SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 6 FEBBRAIO 2007, N.30, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
2004/38/CE RELATIVA AL DIRITTO DEI CITTADINI DELLĠUNIONE E DEI LORO FAMILIARI DI CIRCOLARE E DI
SOGGIORNARE LIBERAMENTE NEL
TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI.
.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini
dellĠUnione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante
disposizioni per lĠadempimento di obblighi derivanti dallĠappartenenza
dellĠItalia alle Comunit Europee – Legge Comunitaria 2004, che ha
delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2004/38/CE, compresa
nellĠelenco di cui allĠallegato B della legge stessa;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30,
recante ÒAttuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei
cittadini dellĠUnione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente sul territorio degli Stati membri;
Visto
lĠarticolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, che autorizza il
Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi di attuazione delle direttive comprese negli elenchi allegati alla
medesima legge entro diciotto mesi dallĠentrata in vigore del provvedimenti;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dellĠattivit di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee
e del Ministro dellĠinterno, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
dellĠeconomia e delle finanze e della giustizia
EMANA
il seguente decreto legislativo:
art.1
- Al decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'articolo 5
del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, aggiunto, in fine, il
seguente comma: Ò5-bis.
In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o
il suo familiare pu presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la
propria presenza nel territorio nazionale, secondo le modalit stabilite con
decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata
tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il
soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi";
b)
all'articolo
18, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che
costituisce causa di cancellazione anagrafica";
c)
lĠarticolo 20
sostituito dal seguente:
Òart.20
(Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno)
- Salvo quanto previsto dallĠarticolo 21, il
diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dellĠUnione o dei loro
familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, pu essere limitato con
apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi
imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza.
- I motivi di sicurezza dello Stato sussistono
anche quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie
di cui allĠarticolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, ovvero vi sono
fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello
Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivit
terroristiche, anche internazionali.
- I motivi imperativi di pubblica sicurezza
sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che
costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti
fondamentali della persona ovvero allĠincolumit pubblica, rendendo
urgente lĠallontanamento perch la sua ulteriore permanenza sul territorio
incompatibile con la civile e sicura convivenza. Ai fini dellĠadozione
del provvedimento, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate
da un giudice italiano o straniero, per uno o pi delitti non colposi,
consumati o tentati, contro la vita o lĠincolumit della persona, o per
uno o pi delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nellĠarticolo 8
della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione
della pena su richiesta a norma dellĠarticolo 444 del codice di procedura
penale per i medesimi
delitti, ovvero dellĠappartenenza a taluna delle categorie di cui allĠarticolo
1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di
cui allĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, nonch di misure di prevenzione o di provvedimenti di
allontanamento disposti da autorit straniere.
- I provvedimenti di allontanamento sono adottati
nel rispetto del principio di proporzionalit e non possono essere
motivati da ragioni di ordine economico, n da ragioni estranee ai
comportamenti individuali dellĠinteressato che rappresentino una minaccia
concreta e attuale allĠordine
pubblico o alla pubblica sicurezza LĠesistenza di condanne penali non giustifica
di per s l'adozione di tali provvedimenti.
- NellĠadottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto
della durata del soggiorno in Italia dellĠinteressato, della sua et,
della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute,della
sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e
dellĠimportanza dei suoi legami con il Paese di origine.
- I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui allĠarticolo
14 possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di
sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per
altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
- I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel
territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni
possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per
motivi imperativi di pubblica sicurezza, salvo l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso
del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n.
176.
- Le malattie o le infermit che possono giustificare limitazioni
alla libert di circolazione nel territorio nazionale sono solo quelle con
potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della
sanit, nonch altre malattie infettive o parassitarie contagiose,
semprech siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai
cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso
nel territorio nazionale non
possono giustificare l'allontanamento.
- Il Ministro dellĠinterno adotta i provvedimenti di allontanamento per motivi
imperativi di pubblica sicurezza dei soggetti di cui al comma 7 nonch i
provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di
sicurezza dello Stato. Negli altri casi, i
provvedimenti di allontanamento sono adottati dal prefetto del luogo di
residenza o dimora del destinatario.
- I provvedimenti di allontanamento sono motivati, salvo che vi
ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. Se il destinatario non
comprende la lingua italiana, il provvedimento accompagnato da una
traduzione del suo contenuto, anche mediante appositi formulari,
sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile o,
se ci non possibile per
indisponibilit di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in
tale lingua, comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o
tedesca, secondo la preferenza indicata dallĠinteressato. Il provvedimento notificato allĠinteressato e
riporta le modalit di impugnazione
e, salvo quanto previsto al comma 11, indica il termine stabilito
per lasciare il territorio nazionale che non pu essere inferiore ad un
mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, pu
essere ridotto a dieci giorni. Il provvedimento indica anche la durata del
divieto di reingresso che non pu essere superiore a dieci anni nei casi
di allontanamento per i motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni
negli altri casi.
- Il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello
Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza immediatamente
eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui allĠarticolo 13, comma 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286.
- Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del provvedimento
di allontanamento si trattiene oltre il termine fissato, il questore
dispone lĠesecuzione immediata del provvedimento di allontanamento
dellĠinteressato dal territorio nazionale. Si applicano, per la convalida
del provvedimento del questore, le disposizioni del comma precedente .
- Il destinatario del
provvedimento di allontanamento pu presentare domanda di revoca del
divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia
decorsa almeno la met della durata del divieto, e in ogni caso decorsi
tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a
dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno
motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale.
Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto
motivato l'autorit che ha emanato il provvedimento di allontanamento.
Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel
territorio nazionale.
- Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel
territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, punito con
la reclusione fino a due anni, nellĠipotesi di allontanamento per motivi
di sicurezza dello Stato, ovvero
fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il giudice pu sostituire la
pena della reclusione con la misura dellĠallontanamento immediato con
divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a
dieci anni. LĠallontanamento immediatamente eseguito dal questore, anche
se la sentenza non definitiva.
- Si applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni in
caso di reingresso nel territorio nazionale in violazione della misura
dellĠallontanamento disposta ai sensi del comma 14, secondo periodo.
- Nei casi di cui ai precedenti commi 14 e 15 si procede con rito
direttissimo. In caso di condanna, salvo che il giudice provveda ai sensi
del comma 14, secondo periodo, sempre adottato un nuovo provvedimento di
allontanamento immediatamente esecutivo, al quale si applicano le norme
del comma 11..
- I provvedimenti di allontanamento di cui al
presente articolo sono adottati tendendo conto anche delle segnalazioni
motivate del sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario
del provvedimento.
d)
dopo lĠarticolo 20 sono aggiunti i
seguenti:
ÒArt.20-bis
(Procedimento penale pendente a carico del
destinatario del provvedimento di allontanamento)
1.
Qualora il
destinatario del provvedimento di allontanamento di cui allĠarticolo 20, commi
11 e 12, sia sottoposto a procedimento penale, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
2.
Il nulla osta
di cui allĠarticolo 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, si intende concesso qualora lĠautorit giudiziaria non provveda entro
quarantotto ore dalla data di ricevimento della richiesta.
3.
Non si d luogo
alla sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del
1998, qualora si proceda per i reati di cui all'articolo 380 del codice di
procedura penale.
4.
Quando il
procedimento penale pendente sia relativo ai reati di cui all'articolo 380 del
codice di procedura penale, si pu procedere all'allontanamento solo
nell'ipotesi in cui il soggetto non sia sottoposto a misura cautelare detentiva
per qualsiasi causa.
5.
In deroga alle
disposizioni sul divieto di reingresso, il destinatario del provvedimento di
allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero parte offesa nello
stesso, pu essere autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo
lĠesecuzione del provvedimento, per il tempo strettamente necessario
allĠesercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o
di compiere atti per i quali necessaria la sua presenza. Salvo che la
presenza dellĠinteressato possa procurare gravi turbative o grave pericolo
allĠordine pubblico o alla sicurezza pubblica, lĠautorizzazione rilasciata
dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di
allontanamento, o del suo difensore.
Art.20-ter
(Autorit giudiziaria competente per la convalida
dei provvedimenti del questore)
- Ai fini
della convalida dei provvedimenti emessi dal questore ai sensi degli
articoli 20 e 20-bis, competente il tribunale ordinario in composizione
monocratica.
e)
gli articoli 21 e 22 sono sostituiti dai
seguenti:
ÒArt.21
(Allontanamento per cessazione delle
condizioni che determinano il diritto di soggiorno)
- Il provvedimento di allontanamento dei
cittadini degli altri Stati membri dellĠUnione europea o dei loro familiari,
qualunque sia la loro cittadinanza, pu altres essere adottato quando
vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno
dell'interessato ai sensi degli articoli 6,7 e 13 e salvo quanto previsto
dagli articoli 11 e 12.
- Il provvedimento di cui al comma 1
adottato dal prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o
dimora del destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco del
luogo di residenza o dimora, con atto motivato e notificato
all'interessato. Il provvedimento adottato tenendo conto della durata
del soggiorno dell'interessato, della sua et, della sua salute, della sua
integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di
origine. Il provvedimento riporta le modalit di impugnazione, nonch il
termine per lasciare il territorio nazionale, che non pu essere inferiore
ad un mese. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, si
applicano le disposizioni di cui allĠarticolo 20, comma 10.
- Unitamente al provvedimento di
allontanamento consegnata allĠinteressato una attestazione di obbligo di
adempimento dellĠallontanamento, secondo le modalit stabilite con decreto
del Ministro dellĠinterno e del Ministro degli affari esteri, da presentare
presso un consolato italiano. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non pu
prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.
- Qualora il cittadino
dellĠUnione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio
dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento,
senza aver provveduto alla presentazione dellĠattestazione di cui al comma
3, punito con lĠarresto da un mese a sei mesi e con lĠammenda da 200 a
2.000 euro.
Art.22
(ricorsi avverso i
provvedimenti di allontanamento)
1.
Avverso il
provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato di cui
allĠarticolo 20, commi 1 e 2, e
per motivi di ordine pubblico pu essere presentato ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.
2.
Avverso il
provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica
sicurezza e per i motivi di cui allĠarticolo 21 pu essere presentato ricorso entro venti giorni
dalla notifica, a pena di inammissibilit, al tribunale ordinario in
composizione monocratica in cui ha sede lĠautorit che lo ha adottato. La parte
pu stare in giudizio personalmente.
3. I ricorsi di cui ai
commi precedenti, sottoscritti personalmente dallĠinteressato, possono essere
presentati anche per il
tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tal caso
lĠautenticazione della sottoscrizione e lĠinoltro allĠautorit giudiziaria
italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza. La procura
speciale al patrocinante legale rilasciata avanti allĠautorit consolare.,
presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.
4. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2 possono essere accompagnati
da una istanza di sospensione dellĠesecutoriet del provvedimento di
allontanamento. Fino allĠesito dellĠistanza di cui al presente comma,
lĠefficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il
provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale
ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di
pubblica sicurezza.
5. Sul ricorso di cui al comma 2, il tribunale
decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale
lĠinteressato deve lasciare il territorio nazionale ed stata presentata
istanza di sospensione ai sensi del comma 4, il giudice decide con priorit
sulla stessa prima della scadenza del termine fissato per lĠallontanamento.
6. Al cittadino comunitario o al suo familiare,
qualunque sia la sua cittadinanza, cui stata negata la sospensione del
provvedimento di allontanamento sono consentiti, a domanda, lĠingresso ed il
soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso,
salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo
allĠordine pubblico o alla sicurezza pubblica. LĠautorizzazione rilasciata
dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare
su documentata richiesta dellĠinteressato.
7. Nel caso in cui il ricorso respinto, lĠinteressato presente
sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio
nazionale.Ó
Art. 2
- AllĠonere derivante dalla traduzione del provvedimento di
allontanamento ai sensi dellĠarticolo 20, comma 10, e 21, comma 2,
valutato in euro 370.000 per
lĠanno 2008, in euro 333.000 per lĠanno 2009 ed euro 296.000 a decorrere
dallĠanno 2010, si provvede a valere sulle disponibilit del Fondo di
rotazione di cui allĠarticolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183. Il Ministro dellĠeconomia e delle
finanze autorizzato ad apportare , con propri decreti , le occorrenti variazioni
di bilancio.
- Il Ministro dellĠinterno provvede al monitoraggio degli oneri di
cui al comma 1, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e
delle finanze, anche ai fini dellĠadozione dei provvedimenti correttivi di
cui allĠarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi
dellĠarticolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
prima dellĠentrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al
periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati
da apposite relazioni illustrative.
Art.3
- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sar inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. EĠ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare