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REPUBBLICA
ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio – Sede di Roma,
Sezione Interna I Quater, composto dai Signori Magistrati:
- Dr. Giancarlo Luttazi - Presidente;
- Dr.ssa Antonella Mangia - Giudice;
- Dr. Michelangelo Francavilla - Giudice relatore estensore
ha pronunciato la seguente
sul ricorso n. 3424/08 R.G. proposto da XU WEI elettivamente domiciliata
in Roma, via Giuseppe Di Bartolo n. 22 presso lo studio dellĠavv. Paolo Pintor
che la rappresenta e difende nel presente giudizio
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro p.t., domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dellĠAvvocatura Generale dello
Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio
per
lĠannullamento del provvedimento prot. n. 112 del 18/01/08 con cui il Consolato
Generale dĠItalia in Canton (Cina) ha respinto la richiesta di visto dĠingresso
presentata da XU Wei;
Visti gli
atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il
dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la Camera di Consiglio del 15
maggio 2008 fissata per lĠesame dellĠistanza cautelare formulata dalla
ricorrente;
Uditi gli
Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto di
potere definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli
artt. 21 comma 10Ħ e 26 comma 4Ħ L. n. 1034/71 consentendolo lĠoggetto della
causa, lĠintegrit del contraddittorio e la completezza dellĠistruttoria;
Avvisate le
parti presenti alla Camera di Consiglio del 15 maggio 2008 della possibilit di
definizione immediata del giudizio ai sensi degli artt. 21 comma 10Ħ e 26 comma
4Ħ L. n. 1034/71;
Ritenuto, in
fatto, che la ricorrente impugna il provvedimento prot. n. 112 del 18/01/08 con
cui il Consolato Generale dĠItalia in Canton (Cina) ha respinto la richiesta di
visto dĠingresso presentata da XU Wei;
Considerato,
in diritto, che il ricorso fondato e merita accoglimento;
Ritenuta, in
particolare, fondata la censura con cui sono stati dedotti il difetto di
motivazione dellĠatto impugnato e lĠelusione dellĠordinanza cautelare emessa da
questo Tribunale in data 20/11/07 nel proc. n. 8823/07 R.G. vertente tra le
medesime parti;
Considerato
che con il predetto provvedimento giurisdizionale stato ritenuto illegittimo,
in quanto privo di idonea motivazione, il precedente diniego di visto emesso
dal Consolato in data 31/07/07;
Rilevato,
pertanto, che, ai fini del riesame della richiesta di visto dĠingresso
presentata dalla ricorrente, gravava sullĠamministrazione uno specifico obbligo
di motivazione derivante non solo dallĠart. 4 d. lgs. n. 286/98, cos come
interpretato da questo Tribunale (TAR Lazio – Roma n. 1778/05), ma anche
dalla citata ordinanza cautelare;
Considerato
che nella fattispecie tale obbligo non risulta adempiuto avendo il Consolato
motivato il diniego di visto con riferimento generico allĠesistenza di un
rischio migratorio senza alcuna indicazione relativa agli elementi specifici da
cui lĠesistenza dello stesso stata desunta dallĠamministrazione;
Considerato
per questi motivi che il ricorso fondato e merita accoglimento con
conseguente annullamento dellĠatto impugnato;
Ritenuto di
dovere porre a carico dellĠAmministrazione resistente, in quanto soccombente,
le spese del presente giudizio il cui importo, liquidato come da dispositivo,
deve essere corrisposto direttamente ex art. 93 c.p.c. allĠavv. Paolo Pintor,
difensore antistatario della ricorrente che ha formulato esplicita richiesta in
tal senso;
P.Q.M.
il Tribunale
Amministrativo Regionale Del Lazio – Sede di Roma, Sezione I Quater,
definendo il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10Ħ e
26 comma 4Ħ L. n. 1034/71:
1) accoglie
il ricorso e, per lĠeffetto, annulla lĠatto impugnato;
2) condanna lĠamministrazione
resistente a pagare, in favore della ricorrente, le spese del presente giudizio
il cui importo complessivo, liquidato in euro mille/00 per diritti ed onorari
oltre IVA, CPA ed ulteriori accessori di legge, deve essere direttamente corrisposto
ex art. 93 c.p.c. allĠavv. Paolo Pintor, difensore antistatario della
ricorrente;
3) ordina che
la presente decisione sia eseguita dallĠAutorit Amministrativa.
Cos deciso
in Roma nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2008.
LĠESTENSORE
IL
PRESIDENTE