Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Commissione di inchiesta sulla condizione delle donne e dei minori nelle comunità rom - A.C. 1052 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 1052/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 95
Data: 05/12/2008
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

Casella di testo: Progetti di legge
 


5 dicembre 2008

 

n. 95/0

Commissione di inchiesta sulla condizione
delle donne e dei minori nelle comunità rom

A.C. 1052

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

A.C. 1052

Titolo

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione delle donne e dei minori nelle comunità rom presenti in Italia

Iniziativa

On. Santelli

Iter al Senato

No

Numero di articoli

8

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

15 maggio 2008

assegnazione

9 luglio 2008

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni II (Giustizia, ex art. 73, co. 1-bis, Reg.), V (Bilancio) e XII (Affari sociali)

 

 


Contenuto

La proposta di legge ha ad oggetto l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla condizione delle donne e dei minori nelle comunità rom; alla Commissione è attribuito il compito di “svolgere indagini sul rispetto dei diritti fondamentali della persona sanciti dalla Costituzione e dalla legislazione vigente all’interno delle comunità nomadi presenti in Italia”, e sulle loro violazioni.

Ulteriori compiti della Commissione sono la verifica della congruità e delle modalità di attuazione della rilevante normativa, e la formulazione di proposte legislative e amministrative in ordine alla prevenzione e al contrasto delle violazioni dei menzionati diritti.

La Commissione è composta da 12 senatori e 12 deputati, ed opera sino alla data di presentazione del documento conclusivo e, comunque, non oltre la corrente legislatura.

Il presidente, il vice presidente e i due segretari della Commissione sono eletti da questa a scrutinio segreto. La Commissione approva un regolamento per la conduzione dei propri lavori.

La Commissione opera con gli stessi poteri e le stesse imitazioni dell’autorità giudiziaria; può richiedere atti e documenti su procedimenti e inchieste giudiziarie in corso, e su indagini e inchieste parlamentari, e può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. La proposta di legge disciplina il regime del segreto apponibile su atti, documenti o testimonianze.

Le spese di funzionamento della Commissione sono, come di consueto, poste a carico dei bilanci interni delle due Camere, in parti uguali; per esse è fissato un limite massimo pari a 40.000 euro per il 2008 e a 80.000 euro per ciascuno degli anni successivi.

Relazioni allegate

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla sola relazione illustrativa

Necessità dell’intervento con legge

La Costituzione prevede che “ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse” (art. 82). L’inchiesta può quindi essere anche deliberata da una sola Camera, con atto non legislativo. Si è però andato affermando sin dalla III legislatura (1958-1963) l’uso di deliberare inchieste con legge, affidandole a Commissioni composte di deputati e senatori.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia, attenendo all’esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari, può ricondursi alla disciplina degli organi dello Stato, riservata dall’art. 117, co. 2°, lett. f), della Costituzione all’esclusiva competenza legislativa statale.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 3, co. 4, prevede che la Commissione parlamentare adotti un regolamento interno per disciplinare la propria attività.

Formulazione del testo

All’art. 1, co. 1, sembra opportuna una precisazione in ordine all’ambito di interesse dell’inchiesta: le espressioni “comunità rom” e “comunità nomadi”, entrambe utilizzate nel comma, non coincidono infatti integralmente, essendo quella rom solo una delle minoranze comunemente definite nomadi presenti in Italia.

All’art. 2, co. 1, lett. b), non è espressamente precisato se l’accertamento del rispetto dei diritti fondamentali nelle comunità rom debba riferirsi unicamente ai diritti fondamentali delle donne e dei minori (come parrebbe intendersi alla luce della precedente lett. a)).