SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 6 FEBBRAIO 2007, N.30, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/38/CE RELATIVA AL DIRITTO DEI CITTADINI DELLĠUNIONE  E DEI LORO FAMILIARI DI CIRCOLARE E DI SOGGIORNARE  LIBERAMENTE NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dellĠUnione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

 

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per lĠadempimento di obblighi derivanti dallĠappartenenza dellĠItalia alle Comunitˆ Europee – Legge Comunitaria 2004, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2004/38/CE, compresa nellĠelenco di cui allĠallegato B della legge stessa;

 

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30, recante ÒAttuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dellĠUnione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri;

 

                  Visto lĠarticolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, che autorizza il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di attuazione delle direttive comprese negli elenchi allegati alla medesima legge entro diciotto mesi dallĠentrata in vigore del provvedimenti;

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dellĠattivitˆ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

 

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;

 

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dellĠinterno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dellĠeconomia e delle finanze e della giustizia

 

 

 

 

 

 

EMANA

il seguente decreto legislativo:

art.1

 

  1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a)      all'articolo 5 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,  aggiunto, in fine, il seguente comma: Ò5-bis. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare pu˜ presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, secondo le modalitˆ stabilite con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi";

b)      all'articolo 18, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che costituisce causa di cancellazione anagrafica";

c)      lĠarticolo 20  sostituito dal seguente:

Òart.20

 (Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno)

 

  1. Salvo quanto previsto dallĠarticolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dellĠUnione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, pu˜ essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
  2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono anche quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui allĠarticolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivitˆ terroristiche, anche internazionali.
  3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero allĠincolumitˆ pubblica, rendendo urgente lĠallontanamento perchŽ la sua ulteriore permanenza sul territorio  incompatibile con la civile e sicura convivenza. Ai fini dellĠadozione del provvedimento, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o pi delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o lĠincolumitˆ della persona, o per uno o pi delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nellĠarticolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dellĠarticolo 444 del codice di procedura penale  per i medesimi delitti, ovvero dellĠappartenenza a taluna delle categorie di cui allĠarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui allĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonchŽ di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autoritˆ straniere.
  4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalitˆ e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, nŽ da ragioni estranee ai comportamenti individuali dellĠinteressato che rappresentino una minaccia concreta e attuale  allĠordine pubblico o alla pubblica sicurezza LĠesistenza di condanne penali non giustifica di per sŽ l'adozione di tali provvedimenti.
  5. NellĠadottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dellĠinteressato, della sua etˆ, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute,della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dellĠimportanza dei suoi legami con il Paese di origine.
  6. I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui allĠarticolo 14 possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
  7. I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza, salvo  l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.
  8. Le malattie o le infermitˆ che possono giustificare limitazioni alla libertˆ di circolazione nel territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanitˆ, nonchŽ altre malattie infettive o parassitarie contagiose, semprech siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento.
  9. Il Ministro dellĠinterno adotta i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza dei soggetti di cui al comma 7 nonchŽ i provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Negli altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati dal prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario.
  10. I provvedimenti di allontanamento sono motivati, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento  accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile o, se  ci˜ non  possibile per indisponibilitˆ di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la preferenza indicata dallĠinteressato. Il provvedimento  notificato allĠinteressato e riporta le modalitˆ di impugnazione  e, salvo quanto previsto al comma 11, indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale che non pu˜ essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, pu˜ essere ridotto a dieci giorni. Il provvedimento indica anche la durata del divieto di reingresso che non pu˜ essere superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri casi.
  11. Il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza  immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni  di cui allĠarticolo 13, comma 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  12. Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il termine fissato, il questore dispone lĠesecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dellĠinteressato dal territorio nazionale. Si applicano, per la convalida del provvedimento del questore, le disposizioni del comma precedente .
  13.  Il destinatario del provvedimento di allontanamento pu˜ presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metˆ della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autoritˆ che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.
  14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso,  punito con la reclusione fino a due anni, nellĠipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero  fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il giudice pu˜ sostituire la pena della reclusione con la misura dellĠallontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. LĠallontanamento  immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non  definitiva.
  15. Si applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni in caso di reingresso nel territorio nazionale in violazione della misura dellĠallontanamento disposta ai sensi del comma 14, secondo periodo.
  16. Nei casi di cui ai precedenti commi 14 e 15 si procede con rito direttissimo. In caso di condanna, salvo che il giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo,  sempre adottato un nuovo provvedimento di allontanamento immediatamente esecutivo, al quale si applicano le norme del comma 11..
  17. I provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo sono adottati tendendo conto anche delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario del provvedimento.

d)       dopo lĠarticolo 20 sono aggiunti i seguenti:

 ÒArt.20-bis

(Procedimento penale pendente a carico del destinatario del provvedimento di allontanamento)

 

1.      Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento di cui allĠarticolo 20, commi 11 e 12, sia sottoposto a procedimento penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2.      Il nulla osta di cui allĠarticolo 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si intende concesso qualora lĠautoritˆ giudiziaria non provveda entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della richiesta.

3.      Non si dˆ luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora si proceda per i reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.

4.      Quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, si pu˜ procedere all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto non sia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.

5.      In deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso, il destinatario del provvedimento di allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero parte offesa nello stesso, pu˜ essere autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo lĠesecuzione del provvedimento, per il tempo strettamente necessario allĠesercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o di compiere atti per i quali  necessaria la sua presenza. Salvo che la presenza dellĠinteressato possa procurare gravi turbative o grave pericolo allĠordine pubblico o alla sicurezza pubblica, lĠautorizzazione  rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento, o del suo difensore.

 

 

Art.20-ter

(Autoritˆ giudiziaria competente per la convalida dei provvedimenti del questore)

 

  1. Ai fini della convalida dei provvedimenti emessi dal questore ai sensi degli articoli 20 e 20-bis,  competente il tribunale ordinario in composizione monocratica.

 

 

e)       gli articoli 21 e 22 sono sostituiti dai seguenti:

 

ÒArt.21

(Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno)

 

  1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dellĠUnione europea o dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, pu˜ altres“ essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato ai sensi degli articoli 6,7 e 13 e salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.
  2. Il provvedimento di cui al comma 1  adottato dal prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco del luogo di residenza o dimora, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento  adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua etˆ, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine. Il provvedimento riporta le modalitˆ di impugnazione, nonchŽ il termine per lasciare il territorio nazionale, che non pu˜ essere inferiore ad un mese. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui allĠarticolo 20, comma 10.
  3.  Unitamente al provvedimento di allontanamento  consegnata allĠinteressato una attestazione di obbligo di adempimento dellĠallontanamento, secondo le modalitˆ stabilite con decreto del Ministro dellĠinterno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso un consolato italiano. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non pu˜ prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.
  4. Qualora il cittadino dellĠUnione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dellĠattestazione di cui al comma 3,  punito con lĠarresto da un mese a sei mesi e con lĠammenda da 200 a 2.000 euro.

 

Art.22

(ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento)

 

1.      Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato di cui allĠarticolo 20, commi 1 e 2,  e per motivi di ordine pubblico pu˜ essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.

2.      Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui allĠarticolo 21 pu˜ essere presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica, a pena di inammissibilitˆ, al tribunale ordinario in composizione monocratica in cui ha sede lĠautoritˆ che lo ha adottato. La parte pu˜ stare in giudizio personalmente.

3.  I ricorsi di cui ai commi precedenti, sottoscritti personalmente dallĠinteressato, possono essere presentati  anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tal caso lĠautenticazione della sottoscrizione e lĠinoltro allĠautoritˆ giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legale  rilasciata avanti allĠautoritˆ consolare., presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.

4.   I ricorsi di cui ai commi 1 e 2 possono essere accompagnati da una istanza di sospensione dellĠesecutorietˆ del provvedimento di allontanamento. Fino allĠesito dellĠistanza di cui al presente comma, lĠefficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

5.  Sul ricorso di cui al comma 2, il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale lĠinteressato deve lasciare il territorio nazionale ed  stata presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 4, il giudice decide con prioritˆ sulla stessa prima della scadenza del termine fissato per lĠallontanamento.

6.  Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui  stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento sono consentiti, a domanda, lĠingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo allĠordine pubblico o alla sicurezza pubblica. LĠautorizzazione  rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dellĠinteressato.

7.   Nel caso in cui il ricorso  respinto, lĠinteressato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.Ó

 

Art. 2

 

  1. AllĠonere derivante dalla traduzione del provvedimento di allontanamento ai sensi dellĠarticolo 20, comma 10, e 21, comma 2, valutato  in euro 370.000 per lĠanno 2008, in euro 333.000 per lĠanno 2009 ed euro 296.000 a decorrere dallĠanno 2010, si provvede a valere sulle disponibilitˆ del Fondo di rotazione di cui allĠarticolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183.  Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze  autorizzato ad apportare , con propri decreti , le occorrenti variazioni di bilancio.
  2. Il Ministro dellĠinterno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dellĠadozione dei provvedimenti correttivi di cui allĠarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dellĠarticolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dellĠentrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

 

Art.3

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarˆ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EĠ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare