(Sergio Briguglio
9/6/2008)
PRINCIPALI
ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA
(Aggiornamento
al 30 Aprile 2008)
Nota: i testi delle leggi, dei decreti legislativi e dei
regolamenti vigenti in materia di diritto dello straniero sono riportati in
altro documento[1].
1. Ambito
di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con
la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica (*)
2. Categorie
di ingresso (*)
3.
Programmazione dei flussi (*)
4. Ingresso,
reingresso e uscita dallĠItalia (*)
5. Permesso
di soggiorno (*)
6. Iscrizione
anagrafica (*)
7. Permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (*)
8. Ingresso
e soggiorno per lavoro subordinato (*)
9. Ingresso
e soggiorno per lavoro stagionale (*)
10. Ingresso e
soggiorno per lavoro autonomo (*)
11.
Formazione di lavoratori allĠestero (*)
12. Ingresso e
soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche (*)
13. Ingresso e
soggiorno per studio, formazione o tirocinio professionale e attivitaĠ
scientifica (*)
14. Ingresso e
soggiorno per volontariato (*)
15. Professioni
(*)
16. Ricongiungimento
familiare e soggiorno per motivi familiari (*)
17. Minori
stranieri (*)
18. Protezione
sociale e sicurezza pubblica (*)
19. Respingimento
alla frontiera (*)
20. Espulsione
(*)
21. Trattenimento
nei CPT (*)
22. Sanzioni a
carico di terzi (*)
23. Stranieri
condannati o detenuti (*)
24. Assistenza
sanitaria (*)
25. Previdenza
sociale (*)
26. Assistenza
sociale e misure fiscali (*)
27. Enti di
patronato (*)
28. Politiche
di accoglienza e accesso allĠalloggio (*)
29. Discriminazione
(*)
30. Qualifica
di titolare dello status di protezione internazionale (*)
31. Procedure
per riconoscimento e revoca della protezione internazionale (*)
32. Accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale (*)
33. Contenuto
della protezione internazionale (*)
34. Disposizioni
particolari per i minori non accompagnati (*)
35. Norme
transitorie (*)
36. Protezione
temporanea (*)
37. Asilo
costituzionale e ulteriori forme di protezione (*)
38. Cittadinanza
(*)
39. Apolidia (*)
40. Norme a
regime (*)
41. Neocomunitari
(*)
1. Ambito
di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con
la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica (*)
Ambito di applicazione
o
iscrizione anagrafica del genitore comunitario di
minore italiano (Risposta
Mininterno a quesito 16/11/2007[2])
o
iscrizione al SSN dei minori rumeni e bulgari (Circ.
Regione Friuli Venezia Giulia[3])
o
erogazione temporanea delle prestazioni sanitarie per i
cittadini neocomunitari a parita' con lo straniero illegalmente presente, a
prescindere dal possesso del codice STP anteriore alla data di ingresso del
paese nell'UE (Delibera
Regione Toscana[4])
o
erogazione delle prestazioni sanitarie urgenti o
essenziali a cittadini comunitari non iscritti al SSN e privi di assicurazione
sanitaria (circ.
Regione Marche 4/1/2008[5] e circ. Regione Piemonte 9/1/2008,
citata in circ. Minsalute 19/2/2008[6])
Carta dei valori
Diritti del cittadino
straniero
Diritti del lavoratore
straniero; attivita' riservate al cittadino italiano
o
le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici
poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse
nazionale (art. 37, co. 1 D.
Lgs. 29/1993[13], ora art. 38 D.
Lgs. 165/2001[14])
o
i posti (art.
1, DPCM
174/1994[15])
-
dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello
Stato individuati dallĠart. 6 D.
Lgs. 29/199313
e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
-
con funzioni di vertice amministrativo delle strutture
periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici
non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia
-
dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello
Stato
-
dei ruoli civili e militari della Presidenza del
Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della
difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli cui si
accede in base allĠart. 16 L.
56/1987[16]
o
le funzioni
(art. 2, DPCM
174/199415) che comportino lĠelaborazione, la decisione e
lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di
controllo di legittimitaĠ e di merito
o
contro: Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004[17], parere dell'Avvocatura generale
dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR
Toscana[18], Sent.
Cass. 24170/2006[19]:
-
il lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente
previsti:
¤
l'art. 38, D.
Lgs. 165/200114, che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini
comunitari al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando
a un DPCM (DPCM
174/199415) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui
non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana
¤
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli
infermieri professionali
-
prevalgono infatti
¤
la disposizione di cui all'art. 2, DPR
487/1994[20] ("legificato" dal richiamo
di cui all'art. 70, co. 13 D.
Lgs. 165/200114, che impone l'aplicazione del DPR
487/199420
in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che
prevede il requisito della cittadinanza italiana
¤
il fatto che l'art. 2 DPR
3/1957[21] non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
o
a favore: TAR
Liguria, Sent.
Corte dĠAppello Firenze 2/7/02[22], Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04[23], Ord.
Trib. Perugia 29/9/2006[24] e 6/12/2006[25], Ord.
Trib. Firenze 14/1/2006[26], Corte d'Appello Firenze 2005, Ord.
Trib. Pistoia 7/5/2005[27]:
-
l'art. 2 DPR
3/195721
va considerato abrogato da art. 2 T.U.
-
l'art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/200114 riproduce l'art. 2 DPR
487/199420,
preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo
(nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70,
co. 13 D.
Lgs. 165/200114, che "legifica" l'art. 2 DPR
487/199420)
-
l'art. 51 Cost.8
non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai
soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con
l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi
trasportato in art. 38 D.
Lgs. 165/200114)
-
in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art.
38, co. 2 D.
Lgs. 165/200114, le sole preclusioni vengono da DPCM
174/199415; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso
alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della
cittadinanza italiana
-
per le attivita' non precluse, lo straniero deve
soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione
del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una
adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei
diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
(nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione
impropria dei diritti)
o
tali imprese si configurano come soggetti di diritto
privato per tutto cio' che attiene alla loro organizzazione e al loro
funzionamento, compleso il reclutamento del personale (Par.
UNAR 26/10/2007[28])
o
il Regolamento sullo stato giuridico del personale
delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione
(all. A RD
148/1931[29]) prescrive il requisito della
cittadinanza italiana (disposizione applicabile anche ai lavoratori dei servizi
di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ex L. 628/1952)
o
le disposizioni di cui all'all. A RD
148/193129
sono derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co.
2, L.
270/1988[30]), ma fino ad oggi la contrattazione
collettiva non ha intaccato il requisito di cittadinanza
o
secondo Par.
UNAR 26/10/200728, le disposizioni di cui all'all. A RD
148/193129
-
sono state implicitamente abrogate da art. 2, co. 3
T.U.
-
violano il principio di uguaglianza e ragionevolezza secondo
i criteri stabiliti da sent.
Corte Cost. 432/2005[31], non essendovi motivazione logica,
ragionevole e proporzionata, nello stabilire l'accesso ai soli cittadini
italiani alle opportunita' di impiego nelle imprese del settore del trasporto
pubblico, ormai privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla
concorrenza e dunque non piu' riservato alle imprese pubbliche o a concessionari
incaricati dalla pubblica amministrazione
-
violano le normativa nazionale antidiscriminazione
nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione anche il settore
dell'accesso al lavoro
Certificazioni
Modalita' di adozione dei
provvedimenti negativi
o
e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza
dello Stato)
o
e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua
italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a
lui comprensibile ovvero, in
caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese,
inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva
2004/38/CE[51] impone che sia garantita
all'interessato la possibilita' di comprendere contenuto e conseguenze del
provvedimento)
o
e' notificato
all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, dei termini per lasciare l'Italia (in caso di provvedimento adottato per motivi di
ordine pubblico o pubblica sicurezza) e della durata del divieto di
reingresso sul territorio nazionale
Protezione diplomatica
o
lo straniero, esplicitamente interrogato (se possibile)
dallĠautoritaĠ che deve procedere, dichiari espressamente di non volersi
avvalere degli interventi dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare del Paese di
cui eĠ cittadino; la rinuncia alla protezione consolare per minori di eta'
inferiore a quattordici anni e' effettuata da chi esercita la potesta' sul
minore
o
lo straniero abbia presentato domanda di asilo
o
allo straniero sia stato riconosciuto lo status di
rifugiato (o, verosimilmente, la protezione sussidiaria)
o
nei confronti dello straniero siano state adottate
misure di protezione temporanea per motivi umanitari
o
allo straniero o ai suoi familiari possa derivare il
pericolo di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali
o sociali
2. Categorie
di ingresso (*)
Categorie di ingresso; ordine
di grandezza dei flussi
o
Quote programmate
con decreti (DPCM, decreto MAE su disponibilitaĠ atenei)
o
Domande di ingresso accolte fino a raggiungimento della
quota, se gli altri requisiti sono soddisfatti
o
Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al TAR
o
Numeri recenti:
-
lavoro non stagionale: circa 25.000 per anno fino al 2005, circa 470.000 nel 2006
-
lavoro stagionale: circa 50.000 per anno
o
Ingressi non limitati numericamente
o
Ingressi per soggiorni di breve o lunga durata
o
Requisiti: non
gravare sullĠassistenza pubblica (mezzi di sostentamento, alloggio, viaggio di
ritorno)
o
Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al TAR
o
Numeri:
-
turismo: circa 400.000 per anno
-
affari: circa 130.000 per anno
o
Nota: requisiti meno stringenti => numeri alti =>
possibile interferenza con controllo immigrazione (overstayers)
o
Ingressi non limitati numericamente (possibile riflesso, peroĠ, degli ingressi per
protezione temporanea e ricongiungimento su quote per lavoro)
o
Requisiti principali dipendenti dalla condizione soggettiva, non da un progetto
dell'individuo: condizione di persecuzione, rapporto di parentela
o
Requisiti aggiuntivi: assenza di condizioni di esclusione (asilo), reddito e alloggio del
familiare (ricongiungimento), etc.
o
Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al Tribunale
ordinario
o
Numeri:
-
ricongiungimento: circa 50.000 per anno fino al 2005, circa 100.000 nel 2006
-
richiesta asilo: circa 10.000 (riconoscimenti o permessi umanitari: circa 1000)
o
Nota: lĠammissione al riconoscimento del diritto
dĠasilo prescinde da un ingresso formalmente legale; possibile abuso; interferenza con controllo immigrazione
3.
Programmazione dei flussi (*)
Documento programmatico;
decreti di programmazione dei flussi
Prassi e decisioni particolari
Contenuto dei decreti dal 1998
o
1998:
-
anticipazione
(20.000 stagionali);
-
DPCM: albanesi (3.000), tunisini (1.500), marocchini
(1.500) o regolarizzazione (totale
38.000)
o
1999:
-
direttiva
Presidente del Consiglio dei Ministri 4/8/1999[67]: lavoro subordinato anche stagionale (54.500),
lavoro autonomo (3.500)
o
2000:
-
anticipazione: Circ. Ministero del lavoro 11/00:
stagionali (10.000);
-
DPCM
8/2/2000[68]: lavoro
subordinato, anche stagionale (28.000, meno 10.000 anticipati), lavoro autonomo (2.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia
(3.000), altri paesi con accordi (6.000: 2.500 poi destinati a Romania, 3.000 a
stagionali di ogni nazionalitaĠ, 500 a lavoro autonomo);
-
ulteriore
anticipazione stagionali[69]
(20.000)
o
2001:
-
DPCM[70]:
stagionali (33.000), lavoro subordinato (12.000), lavoro autonomo (3.000),
infermieri (autonomo o subordinato, 2.000), informatici (autonomo o
subordinato, 3.000), sponsorizzazione
(15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (1.500), Somalia (500),
altri paesi con accordi di riammissione (4.000)
o
2002:
-
Decreto
Ministro del lavoro 4/2/02[71]
(antipazioni): stagionali (33.000) da paesi con accordi (Tunisia e Albania) o
candidati allĠingresso nellĠUE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia,
Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria);
-
Decreto
Ministro del lavoro 12/3/02[72]
(antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.400),
autonomi (3.000; la Circolare
Minlavoro 23/200261, poi annullata dal TAR
Veneto62, limitava la possibilitaĠ di conversione ex art. 39,
co. 7 Regolamento – ora soppressa – ai soli stranieri che avessero
fatto ingresso prima della data di pubblicazione del decreto);
-
Decreto
Ministro del lavoro 22/5/02[73]
(antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.600);
-
Decreto
Ministro del lavoro 16/7/02[74]
(antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (10.000);
-
DPCM
15/10/200264 (programmazione transitoria): subordinati, stagionali
o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (4.000); subordinati o
stagionali albanesi (3.000), tunisini (2.000), marocchini (2.000), egiziani
(1.000), nigeriani (500), moldavi (500) cingalesi (1.000); autonomi
(ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia
nazionale; liberi professionisti; collaboratori coordinati e continuativi; soci
e amministratori di societa' non cooperative; artisti di chiara fama) da altri
paesi (2000; non utilizzabili per conversioni studio-lavoro autonomo);
dirigenti da altri paesi (500); stagionali (4.000)
o
2003:
-
DPCM
20/12/2002[75]: proroga DPCM
15/10/200264 fino al 31/3/2003 (esclusi i 4.000 stagionali);
-
DPCM
20/12/2002[76] (programmazione transitoria):
stagionali (60.000) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001
o nel 2002, o da paesi accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria,
Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia,
Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi (Tunisia,
Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto; da circ.
Minlavoro 3/2003[77])
-
DPCM
6/6/200363 (programmazione transitoria): stagionali (8.500) che
hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o dai paesi
di cui al DPCM
20/12/200276; autonomi (800): ricercatori, imprenditori, liberi
professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di
chiara fama internazionale (ammesse le conversioni da studio a lavoro
autonomo); subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in
Argentina (200); subordinati (10.000, di cui 500 dirigenti o altamente
qualificati, 1.000 albanesi, 600 tunisini, 500 marocchini, 300 egiziani, 200
nigeriani, 200 moldavi, 500 cingalesi, 300 del Bangladesh)
-
Decreto Ministro Beni culturali (citato in Redattore
sociale[78]): 1850 sportivi professionisti
o
2004:
-
DPCM
19/12/2003[79]
(programmazione transitoria): stagionali (50.000) che hanno avuto un permesso
per lavoro stagionale nel 2002 o nel 2003, o da paesi accettati nella UE (Slovenia,
Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia)
ovvero da Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania, o da paesi con
accordi stipulati o imminenti (Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto);
rinvio a un possibile nuovo decreto, da adottarsi dopo il 30/6/2004, per
ulteriore fabbisogno (nota: necessario un DPCM ÒstandardÓ, percheĠ la
programmazione transitoria non puoĠ eccedere la quota complessiva di ingressi
nellĠanno solare precedente)
-
DPCM
19/12/200365 (programmazione transitoria): 17500 lavoratori
subordinati da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia: 3.000,
Albania: 3.000, Marocco: 2.500, Moldavia: 1.500, Egitto: 1.500, Nigeria: 2.000
- 1.400 di questi riassegnati con circ. Minlavoro 44/2004[80] ad Albania, Marocco e Moldavia -, Sri
Lanka: 1.500, Bangladesh: 1.500, Pakistan: 1.000) e 2500 da altri paesi con cui
l'Italia dovesse stipulare accordi - riassegnati con circ.
Minlavoro 44/200480 ad ingressi di lavoratori agricoli, con preferenza
per Romania e Bulgaria, e di badanti, con preferenza per Filippine, Ucraina e
Romania -; 6100 lavoratori subordinati (da qualunque paese; Òaltro paeseÓ, da Circ.
Minlavoro 5/2004[81]);
500 dirigenti o lavoratori altamente qualificati, con contratto di lavoro
subordinato (da qualunque paese); 2500 lavoratori autonomi (ricercatori;
imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale;
liberi professionisti; soci e amministratori di societa' non cooperative;
artisti di chiara fama; conversioni da studio o formazione in lavoro autonomo
entro il limite di 1250); 400 lavoratori (subordinati o autonomi) Argentini,
Uruguayani o Venezuelani, di origine italiana; riserva, nella ripartizione per
regioni, destinata alle assunzioni per le ÒGrandi opereÓ (in parte rimessa a
disposizione per le assunzioni ordinarie, con parziale riserva per tunisini,
marocchini, egiziani, moldavi; da circ.
Minlavoro 37/2004[82])
-
DPCM
20/4/2004[83] (per
neocomunitari): 20.000 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con
restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia,
Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
-
DPCM
8/10/2004[84] (per
neocomunitari): 16.000 lavoratori stagionali dai Paesi neocomunitari con
restrizioni transitorie (con precedenza per il lavoro agricolo)
-
Decreto Ministro Beni culturali (citato in Redattore
sociale78): 1691 sportivi professionisti
o
2005:
-
DPCM
17/12/2004[85]
(programmazione transitoria): 79.500, di cui 15.000 colf o badanti da qualunque
paese, 15.000 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, 2.500
lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di
interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e
amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama
internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici
e privati -, 200 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine
italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 1.000 dirigenti, 20.800
lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o
imminenti - 3.000 albanesi, 3.000 tunisini, 2.500 marocchini, 2.000 egiziani,
2.000 nigeriani, 2.000 moldavi, 1.500 cingalesi, 1.500 bengalesi, 1.500
filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 700 da paesi con nuovi accordi -,
25.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e
Herzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia
ed Egitto e titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003 o
2004 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie
indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 120 gg.
-
DPCM
17/12/2004[86] (per
neocomunitari): 79.500 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con
restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia,
Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
-
Ordinanza
PCM 22/04/2005, n. 3426[87]
(in eccesso rispetto alle quote dell'anno precedente, contra legem; sanata
dalla L. 80/2005): 20.000 stagionali da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia
Erzegovina, Macedonia, Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia
ed Egitto, e da Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia
migratoria, ovvero titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato
stagionale nell'anno 2003 o 2004
-
Circ.
Minlavoro 31/2005[88]:
Ridistribuzione di quote: invece che 500 nigeriani, 700 cittadini provenienti
da paesi che stipulino nuovi accordi, 3050 riservati a Grandi opere, Torino
2006 e formazione e selezione all'estero, si hanno 350 albanesi, 250 tunisini,
300 marocchini, 80 egiziani, 800 moldavi, 270 srilankesi, 200 bengalesi, 300
filippini e 1300 da altri paesei per colf e badanti, 400 da altri paesi per
edilizia; riesame delle richieste di autorizzazione al lavoro considerate non
ammissibili a causa della mancata sottoscrizione del contratto da parte del
lavoratore straniero
-
Circ.
Minlavoro 39/2005[89]:
Ridistribuzione di quote: 972 ingressi riservati alle "nazionalita'
privilegiate" (priorit per domande inevase di lavoro domestico e
assistenza alla persona): 50 albanesi, 72 tunisini, 100 marocchini, 209
egiziani 230 filippini, 281 moldavi, 30 srilankesi; 268 ingressi per le
"altre nazionalit" (50 per lavoro domestico e assistenza alla
persona, 149 per edilizia e 69 per altri settori); 200 ingressi per lavoratori
stagionali
o
2006:
-
DPCM
15/2/2006[90]: 170.000, di cui 38.000 lavoratori
subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti -
4.500 albanesi, 3.500 tunisini, 4.000 marocchini, 7.000 egiziani, 1.500
nigeriani, 5.000 moldavi, 3.000 cingalesi, 3.000 bengalesi, 3.000 filippini,
1.000 pakistani, 100 somali, 1.000 ghanesi, 1.400 da paesi con nuovi accordi -,
78.500 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, di cui 45.000
per lavoro domestico o di assistenza alla persona (possono concorrere anche i
moldavi), 2.500 per il settore della pesca marittima, 1000 dirigenti o
personale altamente qualificato, 2.000 per la conversione studio-lavoro e 2.000
per la conversione tirocinio-lavoro, 2.000 formati all'estero (incrementabile
in caso di esaurimento), 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori
che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi
professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di
chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o
formazione - lavoro- autonomo; nota: riservate?) -, 500 lavoratori subordinati
non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o
Venezuela, 50.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia
e Herzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto e titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
nel 2003, 2004 o 2005 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro
autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non
utilizzate dopo 60 gg.
-
DPCM
14/2/2006[91] (per
neocomunitari): 170.000 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con
restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia,
Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
-
DPCM
14/7/2006[92]: 30.000
lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina,
Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003, 2004 o 2005
-
DPCM
25/10/2006[93]: 350.000 ingressi, sulla base di
domande di nulla-osta al presentate dai datori di lavoro entro il 21/7/2006
-
Circ.
Minsolidarieta' 29/12/2006[94]:
ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM
15/2/200690 (3.500 per grandi opere; 2.300 per pesca marittima;
1.500 per formazione all'estero; 1.400 per futuri accordi; 100 per nazionalita'
privilegiate); nuova attribuzione: 1600 tra le nazionalita' privilegiate; 7.200
per altre nazionalita' (4.000 lavoro domestico e assistenza alla persona; 500
edilizia; 2.650 altri settori produttivi; 50 conversioni studio-lavoro); quote
liberate da rumeni e bulgari utilizzabili per domande presentate entro il
21/7/2006 (nota: incomprensibile, alla luce di DPCM
25/10/200693)
o
2007:
-
DPCM
9/1/2007[95]
(programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia,
Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2004, 2005 o
2006; 2.000 lavoratori subordinati non stagionali formati all'estero
-
DPCM
30/10/2007[96]
(programmazione transitoria): 170.000, di cui 47.100 lavoratori subordinati non
stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi,
1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000 filippini, 1.000
ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani, 1.000 pakistani,
1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini, 2.500 da paesi
con nuovi accordi -; 110.900 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque
paese, di cui 65.000 per lavoro domestico o di assistenza alla persona, 14.200
edili, 1.000 dirigenti o personale altamente qualificato, 500 conducenti con
patente europea per autotrasporto o movimentazione merci, 200 per il settore
della pesca marittima, 30.000 per altri settori; 3.000 per la conversione
studio-lavoro subordinato, 2.500 per la conversione tirocinio-lavoro
subordinato, 1.500 per la conversione stagionale-lavoro suordinato (a tempo
determinato o indeterminato, da circ.
Minsolidarieta' 18/1/2008[97]);
1.500 formati all'estero (incrementabile in caso di esaurimento); 3.000
lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di
interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e
amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama
internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti
pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o formazione -
lavoro- autonomo) -; 500 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di
origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela; consentite 1.200
conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; domande
presentabili, entro 6 mesi dalla pubblicazione, a partire da date distinte per
categoria; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 60 gg.
o
2008:
-
DPCM
8/11/2007[98]
(programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia,
Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2005, 2006 o
2007
Osservazioni generali
o
programmazione dei flussi = definizione di tetti
massimi
o
limitazione attiva solo se piuĠ restrittiva dei criteri
o
restrittivitaĠ dei criteri allentata dallĠaggiramento (rapporti nati illegalmente)
o
programmazione giaĠ prevista dalla legge Martelli (criteri restrittivi; tetti infiniti, ma non
sempre)
o
casi interessanti: Tunisia 1998 e Sri Lanka 2003 (quote
privilegiate non usate); Albania 2000 (liste per chiamata, usate per autosponsorizzazione)
o
programmazione transitoria: meno burocratica, ma con quote limitate
superiormente da quelle stabilite per lĠanno precedente
4. Ingresso,
reingresso e uscita dallĠItalia (*)
Visto di ingresso: obbligo ed
esonero
o
ingresso (da qualunque paese) per soggiorni di durata superiore
a 90 gg.
o
ingresso (per soggiorni di qualunque durata) da determinati paesi
(elenco definito e aggiornato con decreto del Ministro degli affari esteri)
Tipi di visto
o
tipo A: transito aeroportuale; valido solo nelle zone
internazionali di transito degli aeroporti (validitaĠ territoriale limitata)
o
tipo B: transito, validitaĠ massima 5 gg.
o
tipo C: per
affari, cure mediche, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro
subordinato, missione, motivi religiosi, studio, trasporto, turismo (validi al
massimo 90 gg.)
o
tipo D: per adozione, cure mediche, diplomatico, per
familiare al seguito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione,
volontariato (in base a D. Lgs. 154/2007; circ.
Mininterno 21/2/2008[102]: transitoriamente, rilasciato per
"missione/V"), motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva,
ricongiungimento familiare, studio, vacanze-lavoro (visti di lunga durata)
Documentazione richiesta
o
passaporto
valido (o documento equivalente); stranieri provenienti dal Kossovo possono
essere considerati in possesso della cittadinanza serbo-montenegrina, a
prescindere dal possesso o meno del relativo passaporto (circ.
Mininterno 11/1/2005[103]);
nota: documenti equivalenti:
-
documento di viaggio per apolidi
-
documento di viaggio per rifugiati (e, verosimilmente,
per titolare di protezione sussidiaria)
-
titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a
ricevere un valido documento di viaggio dall'Autorita' del paese di cui sono
cittadini)
-
lasciapassare delle Nazioni Unite
-
documento individuale rilasciato da un Quartier
Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO
-
libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per
l'esercizio della loro attivita' professionale
-
documento di navigazione aerea
-
carta d'identita' valida per l'espatrio per i cittadini
di uno Stato dell'Unione Europea
-
carta d'identita' ed altri documenti dei cittadini
degli Stati aderenti all'Accordo Europeo sull'abolizione del passaporto (Parigi
13/12/1957)
o
documentazione su
-
finalitaĠ del viaggio
-
mezzi di trasporto utilizzati
-
disponibilitaĠ mezzi sufficienti (ai sensi della Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000, G.U. 17/3/00[104]; nota: non definiti per lavoro
subordinato) per viaggio (anche di ritorno, salvo che per ingressi per lavoro
e, verosimilmente, sulla base di quanto stabilito dal DPR 334/2004, per motivi
familiari) e soggiorno
-
condizioni di alloggio
-
assicurazione sanitaria (con copertura fino a 30.000 euro), per soggiorni di breve durata
(Decisione del Consiglio europeo 9/1/2004, Telex MAE 28/5/2004, Telegramma
Mininterno 1/6/2004[105])
o
documentazione relativa ai requisiti specifici per il tipo di visto richiesto, secondo quanto
indicato dal Decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con altri
ministri competenti, periodicamente aggiornato; in vigore: Decreto
Ministro Affari esteri 12/7/2000[106] sulla ÒDefinizione delle tipologie
dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1
Agosto 2000 (nota: mai aggiornato)
Motivi di diniego
o
mancanza dei requisiti previsti
o
pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen;
salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)
o
per ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, dall'ingresso al
seguito; da D. Lgs. 5/2007), esistenza di condanne (anche in primo grado o in seguito a
patteggiamento) per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p.[107], o per reati riguardanti
stupefacenti, libertaĠ sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina,
reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite o di persone da
destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione; nota: per condanne in seguito a patteggiamento con
sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, la preclusione
non e' automatica e l'Amministrazione deve comunque tenere conto della
effettiva pericolosita' sociale (Sent.
Corte Cost. 414/2006[108]); nota: irrilevante, ai fini del
diniego, il fatto che nella sentenza di condanna sia stato concesso il
beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR
Abruzzo[109])
o
pendenza di divieto di reingresso in seguito a espulsione; nota: il divieto non
si applica allo straniero espulso per ingresso
o soggiorno illegali per il quale sia
rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento (da D. Lgs. 5/2007)
o
esistenza di motivi che richiederebbero lĠespulsione
o
esistenza di segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine
pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali;
DPR 394/1999: qualunque motivo – incluso, quindi, allontanamento con
divieto di reingresso; motivi diversi da pericolo per ordine pubblico e
sicurezza degli Stati esclusi certamente per lo straniero che chieda il visto
per ricongiungimento); nota: si
tratta, piu' propriamente, di un motivi di divieto di ingresso, cui consegue il
respingimento, ma, verosimilmente, e' anche motivo di diniego del visto
Modalita' di adozione del
provvedimento; impugnazione
o
lavoro subordinato: 30 gg
o
lavoro autonomo: 30 gg (art. 39, co. 7 Regolamento; in
contrasto, art. 26, co. 7, T.U. prevede 120 gg)
o
ricongiungimento familiare: 30 gg
o
il MAE interpreta la disposizione relativa all'omessa motivazione nel
senso di considerare la deroga come motivata da ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato ed estesa a tutti i casi di
diniego, a prescindere dal motivo di diniego (risposta
del 12/7/2004[110]
ad un quesito posto da un avvocato); l'interpretazione e' illogica:
¤
se i motivi sussistessero permanentemente, dovrebbero
essere certi, e dovrebbe essere usata diversa congiunzione: "sicurezza e ordine pubblico";
¤
se non si tratta dei motivi di diniego, ma di motivi
per la deroga, si dovrebbe prevedere solo la possibilita' di questa: "per
motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego puo' non essere
motivato" (anziche' "per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il
diniego non deve essere motivato ")
o
resta impregiudicato il potere del giudice di verificare la legittimita' del diniego;
l'Amministrazione non puo' esimersi da fornirgli spiegazioni in merito alla motivazione del diniego (TAR
Lazio[111])
Ingresso nel territorio dello
Stato
o
possesso del passaporto valido (o documento equivalente) e del visto, se richiesto
o
possesso dei requisiti generalmente previsti per il rilascio del visto (finalitaĠ del
viaggio, mezzi per viaggio e soggiorno, condizioni di alloggio; eventuali altri
requisiti per lo specifico visto, ove richiesto)
o
assenza di motivi ostativi allĠingresso (pericolo per la sicurezza dello Stato
o di altro Stato Schengen, segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen
e, in caso di ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare - da
D. Lgs. 5/2007 -, condanne ostative e divieti di reingresso pendenti)
o
rispetto norme doganali e valutarie, e requisiti
sanitari previsti dalla normativa vigente
in materia di profilassi internazionale
o
spetta allo straniero (da Sent.
Cass. 7668/2004[114]) l'onere della prova della data di ingresso ai fini della dimostrazione
del rispetto dei termini per la richiesta del permesso; tale data e'
certificabile mediante il timbro a data sul passaporto (di fatto difficile da ottenere in caso di
attraversamento di una frontiera interna all'Area Schengen)
o
l'esibizione del passaporto con il timbro a data apposto dalla polizia di frontiera
italiana in caso di ingresso da paese non
appartenente all'Area Schengen, ovvero dalla polizia del paese
Schengen (unitamente a copia della
dichiarazione di presenza) in caso di ingresso da tale paese puo' essere
richiesta da ufficiali ed agenti della P.S. per verificare la regolarita' del
soggiorno di durata < 3 mesi per turismo, affari, visite o studio (L. 68/2007, decr.
Mininterno 26/7/2007[115], circ.
Mininterno 7/8/2007[116])
o
art. 11, co. 2 Reg.
CE/562/2006[117] stabilisce che, ove lo straniero
privo di timbro a data sul passaporto sia in grado di fornire in altro modo
prove del fatto che il suo ingresso in Area Schengen non sia illegittimamente
remoto, l'autorita' di Pubblica sicurezza indichi sul passaporto data e luogo
di attraversamento della frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo
straniero un modulo recante le stesse informazioni)
o
la mancanza di timbro a data sul passaporto non prova che l'ingresso sia avvenuto con elusione dei controlli di frontiera ove lo straniero sia in
possesso di regolare documentazione per l'ingresso (Sent.
Cass. 6590/2007[118])
Uscita e reingresso; limite
alla durata delle assenze
Contraffazione
5. Permesso
di soggiorno (*)
Richiesta del permesso
o
l'onere della prova della data di ingresso (certificabile mediante il timbro a
data sul passaporto) spetta allo straniero (Sent.
Cass. 7668/2004114;
di fatto difficile da ottenere in caso di attraversamento di una frontiera
interna all'Area Schengen)
o
art. 11, co. 2 Reg.
CE/562/2006117 stabilisce che, ove lo straniero privo di timbro a
data sul passaporto sia in grado di fornire in altro modo prove del fatto che
il suo ingresso in Area Schengen non sia illegittimamente remoto, l'autorita'
di Pubblica sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di attraversamento
della frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo straniero un modulo
recante le stesse informazioni)
Esonero dall'obbligo di
richiesta del permesso
o
all'autorita' di frontiera, al momento dell'ingresso, se questo e' effettuato da un paese non appartenente all'Area Schengen; l'adempimento e' attestato dal timbro a
data posto sul passaporto (decr.
Mininterno 26/7/2007115)
o
al questore
della provincia in cui si trova, entro 8 gg. dell'ingresso, se
questo e' effettuato da un paese appartenente all'Area Schengen; la dichiarazione e' effettuata su apposito modulo
(sottoscritto, per i minori, da chi esercita la potesta' genitoriale o tutoria
o dall'affidatario; da allegato
decr. Mininterno 26/7/2007[130])
o, se lo straniero e' alloggiato, in struttura alberghiera o analoga, mediante
la dichiarazione cui e' tenuta la struttura (decr.
Mininterno 26/7/2007115);
l'adempimento e' attestato con rilascio di copia della dichiarazione, da esibirsi a richiesta di ufficiali ed agenti
della P.S. (decr.
Mininterno 26/7/2007115)
unitamente al passaporto con il timbro a data apposto dall'autorita' del paese Schengen (circ.
Mininterno 7/8/2007116)
Rilevamento delle impronte
digitali ai fini del rilascio
Formato del permesso
Requisiti e documentazione
necessaria per il rilascio del permesso
o
passaporto
valido (o documento equivalente) con visto (se richiesto), da cui risulti
nazionalitaĠ, anno e luogo di nascita del richiedente
o
disponibilitaĠ di mezzi per le spese di rimpatrio (escluso soggiorno per lavoro e per motivi
familiari)
o
esigenza di
soggiorno per il tempo richiesto
o
disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento (indicati dalla Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000, G.U.
17/3/00104; nota: non definiti per lavoro subordinato) rapportati
al numero di persone a carico
o
disponibilitaĠ di ulteriori risorse
o
disponibilitaĠ di alloggio
o
iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, per
certi permessi
o
iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, o
assicurazione privata per altri permessi di durata > 3 mesi
o
assicurazione privata per soggiorni di durata <
3 mesi
Modalita' di presentazione
della richiesta di rilascio
o
richiesta presentata tramite gli uffici postali
abilitati nei casi di permesso per adozione, affidamento, attesa
occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, lavoro (autonomo, subordinato,
stagionale ed ex art. 27), missione, motivi familiari (salvo che in caso di
permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi
religiosi, residenza elettiva, ricerca scientifica, studio,
tirocinio/formazione professionale, turismo
o
richiesta presentata in questura nei casi di permesso per affari, asilo politico, cure mediche, gara sportiva,
giustizia, integrazione minore, invito, minore etaĠ, motivi familiari (in caso
di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi
umanitari, status apolidia, vacanze lavoro, e in ogni altro caso non esplicitamente menzionato
o
assistenza gratuita da parte di Comuni e patronati per
la predisposizione delle istanze
o
in caso di ingresso per lavoro subordinato o per ricongiungimento familiare, l'istanza di rilascio del primo permesso e'
predisposa dallo Sportello Unico
o
si utilizza un apposito kit giallo-verde reperibile,
gratuitamente, presso tutti gli uffici postali presenti sul territorio
nazionale, contenente il Modello 209, modulo 1 (per la richiesta) e modulo 2
(per l'attestazione del reddito)
o
la richiesta va spedita dall'interessato in busta
(presentata aperta; da com.
Mininterno 11/12/2006[137]) contenente tutta la documentazione
necessaria e, in caso di richiesta relativa al permesso in formato elettronico,
la ricevuta di un versamento di Û 27.50 (Decr.
Ministero dell'economia e delle finanze 4/4/2006[138];
bollettino in distribuzione presso gli uffici postali abilitati alla ricezione
delle domande); ulteriori costi: marca da bollo da Û 14.62, Û 30 alle Poste (da
Decr.
Mininterno 12/10/2005[139])
o
l'impiegato postale verifica che nella busta sia
presente tutta la documentazione specificamente richiesta (da com.
Mininterno 11/12/2006137)
e, identificato lo straniero, gli rilascia ricevuta che, esibita con il passaporto o documento equipollente, dimostra la legittimita'
del soggiorno
o
moduli analizzati dal Centro Servizi amministrativi
delle Poste e spediti alle questure competenti; dati elettronici inviati al
centro informativo del Mininterno, che controlla i precedenti penali del
richiedente (da com.
Mininterno 11/12/2006137)
o
la questura controlla l'adeguatezza della
documentazione; in caso di carenze, puo' chiedere all'interessato
un'integrazione della documentazione (da com.
Mininterno 11/12/2006137)
o
lo straniero e' convocato in questura, mediante raccomandata, per la rilevazione delle impronte digitali (da com.
Mininterno 11/12/2006137);
nota: verosimilmente, solo per i soggiorni per cui e' prevista tale rilevazione
o
in questura, lo straniero consegna 4 foto tessera su
sfondo bianco, e gli viene notificata la data di una seconda convocazione per la consegna del permesso o la notificazione del
diniego (da com.
Mininterno 11/12/2006137)
o
ai figli minori di 14 anni, iscritti o da iscrivere sul
permesso di soggiorno elettronico di uno dei genitori e' rilasciata una tessera
complementare ("carta minore"), che costituisce un allegato del
titolo del familiare (non e' assimilabile a documento di viaggio o di
riconoscimento, e non costituisce, singolarmente, un titolo valido per il
soggiorno in Italia, ne' per l'attraversamento delle frontiere; la mancata
esibizione all'atto del reingresso in Italia non e' motivo di respingimento
o
lo straniero puo' controllare per via telematica lo
stato di avanzamento della pratica
o
corredate, nel caso di stranieri detenuti, di idonea
documentazione attestante lo stato di detenzione
o
depositate esclusivamente presso lĠufficio postale ubicato in prossimitaĠ della struttura stessa
o
presentate da personale appositamente individuato
dall'esercente la struttura ricettiva o da chi presiede gli istituti religiosi
e gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e alla consegna
all'interessato della ricevuta rilascita dalle Poste e del permesso di
soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)
Durata del permesso rilasciato
in corrispondenza a un visto di ingresso
o
lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato: < 2 anni
o
lavoro subordinato con contratto a tempo determinato: pari a durata del rapporto, ma comunque <
1 anno
o
lavoro autonomo:
< 2 anni
o
studio e formazione: < 1 anno
o
familiari: come
per il familiare (o affidatario) titolare del diritto al ricongiungimento, ma
comunque < 2 anni; affidamento (minore affidato a comunitaĠ familiare
o istituto di assistenza, ex art. 2 L.
184/1983[142]): fino al compimento dei 18 anni (?)
o
lavoro stagionale:
< 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo); dopo due anni di
lavoro stagionale, possibilitaĠ di permesso per 3 annualitaĠ per lavoro
stagionale (visto rilasciato ogni anno; durata per ciascun anno pari a quella
dellĠultimo dei due anni precedenti), revocato in caso di abuso da parte dello
straniero, ovvero in caso di mancata presentazione del titolare, al posto di
frontiera esterna al termine della validitaĠ annuale e alla data di reingresso
prevista dal visto (nota: disposizione troppo rigida)
o
volontariato:
di norma < 1 anno (al piu', comunque, 18 mesi; D. Lgs. 154/2007)
o
ricerca scientifica: pari a quella del programma di ricerca (D. Lgs. 17/2008)
o
altri motivi
(es.: cura): < documentate esigenze
Permessi rilasciati senza
corrispondenza a un visto di ingresso
o
richiesta asilo:
3 mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento
dello status di titolare di protezione internazionale da parte della
Commissione territoriale; rinnovabile per 6 mesi qualora la decisione sulla
domanda di asilo non venga adottata entro 6 mesi dalla presentazione e il ritardo
non possa essere addebitato al richiedente asilo; rilasciabile e rinnovabile
anche in caso di cessazione dello stato di ospitalita' obbligatoria in centro
di accoglienza per richiedenti asilo, o di ricorso per il quale valga
automaticamente o sia stata disposta la sospensione del provvedimento impugnato
o
asilo: 5 anni
o
protezione sussidiaria: 3 anni
o
acquisto cittadinanza o dello status di apolide (per lo straniero regolarmente soggiornante ad
altro titolo): durata procedimento concessione o riconoscimento
o
emigrazione in altro Stato: durata procedure occorrenti
o
motivi di giustizia (su richiesta dellĠautoritaĠ giudiziaria, nel caso in cui la presenza
dello straniero sia indispensabile in relazione a procedimenti in corso per
reati di cui allĠart. 380 c.p.p.107
o allĠart. 3 L.
75/1958[143]): 3 mesi, prorogabili
o
per motivi umanitari, ex art. 5, co. 6, o art. 19, co. 1, T.U., previo parere della
Commissione territoriale o acquisizione dallĠinteressato di documentazione
relativa ai gravi motivi che impediscono lĠallontanamento (nota: Relazione
illustrativa del DPR 334/200435 e circ.
Mininterno 4/3/2005[144] interpretano, illogicamente, che per
il rilascio di permesso ex art. 5, co. 6 eĠ necessario il parere della
Commissione territoriale, la certificazione prodotta dallĠinteressato al di
fuori della procedura di asilo essendo rilevante solo se relativa a
persecuzione, non se relativa a motivi diversi, quali disastri naturali)
o
per residenza elettiva, in presenza di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione
illustrativa del DPR 334/200435) in Italia; nota: e' possibile, ovviamente, anche il
rilascio di permesso per residenza elettiva in seguito a ingresso per questo
motivo (che richiede la dimostrazione di disponibilita' di risorse cospicue,
con previsione di diverse fonti possibili)
o
per assistenza minore, al familiare del minore soggiornante in Italia nei casi in cui il
Tribunale per i minorenni ne autorizzi lĠingresso e/o il soggiorno per un
periodo di durata determinata per gravi motivi connessi allo sviluppo
psico-fisico del minore, anche in deroga alle altre disposizioni del Testo
unico (art. 31, co. 3, T.U. e D. Lgs. 5/2007)
o
per integrazione del minore, previo parere del Comitato minori stranieri, ai
minori che si trovino nelle condizioni di cui allĠart. 32, co. 1 bis e 1 ter,
T.U. (verosimilmente: arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni,
inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di
integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con
rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio,
decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato minori
stranieri – in contrasto con la condizione di assenza di decisione, di
cui allĠart. 32, co. 1 bis; rilevante lĠinserimento di fatto in progetto
idoneo, anche se non sollecitato dal Comitato?)
o
per minore eta',
al minore cui non possa essere rilasciato altro permesso (art. 28, co. 1,
lettera a, Regolamento e Circ.
Mininterno 23/12/1999[145] e circ.
Mininterno 13/11/2000[146])
o
per affidamento,
al minore straniero affidato a comunitaĠ di tipo familiare o istituto di
assistenza ex art. 2, L.
184/1983142
o
per ricerca scientifica, allo straniero soggiornante regolarmente ad altro titolo (diverso da
richiesta di asilo o protezione temporanea) che abbia ottenuto il nulla-osta
per ricerca scientifica ovvero allo straniero ammesso come ricercatore in altro
Stato membro dell'UE che intenda proseguire la ricerca iniziata in quello Stato
(D. Lgs. 17/2008)
Facolta' nelle more del
rilascio di alcuni permessi
o
puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti
previdenziali (Mess.
INPS 2226/2008[147]; incluso il diritto alle prestazioni
di disoccupazione, da Mess.
INPS 6449/2008[148]), a condizione che (da Direttiva
Mininterno 20/2/2007[149], che rafforza circ.
Mininterno 9/2/2006[150], e par.
Mingiustizia[151])
¤
abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro
8 gg. dall'ingresso
¤
abbia sottoscritto il contratto di soggiorno
¤
sia in possesso di copia del modello di richiesta di
permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta
presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale
abilitato
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ.
Mininterno 2/4/2007[152])
¤
il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello
unico
¤
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
¤
domanda di rilascio del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si
riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo
Sportello unico)
o
puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ.
Minsalute 17/4/2007[153])
o
puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e
aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione, a
condizione di esibizione della ricevuta dell'avvenuta presentazione della
richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale o dalla questura; a
tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la
presentazione dell'istanza di rilascio (circ.
Mintrasporti 14/9/2007[154])
o
puo' effettuare (transitoriamente o a regime?) il reingresso in esonero dallĠobbligo di visto, a condizione che
uscita e reingresso avvengano con attraversamento di un unico valico
di frontiera esterna, a condizione che
esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007125
e circ.
Mininterno 12/12/2007126)
attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve
timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007125
e circ.
Mininterno 12/12/2007126)
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ.
Mininterno 2/8/2007[155])
¤
visto d'ingresso
¤
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
¤
fotocopia non autenticata del nulla-osta rilasciato
dallo Sportello unico
o
puo' effettuare (transitoriamente o a regime?) il reingresso in esonero dallĠobbligo di visto, a condizione che
uscita e reingresso avvengano con attraversamento di un unico valico
di frontiera esterna, a condizione che
esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007125
e circ.
Mininterno 12/12/2007126)
attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve
timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007125
e circ.
Mininterno 12/12/2007126)
Richiesta di rinnovo del
permesso
o
90 gg. (se
rilasciato per lavoro subordinato a tempo indeterminato)
o
60 gg. (se
rilasciato per lavoro subordinato a tempo determinato)
o
30 gg. (se
rilasciato per altri motivi)
Rilevamento delle impronte
digitali ai fini del rinnovo
Requisiti per il rinnovo del
permesso
o
permanenza dei requisiti previsti per il rilascio; di norma:
¤
possesso di passaporto valido o documento
equivalente (salvo permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U.; circ.
Mininterno 24/2/2003134)
¤
mezzi di sostentamento (da lavoro o altra fonte lecita) per titolare e familiari conviventi a
carico, quantificati come per ricongiungimento (circ.
Mininterno 19/5/2001[158], che interpreta lĠart. 13, co. 2
Regolamento, in contrasto, per il soggiorno per lavoro autonomo, con art. 26,
co. 3 T.U.) e accertabili dĠufficio a seguito di dichiarazione temporaneamente sostitutiva; note:
-
estrapolando allĠindietro circ.
Mininterno 19/5/2001158,
si ottiene una definizione del reddito minimo da lavoro subordinato: importo
dellĠassegno sociale (per il 2008, 5.142 euro);
-
gurisprudenza:
Ż
la quantificazione
riferita al ricongiungimento e' da considerarsi indicativa, non
tassativa (TAR
Emilia Romagna[159])
Ż
rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo
successivo, per cui si chiede il rinnovo (Sent.
Tar Veneto[160]); in senso contrario, TAR
Marche[161]: ai fini del rinnovo del permesso per
lavoro autonomo, la disponibilita' deve essere dimostrata in relazione a un periodo
antecedente a quello per il quale si
chiede il rinnovo
Ż
la valutazione del possesso da parte dello straniero di
adeguati mezzi di sussistenza non va riferita al momento in cui viene
presentata la domanda di rinnovo, ma al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi
(Sent.
Cass. n. 2417/2006[162])
Ż
si tiene conto anche di elementi sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in
ritardo (TAR
Lazio[163])
Ż
la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche
in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione
si pronuncia (TAR
Veneto[164])
Ż
anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in
considerazione (TAR
Veneto[165])
Ż
dimostrazione di mezzi non richiesta in caso di rinnovo del permesso per motivi
umanitari (TAR
Liguria[166])
¤
assolvimento obblighi in materia sanitaria;
note:
-
disposizioni contraddittorie:
Ż
art. 13, co. 3 DPR 394/1999: per il mantenimento dellĠiscrizione al SSN e' richiesta lĠesibizione di copia della richiesta
di rinnovo, con timbro datario e firma dellĠaddetto che la riceve (secondo circ.
Minsalute 17/4/2007153,
e' richiesta solo l'esibizione della ricevuta di richiesta di rinnovo rilasciata dall'ufficio postale)
Ż
art. 42, co. 4 DPR 394/1999: lĠiscrizione al SSN
permane in fase di rinnovo; lĠiscrizione
cessa in caso di diniego di rinnovo (comunicati alla ASL dalla questura), salvo
esibizione da parte dello straniero di documentazione attestante la pendenza di
ricorso
Ż
possibile interpretazione: la conferma e' richiesta
solo nei casi in cui l'iscrizione non e' obbligatoria e, come tale, potrebbe
essere sostituita da assicurazione privata
-
non e' chiaro come si proceda, per i permessi che
comportano al piu' iscrizione facoltativa al SSN, in caso di presentazione
della richiesta tramite uffici postali autorizzati
¤
disponibilitaĠ di alloggio (in alcuni casi)
¤
assenza di motivi ostativi; la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso non eĠ
peroĠ motivo di automatico diniego del rinnovo, ma deve essere valutata
unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione familiare in
Italia, etc. (Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003[167]); in caso di permesso per motivi
familiari, i motivi ostativi sono limitati
al caso di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza
dello Stato o di altro Stato dell'Area Schengen, da valutarsi tenendo conto
anche di eventuali condanne per
i reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p.107,
ovvero per i reati di favoreggiamento della migrazione illegale (da D. Lgs.
5/2007); giurisprudenza:
-
diniego non automatico in seguito a condanna: va
valutata l'effettiva pericolosita' (Ord.
Consiglio di Stato 27/9/2005[168]; nello stesso senso, in relazione a
condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in
vigore della L. 189/2002, Sent.
Cons. Stato n. 3319/2006[169] e Sent.
Corte Cost. 414/2006108)
-
in sede di rinnovo, comunque, non deve essere
riesaminata la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per cui e'
stato condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al momento del
processo (Tar
Umbria[170])
-
irrilevante, ai fini del diniego di rinnovo, il fatto
che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della
sospensione condizionale della pena (TAR
Abruzzo109)
-
la valutazione del questore non e' vincolata dalla
determinazione del giudice penale o del Tribunale di sorveglianza (sent. Cons.
Stato 7979/2004, TAR
Emilia Romagna[171]);
-
il diniego di rinnovo per pericolosita' non richiede
alcun atto monitorio intermedio (TAR
Veneto[172])
o
eventuali requisiti specifici (es.: per studio universitario, esami superati; per
lavoro subordinato, salvo periodo > 6 mesi di disoccupazione
tollerata, esistenza di un contratto
di soggiorno per lavoro e consegna dell'autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per
lĠedilizia popolare o, verosimilmente, che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ
e idoneitaĠ igienico-sanitaria)
Limiti al rinnovo del permesso
Modalita' di presentazione
della richiesta di rinnovo
o
richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno
presentata tramite gli uffici postali abilitati nei casi di permesso
per adozione, affidamento, asilo politico, attesa occupazione, attesa
riacquisto cittadinanza, motivi familiari (incluso il caso di permesso
rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), lavoro (autonomo,
subordinato, stagionale ed ex art. 27), missione, motivi religiosi, residenza
elettiva, ricerca scientifica, status apolidia, studio, tirocinio/formazione
professionale
o
richiesta presentata in questura in tutti i casi non
esplicitamente menzionati (nota:
tra questi, dovrebbero esservi i casi di permesso per cure mediche e per motivi
umanitari)
o
per il resto, come per la richiesta di rilascio del
permesso, con le seguenti particolarita':
-
nella busta va inserita copia del permesso in scadenza
-
la legittimita' del soggiorno e' dimostrata con l'esibizione della ricevuta e dell'originale del permesso in scadenza
o
corredate, nel caso di stranieri detenuti, di idonea
documentazione attestante lo stato di detenzione
o
depositate esclusivamente presso lĠufficio postale ubicato in prossimitaĠ della struttura stessa
o
presentate da personale appositamente individuato
dall'esercente la struttura ricettiva o da chi presiede gli istituti religiosi
e gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e alla consegna
all'interessato della ricevuta rilascita dalle Poste e del permesso di
soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)
Diritti e facolta' nelle more
del rinnovo
o
puo' ottenere il nulla-osta al ricongiungimento (circ.
Mininterno 17/10/2006[175]; nota: il nulla-osta puo' anche
essere richiesto dallo straniero in questa condizione?)
o
gli e' consentito il reingresso in Italia in esenzione da visto di reingresso, solo
da frontiera esterna, purche' esibisca, oltre al documento di viaggio valido,
il permesso scaduto e la ricevuta (postale o cedolino; da com.
Mininterno 5/4/2007123
e circ.
Mininterno 16/6/2007122)
di richiesta di rinnovo; in caso di minori iscritti sul titolo di soggiorno in
scadenza o in fase di aggiornamento del genitore, la questura rilascia un
permesso cartaceo provvisorio, sul quale viene iscritto il minore, in modo da
consentire uscita e reingresso (circ.
Mininterno 27/6/2007124);
ai fini dell'attraversamento delle
frontiere aeroportuali di paesi Schengen (limitatamente a Francia, Spagna e Malta, anche marittimi; da circ.
Mininterno 7/8/2007125)
in uscita o reingresso, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso
scaduto, e' da considerarsi equipollente al permesso di soggiorno fino al 30/10/2007 (GUCE
18/8/2007127);
disposizioni confermate per il periodo 14/12/2007-31/3/2008, con estensione ai valichi
di qualunque tipo (circ.
Mininterno 12/12/2007126)
o
puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e
aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione (circ.
Mintrasporti 20/9/2006[176]);
a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la
presentazione dell'istanza di rinnovo (circ.
Mintrasporti 14/9/2007154)
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ.
Mininterno 17/11/2006[177]), nonche' il rilascio e rinnovo della carta di identita', con la sola esclusione della validita' per
l'espatrio (circ.
Mininterno 2/4/2007[178])
o
puo' ottenere il rilascio dell'attestato di
conducente da parte della DPL (circ.
Minlavoro 27/11/2007[179])
o
puo' presentare richiesta di assunzione di altro
straniero (F.A.Q.
sul sito del Mininterno53)
Durata del permesso rinnovato
Provvedimenti negativi;
impugnazione; conseguenze
o
perdita dei requisiti (salvo disoccupazione tollerata)
o mancato soddisfacimento dei requisiti per il soggiorno in altro Paese
Schengen (salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)
o
condanna definitiva (successiva allĠentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003167;
secondo il TAR
Abruzzo[186] rilevano solo le condanne per reati commessi
dopo lĠentrata in vigore della L. 189/02)
per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L.
633/1941[187], e modifiche, in materia di tutela
del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p.[188] (vendita di marchi
contraffatti); nota: per il TAR
Puglia[189], la revoca e' possibile solo in caso
di permesso per lavoro autonomo (nello stesso senso, apparentemente, sent.
Cons. Stato 11/5/2007[190])
o
adozione di un provvedimento di respingimento o
espulsione da parte di altro Stato membro,
salvo che ricorrano le condizioni per l'applicazione del divieto di
espulsione: rischio di persecuzione,
minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito
convivente di questa, titolare di carta di soggiorno (da D. Lgs. 12/2005, di
attuazione della Dir.
2001/40/CE[191]); escluso anche il caso di titolare
di permesso CE slp rilasciato dall'Italia
che sia espulso da altro Stato membro che non costituisca pericolo per l'ordine
pubblico o per la sicurezza dello Stato (da D. Lgs. 3/2007)
o
nuovi elementi
che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso (art. 5, co. 5 T.U.); TAR
Veneto164:
la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta
attivita' lavorativa, sussiste fino al
momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (attenuato, per il lavoratore
subordinato che abbia un contratto in scadenza, il danno associato al termine,
lontano dalla scadenza, fissato per la richiesta di rinnovo); TAR
Lazio[192]: la stipula
di un contratto di lavoro nelle more dell'esame
della richiesta di rinnovo costituisce un fatto nuovo
o
la sanabilitaĠ
di eventuali irregolaritaĠ amministrative (art. 5, co. 5 T.U.)
o
lĠesistenza di gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.)
o
lĠesistenza di requisiti per altro tipo di permesso
(art. 5, co. 9 T.U.; conversione: di
fatto disatteso, salvo TAR
Liguria[193] e TAR
Lazio163)
o
per lo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia
(verosimilmente, anche per quello che abbia ottenuto comunque un permesso per
motivi familiari o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia), i vincoli
familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali col paese d'origine e, per lo straniero gia' presente sul territorio
nazionale, la durata del suo
soggiorno in Italia (da D. Lgs. 5/2007)
o
per il titolare di permesso CE slp rilasciato da
altro Stato membro e per i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo
Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver
risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero
titolare del permesso CE slp), la durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero,
nei casi in cui il diniego o la revoca del permesso siano motivati dalla
pericolosita' degli interessati per l'ordine pubblico o la sicurezza
dello Stato (da D. Lgs. 3/2007)
o
diniego di rinnovo non automatico in seguito a
condanna: va valutata l'effettiva pericolosita' (Ord.
Consiglio di Stato 27/9/2005168;
nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a patteggiamento con
sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, Sent.
Cons. Stato n. 3319/2006169
e Sent.
Corte Cost. 414/2006108)
o
in sede di rinnovo, comunque, non deve essere
riesaminata la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per cui e'
stato condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al momento del
processo (Tar
Umbria170)
o
in caso di condanna inflitta a seguito di
patteggiamento, per la quale non puo' esservi misura di sicurezza aggiuntiva
dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei fatti riproposta per via
amministrativa come conseguenza automatica della condanna (Dec.
Cons. Stato 4714/2005[194], che pero' si riferisce
all'applicazione della L. 39/90)
o
irrilevante, ai fini del diniego di rinnovo, il fatto
che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della
sospensione condizionale della pena (TAR
Abruzzo109)
o
la valutazione del questore non e' vincolata dalla
determinazione del giudice penale o del Tribunale di sorveglianza (sent. Cons.
Stato 7979/2004, TAR
Emilia Romagna171);
o
il diniego di rinnovo per pericolosita' non richiede
alcun atto monitorio intermedio (TAR
Veneto172)
Contraffazione
Ulteriori adempimenti
amministrativi
o
richiesta presentata in questura nei casi di duplicato o aggiornamento del permesso
per affari, cure mediche, gara sportiva, giustizia, integrazione minore,
invito, minore etaĠ, motivi umanitari, e vacanze lavoro
o
richiesta presentata tramite gli uffici postali
abilitati in tutti gli altri
casi
o
per il resto, come per la richiesta di rinnovo del
permesso, mutatis mutandis (nota: sufficiente la ricevuta, in caso di
smarrimento, per dimostrare la regolarita' del soggiorno?)
Controlli
Limitazioni della liberta' di
soggiorno
Utilizzabilita' dei permessi
di soggiorno
o
motivi familiari:
per lavoro subordinato, lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di
cooperative), studio
o
lavoro autonomo:
per lavoro subordinato o studio
o
lavoro subordinato:
per lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative) o studio
o
motivi umanitari:
per lavoro autonomo o lavoro subordinato (e studio? certamente si' in caso di
permesso rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima
dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007)
o
integrazione del minore: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio
o
affidamento:
per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio
o
minore eta':
per studio (circ.
Mininterno 13/11/2000146;
non per lavoro, da circ.
Mininterno 13/11/2000146;
nota: il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione dovrebbe pero'
rientrare nel diritto all'istruzione e formazione)
o
motivi di studio o
formazione: per lavoro subordinato, per un
massimo di 1040 ore per anno; in caso di permesso per formazione professionale,
consentiti anche rapporti – aggiuntivi? – di tirocinio funzionali
al completamento del percorso di formazione); art. 39, co. 3, lettera b T.U.
prevede che il Regolamento di attuazione disciplini l'esercizio di attivita'
autonoma da parte degli studenti universitari: disciplina mai definita, nei
fatti
o
motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): per lavoro subordinato o studio
o
asilo: per lavoro
subordinato o autonomo o studio
o
protezione sussidiaria: per lavoro subordinato o autonomo o studio
o
richiesta di asilo:
per lavoro subordinato o autonomo, in caso di proposizione di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del
tribunale (verosimilmente, sempre che, in
caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello abbia
ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa) ovvero se,
trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata
adottata e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente
o
attesa riacquisto cittadinanza: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi -
da nota
della DPL Modena[205]; in senso contrario, Nota
Mininterno alla questura di Trento[206])
o
adozione: per
lavoro subordinato e autonomo (nella prassi - da nota
della DPL Modena205)
o
assistenza minore,
per lavoro subordinato o autonomo (da D. Lgs. 5/2007)
o
ricerca scientifica, per attivita' di insegnamento collegata con il programma di ricerca e
compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto
ospitante (D. Lgs. 17/2008)
Conversione del permesso di
soggiorno
o
senza vincolo di quote:
¤
lavoro subordinato:
in lavoro autonomo o residenza elettiva
¤
lavoro autonomo:
in lavoro subordinato o residenza elettiva
¤
ogni permesso: in permesso per motivi familiari
¤
motivi familiari:
in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro (verosimilmente,
Òattesa occupazioneÓ), esigenze sanitarie (?) o di cura, o residenza elettiva
¤
affidamento (di
qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto
grado, da sent.
Corte Cost. 198/2003[207], che parifica anche i minori
sottoposti a tutela; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005[208] e, limitatamente al caso in cui vi
sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela, circ.
Mininterno 28/3/2008[209]; in senso contrario, TAR Piemonte:
l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono
stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983142
e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del
compimento dei 14 anni): in lavoro subordinato o autonomo, accesso al lavoro
(verosimilmente, Òattesa occupazioneÓ), studio, esigenze sanitarie (?) o di
cura; nota: la conversione in lavoro o accesso al lavoro, prevista entro quote
dall'art. 32, co. 1-quater, T.U., e' effettuata, in realta', in detrazione dalle quote per l'anno successivo
(da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)
¤
integrazione del minore (o anche minore etaĠ?): in lavoro subordinato o autonomo, studio,
accesso al lavoro; nota: la conversione in lavoro o accesso al lavoro, prevista
entro quote dall'art. 32, co. 1-quater, T.U., e' effettuata, in realta', in detrazione dalle quote per l'anno successivo
(da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)
¤
motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): in lavoro subordinato, lavoro autonomo (dubbio) o
studio, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno
successivo
¤
studio in
lavoro subordinato o autonomo, dopo il conseguimento della laurea in Italia,
con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo
¤
studio in
motivi religiosi (TAR
Emilia Romagna[210], sulla base di art. 5, co. 5, T.U., e
circ.
Mininterno 26/5/2005[211] per analogia con art. 14, co. 5
Regolamento)
¤
motivi religiosi
in residenza elettiva (in luogo della carta di soggiorno, per persone che
dispongano di un reddito da lavoro alle dipendenze di enti o organizzazioni del
Vaticano; da circ.
Mininterno 26/5/2005211)
¤
protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo)
in lavoro subordinato o autonomo (D. Lgs. 251/2007)
o
entro quote
(conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro
subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; da Circ.
Minsolidarieta' n. 31/2006[212], coerente con TAR
Veneto66):
¤
motivi di studio o
formazione (anche per lo svolgimento di
tirocinio formativo): in lavoro subordinato o autonomo;
¤
lavoro stagionale:
in lavoro subordinato, dalla seconda stagione (secondo il TAR
Piemonte[213], anche extra quote e dalla prima
stagione)
o
richiesta presentata in questura nei casi di conversione del permesso per
integrazione minore, minore etaĠ, motivi umanitari
o
richiesta presentata tramite gli uffici postali
abilitati in tutti gli altri
casi
o
per il resto, come per la richiesta di rinnovo del
permesso, mutatis mutandis
Termini per l'esito delle
richieste di rilascio, rinnovo e conversione
6. Iscrizione
anagrafica (*)
Iscrizione anagrafica:
condizioni, adempimenti
Iscrizione anagrafica nelle
more del rilascio di alcuni permessi
o
il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello
unico
o
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
o
domanda di rilascio del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si
riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo
Sportello unico)
o
visto d'ingresso
o
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
o
fotocopia non autenticata del nulla-osta rilasciato
dallo Sportello unico
Iscrizione anagrafica nelle
more del rinnovo del permesso
Iscrizione anagrafica in casi
particolari: discendente di italiano, minore, detenuto
Rinnovo della dichiarazione di
dimora; cancellazione
Iscrizione anagrafica del
cittadino comunitario
o
l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, svolta (in caso di cittadino soggiornante per
lavoro)
o
la disponibilita' di risorse per se' e per i familiari, nella misura prevista per il ricongiungimento familiare con lo straniero, e di assicurazione
sanitaria o di titolo equivalente (nei
casi di cittadini soggiornanti per motivi diversi dal lavoro; nota: la quantificazione delle risorse, senza una previa valutazione della
situazione personale, appare contraria al disposto della Direttiva
2004/38/CE51; lo e' certamente nel caso di cittadino comunitario
soggiornante per studio o
formazione, che in base alla Direttiva dovrebbe limitarsi ad assicurare che lui
e i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica),
nonche' di iscrizione al corso di studio o formazione professionale (nel caso di cittadino soggiornante per studio o formazione; nota: la generalizzazione della
quantificazione delle risorse necessarie e quella, che segue, della
possibilita' di ricorrere all'autocertificazione fanno si' che i soggiornanti
per studio o formazione non godano di alcun vantaggio specifico rispetto ai soggiornanti per motivi
diversi; l'onere di certificazione dell'iscrizione al corso di studi o
formazione, che grava solo su chi soggiorni per studio o formazione risulta
cosi' immotivato)
o
per lavoro subordinato: ultima busta paga, ricevuta di versamenti di contributi all'INPS,
contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, comunicazione
di assunzione al Centro per l'impiego, ricevuta di denuncia allĠINPS del
rapporto di lavoro o preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso,
dichiarazione della filiale italiana della casa madre (solo in caso di lavoratore
distaccato; nota: accezione restrittiva di "distacco", non
coincidente con quella propria del diritto del lavoro italiano, in base alla
quale non e' necessario il rapporto "casa madre - filiale" tra
impresa distaccante e impresa distaccataria)
o
per lavoro autonomo: certificato di iscrizione alla Camera di commercio, attestazione di
attribuzione di Partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate, dimostrazione
dell'iscrizione all'albo (per svolgimento di libere professioni)
o
avere durata > 1 anno o a quella del corso di studio o
formazione, se quest'ultima e' < anno (circ.
Mininterno 18/7/2007229;
nota: circ.
Minsalute 3/8/2007[231] non contempla questa possibilita' di
durata piu' limitata; non sembra, per altro, che la questione sia di competenza
del Minsalute), con indicazione della decorrenza e della scadenza (circ.
Minsalute 3/8/2007231)
o
essere valida in Italia (circ.
Minsalute 3/8/2007231)
o
prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (circ.
Minsalute 3/8/2007231)
o
indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela (circ.
Minsalute 3/8/2007231)
o
indicare le modalita' per la richiesta di rimborso e i
recapiti del referente (circ.
Minsalute 3/8/2007231)
o
essere ripiazzata da una nuova polizza in caso di variazione del nucleo familiare (circ.
Minsalute 3/8/2007231)
o
essere accompagnata, all'atto dell'iscrizione
anagrafica, da una traduzione in Italiano (circ.
Minsalute 3/8/2007231)
Casi particolari di iscrizione
anagrafica del cittadino comunitario
o
cittadini comunitari che soggiornano in Italia per motivi
religiosi: e' richiesta la dichiarazione
del responsabile della Comunita' religiosa in Italia, attestante la natura
dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio, vistato
dalla Curia vescovile o da equivalente autorita' religiosa presente in Italia;
in luogo dell'assicurazione sanitaria puo' essere prodotta dichiarazione del
responsabile della Comunita' di assunzione delle spese sanitarie (circ.
Mininterno 18/7/2007229;
nota: in base ad art. 1, co. 2 e art. 34, co. 3 T.U. dovrebbe essere consentita
anche l'iscrizione facoltativa al SSN)
o
minori
comunitari non accompagnati:
sono iscritti all'anagrafe sulla base della decisione dell'autorita'
giudiziaria minorile che ne dispone l'affidamento o la tutela;
l'iscrizione anagrafica del minore e' richiesta dal tutore o dall'affidatario,
che esibisce a tal fine il provvedimento dell'autorita' giudiziaria (circ.
Mininterno 18/7/2007229)
o
cittadini comunitari che manifestino l'intenzione di
soggiornare solo per svolgere un'attivita' lavorativa stagionale: sono iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui all'art. 32 del DPR
223/1989221
(nota: questa disposizione appare illegittima, dal momento che pone i cittadini
comunitari in questione in una posizione potenzialmente piu' debole, quanto
meno per la necessita' di ripetere adempimenti burocratici, sulla base di una
supposta diversita' del rapporto di lavoro di carattere stagionale; non si
tiene conto del fatto che, in base ad art. 7, co. 3 e art. 13, co. 3 D. Lgs.
30/2007, ne' lo status di lavoratore ne' il diritto di soggiorno sono
rigidamente collegati alla condizione di occupazione); l'attestazione di
iscrizione anagrafica specifica che si tratta di iscrizione in tale schedario (circ.
Mininterno 18/7/2007229);
l'iscrizione ha validita' per un
anno; entro tale termine (verosimilmente,
trascorso tale termine) si procede alla cancellazione d'ufficio (circ.
Mininterno 18/7/2007229);
per una successiva iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, il
cittadino comunitario dovra' dimostrare di avere conservato il possesso dei
requisiti che conferiscono il diritto di soggiorno per periodi di durata > 3
mesi (circ.
Mininterno 18/7/2007229)
o
genitore comunitario di minore italiano: ai fini dell'iscrizione anagrafica del rilascio
dell'attestato di regolarita' del soggiorno (verosimilmente, il riferimento e'
all'attestazione di avvenuta richiesta di iscrizione) si prescinde
dalla dimostrazione dei requisiti previsti
per il familiare straniero di cittadino comunitario, onde evitare disparita' di
trattamento rispetto al genitore straniero di minore italiano (Risposta
Mininterno a quesito 16/11/20072); nota: il riferimento implicito e' all'art. 1, co. 2
T.U.
o
cittadini della Romania e della Bulgaria che svolgano attivita' di lavoro subordinato diverse
da quelle dei settori immediatamente aperti (agricolo e turistico alberghiero,
lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico,
dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale) e che non fossero gia'
regolarmente soggiornanti (verosimilmente, per un motivo in corrispondenza al
quale sia consentito lo svolgimento di attivita' lavorativa) in Italia al 31/12/2006
(circ.
Mininterno 8/8/2007230)
devono esibire anche il nullaosta rilasciato dallo Sportello Unico (circ.
Mininterno 6/4/2007226)
Disposizioni transitorie per
l'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario
o
cittadino comunitario in possesso, alla data di entrata in vigore del D. Lgs.
30/2007, della carta di soggiorno in corso di validita' e gia'
iscritto all'anagrafe: non ha, fino alla
scadenza della carta di soggiorno, l'obbligo di integrare l'iscrizione ai sensi
del D. Lgs. 30/2007 (circ.
Mininterno 6/4/2007226);
nota: circ.
Mininterno 6/4/2007226
recitava: "e quindi gia' iscritt[o] nei registri della popolazione
residente"; in realta', al possesso della carta di soggiorno da parte del
cittadino comunitario non era necessariamente associata la sua iscrizione
anagrafica; verosimilmente, si deve intendere: "in virtu' di questo
fatto"; a conferma di questo, e del fatto conseguente che chi e' in
possesso di carta di soggiorno in corso di validita' senza essere iscritto
all'anagrafe e' tenuto a richiedere l'iscrizione e' intervenuta implicitamente
la circ.
Mininterno 18/7/2007229;
si tenga comunque presente che l'iscrizione anagrafica ha valore ricognitivo, e
non costitutivo, del diritto di soggiorno (art. 25 Direttiva
2004/38/CE51 e, con formulazione piu' debole, art. 19, co. 4 D.
Lgs. 30/2007)
o
cittadino comunitario, gia' iscritto all'anagrafe in quanto titolare, sulla base della precedente
disciplina, di un titolo di soggiorno attualmente scaduto, che non abbia ancora maturato il diritto di
soggiorno permanente: e' tenuto a documentare all'Ufficio d'anagrafe il
possesso dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno (circ.
Mininterno 18/7/2007229);
non e' necessario accertare il requisito di dimora abituale (circ.
Mininterno 8/8/2007230);
il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ.
Mininterno 8/8/2007230)
e ritira il titolo di soggiorno scaduto, restituendolo alla Questura competente
(circ.
Mininterno 18/7/2007229)
o
cittadino
comunitario che, ancora privo di carta di soggiorno, abbia ottenuto l'iscrizione all'anagrafe in base alla circ.
Mininterno 18/10/2006[232] prima della data di entrata in vigore
del D. Lgs. 30/2007, o che l'abbia richiesta senza che il procedimento sia
stato ancora completato: e' tenuto a integrare, di propria iniziativa,
l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, mediante
autodichiarazione del possesso dei requisiti ed esibizione della ricevuta di
richiesta di carta di soggiorno, ovvero, nel caso di mancata richiesta della
carta di soggiorno, mediante dimostrazione degli stessi requisiti (circ.
Mininterno 8/8/2007230);
il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ.
Mininterno 8/8/2007230)
o
cittadino comunitario in possesso di un titolo di
soggiorno rilasciato in base alla precedente disciplina e ancora in corso di validita': ai fini
dell'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, il possesso dei
requisiti previsti per il diritto di soggiorno si considera verificato (presunzione
generosa, ma impropria, dal momento che con altre disposizioni - quelle sulla
documentazione attestante l'attivita' lavorativa o la disponibilita' di risorse
economiche - si tenta di rendere possibile un monitoraggio efficace del
mantenimento dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno; qui invece si
da' per scontato che tali requisiti sussistano per il solo fatto che il titolo
di soggiorno precedentemente rilasciato e' ancora in corso di validita'); si
procede solo all'accertamento del requisito di dimora abituale (circ.
Mininterno 18/7/2007229);
il Comune rilascia l'attestato di iscrizione angrafica e ritira il titolo di
soggiorno, restituendolo alla Questura competente (circ.
Mininterno 18/7/2007229)
o
cittadino comunitario cha abbia chiesto la carta di
soggiorno prima dell'entrata in vigore del
D. Lgs. 30/2007 e non l'abbia ancora
ottenuta: e' tenuto a chiedere
l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, non potendo la Questura
rilasciare la carta di soggiorno oltre quella data; e' sufficiente l'esibizione
della ricevuta di richiesta della carta, rilasciata dalla questura o dalle
Poste, con autodichiarazione della sussistenza dei requisiti previsti dal D.
Lgs. 30/2007 (circ.
Mininterno 6/4/2007226);
la verifica di tale sussistenza e' svolta a campione dal Comune, utilizzando la
documentazione in possesso della questura (circ.
Mininterno 6/4/2007226);
il Comune ritira la ricevuta di richiesta della carta e la consegna alla
Questura (circ.
Mininterno 18/7/2007229)
Verifiche relative
all'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario
Iscrizione anagrafica del
familiare di cittadino comunitario o italiano
o
di un documento di identita' (per il familiare comunitario) o del passaporto valido e del visto, se richiesto (per il familiare straniero; nota: il possesso di visto non e' richiesto ai
fini dell'iscrizione anagrafica dalla Direttiva
2004/38/CE51; in ogni caso, si dovrebbe poter derogare al requisito del possesso di visto nello stesso modo in cui si puo' derogare ai fini
dell'ingresso; nello stesso senso, in precedenza, Sent.
Corte Giust. C-157-03[235])
o
di un documento
che attesti la qualita' di familiare o, se richiesto, di familiare a carico; in caso di
familiare cittadino comunitario, la condizione di carico puo' essere
autodichiarata dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR
445/200032 (circ.
Mininterno 6/4/2007226)
o
dell'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario; e' possibile omettere la presentazione di questo
documento, quale che sia la nazionalita' del familiare, essendo gia' agli atti
del Comune (circ.
Mininterno 6/4/2007226)
o
documentazione
dello Stato del cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno, dalla
quale risulti il rapporto parentale ovvero la relazione stabile, registrata nel medesimo Stato
o
autodichiarazione del cittadino comunitario
(verosimilmente, quello titolare di diritto di soggiorno) della qualita' di
familiare a carico
o convivente,
ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l'assistenza
personale da parte del comunitario titolare del diritto di soggiorno
o
assicurazione
sanitaria ovvero
altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi in materia
sanitaria nel territorio nazionale
o
autodichiarazione
del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno della disponibilita'
di risorse sufficienti per se' ed
il familiare o il convivente, nella misura prevista per il ricongiungimento
familiare con lo straniero
Cancellazione anagrafica del
cittadino comunitario o del suo familiare
7. Permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (*)
Equivalenza tra permesso CE
slp e carta di soggiorno
Richiesta del permesso CE slp:
beneficiari, requisiti
o
titolarita' di permesso in corso di validita', per motivi diversi da studio o formazione professionale (o ricerca
scientifica in corrispondenza alla concessione di una borsa di addestramento
alla ricerca; da D. Lgs. 17/2008), asilo, protezione sussidiaria (da D. Lgs.
3/2007, interpretato in base a Direttiva
2003/109/CE236),
richiesta asilo, protezione umanitaria, motivi umanitari, quelli relativi a
soggiorni di breve durata, a soggiorni per motivi diplomatici o per missioni
speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali (da D. Lgs.
3/2007) e a soggiorni per volontariato (D. Lgs. 154/2007); escluso anche il
caso di straniero che soggiorni in Italia in attesa di una decisione sulla
richiesta di permesso per protezione umanitaria o per motivi umanitari (da D.
Lgs. 3/2007)
o
5 anni continuativi di possesso di permesso di soggiorno (da D. Lgs. 3/2007); non
rilevano, nel computo, i periodi trascorsi
per soggiorni di breve durata (verosimilmente, di durata < 3 mesi),
quelli per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di
organizzazioni internazionali (da D. Lgs. 3/2007) e quelli per volontariato (D.
Lgs. 154/2007; nota: rilevano
invece i periodi trascorsi con permessi per studio o formazione professionale
(o ricerca scientifica in corrispondenza alla concessione di una borsa di
addestramento alla ricerca; da D. Lgs. 17/2008), asilo, motivi umanitari,
protezione umanitaria e, verosimilmente, richiesta di asilo, di per se' non
abilitanti alla richiesta di permesso CE slp); assenze di durata inferiore a 6 mesi consecutivi e a 10 mesi complessivi,
o anche piu' lunghe se causate da gravi e comprovati motivi, inclusi motivi di
salute e la necessita' di adempiere agli obblighi militari, non
interrompono la durata del periodo di
cinque anni di soggiorno legale richiesto, e sono incluse nel computo (da D.
Lgs. 3/2007); nota: la durata minima e' ridotta a 3 anni in caso di straniero gia' titolare di permesso CE
slp che ne abbia subito la revoca per assenza prolungata dall'Italia o dal
territorio dell'Unione europea o per conferimento del permesso CE slp da parte
di altro Stato membro (da D. Lgs. 3/2007)
o
reddito non
inferiore all'importo dell'assegno sociale (per il 2008, 5.142 euro), anche associato a
potenziale - da Relazione
illustrativa del DPR 334/200435 - trattamento pensionistico per invaliditaĠ (da
Regolamento), o, in caso di richiesta per i familiari, all'importo previsto per il ricongiungimento (da D. Lgs. 3/2007)
o
disponibilita', solo in caso di richiesta per i familiari, di alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalle
leggi regionali per l'edilizia popolare o la cui idoneita' igienico-sanitaria
sia certificata dalla ASL
Motivi ostativi al rilascio
o
reati di cui allĠart. 380 c.p.p.107:
delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la
reclusione non inferiore nel minimo a 4 anni (L. 155/2005), nel massimo a 20
anni; delitti contro la personalit dello Stato, delitto di devastazione e
saccheggio, delitti contro l'incolumit pubblica, delitto di riduzione in
schiavit, furto aggravato, rapina, delitti di illegale fabbricazione,
introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in
luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di
esse, di esplosivi, di armi clandestine nonch di pi armi comuni da sparo,
delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per
finalit di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti di
promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete
e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione, direzione e
organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di promozione,
direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere
o
reati di cui allĠart. 381 c.p.p.107,
non colposi: corruzione, violenza o
minaccia a pubblico ufficiale, corruzione di minorenni, lesione personale,
danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione indebita, alterazione di armi
e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti
Documentazione richiesta
o
copia passaporto o documento di identita' rilasciato
dall'autorita' italiana (del richiedente ed eventualmente dei familiari) da cui
risulti la nazionalita', l'anno e il luogo di nascita del titolare
o
copia dichiarazione dei redditi o modello CUD (del
richiedente ed eventualmente di familiari conviventi non a carico); Circ.
Mininterno 23/10/2000[240]:
in caso di soggetti non tenuti alla dichiarazione dei redditi (es.: colf), sufficiente
documentazione equivalente (buste-paga, ricevute versamenti INPS, etc.)
o
certificato casellario giudiziale (del richiedente ed
eventualmente dei familiari)
o
foto tessera in 4 esemplari (del richiedente ed
eventualmente dei familiari)
o
eventuale documentazione che dimostri la minore etaĠ
e/o l'esistenza dei vincoli familiari; la documentazione
-
eĠ legalizzata dal consolato italiano, salvo che vigano
convenzioni internazionali che escludano la necessitaĠ di legalizzazione dei
documenti (es.: la Convenzione dellĠAja del 1961 in materia di eliminazione
della legalizzazione degli atti pubblici, cui hanno aderito, tra gli altri,
Turchia e Moldavia, ovvero la Convenzione di Parigi del 27/9/56 o quella di
Vienna dellĠ8/9/76 per il caso di atti di stato civile prodotti utilizzando
estratti plurimi rilasciati dalle autorita' locali)
-
rimpiazzata da dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR
200/196734
da parte dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare italiana in mancanza di
autoritaĠ straniera riconosciuta o in caso di presunta inaffidabilitaĠ dei
documenti attestanti qualitaĠ che non possono essere oggetto di
autocertificazione; la dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione di
consenso degli interessati, su test quali quello del DNA o della densimetria
ossea (nello stesso senso, sent.
Cass. n. 1656/200736: esame densitometrico incluso tra quelli cui la
rappresentanza puo' procedere; esiti contestabili in giudizio)
-
non eĠ richiesta per il figlio minore che abbia fatto
ingresso per ricongiungimento (da DPR 334/2004; nota: dovrebbe essere esclusa
in tutti i casi in cui sia stata gia' prodotta ai fini del ricongiungimento e
nei casi in cui il familiare sia nato o abbia contratto matrimonio con il
richiedente in Italia)
o
certificazione di disponibilita' di alloggio con
attestazione dellĠufficio comunale di conformita' con requisiti previsti dalle
leggi regionali sullĠedilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei
Comuni di Modena[241], Reggio
Emilia[242] e Bologna[243] e nella Regione
Toscana[244]), o certificato di idoneita'
igienico-sanitaria rilasciato dallĠASL (solo in caso di richiesta di permesso CE slp anche per i familiari)
Rilascio in caso di
collaborazione anti-terrorismo
Rilascio transitorio a
familiari di cittadini comunitari o italiani
Validita' del permesso CE slp;
rinnovo quale documento di identita'
Formato del permesso CE slp
Modalita' di presentazione
delle richieste
o
richiesta presentata tramite gli uffici postali
abilitati per gli stranieri e i loro familiari; i cittadini
equiparati ai comunitari (cittadini di
Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e i cittadini svizzeri e i sanmarinesi (e,
verosimilmente, i familiari stranieri di cittadini comunitari, nelle more dell'emanazione del decreto Mininterno che definisce il modello della
carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione) possono presentare
le richieste anche presso le questure;
o
richiesta presentata in questura nei casi non esplicitamente menzionati
(nota: verosimilmente incluso il caso di familiare straniero di
cittadino italiano, nelle more dell'emanazione del decreto Mininterno che
definisce il modello della carta di soggiorno di familiare di un cittadino
dell'Unione)
o
per il resto, come per le richieste relative agli altri
permessi di soggiorno (nota: sufficiente la ricevuta, in caso di richiesta di
duplicato, per dimostrare la regolarita' del soggiorno?), con le seguenti
particolarita':
-
per i cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e
per i cittadini svizzeri e sanmarinesi si utilizza un apposito kit azzurro,
contenente il modulo "carta di soggiorno UE" (nelle more della piena attuazione del D. Lgs. 30/2007); lo
stesso kit si utilizza, verosimilmente, per i familiari stranieri di
cittadini comunitari nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che
definisce il modello della carta di soggiorno di familiare straniero di un
cittadino dell'Unione (secondo fonte Mininterno, anche nel caso di familiari
stranieri di cittadini italiani, non trattato esplicitamente), inserendo nella
busta anche la foto del familiare straniero e il certificato attestante il
vincolo familiare tra questi e il cittadino comunitario (o italiano)
-
se la richiesta di permesso CE slp riguarda anche i
familiari, si usa un unico kit, contenente i moduli prescritti per ciascuno degli
interessati; in caso di familiari stranieri di cittadino straniero, va
compilato anche il modulo 2 per ciascuno di quelli, tra gli interessati, che
percepiscono un reddito; in caso di familiari stranieri di cittadino
comunitario (nelle more
dell'emanazione del decreto del Mininterno che definisce il modello della carta
di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione), vanno incluse anche,
per ciascuno di essi, la foto e il certificato attestante il vincolo familiare
con il cittadino comunitario
-
costi: per i
cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e
Norvegia) e per i cittadini svizzeri e sanmarinesi, Û 30 alle Poste (in caso di
richiesta per familiare straniero, verosimilmente, anche marca da bollo da Û
14.62 e versamento di Û 27.50 per il permesso CE slp in formato elettronico)
-
verosimilmente, in caso di cittadini equiparati ai
comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o di cittadini
svizzeri o sanmarinesi, il richiedente e' convocato in questura, mediante
raccomandata, solo per la consegna della carta (nelle more della piena attuazione del D. Lgs. 30/2007);
nell'occasione, consegna 4 fotografie, delle quali una e' apposta sulla carta
di soggiorno; in caso di richiesta per familiare di cittadino straniero o,
nelle more dell'emanazione del
decreto del Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di
familiare di un cittadino dell'Unione, per familiare straniero di cittadino
italiano o comunitario, si procede invece, verosimilmente, ad una prima
convocazione per consegna foto e per rilevamento impronte, e ad una seconda per
la consegna del permesso CE slp in formato elettronico)
Contraffazione
Termini per l'esito della
richiesta
Diritti e facolta' del
titolare di permesso CE slp
o
godere delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione (prestazioni di assistenza
sociale e di previdenza sociale, erogazioni in materia sanitaria, scolastica,
sociale, accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, incluso
l'accesso alla procedura per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica), salvo che sia espressamente disposto il contrario; il godimento e'
condizionato alla dimostrazione di effettiva residenza in Italia (da D. Lgs. 3/2007)
o
svolgere qualsiasi attivita' di lavoro subordinato o autonomo non espressamente riservata allĠitaliano o vietata allo straniero (da D. Lgs. 3/2007); per l'instaurazione di un
rapporto di lavoro non e' richiesta la stipula di un contratto di soggiorno (da
D. Lgs. 3/2007, ma anche, in precedenza, circ.
Mininterno 25/10/2005[251])
o
le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici
poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse
nazionale (art. 37, co. 1 D.
Lgs. 29/199313,
ora art. 38 D.
Lgs. 165/200114)
o
i posti (art.
1, DPCM
174/199415)
-
dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello
Stato individuati dallĠart. 6 D.
Lgs. 29/199313
e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
-
con funzioni di vertice amministrativo delle strutture
periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici
non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia
-
dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello
Stato
-
dei ruoli civili e militari della Presidenza del
Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia,
della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli
cui si accede in base allĠart. 16 L.
56/198716
o
le funzioni
(art. 2, DPCM
174/199415) che comportino lĠelaborazione, la decisione e
lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di
controllo di legittimitaĠ e di merito
o
contro: Parere
Ministero funzione pubblica 196/200417, parere dell'Avvocatura generale dello Stato
18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR
Toscana18, Sent.
Cass. 24170/200619:
-
il lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente
previsti:
¤
l'art. 38, D.
Lgs. 165/200114, che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini
comunitari al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando
a un DPCM (DPCM
174/199415) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui
non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana
¤
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli
infermieri professionali
-
prevalgono infatti
¤
la disposizione di cui all'art. 2, DPR
487/199420
("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D.
Lgs. 165/200114, che impone l'aplicazione del DPR
487/199420
in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che
prevede il requisito della cittadinanza italiana
¤
il fatto che l'art. 2 DPR
3/195721
non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
o
a favore: TAR
Liguria, Sent.
Corte dĠAppello Firenze 2/7/0222, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/0423, Ord.
Trib. Perugia 29/9/200624 e 6/12/200625, Ord.
Trib. Firenze 14/1/200626, Corte d'Appello
Firenze 2005, Ord.
Trib. Pistoia 7/5/200527:
-
l'art. 2 DPR
3/195721
va considerato abrogato da art. 2 T.U.
-
l'art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/200114 riproduce l'art. 2 DPR
487/199420,
preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo
(nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70,
co. 13 D.
Lgs. 165/200114, che "legifica" l'art. 2 DPR
487/199420)
-
l'art. 51 Cost.8
non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai
soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con
l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi
trasportato in art. 38 D.
Lgs. 165/200114)
-
in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art.
38, co. 2 D.
Lgs. 165/200114, le sole preclusioni vengono da DPCM
174/199415; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso
alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della
cittadinanza italiana
-
per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare
le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del
possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata
conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti
civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il
mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei
diritti)
o
sul
Comune di Verona[252]: un criterio che discrimini
direttamente il titolare di permesso CE
slp rispetto a quello italiano ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia
popolare e' in contrasto con art. 11, co. 1, lettera f) Direttiva
2003/109/CE236
o
sul
Comune di Romano d'Ezzelino[253]:
un bonus istruzione erogato da un
Comune a studenti italiani o comunitari, con esclusione dei titolari di permesso CE slp, e' in contrasto art. 11,
co. 1, lettera b) Direttiva
2003/109/CE236
Espulsione del titolare di
permesso CE slp
Revoca del permesso CE slp
o
in caso di acquisizione fraudolenta
o
quando il titolare venga a rappresentare un pericolo
per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da valutare come ai fini
del rilascio del permesso CE slp)
o
quando il titolare sia espulso
o
in caso di assenza continuativa dal territorio
dell'Unione europea di durata superiore a 12 mesi
o
in caso di assenza (nota: continuativa?) dall'Italia di
durata superiore a 6 anni (nota: il tentativo di conseguire il permesso CE slp
in altro Stato membro mette a repentaglio la titolarita' di quello rilasciato
dall'Italia; se la condizione fa riferimento ad assenza continuativa, dopo un
tentativo fallito in uno Stato membro conviene rientrare temporaneamente in
Italia prima di ritentare in altro Stato membro)
o
in caso di conferimento del permesso CE slp da parte di
altro Stato membro dell'Unione europea (previa comunicazione da parte di
questo)
Modalita' di adozione dei
provvedimenti negativi; impugnazione
Facolta' del titolare di
permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e dei suoi familiari
o
siano titolari di un permesso di soggiorno rilasciato
dallo Stato membro di provenienza e dimostrino di aver risieduto in quello
Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE
slp (nota: verosimilmente, il
ricongiungimento con familiari che non soddisfino tali requisiti e' possibile,
senza che essi pero' godano delle misure di favore previste per quelli che li
soddisfano; nello stesso senso, circ.
Mininterno 16/2/2007256:
familiari del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro ammessi previa semplice dimostrazione del rapporto
familiare)
o
siano verificati i requisiti di reddito e alloggio
previsti per il ricongiungimento
o
in caso di soggiorno di durata < 3 mesi non si applicano le disposizioni relative
all'espulsione in caso di mancata dichiarazione di soggiorno entro 60 giorni dall'ingresso in Italia
o l'ingresso in Italia e' effettuato in esenzione di visto (nota: anche in vista di un soggiorno prolungato e anche se l'ingresso e' effettuato provenendo da Stato membro che non fa parte dell'Area Schengen; il permesso CE slp deve essere stato rilasciato, pero', da uno Stato membro autorizzato a farlo: esclusi Regno Unito, Irlanda o Danimarca e, transitoriamente, gli Stati membri neocomunitari, da circ. Mininterno 16/2/2007