IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con il
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 50, del decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante
disposizioni in materia di
monitoraggio della spesa
nel
settore
sanitario e di
appropriatezza delle prescrizioni sanitarie,
e, in particolare, il comma
2, il quale dispone che il
Ministero
dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero della
salute
approva i modelli di ricettari
medici standardizzati e di
ricetta
medica a lettura ottica, ne cura la successiva stampa e
distribuzione alle aziende sanitarie locali, alle
aziende ospedaliere
e, ove
autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a
carattere
scientifico ed ai policlinici universitari, che provvedono
ad
effettuarne la consegna individuale a tutti i medici del Servizio
sanitario
nazionale
abilitati dalla regione ad
effettuare
prescrizioni, da tale momento responsabili della
relativa custodia. I
modelli equivalgono a
stampati per il fabbisogno
delle
amministrazioni dello Stato;
Visti i commi 3 e 7 del predetto art. 50, i
quali dispongono in
ordine alla struttura del modello di ricetta, alla
compilazione della
medesima
nonche' alla rilevazione dei dati ivi contenuti all'atto
dell'utilizzazione della stessa;
Visto l'art. 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni,
recante norme in materia di assistenza
sanitaria
ai cittadini stranieri non
iscritti al Servizio sanitario
nazionale;
Visto l'art. 43 del
decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto
1999, n. 394, recanti
norme in materia di assistenza
sanitaria
ai cittadini stranieri non
iscritti al Servizio sanitario
nazionale
e, in particolare, il comma
3 che disciplina le modalita'
di
prescrizione delle prestazioni sanitarie
nei confronti degli
stranieri privi di permesso di soggiorno;
Ritenuto di prevedere l'utilizzazione
del medesimo modello di
ricettario
medico standardizzato anche per la prescrizione di
prestazioni sanitarie:
- agli
assicurati, cittadini italiani o
stranieri, di
istituzioni
estere residenti o in temporaneo soggiorno in Italia, il
cui
onere e' a
carico di istituzioni estere in base alle norme
comunitarie o altri accordi bilaterali di sicurezza
sociale;
- al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile il
cui onere e' a carico del Ministero della salute;
Visto il decreto 18 maggio 2004
del Ministero dell'economia e
delle
finanze, di concerto con il
Ministero della salute, attuativo
del comma
2 del citato art. 50, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
25 ottobre 2004, n. 251;
Considerato che l'obbligo, in capo al medico, di apporre il
codice
corrispondente alla tipologia di
esenzione riconosciuta,
previsto
al punto 3.1.4.3 del
disciplinare tecnico del decreto
18 maggio 2004, era da intendersi come sussistente solo
nelle regioni
ove
e' prevista, a carico
dell'assistito,
una quota di
compartecipazione
alla spesa sanitaria tranne nei casi in cui
dall'esenzione derivino
ulteriori benefici per l'assistito (ad
esempio
pluriprescrizione,
fornitura gratuita dei farmaci di fascia
C, farmaci per la terapia del dolore);
Ritenuto necessario
integrare le modalita' di compilazione della
ricetta riportate dal citato decreto 18 maggio 2004 in
funzione degli
esiti
dell'applicazione
sperimentale delle disposizioni di cui al
citato
art. 50 nelle regioni e province autonome
individuate con i
decreti
del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con
il
Ministro della salute,
attuativi del comma 6 del citato art. 50,
con esclusivo riferimento ai seguenti aspetti:
- le
modalita' di attribuzione
del codice di priorita' delle
prestazioni;
- le
modalita' di
identificazione dei soggetti assicurati da
istituzioni estere;
- l'indicazione di ulteriori
elementi informativi sulla matrice
della
ricetta per la prescrizione di prestazioni sanitarie con onere
a
carico del Ministero della
salute, al personale navigante,
marittimo e dell'aviazione civile;
Ritenuto,
pertanto, di aggiornare il
disciplinare tecnico
allegato al citato decreto 18 maggio 2004 con il
disciplinare tecnico
allegato al presente decreto;
Decreta:
Art. 1.
Caratteristiche e
impiego del ricettario per
l'erogazione di
prestazioni sanitarie
1. La prescrizione
delle prestazioni sanitarie con onere a
carico
del Servizio sanitario
nazionale presso strutture a gestione
diretta o accreditate e' effettuata esclusivamente
mediante l'impiego
di
ricettari le cui caratteristiche sono fissate dal disciplinare
tecnico
allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
decreto,
nel quale vengono anche riportate
le regole relative al
trattamento
della ricetta in sede di
erogazione della prestazione e
che sostituisce il disciplinare tecnico allegato al
decreto 18 maggio
2004 indicato nelle premesse.
2. I ricettari di cui al
comma 1 sono altresi' utilizzati per le
seguenti prescrizioni:
a. prescrizioni delle prestazioni
sanitarie agli assicurati,
cittadini
italiani o stranieri,
residenti o in temporaneo soggiorno
in
Italia, il cui onere e' a carico di istituzioni estere in base
alle
norme comunitarie o
altri accordi bilaterali di sicurezza
sociale;
b. prescrizioni delle prestazioni
sanitarie, con onere a carico
del
Ministero della salute, al
personale navigante,
marittimo e
dell'aviazione civile.
3. Le regioni, in presenza di peculiari esigenze
individuate in
ambito locale, ivi comprese quelle attinenti la stampa
delle diciture
in
forma bilingue, possono richiedere al Ministero
dell'economia e
delle
finanze variazioni ed integrazioni
al modello di cui al
comma 1,
purche' non venga alterato il contenuto informativo
della
ricetta.
Art. 2.
Consegna
dei ricettari per l'erogazione delle prestazioni sanitarie
1. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, per il tramite
dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, cura la distribuzione
dei
ricettari di cui all'art. 1, comma 1, nonche' la
distribuzione
dei
ricettari di cui al medesimo art. 1, comma 2,
lettera b),
mediante la
consegna ai Servizi di assistenza sanitaria al personale
navigante (S.A.S.N.) di Napoli e Genova, che provvedono
alla consegna
individuale
a tutti i
medici abilitati ad
effettuare le relative
prescrizioni, da tale momento responsabili della
relativa custodia.
Art. 3.
Compilazione dell'area della ricetta relativa al codice fiscale
1. In attesa
della piena operativita' delle procedure
informatizzate
di stampa del codice fiscale
a barre da parte dei
medici
prescrittori,
nell'apposito
spazio della ricetta, e'
consentito
ai predetti medici di riportare in ÇchiaroÈ" il codice
fiscale dell'assistito.
Art. 4.
Norma transitoria e finale
1. Le prescrizioni possono essere
effettuate mediante l'impiego
dei
ricettari attualmente in
uso fino ad esaurimento delle relative
scorte.
In tal caso la data di nascita e la data di
scadenza della
Tessera
europea di assicurazione
malattia (T.E.A.M.) dell'assistito
assicurato
da istituzioni straniere sono riportati manualmente
sul
verso
della ricetta. Nel medesimo
caso il medico prescrittore
S.A.S.N.
riporta manualmente sulla matrice della
ricetta la data
della
prescrizione
e
l'indicazione
dell'esenzione dalla
compartecipazione alla spesa.
Roma, 17 marzo 2008
Il Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze
Canzio
Il Capo del dipartimento
della qualita' del
Ministero della salute
De Giuli
Allegato 1
INDICE
1. - GLOSSARIO pag. 13
2. - CARATTERISTICHE DEL RICETTARIO pag. 14
2.1 -
Struttura e formato del modulo pag.
14
2.2-
Caratteristiche della matrice pag.
14
2.3-
Caratteristiche della ricetta pag.
15
2.3.1- Recto della ricetta pag.
15
2.3.1.1 - Aree della ricetta e
relative specifiche pag. 15
2.3.1.2 - Codice identificativo
della ricetta pag. 19
2.3.1.3 - Specifiche per la stampa
pag. 20
2.3.2- Verso della ricetta pag.
21
2.3.3- Caratteristiche della carta del modulo pag. 23
2.4 -
Struttura del ricettario pag. 23
2.4.1- Copertina del ricettario
pag. 24
2.5-
Struttura del tagliando adesivo pag.
24
2.6-
Modello aggiuntivo alla ricetta pag.
25
3.- ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE E L'IMPIEGO DEL
MODULO pag. 26
3.1-
Ricetta pag. 26
3.1.1- Generalita' e indirizzo dell'assistito pag. 26
3.1.2- Numero
progressivo
della ricetta apposto dalla
farmacia pag.
26
3.1.3- Spazio per autorizzazioni, annotazioni del farmacista e
firma pag.
26
3.1.4- Avvertenze per la compilazione delle zone destinate
alla
lettura ottica pag. 27
3.1.4.1- Codice dell'assistito
pag. 28
3.1.4.2- Sigla provincia e codice
ASL di competenza
dell'assistito pag. 28
3.1.4.3- Esenzione pag. 29
3.1.4.4- Tipologia di prescrizione
pag. 29
3.1.4.5- Prescrizioni farmaceutiche e specialistiche:
numero
totale pag.
30
3.1.4.6- Data di compilazione della
ricetta pag. 30
3.1.4.7- Tipo ricetta pag. 30
3.1.4.8- Priorita' della
prescrizione pag. 31
3.1.4.9- Area bollini delle
specialita' medicinali pag. 31
3.1.4.10- Area per assistenza
specialistica pag. 32
3.1.4.11- Data di effettuazione
della prestazione e timbro
della struttura erogante pag. 32
3.1.4.12- Importo ticket pag. 33
3.1.4.13- Importo galenici, diritto di chiamata ed
altro pag.
33
3.1.4.14- Stampa informatizzata
pag. 34
3.2- Verso
della ricetta pag. 34
3.3-
Matrice: istruzioni per la compilazione e l'impiego pag. 35
4.- TAGLIANDO ADESIVO pag. 35
5.- MODULO AGGIUNTIVO DELLA RICETTA pag. 36
6.- MODALITA' DI
COMPILAZIONE DELLA PRESCRIZIONE PER CATEGORIE
PARTICOLARI DI ASSISTITI pag. 37
6.1-
Servizi assistenza sanitaria naviganti (SASN) pag. 37
6.1.1- Ricetta pag. 37
6.1.2- Verso della ricetta pag. 38
6.1.3- Matrice pag. 38
6.2-
Straneri temporaneamente presenti in italia (STP) pag. 39
6.2.1- Ricetta pag. 39
6.2.2- Matrice pag. 39
7.- SOGGETTI ASSICURATI DA ISTITUZIONI ESTERE pag. 40
7.1-
Ricetta pag. 40
7.2-
Matrice pag. 40
8.- ALLEGATI pag.
41
8.1-
Allegato 1 - Copertina del ricettario SSN pag. 41
8.2-
Allegato 1-bis -
copertina del ricettario SSN con
elementi pag.
42
8.3-
Allegato 1-ter -
Legenda elementi della copertina
del
ricettario SSN pag. 43
8.4-
Allegato 2 - MODULO SSN pag. 44
- Allegato 2-bis - MODULO SSN CON ELEMENTI pag. 45
8.5-
Allegato 2-ter - LEGENDA ELEMENTI DEL MODULO SSN pag. 46
8.6-
Allegato 3 - VERSO DELLA RICETTA SSN pag.
47
8.7-
Allegato 3-bis - VERSO DELLA RICETTA SSN CON ELEMENTI pag. 48
8.8-
Allegato 3-ter - LEGENDA ELEMENTI DEL VERSO DELLA RICETTA
SSN pag. 49
8.9-
Allegato 4 - RICETTA AGGIUNTIVA SSN pag.
50
8.10-
Allegato 4-bis - RICETTA AGGIUNTIVA SSN CON ELEMENTI pag. 51
8.11-
Allegato 4-ter - LEGENDA ELEMENTI DELLA RICETTA AGGIUNTIVA
SSN pag. 52
8.12-
Allegato 5 - FILIGRANA DEL MODULO pag.
53
8.13-
Allegato 6 - TAGLIANDO ADESIVO pag.
54
8.14-
Allegato 7 - COPERTINA DEL RICETTARIO SASN pag. 55
8.15-
Allegato 7-bis -
COPERTINA DEL RICETTARIO SASN CON
ELEMENTI pag.
56
8.16-
Allegato 7-ter -
LEGENDA ELEMENTI DELLA COPERTINA DEL
RICETTARIO SASN pag. 57
8.17-
Allegato 8 - MODULO SASN pag. 58
8.18-
Allegato 8-bis - MODULO SASN CON ELEMENTI pag. 59
8.19-
Allegato 8-ter - LEGENDA ELEMENTI DEL MODULO SASN pag. 60
8.20-
Allegato 9 - VERSO DELLA RICETTA SASN pag. 61
8.21-
Allegato 9-bis -
VERSO DELLA RICETTA SASN CON
ELEMENTI pag.
62
8.22-
Allegato 9-ter - LEGENDA ELEMENTI DEL VERSO DELLA
RICETTA
SASN pag.
63
8.23-
Allegato 10 - RICETTA AGGIUNTIVA SASN pag. 64
8.24-
Allegato 10-bis
- Ricetta
aggiuntiva
SASN con
elementi pag.
65
8.25-
Allegato 10-ter - Legenda elementi della ricetta aggiuntiva
SASN pag.
66
8.26-
Allegato 11 - Codici regioni, province autonome e sedi SASN
ai fini della codifica della ricetta pag. 67
8.27-
Allegato 12 - Codifica nazionale delle condizioni
di
esenzione dalla partecipazione alla spesa pag. 68
----> Vedere immagini da pag. 7 a pag. 73 <----