Tar Veneto, Sez. III, Sent. n. 3496 dellĠ11 novembre 2008, Pres.
Buricelli, Rel. Perrelli. L.F. – Ministero dellĠinterno.
Massima e/o decisione:
Nel giudizio introdotto con il ricorso n. 1700/2008 proposto da L. F.,
rappresentato e difeso dallĠavv. Elisabetta Costa, con elezione di domicilio
presso lo studio dellĠavv. Cristian Giuriato, in Venezia Mestre, P.za Ferretto
68;
CONTRO
lĠAmministrazione dellĠInterno, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentata e difesa dallĠAvvocatura distrettuale dello Stato di Venezia,
domiciliataria per legge;
per l'annullamento
del provvedimento n. 12/2008/Imm. Me 1837, emesso dal Questore della Provincia
di Padova, il 25.6.2008, notificato lĠ1.7.2008, con cui veniva disposta
dĠufficio la revoca del permesso di soggiorno gi rilasciato il 3.1.2006;
Visto il ricorso, notificato il 28 agosto 2008 e depositato presso la
Segreteria il 20 settembre 2008, con i relativi allegati;
visto lĠatto di costituzione in giudizio dellĠAmministrazione dell'Interno;
visti gli atti tutti di causa;
uditi allĠudienza camerale dell'1 ottobre 2008 (relatore il Referendario M.
Perrelli), lĠavv. Doni in sostituzione dellĠavv. Costa per la parte ricorrente
e l'avv.to dello Stato Bonora per la P.A. resistente;
considerato che, nel corso dellĠudienza camerale fissata nel giudizio in
epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alla parte ricorrente come,
allĠesito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex
artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e
questa non ha espresso rilievi o riserve;
ritenuto che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale
sentenza nei termini come di seguito esposti:
FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento impugnato il Questore di Padova ha disposto la revoca del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, rilasciato al
ricorrente il 3.1.2006 e con scadenza al 2.1.2008.
Il ricorrente deduce lĠillegittimit della revoca gravata:
per violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 286/1998
giacch il provvedimento del Questore si fonderebbe esclusivamente sulla
condanna emessa nei confronti del sig. L. F. per un reato inerente la libert
sessuale, senza tenere conto n dellĠinserimento sociale del ricorrente -
documentalmente comprovato da un contratto di lavoro a tempo indeterminato e
dalla disponibilit di uno stabile alloggio-, n della durata del soggiorno sul
territorio nazionale e del comportamento dal medesimo tenuto, n, infine, della
scelta del rito alternativo del patteggiamento al fine di collaborare per
lĠaccertamento delle proprie responsabilit.
Per eccesso di potere in relazione alla circolare del Ministero dellĠInterno n.
400/A/2007/463/P/10.2.2. del 16.2.2007 con la quale, a seguito delle modifiche
introdotte dal D.Lgs. n. 3/2007 allĠart. 9 del D.Lgs. n. 286/1998, stato
evidenziato come un eventuale provvedimento di diniego di rilascio di permesso
di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo dovr riportare unĠarticolata
motivazione su tutti gli elementi che hanno contribuito a formulare un giudizio
di pericolosit attuale e concreta e dovr tenere conto dellĠinserimento
sociale, familiare e lavorativo dello straniero, nonch della durata del
soggiorno sul territorio nazionale. EĠ, infatti, evidente che nel caso di
specie il Questore abbia omesso qualunque autonoma valutazione di pericolosit
sul ricorrente, essendosi limitato a richiamare ai fini della revoca del titolo
di soggiorno, in via esclusiva ed automatica, lĠesistenza di una sentenza
penale di patteggiamento per un reato inerente la libert sessuale.
Per violazione dellĠart. 21 quinquies della legge n. 241/1990, cos come
novellata dalla legge n. 15/2005, attesa la mancata esplicitazione nel
provvedimento dellĠinteresse pubblico concreto ed attuale posto a fondamento
della revoca, interesse che deve necessariamente essere distinto ed ulteriore
rispetto al mero ripristino della legalit.
Le censure articolate dal ricorrente sono infondate e vanno, pertanto,
disattese.
Va precisato che il provvedimento di revoca si fonda:
sulla sentenza del 7.6.2006 del G.U.P. di Treviso con la quale il ricorrente
stato condannato ad anni uno e mesi quattro di reclusione per i reati di cui
agli artt. 609 bis e 582 c.p., per avere con violenza costretto P. G. a subire atti
sessuali, consistiti nel palpeggiamento del seno nel sottopassaggio della
stazione ferroviaria di Treviso, nonch per averla colpita sul volto con un
pugno mentre cercava di sottrarsi allĠintervento delle forze dellĠordine;
sulla particolare gravit del fatto e sulle modalit della condotta tenuta dal
ricorrente, sintomatiche di unĠindole aggressiva e pregiudizievole per la
sicurezza e la tranquillit pubbliche.
Con riguardo al primo e al secondo motivo di censura, che possono essere
trattati congiuntamente, va evidenziato che secondo il consolidato orientamento
della giurisprudenza amministrativa, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni
per discostarsi, le condanne previste nellĠart. 4, comma 3, del D.Lgs. n.
286/1998 costituiscono motivo di per s ostativo al rinnovo del permesso di
soggiorno, con la conseguenza che lĠAmministrazione legittimamente si pu
limitare a richiamare tali tipi di condanne per negare il richiesto rinnovo,
essendo stata gi operata una scelta in tal senso da parte del legislatore
(cfr. da ultimo Cons. Stato n. 1803/2008; n. 114/2008). Inoltre, ai sensi
dellĠart. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 Òil permesso di soggiorno o il suo
rinnovo sono negati quando vengono a mancare i requisiti per lĠingresso e per
il soggiorno: lĠarticolo 4, comma 3, nel precisare i requisiti richiesti,
esclude che possa essere ammesso a soggiornare sul territorio nazionale lo
straniero che risulti condannato per alcuni reati tra cui quelli inerentiÉla
libert sessuale o lo spaccio di stupefacenti ÉÓ. Ne discende che lĠaver
commesso uno dei fatti – reato espressamente elencati dal citato art. 4,
comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998 ha una valenza immediatamente ostativa in
ordine alla positiva valutazione della permanenza sul territorio italiano e,
quindi, pu legittimamente fondare il provvedimento di revoca del permesso gi
rilasciato.
Peraltro, nonostante il carattere assorbente delle richiamate argomentazioni,
va sottolineato come nel caso di specie risultino infondate anche le censure
concernenti: a) la mancanza di un valido giudizio di pericolosit attuale e
concreta del ricorrente, e b) lĠomessa considerazione del suo inserimento
sociale.
A tale riguardo necessario precisare, in via preliminare, che il Collegio non
ritiene condivisibile la tesi della difesa del ricorrente secondo la quale
dovrebbe trovare applicazione il disposto dellĠart. 9 del D.Lgs. n. 286/1998,
come modificato dal D.Lgs. n. 3/2007, concernente il rilascio del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Nella fattispecie in esame, infatti, non si controverte della revoca di un
permesso di soggiorno CE, bens di un permesso di soggiorno per motivi di
lavoro subordinato ex art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998. Inoltre, come affermato
proprio nel ricorso introduttivo, il sig. L. F. presente in Italia dal 2004,
cio da circa quattro anni, vale a dire da un periodo inferiore a quello che il
richiamato art. 9 pone come presupposto per la richiesta del permesso di
soggiorno CE (cfr. art. 9 cit.: Òlo straniero in possesso, da almeno cinque
anni, di un permesso di soggiorno in corso di validitÉÓ).
La stessa circolare del 16.2.2007 del Ministero dellĠInterno, nel richiamare
lĠattenzione delle Questure sulle pi significative modifiche introdotte dal
D.Lgs. n. 3/2007, si riferisce espressamente ai casi in cui oggetto della
richiesta dello straniero sia una carta di soggiorno, ora denominata permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,e non, invece, alle ipotesi
di rilascio o di rinnovo dei permessi di soggiorno, come disciplinati dagli
artt. 4 e seguenti del T.U.. N la mancata estensione della disciplina prevista
dal citato art. 9 anche ad ipotesi in esso non contemplate integra alcuna
irragionevole disparit di trattamento, giacch sono ben diversi i presupposti ed
i requisiti previsti dalla citata disposizione per ottenere il permesso di
soggiorno CE rispetto a quelli stabiliti per gli altri permessi di soggiorno.
Del resto, dalla mera lettura del provvedimento gravato emerge che
lĠAmministrazione procedente ha tenuto conto di tutte le circostanze dedotte
dal ricorrente in sede di memoria difensiva, depositata a seguito dellĠavviso
di avvio del procedimento, e che ha ritenuto le stesse non idonee a far venire
meno il giudizio di pericolosit sociale desunto dal delitto commesso dal sig.
L. F. che, pur potendo legittimamente permanere sul territorio nazionale e pur
munito di una regolare attivit lavorativa, ha posto in essere condotte
illecite e denotanti un notevole allarme sociale.
Deve, infine, essere disatteso anche lĠultimo motivo di ricorso, concernente la
violazione dellĠart. 21 quinquies della legge n. 241/1990, come novellata dalla
legge n. 15/2005.
Ai sensi della su citata disposizione, Òper sopravvenuti motivi di pubblico
interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova
valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo
ad efficacia durevole pu essere revocato da parte dell'organo che lo ha
emanato ovvero da altro organo previsto dalla leggeÓ. Tanto premesso
lĠAmministrazione resistente, tenuto conto della condanna del ricorrente per un
reato inerente la libert sessuale, nonch delle modalit della condotta dal
medesimo tenuta, sintomatiche di unĠindole aggressiva e violenta, ha
legittimamente proceduto a revocare il titolo di soggiorno rilasciatogli,
evidenziando il sopravvenire di una causa ostativa al rilascio e/o al rinnovo
del permesso de quo e la lesivit della permanenza dello straniero sul
territorio nazionale per la sicurezza e la tranquillit pubbliche. Deve,
quindi, ritenersi soddisfatto lĠobbligo motivazionale posto a carico
dellĠamministrazione procedente dal citato art. 21 quinquies.
Sulla scorta delle predette argomentazioni il ricorso deve, pertanto, essere
respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore
dellĠamministrazione resistente, liquidandole in Û 1.500,00
(millecinquecento/00) di cui Û 100,00 (cento/00) per spese anticipate ed il
residuo per diritti ed onorari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutorit amministrativa.
Cos deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 1Ħ ottobre 2008.