(Sergio Briguglio
28/3/2008)
L'IMMIGRAZIONE PER LAVORO IN ITALIA
1. Sommario
o
Disposizioni principali e conseguenze
o
Chiavi di lettura della strategia
o
Possibili alternative
o
Prospettive di riforma (UE, Italia)
o
Lavoro subordinato
o
Lavoro autonomo
o
Professioni
o
Diritti
o
Accesso al lavoro e/o al permesso per lavoro per
titolari di altri permessi
Parte I: Politica
degli ingressi per lavoro
1. Sviluppo della normativa
o
ingressi per diritto (es.: asilo, ricongiungimento): condizioni soggettive (es.:
persecuzione, vincolo familiare); temperamento (es.: assenza di pericolosita',
condizioni economiche); numeri (2007):
¤
ricongiungimento: circa 80.000
¤
richiesta asilo: circa 10.000
o
ingressi per interesse legittimo
¤
all'inserimento non concorrenziale (es.: turismo): requisiti (capacita' di
sostentamento, assenza di pericolosita'); numeri (2007):
-
turismo: circa 750.000
-
affari: circa 180.000
-
invito: circa 30.000
-
missione: circa 20.000
-
religiosi: circa 8.000
¤
all'inserimento concorrenziale (es.: lavoro, studio): tetti numerici, requisiti
o
1987-1990:
¤
L. 943/1986
(conseguenza della Conv. OIL 143/1975 ratificata con L. 158/1981)
¤
contratto di
lavoro preventivo, con
condizioni non inferiori a contratto collettivo applicabile
¤
accertamento di indisponibilita' di italiani, comunitari e stranieri soggiornanti iscritti al collocamento
(30 gg., non per lavoro domestico)
¤
circa 10.000-15.000 per anno
o
1991-1996:
¤
L. 39/1990
(Legge Martelli)
¤
contratto di lavoro preventivo, con condizioni non
inferiori a contratto collettivo applicabile
¤
accertamento di indisponibilita' di italiani,
comunitari e stranieri
soggiornanti iscritti al collocamento (30 gg., non per lavoro domestico)
¤
disponibilita' di alloggio adeguato (decreti di programmazione)
¤
capacita' reddituale del datore di lavoro (dalla seconda meta' degli anni '90): intorno a £
90.000.000 annui (circolari)
¤
possibilita' di imporre tetti: utilizzata in connessione concettuale con
accertamento di indisponibilita':
-
nessun limite per lavoro domestico
-
0 per altri settori
¤
circa 20.000-25.000 per anno
o
1997-1998:
¤
come fase precedente, ma
-
imposizione di un tetto complessivo (semplice estrapolazione dei dati registrati negli
anni precedenti!)
¤
circa 20.000
per anno
o
1999-2001:
¤
L. 40/1998
(Legge Turco-Napolitano; D. Lgs. 286/1998)
¤
contratto di lavoro preventivo, con condizioni non
inferiori a contratto collettivo applicabile
¤
nessun accertamento di indisponibilita'
¤
disponibilita' di alloggio adeguato (per legge)
¤
capacita' reddituale del datore di lavoro (DPR
394/1998): intorno a £ 90.000.000 annui (circolari)
¤
assenza motivi ostativi (espulsioni pregresse, reati)
¤
tetti (decreto flussi): riproposizione dei valori
fissati negli anni precedenti
¤
novita': sponsorizzazione e autosponsorizzazione
¤
circa 20.000-25.000 per anno (chiamata nominativa) + 15.000 per anno per sponsorizzazione (2000-2001) + circa 3.500 per anno per autosponsorizzazione (2000-2001, per
albanesi, tunisini, marocchini)
o
2002-2005:
¤
L. 189/2002
(Legge Bossi-Fini; D. Lgs. 286/1998)
¤
contratto di lavoro preventivo, con condizioni non
inferiori a contratto collettivo applicabile
¤
accertamento di indisponibilita' di italiani, comunitari e stranieri soggiornanti in cerca di occupazione:
20 gg, per tutti i settori, non vincolante
¤
garanzia di alloggio idoneo (per legge): leggi regionali o idoneita' ASL
¤
capacita' reddituale del datore di lavoro (DPR
394/1998): doppio del costo lordo del lavoro (circolari), esclusa assistenza
datore di lavoro invalido
¤
impegno alla copertura delle spese di rimpatrio
¤
assenza motivi ostativi
¤
soppresse sponsorizzazione e autosponsorizzazione
¤
tetti (decreto flussi): sulla base della domanda di lavoro censita per provincia, e su
indicazioni fornite da Regioni, parti sociali, Conferenza unificata
Stato-Regioni-Citta', associazioni
¤
crescita: da 10.000-15.000 per anno (2002-2003) a circa 50.000 per anno (2005)
o
2006-2008 (?):
¤
come fase precedente, ma
-
tetti molto piu'
alti
-
considerazione domande giacenti (decreto-bis; decreto per anno successivo?)
¤
circa 117.000-160.000 per anno con primo decreto; 350.000 con decreto-bis nel 2006 (710.000 tra decreto-bis e
nuovo decreto per il 2008?)
o
"quote"
= tetti: politica reattiva,
anziche' attiva
o
poche eccezioni al requisito di residenza all'estero:
¤
considerazione delle domande di conversione di soggiornanti per altri motivi (incluso turismo): prevista dalla Legge
Martelli, ma mai applicata
¤
sponsorizzazione e
autosponsorizzazione: utilizzate
in misura omeopatica e soppresse da L. 189/2002
o
programmazione flussi: uno o piu' decreti; tetti (dal 1990)
o
requisiti:
¤
contratto di soggiorno per lavoro:
-
contratto di lavoro preventivo, con condizioni non
inferiori a contratto collettivo applicabile (dal 1986)
-
garanzia di alloggio adeguato (dal 1990)
-
copertura spese di eventuale rimpatrio (dal 2002)
¤
accertamento di indisponibilita' di italiani,
comunitari e stranieri
soggiornanti (gia' in vigore nel 1986-1998), per tutti i settori, non
vincolante (dal 2002)
¤
capacita' reddituale del datore di lavoro (dalla
seconda meta' degli anni '90)
¤
assenza di motivi ostativi (dal 1998)
¤
residenza del lavoratore all'estero (dal 1986)
o
Ingressi extra quota (art.27: dirigenti e personale altamente qualificato in distacco,
ricercatori, traduttori e interpreti, dipendenti dell'appaltatore residente
all'estero, colf di italiani o comunitari, marittimi, lavoratori dello
spettacolo, circensi, giornalisti, infermieri professionali, etc.)
o
Utilizzazione
di permesso ad altro titolo (es.: lavoro autonomo, familiari, affidamento,
studio, asilo, protezione sussidiaria, art. 18, assistenza minore, etc.); in
alcuni casi, consentita la conversione del permesso
o
Comunitari
(ricerca di lavoro sul posto; quote solo per neocomunitari, solo in certi anni,
comunque ampie)
2. Dati, diagnosi e
conseguenze
o
1987: 120.000 (L. 943/1986)
o
1990: 220.000 (Legge Martelli)
o
1996: 250.000 (Decreto Dini)
o
1999: 240.000 (DPCM 16/10/1998 e D. Lgs 113/1999)
o
2002: 650.000 (L. 189/2002 e L. 222/2002)
o
19.000 ingressi (non stagionali) per anno (tot:
285.000)
o
90.000 sanati per anno (tot: 1.360.000)
o
quote troppo limitate
o
ciascuno dei requisiti
o
fino al 1997, limiti numerici non utilizzati (almeno
per lavoro domestico)
o
analoga accumulazione di irregolarita'
o
file di badanti alle poste, piu' che di "badati"
o
anche gli ingressi formalmente "regolari"
corrispondono, nei fatti, a regolarizzazioni
o
verosimilmente, l'ampliamento delle quote (es.: 2006: 170.000 + 350.000 non
stagionali) altera solo il meccanismo di transizione dall'illegalita' alla legalita'
o
variabili:
¤
disponibilita' di alloggio non richiesta fino al 1990
¤
reddito del datore non richiesto fino a meta' degli
anni '90
¤
accertamento di indisponibilita' vincolante soppresso
dal 1998 (mai attivo sul lavoro domestico)
¤
copertura spese di rimpatrio non richiesta fino al 2002
¤
assenza di motivi ostativi non richiesta fino al 1998
o
permanenti:
¤
contratto conforme al CCNL
¤
residenza all'estero
o
plausibile: residenza all'estero => impossibilita'
di incontro diretto (necessario per
piccole imprese e servizi alla persona) => impossibilita' di accesso al
mercato del lavoro => impossibilita' di ingresso legale
o
per provarla occorrerebbe sperimentarne la soppressione
(es.: ricerca di lavoro per alcune nazionalita'; alla successiva sanatoria
verificare se il tasso di irregolarita' si e' abbassato)
o
sanatorie e uso improprio del decreto-flussi
corrispondono proprio alla soppressione di fatto del requisito di residenza
all'estero, ceteris paribus (manca pero'
il dato sull'irregolarita' "dopo l'uso")
o
Illegalita' obbligata
o
Repressione
(espulsione, respingimento, rilevanza penale del soggiorno illegale)
o
Potenziale abuso della richiesta di asilo: trattenimento dei richiedenti asilo
o
Difficile conciliare la prevenzione dell'abuso con i
tre elementi base della procedura d'asilo:
¤
ricorso giurisdizionale (giudice terzo)
¤
ricorso sospensivo (non refoulement)
¤
detenzione a costi (finanziari e umani) limitati
o
Difficile varare una legge organica sull'asilo (era in discussione gia' nel 1997!)
o
Nota: il D. Lgs. 25/2008, da poco entrato in vigore, e' assolutamente inefficace a evitare gli abusi:
¤
chi presenti la domanda di asilo dopo essere stato
fermato in condizioni di soggiorno illegale e' ospitato (non trattenuto) in centro di accoglienza per
richiedenti asilo
¤
consentita l'uscita dal centro nelle ore diurne
¤
la permanenza nel centro non e' un obbligo per il
richiedente, ma un semplice onere: in
caso di allontanamento ingiustificato, si interrompe l'accoglienza e la
Commissione territoriale decide sulla base della documentazione in suo possesso
(irrilevante per il richiedente abusivo!)
¤
le domande reiterate senza nuovi motivi sono dichiarate inammissibili, ma solo dalla
Commissione territoriale
¤
e' sempre possibile bloccare l'esecuzione di un provvedimento di espulsione e riottenere la liberta'
3. Chiave di lettura
o
ÒdistanzaÓ tra
paesi di emigrazione e paesi di immigrazione
o
poverta' di informazione e/o poverta' di mezzi
o
rischio di indigenza (nota: dovuta a poverta' di informazione e poverta' di mezzi); nota:
¤
la sola poverta' di informazione non sarebbe un
problema per un migrante ricco di risorse economiche
¤
la sola mancanza di risorse non sarebbe un problema se
il migrante sapesse esattamente dove il suo inserimento lavorativo e' piu'
probabile
o
tre beni meritevoli
di tutela in pericolo:
¤
sicurezza
¤
corretto funzionamento del mercato del lavoro
¤
welfare: dal
punto di vista dei principi
(lasciare che sia l'indigenza a respingere) o dei costi (farsi carico dell'indigenza)
o
riguardo a sicurezza e andamento del mercato del lavoro, il problema esiste a prescindere dagli stranieri: ci si potrebbe anche limitare a curare, come per
gli italiani (controlli, repressione)
o
riguardo al welfare: la perturbazione associata all'immigrazione altera qualitativamente il problema: necessario prevenire la poverta' di informazione o la poverta' di mezzi
o
con chi lavorera'
o
dove abitera'
o
reclutamento sul posto:
¤
alla base del nuovo art. 23 D. Lgs. 286/1998
(modificato dalla L. 189/2002): liste e quote privilegiate per lavoratori
formati all'estero; problema: costi, burocrazia (programmi approvati dal
Ministero del lavoro, da quello dell'istruzione e da quello dell'universita', e
realizzati in collaborazione con Regioni, enti locali, organismi
internazionali, associazioni, organizzazioni di imprenditori o di lavoratori);
fino ad oggi, solo tentativi sperimentali costosissimi e inutili
¤
improponibile per servizi alla persona e piccole
imprese (salvo che in consorzio)
o
agenzia:
¤
illegale: efficiente, ma inefficace rispetto alla prevenzione dell'insuccesso
("usa o getta")
¤
legale: efficace, ma assolutamente inefficiente (OIM: 5000 lavoratori certificati, 60 chiamati;
costo: milioni di euro)
4. La ricetta alternativa:
prevenire la poverta' di mezzi
o
proporzionati alla durata del soggiorno (fissa o
variabile)
o
di qualsiasi origine (sponsorizzazione individuale,
associativa o istituzionale, autosponsorizzazione)
o
passaporto
(fotocopia depositata)
o
deposito per biglietto di ritorno
o
impronte (al
momento del rilascio del visto!)
o
(neo)comunitari (nota: nel 2006, 120.000 domande di
ingresso presentate da rumeni, ancora non comunitari)
o
stranieri:
¤
sponsorizzazione
¤
autosponsorizzazione
¤
conversione turismo -> lavoro autonomo
o
si conserva a seguito di attivita' lavorativa che
garantisca un reddito non superiore a quello escluso da imposizione
o
e' sospeso in caso di accettazione di offerte di lavoro
di durata inferiore a 8 mesi
o
si perde in caso di mancata e ingiustificata
presentazione alla convocazione del servizio competente fnalizzata
all'applicazione di una misura di prevenzione della disoccupazione di lunga
durata e in caso di rifiuto ingiustificato di un'offerta di lavoro di durata
superiore a 8 mesi
o
sostentamento nella ricerca di lavoro (mezzi, alloggio,
iscrizione SSN) e spese rimpatrio garantite da un terzo
o
quote inutilmente basse (15.000 per il 2000, 15.000 per
il 2001)
o
grande successo (circa 150.000 richieste nel 2001)
o
sponsor italiani: probabile escamotage; sponsor stranieri (circa il 50%): uso proprio
o
limiti principali:
¤
mancanza di conoscenze nel paese d'arrivo (simile
all'impossibilita' di incontro diretto), salvo che per la sponsorizzazione da
parte di straniero (nota: abrogata proprio in base all'alto numero di queste);
superabile con sponsorizzazione pubblica (mai utilizzata)
¤
quote striminzite
o
autosufficienza
o
residui di quote per sponsorizzazione non utilizzati
dopo 60 gg. (inesistenti, salvo paesi con accordi)
o
liste nei consolati (inesistenti, salvo paesi con
accordi)
o
utilizzata solo per paesi con accordi (Albania,
Tunisia, Marocco)
o
Albania (OIM):
¤
1200 ingressi
¤
400 contatti
¤
300 gia' occupati
¤
100 partecipanti a corso formazione
¤
70 occupati
¤
30 fallimenti
¤
30/1200=2.5% < % fallimenti < 30/400=7.5%
o
limiti principali:
¤
necessita' di liste nei consolati, istituite in
pochissimi casi
¤
quote striminzite
o
limite principale:
¤
tempo limitato per trovare inserimento stabile
¤
quote striminzite
o
imboscamento, a
seguito dell'insuccesso nella ricerca; nota: si ha la stessa situazione per
¤
il titolare di permesso per lavoro subordinato, alla scadenza del periodo di disoccupazione
tollerata (almeno 6 mesi di iscrizione al
Centro per l'impiego)
¤
il comunitario
alla ricerca del primo lavoro,
in caso di esclusione dallo stato di disoccupazione
¤
il comunitario
che perda il lavoro nel primo anno di soggiorno o a seguito di conclusione di un contratto
a termine di durata inferiore a un anno,
alla scadenza del periodo di disoccupazione tollerata (un anno di iscrizione al Centro per l'impiego)
o
indigenza, a
dispetto della disponibilita' di una quota di risorse fissata per legge; nota:
¤
sufficiente fissare in modo opportuno la
quota di risorse
¤
si ha la stessa situazione nei casi di disoccupazione
tollerata per straniero o comunitario
¤
il contratto di soggiorno include la copertura delle spese per il rimpatrio, non per l'alloggio (mera garanzia di reperimento) ne'
per il sostentamento; nessuna
garanzia di durata del
rapporto
o
indebitamento
dello straniero nei confronti di strozzini; nota:
¤
l'immigrato fa un investimento; non c'e' una legge che
vieti gli investimenti incauti
o
incremento della legalita' (soggiorno, lavoro)
o
diminuzione della concorrenza sleale (funzionamento del
mercato del lavoro tutelato)
o
riduzione del rischio di indigenza
o
aumento della sicurezza (immigrato visibile ab
initio, non "regalato" alla
criminalita' organizzata)
o
ridimensionamento delle esigenze e dei costi della
repressione del sogiorno illegale (immigrato rimpatriabile a sue spese)
o
asilo e altri diritti fondamentali (es.: minori)
tutelabili, senza interferenza con il controllo dell'immigrazione
o
turismo genuino (non necessari i controlli vessatori)
o
beni
(sicurezza, mercato, welfare) tutelati
o
si configura una sorta di "diritto di
immigrazione": requisiti, senza
discrezionalita' (salvo quote in casi
eccezionali)
5. Prospettive di riforma: una
politica europea comune dell'immigrazione per lavoro?
o
interventi regolatori di due tipi: requisiti, tetti
o
requisiti non realisticamente maturabili (es.: incontro preventivo a distanza
domanda-offerta) o imposizione di tetti troppo bassi (es.:
sponsorizzazione, autosponsorizzazione 2000-2001) inducono illegalita' e perdita di controllo del fenomeno
o
timore (che un
lavoratore ammesso in uno Stato membro, possa trasferirsi in altro Stato in una
prospettiva di libera circolazione
estesa ai lavoratori stranieri) / protezione del secondo Stato da una minaccia
o
riconoscimento della positivita' dell'immigrazione (in particolare, legale) / prevenzione della sua clandestinizzazione
o
tetti non utilizzabili da uno Stato per controllare gli ingressi di lavoratori stranieri gia'
soggiornanti da altro Stato
o
requisiti
soggettivi (soli capaci di proteggere lo Stato timoroso): frutto dell'unione dei timori (es.: accertamento di
indisponibilita' "parossistico")
o
conseguenza: restrizioni su tutti gli ingressi, illegalita' forzata (vedi esperienza
italiana)
o
paradosso: per
garantire la liberta' di circolazione all'immigrato legale, se ne rende
sostanzialmente impossibile l'esistenza
o
politica comune deleteria: tanto vale rinunciare all'estensione della libera circolazione dei
lavoratori gia' soggiornanti
o
evitare blocchi
insuperabili: consentire ricerca di lavoro sul posto
o
requisiti
soggettivi: frutto dell'intersezione dei timori (minimo indispensabile:
solo in relazione a beni effettivi da tutelare)
o
tetti solo in
caso di assoluta necessita'
(temporanei e motivati)
o
conseguenza: la maturazione dei requisiti soggettivi
configura una sorta di "diritto di immigrazione"
o
politica comune significativa
o
a garantire un quadro comune di diritti per i lavoratori stranieri ammessi a soggiornare in
uno Stato membro (sulla base della normativa di quello Stato);
o
a definire una disciplina armonizzata in relazione all'ingresso e al soggiorno di
particolari categorie (stagionali, lavoratori altamente qualificati, lavoratori in trasferimento all'interno di
societa' multinazionali, tirocinanti retribuiti)
o
per un quadro comune di diritti per i lavoratori stranieri ammessi a soggiornare in
uno Stato membro
¤
unica richiesta permesso/autorizzazione al lavoro
¤
indicazione sul permesso elettronico se lo straniero e'
autorizzato a lavorare
¤
diritti in materia di studio, formazione,
riconoscimento titoli di studio e qualifiche professionali (in particolare a
seguito di tre anni di svolgimento della professione in altro Stato membro),
previdenza, sicurezza sociale (diritti
soggettivi; a prescindere dalla
condizione di circolazione intra-europea; possibilita' di restrizione, salvo che per i sussidi di
disoccupazione, agli occupati), edilizia pubblica (possibilita' di restrizioni a chi ha compiuto o
puo' compiere 3 anni di soggiorno)
o
condizioni per ingresso e soggiorno di lavoratori
altamente qualificati
¤
contratto preventivo
¤
possibile imporre tetti e accertamento di
indisponibilita'
¤
rilascio di carta blu (accessibile anche ai gia'
soggiornanti legalmente)
¤
cambiamenti di posto di lavoro soggetti ad
autorizzazione per i primi due anni
¤
3 mesi di
disoccupazione tollerata
¤
parita' di trattamento con possibili eccezioni per
l'accesso a borse di studio, edilizia pubblica, misure di assistenza sociale
(non e' chiaro se possano essere introdotte restrizioni per misure che
costituiscano diritti soggettivi)
¤
possibilita' di ricongiungimento immediato e di accesso
immediato al mercato del lavoro per il familiare ricongiunto
¤
possibilita' di cumulare soggiorni in piu' Stati
membri ai fini del conseguimento dello status
di slp
¤
limiti piu' alti
per le assenze dal territorio
dell'UE tali da non inficiare conseguimento e mantenimento dello status
di slp
6. Prospettive di riforma: ddl
Amato-Ferrero
o
con gli adeguamenti annuali si puo' dar luogo a sanatorie
striscianti (vedi decreto-flussi bis per
il 2006)
o
lo stesso effetto
si puo' ottenere, a normativa invariata, consentendo la presentazione della
domanda in qualunque momento
dell'anno
o
significa istituzionalizzare l'attuale situazione di
ricerca illegale sul posto, ma con attesa ridotta
o
problema: Comunicazione della Commissione del 13/2/2008 sul rilevamento dei dati
biometrici in ingresso e in uscita: rende impossibile l'ovestaying
o
in possesso di risorse finanziarie sufficienti per il periodo di soggiorno e per il
pagamento del contributo per il Fondo
per i rimpatri
o
sponsorizzati
(con richiesta nominativa) da
cittadino italiano o comunitario o straniero titolare di permesso CE slp, in possesso di reddito adeguato a prestare
garanzia (non piu' di una per anno;
possibilita' di nuove richieste condizionata ad avvenuto inserimento
o rimpatrio dello straniero precedentemente
sponsorizzato)
o
suddivise per nazionalita'
o
tenute da diversi soggetti (enti e organismi internazionali convenzionati
all'uopo, autorita' dei paesi di origine), e da questi trasmesse alle
rappresentanze diplomatiche italiane
o
basate su un criterio cronologico e recanti indicazione del livello di conoscenza
dell'italiano, di titoli e qualifiche
professionali e di corsi di istruzione e formazione seguiti nel paese d'origine
(nei quali devono essere diffusi i valori su cui si basa la Costituzione)
o
segnalazione dell'offerta di lavoro disponibile
¤
ha difficilmente un effetto significativo se non e'
accompagnata dalla possibilita' di "provare" il lavoratore (vedi deroghe al D. Lgs. 368/2001 stabilite dal D.
Lgs. 276/2003 per la somministrazione di lavoro); puo' avere pero' senso
-
per la sponsorizzazione "istituzionale"
con richiesta nominativa
-
per lavoratori altamente qualificati, ma per
questi l'iscrizione non e' prevista (v. revisione art. 27)
o
stabilire una graduatoria da utilizzare nel caso di quota ammessa inferiore al numero di
richieste
¤
ha senso se e' stabilita tra i soggetti in competizione per la conquista di uno dei (pochi) posti a
disposizione; l'iscrizione nelle liste dei lavoratori che aspirino a migrare
quindi
-
ha senso per le
forme di ingresso per le quali i lavoratori sono in competizione tra loro: autosponsorizzazione, sponsorizzazione
"istituzionale" con richiesta numerica e chiamata numerica da
parte di datore di lavoro
-
non ha senso
per l'ingresso per sponsorizzazione individuale (richiesta nominativa) o per chiamata
nominativa da parte di datore di lavoro,
per le quali la competizione e' tra aspiranti sponsor o datori di lavoro
¤
per il funzionamento della graduatoria, occorre stabilire
se
-
rileva l'anzianita' di iscrizione; rischio di saturazione immediata
-
le liste vengono azzerate ogni anno; rischio di rendere
impossibile nutrire una ragionevole speranza di migrazione legale
-
compromesso ragionevole: anzianita' rilevante a
condizione di riconferma onerosa
dell'iscrizione
o
una bozza di articolato prevedeva che potessero entrare
extra-quota anche
¤
personalita' di chiara fama nelle arti, nella cultura, nelle scienze, nello
spettacolo e nello sport
¤
personale altamente
qualificato nei settori a tecnologia
avanzata (ammessi anche, unitamente a dirigenti, docenti universitari,
ricercatori e lettori, previa dimostrazione di disponibilita' di risorse
economiche, alla ricerca di lavoro)
o
una bozza precedente del
ddl-delga prevedeva la possibilita' di ingresso extra-quota di badanti (verosimilmente, in casi di urgente necessita')
o
verosimilmente, il requisito relativo all'alloggio sarebbe mantenuto (ai fini del primo contratto);
quello relativo alle spese di rimpatrio sarebbe sostituito da un contributo al Fondo per i rimpatri (prende la forma di un premio
assicurativo)
o
maggior rispetto
della Conv. OIL 143/1975
riguardo ai rapporti successivi
al primo
o
minore stabilita' del rapporto di lavoro (pericolo di moral
hazard da parte del datore di lavoro;
possibile soluzione: contributo aumentato in caso di licenziamento ravvicinato)
o
un anno, per
contratto di lavoro subordinato a termine di durata < 6 mesi
o
due anni, per
contratto di lavoro subordinato a termine di durata > 6 mesi
o
tre anni, per
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per lavoro autonomo
o
approccio potenzialmente corretto!
o
quote (e
requisiti?) da decreto-flussi per sponsorizzazione e autosponsorizzazione:
scopo pedagogico (sperimentazione
graduale)
o
overstaying
finalizzato a chiamata, comunque conveniente se gli altri canali prevedono
requisiti onerosi o quote striminzite (salvo eventuale normativa comunitaria)
o
quote per chiamata
ampliabili in base alle domande => overstaying ulteriormente incentivato (ma
durata positivamente ridotta)
o
preferibilita' sociale dell'autosponsorizzazione rispetto all'overstaying condizionata al fatto che
le impronte siano rilevate prima dell'ingresso
o
in prospettiva (a tempo debito!):
¤
ingresso per autosponsorizzazione extra-quota (con
requisiti opportunamente calibrati): "diritto di immigrazione"
¤
overstaying reso inutile imponendo a chi richiede un
visto per lavoro, avendo gia' soggiornato in Italia, l'onere di dimostrare
l'uscita legale
¤
nota:
equilibrio delicato: precludere l'overstaying puo' spostare verso la
clandestinita'
o
Consentire la generale convertibilita', al di fuori delle quote programmate, del permesso
di soggiorno dopo un anno di soggiorno legale, quando siano soddisfatti i
requisiti previsti dalla normativa per un permesso di soggiorno ad altro titolo
o
Prevedere la possibilita' di rinnovo in pendenza di un accertamento giudiziario dell'esistenza di un rapporto di lavoro o della legittimita' di un
licenziamento, nonche', in caso di gravidanza recente (colf incinte licenziabili)
o
Escludere l'imposizione
di limiti numerici per
riconoscimento dei titoli ed iscrizione in ordini, collegi ed elenchi speciali
per le professioni
o
Parificare il
lavoratore straniero al comunitario
in relazione all'accesso al lavoro alle dipendenze della pubblica
amministrazione
7. Il documento programmatico
triennale
o
ingresso extra-quota per operatori impiegabili nel settore socio-sanitario (oltre agli infermieri)
o
ingresso extra-quota per formati all'estero (gia' possibile
a normativa vigente)
o
conversione extra-quota alla fine di corsi di formazione avanzata (es.: master, corsi
post-lauream, dottorati di ricerca)
o
orientamento per chi entra per ricerca di lavoro
o
regolarizzazione ad personam fondata sulla comparazione tra legami in Italia e legami nel paese d'origine
o
rilascio di visto per affari anche per prestazioni di
brevi e occasionali attivita' lavorative o di aggiornamenti professionali
o
ampliamento quote riservate alla conversione
studio-formazione in lavoro (nota: possibile a normativa vigente)
8. Il documento conclusivo del
Comitato Schengen
o
maggiore agilita' nel determinare le quote in base
all'effettiva domanda del mercato
o
ingresso e soggiorno per ricerca di lavoro
o
conversione turismo-lavoro extra-quote per collaborazione domestica
o
sistema a punti
e liste informatizzate per l'immigrazione altamente qualificata
o
facilitazione del riconoscimento dei titoli di
studio
o
facilitazione
della concessione della cittadinanza per chi apprende la lingua
9. I programmi elettorali
á
La Sinistra l'Arcobaleno:
o
ingresso per ricerca di lavoro
o
regolarizzazione
del migrante che denunci la
propria posizione di lavoro nero o che emerga dall'irregolarita' consensualmente con il proprio datore di lavoro
o
costruzione di meccanismi di regolarizzazione
permanente
o
regolarizzazione degli esclusi dall'ultimo
decreto-flussi
o
sponsorizzazione
da parte di associazioni
certificate o da enti locali
(niente sponsorizzazione individuale ne' autosponsorizzazione?)
o
incoraggiamento immigrazione qualificata
o
estensione durata
permessi
á
UDC:
o
"immigrazione extracomunitaria controllata e condizionata alla disponibilita' di lavoro, abitazione e regolarizzazione fiscale"
o
"maggiore flessibilita' del contratto di soggiorno,
attraverso il suo adeguamento alle nuove tipologie contrattuali previste dalla
Legge Biagi"
o
"promozione della formazione professionale dei
lavoratori extracomunitari"
o
iniziativa del Governo italiano in sede di Unione
europea perche' non si attuino piu' sanatorie
indiscriminate
o
"precedenza per l'immigrazione regolare ai
lavoratori dei paesi che garantiscono la reciprocita' dei diritti, impediscono
la partenza di clandestini dal proprio territorio e accettino programmi comuni
di formazione professionale negli stessi paesi" (sic)
o
conferma del collegamento stabilito nella Legge Bossi-Fini fra permesso di soggiorno e contratto di lavoro e contrasto allo (sic) sfruttamento
illegale del lavoro degli immigrati
o
"incentivi alle associazioni, alle scuole e agli
oratori per la conoscenza della lingua, della cultura e delle leggi italiane da
parte degli immigrati" (sic)
o
"difesa del nostro patrimonio linguistico, delle
nostre tradizioni e delle nostre culture anche per favorire l'integrazione
degli stranieri"
Parte II: Sintesi
delle norme principali su ingresso e soggiorno per lavoro
1.
Lavoro subordinato
o
paesi che abbiano stipulato accordi
o
discendenti
da italiani <
3 grado ascendente (iscritti in liste istituite in ogni rappresentanza)
o
iscritti in
liste di lavoratori formati all'estero (possibile prevedere lo sforamento su richiesta)
o
accertamento
non vincolante di indisponibilita'
nazionale e comunitaria 20 gg.
o
reddito congruo (non richiesto in caso di
assunzione di badante; doppio del costo del lavoro per domestici)
o
garanzia alloggio
idoneo (allentamento dei
requisiti in alcuni Comuni), con eventuale partecipazione alla spesa e limitata
decurtazione del salario
o
spese
rimpatrio
o
comunicazioni
variazioni
o
tirocini
formativi (decreto annuale del Ministro del lavoro)
o
sportivi
professionisti (decreto annuale Ministro per i beni culturali)
o
traduttori,
interpreti, ricercatori,
lettori, professori universitari, dirigenti, spettacolo, circensi, marittimi,
dipendenti da appaltatore
estero (per opere o servizi),
colf di italiani all'estero, giornalisti, dipendenti da imprese estere (per
compiti specifici), lavoratori in addestramento (sulla base di trasferimento
temporaneo o distacco), infermieri
professionali, docenti di scuole straniere;
o
permesso
rinnovabile di norma solo per lo stesso rapporto in corso; eccezione per
traduttori, interpreti, colf, infermieri: rinnovo anche per altri rapporti, ma
stessa qualifica; > 6 mesi disoccupazione garantita
o
richiesta di nulla-osta presentata da istituto di
ricerca iscritto in apposito elenco
(iscrizione da disciplinarsi con decreto Minuniversita')
o
stipula di convenzione di accoglienza tra istituto e ricercatore: progetto di ricerca,
retribuzione > 2 x assegno sociale, spese di viaggio, assicurazione
sanitaria o iscrizione al SSN anche per familiari
o
permesso di soggiorno = durata del programma, prorogabile
o
rapporto:
subordinato, autonomo o borsa di addestramento alla ricerca
o
possibilita' di svolgere attivita' di insegnamento collegata con attivita' di ricerca
o
rilascio di nulla-osta anche per soggiornante ad
altro titolo
o
possibilita' di proseguire la ricerca iniziata in uno Stato membro in altro
Stato membro senza dover tornare nel paese
d'origine
o
ricongiungimento familiare consentito a prescindere dalla durata del permesso
o
borsa di addestramento alla ricerca: soggiorno parificato a quello per studio ai fini del conseguimento di permesso CE
slp
2.
Lavoro stagionale
3.
Lavoro autonomo
o
dichiarazione di inesistenza di motivi ostativi al rilascio dell'eventuale titolo
abilitativo o autorizzatorio necessario (iscrizione
in albo professionale o registro, rilascio
di un'autorizzazione o licenza, presentazione di una dichiarazione o denuncia)
o
attestazione,
da parte dell'autorita' competente o della Camera di commercio, relativa alle risorse necessarie allo svolgimento dell'attivita'
o
nulla-osta
provvisorio della questura
all'ingresso, apposto in calce alla dichiarazione di assenza di motivi ostativi
o
disponibilita' di risorse
o
disponibilita' di reddito > esenzione dal ticket (8.500 euro), o dichiarazione committente o rappresentante legale
della cooperativa da cui risultino compensi equivalenti
o
idonea sistemazione alloggiativa in Italia
á
Riconoscimento
titoli abilitanti
conseguiti in uno Stato extra-UE: si applica il Titolo III D. Lgs.
206/2007 (Dir. 2005/36/CE)
á
Nota: il D.
Lgs. 206/2007 riguarda il riconoscimento di qualifiche professionali acquisite in
altro Stato membro, e
distingue:
o
riconoscimento per prestazione occasionale da parte di prestatore gia' stabilito in altro Stato membro per svolgervi la professione:
¤
presentazione di documentazione attestante lo
svolgimento della professione nello Stato di stabilimento e il possesso delle
qualifiche professionali
¤
possibile
verifica delle qualifiche solo in caso di rischi per salute e sicurezza
pubblica
o
riconoscimento in regime di stabilimento (Titolo III); tre categorie:
¤
riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale
(attivita' industriali, artigianali,
commerciali, di intermediazione, etc.: Allegato IV Direttiva 2005/36/CE):
sufficiente l'aver esercitato
l'attivita', a certe condizioni (durata, variabile a seconda delle attivita'),
in altro Stato membro
¤
riconoscimento sulla base del coordinamento delle
condizioni minime di formazione (medici,
ostetrici, infermieri, farmacisti, architetti): riconoscimento automatico o, per titoli acquisiti in passato, previa dimostrazione di svolgimento dell'attivita'
per un certo tempo nello Stato
membro che ha rilasciato il titolo
¤
regime generale
di riconoscimento di titoli di formazione (altre professioni, titoli diversi da
quelli che comportano il riconoscimento automatico, titoli conseguiti in Stato
non appartenente alla UE e riconosciuti da altro Stato membro a seguito di
esercizio della professione per almeno 3 anni in quello Stato): esame della qualifica professionale posseduta ed eventuale imposizione di
una misura compensativa (a
scelta tra tirocinio e prova attitudinale)
á
Ne segue
che per lo straniero che abbia acquisito una qualifica professionale in Stato
non appartenente alla UE il riconoscimento rientra di norma nel regime
generale:
o
condizionato
a esame della qualifica professionale (o dell'esperienza professionale) ed eventuale misura compensativa (tirocinio o prova attitudinale; art.
60, co. 3 D. Lgs. 206/2007: scelta
comunque dall'autorita' competente)
o
decisione
entro 4 mesi
o
entro quote
(?)
o
possibile richiesta
dall'estero
o
per
l'espletamento dell'eventuale misura compensativa, rilasciabile visto per
studio
á
Iscrizione
agli albi: entro quote
(precedenza per abilitati in Italia soggiornanti da almeno 5 anni), esclusi
titolari di asilo o protezione
sussidiaria; nella prassi: extra quota per titolari di soggiorno che consenta lavoro
autonomo
á
Iscrizione
agli albi extra quota per ingressi ex art. 27 (traduttori, interpreti, infermieri)?
á
L'abilitazione, in Italia, per professioni sanitarie non e' sufficiente per iscrizione in
albo e svolgimento professione (necesario preventivo benestare Minsalute)
á
Il
riconoscimento del titolo professionale sanitario perde valore in mancanza di iscrizione nell'albo e
svolgimento professione entro 2 anni
á
Consentiti,
nelle more del rilascio
di permesso
o
per lavoro subordinato
¤
avvio del
rapporto lavorativo (Direttiva
Mininterno 20/2/2007)
¤
iscrizione anagrafica
(circ. Mininterno
2/4/2007)
¤
iscrizione
al SSN (circ.
Minsalute 17/4/2007)
¤
esami di guida (circ. Mintrasporti 14/9/2007)
¤
reingresso da frontiera esterna (transitoriamente? circ.
Mininterno 7/8/2007 e 12/12/2007)
o
per lavoro
autonomo
¤
avvio dell'attivita'
lavorativa (FAQ sito
Mininterno)
¤
reingresso da frontiera esterna (transitoriamente? circ.
Mininterno 7/8/2007 e 12/12/2007)
á
Mantenimento
di tutti i diritti
nelle more del rinnovo
(Direttiva Mininterno 5/8/2006):
o
svolgimento attivita' lavorativa (anche nuovo rapporto: Mess. INPS 16/10/2006)
o
rilascio del nulla-osta al ricongiungimento (circ. Mininterno 17/10/2006)
o
reingresso da
frontiera esterna o (transitoriamente: circ. Mininterno 12/12/2007) Schengen
o
esami di guida
(circ. Mintrasporti 14/9/2007)
o
iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 17/11/2006)
o
rilascio dell'attestato di conducente da parte della DPL (circ. Minlavoro 27/11/2007)
o
assunzione di altro straniero (FAQ sito Mininterno)
o
e' iscritto obbligatoriamente al SSN (copertura
anche per familiari a
carico)
o
accede alle misure di edilizia popolare a parita' con l'italiano se in possesso di permesso
di durata > 2 anni e impegnato in regolare attivita'
lavorativa subordinata o autonoma
o
gode di parita' in materia previdenziale con i lavoratori italiani (eccezione:
allo stagionale non spettano assegno per il nucleo familiare e trattamento di
disoccupazione); in caso di rimpatrio:
¤
diritti
maturati conservati anche in assenza di accordo di reciprocita'; godimento dei
diritti a 65 anni,
anche in deroga (per
regime puramente contributivo) al requisito di 5 anni di contribuzione; reversibilita' solo in
caso di morte successiva ai 65 anni
¤
in presenza
di accordo, trasferimento
dei contributi all'ente previdenziale del paese di provenienza (diritto alla
ricostruzione della posizione contributiva per lo stagionale in caso di
reingresso)
o
e' parificato all'italiano per le misure di assistenza
sociale, salvo provvidenze che
costituiscano diritto soggettivo ai sensi della normativa vigente, riservate a
¤
titolare di permesso CE slp
¤
cittadini
di Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia (accordi euromediterranei)
¤
titolare di
permesso per asilo o protezione
sussidiaria (incluso
permesso per motivi umanitari rilasciato su istanza della Commissione
territoriale)
¤
familiari
stranieri di cittadini comunitari
con diritto di soggiorno (dopo 3 mesi di soggiorno o prima ricerca di lavoro,
salvo diritto per altra norma) o di cittadini italiani
o
accede allo studio
a parita' con l'italiano (salvo riconoscimento dei titoli di studio ai fini
della prosecuzione degli studi)
o
puo' chiedere il ricongiungimento familiare (se in possesso di permesso di durata >
1 anno) e l'ingresso di familiari al seguito (se il contratto e' di durata > 1 anno);
si prescinde dalla durata per titolare di permesso per ricerca
scientifica
o
puo' svolgere attivita' di lavoro subordinato, anche
diversa da quella
originariamente autorizzata (art. 6, co. 1 T.U.)
o
puo' svolgere attivita' di lavoro autonomo, anche diversa da quella originariamente autorizzata, previa acquisizione del titolo
abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento degli altri requisiti previsti
(riconoscimento ed iscrizione effettuati extra-quote – es.: Decreto
Mingiustizia 13/10/03), o quale socio di cooperative, con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (se l'attivita' e' autonoma, e previa dimostrazione
dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo)
o
puo' convertire il permesso di soggiorno in permesso
per residenza elettiva, in caso di
titolarita' di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione
illustrativa del Regolamento) in Italia; nota: la conversione in permesso per
residenza elettiva dovrebbe essere, in generale, possibile anche a condizione
di disponibilita' di risorse cospicue, a prescindere dalla loro origine
o
accede ai corsi di formazione e riqualificazione professionale a parita' con l'italiano (art. 22,
co. 15, T.U.)
o
accede ai servizi di patronato (art. 22, co. 14, T.U.)
o
Conv. OIL 143/1975: pari opportunita' con i
lavoratori italiani per tutte le attivita' non riservate all'italiano
o
art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998: parita' di diritti con
il lavoratore italiano (nota: riprende Conv. OIL. 143/1975 e art. 1 L.
943/1986)
o
certamente riservate all'italiano
¤
attivita' che
comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/93, ora art. 38 D. Lgs.
165/01)
¤
posti (art. 1,
DPCM 174/1994)
-
di livello dirigenziale delle amministrazioni pubbliche
-
con funzioni di vertice amministrativo delle amministrazioni pubbliche
-
dei magistrati
e degli avvocati o procuratori
dello Stato
-
dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli
affari esteri, dell'interno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e
del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli cui si accede in base all'art. 16
L. 56/87
¤
funzioni (art.
2, DPCM 174/1994) relative a provvedimenti autorizzativi e coercitivi, ovvero di controllo di
legittimita' e di merito
o
altre attivita'?
Orientamenti contrastanti:
¤
contro (Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004, Sent. Cass. 24170/2006:
-
salvo che nei casi esplicitamente previsti (comunitari,
infermieri professionali stranieri), prevale la disposizione di cui all'art.
2, DPR 487/1994 (che prevede il requisito
della cittadinanza italiana), "legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D.
Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di
reclutamento da parte della Pubblica amministrazione
-
art. 2 DPR 3/1957
in vigore
¤
a favore:
(Sent. Corte d'Appello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib.
Pistoia 7/5/2005):
-
art. 2 DPR 3/1957 implicitamente abrogato da art. 2 T.U.
-
art. 51 Cost.
non preclusivo, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con l'accesso agli uffici pubblici dei
comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs.
165/2001)
-
in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art.
38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994
á
Il titolare
di permesso per lavoro
subordinato o autonomo o per ricerca scientifica (purche' non rilasciato in
corrispondenza a borsa d'addestramento alla ricerca) puo' chiedere il permesso
CE slp, dopo 5 anni di soggiorno legale (anche per altri
motivi, esclusi i soggiorni di breve durata, incluse le assenze < 6
mesi consecutivi e 12 complessivi)
á
Requisito:
reddito > assegno sociale
(incluso potenziale trattamento pensionistico per invalidita')
á
Il permesso
CE slp puo' essere chiesto anche per i familiari per i quali potrebbe essere chiesto il
ricongiungimento; requisiti: reddito e alloggio
come per ricongiungimento
á
Nota: si
prescinde dal tipo di rapporto
di lavoro: possono
chiedere il permesso CE slp anche coloro che siano entrati ex art. 27 D. Lgs. 286/1998
o
diritto di soggiorno, in quanto familiari
stranieri di cittadino italiano
o comunitario con diritto di
soggiorno (D. Lgs. 30/2007)
o
permesso
¤
CE slp (art. 9,
co. 12, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)
¤
motivi familiari
(art. 6, co. 1, T.U.)
¤
assistenza minore
rilasciato in base ad art. 31, co. 3 T.U. (da D. Lgs. 5/2007)
¤
integrazione del minore (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)
¤
affidamento (Circ.
Mininterno 9/4/01)
¤
minore eta',
limitatamente al contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione
(che rientra nel diritto all'istruzione e formazione); per il resto, escluso da
Circ. Mininterno 13/11/00
¤
studio o formazione (solo lavoro subordinato,
per non oltre 1040 ore annuali)
¤
asilo (art. 17,
Convenzione di Ginevra e D. Lgs. 251/2007)
¤
protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)
¤
motivi umanitari (art.
14, co. 1, lettera c, Regolamento)
¤
protezione sociale
(solo lavoro subordinato)
¤
richiesta di asilo,
in caso di ricorso (D. Lgs.
25/2008), ovvero dopo
6 mesi dalla presentazione della domanda,
se il ritardo non puo' essere attribuito al richiedente (D. Lgs. 140/2005)
¤
acquisto cittadinanza (secondo questura di Milano; in senso contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento e ora anche DPL Modena)
¤
attesa adozione (nella prassi - da nota della DPL Modena)
o
senza vincolo di quote:
¤
lavoro subordinato,
in lavoro autonomo
¤
lavoro autonomo:
in lavoro subordinato
¤
motivi familiari:
in lavoro subordinato o autonomo, accesso al lavoro
¤
affidamento (di
qualunque tipo, incluso affidamento di fatto a familiari entro il quarto grado
e minori sottoposti a tutela): ai 18 anni, in lavoro subordinato o autonomo,
accesso al lavoro
¤
integrazione del minore: ai 18 anni, in lavoro subordinato o autonomo, accesso al lavoro
¤
motivi umanitari per protezione sociale: in lavoro subordinato
¤
studio in
lavoro subordinato o autonomo, dopo il conseguimento della laurea in Italia
¤
studio in
lavoro subordinato o autonomo, se ottenuto per conversione di permesso per
motivi familiari ai 18 anni
¤
protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo)
in lavoro subordinato o autonomo (D. Lgs. 251/2007)
o
entro quote:
¤
motivi di studio o
formazione (anche per lo svolgimento di
tirocinio formativo): in lavoro subordinato o autonomo
¤
lavoro stagionale:
in lavoro subordinato, dalla seconda stagione
¤
permesso CE slp rilasciato
da altro Stato membro