Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2001
con le modifiche apportate dalla
Legge 24 dicembre 2007, n. 247 (protocollo del
Welfare)
"Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio
2007 su previdenza, lavoro e competitivit per favorire lĠequit e la crescita
sostenibili, nonch ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza
sociale"
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato concluso dalla CES, dall'UNICE e dal CEEP;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n.
422, ed, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la deliberazione preliminare
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2001;
Acquisiti i pareri delle permanenti
commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio
del Ministri, adottata nella riunione del 9 agosto 2001;
Sulla proposta del Ministro per le
politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Premessa
a) i contratti a
termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano
fino al termine previsto dal contratto, anche in deroga alle disposizioni di
cui al comma 4-bis dellĠarticolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368, introdotto dal presente articolo;
b) il periodo di lavoro gi effettuato alla data di entrata in
vigore della presente legge si computa, insieme ai periodi successivi di
attivit ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al citato
comma 4-bis, decorsi quindici mesi dalla medesima data.
Art. 1.
Apposizione del termine
Il contratto di lavoro subordinato stipulato di regola a tempo
indeterminato.
1. E'
consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro
subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo
o sostitutivo.
2.
L'apposizione del termine e' priva di effetto se non risulta, direttamente o
indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al
comma l.
3. Copia
dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore
entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
4. La
scrittura non e' tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro,
puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni.
Art. 2.
Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali
1. E'
consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro
subordinato quando l'assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o
da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento
dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e
merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed
ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e
nella percentuale non superiore al quindici per cento dell'organico aziendale
che, al 1Ħ gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti
complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori
detta percentuale puo' essere aumentata da parte delle aziende esercenti i
servizi aeroportuali, previa autorizzazione della direzione provinciale del
lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le
organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle
richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente articolo.
Art. 3.
D i v i e t i
1. L'apposizione di un termine alla durata di un
contratto di lavoro subordinato non e' ammessa:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi
sindacali, presso unita' produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei
mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti
alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo
determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a
sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo
8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata
iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unita' produttive nelle quali sia operante
una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al
trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle
mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato
la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Art. 4.
Disciplina della proroga
1. Il
termine del contratto a tempo determinato puo' essere, con il consenso del
lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia
inferiore a tre anni. In questi casi la proroga e' ammessa una sola volta e a
condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa
attivita' lavorativa per la quale il contratto e' stato stipulato a tempo
determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del
rapporto a termine non potra' essere superiore ai tre anni.
2.
L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che
giustificano l'eventuale proroga del termine stesso e' a carico del datore di
lavoro.
Art. 5.
Scadenza del termine e sanzioni Successione dei contratti
1. Se il
rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o
successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro e'
tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per
ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al
decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.
2. Se il
rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di
durata inferiore a sei mesi, nonch decorso il periodo
complessivo di cui al comma 4-bis, ovvero oltre il trentesimo giorno
negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla
scadenza dei predetti termini.
3.
Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1,
entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di
durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a
tempo indeterminato.
4. Quando
si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle
effettuate senza alcuna soluzione di continuita', il rapporto di lavoro si
considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti
di cui ai commi precedenti, qualora per effetto di successione di contratti a
termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo
stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato
i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai
periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e lĠaltro, il
rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In
deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore
successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti pu essere stipulato per
una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione
provinciale del lavoro competente per territorio e con lĠassistenza di un
rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente pi
rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca
mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con
avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato
rispetto della descritta procedura, nonch nel caso di superamento del termine
stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano
applicazione nei confronti delle attivit stagionali definite dal decreto del
Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e
integrazioni, nonch di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e
dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente pi rappresentative.
4-quater. Il lavoratore che, nellĠesecuzione di uno o pi contratti
a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attivit lavorativa per un
periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo
indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi
con riferimento alle mansioni gi espletate in esecuzione dei rapporti a
termine.
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di
attivit stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a
termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attivit
stagionali.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e
4-quinquies pu essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in
tal senso la propria volont al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi
e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un
anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 6.
Principio di non discriminazione
1. Al
prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la
gratifica natalizia o la tredicesima mensilita', il trattamento di fine
rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con
contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli
inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione
stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo
lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la
natura del contratto a termine.
Art. 7.
Formazione
1. Il
lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovra' ricevere una
formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto
del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione
del lavoro.
2. I
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente piu' rappresentativi possono prevedere modalita' e strumenti
diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad
opportunita' di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione,
promuoverne la carriera e migliorarne la mobilita' occupazionale.
Art. 8.
Criteri di computo
1. Ai
fini di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori
con contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata
superiore a nove mesi.
Art. 9.
Informazioni
1. I
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente piu' rappresentativi definiscono le modalita' per le
informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti
che si rendessero disponibili nell'impresa, in modo da garantire loro le stesse
possibilita' di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori.
2. I
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono modalita' e
contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze dei lavoratori in
merito al lavoro a tempo determinato nelle aziende.
Art. 10.
Esclusioni e discipline specifiche
1. Sono
esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo in quanto
gia' disciplinati da specifiche normative:
a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge
24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni;
b) i contratti di formazione e lavoro;
c) i rapporti di apprendistato, nonche' le tipologie
contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che, pur
caratterizzate dall'apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di
lavoro.
2. Sono
esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro
tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato cosi'
come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 375.
3. Nei
settori del turismo e dei pubblici esercizi e' ammessa l'assunzione diretta di
manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre
giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o
nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al centro
per l'impiego entro cinque giorni. Tali rapporti sono esclusi dal campo di
applicazione del presente decreto legislativo.
4. In deroga a quanto previsto dallĠarticolo 5, comma 4-bis,
consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato,
purche' di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono
comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione
dell'articolo 2118 del codice civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di
applicazione del presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le
previsioni di cui agli articoli 6 e 8.
5. Sono
esclusi i rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di
esportazione, importazione ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli.
6.
Restano in vigore le discipline di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, all'articolo 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed
all'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7. La individuazione, anche in misura non uniforme,
di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo
determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e' affidata ai
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente piu' rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni
quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attivita' per i
periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche
in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti
merceologici;
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di
stagionalita', ivi comprese le attivita' gia' previste nell'elenco allegato al
decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive
modificazioni;
c) per specifici spettacoli ovvero
specifici programmi radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di et superiore a 55
anni.
8.
Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato non
rientranti nelle tipologie di cui al comma 7, di durata non superiore ai sette
mesi, compresa la eventuale proroga, ovvero non superiore alla maggiore durata
definita dalla contrattazione collettiva con riferimento a situazioni di
difficolta' occupazionale per specifiche aree geografiche. La esenzione di cui
al precedente periodo non si applica a singoli contratti stipulati per le
durate suddette per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche
a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a termine avente le
medesime caratteristiche e scaduto da meno di sei mesi.
9. E'
affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente piu' rappresentativi, la individuazione di un diritto di
precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima
qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato
attivita' lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi gia'
previste dall'articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56. I lavoratori
assunti in base al suddetto diritto di precedenza non concorrono a determinare
la base di computo per il calcolo della percentuale di riserva di cui
all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
10. In
ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore puo' esercitarlo a
condizione che manifesti in tal senso la propria volonta' al datore di lavoro
entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.
Art. 11.
Abrogazioni e disciplina transitoria
1. Dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la
legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, l'articolo 8-bis
della legge 25 marzo 1983, n. 79, l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, nonche' tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e
non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo.
2. In
relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al
comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai
sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via
transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di
scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. I
contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente,
continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza.
4. Al personale
artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale previste dal
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le norme di cui
agli articoli 4 e 5.
Art. 12.
S a n z i o n i
1. Nei
casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'articolo 6, il datore di
lavoro e' punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 (pari a 25,82
euro) a L. 300.000 (pari a 154,94 euro). Se l'inosservanza si riferisce a piu'
di cinque lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 (pari
a 154,94 euro) a L. 2.000.000 (pari a 1.032,91 euro).