REGIONE LAZIO
Dipartimento Sociale
Direzione Regionale Programmazione Sanitaria. Politiche della
Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
Area 4J/05 – Soggetti Deboli ed Integrazione
Socio-Sanitaria
P. 26146 del 7 marzo 2008
Ai Direttori Generali:
Aziende USL
Aziende Ospedaliere
Policlinici Universitari
Istituti di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico (IRCCS)
LORO SEDI
OGGETTO: Precisazioni sullĠassistenza sanitaria ai cittadini
comunitari e applicazione della comunicazione del Ministero della salute del 19
febbraio 2008
La Regione Lazio, con circolari prot. n. 43510/4V/20/576 del 17
aprile 2007, prot. n. 75347/4V/20 del 10 luglio 2007 e prot. 94287/4J/06 del 6
settembre 2007 e prot. 118966/4J/06/1450 del 7 novembre 2007, ha definito le
modalit di assistenza sanitaria ai cittadini comunitari e loro familiari
presenti sul territorio regionale in applicazione del D.Lgs 30/2007 e della
nota informativa del Ministero della Salute del 3 agosto 2007.
Sulla base delle disposizioni vigenti si riassumono di seguito le
condizioni necessarie per lĠiscrizione al Servizio Sanitario Regionale (SSR) e
per lĠaccesso alle cure mediche da parte dei cittadini comunitari:
Per soggiorni inferiori a 3 mesi i cittadini UE hanno diritto di
soggiornare senza alcuna condizione e formalit salvo il possesso di un
documento di identit valido per lĠespatrio. Solo in questo caso lĠaccesso alle
prestazioni sanitarie avviene dietro esibizione della TEAM rilasciata dal Paese
di provenienza;
Per soggiorni superiori a 3 mesi i cittadini UE devono richiedere
lĠiscrizione anagrafica al Comune di riferimento e devono essere in possesso
dei requisiti indicati nelle sopraccitate circolari.
Considerato che dal 1 gennaio 2008 non pi consentito il
rilascio e il rinnovo del tesserino STP, e a fronte di una significativa
presenza di cittadini comunitari sul territorio regionale, alcuni dei quali in
condizioni di fragilit sociale e/o in stato di indigenza, si ritiene
necessario garantire adeguata assistenza sanitaria soprattutto a quelle categorie di
comunitari che, non avendo un regolare contratto di lavoro in Italia, non
possono essere iscritti al SSR o avere la TEAM. In particolare, secondo le
disposizioni vigenti, rimangono esclusi dal diritto di accesso al SSR i
cittadini comunitari che si trovano stabilmente sul territorio regionale
(soggiorni superiori ai tre mesi) ma non riescono a soddisfare i requisiti
previsti dal Dlgs. 30/2007.
Il Ministero della Salute, con nota prot. DG
RUERI/II/3152/P/I.3.b/1 del 19 febbraio 2008 richiama le norme di principio
dellĠordinamento italiano (art. 32 Costituzione) che sanciscono la tutela del
diritto alla salute e il principio solidaristico ed universale del Servizio
sanitario nazionale. Si fa inoltre riferimento allĠart. 1, comma 2, T.U. 286/1998
relativamente allĠestensione ai cittadini comunitari delle disposizioni
previste per i cittadini extracomunitari, qualora risultino pi favorevoli.
Per tale motivo ai
cittadini comunitari privi di copertura sanitaria sono assicurate,
coerentemente a quanto disposto dallĠart. 35 T.U. 286/1998, e sottolineato
dalla comunicazione ministeriale in oggetto, le cure ambulatoriali ed
ospedaliere urgenti o comunque essenziali per malattia ed infortunio, e sono
estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute
individuale e collettiva.
Sono in particolare garantiti:
a) tutela sociale della maternit e Interruzione Volontaria della
Gravidanza (IVG), a parit di condizione con le donne iscritte al SSR, in
applicazione della Legge 29 luglio 1975 n. 405, Legge 22 maggio 1978 n. 194
art. 10, e del Decreto ministeriale 10 settembre 1998;
b) la tutela della salute dei minori, ai sensi della Convenzione
di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva con legge 27 maggio 1991 n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di
interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive
ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
Tutte le prestazioni saranno, pertanto, erogate a parit di
condizione con il cittadino italiano per quel che riguarda lĠeventuale
partecipazione alla spesa (TICKET).
Da quanto premesso, i cittadini comunitari che si trovano nella
condizione di non poter richiedere lĠiscrizione al SSR, ma che necessitano
delle prestazioni ed interventi sopraindicati, possono pertanto accedere ai
servizi sanitari regionali. A tal fine le ASL dovranno richiedere lĠesibizione
del passaporto o titolo equipollente, la compilazione di una dichiarazione
sostitutiva di certificazione (ai sensi dellĠart. 46 DPR nĦ 445/2000), di
domicilio nellĠambito del territorio regionale e di unĠaltra attestante
lĠimpossibilit momentanea di iscrizione al SSR.
Per le suddette prestazioni le ASL dovranno avere una contabilit
separata per le opportune azioni di recupero o negoziazione nei confronti degli
Stati competenti. La rendicontazione separata verr effettuata sulla base di un
codice ENI (Europeo
Non Iscritto) che sostituir il codice STP, eventualmente gi assegnato in
precedenza, e verr attribuito con durata semestrale rinnovabile.
LĠassistenza per le prestazioni essenziali continuer ad essere erogata a
livello degli ambulatori STP o nella forma che ogni Direzione aziendale riterr
opportuna.
Si comunica, infine, che il cittadino comunitario non titolare di
regolare contratto di lavoro, o familiare di cittadino comunitario iscritto
allĠanagrafe o comunque non avente i requisiti per iscriversi obbligatoriamente
al SSR, ma in possesso di adeguate risorse economiche o iscrizione a corsi di
studio, pu effettuare lĠiscrizione volontaria al SSR richiedendo il pagamento di un
contributo a titolo di partecipazione, alle stesse condizioni previste dalla
Circolare n. 5 del 2000 del Ministero della Salute e dalle Linee Guida della
Regione Lazio - DGR n. 2444/2000 per i cittadini extracomunitari titolari di
permesso di soggiorno per studio, residenza elettiva, motivi religiosi.
In questo caso il comunitario tenuto alla sottoscrizione
dellĠautocertificazione del reddito ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 28
dicembre 2000 n. 45.
Il contributo per lĠiscrizione valido per lĠanno solare
(scadenza annuale), non frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.
Si invitano i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali
ad applicare quanto sopra disposto affinch le prestazioni e le procedure
indicate nella presente circolare vengano effettivamente assicurate.
Si riserva di fornire al pi presto indicazioni sulle modalit di
erogazione del codice ENI (Europeo Non Iscritto).
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
Alessandro Correani