(Sergio Briguglio 11/5/2008)
PRINCIPALI ELEMENTI DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA
SULLE PROCEDURE DI RIMPATRIO (VERSIONE 7/5/2008)
La
direttiva puo' non applicarsi ai casi che nella normativa italiana prevedono il
respingimento ad opera del questore e a quelli di espulsione a seguito di
condanna.
La
direttiva non si applica a chi eserciti il diritto di liberta' di circolazione
in area Schengen.
Coloro
a cui la direttiva non si applica devono godere di un trattamento non peggiore
di quelli cui si applica in materia di limiti sull'uso di misure coercitive,
differimento dell'allontanamento, cure di emergenza e trattamento di persone
vulnerabili, condizioni di detenzione.
Si
tiene nel dovuto conto l'interesse superiore del minore, il rispetto della vita
familiare, lo stato di salute dell'interessato, il principio di non
refoulement.
Lo
straniero in condizioni di soggiorno illegale e' soggetto a decisione di
rimpatrio. Se pero' e' titolare di permesso rilasciato da altro Stato membro e'
inviatto a recarvisi; e' soggetto a decisione di rimpatrio solo se non
ottempera o se sussistono ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.
Possibile,
per uno Stato membro, sospendere o revocare una decisione di rimpatrio o
astenersi dall'adottarla se si ritiene di voler autorizzare il soggiorno per
qualunque ragione.
Se
e' pendente una procedura di rinnovo del permesso di soggiorno, lo Stato membro
terra' in considerazione la possibilita' di sospendere l'allontanamento fino a
conclusione della procedura.
Una
decisione di rimpatrio puo' essere adottata anche contestualmente alla
decisione che pone fine al soggiorno legale (rifiuto o revoca del permesso).
Di
norma, lo straniero da rimpatriare deve avere la possibilita' di farlo
volontariamente entro un termine non inferiore a sette giorni. Se lo Stato
membro condiziona questa possibilita' all'esistenza di una specifica richiesta
da parte dello straniero, questi deve essere informato della possibilita' di
presentarla.
Possono
essere imposte delle misure atte a scongiurare il rischio di imboscamento da
parte dello straniero (obbligo di firma, obbligo di dimora, etc.).
Il
termine per il rimpatrio volontario deve essere esteso in caso di necessita' e
di circostanze particolari (soggiorno pregresso prolungato, figli che frequentano
la scuola, esistenza di legami familiari o sociali).
Il
termine puo' essere ridotto o cancellato in presenza di rischio di imboscamento
o di pericolo per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico o la sicurezza
nazionale, o quando la decisione di allontanamento consegua a una richiesta di
permesso manifestamente infondata o fraudolenta (nota: non si vede perche'
l'aver presentato una richiesta di manifestamente infondata sia considerato
piu' grave del non averla presentata affatto).
L'allontanamento
e' eseguito solo dopo la scadenza del termine per il rimpatrio volontario (se
previsto), salvo che emergano, nel frattempo, motivi che avrebbero giustificato
la soppressione del termine.
Se
lo straniero resiste alle misure di allontanamento, e' possibile eseguire
l'accompagnamento coattivo, ma senza adoperare la forza in modo eccessivo e nel
rispetto dei diritti fondamentali, della dignita' e dell'integrita' fisica
dell'interessato.
Gli
Stati membri effettueranno un monitoraggio degli allontanamenti coattivi.
L'allontanamento
e' differito nei casi in cui esso comporterebbe la violazione del principio di
non refoulement e in quelli in cui e' accordata la sospensione del
provvedimento.
L'allontanamento
puo' essere differito quando questo sia richiesto dalle circostanze
particolari; in particolare, a causa di situazioni di salute fisica o mentale,
o per ragioni tecniche, quali la mancanza di mezzi di trasporto o di documenti
di identita'. In questi casi possono essere imposte misure atte a scongiurare il
rischio di imboscamento da parte dello straniero (obbligo di firma, obbligo di
dimora, etc.).
Prima
di adottare un provvedimento di rimpatrio a carico di un minore non
accompagnato, lo Stato membro garantira' che gli venga fornita assistenza da un
organismo diverso da quello competente per il provvedimento, con riguardo al
suo superiore interesse. Lo Stato membro si accertera' che il minore sia
ricongiunto con un membro della propria famiglia o un tutore o una adeguata
struttura di accoglienza.
I
provvedimenti di rimpatrio possono essere accompagnati da divieto di
reingresso; in particolare, quando non si e' data possibilita' di rimpatrio
volontario o quando il termine per questo non e' stato rispettato.
Il
divieto di reingresso sara' determianto in considerazioen della situazione
personale. Potra' superare i cnque anni solo se lo straniero rappresenta una
seria minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza
nazionale.
Lo
Stato membro prendera' in considerazione la possibilita di revocare o
sospendere il divieto di reingresso adottato per mancato rispetto del termine
fissato per il rimpatrio volontario nei casi in cui lo straniero puo'
dimostrare di aver in realta' rispettato il termine.
Le
vittime di tratta che abbiano ottenuto un permesso di soggiorno non saranno
soggette a un divieto di reingresso, salvo che in caso di mancato rispetto del
termine per il rimpatrio volontario o quando rappresentino una minaccia per
l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale (nota:
previsione priva di senso).
Lo
Stato membro puo' astenersi dall'adottare un divieto di reingresso o puo'
revocarlo o sospenderlo per ragioni umanitarie. Puo' anche revocarlo o
sospenderlo per altre ragioni in casi individuali o per particolari categorie.
Quando
uno Stato membro intende autorizzare il soggiorno di uno straniero gravato da
divieto di reingresso da parte di un altro Stato membro, il primo Stato
consulta il secondo e tiene conto degli interessi di questo.
I
provvedimenti di rimpatrio (e quelli eventuali di allontanamento e di divieto
di reingresso) sono adottati in forma scritta, sono motivati e riportano
l'informazione relativa alle possibilita' di impugnazione.Le informazioni
relative alla motivazione possono essere limitate se questa possibilita' e'
prevista, in generale, dalla legge nazionale (ad esempio, a tutela della
sicurezza nazionale).
Per
gli overstayers, il provvedimento deve riportare anche una traduzione in una
lingua che si puo' ragionevolmente presumere comprensibile per l'interessato.
Per i clandestini, la comunicazione sara' data in formato standard definito
dalla legge e dai contenuti pubblicizzati nelle lingue piu' usate dai migranti
clandestini.
Lo
straniero ha diritto a ricorrere contro i provvedimenti associati al rimpatrio
(o di chiederne la revisione) davanti a un'autorita' giudiziaria o
amministrativa competente o a un organo competente composto da membri
imparziali e indipendenti.
L'autorita'
o organo competente puo' riformare il provvedimento, ma anche sospenderlo
temporaneamente (se la sospensione non e' gia' prevista dalla legge).
Lo
straniero ha diritto all'assistenza legale e linguistica e, se privo di mezzi
sufficienti, al gratuito patrocinio.
Nelle
more del rimpatrio volontario o in caso di differimento del rimpatrio, sono
garantiti l'unita' familiare, le cure urgenti o essenziali e l'accesso
all'istruzione per i minori (tenuto conto della durata del soggiorno); si tiene
conto delle esigenze delle persone vulnerabili.
In
caso di estensione dei termini per il rimpatrio volontario o di sospensione
dell'esecuzione del rimpatrio, l'interessato e' informato per iscritto.
La
detenzione e' consentita solo se vi e' rischio di imboscamento o se lo
straniero intralcia i preparativi per l'allontanamento, e se non e' possibile
alcuna altra misura efficace ma meno coercitiva.
La
detenzione deve essere piu' breve possibile e puo' durare solo finche' i
preparativi per l'allontanamento sono in corso ed effettuati con la dovuta
diligenza.
Il
provvedimento di detenzione puo' essere adottato da un'autorita' giudiziaria o
amministrativa. Nel secondo caso, lo straniero ha diritto ad un controllo di
legittimita' da parte del giudice. Il controllo puo' avvenire d'ufficio o su
istanza; in questo secondo caso, lo straniero e' informato del diritto di
presentare tale istanza.
Lo
straniero ha diritto alla revisione periodica del provvedimento, d'ufficio o su
istanza. In caso di detenzione prolungata, le revisioni saranno soggette alla
supervisione dell'autorita' giudiziaria.
Quando
i presupposti della detenzione vengono meno o e' evidente che non vi e' piu'
una ragionevole prospettiva di allontanamento, lo straniero deve essere
rilasciato immediatamente.
La
durata massima della detenzione e' prefissata e non puo' eccedere sei mesi. Una
proroga non superiore a dodici mesi puo' essere adottata quando la procedura di
allontanamento e' ritardata dalla mancanza di cooperazione dello straniero o
dal ritardo nell'ottenere la documentazioen necessaria da paesi terzi.
La
detenzione e' effettuata in centri appositi o, se questo non e' possibile, con
separazione dai detenuti comuni.
Lo
straniero detenuto ha il diritto di contattare, su richiesta, legali, familiari
e autorita' consolari.
Le
esigenze delle persone vulnerabili detenute sono tenute in considerazione. Sono
assicurate le cure urgenti o essenziali.
Organizzazioni
rilevanti e competenti, nazionali, internazionali o non governative sono
ammesse a visitare i centri di detenzione. Le visite possono essere
condizionate alla autorizzazione preventiva.
Gli
stranieri detenuti ricevono informazione relativa alle condizioni di detenzione
e ai loro diritti, incluso il diritto di contatatre gli organismi ammessi a
visitare i centri.
Minori
non accompagnati e famiglie con minori possono essere detenuti solo se non vi
sono alternative e per il tempo piu' breve possibile.
Le
famiglie detenute devono godere di sistemazione separata e di tutela della
privacy. I minori detenuti devono accedere ad attivita' di gioco e, se detenuti
per tempi lunghi, all'istruzione.
I
minori non accompagnati devono ottenere, per quanto possibile, sistemazione
presso istituzioni dotate di personale e di strumenti adeguati alle esigenze
delle persone di quell'eta'.
Nel
contesto della detenzione di minori si tiene conto in modo primario del loro
superiore interesse.
Nei
casi in cui vi sia un numero eccezionalmente grande di stranieri da sottoporre
a detenzione, lo Stato membro puo' derogare alle disposizioni relative ai
termini per la convalida giudiziaria della detenzione, alla separazione degli
stranieri da espellere dai detenuti comuni e all'accomodamento di famiglie in
locali separati. Lo Stato membro informa la Commissione dell'adozione di tale
regime eccezionale e della sua conclusione. Lo Stato non e' esonerato
dall'obbligo generale di adottare tutte le misure necessarie per rispettare le
disposizioni della direttiva.