinamento interno a quanto previsto nel Trattato medesimo, che attengono, in particolare, al contenuto della dichiarazione allegata allimpegno sottoscritto dal Ministro dellinterno a Berlino il 4 luglio 2006. In proposito, in sede di deposito dellatto di adesione sarà riproposta la dichiarazione allegata al predetto atto dimpegno, salvo che per la parte relativa allo scambio dei dati di analisi del DNA se, come previsto dal presente disegno di legge, sarà contestualmente istituita la banca dati del DNA.
Larticolo 1 prevede dunque lautorizzazione
alladesione al Trattato Prum.
Larticolo 2 prevede la piena
esecuzione del Trattato a decorrere dal novantesimo giorno successivo al
deposito dello strumento di adesione, così come previsto dallarticolo
51, paragrafo 3, del medesimo Trattato.
Larticolo 3 rinvia ad un decreto
del Ministro dellinterno e del Ministro della giustizia lindividuazione
delle autorità di riferimento per le attività previste dal
Trattato. Si tratta di autorità che devono essere comunicate al
momento del deposito dellatto di adesione ai sensi dellarticolo
42 del Trattato. Lo stesso articolo 42 prevede la possibilità di
modificare nel tempo tale comunicazione, per cui si rende necessario il
ricorso ad uno strumento flessibile.
Larticolo 4 disciplina leventuale
risarcimento del danno, correlato alleventuale impiego in Italia
di agenti di altri Paesi, in attuazione dellarticolo 30 del Trattato,
attraverso il rinvio ad una regola di carattere generale.
Capo II Istituzione della banca dati del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.
Larticolo 5, comma 1, istituisce la banca dati nazionale del DNA, a carattere interforze e collocata allinterno del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dellinterno (al pari del Casellario centrale di identità o degli altri organismi interforze). Larticolo 5, comma 2, prevede listituzione del laboratorio centrale della banca dati nazionale del DNA presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dellamministrazione penitenziaria. Alla base della scelta di istituire due organismi distinti è la necessità di mantenere anche fisicamente distinte le attività di raccolta dei profili del DNA da quelle di analisi dei campioni biologici a fini di identificazione. Lo scopo è evidentemente quello di garantire le massime condizioni di sicurezza e scongiurare la possibilità di indebite intrusioni finalizzate ad un utilizzo improprio delle informazioni conservate.
Larticolo 6 è dedicato
alle definizioni: si tratta di disposizione volta alla semplificazione
della redazione legislativa.
Gli articoli 7 e 8 specificano, rispettivamente,
lattività della banca dati e del laboratorio centrale. In
particolare, larticolo 7 opera la descrizione delle attività
della banca dati istituita presso il Ministero dellinterno:
raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui allarticolo 9, comma l e 2;
raccolta
dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di
procedimenti penali;
raccolta
dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri
e resti cadaverici non identificati;
raffronto
dei profili del DNA a fini di identificazione.
Larticolo 8 descrive le attività del laboratorio centrale della banca dati nazionale del DNA, vale a dire la estrazione del profilo del DNA dei soggetti di cui allarticolo 9 e la conservazione dei campioni biologici dai quali vengono tipizzati i profili del DNA. Tale costruzione consente, pertanto, alle forze di polizia di custodire, per la successiva consultazione e gli immediati raffronti, i soli dati relativi ai profili del DNA; laddove al Dipartimento dellamministrazione penitenziaria viene riservata lattività di tipizzazione, vale a dire lestrazione del profilo nei confronti dei soggetti indicati nellarticolo 9, che provvederà, successivamente, a trasmettere alla banca dati nazionale del DNA.
Occorrendo varare una legislazione
in grado di apprestare le più adeguate garanzie per fronteggiare
e scongiurare utilizzazioni distorte della banca dati nazionale del DNA,
si è ritenuto di inserire in maniera esplicita alcuni limiti invalicabili:
per un verso, la banca dati ha finalità esclusive di identificazione
personale per la polizia giudiziaria e lautorità giudiziaria,
nonché per le finalità di collaborazione internazionale delle
forze di polizia (articolo 12, comma 2); per laltro, lanalisi
può riguardare solo segmenti non codificanti del genoma umano, dai
quali non siano desumibili informazioni sulle caratteristiche del soggetto
analizzato, quali, ad esempio, malattie (articolo 11, comma 3). Per un
altro verso ancora, si è voluto mantenere elevato il livello delle
garanzie, tenendo distinti il luogo di raccolta e confronto dei profili
del DNA (banca dati nazionale del DNA) dal luogo di estrazione dei predetti
profili e di conservazione dei relativi campioni biologici (laboratorio
centrale presso lAmministrazione penitenziaria) nonché dal
luogo di estrazione dei profili provenienti da reperti (laboratori delle
Forze di polizia o altrimenti specializzati), evitando promiscuità
che si potrebbero rivelare pregiudizievoli per la genuinità dei
dati raccolti ed analizzati.
Alla banca dati nazionale del DNA
sono quindi destinati i profili del DNA estratti dai reperti biologici,
ossia i materiali acquisiti sulla scena del reato dalla polizia giudiziaria
ed esaminati dai laboratori delle Forze di polizia ovvero da altri laboratori
di elevata specializzazione, pubblici o privati. Tra le finalità
della banca dati del DNA vi è, del resto, quella di stabilire lappartenenza
dei reperti acquisiti sulla scena del reato. Si prevede, quindi, lobbligo
per lAutorità giudiziaria che abbia disposto, a mezzo di consulenza
tecnica, accertamento tecnico o perizia, la tipizzazione del profilo del
DNA (ad esempio sul passamontagna o sulla traccia ematica repertati sul
luogo della rapina o dellomicidio), di inviare alla banca dati il
risultato dellanalisi (quindi, il solo profilo), così da assicurare
che, a livello centrale, siano conservate e rese disponibili tutte le analisi
effettuate con questa metodologia nellambito di investigazioni criminali
(articolo 10, comma 1). Occorre, peraltro, precisare che lobbligo
concerne esclusivamente i reperti acquisiti sul luogo del fatto o comunque
su cose pertinenti al reato e non già i campioni biologici eventualmente
prelevati su persone nei cui confronti si sono svolte le indagini (prelievo,
volontario o coattivo, del DNA a fini probatori a carico dellindagato).
Su un altro versante, si è pensato (articolo 10, comma 2) anche
alla sorte dei reperti biologici acquisiti ad un procedimento penale e
mai analizzati: in questo caso si è rimessa al pubblico ministero
individuato ai sensi dellarticolo 655, comma 1, del codice di procedura
penale, la facoltà di richiedere al giudice dellesecuzione,
dopo che è divenuta irrevocabile la sentenza che ha definito il
procedimento, di ordinare la trasmissione del reperto medesimo ad un laboratorio
delle Forze di polizia ovvero di altre istituzioni di elevata specializzazione,
per la tipizzazione del profilo ed il successivo trasferimento degli stessi
alla banca dati nazionale del DNA.
I profili del DNA estratti dai reperti
raccolti nel corso delle indagini penali e rimasti non attribuiti ad alcuno
vengono confrontati con il profilo del DNA di persone note, selezionate
in base ad un criterio assai semplice e di immediata rilevabilità,
quale lessere stato sottoposto a privazione della libertà
personale: soggetti cui sia stata applicata la misura della custodia cautelare
in carcere o quella degli arresti domiciliari; persone sottoposte ad arresto,
obbligatorio o facoltativo e quelle in stato di fermo; persone detenute
o internate a seguito di sentenza irrevocabile, o sottoposte a misure di
sicurezza detentive, a titolo provvisorio o definitivo. I dati raccolti
in tal modo rappresentano il secondo polmone di afflusso dei profili del
DNA alla banca dati nazionale del DNA.
Tale soluzione è supportata
anche dalla considerazione che, se una persona è privata della libertà
personale, trovandosi in stato di detenzione, può essere sottoposta
ad altra limitazione, che si ritiene minima, della libertà personale
e che consiste nel prelievo coattivo del piccolo saggio di saliva (nel
quale sono presenti cellule della mucosa del cavo orale). Tale argomento
appare ancora più plausibile ove si consideri che il soggetto privato
della libertà personale è sottoposto ad una serie di rilievi
che hanno varie finalità: viene perquisito, foto-segnalato, gli
vengono rilevate le impronte dattiloscopiche ed è sottoposto a prelievo
ematico per verificare la presenza di infezione da HIV o altre malattie
a carattere epidemico.
Peraltro, proprio al fine di evitare
una indiscriminata, quanto inutile, attività di prelievo del DNA
nei confronti di tutti i soggetti detenuti, si sono introdotte delle limitazioni,
prevedendo che si deve trattare di delitti non colposi, consumati o tentati,
con esclusione dei delitti tendenzialmente non connotati da violenza o
minaccia, di quelli contro lamministrazione della giustizia, dei
delitti di falso, dei delitti fallimentari ed altri (articolo 9, commi
1 e 2).
Il prelievo del campione biologico
è normalmente operato da personale della polizia penitenziaria;
tuttavia, nei casi di arresto in flagranza o di fermo potrebbe procedervi
anche personale specificamente addestrato delle Forze di polizia o personale
sanitario ausiliario della polizia giudiziaria (articolo 9, comma 4). Nei
casi di arresto in flagranza e fermo, il prelievo potrà essere effettuato,
poi, esclusivamente dopo la convalida degli stessi da parte del giudice;
detta limitazione è prevista allo scopo di impedire ogni possibile
abuso da parte della polizia giudiziaria, subordinando il prelievo al previo
vaglio del giudice in ordine alla legittimità del provvedimento
privativo della libertà personale.
Al pari delle similari esperienze
straniere, la banca dati nazionale contiene i profili del DNA dei cadaveri
non identificati e dei soggetti consanguinei delle persone scomparse. Per
quanto riguarda i cadaveri non identificati, il meccanismo di acquisizione
del profilo del DNA è simile a quello dei reperti sul luogo del
fatto di reato.
Larticolo 11 stabilisce che
lanalisi del campione e del reperto biologico ai fini della tipizzazione
del profilo del DNA, per la successiva trasmissione alla banca dati nazionale,
deve essere eseguita in laboratori certificati a norma ISO/IEC e sulla
base di parametri riconosciuti a livello internazionale, in modo da assicurare
la uniformità dei dati acquisiti.
Larticolo 12 regola il trattamento
dei dati, laccesso e la tracciabilità dei campioni. In particolare
il comma 1 stabilisce che i profili ed i relativi campioni non contengono
le informazioni che consentono la diretta identificazione del soggetto
cui sono riferiti. Si tratta, quindi, di accesso di secondo livello; sicché
la polizia giudiziaria ovvero la stessa autorità giudiziaria dovranno
prima richiedere di effettuare il confronto e, solo se esso è positivo,
potranno essere autorizzati a conoscere il nominativo del soggetto cui
appartiene il profilo. Peraltro, opportunamente si introduce la necessità
di identificare sempre e comunque loperatore che ha consultato la
banca dati, nonché di registrare ogni attività concernente
i profili e i campioni.
La banca dati, pertanto, può
essere compulsata solo ad opera del personale addetto ed autorizzato, secondo
modalità che ne consentano la tracciabilità ossia la individuazione
della postazione e del soggetto che ha effettuato laccesso alla banca
dati: le richieste potranno provenire soltanto dalle Forze di polizia,
dallautorità giudiziaria, nonché, nei limiti della
legislazione, dai difensori nel quadro delle investigazioni difensive.
Larticolo 13 assolve ad una
funzione eminentemente organizzativa, essendo diretto ad evitare che il
laboratorio centrale assuma dimensioni difficilmente gestibili.
Si prevede, in particolare, che, a
seguito di identificazione di cadavere o resti cadaverici, nonché
del ritrovamento di persona scomparsa, venga disposta, anche di ufficio,
la cancellazione dei profili del DNA e dei campioni biologici. Il comma
3 della medesima norma assolve, invece, ad una funzione di garanzia, contemplando
lobbligo di cancellazione, dufficio o a richiesta, dei profili
e la conseguente distruzione dei campioni allorquando siano state
violate le disposizioni di cui allarticolo 9.
Riguardo al tempo di conservazione
dei profili dei soggetti sottoposti a prelievo di campione biologico, è
evidente che il funzionamento della banca dati del DNA è legato
al fenomeno della recidiva: le possibilità che il profilo del DNA
di un soggetto arrestato per i reati previsti dalla presente legge sia
riconosciuto corrispondente alle tracce di un altro reato aumentano in
proporzione alla ampiezza del lasso temporale in cui tale confronto è
possibile; al di sotto di un limite minimo la banca dati nazionale del
DNA potrebbe risultare inutile (tenendo conto di un primo periodo in cui
il soggetto resta detenuto); allo stesso tempo, occorre comunque fissare
un limite massimo di conservazione, per evitare una indefinita sottoposizione
a controllo anche a distanze di tempo considerevoli. Si propone, quindi,
un termine massimo di quarantanni che rappresenta un lasso di tempo
congruo per superare, secondo un dato di esperienza, il periodo di plausibile
recidiva (articolo 13, comma 4), entro il quale dovrà essere stabilito
il tempo di conservazione nellambito dei regolamenti previsti dallarticolo
16 della legge. Il medesimo comma 4 prevede, poi, una durata massima pari
a venti anni per la conservazione dei campioni biologici; la conservazione
di questi ultimi per un periodo superiore a quello richiesto per la tipizzazione
dei profili si rende assolutamente necessaria per consentire di mantenere
la banca dati perfettamente funzionante. Ed invero, le continue evoluzioni
nelle tecniche di tipizzazione e confronto rendono, nellarco di pochi
anni, già obsoleta la tecnologia precedentemente impiegata; è
pertanto indispensabile conservare i campioni per almeno venti anni, onde
consentirne nuove analisi ogni qual volta si rendesse disponibile una innovazione
in tal senso, permettendo così di ottenere sempre un dato confrontabile
con gli altri conservati nella medesima banca dati. Anche in questo caso,
come per i profili, il termine è concretamente individuato nellambito
dei regolamenti di cui sopra.
Larticolo 14 prevede le sanzioni
irrogabili a carico dei pubblici ufficiali i quali facciano uso o comunichino
a terzi le informazioni al di fuori dei casi consentiti dalla legge; in
tal caso lautore del reato sarà punito con la pena della reclusione
da due a quattro anni e, nellipotesi di reato colposo, con la pena
della reclusione fino a un anno.
Larticolo 15 prevede le istituzioni
di garanzia, le quali, analogamente a quanto avviene nelle esperienze straniere,
dovranno essere autonome ed estranee alle attività proprie della
banca dati nazionale e del laboratorio centrale, svolgendo limportante
compito di controllo del funzionamento e della sicurezza.
Così si prevede che, nellambito
delle attribuzioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
il Garante per la protezione dei dati personali eserciti il controllo sulla
banca dati nazionale del DNA; al Comitato nazionale per la biosicurezza,
le biotecnologie e le scienze della vita viene, invece, attribuito il compito
di garanzia dellosservanza dei criteri e delle norme tecniche per
il funzionamento del laboratorio centrale, nonché quello di eseguire
verifiche presso il laboratorio centrale ed i laboratori che lo alimentano.
Allarticolo 16 si è prevista
una espressa riserva di regolamento per la disciplina concernente lorganizzazione,
il funzionamento e la sicurezza della banca dati e del laboratorio centrale;
si tratta di regolamenti da adottarsi su proposta del Ministro della giustizia
e del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro della difesa,
con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro della
salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali e il Presidente del Comitato nazionale per
la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita. Il regolamento
è deputato altresì a prevedere le tecniche e le modalità
di analisi e conservazione dei campioni biologici; le attribuzioni del
responsabile della banca dati e del responsabile del laboratorio centrale,
nonché le competenze tecnico-professionali del personale addetto;
ed ancora i criteri per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione
dei relativi campioni biologici.
Larticolo 17 reca le disposizioni
transitorie ed assolve alla funzione di evitare di disperdere i profili
del DNA acquisiti nel corso di procedimenti penali prima della data di
entrata in vigore della presente legge, sempre previo nullaosta dellautorità
giudiziaria. Sarà cura delle Forze di polizia provvedere al trasferimento
del profilo presso la banca dati del DNA.
Il comma 2 della medesima disposizione
prevede altresì che entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge lAmministrazione penitenziaria provveda a prelevare
il campione biologico nei confronti di detenuti e internati di cui allarticolo
9. A tal fine si prevede, al comma 3, la possibilità per lAmministrazione
penitenziaria di stipulare apposite convenzioni nei limiti delle risorse
di cui allarticolo 25, della durata massima e non prorogabile di
tre anni, con istituzioni di elevata specializzazione o con laboratori
esterni per la tipizzazione dei profili, nonché convenzioni con
le Forze di polizia per la formazione e laddestramento del proprio
personale.
Larticolo 18 reca la delega
legislativa al Governo, da esercitarsi entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, per lemanazione di uno o più
decreti legislativi diretti ad integrare lordinamento del personale
del Corpo di polizia penitenziaria, in modo da garantire che allinterno
dellAmministrazione penitenziaria siano reclutate quelle unità
di personale dotate delle specifiche cognizioni e competenze tecniche per
la gestione ed il funzionamento del laboratorio centrale della banca dati
nazionale del DNA.
Capo III Scambio di iriformazioni ed altre forme di cooperazione.
Larticolo 19 rinvia al codice in materia di protezione dei dati, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto concerne lo scambio informativo dei dati del DNA, di cui agli articoli da 2 a 7 del Trattato, nonché dei dati dattiloscopici, di quelli relativi ai registri di immatricolazione dei veicoli, nonché quelli relativi alle grandi manifestazioni transfrontaliere, di cui agli articoli 8, 9, 12 e 15 del Trattato.
Larticolo 20 rinvia ad apposite
intese con gli altri Paesi, come consentito dallarticolo 17 del Trattato,
lintegrazione delle modalità dimpiego di guardie giurate
armate a bordo degli aeromobili. Assicura altresì la copertura normativa
per le modalità di trasporto delle armi delle medesime guardie giurate
fino al luogo in cui debbono essere custodite nellambito dellarea
aeroportuale.
Larticolo 21 definisce la disciplina
relativa alla costituzione di unità a composizione mista per interventi
comuni di Paesi aderenti al Trattato, di cui allarticolo 24 del Trattato,
con specifico riferimento alla limitazione delle funzioni che possono essere
svolte da agenti di altri Paesi nel territorio nazionale, con il rinvio
alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e con lattribuzione
delle funzioni di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
Il medesimo articolo 21 prevede, altresì, il rinvio anche allarticolo
9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, concernente la disciplina sullautorizzazione
al porto di armi sul territorio nazionale da parte di agenti stranieri,
atteso che, ai sensi dellarticolo 28 del medesimo Trattato, il personale
di altri Paesi che fa parte dellunità mista può entrare
sul territorio nazionale portando al seguito larma in dotazione o
altri mezzi di coazione fisica, autorizzati secondo le disposizioni normative
applicabili agli agenti che partecipano allintervento comune, come
previsto nella dichiarazione che lItalia ha già anticipato
nellimpegno sottoscritto a Berlino il 4 luglio 2006, sopra richiamato.
Larticolo 22 delimita il campo
di applicazione dellarticolo 25 del Trattato, in base al quale sono
possibili anche sul territorio nazionale interventi durgenza da parte
di agenti di Paesi confinanti in casi di emergenza. La norma precisa che
la necessità dellintervento deve essere direttamente collegata
alloggettivo rischio che potrebbe derivarne in caso di eventuale
ritardo e che gli agenti stranieri operanti possono utilizzare le armi
in dotazione esclusivamente per legittima difesa. Infine, in caso di fermo
di una persona da parte dei medesimi agenti, viene fatto rinvio alla disciplina
di cui allarticolo 5 della legge 30 settembre 1993, n. 388,
concernente la ratifica dellAccordo di Shengen.
Capo IV Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale
Larticolo 23 stabilisce i presupposti necessari per ladozione dei provvedimenti del giudice con cui si dispongono le perizie che richiedono il compimento di atti incidenti sulla libertà personale delle persone, comportando prelievi o accertamenti coattivi.
Sono previste due diverse discipline
a seconda che si tratti di indagato o di imputato ovvero di persona diversa.
La prima scelta è stata quella di delimitare o meno la portata applicativa
dei predetti mezzi di ricerca della prova. Secondo le linee tracciate dalla
predetta sentenza della Corte costituzionale, si è ritenuto di fissare
dei paletti ben precisi entro i quali la magistratura possa muoversi. In
primo luogo, si è stabilito di limitare lo strumento di prova in
questione ai soli casi in cui si proceda per delitto non colposo, consumato
o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dellergastolo
o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, ovvero qualora
si tratti di delitto per il quale sia espressamente prevista dalla legge
tale possibilità.
Il secondo requisito necessario per
disporre laccertamento è quella dellassoluta indispensabilità
dello stesso al fine della prova dei fatti: deve trattarsi, quindi, di
un fine non diversamente perseguibile.
Si sono poi descritti i tipi di prelievo
da effettuare ai fini della determinazione del profilo del DNA, individuandoli
nel prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale come accertamenti
preferenziali. In tutti questi casi, il giudice, anche dufficio,
può disporre con ordinanza motivata lesecuzione della perizia
coattiva.
Il soggetto sottoposto ad essa può
farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia; in mancanza, dovrà
essere nominato un difensore dufficio, considerato che latto
è nullo se la persona sottoposta a prelievo o ad accertamento non
è assistita da un difensore.
Sempre con finalità garantista,
si è previsto che lordinanza debba essere motivata, dovendo
indicare specificatamente, oltre che il prelievo o laccertamento
da effettuare, le ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per
la prova dei fatti. Nellordinanza, tra laltro, deve essere
dato avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta ad un legittimo
impedimento, nei confronti della persona che vi si deve sottoporre potrà
essere ordinato laccompagnamento coattivo. Devono anche essere indicati
il luogo, il giorno e lora stabiliti per il compimento dellatto
e le relative modalità.
Al fine di ridurre al minimo indispensabile
laggressività dellaccertamento, si è ritenuto
opportuno specificare espressamente che non possono in alcun caso essere
disposte operazioni che contrastino con espressi divieti disposti dalla
legge o che possano mettere in pericolo la vita, lintegrità
fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che secondo la
scienza medica possano provocare sofferenze di non lieve entità.
In ogni caso, a parità di risultato il giudice deve prescegliere
le tecniche meno invasive e più rispettose della dignità
e del decoro della persona, le quali comunque devono essere eseguite nel
rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto.
Con apposita disposizione da introdurre
nel codice di procedura penale, si prevede che le disposizioni di cui sopra
si applichino, in caso di assoluta necessità, anche nei confronti
di persona non indagata o non imputata, in quanto applicabili. In tale
caso, la persona può essere accompagnata o assistita da un esperto
o da persona di fiducia.
Larticolo 24 riprende larticolo
3 del disegno di legge del Governo Prodi, avente ad oggetto i casi in cui
alle operazioni di prelievo procede il pubblico ministero. Per evitare
qualsiasi possibile dubbio interpretativo, si è voluto comunque
precisare che rimane fermo quanto disposto dallarticolo 349, comma
2-bis, circa gli accertamenti che possono essere effettuati ai fini
identificativi dalla polizia giudiziaria.
Per quanto attiene alla disciplina
che si intende introdurre, si prevede che, nel caso in cui il pubblico
ministero intenda procedere a consulenza tecnica che presuppone il prelievo
coattivo di materiale biologico, ai fini della determinazione dellimpronta
genetica dellindividuo, richiede lautorizzazione al giudice
per le indagini preliminari, il quale provvede con ordinanza che deve avere
il medesimo contenuto di quello sopra delineato per il giudice.
Si è prevista, inoltre, una
procedura durgenza calibrata sulla base di quanto previsto dallarticolo
13, secondo comma, della Costituzione. Il pubblico ministero, pertanto,
nei casi durgenza, quando vi sia fondato motivo di ritenere che dal
ritardo possa derivare grave e irreparabile danno per le indagini, può
disporre lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato. Entro le
quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede al giudice per
le indagini preliminari la convalida del decreto e delleventuale
provvedimento di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza
al più presto e, comunque, entro le settantadue ore successive,
dandone immediatamente avviso al pubblico ministero e al difensore. In
caso di mancata osservanza dei presupposti e dei tempi stabiliti dalla
norma, si è prevista espressamente linutilizzabilità
del prelievo.
Gli articoli 25, 26 e 27 prevedono
alcune modifiche al codice di procedura penale che possono essere considerate
di coordinamento con quanto previsto dai primi due articoli del provvedimento
in esame.
Larticolo 25 modifica larticolo
133 del codice di procedura penale, avente ad oggetto laccompagnamento
coattivo di persone diverse dallimputato. Considerato che il prelievo
obbligatorio potrebbe essere disposto anche nei confronti di un soggetto
non indagato né imputato, attraverso lintegrazione dellarticolo
133, già richiamato, si può disporre laccompagnamento
coattivo di qualsiasi persona sottoposta allesame del perito che
sia diversa dallimputato. Per laccompagnamento coattivo dellimputato
è previsto larticolo 132.
La modifica al codice in esame è
applicabile a qualsiasi esame disposto da un perito e non solo alle perizie
previste dal provvedimento oggi in esame. Come è dato conto nella
relazione del Governo, con la modifica allarticolo 133 del codice
di procedura penale, si mira a rendere esplicito il potere del giudice
di disporre laccompagnamento coattivo della persona sottoposta allesame
del perito diversa dallimputato. Invero, per questultimo, già
provvedono gli articoli 399 e 490 del codice di procedura penale. Tale
potere veniva in precedenza desunto dalla norma di cui allarticolo
224, comma 2, del codice di procedura penale poi dichiarata incostituzionale,
sicché tale regolamentazione appare necessaria alla luce del vuoto
normativo.
Sul punto va altresì precisato
che già lattuale formulazione dellarticolo 224 del codice
di procedura penale contempla il caso in cui la perizia si svolga nei confronti
di soggetti diversi dallimputato indagato, quando, al comma 2 del
medesimo articolo, è prevista da parte del giudice la citazione
del perito e ladozione di opportuni provvedimenti per la comparizione
delle persone sottoposte allesame del perito stesso.
Larticolo 26 è diretto
a modificare larticolo 354, comma 3, del codice di procedura penale,
sopprimendo lultimo periodo. Anche in questo caso si tratta di una
disposizione tratta dal disegno di legge del Governo Prodi adottata nellottica
di rendere coerente al rispetto del dettato costituzionale la disciplina
del prelievo obbligatorio a fini investigativi o di prova.
Larticolo 27, che riproduce
larticolo 4 del disegno di legge, opera sullarticolo 392, comma
2, del codice di procedura penale, che ha per oggetto la disciplina dei
casi in cui è ammesso lincidente probatorio per lespletamento
di una perizia. Si è stabilito pertanto che a tale eccezionale strumento
di anticipazione nella raccolta della prova durante la fase delle indagini
preliminari si possa fare ricorso non più solo nei casi in cui sia
necessario procedere a perizia (che, se disposta in dibattimento, importerebbe
la sospensione dello stesso per un periodo superiore a 60 giorni) ma anche
nel caso in cui si intenda richiedere al giudice lespletamento della
perizia per la quale risulta necessario procedere al prelievo di campioni
biologici o ad accertamenti medici su persona vivente.
Larticolo 28 introduce tre nuovi
articoli delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale.
Larticolo 72-bis è
diretto ad individuare i soggetti che possono validamente esprimere il
consenso ovvero negarlo, nel caso in cui la persona da sottoporre al prelievo
di campioni biologici o agli accertamenti medici si trovi in stato di incapacità
legale o naturale. Qualora poi le persone indicate per esprimere il consenso
o il dissenso manchino o non siano reperibili o siano in conflitto di interesse
con la persona interessata, il consenso è prestato da un curatore
speciale nominato dal giudice.
Larticolo 72-ter contiene
un richiamo esplicito alle modalità di documentazione degli atti
previsti dal codice di procedura penale e fissa un obbligo a carico di
volta in volta del giudice, del perito, ovvero del consulente tecnico o
del pubblico ministero di menzionare espressamente nel verbale il consenso
prestato dalla persona interessata.
Larticolo 72-quater disciplina
la sorte dei campioni biologici prelevati, i quali, allesito della
perizia o della consulenza tecnica, sono immediatamente distrutti, salvo
che non si ritenga la conservazione assolutamente indispensabile. La distruzione
è effettuata a cura del consulente o del perito che ha proceduto
alle relative analisi che ne redige un verbale da allegare agli atti. Dopo
la definizione del procedimento con decreto di archiviazione, o dopo che
è stata pronunciata sentenza non più soggetta ad impugnazione,
la cancelleria procede, in ogni caso e senza ritardo, alla distruzione
dei campioni biologici prelevati.
Capo V Disposizioni finali.
Larticolo 29 prevede che il Ministro dellinterno, in relazione allattuazione del Trattato ed alle iniziative intraprese, informi ogni anno il Comitato parlamentare di controllo sullattuazione dellAccordo di Schengen, di vigilanza sullattività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, di cui allarticolo 18 della richiamata legge n. 388 del 1993.
Larticolo 30 riafferma il rispetto
degli accordi internazionali sottoscritti dallItalia. Larticolo
31 reca gli oneri finanziari e la relativa copertura.
Larticolo 32 disciplina lentrata
in vigore della legge.
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI PER
LADESIONE
AL TRATTATO DI PRUM
Art. 1.
(Autorizzazione alladesione)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica dAustria, relativo allapprofondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum), di seguito denominato «Trattato».
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione, in conformità a quanto disposto dallarticolo 51, paragrafo 3, dello stesso Trattato.
(Autorità diriftrimento
per le
attività previste dal Trattato)
1. Le autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato sono individuate con uno o più decreti del Ministro dellinterno e del Ministro della giustizia.
(Risarcimento del danno)
l. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 30 del Trattato, quando agenti di una Parte contraente operano nel territorio nazionale, lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati dal personale straniero limitatamente a quelli derivanti dallo svolgimento delle attività svolte conformemente al medesimo Trattato.
ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA E DEL LABORATORIO CENTRALE PER LA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA
Art. 5.
(Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)
1. Al fine di facilitare lidentificazione degli autori dei delitti, presso il Ministero dellinterno, Dipartimento della pubblica sicurezza, è istituita la banca dati nazionale del DNA.
2. Presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dellamministrazione penitenziaria, è istituito il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) «DNA»: acido desossiribonucleico, depositario della informazione genetica, sotto forma di una sequenza lineare di nucleotidi, portatore dellinformazione ereditaria;
b)
«profilo del DNA»: sequenza alfa numerica ricavata dal DNA e
caratterizzante ogni singolo individuo;
c)
«campione biologico»: quantità di sostanza biologica prelevata
sulla persona sottoposta a tipizzazione del profilo del DNA;
d)
«reperto biologico»: materiale biologico acquisito sulla scena
di un delitto o comunque su cose pertinenti al reato;
e)
«trattamento»: qualunque operazione o complesso di operazioni
effettuate anche senza lausilio di strumenti elettronici, concernenti
la raccolta, la registrazione, lorganizzazione, la conservazione,
la consultazione, lelaborazione, la modificazione, la selezione,
la tipizzazione, il raffronto, lutilizzo, linterconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione
di dati;
f)
«accesso»: consultazione, anche informatica, dei dati e delle
informazioni contenuti nella banca dati;
g)
«dati identificativi»: dati personali che permettono lidentificazione
diretta dellinteressato;
h)
«tipizzazione»: complesso delle operazioni tecniche di laboratorio
che conducono alla produzione del profilo del DNA.
(Attività della banca dati nazionale
del
DNA)
1. La banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attività:
a) raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui allarticolo 9, commi 1 e 2;
b)
raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel
corso di procedimenti penali;
c)
raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei,
di cadaveri e resti cadaverici non identificati;
d)
raffronto dei profili del DNA a fini di identificazione.
(Attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)
1. Il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attività:
a) tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui allarticolo 9, commi 1 e 2;
b) conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA.
(Prelievo di campione biologico
e tipizzazione
del profilo del DNA)
1. Ai fini dellinserimento del profilo del DNA e dei campioni biologici nella banca dati nazionale del DNA, ferme restando le forme di identificazione di cui allarticolo 349 del codice di procedura penale, sono sottoposti a prelievo, anche coattivo, di campioni biologici, nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona:
a) i soggetti ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari;
b)
i soggetti sottoposti ad arresto, obbligatorio o facoltativo, o sottoposti
a fermo di indiziato di delitto;
c)
i soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile o comunque
in espiazione di pena in misura alternativa;
d)
i soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una
misura di sicurezza detentiva.
2. Il prelievo di cui al comma 1 può essere
effettuato esclusivamente se si procede nei confronti dei soggetti di cui
al comma l per delitti, non colposi, consumati o tentati, per i quali è
consentito larresto facoltativo in flagranza. Il prelievo non può
essere effettuato se si procede per i seguenti reati:
a) reati di cui
al libro II, titolo III, capo I, tranne quelli di cui agli articoli 368,
371-bis, 371-ter, 372, 378 e 379, capo II, tranne quello
di cui allarticolo 390 del codice penale;
b)
reati di cui al libro II, titolo VII, capo I e capo II del codice penale;
c)
reati di cui al libro II, titolo VIII, capo I e capo II, tranne quello
di cui allarticolo 513-bis del codice penale;
d)
reati di cui al libro II, titolo XI, capo I, del codice penale;
e)
reati di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
f)
reati previsti dal codice civile;
g)
reati in materia tributaria.
3. Nel caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto il prelievo è effettuato dopo la convalida da parte del giudice.
4. I soggetti indicati al comma 1
sono sottoposti a prelievo di campioni di mucosa del cavo orale a cura
del personale specificamente addestrato delle Forze di polizia o di personale
sanitario ausiliario di polizia giudiziaria.
5. Le operazioni sono eseguite nel
rispetto della dignità e della riservatezza di chi vi è sottoposto.
Delle operazioni di prelievo è redatto verbale.
6. Il campione prelevato è
immediatamente inviato, a cura del personale procedente, al laboratorio
centrale di cui allarticolo 5, comma 2, per la tipizzazione del relativo
profilo e la successiva trasmissione alla banca dati del DNA.
(Profili del DNA tipizzati da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali)
1. Se, nel corso del procedimento penale, a cura dei laboratori delle Forze di polizia o di altre istituzioni di elevata specializzazione, sono tipizzati profili del DNA da reperti biologici a mezzo di accertamento tecnico, consulenza tecnica o perizia, lautorità giudiziaria procedente dispone la trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA, per la raccolta e i confronti.
2. Se non sono state effettuate le analisi di cui al comma 1, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, il pubblico ministero competente ai sensi dellarticolo 655, comma 1, del codice di procedura penale, può chiedere al giudice dellesecuzione di ordinare la trasmissione dei reperti ad un laboratorio delle Forze di polizia ovvero di altre istituzioni di elevata specializzazione per la tipizzazione dei profili e la successiva trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA.
(Metodologia di analisi di reperti e campioni biologici ai fini della tipizzazione del profilo da inserire nella banca dati nazionale del DNA)
1. Lanalisi del campione e del reperto biologico ai fini della tipizzazione del profilo del DNA, destinato allinserimento nella banca dati nazionale del DNA, è eseguita sulla base dei parametri riconosciuti a livello internazionale e indicati dallEuropean Network of Forensic Science Institutes (ENFSI), in modo da assicurare luniformità degli stessi.
2. I profili del DNA possono essere
inseriti nella banca dati nazionale del DNA solo se tipizzati in laboratori
certificati a norma ISO/IEC.
3. I sistemi di analisi sono applicati
esclusivamente alle sequenze del DNA che non consentono la identificazione
delle patologie da cui può essere affetto linteressato.
(Trattamento dei dati e accesso,
tracciabilità
dei campioni)
1. I profili del DNA e i relativi campioni non contengono le informazioni che consentono lidentificazione diretta del soggetto cui sono riferiti.
2. Laccesso ai dati contenuti
nella banca dati nazionale del DNA è consentito alla polizia giudiziaria
e allautorità giudiziaria esclusivamente per fini di identificazione
personale, nonché per le finalità di collaborazione internazionale
di polizia. Laccesso ai dati contenuti nel laboratorio centrale per
la banca dati nazionale del DNA è consentito ai medesimi soggetti
e per le medesime finalità, previa autorizzazione dellautorità
giudiziaria.
3. Il trattamento e laccesso
ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio
centrale per la banca dati nazionale del DNA è effettuato con modalità
tali da assicurare lidentificazione delloperatore e la registrazione
di ogni attività. È altresì assicurata la registrazione
di ogni attività concernente i campioni.
4. Il trattamento e laccesso
ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio
centrale per la banca dati nazionale del DNA sono riservati al personale
espressamente autorizzato.
5. Il personale addetto alla banca
dati nazionale del DNA e al laboratorio centrale per la banca dati nazionale
del DNA è tenuto al segreto per gli atti, i dati e le informazioni
di cui sia venuto a conoscenza a causa o nellesercizio delle proprie
funzioni.
(Cancellazione dei dati e distruzione
dei
campioni biologici)
1. A seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste o perché limputato non lo ha commesso è disposta anche dufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dellarticolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici.
2. A seguito di identificazione di
cadavere o resti cadaverici, nonché del ritrovamento di persona
scomparsa, è disposta anche dufficio la cancellazione dei
profili del DNA acquisiti ai sensi dellarticolo 7, comma 1, lettera
c), e la distruzione dei relativi campioni biologici.
3. Quando le operazioni di prelievo
sono state compiute in violazione delle disposizioni previste dallarticolo
9, si procede anche dufficio alla cancellazione del profilo del DNA
e alla distruzione del relativo campione biologico.
4. In ogni altro caso, il profilo
del DNA resta inserito nella banca dati nazionale del DNA per i tempi stabiliti
nel regolamento dattuazione, dintesa con il Garante per la
protezione dei dati personali, e comunque non oltre quaranta anni dallultima
circostanza che ne ha determinato linserimento ed il campione biologico
viene conservato per i tempi stabiliti nel regolamento di attuazione, dintesa
con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre
venti anni dallultima circostanza che ne ha determinato il prelievo.
(Sanzioni)
1. Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni di cui al capo II, o al di fuori dei fini previsti dallo stesso capo II, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a quattro anni.
2. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.
(Istituzioni di garanzia)
1. Il controllo sulla banca dati nazionale del DNA è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti.
2. Il Comitato nazionale per la biosicurezza,
le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV) garantisce losservanza
dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio
centrale per la banca dati nazionale del DNA, ed esegue, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, verifiche presso il medesimo laboratorio
centrale e i laboratori che lo alimentano, formulando suggerimenti circa
i compiti svolti, le procedure adottate, i criteri di sicurezza e le garanzie
previste, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per il miglioramento
del servizio.
3. Il Garante per la protezione dei
dati personali e il CNBBSV provvedono allespletamento dei compiti
di cui ai commi 1 e 2 nellambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie già in dotazione agli stessi.
(Regolamenti di attuazione)
1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e il Presidente del CNBBSV, sono disciplinati, in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi della presente legge:
a) il funzionamento e lorganizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richiesti;
b)
le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni
biologici, nonché, nel rispetto delle disposizioni di cui allarticolo
13, comma 4, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili;
c)
le attribuzioni del responsabile della banca dati nazionale del DNA e del
responsabile del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA,
nonché le competenze tecnicoprofessionali del personale ad essa
addetto;
d)
le modalità e i termini di esercizio dei poteri conferiti dallarticolo
15 al CNBBSV;
e)
le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione
dei relativi campioni biologici nei casi previsti dallarticolo 13;
f)
i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del
DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di
riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di
evitare la conservazione, nella banca dati e nel laboratorio centrale,
di più profili del DNA e più campioni biologici relativi
al medesimo soggetto.
(Norme transitorie)
1. I profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo nullaosta dellautorità giudiziaria, sono trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale entro un anno dalla data della sua entrata in funzione.
2. Il prelievo di campione biologico
nei confronti dei soggetti di cui allarticolo 9, già detenuti
o internati alla data di entrata in vigore della presente legge, è
effettuato a cura della polizia penitenziari a entro il termine di un anno.
3. Fino allistituzione ed al
funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del
DNA, e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Dipartimento dellamministrazione penitenziari a può
stipulare, nei limiti delle risorse assegnate dallarticolo 25, convenzioni
non rinnovabili, e di durata tale da non superare il termine non prorogabile
di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con i seguenti soggetti:
a) istituzioni di elevata specializzazione, per lesecuzione, anche presso laboratori esterni che rispondano ai requisiti di cui allarticolo 11, delle attività di cui allarticolo 8, comma 1, lettera a);
b) le singole Forze di polizia, per lo svolgimento di specifici programmi di formazione ed addestramento.
(Istituzione dei ruoli tecnici
del Corpo
di polizia penitenziaria)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per provvedere alla integrazione dellordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziari a mediante listituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale di cui allarticolo 5, comma 2. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dellespressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di questultimo è prorogata di sessanta giorni.
2. Nellesercizio della delega di cui al comma l, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) suddivisione del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia penitenziaria, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;
b)
suddivisione del personale che esplica mansioni di carattere professionale,
per il cui esercizio è richiesta liscrizione in appositi albi,
in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti
di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e
delle corrispondenti funzioni;
c)
previsione che laccesso alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo
e il relativo avanzamento in carriera avvenga mediante le medesime procedure
previste per i corrispondenti ruoli tecnici o similari della Polizia di
Stato;
d)
disciplina dello stato giuridico del personale, e in particolare del comando
presso altre amministrazioni, dellaspettativa, del collocamento a
disposizione, delle incompatibilità, dei rapporti informativi e
dei congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze
dei servizi di polizia e della necessità che la suddetta disciplina
non preveda trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri
dipendenti civili dello Stato;
e)
attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle
qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza al personale che svolge attività tecnicoscientifica e
che esplica mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di
appartenenza.
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
E ALTRE FORME DI
COOPERAZIONE
Art. 19.
(Scambio informativo dei dati del DNA
e
di dati personali)
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 del Trattato, concernenti lo scambio informativo dei profili del DNA, e quelle concernenti lo scambio informativo dei dati dattiloscopici, di quelli contenuti nei registri di immatricolazione dei veicoli, nonché di quelli relativi alle manifestazioni sportive, di cui agli articoli 8, 9, 12 e 15 del Trattato, sono applicate conformemente al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
(Utilizzo di guardie armate
a bordo
degli aeromobili)
1. Ai fini dellapplicazione dellarticolo 17 del Trattato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenti Autorità nazionali propongono alle competenti Autorità delle Parti contraenti e degli altri Stati che hanno aderito al Trattato la stipula di un accordo separato, ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 5, anche al fine di integrare le informazioni di cui allallegato l dello stesso Trattato.
2. Lautorizzazione generale di porto darmi dordinanza e di munizioni, di cui allarticolo 18, paragrafo l, del Trattato, consente il trasporto sul territorio nazionale delle relative armi dalluscita dallaeromobile fino al luogo di deposito nelle zone di sicurezza, di cui al medesimo articolo 18, paragrafo 2.
(Status e poteri dei componenti
di
operazioni comuni)
1. Al fini dellattuazione dellarticolo 24 del Trattato, gli appartenenti agli organi di polizia degli altri Stati contraenti che partecipano sul territorio nazionale ad operazioni comuni, distaccati dalle autorità rispettivamente competenti, possono svolgere le funzioni previste dallatto costitutivo delle unità miste, sottoscritto dallAutorità di pubblica sicurezza individuata ai sensi dellarticolo 3, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge o di regolamento in vigore nel territorio dello Stato. Agli stessi soggetti, nei medesimi limiti, sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
2. Salvo che sia diversamente stabilito dallatto costitutivo, il porto nel territorio dello Stato delle armi e delle attrezzature di cui allarticolo 28 del Trattato è autorizzato ai sensi dellarticolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni.
(Poteri in caso di interventi durgenza
sul
territorio nazionale)
1. Ai fini dellattuazione dellarticolo 25 del Trattato:
a) la facoltà dintervento ivi prevista si intende riferita alle situazioni di emergenza in cui un eventuale ritardo rischia di favorire il verificarsi dellevento dannoso;
b) gli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante possono utilizzare solo per legittima difesa le medesime armi previste per gli appartenenti alle unità miste di cui allarticolo 21 della presente legge.
2. Nel caso in cui la misura provvisoria del fermo di un persona è disposta, ai sensi dellarticolo 25, paragrafo 1, del Trattato, dagli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante, si applicano le disposizioni di cui allarticolo 5 della legge 30 settembre 1993, n. 388.
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI ACCERTAMENTI TECNICI IDONEI AD INCIDERE SULLA LIBERTÀ PERSONALE
Art. 23.
(Modifiche allarticolo 224
del
codice di procedura penale)
l. Dopo larticolo 224 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 224-bis. - (Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale). 1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dellergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per lesecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona indagata o imputata da sottoporre allesame del perito, il giudice, anche dufficio, ne dispone con ordinanza motivata lesecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.
2. Oltre a quanto disposto dallarticolo 224, lordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullità:
a) le generalità della persona da sottoporre allesame e quanto altro valga ad identificarla;
b)
lindicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria
del fatto;
c)
lindicazione specifica del prelievo o dellaccertamento da effettuare
e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova
dei fatti;
d)
lavviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o
da persona di fiducia;
e)
lavviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo
impedimento, può essere ordinato laccompagnamento coattivo
ai sensi del comma 6;
f)
lindicazione del luogo, del giorno e dellora stabiliti per
il compimento dellatto e delle modalità di compimento.
3. Lordinanza di cui al comma 1 è notificata alla persona da sottoporre alle indagini e al suo difensore almeno tre giorni prima di quello stabilito per lesecuzione delle operazioni peritali.
4. Non possono in alcun caso
essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla
legge o che possono mettere in pericolo la vita, lintegrità
fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la
scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità.
In ogni caso, a parità di risultato, devono essere prescelte le
tecniche meno invasive e più rispettose della dignità e del
decoro della persona.
5. Le operazioni peritali sono
comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi
vi è sottoposto.
6. Se la persona invitata a
presentarsi per i fini di cui al comma 1 non compare senza addurre un legittimo
impedimento, il giudice può disporre che sia accompagnata, anche
coattivamente, nel luogo, nel giorno e nellora stabiliti nellordinanza
di cui al medesimo comma 1. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il
proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti
coattivamente. Luso di mezzi di coercizione fisica è ridotto
al minimo indispensabile ed è consentito per il solo tempo strettamente
necessario allesecuzione del prelievo o dellaccertamento. Si
applicano le disposizioni dellarticolo 132, comma 2.
7. Latto è nullo
se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita
da un difensore.
Art. 224-ter. - (Provvedimenti del giudice per
le perizie su persone diverse dallindagato o dallimputato che
comportano prelievi o accertamenti coattivi). 1. Quando è
assolutamente necessario eseguire le operazioni di cui al comma 1 dellarticolo
224-bis nei confronti di persona non indagata o non imputata, si
osservano le disposizioni di cui allo stesso articolo 224-bis, in
quanto applicabili. In tale caso lordinanza contiene:
a) lindicazione
delle ragioni per le quali laccertamento del fatto non può
essere svolto se non con il compimento del prelievo o degli accertamenti
sulla persona da sottoporre a perizia;
b) lavviso alla persona interessata della facoltà di farsi accompagnare e assistere da un esperto o da persona di sua fiducia, dalla stessa indicati.
2. Se lordinanza di cui al comma 1 è adottata nella fase delle indagini preliminari, è omesso il riferimento a qualsiasi indicazione idonea a diffondere notizie attinenti alle indagini che devono rimanere segrete».
(Modifiche allarticolo 359
del
codice di procedura penale)
1. Dopo larticolo 359 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 359-bis. - (Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi). 1. Fermo quanto disposto dallarticolo 349, comma 2-bis, quando devono essere eseguite le operazioni di cui allarticolo 224-bis o allarticolo 224-ter e non vi è il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste.
2. Nei casi di urgenza, quando
vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave
o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone
lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenente i medesimi
elementi previsti dal comma 2 dellarticolo 224-bis o dallarticolo
224-ter, provvedendo a disporre laccompagnamento coattivo,
qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presenti senza
addurre un legittimo impedimento, ovvero lesecuzione coattiva delle
operazioni, se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi. Entro le quarantotto
ore successive il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini
preliminari la convalida del decreto e delleventuale provvedimento
di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al più
presto e comunque entro le settantadue ore successive, dandone avviso immediatamente
al pubblico ministero e al difensore.
3. Nei casi di cui ai commi
1 e 2, le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 224-bis, commi
2, 4 e 5, si applicano a pena di inutilizzabilità delle operazioni».
(Modifiche allarticolo 133
del
codice di procedura penale)
1. Al comma 1 dellarticolo 133 del codice di procedura penale, dopo le parole: «il perito,» sono inserite le seguenti: «la persona sottoposta allesame del perito diversa dallimputato,».
(Modifiche allarticolo 354
del
codice di procedura penale)
1. Allarticolo 354, comma 3, del codice di procedura penale, il secondo periodo è soppresso.
(Modifiche allarticolo 392
del
codice di procedura penale)
1. Allarticolo 392, comma 2, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero che comporti lesecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dallarticolo 224-bis».
(Modifiche allarticolo 72 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)
1. Dopo larticolo 72 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:
«Art. 72-bis. - (Prelievo di campioni biologici e accertamenti medici su persone incapaci). 1. Nei casi previsti dagli articoli 224-bis, 224-ter e 359-bis del codice, se la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici è minore ovvero interdetta per infermità di mente, le notifiche devono essere eseguite anche nei confronti delle persone che su di essa esercitano la potestà o la tutela, le quali devono prestare il consenso ad accompagnarla. Esse devono anche presenziare alle operazioni, salvo che ne siano esentate dal giudice o dal pubblico ministero per ragioni di rispetto del pudore della persona da sottoporre agli accertamenti.
2. Qualora le persone incapaci
non si presentino, può esserne disposto laccompagnamento,
anche coattivo, unitamente a quello delle persone che su di esse esercitano
lautorità.
3. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 224-bis, 224-ter
e 359-bis del codice.
4. Se le persone indicate ai
commi 1 e 2 mancano o non sono reperibili, ovvero si trovano in conflitto
di interessi con la persona incapace, il consenso è prestato da
un curatore speciale nominato dal giudice.
Art. 72-ter. - (Redazione del verbale delle
operazioni). 1. Nel verbale relativo alle operazioni di prelievo
di campioni biologici o alleffettuazione di accertamenti medici è
fatta espressa menzione del consenso eventualmente prestato dalla persona
sottoposta ad esame.
Art. 72-quater. - (Distruzione dei campioni
biologici). 1. Allesito della perizia o della consulenza
tecnica su campioni biologici, ai sensi degli articoli 224-bis,
224-ter o 359-bis, il giudice dispone limmediata distruzione
del campione prelevato, salvo che non ritenga la conservazione assolutamente
indispensabile. La distruzione è effettuata a cura del consulente
o del perito il quale ha proceduto alla relativa analisi, che ne redige
verbale da allegare agli atti.
2. Dopo la definizione del procedimento con decreto di archivi azione o dopo che è stata pronunciata sentenza non più soggetta ad impugnazione, la cancelleria procede, in ogni caso e senza ritardo, alla distruzione dei campioni biologici prelevati».
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29.
(Informazione al Parlamento
sulla cooperazione
di polizia)
1. Il Ministro dellinterno informa annualmente il Comitato parlamentare di cui allarticolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, sullo stato di attuazione delle previsioni del Trattato, sulle azioni intraprese e sugli accordi conclusi, con specifico riferimento a quelli attuativi di cui allarticolo 44.
(Accordi internazionali)
1. Lattuazione delle disposizioni di cui alla presente legge avviene in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dalla Repubblica italiana.
(Copertura finanziaria)
1. Per listituzione e il funzionamento della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, per le convenzioni di cui allarticolo 17, comma 3, e per lo scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali, è autorizzata la spesa di euro 11.184.200 per lanno 2008, di euro 6.210.000 per lanno 2009, di euro 4.910.000 per lanno 2010 e di euro 4.110.000 a regime, cui si provvede:
a) quanto ad euro 5.892.100 per lanno 2008, euro 3.205.000 per lanno 2009, euro 2.555.000 per lanno 2010 e euro 2.155.000 a regime, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellinterno;
b) quanto ad euro 5.292.100 per lanno 2008, euro 3.005.000 per lanno 2009, euro 2.355.000 per lanno 2010 e euro 1.955.000 a regime, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Per gli oneri relativi al personale, valutati in euro 1.627.420 a decorrere dallanno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro delleconomia
e delle finanze provvede al monitoraggio dellattuazione del comma
2, anche ai fini dellapplicazione dellarticolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali
decreti emanati ai sensi dellarticolo 7, secondo comma, numero 2),
della legge 5 agosto 1978, n. 468.
4. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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