(Sergio Briguglio 26/3/2008)
NORME SU IMMIGRAZIONE,
ASILO, CITTADINANZA E TRATTA
Nota: in grassetto le modifiche apportate durante la XV Legislatura. Per un'analoga
evidenziazione delle modifiche apportate durante la XIV Legislatura si veda http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2006/marzo/sinottico-normativa-8.html
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D.
LGS. 286/1998: Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellÕimmigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni introdotte
da
o
Decreto
legislativo 19 ottobre 1998, n. 380,
Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n 40;
o
Decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 113, Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998,
n. 40;
o
Legge 7 Giugno 2002, n.
106, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti
misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti
colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera;
o
Legge 30
luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo;
o
Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
(testo A) approvato con il DPR 30 maggio 2002 n. 115;
o
Legge 27 Dicembre 2002, n.
289, Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato;
o
Legge 14 Febbraio 2003,
n. 34, Ratifica ed esecuzione della Convenzione
internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante
utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a
New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
o
Decreto legislativo 7
Aprile 2003, n. 87, Attuazione della direttiva 2001/51/CE che integra le
disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di
Schengen del 14 giugno 1985;
o
Legge 12 Novembre 2004,
n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre
2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione;
o
Legge 31
luglio 2005, n. 155, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo
internazionale;
o
Legge 27 Dicembre 2006,
n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello (legge finanziaria 2007);
o
Decreto legislativo 8
Gennaio 2007, n. 3, Attuazione della direttiva
2003/109/CE relativa allo status di
cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo;
o
Decreto legislativo 8
Gennaio 2007, n. 5, Attuazione della direttiva
2003/86/CE relativa al diritto di
ricongiungimento familiare;
o
Legge 26
Febbraio 2007, n. 17, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 28 Dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di
delegazione legislativa;
o
Decreto legislativo 6
Febbraio 2007, n. 30, Attuazione
della direttiva 2004/38/CE relativa
al diritto dei cittadini dell'Unione
e dei loro familiari
di circolare e
di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
o
Legge 6
Aprile 2007, n. 46, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 Febbraio 2007, n. 10, Disposizioni
volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali;
o
Decreto legislativo 10
Agosto 2007, n. 154, Attuazione della direttiva
2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi
terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o
volontariato;
o
Decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n.17, Attuazione della
direttiva 2005/71/CE relativa ad una
procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi
a fini di ricerca scientifica.
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L.
488/1999 (disposizioni rilevanti): Legge
23 Dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2000)
-
L.
388/2000 (disposizioni rilevanti): Legge
23 Dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2001)
-
L.
103/2002: Legge 24
maggio 2002, n. 103, Norme in materia di
docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia
-
L.
189/2002 (ulteriori disposizioni):
Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa
in materia di immigrazione e di asilo
-
L.
222/2002 (ulteriori disposizioni):
Legge 9 Ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante
disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di
extracomunitari
-
D.
LGS. 85/2003: Decreto legislativo
7 Aprile 2003, n. 85, Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla
concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di
sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario
-
D.
LGS. 215/2003: Decreto
legislativo 9 Luglio 2003, n. 215, e successive modificazioni, Attuazione della
direttiva 2000/43/CE per la paritaÕ di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e successive modificazioni
introdotte da
o Decreto legislativo 2 Agosto 2004, n. 256, Correzione di errori materiali nei decreti legislativi 9
luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti disposizioni per la paritˆ di
trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica,
nonche' in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
-
D.
LGS. 276/2003 (disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, e
successive modificazioni introdotte da
o Decreto legislativo 6 Ottobre 2004, n. 251, Disposizioni correttive del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro
-
L.
271/2004 (ulteriori disposizioni):
Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in
materia di immigrazione
-
D.
LGS. 12/2005: Decreto Legislativo
10 gennaio 2005, n.12, Attuazione
della direttiva 2001/40/CE relativa al
riconoscimento reciproco
delle decisioni di allontanamento dei cittadini di
Paesi terzi
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L.
80/2005 (disposizioni rilevanti): Legge 14 maggio 2005, n.
80, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nellÕambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la
modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e
di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali
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D. LGS. 76/2005 (disposizioni rilevanti): Decreto
Legislativo 15 aprile 2005, n.76, Definizione delle norme generali sul
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma
1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53
-
L.
155/2005 (ulteriori disposizioni
rilevanti): Legge
31 luglio 2005, n. 155, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto
del terrorismo internazionale
-
L.
296/2006 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello (legge finanziaria 2007)
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D. LGS. 3/2007 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto
legislativo 8 Gennaio 2007, n. 3, Attuazione della direttiva
2003/109/CE relativa allo status di
cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo
-
D. LGS. 5/2007 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto
legislativo 8 Gennaio 2007, n. 5, Attuazione della direttiva
2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare
-
D. LGS. 24/2007: Decreto Legislativo 25
Gennaio 2007, n.24, Attuazione della direttiva 2003/110/CE, relativa all'assistenza
durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea
-
D.
LGS. 30/2007: Decreto legislativo
6 Febbraio 2007, n.30, Attuazione
della direttiva 2004/38/CE relativa
al diritto dei cittadini dell'Unione
e dei loro familiari
di circolare e
di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e
successive modificazioni introdotte da
o
Decreto
legislativo 28 Febbraio 2008, n. 32, Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto
dei cittadini dell'Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri
-
L.
68/2007: Legge 28 Maggio 2007, n.
68, Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite,
affari, turismo e studio
-
D.
LGS. 206/2007: Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, Attuazione
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dellÕadesione di
Bulgaria e Romania
-
DPR
394/1999: Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394,
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni introdotte da
o
Legge 11 Agosto 2003, n.
228, Misure contro la tratta di persone;
o
Decreto del
Presidente della Repubblica 18 Ottobre
2004, n. 334, Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione
-
DPCM
535/1999: Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535,
Regolamento concernente i compiti del Comitato per i
minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Asilo
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L.
39/1990 (artt. 1 - 1 septies) Legge 28 Febbraio 1990, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 Dicembre 1989, n. 416, Norme urgenti in
materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi
giaÕ presenti nel territorio dello Stato, e sucessive modificazioni inrtrodotte
da
o
Decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellÕimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero;
o
Legge 30
luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo;
o
Decreto
Legislativo 19 novembre 2007, n.251, Attuazione della direttiva 2004/83/CE
recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi,
della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione
riconosciuta;
o Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di rifugiato.
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L.
563/1995 (disposizioni rilevanti): Decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito
dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, concernente:
Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate
in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
-
D. LGS. 140/2005: Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n.140, Attuazione della
direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri
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D. LGS. 251/2007: Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n.251, Attuazione della
direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di
Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto
della protezione riconosciuta
-
D. LGS. 25/2008: Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, Attuazione della
direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli
Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
rifugiato
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DM 233/1996 (disposizioni rilevanti): Decreto del Ministro dell'interno 2 Gennaio 1996 n. 233,
Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451,
convertito dalla L. 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: Disposizioni urgenti
per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di
controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
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DPR
303/2004: Decreto del Presidente della Repubblica 16 Settembre 2004, n.
303, Regolamento relativo alle procedure per il
riconoscimento dello status di rifugiato
Cittadinanza
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L.
91/1992: Legge 5 Febbraio 1992,
n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza, e successive
modificazioni introdotte da
o
Decreto del
Presidente della Repubblica 18 Aprile
1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei
procedimenti ai acquisto della cittadinanza italiana
o
Legge 8
marzo 2006, n.124, Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il
riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di
Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti
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L.
379/2000: Legge 14 dicembre 2000, n. 379, Disposizioni per il
riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e gia' residenti
nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti
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L.
51/2006 (disposizioni
rilevanti): Legge 23 Febbraio 2006,
n. 51, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di
termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi
all'esercizio di deleghe legislative
-
DPR
572/1993: Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992,
n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza
-
DPR
362/1994: Decreto del Presidente della Repubblica 18 Aprile 1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei procedimenti ai acquisto
della cittadinanza italiana
Tratta
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L. 228/2003: Legge 11 Agosto 2003, n.
228, Misure contro la tratta di persone
D. LGS. 286/1998 *
Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellÕimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni
|
TESTO VIGENTE ALLÕINIZIO
DELLA XV LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE
DURANTE LA XV LEGISLATURA L. 296/2006 D. LGS. 3/2007 D. LGS. 5/2007 L. 17/2007 D. LGS. 30/2007 L. 46/2007 D. LGS. 154/2007 D. LGS. 17/2008 |
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TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLÕIMMIGRAZIONE E NORME SULLA
CONDIZIONE DELLO STRANIERO. |
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TITOLO I |
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PRINCIPI
GENERALI |
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Art.
1 |
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(Ambito
di applicazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 1) |
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1.
Il presente testo unico, in attuazione dellÕarticolo 10, secondo comma, della
Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito
indicati come stranieri. |
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2.
Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme pi� favorevoli, e
salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n.40. |
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3.
Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti
persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il
riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico.
Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali pi�
favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato. |
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4.
Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del
presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. |
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5.
Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia
diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra. |
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6.
Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato
regolamento di attuazione, � emanato ai sensi dellÕarticolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge 6 marzo 1998, n. 40. |
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7.
Prima dellÕemanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 Ž trasmesso
al Parlamento per lÕacquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
regolamento � emanato anche in mancanza del parere. |
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Art.2 |
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(Diritti
e doveri dello straniero) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 2; |
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legge
30 dicembre 1986, n. 943, art. 1) |
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1.
Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato
sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle
norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai
principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. |
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2.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti
in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano
diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni
internazionali prevedano la condizione di reciprocitˆ, essa � accertata
secondo i criteri e le modalitˆ previste dal regolamento di attuazione. |
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3.
La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del
24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a
tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e
alle loro famiglie paritˆ di trattamento e piena uguaglianza di diritti
rispetto ai lavoratori italiani. |
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4.
Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale. |
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5.
Allo straniero � riconosciuta
paritˆ di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei
modi previsti dalla legge. |
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6.
Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti
l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche
sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando
ci˜ non sia possibile, nelle
lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata
dall'interessato. |
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7.
La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle
norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni
attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha
diritto di prendere contatto con le autoritˆ del Paese di cui � cittadino e
di essere in ci˜ agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al
procedimento. L'autoritˆ giudiziaria, l'autoritˆ di pubblica sicurezza e ogni
altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini
previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o
consolare pi� vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in
cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti
in materia di libertˆ personale, di allontanamento dal territorio dello
Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso
dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altres“ l'obbligo
di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo
straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge.
Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che
abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato
riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti
sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari. |
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8.
Gli accordi internazionali stipulati per le finalitˆ di cui all'articolo 11,
comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche pi� favorevoli per i
cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per
prevenire o limitare le immigrazioni clandestine. |
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9.
Lo straniero presente nel territorio italiano Ž comunque tenuto
allÕosservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente. |
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ÒArticolo 2-bis |
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(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) |
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1. EÕ istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio
delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato ÇComitatoÈ |
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2. Il Comitato � presieduto dal Presidente o dal vice
Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, ed � composto dai ministri interessati
ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da
un Presidente di Regione o di Provincia autonoma designato dalla Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. |
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3. Per
lÕistruttoria delle questioni di competenza del Comitato, � istituito un
gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dellÕinterno, composto dai
rappresentanti dei Dipartimenti degli affari regionali, delle pari
opportunitˆ e delle politiche comunitarie, dellÕinnovazione e le tecnologie,
e dei Ministeri degli affari esteri, dellÕinterno, della giustizia, delle
attivitˆ produttive, dellÕistruzione, dellÕuniversitˆ e della ricerca, del
lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dellÕeconomia e delle
finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, dei beni e delle
attivitˆ culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del
Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla
Conferenza unificata di cui allÕarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame,
possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica
amministrazione interessata allÕattuazione delle disposizioni del presente
testo unico, nonch� degli enti e delle associazioni nazionali e delle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui allÕarticolo 3,
comma 1. |
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4. Con
regolamento, da emanare ai sensi dellÕarticolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
con il Ministro dellÕinterno e con il Ministro per le politiche comunitarie,
sono definite le modalitˆ di coordinamento delle attivitˆ del gruppo tecnico
con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. |
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Art.
3 |
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(Politiche
migratorie) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 3) |
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1.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il
Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-cittˆ e
autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi
nellÕassistenza e nellÕintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, predispone ogni tre
anni, salva la necessitaÕ di un termine pi� breve,
il documento programmatico relativo alla politica dellÕimmigrazione e degli
stranieri nel territorio dello Stato, che � approvato dal Governo e trasmesso
al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro
parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il
documento programmatico � emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con
decreto del Presidente della Repubblica ed � pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dellÕInterno presenta
annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i
provvedimenti attuativi del documento programmatico. |
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2.
Il documento programmatico
indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in
cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le
organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si
propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione
di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altres“ le misure di carattere economico e
sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello
Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge. |
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3.
Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei
flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi
pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e
l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto
delle diversitˆ e delle identitˆ
culturali delle persone, purchŽ non confliggenti con lÕordinamento giuridico,
e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine. |
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4. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui
allÕarticolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui allÕarticolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30
novembre dellÕanno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base
dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di
protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dellÕarticolo 20.
Qualora se ne ravvisi la opportunitaÕ, ulteriori decreti possono essere
emanati durante lÕanno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di
mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente
del Consiglio dei ministri puoÕ provvedere, in via transitoria, con proprio
decreto, nel limite delle quote stabilite per lÕanno precedente[1]. |
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5.
NellÕambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le
regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i
provvedimenti concorrenti al perseguimento dellÕobbiettivo di rimuovere gli
ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli
interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con
particolare riguardo a quelle inerenti allÕalloggio, alla lingua,
allÕintegrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona
umana. |
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6.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di
concerto con il Ministro dellÕinterno, si provvede allÕistituzione di
Consigli territoriali per lÕimmigrazione, in cui siano
rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione,
gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e
nellÕassistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro, con compiti di
analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello
locale. |
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6-bis.
Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle
proprie finalita' istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito
del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a fini statistici sul
fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche
amministrazioni interessate alle politiche migratorie. |
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7.
Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il
documento programmatico di cui al comma 1 � predisposto entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso
documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4. |
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8.
Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 � trasmesso al
Parlamento per lÕacquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
decreto � emanato anche in mancanza del parere. |
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TITOLO
II |
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DISPOSIZIONI
SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO |
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CAPO I
DISPOSIZIONI
SULLÕINGRESSO E IL SOGGIORNO |
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Art.
4
(Ingresso
nel territorio dello Stato) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4) |
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1.
L'ingresso nel territorio dello Stato � consentito allo straniero in possesso
di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i
casi di esenzione, e pu˜ avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di
frontiera appositamente istituiti. |
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2. Il visto di ingresso � rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono
equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autoritˆ
diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del
visto di ingresso lÕautoritˆ diplomatica o consolare italiana consegna allo
straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i
doveri dello straniero relativi allÕingresso ed al soggiorno in Italia.
Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per
procedere al rilascio del visto, lÕautoritˆ diplomatica o consolare comunica
il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in
inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza
o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando
riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26,
27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta
o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta
automaticamente, oltre alle relative responsabilitˆ penali, lÕinammissibilitˆ
della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno �
sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva
comunicazione allÕautoritˆ di frontiera. |
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3.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in
armonia con gli obblighi assunti con lÕadesione a specifici accordi
internazionali, consentirˆ lÕingresso nel proprio territorio allo straniero
che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare
lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonchŽ la disponibilitˆ di mezzi di
sussistenza sufficienti per la
durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per
motivi di lavoro, anche per il
ritorno nel Paese di provenienza.
I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata
dal Ministro dellÕinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di
programmazione di cui allÕarticolo 3, comma 1. Non
� ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia
considerato una minaccia per lÕordine pubblico o la sicurezza dello Stato o
di uno dei Paesi con i quali lÕItalia abbia sottoscritto accordi per la
soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione
delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dellÕarticolo 444 del codice di procedura penale,
per reati previsti dallÕarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura
penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertaÕ sessuale, il
favoreggiamento dellÕimmigrazione clandestina verso lÕItalia e
dellÕemigrazione clandestina dallÕItalia verso altri Stati o per reati diretti
al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivitaÕ
illecite. |
3.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in
armonia con gli obblighi assunti con lÕadesione a specifici accordi
internazionali, consentirˆ lÕingresso nel proprio territorio allo straniero
che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare
lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonchŽ la disponibilitˆ di mezzi di
sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i
permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di
provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva
emanata dal Ministro dellÕinterno, sulla base dei criteri indicati nel
documento di programmazione di cui allÕarticolo 3, comma 1. Non � ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi
tali requisiti o che sia considerato una minaccia per lÕordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lÕItalia abbia
sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne
e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a
seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellÕarticolo 444
del codice di procedura penale, per reati previsti dallÕarticolo 380, commi 1
e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli
stupefacenti, la libertaÕ sessuale, il favoreggiamento dellÕimmigrazione
clandestina verso lÕItalia e dellÕemigrazione clandestina dallÕItalia verso
altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivitaÕ illecite. Lo straniero per il quale e'
richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non e'
ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle
frontiere interne e la libera circolazione delle persone.[2] |
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4. LÕingresso in Italia pu˜ essere consentito
con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per
soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un
permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata
nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi
anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autoritˆ
diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi
internazionali sottoscritti e ratificati dallÕItalia ovvero a norme
comunitarie. |
4. LÕingresso in Italia pu˜ essere consentito
con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per
soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un
permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata
nel visto[3]. Per
soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi
esplicitamente indicati in visti rilasciati da autoritˆ diplomatiche o
consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali
sottoscritti e ratificati dallÕItalia ovvero a norme comunitarie. |
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5. Il Ministero degli affari esteri adotta,
dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari,
ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dellÕelenco dei Paesi i
cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di
obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore. |
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6.
Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla
frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale
autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli
stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non
ammissione per gravi motivi di ordine
pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali. |
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7.
L'ingresso � comunque
subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalitˆ prescritti con il
regolamento di attuazione. |
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Art.
5 |
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(Permesso
di soggiorno) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 5) |
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1.
Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno, rilasciati e in corso
di validitˆ a norma del presente testo unico o che siano in possesso
di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
autoritˆ di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle
condizioni previsti da specifici accordi. |
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2.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalitˆ previste
nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo
straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed � rilasciato per le attivitˆ previste dal visto
d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione pu˜ prevedere speciali
modalitˆ di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo,
di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per lÕesercizio delle
funzioni di ministro di culto nonchŽ
ai soggiorni in case di cura , ospedali, istituti civili e religiosi e
altre convivenze. |
2.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalitˆ previste
nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo
straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed � rilasciato per le attivitˆ previste dal visto
d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione pu˜ prevedere speciali
modalitˆ di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo,
di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per lÕesercizio delle
funzioni di ministro di culto nonchŽ
ai soggiorni in case di cura , ospedali, istituti civili e religiosi e
altre convivenze.[4] |
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2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno �
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.[5] |
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3.
La durata del permesso di soggiorno non
rilasciato per motivi di lavoro � quella prevista dal visto
dÕingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione
degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu˜
comunque essere: |
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a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; |
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;[6] |
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b) (É); |
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c) superiore ad un anno, in relazione alla
frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente
certificata; il permesso �
tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali; |
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza
di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso � tuttavia rinnovabile
annualmente nel caso di corsi pluriennali;[7] |
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d) (É); |
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|
e) superiore alle necessitˆ specificamente documentate, negli altri casi
consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione. |
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3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro � rilasciato a
seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui
allÕarticolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro �
quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non pu˜ superare: |
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a) in
relazione ad uno o pi� contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva
di nove mesi; |
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|
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, la durata di un anno. |
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c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, la durata di
due anni. |
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3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno
due anni di seguito per prestare lavoro stagionale pu˜ essere rilasciato,
qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualitˆ, per la durata temporale annuale di cui ha
usufruito nellÕultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il
relativo visto di ingresso � rilasciato ogni anno. Il permesso � revocato
immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del
presente testo unico. |
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3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato
sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o
consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dallÕarticolo 26
del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non pu˜ avere validitˆ
superiore ad un periodo di due anni. |
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3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia
il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3
dellÕarticolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi
del comma 5 dellÕarticolo 26, ne daÕ comunicazione anche in via telematica al
Ministero dellÕinterno e allÕINPS nonche' all'INAILper lÕinserimento
nellÕarchivio previsto dal comma 9 dellÕarticolo 22 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione � data al Ministero
dellÕinterno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui
allÕarticolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. |
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3 sexies Nei casi di ricongiungimento familiare, ai
sensi dellÕarticolo 29, la durata del permesso di soggiorno non pu˜ essere
superiore a due anni |
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4.
Il rinnovo del permesso di soggiorno � richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta
giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c),
sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma
3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed � sottoposto alla verifica delle
condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal
presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente
testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno �
rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio
iniziale. |
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4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso
di soggiorno � sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. [8] |
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5.
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di
soggiorno � stato rilasciato, esso � revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per lÕingresso e il soggiorno nel territorio
dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallÕarticolo 22, comma 9, e sempre
che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che
non si tratti di irregolaritˆ amministrative sanabili. |
5.
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di
soggiorno � stato rilasciato, esso � revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per lÕingresso e il soggiorno nel territorio
dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallÕarticolo 22, comma 9, e sempre
che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che
non si tratti di irregolaritˆ amministrative sanabili. Nell'adottare il
provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei
vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e
sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente
sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo
territorio nazionale.[9] |
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5-bis.
Nel valutare la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne
e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del
provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per
motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati
previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.[10] |
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6.
Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altres“
adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi
in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi,
in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano. |
6.
Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altres“
adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi
in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi,
in particolare di carattere umanitario[11]
o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
italiano. |
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7.
Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dall'autoritˆ di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido
per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al
questore con le modalitˆ e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi �
rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200
mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni
dall'ingresso nel territorio dello Stato pu˜ essere disposta l'espulsione
amministrativa. |
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8. Il permesso
di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allÕarticolo 9 sono rilasciati
mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro
dellÕinterno, di concerto con il Ministro per lÕinnovazione e le tecnologie
in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002,
riguardante lÕadozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno
rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di
soggiorno rilasciati in conformitˆ ai predetti modelli recano inoltre i dati
personali previsti, per la carta di identitˆ e gli altri documenti
elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. |
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8-bis. Chiunque contraffˆ o altera un visto di ingresso o reingresso,
un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno,
ovvero contraffˆ o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un
visto di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto
di soggiorno o di una carta di soggiorno, � punito con la reclusione da uno a
sei anni. Se la falsitˆ concerne un atto o parte di un atto che faccia fede
fino a querela di falso la reclusione � da tre a dieci anni. La pena �
aumentata se il fatto � commesso da un pubblico ufficiale. |
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9.
Il permesso di soggiorno � rilasciato, rinnovato o convertito entro venti
giorni dalla data in cui � stata presentata la domanda, se sussistono i
requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di
questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente
testo unico. |
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Articolo
5 bis |
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(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) |
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1. Il
contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di
lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un
prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente allÕUnione
europea o apolide, contiene (É): |
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a) la
garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilitˆ di un alloggio per
il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica; |
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b) lÕimpegno al pagamento da parte del
datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel
Paese di provenienza. |
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|
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di
soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alla lettere
a) e b) del comma 1. |
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|
3. Il contratto di soggiorno per lavoro �
sottoscritto in base a quanto previsto dallÕarticolo 22 presso lo sportello
unico per lÕimmigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale
il datore di lavoro o dove
avrˆ luogo la prestazione lavorativa secondo le modalitˆ previste nel regolamento di
attuazione. |
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Art.
6 |
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(Facoltˆ
ed obblighi inerenti al soggiorno) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 6; |
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r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt.144,
comma 2¡, e 148) |
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1.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro
autonomo e familiari pu˜ essere utilizzato anche per le altre attivitˆ
consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione pu˜ essere
convertito, comunque prima della sua scadenza e
previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio
della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti
dall'articolo 26, in
permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite
a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalitˆ previste dal regolamento di attuazione. |
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2.
Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivitˆ sportive e
ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato
civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di
cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica
amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni
ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. |
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3.
Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza,
non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di
identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno � punito con
l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda
fino a lire ottocentomila. |
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4.
Qualora vi sia motivo di dubitare della identitˆ personale dello straniero,
questi eÕ sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici. |
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5.
Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di
attuazione, l'autoritˆ di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate
ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilitˆ di un reddito, da
lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei
familiari conviventi nel territorio dello Stato. |
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6.
Salvo quanto � stabilito nelle leggi militari, il Prefetto pu˜ vietare agli
stranieri il soggiorno in comuni o in localitˆ che comunque interessano la
difesa militare dello Stato. Tale divieto � comunicato agli stranieri per
mezzo della autoritˆ locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici
avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere
allontanati per mezzo della forza pubblica. |
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7.
Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani
con le modalitˆ previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la
dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata
ospitalitˆ da pi� di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta
iscrizione o variazione l'ufficio dˆ comunicazione alla questura
territorialmente competente. |
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8.
Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel
territorio dello Stato devono
comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni
successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale. |
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9.
Il documento di identificazione
per stranieri � rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto
del Ministro dell'interno. Esso non � valido per l'espatrio, salvo che sia
diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali. |
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10.
Contro i provvedimenti di cui allÕarticolo 5 e al presente articolo � ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. |
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Art.
7 (Obblighi
dellÕospitante e del datore di lavoro) (R.d.
18 giugno 1931, n. 773, art. 147) 1.
Chiunque, a qualsiasi titolo, dˆ alloggio ovvero ospita uno straniero o
apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle
proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietˆ o il godimento di
beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, � tenuto a
darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autoritˆ locale di
pubblica sicurezza. |
Art.
7 (Obblighi
dellÕospitante e del datore di lavoro) (R.d.
18 giugno 1931, n. 773, art. 147) 1.
Chiunque, a qualsiasi titolo, dˆ alloggio ovvero ospita uno straniero o
apolide, anche se parente o affine, (...) ovvero cede allo stesso la proprietˆ o il godimento
di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, �
tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autoritˆ
locale di pubblica sicurezza.[12] |
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2.
La comunicazione comprende, oltre alle generalitˆ del denunciante, quelle
dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di
identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o
in cui la persona � alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per
il quale la comunicazione � dovuta . |
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2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al
presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100
euro. |
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Art.
8 |
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(Disposizioni
particolari) |
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(R.d.
18 giugno 1931, n. 773, art. 149) |
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1.
Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro
collegio e del corpo diplomatico e consolare. |
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Art.
9 |
Art.
9[13] |
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(Carta
di soggiorno) |
(Permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 7) |
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1.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno
sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un
numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito
sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, pu˜ richiedere al
questore il rilascio della carta di soggiorno, per sŽ, per il coniuge e per i
figli minori conviventi. La carta di soggiorno � a tempo indeterminato. |
1.
Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno
in corso di validitˆ, che dimostra la disponibilitˆ di un reddito non
inferiore allÕimporto annuo dellÕassegno sociale e, nel caso di richiesta
relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati
nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei
parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneitˆ
igienico-sanitaria accertati dallÕAzienda unitˆ sanitaria locale competente
per territorio, pu˜ chiedere al questore il rilascio del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per s� e per i familiari di
cui allÕarticolo 29, comma 1. |
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2.
La carta di soggiorno pu˜ essere richiesta anche dallo straniero coniuge o
figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino
di uno Stato dellÕUnione europea
residente in Italia. |
2
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo � a tempo
indeterminato ed � rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. |
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3.
La carta di soggiorno �
rilasciata sempre che nei
confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei
delitti di cui allÕarticolo 380
nonchŽ, limitatamente ai delitti non colposi, allÕarticolo 381 del codice di
procedura penale, o pronunciata
sentenza di condanna, anche non
definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al
rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se � stata emessa
sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al presente
comma. Qualora non debba essere disposta lÕespulsione e ricorrano i requisiti
previsti dalla legge, � rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto
del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa �
ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. |
3.La
disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che: |
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a)
soggiornano per motivi di studio o formazione professionale; |
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b)
soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero
hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una
decisione su tale richiesta; |
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c)
soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di
rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale
richiesta; |
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d)
sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione; |
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e)
godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961
sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle
relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o
dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle
loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale. |
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4.
Oltre a quanto previsto per lo
straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare
della carta di soggiorno pu˜: |
4.
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non pu˜ essere
rilasciato agli stranieri pericolosi per lÕordine pubblico o la sicurezza
dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche
dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate
nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non
definitive, per i reati previsti dallÕarticolo 380 del codice di procedura
penale, nonchŽ, limitatamente ai delitti non colposi, dallÕarticolo 381 del
medesimo codice. Ai fini dellÕadozione di un provvedimento di diniego al
rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene
conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e
dellÕinserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. |
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|
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in
esenzione di visto; |
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|
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni
attivitˆ lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero
o comunque riserva al cittadino; |
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c) accedere ai servizi ed alle prestazioni
erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto; |
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|
d) partecipare alla vita pubblica locale,
esercitando anche lÕelettorato quando previsto dallÕordinamento e in armonia
con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla
vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992. |
|
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|
5.
Nei confronti del titolare della carta di soggiorno lÕespulsione
amministrativa pu˜ essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o
sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle
categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
come sostituito dallÕarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero
dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dallÕarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare,
una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55. |
5.
Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi
di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e). |
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6.
Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la
durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo
periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano
complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia
dipesa dalla necessitˆ di adempiere agli obblighi militari, da gravi e
documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi. |
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7.
Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 � revocato: |
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a) se � stato acquisito fraudolentemente; |
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b) in caso di espulsione, di cui al comma 9; |
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c) quando mancano o vengano a mancare i requisiti
per il rilascio, di cui al comma 4; |
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d) in caso di assenza continuativa dal territorio
dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi; |
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|
e) in caso di conferimento di permesso di
soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dellÕUnione
europea, previa comunicazione da parte di questÕultimo, e comunque in caso di
assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni. |
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8.
Lo straniero al quale � stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi
delle lettere d) ed e) del comma 7, pu˜ riacquistarlo, con le stesse modalitˆ
di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1, �
ridotto a tre anni. |
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9.
Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta lÕespulsione
� rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del
presente testo unico. |
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10. Nei confronti del titolare del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, lÕespulsione pu˜ essere
disposta: |
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a) per gravi motivi di ordine pubblico o
sicurezza dello Stato; |
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b) nei casi di cui allÕarticolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155; |
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c) quando lo straniero appartiene ad una delle
categorie indicate allÕarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
ovvero allÕarticolo 1 della legge 31 maggio 1965 n. 575, sempre che sia stata
applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui allÕarticolo 14
della legge 19 marzo 1990, n. 55. |
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11. Ai fini dellÕadozione del provvedimento di
espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dellÕetˆ
dellÕinteressato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle
conseguenze dellÕespulsione per lÕinteressato e i suoi familiari,
dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e
dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine. |
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12.
Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo pu˜: |
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a) fare ingresso nel territorio dello Stato in
esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo
quanto previsto dall'articolo 6, comma 6; |
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b) svolgere nel territorio dello Stato ogni
attivitˆ lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge
espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento
di attivitˆ di lavoro subordinato non � richiesta la stipula del contratto di
soggiorno di cui allÕarticolo 5-bis.; |
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c) usufruire delle prestazioni di assistenza
sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia
sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative allÕaccesso a beni e
servizi a disposizione del pubblico, compreso lÕaccesso alla procedura per
lÕottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica,salvo che sia
diversamente disposto e sempre che sia dimostrata lÕeffettiva residenza dello
straniero sul territorio nazionale; |
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d) partecipare alla vita pubblica locale, con le
forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa. |
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13.
EÕ autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero
espulso da altro Stato membro dellÕUnione europea titolare del permesso di
soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo di cui al comma 1 che non
costituisce un pericolo per lÕordine pubblico e la sicurezza dello Stato. |
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Art. 9-bis[14] |
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(Stranieri in possesso
di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciato
da altro Stato membro) |
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1.
Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dellÕUnione europea e in corso
di validitˆ, pu˜ chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un
periodo superiore a tre mesi, al fine di: |
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a)
esercitare unÕattivitˆ economica in qualitˆ di lavoratore subordinato o
autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26. Le certificazioni
di cui allÕarticolo 26 sono rilasciate dallo Sportello unico per
lÕimmigrazione; |
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b)
frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della
vigente normativa; |
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c)
soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso
di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio
dellÕimporto minimo previsto dalla legge per lÕesenzione dalla partecipazione
alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del
soggiorno. |
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2.
Allo straniero di cui al comma 1 � rilasciato un permesso di soggiorno
secondo le modalitˆ previste dal presente testo unico e dal regolamento di
attuazione. |
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3.
Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno
rilasciato dallo Stato membro di provenienza, � rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dellÕarticolo 30, commi 2, 3 e 6,
previa dimostrazione di aver risieduto in qualitˆ di familiari del
soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di essere in
possesso dei requisiti di cui allÕarticolo 29, comma 3. |
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4.
Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai commi 1 e 3 si
applica lÕarticolo 5, comma 7, con esclusione del quarto periodo. |
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5.
Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 � consentito lÕingresso nel territorio
nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dellÕeffettiva
residenza allÕestero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui
allÕarticolo 22. |
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6.
Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 � rifiutato e, se rilasciato,
� revocato, agli stranieri pericolosi per lÕordine pubblico o la sicurezza
dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche
dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate
nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non
definitive, per i reati previsti dallÕarticolo 380 del codice di procedura
penale, nonchŽ, limitatamente ai delitti non colposi, dallÕarticolo 381 del
medesimo codice. NellÕadottare il provvedimento si tiene conto dellÕetˆ
dellÕinteressato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle
conseguenze dellÕespulsione per lÕinteressato e i suoi familiari,
dellÕesistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e
dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine. |
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7.
Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 � adottato il provvedimento
di espulsione ai sensi dellÕarticolo 13, comma 2, lettera b) e
lÕallontanamento � effettuato verso lo Stato membro dellÕUnione europea che
ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per
lÕadozione del provvedimento di espulsione ai sensi dellÕarticolo 13, comma
1, e dellÕarticolo 3 comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
lÕespulsione � adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso
di soggiorno e lÕallontanamento � effettuato fuori dal territorio dellÕUnione
europea. |
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8.
Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti di cui
allÕarticolo 9 e' rilasciato, entro novanta giorni dalla richiesta, un
permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo. DellÕavvenuto
rilascio � informato lo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso
di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo. |
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|
CAPO
II |
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CONTROLLO
DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO |
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|
ED
ESPULSIONE |
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Art.
10 |
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(Respingimento) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 8) |
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1.
La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi
di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per
l'ingresso nel territorio dello Stato. |
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|
2.
Il respingimento con accompagnamento alla frontiera � altres“ disposto dal
questore nei confronti degli stranieri: |
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a) che entrando nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati allÕingresso o subito
dopo; |
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b) che, nelle circostanze di cui al comma 1,
sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessitˆ di pubblico
soccorso. |
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|
3.
Il vettore che ha condotto alla
frontiera uno straniero privo dei documenti di cui
all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo � tenuto a
prenderlo immediatamente a carico
ed a ricondurlo nello
Stato di provenienza, o in
quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente
in possesso dello
straniero. Tale disposizione si applica anche
quando l'ingresso e' negato allo straniero in transito, qualora il vettore
che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di
imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato
l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato. |
|
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|
4.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3
e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi
previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano lÕasilo politico, il
riconoscimento dello status di rifugiato ovvero lÕadozione di misure di protezione temporanea
per motivi umanitari. |
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5.
Per lo straniero respinto � prevista lÕassistenza necessaria presso i valichi
di frontiera. |
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6.
I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dallÕautoritˆ di
pubblica sicurezza. |
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Art.
11 |
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(Potenziamento
e coordinamento dei controlli di frontiera) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 9) |
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1.
Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano
generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche
attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di
rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilitˆ con i sistemi
informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni
internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dati personali . |
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1.-bis Il
Ministro dellÕinterno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per
lÕordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il
coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre
italiana. Il Ministro dellÕinterno promuove altres“ apposite misure di
coordinamento tra le autoritˆ italiane competenti in materia di controlli
sullÕimmigrazione e le autoritˆ europee competenti in materia di controlli
sullÕimmigrazione ai sensi dellÕAccordo di Schengen, ratificato ai sensi
della legge 30 settembre 1993, n. 388. |
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2.
Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei
relativi contratti � data
comunicazione all'Autoritˆ per l'informatica nella pubblica amministrazione. |
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3.
Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro
dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti
dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono
le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della
vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province
interessate, sentiti i questori
e i dirigenti delle zone di
polizia di frontiera, nonchŽ le autoritˆ marittime e militari ed i
responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello
provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in
materia. |
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4.
Il Ministero degli affari esteri e il Ministero
dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi
interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il
rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei
provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca
collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale
scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo
gratuito alle autoritˆ dei Paesi interessati di beni mobili ed
apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilitˆ
funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se
si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre
amministrazioni, con il Ministro competente. |
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5.
Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli
interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto
all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza,
contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio
dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi
irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano. |
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5-bis. Il Ministero dellÕinterno, nellÕambito degli interventi
di sostegno alle politiche preventive di contrasto allÕimmigrazione
clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni
2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di
strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione
migratoria verso il territorio italiano. |
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6.
Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di
fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare
domanda di asilo o far ingresso in Italia per un soggiorno di durata
superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile,
allÕinterno della zona di transito. |
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Art.
12 |
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(Disposizioni
contro le immigrazioni clandestine) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 10) |
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1.
Salvo che il fatto costituisca pi� grave reato,
chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico
compie atti diretti a procurare lÕingresso nel territorio dello Stato di uno
straniero ovvero atti diretti a procurare lÕingresso illegale in altro Stato
del quale la persona non � cittadina o non ha titolo di residenza permanente,
eÕ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000
euro per ogni persona. |
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2.
Fermo restando quanto previsto dallÕarticolo 54 del codice penale, non
costituiscono reato le attivitˆ di soccorso e assistenza umanitaria prestate
in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato. |
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3. Salvo
che il fatto costituisca pi� grave reato, chiunque, al fine di trarre
profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare lÕingresso di
taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del
presente testo unico, ovvero a procurare lÕingresso illegale in altro Stato
del quale la persona non � cittadina o non ha titolo di residenza permanente,
� punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di
15.000 euro per ogni persona. (...) |
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3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel
territorio dello Stato di cinque o pi� persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona
� stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumitˆ; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona
� stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; c-bis)
il fatto eÕ commesso da tre o piuÕ persone in concorso tra loro o utilizzando
servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati
o comunque illegalmente ottenuti. |
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3-ter. Se i
fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero
riguardano lÕingresso di minori da impiegare in attivitˆ illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva eÕ aumentata da un terzo
alla metaÕ e si applica la multa di 25.000 euro per
ogni persona. |
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3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista
dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di
cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantitˆ di pena
risultante dallÕaumento conseguente alle predette aggravanti. |
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3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene
sono diminuite fino alla metˆ nei confronti dellÕimputato che si adopera per
evitare che lÕattivitˆ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente lÕautoritˆ di polizia o lÕautoritˆ giudiziaria nella
raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per lÕindividuazione
o la cattura di uno o pi� autori di reati e per la sottrazione di risorse
rilevanti alla consumazione dei delitti. |
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3-sexies. AllÕarticolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le
parole: Ò609-octies del codice penaleÒ sono inserite le seguenti: ÒnonchŽ
dallÕarticolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,Ò. |
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3-septies.
In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano
le disposizioni dellÕarticolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228[15].
LÕesecuzione delle operazioni � disposta dÕintesa con la Direzione centrale
dellÕimmigrazione e della polizia delle frontiere. |
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4.
Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto in flagranza ed
e' disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi
reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che
siano necessarie speciali indagini. |
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5.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca pi� grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di
illegalitˆ dello straniero o nellÕambito
delle attivitˆ punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza
di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente
testo unico, � punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. |
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6.
Il vettore aereo, marittimo o terrestre, � tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonchŽ a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale
presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare.
In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al
presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno
degli
stranieri
trasportati. Nei casi pi� gravi � disposta la sospensione da uno a
dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione
rilasciata dallÕautoritˆ amministrativa italiana inerenti allÕattivitˆ
professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 . |
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7.
Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni
clandestine, disposte nellÕambito delle direttive di cui allÕarticolo 11,
comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province
di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle
ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorchŽ soggetti
a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche
circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che
possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo.
DellÕesito dei controlli e delle ispezioni � redatto processo verbale in
appositi moduli, che � trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della
Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle
successive quarantotto ore. Nelle
medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono
altres“ procedere a perquisizioni, con lÕosservanza delle disposizioni di cui
allÕarticolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale. |
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8.
I beni (É)sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla
prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono
affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo
che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano
richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello
Stato o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione
civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in
alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100,
commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. |
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8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di
affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni
dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. |
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||
|
8-ter. La distruzione pu˜ essere direttamente disposta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autoritˆ da lui delegata,
previo nullaosta dell'autoritˆ giudiziaria procedente. |
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8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai
sensi del comma 8-ter sono altres“ fissate le modalitˆ di esecuzione. |
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8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati
all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi
del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non
assegnati, o trasferiti per le finalitˆ di cui al comma 8, sono comunque
distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in
materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della
determinazione dell'eventuale indennitˆ, si applica il comma 5 dell'articolo
301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. |
|
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9.
Le somme di denaro confiscate a
seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonchŽ
le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati,
sono destinate al potenziamento delle attivitˆ di prevenzione e repressione
dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi
finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le
forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad
apposito capitolo dellÕentrata del bilancio dello Stato per essere assegnate,
sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dellÕinterno, rubrica ÒSicurezza pubblicaÓ. |
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9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel
mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato
motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di
migranti, pu˜ fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti
elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di
migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. |
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9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere
utilizzate per concorrere alle attivitˆ di cui al comma 9-bis. |
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9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle
navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia,
nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi
bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche
quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con
bandiera di convenienza. |
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9-quinquies. Le modalitˆ di intervento delle navi della Marina
militare nonchŽ quelle di raccordo con le attivitˆ svolte dalle altre unitˆ
navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei
Ministri dellÕinterno, della difesa, dellÕeconomia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti. |
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9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si
applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il
traffico aereo. |
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Art.
13 |
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(Espulsione
amministrativa) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 11) |
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1.
Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dellÕinterno pu˜ disporre lÕespulsione dello straniero anche non residente
nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. |
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2.
LÕespulsione � disposta dal prefetto quando lo straniero: |
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a) � entrato nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera e non � stato respinto ai sensi
dellÕarticolo 10; |
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b) si � trattenuto nel territorio dello Stato
senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo
che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di
soggiorno � stato revocato o annullato, ovvero � scaduto da pi� di sessanta
giorni e non ne � stato chiesto il rinnovo; |
b) si � trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27,
comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel
termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero
quando il permesso di soggiorno � stato revocato o annullato, ovvero �
scaduto da pi� di sessanta giorni e non ne � stato chiesto il rinnovo;[16] |
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c) appartiene a taluna delle categorie indicate
nellÕarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dallÕarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nellÕarticolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dallÕarticolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646. |
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2-bis.
Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a)
e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei
vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel
territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o
sociali con il suo Paese d'origine.[17] |
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3.
LÕespulsione � disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o
impugnativa da parte dellÕinteressato. Quando lo straniero � sottoposto a procedimento
penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore,
prima di eseguire lÕespulsione, richiede il nulla osta allÕautoritˆ
giudiziaria, che pu˜ negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze
processuali valutate in relazione allÕaccertamento della responsabilitˆ di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati
connessi, e allÕinteresse della persona offesa. In tal caso lÕesecuzione del
provvedimento � sospesa fino a quando lÕautoritˆ giudiziaria comunica la
cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta,
provvede allÕespulsione con le modalitˆ di cui al comma 4. Il nulla osta si
intende concesso qualora lÕautoritˆ giudiziaria non provveda entro quindici
giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta,
il questore pu˜ adottare la misura del trattenimento presso un centro di
permanenza temporanea, ai sensi dellÕarticolo 14. |
|
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|
3
bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo,
il giudice rilascia il nulla osta allÕatto della convalida, salvo che
applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dellÕarticolo
391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni
per le quali il nulla osta pu˜ essere negato ai sensi del comma 3. |
|
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3
ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata
revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia
cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara lÕestinzione della misura,
decide sul rilascio del nulla osta allÕesecuzione dellÕespulsione. Il
provvedimento � immediatamente comunicato al questore. |
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3
quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e
3-ter, il giudice, acquisita la prova dellÕavvenuta espulsione, se non �
ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia
sentenza di non luogo a procedere. é sempre disposta la confisca delle cose
indicate nel secondo comma dellÕarticolo 240 del codice penale. Si applicano
le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. |
|
||
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3
quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma
14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del
reato pi� grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
lÕarticolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato
scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia
cautelare, questÕultima � ripristinata a norma dellÕarticolo 307 del codice
di procedura penale. |
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3
sexies. (...) |
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4.
LÕespulsione � sempre eseguita dal
questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad
eccezione dei casi di cui al comma 5. |
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5.
Nei confronti dello straniero che si � trattenuto
nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno � scaduto di
validitˆ da pi� di sessanta giorni e non ne � stato chiesto il rinnovo,
lÕespulsione contiene lÕintimazione a lasciare il territorio dello Stato
entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone lÕaccompagnamento
immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il
concreto pericolo che questÕultimo si sottragga allÕesecuzione del
provvedimento. |
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5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica
immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al giudice di pace
territorialmente competente il provvedimento con il quale � disposto
l'accompagnamento alla frontiera. LÕesecuzione del provvedimento del
questore di allontanamento dal territorio nazionale � sospesa fino alla
decisione sulla convalida. LÕudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente
avvertito. LÕinteressato � anchÕesso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene lÕudienza. Si
applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8,
in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto
motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata lÕosservanza dei
termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e
sentito lÕinteressato, se comparso. In attesa della definizione del
procedimento di convalida, lo straniero espulso � trattenuto in uno dei
centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui allÕarticolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito
nel luogo in cui eÕ stato adottato il provvedimento di allontanamento anche
prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la
convalida � concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera
diventa esecutivo. Se la convalida non � concessa ovvero non � osservato il
termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.
Avverso il decreto di convalida � proponibile ricorso per cassazione. Il
relativo ricorso non sospende lÕesecuzione dellÕallontanamento dal territorio
nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il
quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento
della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. |
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5-ter.
Al fine di assicurare la tempestivitˆ del procedimento di convalida dei provvedimenti
di cui ai commi 4 e 5, ed allÕarticolo 14, comma 1, le questure forniscono al
giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente
e la disponibilitˆ di un locale idoneo. |
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6.
(É). |
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7.
Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dellÕarticolo
14, nonchŽ ogni altro atto concernente lÕingresso, il soggiorno e
lÕespulsione, sono comunicati allÕinteressato unitamente allÕindicazione
delle modalitˆ di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta,
ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. |
|
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8. Avverso
il decreto di espulsione pu˜ essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo
in cui ha sede lÕautoritˆ che ha disposto lÕespulsione. Il termine � di
sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il giudice
di pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo
con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data
di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma pu˜ essere
sottoscritto anche personalmente, ed � presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La
sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, � autenticata
dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a
certificarne lÕautenticitˆ e ne curano lÕinoltro allÕautoritˆ giudiziaria. Lo
straniero � ammesso allÕassistenza legale da parte di un patrocinatore legale
di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti allÕautoritˆ
consolare. Lo straniero � altres“ ammesso al gratuito patrocinio a spese
dello Stato[18], e, qualora sia sprovvisto di un difensore, � assistito
da un difensore designato dal giudice nellÕambito dei soggetti iscritti nella
tabella di cui allÕarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, nonchŽ ove necessario, da un interprete. |
|
||
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9.
(É). |
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||
|
10
(É). |
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11.
Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 � ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. |
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12.
Fatto salvo quanto previsto dallÕarticolo 19, lo straniero espulso � rinviato
allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ci˜ non sia possibile, allo Stato
di provenienza. |
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13. Lo
straniero espulso non pu˜ rientrare nel territorio dello Stato senza una
speciale autorizzazione del Ministro dellÕinterno. In caso di trasgressione
lo straniero � punito con la reclusione da un anno a quattro anni ed �
nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. |
13. Lo
straniero espulso non pu˜ rientrare nel territorio dello Stato senza una
speciale autorizzazione del Ministro dellÕinterno. In caso di trasgressione
lo straniero � punito con la reclusione da un anno a quattro anni ed �
nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo
periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero gia'
espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale e'
stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.[19] |
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|
13 bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del
divieto di reingresso � punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo
straniero che, giˆ denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso,
abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della
reclusione da uno a cinque anni. |
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13 ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis � obbligatorio lÕarresto
dellÕautore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito
direttissimo. |
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14.
Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di
cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione
pu˜ essere previsto un termine pi� breve, in ogni caso non inferiore a cinque
anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallÕinteressato nel
periodo di permanenza in Italia. |
|
||
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15.Le
disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di
essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in
vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore pu˜ adottare
la misura di cui allÕarticolo 14, comma 1. |
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16.
LÕonere derivante dal comma 10 del presente articolo � valutato in lire 4
miliardi per lÕanno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dallÕanno
1998. |
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Art.
l3-bis |
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(Partecipazione
dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio) |
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1.
Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il giudice
di pace fissa l'udienza in camera di
consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori
dei termini e' inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del
giudice e' notificato, a cura della cancelleria, all'autorita' che ha emesso
il provvedimento. |
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2.
L'autorita' che ha emesso il decreto di espulsione puo' stare in giudizio
personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facolta'
puo' essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma 4. |
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3.
Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. |
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4.
La decisione non e' reclamabile, ma e' impugnabile per Cassazione. |
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Art.
14 |
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(Esecuzione
dellÕespulsione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 12) |
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1.
Quando non � possibile eseguire con immediatezza lÕespulsione mediante
accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perchŽ occorre
procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in
ordine alla sua identitˆ o nazionalitˆ, ovvero allÕacquisizione di documenti
per il viaggio, ovvero per l'indisponibilitˆ di vettore o altro mezzo di
trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il
tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e
assistenza pi� vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del
Ministro dellÕinterno, di concerto con i Ministri per la solidarietˆ sociale
e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. |
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2.
Lo straniero � trattenuto nel centro con modalitˆ tali da assicurare la
necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignitˆ. Oltre a quanto
previsto dall'articolo 2, comma 6, � assicurata in ogni caso la libertˆ di
corrispondenza anche telefonica con l'esterno. |
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3.
Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al
giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, , senza
ritardo e comunque entro le quarantotto ore dallÕadozione del provvedimento. |
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4.
LÕudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente
avvertito. LÕinteressato � anchÕesso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene lÕudienza. Si
applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo
periodo del comma 8 dellÕarticolo 13. Il giudice provvede alla
convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata lÕosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti
dallÕarticolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della
vicinanza del centro di permanenza temporanea ed
assistenza di cui al comma 1, e sentito lÕinteressato, se comparso. Il
provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il
termine per la decisione. La convalida pu˜ essere disposta anche in occasione
della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonchŽ in sede
di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. |
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5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora lÕaccertamento dellÕidentitˆ
e della nazionalitˆ, ovvero lÕacquisizione di documenti per il viaggio
presenti gravi difficoltˆ, il giudice, su richiesta del questore, pu˜
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine,
il questore esegue lÕespulsione o il respingimento, dandone comunicazione
senza ritardo al giudice. |
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5 bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un
centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di
permanenza senza aver eseguito lÕespulsione o il respingimento, il questore
ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine
di cinque giorni.
L'ordine � dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della
sua trasgressione. |
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5 ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel
territorio dello Stato in violazione dellÕordine impartito dal questore ai
sensi del comma 5-bis � punito con la reclusione da uno a quattro anni se
lÕespulsione � stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale
ai sensi dellÕarticolo 13, comma 2, lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto
il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza
maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si
applica la pena dellÕarresto da sei mesi ad un anno se lÕespulsione � stata
disposta percheÕ il permesso di soggiorno eÕ scaduto da pi� di sessanta
giorni e non ne � stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede
allÕadozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica. |
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5 quater. Lo straniero gia' espulso ai sensi del comma 5-ter, primo
periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo
unico, nel territorio dello Stato � punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se lÕipotesi riguarda lo
straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena � la
reclusione da uno a quattro anni. |
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5 quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater (...)si procede
con rito direttissimo. Al fine di assicurare lÕesecuzione dellÕespulsione, il
questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1 (...). Per i reati previsti dai commi 5-ter,
primo periodo, e 5-quater � obbligatorio lÕarresto dellÕautore del fatto. |
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6.
Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 � proponibile
ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lÕesecuzione della
misura. |
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7.
Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinchŽ lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza
ritardo la misura nel caso questa venga violata. |
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8.
Ai fini dellÕaccompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere
stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con
organismi anche internazionali che svolgono attivitˆ di assistenza per
stranieri. |
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9.
Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in
materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti
occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche
mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti
locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre
installazioni, nonchŽ per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe
alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilitˆ sono
adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il Ministro dellÕinterno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri. |
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Art.
15 |
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(Espulsione
a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per
lÕesecuzione dellÕespulsione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 13) |
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1.
Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice pu˜ ordinare
lÕespulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che
risulti socialmente pericoloso. |
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1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o
della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di
uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva
comunicazione al questore ed alla competente autoritˆ consolare al fine di
avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in
presenza dei requisiti di legge, lÕesecuzione della espulsione subito dopo la
cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione. |
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Art.
16 |
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(Espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) |
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1.
Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o
nellÕapplicare la pena su richiesta ai sensi dellÕarticolo 444 del codice di
procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle
situazioni indicate nellÕarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere
irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le
condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi
dellÕarticolo 163 del codice penale nŽ le cause ostative indicate
nellÕarticolo 14, comma 1, del presente testo unico, pu˜ sostituire la medesima pena con
la misura dellÕespulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. |
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2.
LÕespulsione di cui al comma 1 � eseguita
dal questore anche se la sentenza non � irrevocabile, secondo le modalitˆ di
cui allÕarticolo 13, comma 4. |
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3.
LÕespulsione di cui al comma 1 non pu˜ essere
disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o pi� delitti previsti
dallÕarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale
superiore nel massimo a due anni. |
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4.
Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
dallÕarticolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva � revocata dal giudice
competente. |
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5.
Nei confronti dello straniero, identificato,
detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nellÕarticolo 13,
comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a
due anni, � disposta lÕespulsione. Essa non pu˜ essere disposta nei casi in
cui la condanna riguarda uno o pi� delitti previsti dallÕarticolo 407, comma
2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
presente decreto. |
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6.
Competente a disporre lÕespulsione di cui al comma
5 � il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza
formalitˆ, acquisite le informazioni degli organi di polizia sullÕidentitˆ e
sulla nazionalitˆ dello straniero. Il decreto di espulsione � comunicato allo
straniero che, entro il termine di dieci giorni, pu˜ proporre opposizione
dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di
venti giorni. |
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7.
LÕesecuzione del decreto di espulsione di cui al
comma 6 � sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della
decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione
permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di
viaggio. LÕespulsione � eseguita dal questore competente per il luogo di
detenzione dello straniero con la modalitˆ dellÕaccompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica. |
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8.
La pena � estinta alla scadenza del termine di
dieci anni dallÕesecuzione dellÕespulsione di cui al comma 5, sempre che lo
straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In
tale caso, lo stato di detenzione � ripristinato e riprende lÕesecuzione
della pena. |
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9. LÕespulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa
alla detenzione non si applica ai casi di cui allÕarticolo 19. |
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Art.17 |
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(Diritto di difesa) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 15) |
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1.
Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto
a procedimento penale � autorizzato a rientrare in Italia per il tempo
strettamente necessario per lÕesercizio del diritto di difesa, al solo fine
di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali � necessaria
la sua presenza. LÕautorizzazione � rilasciata dal questore anche per il
tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata
richiesta della parte offesa o dellÕimputato
o del difensore. |
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CAPO
III |
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DISPOSIZIONI
DI CARATTERE UMANITARIO |
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Art.
18 |
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(Soggiorno
per motivi di protezione sociale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 16) |
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1.
Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
per taluno dei delitti di cui allÕarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.
75, o di quelli previsti dallÕarticolo 380 del codice di procedura
penale, ovvero nel corso di
interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano
accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno
straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumitˆ, per effetto
dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di unÕassociazione dedita ad
uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini
preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore
della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autoritˆ, rilascia
uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi
alla violenza ed ai condizionamenti dellÕorganizzazione criminale e di
partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale. |
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2.
Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la
sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla
gravitˆ ed attualitˆ del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto
dallo straniero per lÕefficace contrasto dellÕorganizzazione criminale ovvero
per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello
stesso comma. Le modalitˆ di partecipazione al programma di assistenza ed
integrazione sociale sono comunicate al Sindaco. |
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3.
Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti
per lÕaffidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da
quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dellÕente locale, e per
lÕespletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono
individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacitˆ di
favorire lÕassistenza e lÕintegrazione sociale, nonchŽ la disponibilitˆ di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti. |
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4.
Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la
durata di sei mesi e pu˜ essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di
giustizia. Esso � revocato in caso di interruzione del programma o di
condotta incompatibile con le finalitˆ dello stesso, segnalate dal
procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio
sociale dellÕente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando
vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. |
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5.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente lÕaccesso ai
servizi assistenziali e allo studio, nonchŽ lÕiscrizione nelle liste di
collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti
minimi di etˆ. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno,
lÕinteressato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso pu˜
essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto
medesimo o, se questo � a tempo indeterminato, con le modalitˆ stabilite per
tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo pu˜ essere altres“ convertito in permesso di soggiorno per motivi di
studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. |
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6.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu˜ essere altres“
rilasciato, allÕatto delle dimissioni dallÕistituto di pena, anche su
proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza
presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato
lÕespiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la
minore etˆ, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale. |
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6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea
che si trovano in una situazione di gravitaÕ ed attualitaÕ di pericolo.[20] |
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7.
LÕonere derivante dal presente articolo � valutato in lire 5 miliardi per
lÕanno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dallÕanno 1998. |
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Art.19 |
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(Divieti
di espulsione e di respingimento) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 17) |
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1.
In nessun caso pu˜ disporsi lÕespulsione o il respingimento verso uno Stato
in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di
razza, di sesso, di
lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali o
sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato
verso un altro Stato nel quale
non sia protetto dalla persecuzione. |
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2.
Non � consentita
l'espulsione, salvo che nei casi
previsti dallÕarticolo 13, comma 1, nei confronti: |
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a) degli stranieri minori di anni diciotto,
salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi; |
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b) degli stranieri in possesso della carta di
soggiorno, salvo il disposto dellÕarticolo 9; |
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c) degli stranieri conviventi con parenti entro il
quarto grado o con il coniuge, di
nazionalitˆ italiana; |
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d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla
nascita del figlio cui provvedono. |
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Art.
20 |
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(Misure straordinarie di accoglienza per
eventi eccezionali) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 18) |
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1.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato dÕintesa con
i Ministri degli affari esteri,
dellÕinterno, per la solidarietˆ sociale, e con gli altri Ministri
eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo nellÕambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure
di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del
presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di
conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravitˆ in Paesi
non appartenenti allÕUnione Europea.
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2.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato
riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate. |
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TITOLO
III |
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DISCIPLINA
DEL LAVORO |
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Art.
21 |
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(Determinazione
dei flussi di ingresso) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943,art. 9, comma 3,
e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13) |
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1.
LÕingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale e di lavoro
autonomo, avviene nellÕambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti
di cui allÕarticolo 3, comma 4. Nello stabilire le
quote i decreti prevedono restrizioni numeriche allÕingresso di lavoratori di
Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto allÕimmigrazione
clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di
provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti sono altres“ assegnate in
via preferenziale quote riservate ai
lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al
terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le
qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonchŽ agli Stati non appartenenti allÕUnione europea, con i
quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dellÕinterno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi dÕingresso e
delle procedure di riammissione. NellÕambito di tali intese possono essere
definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro
stagionale, con le corrispondenti autoritˆ nazionali responsabili delle
politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza. |
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2.
Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la
utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di
lavoratori per lÕesercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo;
al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di
provenienza. |
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3.
Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalitˆ per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro. |
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4.
I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo
articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sullÕandamento dellÕoccupazione e dei tassi di
disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonchŽ sul numero dei
cittadini stranieri non appartenenti allÕUnione europea iscritti nelle liste
di collocamento. |
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4 bis. Il
decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altres“ essere predisposti in
base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per
bacini provinciali dÕutenza, elaborati dallÕanagrafe informatizzata,
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al
comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di
collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio. |
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4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di
ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla
presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio
regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi
sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacitˆ di assorbimento
del tessuto sociale e produttivo. |
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5.
Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i
lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale, si iscrivano
in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro
qualifiche o mansioni, nonchŽ gli altri requisiti indicati dal regolamento di
attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalitˆ di
tenuta delle liste, per il
successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. |
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6.
NellÕambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il
Ministro degli affari esteri, dÕintesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, pu˜ predisporre progetti integrati per il reinserimento
di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le
condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di
provenienza, ovvero lÕapprovazione di
domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre
analoghi progetti anche per altri Paesi. |
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7.
Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di unÕanagrafe
annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato
dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalitˆ di collegamento con
lÕarchivio organizzato dallÕIstituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.) e con le questure. |
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8.
LÕonere derivante dal presente articolo � valutato in lire 350 milioni annui
a decorrere dallÕanno 1998. |
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Art.
22 |
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(Lavoro
subordinato a tempo determinato e indeterminato) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 20; |
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legge
30 dicembre 1986, n. 943, artt.8, 9 e 11 |
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legge
8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13) |
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1.
In ogni provincia � istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale di Governo uno sportello unico per
lÕimmigrazione, responsabile dellÕintero procedimento relativo allÕassunzione
di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. |
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2.
Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno
straniero residente allÕestero deve presentare allo sportello unico per
lÕimmigrazione della provincia di residenza ovvero
di quella in cui ha sede legale lÕimpresa, ovvero di quella ove avrˆ luogo la
prestazione lavorativa: |
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a)
richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; |
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b)
idonea documentazione relativa alle modalitˆ di sistemazione alloggiativa per
il lavoratore straniero; |
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c)
la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva dellÕimpegno al
pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello
straniero nel Paese di provenienza; |
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d)
dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto
di lavoro. |
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3.
Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia pu˜ richiedere, presentando la documentazione di cui
alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o pi�
persone iscritte nelle liste di cui allÕarticolo 21, comma 5, selezionate
secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. |
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4.
Lo sportello unico per lÕimmigrazione comunica le
richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per lÕimpiego di cui allÕarticolo 4
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione
alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per lÕimpiego
provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a
renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed
attiva gli eventuali interventi previsti dallÕarticolo 2 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata
presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario,
anche per via telematica, il centro trasmette allÕufficio territoriale
richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite
comunicandole altres“ al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza
che il centro per lÕimpiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico
procede ai sensi del comma 5. |
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5.
Lo sportello unico per lÕimmigrazione, nel
complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta,
a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e
le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla
fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel
rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma
dellÕarticolo 3, comma 4, e dellÕarticolo 21, e, a richiesta del datore di
lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli
uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro
subordinato ha validitˆ per un periodo non superiore a sei mesi dalla data
del rilascio. |
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6.
Gli uffici consolari del Paese di residenza o di
origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a
rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale,
comunicato dallo sportello unico per lÕimmigrazione. Entro otto giorni
dallÕingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per
lÕimmigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno
che resta ivi conservato e, a cura di questÕultima, trasmesso in copia
allÕautoritˆ consolare competente ed al centro per lÕimpiego competente. |
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7.
Il datore di lavoro che omette di comunicare allo
sportello unico per lÕimmigrazione qualunque variazione del rapporto di
lavoro intervenuto con lo straniero, � punito con la sanzione amministrativa
da 500 a 2.500 euro. Per lÕaccertamento e lÕirrogazione della sanzione �
competente il prefetto. |
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8.
Salvo quanto previsto dallÕarticolo 23, ai fini
dellÕingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario
deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo
Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore (...). |
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9.
Le questure forniscono all'INPS e allÕINAIL, tramite collegamenti telematici,
le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali �
concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per
l'accesso al lavoro e comunicano altres“ il rilascio dei permessi concernenti
i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al
titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce
un ÇArchivio anagrafico dei lavoratori extracomunitariÈ, da condividere con
altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in
base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni
sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, allÕufficio
finanziario competente che provvede allÕattribuzione del codice fiscale. |
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10.
Lo sportello unico per lÕimmigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla
osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui
allÕarticolo 3, comma 4. |
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11.
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso
di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno
per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni,
pu˜ essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua
validitˆ del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di
permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a
sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalitˆ di
comunicazione ai centri per lÕimpiego, anche ai fini dell'iscrizione del
lavoratore straniero nelle liste di collocamento con prioritˆ rispetto a
nuovi lavoratori extracomunitari. |
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12.
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato
chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, �
punito con lÕarresto da tre mesi
ad un anno e con lÕammenda di 5000 euro per
ogni lavoratore impiegato. |
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13.
Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma
5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e pu˜ goderne indipendentemente
dalla vigenza di un accordo di reciprocitˆ al
verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente,
al compimento del sessantacinquesimo anno di etˆ, anche in deroga al
requisito contributivo minimo previsto dallÕarticolo 1, comma 20, della legge
8 agosto 1995, n. 335. (...) |
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14.
Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui
alla legge 30 marzo 2001, n.152, sono estese ai lavoratori extracomunitari
che prestino regolare attivitˆ di lavoro in Italia. |
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15.
I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento
di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di
accordi specifici, il Ministro del lavoro e della politiche sociali, sentita
la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalitˆ di
riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore
extracomunitario pu˜ inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a
tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio
della Repubblica. |
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16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione. |
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Art. 23 |
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(Titoli
di prelazione) |
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1. NellÕambito
di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province
autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero
dellÕistruzione, dellÕuniversitˆ e della ricerca e realizzati anche in
collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali,
organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei
lavoratori, nonchŽ organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei
lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi
del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dellÕimmigrazione da
almeno tre anni, possono essere previste attivitˆ di istruzione e di
formazione professionale nei Paesi di origine. |
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2. LÕattivitˆ di cui al comma 1 � finalizzata: a) allÕinserimento lavorativo mirato nei settori
produttivi italiani che operano allÕinterno dello Stato; b) allÕinserimento lavorativo mirato nei settori
produttivi italiani che operano allÕinterno dei Paesi di origine; c) allo sviluppo delle attivitˆ produttive o
imprenditoriali autonome nei Paesi di origine. |
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3. Gli
stranieri che abbiano partecipato alle attivitˆ di cui al comma 1 sono
preferiti nei settori di impiego ai quali le attivitˆ si riferiscono ai fini
della chiamata al lavoro di cui allÕarticolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le
modalitˆ previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico. |
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4. Il
regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di
impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di
cui al comma 1. |
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Art.
24 |
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(Lavoro
stagionale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 22) |
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1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale
con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico
per lÕimmigrazione della provincia di residenza ai sensi dellÕarticolo 22.
Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza
diretta dello straniero, la richiesta, redatta
secondo le modalitˆ previste dallÕarticolo 22, deve essere immediatamente
comunicata al centro per lÕimpiego competente, che verifica nel termine di
cinque giorni lÕeventuale disponibilitˆ di lavoratori italiani o comunitari a
ricoprire lÕimpiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui
allÕarticolo 22, comma 3.
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2.
Lo sportello unico per lÕimmigrazione, rilascia comunque l'autorizzazione nel
rispetto del diritto di precedenza maturato decorsi dieci giorni dalla comunicazione
di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione dalla
richiesta del datore di lavoro. |
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3.
L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validitˆ da venti giorni ad un
massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale
richiesto, anche con riferimento allÕaccorpamento di gruppi di lavori di pi�
breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro. |
|
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4.
Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla
scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
nellÕanno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini
del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia
per motivi di lavoro. Pu˜ inoltre convertire il permesso di soggiorno per
lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni. |
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5.
Le Commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali,
apposite convenzioni dirette a favorire lÕaccesso dei lavoratori stranieri ai
posti di lavoro stagionale (...). Le convenzioni possono individuare il
trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto
per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di
lavoro della manodopera, nonchŽ eventuali incentivi diretti o indiretti per
favorire lÕattivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari
relative allÕaccoglienza.. |
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6.
Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere
stagionale, uno o pi� stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, �
punito ai sensi dellÕarticolo 22, comma 12. |
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Art.
25 |
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(
Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 23) |
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1.
In considerazione della durata limitata dei contratti nonchŽ della loro
specificitˆ, agli stranieri
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le
seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme
vigenti nei settori di attivitˆ : |
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a) assicurazione per lÕinvaliditˆ, la vecchiaia
e i superstiti; |
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|
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali; |
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|
c) assicurazione contro le malattie; |
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d) assicurazione di maternitˆ. |
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2.
In sostituzione dei contributi per lÕassegno per il nucleo familiare e per
lÕassicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro �
tenuto a versare allÕIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un
contributo in misura pari allÕimporto dei medesimi contributi ed in base alle
condizioni e alle modalitˆ stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di
carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui allÕarticolo 45. |
|
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3.
Nei decreti attuativi del
documento programmatico sono definiti
i requisiti, gli ambiti e
le modalitˆ degli interventi di cui al comma 2. |
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4.
Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli
oneri sociali previste per il settore di svolgimento dellÕattivitˆ
lavorativa. |
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5.
Ai contribuiti di cui al comma 1, lettera a), si
applicano le disposizioni dellÕarticolo 22, comma 13, concernenti il
trasferimento degli stessi allÕistituito o ente assicuratore dello Stato di
provenienza. EÕ fatta salva la possibilitˆ di ricostruzione della
posizione contributiva in caso di successivo ingresso. |
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Art.
26 |
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(Ingresso
e soggiorno per lavoro autonomo) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 24) |
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1.
LÕingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti allÕUnione
europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato unÕattivitˆ non
occasionale di lavoro autonomo pu˜ essere consentito a condizione che
lÕesercizio di tali attivitˆ non sia riservato dalla legge ai cittadini
italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dellÕUnione Europea. |
|
|
|
|
2.
In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attivitˆ
industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire
societˆ di capitale o di persone o
accedere a cariche societarie deve altres“ dimostrare di disporre di
risorse adeguate per lÕesercizio dellÕattivitˆ che intende intraprendere in
Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per
lÕesercizio della singola attivitˆ, compresi, ove richiesti, i requisiti per
lÕiscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione
dellÕautoritˆ competente in data
non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al
rilascio dellÕautorizzazione o della
licenza prevista per
lÕesercizio dellÕattivitˆ che lo straniero intende svolgere. |
|
|
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3.
Il lavoratore non appartenente allÕUnione europea deve comunque dimostrare di
disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo,
proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto
dalla legge per lÕesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (É). |
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|
4.
Sono fatte salve le norme pi� favorevoli previste da accordi internazionali
in vigore per lÕItalia. |
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|
5.La
rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti
indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli
affari esteri, del Ministero dellÕinterno e del Ministero eventualmente
competente in relazione allÕattivitˆ che lo straniero intende svolgere in
Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con lÕespressa
indicazione dellÕattivitˆ cui il visto si riferisce, nei limiti numerici
stabiliti a norma dellÕarticolo 3, comma 4, e dellÕarticolo 21. La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia,
altres“, allo straniero la certificazione dellÕesistenza dei requisiti
previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti
dallÕarticolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno
per lavoro autonomo. |
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6.
Le procedure di cui al comma 5 sono
effettuate secondo le
modalitˆ previste dal regolamento di attuazione. |
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7.
Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato
entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni
dalla data del rilascio. |
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7-bis.
La condanna con provvedimento irrevocabile per
alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III,
Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice
penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero
e lÕespulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica. |
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Art.
27 |
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(Ingresso
per lavoro in casi particolari) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 25; |
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legge
30 dicembre 1986, n. 943, art.14, commi 2 e 4) |
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1.
Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti,
autorizzati nell'ambito delle
quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina
particolari modalitˆ e termini per il rilascio delle autorizzazioni al
lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro
subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: |
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a) dirigenti o personale altamente
specializzato di societˆ aventi
sede o filiali in Italia ovvero
di uffici di rappresentanza di societˆ estere che abbiano la sede principale
di attivitˆ nel territorio di uno Stato membro dellÕOrganizzazione mondiale
del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societˆ
italiane o di societˆ di altro Stato membro dellÕUnione europea; |
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b)
lettori universitari di scambio o di
madre lingua; |
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c)
professori universitari e ricercatori
destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o unÕattivitˆ
retribuita di ricerca presso universitˆ, istituti di istruzione e di ricerca
operanti in Italia; |
c) i professori
universitari (...) destinati a
svolgere in Italia un incarico accademico (...)[21]; |
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|
|
d)
traduttori e interpreti; |
|
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|
e)
collaboratori familiari aventi
regolarmente in corso allÕestero da almeno un anno, rapporti di lavoro
domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri
dellÕUnione europea residenti allÕestero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del
rapporto di lavoro domestico; |
|
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|
|
f)
persone che, autorizzate a soggiornare
per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni
che rientrano nellÕambito del lavoro subordinato; |
|
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|
|
g)
lavoratori alle dipendenze di
organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati
ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere
funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare lÕItalia quando
tali compiti o funzioni siano terminati; |
|
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|
|
h)
lavoratori marittimi occupati nella
misura e con le modalitˆ stabilite nel regolamento di attuazione; |
|
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|
|
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti
da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede
allÕestero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente
trasferiti dallÕestero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o
straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano
determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le
predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e
quelle residenti o aventi sede allÕestero, nel rispetto delle disposizioni
dellÕart.1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e
delle norme internazionali e comunitarie; |
|
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l)
lavoratori occupati presso circhi o
spettacoli viaggianti allÕestero; |
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m)
personale artistico e tecnico per spettacoli
lirici, teatrali, concertistici o di balletto; |
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n)
ballerini, artisti e musicisti da
impiegare presso locali di intrattenimento; |
|
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o)
artisti da impiegare da enti musicali
teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche
o private, o da enti pubblici, nellÕambito di manifestazioni culturali o
folcloristiche; |
|
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|
|
p)
stranieri che siano destinati a
svolgere qualsiasi tipo di attivitˆ sportiva professionistica presso societˆ
sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; |
|
|
|
|
q)
giornalisti corrispondenti
ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da
organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o
televisive straniere; |
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|
r)
persone che, secondo le norme di
accordi internazionali in vigore per lÕItalia, svolgono in Italia attivitˆ di
ricerca o un lavoro occasionale nellÕambito di programmi di scambi di giovani
o di mobilitˆ di giovani o sono persone collocate Òalla pariÓ; |
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|
r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture
sanitarie pubbliche e private. |
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1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i)
del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro,
persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro
dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito da una
comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la
prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore
di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante
la regolarita' della loro situazione con riferimento alle condizioni di
residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede
il datore di lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello unico
della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del
permesso di soggiorno.[22] |
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2.
In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori
extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori
di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli
previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il
collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che
provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta
provvisorio dell'autoritˆ provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione
� rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale
da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore
extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari
autorizzati a svolgere attivitˆ lavorativa subordinata nel settore dello
spettacolo non possono cambiare settore di attivitˆ nŽ la qualifica di
assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con le Autoritˆ di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di
spettacolo, determina le procedure e le modalitˆ
per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma. |
|
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3.
Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza
italiana per lo svolgimento di determinate attivitˆ. |
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4.
Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altres“ norme per lÕattuazione
delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente
allÕingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di
rappresentanze diplomatiche o consolari
o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia. |
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5.
LÕingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti allÕUnione europea �
disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi
internazionali in vigore con gli Stati confinanti. |
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5 bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivitˆ culturali, su
proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri
dellÕinterno e del lavoro e delle politiche sociali, � determinato il limite
massimo annuale dÕingresso degli sportivi stranieri che svolgono attivitˆ
sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le
federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione � effettuata dal CONI con
delibera da sottoporre allÕapprovazione del Ministro vigilante. Con la stessa
delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento
per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai
giovanili. |
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Art. 27-bis[23] |
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(Ingresso e soggiorno per volontariato) |
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1. Con decreto del Ministero della solidarieta' sociale, di
concerto con il Ministero dell'interno e degli affari esteri, da emanarsi
entro il 30 giugno di ciascun anno, e' determinato il contingente annuale
degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato ai sensi
del presente testo unico. |
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2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 e'
consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di eta' compresa
tra i 20 e i 30 anni per la partecipazione ad un programma di volontariato,
previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti
requisiti: |
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a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma
di volontariato ad una delle seguenti categorie: |
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1) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla
legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' enti civilmente riconosciuti in base
alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi
dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione; |
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2) organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della
legge 26 febbraio 1987, n. 49; |
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3) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro
nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383; |
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b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e
l'organizzazione promotrice del programma di volontariato, in cui siano
specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui
beneficera' per espletare tali funzioni, l'orario cui sara' tenuto, le
risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e
denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonche', ove
necessario, l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto
riguarda la conoscenza della lingua italiana; |
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c) sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice del
programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative
all'assistenza sanitaria e alla responsabilita' civile verso terzi e
assunzione della piena responsabilita' per la copertura delle spese relative
al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma, e
per il viaggio di ingresso e ritorno. La sottoscrizione della polizza e'
obbligatoria anche per le associazioni di cui al n. 3) della lettera a) del
comma 2, che abbiano stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 30 della
legge 7 dicembre 2000, n. 383, in deroga a quanto previsto dal comma 5 del
medesimo articolo. |
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3. La domanda di nulla osta e' presentata dalla
organizzazione promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico
per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato.
Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei
motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e
verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1, rilascia il nulla
osta. |
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4. Il nulla osta e' trasmesso, in via telematica, dallo
sportello unico per l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero,
alle quali e' richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal
rilascio del nulla osta. |
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5. Il permesso di soggiorno e' richiesto e rilasciato ai
sensi delle disposizioni vigenti, per la durata del programma di volontariato
e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali,
specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla
base di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni
interessate, il permesso puo' avere una durata superiore e comunque pari a
quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno, che non e'
rinnovabile ne' convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno,
puo' avere durata superiore a diciotto mesi. |
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6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato
ai sensi della presente disposizione non e' computabile ai fini del rilascio
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui
all'articolo 9-bis. |
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Art. 27-ter[24] |
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(Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica) |
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1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre
mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e' consentito a
favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che nel
Paese dove e' stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il
cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione
delle procedure previste nel presente articolo, e' selezionato da un istituto
di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero
dell'universita' e della ricerca. |
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2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida per
cinque anni, e' disciplinata con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca e, fra l'altro, prevede: |
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a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o
privati, che svolgono attivita' di ricerca intesa come lavoro creativo svolto
su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la
conoscenza dell'uomo, della cultura e della societa', e l'utilizzazione di
tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni; |
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b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a
disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e
il numero consentito; |
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c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese
connesse all'eventuale condizione d'irregolarita' del ricercatore, compresi i
costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla
cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3; |
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d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di
inosservanza alle norme del presente articolo. |
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3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1
stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a
realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il
ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di
amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto della ricerca,
i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca,
certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la
disponibilita' delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La
convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del
ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il
doppio dell'assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula
di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi
familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione
al Servizio sanitario nazionale. |
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4. La domanda di nulla osta per ricerca scientifica,
corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di
copia autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3, e'
presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione
presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo
ove si svolge il programma di ricerca. Lo Sportello, acquisito dalla Questura
il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero
nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta. |
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5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel
caso di diniego al rilascio del nulla osta. |
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6. Il visto di ingresso puo' essere richiesto entro sei mesi
dalla data del rilascio del nulla osta, trasmesso in via telematica alle
rappresentanze consolari all'estero a cura dello Sportello unico per
l'immigrazione, ed e' rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie
di visto. |
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7. Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica e'
richiesto e rilasciato, ai sensi del presente testo unico, per la durata del
programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attivita' indicata nella
convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro
autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del
programma di ricerca, il permesso di soggiorno e' rinnovato, per una durata
pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di
accoglienza. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque
consentita l'attivita' di ricerca. Per le finalita' di cui all'articolo 9, ai
titolari di permesso di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato sulla
base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni
previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione
professionale. |
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8. Il ricongiungimento familiare e' consentito al
ricercatore, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai
sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari e' rilasciato
un permesso di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore. |
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9. La procedura di cui al comma 4 si applica anche al
ricercatore regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro
titolo, diverso da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea.
In tale caso, al ricercatore e' rilasciato il permesso di soggiorno di cui al
comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva
residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui al
comma 4. |
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10. I ricercatori titolari del permesso di soggiorno di cui
al comma 7 possono essere ammessi, a parita' di condizioni con i cittadini
italiani, a svolgere attivita' di insegnamento collegata al progetto di
ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le disposizioni
statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca. |
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11. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui
l'Italia aderisce, lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato
appartenente all'Unione europea puo' fare ingresso in Italia senza necessita'
del visto per proseguire la ricerca gia' iniziata nell'altro Stato. Per
soggiorni fino a tre mesi non e' richiesto il permesso di soggiorno ed il
nulla osta di cui al comma 4 e' sostituito da una comunicazione allo
sportello unico della prefettura - ufficio territoriale del Governo della
provincia in cui e' svolta l'attivita' di ricerca da parte dello straniero,
entro otto giorni dall'ingresso. La comunicazione e' corredata da copia
autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, che
preveda un periodo di ricerca in Italia e la disponibilita' di risorse,
nonche' una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di
permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad una dichiarazione
dell'istituto presso cui si svolge l'attivita'. Per periodi superiori a tre
mesi, il soggiorno e' subordinato alla stipula della convenzione di
accoglienza con un istituto di ricerca di cui comma 1 e si applicano le
disposizioni di cui ai commi 4 e 7. In attesa del rilascio del permesso di
soggiorno e' comunque consentita l'attivita' di ricerca. |
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TITOLO
IV |
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DIRITTO
ALLÕUNITAÕ FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI |
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Art.
28 |
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(Diritto
all'unitˆ familiare) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 26) |
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1.
Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unitˆ familiare nei confronti dei
familiari stranieri � riconosciuto, alle condizioni previste dalla presente
legge, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro
subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi
religiosi. |
1.
Il diritto a mantenere o a riacquistare lÕunitˆ familiare nei confronti dei
familiari stranieri � riconosciuto, alle condizioni previste dal presente
testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro
subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi
o per motivi familiari.[25] |
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2.
Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro
dellÕUnione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656[26],
fatte salve quelle pi� favorevoli del presente testo unico o del regolamento
di attuazione. |
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3.
In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare
attuazione al diritto all'unitˆ familiare e riguardanti i minori, deve essere
preso in considerazione con carattere di prioritˆ il superiore interesse del
fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi
della legge 27 maggio 1991, n. 176. |
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Art.29 |
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(Ricongiungimento familiare) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 27) |
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1.
Lo straniero pu˜ chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: |
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a) coniuge non legalmente separato; |
a) coniuge (...); |
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b) figli minori a carico, anche del coniuge o
nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a
condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo
consenso; |
b) figli minori (...), anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non
coniugati (...), a condizione
che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; |
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b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per
ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato
di salute che comporti invaliditaÕ totale . |
c) figli maggiorenni a
carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie
indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute; |
||
|
c) genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel
paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni
qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per
documentati gravi motivi di salute; |
d) genitori a
carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel
Paese di origine o di provenienza.[27] |
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d) (...) |
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2.
Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di etˆ inferiore a
diciotto anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono
equiparati ai figli. |
2.
Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di etˆ inferiore a
diciotto anni al momento della presentazione dellÕistanza di
ricongiungimento. I minori adottati
o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.[28] |
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3.
Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il
ricongiungimento deve dimostrare la disponibilitˆ: |
3.
Salvo quanto previsto dallÕarticolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve
dimostrare la disponibilitˆ: |
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a) di un alloggio che rientri nei parametri
minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di etˆ inferiore agli
anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare
dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerˆ; |
a) di un alloggio che rientri nei parametri
minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneitˆ
igienico-sanitaria accertati dallÕAzienda unitˆ sanitaria locale competente
per territorio. Nel caso di un
figlio di etˆ inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, � sufficiente
il consenso del titolare
dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerˆ; |
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b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite
non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dellÕimporto annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari,
al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di quattro o pi� familiari. Ai fini della determinazione del
reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari
conviventi con il richiedente. |
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite
non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dellÕimporto annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari,
al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di quattro o pi� familiari. Per il ricongiungimento di
due o pi� figli di etˆ inferiore agli anni quattordici � richiesto, in ogni
caso, un reddito minimo non superiore al doppio dellÕimporto annuo
dellÕassegno sociale. Ai fini della
determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo
dei familiari conviventi con il richiedente.[29] |
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4.
E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di
soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a
contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale,
ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali �
possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti
di disponibilitˆ di alloggio e di reddito di cui al comma 3. |
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5.
Oltre a quanto previsto dallÕarticolo 28, comma 2, � consentito l'ingresso,
al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali �
possibile attuare il ricongiungimento. |
(...)[30] |
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6.
Salvo quanto disposto dallÕarticolo 4, comma 6, � consentito lÕingresso, per
ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del
genitore naturale che dimostri, entro un anno dallÕingresso in Italia, il
possesso dei requisiti di disponibilitˆ di alloggio e di reddito di cui al
comma 3. |
5. Salvo quanto disposto dallÕarticolo 4, comma 6, �
consentito lÕingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente
soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno
dallÕingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilitˆ di
alloggio e di reddito di cui al comma 3.[31] |
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6.
Al familiare autorizzato allÕingresso ovvero alla permanenza sul territorio
nazionale ai sensi dellÕarticolo 31, comma 3, � rilasciato, in deroga a
quanto previsto dallÕarticolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza
minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal
Tribunale per il minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere
attivitˆ lavorativa ma non pu˜ essere convertito in permesso per motivi di
lavoro.[32] |
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7.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della
prescritta documentazione compresa quella
attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore etˆ, autenticata
dallÕautoritˆ consolare italiana, � presentata allo sportello unico
per lÕimmigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo
competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia
contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del
ricevimento. LÕufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la
questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo,
emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del
nulla osta. |
7.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della
documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, � presentata allo sportello unico per
lÕimmigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo
competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia
contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del
ricevimento. LÕufficio, acquisito dalla questura il parere sulla
insussistenza dei motivi ostativi allÕingresso dello straniero nel territorio
nazionale, di cui allÕarticolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata
lÕesistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un
provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti
del familiare per il quale e' stato rilasciato il predetto nulla osta �
subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticita', da parte
dell'autorita' consolare italiana, della documantazione comprovante i
presupposti di parentela, coniugio, minore etˆ o lo stato di salute.[33] |
||
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8.
Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, lÕinteressato pu˜
ottenere il visto di ingresso
direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro
esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per
lÕimmigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione. |
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9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane rilasciano altres“ il visto di ingresso al seguito nei casi previsti
dal comma 5. |
9.
La richiesta di ricongiungimento familiare � respinta se � accertato che
il matrimonio o lÕadozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di
consentire allÕinteressato di entrare o soggiornare nel territorio dello
Stato.[34] |
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10.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano: |
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a)
quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e
la sua domanda non � ancora stata oggetto di una decisione definitiva; |
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b)
agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai
sensi del decreto legislativo 7 aprie 2003, n.85 ovvero delle misure di cui
allÕarticolo 20; |
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c)
nelle ipotesi di cui allÕarticolo 5, comma 6.[35] |
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Art.
29-bis[36] |
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Ricongiungimento
familiare dei rifugiati |
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1.
Lo straniero al quale � stato riconosciuto lo status di rifugiato pu˜
richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di
familiari e con la stessa procedura di cui allÕarticolo 29. Non si applicano,
in tal caso, le disposizioni di cui allÕarticolo 29, comma 3. |
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2.
Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi
vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di
unÕautoritˆ riconosciuta o della presunta inaffidabilitˆ dei documenti
rilasciati dallÕautoritˆ locale, rilevata anche in sede di cooperazione
consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del
22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al
rilascio di certificazioni, ai sensi dellÕarticolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.200, sulla base delle verifiche
ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Pu˜ essere fatto
ricorso, altres“ ad altri mezzi atti a provare lÕesistenza del vincolo
familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi
internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto
della domanda non pu˜ essere motivato unicamente dallÕassenza di documenti
probatori |
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3.
Se il rifugiato � un minore non accompagnato, � consentito lÕingresso ed il
soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo
grado. |
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Art.30 |
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(Permesso
di soggiorno per motivi familiari) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 28) |
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1.
Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il
permesso di soggiorno per motivi familiari � rilasciato: |
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a) allo straniero che ha fatto ingresso in
Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto
di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dallÕarticolo
29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore; |
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b)
agli stranieri regolarmente
soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto
matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato
membro dellÕUnione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti; |
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c)
al familiare straniero regolarmente
soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il
cittadino italiano o di uno Stato membro dellÕUnione europea residenti in Italia,
ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il
permesso del familiare � convertito in permesso di soggiorno per motivi
familiari. La conversione pu˜ essere richiesta entro un anno dalla data di
scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare.
Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un
valido permesso di soggiorno da parte del familiare; |
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d) al genitore straniero, anche naturale, di
minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per
motivi familiari � rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido
titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato
privato della potestˆ genitoriale secondo la legge italiana. |
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1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b),
� immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non �
seguita lÕeffettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. |
1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b),
� immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non �
seguita lÕeffettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo del
permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), e'
rigettata e il permesso di soggiorno e' revocato se e' accertato che il
matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere
all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.[37] |
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2.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi
assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale,
l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro
subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di etˆ per lo svolgimento di
attivitˆ di lavoro. |
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3.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del
permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per
il ricongiungimento ai sensi dellÕarticolo 29 ed � rinnovabile insieme con
questÕultimo. |
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4.
Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o
di uno Stato membro dellÕUnione europea, ovvero con straniero titolare della
carta di soggiorno di cui allÕarticolo 9, � rilasciata una carta di
soggiorno. |
4.
(...)[38] |
|
|
|
5.
In caso di morte del familiare in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di
scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta
di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di etˆ, il permesso di
soggiorno pu˜ essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i
requisiti minimi di etˆ per lo svolgimento di attivitˆ di lavoro. |
|
||
|
6.
Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso
di soggiorno per motivi familiari, nonchŽ contro gli altri provvedimenti
dell'autoritˆ amministrativa in materia di diritto all'unitˆ familiare,
l'interessato pu˜ presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica
del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito lÕinteressato, nei modi
di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il
decreto che accoglie il ricorso pu˜ disporre il rilascio del visto anche in
assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di
bollo e di registro e da ogni altra tassa. LÕonere derivante
dallÕapplicazione del presente comma � valutato in lire 150 milioni annui a
decorrere dallÕanno 1998. |
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Art.
31 |
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(Disposizioni
a favore dei minori) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 29) |
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1.
Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente
soggiornante � iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno
di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno
di etˆ e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive,
ovvero la pi� favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al
medesimo limite di etˆ il minore che risulta affidato ai sensi dellÕarticolo
4 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
� iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello
straniero al quale � affidato e segue la condizione giuridica di
questÕultimo, se pi� favorevole. LÕassenza occasionale e temporanea dal
territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo
dellÕiscrizione. |
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|
2.
Al compimento del quattordicesimo anno di etˆ al minore iscritto nel permesso
di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero
affidatario � rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido
fino al compimento della maggiore etˆ, ovvero una carta di soggiorno. |
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3.
Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo
psicofisico e tenuto conto dell'etˆ e delle condizioni di salute del minore
che si trova nel territorio italiano, pu˜ autorizzare l'ingresso o la
permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni
del presente testo unico. LÕautorizzazione � revocata quando vengono a
cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attivitˆ del
familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in
Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o
consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza. |
|
|
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4.
Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione
di un minore straniero il provvedimento � adottato, su richiesta del
questore, dal Tribunale per i minorenni. |
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Art.
32 |
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(Disposizioni
concernenti minori affidati |
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al
compimento della maggiore etˆ) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 30) |
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1.
Al compimento della maggiore etˆ, allo straniero nei cui confronti sono state
applicate le disposizioni di cui allÕarticolo 31, commi 1 e 2, e ai minori
comunque affidati ai sensi dellÕarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
pu˜ essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di
accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o
di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal
possesso dei requisiti di cui allÕarticolo 23. |
|
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|
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 pu˜ essere
rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro
subordinato o autonomo, al compimento della maggiore etˆ, semprech� non sia
intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui
allÕarticolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi
per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione
sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia
rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dellÕarticolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. |
|
||
|
1-ter. LÕente gestore dei progetti deve garantire e provare con
idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore etˆ del
minore straniero di cui al comma 1-bis, che lÕinteressato si trova sul
territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per
non meno di due anni, ha la disponibilitˆ di un alloggio e frequenta corsi di
studio ovvero svolge attivitˆ lavorativa retribuita nelle forme e con le
modalitˆ previste dalla legge italiana, ovvero � in possesso di contratto di
lavoro anche se non ancora iniziato. |
|
||
|
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai
sensi del presente articolo � portato in detrazione dalle quote di ingresso
definite annualmente nei decreti di cui allÕarticolo 3, comma 4. |
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Art. 33 |
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(Comitato
per i minori stranieri ) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 31) |
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1.
Al fine di vigilare sulle modalitˆ di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente
ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attivitˆ delle
amministrazioni interessate � istituito, senza ulteriori oneri a carico del
bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri,
dell'interno e di grazia e
giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonchŽ da due rappresentanti dellÕAssociazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dellÕUnione
province dÕItalia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni
maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della
famiglia. |
|
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|
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri,
dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di
cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in
conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del
20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio
1991, n. 176. In particolare sono stabilite: a) le regole e le modalita'
per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori
stranieri (É)in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito
di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti,
associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per
il rimpatrio dei medesimi; b)
le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti
nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali
degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al
comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del
rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel
Paese d'origine o in un Paese terzo. |
|
|
|
|
2-bis.
Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le
finalita' di cui al comma 2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel
caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento
giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che
sussistano inderogabili esigenze processuali. |
|
|
|
|
3.
Il Comitato si avvale, per lÕespletamento delle attivitˆ di competenza, del
personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento
medesimo. |
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TITOLO
V |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA, NONCHEÕ DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA
VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE. |
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CAPO
I |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA |
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Art.
34 |
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(Assistenza
per gli stranieri |
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iscritti
al Servizio sanitario nazionale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 32) |
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1.
Hanno lÕobbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno paritˆ
di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini
italiani per quanto attiene allÕobbligo contributivo, allÕassistenza erogata
in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validitˆ
temporale : |
|
|
|
|
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che
abbiano in corso regolari attivitˆ di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento; |
|
|
|
|
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che
abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato,
per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per
acquisto della cittadinanza. |
|
|
|
|
2.
LÕassistenza sanitaria spetta altres“ ai familiari a carico regolarmente
soggiornanti. Nelle more dellÕiscrizione al servizio sanitario nazionale ai
minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale �
assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti. |
|
|
|
|
3.
Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie
indicate nei commi 1 e 2 � tenuto ad assicurarsi contro il rischio di
malattie, infortunio e maternitˆ mediante stipula di apposita polizza
assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul
territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario
nazionale valida anche per i familiari a carico. Per lÕiscrizione al servizio
sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle
spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto
per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nellÕanno
precedente in Italia e allÕestero. L'ammontare del contributo � determinato
con decreto del Ministro della sanitˆ di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e non pu˜ essere inferiore al
contributo minimo previsto dalle norme vigenti. |
|
|
|
|
4.
LÕiscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale pu˜ essere altres“
richiesta: |
|
|
|
|
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia
titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio ; |
|
|
|
|
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti
collocati alla pari, ai sensi dellÕaccordo europeo sul collocamento alla
pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio
1973 n. 304. |
|
|
|
|
5.
I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per lÕiscrizione al
servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un
contributo annuale forfettario
negli importi e secondo
le modalitˆ previsti dal decreto di cui al comma 3. |
|
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|
6.
Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non �
valido per i familiari a carico. |
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7.
Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale � iscritto nella
azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalitˆ
previste dal regolamento di attuazione. |
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Art.
35 |
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(Assistenza
sanitaria per gli stranieri |
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non
iscritti al Servizio sanitario nazionale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 33) |
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1.
Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale
devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali
prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai
sensi dellÕarticolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni. |
|
|
|
|
2.
Restano salve le norme che disciplinano lÕassistenza sanitaria ai cittadini
stranieri in Italia in base a trattati
e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocitˆ
sottoscritti dallÕItalia. |
|
|
|
|
3.
Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con
le norme relative allÕingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere
urgenti o comunque essenziali, ancorchŽ continuative, per malattia ed
infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia
della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti: |
|
|
|
|
a) la tutela sociale della gravidanza e della
maternitˆ, a paritˆ di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle
leggi 29 luglio 1975, n. 405, e
22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanitˆ 6 marzo 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a paritˆ di
trattamento con i cittadini italiani ; |
|
|
|
|
b) la tutela della salute del minore in
esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; |
|
|
|
|
c) le vaccinazioni secondo la normativa e
nellÕambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati
dalle regioni; |
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|
d) gli interventi di profilassi internazionale; |
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|
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle
malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai. |
|
|
|
|
4.
Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei
richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le
quote di partecipazione alla spesa a paritˆ con i cittadini italiani. |
|
|
|
|
5.
L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con
le norme sul soggiorno non pu˜ comportare alcun tipo di segnalazione
all'autoritˆ, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a paritˆ di
condizioni con il cittadino italiano. |
|
|
|
|
6.
Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o
comunque essenziali a carico del Ministero dellÕinterno, agli oneri recati
dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli
stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle
disponibilitˆ del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei
programmi riferiti agli interventi di emergenza. |
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Art.
36 |
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(Ingresso
e soggiorno per cure mediche) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 34) |
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1.
Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e lÕeventuale
accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il
relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare
una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il
tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del
trattamento terapeutico, devono attestare lÕavvenuto deposito di una somma a
titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni
sanitarie richieste, secondo modalitˆ stabilite dal regolamento di
attuazione, nonchŽ documentare la disponibilitˆ in Italia di vitto e alloggio
per lÕaccompagnatore e per il periodo di convalescenza dellÕinteressato. La
domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso pu˜ anche
essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse. |
|
|
|
|
2.
Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per
cure mediche � altres“ consentito nellÕambito di programmi umanitari definiti
ai sensi dellÕarticolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanitˆ dÕintesa con
il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende
ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che
fanno carico al fondo sanitario nazionale. |
|
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3.
Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta
del trattamento terapeutico ed � rinnovabile finchŽ durano le necessitˆ
terapeutiche documentate. |
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4.
Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale. |
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CAPO
II |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ISTRUZIONE |
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E
DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE |
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Art.
37 |
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(Attivitˆ
professionali) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 35) |
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|
1.
Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli
professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio
delle professioni, � consentita,
in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza
italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni
sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i
Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione.
L'iscrizione ai predetti albi o elenchi � condizione necessaria per
l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non
possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in
soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo
autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza. |
|
|
|
|
2.
Le modalitˆ, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione
all'esercizio delle professioni
e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora
riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni
per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di
concerto con il Ministro dellÕuniversitˆ e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria
interessate. |
|
|
|
|
3.
Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi
previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali
nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo
percentuali massime di impiego definite in conformitˆ ai criteri stabiliti
dal regolamento di attuazione. |
|
|
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|
4.
In caso di lavoro subordinato, � garantita la paritˆ di trattamento
retributivo e previdenziale con i cittadini italiani. |
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Art.
38 |
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(Istruzione
degli stranieri. Educazione interculturale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 36) |
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|
legge
30 dicembre 1986, n. 943, art.9, commi 4 e 5) |
|
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|
1.
I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti allÕobbligo
scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di
diritto allÕistruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione
alla vita della comunitˆ scolastica. |
|
|
|
|
2.
LÕeffettivitˆ del diritto allo studio � garantita dallo Stato, dalle Regioni
e dagli enti locali anche mediante lÕattivazione di appositi corsi ed
iniziative per lÕapprendimento della lingua italiana. |
|
|
|
|
3.
La comunitˆ scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come
valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le
culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte
alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua dÕorigine e alla
realizzazione di attivitˆ interculturali comuni. |
|
|
|
|
4.
Le iniziative e le attivitˆ di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di
una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale
integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o
consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato. |
|
|
|
|
5.
Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale
degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti
locali, promuovono: |
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|
a) lÕaccoglienza degli stranieri adulti
regolarmente soggiornanti mediante lÕattivazione di corsi di alfabetizzazione
nelle scuole elementari e medie ; |
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|
b) la realizzazione di unÕofferta culturale
valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano
conseguire il titolo di studio della scuola dellÕobbligo ; |
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c) la predisposizione di percorsi integrativi
degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del
titolo dellÕobbligo o del diploma di scuola secondaria superiore ; |
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|
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di
lingua italiana ; |
|
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|
e) la realizzazione di corsi di formazione anche
nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per
lÕItalia. |
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|
6. Le regioni, anche attraverso altri
enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali,
anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti
universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori
comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono
attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di
origine. |
|
|
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7.
Con regolamento adottato ai sensi dellÕarticolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente
capo, con specifica indicazione: |
|
|
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a) delle modalitˆ di realizzazione di specifici
progetti nazionali e locali, con particolare riferimento allÕattivazione di
corsi intensivi di lingua italiana nonchŽ dei corsi di formazione ed
aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di
ogni ordine e grado e dei criteri per lÕadattamento dei programmi di
insegnamento; |
|
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|
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli
di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini
dellÕinserimento scolastico , nonchŽ dei criteri e delle modalitˆ di comunicazione
con le famiglie degli alunni stranieri, anche con lÕausilio di mediatori
culturali qualificati; |
|
|
|
|
c) dei criteri per lÕiscrizione e l'inserimento
nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione
degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche
attivitˆ di sostegno linguistico; |
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d) dei criteri per la stipula delle convenzioni
di cui ai commi 4 e 5. |
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Art.
39 |
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(Accesso
ai corsi delle universitˆ) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 37) |
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1.
In materia di accesso allÕistruzione universitaria e di relativi interventi
per il diritto allo studio � assicurata la paritˆ di trattamento tra lo
straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalitˆ di cui al
presente articolo. |
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2.
Le universitˆ, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilitˆ
finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del
documento programmatico di cui allÕarticolo 3, promuovendo lÕaccesso degli
stranieri ai corsi universitari di cui allÕarticolo 1 della legge 19 novembre
1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo
allÕinserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli
atenei stranieri per la mobilitˆ studentesca, nonchŽ organizzando attivitˆ di
orientamento e di accoglienza. |
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3.
Con il regolamento di attuazione sono disciplinati : |
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a)
gli adempimenti richiesti agli
stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno
per motivi di studio anche con riferimento alle modalitˆ di prestazione di
garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o
stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della
dimostrazione di disponibilitˆ di mezzi sufficienti di sostentamento da parte
dello studente straniero; |
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b) la rinnovabilitˆ del permesso di soggiorno
per motivi di studio e l'esercizio in vigenza di esso di attivitˆ di lavoro
subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare; |
b) la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per motivi di
studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con
l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo
straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'universita', e l'esercizio di attivita' di lavoro
subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di tale permesso;[39] |
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c)
lÕerogazione di borse di studio,
sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso
successivi al primo, in coordinamento
con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente
in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di
reciprocitˆ; |
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d) i criteri per la valutazione della
condizione economica dello straniero ai fini dellÕuniformitˆ di trattamento
in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c); |
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e) la realizzazione di corsi di lingua italiana
per gli stranieri che intendono accedere allÕistruzione universitaria in
Italia; |
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f) il riconoscimento dei titoli di studio
conseguiti allÕestero. |
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4.
In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di
attuazione, sulla base delle disponibilitˆ comunicate dalle universitˆ, �
disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dellÕuniversitˆ e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro dellÕinterno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi
di soggiorno per lÕaccesso allÕistruzione universitaria degli studenti
stranieri residenti allÕestero. Lo schema di decreto � trasmesso al
Parlamento per lÕacquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni. |
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4-bis. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei
cui l'Italia aderisce, lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno per
studio rilasciato da uno Stato appartenente all'Unione europea, in quanto
iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento
superiore, puo' fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi
senza necessita' del visto per proseguire gli studi gia' iniziati nell'altro
Stato o per integrarli con un programma di studi ad esso connessi, purche'
abbia i requisiti richiesti per il soggiorno ai sensi del presente testo
unico e qualora congiuntamente: |
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|
a) partecipi ad un programma di scambio comunitario o
bilaterale con lo Stato di origine ovvero sia stato autorizzato a soggiornare
per motivi di studio in uno Stato appartenente all'Unione europea per almeno
due anni; |
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|
|
b) corredi la richiesta di soggiorno con una documentazione,
proveniente dalle autorita' accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha
svolto il corso di studi, che attesti che il nuovo programma di studi da
svolgere in Italia e' effettivamente complementare al programma di studi gia'
svolto.[40] |
||
|
|
4-ter. Le condizioni di cui al comma 4-bis, lettera a) non
sono richieste qualora il programma di studi dello straniero preveda
obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia. [41] |
||
|
5.
é comunque consentito lÕaccesso ai corsi
universitari e alle scuole di specializzazione delle universitaÕ, a paritˆ di condizioni con gli studenti italiani, agli
stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo
politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri
regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio
superiore conseguito in Italia, nonchŽ agli stranieri, ovunque residenti, che
sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane allÕestero o delle
scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o allÕestero,
oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei
titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per lÕingresso
per studio. |
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Art. 39-bis[42] |
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(Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio
professionale) |
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1. E' consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di
studio, secondo le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione, dei
cittadini stranieri: |
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a) maggiori di eta' ammessi a frequentare corsi di studio
negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e
formazione tecnica superiore; |
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|
b) ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e
tirocini formativi nell'ambito del contingente annuale stabilito con decreto
del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri
dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281; |
|
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|
c) minori di eta' non inferiore a quindici anni in presenza
di adeguate forme di tutela; |
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|
d) minori di eta' non inferiore a quattordici anni che
partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dal
Ministero degli affari esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dal
Ministero dell'universita' e della ricerca o dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e
scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni
accademiche. |
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CAPO
III |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ALLOGGIO E |
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ASSISTENZA
SOCIALE |
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Art.
40 |
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(Centri
di accoglienza. Accesso allÕabitazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 38) |
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1.
Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le
associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza
destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o
cittadini di altri Paesi dellÕUnione europea, stranieri regolarmente
soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente
impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative
e di sussistenza. (É) |
|
||
|
1-bis. LÕaccesso
alle misure di integrazione sociale � riservato agli stranieri non
appartenenti a Paesi dellÕUnione europea che dimostrino di essere in regola
con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente
testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia. |
|
||
|
2.
I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli
stranieri ivi ospitati nel pi� breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono,
ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire lÕautonomia e
lÕinserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti
gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e
finanziamenti. |
|
|
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|
3.
Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche
gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari,
nonchŽ, ove possibile, allÕofferta di occasioni di apprendimento della lingua
italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione
italiana, e allÕassistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a
provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al
raggiungimento dellÕautonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio
nel territorio in cui vive lo straniero. |
|
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|
|
4.
Lo straniero regolarmente soggiornante pu˜ accedere ad alloggi sociali,
collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi
regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da
associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri
enti pubblici o privati, nellÕambito di strutture alloggiative,
prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e
stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a
pagamento, secondo quote calmierate,
nellÕattesa del reperimento di un alloggio ordinario in via
definitiva. |
|
|
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|
5.
(...) |
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|
6.
Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli
stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno
almeno biennale e che esercitano una regolare attivitˆ di lavoro subordinato
o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di paritˆ con i
cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai
servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da
ogni regione o dagli enti locali per agevolare lÕaccesso alle locazioni
abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e
locazione della prima casa di abitazione. |
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Art.
41 |
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(Assistenza
sociale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 39) |
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1. Gli stranieri titolari della carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno,
nonchŽ i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di
soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione
delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza
sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di
Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli
invalidi civili e per gli indigenti.[43] |
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|
CAPO
IV |
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DIPOSIZIONI
SULLÕINTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER
LE |
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POLITICHE
MIGRATORIE |
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Art.
42 |
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(Misure
di integrazione sociale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 40; |
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legge
30 dicembre 1986, n. 943, art.2) |
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|
1.
Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nellÕambito delle proprie
competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le
organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonchŽ in collaborazione
con le autoritˆ o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine,
favoriscono: |
|
|
|
|
a) le attivitˆ intraprese in favore degli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della
lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali
straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive
modificazioni ed integrazioni; |
|
|
|
|
b) la diffusione di ogni informazione utile
al positivo inserimento degli
stranieri nella societˆ italiana in particolare riguardante i loro
diritti e i loro doveri, le
diverse opportunitˆ di integrazione e crescita personale e comunitaria
offerte dalle amministrazioni pubbliche e dallÕassociazionismo, nonchŽ alle
possibilitˆ di un positivo reinserimento nel Paese di origine; |
|
|
|
|
c) la conoscenza e la valorizzazione delle
espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di
informazione sulle cause dellÕimmigrazione e di prevenzione delle
discriminazioni razziali o della
xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche
scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale
dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da
essi; |
|
|
|
|
d) la realizzazione di convenzioni con
associazioni regolarmente
iscritte nel registro di cui al comma
2 per lÕimpiego allÕinterno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in
qualitˆ di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le
singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi
etnici, nazionali, linguisitici e religiosi; |
|
|
|
|
e) lÕorganizzazione di corsi di formazione,
ispirati a criteri di convivenza in una societˆ multiculturale e di
prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi
e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con
stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione. |
|
|
|
|
2. Per i fini indicati nel comma 1 �
istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali un
registro delle associazioni
selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di
attuazione. |
|
|
|
|
3.
Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo
scopo di individuare, con la
partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione
degli ostacoli che impediscono lÕeffettivo esercizio dei diritti e dei doveri
dello straniero, � istituito presso il Consiglio nazionale dellÕeconomia e
del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale
dellÕeconomia e del lavoro, nellÕambito delle proprie attribuzioni, svolge
inoltre compiti di studio e promozione di attivitˆ volte a favorire la
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sulla applicazione
della presente legge. |
|
|
|
|
4.
Ai fini dellÕacquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni
nazionali maggiormente attivi nellÕassistenza e nellÕintegrazione degli
immigrati di cui allÕarticolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli
territoriali di cui allÕart. 3, comma 6, nonch� dellÕesame delle problematiche
relative alla condizione degli stranieri immigrati, � istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli
stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: |
|
|
|
|
a) rappresentanti delle associazioni e degli enti
presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni
che svolgono attivita' particolarmente significative nel settore
dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci; |
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b) rappresentanti
degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni pi�
rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei; |
|
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|
c) rappresentanti
designati dalle confederazioni sindacali nazionali degli stranieri, in numero
non inferiore a quattro; |
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d) rappresentanti
designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei
diversi settori economici, in numero non inferiore a tre; |
|
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|
e) otto
esperti designati rispettivamente dai Ministeri del lavoro e della previdenza
sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia,
degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidarietˆ
sociale e delle pari opportunitˆ; |
|
|
|
|
f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di
cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro
dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281; |
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|
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale
dellÕeconomia e del lavoro (CNEL); |
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|
g bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore
a dieci. |
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5.
Per ogni membro effettivo della Consulta � nominato un supplente. |
|
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6.
Resta ferma la facoltˆ delle regioni di istituire, in analogia con quanto
disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle
materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato,
consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro
famiglie. |
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7.
Il regolamento di attuazione stabilisce le modalitˆ di costituzione e
funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali. |
|
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8.
La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al
presente articolo e dei supplenti � gratuita, con esclusione del rimborso
delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla
pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i
predetti organi. |
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Art.
43 |
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(Discriminazione
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 41) |
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1. Ai fini del presente capo, costituisce
discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente,
comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla
razza, il colore, lÕascendenza o lÕorigine nazionale o etnica, le convinzioni
e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o lÕeffetto di distruggere o di
compromettere il riconoscimento, il godimento o lÕesercizio, in condizioni di
paritˆ, dei diritti umani e delle libertˆ fondamentali in campo politico,
economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. |
|
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|
2. In ogni caso compie un atto di
discriminazione: |
|
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|
|
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata
di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessitˆ
che nellÕesercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di
un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di
straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o
nazionalitˆ, lo discriminino ingiustamente; |
|
|
|
|
b) chiunque imponga condizioni pi� svantaggiose
o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero
soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una
determinata razza, religione, etnia o nazionalitˆ; |
|
|
|
|
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni
pi� svantaggiose o si rifiuti di fornire lÕaccesso allÕoccupazione,
allÕalloggio, allÕistruzione, alla formazione e ai servizi sociali e
socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia
soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad
una determinata razza, religione, etnia o nazionalitˆ; |
|
|
|
|
d) chiunque impedisca, mediante azioni od
omissioni, lÕesercizio di unÕattivitˆ economica legittimamente intrapresa da
uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della
sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza,
confessione religiosa, etnia o nazionalitˆ; |
|
|
|
|
e) il datore di lavoro o i suoi preposti i
quali, ai sensi dellÕarticolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come
modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11
maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un
effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in
ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o
linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta
ogni trattamento pregiudizievole conseguente allÕadozione di criteri che svantaggino
in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un
determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione
religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo
svolgimento dellÕattivitˆ lavorativa. |
|
|
|
|
3. Il presente articolo e lÕarticolo 44 si
applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei
confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati
membri dellÕUnione europea presenti in Italia. |
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Art.
44 |
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(Azione
civile contro la discriminazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 42) |
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|
1. Quando il comportamento di un privato o
della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice pu˜, su istanza di parte,
ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni
altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti
della discriminazione. |
|
|
|
|
2. La domanda si propone con ricorso
depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del tribunale in composizione monocratica del luogo
di domicilio dellÕistante. |
|
||
|
3. Il tribunale in
composizione monocratica, sentite le parti, omessa ogni formalitˆ non
essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene pi� opportuno
agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini
del provvedimento richiesto. |
|
||
|
4. Il tribunale in
composizione monocratica provvede con ordinanza allÕaccoglimento o al
rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti
richiesti che sono immediatamente esecutivi. |
|
||
|
5. Nei casi di urgenza il tribunale in composizione monocratica provvede con
decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso
fissa, con lo stesso decreto, lÕudienza di comparizione delle parti davanti a
sŽ entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando allÕistante
un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del
decreto. A tale udienza il tribunale in composizione
monocratica, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i
provvedimenti emanati nel decreto. |
|
||
|
6. Contro i provvedimenti del tribunale in composizione monocratica � ammesso
reclamo al tribunale nei termini di cui allÕarticolo 739, secondo comma, del codice di
procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738
e 739 del codice di procedura civile. |
|
||
|
7. Con la decisione che definisce il giudizio
il giudice pu˜ altres“
condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale. |
|
|
|
|
8. Chiunque elude lÕesecuzione di
provvedimenti del tribunale in composizione
monocratica di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 �
punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale. |
|
||
|
9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la
sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione
della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica,
della confessione religiosa o della cittadinanza pu˜ dedurre elementi di
fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi
contributivi, allÕassegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti,
alla progressione in carriera e ai licenziamenti dellÕazienda interessata. Il
giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui allÕarticolo 2729, primo
comma, del codice civile. |
|
|
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|
10. Qualora il datore di lavoro ponga in
essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo,
anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i
lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso pu˜ essere presentato dalle rappresentanze locali delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il
giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso
presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di
definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione
delle discriminazioni accertate. |
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11. Ogni accertamento di atti o comportamenti
discriminatori ai sensi dellÕarticolo 43 posti in essere da imprese alle
quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato
o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti
allÕesecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, �
immediatamente comunicato dal tribunale in
composizione monocratica, secondo le modalitˆ previste dal regolamento
di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano
disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o
creditizie, o dellÕappalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio
e, nei casi pi� gravi, dispongono lÕesclusione del responsabile per due anni
da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie,
ovvero da qualsiasi appalto. |
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12. Le regioni, in collaborazione con le
province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato
sociale, ai fini dellÕapplicazione delle norme del presente articolo e dello
studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e
di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. |
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Art.
45 |
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(Fondo
nazionale per le politiche migratorie) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 43) |
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1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri � istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie,
destinato al finanziamento delle
iniziative di cui agli articoli
20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali
dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del
Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, �
stabilito in lire 12.500 milioni per lÕanno 1997, in lire 58.000 milioni per
lÕanno 1998 e in lire 68.000 milioni per lÕanno 1999. Alla determinazione del
Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dellÕarticolo 11, comma 3,
lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed
integrazioni. Al Fondo affluiscono altres“ le somme derivanti da contributi e
donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche
internazionali, da organismi dellÕUnione europea, che sono versati
allÕentrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo.
Il Fondo � annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di
attuazione disciplina le modalitˆ per la presentazione, lÕesame,
lÕerogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento
del Fondo. |
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2. Lo Stato, le regioni, le province, i
comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o
pluriennali relativi a proprie iniziative e attivitˆ concernenti lÕimmigrazione,
con particolare riguardo allÕeffettiva e completa attuazione operativa del
presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle attivitˆ
culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari
opportunitˆ. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalitˆ
indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e
private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa
l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma. |
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3. Con effetto dal mese successivo alla data
di entrata in vigore della legge
6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1¡ gennaio 1998, il
95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, � destinato
al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal
mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale
destinazione � disposta per lÕintero ammontare delle predette somme. A tal
fine le medesime somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello
Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, � soppresso a
decorrere dal 1¡ gennaio 2000. |
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Art.
46 |
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(Commissione
per le politiche di integrazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 44) |
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1. Presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per
gli affari sociali � istituita la commissione per le politiche di
integrazione. |
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2. La commissione ha i compiti di predisporre
per il Governo, anche ai fini dellÕobbligo di riferire al Parlamento, il
rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per lÕintegrazione
degli immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali
politiche nonchŽ di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti
le politiche per lÕimmigrazione, interculturali, e gli interventi contro il
razzismo. |
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3.
La commissione � composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali e del Dipartimento per
le pari opportunita' della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari
esteri, dellÕinterno, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza
sociale, della sanitˆ, della pubblica istruzione, nonchŽ da un numero massimo
di dieci esperti, con qualificata esperienza nel campo dellÕanalisi sociale,
giuridica ed economica dei problemi dellÕimmigrazione, nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la
solidarietˆ sociale. Il presidente della commissione � scelto tra i
professori universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed �
collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione
i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza
Stato-cittˆ ed autonomie locali di altre amministrazioni pubbliche
interessate a singole questioni oggetto di esame. |
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4. Con il decreto di cui al comma 3 sono
determinati lÕorganizzazione della segreteria della commissione, istituita
presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio
dei ministri, nonchŽ i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della
commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per lo
svolgimento dei propri compiti. |
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5. Entro i limiti dello stanziamento annuale
previsto per il funzionamento della commissione dal decreto di cui
allÕarticolo 45, comma 1, la commissione pu˜ affidare lÕeffettuazione di
studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli
ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla commissione e stipulate dal
presidente della medesima, e provvedere allÕacquisto di pubblicazioni o
materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti. |
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6. Per lÕadempimento dei propri compiti la
commissione pu˜ avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle
regioni e degli enti locali. |
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TITOLO
VI |
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NORME
FINALI |
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Art.
47 |
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(
Abrogazioni) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 46) |
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1. Dalla data di entrata in vigore del
presente testo unico, sono abrogati: |
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a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773; |
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b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986,
n. 943, ad eccezione dellÕart. 3; |
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c) il comma 13 dellÕarticolo 3 della legge 8
agosto 1995, n. 335. |
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2.
Restano abrogate le seguenti disposizioni: |
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a) lÕarticolo 151 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; |
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b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n.
152 ; |
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c) lÕarticolo 12 della legge 30 dicembre 1986,
n. 943; |
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d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo,
del decreto legge 30 dicembre, 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33 ; |
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e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge
30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39; |
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f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n.
50; |
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g) l'articolo 116 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. |
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3. AllÕart. 20, comma 2, della legge 2
dicembre 1991, n. 390, restano soppresse le parole: |
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Ò,
sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o
multilaterali di reciprocitˆ tra la Repubblica italiana e gli Stati di
origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste
nellÕambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppoÓ. |
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4. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate
le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione
del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. |
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Art.
48 |
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(Copertura
finanziaria) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 48) |
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1.
AllÕonere derivante dallÕattuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 e del
presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni per il 1997 e in lire
124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede: |
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a) quanto a lire 22.500 milioni per lÕanno
1997 e a lire 104.000 milioni
per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento
iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per lÕanno 1997, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per lÕanno 1997 e a lire 29.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, lÕaccantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a
lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 lÕaccantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a lire 20.000
milioni per ciascuno degli anni
1998 e 1999, lÕaccantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
lÕaccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; |
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b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno
degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per lÕanno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando
lÕaccantonamento relativo al Ministero dellÕinterno. |
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2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica �
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. |
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Art.
49 |
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(Disposizioni finali e
transitorie) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 49) |
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1.
Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo 1998, n. 40 e
del presente testo unico si provvede a dotare le questure che ancora non ne
fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la
trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonchŽ
delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e
il sistema informativo della Direzione centrale della polizia criminale. |
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1-bis. Agli stranieri gia' presenti nel territorio
dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo
1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di
programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo 3, comma
4, in attuazione del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1,
che abbiano presentato la relativa domanda con le modalita' e nei termini
previsti dal medesimo decreto, puo' essere rilasciato il permesso di
soggiorno per i motivi ivi indicati.
Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di
cui all'articolo 3, comma 4, restano disciplinati secondo le modalita' ivi
previste. In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio
dello Stato, si applicano le misure previste dal presente testo unico. |
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2. AllÕonere conseguente allÕapplicazione del comma
1, valutato in lire 8.000
milioni per lÕanno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui
allÕarticolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi
previsto. |
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2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di
identificazione delle persone detenute o internate, il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria adotta modalita' di effettuazione dei
rilievi segnaletici conformi a quelle gia' in atto per le questure e si
avvale delle procedure definite d'intesa con il Dipartimento della pubblica
sicurezza. |
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L.
488/1999 *
Legge 23 Dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello (legge finanziaria 2000)
(Disposizioni rilevanti)
Art. 49
Riduzione degli oneri sociali e tutela
della maternitaÕ
...
8. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero
in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati
versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternita', e'
corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento
preadottivo dalla stessa data di cui al comma 1, un assegno di importo
complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non sia
corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della
maternita', ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione
complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno
dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una
qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternita' e possa far valere
almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto al nove mesi
antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo
familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del
diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo
svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come
individuate con i decreti di cui al comma 14, e la data della nascita o
dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a
quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove
mesi. Con i medesimi decreti e' altresi' definita la data di inizio del predetto
periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro
durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di
contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla
nascita.
9. L'assegno di cui al comma 8, che e' posto a carico dello Stato,
e' concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessato, da presentare in
carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o
dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.
...
L.
388/2000 *
Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello (legge finanziaria 2001)
(Disposizioni rilevanti)
Art. 80
Disposizioni in materia di politiche
sociali
...
4. Il comma 3
dellÕarticolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, � sostituito dal
seguente:
Ç3. LÕassegno di
cui al comma 1 � corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire
mensili e per tredici mensilitˆ, per i valori dellÕISE del beneficiario
inferiori o uguali alla differenza tra il valore dellÕISE di cui al comma 1 e
il predetto importo dellÕassegno su base annua. Per valori dellÕISE del
beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dellÕISE di cui al
comma 1 lÕassegno � corrisposto in misura pari alla differenza tra lÕISE di cui
al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a
20.000 lireÈ.
5. LÕassegno di cui allÕarticolo 65 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal
presente articolo, e come interpretato ai sensi del comma 9, eÕ concesso, nella
misura e alle condizioni previste dal medesimo articolo 65 e dalle relative norme
di attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, e successive modificazioni, nei quali siano presenti il
richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello
Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli
del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento
preadottivo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5
sono efficaci per gli assegni da concedere per lÕanno 2001 e successivi.
...
9. Le disposizioni dellÕarticolo 65 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a
percepire lÕassegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori,
che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni
di attuazione.
...
19. Ai sensi dellÕarticolo 41 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, lÕassegno sociale e le provvidenze
economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione
vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste
dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di
soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali lÕequiparazione con i
cittadini italiani � consentita a favore degli stranieri che siano almeno
titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono
fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998,
n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni.
...
L.
103/2002 *
Legge 24 maggio 2002, n. 103, Norme in materia di docenti di scuole e universita'
straniere operanti in Italia
Articolo 1
1. I docenti con contratto di lavoro presso le
istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della legge 30 ottobre
1940, n. 1636, e del regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere
in Italia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
389, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente
attivato tutte le annualitˆ dei rispettivi curricoli, nonchŽ i docenti con
contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le filiazioni
in Italia di universita' o istituti superiori di insegnamento a livello
universitario stranieri di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n.
4, sono ammessi nel territorio dello Stato anche in deroga alle quote massime
dei flussi definite annualmente ai sensi della normativa vigente.
L.
189/2002 *
Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica
alla normativa in materia di immigrazione e di asilo
(Ulteriori disposizioni)
Articolo 1
(Cooperazione con stati stranieri)
1.
Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo
umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
allÕarticolo
13-bis, comma 1, alla lettera i-bis), dopo le parole Òorganizzazioni non
lucrative di utilitˆ sociale (ONLUS)Ó sono aggiunte le seguenti: Ò delle
iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni,
comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, nei Paesi non appartenenti allÕOrganizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico (OCSE)Ó;
b)
allÕarticolo
65, comma 2, alla lettera c-sexies), dopo le parole Òa favore delle ONLUSÓ sono
aggiunte le seguenti: Ò , nonchŽ le iniziative umanitarie, religiose o laiche,
gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dellÕarticolo 13-bis, comma
1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti allÕOCSE;Ó.
2. Nella
elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di
cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei
Paesi non appartenenti allÕUnione europea, con esclusione delle iniziative a
carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione
prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e
al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nellÕimmigrazione
clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della
prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonchŽ in materia di
cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della normativa
internazionale in materia di sicurezza della navigazione.
3. Si pu˜
procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al
comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di
prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio
italiano di cittadini espulsi.
Articolo
6
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
É
2. Con il regolamento di cui allÕarticolo 34, comma 1, si procede
allÕattuazione e allÕintegrazione delle disposizioni recate dallÕarticolo 5-bis
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento allÕassunzione
dei costi per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo
5-bis, prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.
Articolo
13
(Esecuzione
dellÕespulsione)
É
2.
Per la
costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza � autorizzata
la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per lÕanno 2002, 24,79
milioni di euro per lÕanno 2003 e 24,79 milioni di euro per lÕanno 2004.
Articolo
30
(Misure
di potenziamento delle rappresentanze e degli uffici consolari)
1. Al fine di
provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con lÕattuazione
delle misure previste dalla presente legge, e nelle more del completamento
degli organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle
ordinarie procedure di assunzione del personale, le rappresentanze diplomatiche
e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere, previa
autorizzazione dellÕAmministrazione centrale, personale con contratto
temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta unitˆ,
anche in deroga ai limiti del contingente di cui allÕarticolo 152, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni. Per le stesse esigenze il contratto pu˜ essere
rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al
limite temporale di cui allÕarticolo 153, secondo e terzo comma, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unitˆ
di personale sono destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle
predette sedi allÕestero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unitˆ
di personale di ruolo appartenente alle aree funzionali � conseguentemente
adibito allÕespletamento di funzioni istituzionali in materia di immigrazione
ed asilo, nonch� di rilascio dei visti di ingresso.
2. Per lÕassunzione del
personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il personale
temporaneo di cui allÕarticolo 153 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967.
Articolo
32
(Procedura
semplificata)
...
2. Per la costruzione
di nuovi centri di identificazione � autorizzata la spesa nel limite massimo di
25,31 milioni di euro per lÕanno 2003.
Articolo
33
(Dichiarazione
di emersione di lavoro irregolare)
1. Chiunque, nei tre
mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato
alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad
attivitˆ di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o
handicap che ne limitano lÕautosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno
al bisogno familiare, pu˜ denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante
presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal
presente articolo. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma �
limitata ad una unitˆ per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare. La dichiarazione di emersione � presentata dal
richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data,
fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
2. La dichiarazione di
emersione contiene a pena di inammissibilitˆ:
a) le generalitˆ del
datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o,
comunque, la regolaritˆ della sua presenza in Italia;
b) lÕindicazione delle
generalitˆ e della nazionalitˆ dei lavoratori occupati;
c) lÕindicazione della
tipologia e delle modalitˆ di impiego;
d) lÕindicazione della
retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della
ricevibilitˆ, alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato di
pagamento di un contributo forfettario, pari allÕimporto trimestrale
corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori
somme a titolo di penali ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il
prestatore dÕopera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno
dallÕarticolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, introdotto dallÕarticolo 6 della presente -legge;
c) certificazione medica della patologia o
handicap del componente la famiglia alla cui assistenza � destinato il
lavoratore. Tale certificazione non � richiesta qualora il lavoratore
extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare.
4. Nei venti giorni
successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura
- ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica
l'ammissibilitˆ e la ricevibilitˆ della dichiarazione e la questura accerta se
sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno
della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio
territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato
di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori
extracomunitari cui � riferita la denuncia. E' data facolta'
all'INAIL di accedere al registro informatizzato.[44]
5. Nei dieci giorni successivi alla
comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo
invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle
forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella
dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di
soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso
di soggiorno � rinnovabile previo accertamento da parte dellÕorgano competente
della prova della continuazione del rapporto e della regolaritˆ della posizione
contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario
interessato[45], salvo quanto
previsto dallÕarticolo 5, commi 5 e 9, e dallÕarticolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni[46]. La mancata presentazione delle parti comporta
lÕarchiviazione del relativo procedimento.
6. I soggetti di cui
al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare
ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme
relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale,
previdenziale e assistenziale nonchŽ per gli altri reati e le violazioni
amministrative comunque afferenti allÕoccupazione dei lavoratori
extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente
alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data del
rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione
della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non
si applica lÕarticolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.[47]
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto
i parametri retributivi e le modalitˆ di calcolo e di corresponsione delle
somme di cui al comma 3, lettera a), nonchŽ le modalitˆ per la successiva
imputazione delle stesse sia per far fronte all'organizzazione e allo
svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla
posizione contributiva, previdenziale e assistenziale[48] del lavoratore interessato in modo da garantire
lÕequilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro,
con proprio decreto, determina altres“ le modalitˆ di corresponsione delle
somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti
periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
rapporti di lavoro che occupino prestatori dÕopera extracomunitari
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno,
salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza
di circostanze obiettive riguardanti lÕinserimento sociale. La revoca, fermi
restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non pu˜ essere in
ogni caso disposta nellÕipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato
sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso
con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non
costituisce reato o che lÕinteressato non lo ha commesso, ovvero risulti
destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio
nazionale e si trovi nelle condizioni di cui allÕarticolo 13, comma 13, del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive
modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato per lavoro subordinato di cui allÕarticolo 3, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dallÕarticolo 3, comma 2,
della presente legge, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno
per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai
sensi della presente lettera[49];
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio
dello Stato;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi
procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che abbia dichiarato che
il fatto non sussiste o non costituisce reato o che lÕinteressato non lo ha
commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dallÕarticolo 411 del codice
di procedura penale[50], ovvero risultino destinatari
dellÕapplicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti
della riabilitazione.[51]
Le disposizioni del presente articolo non
costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino
pericolosi per la sicurezza dello Stato.
8. Chiunque presenta una
falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le
disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, � punito con la
reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca pi� grave reato.
Articolo 34
(Norme transitorie e finali)
1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dellÕarticolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
allÕemanazione delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge,
nonchŽ alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394. Con il medesimo regolamento sono definite le modalitˆ di
funzionamento dello sportello unico per lÕimmigrazione previsto dalla presente
legge; fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le funzioni
giaÕ esercitate in materia di immigrazione dalle direzioni provinciali del
lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere
svolte dalle direzioni medesime[52].
1. Entro quattro mesi dalla data della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con
regolamento emanato ai sensi dellÕarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione
delle disposizioni regolamentari vigenti sullÕimmigrazione, sulla condizione
dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalitˆ:
a)
razionalizzare
lÕimpiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le
amministrazioni pubbliche;
b)
assicurare
la massima interconnessione tra gli archivi giˆ realizzati a riguardo o in via
di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;
c)
promuovere
le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.
3. Il regolamento
previsto dallÕarticolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1999,
n. 39, introdotto dallÕarticolo 32, � emanato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31
e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto
regolamento; fino a tale data si applica la disciplina anteriormente vigente.
4.
Fino al completamento di un adeguato programma di
realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza,
accertato con decreto del Ministro dellÕinterno, sentito il Comitato di cui al
comma 2 dellÕarticolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, introdotto dallÕarticolo 2 della presente legge, il
sindaco, in particolari situazioni di emergenza, pu˜ disporre lÕalloggiamento,
nei centri di accoglienza di cui allÕarticolo 40 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le
disposizioni sullÕingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte
salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.
Articolo 35
(Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della
polizia delle frontiere).
1. é istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza
del Ministero dellÕinterno, la Direzione centrale dellÕimmigrazione e della
polizia delle frontiere con compiti di impulso e di coordinamento delle
attivitˆ di polizia di frontiera e di contrasto dellÕimmigrazione clandestina,
nonch� delle attivitˆ demandate alle autoritˆ di pubblica sicurezza in materia
di ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla suddetta Direzione centrale �
preposto un prefetto, nellÕambito della dotazione organica esistente.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione
del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola la Direzione
centrale dellÕimmigrazione e della polizia delle frontiere, nonch� la
determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono
effettuate con decreto del Ministro dellÕinterno, di concerto con il Ministro
dellÕeconomia e delle finanze, ai sensi dellÕarticolo 5 della legge 1¼ aprile
1981, n. 121. DallÕistituzione della Direzione centrale, che si avvale
delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. La denominazione della Direzione centrale di cui allÕarticolo
4, comma 2, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, � conseguentemente modificata in
ÇDirezione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e
per i reparti speciali della Polizia di StatoÈ.
4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai
commi precedenti sono effettuate con la procedura di cui allÕarticolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Articolo
36
(Esperti
della Polizia di Stato)
1. NellÕambito delle strategie finalizzate alla prevenzione
dellÕimmigrazione clandestina, il Ministero dellÕinterno, dÕintesa con il
Ministero degli affari esteri, pu˜ inviare presso le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato in
qualitˆ di esperti nominati secondo le procedure e le modalitˆ previste
dallÕarticolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168 � aumentato
sino ad un massimo di ulteriori undici unitˆ, riservate agli esperti della
Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente
comma.
2. AllÕonere derivante dallÕattuazione del presente articolo,
determinato nella misura di 778.817 euro per lÕanno 2002 e di 1.557.633 euro
annui a decorrere dallÕanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nellÕambito dellÕunitˆ previsionale di base di parte corrente ÇFondo specialeÈ
dello stato di previsione del Ministero dellÕeconomia e delle finanze per
lÕanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando lÕaccantonamento relativo al
medesimo Ministero.
Art.37
(Disposizione relative al Comitato parlamentare di controllo
sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivitˆ di
Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione)
1. Al Comitato parlamentare istituito dallÕarticolo 18 della legge
30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di ÇComitato
parlamentare di controllo sullÕattuazione dellÕaccordo di Schengen, di
vigilanza sullÕattivitˆ di Europol, di controllo e vigilanza in materia di
immigrazioneÈ sono altres“ attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la
concreta attuazione della presente legge, nonchŽ degli accordi internazionali e
della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali
materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato
riferisce annualmente alle Camere sulla propria attivitˆ.
(Norma
finanziaria)
1. DallÕapplicazione degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34
non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2. AllÕonere derivante dallÕattuazione dellÕarticolo 30, comma 1,
valutato in euro 1.515.758 per lÕanno 2002, e in euro 3.031.517 per lÕanno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellÕambito dellÕunitˆ
previsionale di base di parte corrente ÇFondo specialeÈ dello stato di
previsione del Ministero dellÕeconomia e delle finanze per lÕanno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando lÕaccantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
3. AllÕonere derivante dallÕattuazione degli articoli 1, 12, comma
1, lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91 milioni di euro per lÕanno 2002,
130,65 milioni di euro per lÕanno 2003, 125,62 milioni di euro per lÕanno 2004
e 117,75 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nellÕambito dellÕunitˆ previsionale di base di parte corrente ÇFondo
specialeÈ dello stato di previsione del Ministero dellÕeconomia e delle finanze
per lÕanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando lÕaccantonamento relativo
al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dellÕeconomia e delle finanze � autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L. 222/2002 *
Legge 9 Ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di
legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari
Articolo 1.
(Legalizzazione di lavoro irregolare)
1. Chiunque,
nellÕesercizio di unÕattivitˆ di impresa sia in forma individuale che
societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore
del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in
posizione irregolare, pu˜ denunciare, entro la data dellÕ11 novembre 2002, la
sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di
apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di
societˆ operanti in Italia, la denuncia � sottoscritta e presentata dal legale
rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione � quella recata
dal timbro dellÕufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione �
presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.
2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilitˆ:
a) i dati identificativi dellÕimprenditore o della societˆ e del
suo legale rappresentante;
b) lÕindicazione delle generalitˆ e della nazionalitˆ del
lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
c) lÕindicazione della tipologia e delle modalitˆ di impiego;
d) lÕindicazione della retribuzione convenuta, in misura non
inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilitˆ, alla dichiarazione sono allegati:
a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare,
nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato
a tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore
ad un anno nelle forme di cui allÕarticolo 5-bis del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dellÕimmigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di seguito denominato: Çtesto unicoÈ, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dallÕarticolo 6 della
legge 30 luglio 2002, n. 189;
b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 700
euro per ciascun lavoratore.
4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della
dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che
hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai
quali � riferita la medesima dichiarazione, verifica lÕammissibilitˆ e la
ricevibilitˆ della dichiarazione e la comunica al centro per lÕimpiego
competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi
allÕeventuale rilascio del permesso di soggiorno di validitˆ pari ad un anno.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza
di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per
stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale
rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui
al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta lÕimprocedibilitˆ e
lÕarchiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno pu˜ essere
rinnovato previo accertamento dellÕesistenza di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno,
nonch� della regolaritˆ della posizione contributiva previdenziale ed
assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato[53], salvo quanto
previsto dallÕarticolo 5, commi 5 e 9, e dallÕarticolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni[54].
6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di
emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili
per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere
finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonchŽ per gli altri reati
e le violazioni amministrative comunque afferenti allÕoccupazione dei
lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla
data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della
comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno non si applica lÕarticolo 22, comma 12, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Le
predette cause di non punibilitˆ non si applicano a coloro che abbiano
presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al
vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con
proprio decreto, le modalitˆ per lÕimputazione del contributo forfettario di
cui al comma 3, lettera b), sia per fare fronte allÕorganizzazione e allo
svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla
posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore
interessato, al fine di garantire lÕequilibrio finanziario delle relative
gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altres“ le
modalitˆ di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i
contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre
mesi di cui al comma 1.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno,
salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza
di circostanze obiettive riguardanti lÕinserimento sociale. La revoca, fermi
restando i casi di esclusione di cui alle successive lettere b) e c), non pu˜ essere
in ogni caso disposta nellÕipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o
sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si
sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non
sussiste o non costituisce reato o che lÕinteressato non lo ha commesso, ovvero
risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il
territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui allÕarticolo 13, comma
13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e
successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui allÕarticolo 3, comma 4,
del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive
modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per
lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi
della presente lettera.
b) che risultino segnalati,
anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai
fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento
penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto
non sussiste o non costituisce reato o che lÕinteressato non lo ha commesso
ovvero nei casi di archiviazione previsti dallÕarticolo 411 del codice di procedura
penale, ovvero risultino destinatari dellÕapplicazione di una misura di
prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della
riabilitazione.[55]
9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi
del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione del
presente decreto, � punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il
fatto costituisca pi� grave reato.
9-bis. Per i soggetti diversi dal datore di lavoro, lÕobbligo
relativo alla comunicazione dellÕalloggio di cui allÕarticolo 7 del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati, pu˜
essere adempiuto fino alla data dellÕ11 novembre 2002. La medesima disposizione
si applica anche relativamente alla procedura di emersione di cui allÕarticolo
33 della legge 30 luglio 2002, n. 189
Articolo 2.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Fino alla data di conclusione della procedura di cui
allÕarticolo 1, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal
territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione
di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza
dello Stato.
2. Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dellÕarticolo 1,
comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di
espulsione giˆ adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il
contratto di soggiorno.
3. In deroga a quanto previsto dallÕarticolo 5, comma 2-bis, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
introdotto dallÕarticolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n.
189, i lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato ai sensi dellÕarticolo 1, comma 5, del presente decreto ovvero
altro contratto di lavoro, sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro
un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in sede
di rinnovo dello stesso.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonch� le modalitˆ di
presentazione della dichiarazione di legalizzazione di cui allÕarticolo 1,
comma 1, ultimo periodo, si osservano anche per la presentazione delle
dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare previste dallÕarticolo 33 della
legge 30 luglio 2002, n. 189.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis dellÕarticolo 5
del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dallÕarticolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio
2002, n. 189, non si applicano allo straniero che richiede il permesso di
soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata
non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovo.
6. Per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui agli
articoli 5, commi 2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del testo unico, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati, rispettivamente,
dagli articoli 5 e 7 della legge 30 luglio 2002, n. 189, si applica la
disciplina in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, prevista allÕarticolo 4, comma 2, della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
7. AllÕatto della consegna della carta dÕidentitˆ elettronica, di
cui allÕarticolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i cittadini italiani
sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi dellÕarticolo 5, commi 2-bis
e 4-bis, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
come modificato dallÕarticolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30
luglio 2002, n. 189, secondo modalitˆ stabilite, anche per quanto riguarda
lÕutilizzazione e la conservazione dei dati e lÕaccesso alle informazioni
raccolte, con il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 36 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
8. Al comma 4, primo periodo, dellÕarticolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dallÕarticolo 32 della legge 30
luglio 2002, n. 189, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di
cui al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso
umanitario di cui allÕarticolo 5, comma 6, del testo unico, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
9. I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista
nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui allÕarticolo 6 della
legge 30 luglio 2002, n. 189, abbiano sostenuto le spese per fornire un
alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per
la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del
dipendente una somma massima pari ad un terzo dellÕimporto complessivo mensile.
...
Articolo 3.
(Copertura finanziaria)
1. AllÕonere derivante dallÕattuazione dellÕarticolo 2, comma 3,
valutato in euro 1.420.160 per lÕanno 2002 ed in euro 5.955.640 per lÕanno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellÕambito dellÕunitˆ
previsionale di base di parte corrente ÇFondo specialeÈ dello stato di
previsione del Ministero dellÕeconomia e delle finanze per lÕanno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando lÕaccantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. AllÕonere derivante dallÕattuazione dellÕarticolo 1, commi 4 e
5, valutato in euro 1.267.443 per lÕanno 2002 ed in euro 1.861.548 per lÕanno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellÕambito dellÕunitˆ
previsionale di base di parte corrente ÇFondo specialeÈ dello stato di
previsione del Ministero dellÕeconomia e delle finanze per lÕanno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando lÕaccantonamento relativo al medesimo Ministero.
2-bis. Per lÕerogazione del compenso per lavoro straordinario a
favore del personale dellÕAmministrazione civile dellÕinterno impiegato per
fronteggiare lÕulteriore attivitˆ richiesta per la definizione delle procedure
di regolarizzazione di cui allÕarticolo 1, � autorizzata la spesa nella misura
massima di 459.658,20 euro per lÕanno 2002 e di 1.103.179,69 euro a decorrere
dallÕanno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellÕambito
dellÕunitˆ previsionale di base di parte corrente ÒFondo specialeÒ dello stato
di previsione del Ministero dellÕeconomia e delle finanze per lÕanno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando lÕaccantonamento relativo al medesimo Ministero
3. Il Ministro dellÕeconomia e delle finanze eÕ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Decreto legislativo 7 Aprile 2003, n. 85,
Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla
cooperazione in ambito comunitario
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto disciplina la concessione della protezione
temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non
appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nei Paesi di origine
secondo le indicazioni della direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001 del
Consiglio dell'Unione europea, di seguito denominato Consiglio.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) "protezione temporanea": la procedura di carattere
eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente
afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione
europea che non possono rientrare nel loro Paese d'origine, una tutela
immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora sussista
il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso;
b) "Convenzione di Ginevra": la Convenzione del 28
luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di
New York del 31 gennaio 1967;
c) "sfollati": i cittadini di Paesi terzi o apolidi che
hanno forzatamente abbandonato il loro Paese o regione d'origine o che sono
stati evacuati, in particolare in risposta all'appello di organizzazioni
internazionali, ed il cui rimpatrio in condizioni sicure e stabili risulta
momentaneamente impossibile in dipendenza della situazione nel Paese stesso,
anche nell'ambito d'applicazione dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra,
ed in particolare le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza
endemica ovvero le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni sistematiche
o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di siffatte violazioni;
d) "afflusso massiccio": l'arrivo nel territorio
dell'Unione europea di un numero considerevole di sfollati, provenienti da un
Paese determinato o da una zona geografica determinata, sia che il loro arrivo
avvenga spontaneamente o sia agevolato, per esempio, mediante un programma di
evacuazione;
e) "rifugiati": i cittadini di Paesi terzi o apolidi ai
sensi dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra;
f) "minori non accompagnati": i cittadini di Paesi non
appartenenti all'Unione europea o gli apolidi di eta' inferiore ai diciotto
anni che entrano nel territorio nazionale senza essere accompagnati da una
persona adulta, finche' non ne assuma effettivamente la custodia una persona
per essi responsabile, ovvero i minori che sono stati abbandonati, una volta
entrati nel territorio nazionale;
g) "richiedente il ricongiungimento": un cittadino di un
Paese estraneo all'Unione europea che gode della protezione temporanea e che
intende ricongiungersi ai suoi familiari;
h) "decisione del Consiglio europeo": la decisione del
Consiglio presa ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva 2001/55/CE del 20
luglio 2001 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati ovvero
dichiara la sopravvenuta possibilita' di rimpatrio.
Art. 3.
Misure di protezione temporanea
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito
denominato: "testo unico", sono stabilite, nei limiti delle risorse
di cui all'articolo 12, le misure di protezione temporanea per fronteggiare
l'afflusso massiccio di sfollati accertato con decisione del Consiglio, ai
sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE per la durata massima di un
anno, prorogabile, con decisione del Consiglio, una sola volta per un pari
periodo e nei limiti previsti dalla dichiarazione di disponibilita' a ricevere
sfollati rilasciata al Consiglio dal Governo italiano.
2. La protezione temporanea cessa alla scadenza del termine
deliberato dal Consiglio ovvero in qualsiasi momento per effetto di decisione
del medesimo Consiglio.
Art. 4.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, stabilisce:
a) la data di decorrenza della protezione temporanea;
b) le categorie di sfollati ammessi alla protezione temporanea;
c) la disponibilita' ricettiva per l'accoglienza degli sfollati;
d) le procedure, con le relative agevolazioni, per il rilascio
agli sfollati individuati dalla lettera b), degli eventuali visti per
l'ingresso nel territorio nazionale;
e) le procedure per il rilascio agli sfollati individuati dalla
lettera b), del permesso di soggiorno esteso allo studio e al lavoro, quelle
relative alla disciplina degli eventuali ricongiungimenti familiari e alla
registrazione dei dati personali degli sfollati. Del numero dei permessi di
soggiorno rilasciati si tiene conto nell'adozione del decreto di programmazione
annuale ai sensi di quanto disposto all'articolo 3, comma 4, del testo unico;
f) il punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa
con gli altri Stati membri dell'Unione europea ai fini dell'attuazione della
protezione temporanea e dell'interscambio di dati di cui al presente decreto;
g) le misure assistenziali, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche
mediante il coinvolgimento delle associazioni ed enti di volontariato, comprese
quelle per l'alloggio, l'assistenza sociale, per le cure mediche, per il
sostentamento e l'accesso al sistema educativo per i minori alla pari con i
cittadini italiani, nonche' per l'accesso alla formazione professionale o a
tirocini nelle imprese. Misure specifiche assistenziali sono stabilite per le
categorie di persone con bisogni particolari, quali i minori non accompagnati e
le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza
psicologica, fisica o sessuale;
h) gli interventi, anche con la collaborazione di associazioni od
organizzazioni internazionali o intergovernative, per consentire il rimpatrio
volontario;
i) gli altri interventi necessari per l'attuazione della decisione
del Consiglio, compresi quelli relativi al trasferimento della persona protetta
temporaneamente fra Stati membri e quelli inerenti la cooperazione
amministrativa di cui alla lettera f);
l) le procedure da attuarsi nel caso di presentazione di una
domanda di asilo da parte di una persona temporaneamente protetta.
2. Nei confronti dei minori non accompagnati si applicano le norme
di cui all'articolo 33 del testo unico.
Art. 5.
Casi di esclusione
1. Gli sfollati possono essere esclusi dalle misure di protezione
temporanea quando sussistano gravi motivi per ritenere che abbiano commesso:
a) un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine
contro l'umanita' cosi' come definiti dagli strumenti internazionali elaborati
per stabilire disposizioni riguardo a tali crimini, cosi' come recepiti
dall'ordinamento interno;
b) un reato grave, di natura non politica, al di fuori del
territorio nazionale e prima dell'ammissione alle procedure di protezione
temporanea. La valutazione della gravita' del reato deve tenere conto della
gravita' del pericolo cui andrebbe incontro lo straniero in caso di rimpatrio.
Le condotte connotate di particolare crudelta', anche se attuate con finalita'
politica, sono considerate di natura non politica;
c) atti contrari ai principi e alle finalita' delle Nazioni Unite.
2. Sono esclusi dalle misure di protezione temporanea gli sfollati
che abbiano riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, anche nei
casi di applicazione di pena a richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del
codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la
liberta' sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per
reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite
ovvero per motivi di ordine o sicurezza pubblica.
3. Le decisioni di esclusione dalla protezione temporanea sono
adottate esclusivamente in base al comportamento personale dell'interessato e
sul principio di proporzionalita'.
4. Gli sfollati esclusi dalle misure di protezione temporanea sono
allontanati dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13 del testo unico.
Art. 6.
Ricongiungimento familiare
1. Il ricongiungimento familiare nei confronti della persona
ammessa alla protezione temporanea ai sensi del presente decreto puo' essere
richiesto per:
a) il coniuge non legalmente separato;
b) i figli minori a carico anche adottivi, ed anche del solo
coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati.
I minori in affidamento o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. Ai fini
del ricongiungimento si considerano minori i figli di eta' inferiore a diciotto
anni;
c) i genitori della persona ammessa alla protezione temporanea che
vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi
hanno determinato il forzato abbandono e che erano totalmente o parzialmente a
carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo, qualora non abbiano
altri figli nel Paese d'origine o di provenienza, ovvero i genitori
ultrasessantacinquenni conviventi nel medesimo periodo e a carico, anche
parzialmente, degli stessi richiedenti, qualora gli altri figli siano
impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;
d) i figli maggiorenni della persona ammessa alla protezione
temporanea che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in
cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono e che erano totalmente o
parzialmente a carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo,
qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a
causa del loro stato di salute che comporti invalidita' totale.
2. I ricongiungimenti nei confronti delle persone indicate alla
lettera c) del comma 1 possono essere disposti solo nei confronti di coloro che
risultino soggiornanti fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione
europea.
3. Ai familiari ricongiunti e' rilasciato un permesso di soggiorno
per protezione temporanea di durata pari a quella del familiare che ha chiesto
il ricongiungimento.
4. I trasferimenti da o verso uno Stato membro dell'Unione europea
non possono essere effettuati senza il consenso degli interessati.
Art. 7.
Istanze di asilo
1. L'ammissione alle misure di protezione temporanea non preclude
la presentazione dell'istanza per il riconoscimento dello status di rifugiato
ai sensi della Convenzione di Ginevra. Il decreto di cui all'articolo 3, comma
1, stabilisce i tempi dell'esame delle domande per il riconoscimento dello
status di rifugiato presentate da persone che beneficiano della protezione
temporanea, con riferimento all'eventuale rinvio dell'esame e della decisione
sull'istanza al termine della protezione temporanea.
2. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello
status di rifugiato non sia stato differito ai sensi del comma 1, il
richiedente lo status di rifugiato potra' beneficiare del regime di protezione
temporanea solo se presenti rinuncia alla istanza di riconoscimento dello
status di rifugiato e o se la medesima istanza ha avuto un esito finale
negativo.
3. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello
status di rifugiato sia stato differito ai sensi del comma 1, il decreto di cui
all'articolo 3, comma 2, stabilisce le modalita' del soggiorno in attesa della
decisione per le persone che hanno goduto della protezione temporanea e che
hanno presentato una domanda di asilo.
Art. 8.
Informazioni
1. Alla persona che gode della protezione temporanea viene
consegnato un documento redatto in una lingua che e' presumibile che essa
conosca o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo che illustra i
suoi diritti, i suoi doveri e le norme inerenti alla protezione temporanea.
2. Le persone che godono della protezione temporanea e che,
nell'ambito della collaborazione amministrativa con gli altri Stati membri,
vengono trasferite da uno Stato membro all'altro o chiedono ed ottengano il
trasferimento vengono fornite di un lasciapassare conforme al modello di cui
all'allegato I.
Art. 9.
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti di diniego della protezione temporanea
e gli altri provvedimenti connessi al presente decreto si osservano le norme
dell'articolo 6, comma 10, del testo unico , ad eccezione dei ricorsi fondati
su norme contenute nell'articolo 6 del presente decreto per i quali si
osservano le norme di cui all'articolo 30, comma 6, del testo unico.
2. I provvedimenti di diniego della protezione temporanea e tutti
gli altri provvedimenti di rigetto di istanze della persona protetta
temporaneamente sono motivati e recano l'indicazione dell'autorita' presso la
quale e' possibile ricorrere e dei relativi termini di presentazione del
ricorso.
Art. 10.
Divieto di allontanamento
1. Le persone che godono della protezione temporanea, salvo
accordi bilaterali con un altro Stato membro, ovvero in caso di trasferimento
volontario tra Stati membri, ovvero previa autorizzazione dell'Autorita' che ha
rilasciato il permesso di soggiorno, non possono allontanarsi dal territorio
nazionale. La persona che gode della protezione temporanea accordata da un
altro Stato membro che entri illegalmente nel territorio nazionale e'
allontanata verso quest'ultimo.
Art. 11.
Rimpatri
1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono stabilite:
a) le modalita' per il rimpatrio volontario o assistito da attuare
anche con la collaborazione di associazioni od organizzazioni nazionali,
internazionali od intergovernative;
b) le modalita' per attuare il rimpatrio forzoso, da attuarsi in
modo rispettoso della dignita' umana;
c) le modalita' per la temporanea permanenza sul territorio
nazionale delle persone che per gravi motivi di salute o per impellenti ragioni
umanitarie non sono in grado di rientrare nel Paese di provenienza alla
scadenza del regime di protezione temporanea;
d) le modalita' per la temporanea permanenza sul territorio
nazionale per coloro nella cui famiglia vi siano minori che frequentino corsi
scolastici fino al termine dell'anno scolastico in corso.
Art. 12.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in 35 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre 2004 vengono
riversate dal Ministero dell'interno al Fondo di rotazione di cui all'articolo
5 della citata legge n. 183 del 1987.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in
applicazione del presente articolo.
Art. 13.
Norme finali
1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si
applicano le disposizioni del testo unico, e successive modificazioni.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Decreto legislativo 9 Luglio 2003, n. 215, e
successive modificazioni, Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la paritaÕ
di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine
etnica
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca le
disposizioni relative all'attuazione della parita' di trattamento tra le
persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, disponendo le
misure necessarie affinche' le differenze di razza o di origine etnica non
siano causa di discriminazione, anche in un'ottica che tenga conto del diverso
impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini,
nonche' dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso.
Art. 2
Nozione di discriminazione
1. Ai fini del presente decreto, per
principio di parita' di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione
diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica. Tale principio
comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta,
cosi' come di seguito definite:
a) discriminazione diretta quando,
per la razza o l'origine etnica, una persona e' trattata meno favorevolmente di
quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga;
b) discriminazione indiretta quando
una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento
apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od
origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre
persone.
2. E' fatto salvo il disposto
dell'articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito
denominato: Çtesto unicoÈ.
3. Sono, altresi', considerate come
discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei
comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine
etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di
creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.
4. L'ordine di discriminare persone
a causa della razza o dell'origine etnica e' considerato una discriminazione ai
sensi del comma 1.
Art. 3.
Ambito di applicazione
1. Il principio di parita' di
trattamento senza distinzione di razza ed origine etnica si applica a tutte le
persone sia nel settore pubblico che privato ed e' suscettibile di tutela
giurisdizionale, secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico
riferimento alle seguenti aree:
a) accesso all'occupazione e al
lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le
condizioni di assunzione;
b) occupazione e condizioni di
lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni
del licenziamento;
c) accesso a tutti i tipi e livelli
di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione
professionale, inclusi i tirocini professionali;
d) affiliazione e attivita'
nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre
organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime
organizzazioni;
e) protezione sociale, inclusa la
sicurezza sociale;
f) assistenza sanitaria;
g) prestazioni sociali;
h) istruzione;
i) accesso a beni e servizi, incluso
l'alloggio.
2. Il presente decreto legislativo
non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalita' e non
pregiudica le disposizioni nazionali e le condizioni relative all'ingresso, al
soggiorno, all'accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei
cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato, ne'
qualsiasi trattamento, adottato in base alla legge, derivante dalla condizione
giuridica dei predetti soggetti.
3. Nel rispetto dei principi di
proporzionalita' e ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio
dell'attivita' di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi
dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche
connesse alla razza o all'origine etnica di una persona, qualora, per la natura
di un'attivita' lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si
tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e
determinante ai fini dello svolgimento dell'attivita' medesima.
4. Non costituiscono, comunque, atti
di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento
che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate
oggettivamente da finalita' legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e
necessari.
Art. 4
Tutela giurisdizionale dei diritti
1. La tutela giurisdizionale avverso
gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 si svolge nelle forme previste
dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico.
2. Chi intende agire in giudizio per
il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui
all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione
previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di
conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi
di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo
66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le associazioni
di cui all'articolo 5, comma 1.
3. Il ricorrente, al fine di
dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno,
puo' dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di
fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi
dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile.
4. Con il provvedimento che accoglie
il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del
danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della
condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonche' la
rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice puo'
ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione
delle discriminazioni accertate.
5. Il giudice tiene conto, ai fini
della liquidazione del danno di cui al comma 4, che l'atto o il comportamento
discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale
ovvero ingiusta reazione ad una precedente attivita' del soggetto leso volta ad
ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento.
6. Il giudice puo' ordinare la
pubblicazione del provvedimento[56]
di cui ai commi 4 e 5, a spese del convenuto, per una sola volta su un
quotidiano di tiratura nazionale.
7. Resta salva la giurisdizione del
giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 5
Legittimazione ad agire
1. Sono legittimati ad agire ai
sensi dell'articolo 4, in forza di delega, rilasciata, a pena di nullita', per
atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno
del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti
in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro per le pari opportunita' ed individuati sulla
base delle finalita' programmatiche e della continuita' dell'azione.
2. Nell'elenco di cui al comma 1
possono essere inseriti le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonche' le associazioni e gli enti iscritti
nel registro di cui all'articolo 6.
3. Le associazioni e gli enti
inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono, altresi', legittimati ad agire ai
sensi dell'articolo 4 nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano
individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla
discriminazione.
Art. 6
Registro delle associazioni e degli
enti che svolgono attivita' nel campo della lotta alle discriminazioni
1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' e' istituito il
registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' nel campo della
lotta alle discriminazioni e della promozione della parita' di trattamento.
2. L'iscrizione nel registro e'
subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno un anno e possesso di
uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo
esclusivo o preminente il contrasto ai fenomeni di discriminazione e la
promozione della parita' di trattamento, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli
iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate
direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) elaborazione di un bilancio
annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli
associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in
materia di contabilita' delle associazioni non riconosciute;
d) svolgimento di un'attivita'
continuativa nell'anno precedente;
e) non avere i suoi rappresentanti
legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita'
dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la
qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e
servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera
l'associazione.
3. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' provvede annualmente
all'aggiornamento del registro.
Art. 7
Ufficio per il contrasto delle
discriminazioni
1. E' istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' un ufficio
per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle
discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, con funzioni di
controllo e garanzia delle parita' di trattamento e dell'operativita' degli strumenti
di tutela, avente il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale,
attivita' di promozione della parita' e di rimozione di qualsiasi forma di
discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica, anche in un'ottica
che tenga conto del diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere
su donne e uomini, nonche' dell'esistenza di forme di razzismo a carattere
culturale e religioso.
2. In particolare, i compiti
dell'ufficio di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) fornire assistenza, nei
procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle persone che si
ritengono lese da comportamenti discriminatori, anche secondo le forme di cui
all'articolo 425 del codice di procedura civile;
b) svolgere, nel rispetto delle
prerogative e delle funzioni dell'autorita' giudiziaria, inchieste al fine di
verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori;
c) promuovere l'adozione, da parte
di soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle associazioni e
degli enti di cui all'articolo 6, di misure specifiche, ivi compresi progetti
di azioni positive, dirette a evitare o compensare le situazioni di svantaggio
connesse alla razza o all'origine etnica;
d) diffondere la massima conoscenza
possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di
sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parita' di
trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;
e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle
discriminazioni per razza e origine etnica, nonche' proposte di modifica della
normativa vigente;
f) redigere una relazione annuale
per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parita' di
trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, nonche' una relazione
annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attivita' svolta;
g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in
collaborazione anche con le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6, con
le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti
specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida
in materia di lotta alle discriminazioni.
3. L'ufficio ha facolta' di
richiedere ad enti, persone ed imprese che ne siano in possesso, di fornire le
informazioni e di esibire i documenti utili ai fini dell'espletamento dei
compiti di cui al comma 2.
4. L'ufficio, diretto da un
responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un
Ministro da lui delegato, si articola secondo le modalita' organizzative
fissate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con
cui si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.
5. L'ufficio puo' avvalersi anche di
personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e
avvocati e procuratori dello Stato, in posizione di comando, aspettativa o
fuori ruolo, nonche' di esperti e consulenti esterni. Si applica l'articolo 17,
commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
6. Il numero dei soggetti di cui al
comma 5 e' determinato con il decreto di cui al comma 4, secondo quanto
previsto dall'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dall'articolo 9
del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 303.
7. Gli esperti di cui al comma 5
sono scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati
di elevata professionalita' nelle materie giuridiche, nonche' nei settori della
lotta alle discriminazioni, dell'assistenza materiale e psicologica ai soggetti
in condizioni disagiate, del recupero sociale, dei servizi di pubblica
utilita', della comunicazione sociale e dell'analisi delle politiche pubbliche.
8. Sono fatte salve le competenze
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 8
Copertura finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti
dall'istituzione e funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 7, nel limite
massimo di spesa di 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede ai
sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge 1¡ marzo 2002, n. 39.
2. Fatto salvo quanto previo dal
comma 1, dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per
il bilancio dello Stato.
D. LGS. 276/2003 *
Decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30
(Disposizioni rilevanti)
Capo II
Prestazioni
occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti
Art. 70.
Definizione e campo di
applicazione
1. Per prestazioni di
lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di natura meramente
occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non
ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne,
nell'ambito:
a) dei piccoli lavori
domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai
bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
b) dell'insegnamento
privato supplementare;
c) dei piccoli lavori
di giardinaggio, nonche' di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
d) della realizzazione
di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
e) della
collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo
svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamita' o eventi
naturali improvvisi, o di solidarieta';
e-bis)
dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile,
limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi[57].
2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a
favore di piu' beneficiari, configurano rapporti di natura meramente
occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attivita' che non danno
complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi
superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.[58]
2-bis. Le
imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un
importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000
euro.[59]
Art. 71.
Prestatori di lavoro
accessorio
1. Possono svolgere
attivita' di lavoro accessorio:
a) disoccupati da
oltre un anno;
b) casalinghe,
studenti e pensionati;
c) disabili e soggetti
in comunita' di recupero;
d) lavoratori
extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi
alla perdita del lavoro.
2. l soggetti di cui
al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano
la loro disponibilita' ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito
territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A
seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di
prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera
magnetica dalla quale risulti la loro condizione.
Art. 72.
Disciplina del lavoro
accessorio
1.
Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i
beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o pi� carnet di
buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale e' fissato
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi
entro trenta giorni[60]
e periodicamente aggiornato.
2. Tale valore nominale e' stabilito tenendo conto della media
delle retribuzioni rilevate per le attivitˆ lavorative affini a quelle di cui
all'articolo 70, comma 1, nonche' del costo di gestione del servizio.
3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio
compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della
restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro
accessorio. Tale compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non
incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro
accessorio.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il
concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta
i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il
versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini
assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del
valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui
al comma 1, a titolo di rimborso spese.[61]
4-bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo
70, comma 1, lettera e-bis), trova applicazione la normale disciplina
contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.[62]
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio
decreto, individua le aree (...)[63] e il concessionario del servizio
attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di
lavoro accessorio e regolamenta criteri e modalitˆ per il versamento dei
contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e
previdenziali.[64]
L. 271/2004 *
Legge 12 Novembre 2004, n. 271,
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre 2004,
n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione
(Ulteriori disposizioni)
Art.
1
É
2-bis. Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione
monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dellÕarticolo
30 e del comma 3 dellÕarticolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le
materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14
dello stesso decreto legislativo e lÕesame dei relativi ricorsi sono di
competenza del tribunale in composizione monocratica
Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di rilascio e rinnovo dei
permessi di soggiorno)
1. AllÕarticolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il
comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis.
NellÕambito delle direttive impartite dal Ministro dellÕinterno per la
semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri
amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dellÕinterno
pu˜ altres“ stipulare, senza oneri aggiuntivi perla finanza pubblica,
convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici
per la raccolta e lÕinoltro agli uffici dellÕAmministrazione dellÕinterno delle
domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonchŽ
per lo svolgimento di altre operazioni preliminari allÕadozione dei
provvedimenti richiesti e per lÕeventuale inoltro, ai privati interessati, dei
provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro
dellÕinterno, si determina lÕimporto dellÕonere a carico dellÕinteressato al
rilascio dei provvedimenti richiesti.
4-ter. Per le
finalitˆ di cui al comma 4-bis, gli incaricati del pubblico servizio, addetti
alle procedure definite dalle convenzioni, possono essere autorizzati a
procedere allÕidentificazione degli interessati, con lÕosservanza delle
disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione
delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni"È.
D. LGS. 12/2005 *
Decreto Legislativo 10 gennaio 2005, n.12,
Attuazione della direttiva 2001/40/CE
relativa al riconoscimento
reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi
Art.1.
Finalita'
1.
Il presente decreto non si applica ai familiari dei cittadini dell'Unione
europea che hanno esercitato il proprio diritto alla libera circolazione.
2.
Per familiari di cittadini dell'Unione europea si intendono il coniuge, i
discendenti diretti o quelli del coniuge di eta' inferiore ai 21 anni o a
carico, gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge.
Art.
2.
Decisioni
di allontanamento e misure di esecuzione
1.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 23 e 96 della Convenzione di
applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata con legge
30 settembre 1993, n. 388, ai fini del presente decreto, le decisioni di
allontanamento, adottate dalle competenti autorita' nazionali, sono i
provvedimenti di respingimento e di espulsione disposti, rispettivamente, dal
Questore, dal Ministro dell'interno e dal Prefetto, ai sensi degli articoli 10
e 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito
denominato: Çtesto unicoÈ, nonche' i corrispondenti provvedimenti di
allontanamento adottati dalle competenti autorita' di uno Stato membro
dell'Unione europea.
2.
L'autorita' nazionale competente ad adottare una misura di esecuzione per
l'attuazione di una decisione di allontanamento adottata da un altro Stato
membro dell'Unione europea e' il Prefetto che provvede, secondo la procedura di
cui all'articolo 13, comma 3, del testo unico, previa eventuale acquisizione,
dallo Stato membro autore della decisione di allontanamento, dei documenti
necessari per comprovare l'attualita' della medesima decisione, anche
attraverso i canali di consultazione di cui all'articolo 3 del presente
decreto.
3.
All'esecuzione dell'espulsione provvede il Questore, secondo le modalita' di
cui all'articolo 13 e all'articolo 14 del testo unico.
4.
L'esecuzione dell'espulsione, nei confronti di uno straniero in possesso di un
titolo di soggiorno, puo' essere disposta, previa revoca del provvedimento
autorizzativo, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6, del testo unico, da parte
dell'autorita' che lo ha rilasciato.
Art.
3.
Procedura
di consultazione fra gli Stati membri
1.
L'accertamento della situazione concernente gli stranieri destinatari della
decisione di allontanamento viene effettuata dal dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno, avvalendosi del Servizio per la
cooperazione internazionale di polizia che utilizzera' i canali di
consultazione utili ai fini dell'accertamento richiesto.
2.
Il Ministero dell'interno provvedera' a comunicare allo Stato membro autore
della decisione di allontanamento l'avvenuta esecuzione della medesima.
Art.
4.
Trattamento
di dati personali
1.
Per il trattamento dei dati personali derivanti dall'attuazione del presente
decreto si applicano le disposizioni del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art.
5.
Ricorsi
1.
Avverso il provvedimento di esecuzione delle decisioni di allontanamento di cui
all'articolo 2, comma 2, l'interessato puo' proporre ricorso all'autorita'
giudiziaria prevista dall'articolo 13, comma 8, del testo unico, del luogo in
cui ha sede l'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato.
Art.
6.
Casi
di esclusione
1.
Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono fatte salve le
disposizioni internazionali e comunitarie sulla individuazione dello Stato
competente per l'esame della domanda di asilo presentata in uno degli Stati
membri dell'Unione europea e gli accordi di riammissione vigenti tra l'Italia e
gli Stati membri.
2.
Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le decisioni di
allontanamento adottate in contrasto con le Convenzioni internazionali in
vigore in materia di diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nonche'
in contrasto con l'articolo 19 del testo unico.
Art.
7.
Costi
1.
Se le decisioni di allontanamento non possono essere eseguite a spese dello
straniero interessato lo Stato autore e lo Stato esecutore compensano tra loro
gli squilibri finanziari che possono risultare dall'applicazione del presente
decreto, secondo i criteri e le modalita' previste dalla decisione 2004/191/CE del
Consiglio, del 23 febbraio 2004.
L. 80/2005 *
Legge 14 maggio 2005, n. 80,
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, recante disposizioni urgenti nellÕambito del Piano di azione per lo
sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica
del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di
arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali
(Disposizioni rilevanti)
...
Art. 1-ter.
(Quote massime di
lavoratori stranieri per esigenze di carattere stagionale)
1. In attesa della definizione delle quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono essere stabilite, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quote massime di stranieri
da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato per esigenze di
carattere stagionale per i settori dell'agricoltura e del turismo, anche in
misura superiore alle quote stabilite nell'anno precedente. Sono comunque fatti
salvi i provvedimenti gia' adottati.
...
D. LGS. 76/2005 *
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.76,
Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo
2003, n. 53
(Disposizioni rilevanti)
Art.
1.
Diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione
...
6.
La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal
presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato,
oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4,
secondo comma, della Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo 5.
...
Art.
5.
Vigilanza
sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni
1.
Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori
dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti
ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.
2.
Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche
sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo
3, cosi' come previsto dal presente decreto, provvedono:
a)
il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto
dovere;
b)
il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione
formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di
iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
c)
la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di
loro competenza a livello territoriale;
d)
i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all'articolo
48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti
all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonche'
il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i
soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di
previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124.
3.
In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si
applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato
assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.
...
L. 155/2005 *
Legge 31 luglio 2005, n. 155,
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale
(Ulteriori disposizioni rilevanti)
...
Art. 2.
Permessi di soggiorno a fini investigativi
1. Anche fuori dei casi di cui al capo II del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 18 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decretolegislativo 25 luglio 1998, n.
286, di seguito denominato: Çdecreto legislativo n. 286 del 1998È, e in deroga
a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998,
quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
relativi a delitti commessi per finalitˆ di terrorismo, anche internazionale, o
di eversione dell'ordine democratico, vi e' l'esigenza di garantire la
permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto
all'autoritˆ giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le
caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 8
del 1991 il questore, autonomamente o su segnalazione dei responsabili di
livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei
Servizi informativi e di sicurezza, ovvero quando ne e' richiesto dal
procuratore della Repubblica, rilascia allo straniero uno speciale permesso di
soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.
2. Con la segnalazione di cui al comma 1, sono comunicati al
questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi
indicate, con particolare riferimento alla rilevanza del contributo offerto
dallo straniero.
3. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente
articolo pu˜ essere rinnovato, per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica.
Esso e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalitˆ dello
stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica, dagli altri organi di cui
al comma 1 o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le
altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le
disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.
5. Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria
rilevanza per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati
terroristici alla vita o all'incolumitˆ delle persone o per la concreta
riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi ovvero
per identificare i responsabili di atti di terrorismo, allo straniero pu˜
essere concessa, con le stesse modalitˆ di cui al comma 1 la carta di
soggiorno, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto
legislativo n. 286 del 1998.
Art. 3.
Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di
prevenzione del terrorismo
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma
1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il Ministro dell'interno o, su sua
delega, il prefetto pu˜ disporre l'espulsione dello straniero appartenente ad
una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza
nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o
attivitˆ terroristiche, anche internazionali.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione e' eseguita
immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle
disposizioni del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, concernenti l'esecuzione dell'espulsione dello straniero
sottoposto a procedimento penale e di quelle di cui al comma 5-bis del medesimo
articolo 13. Ugualmente si procede nei casi di espulsione di cui al comma 1
dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Il prefetto pu˜ altres“ omettere, sospendere o revocare il
provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto
legislativo n. 286 del 1998, informando preventivamente il Ministro
dell'interno, quando sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di
soggiorno di cui all'articolo 2 del presente decreto, ovvero quando sia
necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di attivitˆ
terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attivitˆ
informative dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili dei
delitti commessi con finalitˆ di terrorismo.
4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 e' ammesso
ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio. Il ricorso
giurisdizionale in nessun caso pu˜ sospendere l'esecuzione del provvedimento.
4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione, di cui al
comma 1, adottati dal Ministro dell'interno, o su sua delega, non e' ammessa la
sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o
dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.
5. Quando nel corso dell'esame dei ricorsi di cui al comma 4 del
presente articolo e di quelli di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la decisione dipende dalla cognizione di
atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il
procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello
stesso non possono essere comunicati al Tribunale amministrativo. Qualora la
sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, il Tribunale
amministrativo pu˜ fissare un termine entro il quale l'amministrazione e'
tenuta a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento
impugnato. Decorso il predetto termine, il Tribunale amministrativo decide allo
stato degli atti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31
dicembre 2007.
...
L. 296/2006 *
Legge
27 Dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2007)
(Ulteriori disposizioni rilevanti)
Art. 1
...
1184. All'articolo
4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 6 e' sostituito
dai seguenti:
"6. Le
comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti
di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze
professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui
al comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro,
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale delle
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali
sostitutive o esclusive, nonche' nei confronti della Prefettura – Ufficio
territoriale del Governo.
...
6-ter. Per le
comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e
privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi
competenti presso i quali e' ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al
comma 7 disciplina anche le modalita' e i tempi di applicazione di quanto
previsto dal presente comma".
...
1315. A decorrere
dall'applicazione dei nuovi importi dei diritti da riscuotere corrispondenti
alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per l'area
Schengen, come modificati dalla decisione n. 2006/440/CE del Consiglio, del 1¼
giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 175 del
29 giugno 2006, e comunque non prima della data di entrata in vigore della
presente legge, l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di
lunga durata previsto all'articolo 26 della tabella dei diritti consolari, di
cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 185, e' determinato
nell'importo di 75 euro .
1316. In caso di
aggiornamenti successivi degli importi dei diritti da riscuotere corrispondenti
alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per l'area
Schengen, al fine di rendere permanente la differenziazione delle due tariffe,
l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata di cui
alla tabella citata nel comma 1315, e' conseguentemente aumentato di 15 euro
rispetto alla tariffa prevista per i visti per l'area Schengen.
...
1324. Per i
soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui
all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a
condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata
con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che
le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito
complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al
suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio
dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio
fiscale connesso ai carichi familiari.
1325. Per i
cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta
sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni di cui al comma 1324, la
documentazione puo' essere formata da:
a) documentazione
originale prodotta dall'autorita' consolare del Paese d'origine, con traduzione
in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per
territorio;
b) documentazione
con apposizione dell'apostille per i soggetti che provengono dai Paesi che
hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione
validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente,
tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato
italiano del Paese d'origine.
1326. La richiesta
di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della
documentazione di cui al comma 1325 deve essere accompagnata da dichiarazione
che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova
documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.
1327. Il comma
6-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' abrogato.
...
D. LGS. 3/2007 *
Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 3, Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status
di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo
(Ulteriori disposizioni rilevanti)
...
Art. 2.
Disposizioni transitorie
(...)
2. Agli stranieri gia' titolari di carta di soggiorno si
applicano le norme del presente decreto.
3. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o
provvedimenti, fanno riferimento alla carta di soggiorno, il riferimento si
intende al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dall'articolo 1.
4. Il Ministero dell'interno provvede all'individuazione del
punto di contatto e allo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati
membri dell'Unione europea in applicazione del presente decreto.
...
Art. 4.
Norma finale
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione delle norme di
attuazione ed integrazione del presente decreto, nonche' alla revisione ed
armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
D. LGS. 5/2007 *
Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 5, Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto
di ricongiungimento familiare
(Ulteriori disposizioni rilevanti)
Art. 1.Fi n a l i t a' 1. Il presente decreto legislativo stabilisce le condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di Paesi terzi, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano, in applicazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003.
...
Art. 4.Disposizione finale 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione del presente decreto, nonche' alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
D. LGS. 24/2007 *
Decreto Legislativo 25 gennaio 2007, n.24,
Attuazione della direttiva 2003/110/CE, relativa all'assistenza durante il
transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.
Art. 1. Finalita' 1. Il presente decreto definisce le misure di assistenza tra autorita' competenti nell'ambito dell'espulsione per via aerea, con o senza scorta, negli aeroporti di transito degli Stati membri, secondo le disposizioni contenute nella direttiva 2003/110/CE, del Consiglio, del 25 novembre 2003. 2. Il presente decreto lascia impregiudicati gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati, del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo e di liberta' fondamentali, nonche' dalle Convenzioni internazionali in materia di estradizione. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: a) "cittadino di un Paese terzo": ogni persona che non ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, della Repubblica di Islanda o del Regno di Norvegia; b) "Stato membro richiedente": lo Stato membro che esegue una decisione di espulsione di un cittadino di un Paese terzo e che richiede il transito nell'aeroporto di un'altro Stato membro; c) "Stato membro richiesto": lo Stato membro nel cui aeroporto deve aver luogo il transito; d) "componenti della scorta": ogni persona dello Stato membro richiedente che e' incaricata di accompagnare il cittadino di un Paese terzo, incluse le persone preposte all'assistenza medica e gli interpreti; e) "transito per via aerea": il passaggio, attraverso la zona di un aeroporto dello Stato membro richiesto, del cittadino di un Paese terzo ed eventualmente dei componenti della scorta ai fini dell'espulsione per via aerea. Art. 3. Autorita' centrale 1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per l'immigrazione e la polizia delle frontiere, di seguito denominata: "Direzione centrale", e' competente a ricevere ed inoltrare le richieste di transito per via aerea. Art. 4. Richiesta di transito per via aerea 1. Al fine dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione di un cittadino di un Paese terzo, qualora non sia ragionevolmente possibile fare ricorso ad un volo diretto verso il Paese di destinazione, la direzione centrale presenta all'Autorita' centrale individuata dallo Stato membro richiesto la richiesta di transito per via aerea, contenente i dati indicati nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, previo accertamento della mancanza di impedimenti all'eventuale transito attraverso altri Stati ovvero alla riammissione da parte dello Stato di destinazione. La richiesta di transito per via aerea non e', in linea di massima, presentata se l'attuazione della misura di espulsione rende necessario un cambio di aeroporto nel territorio dello Stato membro richiesto. 2. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 1, comma 2, la richiesta di transito per via aerea presentata dall'Autorita' centrale individuata dallo Stato membro richiedente alla Direzione centrale puo' essere rifiutata se: a) il cittadino di un Paese terzo risulti in Italia imputato ovvero condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale e, in ogni caso, per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite, nonche' destinatario di provvedimenti restrittivi della liberta' personale, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, e fatti salvi gli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali in materia di estradizione; b) sussistono impedimenti al transito attraverso altri Stati o alla riammissione da parte dello Stato di destinazione ovvero dello Stato richiedente; c) il provvedimento richiede un cambio di aeroporto nel territorio nazionale; d) l'assistenza non puo' essere fornita al momento della richiesta; e) il cittadino di un Paese terzo e' considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera d), la Direzione centrale comunica, quanto prima, allo Stato membro richiedente una diversa data, quanto piu' vicina possibile a quella richiesta, per l'effettuazione del transito, sempreche' siano soddisfatte le altre condizioni per l'autorizzazione al transito. 4. L'autorizzazione al transito per via aerea gia' rilasciata puo' essere ritirata se, successivamente al rilascio, diventano noti ovvero si verificano fatti che, ai sensi del comma 2, ne avrebbero giustificato il rifiuto. 5. La Direzione centrale comunica per iscritto, immediatamente, alla competente autorita' dello Stato richiedente l'eventuale rifiuto o ritiro dell'autorizzazione al transito, ovvero l'impossibilita' per qualsiasi altro motivo di procedere al transito, motivando la propria decisione. 6. Il transito per via aerea non e' richiesto ne' e' autorizzato se il cittadino di un Paese terzo corre il rischio di subire, nel Paese di destinazione o di transito, trattamenti inumani umilianti, torture o la pena di morte ovvero rischia la vita o la liberta' a causa della sua razza, religione, nazionalita', del suo orientamento sessuale, delle sue convinzioni politiche o della sua appartenenza ad un genere o ad un determinato gruppo sociale. Art. 5. Modalita' di presentazione della richiesta di transito per via aerea 1. La richiesta di transito per via aerea e' presentata per iscritto alla Direzione centrale, non oltre due giorni prima del transito e contiene i dati indicati nell'allegato A. In casi di particolare urgenza, debitamente motivati, tale termine puo' essere piu' breve. 2. La Direzione centrale comunica per iscritto allo Stato richiedente l'accoglimento o il rifiuto dell'istanza entro due giorni dalla ricezione della richiesta ovvero nel termine piu' breve di cui al comma 1. Il termine per la comunicazione della decisione puo' essere motivatamente prorogato fino ad un massimo di quarantotto ore. 3. In mancanza di comunicazione della decisione ovvero della proroga entro la data richiesta, le operazioni di transito sono avviate, trascorso il termine di cui al comma 2, previa comunicazione da parte dello Stato richiedente. Le disposizioni del presente comma sono derogabili sulla base di accordi o intese bilaterali o multilaterali. 4. La richiesta di transito per via aerea deve prevedere, in linea di massima, la dotazione della scorta, salvo comprovati motivi segnalati dallo Stato richiedente. Art. 6. Misure di assistenza 1. La Direzione centrale, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e nel rispetto delle norme internazionali, adotta ogni disposizione idonea ad assicurare che le operazioni di transito si svolgano nel piu' breve tempo possibile e, comunque, entro ventiquattro ore, avvalendosi di appositi punti di contatto presso gli aeroporti. 2. La Direzione centrale, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente e nel rispetto delle norme internazionali, previe consultazioni reciproche con l'Autorita' centrale richiedente, stabilisce e fornisce tutte le misure di sostegno necessarie dall'atterraggio fino alla partenza del cittadino di un Paese terzo e in particolare: a) l'attesa del cittadino di un Paese terzo all'aeromobile e l'accompagnamento nella zona aeroportuale di transito, fino al volo di connessione; b) il vitto per il cittadino di un Paese terzo e, eventualmente, per i componenti della scorta; c) la presa in consegna, la conservazione e l'inoltro dei documenti di viaggio, specie in caso di espulsione senza scorta; d) nei casi di transito senza scorta, la comunicazione all'Autorita' richiedente del luogo e dell'ora di partenza del cittadino di un Paese terzo dal territorio dello Stato; e) la comunicazione all'Autorita' richiedente di eventuali incidenti gravi verificatisi durante il transito. 3. In ogni caso, sono garantite al cittadino di un Paese terzo ed ai componenti della scorta le cure urgenti o, comunque, essenziali. 4. Qualora le modalita' del transito lo richiedano, e per il tempo strettamente necessario, il cittadino di un Paese terzo e' collocato, in attesa della partenza, nei locali adibiti ad ufficio di pubblica sicurezza o, ove consentito, negli appositi spazi della zona sterile aeroportuale. 5. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, qualora non sia possibile portare a termine le operazioni di transito nel termine di cui al comma 1, la Direzione centrale, previe richiesta e consultazione con l'autorita' richiedente, assume tutte le misure necessarie alla prosecuzione delle operazioni di transito che devono, in ogni caso, concludersi entro le successive quarantotto ore. 6. Le spese per le prestazioni di cui ai commi 2, lettera b), e 3, nonche' ogni altra spesa eventualmente conseguente alle misure di sostegno fornite e adeguatamente documentate, sono a carico dello Stato richiedente. Art. 7. Obbligo di riammissione 1. Il cittadino di un Paese terzo, per il quale la Direzione centrale ha presentato richiesta di transito per via aerea, e' riammesso sul territorio nazionale qualora: a) l'autorizzazione al transito per via aerea sia stata rifiutata o ritirata; b) il cittadino di un Paese terzo sia uscito, senza autorizzazione, dalla zona aeroportuale di transito; c) l'espulsione del cittadino di un Paese terzo in un altro Paese di transito o nel Paese di destinazione o l'imbarco sul volo di connessione siano falliti; d) non sia stato possibile, per qualsiasi motivo, condurre a termine le operazioni di transito con la partenza del cittadino di un Paese terzo per un altro Paese di transito ovvero per il Paese di destinazione. 2. Qualora non sia stato possibile effettuare il transito di un cittadino di un Paese terzo nel territorio nazionale, la Direzione centrale presta l'assistenza necessaria per la riammissione dello stesso nel territorio dello Stato richiedente. Le spese del viaggio di ritorno sono a carico dello Stato richiedente. Art. 8. Obblighi e poteri della scorta 1. Durante le operazioni di transito per via aerea, i componenti della scorta che accompagna il cittadino di un Paese terzo non portano armi e indossano abiti civili. Essi sono tenuti ad esibire l'autorizzazione al transito rilasciata dalla Direzione centrale ovvero, nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, la comunicazione del transito. 2. Nell'esecuzione delle operazioni di transito i poteri dei componenti della scorta sono limitati all'autodifesa, salva la necessita' di adottare misure ragionevoli e proporzionate per impedire che il cittadino di un Paese terzo fugga, provochi lesioni a se stesso o a terzi ovvero arrechi danni a beni, nel rispetto della legislazione dello Stato membro richiesto, e sempre che a tale necessita' non possano provvedere i competenti funzionari nazionali o che prestano le misure di assistenza. Art. 9. Norma finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
D. LGS. 30/2007 *
Decreto legislativo 6 Febbraio 2007, n.30,
Attuazione della direttiva 2004/38/CE
relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro
familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Art.
1.
Finalita'
1.
Il presente decreto legislativo disciplina:
a)
le modalita' d'esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno
nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione europea e dei
familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi
cittadini;
b)
il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato dei cittadini
dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o
raggiungono i medesimi cittadini;
c)
le limitazioni ai diritti di cui alle lettere a) e b) per motivi di ordine
pubblico e di pubblica sicurezza.
Art.
2.
Definizioni
1.
Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a)
Çcittadino dell'UnioneÈ: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato
membro;
b)
ÇfamiliareÈ:
1)
il coniuge;
2)
il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione
registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la
legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al
matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente
legislazione dello Stato membro ospitante;
3)
i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico e quelli del
coniuge o partner di cui alla lettera b);
4)
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla
lettera b);
c)
ÇStato membro ospitanteÈ: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si
reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.
Art.
3.
Aventi
diritto
1.
Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione
che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la
cittadinanza, nonche' ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.
2.
Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno
dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua
legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti
persone:
a)
ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito
all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico o convive, nel paese di
provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a
titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino
dell'Unione lo assista personalmente;
b)
il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile
debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.
3.
Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione
personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.
Art.
4.
Diritto
di circolazione nell'ambito dell'Unione europea
1.
Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla
frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identita' valido
per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto
valido, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un
altro Stato dell'Unione.
2.
Per i soggetti di cui al comma 1, minori degli anni diciotto, ovvero interdetti
o inabilitati, il diritto di circolazione e' esercitato secondo le modalita'
stabilite dalla legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
Art.
5.
Diritto
di ingresso
1.
Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla
frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identita' valido
per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto
valido, sono ammessi nel territorio nazionale.
2.
I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati
all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui e' richiesto. Il possesso
della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validita' esonera
dall'obbligo di munirsi del visto.
3.
I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con priorita'
rispetto alle altre richieste.
4.
Nei casi in cui e' esibita la carta di soggiorno di cui all'articolo 10 non
sono apposti timbri di ingresso o di uscita nel passaporto del familiare non
avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.
5.
Il respingimento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di un suo
familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto dei
documenti di viaggio o del visto di ingresso, non e' disposto se l'interessato,
entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa pervenire i documenti necessari
ovvero dimostra con altra idonea documentazione, secondo la legge nazionale, la
qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.
5
bis. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino
dell'Unione o il suo familiare puo' presentarsi ad un ufficio di polizia per
dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata
effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria,
che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi.[65]
Art.
6.
Diritto
di soggiorno fino a tre mesi
1.
I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio
nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o
formalita', salvo il possesso di un documento d'identita' valido per l'espatrio
secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
2.
Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino
dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validita', che hanno
fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
3.
Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi ai Trattati dell'Unione
europea ed alla normativa comunitaria in vigore, i cittadini di cui ai commi 1
e 2, nello svolgimento delle attivita' consentite, sono tenuti ai medesimi adempimenti
richiesti ai cittadini italiani.
Art.
7.
Diritto
di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi
1.
Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per
un periodo superiore a tre mesi quando:
a)
e' lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
b)
dispone per se' stesso e per i propri familiari di risorse economiche
sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello
Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di
altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio
nazionale;
c)
e' iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi
come attivita' principale un corso di studi o di formazione professionale e
dispone, per se' stesso e per i propri familiari, di risorse economiche
sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello
Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una
dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione
sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio
nazionale;
d)
e' familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un
cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a),
b) o c).
2.
Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 e' esteso ai familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel
territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purche' questi risponda alle
condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c).
3.
Il cittadino dell'Unione, gia' lavoratore subordinato o autonomo sul territorio
nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a)
quando:
a)
e' temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un
infortunio;
b)
e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver
esercitato un'attivita' lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale
ed e' iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione,
di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297, che attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita'
lavorativa;
c)
e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di
un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si e'
trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio
nazionale, e' iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la
dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilita'
allo svolgimento di attivita' lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva
la qualita' di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
d)
segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione
involontaria, la conservazione della qualita' di lavoratore subordinato
presuppone che esista un collegamento tra l'attivita' professionale
precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.
Art.
8.
Ricorsi
avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno
1.
Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6
e 7, e' ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo ove
dimora il richiedente, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di
cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
Art.
9.
Formalita'
amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari
1.
Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'articolo
7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954 n.
1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
2.
Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione e' comunque richiesta trascorsi
tre mesi dall'ingresso ed e' rilasciata immediatamente una attestazione
contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonche' la
data della richiesta.
3.
Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al
comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino
dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:
a)
l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l'iscrizione e'
richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a);
b)
la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri
familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, nonche' la titolarita' di una assicurazione sanitaria ovvero di
altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio
nazionale, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
lettera b);
c)
l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente
normativa e la titolarita' di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo
comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonche' la disponibilita'
di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri familiari, secondo i
criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo
n. 286 del 1998, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma
1, lettera c).
4.
Il cittadino dell'Unione puo' dimostrare di disporre, per se' e per i propri
familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza
pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
5.
Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini
italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari del cittadino
dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono
presentare, in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a)
un documento di identita' o il passaporto in corso di validita', nonche' il
visto di ingresso quando richiesto;
b)
un documento che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di
familiare a carico;
c)
l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino
dell'Unione.
6.
Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l'iscrizione anagrafica ed il
rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identita' si
applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano.
7.
Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadino dell'Unione
che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi
dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, a
cura delle amministrazioni comunali alla Questura competente per territorio.
Art.
10.
Carta
di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea
1.
I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio
nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la
ÇCarta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'UnioneÈ, redatta su
modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, e'
rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2.
Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare
del cittadino dell'Unione e' rilasciata una ricevuta secondo il modello
definito con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.
3.
Per il rilascio della Carta di soggiorno, e' richiesta la presentazione:
a)
del passaporto o documento equivalente, in corso di validita', nonche' del
visto di ingresso, qualora richiesto;
b)
di un documento che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di
familiare a carico;
c)
dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino
dell'Unione;
d)
della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari.
4.
La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validita'
di cinque anni dalla data del rilascio.
5.
La carta di soggiorno mantiene la propria validita' anche in caso di assenze
temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonche' di assenze di
durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino
a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la
maternita', malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per
motivi di lavoro in un altro Stato; e' onere dell'interessato esibire la
documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di
validita'.
6.
Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 e' gratuito, salvo il
rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.
Art.
11.
Conservazione
del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del
cittadino dell'Unione europea
1.
Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio nazionale
non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di
soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 o siano in possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1.
2.
Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di
soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sempre
che essi abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno un anno prima
del decesso del cittadino dell'Unione ed abbiano acquisito il diritto di
soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o dimostrino di esercitare
un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per se' e per i
familiari di risorse sufficienti, affinche' non divengano un onere per il
sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro soggiorno, nonche' di
una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di
fare parte del nucleo familiare, gia' costituito nello Stato, di una persona
che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate
all'articolo 9, comma 3.
3.
Nell'ipotesi di cui al comma 2, quando non sussiste il requisito del soggiorno
nel territorio nazionale per almeno un anno si applica l'articolo 30, comma 5,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
4.
La partenza del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale o il suo decesso
non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che
ne ha l'affidamento, indipendentemente dal requisito della cittadinanza, se
essi risiedono nello Stato e sono iscritti in un istituto scolastico per
seguirvi gli studi, e fino al termine degli studi stessi.
Art.
12.
Mantenimento
del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento
del matrimonio
1.
Il divorzio e l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione non
incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di
soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o soddisfino personalmente le
condizioni previste all'articolo 7, comma 1.
2.
Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione non
comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino
dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che
essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente di cui all'articolo
14 o che si verifichi una delle seguenti condizioni:
a)
il matrimonio e' durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale,
prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento;
b)
il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto
l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i
coniugi o a decisione giudiziaria;
c)
l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito
con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito
familiare;
d)
il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad
un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al
figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le
visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e
fino a quando sono considerate necessarie.
3.
Nei casi di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle condizioni di
cui alle lettere a), b), c) e d), si applica l'articolo 30, comma 5, del citato
decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.
4.
Nei casi di cui al comma 2, salvo che gli interessati abbiano acquisito il
diritto di soggiorno permanente di cui al successivo articolo 14, il loro
diritto di soggiorno e' comunque subordinato al requisito che essi dimostrino
di esercitare un'attivita' lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per
se' e per i familiari di risorse sufficienti, affinche' non divengano un onere
per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno, nonche'
di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di
fare parte del nucleo familiare, gia' costituito nello Stato, di una persona
che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate
all'articolo 9, comma 3.
Art.
13.
Mantenimento
del diritto di soggiorno
1.
I cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di
soggiorno di cui all'articolo 6, finche' hanno le risorse economiche di cui
all'articolo 9, comma 3, che gli impediscono di diventare un onere eccessivo
per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finche' non
costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
2.
I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno
di cui agli articoli 7, 11 e 12, finche' soddisfano le condizioni fissate negli
stessi articoli.
3.
Ferme le disposizioni concernenti l'allontanamento per motivi di ordine e
sicurezza pubblica, un provvedimento di allontanamento non puo' essere adottato
nei confronti di cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualora;
a)
i cittadini dell'Unione siano lavoratori subordinati o autonomi;
b)
i cittadini dell'Unione siano entrati nel territorio dello Stato per cercare un
posto di lavoro. In tale caso i cittadini dell'Unione e i membri della loro
famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini dell'Unione
possono dimostrare di essere iscritti nel Centro per l'impiego da non piu' di
sei mesi, ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo
svolgimento dell'attivita' lavorativa, di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito dall'articolo
3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e di non essere stati
esclusi dallo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 4 del medesimo
decreto legislativo n. 297 del 2002.
Art.
14.
Diritto
di soggiorno permanente
1.
Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa
per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non
subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13.
2.
Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la
cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente
se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio
nazionale unitamente al cittadino dell'Unione.
3.
La continuita' del soggiorno non e' pregiudicato da assenze che non superino
complessivamente sei mesi l'anno, nonche' da assenze di durata superiore per
l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi
consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternita', malattia
grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un
altro Stato membro o in un Paese terzo.
4.
Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze
dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.
Art.
15.
Deroghe
a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attivita' nello Stato membro
ospitante e dei loro familiari
1.
In deroga all'articolo 14 ha diritto di soggiorno permanente nello Stato prima
della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno:
a)
il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa
l'attivita', ha raggiunto l'eta' prevista ai fini dell'acquisizione del diritto
alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore subordinato che cessa di svolgere
un'attivita' subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a condizione
che abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attivita' almeno negli
ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre
anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la legge non
riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa
all'eta' e' considerata soddisfatta quando l'interessato ha raggiunto l'eta' di
60 anni;
b)
il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo
nello Stato per oltre due anni e cessa di esercitare l'attivita' professionale
a causa di una sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente. Ove tale
incapacita' sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia
professionale che da' all'interessato diritto ad una prestazione interamente o
parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si applica alcuna
condizione relativa alla durata del soggiorno;
c)
il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d'attivita' e di
soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un'attivita' subordinata o
autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio
dello Stato, permanendo le condizioni previste per l'iscrizione anagrafica.
2.
Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti nel comma 1, lettere a) e b), i
periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello Stato membro in cui
esercita un'attivita' sono considerati periodi trascorsi nel territorio
nazionale.
3.
I periodi di iscrizione alle liste di mobilita' o di disoccupazione
involontaria, cosi' come definiti dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.
297, o i periodi di sospensione dell'attivita' indipendenti dalla volonta'
dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attivita' per
motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4.
La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e
dell'attivita' di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono necessarie
se il coniuge e' cittadino italiano, ovvero ha perso la cittadinanza italiana a
seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.
5.
I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o
autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel territorio dello Stato, godono
del diritto di soggiorno permanente se il lavoratore stesso ha acquisito il
diritto di soggiorno permanente in forza del comma 1.
6.
Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attivita' senza
aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente a norma del comma 1, i
familiari che hanno soggiornato con il lavoratore nel territorio acquisiscono
il diritto di soggiorno permanente, qualora si verifica una delle seguenti
condizioni:
a)
il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, abbia
soggiornato in via continuativa nel territorio nazionale per due anni;
b)
il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una
malattia professionale;
c)
il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del
matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.
7.
Se non rientrano nelle condizioni previste dal presente articolo, i familiari
del cittadino dell'Unione di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12,
comma 2, che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di
soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per
cinque anni nello Stato membro ospitante.
Art.
16.
Attestazione
di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea
1.
A richiesta dell'interessato, il comune di residenza rilascia al cittadino di
uno Stato membro dell'Unione europea un attestato che certifichi la sua
condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. L'attestato e'
rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione
atta a provare le condizioni, rispettivamente previsti dall'articolo 14 e
dall'articolo 15.
2.
L'attestato di cui al comma 1 puo' essere sostituito da una istruzione contenuta
nel microchip della carta di identita' elettronica di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le regole tecniche stabilite dal
Ministero dell'interno.
Art.
17.
Carta
di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro
1.
Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro dell'Unione europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno
permanente, la Questura rilascia una ÇCarta di soggiorno permanente per
familiari di cittadini europeiÈ.
2.
La richiesta di Carta di soggiorno permanente e' presentata alla Questura
competente per territorio di residenza prima dello scadere del periodo di
validita' della Carta di soggiorno di cui all'articolo 10 ed e' rilasciata entro
90 giorni, su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro
dell'interno.
3.
Il rilascio dell'attestazione e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli
stampati o del materiale utilizzato.
4.
Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni
consecutivi, non incidono sulla validita' della carta di soggiorno permanente.
Art.
18.
Continuita'
del soggiorno
1.
La continuita' del soggiorno, ai fini del presente decreto legislativo, nonche'
i requisiti prescritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 possono essere comprovati
con le modalita' previste dalla legislazione vigente.
2.
La continuita' del soggiorno e' interrotta dal provvedimento di allontanamento
adottato nei confronti della persona interessata, che costituisce causa di
cancellazione anagrafica[66].
Art.
19.
Disposizioni
comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente
1.
I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare
qualsiasi attivita' economica autonoma o subordinata, escluse le attivita' che
la legge, conformemente ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa
comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani.
2.
Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE e
dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al
presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai
cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale
diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente.
3.
In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtu' dell'attivita'
esercitata o da altre disposizioni di legge, il cittadino dell'Unione ed i suoi
familiari non godono del diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i
primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'articolo 13,
comma 3, lettera b), salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in
forza dell'attivita' esercitata o da altre disposizioni di legge.
4.
La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di
soggiorno permanente puo' essere attestata con qualsiasi mezzo di prova
previsto dalla normativa vigente.
Art.
20[67].
Limitazioni
al diritto di ingresso e di soggiorno (...)
1.
Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei
cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza,
puo' essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza
dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine
pubblico o di pubblica sicurezza.
2.
I motivi di sicurezza dello Stato sussistono anche quando la persona da allontanare
appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio
1975, n. 152, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza
nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o
attivita' terroristiche, anche internazionali.
3.
I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da
allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta,
effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumita'
pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perche' la sua ulteriore permanenza
sul territorio e' incompatibile con la civile e sicura convivenza. Ai fini
dell'adozione del provvedimento, si tiene conto anche di eventuali condanne,
pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o piu' delitti non
colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumita' della persona, o
per uno o piu' delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8
della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della
pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per
i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' di misure di prevenzione o di provvedimenti
di allontanamento disposti da autorita' straniere.
4.
I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di
proporzionalita' e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico,
ne' da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che
rappresentino una minaccia concreta e attuale all'ordine pubblico o alla
pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per se'
l'adozione di tali provvedimenti.
5.
Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata
del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua eta', della sua situazione
familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale
e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il
Paese di origine.
6.
I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono
essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello
Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di
ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
7.
I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio
nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere
allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di
pubblica sicurezza, salvo l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso
del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo
del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.
8.
Le malattie o le infermita' che possono giustificare limitazioni alla liberta'
di circolazione nel territorio nazionale sono solo quelle con potenziale
epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita', nonche' altre
malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreche' siano oggetto di
disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie
che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono
giustificare l'allontanamento.
9.
Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti di allontanamento per motivi
imperativi di pubblica sicurezza dei soggetti di cui al comma 7, nonche' i
provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza
dello Stato. Negli altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati
dal prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario.
10.
I provvedimenti di allontanamento sono motivati, salvo che vi ostino motivi
attinenti alla sicurezza dello Stato. Se il destinatario non comprende la
lingua italiana, il provvedimento e' accompagnato da una traduzione del suo
contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati,
redatti in una lingua a lui comprensibile o, se cio' non e' possibile per
indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale
lingua, comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o tedesca,
secondo la preferenza indicata dall'interessato. Il provvedimento e' notificato
all'interessato e riporta le modalita' di impugnazione e, salvo quanto previsto
al comma 11, indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale
che non puo' essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi
di comprovata urgenza, puo' essere ridotto a dieci giorni. Il provvedimento
indica anche la durata del divieto di reingresso che non puo' essere superiore
a dieci anni nei casi di allontanamento per i motivi di sicurezza dello Stato e
a cinque anni negli altri casi.
11.
Il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e per
motivi imperativi di pubblica sicurezza e' immediatamente eseguito dal questore
e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
12.
Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del provvedimento di
allontanamento si trattiene oltre il termine fissato, il questore dispone
l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal
territorio nazionale. Si applicano, per la convalida del provvedimento del
questore, le disposizioni del comma 11.
13.
Il destinatario del provvedimento di allontanamento puo' presentare domanda di
revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento,
sia decorsa almeno la meta' della durata del divieto, e in ogni caso decorsi
tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare
l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la
decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda,
entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorita'
che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della
domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.
14.
Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio
nazionale in violazione del divieto di reingresso, e' punito con la reclusione
fino a due anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello
Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il giudice puo' sostituire
la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con
divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a
dieci anni. L'allontanamento e' immediatamente eseguito dal questore, anche se
la sentenza non e' definitiva.
15.
Si applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni in caso di
reingresso nel territorio nazionale in violazione della misura
dell'allontanamento disposta ai sensi del comma 14, secondo periodo.
16.
Nei casi di cui ai commi 14 e 15 si procede con rito direttissimo. In caso di
condanna, salvo che il giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo,
e' sempre adottato un nuovo provvedimento di allontanamento immediatamente
esecutivo, al quale si applicano le norme del comma 11.
17.
I provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo sono adottati
tenendo conto anche delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di
residenza o di dimora del destinatario del provvedimento.
Art.20-bis[68].
Procedimento
penale pendente a carico del destinatario del provvedimento di allontanamento
1.
Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento di cui all'articolo
20, commi 11 e 12, sia sottoposto a procedimento penale, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2.
Il nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, si intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria non
provveda entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della richiesta.
3.
Non si da' luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del
citato decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora si proceda per i reati di
cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.
4.
Quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati di cui
all'articolo 380 del codice di procedura penale, si puo' procedere
all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto non sia sottoposto a
misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.
5.
In deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso, il destinatario del
provvedimento di allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero
parte offesa nello stesso, puo' essere autorizzato a rientrare nel territorio
dello Stato, dopo l'esecuzione del provvedimento, per il tempo strettamente
necessario all'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al
giudizio o di compiere atti per i quali e' necessaria la sua presenza. Salvo
che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave
pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione e'
rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica
o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento,
o del suo difensore.
Art.20-ter[69].
Autorita'
giudiziaria competente per la convalida dei provvedimenti del questore
1.
Ai fini della convalida dei provvedimenti emessi dal questore ai sensi degli
articoli 20 e 20-bis, e' competente il tribunale ordinario in composizione
monocratica.
Art.
21[70].
Allontanamento
per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno
1.
Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea o dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza,
puo' altresi' essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che
determinano il diritto di soggiorno dell'interessato ai sensi degli articoli 6,
7 e 13 e salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.
2.
Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato dal prefetto, territorialmente
competente secondo la residenza o dimora del destinatario, anche su
segnalazione motivata del sindaco del luogo di residenza o dimora, con atto
motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento e' adottato tenendo
conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua eta', della sua
salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il
Paese di origine. Il provvedimento riporta le modalita' di impugnazione,
nonche' il termine per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere
inferiore ad un mese. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 10.
3.
Unitamente al provvedimento di allontanamento e' consegnata all'interessato una
attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli
affari esteri, da presentare presso un consolato italiano. Il provvedimento di
allontanamento di cui al comma 1 non puo' prevedere un divieto di reingresso
sul territorio nazionale.
4.
Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato sia individuato
sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di
allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di
cui al comma 3, e' punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda
da 200 a 2.000 euro.
Art.
22[71].
Ricorsi
avverso i provvedimenti di allontanamento
1.
Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato
di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, e per motivi di ordine pubblico puo'
essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede
di Roma.
2.
Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza,
per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui all'articolo
21 puo' essere presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica, a pena di
inammissibilita', al tribunale ordinario in composizione monocratica in cui ha
sede[72]
l'autorita' che lo ha adottato. La parte puo' stare in giudizio personalmente.
3.
I ricorsi di cui ai commi 1 e 2, sottoscritti personalmente dall'interessato,
possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza
diplomatica o consolare italiana; in tale caso l'autenticazione della
sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati
dai funzionari della rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legale
e' rilasciata avanti all'autorita' consolare, presso cui sono eseguite le
comunicazioni relative al procedimento.
4.
I ricorsi di cui ai commi 1 e 2 possono essere accompagnati da una istanza di
sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di allontanamento. Fino
all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento
impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi
su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di
sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza.
5.
Sul ricorso di cui al comma 2, il tribunale decide a norma degli articoli 737,
e seguenti, del codice di procedura civile. Qualora i tempi del procedimento
dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il
territorio nazionale ed e' stata presentata istanza di sospensione ai sensi del
comma 4, il giudice decide con priorita' sulla stessa prima della scadenza del
termine fissato per l'allontanamento.
6.
Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza,
cui e' stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento sono
consentiti, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per
partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa
procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza
pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di
una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta
dell'interessato.
7.
Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente sul territorio
dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.
Art.
23.
Applicabilita'
ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di
cittadini italiani
1.
Le disposizioni del presente decreto legislativo, se piu' favorevoli, si
applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza
italiana.
Art.
24.
Norma
finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 7, 11, 14 e 15, valutati in 14,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede a carico del Fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, le cui
risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate all'I.N.P.S. e al Fondo sanitario nazionale.
2.
Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri
di cui al presente decreto legislativo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti
correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei
provvedimenti o delle misure di cui al precedente periodo, sono tempestivamente
trasmesse alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
3.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
25.
Norme
finali e abrogazioni
1.
Le amministrazioni competenti provvederanno, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, a diffondere tramite i propri siti internet i
contenuti del presente decreto.
2.
Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogati il
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, il decreto
legislativo 18 gennaio 2002, n. 52, il decreto del Presidente della Repubblica
18 gennaio 2002, n. 53, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio
2002, n. 54[73].
3.
Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e'
abrogato.
L. 68/2007 *
Legge 28 Maggio 2007, n. 68, Disciplina dei
soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio
Art. 1.
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per
visite, affari, turismo e studio
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma
3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso
in Italia per visite, affari, turismo e studio non e' richiesto il permesso di
soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi.
In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del
medesimo testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno
e' quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi
dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la
sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della
provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'interno.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2,
salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso ai
sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si
applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al
comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il
minore termine stabilito nel visto di ingresso.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
D. LGS. 206/2007 *
Decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua
determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dellÕadesione di Bulgaria e Romania.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Ambito di applicazione e definizioni
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento, per
lÕaccesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, con esclusione di
quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti in quanto
partecipi sia pure occasionalmente dellÕesercizio di pubblici poteri ed in
particolare le attivita' riservate alla professione notarile, delle qualifiche
professionali gia' acquisite in uno o piu' Stati membri dellÕUnione europea,
che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro
di origine la professione corrispondente.
2. Restano salve le disposizioni vigenti che disciplinano il
profilo dellÕaccesso al pubblico impiego.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai cittadini degli Stati
membri dellÕUnione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale,
quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una
professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno
Stato membro dellÕUnione europea e che, nello Stato dÕorigine, li abilita
allÕesercizio di detta professione.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai
cittadini degli Stati membri dellÕUnione europea titolari di qualifiche
professionali non acquisite in uno Stato membro, per i quali continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti. Per le professioni che rientrano nel titolo
III, capo IV, il riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni
minime di formazione elencate in tale capo.
3. Per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai
cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della
Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con lÕUnione
europea.
Art. 3.
Effetti del riconoscimento
1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai
sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei
requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale
i soggetti di cui allÕarticolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro
dÕorigine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dallÕordinamento
italiano.
2. Ai fini dellÕarticolo 1, comma 1, la professione che
lÕinteressato esercitera' sul territorio italiano sara' quella per la quale e'
qualificato nel proprio Stato membro dÕorigine, se le attivita' sono
comparabili.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 16, comma 10, con
riguardo allÕuso del titolo professionale, il prestatore puo' usare nella
professione la denominazione del proprio titolo di studio, ed eventualmente la
relativa abbreviazione, nella lingua dello Stato membro nel quale il titolo di
studio e' stato conseguito. LÕuso di detta denominazione o dellÕabbreviazione
non e' tuttavia consentito se idoneo ad ingenerare confusione con una
professione regolamentata nel territorio nazionale, per la quale lÕinteressato
non ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale; in tal caso la
denominazione potra' essere utilizzata a condizione che ad essa siano apportate
le modifiche o aggiunte idonee alla differenziazione, stabilite dallÕautorita'
competente di cui allÕarticolo 5.
Art. 4.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) Çprofessione regolamentataÈ:
1) lÕattivita', o lÕinsieme delle attivita', il cui esercizio
e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi,
registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione
e' subordinata al possesso di qualifiche professionali o allÕaccertamento delle
specifiche professionalita';
2) i rapporti di lavoro subordinato, se lÕaccesso ai medesimi
e' subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di
qualifiche professionali;
3) lÕattivita' esercitata con lÕimpiego di un titolo
professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una qualifica
professionale;
4) le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi in cui
il possesso di una qualifica professionale e' condizione determinante ai fini
della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso;
5) le professioni esercitate dai membri di unÕassociazione o di
un organismo di cui allÕAllegato I.
b) Çqualifiche professionaliÈ: le qualifiche attestate da un
titolo di formazione, un attestato di competenza di cui allÕarticolo 19, comma
1, lettera a), numero 1), o unÕesperienza professionale; non costituisce
qualifica professionale quella attestata da una decisione di mero
riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da
parte di un altro Stato membro;
c) Çtitolo di formazioneÈ: diplomi, certificati e altri titoli
rilasciati da unÕuniversita' o da altro organismo abilitato secondo particolari
discipline che certificano il possesso di una formazione professionale
acquisita in maniera prevalente sul territorio della Comunita'. Hanno eguale
valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese terzo se i loro possessori
hanno maturato, nellÕeffettivo svolgimento dellÕattivita' professionale, unÕesperienza
di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale
titolo, certificata dal medesimo;
d) Çautorita' competenteÈ: qualsiasi autorita' o organismo
abilitato da disposizioni nazionali a rilasciare o a ricevere titoli di formazione
e altri documenti o informazioni, nonche' a ricevere le domande e ad adottare
le decisioni di cui al presente decreto;
e) Çformazione regolamentataÈ: la formazione che porta al
conseguimento degli attestati o qualifiche conseguiti ai sensi della legge 21
dicembre 1978, n. 845 e della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche' qualsiasi
formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, e' specificamente orientata
allÕesercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi
completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio
professionale o una pratica professionale, secondo modalita' stabilite dalla
legge;
f) Çesperienza professionaleÈ: lÕesercizio effettivo e
legittimo della professione;
g) Çtirocinio di adattamentoÈ: lÕesercizio di una professione
regolamentata sotto la responsabilita' di un professionista qualificato,
accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalita'
stabilite dalla legge. Il tirocinio e' oggetto di una valutazione da parte
dellÕautorita' competente;
h) Çprova attitudinaleÈ: un controllo riguardante
esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle
autorita' competenti allo scopo di valutare lÕidoneita' del richiedente ad
esercitare una professione regolamentata;
i) Çdirigente dÕaziendaÈ: qualsiasi persona che abbia svolto in
unÕimpresa del settore professionale corrispondente:
1) la funzione di direttore dÕazienda o di filiale;
2) la funzione di institore o vice direttore dÕazienda, se tale
funzione implica una responsabilita' corrispondente a quella dellÕimprenditore
o del direttore dÕazienda rappresentato;
3) la funzione di dirigente responsabile di uno o piu' reparti
dellÕazienda, con mansioni commerciali o tecniche;
l) ÇStato membro di stabilimentoÈ: lo stato membro dellÕUnione
europea nel quale il prestatore e' legalmente stabilito per esercitarvi una
professione;
m) ÇStato membro dÕorigineÈ: lo Stato membro in cui il
cittadino dellÕUnione europea ha acquisito le proprie qualifiche professionali;
n) Çpiattaforma comuneÈ: lÕinsieme dei criteri delle qualifiche
professionali in grado di colmare le differenze sostanziali individuate tra i
requisiti in materia di formazione esistenti nei vari Stati membri per una
determinata professione. Queste differenze sostanziali sono individuate tramite
il confronto tra la durata ed i contenuti della formazione in almeno due terzi
degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la
professione in questione. Le differenze nei contenuti della formazione possono
risultare dalle differenze sostanziali nel campo di applicazione delle
attivita' professionali.
Art. 5.
Autorita' competente
1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo
III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le
dichiarazioni e a prendere le decisioni:
a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
le politiche giovanili e le attivita' sportive, per le attivita' che riguardano
il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la qualifica di
professionista sportivo;
b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
lo sviluppo e competitivita' del turismo, per le attivita' che riguardano il
settore turistico;
c) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che
necessitano, per il loro esercizio, dellÕiscrizione in Ordini, Collegi, albi,
registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto alla lettera g);
d) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro
subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto previsto alle
lettere e), f) e g);
e) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie;
f) il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti di
scuole dellÕinfanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria
superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;
g) il Ministero dellÕuniversita' e della ricerca per il
personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore
territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali,
architetto junior e pianificatore junior;
h) il Ministero dellÕuniversita' e della ricerca per ogni altro
caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e'
in possesso di qualifiche professionali di cui allÕarticolo 19, comma 1,
lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla lettera c);
i) il Ministero per i beni e le attivita' culturali per le
attivita' afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni
culturali, secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dellÕarticolo 29 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
l) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ogni
altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da
chi e' in possesso di qualifiche professionali di cui allÕarticolo 19, comma 1,
lettere a), b) e c);
m) le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza
esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti.
2. Per le attivita' di cui al titolo III, capo III, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano lÕautorita'
competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai
beneficiari.
3. Fino allÕindividuazione di cui al comma 2, sulle domande di
riconoscimento provvedono:
a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
le politiche giovanili e le attivita' sportive, per le attivita' di cui
allÕallegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attivita' afferenti al
settore sportivo;
b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
lo sviluppo e la competitivita' del turismo, per le attivita' di cui
allÕallegato IV, Lista II e III, e non comprese nelle lettere c), d) e) ed f);
c) il Ministero dello sviluppo economico per le attivita' di
cui allÕallegato IV, Lista I, Lista II e Lista III e non comprese nelle lettere
d), e) ed f);
d) il Ministero per i beni e le attivita' culturali per le
attivita' di cui allÕallegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle
attivita' riguardanti biblioteche e musei;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le
attivita' di cui allÕallegato IV, Lista III, punto 4), classe ex 851 e 855;
f) il Ministero dei trasporti per le attivita' di cui
allÕallegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti afferenti ad attivita' di
trasporto.
Art. 6.
Punto di contatto
1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie assolve i compiti di:
a) Coordinatore nazionale presso la Commissione europea;
b) Punto nazionale di contatto per le informazioni e
lÕassistenza sui riconoscimenti di cui al presente decreto legislativo.
2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a) promuove:
a) una applicazione uniforme del presente decreto da parte
delle autorita' di cui allÕarticolo 5;
b) la circolazione di ogni informazione utile ad assicurare
lÕapplicazione del presente decreto, in particolare quelle relative alle
condizioni dÕaccesso alle professioni regolamentate.
3. Le autorita' di cui allÕarticolo 5 mettono a disposizione
del coordinatore di cui al comma 1, lettera a) le informazioni e i dati
statistici necessari ai fini della predisposizione della relazione biennale
sullÕapplicazione del presente decreto da trasmettere alla Commissione europea.
4. Il punto di contatto di cui al comma 1, lettera b):
a) assicura ai cittadini e ai punti di contatto degli altri
Stati membri le informazioni utili ai fini dellÕapplicazione del presente
decreto e in particolare informazioni sulla legislazione nazionale che
disciplina le professioni e il loro esercizio compresa la legislazione sociale
ed eventuali norme deontologiche;
b) assiste, se del caso, i cittadini per lÕottenimento dei
diritti attribuiti loro dal presente decreto cooperando con le autorita'
competenti. Su richiesta della Commissione europea, entro due mesi a partire
dalla data di ricevimento di tale richiesta, il punto di contatto assicura le
informazioni sui risultati dellÕassistenza prestata;
c) valuta le questioni di particolare rilevanza o complessita',
congiuntamente con un rappresentante delle regioni e province autonome
designato in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e
di Bolzano, nellÕambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
5. LÕAutorita' competente di cui allÕarticolo 5 puo' istituire
un proprio punto di contatto che, in relazione ai riconoscimenti di propria
competenza, assicura i compiti di cui alla lettera a) e b) del comma 4. I casi
trattati ai sensi del comma 4, lettera b) sono comunicati al punto di contatto
di cui al comma 1, lettera b).
6. Della attivazione del punto di contatto lÕamministrazione
competente ai sensi dellÕarticolo 5 informa il Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie, ai fini dellÕesercizio delle
competenze a questo attribuite quale coordinatore nazionale.
Art. 7.
Conoscenze linguistiche
1. Fermi restando i requisiti di cui al titolo II ed al titolo
III, per lÕesercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle
qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche
necessarie.
Capo II
Rapporti con autorita' non nazionali
Art. 8.
Cooperazione amministrativa
1. Ogni autorita' di cui allÕarticolo 5 assicura che le
informazioni richieste dallÕautorita' dello Stato membro dÕorigine nel rispetto
della disciplina nazionale relativa alla protezione dei dati personali siano
fornite non oltre trenta giorni. Lo scambio di informazioni puo' avvenire anche
per via telematica secondo modalita' definite con lÕUnione europea.
2. Lo scambio di informazioni di cui al comma 1 puo'
riguardare, in particolare, le azioni disciplinari e le sanzioni penali
adottate nei riguardi del professionista oggetto di specifica procedura di
riconoscimento professionale di cui al titolo II e al titolo III, qualora
suscettibili di incidere, anche indirettamente, sulla attivita' professionale.
3. Al fine di cui al comma 1 gli Ordini e Collegi professionali
competenti, se esistenti, danno comunicazione allÕautorita' di cui allÕarticolo
5 di tutte le sanzioni che incidono sullÕesercizio della professione.
4. NellÕambito della procedura di riconoscimento a norma del
titolo III lÕautorita' di cui allÕarticolo 5, in caso di fondato dubbio, puo'
chiedere allÕautorita' competente dello Stato membro dÕorigine conferma
sullÕautenticita' degli attestati o dei titoli di formazione da esso rilasciati
e, per le attivita' previste dal titolo III, capo IV, conferma che siano
soddisfatte le condizioni minime di formazione previste dalla legge.
5. Nei casi di cui al titolo III, in presenza di un titolo di
formazione rilasciato da una autorita' competente dello Stato membro di origine
a seguito di una formazione ricevuta in tutto o in parte in un centro
legalmente stabilito in Italia, ovvero nel territorio di un altro Stato membro
dellÕUnione europea, lÕautorita' competente di cui allÕarticolo 5 assicura
lÕammissione alla procedura di riconoscimento previa verifica, presso la
competente autorita' dello stato membro dÕorigine, che:
a) il programma di formazione del centro che ha impartito la
formazione sia stato certificato nelle forme prescritte dallÕautorita'
competente che ha rilasciato il titolo di formazione;
b) il titolo di formazione in oggetto sia lo stesso titolo
rilasciato dallÕautorita' competente dello stato membro dÕorigine a seguito del
percorso formativo impartito integralmente nella propria struttura dÕorigine;
c) i titoli di formazione di cui alla lettera b) conferiscano
gli stessi diritti dÕaccesso e di esercizio della relativa professione.
TITOLO II
LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI
Capo I
Principi generali
Art. 9.
Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea
1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 15, la libera prestazione
di servizi sul territorio nazionale non puo' essere limitata per ragioni
attinenti alle qualifiche professionali:
a) se il prestatore e' legalmente stabilito in un altro Stato
membro per esercitarvi la corrispondente professione;
b) in caso di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello
Stato membro di stabilimento la professione non e' regolamentata, il prestatore
deve aver esercitato tale professione per almeno due anni nel corso dei dieci
anni che precedono la prestazione di servizi.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano
esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello
Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui
al comma 1.
3. Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione e'
valutato, dallÕautorita' di cui allÕart. 5, caso per caso, tenuto conto anche
della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della
sua frequenza, della sua periodicita' e della sua continuita'.
4. In caso di spostamento, il prestatore e' soggetto alle norme
che disciplinano lÕesercizio della professione che e' ammesso ad esercitare,
quali la definizione della professione, lÕuso dei titoli e la responsabilita'
professionale connessa direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza
dei consumatori, nonche' alle disposizioni disciplinari applicabili ai
professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione
corrispondente.
Capo II
Adempimenti per lÕesercizio della prestazione di servizi
temporanea e occasionale.
Art. 10.
Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore
1. Il prestatore che ai sensi dellÕarticolo 9 si sposta per la
prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire
servizi e' tenuto ad informare 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza,
lÕautorita' di cui allÕarticolo 5 con una dichiarazione scritta, contenente
informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonche' sulla
copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva
per la responsabilita' professionale. Tale dichiarazione ha validita' per
lÕanno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende
successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro.
Il prestatore puo' fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di
comunicazione.
2. In occasione della prima prestazione, o in qualunque momento
interviene un mutamento oggettivo della situazione attestata dai documenti, la
dichiarazione di cui al comma 1 deve essere corredata di:
a) un certificato o copia di un documento che attesti la
nazionalita' del prestatore;
b) una certificazione dellÕautorita' competente che attesti che
il titolare e' legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le
attivita' in questione e che non gli e' vietato esercitarle, anche su base
temporanea, al momento del rilascio dellÕattestato;
c) un documento che comprovi il possesso delle qualifiche
professionali;
d) nei casi di cui allÕarticolo 9, comma 1, lettera b), una
prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato lÕattivita' in
questione per almeno due anni nei precedenti dieci anni;
e) per le professioni nel settore della sicurezza la prova di
assenza di condanne penali.
3. Per i cittadini dellÕUnione europea stabiliti legalmente in
Italia lÕattestato di cui al comma 2, lettera b) e' rilasciato, a richiesta
dellÕinteressato e dopo gli opportuni accertamenti, dallÕautorita' competente
di cui allÕarticolo 5.
4. Il prestatore deve informare della sua prestazione, prima
dellÕesecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, lÕente di
previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata. La
comunicazione, che non comporta obblighi di iscrizione o di contribuzione, puo'
essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo.
Art. 11.
Verifica preliminare
1. Nel caso delle professioni regolamentate aventi
ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, che non
beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III, capo IV, allÕatto della
prima prestazione di servizi le Autorita' di cui allÕarticolo 5 possono
procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima
della prima prestazione di servizi.
2. La verifica preliminare e' esclusivamente finalizzata ad
evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio
per la mancanza di qualifica professionale del prestatore.
3. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e dei
documenti che la corredano, lÕautorita' di cui allÕarticolo 5 informa il
prestatore che non sono necessarie verifiche preliminari, ovvero comunica
lÕesito del controllo ovvero, in caso di difficolta' che causi un ritardo, il
motivo del ritardo e la data entro la quale sara' adottata la decisione
definitiva, che in ogni caso dovra' essere adottata entro il secondo mese dal
ricevimento della documentazione completa.
4. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche
professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali,
nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza
o alla sanita' pubblica, il prestatore puo' colmare tali differenze attraverso
il superamento di una specifica prova attitudinale, con oneri a carico
dellÕinteressato secondo quanto previsto dallÕarticolo 25. La prestazione di
servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione
adottata in applicazione del comma 3.
5. In mancanza di determinazioni da parte dellÕautorita' competente
entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di servizi puo'
essere effettuata.
Art. 12.
Titolo professionale
1. Per le professioni di cui al titolo III, capo IV e nei casi
in cui le qualifiche sono state verificate ai sensi dellÕarticolo 11, la
prestazione di servizi e' effettuata con il titolo professionale previsto dalla
normativa italiana.
2. In tutti gli altri casi la prestazione e' effettuata con il
titolo professionale dello Stato membro di stabilimento allorche' un siffatto
titolo regolamentato esista in detto Stato membro per lÕattivita' professionale
di cui trattasi.
3. Il titolo di cui al comma 2 e' indicato nella lingua
ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento.
4. Nei casi in cui il suddetto titolo professionale non esista
nello Stato membro di stabilimento il prestatore indica il suo titolo di
formazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto
Stato membro.
Art. 13.
Iscrizione automatica
1. Copia delle dichiarazioni di cui allÕarticolo 10, comma 1,
e' trasmessa dallÕautorita' competente di cui allÕarticolo 5 al competente
Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede ad una iscrizione
automatica in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli
provinciali e il consiglio nazionale con oneri a carico dellÕOrdine o Collegio
stessi.
2. Nel caso di professioni di cui allÕarticolo 11, comma 1, e
di cui al titolo III, capo IV, contestualmente alla dichiarazione e' trasmessa
copia della documentazione di cui allÕarticolo 10, comma 2.
3. LÕiscrizione di cui al comma 1 e' assicurata per la durata
di efficacia della dichiarazione di cui allÕarticolo 10, comma 1.
4. LÕiscrizione allÕordine non comporta lÕiscrizione ad enti di
previdenza obbligatoria.
Art. 14.
Cooperazione tra autorita' competenti
1. Le informazioni pertinenti circa la legalita' dello
stabilimento e la buona condotta del prestatore, nonche' lÕassenza di sanzioni
disciplinari o penali di carattere professionale sono richieste e assicurate
dalle autorita' di cui allÕarticolo 5.
2. Le autorita' di cui allÕarticolo 5 provvedono affinche' lo
scambio di tutte le informazioni necessarie per un reclamo del destinatario di
un servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono
informati dellÕesito del reclamo.
Art. 15.
Informazioni al destinatario della prestazione
1. Nei casi in cui la prestazione e' effettuata con il titolo
professionale dello Stato membro di stabilimento o con il titolo di formazione
del prestatore, il prestatore e' tenuto a fornire al destinatario del servizio,
in lingua italiana o in altra lingua comprensibile dal destinatario del
servizio, le seguenti informazioni:
a) se il prestatore e' iscritto in un registro commerciale o in
un analogo registro pubblico, il registro in cui e' iscritto, il suo numero
dÕiscrizione o un mezzo dÕidentificazione equivalente, che appaia in tale
registro;
b) se lÕattivita' e' sottoposta a un regime di autorizzazione
nello Stato membro di stabilimento, gli estremi della competente autorita' di
vigilanza;
c) lÕordine professionale, o analogo organismo, presso cui il
prestatore e' iscritto;
d) il titolo professionale o, ove il titolo non esista, il
titolo di formazione del prestatore e lo Stato membro in cui e' stato
conseguito;
e) se il prestatore esercita unÕattivita' soggetta allÕIVA, il
numero dÕidentificazione IVA di cui agli articoli 214 e 215 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune
dÕimposta sul valore aggiunto;
f) le prove di qualsiasi copertura assicurativa o analoghi
mezzi di tutela personale o collettiva per la responsabilita' professionale.
TITOLO III
LIBERTAÕ DI STABILIMENTO
Capo I
Norme procedurali
Art. 16.
Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento
1. Ai fini del riconoscimento professionale come disciplinato
dal presente titolo, il cittadino di cui allÕarticolo 2 presenta apposita
domanda allÕautorita' competente di cui allÕarticolo 5.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al
comma 1 lÕautorita' accerta la completezza della documentazione esibita, e ne
da' notizia allÕinteressato. Ove necessario, lÕAutorita' competente richiede le
eventuali necessarie integrazioni.
3. Fuori dai casi previsti dallÕarticolo 5, comma 2, per la
valutazione dei titoli acquisiti, lÕautorita' indice una conferenza di servizi
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa consultazione del Consiglio
Universitario Nazionale per le attivita' di cui al titolo III, capo IV, sezione
VIII, alla quale partecipano rappresentanti:
a) delle amministrazioni di cui allÕarticolo 5;
b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie;
c) del Ministero degli affari esteri.
4. Nella conferenza dei servizi sono sentiti un rappresentante
dellÕOrdine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale
interessata.
5. Il comma 3 non si applica se la domanda di riconoscimento ha
per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato provveduto con precedente
decreto e nei casi di cui al capo IV del presente titolo, sezioni I, II, III,
IV, V, VI e VII.
6. Sul riconoscimento provvede lÕautorita' competente con
decreto motivato, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione
della documentazione completa da parte dellÕinteressato. Il decreto e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per le
professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine e'
di quattro mesi.
7. Nei casi di cui allÕarticolo 22, il decreto stabilisce le
condizioni del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale,
individuando lÕente o organo competente a norma dellÕarticolo 24.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nei casi di cui allÕarticolo 5, comma 2, individuano le modalita'
procedimentali di valutazione dei titoli di loro competenza, assicurando forme
equivalenti di partecipazione delle altre autorita' interessate. Le autorita'
di cui allÕarticolo 5, comma 2, si pronunciano con proprio provvedimento,
stabilendo, qualora necessario, le eventuali condizioni di cui al comma 7 del
presente articolo.
9. Se lÕesercizio della professione in questione e'
condizionato alla prestazione di un giuramento o ad una dichiarazione solenne,
al cittadino interessato e' proposta una formula appropriata ed equivalente nel
caso in cui la formula del giuramento o della dichiarazione non possa essere
utilizzata da detto cittadino.
10. I beneficiari del riconoscimento esercitano la professione
facendo uso della denominazione del titolo professionale, e della sua eventuale
abbreviazione, prevista dalla legislazione italiana.
Art. 17.
Domanda per il riconoscimento
1. La domanda di cui allÕarticolo 16 e' corredata dei seguenti
documenti:
a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalita'
del prestatore;
b) una copia degli attestati di competenza o del titolo di
formazione che da' accesso alla professione ed eventualmente un attestato
dellÕesperienza professionale dellÕinteressato;
c) nei casi di cui allÕarticolo 27, un attestato relativo alla
natura ed alla durata dellÕattivita', rilasciato dallÕautorita' o
dallÕorganismo competente dello Stato membro dÕorigine o dello Stato membro da
cui proviene il cittadino di cui allÕarticolo 2, comma 1.
2. Le autorita' competenti di cui allÕarticolo 5 possono
invitare il richiedente a fornire informazioni quanto alla sua formazione nella
misura necessaria a determinare lÕeventuale esistenza di differenze sostanziali
rispetto alla formazione richiesta sul territorio dello Stato italiano. Qualora
sia impossibile per il richiedente fornire tali informazioni, le autorita'
competenti di cui allÕarticolo 5 si rivolgono al punto di contatto,
allÕautorita' competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato
membro di origine.
3. Qualora lÕaccesso a una professione regolamentata sia
subordinato ai requisiti dellÕonorabilita' e della moralita' o allÕassenza di
dichiarazione di fallimento, o lÕesercizio di tale professione possa essere
sospeso o vietato in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per
reati penali, la sussistenza di tali requisiti si considera provata da
documenti rilasciati da competenti autorita' dello Stato membro di origine o
dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui allÕarticolo 2, comma 1.
4. Nei casi in cui lÕordinamento dello Stato membro di origine
o dello Stato membro da cui proviene lÕinteressato non preveda il rilascio dei
documenti di cui al comma 3, questi possono essere sostituiti da una
dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione
non e' contemplata, da una dichiarazione solenne, prestata dallÕinteressato
dinanzi ad unÕautorita' giudiziaria o amministrativa competente o,
eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo qualificato dello Stato
membro di origine o dello Stato membro da cui proviene lÕinteressato.
5. Le certificazioni di cui al comma 3, nel caso in cui
cittadini stabiliti in Italia intendano stabilirsi in altri Stati membri,
devono essere fatte pervenire alle autorita' degli Stati membri richiedenti
entro due mesi.
6. Qualora lÕaccesso ad una professione regolamentata sia
subordinato al possesso di sana costituzione fisica o psichica, tale requisito
si considera dimostrato dal documento prescritto nello Stato membro di origine
o nello Stato membro da cui proviene lÕinteressato. Qualora lo Stato membro di
origine o di provenienza non prescriva documenti del genere, le autorita'
competenti di cui allÕarticolo 5 accettano un attestato rilasciato da
unÕautorita' competente di detti Stati.
7. Qualora lÕesercizio di una professione regolamentata sia
subordinato al possesso di capacita' finanziaria del richiedente o di
assicurazione contro i danni derivanti da responsabilita' professionale, tali
requisiti si considerano dimostrati da un attestato rilasciato da una banca o
societa' di assicurazione con sede in uno Stato membro.
8. I documenti di cui ai commi 3, 6 e 7 al momento della loro
presentazione non devono essere di data anteriore a tre mesi.
9. Nei casi previsti dal titolo III, capo IV, la domanda e'
corredata da un certificato dellÕautorita' competente dello Stato membro di
origine attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti
dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli di
formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione.
Capo II
Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione
Art. 18.
Ambito di applicazione
1. Il presente capo si applica a tutte le professioni non
coperte dai capi III e IV del presente titolo e nei seguenti casi:
a) alle attivita' elencate allÕallegato IV, qualora il migrante
non soddisfi i requisiti di cui agli articoli da 28 a 30;
b) ai medici chirurghi con formazione di base, i medici
chirurghi specialisti, gli infermieri responsabili dellÕassistenza generale,
gli odontoiatri, odontoiatri specialisti, i veterinari, le ostetriche, i
farmacisti e gli architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di
pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 32, 37, 40, 43,
45, 47, 49 e 55.
c) agli architetti, qualora il migrante sia in possesso di un
titolo di formazione non elencato allÕallegato V, punto 5.7;
d) fatti salvi gli articoli 31, comma 1, 32 e 35, ai medici,
agli infermieri, agli odontoiatri, ai veterinari, alle ostetriche, ai
farmacisti e agli architetti in possesso di titoli di formazione specialistica,
che devono seguire la formazione che porta al possesso dei titoli elencati
allÕallegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1, e
solamente ai fini del riconoscimento della pertinente specializzazione;
e) agli infermieri responsabili dellÕassistenza generale e agli
infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che
seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati allÕallegato V,
punto 5.2.2, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato
membro in cui le pertinenti attivita' professionali sono esercitate da
infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile
dellÕassistenza generale;
f) agli infermieri specializzati sprovvisti della formazione di
infermiere responsabile dellÕassistenza generale, qualora il migrante chieda il
riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attivita'
professionali sono esercitate da infermieri responsabili dellÕassistenza
generale, da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere
responsabile dellÕassistenza generale o da infermieri specializzati in possesso
di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al
possesso dei titoli elencati allÕallegato V, punto 5.2.2;
g) ai migranti in possesso dei requisiti previsti allÕarticolo
4, comma 1, lettera c), secondo periodo.
Art. 19.
Livelli di qualifica
1. Ai soli fini dellÕapplicazione delle condizioni di
riconoscimento professionale di cui allÕarticolo 21, le qualifiche
professionali sono inquadrate nei seguenti livelli:
a) attestato di competenza: attestato rilasciato da
unÕautorita' competente dello Stato membro dÕorigine designata ai sensi delle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro,
sulla base:
1) o di una formazione non facente parte di un certificato o
diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un esame specifico non preceduto
da una formazione o dellÕesercizio a tempo pieno della professione per tre anni
consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente
nei precedenti dieci anni,
2) o di una formazione generale a livello dÕinsegnamento elementare
o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze generali;
b) certificato: certificato che attesta il compimento di un
ciclo di studi secondari,
1) o generale completato da un ciclo di studi o di formazione
professionale diversi da quelli di cui alla lettera c) o dal tirocinio o dalla
pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,
2) o tecnico o professionale, completato eventualmente da un
ciclo di studi o di formazione professionale di cui al punto 1, o dal tirocinio
o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;
c) diploma: diploma che attesta il compimento:
1) o di una formazione a livello di insegnamento
post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e) di almeno un
anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una delle condizioni
di accesso e', di norma, il completamento del ciclo di studi secondari
richiesto per accedere allÕinsegnamento universitario o superiore ovvero il
completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di
studi secondari, nonche' la formazione professionale eventualmente richiesta
oltre al ciclo di studi post-secondari;
2) o, nel caso di professione regolamentata, di una formazione
a struttura particolare inclusa nellÕallegato II equivalente al livello di
formazione indicato al punto 1 che conferisce un analogo livello professionale
e prepara a un livello analogo di responsabilita' e funzioni;
d) diploma: diploma che attesta il compimento di una formazione
a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e non
superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale,
impartita presso unÕuniversita' o un istituto dÕinsegnamento superiore o un
altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente, nonche' la
formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi
post-secondari;
e) diploma: diploma che attesta che il titolare ha completato
un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una
durata equivalente a tempo parziale, presso unÕuniversita' o un istituto
dÕinsegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se
del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta
in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.
Art. 20.
Titoli di formazione assimilati
1. é assimilato a un titolo di formazione che sancisce una
formazione di cui allÕarticolo 19, anche per quanto riguarda il livello, ogni
titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da
unÕautorita' competente di un altro Stato membro, se sancisce una formazione
acquisita nella Comunita', riconosciuta da tale Stato membro come formazione di
livello equivalente al livello in questione e tale da conferire gli stessi
diritti dÕaccesso o di esercizio alla professione o tale da preparare al
relativo esercizio.
2. é altresi' assimilata ad un titolo di formazione, alle
stesse condizioni del comma 1, ogni qualifica professionale che, pur non
rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o
amministrative dello Stato membro dÕorigine per lÕaccesso a una professione o
il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtu' di
tali disposizioni. La disposizione trova applicazione se lo Stato membro
dÕorigine eleva il livello di formazione richiesto per lÕammissione ad una
professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una
precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica,
beneficia dei diritti acquisiti in forza delle disposizioni nazionali
legislative, regolamentari o amministrative; in tale caso, detta formazione
precedente e' considerata, ai fini dellÕapplicazione dellÕarticolo 21,
corrispondente al livello della nuova formazione.
Art. 21.
Condizioni per il riconoscimento
1. Al fine dellÕapplicazione dellÕarticolo 18, comma 1, per
lÕaccesso o lÕesercizio di una professione regolamentata sono ammessi al
riconoscimento professionale le qualifiche professionali che sono prescritte da
un altro Stato membro per accedere alla corrispondente professione ed
esercitarla. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione ammessi al
riconoscimento soddisfano le seguenti condizioni:
a) essere stati rilasciati da unÕautorita' competente in un
altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative di tale Stato;
b) attestare un livello di qualifica professionale almeno
equivalente al livello immediatamente precedente a quella prevista dalle
normative nazionali.
2. LÕaccesso e lÕesercizio della professione regolamentata di
cui al comma 1 sono consentiti anche ai richiedenti che abbiano esercitato a
tempo pieno tale professione per due anni, nel corso dei precedenti dieci, in
un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o piu' attestati di
competenza o uno o piu' titoli di formazione che soddisfino le seguenti
condizioni:
a) essere stati rilasciati da unÕautorita' competente in un
altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative di tale Stato membro;
b) attestare un livello di qualifica professionale almeno
equivalente al livello immediatamente precedente a quello previsto dalle
normative nazionali;
c) attestare la preparazione del titolare allÕesercizio della
professione interessata.
3. Non sono necessari i due anni di esperienza professionale di
cui al comma 2 se i titoli di formazione posseduti dal richiedente attestano
una formazione regolamentata ai sensi dellÕarticolo 4, comma 1, lettera e), dei
livelli di cui allÕarticolo 19, comma 1, lettere b), c), d) ed e). Sono
considerate formazioni regolamentate del livello di cui allÕarticolo 19, comma
1, lettera c), quelle di cui allÕallegato III.
4. In deroga al comma 2, lettera b), e al comma 3, il
riconoscimento di cui al comma 1 e' assicurato nel caso in cui lÕaccesso a
detta professione e' subordinato al possesso di un titolo di formazione che
attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento superiore o
universitario di una durata pari a quattro anni e se il richiedente possiede un
titolo di formazione di cui allÕarticolo 19, comma 1, lettera c).
Art. 22.
Misure compensative
1. Il riconoscimento di cui al presente capo puo' essere
subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre
anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti
casi:
a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi
dellÕarticolo 21, comma 1 e 2, e' inferiore di almeno un anno a quella
richiesta in Italia;
b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente
diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;
c) se la professione regolamentata include una o piu' attivita'
professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello
Stato membro dÕorigine del richiedente, e se la differenza e' caratterizzata da
una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a
materie sostanzialmente diverse da quelle dellÕattestato di competenza o del
titolo di formazione in possesso del richiedente.
2. Nei casi di cui al comma 1 per lÕaccesso alle professioni di
avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente
per la proprieta' industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore
contabile, nonche' per lÕaccesso alle professioni di maestro di sci e di guida
alpina, il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale.
3. Con decreto dellÕautorita' competente di cui allÕarticolo 5,
sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie, sono individuate altre professioni
per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in materia di diritto
nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dellÕattivita'.
4. Nei casi di cui al comma 1 il riconoscimento e' subordinato
al superamento di una prova attitudinale se:
a) riguarda casi nei quali si applica lÕarticolo 18, lettere b)
e c), lÕarticolo 18, comma 1, lettera d), per quanto riguarda i medici e gli
odontoiatri, lÕarticolo 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il
riconoscimento per attivita' professionali esercitate da infermieri
professionali e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di
formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei
titoli elencati allÕallegato V, punto 5.2.2 e lÕarticolo 18, comma 1, lettera
g);
b) riguarda casi di cui allÕarticolo 18, comma 1, lettera a),
per quanto riguarda attivita' esercitate a titolo autonomo o con funzioni
direttive in una societa' per le quali la normativa vigente richieda la
conoscenza e lÕapplicazione di specifiche disposizioni nazionali.
5. Ai fini dellÕapplicazione del comma 1, lettere b) e c), per
Çmaterie sostanzialmente diverseÈ si intendono materie la cui conoscenza e'
essenziale allÕesercizio della professione regolamentata e che in termini di
durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal
migrante.
6. LÕapplicazione del comma 1 comporta una successiva verifica
sullÕeventuale esperienza professionale attestata dal richiedente al fine di
stabilire se le conoscenze acquisite nel corso di detta esperienza
professionale in uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la
differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.
7. Con decreto del Ministro interessato, sentiti il Ministro
per le politiche europee e i Ministri competenti per materia, osservata la
procedura comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati membri e alla
Commissione contenente adeguata giustificazione della deroga, possono essere
individuati altri casi per i quali in applicazione del comma 1 e' richiesta la
prova attitudinale.
8. Il decreto di cui al comma 7 e' efficace tre mesi dopo la
sua comunicazione alla Commissione europea, se la stessa nel detto termine non
chiede di astenersi dallÕadottare la deroga.
Art. 23.
Tirocinio di adattamento e prova attitudinale
1. Nei casi di cui allÕarticolo 22, la durata e le materie
oggetto del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono stabilite
dallÕAutorita' competente a seguito della Conferenza di servizi di cui
allÕarticolo 16, se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il
tirocinio puo' essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di
cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente
al diritto comunitario applicabile.
2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o
pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie
stabilite ai sensi del comma 1. In caso di esito sfavorevole o di mancata
presentazione dellÕinteressato senza valida giustificazione, la prova
attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi.
3. Ai fini della prova attitudinale le autorita' competenti di
cui allÕarticolo 5 predispongono un elenco delle materie che, in base ad un
confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella
posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del
richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra quelle che figurano
nellÕelenco e la cui conoscenza e' una condizione essenziale per poter
esercitare la professione sul territorio dello Stato. Lo status del richiedente
che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale e' stabilito dalla
normativa vigente.
Art. 24.
Esecuzione delle misure compensative
1. Con riferimento allÕarticolo 5, comma 1, con decreto del
Ministro competente ai sensi dellÕarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le
procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione,
lÕesecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11.
Art. 25.
Disposizioni finanziarie
1. Gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dallÕattuazione
delle misure previste dagli articoli 11 e 23 sono a carico dellÕinteressato
sulla base del costo effettivo del servizio, secondo modalita' da stabilire con
decreto del Ministro competente da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 26.
Piattaforma comune
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
il coordinamento delle politiche comunitarie, al fine di elaborare proposte in
materia di piattaforme comuni di cui allÕarticolo 4, comma 1, lettera n), da
sottoporre alla Commissione europea, convoca apposite conferenze di servizi cui
partecipano le autorita' competenti di cui allÕarticolo 5. Sulla ipotesi di
piattaforma elaborata dallÕautorita' competente di cui allÕarticolo 5 o, in
mancanza, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie, vengono sentiti, se si tratta di
professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e,
in mancanza, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale, se si
tratta di professioni non regolamentate in Italia, le associazioni
rappresentative sul territorio nazionale e, se si tratta di attivita' nellÕarea
dei servizi non intellettuali e non regolamentate, le associazioni di categoria
rappresentative a livello nazionale.
2. AllÕelaborazione di piattaforme comuni, proposte da altri
Stati membri, partecipano le autorita' competenti di cui allÕarticolo 5,
sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o gli
albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul
territorio nazionale, se si tratta di professioni non regolamentate in Italia,
le associazioni rappresentative sul territorio nazionale e, se si tratta di
attivita' nellÕarea dei servizi non intellettuali e non regolamentate, le
associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale. Analogamente si
procede in ogni altro caso in cui a livello europeo deve essere espressa la posizione
italiana in materia di piattaforma comune.
3. Al fine della valutazione in ordine alla rappresentativita'
a livello nazionale delle professioni non regolamentate si tiene conto:
a) della avvenuta costituzione per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso
lÕufficio del registro, da almeno quattro anni;
b) della adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a
base democratica, senza scopo di lucro, la precisa identificazione delle
attivita' professionali cui lÕassociazione si riferisce e dei titoli
professionali o di studi necessari per farne parte, la rappresentativita'
elettiva delle cariche interne e lÕassenza di situazioni di conflitto di
interesse o di incompatibilita', la trasparenza degli assetti organizzativi e
lÕattivita' dei relativi organi, la esistenza di una struttura organizzativa, e
tecnico-scientifica adeguata allÕeffettivo raggiungimento delle finalita'
dellÕassociazione;
c) della tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente
con lÕindicazione delle quote versate direttamente allÕassociazione per gli
scopi statutari;
d) di un sistema di deontologia professionale con possibilita'
di sanzioni;
e) della previsione dellÕobbligo della formazione permanente;
f) della diffusione su tutto il territorio nazionale;
g) della mancata pronunzia nei confronti dei suoi
rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione
allÕattivita' dellÕassociazione medesima.
4. Qualora le qualifiche professionali del richiedente
rispondano ai criteri stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione della
piattaforma comune, il riconoscimento professionale non puo' prevedere
lÕapplicazione dei provvedimenti di compensazione di cui allÕarticolo 22. Le
associazioni in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente sono
individuate, previo parere del Consiglio nazionale dellÕeconomia e del lavoro,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le
politiche europee e del Ministro competente per materia.
5. Se successivamente allÕadozione da parte dellÕUnione europea
le autorita' competenti di cui allÕarticolo 5 ritengono che i criteri stabiliti
nel provvedimento comunitario di adozione della piattaforma comune non offrano
piu' garanzie adeguate quanto alle qualifiche professionali, ne informa il
coordinatore di cui allÕarticolo 6 che cura la trasmissione dellÕinformazione
alla Commissione europea per le iniziative del caso.
Capo III
Riconoscimento sulla base dellÕesperienza professionale
Art. 27.
Requisiti in materia di esperienza professionale
1. Per le attivita' elencate nellÕallegato IV il cui accesso o
esercizio e' subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali,
commerciali o professionali, il riconoscimento professionale e' subordinato
alla dimostrazione dellÕesercizio effettivo dellÕattivita' in questione in un
altro Stato membro ai sensi degli articoli 28, 29 e 30.
Art. 28.
Condizioni per il riconoscimento delle attivita' di cui alla
Lista I dellÕallegato IV
1. In caso di attivita' di cui alla Lista I dellÕallegato IV,
lÕattivita' deve essere stata precedentemente esercitata:
a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o
dirigente dÕazienda; oppure
b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o
dirigente dÕazienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto,
per lÕattivita' in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un
certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un
competente organismo professionale; oppure
c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o
dirigente dÕazienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto,
per lÕattivita' in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un
certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un
competente organismo professionale; oppure
d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, se il
beneficiario prova di aver esercitato lÕattivita' in questione per almeno
cinque anni come lavoratore subordinato; oppure
e) per cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui
almeno tre anni con mansioni tecniche che implichino la responsabilita' di
almeno uno dei reparti dellÕazienda, se il beneficiario prova di aver in
precedenza ricevuto, per lÕattivita' in questione, una formazione di almeno tre
anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del
tutto valida da un competente organismo professionale.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 lÕattivita'
non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data di presentazione della
documentazione completa dellÕinteressato alle autorita' competenti di cui
allÕarticolo 5.
3. Il comma 1, lettera e), non si applica alle attivita' del
gruppo ex 855 (parrucchieri) della nomenclatura ISIC.
Art. 29.
Condizioni per il riconoscimento delle attivita' di cui alla
Lista II dellÕAllegato IV
1. In caso di attivita' di cui alla Lista II dellÕallegato IV,
lÕattivita' in questione deve essere stata precedentemente esercitata:
a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o
dirigente dÕazienda; oppure
b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o
dirigente dÕazienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto,
per lÕattivita' in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un
certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un
competente organismo professionale; oppure
c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o
dirigente dÕazienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto,
per lÕattivita' in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un
certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un
competente organismo professionale; oppure
d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o
dirigente dÕazienda, se il beneficiario prova di aver esercitato lÕattivita' in
questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure
e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se
il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per lÕattivita' in
questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato
riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente
organismo professionale; oppure
f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il
beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per lÕattivita' in
questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato
riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente
organismo professionale.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1,
lÕattivita' non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data di
presentazione della documentazione completa dellÕinteressato alle autorita' competenti
di cui allÕarticolo 5.
Art. 30.
Condizioni per il riconoscimento delle attivita' di cui alla
Lista III dellÕallegato IV
1. In caso di attivita' di cui alla Lista III dellÕallegato IV,
lÕattivita' in questione deve essere stata precedentemente esercitata:
a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o
dirigente dÕazienda; oppure
b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o
dirigente dÕazienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto,
per lÕattivita' in questione, una formazione sancita da un certificato
riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente
organismo professionale; oppure
c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o
dirigente dÕazienda se il beneficiario prova di aver in precedenza esercitato
lÕattivita' in questione come lavoratore subordinato per almeno tre anni;
oppure
d) per tre anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il
beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per lÕattivita' in questione,
una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o
giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 1,
lÕattivita' non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data di
presentazione della documentazione completa dellÕinteressato alle autorita'
competenti di cui allÕarticolo 5.
Capo IV
Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni
minime di formazione
SEZIONE I
Disposizioni comuni
Art. 31.
Principio di riconoscimento automatico
1. I titoli di formazione di medico, che danno accesso alle
attivita' professionali di medico con formazione di base e medico specialista,
infermiere responsabile dellÕassistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista,
veterinario, farmacista e architetto, di cui allÕallegato V e rispettivamente
ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle
condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 33, 34,
38, 41, 42, 44, 46 e 50, rilasciati a cittadini di cui allÕarticolo 2, comma 1,
da altri Stati membri, sono riconosciuti dalle autorita' di cui allÕarticolo 5
con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per lÕaccesso,
rispettivamente, allÕattivita' di medico chirurgo, medico chirurgo specialista,
infermiere responsabile dellÕassistenza generale, odontoiatra, odontoiatra
specialista, veterinario, farmacista e architetto.
2. I titoli di formazione di cui al comma 1 devono essere
rilasciati dalle autorita' competenti degli altri Stati membri e essere
accompagnati dai certificati di cui allÕallegato V e rispettivamente ai punti
5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1.
3. Le disposizioni del primo e secondo comma, non pregiudicano,
rispettivamente, i diritti acquisiti di cui agli articoli 32, 35, 37, 40, 43,
45, 49 e 55.
4. I diplomi e i certificati rilasciati da altri Stati membri
conformemente allÕarticolo 36 ed elencati nellÕallegato V punto 5.1.4, sono
riconosciuti con gli stessi effetti dei diplomi rilasciati in Italia per
lÕaccesso allÕattivita' di medico di medicina generale nel quadro del regime
nazionale di previdenza sociale; sono fatti comunque salvi i diritti acquisiti
di cui allÕarticolo 37.
5. I titoli di formazione di ostetrica rilasciati ai cittadini
di cui allÕarticolo 2, comma 1, da altri Stati membri elencati nellÕallegato V
punto 5.5.2, conformi alle condizioni minime di formazione di cui allÕarticolo
46 e rispondenti alle modalita' di cui allÕarticolo 47, sono riconosciuti dallÕAutorita'
di cui allÕarticolo 5, con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia
per lÕaccesso allÕattivita' di ostetrica; sono fatti comunque salvi i diritti
acquisiti di cui allÕarticolo 49.
6. I titoli di formazione di architetto oggetto di riconoscimento
automatico di cui al comma 1, attestano una formazione iniziata al piu' presto
nel corso dellÕanno accademico indicato nellÕallegato V, punto 5.7.1.
7. LÕaccesso e lÕesercizio delle attivita' professionali di
medico chirurgo, infermiere responsabile dellÕassistenza generale, dentista,
veterinario, ostetrica e farmacista sono subordinati al possesso di un titolo
di formazione di cui allÕallegato V, e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2,
5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.
8. Il Ministero della salute e il Ministero dellÕuniversita' e
della ricerca, rispettivamente per le professioni sanitarie e per le
professioni nel campo dellÕarchitettura di cui al presente Capo, notificano
alla Commissione europea le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative che adottano in materia di rilascio di titoli di formazione nei
settori coperti dal presente capo. Inoltre per i titoli di formazione nel
settore dellÕarchitettura, questa notifica e' inviata anche agli altri Stati
membri.
9. Le informazioni notificate di cui al comma 8 sono pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale dellÕUnione europea attraverso una comunicazione della
Commissione europea nella quale sono indicate le denominazioni date dagli Stati
membri ai titoli di formazione e, eventualmente, lÕorganismo che rilascia il
titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo
professionale corrispondente, che compare nellÕallegato V e, rispettivamente,
nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2
e 5.7.1.
10. Gli elenchi di cui allÕallegato V sono aggiornati e
modificati, in conformita' alle relative modifiche definite in sede
comunitaria, relativamente alle professioni sanitarie, con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dellÕuniversita' e della ricerca, e,
relativamente alla professione di architetto, con decreto del Ministero
dellÕuniversita' e della ricerca.
11. I beneficiari del riconoscimento sono tenuti ad assolvere
gli obblighi di formazione continua previsti dalla legislazione vigente.
12. Non hanno diritto al riconoscimento professionale ai sensi
del presente decreto come medico chirurgo e infermiere responsabile
dellÕassistenza generale le persone in possesso del titolo bulgaro di feldsher
rilasciato in Bulgaria anteriormente al 31 dicembre 1999 e che esercitavano
questa professione nellÕambito del regime nazionale di sicurezza sociale
bulgaro alla data del 1¡ gennaio 2000.
Art. 32.
Diritti acquisiti
1. Fatti salvi i diritti acquisiti relativi alle professioni di
cui al presente capo i titoli di formazione che danno accesso alle attivita'
professionali di medico con formazione di medico di base e di medico
specialista, di infermiere responsabile dellÕassistenza generale, di
odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di farmacista in
possesso dei cittadini di cui allÕarticolo 2, comma 1 e che non soddisfano
lÕinsieme dei requisiti di formazione di cui agli articoli 33, 34, 38, 41, 42,
44, 46 e 50 sono riconosciuti se sanciscono il compimento di una formazione
iniziata prima delle date indicate nellÕallegato V, punti 5.1.1., 5.1.2.,
5.2.2., 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e se sono accompagnati da un
attestato che certifica lÕesercizio effettivo e lecito dellÕattivita' in
questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni che precedono il
rilascio dellÕattestato stesso.
2. Il riconoscimento e' altresi' assicurato ai titoli di
formazione in medicina che danno accesso alle attivita' professionali di medico
con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile
dellÕassistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di
veterinario, di ostetrica e di farmacista acquisiti sul territorio della ex
Repubblica democratica tedesca, che non soddisfano i requisiti minimi di
formazione di cui agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 se tali titoli
sanciscono il completamento di una formazione iniziata:
a) prima del 3 ottobre 1990 per i medici con formazione di
base, infermieri responsabile dellÕassistenza generale, odontoiatri,
odontoiatri specialisti, veterinari, ostetriche e farmacisti;
b) prima del 3 aprile 1992 per i medici specialisti.
3. I titoli di formazione di cui al comma 2 consentono
lÕesercizio delle attivita' professionali su tutto il territorio della Germania
alle stesse condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle competenti
autorita' tedesche di cui allÕallegato V, 5.1.1., 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3,
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2.
4. Sono altresi' riconosciuti i titoli di formazione in medicina,
che danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di base
e di medico specialista, di infermiere responsabile dellÕassistenza generale,
di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in
possesso dei cittadini di cui allÕarticolo 2, comma 1, e che sono stati
rilasciati nellÕex Cecoslovacchia, o per i quali la corrispondente formazione
e' iniziata, per la Repubblica ceca e la Slovacchia, anteriormente al 1¡
gennaio 1993, qualora le autorita' dellÕuno o dellÕaltro Stato membro sopra
indicato attestino che detti titoli di formazione hanno sul loro territorio la
stessa validita' giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto
riguarda gli architetti, la stessa validita' giuridica dei titoli menzionati,
per detti Stati membri, allÕallegato VI, punto 6), per quanto riguarda
lÕaccesso e lÕesercizio delle attivita' professionali di medico con formazione
di base, medico specialista, infermiere responsabile dellÕassistenza generale,
veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attivita' di cui
allÕarticolo 51, e di architetto, relativamente alle attivita' di cui
allÕarticolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato
rilasciato dalle medesime autorita', il quale dimostri lÕeffettivo e lecito
esercizio da parte dei cittadini in questione, nel territorio di questi, delle
attivita' in oggetto per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti
il rilascio del certificato.
5. Sono altresi' riconosciuti ai sensi dellÕarticolo 31 i
titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attivita'
professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di
infermiere responsabile dellÕassistenza generale, di odontoiatra, di
odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di
architetto che sono in possesso dei cittadini di cui allÕarticolo 2, comma 1, e
che sono stati rilasciati nellÕex Unione Sovietica, o per cui la corrispondente
formazione e' iniziata: a) per lÕEstonia, anteriormente al 20 agosto 1991; b)
per la Lettonia, anteriormente al 21 agosto 1991; c) per la Lituania,
anteriormente allÕ11 marzo 1990, qualora le autorita' di uno dei tre Stati
membri sopra citati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la
stessa validita' giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto
riguarda gli architetti, la stessa validita' giuridica dei titoli menzionati,
per detti Stati membri, allÕallegato VI, punto 6, per quanto riguarda lÕaccesso
alle, e lÕesercizio delle, attivita' professionali di medico con formazione di
base, medico specialista, infermiere responsabile dellÕassistenza generale,
dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista,
relativamente alle attivita' di cui allÕarticolo 46, e di architetto,
relativamente alle attivita' di cui allÕarticolo 54. Detto attestato deve
essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime autorita', il
quale dimostri lÕeffettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini in
questione, nel territorio di questi, delle attivita' in oggetto per almeno tre
anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.
6. Sono altresi' ammessi al riconoscimento di cui allÕarticolo
31 i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attivita'
professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di
infermiere responsabile dellÕassistenza generale, di odontoiatra, di
odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di
architetto che sono in possesso dei cittadini di cui allÕarticolo 1 e che sono
stati rilasciati nellÕex Jugoslavia, o per i quali la corrispondente formazione
e' iniziata, per la Slovenia, anteriormente al 25 giugno 1991, qualora le
autorita' dello Stato membro sopra citato attestino che detti titoli hanno sul
loro territorio la stessa validita' giuridica dei titoli che esse rilasciano e,
per quanto riguarda gli architetti, la stessa validita' giuridica dei titoli
menzionati, per detto Stato membro, allÕallegato VI, punto 6, per quanto
riguarda lÕaccesso alle, e lÕesercizio delle, attivita' professionali di medico
con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile
dellÕassistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario,
ostetrica e farmacista, relativamente alle attivita' di cui allÕarticolo 51, e
di architetto, relativamente alle attivita' di cui allÕarticolo 54. Detto
attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime
autorita', il quale dimostri lÕeffettivo e lecito esercizio da parte dei
cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attivita' in
questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il
rilascio del certificato.
7. I titoli di formazione di medico, di infermiere responsabile
dellÕassistenza generale, di odontoiatra, di veterinario, di ostetrica e di
farmacista rilasciati ai cittadini di cui allÕarticolo 2, comma 1, da un altro
Stato membro e che non corrispondono alle denominazioni che compaiono per tale
Stato allÕallegato V, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2,
5.5.2, e 5.6.2 sono riconosciuti se accompagnati da un certificato rilasciato
da autorita' od organi competenti di detto Stato membro che attesti che tali
titoli di formazione sanciscono il compimento di una formazione ai sensi degli
articoli 33, 34, 36, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 e che sono assimilati dallo Stato
membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni appaiono
nellÕallegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2,
5.5.2 e 5.6.2.
SEZIONE II
Medico chirurgo
Art. 33.
Formazione dei medici chirurghi
1. LÕammissione alla formazione di medico chirurgo e'
subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria superiore, che dia
accesso, per tali studi, alle universita'.
2. La formazione di medico chirurgo garantisce lÕacquisizione
da parte dellÕinteressato delle seguenti conoscenze e competenze:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda
lÕarte medica, nonche' una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi
i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di
fatti stabiliti scientificamente e allÕanalisi dei dati;
b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del
comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonche' dei rapporti
tra lÕambiente fisico e sociale dellÕuomo ed il suo stato di salute;
c) adeguate conoscenze dei problemi e delle metodologie
cliniche atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie
mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e
terapia, nonche' della riproduzione umana;
d) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno
controllo in ospedale.
3. La formazione di cui al comma l comprende un percorso
formativo di durata minima di sei anni o un minimo di 5.500 ore di insegnamento
teoriche e pratiche impartite in una universita' o sotto il controllo di una
universita'.
4. Per coloro che hanno iniziato i loro studi prima del 1¡
gennaio 1972, la formazione di cui al comma 2 puo' comportare una formazione
pratica a livello universitario di 6 mesi effettuata a tempo pieno sotto il
controllo delle autorita' competenti.
5. Fermo restando il principio dellÕinvarianza della spesa, la
formazione continua, ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
assicura la formazione professionale e lÕaggiornamento permanente di coloro che
hanno completato i loro studi, per tutto lÕarco della vita professionale.
Art. 34.
Formazione medica specialistica e denominazione medica
specialistica
1. LÕammissione alla formazione medica specializzata e'
subordinata al compimento e alla convalida di sei anni di studi nel quadro del
ciclo di formazione di cui allÕarticolo 33 durante i quali sono state acquisite
appropriate conoscenze di medico chirurgo.
2. La formazione che permette di ottenere un diploma di medico
chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate nellÕallegato V, punti
5.1.2, 5.1.3 risponde ai seguenti requisiti:
a) presupporre il conferimento e validita' del titolo
conseguito a seguito di un ciclo di formazione di cui allÕarticolo 33 nel corso
del quale siano state acquisite adeguate conoscenze nel campo della medicina di
base;
b) insegnamento teorico e pratico, effettuato in un centro
universitario, un centro ospedaliero universitario o anche un istituto di cure
sanitarie a tal fine autorizzato da autorita' od organi competenti;
c) formazione a tempo pieno sotto il controllo delle autorita'
o enti competenti.
3. Il rilascio di un diploma di medico chirurgo specialista e'
subordinato al possesso di un diploma di medico chirurgo di cui allÕallegato V,
punto 5.1.1.
4. Le durate minime della formazione specialistica non possono
essere inferiori a quelle indicate, per ciascuna di tale formazione,
nellÕallegato V, punto 5.1.3.
5. I titoli di formazione di medico specialista di cui
allÕarticolo 31 sono quelli rilasciati dalle autorita' od organi competenti di
cui allÕallegato V, punto 5.1.2 che corrispondono per la formazione
specialistica in questione alle denominazioni vigenti negli Stati membri cosi' come
riportato allÕallegato V, 5.1.3.
Art. 35.
Diritti acquisiti specifici dei medici specialisti
1. I cittadini di cui allÕarticolo 2, comma 1, in possesso di
un diploma di medico specialista di cui allÕallegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3
conseguito in un altro Stato membro, la cui formazione medico specialistica,
svolta secondo le modalita' del tempo parziale, era disciplinata da
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti alla data del
20 giugno 1975, che hanno iniziato la loro formazione di specialisti entro il
31 dicembre 1983, possono ottenere il riconoscimento del loro titolo di medico
specialista, purche' detto titolo di specializzazione sia accompagnato da un
attestato rilasciato dallÕautorita' competente dello Stato membro presso cui e'
stato conseguito il titolo che certifichi lÕeffettivo e lecito esercizio da
parte degli interessati dellÕattivita' specialistica in questione per almeno
tre anni consecutivi nei cinque precedenti il rilascio dellÕattestato.
2. é riconosciuto il titolo di medico specialista rilasciato in
Spagna ai medici, cittadini di cui allÕarticolo 2, comma 1, che hanno
completato una formazione specialistica prima del 1¡ gennaio 1995 anche se tale
formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui allÕarticolo
34, se ad esso si accompagna un certificato rilasciato dalle competenti
autorita' spagnole attestante che gli interessati hanno superato la prova di
competenza professionale specifica organizzata nel contesto delle misure
eccezionali di regolarizzazione di cui al decreto reale 1497/99, al fine di
verificare se detti interessati possiedono un livello di conoscenze e di
competenze comparabile a quello dei medici che possiedono titoli di medico
specialista menzionati per la Spagna, allÕallegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3.
3. Laddove siano state abrogate le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative sul rilascio dei titoli di formazione di medico
specialista di cui allÕallegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3, e siano stati adottati
a favore dei cittadini italiani provvedimenti sui diritti acquisiti, e'
riconosciuto ai cittadini degli altri Stati membri in possesso di un titolo di
medico specialista conseguito in un Paese dellÕUnione il diritto di beneficiare
delle stesse misure, purche' i titoli di formazione specialistica in loro
possesso siano stati rilasciati dallo Stato di provenienza prima della data a
partire dalla quale lÕItalia ha cessato di rilasciare i titoli di formazione
per la specializzazione interessata. Le date di abrogazione di queste disposizioni
si trovano allÕallegato V. 5.1.3.
Art. 36.
Formazione specifica in medicina generale
1. LÕammissione alla formazione specifica in medicina generale
presuppone il compimento del ciclo di studi di cui allÕarticolo 33.
2. Il corso di formazione specifica in medicina generale della
durata di almeno tre anni e' riservato ai laureati in medicina e chirurgia,
abilitati allÕesercizio professionale.
3. Al termine del suddetto corso e' rilasciato il diploma di
formazione specifica in medicina generale.
4. Fatto salvo quanto indicato dallÕarticolo 24, comma 3, del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il corso di formazione specifica in
medicina generale comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno con
obbligo della frequenza alle attivita' didattiche teoriche e pratiche, da
svolgersi sotto il controllo delle regioni e province autonome. Il corso si
conclude con il rilascio di un diploma di formazione in medicina generale da
parte delle regioni e delle province autonome, conforme al modello predisposto
con decreto del Ministro della salute.
5. La durata del corso di cui al comma 2, puo' essere ridotta
per un periodo massimo di un anno e comunque pari a quello della formazione
pratica impartita durante il corso di laurea in medicina e chirurgia di cui
allÕarticolo 33, se detta formazione e' stata dispensata in un centro
ospedaliero riconosciuto, che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di
medicina generale o nellÕambito di uno studio di medicina generale riconosciuto
o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie.
AllÕinizio di ogni anno accademico, le universita' notificano lÕattivazione di
tali periodi di formazione al Ministero della salute e al Ministero
dellÕuniversita' e della ricerca.
6. Il corso di formazione specifica in medicina generale, che
si svolge a tempo pieno sotto il controllo delle regioni e province autonome,
e' di natura piu' pratica che teorica.
Art. 37.
Diritti acquisiti specifici dei medici di medicina generale
1. Hanno altresi' diritto ad esercitare lÕattivita'
professionale in qualita' di medico di medicina generale i medici chirurghi
abilitati allÕesercizio professionale entro il 31 dicembre 1994.
2. Detto diritto e' esteso ai medici, cittadini di un altro
Stato membro gia' iscritti allÕalbo dei medici chirurghi ai sensi della legge
22 maggio 1978, n. 217, e che erano titolari, alla data del 31 dicembre 1996 di
un rapporto convenzionale per lÕattivita' di medico in medicina generale.
3. Ai cittadini di cui allÕarticolo 2, comma 1, in possesso di
un titolo di medico conseguito in uno Stato membro a seguito di un ciclo di
formazione di cui allÕarticolo 33, titolari di diritti acquisiti nello Stato di
origine o di provenienza secondo quanto stabilito da ciascuno Stato membro ed
indicato nellÕallegato V, punto 5.1.4, e' riconosciuto il diritto di esercitare
in Italia lÕattivita' di medico di medicina generale senza il titolo di
formazione di cui allÕallegato V, punto 5.1.4.
4. I cittadini comunitari di cui al comma 3, titolari di
diritti acquisiti, ai fini del suddetto riconoscimento devono produrre una
certificazione rilasciata dallÕautorita' competente dello Stato membro di
provenienza attestante il diritto di esercitare in detto Stato lÕattivita' di
medico di medicina generale nel quadro del regime nazionale di previdenza
sociale senza il titolo di formazione di cui allÕallegato V, punto 5.1.4.
5. I medici di cui ai commi 1 e 2 che intendono esercitare
lÕattivita' professionale in qualita' di medico di medicina generale nel regime
nazionale di sicurezza sociale di uno degli altri Stati membri anche se non
sono in possesso di una formazione specifica in medicina generale devono
chiedere il rilascio del relativo certificato al competente ordine provinciale
dei medici chirurghi previa presentazione della documentazione comprovante i
diritti acquisiti.
6. Il Ministero della salute fornisce a richiesta delle
competenti autorita' dei Paesi comunitari le informazioni inerenti alle istanze
dei medici chirurghi italiani tendenti ad ottenere lÕammissione allÕesercizio
dellÕattivita' specifica in medicina generale nei Paesi dellÕUnione europea e
rilascia le certificazioni richieste, previa acquisizione della relativa
documentazione.
SEZIONE III
Infermiere responsabile dellÕassistenza generale
Art. 38.
Formazione dÕinfermiere responsabile dellÕassistenza generale
1. LÕammissione alla formazione dÕinfermiere responsabile
dellÕassistenza generale e' subordinata al compimento di una formazione
scolastica generale di 10 anni sancita da un diploma, certificato o altro
titolo rilasciato da autorita' od organi competenti di uno Stato membro o da un
certificato attestante il superamento di un esame dÕammissione, di livello
equivalente, alle scuole per infermieri.
2. La formazione dÕinfermiere responsabile dellÕassistenza
generale avviene a tempo pieno con un programma che corrisponde almeno a quello
di cui allÕallegato V, punto 5.2.1.
3. La formazione dÕinfermiere responsabile dellÕassistenza
generale comprende almeno tre anni di studi o 4.600 ore dÕinsegnamento teorico
e clinico. LÕinsegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico
almeno la meta' della durata minima della formazione. Possono essere accordate
esenzioni parziali a persone che hanno acquisito parte di questa formazione nel
quadro di altre formazioni di livello almeno equivalente.
4. LÕinsegnamento teorico e' la parte di formazione in cure
infermieristiche con cui il candidato infermiere acquisisce le conoscenze, la
comprensione, le competenze e gli atteggiamenti professionali necessari a
pianificare, dispensare e valutare cure sanitarie globali. La formazione e'
impartita da insegnanti di cure infermieristiche e da altro personale
competente, in scuole per infermieri e in altri luoghi dÕinsegnamento scelti
dallÕente di formazione.
5. LÕinsegnamento clinico e' la parte di formazione in cure
infermieristiche con cui il candidato infermiere apprende, nellÕambito di un
gruppo e a diretto contatto con individui o collettivita' sani o malati, a
pianificare, dispensare e valutare le necessarie cure infermieristiche globali
in base a conoscenze e competenze acquisite. Egli apprende non solo a lavorare
come membro di un gruppo, ma anche a essere un capogruppo che organizza cure
infermieristiche globali, e anche lÕeducazione alla salute per singoli individui
e piccoli gruppi in seno allÕistituzione sanitaria o alla collettivita'.
LÕistituzione incaricata della formazione dÕinfermiere e' responsabile del
coordinamento tra lÕinsegnamento teorico e quello clinico per tutto il
programma di studi. LÕattivita' dÕinsegnamento ha luogo in ospedali e altre
istituzioni sanitarie e nella collettivita', sotto la responsabilita' di
infermieri insegnanti e con la cooperazione e lÕassistenza di altri infermieri
qualificati. AllÕattivita' dellÕinsegnamento potra' partecipare anche altro
personale qualificato. I candidati infermieri partecipano alle attivita' dei
servizi in questione nella misura in cui queste contribuiscono alla loro
formazione, consentendo loro di apprendere ad assumersi le responsabilita' che
le cure infermieristiche implicano.
6. La formazione di infermiere responsabile dellÕassistenza
generale garantisce lÕacquisizione da parte dellÕinteressato delle conoscenze e
competenze seguenti:
a) unÕadeguata conoscenza delle scienze che sono alla base
dellÕassistenza infermieristica di carattere generale, compresa una sufficiente
conoscenza dellÕorganismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento
delle persone in buona salute e malate, nonche' delle relazioni esistenti tra
lo stato di salute e lÕambiente fisico e sociale dellÕessere umano;
b) una sufficiente conoscenza della natura e dellÕetica della
professione e dei principi generali riguardanti la salute e lÕassistenza
infermieristica;
c) unÕadeguata esperienza clinica; tale esperienza, che dovrebbe
essere scelta per il suo valore formativo, dovrebbe essere acquisita sotto il
controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero
del personale qualificato e lÕattrezzatura siano adeguati allÕassistenza
infermieristica dei pazienti;
d) la capacita' di partecipare alla formazione del personale
sanitario e unÕesperienza di collaborazione con tale personale;
e) unÕesperienza di collaborazione con altre persone che
svolgono unÕattivita' nel settore sanitario.
Art. 39.
Esercizio delle attivita' professionali dÕinfermiere
responsabile dellÕassistenza generale
1. Le attivita' professionali dÕinfermiere responsabile
dellÕassistenza generale sono le attivita' esercitate a titolo professionale e
indicate nellÕallegato V, punto 5.2.2.
Art. 40.
Diritti acquisiti specifici agli infermieri responsabili
dellÕassistenza generale
1. Se agli infermieri responsabili dellÕassistenza generale si
applicano le norme generali sui diritti acquisiti, le attivita' da essi svolte
devono comprendere la piena responsabilita' della programmazione,
organizzazione e somministrazione delle cure infermieristiche ai pazienti.
2. Per quanto riguarda i titoli polacchi di formazione di
infermiere responsabile dellÕassistenza generale, si applicano solo le seguenti
disposizioni relative ai diritti acquisiti. Per i cittadini degli Stati membri
i cui titoli di formazione di infermiere responsabile dellÕassistenza generale
sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione e' iniziata in Polonia
anteriormente al 1¡ maggio 2004 e che non soddisfano i requisiti minimi di
formazione di cui allÕarticolo 38 vengono riconosciuti come prova sufficiente i
seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dellÕassistenza
generale se corredati di un certificato il quale dimostri lÕeffettivo e lecito
esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio della
Polonia, delle attivita' di infermiere responsabile dellÕassistenza generale
per il periodo di seguito specificato: a) titolo di formazione di grado licenza
di infermiere (dyplom licencjata piel�gniarstwa): almeno tre anni consecutivi
nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato; b) titolo di formazione
di grado diploma di infermiere (dyplom piel�gniarki albo piel�gniarki
dyplomowanej) che attesta il completamento dellÕistruzione post-secondaria
ottenuto da una scuola professionale medica: almeno cinque anni consecutivi nei
sette anni precedenti il rilascio del certificato. Le suddette attivita' devono
aver incluso lÕassunzione della piena responsabilita' per la pianificazione,
lÕorganizzazione e la prestazione delle attivita' infermieristiche nei
confronti del paziente.
3. Vengono riconosciuti, inoltre, i titoli di infermiere
rilasciati in Polonia ad infermieri che hanno completato anteriormente al 1¡
maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di
formazione di cui allÕarticolo 32, sancita dal titolo di Çlicenza di
infermiereÈ ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione
di cui allÕarticolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge
sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile 2004, n. 92, pag.
885) e al regolamento del Ministro della sanita' dellÕ11 maggio 2004 sulle
condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle
ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame
finale - maturita') e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di
ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica di Polonia del 13 maggio 2004, n. 110, pag. 1170),
allo scopo di verificare che gli interessati sono in possesso di un livello di
conoscenze e di competenze paragonabile a quello degli infermieri in possesso
delle qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono definite
nellÕallegato V, 5.2.2.
4. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di
infermiere responsabile dellÕassistenza generale sono stati rilasciati o la cui
corrispondente formazione e' iniziata in Romania anteriormente alla data di
adesione e la cui formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di
cui allÕarticolo 38, e' riconosciuto il titolo di formazione di infermiere
responsabile dellÕassistenza generale (certificat de competente professionale
de asistent medical generalist) con istruzione post-secondaria ottenuta da una
scoala postliceala come prova sufficiente se corredato di un attestato il quale
dimostri lÕeffettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato
membro, nel territorio della Romania, delle attivita' di infermiere
responsabile dellÕassistenza generale per un periodo di almeno cinque anni
consecutivi nei sette anni precedenti la data di rilascio dellÕattestato. Le
suddette attivita' devono aver incluso lÕassunzione della piena responsabilita'
per la pianificazione, lÕorganizzazione e lo svolgimento delle attivita'
infermieristiche nei confronti del paziente.
SEZIONE IV
Odontoiatra
Art. 41.
Formazione dellÕodontoiatra
1. LÕammissione alla formazione di odontoiatra e' subordinata
al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per
tali studi, alle universita'.
2. La formazione dellÕodontoiatra comprende un percorso di
studi teorici e pratici della durata minima di cinque anni svolti a tempo
pieno. Il programma di studi, che permette il conseguimento del diploma di
laurea in odontoiatria e protesi dentaria, corrisponde almeno a quello di cui
allÕallegato V, punto 5.3.1. Detti studi sono effettuati presso unÕuniversita'
o sotto il controllo di unÕuniversita'.
3. La formazione dellÕodontoiatra garantisce lÕacquisizione da
parte dellÕinteressato delle sottoelencate conoscenze e competenze:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda
lÕodontoiatria, nonche' una buona comprensione dei metodi scientifici e, in
particolare, dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla
valutazione di fatti stabiliti scientificamente e allÕanalisi dei dati;
b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e
del comportamento di persone sane e malate, nonche' del modo in cui lÕambiente
naturale e sociale influisce sullo stato di salute dellÕuomo, nella misura in
cui cio' sia correlato allÕodontoiatria;
c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione di
denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonche' dei loro
rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del
paziente;
d) adeguata conoscenza delle discipline e dei metodi clinici
che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti,
della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonche' dellÕodontoiatria
sotto lÕaspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;
e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno
controllo.
4. La formazione di odontoiatra conferisce le competenze
necessarie per esercitare tutte le attivita' inerenti alla prevenzione, alla
diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca,
delle mascelle e dei relativi tessuti.
5. Le attivita' professionali dellÕodontoiatra sono stabilite
dallÕarticolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409.
Art. 42.
Formazione di odontoiatra specialista
1. LÕammissione alle scuole di specializzazione in odontoiatria
presuppone il possesso di un diploma di laurea in odontoiatria e protesi
dentaria, corredato della relativa abilitazione allÕesercizio professionale.
Tale diploma attesta il compimento con successo di cinque anni di studi teorici
e pratici nellÕambito del ciclo di formazione di cui allÕarticolo 41.
2. Accedono alle scuole di specializzazione in odontoiatria di
cui al comma 1 anche coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti
agli articoli 32 e 43.
3. La formazione dellÕodontoiatra specialista comprende un
insegnamento teorico e pratico che si svolge presso una universita', una
azienda ospedaliera o un istituto accreditato a tale fine dalle universita'.
4. La formazione di odontoiatra specialista si svolge a tempo
pieno, per un periodo non inferiore a tre anni, sotto il controllo delle
autorita' od organi competenti. Essa richiede la partecipazione personale dello
specializzando alle attivita' e responsabilita' proprie della disciplina.
Art. 43.
Diritti acquisiti specifici degli odontoiatri
1. Ai fini dellÕesercizio dellÕattivita' professionale di
odontoiatra di cui allÕallegato V, punto 5.3.2, ai cittadini di cui
allÕarticolo 2, comma 1, in possesso di un titolo di medico rilasciato in
Spagna, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania, che hanno iniziato la
formazione in medicina entro la data indicata per ciascuno dei suddetti Stati
nellÕallegato V, punto 5.3.2, e' riconosciuto il titolo di formazione di medico
purche' accompagnato da un attestato rilasciato dalla autorita' competente
dello Stato di provenienza.
2. Detto attestato deve certificare il contestuale rispetto
delle sottoelencate condizioni:
a) che tali cittadini hanno esercitato effettivamente,
lecitamente e a titolo principale nello Stato di provenienza lÕattivita'
professionale di odontoiatra, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei
cinque precedenti il rilascio dellÕattestato;
b) che tali persone sono autorizzate a esercitare la suddetta
attivita' alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato
per lo Stato di provenienza nellÕallegato V, punto 5.3.2.
3. é dispensato dal requisito della pratica professionale di
tre anni, di cui al comma 2, lettera a), chi ha portato a termine studi di
almeno tre anni, che le autorita' competenti dello Stato di provenienza
dellÕinteressato certificano equivalenti alla formazione di cui allÕarticolo
41.
4. Per quanto riguarda la Repubblica Ceca e la Slovacchia, i
titoli di formazione conseguiti nellÕex Cecoslovacchia sono riconosciuti al pari
dei titoli di formazione cechi e slovacchi e alle stesse condizioni stabilite
nei commi precedenti.
5. Il Ministero della salute, previi opportuni accertamenti ed
in collaborazione con gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri,
attesta il possesso dei titoli di formazione in medicina rilasciati in Italia a
chi ha iniziato la formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980
e prima del 31 dicembre 1984. LÕattestato deve certificare il rispetto delle
tre seguenti condizioni:
a) che tali persone hanno superato la specifica prova
attitudinale organizzata dalle competenti autorita' italiane per verificare il
possesso delle conoscenze e competenze di livello paragonabile a quelle dei
possessori del titolo di formazione indicato per lÕItalia allÕallegato V, punto
5.3.2;
b) che tali persone hanno esercitato effettivamente,
lecitamente e a titolo principale in Italia lÕattivita' professionale di
odontoiatra, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il
rilascio dellÕattestato;
c) che tali persone sono autorizzate a esercitare o esercitano
effettivamente, lecitamente e a titolo principale lÕattivita' professionale di
odontoiatra alle stesse condizioni dei possessori del titolo di formazione
indicato per lÕItalia allÕallegato V, punto 5.3.2.
6. é dispensato dalla prova attitudinale, di cui al quinto
comma, lettera a), chi ha portato a termine studi di almeno tre anni, che il
Ministero della salute, previi gli opportuni accertamenti presso il Ministero
dellÕuniversita' e della ricerca ed in collaborazione con gli Ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri certificano equivalenti alla formazione di cui
allÕarticolo 41. Sono equiparati ai predetti soggetti coloro che hanno iniziato
la formazione universitaria in Italia di medico dopo il 31 dicembre 1984,
purche' i tre anni di studio sopra citati abbiano avuto inizio entro il 31
dicembre 1994.
SEZIONE V
Veterinario
Art. 44.
Formazione del medico veterinario
1. LÕammissione alla formazione del medico veterinario e'
subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia
accesso, per tali studi, alle Universita'.
2. Il diploma di laurea in medicina veterinaria si consegue a
seguito di un corso di studi universitari teorici e pratici, della durata
minima di cinque anni, svolti a tempo pieno, effettuati presso unÕuniversita' o
sotto il controllo di unÕuniversita'.
3. Il ciclo di formazione per il conseguimento del titolo di
medico veterinario verte almeno sul programma indicato nellÕallegato V, punto
5.4.1.
4. La formazione di medico veterinario garantisce
lÕacquisizione da parte dellÕinteressato delle sottoelencate conoscenze e
competenze:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fondano le
attivita' di medico veterinario;
b) adeguate conoscenze della struttura e delle funzioni degli
animali in buona salute, del loro allevamento, della loro riproduzione e della
loro igiene in generale, come pure della loro alimentazione, compresa la
tecnologia impiegata nella fabbricazione e conservazione degli alimenti
rispondenti alle loro esigenze;
c) adeguate conoscenze nel settore del comportamento e della
protezione degli animali;
d) adeguate conoscenze delle cause, della natura,
dellÕevoluzione, degli effetti, della diagnosi e della terapia delle malattie
degli animali, sia individualmente che collettivamente; fra queste, una
particolare conoscenza delle malattie trasmissibili allÕuomo;
e) adeguate conoscenze della medicina preventiva;
f) adeguate conoscenze dellÕigiene e della tecnologia per
ottenere, fabbricare e immettere in commercio i prodotti alimentari animali o
di origine animale destinati al consumo umano;
g) adeguate conoscenze per quanto riguarda le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative relative alle materie
summenzionate;
h) unÕadeguata esperienza clinica e pratica sotto opportuno
controllo.
Art. 45.
Diritti acquisiti specifici dei medici veterinari
1. Fatto salvo lÕarticolo 32, ai cittadini di cui allÕarticolo
2, comma 1, i cui titoli di formazione di veterinario sono stati rilasciati in
Estonia o per i quali la corrispondente formazione e' iniziata in tale Stato
anteriormente al 1¡ maggio 2004 e' riconosciuto il titolo di medico veterinario
se corredato di un certificato rilasciato dallÕautorita' competente dellÕEstonia
attestante che detti cittadini hanno effettivamente e lecitamente svolto
lÕattivita' professionale di medico veterinario in tale territorio per almeno
cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio di detto
certificato.
SEZIONE VI
Ostetrica
Art. 46.
Formazione di ostetrica
1. La formazione di ostetrica comprende almeno una delle
formazioni che seguono: a) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica
di almeno 3 anni di studi teorici e pratici (possibilita' I) vertente almeno sul
programma di cui allÕallegato V, punto 5.5.1; b) una formazione specifica a
tempo pieno di ostetrica di 18 mesi (possibilita' II), vertente almeno sul
programma di cui allÕallegato V, punto 5.5.1 le cui materie non siano comprese
in un insegnamento equivalente per la formazione di infermiere responsabile
dellÕassistenza generale. LÕente incaricato della formazione delle ostetriche
e' responsabile del coordinamento tra teoria e pratica per tutto il programma
di studi.
2. LÕaccesso alla formazione di ostetrica e' subordinato a una
delle condizioni che seguono:
a) compimento almeno dei primi dieci anni di formazione
scolastica generale, per la possibilita' I, o
b) possesso di un titolo di formazione dÕinfermiere
responsabile dellÕassistenza generale di cui allÕallegato V, 5.5.1, per la
possibilita' II.
3. La formazione di ostetrica garantisce lÕacquisizione da
parte dellÕinteressato delle conoscenze e competenze seguenti:
a) unÕadeguata conoscenza delle scienze che sono alla base
delle attivita' di ostetrica, ed in special modo dellÕostetricia e della
ginecologia;
b) unÕadeguata conoscenza della deontologia e della
legislazione professionale;
c) unÕapprofondita conoscenza delle funzioni biologiche,
dellÕanatomia e della fisiologia nei settori dellÕostetricia e del neonato,
nonche' una conoscenza dei rapporti tra lo stato di salute e lÕambiente fisico
e sociale dellÕessere umano e del suo comportamento;
d) unÕadeguata esperienza clinica acquisita sotto il controllo
di personale ostetrico qualificato e in istituti autorizzati;
e) la necessaria comprensione della formazione del personale
sanitario e unÕesperienza di collaborazione con tale personale.
Art. 47.
Condizioni per il riconoscimento del titolo di formazione di
ostetrica
1. I titoli di formazione di ostetrica di cui allÕallegato V,
punto 5.5.2, beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi dellÕarticolo
31 se soddisfano uno dei seguenti requisiti:
a) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno tre
anni:
1) subordinata al possesso di un diploma, certificato o altro
titolo che dia accesso agli istituti universitari o di insegnamento superiore
o, in mancanza di esso, che garantisca un livello equivalente di conoscenze,
oppure
2) seguita da una pratica professionale di due anni al termine
della quale sia rilasciato un attestato ai sensi del comma 2;
b) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno due anni
o 3.600 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione dÕinfermiere
responsabile dellÕassistenza generale di cui allÕallegato V, punto 5.2.2;
c) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno 18 mesi
o 3.000 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione dÕinfermiere
responsabile dellÕassistenza generale di cui allÕallegato V, 5.2.2 e seguita da
una pratica professionale di un anno per la quale sia rilasciato un attestato
ai sensi del comma 2.
2. LÕattestato di cui al comma 1 e' rilasciato dalle autorita'
competenti dello Stato membro dÕorigine e certifica che il titolare, dopo
lÕacquisizione del titolo di formazione di ostetrica, ha esercitato in modo
soddisfacente, in un ospedale o in un istituto di cure sanitarie a tal fine
autorizzato, tutte le attivita' di ostetrica per il periodo corrispondente.
Art. 48.
Esercizio delle attivita' professionali di ostetrica
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle
attivita' di ostetrica come definite dalla legislazione vigente, fatto salvo il
comma 2, ed esercitate con i titoli professionali di cui allÕallegato V, punto
5.5.2.
2. Le ostetriche sono autorizzate allÕesercizio delle seguenti
attivita':
a) fornire una buona informazione e dare consigli per quanto
concerne i problemi della pianificazione familiare;
b) accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la
gravidanza diagnosticata come normale da un soggetto abilitato alla professione
medica, effettuare gli esami necessari al controllo dellÕevoluzione della
gravidanza normale;
c) prescrivere gli esami necessari per la diagnosi quanto piu'
precoce di gravidanze a rischio;
d) predisporre programmi di preparazione dei futuri genitori ai
loro compiti, assicurare la preparazione completa al parto e fornire consigli
in materia di igiene e di alimentazione;
e) assistere la partoriente durante il travaglio e sorvegliare
lo stato del feto nellÕutero con i mezzi clinici e tecnici appropriati;
f) praticare il parto normale, quando si tratti di
presentazione del vertex, compresa, se necessario, lÕepisiotomia e, in caso di
urgenza, praticare il parto nel caso di una presentazione podalica;
g) individuare nella madre o nel bambino i segni di anomalie
che richiedono lÕintervento di un medico e assistere questÕultimo in caso
dÕintervento; prendere i provvedimenti dÕurgenza che si impongono in assenza
del medico e, in particolare, lÕestrazione manuale della placenta seguita
eventualmente dalla revisione uterina manuale;
h) esaminare il neonato e averne cura; prendere ogni iniziativa
che sÕimponga in caso di necessita' e, eventualmente, praticare la rianimazione
immediata;
i) assistere la partoriente, sorvegliare il puerperio e dare
alla madre tutti i consigli utili affinche' possa allevare il neonato nel modo
migliore;
l) praticare le cure prescritte da un medico;
m) redigere i necessari rapporti scritti.
Art. 49.
Diritti acquisiti specifici alle ostetriche
1. Viene riconosciuta come prova sufficiente per i cittadini
degli altri Stati membri dellÕUnione europea, i cui titoli di formazione in
ostetricia soddisfano tutti i requisiti minimi di formazione di cui
allÕarticolo 46 ma, ai sensi dellÕarticolo 47, sono riconoscibili solo se
accompagnati dallÕattestato di pratica professionale di cui al suddetto
articolo 47, comma 2, i titoli di formazione rilasciati dagli Stati membri
prima della data di riferimento di cui allÕallegato V, punto 5.5.2,
accompagnati da un attestato che certifichi lÕeffettivo e lecito esercizio da
parte di questi cittadini delle attivita' in questione per almeno due anni
consecutivi nei cinque che precedono il rilascio dellÕattestato.
2. Le condizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini
degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia sanciscono una
formazione acquisita sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca e
che soddisfa tutti i requisiti minimi di formazione di cui allÕarticolo 46, ma,
ai sensi dellÕarticolo 47, sono riconoscibili solo se accompagnati
dallÕattestato di pratica professionale di cui allÕarticolo 47, comma 2, se
sanciscono una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990.
3. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di
formazione in ostetricia sono stati rilasciati o la cui corrispondente
formazione e' iniziata in Polonia anteriormente al 1¡ maggio 2004 e che non
soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui allÕarticolo 41, i seguenti
titoli di formazione in ostetricia sono riconosciuti come prova sufficiente se
corredati da un certificato il quale dimostri lÕeffettivo e lecito esercizio da
parte degli interessati delle attivita' di ostetrica per il periodo di seguito
specificato:
a) titolo di formazione di grado licenza in ostetricia (dyplom
licencjata poloznictwa): almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti
il rilascio del certificato;
b) titolo di formazione di grado diploma in ostetricia che
certifichi il compimento di un ciclo di istruzione post-secondaria, ottenuto da
una scuola professionale medica (dyplom polonej): almeno cinque anni
consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.
4. Vengono riconosciuti i titoli di ostetrica rilasciati in
Polonia ad ostetriche che hanno completato la corrispondente formazione
anteriormente al 1¡ maggio 2004, che non soddisfa i requisiti minimi di
formazione di cui allÕarticolo 41, sancita dal titolo di Çlicenza di ostetricaÈ
ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui
allÕarticolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle
professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile 2004, n. 92, pag. 885) e al
regolamento del Ministro della sanita' dellÕ11 maggio 2004 sulle condizioni
dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche,
che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale -
maturita') e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica
presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica di Polonia del 13 maggio 2004, n. 110, pag. 1170), allo scopo
di verificare che gli interessati sono in possesso di un livello di conoscenze
e di competenze paragonabile a quello delle ostetriche in possesso delle
qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono definite nellÕallegato V,
5.5.2.
5. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di
formazione in ostetricia (asistent medical obstetric‹-ginecologie) sono stati
rilasciati dalla Romania anteriormente alla data di adesione allÕUnione europea
e la cui formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui
allÕarticolo 46, detti titoli sono riconosciuti come prova sufficiente ai fini dellÕesercizio
delle attivita' di ostetrica, se corredati da un attestato il quale dimostri
lÕeffettivo e lecito esercizio da parte degli interessati, nel territorio della
Romania, delle attivita' di ostetrica per un periodo di almeno cinque anni
consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.
SEZIONE VII
Farmacista
Art. 50.
Formazione di farmacista
1. LÕammissione alla formazione di farmacista e' subordinata al
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali
studi, alle universita'.
2. Il titolo di formazione di farmacista sancisce una
formazione della durata di almeno cinque anni, di cui almeno: a) quattro anni
dÕinsegnamento teorico e pratico a tempo pieno in una universita', un istituto
superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di una
universita'; b) sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in
un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di questÕultimo.
Tale ciclo di formazione verte almeno sul programma di cui allÕallegato V,
punto 5.6.1.
3. La formazione di farmacista garantisce lÕacquisizione da
parte dellÕinteressato delle sottoelencate conoscenze e competenze:
a) unÕadeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze
utilizzate per la loro fabbricazione;
b) unÕadeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del
controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali;
c) unÕadeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei
medicinali, nonche' dellÕazione delle sostanze tossiche e dellÕutilizzazione
dei medicinali stessi;
d) unÕadeguata conoscenza che consenta di valutare i dati
scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le
informazioni appropriate;
e) unÕadeguata conoscenza delle norme e delle condizioni che
disciplinano lÕesercizio delle attivita' farmaceutiche.
Art. 51.
Esercizio delle attivita' professionali di farmacista
1. I titolari del titolo di formazione universitaria di
farmacista, corredato del diploma di abilitazione allÕesercizio della
professione di cui allegato V, punto 5.6.2, che soddisfi le condizioni di
formazione di cui allÕarticolo 50, sono autorizzati ad accedere e ad esercitare
almeno le sottoelencate attivita', fermo restando le disposizioni che prevedono,
nellÕordinamento nazionale, ulteriori requisiti per lÕesercizio delle stesse:
a) preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;
b) fabbricazione e controllo dei medicinali;
c) controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei
medicinali;
d) immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei
medicinali nella fase di commercio allÕingrosso;
e) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione
dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico;
f) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione
dei medicinali negli ospedali;
g) diffusione di informazioni e consigli nel settore dei
medicinali.
SEZIONE VIII
Architetto
Art. 52.
Formazione di architetto
1. La formazione di architetto comprende almeno quattro anni di
studi a tempo pieno oppure sei anni di studi, di cui almeno tre a tempo pieno,
in unÕuniversita' o un istituto di insegnamento comparabile. Tale formazione
deve essere sancita dal superamento di un esame di livello universitario.
Questo insegnamento di livello universitario il cui elemento principale e'
lÕarchitettura, deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici
della formazione in architettura e garantire lÕacquisizione delle seguenti
conoscenze e competenze:
a) capacita' di creare progetti architettonici che soddisfino
le esigenze estetiche e tecniche;
b) adeguata conoscenza della storia e delle teorie
dellÕarchitettura nonche' delle arti, tecnologie e scienze umane ad essa
attinenti;
c) conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono
influire sulla qualita' della concezione architettonica;
d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica,
pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;
e) capacita' di cogliere i rapporti tra uomo e opere
architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonche' la
capacita' di cogliere la necessita' di adeguare tra loro opere architettoniche
e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dellÕuomo;
f) capacita' di capire lÕimportanza della professione e delle
funzioni dellÕarchitetto nella societa', in particolare elaborando progetti che
tengano conto dei fattori sociali;
g) conoscenza dei metodi dÕindagine e di preparazione del
progetto di costruzione;
h) conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di
costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;
i) conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie,
nonche' della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente
confortevoli e proteggerli dai fattori climatici;
l) capacita' tecnica che consenta di progettare edifici che
rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e
dai regolamenti in materia di costruzione;
m) conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni
e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per lÕintegrazione
dei piani nella pianificazione generale.
Art. 53.
Deroghe alle condizioni della formazione di architetto
1. In deroga allÕarticolo 52, e' riconosciuta soddisfare lÕarticolo
31 anche la formazione impartita in tre anni dalle Fachhochschulen della
Repubblica federale di Germania, in vigore al 5 agosto 1985, che da' accesso
alle attivita' di cui allÕarticolo 54 in tale Stato membro con il titolo
professionale di architetto, purche' la formazione sia completata da un periodo
di esperienza professionale di quattro anni, nella Repubblica federale di
Germania, attestato da un certificato rilasciato dallÕordine professionale cui
e' iscritto lÕarchitetto che desidera beneficiare delle disposizioni della
presente sezione.
2. LÕordine professionale deve preventivamente stabilire che i
lavori compiuti dallÕarchitetto interessato in campo architettonico sono
applicazioni che provano il possesso di tutte le conoscenze e competenze di cui
allÕarticolo 52, comma 1. Il certificato e' rilasciato con la stessa procedura
che si applica allÕiscrizione allÕordine professionale.
3. In deroga allÕarticolo 52, e' riconosciuta soddisfare
lÕarticolo 31 anche la formazione acquisita nel quadro della promozione sociale
o di studi universitari a tempo parziale, nonche' la formazione sancita dal
superamento di un esame in architettura da parte di chi lavori da sette anni o
piu' nel settore dellÕarchitettura sotto il controllo di un architetto o di un
ufficio di architetti. LÕesame deve essere di livello universitario ed
equivalente a quello di fine di studi di cui allÕarticolo 52, comma 1.
Art. 54.
Esercizio dellÕattivita'
1. Il riconoscimento attribuisce ai diplomi, certificati ed
altri titoli, la stessa efficacia dei diplomi rilasciati dallo Stato italiano
per lÕaccesso allÕattivita' nel settore dellÕarchitettura e per il suo
esercizio con il titolo professionale di architetto.
2. Il riconoscimento attribuisce il diritto di far uso del
titolo di architetto secondo la legge italiana e consente di far uso del titolo
riconosciuto e della relativa abbreviazione, secondo la legge dello Stato
membro di origine o di provenienza e nella lingua di questi.
Art. 55.
Diritti acquisiti specifici degli architetti
1. I titoli di formazione di architetto, di cui allÕallegato
VI, punto 6, rilasciati dagli Stati membri, che sanciscono una formazione
iniziata entro lÕanno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato,
anche se non soddisfano i requisiti minimi di cui allÕarticolo 47, attribuendo
loro ai fini dellÕaccesso e dellÕesercizio delle attivita' professionali di
architetto, lo stesso effetto sul suo territorio dei titoli di formazione di
architetto che esso rilascia.
2. Sono riconosciuti gli attestati delle autorita' competenti
della Repubblica federale di Germania che sanciscono la rispettiva equivalenza
tra i titoli di formazione rilasciati a partire dellÕ8 maggio 1945 dalle
autorita' competenti della Repubblica democratica tedesca e quelli al suddetto
allegato.
Art. 56.
Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri
1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati dellÕUnione
europea o negli altri Stati aderenti allÕAccordo sullo spazio economico
europeo, il Ministero dellÕuniversita' e della ricerca certifica il valore
abilitante allÕesercizio della professione dei titoli conseguiti in Italia.
Art. 57.
Servizi di informazione
1. I Consigli dellÕordine degli architetti, in collaborazione
con il Consiglio nazionale dellÕordine degli architetti, forniscono agli
interessati le necessarie informazioni sulla legislazione e deontologia
professionale.
2. Gli ordini possono attivare corsi, con oneri a carico degli
interessati, per fornire loro le conoscenze linguistiche necessarie allÕesercizio
dellÕattivita' professionale.
Art. 58.
Regolamento
1. Con decreto del Ministro dellÕuniversita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi
dellÕarticolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno emanate
ulteriori norme ad integrazione della disciplina dei procedimenti di
riconoscimento e di iscrizione allÕalbo od al registro e sulla tenuta di
questo.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 59.
Libera prestazione di servizi per lÕattivita' di guida
turistica e di accompagnatore turistico
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro per le politiche europee, dÕintesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano e secondo le modalita' di cui allÕarticolo 2, comma 4, della legge 29
marzo 2001, n. 135, possono essere adottati, nel rispetto del diritto
comunitario e dellÕarticolo 9, comma 3, criteri per rendere uniformi le
valutazioni ai fini della verifica della occasionalita' e della temporaneita'
delle prestazioni professionali per lÕattivita' di guida turistica e di
accompagnatore turistico.
Art. 60.
Abrogazioni
1. A fare data dallÕentrata in vigore del presente decreto, e'
abrogato il comma 5 dellÕarticolo 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30, recante codice della proprieta' industriale.
2. A fare data dallÕentrata in vigore del presente decreto sono
abrogati il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo
2 maggio 1994, n. 319, ed il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229.
3. Il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n.
115, e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto nellÕarticolo 49, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende fatto al
titolo III del presente decreto; tuttavia resta attribuito allÕautorita'
competente di cui allÕarticolo 5 la scelta della eventuale misura compensativa
da applicare al richiedente.
4. Ogni riferimento contenuto in vigenti disposizioni di legge
ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, si
intende fatto alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
Art. 61.
Clausola di invarianza finanziaria
1. DallÕattuazione del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Alle attivita' previste dal presente decreto i soggetti
pubblici interessati provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali
previste dalla legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
DPR 394/1999 *
Decreto del Presidente della Repubblica
31 Agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, Regolamento recante norme
di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE GENERALE
Art.
1
(Accertamento
della condizione di reciprocitˆ)
1. Ai fini dellÕaccertamento della
condizione di reciprocitˆ, nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di seguito denominato: Òtesto unicoÓ, il Ministero degli affari
esteri, a richiesta, comunica ai
notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli
stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle
verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini
italiani nei Paesi dÕorigine dei suddetti stranieri.
2. L'accertamento di cui al comma 1,
non � richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di
cui all'articolo 9 del testo unico, nonchŽ per i cittadini stranieri titolari
di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia,
per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in
regola con il soggiorno
Art.
2
(Rapporti
con la pubblica amministrazione)
1.
I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui allÕarticolo 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e
qualitˆ personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o
privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente
regolamento che prevedono lÕesibizione o la produzione di specifici documenti.
2.
Gli stati, fatti, e qualitˆ personali diversi da quelli indicati nel comma 1,
sono documentati (...) mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autoritˆ dello Stato estero, legalizzati ai sensi dellÕarticolo 49
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autoritˆ consolari italiane e
corredati di traduzione in lingua italiana, di cui lÕautoritˆ consolare
italiana attesta la conformitˆ all'originale. Sono fatte salve le diverse
disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lÕItalia.
L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non
veritieri � prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di
cui allÕarticolo 4, comma 2, del testo unico.
2-bis.
Ove gli stati, fatti e qualitˆ personali di cui al comma 1 non possono essere
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti
autoritˆ straniere, in ragione della
mancanza di una autoritˆ riconosciuta o della presunta inaffidabilitaÕ
dei documenti rilasciati dallÕautoritˆ locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen
locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le
rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di
certificazioni, ai sensi
dellÕarticolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati.
Art.
3
(Comunicazioni
allo straniero)
1.
Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autoritˆ giudiziaria relative ai
procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente
regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato
dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
2.
Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli
indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai
questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od
agenti di pubblica sicurezza, con le modalitˆ di cui al comma 3, o, quando la
persona � irreperibile, mediante notificazione effettuata nellÕultimo domicilio
conosciuto.
3.
Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il
provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di
rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto
della carta di soggiorno sono comunicati allo straniero mediante consegna a
mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente
l'indicazione delle eventuali modalitˆ di impugnazione, effettuata con modalitˆ
tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non
comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una
sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente
dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ci˜ non � possibile per
indisponibilitˆ di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale
lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza
indicata dall'interessato. (...)
4. Nel provvedimento di
espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero � altres“ informato
del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione,
qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato
a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, e successive modificazioni, ed
� avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sarˆ assistito da un
difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di
cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le
comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate
con lÕavviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello
incaricato di ufficio.
Art.
4
(Comunicazioni
allÕautoritˆ consolare)
1.
LÕinformazione prevista dal comma 7 dellÕarticolo 2 del testo unico contiene:
a)
lÕindicazione dellÕautoritˆ giudiziaria o amministrativa che effettua
lÕinformazione;
b)
le generalitˆ dello straniero e la sua nazionalitˆ, nonchŽ, ove possibile, gli
estremi del passaporto o di altro documento di riconoscimento, ovvero, in
mancanza, le informazioni acquisite in merito alla sua identificazione;
c)
lÕindicazione delle situazioni che comportano lÕobbligo dellÕinformazione, con
specificazione della data di accertamento della stessa, nonchŽ, ove sia stato
emesso un provvedimento nei confronti dello straniero, gli estremi dello
stesso;
d)
il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo
della libertˆ personale, di decesso o di ricovero ospedaliero urgente.
2.
La comunicazione � effettuata per iscritto, ovvero mediante fonogramma,
telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la
rappresentanza diplomatica o consolare pi� vicina dello Stato di cui lo
straniero � cittadino si trovi allÕestero, le comunicazioni verranno fatte al
Ministero degli affari esteri che provvederˆ ad interessare la rappresentanza
competente.
3.
LÕobbligo di informazione allÕautoritˆ diplomatica o consolare non sussiste
quando lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai
soggetti di cui allÕarticolo 2, comma 7, del testo unico, dichiari
espressamente di non volersi avvalere degli interventi di tale autoritˆ. Per lo
straniero di etˆ inferiore ai quattordici anni, la rinuncia � manifestata da
chi esercita la potestˆ sul minore.
4.
Oltre a quanto previsto dallÕarticolo 2, comma 7, del testo unico,
lÕinformazione allÕautoritˆ consolare non � comunque effettuata quando dalla
stessa possa derivare il pericolo, per lo straniero o per i componenti del
nucleo familiare, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali
o sociali.
INGRESSO
E SOGGIORNO
Art.
5
(Rilascio
dei visti di ingresso)
1.
Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello Stato
� di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a ci˜
abilitate e, tranne in casi particolari, territorialmente competenti per il
luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani
possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di transito, per
una durata non superiore, rispettivamente, a dieci e a cinque giorni, per casi
di assoluta necessitˆ.
2.
Il visto pu˜ essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per la
durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione
prodotta dal richiedente.
3.
La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonchŽ i
requisiti e le condizioni per lÕottenimento di ciascun tipo di visto sono
disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, adottate
con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri
dellÕinterno, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, della
salute, dellÕistruzione, dellÕ universitˆ e della ricerca, delle attivitˆ
produttive e per gli affari regionali e sono periodicamente aggiornate anche in
esecuzione degli obblighi internazionali assunti dallÕItalia.
4.
Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad assicurare,
per le esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicitˆ di detti requisiti e
condizioni, nonchŽ degli eventuali requisiti integrativi resi necessari da
particolari situazioni locali o da decisioni comuni adottate nellÕambito della
cooperazione con le rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla
Convenzione di applicazione dellÕAc-cordo di Schengen.
5.
Fermo restando quanto previsto dal comma 4, nella domanda per il rilascio del
visto, lo straniero deve indicare le proprie generalitˆ complete e quelle degli
eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento
di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove � diretto, il motivo e la
durata del soggiorno.
6.
Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio
riconosciuto equivalente, nonchŽ la documentazione necessaria per il tipo di
visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente:
a)
la finalitˆ del viaggio;
b)
l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;
c)
la disponibilitˆ dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio
e del soggiorno, osservate le direttive di cui allÕarticolo 4, comma 3, del
testo unico (...);
c-bis)
il nulla osta di approvazione del progetto da parte del Comitato per i minori
stranieri, rilasciato previa acquisizione di quello della questura per i
componenti del nucleo familiare che ospita il minore, con allegata la lista dei
minori e degli accompagnatori, per il rilascio del visto per il soggiorno di
cui allÕarticolo 10, comma 3-bis;
d)
le condizioni di alloggio.
7.
(...)
8. Valutata la ricevibilitˆ
della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto
richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto �
rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, fatto salvo quanto diversamente
previsto dal testo unico e dal presente regolamento.
8-bis. Contestualmente al rilascio del
visto dÕingresso, la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al
titolare del visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o,
ove sia impossibile, in inglese, francese spagnolo o arabo, secondo le
preferenze manifestate dallÕinteressato, che illustri i diritti e doveri dello
straniero relativi allÕingresso ed al soggiorno in Italia, di cui allÕarticolo
2 del testo unico, nonchŽ lÕobbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla
legge alle competenti autoritˆ dopo il suo ingresso in Italia.
Art.
6
(Visti
per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito)
1.
La richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui
allÕarticolo 29, comma 1, del
testo unico va presentata allo Sportello unico per lÕimmigrazione presso la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora
del richiedente. La domanda dellÕinteressato deve essere corredata dalla:
a)
copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno avente i requisiti
di cui allÕarticolo 28, comma 1, del testo unico (...);
b)
la documentazione attestante la disponibilitˆ del reddito di cui allÕarticolo
29, comma 3, lettera b), del testo unico;
c)
la documentazione attestante la disponibilitˆ di un alloggio, a norma
dellÕarticolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine
l'interessato deve produrre lÕattestazione dellÕufficio comunale circa la
sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il
certificato di idoneitˆ igienico-sanitaria rilasciato dallÕAzienda unitˆ
sanitaria locale competente per territorio.
d) documentazione attestante i rapporti di
parentela, la minore etˆ e lo stato di famiglia;
e)
documentazione attestante lÕinvaliditˆ totale o i gravi motivi di salute
previsti dallÕarticolo 29, comma 1, lettere c) e b-bis), del testo unico,
rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato con decreto della
rappresentanza diplomatica o consolare;
f)
documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza dei
familiari a carico di cui allÕarticolo 29, comma 1, lettere b-bis) e c) del
testo unico, prodotta dalle locali autoritˆ o da soggetti privati, valutata
dallÕautoritˆ consolare alla luce dei parametri locali.
2.
LÕautoritˆ consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione
della documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f), salvo che gli
accordi internazionali vigenti per lÕItalia prevedano diversamente, nonchŽ alla
sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare.
3. Per i visti relativi ai familiari
al seguito, si applica la medesima procedura prevista dai commi 1, lettere b) ,
c), d), e) e f) e 2. Ai fini della richiesta del nulla osta lo straniero pu˜
avvalersi di un procuratore speciale.
4. Lo Sportello unico per lÕimmigrazione
rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante
apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario
dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la
sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dallÕarticolo 29 del testo
unico, nonchŽ i dati anagrafici dello straniero, lo Sportello unico per
lÕimmigrazione verifica lÕesistenza del codice fiscale o ne richiede
lÕattribuzione, secondo le modalitˆ determinate con il decreto del Ministro
dellÕinterno, di cui allÕarticolo 11, comma 2. Lo Sportello unico per
lÕimmigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro 90
giorni dalla ricezione, il nulla osta ovvero il provvedimento di diniego,
dandone comunicazione allÕautoritˆ consolare, avvalendosi anche del
collegamento previsto con lÕarchivio informatizzato della rete mondiale visti
presso il Ministero degli affari esteri.
5. Le autoritˆ consolari, ricevuto il
nulla osta di cui al comma 4, ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla
presentazione della domanda di nulla osta, ricevuta copia della stessa domanda
e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, (...) rilasciano il
visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di
visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico
(Diniego
del visto dÕingresso)
1. Qualora non sussistano i
requisiti previsti nel testo unico e
nel presente regolamento, lÕautoritˆ
diplomatica o consolare comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il
diniego del visto di ingresso, contenente lÕindicazione delle modalitˆ di
eventuale impugnazione. Il visto di ingresso � negato anche quando risultino
accertate condanne in primo grado di cui allÕarticolo 4, comma 3, del testo
unico. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve
essere accompagnato da una traduzione del suo contenuto nella lingua a lui
comprensibile o, comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le
preferenze manifestate dallÕinteressato. Il provvedimento di diniego �
motivato, salvo quanto previsto dallÕarticolo 4, comma 2, del testo unico. Il
provvedimento � consegnato a mani proprie dellÕinteressato.
Art.
7
(Ingresso
nel territorio dello Stato)
1.
LÕingresso nel territorio dello Stato � comunque subordinato alla effettuazione
dei controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in attuazione della
Convenzione di applicazione dellÕAccordo di Schengen, doganali e valutari, ed a
quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi
internazionale. Per i permessi previsti dalla prassi internazionale in materia
trasporti marittimi o aerei si osservano le istruzioni specificamente disposte.
2.
EÕ fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul
passaporto il timbro di ingresso, con lÕindicazione della data.
3.
Nei casi di forza maggiore che impediscono lÕattracco o lÕatterraggio dei mezzi
navali o aerei nei luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera deputati
ai controlli dei viaggiatori, lo sbarco degli stessi pu˜ essere autorizzato dal
comandante del porto o dal direttore dellÕaeroporto per motivate esigenze,
previa comunicazione al questore e allÕufficio o comando di polizia
territorialmente competente ed agli uffici di sanitˆ marittima o aerea.
4.
Nelle circostanze di cui al comma 3, il controllo di frontiera � effettuato
dallÕufficio o comando di polizia territorialmente competente, con le modalitˆ
stabilite dal questore.
5.
Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche per il controllo delle
persone in navigazione da diporto, che intendono fare ingresso nel territorio
dello Stato, le cui imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate ad attraccare
in localitˆ sprovviste di posto di polizia di frontiera, sulla base delle
istruzioni diramate in attuazione della Convenzione di applicazione
dellÕAccordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30
settembre 1993, n. 388.
Art.
8
(Uscita
dal territorio dello Stato e reingresso)
1.
Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non
appartenente allo spazio di libera circolazione � tenuto a sottoporsi ai
controlli di polizia di frontiera. EÕ fatto obbligo al personale addetto ai
controlli di apporre sul passaporto il timbro di uscita munito dellÕindicazione
del valico di frontiera e della data.
2.
Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito,
intende farvi ritorno, il reingresso � consentito previa esibizione al
controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di
soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validitˆ.
3.
Lo straniero il cui documento di soggiorno � scaduto da non pi� di 60 giorni e
che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel
territorio dello Stato � tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato
dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza,
previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di 60 giorni non
si applica nei confronti dello straniero che si � allontanato dal territorio
nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in
caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei
suoi parenti di I¡ grado o del
coniuge, fermo restando il
possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.
4.
Lo straniero privo del documento di soggiorno, perchŽ smarrito o sottratto, �
tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza
diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello
smarrimento. Il visto di reingresso � rilasciato previa verifica dellÕesistenza
del provvedimento del questore concernente il soggiorno.
5.
(...)
(Contratto
di soggiorno per lavoro subordinato)
1.
Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore
straniero, deve indicare con unÕapposita dichiarazione, inserita nella richiesta di assunzione
del lavoratore straniero, nonchŽ nella proposta di contratto di soggiorno di
cui allÕarticolo 30-bis, comma 2, lettera d), e comma 3, lettera c), un
alloggio fornito di requisiti di abitabilitˆ e idoneitˆ igienico sanitaria, o
che rientri nei parametri previsti dal testo unico, e deve impegnarsi, nei
confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del
lavoratore nel Paese di provenienza.
2.
La documentazione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno,
di cui allÕarticolo 5-bis, comma 1, lettere a) e b) del testo unico, � esibita
dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno,
secondo le modalitˆ previste dallÕarticolo 35, comma 1.
Art.
9
(Richiesta
del permesso di soggiorno)
1.
La richiesta del permesso di soggiorno � presentata, entro il termine previsto
dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende
soggiornare, ovvero, allo Sportello unico in caso di ricongiungimento
familiare, di cui allÕarticolo 6, comma 1 ed in caso dÕingresso per lavoro
subordinato, ai sensi dellÕarticolo 36, comma 1, mediante scheda conforme al
modello predisposto dal Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente e
corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro
esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso
di soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e il quarto da
trasmettere al sistema informativo di cui all'articolo 49 del testo unico. In
luogo della fotografia in pi� esemplari, allo straniero pu˜ essere richiesto di
farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato
dell'immagine, in dotazione all'ufficio.
1-bis. Le modalitˆ di richiesta del permesso
di soggiorno, diverse da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate con
decreto del Ministro dellÕinterno di attuazione del regolamento (CE) n.
1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di cui allÕarticolo 5, comma 8,
del testo unico.
1-ter.
In caso di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro 8 giorni
dallÕingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo Sportello unico che,
a seguito di verifica del visto rilasciato dallÕautoritˆ consolare e dei dati
anagrafici dello straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice
fiscale e fa sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del permesso di
soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente
per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si
applica quanto previsto dagli articoli 11, comma 2-bis, e 36, comma 2.
1-quater.
Lo sportello unico competente richiede lÕannullamento dei codici fiscali non
consegnati nel termine di 18 mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma
lÕavvenuta consegna, con la contestuale comunicazione del dato relativo al
domicilio fiscale dello straniero, secondo le modalitˆ determinate con il
decreto del Ministro dellÕinterno di cui allÕarticolo 11, comma 2.
2.
Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare:
a)
le proprie generalitˆ complete, nonchŽ quelle dei figli minori conviventi, per
i quali sia prevista lÕiscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;
b)
il luogo dove lÕinteressato dichiara di voler soggiornare;
c)
il motivo del soggiorno.
3.
Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti:
a)
il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalitˆ,
la data, anche solo con lÕindicazione dellÕanno, e il luogo di nascita degli
interessati, nonchŽ il visto di ingresso, quando prescritto;
b)
la documentazione, (...) attestante la disponibilitˆ dei mezzi per il ritorno
nel Paese di provenienza, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di
famiglia e di lavoro.
4.
LÕufficio trattiene copia della documentazione esibita e pu˜ richiedere, quando
occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico,
lÕesibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per
comprovare:
a)
lÕesigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;
b)
la disponibilitˆ dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e
alla durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui allÕarticolo 4,
comma 3, del testo unico, rapportata al numero delle persone a carico;
c)
la disponibilitˆ di altre risorse o dellÕalloggio, nei casi in cui tale
documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento.
5.
Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale ai sensi dellÕarticolo 24 del
testo unico per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati
dallÕobbligo di cui allÕarticolo 5, comma 2-bis, del medesimo testo unico.
6.
La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non � necessaria per i richiedenti
asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli
articoli 18 e 20 del testo unico e allÕarticolo 11, comma 1, lettera c).
7.
L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata
l'identitˆ dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma
1, munita di fotografia dellÕinteressato e del timbro datario dellÕufficio e
della sigla dellÕaddetto alla ricezione, quale ricevuta, indicando il giorno in
cui potrˆ essere ritirato il permesso di soggiorno, con lÕavvertenza che
allÕatto del ritiro dovrˆ essere esibita la documentazione attestante lÕassolvimento
degli obblighi in materia sanitaria di cui allÕarticolo 34, comma 3, del testo
unico.
Art.
10
(Richiesta
del permesso di soggiorno in casi particolari)
1.
Per gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento equipollente, dal
quale risulti la data di ingresso nel territorio dello Stato, e del visto di
ingresso quando prescritto, che intendono soggiornare in Italia per un periodo
non superiore a trenta giorni, lÕesemplare della scheda rilasciata per ricevuta
a norma dellÕarticolo 9, comma 7, tiene luogo del permesso di soggiorno per i
trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Ai
fini di cui allÕarticolo 6, comma 3, del testo unico, la scheda deve essere
esibita unitamente al passaporto.
1-bis.
In caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta giorni, gli
stranieri appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto turistico
possono richiedere il permesso di soggiorno al momento dellÕingresso nel
territorio nazionale alla frontiera, attraverso la compilazione e la
sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata dallÕufficio di
polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla
data di ingresso nel territorio nazionale. Le modalitˆ e le procedure di attuazione
del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
2.
Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni
di gruppi guidati la richiesta del permesso di soggiorno pu˜ essere effettuata
dal capo gruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti equipollenti e,
se si tratta di passaporti collettivi, di copia dei documenti di
identificazione di ciascuno dei viaggiatori, nonchŽ del programma del viaggio.
La disponibilitˆ dei mezzi di sussistenza e di quelli per il ritorno nel Paese
dÕorigine pu˜ essere documentata attraverso la attestazione di pagamento
integrale del viaggio e del soggiorno turistico.
3.
Nei casi di cui al comma 2, la ricevuta della richiesta del permesso di
soggiorno, munita del timbro dellÕufficio con data e sigla dellÕoperatore
addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti, equivale
a permesso di soggiorno collettivo per i trenta giorni successivi alla data di
ingresso nel territorio nazionale, risultante dallÕapposito timbro, munito di
data, apposto sul passaporto o altro documento equipollente allÕatto del
controllo di frontiera.
3bis.
Per soggiorni di durata non superiore a 90 giorni di gruppi di minori stranieri
partecipanti a progetti di accoglienza a carattere umanitario promossi anche
dalle regioni e da enti pubblici locali, per i quali
sia stato rilasciato il nullaosta da parte del Comitato per i minori stranieri,
la richiesta di soggiorno per i minori pu˜ essere presentata dal legale
rappresentante dellÕente proponente alla questura competente mediante
esibizione del passaporto degli interessati
4.
Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso
ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno pu˜ essere
presentata in questura dallÕesercente della struttura ricettiva o da chi
presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunitˆ in cui lo straniero
� ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna allÕinteressato
della ricevuta di cui al comma 1 e del permesso di soggiorno.
5.
Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore
a 30 giorni sono esonerati dallÕobbligo di cui al comma 8 dellÕarticolo 6 del
testo unico.
6. Negli alberghi,
negli altri esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza alle frontiere deve
essere messa a disposizione dei viaggiatori stranieri una trascrizione, nelle
lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba delle disposizioni del
testo unico e del presente regolamento concernenti lÕingresso e il soggiorno
degli stranieri nel territorio dello Stato.
Art.
11
(Rilascio
del permesso di soggiorno)
1.
Il permesso di soggiorno � rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i
motivi e la durata indicati nel visto dÕingresso o dal testo unico, ovvero per
uno dei seguenti altri motivi:
a)
per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per asilo;
b)
per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti;
c)
per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello
straniero giˆ in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la
durata del procedimento di concessione o di riconoscimento.
c-bis)
per motivi di giustizia, su richiesta dellÕAutoritˆ giudiziaria, per la durata
massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la
presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in
relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui allÕarticolo
380 del codice di procedura penale, nonchŽ per taluno dei delitti di cui
allÕarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
c-ter)
per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1,
del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il
riconoscimento dello status di rifugiato[74]
ovvero acquisizione dallÕinteressato di documentazione riguardante i motivi
della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non
consentono lÕallontanamento dello straniero dal territorio nazionale;
c-quater)
per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione
percepita in Italia;
c-quinquies)
per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni
di cui allÕarticolo 31, comma 3, del testo unico;
c-sexies)
per integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle
condizioni di cui allÕarticolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico, previo
parere del Comitato per i minori stranieri, di cui allÕarticolo 33 del testo
unico.
1-bis.
Allo straniero, entrato in Italia per prestare lavoro stagionale, che si trova
nelle condizioni di cui allÕarticolo 5, comma 3-ter, del testo unico, �
rilasciato un permesso di soggiorno triennale, con lÕindicazione del periodo di
validitˆ per ciascun anno. Il suddetto permesso di soggiorno � immediatamente
revocato se lo straniero non si presenta allÕufficio di frontiera esterna al termine della validitˆ
annuale e alla data prevista dal visto dÕingresso per il rientro nel territorio
nazionale. Tale visto dÕingresso � concesso sulla base del nulla-osta,
rilasciato ai sensi dellÕarticolo 38-bis.
2.
Il permesso di soggiorno � rilasciato in conformitˆ del Regolamento (CE) n.
1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002, di istituzione di un modello
uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi e
contiene l'indicazione del codice fiscale. Il permesso di soggiorno e la carta
di soggiorno di cui allÕarticolo 17, rilasciati in formato elettronico, possono
altres“ contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa. A tale
fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dellÕeconomia e delle finanze, sono determinate le modalitˆ di comunicazione,
in via telematica, dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice
fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello
straniero, anche ai fini degli archivi anagrafici dei lavoratori
extracomunitari. Con decreto del Ministro dellÕinterno sono stabilite le
modalitˆ di consegna del permesso di soggiorno.
2-bis.
La questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede al rilascio del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, dandone comunicazione, tramite procedura telematica,
allo Sportello unico che provvede alla convocazione dellÕinteressato per la
successiva consegna del permesso o dellÕeventuale diniego, di cui allÕarticolo
12, comma 1.
3. La documentazione
attestante lÕassolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui
allÕarticolo 34, comma 3, del testo unico deve essere esibita al momento del
ritiro del permesso di soggiorno.
(Rifiuto
del permesso di soggiorno)
1.
Salvo che debba disporsi il respingimento o lÕespulsione immediata con
accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno � rifiutato il
questore avvisa lÕinteressato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto,
che, sussistendone i presupposti, si procederˆ nei suoi confronti per
lÕapplicazione dellÕespulsione di cui allÕarticolo 13 del testo unico.
2.
Con il provvedimento di cui al comma 1, il questore concede allo straniero un
termine, non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto
di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello
Stato, con lÕavvertenza che, in mancanza, si procederˆ a norma dellÕarticolo 13
del testo unico.
3.
Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo
straniero, il prefetto ne avverte il console dello Stato di appartenenza per
gli eventuali provvedimenti di competenza e pu˜ disporne il rimpatrio,
munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli
organismi che svolgono attivitˆ di assistenza per stranieri o di altri
organismi, anche di carattere internazionale, specializzati nel trasferimento
di persone, ovvero concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per
presentarsi al posto di polizia di frontiera specificamente indicato e lasciare
il territorio dello Stato.
(Rinnovo
del permesso di soggiorno)
1.
Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti allÕAccordo di Schengen,
in conformitˆ di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione
del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli
motivi di turismo, non pu˜ essere rinnovato o prorogato oltre la durata di
novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali.
2.
Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto
dallÕarticolo 22, comma 11, del testo unico, la documentazione attestante la
disponibilitˆ di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al
sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico pu˜ essere accertata
dÕufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa
dallÕinteressato con la richiesta di rinnovo.
2-bis.
Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro � subordinato
alla sussistenza di un contratto
di soggiorno per lavoro nonchŽ alla consegna di autocertificazione del datore
di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio
del lavoratore, fornito dei parametri richiamati dallÕarticolo 5-bis,
comma 1, lettera a) del testo unico.
3.
La richiesta di rinnovo � presentata in duplice esemplare. L'addetto alla
ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identitˆ del
richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario
dellÕufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per
iscritto, con le modalitˆ di cui allÕarticolo 2, comma 6, del testo unico,
lÕavvertenza che lÕesibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda
sanitaria locale � condizione per la continuitˆ dellÕiscrizione al Servizio
sanitario nazionale.
4. Il permesso di
soggiorno non pu˜ essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero
ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei
mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo
continuativo superiore alla metˆ del periodo di validitˆ del permesso di
soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessitˆ di adempiere
agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
Art.
14
(Conversione
del permesso di soggiorno)
1.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo e per motivi familiari pu˜ essere utilizzato anche per le altre
attivitˆ consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del
documento, per il periodo di validitˆ dello stesso. In particolare:
a)
il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale
consente lÕesercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo
abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano
gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per
lÕesercizio dellÕattivitˆ lavorativa in forma autonoma, nonchŽ lÕesercizio di
attivitˆ lavorativa in qualitˆ di socio lavoratore di cooperative;
b)
il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente lÕesercizio di
lavoro subordinato, per il periodo di validitˆ dello stesso, previo inserimento
nellÕelenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro � in corso, previa
comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;
c)
il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al
seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei
confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui allÕarticolo 32,
commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i minori
stranieri ha espresso parere favorevole,
consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle
condizioni di cui alle lettere a) e b);
d)
il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per
motivi di famiglia pu˜ essere convertito in permesso di soggiorno per residenza
elettiva di cui allÕarticolo 11, comma 1, lettera c-quater).
2.
LÕufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio
o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e la Direzione
provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), comunicano
alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di
soggiorno � utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento.
3.
Con il rinnovo, � rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per lÕattivitˆ
effettivamente svolta.
4.
Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il
periodo di validitˆ dello stesso, lÕesercizio di attivitˆ lavorative
subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili
per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.
5.
Fermi restando i requisiti previsti dallÕarticolo 6, comma 1, del testo unico,
le quote dÕingresso definite nei decreti di cui allÕarticolo 3, comma 4, del
testo unico, per lÕanno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in
misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o
formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei
confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al
raggiungimento della maggiore etˆ. La stessa disposizione si applica agli
stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea
specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.
6. Salvo che sia
diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le
quali lo straniero � ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il
permesso di soggiorno per motivi di studio (...) pu˜ essere convertito, prima
della scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nei limiti delle
quote fissate a norma dellÕarticolo 3 del testo unico, e previa stipula del
contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico ai sensi
dellÕarticolo 35, comma 1, o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della
certificazione di cui allÕarticolo 6, comma 1, del testo unico da parte dello
Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti dallÕarticolo 39,
comma 7. La disposizione si applica anche agli stranieri ammessi a frequentare
corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tale
caso, la conversione � possibile, soltanto, dopo la conclusione del corso di
formazione frequentato o del tirocinio svolto.
(Iscrizioni
anagrafiche)
1.
Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge
24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione
residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, come modificato dal presente regolamento.
2.
Il comma 3 dellÕarticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, � sostituito dal seguente:
"3.
Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno lÕobbligo di rinnovare all'ufficiale
di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal
rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque,
non decadono dallÕiscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.
Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione
di dimora abituale � effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di
soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerˆ la scheda anagrafica dello
straniero, dandone comunicazione al questore."[75]
3.
La lettera c) del comma 1 dellÕarticolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, � sostituita dalla seguente:
"c)
per irreperibilitˆ accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del
censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti
accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata
irreperibile, nonch�, per i cittadini stranieri, per irreperibilitˆ accertata,
ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui allÕarticolo
7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della
carta di soggiorno, previo avviso da parte dellÕufficio, con invito a
provvedere nei successivi 30 giorni.".
4.
Al comma 2 dellÕarticolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, � aggiunto il seguente periodo:
"
Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione � effettuata al
questore.".
5.
Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al presente
articolo sono comunicate dÕufficio alla questura competente per territorio
entro il termine di quindici giorni.
6.
Al comma 2 dellÕarticolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, � aggiunto il seguente periodo:
"Nella
scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza
e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della
carta di soggiorno.".
7.
Con decreto del Ministro dellÕinterno, sentita lÕAssociazione nazionale dei
comuni dÕItalia, lÕIstituto nazionale di statistica e lÕIstituto nazionale per
la previdenza sociale, ed il Garante per la protezione dei dati personali, sono
determinate le modalitˆ di comunicazione, anche in via telematica, dei dati
concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di anagrafe dei comuni, gli archivi
dei lavoratori extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi centrali e
periferici del Ministero dellÕinterno, nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 9, 22, comma 3, e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le
modalitˆ tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere
allÕaggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini
stranieri giˆ iscritti nei registri della popolazione residente alla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
Art.
16
(Richiesta
della carta di soggiorno)
1.
Per il rilascio della carta di soggiorno di cui allÕarticolo 9 del testo unico,
lÕinteressato � tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda conforme a
quella approvata con decreto del Ministro dellÕinterno.
2.
AllÕatto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo
straniero risiede, questi deve indicare:
a)
le proprie generalitˆ complete;
b)
il luogo o i luoghi in cui lÕinteressato ha soggiornato in Italia nei cinque
anni precedenti;
c)
il luogo di residenza;
d)
le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento
pensionistico per invaliditˆ, specificandone lÕammontare.
3.
La domanda deve essere corredata da:
a)
copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di
identificazione rilasciato dalla competente autoritˆ italiana da cui risultino
la nazionalitˆ, la data, anche solo con lÕindicazione dellÕanno, e il luogo di
nascita, del richiedente;
b)
copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore
di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito non
inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;
c)
certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative
ai procedimenti penali in corso;
d)
fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro esemplari,
salvo quanto previsto dallÕarticolo 9, comma 1;
4.
Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2, e 30, comma 4, del testo
unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma
1, e allÕarticolo 29, comma 1, lettera b-bis), del medesimo testo unico, le
indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 (...)
devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto
conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere
prodotta la documentazione comprovante:
a)
lo stato di coniuge o di figlio minore. A tale fine, i certificati rilasciati
dalla competente autoritˆ dello Stato estero sono legalizzati dallÕautoritˆ
consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei
documenti � conforme agli originali,
o sono validati dalla stessa
nei casi in cui gli accordi internazionali
vigenti per lÕItalia prevedano diversamente. Tale documentazione non �
richiesta qualora il figlio minore abbia fatto ingresso sul territorio
nazionale con visto di ingresso per ricongiungimento familiare;
b)
la disponibilitˆ di un alloggio, a norma dellÕarticolo 29, comma 3, lettera a),
del testo unico. A tale fine l'interessato deve produrre lÕattestazione
dellÕufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo
articolo 29 del testo unico ovvero il certificato di idoneitˆ
igienico-sanitaria rilasciato dallÕAzienda unitˆ sanitaria locale competente
per territorio;
c)
il reddito richiesto per le finalitˆ di cui allÕarticolo 29, comma 3, lettera
b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari conviventi non a
carico.
5.
Se la carta di soggiorno � richiesta nelle qualitˆ di coniuge straniero o
genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno
Stato dellÕUnione europea residente in Italia, di cui allÕarticolo 9, comma 2,
del testo unico, il richiedente, oltre alle proprie generalitˆ, deve indicare
quelle dellÕaltro coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo straniero
che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui allÕarticolo 9, comma
2, del testo unico, la carta di soggiorno � richiesta da chi esercita la
potestˆ sul minore.
6.
Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata (...) delle
certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore
di cittadino italiano o di uno Stato membro dellÕUnione europea residente in
Italia.
7.
L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed
accertata l'identitˆ dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno
in cui potrˆ essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non
sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno.
Art.
17
(Rilascio
e rinnovo della carta di soggiorno)
1.
La carta di soggiorno � rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo
accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.
2.
(...) La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale
per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo �
effettuato a richiesta dellÕinteressato, corredata di nuove fotografie.
CAPO
III
ESPULSIONE
E TRATTENIMENTO
Art.
18
(Ricorsi
contro i provvedimenti di espulsione)
1.
La sottoscrizione del ricorso di cui allÕarticolo 13, comma 8, del testo
unico, presentato dallo straniero
ad una autoritˆ diplomatica o consolare italiana, viene autenticata dai
funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono
allÕinoltro allÕufficio del giudice di pace del luogo in cui siede lÕautoritˆ
che ha disposto lÕespulsione, cui viene inviata copia del ricorso stesso,
indicando la data di presentazione del ricorso.
2.
LÕautoritˆ che ha adottato il provvedimento impugnato pu˜ far pervenire le
proprie osservazioni al giudice, entro cinque giorni dalla data di notifica del
ricorso presso i propri uffici.
(Divieto
di rientro per gli stranieri espulsi)
1.
Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone
espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dellÕespulsione, attestata
dal timbro dÕuscita di cui allÕarticolo 8, comma 1, ovvero da ogni altro documento
comprovante lÕassenza dello straniero dal territorio dello Stato.
1-bis.
Decorso il termine di cui al comma 1,
lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante lÕassenza
dal territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica italiana del
Paese di appartenenza o di stabile residenza, che provvede, verificata
lÕidentitaÕ del richiedente, allÕinoltro al Ministero dellÕinterno.
(Autorizzazione
speciale al rientro per gli stranieri espulsi)
1.
La richiesta di autorizzazione speciale al rientro in Italia, di cui
allÕarticolo 13, comma 13, del testo unico, � presentata dal cittadino
straniero espulso alla rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di
appartenenza o di stabile residenza, che provvede allÕinoltro della stessa al
Ministero dellÕinterno, previa verifica dellÕidentitˆ e autentica della firma
del richiedente nonchŽ acquisizione della documentazione attinente alla
motivazione per la quale si chiede il rientro.
2.
La rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a notificare
allÕinteressato il provvedimento del Ministero dellÕinterno.
Art.
20
(Trattenimento
nei centri di permanenza temporanea e assistenza)
1.
Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello
straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza pi� vicino, in
relazione alla disponibilitˆ dei posti, ai sensi dell'articolo 14 del testo
unico, � comunicato all'interessato con le modalitˆ di cui all'articolo 3,
commi 3 e 4, (...) unitamente al provvedimento di espulsione o di
respingimento.
2.
Con la medesima comunicazione lo straniero � informato del diritto di essere
assistito, nel procedimento di convalida del decreto di trattenimento, da un
difensore di fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni, al gratuito
patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero � dato altres“ avviso che, in
mancanza di difensore di fiducia, sarˆ assistito da un difensore di ufficio
designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei
successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso di
cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di
ufficio.
3.
All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di
indebito allontanamento la misura del trattenimento sarˆ ripristinata con
l'ausilio della forza pubblica.
4.
Il trattenimento non pu˜ essere protratto oltre il tempo strettamente
necessario per lÕesecuzione del respingimento o dellÕespulsione e, comunque,
oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il
provvedimento del questore non � convalidato.
5.
Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non pu˜ essere
motivo del ritardo dell'esecuzione del respingimento.
5-bis. Gli avvisi di cui al comma 2 sono altres“ dati allo
straniero destinatario del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, in
relazione allÕudienza di convalida prevista dallÕarticolo 13, comma 5-bis del
testo unico.
Art.
21
(Modalitˆ
del trattenimento)
1.
Le modalitˆ del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare
svolgimento della vita in comune, la libertˆ di colloquio all'interno del
centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il
difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la libertˆ di
corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona,
fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro.
2.
NellÕambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il
mantenimento e lÕassistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi
sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la libertˆ del culto,
nei limiti previsti dalla Costituzione.
3.
Allo scopo di assicurare la libertˆ di corrispondenza, anche telefonica, con
decreto del Ministro dellÕinterno, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalitˆ per lÕutilizzo
dei servizi telefonici, telegrafici e postali, nonchŽ i limiti di contribuzione
alle spese da parte del centro.
4.
Il trattenimento dello straniero pu˜ avvenire unicamente presso i centri di
permanenza temporanea individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del testo
unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso � ricoverato per urgenti
necessitˆ di soccorso sanitario.
5.
Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba
recarsi nellÕufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede,
ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per
espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il
rimpatrio, il questore provvede allÕaccompagnamento a mezzo della forza pubblica.
6.
Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente
residente in Italia, o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il
giudice che procede, sentito il questore, pu˜ autorizzare lo straniero ad
allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informando il
questore che ne dispone lÕaccompagnamento.
7.
Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti alla
forza pubblica, al giudice competente e allÕautoritˆ di pubblica sicurezza, ai
centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone
trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della rappresentanza
diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del
volontariato e cooperative di solidarietˆ sociale, ammessi a svolgervi attivitˆ
di assistenza a norma dellÕarticolo 22 ovvero sulla base di appositi progetti
di collaborazione concordati con il prefetto della provincia in cui � istituito
il centro.
8.
Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza allÕinterno del centro,
comprese le misure strettamente indispensabili per garantire lÕincolumitˆ delle
persone, nonchŽ quelle occorrenti per disciplinare le modalitˆ di erogazione
dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza,
promozione umana e sociale e le modalitˆ di svolgimento delle visite, sono
adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni
recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal
Ministro dellÕinterno per assicurare la rispondenza delle modalitˆ di
trattenimento alle finalitˆ di cui allÕarticolo 14, comma 2, del testo unico.
9.
Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la
sicurezza e lÕordine pubblico nel centro, comprese quelle per lÕidentificazione
delle persone e di sicurezza allÕingresso del centro, nonchŽ quelle per
impedire lÕindebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare
la misura nel caso che questa venga violata. Il questore, anche a mezzo degli
ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da parte
del gestore e del personale del centro che sono tenuti a fornirla.
(Funzionamento
dei centri di permanenza temporanea e assistenza)
1.
Il prefetto della provincia in cui � istituito il centro di permanenza
temporanea e assistenza provvede allÕattivazione e alla gestione dello stesso,
disciplinandone anche le attivitˆ, a norma dellÕarticolo 21, comma 8, in
conformitˆ alle istruzioni di carattere organizzativo e
amministrativo-contabile impartite dal Ministero dellÕinterno, anche mediante
la stipula di apposite convenzioni con lÕente locale o con soggetti pubblici o
privati che possono avvalersi dellÕattivitˆ di altri enti, di associazioni del
volontariato e di cooperative di solidarietˆ sociale.
2.
Per le finalitˆ di cui al comma 1, possono essere disposti la locazione,
lÕallestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il
trasporto e il posizionamento di strutture, anche mobili, la predisposizione e
la gestione di attivitˆ per la assistenza, compresa quella igienico-sanitaria e
quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e
quantÕaltro occorra al decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone che
vi prestano servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o aree,
il competente ufficio del Ministero delle finanze provvede sulla richiesta del
Ministero dell'interno.
3.
Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro e dispone i necessari
controlli sullÕamministrazione e gestione del centro.
4.
NellÕambito del centro sono resi disponibili uno o pi� locali idonei per
lÕespletamento delle attivitˆ delle autoritˆ consolari. Le autoritˆ di pubblica
sicurezza assicurano ogni possibile collaborazione allÕautoritˆ consolare al
fine di accelerare lÕespletamento degli accertamenti e il rilascio dei
documenti necessari, con spese a carico del bilancio del Ministero
dellÕinterno.
Art.
23
(Attivitˆ
di prima assistenza e soccorso)
1.
Le attivitˆ di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze
igienico-sanitarie, connesse al soccorso dello straniero possono essere
effettuate anche al di fuori dei centri di cui allÕarticolo 22, per il tempo
strettamente necessario allÕavvio dello stesso ai predetti centri o
allÕadozione dei provvedimenti occorrenti per lÕerogazione di specifiche forme
di assistenza di competenza dello Stato.
2.
Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura del prefetto con le
modalitˆ e con lÕimputazione degli oneri a norma delle disposizioni di legge in
vigore, comprese quelle del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito
dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563.
CAPO
IV
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE UMANITARIO
Art.
24
(Servizi
di accoglienza alla frontiera)
1.
I servizi di accoglienza previsti dallÕarticolo 11, comma 6, del testo unico
sono istituiti presso i valichi di frontiera nei quale � stato registrato negli
ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi sul
territorio nazionale, nellÕambito delle risorse finanziarie definite con il
documento programmatico di cui allÕarticolo 3 del testo unico e dalla legge di
bilancio.
2.
Le modalitˆ per lÕespletamento dei servizi di assistenza, anche mediante
convenzioni con organismi non governativi o associazioni di volontariato, enti
o cooperative di solidarietˆ sociale, e di informazione, anche mediante sistemi
automatizzati, sono definite con provvedimento del Ministro dellÕinterno,
dÕintesa con il Ministro per la solidarietˆ sociale.
3.
Nei casi di urgente necessitˆ, per i quali i servizi di accoglienza di cui al
presente articolo non sono sufficienti o non sono attivati, � immediatamente
interessato lÕente locale per lÕeventuale accoglienza in uno dei centri
istituiti a norma dellÕarticolo 40 del testo unico.
Art.
25
(Programmi
di assistenza ed integrazione sociale)
1.
I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui allÕarticolo 18 del
testo unico, realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati
convenzionati, sono finanziati dallo Stato, nella misura del settanta per
cento, a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari
opportunitˆ, ai sensi dell'art. 58, comma 2, e dallÕente locale, nella misura
del trenta per cento, a valere sulle risorse relative allÕassistenza. Il
contributo dello Stato � disposto dal Ministro per le pari opportunitˆ previa
valutazione, da parte della Commissione interministeriale di cui al comma 2,
dei programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati
convenzionati con questi ultimi, dietro presentazione di progetti di
fattibilitˆ indicanti i tempi, le modalitˆ e gli obiettivi che si intendono
conseguire, nonchŽ le strutture organizzative e logistiche specificamente
destinate.
2.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari
opportunitˆ, � istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione
dell'articolo 18 del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri per
le pari opportunitˆ, per la solidarietˆ sociale, dell'interno e di grazia e
giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione pu˜
avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari
opportunitˆ, dÕintesa con gli altri Ministri interessati.
3.
La Commissione svolge i compiti di indirizzo, controllo e di programmazione
delle risorse in ordine ai programmi previsti dal presente capo. In particolare
provvede a:
a)
esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nellÕapposita sezione del
registro di cui allÕarticolo 52, comma 1, lettera c);
b)
esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e degli
enti locali con i soggetti privati che intendono realizzare i programmi di
assistenza e di integrazione sociale di cui allÕarticolo 26;
c)
selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare a
valere sul Fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalitˆ
stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunitˆ, di concerto con i
Ministri per la solidarietˆ sociale, dellÕinterno e di grazia e giustizia;
d)
verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A tal fine
gli enti locali interessati devono far pervenire alla Commissione ogni sei mesi
una relazione sulla base dei rapporti di cui all'articolo 26, comma 4, lettera
c).
Art.
26
(Convenzioni
con soggetti privati)
1.
I soggetti privati che intendono svolgere attivitˆ di assistenza ed
integrazione sociale per le finalitˆ di cui allÕarticolo 18 del testo unico
debbono essere iscritti nellÕapposita sezione del registro di cui allÕarticolo
42, comma 2, del medesimo testo unico, a norma degli articoli 52 e seguenti del
presente regolamento, e stipulare apposita convenzione con l'ente locale o con
gli enti locali di riferimento.
2.
L'ente locale stipula la convenzione con uno o pi� soggetti privati di cui al
comma 1 dopo aver verificato:
a)
lÕiscrizione nella apposita sezione del registro di cui allÕarticolo 42, comma
2, del testo unico;
b)
la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione
sociale, che il soggetto intende realizzare, ai criteri ed alle modalitˆ
stabiliti con il decreto di cui allÕarticolo 25, comma 3, lettera c), tenuto
conto dei servizi direttamente assicurati dallÕente locale;
c)
la sussistenza dei requisiti professionali, organizzativi e logistici
occorrenti per la realizzazione dei programmi.
3.
L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e
sull'efficacia del programma, ed eventualmente concorda modifiche che lo
rendano pi� adeguato agli obiettivi fissati.
4.
I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi di
assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a:
a)
comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma;
b)
effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto
degli stranieri assistiti a norma dellÕarticolo 18, comma 3, del testo unico,
qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di soggiorno,
l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto
alla effettivitˆ dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri;
c)
presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato di
attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti;
d)
rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonchŽ di
riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la conclusione
del programma;
e)
comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il permesso
di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero interessato,
della partecipazione al programma.
Art.
27
(Rilascio
del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale)
1.
Quando ricorrono le circostanze di cui allÕarticolo 18 del testo unico, la
proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione
sociale � effettuata:
a)
dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri
organismi iscritti al registro di cui allÕarticolo 52, comma 1, lettera c),
convenzionati con lÕente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza o
di grave sfruttamento nei confronti dello straniero;
b)
dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento
penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla
lettera a), nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni.
2.
Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle
condizioni previste dal testo unico, il questore provvede al rilascio del
permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per le attivitˆ di cui
all'articolo 18, comma 5, del testo unico, acquisiti:
a)
il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze di
cui al comma 1, lettera b), ed il procuratore abbia omesso di formulare la
proposta o questa non dia indicazioni circa la gravitˆ ed attualitˆ del
pericolo;
b)
il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero,
conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale di cui allÕarticolo
25;
c)
lÕadesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle
conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione del programma o di
condotta incompatibile con le finalitˆ dello stesso;
d)
lÕaccettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile
della struttura presso cui il programma deve essere realizzato.
3. Quando la proposta �
effettuata a norma del comma 1, lettera a), il questore valuta la gravitˆ ed
attualitˆ del pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti.
3-bis.
Il permesso di soggiorno di cui allÕarticolo 18, comma 5, del testo unico, pu˜ essere convertito in permesso di
soggiorno per lavoro, secondo le modalitˆ stabilite per tale tipo di permesso.
Le quote dÕingresso definite nei decreti di cui allÕarticolo 3, comma 4, del
testo unico, per lÕanno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in
misura pari al numero dei permessi di soggiorno di cui al presente comma,
convertiti in permessi di soggiorno per lavoro.
3-ter.
Il permesso di soggiorno di cui allÕarticolo 18 del testo unico contiene, quale
motivazione, la sola dicitura Òper motivi umanitariÓ ed � rilasciato con
modalitaÕ che assicurano lÕeventuale differenziazione da altri tipi di permesso
di soggiorno e lÕagevole individuazione dei motivi del rilascio ai soli uffici
competenti, anche mediante il ricorso a codici alfanumerici.
Art.
28
(Permessi
di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati lÕespulsione o il
respingimento)
1.
Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il
permesso di soggiorno:
a)
per minore etˆ, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel
permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul
territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di
soggiorno per minore etˆ � rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato
medesimo ed � valido per tutto il periodo necessario per lÕespletamento delle
indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, � immediatamente
informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;
a-bis)
per integrazione sociale e civile del minore, di cui allÕarticolo 11, comma 1,
lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri;
b)
per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle
documentate circostanze di cui allÕarticolo 19, comma 2, lettera c) del testo
unico;
c)
per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione
sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui
allÕarticolo 19, comma 2, lettera d) del testo unico;
d)
per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi
lÕallontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione
analoga contro le persecuzioni di cui allÕarticolo 19, comma 1, del testo
unico.
CAPO
V
DISCIPLINA
DEL LAVORO
(Definizione
delle quote dÕingresso per motivi di lavoro)
1.
I decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel
territorio dello Stato per motivi di lavoro, definite anche in base alla
indicazioni delle regioni ai sensi dellÕarticolo 21, comma 4ter del testo unico, indicano le quote per il lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro
autonomo. Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene conto, sentite le
regioni, delle valutazioni effettuate dal Ministero della salute, connesse alle
rilevazioni sui fabbisogni di personale sanitario, di cui allÕarticolo 6-ter
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2.
Per le finalitˆ di cui al presente Capo il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali adotta le misure occorrenti per i collegamenti informativi
dei propri uffici centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati dei dati
dei lavoratori stranieri e, mediante convenzioni con i Ministeri interessati,
per i collegamenti occorrenti con le rappresentanze diplomatiche e consolari e
con le questure.
3. (Comma non ammesso
al "Visto" della Corte dei Conti).
1. Lo Sportello unico per
lÕimmigrazione, di cui allÕarticolo 22, comma 1, del testo unico, diretto da un
dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione
provinciale del lavoro, � composto da almeno un rappresentante della Prefettura
- Ufficio territoriale del Governo, da almeno uno della Direzione provinciale
del lavoro, designato dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro e da
almeno uno appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, designato dal
questore. Lo Sportello unico viene costituito con decreto del prefetto, che pu˜
individuare anche pi� unitˆ operative di base. Con lo stesso decreto viene
designato il responsabile delle Sportello unico, individuato
in attuazione di direttive adottate congiuntamente dal Ministro dellÕinterno e
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione
dellÕarticolo 22, comma 16, del testo unico, sono disciplinate, mediante
apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo sportello unico e gli
uffici regionali e provinciali per lÕorganizzazione e lÕesercizio delle
funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello
medesimo dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico e dallÕarticolo 40 del
presente regolamento, compreso il rilascio dei relativi nullaosta.
2. Lo Sportello si avvale anche del
sistema informativo di cui allÕarticolo 2, comma 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242,
nonchŽ di procedure e tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza
delle informazioni, efficacia dei controlli e speditezza delle procedure.
(Richiesta
assunzione lavoratori stranieri)
1. Il datore di lavoro, italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione
necessaria per la concessione del nulla osta al lavoro subordinato allo
Sportello unico, scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di
residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legale lÕimpresa o quello
della provincia ove avrˆ luogo la prestazione lavorativa, con lÕosservanza
delle modalitˆ previste dallÕarticolo 22, comma 2, del testo unico.
2. In particolare, la richiesta nominativa
o numerica viene redatta su appositi moduli che facilitano lÕacquisizione dei
dati su supporti magnetici o
ottici. Essa deve contenere i seguenti elementi essenziali:
a)
complete generalitˆ del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante
dellÕimpresa, la ragione sociale, la sede e lÕindicazione del luogo di lavoro;
b)
nel caso di richiesta nominativa, le complete generalitˆ del lavoratore straniero
che si intende assumere comprensive della residenza allÕestero e, nel caso di
richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere;
c)
il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e
dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla
proposta di contratto di soggiorno;
d)
lÕimpegno di cui allÕarticolo
8-bis, comma 1, che deve risultare anche nella proposta di contratto di
soggiorno per lavoro;
e)
lÕimpegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
3.
Alla domanda devono essere allegati:
a)
autocertificazione dellÕiscrizione dellÕimpresa alla Camera di commercio,
industria ed artigianato, per le attivitˆ per le quali tale iscrizione �
richiesta;
b)
autocertificazione della posizione
previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di
azienda, la capacitˆ occupazionale e reddituale del datore di lavoro;
c)
la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato,
determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non
inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una
retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per lÕassegno sociale, ai
sensi dellÕarticolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4.
Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a
disposizione dellÕalloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma
massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere
espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve
determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai
rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale
di lavoro fissa il trattamento economico tenendo giˆ conto che il lavoratore
fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore.
5. Il datore di lavoro specifica
nella domanda se � interessato alla trasmissione del nulla osta, di cui
allÕarticolo 31, comma 4, e della proposta di contratto, di cui al comma 3,
lettera c), agli uffici consolari tramite lo Sportello unico.
6. La documentazione di cui ai commi 2 e 3
� presentata allo Sportello unico, anche in via telematica, ai sensi del
regolamento di cui allÕarticolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n.
189.
7. Lo Sportello unico competente al
rilascio del nulla osta al lavoro � quello del luogo in cui verrˆ svolta
lÕattivitˆ lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di nulla-osta sia stata
presentata allo Sportello unico del luogo di residenza o della sede legale
dellÕimpresa, lo Sportello unico ricevente la trasmette allo Sportello unico
competente, ove diverso, dandone comunicazione al datore di lavoro.
8.
Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dallÕarticolo 30-quinquies, procede
alla verifica della regolaritˆ, della completezza e dellÕidoneitˆ della
documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonchŽ acquisisce dalla
Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica
dellÕosservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
applicabile alla fattispecie e la congruitˆ del numero delle richieste
presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in
relazione alla sua capacitˆ economica e alle esigenze dellÕimpresa, anche in relazione
agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai
contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. La
disposizione relativa alla verifica della congruitˆ in rapporto alla capacitˆ
economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da
patologie o handicap che ne limitano lÕautosufficienza, il quale intende
assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
9.
Nei casi di irregolaritˆ sanabile o di incompletezza della documentazione, lo
Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed
allÕintegrazione della documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti
dagli articoli 22, comma 5, e 24,
comma 2, del testo unico, per la concessione del nulla-osta al lavoro
subordinato e per il rilascio dellÕautorizzazione al lavoro stagionale
decorrono dalla data dellÕavvenuta regolarizzazione della documentazione.
(Modulistica)
1.
Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche
informatizzata, per la
documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste per le esigenze dello
Sportello unico sono definite con decreto del Ministro dellÕinterno, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
(Archivio
informatizzato dello sportello unico)
1.
I soggetti che trasmettono i dati da acquisire nel sistema informatizzato in
materia di immigrazione, di cui allÕarticolo 30, comma 2, sono i soggetti
privati, le questure, lo Sportello unico, le regioni e le province per il
tramite del responsabile del Centro per lÕimpiego, i Centri per lÕimpiego, lÕautoritˆ consolare tramite il
Ministero degli affari esteri, le Direzioni provinciali del lavoro e il competente
ufficio dellÕAmministrazione centrale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
2.
Sono soggetti privati le associazioni di categoria, i datori di lavoro, i
lavoratori extracomunitari.
3.
I dati identificativi ed informativi in materia di immigrazione, le
caratteristiche e le ulteriori informazioni da registrare nellÕarchivio
informatizzato dello Sportello unico sono definiti con decreto del Ministero
dellÕinterno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione
dei dati personali.
4.
Le regole tecniche di funzionamento attinenti allÕarchivio informatizzato, alle
eventuali e ulteriori misure di sicurezza per il trattamento dei dati e per la
tenuta dellÕarchivio rispetto a quelle contenute nel decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e nei relativi regolamenti
dÕattuazione, sono disciplinate con decreto del Ministero dellÕinterno, sentiti
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione
e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.
5.
LÕindividuazione dei soggetti autorizzati alla consultazione e le modalitaÕ
tecniche e procedurali per la consultazione dellÕarchivio di cui al comma
1 e per la trasmissione telematica
dei dati e dei documenti allÕarchivio medesimo sono regolate con il decreto del
Ministro dellÕinterno di cui allÕarticolo 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242,
in modo che, secondo le concrete possibilitˆ tecniche, le procedure possano
svolgersi su supporto cartaceo e informatico, anche con differenziazioni
territoriali.
6.
La documentazione originaria rimane in custodia delle Amministrazioni e degli
organi emittenti.
(Verifica
delle disponibilitˆ di offerta di lavoro presso i centri per lÕimpiego)
1.
Le richieste di lavoro subordinato, sia nominative che numeriche, sono trasmesse, anche per via telematica,
dallo Sportello unico per lÕimmigrazione, per il tramite del sistema
informativo, al Centro per lÕimpiego competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o
sede legale del richiedente, ad eccezione delle richieste nominative di
lavoratori stagionali, di cui allÕarticolo 24, comma 1, primo periodo, del
testo unico.
2.
Il Centro per lÕimpiego, entro il termine di venti giorni dalla ricezione della
richiesta, provvede, per il tramite del sistema informativo, a diffonderla ed a
comunicare allo Sportello unico ed al datore di lavoro i dati delle
dichiarazioni di disponibilitˆ pervenute anche da parte di lavoratori
extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come
disoccupati in cerca di occupazione, ovvero le eventuali certificazioni
negative.
3.
Qualora il centro per lÕimpiego, entro il termine di cui al comma 2, comunichi
allo sportello unico ed al datore di lavoro la disponibilitˆ di lavoratori
residenti sul territorio italiano, la richiesta di nullaosta relativa al
lavoratore straniero rimane sospesa sino a quando il datore di lavoro comunica,
dando atto della valutazione delle
predette offerte, allo sportello unico e, per conoscenza, al centro per
lÕimpiego, che intende confermare la richiesta di nullaosta relativa al
lavoratore straniero.
(Rinuncia
allÕassunzione)
1.
Il datore di lavoro, entro 4 giorni dalla comunicazione di cui allÕarticolo
30-quinquies, comma 2, se non sono pervenute
dichiarazioni di disponibilitˆ allÕimpiego da parte di lavoratori italiani o
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, comunica allo Sportello
unico e, per conoscenza, al Centro per lÕimpiego se intende revocare la
richiesta di nulla-osta relativa al lavoratore straniero.
Art.
31
(Nulla-osta
dello Sportello unico e visto dÕingresso)
1.
In presenza di certificazione negativa pervenuta dal Centro per lÕimpiego
competente od in caso di espressa conferma della richiesta di nulla-osta da
parte del datore di lavoro o, comunque, decorsi 20 giorni senza alcun riscontro
del Centro per lÕimpiego, lo Sportello unico richiede al questore della stessa
sede, tramite procedura telematica, la verifica della sussistenza o meno, nei
confronti del lavoratore straniero, di motivi ostativi allÕingresso ed al
soggiorno nel territorio dello Stato e, nei confronti del datore di lavoro, di
motivi ostativi di cui al comma 2.
2.
Il questore esprime parere contrario al rilascio del nulla-osta qualora il
datore di lavoro a domicilio o titolare di un'impresa individuale ovvero, negli altri casi, il legale
rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della societˆ,
risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno
dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale,
salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che
esclude il reato o la responsabilitˆ dell'interessato, ovvero risulti sia stata
applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso,
gli effetti della riabilitazione.
3.
Lo Sportello unico acquisisce dalle Direzioni provinciali del lavoro, tramite
procedura telematica, la verifica dei limiti numerici, quantitativi e
qualitativi, determinati a norma degli articoli 3, comma 4 e 21, del testo
unico.
4.
In assenza di motivi ostativi di cui al comma 1 e nellÕipotesi di verifica
positiva dei limiti di cui al comma 3, lo Sportello unico provvede alla
convocazione del datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta, la cui
validitˆ � di sei mesi dalla data del rilascio stesso.
5. Lo Sportello unico, accertati i dati
identificativi del lavoratore straniero e acquisito il parere del questore,
verifica lÕesistenza del codice fiscale o ne richiede lÕattribuzione, secondo
le modalitˆ determinate con il decreto del Ministro dellÕinterno di cui allÕarticolo 11, comma 2.
6. Lo Sportello unico, in presenza di
espressa richiesta formulata dal datore di lavoro, anche ai sensi dellÕarticolo 30-bis, comma 5,
trasmette la documentazione di cui allÕarticolo 30-bis, commi 2 e 3, ivi
compreso il codice fiscale, nonchŽ il relativo nulla-osta agli uffici
consolari. NellÕipotesi di trasmissione della documentazione per via
telematica, lo Sportello unico si avvale del collegamento previsto con
lÕarchivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli
affari esteri.
7. Il datore di lavoro informa il
lavoratore straniero dellÕavvenuto rilascio del nulla-osta, al fine di
consentirgli di richiedere il visto dÕingresso alla rappresentanza diplomatica
o consolare competente, entro i termini di validitˆ del nulla-osta.
8. La rappresentanza diplomatica o
consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di cui al comma 6,
comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia, previa verifica dei
presupposti di cui allÕarticolo 5, il visto dÕingresso, comprensivo del codice
fiscale, entro trenta giorni dalla data di richiesta del visto da parte
dellÕinteressato, dandone comunicazione, per via telematica, al Ministero
dellÕinterno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allÕINPS ed
allÕINAIL. Lo straniero viene informato dellÕobbligo di presentazione allo Sportello unico, entro otto giorni
dallÕingresso in Italia, ai sensi dellÕarticolo 35 .
(Liste
degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia)
1.
Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate in
attuazione degli accordi di cui allÕarticolo 21, comma 5, del testo unico, sono
compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a tempo
indeterminato, a tempo determinato e per lavoro stagionale, e sono tenute
nellÕordine di presentazione delle domande di iscrizione.
2.
Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione
che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello
definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato
di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno
e, per quanto concerne la fattispecie di cui allÕarticolo 32-bis, con il
concerto del Ministro per gli italiani nel mondo, contenente:
a)
Paese dÕorigine;
b)
numero progressivo di presentazione della domanda;
c)
complete generalitˆ;
d)
tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a tempo
indeterminato;
e)
capacitˆ professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata
categoria di lavoratori, qualifica o mansione;
f)
conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese, inglese
o spagnola, o di altra lingua;
g)
eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese
dÕorigine o in altri Paesi;
h)
lÕeventuale diritto di prioritˆ per i lavoratori stagionali che si trovano
nelle condizioni previste dallÕarticolo 24, comma 4, del testo unico, attestate
dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti
la data di partenza dallÕItalia al termine del precedente soggiorno per lavoro
stagionale.
3.
Le liste di cui al comma 2 sono trasmesse, in via telematica, per il tramite
della rappresentanza diplomatico-consolare, al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali che, previa verifica formale della rispondenza ai criteri
stabiliti, provvede, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, alla loro
diffusione mediante lÕinserimento nel sistema informativo delle Direzioni
provinciali del lavoro. Le predette liste sono distinte per Paesi di
provenienza.
4.
LÕinteressato, iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al comma 1,
ha facoltˆ di chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria posizione nella lista.
(Liste
dei lavoratori di origine italiana)
1. Presso ogni rappresentanza
diplomatico-consolare � istituito un elenco dei lavoratori di origine italiana,
di cui allÕarticolo 21, comma 1, del testo unico, compilato ed aggiornato secondo
le modalitˆ previste dallÕarticolo 32, commi 1 e 2. La scheda, di cui
allÕarticolo 32, comma 2, contiene, per tali lavoratori, lÕindicazione del
grado di ascendenza.
2. Agli iscritti alla lista di cui
al comma 1 si applica quanto previsto dallÕarticolo 32, comma 4.
3. Ai fini dellÕinserimento nel
sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro di cui allÕarticolo
33, comma 1, il Ministero degli affari esteri trasmette al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali i predetti elenchi.
Art.
33
(Autorizzazione
al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste)
1.
I dati di cui allÕarticolo 32 sono immessi nel Sistema informativo lavoro
(S.I.L.) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui
allÕarticolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e sono posti
a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite le Direzioni
provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del S.I.L., i dati
medesimi sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalitˆ previste dallÕarticolo 25
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2.
Le richieste di nulla-osta al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro
sono effettuate, anche se riferite ai nominativi iscritti nelle liste, con le
modalitˆ di cui agli articoli 30-bis, 30-quinquies e 31.
2-bis.
NellÕipotesi di richieste numeriche, oltre a quanto previsto nellÕarticolo
30-bis, lo Sportello unico acquisisce, tramite procedura telematica, dalle
Direzioni provinciali del lavoro, i nominativi delle persone iscritte nelle
liste di cui allÕarticolo 21, comma 5, del testo unico.
3.
Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta
nominativa, per le richieste numeriche si procede nellÕordine di prioritˆ di
iscrizione nella lista, a paritˆ di requisiti professionali.
Art.
34
(Titoli
di prelazione)
1.
Con decreti del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellÕistruzione,
dellÕuniversitˆ e della ricerca, dÕintesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono fissate le modalitˆ di
predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da
effettuarsi nel Paese di origine ai sensi dellÕarticolo 23, comma 1, del testo
unico, e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione. I programmi sono
presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, sentito il
Ministero degli affari esteri, procede allÕistruttoria e, congiuntamente con il
Ministero dellÕistruzione, dellÕuniversitˆ e della ricerca, provvede alla
relativa valutazione e allÕeventuale approvazione, dando precedenza ai
programmi validati dalle regioni e che siano coerenti con il fabbisogno da
queste formalizzato ai sensi dellÕarticolo 21, comma 4 ter, del testo unico.
2.
I lavoratori in possesso dellÕattestato
di qualifica ovvero di frequenza con certificazione delle competenze acquisite,
conseguito nellÕambito dei predetti programmi sono inseriti in apposite liste istituite presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3.
Le liste di cui al comma 2, distinte per paesi di origine, constano di un
elenco di nominativi contenente il Paese di origine, le complete generalitˆ, la
qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo
di rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato o indeterminato, nonchŽ lÕindicazione del programma
formativo svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione.
4.
I dati inseriti in tali liste sono posti a disposizione, tramite il sistema
informativo delle Direzioni provinciali del lavoro, dei datori di lavoro, che
possono procedere con la richiesta di nulla-osta al lavoro ai sensi
dellÕarticolo 22, commi 3, 4 e 5, del testo unico, oppure nei casi in cui
abbiano conoscenza diretta degli stranieri, con la richiesta nominativa di
nulla-osta di cui allÕ articolo 22, comma 2, del testo unico. Il nulla-osta al
lavoro per tali lavoratori � rilasciato senza il preventivo espletamento degli
adempimenti previsti dallÕarticolo 22, comma 4, del testo unico.
5.
I lavoratori inseriti nellÕelenco hanno un diritto di prioritˆ, rispetto ai
cittadini del loro stesso Paese, secondo lÕordine di iscrizione nelle liste, ai
fini della chiamata numerica di cui allÕ articolo 22, comma 3, del testo unico.
6.
Nel caso di richieste numeriche di
nulla-osta per lavoro stagionale, tale diritto di prioritˆ opera esclusivamente
rispetto ai lavoratori che non si trovano nella condizione prevista dallÕarticolo
24, comma 4, del testo unico.
7. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di cui allÕarticolo 3, comma 4, del testo unico, �
riservata una quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai
lavoratori inseriti nellÕelenco che abbiano partecipato allÕattivitˆ formativa
nei paesi di origine, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni,
ai sensi dellÕarticolo 21, comma 4-ter, del testo unico. Qualora si verifichino
residui nellÕutilizzo della quota riservata, trascorsi nove mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, la stessa rientra nella
disponibilitˆ della quota di lavoro subordinato.
7-bis. Entro i limiti
della riserva fissata ai sensi del comma 7, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali provvederˆ alla ripartizione della relativa quota di
ingressi, tenendo conto in via prioritaria delle richieste di manodopera da
impiegare nelle aree di destinazione lavorativa dei cittadini extracomunitari,
individuate nei programmi di istruzione e formazione professionale approvati ai
sensi del comma 1.
8. Il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri pu˜ prevedere che, in caso di esaurimento della
quota riservata prevista al comma 7, siano ammessi ulteriori ingressi, sulla
base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi dellÕarticolo 23 del
testo unico.
9. Ai partecipanti ai corsi di
formazione destinati ai lavoratori autonomi stranieri, inseriti in appositi
elenchi, � riservata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
cui allÕarticolo 3, comma 4, del testo unico, una quota stabilita a livello nazionale.
Art.
35
(Stipula
del contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
1.
Entro 8 giorni dallÕingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero
si reca presso lo Sportello unico competente che, a seguito di verifica del
visto rilasciato dallÕautoritˆ consolare e dei dati anagrafici del lavoratore
straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale. Nello
stesso termine, il lavoratore straniero, previa esibizione di un titolo idoneo
a comprovare lÕeffettiva disponibilitˆ dellÕalloggio, della richiesta di
certificazione dÕidoneitˆ alloggiativa nonchŽ della dichiarazione di impegno al
pagamento delle spese di viaggio di cui allÕarticolo 5-bis, comma 1, lettera
b), del testo unico, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza
apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo
Sportello medesimo.
2.
Copia del contratto di soggiorno sottoscritto � trasmessa dallo Sportello
unico, ove possibile, in via telematica, al Centro per lÕimpiego, allÕautoritˆ
consolare competente, nonchŽ al datore di lavoro.
3.
Lo Sportello unico competente richiede lÕannullamento dei codici fiscali non
consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero
conferma lÕavvenuta consegna, secondo le modalitˆ determinate con il decreto
del Ministro dellÕinterno di cui allÕarticolo 11, comma 2, con la contestuale
indicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero.
(...)
(...)
(...)
Art.
36
(Rilascio
del permesso di soggiorno per lavoro)
1.
AllÕatto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, ai sensi
dellÕarticolo 35, comma 1, lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere al
lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di
soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente
per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applicano
le disposizioni di cui allÕarticolo 11, comma 2-bis..
2.
Lo Sportello provvede, altres“, a comunicare allo straniero la data della convocazione stabilita dalla questura
per i rilievi fotodattiloscopici, previsti dallÕarticolo 5, comma 2-bis, del testo
unico.
(...)
(...)
(Variazioni
del rapporto di lavoro)
1.
Per lÕinstaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, fermo restando quanto
previsto dallÕarticolo 37, deve
essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini
del rinnovo del permesso di soggiorno, di cui allÕarticolo 13.
2.
Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello unico, entro cinque giorni
dallÕevento, la data dÕinizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro
con il cittadino straniero, ai sensi dellÕarticolo 37, nonchŽ il trasferimento di sede del
lavoratore, con la relativa decorrenza.
(Iscrizione
nelle liste o nellÕelenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore
licenziato, dimesso o invalido)
1. Quando il lavoratore
straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in
materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che lo ha assunto deve darne
comunicazione allo Sportello unico e al Centro per lÕimpiego competenti entro
cinque giorni dalla data di licenziamento (...). Il Centro per lÕimpiego
procede, in presenza delle condizioni richieste dalla rispettiva disciplina
generale, allÕiscrizione dello straniero nelle liste di mobilitˆ, anche ai fini
della corresponsione della indennitˆ di mobilitˆ ove spettante, nei limiti del periodo di residua validitˆ del permesso di soggiorno e,
comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore
a sei mesi. Qualora il licenziamento collettivo non dia luogo allÕiscrizione
nelle liste di mobilitˆ si applica la disposizione del comma 2.
2.
Quando il licenziamento � disposto a norma delle leggi in vigore per il
licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne
dˆ comunicazione entro cinque giorni allo Sportello unico e al Centro per
lÕimpiego competenti . Lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di
disoccupazione, per avvalersi della previsione di cui allÕarticolo 22, comma
11, del testo unico, deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla
data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per lÕimpiego e
rendere la dichiarazione, di cui allÕarticolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cos“ come sostituito dal decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti lÕattivitˆ lavorativa
precedentemente svolta, nonchŽ lÕimmediata disponibilitˆ allo svolgimento di
attivitˆ lavorativa, esibendo il
proprio permesso di soggiorno.
3.
Il Centro per lÕimpiego provvede
allÕinserimento del lavoratore nellÕelenco anagrafico, di cui allÕarticolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, ovvero
provvede allÕaggiornamento della posizione del lavoratore qualora giˆ inserito.
Il lavoratore mantiene lÕinserimento in tale elenco per il periodo di residua
validitˆ del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo
complessivo non inferiore a sei mesi.
4.
Il Centro per lÕimpiego notifica, anche per via telematica,
entro 10 giorni, allo Sportello unico la data di effettuazione dellÕinserimento
nelle liste di cui al comma 1 ovvero della registrazione dellÕimmediata
disponibilitˆ del lavoratore nellÕelenco anagrafico di cui al comma 2,
specificando, altres“, le generalitˆ del lavoratore straniero e gli estremi del
rispettivo permesso di soggiorno.
5. Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo,
il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre
il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso
medesimo, previa documentata domanda dellÕinteressato, fino a sei mesi dalla
data di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione
nellÕelenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso � subordinato allÕaccertamento,
anche per via telematica, dellÕinserimento dello straniero nelle liste di cui
al comma 1 o della registrazione nellÕelenco di cui al comma 2. Si osservano le
disposizioni dellÕarticolo 36-bis.
6.
Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo straniero deve
lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo
contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno
ad altro titolo, secondo la normativa vigente.
7. Nel caso di straniero regolarmente
soggiornante per motivo di lavoro o per un motivo che consente il lavoro
subordinato, che sia dichiarato invalido civile, lÕiscrizione nelle liste di
cui allÕarticolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, equivale allÕiscrizione
ovvero alla registrazione di cui ai commi 1 e 2.
Art.
38
(Accesso
al lavoro stagionale)
1.
Il nulla-osta al lavoro stagionale, anche con riferimento allÕaccorpamento di
gruppi di lavori di pi� breve periodo da svolgere presso diversi datori di
lavoro, ha validitˆ da venti giorni ad un massimo di
nove mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Il nullaosta � rilasciato dallo Sportello unico, per la durata corrispondente a
quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni dalla data di ricevimento
delle richieste di assunzione del datore di lavoro, con le modalitˆ definite
dagli articoli 30-bis e 31, commi 1, limitatamente alla parte in cui si prevede
la richiesta di parere al questore,
2, 3, 4, 5, 6, 7, e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei
lavoratori stranieri, di cui all'articolo 24, comma 4, del testo unico.
1-bis. In caso di richiesta numerica,
redatta secondo le modalitˆ di cui allÕarticolo 30-bis, lo Sportello unico
procede allÕimmediata comunicazione della stessa, anche per via telematica, al
Centro per lÕimpiego competente che, nel termine di cinque giorni, verifica
lÕeventuale disponibilitˆ di lavoratori nazionali, comunitari o extracomunitari
regolarmente iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come
disoccupati in cerca di occupazione a ricoprire lÕimpiego stagionale offerto.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30-quinquies, comma 2 e
30-sexies. I termini ivi previsti sono ridotti della metˆ.
1-ter. In caso di certificazione negativa
pervenuta dal Centro per lÕimpiego o di espressa conferma della richiesta di
nulla-osta o, comunque, nel caso di decorso di 10 giorni senza alcun riscontro
da parte del Centro per lÕimpiego, lo Sportello unico dˆ ulteriore corso alla
procedura.
2.
Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro
nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato
lÕanno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo
stesso datore di lavoro o nellÕambito delle medesime richieste cumulative,
nonchŽ nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori
stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni.
3.
Per le attivitˆ stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possono
essere presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro
associati.
4.
La autorizzazione al lavoro stagionale a pi� datori di lavoro che impiegano lo
stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi
nella stagione, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui
allÕarticolo 24, comma 3, del testo unico, deve essere unica, su richiesta dei
datori di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente, ed � rilasciata
a ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di
datori di lavoro diversi, purchŽ nellÕambito del periodo massimo previsto.
5.
Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed
assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti
collettivi nazionali di categoria, lo Sportello unico si conforma alle
convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico, eventualmente
stipulate.
6.
(...)
7.
I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla
scadenza del permesso di soggiorno rilasciato lÕanno precedente per lavoro
stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore
periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui
all'articolo 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di
soggiorno, osservate le disposizioni dellÕarticolo 9 del presente regolamento.
Il permesso di soggiorno � rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della
domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal testo unico e
dal presente articolo.
(Permesso
pluriennale per lavoro stagionale)
1. Il datore di lavoro dello
straniero che si trova nelle condizioni di cui allÕarticolo 5, comma 3-ter, del
testo unico, pu˜ richiedere il rilascio del nulla-osta al lavoro pluriennale in
favore del medesimo lavoratore. Lo Sportello unico, accertati i requisiti di
cui al medesimo articolo, rilascia il nulla-osta secondo le modalitˆ di cui
allÕarticolo 38.
2. Il nulla-osta triennale �
rilasciato con lÕindicazione del periodo di validitˆ, secondo quanto previsto
dallÕarticolo 5, comma 3-ter, del testo unico.
3. Sulla base del nulla-osta
triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualitˆ successive
alla prima sono concessi dallÕautoritˆ consolare, previa esibizione della
proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al
lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede, altres“, a
trasmetterne copia allo Sportello unico competente. Entro otto giorni dalla
data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca
presso lo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro,
secondo le disposizioni dellÕarticolo 35.
4.
Il rilascio dei nulla-osta pluriennali
avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale. I nulla-osta
pluriennali e la rispettiva loro estensione temporale annuale sono considerati
in sede di determinazione dei flussi relativi agli anni successivi a quello di
rilascio.
Art.
39
(Disposizioni
relative al lavoro autonomo)
1.
Lo straniero che intende svolgere in Italia attivitˆ per le quali � richiesto
il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro
o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro
adempimento amministrativo � tenuto a richiedere alla competente autoritˆ
amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non
sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio,
comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il
rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per
le attivitˆ che richiedono l'accertamento di specifiche idoneitˆ professionali
o tecniche, il Ministero delle attivitˆ produttive o altro Ministero o diverso
organo competente per materia provvedono, nei limiti delle quote di cui
allÕarticolo 3, comma 4, del testo unico, al riconoscimento dei titoli o degli
attestati delle capacitˆ professionali rilasciati da Stati esteri.
2.
La dichiarazione � rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i
presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o
autorizzatorio richiesto, salvo, nei casi di conversione di cui al comma 9,
lÕeffettiva presenza dello straniero in Italia in possesso del prescritto
permesso di soggiorno.
3.
Anche per le attivitˆ che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero � tenuto
ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per il luogo in cui l'attivitˆ lavorativa autonoma deve
essere svolta, o presso il competente ordine professionale, l'attestazione dei
parametri di riferimento riguardanti la disponibilitˆ delle risorse finanziarie
occorrenti per l'esercizio dell'attivita'. Tali parametri si fondano sulla
disponibilitˆ in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore
alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari allÕassegno
sociale.
4.
La dichiarazione di cui al comma 2 e lÕattestazione di cui al comma 3 sono
rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci
prestatori dÕopera presso societˆ, anche cooperative, costituite da almeno tre
anni.
5. La dichiarazione di cui al comma
2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo
rilascio, nonchŽ l'attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite
procuratore, alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del
nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso.
6. Il nulla-osta provvisorio � posto
in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dalla data di
ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero,
motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per
motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nulla-osta �
rilasciata all'interessato o al suo procuratore.
7. La dichiarazione, l'attestazione, ed il
nulla-osta di cui ai commi 2, 3 e 5 di data non anteriore a tre mesi sono
presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il
rilascio del visto di ingresso, la quale, entro trenta giorni, provvede a norma
dell'articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti
richiesti sulla base della normativa e della documentazione presentata. La
rappresentanza diplomatica o consolare, nel rilasciare il visto, ne dˆ
comunicazione al Ministero dellÕ interno, allÕINPS e allÕINAIL e consegna allo
straniero la certificazione dellÕesistenza dei requisiti di cui al presente
comma, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
8. La questura territorialmente
competente provvede al rilascio del permesso di soggiorno.
9. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 14, lo straniero giˆ presente in Italia, in possesso di regolare
permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, pu˜
richiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tale
fine, lo Sportello unico, su richiesta dellÕinteressato, previa verifica della
disponibilitˆ delle quote dÕingresso per lavoro autonomo, determinate a norma
dellÕarticolo 3, comma 4, del testo unico, rilascia la certificazione di cui
allÕarticolo 6, comma 1, del testo unico, sulla base della documentazione di
cui ai commi 1, 2 e 3. Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere
allÕinteressato il modulo per la richiesta di rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla
questura competente, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni
di cui allÕ articolo 11, comma 2-bis.
Art.
40
(Casi
particolari di ingresso per lavoro)
1.
Il nulla-osta al lavoro per gli stranieri di cui all'articolo 27, commi 1 e 2,
del testo unico, quando richiesto, � rilasciato, fatta eccezione per i
lavoratori di cui alle lettere d) e r-bis) del comma 1 del medesimo articolo,
senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dallÕarticolo 22,
comma 4, del testo unico. Si osservano le modalitˆ previste dallÕarticolo
30-bis, commi 2 e 3, e quelle ulteriori previste dal presente articolo. Il
nulla-osta al lavoro � rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il
decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico.
2.
Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, il nulla-osta al lavoro
non pu˜ essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di
lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga oltre il
predetto limite biennale, se prevista, non pu˜ superare lo stesso termine di
due anni. Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e
21, il nulla-osta al lavoro viene
concesso a tempo indeterminato. La validitˆ del nulla osta deve essere
espressamente indicata nel
provvedimento.
3.
Salvo quanto previsto dai commi 9 lettera a), 12, 14, 16 e 19 del presente
articolo e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo unico, il nulla osta al
lavoro � rilasciato dallo Sportello unico. Ai fini del visto d'ingresso e della
richiesta del permesso di soggiorno, il nulla-osta al lavoro deve essere
utilizzato entro 120 giorni dalla data del rilascio, osservate le disposizioni
dellÕarticolo 31, commi 1 limitatamente alla richiesta del parere del questore,
2, 4, 5, 6, 7 e 8.
4.
Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f), del
testo unico, i pi� elevati limiti temporali previsti dall'articolo 5, comma 3,
lettera c), del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e il permesso di
soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per il
tempo indicato nel nulla-osta al lavoro o, se questo non � richiesto, per il
tempo strettamente corrispondente alle documentate necessitˆ.
5.
Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del testo
unico, il nulla-osta al lavoro si
riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze particolari
che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato allÕazienda
distaccataria, qualificano lÕattivitˆ come altamente specialistica, occupati da
almeno sei mesi nellÕambito dello stesso settore prima della data del trasferimento
temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo GATS, ratificato
e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747. Il
trasferimento temporaneo, di durata legata allÕeffettiva esigenza dellÕazienda,
definita e predeterminata nel tempo, non pu˜ superare, incluse le eventuali
proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento
temporaneo � possibile lÕassunzione a tempo determinato o indeterminato presso
lÕazienda distaccataria.
6.
Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b) e c), del testo
unico, il nulla-osta al lavoro � subordinato alla richiesta di assunzione anche
a tempo indeterminato dell'Universitˆ
o dell'istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o
privati, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative attivitˆ.
7.
Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), del testo unico,
la richiesta deve essere presentata o direttamente dall'interessato, corredandola
del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia,
oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualitˆ di lavoratore
subordinato, noncheÕ del titolo di studio o attestato
professionale di traduttore o interprete,
specifici per le lingue richieste, rilasciati, rispettivamente, da una
scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la
legislazione vigente nello Stato del rilascio, debitamente vistati, previa
verifica della legittimazione dellÕorgano straniero al rilascio dei predetti
documenti, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti.
8.
Per i lavoratori di cui allÕarticolo 27, comma 1, lettera e), del testo unico,
deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza
diplomatica o consolare. Il nulla-osta non pu˜ essere rilasciato a favore dei
collaboratori familiari di cittadini stranieri.
9.
La lettera f) del comma 1 dellÕarticolo 27 del testo unico si riferisce agli
stranieri che, per finalitaÕ formativa, debbono svolgere, in unitˆ produttive
del nostro Paese:
a) attivitaÕ nellÕambito
di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione
professionale, ovvero
b)
attivitaÕ di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo
o di distacco assunto dallÕorganizzazione dalla quale dipendono.
10.
Per le attivitˆ di cui alla lettera a) del comma 9 non eÕ richiesto il nulla
osta al lavoro e il visto di ingresso per motivi di studio o formazione viene
rilasciato su richiesta dei soggetti di cui allÕarticolo 2, comma 1, del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n.
142, nei limiti del contingente annuo determinato ai sensi del comma 6 dellÕarticolo 44-bis. Alla richiesta
deve essere unito il progetto formativo, redatto ai sensi delle norme attuative
dellÕarticolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, vistato dalla regione.
Per le attivitˆ di cui al comma
9, lettera b), il nulla osta al
lavoro viene rilasciato dallo Sportello Unico, su richiesta dellÕorganizzazione
presso la quale si svolgerˆ lÕattivitˆ lavorativa a finalitaÕ formativa. Alla
richiesta deve essere allegato un progetto formativo, contenente anche
indicazione della durata dellÕaddestramento, approvato dalla regione.
11. Per i lavoratori di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera g), del testo unico, il nulla osta al lavoro
pu˜ essere richiesto solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera,
operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e
pu˜ riguardare, soltanto, prestazioni qualificate di lavoro subordinato,
intendendo per tali quelle riferite allÕesecuzione di opere o servizi
particolari per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dellÕopera
o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori. LÕimpresa estera
deve garantire lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto
collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari
noncheÕ il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
previsti dallÕordinamento
italiano.
12. Per gli stranieri di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera h),
del testo unico, (...) dipendenti da societˆ straniere appaltatrici
dellÕarmatore chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo
svolgimento di servizi complementari di cui all'articolo 17 della legge 5
dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che
disciplinano la materia e non � necessaria l'autorizzazione al lavoro. I
relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le
istruzioni di cui all'articolo 5, comma 3. Essi consentono la permanenza a
bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o
staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni
in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le
disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito.
13. Nell'ambito di quanto previsto
all'articolo 27, comma 1, lettera i), del testo unico, � previsto l'impiego in
Italia (...) di gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di
lavoro, di datori di lavoro,
persone fisiche o giuridiche,
residenti o aventi sede allÕestero, per la realizzazione di opere determinate o
per la prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto stipulati con
persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere residenti in Italia ed ivi
operanti. In tali casi il nulla-osta al lavoro da richiedersi a cura
dellÕappaltante, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati
per il tempo strettamente necessario (...) alla realizzazione dell'opera o alla
prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro,
agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente pi� rappresentative nel settore interessato. LÕimpresa estera
deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo
stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria
applicato ai lavoratori italiani o comunitari nonchŽ il versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali.
14. Per i lavoratori dello spettacolo
di cui allÕarticolo 27, comma 1, lettere l), m), n), e o), del testo unico, il
nulla-osta al lavoro, comprensivo del codice fiscale, � rilasciato dalla
Direzione generale per lÕimpiego – Segreteria del collocamento dello
spettacolo di Roma (...) e dallÕUfficio speciale per il collocamento dei
lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo, per un periodo iniziale
non superiore a dodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di cui alla lettera
n), pu˜ essere concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto per
consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione
del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro. Il rilascio del
nulla-osta � comunicato, anche per via telematica, allo Sportello unico della
provincia ove ha sede legale lÕimpresa, ai fini della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro.
15. I visti dÕingresso per gli
artisti stranieri che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata
e, comunque, inferiore a novanta giorni, sono rilasciati al di fuori delle
quote di cui allÕarticolo 3, comma 4, del testo unico, con il vincolo che gli
artisti interessati non possano svolgere attivitˆ per un produttore o
committente di spettacolo diverso da quello per il quale il visto � stato
rilasciato
16. Per gli sportivi stranieri di cui
allÕart. 27, comma 1, lettera p),
e comma 5 bis, del testo unico, il nulla osta al lavoro � sostituito
dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), comprensiva del codice fiscale, sulla richiesta, a titolo
professionistico o dilettantistico, della societˆ destinataria delle
prestazioni sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n.
91. La dichiarazione nominativa di
assenso � richiesta anche quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo.
In caso di lavoro subordinato, la dichiarazione nominativa dÕassenso �
comunicata, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove
ha sede la societˆ destinataria delle prestazioni sportive, ai fini della
stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La dichiarazione nominativa di
assenso e il permesso di soggiorno di cui al presente comma possono essere
rinnovati anche al fine di consentire il trasferimento degli sportivi stranieri
tra societˆ sportive nellÕambito della medesima Federazione.
17. Gli ingressi per lavoro autonomo,
nei casi di cui al comma 16, sono considerati al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui
allÕarticolo 3, comma 4, del testo unico. Al fine dellÕapplicazione
dellÕarticolo 27, comma 5-bis, del testo unico, le aliquote dÕingresso
stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le prestazioni di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo e sono determinate sulla base dei calendari e
delle stagioni sportive federali e non si applicano agli allenatori ed ai
preparatori atletici. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato
per motivi di lavoro o per motivi familiari pu˜ essere tesserato dal CONI,
nellÕambito delle quote fissate dallÕarticolo 27, comma 5-bis, del testo unico.
18 NellÕipotesi in cui la
dichiarazione di assenso rilasciata dal CONI riguardi un cittadino
extracomunitario minore, la richiesta della predetta dichiarazione deve essere
corredata dallÕautorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro
competente ai sensi dellÕarticolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 345, sulla base dellÕistruttoria effettuata dalla Federazione sportiva
nazionale di appartenenza della societˆ destinataria della prestazione sportiva.
19. Per i lavoratori di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera q), del testo unico, e per quelli occupati
alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto
internazionale aventi sede in Italia, il nulla-osta al lavoro non � richiesto.
20. Per gli stranieri di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera r), del testo unico, il nulla-osta al lavoro
� rilasciato nell'ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in
vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione
degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori
di programmi di scambio di giovani o di mobilitˆ di giovani, il nulla-osta al
lavoro non pu˜ avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono
in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali
in vigore per l'Italia, il nulla-osta al lavoro pu˜ essere rilasciato dallo
Sportello unico successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio
dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non
superiore a sei mesi e per non pi� di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.
21. Le disposizioni di cui
allÕarticolo 27, comma 1, lettera r-bis), del testo unico riguardano
esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal
Ministero della salute. Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono
legittimate allÕassunzione degli infermieri, anche a tempo indeterminato,
tramite specifica procedura Le societˆ di lavoro interinale possono richiedere
il nulla-osta per lÕassunzione di tale personale previa acquisizione della
copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata. Le
cooperative sono legittimate alla presentazione della richiesta di nulla osta,
qualora gestiscano direttamente lÕintera struttura sanitaria, o un reparto o un
servizio della medesima.
22. Gli stranieri di cui allÕarticolo
27, comma 1, lettere a), b), c), e d), del testo unico possono far ingresso in
Italia anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. I corrispondenti
ingressi per lavoro autonomo sono al di fuori delle quote stabilite con decreto
di cui allÕarticolo 3, comma 4, del testo unico. In tali casi, lo schema di
contratto dÕopera professionale �, preventivamente, sottoposto alla Direzione
provinciale del lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, la
quale, accertato che, effettivamente, il programma negoziale non configura un
rapporto di lavoro subordinato, rilascia la corrispondente certificazione. Tale
certificazione, da accludere alla relativa richiesta, � necessaria ai fini
della concessione del visto per lavoro autonomo, in applicazione della presente
disposizione.
23. Il nulla osta al lavoro (...) e
il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati,
tranne nei casi di cui allÕarticolo 27, comma 1, lettera n), del testo unico,
in costanza dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma
16, previa presentazione, da parte
del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento
dellÕobbligo contributivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il
nulla-osta non pu˜ essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro. I
lavoratori di cui allÕarticolo 27,
comma 1, lettere d), e) e r-bis), del testo unico possono instaurare un nuovo
rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con
quella per cui � stato rilasciato lÕoriginario nulla-osta. Si applicano nei
loro confronti lÕarticolo 22, comma 11, del testo unico e gli articoli 36-bis e
37 del presente regolamento. I
permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono
essere convertiti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5.
(Archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari)
1.
Gli uffici della pubblica amministrazione che rilasciano un titolo
autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di un attivitˆ di lavoro
autonomo, e i Centri per lÕimpiego che ricevono dallo straniero la
dichiarazione di disponibilitˆ alla ricerca di unÕattivitˆ lavorativa, ai sensi
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e
successive modificazioni, sono tenuti a comunicare alla questura e all'Archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso l'Istituto nazionale
per la previdenza sociale, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il
permesso di soggiorno � utilizzato, a norma dell'articolo 14 (...), per un
motivo diverso da quello riportato nel documento. Analoga comunicazione al
predetto Archivio � effettuata, in via informatica o telematica, dalla
questura, sulla base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di
soggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni
anagrafiche previste dall'articolo 6, comma 7, del testo unico, e di quelle del
datore di lavoro effettuate a norma dell'articolo 7 del medesimo testo unico.
CAPO
VI
DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA
Art.
42
(Assistenza
per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)
1.
Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui
allÕarticolo 34, comma 1, del testo unico e per il quale sussistono le
condizioni ivi previste � tenuto a richiedere lÕiscrizione al Servizio
sanitario nazionale ed � iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli
elenchi degli assistibili dell'Azienda unitˆ sanitaria locale, dÕora in avanti
indicata con la sigla U.S.L., nel cui territorio ha residenza ovvero, in
assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a paritˆ di condizioni
con il cittadino italiano. LÕiscrizione � altres“ dovuta, a paritˆ di
condizioni con il cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo straniero
regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento. Alle medesime
condizioni di paritˆ sono assicurate anche lÕassistenza riabilitativa e
protesica.
2.
In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si intende
quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto
dell'articolo 6, commi 7 e 8, del testo unico. LÕiscrizione alla U.S.L. �
valida per tutta la durata del permesso di soggiorno.
3.
Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione � effettuata, per tutta la
durata dell'attivitˆ lavorativa, presso l'U.S.L. del comune indicato ai fini
del rilascio del permesso di soggiorno.
4.
L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.
LÕiscrizione cessa altres“ per mancato rinnovo, revoca o annullamento del
permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L., a cura
della questura, salvo che lÕinteressato esibisca la documentazione comprovante
la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. LÕiscrizione parimenti
cessa negli altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al comma 1.
5.
LÕiscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui allÕarticolo 34, comma 1,
del testo unico, non � dovuta per gli stranieri di cui allÕarticolo 27, comma
1, lettere a), i) e q), del testo unico, che non siano tenuti a corrispondere
in Italia, per lÕattivitˆ ivi svolta, lÕimposta sul reddito delle persone
fisiche, fermo restando lÕobbligo, per sŽ e per i familiari a carico, della
copertura assicurativa di cui allÕarticolo 34, comma 3, del testo unico.
LÕiscrizione non � dovuta neppure per gli stranieri titolari di permesso di
soggiorno per affari.
6.
Fuori dai casi di cui allÕarticolo 34, comma 1, del testo unico, in alternativa
allÕassicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e maternitˆ
prevista dall'articolo 34, comma 3, del medesimo testo unico, e fatta salva la
specifica disciplina di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo,
concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di studio o
collocati "alla pari", lo straniero che abbia richiesto un permesso
di soggiorno di durata superiore a tre mesi, pu˜ chiedere l'iscrizione
volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa corresponsione del
contributo prescritto.
Art.
43
(Assistenza
sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)
1.
Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio
sanitario nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti, alle
condizioni previste dallÕarticolo 35, comma 1, del testo unico. Gli stranieri
non iscritti al Servizio sanitario nazionale possono inoltre chiedere all'azienda
ospedaliera o alla unitˆ sanitaria locale (U.S.L.) di fruire, dietro pagamento
delle relative tariffe, di prestazioni sanitarie di elezione.
2.
Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola con
le norme relative allÕingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei
presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie
previste dallÕarticolo 35, comma 3, del testo unico.
3.
La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli
stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate, nei limiti
indicati dallÕarticolo 35, comma 3, del testo unico, utilizzando un codice
regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice
identificativo � composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT relativo
alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero progressivo
attribuito al momento del rilascio. Il codice, riconosciuto su tutto il
territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le prestazioni di cui
all'articolo 35, comma 3 del testo unico. Tale codice deve essere utilizzato
anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle
strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso e la
prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a paritˆ di
condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte
delle farmacie convenzionate.
4.
Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui allÕarticolo 35, comma 3, del
testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti,
comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono
a carico della U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono state
erogate. In caso di prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino
straniero, l'azienda ospedaliera ne chiede il pagamento alla U.S.L., ovvero, se
si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al
Ministero dell'interno, secondo procedure concordate. Lo stato d'indigenza pu˜
essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente sanitario
erogante.
5.
La comunicazione al Ministero dellÕinterno per le finalitˆ di cui al comma 4, �
effettuata in forma anonima, mediante il codice regionale S.T.P. di cui al
comma 3, con lÕindicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e
della somma di cui si chiede il rimborso.
6.
Salvo quanto previsto in attuazione dellÕarticolo 20 del testo unico, le
procedure di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di prestazioni
sanitarie effettuate nei confronti di profughi o sfollati, assistiti dal
Servizio sanitario nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge
che pongono i relativi oneri a carico dello Stato.
7.
Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano lÕassistenza sanitaria ai
cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi internazionali
di reciprocitˆ, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal
caso, lÕU.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per le
prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal Ministero della sanitˆ in
attuazione dei predetti accordi.
8. Le regioni
individuano le modalitˆ pi� opportune per garantire che le cure essenziali e
continuative previste dallÕarticolo 35, comma 3, del testo unico, possono
essere erogate nellÕambito delle strutture della medicina del territorio o nei
presidi sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma
poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi
di volontariato aventi esperienza specifica.
Art.
44
(Ingresso
e soggiorno per cure mediche)
1.
Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi
oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto, alle condizioni stabilite dal
decreto del Ministro degli affari esteri, di cui allÕarticolo 5, comma 3, alla
competente rappresentanza diplomatica o consolare ed il relativo permesso di
soggiorno alla questura, allegando la seguente documentazione:
a)
dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata
accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata
presumibile della stessa, la durata dellÕeventuale degenza prevista, osservate
le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali;
b)
attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base
del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale,
(...) in euro o in dollari statunitensi, dovrˆ corrispondere al 30 per cento
del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrˆ essere
versato alla struttura prescelta;
c)
documentazione comprovante la disponibilitˆ in Italia di risorse sufficienti
per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio
fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per
l'eventuale accompagnatore;
d)
certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto
delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione
rilasciata allÕestero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.
2.
Con lÕautorizzazione di cui allÕarticolo 36, comma 2, del testo unico sono
stabilite le modalitˆ per il trasferimento per cure in Italia nei casi previsti
dalla stessa disposizione e per quelli da effettuarsi nellÕambito dei programmi
di cui allÕarticolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
CAPO
VII
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ISTRUZIONE
DIRITTO
ALLO STUDIO E PROFESSIONI
(Visti di ingresso per motivi di studio, borse di studio
e ricerca)
1. EÕ
consentito lÕingresso nel territorio nazionale, per motivi di studio, ai
cittadini stranieri che intendono seguire corsi universitari, con le modalitˆ
definite dallÕarticolo 39 del testo unico e dallÕarticolo 46.
2. EÕ
ugualmente consentito lÕingresso in territorio nazionale per motivi di studio,
alle condizioni definite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui
allÕarticolo 5, comma 3, in favore dei cittadini stranieri:
a) maggiori di etˆ, che intendano seguire corsi superiori di studio o dÕistruzione
tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata, verificata la
coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese
di provenienza, accertate le disponibilitˆ economiche di cui allÕarticolo 5,
comma 6, nonchŽ la validitˆ
dellÕiscrizione o pre-iscrizione al corso da seguire in Italia;
b) minori di etˆ, comunque maggiori di anni quattordici,
i cui genitori o tutori, residenti allÕestero, intendano far seguire corsi di
studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o
presso istituzioni accademiche, nellÕambito di programmi di scambi e di
iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero
dell'istruzione, dellÕuniversitˆ e della
ricerca o dal Ministero per i beni e le attivitˆ culturali. Al di fuori
di tali fattispecie, lÕingresso dei minori per studio, limitatamente ai
maggiori di anni quindici, � consentito in presenza dei requisiti di cui
alla lettera a), nonchŽ accertata lÕesistenza di misure di adeguata tutela del
minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire in Italia alle
effettive esigenze formative e culturali del beneficiario.
3. EÕ
consentito lÔingresso in Italia ai cittadini stranieri assegnatari di borse di
studio accordate dalle amministrazioni di cui allÕarticolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da Governi stranieri, da fondazioni
ed istituzioni culturali italiane di chiara fama ovvero da organizzazioni
internazionali, secondo le modalitˆ stabilite dal decreto di cui allÕarticolo
5, comma 3.
4. EÕ
consentito lÕingresso in Italia per attivitˆ scientifica ai cittadini stranieri che, a richiesta
degli enti di cui al comma 3 e per motivi di preminente interesse della Repubblica
italiana, intendano svolgere in territorio nazionale attivitˆ di alta cultura o
di ricerca avanzata, che non rientrino tra quelle previste dallÕarticolo 27,
comma 1, lettera c), del testo unico. Analogo visto eÕ accordato al coniuge e
ai figli minori al seguito, secondo le modalitˆ stabilite dal decreto di cui
allÕarticolo 5, comma 3.
5. Lo straniero in possesso dei
requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare
corsi di formazione professionali organizzati da enti di formazione
accreditati, secondo le norme attuative dellÕarticolo 142, comma 1, lettera d),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, finalizzati al riconoscimento di
una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, di
durata non superiore a 24 mesi, pu˜ essere autorizzato allÕingresso nel
territorio nazionale, nellÕambito del contingente annuale determinato con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di cui al comma 6.
La presente disposizione si applica anche agli ingressi per i tirocini
formativi di cui allÕarticolo 40, comma 9, lettera a).
6. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellÕinterno e
degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da
emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, � determinato il contingente
annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui al comma 5, ovvero
a svolgere i tirocini formativi.
In sede di prima applicazione della presente disposizione, le
rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dellÕemanazione del decreto
annuale e, comunque, non oltre il 30 giugno, rilasciano i visti di cui al comma
5, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma. Il numero di tali
visti viene portato in detrazione dal contingente annuale indicato nel predetto
decreto. Per le annualitˆ successive, si applicano le stesse modalitˆ ma il
numero dei visti rilasciabili anteriormente alla data di pubblicazione del
decreto annuale di programmazione e, comunque, non oltre il 30 giugno di
ciascun anno, non pu˜ eccedere il numero dei visti rilasciati nel primo
semestre dellÕanno precedente. Nel caso che la pubblicazione del decreto di
programmazione annuale non venga effettuata entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel
secondo semestre di ciascun anno, pu˜ provvedere, in via transitoria, con
proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.
Art.
45
(Iscrizione
scolastica)
1.
I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto
all'istruzione indipendentemente dalla regolaritˆ della posizione in ordine al
loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi
sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in
materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine
e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa
pu˜ essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori
stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di
documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
2.
LÕiscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi
dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di
accertamenti negativi sull'identitˆ dichiarata dell'alunno, il titolo viene
rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento
dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono
iscritti alla classe corrispondente all'etˆ anagrafica, salvo che il collegio
dei docenti deliberi lÕiscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
a)
dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che pu˜
determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore
rispetto a quella corrispondente all'etˆ anagrafica;
b)
dell'accertamento di competenze, abilitˆ e livelli di preparazione dellÕalunno;
c)
del corso di studi eventualmente seguito dallÕalunno nel Paese di provenienza;
d)
del titolo di studio eventualmente posseduto dallÕalunno.
3.
Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni
stranieri nelle classi; la ripartizione � effettuata evitando comunque la
costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni
stranieri.
4.
Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei
singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di
insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi
individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della
lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della
scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua
italiana pu˜ essere realizzata altres“ mediante l'attivazione di corsi
intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche
nell'ambito delle attivitˆ aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento
dell'offerta formativa.
5.
Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalitˆ
per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove
necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica
si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.
6.
Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il
Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni
straniere, le rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di provenienza,
ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui
all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare
progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a
tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue
straniere pi� diffuse a livello internazionale.
7.
Per le finalitˆ di cui allÕarticolo 38, comma 7, del testo unico, le
istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e
provvedono allÕistituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla
formazione in etˆ adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e
secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al
conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il
conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria
superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre
iniziative di studio previste dallÕordinamento vigente. A tal fine le
istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con
le modalitˆ previste dalle disposizioni in vigore.
8.
Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla
formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e
docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema
dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche
realtˆ nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunitˆ degli
stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunitˆ
locale.
Art.
46
(Accesso
degli stranieri alle universitˆ)
1.
In armonia con gli orientamenti comunitari sullÕaccesso di studenti stranieri
allÕistruzione universitaria, gli atenei, sulla base di criteri predeterminati
e in applicazione della regolamentazione sugli accessi all'istruzione
universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei
posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di
studio universitari, per l'anno accademico successivo, anche in coerenza con le
esigenze della politica estera culturale e della cooperazione allo sviluppo,
fatti salvi gli accordi di collaborazione universitaria con i Paesi terzi. Sono
ammessi in soprannumero ai predetti corsi, per effetto di protocolli esecutivi
di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonchŽ di
accordi fra universitˆ italiane e universitˆ dei Paesi interessati, studenti
stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per lÕintera durata dei
corsi medesimi, dal Ministero degli affari esteri o dal Governo del Paese di
provenienza. Nel caso di accesso a corsi a numero programmato lÕammissione �,
comunque, subordinata alla verifica delle capacitˆ ricettive delle strutture
universitarie e al superamento delle prove di ammissione.
2.
Sulla base dei dati forniti dalle universitˆ al Ministero dell'universitˆ e
della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1, � emanato il
decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo unico e con successivo
provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il
rilascio del visto di ingresso. A tal fine, la sufficienza dei mezzi di
sussistenza � valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalitˆ
di cui allÕarticolo 34[76],
le borse di studio, i prestiti dÕonore ed i servizi abitativi forniti da
pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o
per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che
saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5.
3.
Le universitˆ italiane istituiscono, anche in convenzione con altre istituzioni
formative, con enti locali e con le regioni, corsi di lingua italiana ai quali
sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto di
ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciati ai sensi
del decreto di cui al comma 2, nonchŽ gli stranieri indicati all'articolo 39,
comma 5, del testo unico, i quali non siano in possesso di una certificazione
attestante una adeguata conoscenza della lingua italiana. Al termine dei corsi
� rilasciato un attestato di frequenza.
4.
I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli
studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto
e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di
forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno pu˜ essere
rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto,
fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere
comunque rilasciati per pi� di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il
permesso di soggiorno pu˜ essere ulteriormente rinnovato per conseguire il
titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva
del corso, rinnovabile per un anno.
5.
Gli studenti stranieri accedono, a paritˆ di trattamento con gli studenti
italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla
legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla
generalitˆ degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i
servizi abitativi, in conformitˆ alle disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge n. 390 del 1991,
che prevede criteri di valutazione del merito dei richiedenti, in aggiunta a
quella delle condizioni economiche degli stessi e tenuto, altres“, conto del
rispetto dei tempi previsti dallÕordinamento degli studi. La condizione
economica e patrimoniale degli studenti stranieri � valutata secondo le modalitˆ
e le relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle
competenti autoritˆ del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in
lingua italiana dalle autoritˆ diplomatiche italiane competenti per territorio.
Tale documentazione � resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficoltˆ a
rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e
legalizzata dalle Prefetture Uffici territoriali del Governo, ai sensi
dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. (...) Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione
agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di
particolare disagio economico.
6. Per le finalitˆ di
cui al comma 5 le competenti rappresentanze diplomatiche consolari italiane
rilasciano le dichiarazioni sulla validitˆ locale, ai fini dellÕaccesso agli
studi universitari, dei titoli di scuola secondaria stranieri, fornendo
contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni
locali cui fa riferimento il voto o giudizio annotato sul titolo di studio. Con
decreto del Ministro dellÕuniversitˆ e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli
affari esteri sono determinate le tabelle di corrispondenza per la valutazione
del voto o giudizio riportato sul titolo straniero con la valutazione adottata
nellÕordinamento scolastico italiano.
(Abilitazione
allÕesercizio della professione)
1.
Specifici visti dÕingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore
alle documentate necessitˆ, possono essere rilasciati agli stranieri che hanno
conseguito il diploma di laurea presso una universitˆ italiana, per
lÕespletamento degli esami di abilitazione allÕesercizio professionale.
2. Il superamento degli
esami di cui al comma 1, unitamente allÕadempimento delle altre condizioni
richieste dalla legge, consente lÕiscrizione negli albi professionali,
indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana, salvo che questa
sia richiesta a norma dellÕarticolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. LÕaver soggiornato
regolarmente in Italia da almeno cinque anni � titolo di prioritˆ rispetto ad
altri cittadini stranieri.
Art.
48
(Riconoscimento
dei titoli di studio conseguiti allÕestero)
1.
La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso allÕistruzione
superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della
prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri, �
attribuita alle universitˆ e agli istituti di istruzione universitari, i quali
la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformitˆ ai rispettivi
ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni
internazionali.
2.
Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle richieste di
riconoscimento entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento
della relativa domanda. Nel caso in cui le autoritˆ accademiche rappresentino
esigenze istruttorie, il termine � sospeso fino al compimento, entro i 30
giorni successivi, degli atti supplementari.
3.
Contro il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se � decorso il
termine di cui al comma 2, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, il
richiedente pu˜ presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo
regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine
previsto per questÕultimo, pu˜ presentare istanza al Ministero dellÕuniversitˆ
e della ricerca scientifica e tecnologica, che, nei successivi venti giorni, se
la ritiene motivata, pu˜ invitare lÕuniversitˆ a riesaminare la domanda,
dandone contestuale comunicazione allÕinteressato. LÕuniversitˆ si pronuncia
nei successivi sessanta giorni. Nel caso di rigetto, ovvero in assenza, nei
termini rispettivamente previsti, dellÕinvito al riesame da parte del Ministero
o della pronuncia dellÕuniversitˆ, � ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato.
4. Il riconoscimento
dei titoli di studio per finalitˆ diverse da quelle previste al comma 1, �
operato in attuazione dellÕarticolo 387 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
nonchŽ delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, ai fini
professionali e di accesso ai pubblici impieghi.
(Riconoscimento
titoli abilitanti all'esercizio delle professioni)
1.
I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono
iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le
amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma
dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in
possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito
in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il
riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o
dipendenti, delle professioni corrispondenti.
1-bis. Il riconoscimento del titolo pu˜
essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le
Amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro
competenza. LÕingresso in Italia per lavoro sia autonomo che subordinato, nel
campo delle professioni sanitarie �, comunque, condizionato al riconoscimento
del titolo di studio effettuato dal Ministero competente.
2.
Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio, 1992, n. 115, e 2 maggio 1994,
n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della
formazione professionale conseguita.[77]
3.
Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2
per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui �
presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e allÕarticolo 14
del decreto legislativo n. 319 del 1994, pu˜ stabilire, con proprio decreto,
che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente
nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con
il medesimo decreto sono definite le modalitˆ di svolgimento della predetta
misura compensativa, nonchŽ i
contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere
acquisita, per la cui realizzazione ci si pu˜ avvalere delle regioni e delle
province autonome.
3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento
� subordinato al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si
trova allÕestero, viene rilasciato un visto dÕingresso per studio, per il
periodo necessario allÕespletamento della suddetta misura compensativa.
4. Le disposizioni dei
commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati
da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche
direttive della Unione europea.
Art.
50
(Disposizioni
particolari per gli esercenti le professioni sanitarie)
1.
Presso il Ministero della sanitˆ sono istituiti elenchi speciali per gli
esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio
professionale.
2.
Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano per
quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni
ed integrazioni.
3.
Il Ministro della sanitˆ pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma
1 nonchŽ gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei
titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.
4.
L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al
comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua
italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale
in Italia, con modalitˆ stabilite dal Ministero della sanitˆ. All'accertamento
provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il
Ministero della sanitˆ, con oneri a carico degli interessati.
5.
(...)
6.
(Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti)
7.
Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dellÕarticolo 49, il Ministero della
sanitˆ provvede altres“, ai fini dellÕammissione agli impieghi e dello
svolgimento di attivitˆ sanitarie nellÕambito del Servizio sanitario nazionale,
al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione
professionale, complementari di titoli abilitanti allÕesercizio di una
professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente
allÕUnione europea.
8.
La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline
sanitarie, conseguiti all'estero, nonchŽ l'ammissione ai corrispondenti esami
di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli
esami di profitto, non danno titolo allÕesercizio delle relative professioni. A
tale fine, deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della
salute; il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o
agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio
nazionale e dei Paesi dell'Unione europea.
8-bis. Entro due anni dalla data di
rilascio del decreto di riconoscimento, il professionista deve iscriversi al
relativo albo professionale, ove esistente. Trascorso tale termine, il decreto
di riconoscimento perde efficacia. Per le professioni non costituite in ordini
o in collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia qualora
lÕinteressato non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per un periodo di due
anni dalla data del rilascio.
Art.
51
(Articolo
non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti)
CAPO
VIII
Art.
52
(Registro
delle associazioni e degli enti che svolgono attivitˆ a favore degli immigrati)
1.
Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, � istituito il
registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che
svolgono le attivitˆ a favore degli stranieri immigrati previste dal testo
unico. Il registro � diviso in due sezioni:
a)
nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi privati
che svolgono attivitˆ per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai
sensi dell'art. 42 del testo unico;
b)
nella seconda sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi
privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione
sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico.
(É)
3.
Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri
organismi privati il cui rappresentante legale o uno o pi� componenti degli
organi di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a procedimenti per
lÕapplicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali per uno dei
reati previsti dal testo unico o risultino essere stati sottoposti a misure di
prevenzione o condannati, ancorchŽ con sentenza non definitiva, per uno dei
delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo
che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude
il reato o la responsabilitˆ dellÕinteressato, e salvi in ogni caso gli effetti
della riabilitazione.
(Condizioni
per lÕiscrizione nel Registro)
1.
Possono iscriversi nella sezione del registro di cui allÕarticolo 52, comma 1,
lettera a), gli organismi privati, gli enti e le associazioni che svolgono
attivitˆ per l'integrazione di cui all'articolo 42, comma 1, del testo unico,
che abbiano i seguenti requisiti:
a)
forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarietˆ desumibili
dall'atto costitutivo o dallo statuto in cui devono essere espressamente
previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico dellÕordinamento
interno, l'elettivitˆ delle cariche associative, i criteri di ammissione degli
aderenti, i loro obblighi e diritti. I predetti requisiti non sono richiesti
per gli organismi aventi natura di organizzazione non lucrativa di utilitˆ
sociale (ONLUS), ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b)
obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono risultare
i beni, i contributi o le donazioni, nonchŽ le modalitˆ di approvazione dello
stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;
c)
sede legale in Italia e possibilitˆ di operativitˆ in Italia ed eventualmente
all'estero qualunque sia la forma giuridica assunta;
d)
esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli stranieri e
dell'educazione interculturale; della valorizzazione delle diverse espressioni
culturali, ricreative, sociali, religiose ed artistiche; della formazione,
dell'assistenza e dell'accoglienza degli stranieri.
2.
I soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al registro su richiesta del
rappresentante legale, con una domanda corredata da:
a)
copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti;
b)
dettagliata relazione sull'attivitˆ svolta negli ultimi due anni;
c)
copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di attivitˆ;
d)
eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni del volontariato;
e)
ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza
dell'associazione a svolgere attivitˆ nel settore dell'integrazione degli
stranieri;
f)
dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni
concernente lÕassenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno
dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dellÕente, delle
condizioni interdittive di cui al comma 3 dellÕarticolo 52.
3.
(É)
4.
(É)
5.
Nell'ambito del registro di cui all'articolo. 52, comma 1, lettera b), possono
iscriversi le associazioni, gli enti e gli organismi privati abilitati alla
realizzazione dei programmi di assistenza e integrazione sociale di cui
all'articolo 18, comma 3, del testo unico. Nella fase di prima applicazione
possono richiedere l'iscrizione solo gli organismi privati che,
indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano giˆ svolto attivitˆ di
assistenza sociale e di prestazione dei servizi in materia di violenza contro
le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai
lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con particolare riferimento al
lavoro minorile.
6.
Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma 5 presentano un curriculum
attestante le precedenti esperienze, e una dichiarazione dalla quale risultino:
a)
la disponibilitˆ, a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle aree
psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza sociale, che assicurino
prestazioni con carattere di continuitˆ, ancorchŽ volontarie;
b)
la disponibilitˆ, a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative adeguate
all'accoglienza e alla realizzazione del programma di assistenza e di
integrazione sociale, con la specificazione delle caratteristiche tipologiche e
della ricettivitˆ;
c)
i rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre istituzioni;
d)
la descrizione del programma di assistenza e integrazione sociale che intendano
svolgere, articolato in differenti programmi personalizzati. Il programma
indica finalitˆ, metodologia di intervento, misure specifica di tutela fisica e
psicologica, tempi costi e risorse umane impiegate; prevede le modalitˆ di
prestazione di assistenza sanitaria e psicologica, e le attivitˆ di formazione,
finalizzate ove necessario all'alfabetizzazione e all'apprendimento della
lingua italiana, e comunque alla formazione professionale in relazione a
specifici sbocchi lavorativi;
e)
l'adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi della legge
31 dicembre 1996, n. 675, anche relativi ai soggetti ospitati nelle strutture
alloggiative;
f)
lÕassenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti
degli organi di amministrazione e di controllo dellÕente, delle condizioni
interdittive di cui al comma 3 dellÕarticolo 52.
7.
A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente regolamento possono richiedere l'iscrizione anche organismi
privati che non abbiano svolto precedentemente attivitˆ di assistenza nei campi
indicati dal comma 6, purchŽ stabiliscano un rapporto di partenariato con uno
dei soggetti giˆ iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 52,
comma 1, lettera b). Tali organismi devono presentare una dichiarazione dalla
quale risultino, oltre ai requisiti indicati dal comma 6, lettere a), b) e d),
il curriculum di ciascuno dei componenti ed il rapporto di partenariato.
Art.
54
(Iscrizione
nel Registro)
1.
L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel
registro di cui all'articolo 52, � disposta dal Ministro per la solidarietˆ
sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione di cui allÕarticolo 25,
comma 2, limitatamente allÕiscrizione alla sezione di cui allÕarticolo 52,
comma 1, lettera b).
2.
L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione � comunicato entro
90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione � da ritenersi
avvenuta.
3.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede all'aggiornamento
annuale del registro, di cui all'articolo 52, comma 1. A tal fine gli organismi
privati e le associazioni e gli enti interessati trasmettono entro il 30
gennaio di ogni anno una relazione sull'attivitˆ svolta. Ogni cambiamento
sostanziale di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione dovrˆ essere invece
comunicato tempestivamente.
4.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pu˜ effettuare controlli o
richiedere la trasmissione di documentazione. La rilevazione di comportamenti
non compatibili con le finalitˆ dei soggetti di cui al comma 1, comporta la
cancellazione dal registro, a decorrere dalla data di comunicazione
all'interessato.
5.
L'elenco degli organismi privati e delle associazioni e degli enti iscritte al
registro � comunicato annualmente alle regioni e alle province autonome.
Art.
55
(Funzionamento
della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie)
1.
La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di
cui all'art. 42 del testo unico, istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ha sede presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti della
Consulta ai sensi del comma 4 del predetto articolo 42 del testo unico.
2.
Il Presidente della Consulta pu˜ invitare a partecipare ai lavori della
Consulta i rappresentanti dei Consigli territoriali, di cui all'articolo 3,
comma 6, del testo unico.
3.
I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni.
4.
La Consulta � convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di una
propria segreteria composta da personale in servizio presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, che assicura il supporto tecnico-organizzativo.
5.
La Consulta acquisisce le osservazioni degli enti e delle associazioni
nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli
immigrati ai fini della predisposizione del Documento programmatico di cui
all'articolo 3 del testo unico; in relazione alle condizioni degli immigrati,
inoltre, esamina le problematiche relative alla loro integrazione a livello,
economico, sociale e culturale; verifica lo stato di applicazione della legge
evidenziandone difficoltˆ e disomogeneitˆ a livello territoriale; elabora
proposte e suggerimenti per una migliore convivenza tra immigrati e
cittadinanza locale e per la tutela dei diritti fondamentali; assicura la
diffusione delle informazioni relative alla realizzazione di esperienze
positive maturate nel settore dell'integrazione a livello sociale, nel rispetto
delle disposizioni in vigore in materia di dati personali.
6.
Con il decreto di cui al comma 1, sentito il Presidente del Consiglio nazionale
dellÕeconomia e del lavoro, pu˜ essere nominato il Vice presidente della
Consulta e sono stabilite le modalitˆ di raccordo e di collaborazione con
l'attivitˆ dell'organismo di cui all'articolo 56.
Art.
56
(Organismo
nazionale di coordinamento)
1.
LÕOrganismo nazionale di coordinamento di cui allÕarticolo 42, comma 3, del
testo unico opera in stretto collegamento con la Consulta per lÕimmigrazione di
cui al comma 4 dello stesso articolo, con i Consigli territoriali per
lÕimmigrazione, con i centri di osservazione, informazione e di assistenza
legale contro le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, con
le istituzioni e gli altri organismi impegnati nelle politiche di immigrazione
a livello locale, al fine di accompagnare e sostenere lo sviluppo dei processi
locali di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri, la loro
rappresentanza e partecipazione alla vita pubblica,
2.
La composizione dellÕOrganismo nazionale di cui al comma 1 � stabilita con
determinazione del Presidente del Consiglio nazionale dellÕeconomia e del
lavoro (C.N.E.L.), dÕintesa con il Ministro per la solidarietˆ sociale.
3.
LÕOrganismo nazionale si avvale di una segreteria composta da funzionari del
C.N.E.L. e personale ed esperti con contratto a tempo determinato.
Art.
57
(Istituzione
dei Consigli territoriali per lÕimmigrazione)
1.
I Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del
testo unico, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli
interventi da attuare a livello locale, sono istituiti, a livello provinciale,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto
con il Ministro dell'interno. E' responsabilitˆ del prefetto assicurare la
formazione e il funzionamento di detti Consigli. Essi sono cos“ composti:
a)
dai rappresentanti dei competenti uffici periferici delle amministrazioni dello
Stato;
b)
dal Presidente della provincia;
c)
da un rappresentante della regione;
d)
dal sindaco del comune capoluogo, o da un suo delegato, nonchŽ dal sindaco, o
da un suo delegato, dei comuni della provincia di volta in volta interessati;
e)
dal Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
o da un suo delegato;
f)
da almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro;
g)
da almeno due rappresentanti delle associazioni pi� rappresentative degli
stranieri extracomunitari operanti nel territorio;
h)
da almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente attivi
nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati.
2.
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei Consigli i
rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, nonchŽ degli enti o altre
istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in trattazione.
3.
I Consigli territoriali per l'immigrazione operano, per la necessaria
integrazione delle rispettive attivitˆ, in collegamento con le Consulte
regionali di cui allÕarticolo 42, comma 6, del testo unico, eventualmente
costituite con legge regionale. Ai fini di una coordinata ed omogenea azione di
monitoraggio ed analisi delle problematiche connesse al fenomeno
dell'immigrazione e delle esigenze degli immigrati, nonchŽ di promozione dei
relativi interventi, il prefetto assicura il raccordo dei Consigli territoriali
con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie,
di cui all'articolo 42, comma 4, del testo unico.
4.
NellÕadozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il
Presidente del Consiglio dei Ministri tiene conto, ai fini dell'istituzione dei
Consigli territoriali per l'immigrazione, degli eventuali organi costituiti,
con analoghe finalitˆ, presso i comuni. In tal caso, il prefetto assicura il
raccordo tra i predetti organi e la Consulta per i problemi degli stranieri
immigrati e delle loro famiglie.
(Fondo
nazionale per le politiche migratorie)
1.
Il Ministro per la solidarietˆ sociale, con proprio decreto adottato di
concerto con i Ministri interessati secondo quanto disposto dallÕarticolo 59,
comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dallÕarticolo 133, comma 3,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ripartisce i finanziamenti
relativi al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45
del testo unico, in base alle seguenti quote percentuali:
a)
una quota pari all'80% dei finanziamenti dell'intero Fondo � destinata ad
interventi annuali e pluriennali attivati dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano, nonchŽ dagli enti locali, per straordinarie
esigenze di integrazione sociale determinate dallÕafflusso di immigrati;
b)
una quota pari al 20% dei finanziamenti � destinata ad interventi di carattere
statale comprese le spese relative agli interventi previsti dagli articoli 20 e
46 del testo unico.
2.
(...)[78]
3.
Le regioni possono impiegare una quota delle risorse loro attribuite ai sensi
del comma 1, lettera a), per la realizzazione di programmi interregionali di
formazione e di scambio di esperienze in materia di servizi per l'integrazione
degli immigrati.
4.
Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del comma 1, lettera a),
costituiscono quote di cofinanziamento dei programmi regionali relativi ad
interventi nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. A tal fine le
regioni partecipano con risorse a carico dei propri bilanci per una quota non
inferiore al 20% del totale di ciascun programma. Le risorse attribuite alle
regioni possono altres“ essere utilizzate come quota nazionale di
cofinanziamento per l'accesso ai fondi comunitari.
5.
Il decreto di ripartizione di cui al comma 1 tiene conto, sulla base dei dati
rilevati dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno:
a)
della presenza degli immigrati sul territorio;
b)
della composizione demografica della popolazione immigrata e del rapporto tra
immigrati e popolazione locale;
c)
delle situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della condizione
socio-economica delle aree di riferimento.
6.
Per la realizzazione della base informativa statistica necessaria alla
predisposizione del decreto di cui al comma 1, il Ministero dellÕinterno trasmette
allÕISTAT, secondo modalitˆ concordate e nel rispetto della legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, le informazioni di
interesse statistico sui cittadini stranieri, contenute nei propri archivi
automatizzati, incluse quelle relative ai minorenni registrati sul permesso di
soggiorno o carta di soggiorno dei genitori.
7.
Il decreto di cui al comma 1 tiene altres“ conto delle prioritˆ di intervento e
delle linee guida indicate nel documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri predisposto ogni tre anni ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del testo unico.
8.
I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni sono finalizzati
allo svolgimento di attivitˆ volte a:
a)
favorire il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di paritˆ con i
cittadini italiani, dei diritti fondamentali delle persone immigrate;
b)
promuovere l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al lavoro,
allÕabitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni scolastiche;
c)
prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, il
colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o religiosa;
d)
tutelare l'identitˆ culturale, religiosa e linguistica degli stranieri;
e)
consentire un positivo reinserimento nel Paese dÕorigine.
9.
Il Ministro per la solidarietˆ sociale predispone, con proprio decreto, sentita
la Conferenza Unificata, un apposito modello uniforme per la comunicazione dei
dati statistici e socio-economici e degli altri parametri necessari ai fini
della redazione dei programmi regionali e statali, che devono essere trasmessi
al Ministero del lavoro e delle politiche socialiai sensi dell'articolo 59,
comma 1, e dell'articolo 60, comma 2, e per la presentazione della relazione
annuale ai sensi dell'articolo 59, comma 5, e dell'articolo 60, comma 4.
Art.
59
(Attivitˆ
delle regioni e delle province autonome)
1.
Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per la
solidarietˆ sociale di cui all'articolo 58, comma 1, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano sulla base delle risorse del Fondo rispettivamente
assegnate, comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i
programmi annuali o pluriennali, comunque della durata massima di tre anni, che
intendono realizzare nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. La
comunicazione dei programmi Ž condizione essenziale per la erogazione del
finanziamento annuale.
2.
Per favorire l'elaborazione dei piani territoriali anche ai fini
dell'armonizzazione con i piani di intervento nazionale, il Ministro per la
solidarietˆ sociale, d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta con proprio
decreto linee guida per la predisposizione dei programmi regionali.
3.
I programmi regionali indicano i criteri per l'attuazione delle politiche di
integrazione degli stranieri ed i compiti attribuiti ai comuni quali soggetti
preposti all'erogazione dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 131, comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I programmi regionali
prevedono accordi di programma con gli enti locali che indichino gli obiettivi
da perseguire, gli interventi da realizzare, le modalitˆ e i tempi di
realizzazione, i costi e le risorse impegnate, i risultati perseguiti, i poteri
sostitutivi in caso di ritardi e inadempienze.
4.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'attuazione
dei propri programmi, possono avvalersi della partecipazione delle associazioni
di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore
iscritte nel registro di cui all'articolo 52 comma 1, lettera a).
5.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data
di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la
solidarietˆ sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei
programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale, sugli obiettivi
conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita
degli stranieri sul territorio. Nello stato di attuazione degli interventi deve
essere specificato anche il grado di avanzamento dei programmi in termini di
impegni di spesa, pagamenti e residui passivi desunti dai rispettivi bilanci.
6.
Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non adempiano nei
termini all'obbligo di comunicazione dei programmi che intendono realizzare
ovvero, entro dodici mesi dalla data di erogazione dei finanziamenti, non
abbiano provveduto all'impegno contabile delle rispettive quote assegnate, il
Ministro per la solidarietˆ sociale, sentita la Conferenza Unificata provvede
alla revoca del finanziamento e alla ridestinazione dei fondi alle regioni e
alle province autonome.
7.
LÕobbligo di comunicazione dei programmi di cui al comma 1 e quello dellÕiscrizione
nel registro di cui al comma 4 e le quote di cofinanziamento previste a carico
delle regioni dallÕarticolo 58, comma 4, operano relativamente alla
ripartizione degli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari successivi
a quello di entrata in vigore del presente regolamento.
(Attivitˆ
delle Amministrazioni statali)
1.
Gli interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono finanziati ai
sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera b), secondo le prioritˆ indicate dal
documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico.
2.
Il Ministro per la solidarietˆ sociale promuove e coordina, d'intesa con i
Ministri interessati, i programmi delle amministrazioni statali presentati al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla
pubblicazione del decreto di ripartizione del Fondo.
3.
Le amministrazioni statali predispongono i propri programmi anche avvalendosi
delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in
loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a).
4.
Le amministrazioni statali, entro un anno dalla data di erogazione del
finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidarietˆ sociale
sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei rispettivi programmi,
sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale e sugli obiettivi conseguiti.
Art.
61
(Disposizione
transitoria)
1.
La condizione dellÕiscrizione al registro di cui allÕarticolo 52, comma 1, �
richiesta per gli interventi adottati sugli stanziamenti previsti per gli
esercizi finanziari degli anni successivi a quello di entrata in vigore del
presente regolamento.
(Sistemi
informativi)
1. Per
lÕattuazione dei procedimenti del testo unico e del regolamento, le
amministrazioni pubbliche si avvalgono degli archivi automatizzati e dei
sistemi informativi indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, per
la razionalizzazione e lÕinterconnessione tra le
pubbliche amministrazioni, nonchŽ dei sistemi informativi e delle procedure
telematiche indicate nel presente regolamento. Le modalitˆ tecniche e
procedurali per lÕaccesso e la trasmissione di dati e documenti tra i sistemi
informativi delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate con i
provvedimenti previsti nel regolamento di attuazione, di cui allÕarticolo 34,
comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
2.
Per le procedure di ingresso, soggiorno
ed uscita e per i collegamenti informativi con le altre amministrazioni
pubbliche, le questure si avvalgono anche dellÕarchivio informatizzato dei
permessi di soggiorno previsto dal regolamento di attuazione di cui
allÕarticolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002,
n. 189.
3.
I criteri e le modalitˆ di funzionamento
dellÕarchivio di cui al comma 2
sono stabilite con decreto del Ministro dellÕinterno.
DPCM 535/1999 *
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, Regolamento
concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma
dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286
CAPO
I
Disposizioni
generali
Art.
1.
Oggetto
e definizioni
1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo
33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, e senza ulteriori oneri a carico
del bilancio dello Stato, disciplina i compiti del Comitato per i minori
stranieri e le materie indicate al predetto articolo 33, comma 2, lettere a) e
b).
2. Per "minore straniero non accompagnato
presente nel territorio dello Stato", di seguito denominato "minore
presente non accompagnato", s'intende il minorenne non avente cittadinanza
italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato
domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo
di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui
legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.
3. Per "minore straniero non accompagnato
accolto temporaneamente nel territorio dello Stato", di seguito denominato
"minore accolto", s'intende il minore non avente cittadinanza
italiana o di altri Stati dell'Unione europea, di etˆ superiore a sei anni,
entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza
temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorchŽ il minore stesso
o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o pi� adulti con funzioni
generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento.
4. Per "rimpatrio assistito" si intende
l'insieme delle misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato
l'assistenza necessaria fino al ricongiungimento coi propri familiari o al
riaffidamento alle autoritˆ responsabili del Paese d'origine, in conformitˆ
alle convenzioni internazionali, alla legge, alle disposizioni dell'autoritˆ
giudiziaria ed al presente regolamento. Il rimpatrio assistito deve essere
finalizzato a garantire il diritto all'unitˆ familiare del minore e ad adottare
le conseguenti misure di protezione.
5. Per "testo unico" si intende il
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, come modificato dal decreto legislativo n. 380 del
1998 e dal decreto legislativo n. 113 del 1999. 6. Per "Comitato" si
intende il Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del testo
unico.
CAPO
II
Comitato
per i minori stranieri
Art.
2.
Compiti
del Comitato
1. Il Comitato opera al fine prioritario di
tutelare i diritti dei minori presenti non accompagnati e dei minori accolti,
in conformitˆ alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27
maggio 1991, n. 176.
2. Ai fini del comma 1, il Comitato:
a. vigila sulle modalitˆ di soggiorno dei minori;
b. coopera e si raccorda con le amministrazioni
interessate;
c. delibera, ai sensi dell'articolo 8, previa
adeguata valutazione, secondo criteri predeterminati, in ordine alle richieste
provenienti da enti, associazioni o famiglie italiane, per l'ingresso di minori
accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea,
nonchŽ per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;
d. provvede alla istituzione e alla tenuta
dell'elenco dei minori accolti nell'ambito delle iniziative di cui alla lettera
c);
e. accerta lo status del minore non accompagnato
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sulla base delle informazioni di cui
all'articolo 5;
f. svolge compiti di impulso e di ricerca al fine
di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori presenti non
accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, avvalendosi a
tal fine della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di
idonei organismi nazionali ed internazionali, e pu˜ proporre al Dipartimento
per gli affari sociali di stipulare apposite convenzioni con gli organismi
predetti;
g. in base alle informazioni ottenute, pu˜
adottare, ai fini di protezione e di garanzia del diritto all'unitˆ familiare
di cui all'articolo 1, comma 4, il provvedimento di cui all'articolo 7, di
rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati;
h. definisce criteri predeterminati di valutazione
delle richieste per l'ingresso di minori accolti di cui al comma 2, lettera c);
i. provvede al censimento dei minori presenti non
accompagnati, secondo le modalitˆ previste dall'articolo 5.
3. Il Comitato pu˜ effettuare il trattamento dei
dati sensibili, di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, che ad esso pervengono o che sono acquisiti ai sensi del presente
regolamento, in particolare per quanto attiene all'origine razziale ed etnica
del minore, della famiglia di origine e degli adulti legalmente responsabili o
con funzioni di sostegno, di guida e di accompagnamento, alle loro convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, allo stato di salute. Dei dati
sensibili possono essere effettuate, in relazione alle competenze istituzionali
del Comitato, di cui all'articolo 33 del testo unico e al presente regolamento,
le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione; la diffusione pu˜ essere effettuata
in forma anonima e per finalitˆ statistiche, di studio, di informazione e
ricerca.
Art.
3.
Costituzione
ed organizzazione del Comitato
1. Il Comitato � nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ed � composto da nove rappresentanti:
* uno del Dipartimento per gli affari sociali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
* uno del Ministero degli affari esteri;
* uno del Ministero dell'interno;
* uno del Ministero della giustizia;
* due dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI);
* uno dell'Unione province italiane (UPI);
* due delle organizzazioni maggiormente
rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia e dei minori
non accompagnati.
2. Per ogni membro effettivo � nominato un supplente.
I membri rappresentanti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1
devono rivestire una qualifica dirigenziale o equiparata, ove prescelti tra i
dipendenti delle medesime amministrazioni.
3. Il Comitato � presieduto dal rappresentante
designato dal Dipartimento per gli affari sociali e si riunisce, su
convocazione del presidente, che redige l'ordine del giorno della riunione, in
relazione a singole necessitˆ e almeno una volta ogni trimestre.
4. I compiti di segreteria e di supporto al Comitato
sono svolti da personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali.
5. In caso di urgenza, per situazioni in relazione
alle quali sia improcrastinabile l'intervento a tutela della salute psicofisica
del minore, i poteri del Comitato sono esercitabili dal presidente o da un
componente da lui delegato, salva la ratifica da parte del Comitato nella prima
riunione successiva all'esercizio dei poteri medesimi. I provvedimenti non
ratificati perdono efficacia dal momento in cui sono stati adottati.
6. In caso di necessitˆ, il Comitato comunica la
situazione del minore al giudice tutelare competente, per l'eventuale nomina di
un tutore provvisorio.
Art.
4.
Strumenti
operativi
1. Il Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri pu˜ finanziare programmi finalizzati
all'accoglienza ed al rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati,
proposti dal Comitato, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito
del Fondo di cui all'articolo 45 del testo unico e dell'articolo 60 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
2. E' autorizzata, nel rispetto delle leggi sulla
tutela della riservatezza, e nei limiti delle risorse di cui al comma 1,
l'istituzione e la gestione di una banca dati, contenente gli elementi
necessari per l'attuazione e la garanzia dei diritti inerenti alla popolazione
di minori stranieri ed ogni altra notizia o informazione utili per il
raggiungimento degli scopi istituzionali del Comitato.
3. Nella banca dati possono essere contenuti dati
comuni e, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, dati sensibili.
L'accesso ai dati � consentito, per l'esercizio delle competenze istituzionali
del Comitato, a ciascuno dei suoi componenti e, su autorizzazione del
presidente, al personale di segreteria e di supporto di cui all'articolo 3,
comma 4. Il Capo del Dipartimento per gli affari sociali, sentito il presidente
del Comitato, pu˜ autorizzare l'accesso ai dati agli organismi e agli uffici
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad altri enti ed organismi
pubblici, per finalitˆ statistiche, di studio, di informazione e di ricerca,
nonchŽ ad organismi pubblici o privati operanti nel campo della tutela dei diritti
dei minori immigrati, quando ci˜ si renda necessario per il migliore
perseguimento dell'interesse del minore per il quale sono in corso, da parte
dei medesimi enti ed organismi, iniziative di protezione, di assistenza o di
rimpatrio assistito. L'accesso ai dati � altres“ consentito all'autoritˆ
giudiziaria e agli organi di polizia.
4. I soggetti esterni che, ai sensi del comma 3,
acquisiscono i dati sono tenuti a conservarli in strutture di sicurezza; quando
sono acquisiti in formato elettronico, il trasferimento e l'accesso devono
essere adeguatamente protetti.
CAPO
III
Censimento
e accoglienza dei minori presenti non accompagnati
Art.
5.
Censimento
1. I pubblici ufficiali, gli incaricati di
pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attivitˆ sanitaria o
di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della
presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato,
sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato, con mezzi idonei a garantirne
la riservatezza. La notizia deve essere corredata di tutte le informazioni
disponibili relative, in particolare, alle generalitˆ, alla nazionalitˆ, alle
condizioni fisiche, ai mezzi attuali di sostentamento ed al luogo di
provvisoria dimora del minore, con indicazione delle misure eventualmente
adottate per far fronte alle sue esigenze.
2. La segnalazione di cui al comma 1 non esime
dall'analogo obbligo nei confronti di altri uffici o enti, eventualmente
disposto dalla legge ad altri fini. Il Comitato � tuttavia tenuto ad effettuare
la segnalazione ad altri uffici o enti, quando non risulti in modo certo che
essa sia stata giˆ effettuata.
3. L'identitˆ del minore � accertata dalle
autoritˆ di pubblica sicurezza, ove necessario attraverso la collaborazione
delle rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine del minore.
Art.
6.
Accoglienza
1. Al minore non accompagnato sono garantiti i
diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento
scolastico e alle altre provvidenze disposte dalla legislazione vigente.
2. Al fine di garantire l'adeguata accoglienza del
minore il Comitato pu˜ proporre al Dipartimento per gli affari sociali di
stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche e organismi nazionali e internazionali
che svolgono attivitˆ inerenti i minori non accompagnati in conformitˆ ai
principi e agli obiettivi che garantiscono il superiore interesse del minore,
la protezione contro ogni forma di discriminazione, il diritto del minore di
essere ascoltato.
Art.
7.
Rimpatrio
assistito
1. Il rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali
da assicurare costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore dalle
convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell'autoritˆ
giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e l'integritˆ delle condizioni
psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle autoritˆ
responsabili. Dell'avvenuto riaffidamento � rilasciata apposita attestazione da
trasmettere al Comitato.
2. Salva l'applicazione delle misure previste
dall'articolo 6, il Comitato dispone il rimpatrio assistito del minore presente
non accompagnato, assicurando che questi sia stato previamente sentito, anche
dagli enti interessati all'accoglienza, nel corso della procedura.
3. Le amministrazioni locali competenti e i
soggetti presso i quali il minore soggiorna cooperano con le amministrazioni
statali cui � affidato il rimpatrio assistito.
CAPO
IV
Ingresso
e soggiorno dei minori accolti
Art.
8.
Ingresso
1. I proponenti pubblici e privati, che intendono
ottenere il nulla-osta del Comitato per la realizzazione di iniziative di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera c), presentano domanda al Comitato medesimo.
La domanda, formulata sulla base di una modulistica predisposta dal Comitato,
corredata dei dati relativi all'attivitˆ giˆ svolta dal proponente e alla sua
natura giuridica, deve comunque indicare il numero dei minori da ospitare, il
numero degli accompagnatori con relativa qualifica, il Paese di provenienza e
gli altri requisiti ed i documenti richiesti.
2. Il Comitato valuta la domanda al fine di
stabilire la validitˆ e l'opportunitˆ dell'iniziativa nell'interesse dei
minori. Della deliberazione � data tempestiva comunicazione al proponente e
alle autoritˆ competenti, alle quali sono trasmessi gli elenchi nominativi dei
minori e degli accompagnatori per i successivi riscontri in occasione
dell'ingresso nel territorio nazionale e dell'uscita da esso e per i successivi
controlli nel corso del soggiorno.
3. La valutazione favorevole dell'iniziativa �
subordinata alle informazioni sulla affidabilitˆ del proponente. Il Comitato
pu˜ richiedere informazioni al sindaco del luogo in cui il proponente opera,
ovvero alla prefettura, in ordine alle iniziative di cui all'articolo 2, comma
2, lettera c), localmente giˆ realizzate dal proponente. Le informazioni
concernenti il referente estero dell'iniziativa sono richieste tramite la
rappresentanza diplomatico-consolare competente.
4. Il Comitato pu˜ considerare come valide le informazioni
assunte in occasione di iniziative precedenti, riguardo al proponente o alle
famiglie o alle strutture ospitanti. In tal senso pu˜ confermare la
valutazione, positiva o negativa, sulla loro affidabilitˆ.
5. Il Comitato delibera entro quarantacinque
giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, previa verifica della
completezza delle dichiarazioni e della documentazione. Il termine � di
quindici giorni per le provenienze da Paesi non soggetti a visto.
6. I proponenti devono comunicare per iscritto al Comitato, entro
cinque giorni, l'avvenuto ingresso dei minori nel territorio dello Stato,
specificando il loro numero e quello degli accompagnatori effettivamente
entrati, il posto di frontiera e la data. Analoga comunicazione dovrˆ essere
effettuata successivamente all'uscita dei minori e degli accompagnatori dal
territorio dello Stato. Le comunicazioni di cui al presente comma sono
effettuate previa apposizione del timbro di controllo sulla documentazione di
viaggio da parte dell'organo di polizia di frontiera.
Art.
9.
Soggiorno
1. La durata totale del soggiorno di ciascun
minore non pu˜ superare i novanta giorni, continuativi o frutto della somma di
pi� periodi, riferiti alle permanenze effettive nell'anno solare. Il Comitato
pu˜ proporre alle autoritˆ competenti l'eventuale estensione della durata del
soggiorno fino ad un massimo di centocinquanta giorni, con riferimento a
progetti che comprendano periodi di attivitˆ scolastica o in relazione a casi
di forza maggiore. L'eventuale estensione della durata della permanenza �
comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo o della
proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e per i minori
ultraquattordicenni.
L.
39/1990 *
Legge 29 Febbraio 1990, e successive modificazioni,
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 Dicembre 1989, n.
416, Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei
cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
ed apolidi giaÕ presenti nel territorio dello Stato
(Artt. 1 – 1 septies)
|
TESTO VIGENTE ALLÕINIZIO
DELLA XV LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE
DURANTE LA XV LEGISLATURA D. LGS. 251/2007 D. LGS. 25/2008 |
|
|
|
|
Art. 1 |
|
|
(Rifugiati) |
|
|
|
|
|
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano
nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione
geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722,
poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il
Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale
limitazione e di tali riserve. |
|
|
2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui
al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame
delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, nel rispetto di
quanto disposto nel comma 1. |
|
|
3. Agli stranieri extraeuropei "sotto mandato"
dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data
del 31 dicembre 1989 eÕ riconosciuto, su domanda da presentare, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato. Tale
riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza. |
|
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4. Non eÕ consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello
straniero che intende chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato
quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risulti
che il richiedente: |
4. (...)[79] |
|
a) sia stato giaÕ riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni
caso non eÕ consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui
all'articolo 7, comma 10; |
|
|
b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che
abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un
periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il
transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana. In ogni caso
non eÕ consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo
7, comma 10; |
|
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c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo
F, della convenzione di Ginevra; |
|
|
d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti
dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risulti
pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenente ad
associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad
organizzazioni terroristiche. |
|
|
5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende
entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve
rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di
polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati, viene
data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per
territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora
non ricorrano le ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel
territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente, quando non
ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su
richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione
della procedura di riconoscimento. |
5. (...)[80] |
|
6. Avverso la decisione di respingimento presa in base ai commi
4 e 5 eÕ ammesso ricorso giurisdizionale. |
6. (...)[81] |
|
7. (...) |
|
|
8. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalitaÕ di
erogazione del contributo di cui al comma 7. |
|
|
9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato
rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di
anno per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire
20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello
stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500
milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori
immigrati". All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una
nuova specifica autorizzazione legislativa. |
|
|
10. Il Ministro del tesoro eÕ autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
|
|
11. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle
disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono
il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro confronti
non si fa luogo a interventi di prima assistenza". |
|
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Articolo 1 bis |
Articolo 1 bis |
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(Casi di trattenimento) |
(...)[82] |
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1. Il
richiedente asilo non pu˜ essere trattenuto al solo fine di esaminare la
domanda di asilo presentata. Esso pu˜, tuttavia, esser trattenuto per il
tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla
permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellÕimmigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, nei seguenti casi: |
|
|
a)
per verificare o
determinare la sua nazionalitˆ o identitˆ, qualora egli non sia in possesso
dei documenti di viaggio o dÕidentitˆ, oppure abbia, al suo arrivo nello
Stato, presentato documenti risultati falsi; |
|
|
b)
per verificare gli
elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano
immediatamente disponibili; |
|
|
c)
in dipendenza del
procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel
territorio dello Stato |
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2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei
seguenti casi: |
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|
a) a seguito della presentazione di una domanda di
asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o
subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare; |
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|
b) a seguito della presentazione di una domanda di
asilo da parte uno straniero giˆ destinatario di un provvedimento di
espulsione o respingimento. |
|
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3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma
1, lettere a), b) e c) e nei casi di cui al comma 2, lettera a), � attuato
nei centri di identificazione secondo le norme di
apposito regolamento. Il medesimo regolamento determina il numero, le
caratteristiche e le modalitˆ di gestione di tali strutture e tiene conto
degli atti adottati dallÕAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati (ACNUR), dal Consiglio dÕEuropa e dallÕUnione europea. Nei centri
di identificazione sarˆ comunque consentito
lÕaccesso ai rappresentanti dellÕACNUR. LÕaccesso sarˆ altres“ consentito
agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza
consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dellÕinterno. |
|
|
4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b),
si osservano le norme di cui allÕarticolo 14 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di
permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sarˆ
comunque consentito lÕaccesso ai rappresentanti dellÕACNUR. LÕaccesso sarˆ altres“
consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con
esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dellÕinterno. |
|
|
5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura
semplificata di cui allÕarticolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora
conclusa, allo straniero � concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino
al termine della procedura stessa. |
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Articolo 1 ter |
Articolo 1 ter |
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(Procedura semplificata) |
(...)[83] |
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1.
Nei casi di cui alle
lettere a) e b) del comma 2 dellÕarticolo 1-bis � istituita la procedura
semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status
di rifugiato secondo le modalitˆ di cui ai commi da 2 a 6. |
|
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2.
Appena ricevuta la
richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui allÕarticolo
1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente per il luogo in cui la
richiesta � stata presentata dispone il trattenimento dello straniero
interessato in uno dei centri di identificazione
di cui allÕarticolo 1-bis, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento
dellÕistanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione
necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status
di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data
di ricezione della documentazione, provvede allÕaudizione. La
decisione � adottata entro i successivi tre giorni. |
|
|
3.
Appena ricevuta la
richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui allÕarticolo
1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente per il luogo in cui la
richiesta � stata presentata dispone il trattenimento dello straniero
interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui allÕarticolo 14
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286; ove giˆ sia in corso il trattenimento, il questore chiede
al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di
trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire lÕespletamento della
procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento
dellÕistanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione
necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status
di rifugiato che entro quindici giorni dalla data
di ricezione della documentazione provvede allÕaudizione. La decisione
� adottata entro i successivi tre giorni. |
|
|
4.
LÕallontanamento non
autorizzato dai centri di cui allÕarticolo 1-bis, comma 3, equivale a
rinuncia alla domanda. |
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|
5.
Lo Stato italiano �
competente allÕesame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato
di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della
Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992,
n. 523. |
|
|
6.
La
commissione territoriale, integrata da un componente della Commissione
nazionale per il diritto di asilo, procede, entro dieci giorni, al riesame
delle decisioni su richiesta adeguatamente motivata dello straniero di cui �
disposto il trattenimento in uno dei centri di identificazione di cui
allÕarticolo 1-bis, comma 3. La richiesta va presentata alla commissione
territoriale entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione. LÕeventuale ricorso avverso la decisione della
commissione territoriale � presentato al tribunale in composizione
monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche
dallÕestero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende
il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente
asilo pu˜ tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a
rimanere sul territorio nazionale fino allÕesito del ricorso. La decisione di
rigetto del ricorso � immediatamente esecutiva. |
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Articolo 1-quater |
Articolo 1-quater |
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(Commissioni territoriali) |
(...)[84] |
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1. Presso le prefetture -
uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui
allÕarticolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per
il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni,
nominate con decreto del Ministro dellÕinterno, sono presiedute da un funzionario
della carriera prefettizia e composte da un funzionario della polizia di
Stato, da un rappresentante dellÕente territoriale designato dalla Conferenza
Stato-cittˆ ed autonomie locali e da un rappresentante dellÕACNUR. Per
ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali
commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente della
Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista
dallÕarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da un funzionario del Ministero degli
affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta
che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo,
in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di
valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza
del Ministero degli affari esteri. In caso di paritˆ, prevale il voto del
Presidente. Ove necessario, in relazione a particolari afflussi di
richiedenti asilo, le commissioni possono essere composte da personale posto
in posizione di distacco o di collocamento a riposo. La partecipazione del
personale di cui al precedente periodo ai lavori delle commissioni non
comporta la corresponsione di compensi o di indennitˆ di qualunque natura. |
|
|
2. Entro due
giorni dal ricevimento dellÕistanza, il questore provvede alla trasmissione
della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il
riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede
allÕaudizione. La decisione � adottata entro i successivi tre giorni. |
|
|
3. Durante lo
svolgimento dellÕaudizione, ove necessario, le commissioni territoriali si
avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente viene redatto
verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse
verranno comunicate al richiedente, unitamente allÕinformazione sulle
modalitˆ di impugnazione, nelle forme previste dallÕarticolo 2, comma 6, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sullÕimmigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. |
|
|
4.
NellÕesaminare la domanda di asilo le commissioni
territoriali valutano per i provvedimenti di cui allÕarticolo 5, comma 6, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le
conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle
convenzioni internazionali di cui lÕItalia � firmataria e, in particolare,
dellÕarticolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dellÕuomo e delle libertˆ fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4
agosto 1955, n. 848. |
|
|
5. Avverso le
decisioni delle commissioni territoriali � ammesso ricorso al tribunale
ordinario territorialmente competente che decide ai sensi dellÕarticolo
1-ter, comma 6. |
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|
Articolo
1-quinquies
|
Articolo
1-quinquies
|
|
(Commissione nazionale
per il diritto di asilo) |
(...)[85] |
|
|
|
|
1. La Commissione centrale per
il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dallÕarticolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990,
n. 136, � trasformata in Commissione nazionale per il diritto di
asilo, di seguito denominata ÇCommissione nazionaleÈ, nominata con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri
dellÕinterno e degli affari esteri. La Commissione � presieduta da un
prefetto ed � composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un
funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento
delle libertˆ civili e dellÕimmigrazione e da un dirigente del Dipartimento
della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del
delegato in Italia dellÕACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altres“, un
supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, pu˜ essere articolata in
sezioni di analoga composizione. |
|
|
2. La Commissione nazionale ha
compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di
formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di
raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e
cessazione degli status concessi. |
|
|
3. Con il regolamento di cui
allÕarticolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le modalitˆ di funzionamento
della Commissione nazionale e di quelle territoriali. |
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Articolo 1-sexies |
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(Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati) |
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1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati
allÕaccoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli
stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono
accogliere nellÕambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di
mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli
articoli 1-bis e 1-ter. |
|
|
2. Il Ministro dellÕinterno, con proprio decreto, sentita la
Conferenza unificata di cui allÕarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo
di cui allÕarticolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di
accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore allÕ80 per cento del
costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale. |
|
|
3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2: |
|
|
a) stabilisce le linee guida e il formulario per la
presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della
corretta gestione dello stesso e le modalitˆ per la sua eventuale revoca; |
|
|
b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di
cui allÕarticolo 1-septies, la continuitˆ degli interventi e dei servizi giˆ
in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati; |
|
|
c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di
cui allÕarticolo 1-septies, le modalitˆ e la misura dellÕerogazione di un
contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che
non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non �
accolto nellÕambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1. |
|
|
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di
protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con
permesso umanitario di cui allÕarticolo 18 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellÕimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286[86],
e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di
accoglienza territoriali, il Ministero dellÕinterno attiva, sentiti
lÕAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e lÕACNUR, un servizio
centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto
tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al
comma 1. Il servizio centrale � affidato, con apposita convenzione, allÕANCI.
|
|
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5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a: |
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|
a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo,
dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario; |
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b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello
locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati; |
|
|
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi; |
|
|
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella
predisposizione dei servizi di cui al comma 1; |
|
|
e) promuovere e attuare, dÕintesa con il Ministero degli affari
esteri, programmi di rimpatrio attraverso lÕOrganizzazione internazionale per
le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere
umanitario. |
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6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale
sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui allÕarticolo
1-septies. |
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Art. 1-septies |
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(Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo) |
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1. Ai fini del finanziamento delle attivitˆ e degli interventi
di cui allÕarticolo 1-sexies, presso il Ministero dellÕinterno, � istituito
il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dellÕasilo, la cui dotazione
� costituita da: |
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|
a) le risorse iscritte nellÕunitˆ previsionale di base 4.1.2.5
ÒImmigrati, profughi e rifugiatiÒ – capitolo 2359 – dello stato
di previsione del Ministero dellÕinterno per lÕanno 2002, giˆ destinate agli
interventi di cui allÕarticolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di
euro; |
|
|
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati,
ivi comprese quelle giˆ attribuite allÕItalia per gli anni 2000, 2001 e 2002
ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dellÕeconomia
e delle finanze; |
|
|
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da
privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi
dellÕUnione europea. |
|
|
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate
allÕentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui
al medesimo comma 1. |
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|
3. Il Ministro dellÕeconomia e delle finanze � autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
|
L. 563/1995 *
Decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito
dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, concernente:
Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate
in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
(Disposizioni rilevanti)
Art. 1
1. A decorrere dal 1¡ luglio 1995 e fino al 31 ottobre 1995, i
prefetti delle province della regione Puglia sono autorizzati ad avvalersi di
contingenti di personale militare per lo svolgimento di attivitˆ di controllo
della frontiera marittima per esigenze connesse con il fenomeno
dell'immigrazione clandestina nelle medesime province. Al personale militare
impiegato nelle predette attivitˆ sono attribuite le funzioni e le indennitˆ
rispettivamente previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3 del decreto-legge 25
luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre
1992, n. 386, con l'osservanza delle modalitˆ indicate dai medesimi articoli e
dall'articolo 2 dello stesso decreto.
Art. 2
1. Per far fronte a situazioni di emergenza connesse con le
attivitˆ di controllo indicate all'articolo 1 e che coinvolgono gruppi di
stranieri privi di qualsiasi mezzo di sostentamento ed in attesa di
identificazione o espulsione � autorizzata, per ciascuno degli anni 1995, 1996
e 1997, la spesa di lire tre miliardi, da destinarsi anche alla istituzione, a
cura del Ministero dell'interno, sentita la regione Puglia, di tre centri
dislocati lungo la frontiera marittima delle coste pugliesi per le esigenze di
prima assistenza a favore dei predetti gruppi di stranieri. Al relativo onere,
da imputare ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, per l'anno 1995, al capitolo 4295 del medesimo stato di previsione e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono effettuati con le
stesse modalitˆ e con le risorse ivi indicate per fronteggiare situazioni di
emergenza che si verificano in altre aree del territorio nazionale.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri e le
modalitˆ di utilizzo e di erogazione dei fondi per l'attuazione degli
interventi straordinari di cui al comma 1. In deroga a quanto stabilito
dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione
del decreto di cui al presente comma non � richiesto il previo parere del Consiglio
di Stato.
...
D. LGS. 140/2005 *
Decreto Legislativo 30 maggio 2005,
n.140, Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime
relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto ha lo scopo di stabilire le norme relative
all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di
rifugiato nel territorio nazionale.
2. Il presente decreto non si applica nell'ipotesi in cui sono operative
le misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7
aprile 2003, n. 85, recante attuazione della direttiva 2001/55/CE, relativa
alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di
sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) Çrichiedente asiloÈ: lo straniero richiedente il riconoscimento
dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio
1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York
del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722;
b) ÇstranieroÈ: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione
europea e l'apolide;
c) Çdomanda di asiloÈ: la domanda di riconoscimento dello status
di rifugiato presentata dallo straniero, ai sensi della Convenzione di Ginevra
del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal
protocollo di New York del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia con legge
24 luglio 1954, n. 722;
d) ÇCommissione territorialeÈ: la Commissione territoriale per il
riconoscimento dello status di rifugiato;
e) Çminore non accompagnatoÈ: lo straniero di eta' inferiore agli
anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale,
privo di assistenza e rappresentanza legale;
f) ÇfamiliareÈ: i soggetti per i quali e' previsto il
ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: Çtesto
unicoÈ, che si trovano nel territorio nazionale al momento della presentazione
della domanda di asilo.
Art. 3.
Informazione
1. La questura che riceve la domanda di asilo ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 2004, n. 303, di seguito denominato: ÇregolamentoÈ provvede, entro un
termine non superiore a quindici giorni dalla presentazione, all'informazione
sulle condizioni di accoglienza del richiedente asilo, con la consegna
all'interessato dell'opuscolo di cui all'articolo 2, comma 6, del regolamento.
Art. 4.
Documentazione
1. Quando non e' disposto il trattenimento del richiedente asilo,
ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, di seguito
denominato: Çdecreto-leggeÈ, la questura rilascia, entro tre giorni dalla
presentazione della domanda, al medesimo un attestato nominativo, che certifica
la sua qualita' di richiedente asilo, nonche', entro venti giorni dalla
presentazione della domanda, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo,
di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante regolamento di attuazione del testo
unico.
2. Quando e' disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai
sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge, la questura rilascia al medesimo
un attestato nominativo, che certifica la sua qualita' di richiedente asilo
presente nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza
temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento.
3. Le attestazioni di cui ai commi 1 e 2 non certificano
l'identita' del richiedente asilo.
Art. 5.
Misure di accoglienza
1. Il richiedente asilo inviato nel centro di identificazione
ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza ai sensi dell'articolo
1-bis del decreto-legge, ha accoglienza nelle strutture in cui e' ospitato, per
il tempo stabilito e secondo le disposizioni del regolamento.
2. Il richiedente asilo, cui e' rilasciato il permesso di
soggiorno, che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualita' di
vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei propri familiari,
ha accesso, con i suoi familiari, alle misure di accoglienza, secondo le norme
del presente decreto.
3. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza, di
cui al comma 2, da riferirsi ad un periodo non superiore a sei mesi, e'
effettuata dalla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo, in base ai
criteri relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti dalla direttiva
del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico.
4. L'accesso alle misure di accoglienza di cui al comma 2 e'
garantito a condizione che il richiedente dimostri che ha presentato la domanda
di asilo, entro il termine previsto dall'articolo 5, comma 2, del testo unico,
decorrente dall'ingresso nel territorio nazionale. Nel caso in cui il richiedente
sia soggiornante legalmente nel territorio nazionale ad altro titolo, il
suddetto termine decorre dal verificarsi dei motivi di persecuzione addotti
nella domanda.
5. L'accesso alle misure di accoglienza e' disposto dal momento
della presentazione della domanda di asilo. Eventuali interventi assistenziali
e di soccorso, precedenti alla presentazione della domanda di asilo, sono
attuati a norma delle disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451,
convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e del relativo regolamento di
attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'interno 2 gennaio 1996, n.
233.
6. Le misure di accoglienza hanno termine al momento della
comunicazione della decisione sulla domanda di asilo, ai sensi dell'articolo 15,
comma 3, del regolamento.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento,
in caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della
domanda d'asilo, il ricorrente autorizzato a soggiornare sul territorio
nazionale ha accesso all'accoglienza solo per il periodo in cui non gli e'
consentito il lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, ovvero nel caso in
cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro.
Art. 6.
Accesso all'accoglienza
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, il richiedente
asilo, ai fini dell'accesso alle misure di accoglienza per se' e per i propri
familiari, redige apposita richiesta, previa dichiarazione, al momento della
presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di
sussistenza.
2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, cui viene
trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma 1,
valutata, l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, ai sensi dell'articolo 5,
comma 3, accerta, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del Capo del
Dipartimento per liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno,
la disponibilita' di posti all'interno del sistema di protezione dei
richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo l-sexies del
decreto-legge.
3. In caso d'indisponibilita' nelle strutture di cui al comma 2,
l'accoglienza e' disposta nei centri d'identificazione ovvero nelle strutture
allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla
legge 29 dicembre 1995, n. 563, per il tempo strettamente necessario
all'individuazione del centro di cui al citato comma. In tale ipotesi, non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento.
4. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo provvede
all'invio del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi dei
mezzi di trasporto messi a disposizione dal centro stesso. Gli oneri
conseguenti sono a carico della Prefettura.
5. L'accoglienza e' disposta nella struttura individuata ed e'
subordinata all'effettiva residenza del richiedente in quella struttura, salvo
il trasferimento in altro centro, che puo' essere disposto, per motivate
ragioni, dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la
struttura di accoglienza che ospita il richiedente.
6. L'indirizzo della struttura di accoglienza, e' comunicato, a
cura della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, alla Questura,
nonche' alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza del
richiedente, valevole agli effetti della notifica e della comunicazione degli
atti relativi al procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato,
nonche' alle procedure relative all'accoglienza, disciplinate dal presente
decreto. E' nella facolta' del richiedente asilo comunicare tale luogo di
residenza al proprio difensore o consulente legale.
7. Nei casi d'indisponibilita' di posti nelle strutture di cui ai
commi 2 e 3, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo eroga il
contributo di cui all'articolo 1-sexies, comma 3, lettera c), del
decreto-legge. L'erogazione del contributo e' limitata al tempo strettamente
necessario ad acquisire la disponibilita' presso un centro di accoglienza e
subordinata alla comunicazione del domicilio eletto alla Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo che lo eroga.
8. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza
e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.
Art. 7.
Competenza delle Commissioni territoriali
1. Competente a conoscere delle domande d'asilo presentate dai
richiedenti ammessi alle misure di accoglienza, ai sensi dell'articolo 5, comma
2, e' la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale e'
collocato il centro individuato per l'accoglienza.
2. La documentazione relativa alla domanda d'asilo e' trasmessa
alla Commissione territoriale competente ai sensi del comma 1, nei casi in cui
quest'ultima sia diversa da quella individuata secondo l'articolo 12, comma 2,
del regolamento.
Art. 8.
Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari
1. L'accoglienza e' effettuata in considerazione delle esigenze
dei richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare delle persone
vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza,
genitori singoli con figli minori, persone per le quali e' stato accertato che
hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica,
fisica o sessuale.
2. Nei centri di identificazione sono previsti servizi speciali di
accoglienza delle persone portatrici di esigenze particolari, stabiliti dal
direttore del centro, ove possibile, in collaborazione con la ASL competente
per territorio, che garantiscono misure assistenziali particolari ed un
adeguato supporto psicologico, finalizzato all'esigenze della persona, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del regolamento.
3. Nell'ambito del sistema di protezione dei richiedenti asilo e
dei rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge, sono attivati servizi
speciali di accoglienza per i richiedenti asilo portatori di esigenze
particolari, che tengano conto delle misure assistenziali da garantire alla
persona in relazione alle sue specifiche esigenze.
4. L'accoglienza ai minori non accompagnati e' effettuata, secondo
il provvedimento del Tribunale dei minorenni, ad opera dell'ente locale.
Nell'ambito dei servizi del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei
rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge, gli enti locali
interessati possono prevedere specifici programmi di accoglienza riservati ai
minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, che partecipano alla
ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.
5. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base delle
risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo, sentito il Comitato per i minori, con l'Organizzazione
internazionale delle migrazioni (OIM) ovvero con la Croce Rossa Italiana, per
l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non
accompagnati. L'attuazione dei programmi e' svolta nel superiore interesse dei
minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la
sicurezza del richiedente asilo.
Art. 9.
Modalita' relative alle condizioni materiali di accoglienza
1. Salvo per i richiedenti ospitati nei centri di permanenza
temporanea e assistenza, per i quali vigono le disposizioni del testo unico, i
richiedenti asilo sono alloggiati in strutture che garantiscono:
a) la tutela della vita e del nucleo familiare, ove possibile;
b) la possibilita' di comunicare con i parenti, gli avvocati,
nonche' con i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati, di seguito denominato ÇACNURÈ, ed i rappresentanti delle
associazioni e degli enti di cui all'articolo 11 del regolamento.
2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, nel cui
territorio e' collocato il centro di accoglienza di cui all'articolo 6, comma
2, dispone, anche avvalendosi dei servizi sociali del comune, i necessari
controlli per accertare la qualita' dei servizi erogati.
3. Le persone che lavorano nei centri di accoglienza hanno una
formazione adeguata alle funzioni che esercitano nelle strutture di assistenza
e sono soggette all'obbligo di riservatezza in ordine ai dati e le notizie
concernenti i richiedenti asilo.
4. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico in materia di
centri di permanenza temporanea e assistenza e dall'articolo 8 del regolamento,
sono ammessi nei centri, di cui all'articolo l-sexies del decreto-legge, gli
avvocati, i rappresentanti dell'ACNUR e le associazioni o gli enti di cui
all'articolo 11 del regolamento, al fine di prestare assistenza ai richiedenti
asilo ivi ospitati.
Art. 10.
Assistenza sanitaria e istruzione dei minori
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 10 del regolamento, i
richiedenti asilo e i loro familiari, inseriti nei servizi, di cui all'articolo
1-sexies del decreto-legge, sono iscritti, a cura del gestore del servizio di
accoglienza, al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 34, comma
1, del testo unico.
2. Fatto salvo il periodo di eventuale permanenza nel centro di
identificazione, comunque non superiore a tre mesi, i minori richiedenti asilo
o i minori figli di richiedenti asilo sono soggetti all'obbligo scolastico, ai
sensi dell'articolo 38 del testo unico.
Art. 11.
Lavoro e formazione professionale
1. Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata
entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere
attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo
e' rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attivita'
lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.
2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del comma 1 non
puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Il ritardo e' attribuito al richiedente asilo, in particolare,
nei seguenti casi:
a) presentazione di documenti e certificazioni false relative alla
sua identita' o nazionalita' o, comunque, attinenti agli elementi della domanda
di asilo;
b) rifiuto di fornire le informazioni necessarie per
l'accertamento della sua identita' o nazionalita';
c) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione
davanti l'organo di esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata
comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio
eletto, fatti salvi i motivi di forza maggiore.
4. Il richiedente asilo, che svolge attivita' lavorativa, ai sensi
del comma 1, puo' continuare ad usufruire delle condizioni di accoglienza,
erogate dai servizi attivati ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge,
nel centro assegnato e a condizione di contribuire alle relative spese. Il
gestore del servizio di accoglienza determina l'entita' e le modalita' di
riscossione del contributo, tenendo conto del reddito del richiedente e dei
costi dell'accoglienza erogata. Il contributo versato non costituisce
corrispettivo del servizio ed e' utilizzato per il pagamento delle spese di
accoglienza erogate a favore del richiedente che lo versa.
5. I richiedenti asilo, inseriti nei servizi, di cui all'articolo
1-sexies del decreto-legge, possono frequentare corsi di formazione professionale,
eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza
del richiedente asilo.
Art. 12.
Revoca delle misure di accoglienza
1. Il prefetto della provincia in cui ha sede il centro di
accoglienza di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, dispone, con proprio motivato
decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di:
a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero
abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, senza
preventiva motivata comunicazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo competente;
b) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione
davanti l'organo di esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata
comunicata presso il centro di accoglienza;
c) presentazione in Italia di precedente domanda di asilo;
d) accertamento della disponibilita' del richiedente asilo di
mezzi economici sufficienti per garantirsi l'assistenza;
e) violazione grave o ripetuta delle regole del centro di
accoglienza da parte del richiedente asilo, ivi ospitato, ovvero comportamenti
gravemente violenti.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del
centro e' tenuto a comunicare, immediatamente, alla Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo la mancata presentazione o l'abbandono del centro da
parte del richiedente asilo. Qualora il richiedente asilo sia rintracciato o si
presenti volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il
prefetto dispone, con decisione motivata, sulla base degli elementi addotti dal
richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino
e' disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati
causati da forza maggiore o caso fortuito.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore del
centro deve trasmettere alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo una
relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale revoca, entro tre
giorni dal loro verificarsi.
4. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha
effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 6.
Avverso il provvedimento di revoca e' ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale competente.
5. Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera
d), il richiedente asilo deve rimborsare al gestore del centro, che ha
provveduto all'accoglienza, i costi sostenuti per le misure precedentemente
erogate.
Art. 13.
Disposizioni finanziarie
1. Per le esigenze dell'accoglienza di cui all'articolo 5, commi 2
e 7, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo
di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge e' aumentata, per l'anno 2005,
di euro 8.865.500 e, a decorrere dal 2006, di euro 17.731.000.
2. Per il trasporto di cui all'articolo 6, comma 4, e' autorizzata
la spesa nel limite massimo di euro 62.400 per l'anno 2005 e di euro 124.800 a
decorrere dal 2006.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in euro 8.927.900 per l'anno 2005 e in euro 17.855.800 a decorrere
dall'anno 2006, si provvede: per
gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del
Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla
legge 16 aprile 1987, n. 183, per la quota destinata al processo normativo
comunitario; i predetti importi sono versati, per ciascuno di detti anni,
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle pertinenti
unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno; a decorrere dall'anno 2008, si provvede
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, si provvede all'eventuale
armonizzazione delle linee guida e del formulario, di cui all'articolo
1-sexies, comma 3, lettera a), del decreto-legge, con le disposizioni del
presente decreto. La Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esprime il suo parere nel termine di cui
all'articolo 5, comma 1, del regolamento. Con il medesimo decreto si prevede la
fissazione di un termine non superiore a trenta giorni per la presentazione
delle domande di contributo, relative all'anno 2005, da parte degli enti
locali, a carico del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo.
Per gli anni successivi, la ripartizione del Fondo avviene secondo le modalita'
ed i tempi previsti dal decreto del Ministro dell'interno, di cui al citato
articolo l-sexies del decreto-legge.
5. Il sostegno finanziario per le misure di accoglienza, erogato
nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo, e' fissato, anche in deroga al limite dell'80 per cento
previsto dall'articolo 1-sexies, comma 2, del decreto-legge, entro un limite
massimo individuato annualmente, con riferimento al costo dell'accoglienza,
giornaliero ed a persona, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, che per gli anni 2005 e 2006 e'
adottato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli
eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei
provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
Art. 14.
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 5, si
applicano anche ai richiedenti asilo titolari di permesso di soggiorno, la cui
domanda di asilo e' pendente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Per i richiedenti asilo di cui al comma 1, per i quali non e'
applicabile l'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge, l'accoglienza e'
disposta, esclusivamente, nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del medesimo decreto-legge e
nei limiti della disponibilita' gia' finanziata prima della data di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 15.
Norme finali
1. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 13, commi 4 e 5, il
presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
D.
LGS. 251/2007 *
Decreto Legislativo 19 novembre 2007,
n.251, Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di
rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale,
nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce le norme sull'attribuzione a
cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o ad apolidi, di seguito
denominati: "stranieri", della qualifica di rifugiato o di protezione
sussidiaria, nonche' norme sul contenuto degli status riconosciuti.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) "protezione internazionale": lo status di
rifugiato e di protezione sussidiaria di cui alle lettere f) e h);
b) "Convenzione di Ginevra": la Convenzione relativa
allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con
legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31
gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;
c) "Carta delle Nazioni Unite": Statuto delle Nazioni
Unite, firmato a S. Francisco il 26 giugno 1945 e ratificato con legge 17
agosto 1957, n. 848;
d) "Convenzione sui diritti dell'Uomo": la
Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848;
e) "rifugiato": cittadino straniero il quale, per il
timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione,
nazionalita', appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione
politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e
non puo' o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di
tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva
precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non puo'
o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di
esclusione di cui all'articolo 10;
f) "status di rifugiato": il riconoscimento da parte
dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato;
g) "persona ammissibile alla protezione sussidiaria":
cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come
rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se
ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel
Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio
effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il
quale non puo' o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione
di detto Paese;
h) "status di protezione sussidiaria": il
riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile
alla protezione sussidiaria;
i) "domanda di protezione internazionale": una
domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dal relativo regolamento di attuazione,
adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303,
diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione
sussidiaria;
l) "familiari": i seguenti soggetti appartenenti al
nucleo familiare, gia' costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale,
del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione
sussidiaria, i quali si trovano nel territorio nazionale, in connessione alla
domanda di protezione internazionale:
a) il coniuge del beneficiario dello status di rifugiato o
dello status di protezione sussidiaria;
b) i figli minori del beneficiario dello status di rifugiato o
dello status di protezione sussidiaria, a condizione che siano non sposati ed a
suo carico. I figli minori naturali, adottati o affidati o sottoposti a tutela
sono equiparati ai figli legittimi;
m) "minore non accompagnato": lo straniero di eta'
inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio
nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;
n) "Paese di origine": il Paese o i Paesi di cui il
richiedente e' cittadino o, per un apolide, il Paese in cui aveva
precedentemente la dimora abituale.
Capo II
Valutazione delle domande di protezione internazionale
Art. 3.
Esame dei fatti e delle circostanze
1. Il richiedente e' tenuto a presentare, unitamente alla
domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli
elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. L'esame
e' svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi
significativi della domanda.
2. Gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente e' tenuto
a produrre comprendono le dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso
del richiedente in merito alla sua eta', condizione sociale, anche dei
congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento, identita', cittadinanza,
paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse,
itinerari di viaggio, documenti di identita' e di viaggio, nonche' i motivi
della sua domanda di protezione internazionale.
3. L'esame della domanda di protezione internazionale e'
effettuato su base individuale e prevede la valutazione:
a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese
d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda,
comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese
d'origine e relative modalita' di applicazione;
b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti
presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha gia' subito o
rischia di subire persecuzioni o danni gravi;
c) della situazione individuale e delle circostanze personali
del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'eta', al
fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli
atti a cui e' stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione
o danno grave;
d) dell'eventualita' che le attivita' svolte dal richiedente,
dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o
principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una
domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attivita'
espongano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel
Paese;
e) dell'eventualita' che, in considerazione della
documentazione prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque,
sulla base di altre circostanze, si possa presumere che il richiedente potrebbe
far ricorso alla protezione di un altro Paese, di cui potrebbe dichiararsi
cittadino.
4. Il fatto che il richiedente abbia gia' subito persecuzioni o
danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio
indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o
del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi
o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e
purche' non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese
di origine.
5. Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del
richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi
sono considerati veritieri se l'autorita' competente a decidere sulla domanda
ritiene che:
a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per
circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati
prodotti ed e' stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di
altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e
plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e
specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione
internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto
un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente e', in generale,
attendibile.
Art. 4.
Bisogno di protezione internazionale sorto dopo aver lasciato
il Paese d'origine
1. La domanda di protezione internazionale puo' essere motivata
da avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo Paese di
origine ovvero da attivita' svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal
Paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attivita' addotte
costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti
gia' manifestati nel Paese d'origine.
Art. 5.
Responsabili della persecuzione o del danno grave
1. Ai fini della valutazione della domanda di protezione
internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave sono:
a) lo Stato;
b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una
parte consistente del suo territorio;
c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere
a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono
fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o
danni gravi.
Art. 6.
Soggetti che offrono protezione
1. Ai fini dell'esame della domanda di protezione
internazionale, e' valutata la possibilita' di protezione da parte:
a) dello Stato;
b) dei partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni
internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio.
2. La protezione di cui al comma 1 consiste nell'adozione di
adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o
danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che
permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che
costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del
richiedente a tali misure.
3. Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlla
uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisce protezione,
ai sensi del comma 2, si tiene conto degli eventuali orientamenti contenuti
negli atti emanati dal Consiglio dell'Unione europea e, ove ritenuto opportuno,
delle valutazioni di altre competenti organizzazioni internazionali e in particolare
dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Capo III
Status di rifugiato
Art. 7.
Atti di persecuzione
1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di
rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della
Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:
a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza,
da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in
particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga e' esclusa, ai sensi
dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni
dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare
sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).
2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra
l'altro, assumere la forma di:
a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza
sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o
giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo
discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o
discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e
conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del
rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe
comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole
di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;
f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o
contro l'infanzia.
Art. 8.
Motivi di persecuzione
1. Al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, gli
atti di persecuzione di cui all'articolo 7 devono essere riconducibili ai
motivi, di seguito definiti:
a) "razza": si riferisce, in particolare, a
considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o
all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
b) "religione": include, in particolare, le
convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione
da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in
comunita', altri atti religiosi o professioni di fede, nonche' le forme di
comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso
prescritte;
c) "nazionalita": non si riferisce esclusivamente
alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare,
l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identita' culturale, etnica o
linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinita' con la
popolazione di un altro Stato;
d) "particolare gruppo sociale": e' quello costituito
da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che
non puo' essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che e'
cosi' fondamentale per l'identita' o la coscienza che una persona non dovrebbe
essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identita'
distinta nel Paese di origine, perche' vi e' percepito come diverso dalla
societa' circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un
particolare gruppo sociale puo' essere individuato in base alla caratteristica
comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non
includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana;
e) "opinione politica": si riferisce, in particolare,
alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione
inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche
o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto
tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.
2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di
essere perseguitato, e' irrilevante che il richiedente possegga effettivamente
le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che
provocano gli atti di persecuzione, purche' una siffatta caratteristica gli
venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.
Art. 9.
Cessazione
1. Uno straniero cessa di essere rifugiato quando:
a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del
Paese di cui ha la cittadinanza;
b) avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente
riacquistata;
c) abbia acquistato la cittadinanza italiana ovvero altra
cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquistato la
cittadinanza;
d) si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato
o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato;
e) non possa piu' rinunciare alla protezione del Paese di cui
ha la cittadinanza, perche' sono venute meno le circostanze che hanno
determinato il riconoscimento dello status di rifugiato;
f) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel Paese
nel quale aveva la dimora abituale, perche' sono venute meno le circostanze che
hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.
2. Per l'applicazione delle lettere e) ed f) del comma 1, il
cambiamento delle circostanze deve avere una natura non temporanea e tale da
eliminare il fondato timore di persecuzioni e non devono sussistere gravi
motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.
3. La cessazione e' dichiarata sulla base di una valutazione
individuale della situazione personale dello straniero.
Art. 10.
Esclusione
1. Lo straniero e' escluso dallo status di rifugiato se rientra
nel campo d'applicazione dell'articolo 1 D della Convenzione di Ginevra,
relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle
Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati. Quando tale protezione o assistenza cessa per qualsiasi motivo,
senza che la posizione di tali stranieri sia stata definitivamente stabilita in
conformita' delle pertinenti risoluzioni adottate dall'assemblea generale delle
Nazioni Unite, essi hanno pieno accesso alle forme di protezione previste dal
presente decreto.
2. Lo straniero e' altresi' escluso dallo status di rifugiato
ove sussistono fondati motivi per ritenere:
a) che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di
guerra o un crimine contro l'umanita', quali definiti dagli strumenti
internazionali relativi a tali crimini;
b) che abbia commesso al di fuori del territorio italiano,
prima del rilascio del permesso di soggiorno in qualita' di rifugiato, un reato
grave ovvero che abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se
perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere
classificati quali reati gravi. La gravita' del reato e' valutata anche tenendo
conto della pena prevista dalla legge italiana per il reato non inferiore nel
minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalita' e
ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli
1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite.
3. Il comma 2 si applica anche alle persone che istigano o
altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso
previsti.
Art. 11.
Riconoscimento dello status di rifugiato
1. La domanda di protezione internazionale ha come esito il
riconoscimento dello status di rifugiato quando la relativa domanda e' valutata
positivamente in relazione a quanto stabilito negli articoli 3, 4, 5 e 6, in
presenza dei presupposti di cui agli articoli 7 e 8, salvo che non sussistano
le cause di cessazione e di esclusione di cui agli articoli 9 e 10.
Art. 12.
Diniego dello status di rifugiato
1. Sulla base di una valutazione individuale, lo status di
rifugiato non e' riconosciuto quando:
a) in conformita' a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6
non sussistono i presupposti di cui agli articoli 7 e 8 ovvero sussistono le
cause di esclusione di cui all'articolo 10;
b) sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero
costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato;
c) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la
sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i
reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale.
Art. 13.
Revoca dello status di rifugiato
1. Fatto salvo l'obbligo del rifugiato di rivelare tutti i
fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo
possesso, la revoca dello status di rifugiato di uno straniero e' adottata su
base individuale, qualora, successivamente al riconoscimento dello status di
rifugiato, e' accertato che:
a) sussistono le condizioni di cui all'articolo 12;
b) il riconoscimento dello status di rifugiato e' stato
determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla
loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti.
Capo IV
Protezione sussidiaria
Art. 14.
Danno grave
1. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria,
sono considerati danni gravi:
a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o
degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di
un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto
armato interno o internazionale.
Art. 15.
Cessazione
1. La cessazione dello status di protezione sussidiaria e'
dichiarata su base individuale quando le circostanze che hanno indotto al
riconoscimento sono venute meno o sono mutate in misura tale che la protezione
non e' piu' necessaria.
2. Per produrre gli effetti di cui al comma 1, e' necessario
che le mutate circostanze abbiano natura cosi' significativa e non temporanea
che la persona ammessa al beneficio della protezione sussidiaria non sia piu'
esposta al rischio effettivo di danno grave di cui all'articolo 14 e non devono
sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di
origine.
Art. 16.
Esclusione
1. Lo status di protezione sussidiaria e' escluso quando
sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero:
a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di
guerra o un crimine contro l'umanita', quali definiti dagli strumenti
internazionali relativi a tali crimini;
b) abbia commesso, nel territorio nazionale o all'estero, un
reato grave. La gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto della pena,
non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista
dalla legge italiana per il reato;
c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalita' e ai
principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1
e 2 della Carta delle Nazioni Unite;
d) costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato o per
l'ordine e la sicurezza pubblica.
2. Il comma 1 si applica anche alle persone che istigano o
altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso
menzionati.
Art. 17.
Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria
1. La domanda di protezione internazionale ha come esito il
riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, in conformita' a quanto
stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6, se ricorrono i presupposti di cui
all'articolo 14 e non sussistono le cause di cessazione e di esclusione di cui
agli articoli 15 e 16.
Art. 18.
Revoca dello status di protezione sussidiaria
1. La revoca dello status di protezione sussidiaria di uno
straniero e' adottata se, successivamente al riconoscimento dello status, e'
accertato che:
a) sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 16;
b) il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria e'
stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o
dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi
fatti.
Capo V
Contenuto della protezione internazionale
Art. 19.
Disposizioni generali
1. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano i
diritti stabiliti dalla Convenzione di Ginevra.
2. Nell'attuazione delle disposizioni del presente capo, si
tiene conto, sulla base di una valutazione individuale, della specifica
situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli anziani,
le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le
persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza
psicologica, fisica o sessuale.
Art. 20.
Protezione dall'espulsione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, il rifugiato o lo straniero ammesso alla protezione
sussidiaria e' espulso quando:
a) sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo
per la sicurezza dello Stato;
b) rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza
pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il
quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro
anni o nel massimo a dieci anni.
Art. 21.
Informazioni
1. Unitamente alla decisione che riconosce la protezione
internazionale e' consegnato allo straniero interessato un opuscolo contenente
informazioni sui diritti e gli obblighi connessi allo status di protezione
riconosciuto, redatto in una lingua che si presume a lui comprensibile o
comunque in lingua inglese, francese, spagnola o araba.
2. Per garantire la piu' ampia informazione sui diritti e
doveri degli status riconosciuti, in sede di audizione del richiedente lo
status di protezione internazionale e' comunque fornita una informazione
preliminare sui medesimi diritti e doveri.
Art. 22.
Mantenimento del nucleo familiare
1. E' tutelata l'unita' del nucleo familiare dei
beneficiari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria.
2. I familiari che non hanno individualmente diritto allo
status di protezione internazionale hanno i medesimi diritti riconosciuti al
familiare titolare dello status.
3. Ai familiari del titolare dello status di protezione
sussidiaria presenti sul territorio nazionale che individualmente non hanno
diritto a tale status e' rilasciato il permesso di soggiorno per motivi
familiari ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto
al ricongiungimento familiare ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo
29 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998. Si applica l'articolo
29-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
ai familiari che sono o sarebbero esclusi dallo status di rifugiato o dalla
protezione sussidiaria ai sensi degli articoli 10, 12 e 16.
Art. 23.
Permesso di soggiorno
1. Il permesso di soggiorno per asilo rilasciato ai titolari
dello status di rifugiato ha validita' quinquennale ed e' rinnovabile.
2. Ai titolari dello status di protezione sussidiaria e'
rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validita'
triennale rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che
hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale permesso
di soggiorno consente l'accesso al lavoro e allo studio ed e' convertibile per
motivi di lavoro, sussistendone i requisiti.
Art. 24.
Documenti di viaggio
1. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio
nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello status di
rifugiato un documento di viaggio di validita' quinquennale rinnovabile secondo
il modello allegato alla Convenzione di Ginevra.
2. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al
titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle
autorita' diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente
rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora
sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identita' del titolare della
protezione sussidiaria, il documento e' rifiutato o ritirato.
3. Il rilascio dei documenti di cui ai commi 1 e 2 e' rifiutato
ovvero, nel caso di rilascio, il documento e' ritirato se sussistono gravissimi
motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne impediscono
il rilascio.
Art. 25.
Accesso all'occupazione
1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di
protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento
previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro
autonomo, per l'iscrizione agli albi professionali, per la formazione
professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro.
2. E' consentito al titolare dello status di rifugiato
l'accesso al pubblico impiego, con le modalita' e le limitazioni previste per i
cittadini dell'Unione europea.
Art. 26.
Accesso all'istruzione
1. I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di
protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado, secondo
le modalita' previste per il cittadino italiano.
2. I maggiorenni, titolari dello status di rifugiato o dello
status di protezione sussidiaria, hanno diritto di accedere al sistema di
istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale nei
limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti.
3. Si applicano ai titolari dello status di rifugiato o di
protezione sussidiaria le disposizioni concernenti il riconoscimento di
diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini italiani.
Art. 27.
Assistenza sanitaria e sociale
1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di
protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al
cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.
Art. 28.
Minori non accompagnati
1. Quando e' accertata la presenza sul territorio nazionale di
minori non accompagnati richiedenti la protezione internazionale si applicano
gli articoli 343, e seguenti, del codice civile. Nelle more dell'adozione dei
provvedimenti conseguenti, il minore che abbia espresso la volonta' di
richiedere la protezione internazionale puo' anche beneficiare dei servizi
erogati dall'ente locale nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 416 del
30 dicembre 1989.
2. Ferma la possibilita' di beneficiare degli specifici
programmi di accoglienza, riservati a categorie di soggetti vulnerabili ai
sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, il minore
non accompagnato richiedente la protezione internazionale e' affidato dalla
competente autorita' giudiziaria a un familiare, adulto e regolarmente
soggiornante, qualora questi sia stato rintracciato sul territorio nazionale;
ove non sia possibile, si provvede ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della
legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni. I provvedimenti di cui
al presente comma sono adottati nell'interesse prevalente del minore, avendo
comunque cura di non separare il medesimo dai fratelli, eventualmente presenti
sul territorio nazionale, e di limitarne al minimo gli spostamenti sul
territorio stesso.
3. Le iniziative per l'individuazione dei familiari del minore
non accompagnato, titolare dello status di protezione internazionale, sono
assunte nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140, da stipulare anche con organismi o
associazioni umanitarie a carattere nazionale o internazionale. I relativi
programmi sono attuati nel superiore interesse del minore e con l'obbligo della
assoluta riservatezza in modo da tutelare la sicurezza del titolare della
protezione internazionale e dei suoi familiari.
Art. 29.
Libera circolazione, integrazione e alloggio
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 6, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, i titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria
possono circolare liberamente sul territorio nazionale.
2. Oltre quanto previsto dall'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 140, nell'attuazione delle misure previste all'articolo 42 del
citato decreto legislativo n. 286 del 1998, si tiene anche conto delle esigenze
relative all'integrazione dei titolari della protezione internazionale ed in
particolare dei rifugiati.
3. L'accesso all'alloggio e' consentito ai titolari dello
status di rifugiato e di protezione sussidiaria secondo quanto disposto
dall'articolo 40, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998.
Art. 30.
Rimpatrio
1. L'assistenza al rimpatrio volontario dei titolari della
protezione internazionale e' disposta nell'ambito dei programmi attuati ai
sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nei limiti
dei relativi finanziamenti.
Capo VI
Disposizioni finali
Art. 31.
Punto di contatto
1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione, in qualita' di punto di contatto, adotta, nel limite
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della
legislazione vigente, ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione diretta
e lo scambio di informazioni ai fini dell'applicazione del presente decreto con
i competenti uffici degli Stati membri dell'Unione europea.
Art. 32.
Personale
1. Il personale componente delle Commissioni territoriali che
provvede all'applicazione delle norme del presente decreto riceve una
formazione di base per l'attuazione della disciplina secondo gli ordinamenti
degli uffici e dei servizi in cui espleta la propria attivita' ed e' soggetto
all'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni sui rifugiati e sui
titolari della protezione sussidiaria che apprende sulla base della attivita'
svolta.
Art. 33.
Norma finanziaria
1. Per le finalita' di cui all'articolo 21 e' autorizzata la
spesa di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Gli oneri di cui agli articoli 22 e 27 sono valutati in euro
2.031.510 per l'anno 2007, in euro 11.901.820 per l'anno 2008, in euro
15.677.600 per l'anno 2009, in euro 19.453.380 per l'anno 2010 e in euro
23.229.160 a decorrere dal 2011.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto,
valutato in euro 2.081.510 per l'anno 2007, in euro 11.951.820 per l'anno 2008
ed in euro 23.229.160 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a decorrere
dall'anno 2007 mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato e rassegnate ai pertinenti stati di previsione per essere destinate
alle finalita' di cui al presente decreto.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, il Ministero della salute e il Ministero della solidarieta'
sociale provvedono al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente
articolo, informando tempestivamente il Ministro dell'economia e delle finanze,
ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da
assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater) della medesima
legge. Gli eventuali decreti adottati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma,
n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore
dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
Art. 34.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le lettere c) e d) del comma 4 dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono soppresse.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di recepimento della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1¡ dicembre 2005,
le norme del presente decreto si applicano secondo le procedure di cui al
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, e al relativo regolamento di attuazione adottato
con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303.
3. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, per soggetto destinatario dei servizi di
accoglienza di cui al comma l del medesimo articolo si intende anche lo
straniero con permesso di protezione sussidiaria di cui al presente decreto.
4. Allo straniero con permesso di soggiorno umanitario di cui
all'articolo 5, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,
rilasciato dalla questura su richiesta dell'organo di esame della istanza di
riconoscimento dello status di rifugiato, prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, e' rilasciato al momento del rinnovo il permesso per
protezione sussidiaria di cui al presente decreto.
5. Ai titolari del permesso di soggiorno umanitario di cui al
comma 4 sono riconosciuti i medesimi diritti stabiliti dal presente decreto a
favore dei titolari dello status di protezione sussidiaria.
D. LGS. 25/2008 *
Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di rifugiato
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l'esame
delle domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale
da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi, di
seguito denominati: ÇstranieriÈ, e le procedure per la revoca e la cessazione
degli status riconosciuti.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) ÇConvenzione di GinevraÈ: la Convenzione relativa allo
status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge
24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio
1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;
b) Çdomanda di protezione internazionale o domanda di asilo o
domandaÈ: la domanda presentata secondo le procedure previste dal presente
decreto, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione
sussidiaria;
c) ÇrichiedenteÈ: il cittadino straniero che ha presentato la
domanda di protezione internazionale sulla quale non e' stata ancora adottata
una decisione definitiva;
d) ÇrifugiatoÈ: cittadino di un Paese non appartenente
all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per
motivi di razza, religione, nazionalita', appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha
la cittadinanza e non puo' o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della
protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel
quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra
indicato non puo' o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme
le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251;
e) Çstatus di rifugiatoÈ: il riconoscimento da parte dello
Stato di un cittadino straniero quale rifugiato, a seguito dell'accoglimento
della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal
presente decreto;
f) Çpersona ammissibile alla protezione sussidiariaÈ: cittadino
di un Paese non appartenente all'Unione europea o apolide che non possiede i
requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti
sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine,
o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva
precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire
un grave danno come definito dall'articolo 14 del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, e il quale non puo' o, a causa di tale rischio, non
vuole avvalersi della protezione di detto Paese;
g) Çstatus di protezione sussidiariaÈ: il riconoscimento da
parte dello Stato di un cittadino straniero quale persona ammessa alla
protezione sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione
internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto;
h) Çminore non accompagnatoÈ: il cittadino straniero di eta'
inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio
nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;
i) ACNUR: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati;
m) ÇPaese di origine sicuroÈ: il Paese inserito nell'elenco
comune minimo di cui all'articolo 29 della direttiva 2005/85/CE.
Art. 3.
Autorita' competenti
1. Le autorita' competenti all'esame delle domande di
protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 4.
2. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono
competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26.
3. L'autorita' preposta alla determinazione dello Stato
competente all'esame della domanda di protezione internazionale in applicazione
del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, e'
l'Unita' Dublino, operante presso il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno.
Art. 4.
Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale
1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello
status di rifugiato, di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39, assumono la denominazione di: ÇCommissioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionaleÈ, di seguito: ÇCommissioni
territorialiÈ, e si avvalgono del supporto organizzativo e logistico del
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno.
2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo
di dieci. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le sedi e le
circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni.
3. Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, e
sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un
funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un
funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente
territoriale designato dalla Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e da
un rappresentante dell'ACNUR. Per ciascun componente sono nominati uno o piu'
componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile. Le
Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente
della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del
Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli
effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di
richiedenti protezione internazionale, in ordine alle domande per le quali
occorre disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla
situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari
esteri. Ove necessario, le Commissioni possono essere composte anche da
personale in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni
appartenente alle amministrazioni o agli enti rappresentati nella Commissione.
Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti, per ogni partecipazione
alle sedute della Commissione, e' corrisposto un gettone di presenza.
L'ammontare del gettone di presenza e' determinato con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con
la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto
favorevole di almeno tre componenti. In caso di parita' prevale il voto del
presidente.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la competenza delle Commissioni
territoriali e' determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui
e' presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di
richiedenti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 la competenza
e' determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui e' collocato il
centro.
6. Le attivita' di supporto delle commissioni sono svolte dal
personale in servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno.
Art. 5.
Commissione nazionale per il diritto di asilo
1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha
competenza in materia di revoca e cessazione degli status di protezione
internazionale riconosciuti, nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, oltre che compiti di indirizzo e coordinamento delle
Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle
medesime Commissioni, di costituzione e aggiornamento di una banca dati
informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste di
asilo, di costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione sulla
situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti, di
monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre
l'istituzione di nuove Commissioni territoriali e di fornire, ove necessario,
informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione del
provvedimento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n.
286. La Commissione mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero degli
affari esteri ed i collegamenti di carattere internazionale relativi
all'attivita' svolta.
2. La Commissione nazionale e' nominata, nel rispetto del
principio di equilibrio di genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari
esteri. La Commissione e' presieduta da un prefetto ed e' composta da un
dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un
funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera
prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno. Ciascuna amministrazione designa un supplente.
L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile. La
Commissione e' validamente costituita con la presenza della maggioranza dei
componenti e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti. Alle
riunioni partecipa senza diritto di voto un rappresentante del delegato in
Italia dell'ACNUR. La Commissione nazionale si avvale del supporto
organizzativo e logistico del Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri, possono essere istituite
una o piu' sezioni della Commissione nazionale. I componenti di ciascuna
sezione sono individuati e nominati secondo quanto previsto al comma 2. Le
sezioni della Commissione nazionale sono validamente costituite e deliberano
con le medesime modalita' previste per la Commissione nazionale.
Capo II
Principi fondamentali e garanzie
Art. 6.
Accesso alla procedura
1. La domanda di protezione internazionale e' presentata
personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto
dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura
competente in base al luogo di dimora del richiedente.
2. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche
ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore
all'atto della presentazione della stessa.
3. La domanda puo' essere presentata direttamente dal minore
non accompagnato ai sensi dell'articolo 19.
Art. 7.
Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame
della domanda
1. Il richiedente e' autorizzato a rimanere nel territorio
dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, fino alla
decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda, a norma
dell'articolo 32.
2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che
debbano essere:
a) estradati verso un altro Stato in virtu' degli obblighi
previsti da un mandato di arresto europeo;
b) consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale
internazionale;
c) avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per
l'esame dell'istanza di protezione internazionale.
Art. 8.
Criteri applicabili all'esame delle domande
1. Le domande di protezione internazionale non possono essere
respinte, ne' escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state
presentate tempestivamente.
2. La decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in
modo individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame
della domanda effettuato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251.
3. Ciascuna domanda e' esaminata alla luce di informazioni
precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di
origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono
transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti
dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla
Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni,
costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni
territoriali, secondo le modalita' indicate dal regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 38 e siano altresi' fornite agli organi giurisdizionali chiamati
a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.
Art. 9.
Criteri applicabili alle decisioni dell'autorita' accertante
1. Le decisioni sulle domande di protezione internazionale sono
comunicate per iscritto.
2. La decisione con cui viene respinta una domanda e' corredata
da motivazione di fatto e di diritto e deve recare le indicazioni sui mezzi di
impugnazione ammissibili.
Art. 10.
Garanzie per i richiedenti asilo
1. All'atto della presentazione della domanda l'ufficio di
polizia competente a riceverla informa il richiedente della procedura da
seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi
a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a
tale fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di cui al comma 2.
2. La Commissione nazionale redige, secondo le modalita'
definite nel regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 38 un opuscolo
informativo che illustra:
a) le fasi della procedura per il riconoscimento della
protezione internazionale;
b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua
permanenza in Italia;
c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalita' per
riceverle;
d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e delle
principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale.
3. Al richiedente e' garantita, in ogni fase della procedura,
la possibilita' di contattare l'ACNUR o altra organizzazione di sua fiducia
competente in materia di asilo.
4. Il richiedente e' tempestivamente informato della decisione.
Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento per il
riconoscimento della protezione interna-zionale sono rese al richiedente nella
prima lingua da lui indicata, o, se cio' non e' possibile, in lingua inglese,
francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato. In
tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della
domanda, al richiedente e' garantita, se necessario, l'assistenza di un
interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile.
5. In caso di impugnazione della decisione in sede
giurisdizionale, allo straniero, durante lo svolgimento del relativo giudizio,
sono assicurate le stesse garanzie di cui al presente articolo.
Art. 11.
Obblighi del richiedente asilo
1. Il richiedente ha l'obbligo di cooperare con le autorita'
preposte alle singole fasi della procedura, al fine di fornire tutti i
documenti e le informazioni di cui puo' disporre, utili ad agevolare l'esame
della domanda.
2. Il richiedente e' tenuto ad informare l'autorita' competente
in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio.
3. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma
2, eventuali comunicazioni concernenti il procedimento si intendono validamente
effettuate presso l'ultimo domicilio del richiedente.
4. In tutte le fasi della procedura, il richiedente e' tenuto
ad agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in
materia di pubblica sicurezza.
Art. 12.
Colloquio personale
1. La Commissione nazionale e le Commissioni territoriali
dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata dalla
questura territorialmente competente. La Commissione, su richiesta motivata
dell'interessato, puo' decidere di svolgere il colloquio alla presenza di uno
solo dei propri componenti e, ove possibile, dello stesso sesso del
richiedente.
2. La Commissione territoriale puo' omettere l'audizione del
richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la
domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli elementi
forniti dal richiedente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, ed in tutti i casi in cui risulti certificata dalla
struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale l'incapacita' o l'impossibilita' di sostenere un colloquio
personale.
3. Il colloquio puo' essere rinviato qualora le condizioni di
salute del cittadino straniero, certificate ai sensi del comma 2, non lo
rendano possibile, ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio
per gravi motivi.
4. Se il cittadino straniero benche' regolarmente convocato non
si presenta al colloquio senza aver chiesto il rinvio, l'autorita' decidente
decide sulla base della documentazione disponibile.
5. Nel caso la convocazione non sia stata portata a conoscenza
del richiedente asilo non ospitato nelle strutture di accoglienza o di
trattenimento e non sia gia' stata emessa nei suoi confronti decisione di
accoglimento della relativa istanza, la Commissione territoriale competente o
la Commissione nazionale dispone, per una sola volta ed entro dieci giorni
dalla cessazione della causa che non ha consentito lo svolgimento del
colloquio, una nuova convocazione dell'interessato, secondo le modalita' di cui
al comma 1, al fine della riattivazione della procedura.
Art. 13.
Criteri applicabili al colloquio personale
1. Il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica,
senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorita' decidente non ritenga
che un esame adeguato comporti anche la presenza di altri familiari.
2. In presenza di un cittadino straniero portatore delle
particolari esigenze di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 140, al colloquio puo' essere ammesso personale di sostegno per
prestare la necessaria assistenza.
3. Il colloquio del minore avviene alla presenza del genitore
che esercita la potesta' o del tutore. In caso di minori non accompagnati, il
colloquio si svolge alla presenza del tutore di cui all'articolo 26, comma 5.
4. Se il cittadino straniero e' assistito da un avvocato ai
sensi dell'articolo 16, questi e' ammesso ad assistere al colloquio.
Art. 14.
Verbale del colloquio personale
1. Dell'audizione e' redatto verbale che e' sottoscritto
dall'interessato e contiene le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Al cittadino straniero e'
rilasciata copia del verbale. La Commissione territoriale adotta le idonee
misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identita' e le
dichiarazioni dei richiedenti la protezione internazionale.
2. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le
motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano a
che l'autorita' decidente adotti una decisione.
Art. 15.
Formazione delle commissioni territoriali e del personale
1. La Commissione nazionale cura la formazione ed il periodico
aggiornamento dei propri componenti e di quelli delle Commissioni territoriali,
anche al fine di garantire che abbiano la competenza necessaria perche' il
colloquio si svolga con la dovuta attenzione al contesto personale o generale
in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilita' del
richiedente. La Commissione nazionale cura altresi' la formazione degli
interpreti di cui si avvalgono le Commissioni, per assicurare una comunicazione
adeguata in sede di colloquio e la formazione del personale di supporto delle
Commissioni.
Art. 16.
Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali
1. Il cittadino straniero puo' farsi assistere, a proprie
spese, da un avvocato.
2. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede
giurisdizionale, il cittadino straniero e' assistito da un avvocato ed e'
ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per
l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 del
medesimo decreto.
Art. 17.
Ambito di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza
legali
1. Al cittadino straniero o al suo legale rappresentante,
nonche' all'avvocato che eventualmente lo assiste, e' garantito l'accesso a
tutte le informazioni relative alla procedura che potrebbero formare oggetto di
giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale
o della Commissione nazionale, con le modalita' di cui all'articolo 18.
Art. 18.
Applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241
1. Ai procedimenti per l'esame delle domande di protezione
internazionale si applicano le disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di accesso agli atti amministrativi, di cui ai capi I, ad
esclusione dell'articolo 2, comma 2, II, IV-bis e V, nonche' agli articoli 7, 8
e 10 del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 19.
Garanzie per i minori non accompagnati
1. Al minore non accompagnato che ha espresso la volonta' di
chiedere la protezione internazionale e' fornita la necessaria assistenza per
la presentazione della domanda. Allo stesso e' garantita l'assistenza del
tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda, secondo quanto
previsto dall'articolo 26, comma 5.
2. Se sussistono dubbi in ordine all'eta', il minore non
accompagnato puo', in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo
consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti
medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l'eta'. Se gli accertamenti
effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'eta' si applicano le
disposizioni del presente articolo.
3. Il minore deve essere informato della possibilita' che la
sua eta' puo' essere determinata attraverso visita medica, sul tipo di visita e
sulle conseguenze della visita ai fini dell'esame della domanda. Il rifiuto, da
parte del minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo di
impedimento all'accoglimento della domanda, ne' all'adozione della
decisione.
4. Il minore partecipa al colloquio personale secondo quanto
previsto dall'articolo 13, comma 3, ed allo stesso e' garantita adeguata
informazione sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio
personale.
Art. 20.
Casi di accoglienza
1. Il richiedente non puo' essere trattenuto al solo fine di
esaminare la sua domanda.
2. Il richiedente e' ospitato in un centro di accoglienza
richiedenti asilo nei seguenti casi:
a) quando e' necessario verificare o determinare la sua
nazionalita' o identita', ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di
viaggio o di identita', ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia
presentato documenti risultati falsi o contraffatti;
b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato
per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo;
c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in
condizioni di soggiorno irregolare;
d) quando ha presentato la domanda essendo gia' destinatario di
un provvedimento di espulsione adottato ai sensi dall'articolo 13, comma 2,
lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di un
provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche se gia' trattenuto in uno dei centri
di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), il richiedente e'
ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario agli adempimenti ivi
previsti e, in ogni caso, per un periodo non superiore a venti giorni. Negli
altri casi il richiedente e' ospitato nel centro per il tempo strettamente
necessario all'esame della domanda innanzi alla commissione territoriale e, in
ogni caso, per un periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo scadere del
periodo di accoglienza al richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno
temporaneo valido tre mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda.
4. La residenza nel centro non incide sull'esercizio delle
garanzie inerenti alla sua domanda, ne' sulla sfera della sua vita privata,
fatto salvo il rispetto delle regole di convivenza previste nel regolamento di
cui al comma 5, che garantiscono comunque la facolta' di uscire dal centro
nelle ore diurne. Il richiedente puo' chiedere al prefetto un permesso
temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o
superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi
attinenti all'esame della domanda, fatta salva la compatibilita' con i tempi
della procedura per l'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta
di autorizzazione all'allontanamento e' motivato e comunicato all'interessato
ai sensi dell'articolo 10, comma 4.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 38 sono fissate, le
caratteristiche e le modalita' di gestione, anche in collaborazione con l'ente
locale, dei centri di accoglienza richiedenti asilo, che devono garantire al
richiedente una ospitalita' che garantisca la dignita' della persona e l'unita'
del nucleo familiare. Il regolamento tiene conto degli atti adottati
dall'ACNUR, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. L'accesso alle
strutture e' comunque consentito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed
agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel
settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
Art. 21.
Casi di trattenimento
1. E' disposto il trattenimento, nei centri di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del richiedente:
a) che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1,
paragrafo F, della Convenzione di Ginevra;
b) che e' stato condannato in Italia per uno dei delitti
indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero
per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale, al
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione
clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento
di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della
prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite;
c) che e' destinatario di un provvedimento di espulsione, salvo
i casi previsti dall'articolo 20, comma 2, lettera d).
2. Il provvedimento di trattenimento e' adottato dal questore
con le modalita' di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286. Quando e' gia' in corso il trattenimento, il questore chiede al
tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento
per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di
cui all'articolo 28.
3. L'accesso ai centri di permanenza temporanea e assistenza e'
comunque garantito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli
organismi di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore
autorizzati dal Ministero dell'interno.
Art. 22.
Residenza nei casi di accoglienza e di trattenimento
1. L'accoglienza dei richiedenti di cui all'articolo 20, comma
2, e' subordinata all'effettiva permanenza nella struttura, salvo il
trasferimento in altro centro che puo' essere disposto, per motivate ragioni,
dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura
che ospita il richiedente. L'indirizzo dei centri di cui agli articoli 20 e 21
e' comunicato dal questore alla Commissione territoriale e costituisce il luogo
di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli
atti relativi al procedimento di esame della domanda di protezione
internazionale.
Al termine del periodo di accoglienza nei centri di cui
all'articolo 20 o del periodo di trattenimento di cui all'articolo 21, e' fatto
obbligo al richiedente di comunicare alla questura e alla competente
Commissione territoriale il luogo di domicilio ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 11.
2. L'allontanamento del richiedente dal centro senza giustificato
motivo fa cessare le condizioni di accoglienza e la Commissione territoriale
decide la domanda sulla base della documentazione in suo possesso.
Art. 23.
Ritiro della domanda
1. Nel caso in cui il richiedente decida di ritirare la domanda
prima dell'audizione presso la competente Commissione territoriale, il ritiro
e' formalizzato per iscritto e comunicato alla Commissione territoriale che
dichiara l'estinzione del procedimento.
Art. 24.
Ruolo dell'ACNUR
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5, comma
2, 8, comma 3, 10, comma 3, i rappresentanti dell'ACNUR sono in ogni caso
ammessi nelle strutture di cui all'articolo 20 secondo le modalita' previste
dal regolamento di cui all'articolo 38.
2. L'ACNUR svolge in relazione ai propri compiti istituzionali
attivita' di consulenza e di supporto a favore del Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e delle Commissioni
territoriali e nazionale, su richiesta del Ministero dell'interno.
Art. 25.
Raccolta di informazioni su singoli casi
1. Ai fini dello svolgimento della procedura in nessun caso
possono essere acquisite informazioni dai presunti responsabili della
persecuzione ai danni del richiedente.
2. Le Commissioni territoriali e la Commissione nazionale in
nessun caso forniscono informazioni circa la domanda di protezione
internazionale presentata dal richiedente ovvero altre informazioni che possano
nuocere all'incolumita' del richiedente e delle persone a suo carico, ovvero
alla liberta' e alla sicurezza dei suoi familiari che ancora risiedono nel
Paese di origine.
Capo III
Procedure di primo grado
Art. 26.
Istruttoria della domanda di protezione internazionale
1. La domanda di asilo e' presentata all'ufficio di polizia di
frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel caso di
presentazione della domanda all'ufficio di frontiera e' disposto l'invio del
richiedente presso la questura competente per territorio, per l'adozione dei
provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente e' una donna,
alle operazioni partecipa personale femminile.
2. La questura, ricevuta la domanda di protezione
internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su
appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui e' allegata la
documentazione prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251. Il verbale e' approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne e'
rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, nei casi
soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio,
del 18 febbraio 2003, la questura avvia le procedure per la determinazione
dello Stato competente per l'esame della domanda, secondo quanto previsto
dall'articolo 3, comma 3.
4. Il questore, qualora ricorrono le ipotesi di cui agli
articoli 20 e 21 dispone l'invio del richiedente nelle strutture ivi previste e
rilascia al richiedente un attestato nominativo che certifica la sua qualita'
di richiedente protezione internazionale presente nel centro di accoglienza o
di permanenza temporanea e assistenza. Negli altri casi rilascia un permesso di
soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della
procedura di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria da parte della Commissione territoriale.
5. Quando la domanda e' presentata da un minore non
accompagnato, l'autorita' che la riceve sospende il procedimento, da' immediata
comunicazione al tribunale dei minorenni e al giudice tutelare per l'apertura
della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343, e seguenti,
del codice civile, ed informa il Comitato per i minori stranieri presso il
Ministero della solidarieta' sociale. Il giudice tutelare nelle quarantotto ore
successive alla comunicazione del questore provvede alla nomina del tutore. Il
tutore prende immediato contatto con la questura per la conferma della domanda,
ai fini dell'ulteriore corso del procedimento e l'adozione dei provvedimenti
relativi all'accoglienza del minore.
6. L'autorita' che riceve la domanda ai sensi del comma 5
informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti
nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne da' comunicazione al
tribunale dei minori ed al giudice tutelare. Nel caso in cui non sia possibile
l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e
l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica
autorita' del comune dove si trova il minore. I minori non accompagnati in
nessun caso possono essere trattenuti presso le strutture di cui agli articoli
20 e 21.
Art. 27.
Procedure di esame
1. L'esame della domanda di protezione internazionale e' svolto
dalle Commissioni territoriali secondo i principi fondamentali e le garanzie di
cui al capo II.
2. La Commissione territoriale provvede al colloquio con il
richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i
tre giorni feriali successivi.
3. Qualora la Commissione territoriale, per la sopravvenuta
esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione
entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la
questura competente.
Art. 28.
Esame prioritario
1. La Commissione territoriale esamina in via prioritaria la
domanda, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo
II, quando:
a) la domanda e' palesemente fondata;
b) la domanda e' presentata da un richiedente appartenente alle
categorie di persone vulnerabili indicate dall'articolo 8 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140;
c) la domanda e' presentata da un richiedente per il quale sono
stati disposti l'accoglienza o il trattenimento ai sensi degli articoli 20 e
21, fatto salvo il caso in cui l'accoglienza sia disposta per verificare o
accertare l'identita' del richiedente.
2. Nei casi previsti dall'articolo 21, appena ricevuta la
domanda il questore, competente in base al luogo in cui e' stata presentata,
dispone il trattenimento del richiedente ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e
contestualmente provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla
Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della
documentazione, provvede all'audizione. La decisione e' adottata entro i
successivi due giorni.
3. Lo Stato italiano puo' dichiararsi competente all'esame
delle domande di cui al comma 1, lettera c), ai sensi del regolamento (CE) n.
343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003.
Art. 29.
Casi di inammissibilita' della domanda
1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la
domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi:
a) il richiedente e' stato riconosciuto rifugiato da uno Stato
firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale
protezione;
b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia
stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi
elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo
Paese di origine.
Art. 30.
Casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n.
343/2003
1. Nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE)
n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, la Commissione territoriale
sospende l'esame della domanda. Qualora sia stata determinata la competenza
territoriale di altro Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, la Commissione
dichiara l'estinzione del procedimento.
Art. 31.
Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi elementi
1. Il richiedente puo' inviare alla Commissione territoriale
memorie e documentazione in ogni fase del procedimento. Nel caso in cui il
richiedente reitera la domanda prima della decisione della Commissione
territoriale, gli elementi che sono alla base della nuova domanda sono esaminati
nell'ambito della precedente domanda.
Art. 32.
Decisione
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la
Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:
a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria,
secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251;
b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per
il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o
esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto
legislativo, ovvero il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non
abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2.
2. Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese di
origine sicuro ed abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese
nelle circostanze specifiche in cui egli si trova, la Commissione non puo'
pronunciarsi sulla domanda senza previo esame, svolto in conformita' ai
principi ed alle garanzie fondamentali di cui al capo secondo. Tra i gravi
motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di
comportamenti non costituenti reato per l'ordinamento italiano, riferiti al richiedente
e che risultano oggettivamente perseguibili nel Paese di origine sicuro.
3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione
internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere
umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per
l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. La decisione di cui al comma 1, lettera b), ed il
verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23 e 29 comportano alla
scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di
lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un
permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale fine si provvede ai sensi dell'articolo
13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti dei
soggetti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 e ai sensi
dell'articolo 13, comma 5, del medesimo decreto legislativo nei confronti dei
soggetti ai quali era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta
asilo.
Capo IV
Revoca, cessazione e rinuncia della protezione internazionale
Art. 33.
Revoca e cessazione della protezione internazionale
riconosciuta
1. Nel procedimento di revoca o di cessazione dello status di
protezione internazionale, l'interessato deve godere delle seguenti garanzie:
a) essere informato per iscritto che la Commissione nazionale
procede al nuovo esame del suo diritto al riconoscimento della protezione
internazionale e dei motivi dell'esame;
b) avere la possibilita' di esporre in un colloquio personale a
norma degli articoli 10, 11 e 12 o in una dichiarazione scritta, i motivi per
cui il suo status non dovrebbe essere revocato o cessato.
2. La Commissione nazionale, nell'ambito di tale procedura,
applica in quanto compatibili i principi fondamentali e le garanzie di cui al
capo II.
3. Nel caso di decisione di revoca o cessazione degli status di
protezione internazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32,
comma 3.
Art. 34.
Rinuncia agli status riconosciuti
1. La rinuncia espressa allo status di rifugiato o di soggetto
ammesso alla protezione sussidiaria determina la decadenza dal medesimo status.
Capo V
Procedure di impugnazione
Art. 35.
Impugnazione
1. Avverso la decisione della Commissione territoriale e'
ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di
corte d'appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato
il provvedimento. Il ricorso e' ammesso anche nel caso in cui l'interessato
abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e la Commissione
territoriale lo abbia ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria. Il
ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', nei trenta giorni successivi
alla comunicazione del provvedimento; allo stesso e' allegata copia del
provvedimento impugnato. Nei soli casi di trattenimento disposto ai sensi
dell'articolo 21, il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', nei
quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento dinanzi al
tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha
sede il centro.
2. Avverso la decisione della Commissione nazionale sulla
revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui e'
accordata la protezione sussidiaria, e' ammesso ricorso dinanzi al tribunale
competente in relazione alla Commissione territoriale che ha emesso il
provvedimento che ha riconosciuto lo status di cui e' stata dichiarata la
revoca o la cessazione.
3. Tutte le comunicazioni e notificazioni si eseguono presso
l'avvocato del ricorrente mediante avviso di deposto in cancelleria.
4. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in
composizione monocratica con le modalita' dei procedimenti in camera di
consiglio.
5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale,
con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di
consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati
all'interessato e comunicati al pubblico ministero e alla Commissione nazionale
ovvero alla competente Commissione territoriale.
6. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che
rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui
e' accordata la protezione sussidiaria ai sensi dei commi 1 e 2 sospende
l'efficacia del provvedimento impugnato.
7. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che
dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o
di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria ovvero avverso la
decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 22,
comma 2, non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Il ricorrente
puo' tuttavia chiedere al tribunale, contestualmente al deposito del ricorso,
la sospensione del provvedimento quando ricorrano gravi e fondati motivi. In
tale caso il tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito, decide con
ordinanza non impugnabile, anche apposta in calce al decreto di fissazione
dell'udienza. Nel caso di sospensione del provvedimento impugnato al
richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo ed e'
disposta l'accoglienza nei centri di cui all'articolo 20.
8. La procedura di cui al comma 7 si applica, in ogni caso, al
ricorso presentato dal richiedente di cui agli articoli 20, comma 2, lettera
d), e 21. Il richiedente ospitato nei centri di accoglienza ai sensi
dell'articolo 20, comma 2, lettera d), o trattenuto ai sensi dell'articolo 21 permane
nel centro in cui si trova fino alla adozione dell'ordinanza di cui al comma 7.
9. All'udienza puo' intervenire un rappresentante designato
dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato. La
Commissione interessata puo' in ogni caso depositare alla prima udienza utile
tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini
dell'istruttoria.
10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di
prova necessari, decide con sentenza entro tre mesi dalla presentazione del
ricorso, con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di
rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria; la sentenza
viene notificata al ricorrente e comunicata al pubblico ministero e alla Commissione
interessata.
11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il
ricorrente ed il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte
d'appello, con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello,
a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione
della sentenza.
12. Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza
impugnata; tuttavia la corte d'appello, su istanza del ricorrente, puo'
disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando
ricorrano gravi e fondati motivi.
13. Nel procedimento dinanzi alla corte d'appello, che si
svolge in camera di consiglio, si applicano i commi 5, 9 e 10.
14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello puo'
essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena
di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso
viene notificato ai soggetti di cui al comma 6, assieme al decreto di
fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La
Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo
375 c.p.c.
Art. 36.
Accoglienza del ricorrente
1. Al richiedente asilo che ha proposto il ricorso ai sensi
dell'articolo 35, si applica l'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 140.
2. Il richiedente di cui al comma 1 ospitato nei centri di cui
all'articolo 20 rimane in accoglienza nelle medesime strutture con le modalita'
stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.
3. Il richiedente trattenuto nei centri di cui all'articolo 21
che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi
dell'articolo 35, comma 8, ha accoglienza nei centri di cui all'articolo 20 con
le modalita' stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.
Capo VI
Disposizioni finali e transitorie
Art. 37.
Riservatezza
1. Tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti disciplinati nel
presente decreto sono soggetti all'obbligo di riservatezza relativamente a
tutte le informazioni ottenute nel corso del procedimento.
Art. 38.
Regolamenti di attuazione
1. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite
le modalita' di attuazione del presente decreto.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui
al comma 1, continuano a trovare applicazione in quanto compatibili le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
2004, n. 303, ed i riferimenti ivi contenuti alla domanda per il riconoscimento
dello status di rifugiato, si intendono sostituiti con domanda di protezione
internazionale come definita dal presente decreto.
Art. 39.
Disposizioni finanziarie
1. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 2, e'
autorizzata la spesa di euro 239.000 per l'anno 2008.
2. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, e'
autorizzata la spesa di euro 832.000 a decorrere dall'anno 2008.
3. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16, comma 2,
e' valutato in 3.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008.
4. Per le esigenze di adeguamento dei centri, derivanti
dall'articolo 20, comma 5, e' autorizzata la spesa di euro 8.000.000 per l'anno
2008.
5. L'onere derivante dall'attivita' di accoglienza di cui agli
articoli 20, commi 2, 3 e 4, 35 e 36 e' valutato in euro 12.218.250 a decorrere
dall'anno 2008 e la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e'
aumentata di 6.600.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2008, per i servizi di
accoglienza gestiti dagli enti locali.
6. Per le finalita' di cui all'articolo 24, comma 2, e'
autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2008.
7. All'onere derivante dai commi 1, 2, 4 e 6, pari complessivamente
a 9.571.000 per l'anno 2008 e a 1.332.000 a decorrere dall'anno 2009, nonche' a
quello derivante dai commi 3 e 5, valutato complessivamente in 22.018.250 euro
a decorrere dall'anno 2008, si provvede a valere sulla disponibilita' del Fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 3 e 5, ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7,
comma 2, n. 2), della legge 5 agosto del 1978, n. 468, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma,
sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni
illustrative.
Art. 40.
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 1, commi 4, 5 e 6, 1-bis, 1-ter, 1-quater e
1-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
2004, n. 303, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui all'articolo 38.
DM 233/1996 *
Decreto del Ministro dell'interno 2
Gennaio 1996 n. 233, Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del D.L. 30
ottobre 1995, n. 451, convertito dalla L. 29 dicembre 1995, n. 563,
concernente: Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle
Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione
Puglia
(Disposizioni rilevanti)
Art. 1
Destinatari e durata degli interventi.
1. Per fronteggiare situazioni di emergenza che coinvolgono gruppi
di stranieri giunti o comunque presenti sul territorio nazionale in condizione
di non regolaritˆ e privi di qualsiasi mezzo di sostentamento, sono finanziati
interventi straordinari a carattere assistenziale, alloggiativo ed
igienico-sanitario per il tempo strettamente necessario alla loro
identificazione o espulsione.
Art. 2
Istituzione di centri di accoglienza.
1. I tre centri di accoglienza, nella regione Puglia, previsti
dall'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451 (2) sono istituiti
nell'ambito dei comuni di seguito indicati:
1) Brindisi;
2) Lecce;
3) Otranto.
Qualora se ne ravvisi la necessitˆ, in relazione al modificarsi
dei flussi migratori, il Ministro dell'interno, sentita la regione competente e
compatibilmente con le dotazioni di bilancio, pu˜ disporre con proprio
provvedimento, anche su proposta del commissario straordinario per
l'immigrazione, l'attivazione di nuove strutture in altri comuni o la chiusura,
anche temporanea, di quelle esistenti.
Art. 3
Attuazione e tipologia degli interventi.
1. Gli interventi di cui all'art. 1 e l'attivazione e la gestione
delle strutture di cui all'art. 2 sono disposti dalle prefetture interessate e
realizzati dagli enti locali, appositamente individuati, che dovranno
provvedervi anche avvalendosi di enti pubblici o privati, associazioni di
volontariato e cooperative di solidarietˆ sociale. Gli interventi medesimi, ove
ritenuto utile o necessario, sono attuati direttamente dalle prefetture anche
in collaborazione con soggetti pubblici o privati.
2. Nelle attivitˆ di cui all'art. 1 sono ricomprese le spese per
l'allestimento, riadattamento, manutenzione e trasporto di strutture destinate
alla temporanea accoglienza degli stranieri, nonchŽ oneri per vitto, vestiario,
trasporti, spese igieniche, sanitarie e funerarie.
3. Per la concreta attivazione dei centri di accoglienza destinati
all'alloggio e al sostentamento degli stranieri di cui all'art. 1 e per altre
indispensabili forme di assistenza, i prefetti individuano le strutture con le
caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze, utilizzando -
ove possibile, se immediatamente funzionali e previo parere del Ministero delle
finanze - beni immobili di proprietˆ dello Stato, che sono conferiti in uso
gratuito per servizio governativo dall'amministrazione demaniale al Ministero
dell'interno ai sensi dell'art. 1, comma 2, del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440 (3).
Art. 4
Procedure finanziarie e contabili.
1. Al fine di assicurare la copertura finanziaria degli
interventi, nei limiti delle somme iscritte nell'apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero dell'interno, sono disposte aperture di credito a
favore dei prefetti delle province interessate all'emergenza. Sono altres“
autorizzati rimborsi diretti a favore di altre amministrazioni dello Stato
nonchŽ di enti pubblici anche territoriali o soggetti privati che siano stati
richiesti di concorso nell'effettuazione degli interventi medesimi.
2. Qualora non vi provvedano direttamente, le prefetture
assumeranno formali intese con gli enti locali sugli interventi da attuare e
sugli oneri finanziari da sostenere. A seguito dell'assunzione di apposita
delibera da parte degli enti medesimi, le prefetture provvederanno ad erogare i
corrispondenti fondi.
3. Ai fini della rendicontazione delle somme liquidate, gli enti
locali sono tenuti a trasmettere alle prefetture competenti, entro sessanta
giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o dal completamento
dell'intervento, una dettagliata relazione sulle attivitˆ svolte e sulle spese
sostenute.
DPR 303/2004 *
Decreto del Presidente della Repubblica
16 Settembre 2004, n. 303, Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento
dello status di rifugiato
Art.
1.
Definizioni
1.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Çtesto unicoÈ: il testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni;
b) ÇdecretoÈ: il decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, e successive modificazioni;
c) Çrichiedente asiloÈ: lo straniero
richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della
Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati,
resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal
Protocollo di New York del 3l gennaio 1967;
d) Çdomanda di asiloÈ: la domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della citata Convenzione di
Ginevra;
e) ÇcentriÈ: i centri di identificazione
istituiti ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 3, del predetto decreto-legge;
f) ÇCommissione territorialeÈ: la
Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato;
g) ÇCommissione nazionaleÈ: la
Commissione nazionale per il diritto di asilo;
h) ÇProcedura semplificataÈ: la
procedura prevista dall'articolo 1-ter del citato decreto-legge;
i) ÇACNURÈ: l'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati;
l) Çminore non accompagnatoÈ: il minore
degli anni 18, apolide o di cittadinanza di Stati estranei all'Unione europea,
che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza
e rappresentanza legale.
Art.
2.
Istruttoria
della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato
1. L'ufficio di polizia di frontiera che
riceve la domanda d'asilo prende nota delle generalita' fornite dal richiedente
asilo, lo invita ad eleggere domicilio e, purche' non sussistano motivi
ostativi, lo autorizza a recarsi presso la questura competente per territorio,
alla quale trasmette, anche in via informatica, la domanda redatta su moduli
prestampati. Ove l'ufficio di polizia di frontiera non sia presente nel luogo
di ingresso sul territorio nazionale, si intende per tale l'ufficio di questura
territorialmente competente. Alle operazioni prende parte, ove possibile, un
interprete della lingua del richiedente. Nei casi in cui il richiedente e' una
donna, alle operazioni partecipa personale femminile.
2. La questura, ricevuta la domanda di
asilo, che non ritenga irricevibile ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del
decreto, redige un verbale delle dichiarazioni del richiedente, su appositi
modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui e' allegata la
documentazione eventualmente presentata o acquisita d'ufficio. Del verbale
sottoscritto e della documentazione allegata e' rilasciata copia al
richiedente.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo
1-ter, comma 5, del decreto, la questura avvia le procedure sulla
determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo
presentata in uno degli Stati membri dell'Unione europea.
4. Il questore, quando ricorrono le
ipotesi previste dall'articolo 1-bis del decreto, dispone l'invio del
richiedente asilo nel centro di identificazione ovvero, unicamente quando ricorre
l'ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), del decreto, nel
centro di permanenza temporanea e assistenza. Negli altri casi rilascia un
permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione
della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la
competente Commissione territoriale.
5. Qualora la richiesta di asilo sia
presentata da un minore non accompagnato, l'autorita' che la riceve sospende il
procedimento, da' immediata comunicazione della richiesta al Tribunale per i
minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti
di cui agli articoli 346 e seguenti del codice civile, nonche' di quelli
relativi all'accoglienza del minore e informa il Comitato per i minori
stranieri presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il tutore,
cosi' nominato, conferma la domanda di asilo e prende immediato contatto con la
competente questura per la riattivazione del procedimento. In attesa della
nomina del tutore, l'assistenza e accoglienza del minore sono assicurate dalla
pubblica autorita' del Comune ove si trova. I minori non accompagnati non
possono in alcun caso essere trattenuti presso i centri di identificazione o di
permanenza temporanea.
6. La questura consegna al richiedente
asilo un opuscolo redatto dalla Commissione nazionale secondo le modalita' di
cui all'articolo 4, in cui sono spiegati:
a) le fasi della procedura per il
riconoscimento dello status di rifugiato;
b) i principali diritti e doveri del
richiedente asilo durante la sua permanenza in Italia;
c) le prestazioni sanitarie e di
accoglienza per il richiedente asilo e le modalita' per richiederle;
d) l'indirizzo ed il recapito telefonico
dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei rifugiati e dei
richiedenti asilo;
e) le modalita' di iscrizione del minore
alla scuola dell'obbligo, l'accesso ai servizi finalizzati all'accoglienza del
richiedente asilo, sprovvisto di mezzi di sostentamento, erogati dall'ente
locale, le modalita' di acceso ai corsi di formazione e riqualificazione
professionale, la cui durata non puo' essere superiore alla durata della
validita' del permesso di soggiorno.
Art.
3.
Trattenimento
del richiedente asilo
1. Il provvedimento con il quale il
questore dispone l'invio del richiedente asilo nei centri di identificazione e'
sinteticamente comunicato all'interessato secondo le modalita' di cui
all'articolo 4. Nelle ipotesi di trattenimento, previste dall'articolo 1-bis,
comma 1, del decreto, il provvedimento stabilisce il periodo massimo di
permanenza nel centro del richiedente asilo, in ogni caso non superiore a venti
giorni.
2. Al richiedente asilo inviato nel
centro e' rilasciato, a cura della questura, un attestato nominativo che
certifica la sua qualita' di richiedente lo status di rifugiato presente nel
centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e
assistenza.
3. Con la comunicazione di cui al comma
1, il richiedente asilo e' altresi' informato:
a) della possibilita' di contattare
l'ACNUR in ogni fase della procedura;
b) della normativa del presente
regolamento in materia di visite e di permanenza nel centro.
4. Allo scadere del periodo previsto per
la procedura semplificata ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto e qualora la
stessa non sia ancora conclusa, ovvero allo scadere del termine previsto al
comma 1, o, comunque, cessata l'esigenza che ha imposto il trattenimento
previsto dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto, al momento dell'uscita dal
centro e' rilasciato all'interessato un permesso di soggiorno valido per tre
mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello
status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale.
Art.
4.
Comunicazioni
1. Le comunicazioni al richiedente asilo
concernenti il procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato
sono rese in lingua a lui comprensibile o, se cio' non e' possibile, in lingua
inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata
dall'interessato.
Art.
5.
Istituzione
dei centri di identificazione
1. Sono istituiti sette centri di
identificazione nelle province individuate con decreto del Ministro
dell'interno, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le regioni e le province autonome
interessate, che si esprimono entro trenta giorni.
2. Qualora ne ravvisi la necessita', il
Ministro dell'interno, con proprio decreto, puo' disporre, anche
temporaneamente, l'istituzione di nuovi centri o la chiusura di quelli
esistenti, nel rispetto delle procedure di cui al comma 1.
3. Le strutture allestite ai sensi del
decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995,
n. 563, possono essere destinate alle finalita' di cui al comma 1 mediante
decreto del Ministro dell'interno.
Art.
6.
Apprestamento
dei centri di identificazione
1. Per l'apprestamento dei centri di
identificazione, il Ministero dell'interno puo' disporre, previa acquisizione
di studi di fattibilita' e progettazione tecnica:
a) acquisizioni in proprieta', anche
tramite locazione finanziaria, nonche' locazione di aree o edifici;
b) costruzione, allestimenti,
riadattamenti e manutenzioni di edifici o aree;
c) posizionamento di padiglioni anche
mobili ed ogni altro intervento necessario alla realizzazione di idonea
struttura.
2. Nell'ambito del centro sono previsti
idonei locali per l'attivita' della Commissione territoriale di cui
all'articolo 12, nonche' per le visite ai richiedenti asilo, per lo svolgimento
di attivita' ricreative o di studio e per il culto.
Art.
7.
Convenzione
per la gestione del centro
1. Il prefetto della provincia in cui e'
istituito il centro puo' affidarne la gestione, attraverso apposite
convenzioni, ad enti locali, ad enti pubblici o privati che operino nel settore
dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati, ovvero nel settore
dell'assistenza sociale.
2. In particolare, nella convenzione e'
previsto:
a) l'individuazione del direttore del
centro, da scegliere tra personale in possesso di diploma di assistente
sociale, rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali, o diploma
universitario di assistente sociale unitamente all'abilitazione per l'esercizio
della professione, con esperienza lavorativa di almeno un quinquennio nel settore
dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale; laurea in servizio
sociale, unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione; laurea
specialistica in scienze del servizio sociale unitamente all'abilitazione per
l'esercizio della professione; laurea in psicologia unitamente all'abilitazione
per l'esercizio della professione e con esperienza lavorativa per almeno un
biennio nel settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale;
b) il numero delle persone necessarie, in
via ordinaria, alla gestione del centro, forniti di capacita' adeguate alle
caratteristiche e alle esigenze dei richiedenti asilo, nonche' alle necessita'
specifiche dei minori e delle donne;
c) le modalita' di svolgimento del
servizio di ricezione dei richiedenti asilo da ospitare nel centro e di
registrazione delle presenze;
d) un costante servizio di vigilanza e
la presenza anche durante l'orario notturno e festivo del personale ritenuto
necessario per il funzionamento del centro;
e) un servizio di interpretariato, per
almeno quattro ore giornaliere, per le esigenze connesse al procedimento per il
riconoscimento dello status di rifugiato ed in relazione ai bisogni
fondamentali degli ospiti del centro;
f) un servizio di informazione legale in
materia di riconoscimento dello status di rifugiato;
g) modalita' per la comunicazione delle
presenze giornaliere e degli eventuali allontanamenti non autorizzati alla
prefettura - Ufficio territoriale del Governo, al Ministero dell'interno e alla
Commissione territoriale;
h) l'obbligo di riservatezza per il
personale del centro sui dati e le informazioni riguardanti i richiedenti asilo
presenti nel centro anche dopo che gli stessi abbiano lasciato il centro;
i) le attivita' ed i servizi per
garantire il rispetto della dignita' ed il diritto alla riservatezza dei
richiedenti asilo nell'ambito del centro.
3. La prefettura - Ufficio territoriale
del Governo dispone i necessari controlli su amministrazione e gestione del
centro e trasmette al Ministero dell'interno, alla regione, alla provincia ed
al comune, rispettivamente competenti, entro il mese di marzo di ciascun anno,
una relazione sull'attivita' effettuata nel centro l'anno precedente.
Art.
8.
Funzionamento
1. Nel rispetto delle direttive
impartite dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo, il direttore del
centro di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) predispone servizi al fine di
assicurare una qualita' di vita che garantisca dignita' e salute dei
richiedenti asilo, tenendo conto delle necessita' dei nuclei familiari,
composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, e delle persone
portatrici di particolari esigenze, quali minori, disabili, anziani, donne in
stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel paese di origine a
discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale. Ove possibile, dispone, sentito
il questore, il ricovero in apposite strutture esterne dei disabili e delle
donne in stato di gravidanza.
2. Il direttore del centro provvede a
regolare lo svolgimento delle attivita' per assicurare l'ordinata convivenza e
la migliore fruizione dei servizi da parte dei richiedenti asilo.
3. Il prefetto adotta le disposizioni
relative alle modalita' e agli orari delle visite ai richiedenti asilo e quelle
relative alle autorizzazioni all'allontanamento dal centro, prevedendo:
a) un orario per le visite articolato
giornalmente su quattro ore, nel rispetto di una ordinata convivenza;
b) visite da parte dei rappresentanti
dell'ACNUR e degli avvocati dei richiedenti asilo;
c) visite di rappresentanti di organismi
e di enti di tutela dei rifugiati autorizzati dal Ministero dell'interno ai
sensi dell'articolo 11;
d) visite di familiari o di cittadini
italiani per i quali vi e' una richiesta da parte del richiedente asilo, previa
autorizzazione della prefettura - Ufficio territoriale del Governo.
Art.
9.
Modalita'
di permanenza nel centro
1. E' garantita, salvo il caso di nuclei
familiari, la separazione fra uomini e donne durante le ore notturne.
2. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto, e' consentita, purche' compatibile
con l'ordinario svolgimento della procedura semplificata e previa comunicazione
al direttore del centro, l'uscita dal centro dalle ore otto alle ore venti, nei
confronti dei richiedenti asilo che non versino nelle ipotesi di cui
all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del decreto. Il
competente funzionario prefettizio puo' rilasciare al richiedente asilo, anche
nelle ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), e comma 2,
lettera a), del decreto, permessi temporanei di allontanamento per un periodo
di tempo diverso o superiore a quello indicato, secondo le disposizioni
stabilite ai sensi dell'articolo 8, comma 3, per rilevanti e comprovati motivi
personali, di salute o di famiglia o per comprovati motivi attinenti all'esame
della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. L'allontanamento
deve, comunque, essere compatibile con i tempi della procedura semplificata. Il
diniego e' motivato e comunicato all'interessato secondo le modalita' di cui
all'articolo 4.
3. All'ingresso nel centro e' consegnato
al richiedente asilo un opuscolo informativo, redatto secondo le modalita' di
cui all'articolo 4, in cui sono sinteticamente indicate le regole di convivenza
e le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, unitamente all'indicazione
dei tempi della procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter del decreto e
alle conseguenze che l'articolo 1-ter, comma 4, del decreto stesso prevede in
caso di allontanamento non autorizzato dal centro.
4. Le informazioni di cui al comma 3
possono essere richieste anche agli interpreti presenti nel centro.
Art.
10.
Assistenza
medica
1. Il richiedente asilo, presente nel
centro, ha diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, ancorche' continuative per malattia o infortunio, erogate dal
Servizio sanitario ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del testo unico in base
a convenzioni stipulate, ove possibile, dal Ministero dell'interno.
2. Servizi di prima assistenza medico
generica, per almeno quattro ore giornaliere, sono attivati nei centri in cui
siano presenti oltre 100 richiedenti asilo.
Art.
11.
Associazioni
ed enti di tutela
1. I rappresentanti delle associazioni e
degli enti di tutela dei rifugiati, purche' forniti di esperienza, dimostrata e
maturata in Italia per almeno tre anni nel settore, possono essere autorizzati
dal prefetto della provincia in cui e' istituito il centro all'ingresso nei
locali adibiti alle visite, realizzati nei centri di identificazione, durante
l'orario stabilito. Il prefetto concede l'autorizzazione che contiene l'invito
a tenere conto della tutela della riservatezza e della sicurezza dei
richiedenti asilo.
2. Gli enti locali ed il servizio
centrale di cui all'articolo 1-sexies, comma 4, del decreto possono attivare
nei centri, previa comunicazione al prefetto, che puo' negare l'accesso per
motivate ragioni, servizi di insegnamento della lingua italiana, di
informazione ed assistenza legale, di sostegno socio-psicologico nonche' di
informazione su programmi di rimpatrio volontario, nell'ambito delle attivita'
svolte ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto.
Art.
12.
Individuazione
delle Commissioni territoriali
1. Ai sensi dell'art. 1-quater del
decreto, le Commissioni territoriali sono istituite presso le seguenti
prefetture - Uffici territoriali del Governo:
Gorizia
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni:
Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige;
Milano
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Lombardia,
Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna;
Roma
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Lazio,
Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria;
Foggia
con competenza a conoscere delle domande presentate nella Regione Puglia;
Siracusa
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di Siracusa,
Ragusa, Caltanissetta, Catania;
Crotone
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni Calabria,
Basilicata;
Trapani
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di
Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna.
2. Competente a conoscere delle domande
presentate dai richiedenti asilo presenti nei centri di identificazione o nei
centri di permanenza temporanea e assistenza e' la Commissione territoriale
nella cui circoscrizione territoriale e' collocato il centro. Negli altri casi
e' competente la Commissione nella cui circoscrizione e' presentata la domanda.
3. I membri della Commissione
territoriale sono ammessi a seguire un apposito corso di preparazione
all'attivita', organizzato dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.
4. Nella provincia in cui sono istituiti
il centro di identificazione e la Commissione territoriale, il prefetto, ove
ritenuto opportuno anche per la migliore razionalizzazione delle risorse, puo'
destinare idonei locali del centro a sede degli uffici della Commissione
territoriale.
Art.
13.
Convocazione
1. La convocazione per l'audizione
presso la Commissione territoriale e' comunicata all'interessato tramite la
questura territorialmente competente. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
1-ter, comma 4, del decreto, se non e' stato possibile eseguire la notifica
della convocazione nonostante nuove ricerche dell'interessato, particolarmente
nel luogo del domicilio eletto e dell'ultima dimora, la Commissione, dopo aver
accertato che il permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per richiesta
asilo e' scaduto e l'interessato non ne ha richiesto il rinnovo, decide in
ordine alla domanda di asilo anche in assenza dell'audizione individuale, sulla
base della documentazione disponibile.
2. L'audizione puo' essere rinviata
qualora le condizioni di salute del richiedente asilo, adeguatamente
certificate, non la rendano possibile ovvero qualora l'interessato richieda ed
ottenga il rinvio per gravi e fondati motivi. La mancata presentazione
all'audizione individuale non impedisce la decisione della Commissione
territoriale sulla domanda d'asilo.
Art.
14.
Audizione
1. La Commissione territoriale in seduta
non pubblica procede all'audizione del richiedente asilo. Dell'audizione viene
redatto verbale e ne viene consegnata copia allo straniero unitamente a copia
della documentazione da lui prodotta.
2. Il richiedente puo' esprimersi nella
propria lingua o in una lingua a lui nota. Se necessario la Commissione nomina
un interprete.
3. La Commissione territoriale adotta le
idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identita'
e le dichiarazioni dei richiedenti lo status di rifugiato, nonche' le
condizioni dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1. Il richiedente asilo ha
facolta' di farsi assistere da un avvocato.
4. L'audizione dei minori richiedenti
asilo non accompagnati viene disposta dalla Commissione territoriale alla
presenza della persona che esercita la potesta' sul minore. In ogni caso
l'audizione del minore avviene alla presenza del genitore o del tutore e puo'
essere esclusa nei casi in cui la Commissione ritenga di aver acquisito
sufficienti elementi per una decisione positiva.
5. Il richiedente asilo puo' inviare
alla competente Commissione territoriale ed alla Commissione nazionale per il
diritto di asilo memorie e documentazione in ogni fase del procedimento.
Art.
15.
Decisione
1. La Commissione territoriale e'
validamente costituita con la presenza di tutti i componenti previsti
dall'articolo 1-quater del decreto e delibera a maggioranza.
2. La Commissione territoriale, entro i
tre giorni feriali successivi alla data dell'audizione, adotta, con atto
scritto e motivato, una delle seguenti decisioni:
a) riconosce lo status di rifugiato al
richiedente in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;
b) rigetta la domanda qualora il
richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di
Ginevra;
c) rigetta la domanda qualora il
richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di
Ginevra ma, valutate le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi
derivanti dalle Convenzioni internazionali delle quali l'Italia e' firmataria
e, in particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai
sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, chiede al questore l'applicazione
dell'articolo 5, comma 6, del testo unico.
3. La decisione e' comunicata al
richiedente unitamente alle informazioni sulle modalita' di impugnazione
nonche', per le ipotesi di cui all'articolo 1-ter, comma 6, del decreto, sulla
possibilita' di chiedere il riesame e l'autorizzazione al prefetto a permanere
sul territorio nazionale.
4. Allo straniero al quale sia stato
riconosciuto lo status di rifugiato la Commissione territoriale rilascia
apposito certificato sulla base del modello stabilito dalla Commissione
nazionale.
5. Lo straniero al quale non sia stato
riconosciuto lo status di rifugiato e' tenuto a lasciare il territorio dello
Stato, salvo che gli sia stato concesso un permesso di soggiorno ad altro
titolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, il questore
provvede, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del testo unico, nei confronti
dello straniero gia' trattenuto nel centro di identificazione ovvero di
permanenza temporanea e assistenza e, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del
testo unico, nei confronti dello straniero cui era stato rilasciato il permesso
di soggiorno per richiesta di asilo.
Art.
16.
Riesame
1. Il richiedente trattenuto presso uno
dei centri di identificazione, di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto,
puo' presentare, entro cinque giorni dalla decisione che rigetta la domanda, ai
sensi dell'articolo 1-ter, comma 6, del decreto, richiesta di riesame al
Presidente della Commissione territoriale. In attesa della decisione sul
riesame l'interessato permane nel centro di identificazione.
2. La richiesta di riesame ha ad oggetto
elementi sopravvenuti ovvero preesistenti, non adeguatamente valutati in prima
istanza, che siano determinanti al fine del riconoscimento dello status di
rifugiato.
3. Entro tre giorni dalla data di
presentazione della richiesta di riesame, il Presidente della Commissione
territoriale chiede al Presidente della Commissione nazionale di provvedere
all'integrazione della Commissione territoriale con un componente della
Commissione nazionale.
4. La Commissione territoriale integrata
puo' procedere ad una nuova audizione dell'interessato, ove richiesto dallo
stesso o dal componente della Commissione nazionale. La Commissione decide con
provvedimento motivato, comunicato all'interessato nelle quarantotto ore
successive e contro cui e' ammesso ricorso, nei quindici giorni successivi alla
comunicazione, al tribunale territorialmente competente, che decide in
composizione monocratica.
Art.
17.
Autorizzazione
a permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale
1. Il richiedente asilo che ha
presentato ricorso al tribunale puo' chiedere al prefetto, competente ad
adottare il provvedimento di espulsione, di essere autorizzato, ai sensi
dell'articolo 1-ter, comma 6, del decreto, a permanere sul territorio nazionale
fino alla data di decisione del ricorso. In tal caso il richiedente e'
trattenuto nel centro di permanenza temporanea ed assistenza, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 14 del testo unico.
2. La richiesta dell'autorizzazione a
permanere deve essere presentata per iscritto ed adeguatamente motivata in
relazione a fatti sopravvenuti, che comportino gravi e comprovati rischi per
l'incolumita' o la liberta' personale, successivi alla decisione della
Commissione territoriale ed a gravi motivi personali o di salute che richiedono
la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato. L'autorizzazione e'
concessa qualora sussista l'interesse a permanere sul territorio dello Stato ed
il prefetto non rilevi il concreto pericolo che il periodo d'attesa della
decisione del ricorso possa essere utilizzato dallo straniero per sottrarsi
all'esecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.
3. La decisione del prefetto e' adottata
entro cinque giorni dalla presentazione in forma scritta e motivata ed e'
comunicata all'interessato nelle forme di cui all'articolo 4. In caso di
accoglimento, il prefetto definisce con il provvedimento le modalita' di
permanenza sul territorio, anche disponendo il trattenimento dello straniero in
un centro di identificazione o di accoglienza ed assistenza.
4. In caso di autorizzazione a permanere
sul territorio dello Stato, il questore rilascia un permesso di soggiorno di
durata non superiore a sessanta giorni, rinnovabile nel caso che il prefetto
ritenga che persistono le condizioni che hanno consentito l'autorizzazione a
permanere sul territorio nazionale.
Art.
18.
Commissione
nazionale per il diritto di asilo
1. La Commissione nazionale opera presso
il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno.
2. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari
esteri, provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, alla nomina della Commissione nazionale ed alla sua
eventuale articolazione in piu' Sezioni.
Art.
19.
Funzioni della Commissione nazionale per
il diritto d'asilo
1. Ai sensi dell'articolo 1-quinquies,
comma 2, del decreto, la Commissione nazionale, nell'ambito delle funzioni
attribuitele dalla legge provvede:
a) alla realizzazione di un centro di
documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei paesi di origine
dei richiedenti asilo, sulla base delle informazioni raccolte e del suo
continuo aggiornamento;
b) all'individuazione di linee guida per
la valutazione delle domande di asilo, anche in relazione alla applicazione
dell'articolo 5, comma 6, del testo unico;
c) alla collaborazione nelle materie di
propria competenza con il Ministero degli affari esteri, ed in particolare con
le Rappresentanze permanenti d'Italia presso le organizzazioni internazionali
di rilievo nel settore dell'asilo e della protezione dei diritti umani;
d) alla collaborazione con gli analoghi
organismi dei Paesi membri dell'Unione europea;
e) alla organizzazione di corsi di
formazione e di aggiornamento per i componenti delle Commissioni territoriali;
f) alla costituzione e all'aggiornamento
di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio
delle richieste d'asilo;
g) al monitoraggio dei flussi di
richiedenti asilo, anche al fine di proporre, ove sia ritenuto necessario,
l'istituzione di nuove Commissioni territoriali o di Commissioni territoriali
straordinarie;
h) a fornire, ove necessario,
informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'eventuale adozione
del provvedimento di cui all'articolo 20, comma 1, del testo unico.
Art.
20.
Cessazioni
e revoche dello status di rifugiato
1. Ai sensi dell'articolo 1-quinquies,
comma 2, del decreto, i casi di cessazione o revoca dello status di rifugiato,
di cui all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, debitamente istruiti dalle
questure competenti per territorio, sono esaminati dalla Commissione nazionale.
2. La convocazione per l'audizione, ove
ritenuta necessaria, deve essere notificata all'interessato tramite la questura
competente per territorio. L'interessato puo', per motivi di salute o per altri
motivi debitamente certificati o documentati, chiedere di essere convocato in
altra data; non puo' essere chiesto piu' di un rinvio. La Commissione decide
entro trenta giorni dall'audizione.
3. La Commissione decide sulla base
della documentazione in suo possesso nel caso in cui l'interessato non si
presenti all'audizione senza avere presentato richiesta di rinvio.
Art.
21.
Norma
transitoria
1. Le richieste di riconoscimento dello
status di rifugiato pendenti presso la Commissione centrale alla data di
entrata in vigore del presente regolamento sono decise, ai sensi dell'articolo
34, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189, secondo le norme del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990,
n. 136, da una speciale sezione della Commissione nazionale, da istituire ai
sensi dell'articolo 18, comma 2.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le
disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal centoventesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento si provvede alla nomina dei
componenti delle Commissioni territoriali, ai sensi dell'articolo 12, e della
Commissione nazionale, ai sensi dell'articolo 18. La Commissione nazionale, nei
trenta giorni successivi alla nomina, organizza, ai sensi dell'articolo 19,
comma 1, lettera e), il primo corso di formazione per i componenti delle
Commissioni territoriali e provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento, all'adozione delle linee guida di cui
all'articolo 19, comma 1, lettera b).
L.
91/1992 *
Legge 5 Febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni, Nuove
norme sulla cittadinanza
Art.
1.
1.
E' cittadino per nascita:
a.
il figlio di padre o di madre cittadini;
b.
chi � nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o
apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la
legge dello Stato al quale questi appartengono.
2.
E' considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio
della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
Art.
2.
1.
Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la
minore etˆ del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della
presente legge.
2.
Se il figlio riconosciuto o dichiarato � maggiorenne conserva il proprio stato
di cittadinanza, ma pu˜ dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla
dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del
provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla
filiazione.
3.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali
la paternitˆ o maternitˆ non pu˜ essere dichiarata, purchŽ sia stato
riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.
Art.
3.
1.
Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
2.
La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima
della data di entrata in vigore della presente legge.
3.
Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la
cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la
riacquisti.
4.
Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana.
Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore etˆ dell'adottato,
lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrˆ
comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca
stessa.
Art.
4.
1.
Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti
in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene
cittadino:
a.
se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara
preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b.
se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e
dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c.
se, al raggiungimento della maggiore etˆ, risiede legalmente da almeno due anni
nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento,
di voler acquistare la cittadinanza italiana.
2.
Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza
interruzioni fino al raggiungimento della maggiore etˆ, diviene cittadino se
dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla
suddetta data.
Art.
5.
1.
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza
italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della
Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi � stato
scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste
separazione legale.
Art.
6.
1.
Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:
a.
la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I,
II e III, del codice penale;
b.
la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena
edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna
per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte
di una autoritˆ giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata
riconosciuta in Italia;
c.
la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla
sicurezza della Repubblica.
2.
Il riconoscimento della sentenza straniera � richiesto dal procuratore generale
del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui � iscritto o
trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1,
lettera b).
3.
La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
4.
L'acquisto della cittadinanza � sospeso fino a comunicazione della sentenza
definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al
comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonchŽ per il tempo in cui �
pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al
medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.
Art.
7.
1.
(É)[87]
2.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991,
n. 13.
Art.
8.
1.
Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui
all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove
si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto �
emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta pu˜
essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.
2.
L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza � preclusa quando dalla data
di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta
documentazione, sia decorso il termine di due anni.
Art.
9.
1.
La cittadinanza italiana pu˜ essere concessa con decreto del Presidente della
Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro
dell'interno:
a.
allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea
retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che � nato nel
territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da
almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1,
lettera c);
b.
allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede
legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni
successivamente alla adozione;
c.
allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque
anni alle dipendenze dello Stato;
d.
al cittadino di uno Stato membro delle Comunitˆ europee se risiede legalmente
da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
e.
all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della
Repubblica;
f.
allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della
Repubblica.
2.
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza
pu˜ essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi
all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
Art.
10.
1.
Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui
si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo,
giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le
leggi dello Stato.
Art.
11.
1.
Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera
conserva quella italiana, ma pu˜ ad essa rinunciare qualora risieda o
stabilisca la residenza all'estero.
Art.
12.
1.
Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego
pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un
ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio
militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato,
all'intimazione che il Governo italiano pu˜ rivolgergli di abbandonare
l'impiego, la carica o il servizio militare.
2.
Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero,
abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica
pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi
obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la
cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.
Art.
13.
1.
Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
a.
se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara
previamente di volerla riacquistare;
b.
se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato,
anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
c.
se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno
dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
d.
dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della
Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
e.
se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare
l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da
un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero,
dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da
almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato
l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante
l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.
2. Non � ammesso il
riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione
dell'articolo 3, comma 3, nonchŽ dell'articolo 12, comma 2.
3.
Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della
cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro
dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio
di Stato. Tale inibizione pu˜ intervenire entro il termine di un anno dal
verificarsi delle condizioni stabilite.
Art.
14.
1.
I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se
convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti
maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.
Art.
15.
1.
L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto
stabilito dall'articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono
adempiute le condizioni e le formalitˆ richieste.
Art.
16.
1.
L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica � soggetto
alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed
agli obblighi del servizio militare.
2.
Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni
stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali � equiparato
all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione
degli obblighi inerenti al servizio militare.
Art.
17.
1.
Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della
legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista
dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua
una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge[88].
2.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n.
151.
Art. 17-bis.[89]
1. Il diritto alla cittadinanza italiana e' riconosciuto:
a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, gia' residenti
nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla
Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10
febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952,
n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso
esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, alle condizioni previste e in
possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del
Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo;
b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o
discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a).
Art. 17-ter.[90]
1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui
all'articolo 17-bis e' esercitato dagli interessati mediante la presentazione
di una istanza all'autorita' comunale italiana competente per territorio in
relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i
presupposti, all'autorita' consolare, previa produzione da parte dell'istante
di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del
Ministero dell'interno, emanata di intesa con il Ministero degli affari esteri[91].
2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comuque
allegata la certificazione comprovante il possesso, all'epoca, della
cittadinanza italiana e della residenza nei territori facenti parte dello Stato
italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei
Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis.
3. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comuque
allegata la seguente documentazione:
a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza
diretta tra l'istante e il genitore o l'ascendente;
b) la certificazione storica, prevista per l'esercizio del diritto
di opzione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, attestante
la cittadinanza italiana del genitore dell'istante o del suo ascendente in
linea retta e la residenza degli stessi nei territori facenti parte dello Stato
italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei
Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis;
c) la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e
della cultura italiane dell'istante.
Art.
18.
(...)[92]
Art.
19.
1.
Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla
trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di
riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi
dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e
l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.
Art.
20.
1.
Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente
alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di
entrata in vigore della stessa.
Art.
21.
1.
Ai sensi e con le modalitˆ di cui all'articolo 9, la cittadinanza italiana pu˜
essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano
prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che
risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo
l'affiliazione.
Art.
22.
1.
Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,
abbiano giˆ perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della
legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare.
Art.
23.
1.
Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia
alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge
sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante
risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero,
davanti all'autoritˆ diplomatica o consolare del luogo di residenza.
2.
Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonchŽ gli atti o i provvedimenti attinenti
alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana
vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata
annotazione a margine dell'atto di nascita.
Art.
24.
(É)[93]
Art.
25.
1.
Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono emanate,
entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della
Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e
dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
Art.
26.
1.
Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n.
108, il regio decreto-legge 1Ý dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge 4
aprile 1935, n. 517, l'articolo 143- ter del codice civile, la legge 21 aprile
1983, n. 123, l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15
maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente
legge.
2.
E' soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo, della
legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio
1986, n. 180.
3.
Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.
Art.
27.
1.
La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
L. 379/2000 *
Legge 14 dicembre 2000, n. 379, Disposizioni per il
riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e gia' residenti
nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti
Art. 1.
1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2,
originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima
del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al presente comma
comprendono:
a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;
b) i territori gia' italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:
1) del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed
associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;
2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica
socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975,
ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo 1977, n.
73.
2. Alle persone nate e gia' residenti nei territori di cui al
comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica
austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonche' ai loro discendenti, e'
riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal
senso con le modalita' di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n.
91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. E' abrogato l'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L. 51/2006 *
Legge 23 Febbraio 2006, n. 51, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonche'
conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di
deleghe legislative
(Disposizioni rilevanti)
Art. 28-bis.
Riconoscimento della cittadinanza italiana agli emigrati dai
territori attualmente italiani, gia' austroungarici, e ai loro discendenti
1. Per le persone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
della legge 14 dicembre 2000, n. 379, il termine di cinque anni di cui al comma
2 del medesimo articolo 1 e' prorogato di ulteriori cinque anni.
DPR 572/1993 *
Decreto del Presidente della
Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572,
Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio
1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza
Art.
1
Definizioni
1. Nel presente regolamento la legge
5 febbraio 1992, n. 91, e' indicata con la denominazione "legge".
2.
Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana:
a. si
considera legalmente residente nel territorio dello stato chi vi risiede avendo
soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia
d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia
d'iscrizione anagrafica;
b. si considera
che abbia prestato effettivamente servizio militare chi abbia compiuto la ferma
di leva nelle forze armate italiane o la prestazione di un servizio equiparato
a quello militare, a condizione che queste siano interamente rese, salvo che il
mancato completamento dipenda da sopravvenute cause di forza maggiore
riconosciute dalle autoritˆ competenti;
c. salvi i
casi nei quali la legge richiede specificamente l'esistenza di un rapporto di
pubblico impiego, si considera cha abbia prestato servizio alle dipendenze dello
stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione
a carico del bilancio dello stato.
Art.
2
Acquisto
della cittadinanza per nascita nel territorio dello stato
1.
Il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza
italiana per nascita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge,
qualora l'ordinamento del paese di origine dei genitori preveda la trasmissione
della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche subordinandola
ad una dichiarazione di volonta' da parte dei genitori o legali rappresentanti
del minore, ovvero all'adempimento di formalita' amministrative da parte degli
stessi.
Art.
3
Dichiarazione
di volontˆ
1.
la dichiarazione di volonta' rivolta all'acquisto della cittadinanza di cui
all'art. 2, comma 2, della legge deve essere corredata della seguente
documentazione:
a.
atto di nascita;
b. atto di riconoscimento o copia
autentica della sentenza con cui viene dichiarata la paternita' o maternita',
ovvero copia autentica della sentenza che dichiara efficace in Italia la
pronuncia del giudice straniero,ovvero copia autentica della sentenza con cui
viene riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti;
c.
certificato di cittadinanza del genitore.
2.
La dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), della
legge deve essere corredata della seguente documentazione:
a.
atto di nascita;
b.
certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di
uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado;
c.
documentazione relativa alla residenza, ove richiesta.
3.
Ai fini dell'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera
c), della legge l'interessato deve aver risieduto legalmente in Italia senza
interruzioni nell'ultimo biennio antecedente il conseguimento della maggiore
eta' e sino alla data della dichiarazione di volonta'.
4.
La dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma 2, della legge deve
essere corredata della seguente documentazione:
a.
atto di nascita;
b. documentazione relativa alla residenza.
Art.
4
(...)[94]
Art.
5
Reiezione
delle istanze di concessione
1.
L'autorita' competente a respingere con proprio provvedimento motivato
l'istanza prodotta ai sensi dell'art.9 e' il ministro dell'interno.
2.
L'istanza di cui al comma 1 puo' essere riproposta dopo un anno dall'emanazione
del provvedimento stesso.
Art.
6
Riconoscimento
della sentenza straniera di condanna
1.
Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 6 della legge, il procedimento
di riconoscimento della sentenza straniera di condanna si considera pendente
con la formale richiesta da parte del ministero dell'interno al ministero degli
affari esteri per l'avvio della procedura necessaria ad ottenere copia della
sentenza stessa.
Art.
7
Notifica
e giuramento
(...)[95]
Art.
8
Rinuncia
alla cittadinanza
1.
All'estero, la rinuncia alla cittadinanza deve farsi dinanzi all'autorita'
diplomatica o consolare italiana competente per il luogo dove il rinunziante
risiede. questa la iscrive in apposito registro e ne rimette immediatamente
copia al ministero dell'interno ed al comune competente, secondo le norme
dell'ordinamento dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a
margine dell'atto di nascita.
2.
In Italia, la rinuncia alla cittadinanza italiana deve essere fatta dinanzi
all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza.
3.
La dichiarazione di rinuncia deve essere corredata della seguente
documentazione:
a.
atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta
iscritto o trascritto;
b.
certificato di cittadinanza italiana;
c.
documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;
d.
documentazione relativa alla residenza all'estero, ove richiesta.
Art.
9
Decreto
di intimazione
1.
L'intimazione di cui all'art. 12, comma 1, della legge e' fatta con decreto del
ministro dell'interno ed ha effetto dal giorno della notificazione
all'interessato.
2.
Perde la cittadinanza, dal giorno successivo al termine fissato dal decreto di
intimazione, chi non ha abbandonato, entro il termine medesimo, l'impiego o la
carica accettati da uno stato, da un ente pubblico estero o da un ente
internazionale, ovvero il servizio militare per uno stato estero.
Art.
10
Riacquisto
della cittadinanza
1.
Le dichiarazioni di riacquisto di cui agli articoli 13 e 17 della legge devono
essere corredate della seguente documentazione:
a.
atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta
iscritto o trascritto;
b.
documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza
italiana;
c.
documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo
status di apolidia;
d.
certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.
Art.
11
Inibizione
al riacquisto
1.
Agli effetti dell'art. 13, comma 1, lettera e), della legge la prova di aver
abbandonato l'impiego o la carica accettati da uno stato, da un ente pubblico
estero o da un ente internazionale, nonche' il servizio militare per uno stato
estero deve essere data al ministero dell'interno.
2.
Il decreto di inibizione che impedisce il verificarsi del riacquisto della
cittadinanza nonostante l'adempimento delle condizioni stabilite dal comma 1,
lettere c), d) ed e), dell'art. 13 della legge viene trasmesso al competente
ufficiale dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a margine
dell'atto di nascita.
3.
ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 3, della legge il sindaco e'
tenuto a dare comunicazione al prefetto della provincia, nel cui territorio e'
compreso il comune, delle generalita' degli ex connazionali iscritti
nell'anagrafe della popolazione residente, entro trenta giorni dalla loro
iscrizione.
Art.
12
Acquisto
della cittadinanza da parte dei figli minori
1.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 della legge l'acquisto della
cittadinanza, da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la
cittadinanza italiana, si verifica se essi convivono con il genitore alla data
in cui quest'ultimo acquista o riacquista la cittadinanza.
2.
La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con
idonea documentazione.
Art.
13
Decorrenza
dell'acquisto e del riacquisto della cittadinanza
1.
In applicazione dell'art. 15 della legge, l'acquisto od il riacquisto della
cittadinanza, di cui agli articoli 4,comma 1, lettera a), e 13, comma 1,
lettera a), della legge, decorrono dal giorno successivo a quello del
congedamento.
Art.
14
Dichiarazioni
di cittadinanza
1.
(...)[96]
2.
(...)[97]
3.
la rinuncia alla cittadinanza ai sensi degli articoli 3, comma 4, 13, comma 1,
lettera d), e 14 della legge consente di poter successivamente acquistare la
cittadinanza soltanto in applicazione degli articoli 5 e 9 della legge.
4.
(...)[98]
Art.
15
Sanzioni
amministrative
1.
L'autorita' competente ad applicare la sanzione amministrativa di cui all'art.
24 della legge e', per il cittadino italiano residente in Italia, il prefetto
della provincia nel cui territorio e' compreso il comune di residenza e,per il
cittadino italiano residente all'estero, il prefetto della provincia nel cui
territorio e' compreso il comune nei cui registri deve essere trascritta, ai
sensi dell'ordinamento dello stato civile, la dichiarazione prevista dal medesimo
art. 24 della legge.
Art.
16
Adempimenti
relativi allo stato civile
1.
L'ufficiale dello stato civile che ha iscritto la dichiarazione
dell'interessato, volta all'acquisto, alla perdita, al riacquisto o al mancato
riacquisto della cittadinanza, trasmette copia della dichiarazione medesima e
della documentazione che la correda all'autorita' competente ad accertare la
sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi degli
effetti anzidetti.
2.
L'autorita' competente, ai sensi del comma 1, e' il sindaco del comune in cui
la dichiarazione e' stata iscritta, nelle ipotesi previste dagli articoli 2,
commi 2 e 3; 3, comma 4; 4, comma 1, lettera c); 4, comma 2;11; 13, comma
1,lettere c) e d); 14 e 17 della legge.
3.
Quando la dichiarazione, con la documentazione che la correda, e' stata
ricevuta dall'autorita' diplomatica o consolare, e' questa competente, nelle
ipotesi previste nel comma 2, ad operare l'accertamento della sussistenza delle
condizioni stabilite dalla legge.
4.
In ogni altra ipotesi, diversa da quelle menzionate nel comma 2, in cui pure
sia prevista una dichiarazione dell'interessato, competente all'accertamento e'
il ministero dell'interno, al quale l'ufficiale dello stato civile o
l'autorita' diplomatica o consolare trasmettono copia della dichiarazione
ricevuta dall'interessato e della documentazione da questi prodotta.
5.
L'autorita' diplomatica o consolare, nei casi in cui provvede direttamente
all'accertamento, trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai
sensi dell'art. 63, secondo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238,
copia della dichiarazione ricevuta e comunicazione dell'esito
dell'accertamento. il sindaco, nei casi di sua competenza, trasmette
all'ufficiale dello stato civile comunicazione dell'esito
dell'accertamento.analogamente provvede il ministero dell'interno nei riguardi
dell'ufficiale dello stato civile che gli ha inviato gli atti; quando questi
gli sono pervenuti dall'autorita' diplomatica o consolare, trasmette
all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi del citato art. 63, anche
copia della dichiarazione dell'interessato.
6.
L'ufficiale dello stato civile provvede per la trascrizione della dichiarazione
nei registri di cittadinanza quando essa non sia stata a lui resa. provvede
altresi' per la trascrizione nei medesimi registri della comunicazione ricevuta
circa l'esito dell'accertamento e per l'annotazione nell'atto di nascita
dell'interessato della dichiarazione gia' iscritta o trascritta e della
comunicazione anzidetta.
7.
La trasmissione degli atti e delle comunicazioni indicati nel presente articolo
deve essere effettuata senza indugio. l'accertamento circa la sussistenza delle
condizioni stabilite dalla legge per l'acquisto, la perdita, il riacquisto, il
mancato riacquisto della cittadinanza deve essere compiuto dall'autorita'
competente entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti.
8.
Ad esclusione delle ipotesi previste dall'art. 1 della legge e di quelle in cui
sia richiesta una dichiarazione dell'interessato, il sindaco, sulla base delle
risultanze dello stato civile ed anagrafiche, emette attestazione
dell'acquisto, dalla perdita o del riacquisto della cittadinanza da persone
residenti nel comune o iscritte all'aire del comune e la trasmette, ai fini della
trascrizione nei registri di cittadinanza e dell'annotazione nell'atto di
nascita, all'ufficiale dello stato civile.
9.
La certificazione di cittadinanza e' rilasciata, sulla base delle risultanze
dello stato civile ed anagrafiche,in Italia dal sindaco del comune di residenza
degli interessati e all'estero dall'autorita' diplomatica o consolare
competente per territorio. non possono essere rilasciati certificati o
documenti che abbiano per presupposto l'essersi prodotto uno degli effetti
previsti dalla legge senza che sia stata previamente accertata dall'autorita'
competente la sussistenza di tutte le condizioni stabilite perche' tale effetto
si sia prodotto
Art.
17
Certificazione
della condizione d'apolidia
1.
Il ministero dell'interno puo' certificare la condizione di apolidia, su
istanza dell'interessato corredata della seguente documentazione:
a.
atto di nascita;
b.
documentazione relativa alla residenza in Italia;
c.
ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide.
2.
E' facolta' del ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri
documenti.
Art.
18
Regime
transitorio delle rinunce al riacquisto
1.
Le dichiarazioni di rinuncia al riacquisto di cui all'art. 13, comma 1, lettera
d), della legge possono essere rese alla competente autorita' entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento qualora effettuate da
coloro i quali, non avendo ancora riacquistato la cittadinanza secondo le
disposizioni di cui all'art. 9, primo comma, n. 3, dell'abrogata legge 13
giugno 1912, n. 555, abbiano maturato o maturino nel termine predetto il
periodo di residenza previsto dal citato art. 13, comma 1, lettera d).
Art.
19
Abrogazione
di norme
1.
E' abrogato il regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
DPR 362/1994 *
Decreto del Presidente della
Repubblica 18 Aprile 1994, n.
362, Regolamento recante disciplina dei procedimenti
ai acquisto della cittadinanza italiana
Articolo
1
Presentazione
della domanda
1.
L'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di cui
all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si
presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza
dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorita'
consolare.
2.
Nell'istanza devono essere indicati i presupposti in base ai quali
l'interessato ritiene di aver titolo all'acquisto o alla concessione della
cittadinanza.
3.
L'istanza dev'essere corredata della seguente documentazione, in forma
autentica:
a)
estratto dell'atto di nascita, o equivalente;
b)
stato di famiglia;
c)
documentazione relativa alla cittadinanza dei genitori, limitatamente
all'ipotesi in cui trattisi di elemento rilevante per l'acquisto della
cittadinanza;
d)
certificazioni dello stato estero, o degli stati esteri, di origine e di
residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti;
e)
certificato penale dell'autorita' giudiziaria italiana;
f)
certificato di residenza;
g)
copia dell'atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei
matrimoni, limitatamente all'ipotesi di acquisto della cittadinanza per
matrimonio.
4.
Ai fini della concessione, di cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, il ministro dell'interno e' autorizzato ad emanare, con proprio decreto,
disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti.
Articolo
2
Istruttoria
1.
L'autorita' che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 1 ne trasmette in
ogni caso immediatamente copia al ministero dell'interno, ed entro trenta
giorni dalla presentazione, salvo il caso previsto dal comma 2, inoltra al
ministero stesso la relativa documentazione con le proprie osservazioni.
2.
Nel caso di incompletezza o irregolarita' della domanda o della relativa
documentazione, entro trenta giorni l'autorita' invita il richiedente ad
integrarla e regolarizzarla, dando le opportune indicazioni ed i termini del
procedimento restano interrotti fino all'adempimento.
3.
Una volta che l'interessato abbia adempiuto a quanto richiesto, l'autorita'
procede a norma del comma 1, seconda parte. qualora l'adempimento risulti
insufficiente, o la nuova documentazione prodotta sia a sua volta irregolare,
l'autorita' dichiara inammissibile l'istanza, con provvedimento motivato,
dandone comunicazione all'interessato ed al ministero.
Articolo
3
Definizione
del procedimento
1.
Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il
termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento e'
di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Articolo
4
Comunicazioni
e notificazioni
1.
Ai fini previsti dall'articolo 7 del regolamento emanato con decreto del presidente
della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, il decreto del ministro e'
immediatamente trasmesso all'autorita' che ha ricevuto la domanda. quest'ultima
ne cura la notifica all'interessato, entro i successivi quindici giorni.
Articolo
5
Disposizioni
sul termine
1.
Il ministro dell'interno, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento, provvede alla modifica del decreto ministeriale 2
febbraio 1993, n. 284, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, indicando i termini previsti dal presente regolamento. 2. resta
salva la facolta' del ministro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, di stabilire ulteriori riduzioni dei termini.
Articolo
6
Verifiche
periodiche
1.
Il ministro dell'interno verifica periodicamente la funzionalita', la
trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente
regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento
della relativa disciplina ai principi ed alle disposizioni delle leggi 7 agosto
1990, n. 241, e 24 dicembre 1993, n. 537, e del presente regolamento.
2.
I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono
illustrate in un'apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di
ogni anno, alla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della
funzione pubblica.
Articolo
7
Disposizioni
transitorie
1.
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i procedimenti
gia' in corso, iniziano a decorrere i termini previsti dal regolamento stesso,
purche' piu' favorevoli per l'interessato rispetto a quelli indicati dalle
norme previgenti.
Articolo
8
Norme
abrogate
1.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente regolamento, le
seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e
gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del presidente della
repubblica 12 ottobre 1993, n. 572.
Articolo
9
Entrata
in vigore
1.
Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica.
L. 228/2003 *
Legge 11 Agosto 2003, n. 228, Misure contro la
tratta di persone
Articolo 1
(Modifica dell'articolo 600 del codice penale).
1. L'articolo 600 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art.. 600. - (Riduzione o mantenimento in schiavit� o in servit�). -
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di
proprietˆ ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di
soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali
ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo
sfruttamento, e' punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o
il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta e'
attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autoritˆ o
approfittamento di una situazione di inferioritˆ fisica o psichica o di una
situazione di necessitˆ, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro
o di altri vantaggi a chi ha autoritˆ sulla persona. La pena e' aumentata da un
terzo alla metˆ se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di
minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione
o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".
Articolo 2
(Modifica dell'articolo 601 del codice penale).
1. L'articolo 601 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Articolo 601. - (Tratta di persone). - Chiunque commette tratta di
persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine
di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce
mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autoritˆ
o approfittamento di una situazione di inferioritˆ fisica o psichica o di una
situazione di necessitˆ, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di
altri vantaggi alla persona che su di essa ha autoritˆ, a fare ingresso o a
soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo
interno, e' punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena e' aumentata
da un terzo alla metˆ se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in
danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della
prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".
Articolo 3
(Modifica dell'articolo 602 del codice penale).
1. L'articolo 602 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Articolo 602. - (Acquisto e alienazione di schiavi). - Chiunque, fuori
dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che
si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 e' punito con la
reclusione da otto a venti anni.
La pena e' aumentata da un terzo alla metˆ se la persona offesa e'
minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti
allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa
al prelievo di organi".
Articolo 4
(Modifica all'articolo 416 del codice penale).
1. Dopo il quinto comma dell'articolo 416 del codice penale e'
aggiunto il seguente:
"Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti
di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a
quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei
casi previsti dal secondo comma".
Articolo 5
(Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche,
societˆ e associazioni per delitti contro la personalitˆ
individuale).
1. Dopo l'articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e' inserito il seguente:
"Articolo 25-quinquies. - (Delitti contro la personalitˆ
individuale). -
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla
sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si
applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a. per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione
pecuniaria da quattrocento a mille quote;
b. per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma,
600-ter, primo e secondo comma, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da
trecento a ottocento quote;
c. per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma,
600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, la sanzione pecuniaria da duecento
a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1,
lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unitˆ organizzativa viene stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivitˆ ai sensi
dell'articolo 16, comma 3".
Articolo 6
(Modifiche al codice di procedura penale).
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a. all'articolo 5, comma 1, lettera b), le parole: ", 600,
601 e 602" sono soppresse;
b. all'articolo 51, comma 3-bis, dopo le parole: "di cui agli
articoli" sono inserite le seguenti: "416, sesto comma, 600, 601,
602,";
c. all'articolo 407, comma 2, lettera a), nel numero 7-bis), sono
inserite dopo le parole: "dagli articoli" la seguente:
"600," e dopo la parola: "601," la seguente:
"602,".
Articolo 7
(Ambito di applicazione delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e
19 marzo 1990, n. 55, e del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306).
1. All'articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, dopo le parole: "513-bis, 575," sono
inserite le seguenti: "600, 601, 602,".
2. All'articolo 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni, dopo le parole: "previste dagli articoli",
sono inserite le seguenti: "600, 601, 602,".
3. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,
e successive modificazioni, le parole: "416-bis," sono sostituite
dalle seguenti: "416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602,".
Articolo 8
(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172).
1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.172, al comma 1,
dopo le parole: "agli articoli" sono inserite le seguenti: "600,
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602," e dopo le parole:
"codice penale" sono aggiunte le seguenti: "e di cui
all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75". 2. Nel caso in cui la
persona offesa dal reato sia minorenne, resta fermo quanto previsto dall'ultimo
periodo del comma 3 dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.
Articolo 9
(Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o di
comunicazioni).
1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro
II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonche' dall'articolo 3
della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Articolo 10
(Attivitˆ sotto copertura).
1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro
II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonche' dall'art. 3 della
legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dell'art. 4, commi
1, 2, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438. Le operazioni indicate nei
commi 1 e 2 del medesimo art. 4 sono effettuate dagli ufficiali di polizia
giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione
investigativa antimafia, nei limiti delle loro competenze.
2. E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 della
legge 3 agosto 1998, n. 269.
Articolo 11
(Disposizioni di ordinamento penitenziario e relative a persone
che collaborano con la giustizia).
1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni, dopo le parole: "di cui all'articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale" sono aggiunte le seguenti: "e
agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice
penale".
2. Dopo il comma 8 dell'articolo 16-nonies del citato
decreto-legge n. 8 del 1991, e' aggiunto il seguente:
"8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano in
quanto compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei
delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice
penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di collaborazione
aventi i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 3".
Articolo 12
(Fondo per le misure anti-tratta).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per
le misure anti-tratta.
2. Il Fondo e' destinato al finanziamento dei programmi di
assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonche' delle
altre finalitˆ di protezione sociale previste dall'articolo 18 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le somme stanziate
dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, nonche' i proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di
condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei
delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600, 601 e 602 del codice
penale e i proventi della confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive
modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del medesimo
articolo.
4. All'articolo 80, comma 17, lettera m), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione
delle somme stanziate dall'articolo 18".
5. Il comma 2 dell'articolo 58 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' abrogato.
Articolo 13
(Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le
vittime
dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale).
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16-bis del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti
dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente,
dagli articoli 1 e 2 della presente legge, e' istituito, nei limiti delle
risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce,
in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza
sanitaria. Il programma e' definito con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per le pari opportunitˆ di concerto con il Ministro dell'interno e con
il Ministro della giustizia.
2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e
601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le
disposizioni dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998.
3. ll'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitˆ previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 14
(Misure per la prevenzione).
1. Al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione di prevenzione
nei confronti dei reati di riduzione o mantenimento in schiavit� o in servit� e
dei reati legati al traffico di persone, il Ministro degli affari esteri
definisce le politiche di cooperazione nei confronti dei Paesi interessati dai
predetti reati tenendo conto della collaborazione da essi prestata e
dell'attenzione riservata dai medesimi alle problematiche della tutela dei
diritti umani e provvede ad organizzare, d'intesa con il Ministro per le pari
opportunitˆ, incontri internazionali e campagne di informazione anche
all'interno dei Paesi di prevalente provenienza delle vittime del traffico di
persone. In vista della medesima finalitˆ i Ministri dell'interno, per le pari
opportunitˆ, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali provvedono
ad organizzare, ove necessario, corsi di addestramento del personale, nonche' ogni
altra utile iniziativa.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Articolo 15
(Norme di coordinamento).
1. All'articolo 600-sexies, primo comma, del codice penale, dopo
le parole: "600-quinquies" sono inserite le seguenti: ", nonche'
dagli articoli 600, 601 e 602,".
2. All'articolo 600-sexies, secondo comma, del codice penale, dopo
le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: ", nonche' dagli
articoli 600, 601 e 602, se il fatto e' commesso in danno di minore,".
3. All'articolo 600-sexies, quarto comma, del codice penale, dopo
le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: ", nonche' dagli
articoli 600, 601 e 602,".
4. All'articolo 600-sexies del codice penale e' aggiunto, in fine,
il seguente comma: "Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista
dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo
comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e
le diminuzioni di pena si operano sulla quantitˆ della stessa risultante
dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".
5. L'articolo 600-septies del codice penale e' sostituito dal
seguente:
"Art.. 600-septies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel
caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti
dalla presente sezione e' sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa
dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui
all'articolo 240 e, quando non e' possibile la confisca di beni che
costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il
reo ha la disponibilitˆ per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso
e' disposta la chiusura degli esercizi la cui attivitˆ risulta finalizzata ai
delitti previsti dalla presente sezione, nonche' la revoca della licenza
d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti
radiotelevisive".
6. Al primo comma dell'articolo 609-decies del codice penale, dopo
le parole: "dagli articoli" e' inserita la seguente: "600,"
e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti:
"601, 602,".
7. All'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma
1-bis, dopo le parole: "agli articoli" e' inserita la seguente:
"600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le
seguenti: "601, 602,".
8. All'articolo 398 del codice di procedura penale, al comma
5-bis, dopo le parole: "dagli articoli" e' inserita la seguente
"600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le
seguenti: "601, 602,".
9. All'articolo 472 del codice di procedura penale, al comma
3-bis, dopo le parole: "dagli articoli" e' inserita la seguente:
"600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le
seguenti: "601, 602,".
10. All'articolo 498 del codice di procedura penale, al comma
4-ter, dopo le parole: "agli articoli" e' inserita la seguente:
"600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le
seguenti: "601, 602,".
Articolo 16
(Disposizioni transitorie).
1. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 6
si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 6,
ai soli effetti della determinazione degli uffici cui spettano le funzioni di
pubblico ministero o di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la
fase delle indagini preliminari ovvero di giudice dell'udienza preliminare, non
si applica ai procedimenti nei quali la notizia di reato e' stata iscritta nel
registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale precedentemente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 7 non si applicano ai
procedimenti di prevenzione giˆ pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
[1] L'articolo 1-ter della L. 80/2005 stabilisce
che"in attesa della definizione delle quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono
essere stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quote massime
di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato per
esigenze di carattere stagionale per i settori dell'agricoltura e del turismo,
anche in misura superiore alle quote stabilite nell'anno precedente".
[2] Modifica inserita dal D. LGS. 5/2007.
[3] L'articolo 1 della L. 68/2007 stabilisce quanto
segue:
"Art. 1.
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per
visite, affari, turismo e studio
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per
visite, affari, turismo e studio non e' richiesto il permesso di soggiorno
qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali
casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo
testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello
indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi
dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la
sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della
provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'interno.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma
2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso
ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si
applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al
comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il
minore termine stabilito nel visto di ingresso.".
[4] L'articolo 1 della L. 68/2007 stabilisce quanto
segue:
"Art. 1.
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per
visite, affari, turismo e studio
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per
visite, affari, turismo e studio non e' richiesto il permesso di soggiorno
qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali
casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo
testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello
indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi
dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la
sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della
provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'interno.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma
2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso
ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica
qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si
sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine
stabilito nel visto di ingresso.".
[5] LÕarticolo 2, comma 5, del D.L. 195/2002 convertito,
con modificazioni, dalla L. 222/2002 stabilisce che queste
disposizioni"non si applicano allo straniero che richiede il permesso di
soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata
non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il
rinnovoÓ. Inoltre, il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che per i
rilievi fotodattiloscopici in questione"si applica la disciplina in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, prevista allÕarticolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioniÓ.
[6] L'articolo 1 della L. 68/2007 stabilisce quanto
segue:
"Art. 1.
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per
visite, affari, turismo e studio
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per
visite, affari, turismo e studio non e' richiesto il permesso di soggiorno
qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali
casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo
testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello
indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi
dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la
sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della
provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'interno.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma
2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso
ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica
qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si
sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine
stabilito nel visto di ingresso.".
[7] L'articolo 1 della L. 68/2007 stabilisce quanto
segue:
"Art. 1.
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per
visite, affari, turismo e studio
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per
visite, affari, turismo e studio non e' richiesto il permesso di soggiorno
qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali
casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo
testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello
indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi
dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la
sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della
provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'interno.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma
2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso
ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si
applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al
comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il
minore termine stabilito nel visto di ingresso.".
[8] LÕarticolo 2, comma 5, del D.L. 195/2002 convertito,
con modificazioni, dalla L. 222/2002 stabilisce che queste
disposizioni"non si applicano allo straniero che richiede il permesso di
soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata
non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il
rinnovoÓ. Inoltre, il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che per i
rilievi fotodattiloscopici in questione"si applica la disciplina in materia
di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, prevista allÕarticolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioniÓ.
[9] Modifica apportata dal D. LGS. 5/2007.
[10] Comma inserito dal D. LGS. 5/2007.
[11] I commi 4 e 5 dell'articolo 34 del D. LGS. 251/2007
recitano:
"4. Allo straniero con permesso di
soggiorno umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, rilasciato dalla questura su richiesta
dell'organo di esame della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato,
prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e' rilasciato al momento del
rinnovo il permesso per protezione sussidiaria di cui al presente decreto.
5. Ai titolari del permesso di soggiorno umanitario di cui
al comma 4 sono riconosciuti i medesimi diritti stabiliti dal presente decreto
a favore dei titolari dello status di protezione sussidiaria.".
[12] Modifica apportata da L. 296/2006.
[13] Articolo modificato dal D. LGS. 3/2007.
[14] Articolo inserito dal D. LGS. 3/2007.
[15] Il comma 2 dellÕart. 1 bis del D.L. 241/2004, introdotto
dal disegno di legge di conversione come approvato dal Senato recita:
2.
AllÕarticolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 1 �
sostituito dal seguente:
"1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro
II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonchŽ dellÕarticolo 3
della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni
dellÕarticolo 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438. Le
operazioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 sono effettuate
dagli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dellÕArma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, appartenenti alle strutture
specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle loro
competenze".
[16] Modifica apportata dalla L. 46/2007. Inoltre,
l'articolo 1 della L. 68/2007 stabilisce quanto segue:
"Art. 1.
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite,
affari, turismo e studio
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per
visite, affari, turismo e studio non e' richiesto il permesso di soggiorno
qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali
casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo
testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello
indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi
dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la
sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della
provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'interno.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma
2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso
ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si
applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al
comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il
minore termine stabilito nel visto di ingresso.".
[17] Comma inserito dal D. LGS. 5/2007.
[18] Il comma 10 dellÕart. 13 era stato modificato, dal 1
luglio 2002, dall'art. 299 L del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia. (testo A) approvato con il DPR
30 maggio 2002 n. 115 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno
2002 - S.O. n. 126). Il testo modificato era il seguente:
Ò10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 pu˜ essere sottoscritto anche
personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso
pu˜ essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla
comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso pu˜ essere
sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle
rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne
lÕautenticitˆ e ne curano lÕinoltro allÕautoritˆ giudiziaria. Lo straniero (...), qualora sia sprovvisto di un difensore, � assistito
da un difensore designato dal
giudice nellÕambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui
allÕarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
nonchŽ, ove necessario, da un interprete.Ó.
LÕart.
142 L del citato Testo unico reca peroÕ le seguenti disposizioni:
ART.
142 (L)
(Processo
avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti
all'Unione europea)
1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di
Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti
all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono
liquidati dal magistrato nella misura e con le modalitˆ rispettivamente
previste dagli articoli 82 e 83 ed � ammessa opposizione ai sensi dell'articolo
84.
Queste disposizioni continuano evidentemente ad essere valide. Presumibilmente,
quindi, la modifica apportata al comma 10 dovrebbe essere ora applicata al
nuovo testo del comma 8 dellÕarticolo 13, che assumerebbe la forma seguente:
Ò8. Avverso il decreto di
espulsione pu˜ essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in
composizione monocratica del luogo in cui ha sede lÕautoritˆ che ha disposto
lÕespulsione. Il termine � di sessanta giorni dalla data del provvedimento di
espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il
ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti
giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma
pu˜ essere sottoscritto anche personalmente, ed � presentato anche per il
tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona
interessata, � autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o
consolari che provvedono a certificarne lÕautenticitˆ e ne curano lÕinoltro allÕautoritˆ
giudiziaria. Lo straniero � ammesso allÕassistenza legale da parte di un
patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti
allÕautoritˆ consolare. Lo straniero (...), qualora sia sprovvisto di un difensore, � assistito da un difensore
designato dal giudice nellÕambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui
allÕarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, nonchŽ ove necessario, da un interprete.Ó
[19] Modifica apportata dal D. LGS. 5/2007.
[20] Comma aggiunto da L. 17/2007.
[21] Modifica apportata dal D. LGS. 17/2008.
[22] Comma aggiunto dalla L. 46/2007.
[23] Articolo aggiunto dal D. LGS. 154/2007.
[24] Articolo aggiunto dal D. LGS. 17/2008.
[25] Modifica apportata dal D. LGS. 5/2007.
[26] Il DPR 1656/1965 eÕ stato abrogato dal DPR 54/2002.
Il riferimento deve essere interpretato come relativo a questÕultimo DPR.
[27] Modifica apportata dal D. LGS. 5/2007.
[28] Modifica apportata dal D. LGS. 5/2007.
[29] Modifica apportata dal D. LGS. 5/2007.
[30] Modifica apportata dal D. LGS. 5/2007.
[31] Modifica apportata dal D. LGS. 5/2007.
[32] Modifica apportata dal D. LGS. 5/2007.
[33] Modifica apportata dal D. LGS. 5/2007.
[34] Modifica apportata dal D. LGS. 5/2007.
[35] Comma aggiunto dal D. LGS. 5/2007.
[36] Articolo inserito dal D. LGS. 5/2007.
[37] Modifica apportata dal D. LGS. 5/2007.
[38] Comma soppresso dal D. LGS. 30/2007. In precedenza,
il D. LGS. 3/2007 aveva gia' soppresso le parole", ovvero con straniero
titolare della carta di soggiorno di cui allÕarticolo 9,".
[39] Modifiche apportate dal D. LGS. 154/2007.
[40] Comma inserito dal D. LGS. 154/2007.
[41] Comma inserito dal D. LGS. 154/2007.
[42] Articolo inserito dal D. LGS. 154/2007.
[43] Le leggi finanziarie 448/1998, 488/1999 e 388/2000
hanno ridotto la portata di questa disposizione, limitando il godimento della
maggior parte delle prestazioni ai titolari di carta disoggiorno (vedi infra).
[44] Modifica introdotta dallÕarticolo 80, comma 12, della
L. 289/2002.
[45] Modifica introdotta dal D.L. 195/2002 convertito, con
modificazioni, dalla L. 222/2002. In precedenza, la disposizione
recitava"della manodopera occupataÓ.
[46] Modifica introdotta dalla L. 271/2004.
[47] Modifica introdotta dal D.L. 195/2002 convertito, con
modificazioni, dalla L. 222/2002. In precedenza, la disposizione recitava" I datori di lavoro che inoltrano la
dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5,
non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al
lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge, in relazione allÕoccupazione dei
lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione
presentata.Ó.
[48] Modifica introdotta dal D.L. 195/2002 convertito, con
modificazioni, dalla L. 222/2002. In precedenza, la disposizione recitava" I datori di lavoro che inoltrano la
dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5,
non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al
lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge, in relazione allÕoccupazione dei
lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione
presentata.Ó.
[49] Modifica introdotta dal D.L. 195/2002 convertito, con
modificazioni, dalla L. 222/2002.
[50] Modifica introdotta dal D.L. 195/2002 convertito, con
modificazioni, dalla L. 222/2002. In precedenza, la disposizione
recitava"che esclude il reato o la responsabilitˆ dellÕinteressatoÓ.
[51] Norma dichiarata
illegittima dalla Sent. Corte Cost. 78/2005, nella parte in cui fa derivare
automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore
extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i
quali gli articoli 380 e 381 c.p.p. prevedono l'arresto obbligatorio o
facoltativo in flagranza.
[52] Modifica introdotta dal D.L. 195/2002 convertito, con
modificazioni, dalla L. 222/2002. In precedenza, la disposizione
recitava"di cui agli articoli 18, 23 e 28 continuano ad essere svolte
dalla direzione provinciale del lavoroÓ.
[53] Modifica introdotta dal D.L. 195/2002 convertito, con
modificazioni, dalla L. 222/2002. In precedenza, la disposizione
recitava"della manodopera occupataÓ.
[54] Modifica introdotta dalla L. 271/2004.
[55] Norma dichiarata
illegittima dalla Sent. Corte Cost. 78/2005, nella parte in cui fa derivare
automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore
extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i
quali gli articoli 380 e 381 c.p.p. prevedono l'arresto obbligatorio o
facoltativo in flagranza.
[56] Modifica introdotta dal D. Lgs. 256/2004. In
precedenza, la disposizione recitava"della sentenzaÓ.
[57] Modifica introdotta dalla L. 80/2005.
[58] Modifica introdotta dalla L. 80/2005. In precedenza,
il comma recitava:"Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se
svolte a favore di piu' beneficiari, configurano rapporti di natura meramente
occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attivita' che coinvolgono il
lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso
dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a
compensi superiori a 5 mila euro sempre nel corso di un anno solare."
[59] Modifica introdotta dalla L. 80/2005.
[60] LÕarticolo 17, co. 2, D. Lgs. 251/2004 stabilisce
che"Il termine per l'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo
72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, decorre dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativoÓ.
[61] Modifica introdotta dalla L. 80/2005. In precedenza,
il comma recitava:"Il concessionario provvede al
pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i
dati anagrafici e il codice fiscale; effettua il versamento per suo conto dei
contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al
13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli
infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del
buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto, di cui al comma 1, a
titolo di rimborso spese."
[62] Modifica introdotta dalla L. 80/2005.
[63] Modifica introdotta dalla L. 80/2005. In precedenza:
metropolitane.
[64] Articolo modificato dal D. Lgs. 251/2004. In
precedenza, lÕarticolo recitava:
ÒArt. 72.
Disciplina del lavoro
accessorio
1. Per ricorrere a
prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite
autorizzate uno o piu' carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del
valore nominale di 7,5 euro.
2. Il prestatore di
prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso uno o
piu' enti o societa' concessionari di cui al comma 5 all'atto della
restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro
accessorio, in misura pari a 5,8 euro per ogni buono consegnato. Tale compenso
e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato
o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
3. L'ente o societa'
concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta
i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, registrando i dati anagrafici e
il codice fiscale e provvedendo per suo conto al versamento dei contributi per
fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge n. 335 del 1995, in misura di 1 euro e per fini
assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro.
4. L'ente o societa'
concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro, a titolo di rimborso spese.
5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni
contenute nel presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali individua gli enti e le societa' concessionarie alla
riscossione dei buoni, nonche' i soggetti autorizzati alla vendita dei buoni e
regolamenta, con apposito decreto, criteri e modalita' per il versamento dei
contributi di cui al comma 3 e delle relative coperture assicurative e
previdenziali.Ó
[65] Comma aggiunto da D. Lgs. 32/2008.
[66] Modifica apportata da D. Lgs. 32/2008. Il testo
precedente era il seguente:
"2. La continuita' del soggiorno e' interrotta dal provvedimento
di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata."
[67] Articolo modificato da D. Lgs. 32/2008. Il testo
precedente era il seguente:
"Art.
20.
Limitazioni
al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico
1.
Il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro
familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, puo' essere limitato solo per
motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2.
I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del principio di
proporzionalita' ed in relazione a comportamenti della persona, che
rappresentino una minaccia concreta e attuale tale da pregiudicare l'ordine
pubblico e la sicurezza pubblica. La esistenza di condanne penali non
giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.
3.
Nell'adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di
ordine pubblico o di pubblica sicurezza, si tiene conto della durata del
soggiorno in Italia dell'interessato, della sua eta', del suo stato di salute,
della sua situazione familiare e economica, della sua integrazione sociale e
culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il
Paese d'origine.
4.
I cittadini dell'Unione europea ed i loro familiari, qualunque sia la loro
cittadinanza, che abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui
all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio dello Stato solo per
gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica.
5.
I cittadini dell'Unione europea che hanno soggiornato nel territorio nazionale
nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo
per motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello
Stato, salvo quando l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del
minore, secondo quanto contemplato dalla Convenzione sui diritti del fanciullo
del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.
6.
Le malattie o le infermita' che possono giustificare limitazioni alla liberta'
di circolazione sul territorio nazionale sono solo quelle con potenziale
epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita', nonche' altre
malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreche' siano oggetto di
disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie
che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono
giustificare l'allontanamento del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari.
7.
Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale di cui ai comma 1,
4 e 5 e' adottato dal Ministro dell'interno con atto motivato, salvo che vi
ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotto in una lingua
comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di
allontanamento e' notificato all'interessato e riporta le modalita' di
impugnazione e della durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale,
che non puo' essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento
indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non puo'
essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di
comprovata urgenza.
8.
Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio
nazionale in violazione del divieto di reingresso e' punito con l'arresto da
tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000 ed e' nuovamente
allontanato con accompagnamento immediato.
9. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato si
trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento
di cui al comma 7, ovvero quando il provvedimento e' fondato su motivi di
pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, il
questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento
dell'interessato dal territorio nazionale."
[68] Articolo aggiunto da D. Lgs. 32/2008.
[69] Articolo aggiunto da D. Lgs. 32/2008.
[70] Articolo modificato da D. Lgs. 32/2008. Il testo
precedente era il seguente:
"Art.
21.
Allontanamento
per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno
1.
Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza,
puo' altresi' essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che
determinano il diritto di soggiorno dell'interessato, salvo quanto previsto
dagli articoli 11 e 12.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato dal Prefetto,
territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, con
atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento e' adottato
tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua eta',
della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami
con il Paese di origine ed e' tradotto in una lingua comprensibile al
destinatario, ovvero in inglese, e riporta le modalita' di impugnazione,
nonche' il termine per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere
inferiore ad un mese. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non
puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale."
[71] Articolo modificato da D. Lgs. 32/2008. Il testo
precedente era il seguente:
"Art.
22.
Ricorsi
contro i provvedimenti di allontanamento
1.
Avverso il provvedimento di cui all'articolo 20 e' ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.
2.
Il ricorso puo' essere presentato anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In
tale caso la procura speciale al patrocinante legale e' rilasciata avanti
all'autorita' consolare. Presso le stesse autorita' sono eseguite le
comunicazioni relative al procedimento.
3.
Il ricorso di cui al comma 1 puo' essere accompagnato da una istanza di
sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di allontanamento. Fino
all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento
impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi
su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di pubblica
sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato.
4.
Avverso il provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 21 puo' essere
presentato ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha
sede l'autorita' che lo ha disposto. Il ricorso e' presentato, a pena
d'inammissibilita', entro venti giorni dalla notifica del provvedimento di
allontanamento e deciso entro i successivi trenta giorni.
5.
Il ricorso puo' essere sottoscritto personalmente dall'interessato e puo'
essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tale caso la
sottoscrizione e' autenticata dai funzionari presso le rappresentanze
diplomatiche che ne certificano l'autenticita' e ne curano l'inoltro
all'autorita' giudiziaria italiana. Presso le stesse autorita' sono eseguite le
comunicazioni relative al procedimento.
6.
La parte puo' stare in giudizio personalmente.
7.
Contestualmente al ricorso puo' essere presentata istanza di sospensione
dell'esecutorieta' del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito
dell'istanza di sospensione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta
sospesa, salvo che provvedimento di allontanamento si basi su una precedente
decisione giudiziale.
8.
Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza,
cui e' stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento e'
consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per
partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua
presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine e alla
sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il
tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta
dell'interessato.
9.
Il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il
termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed
e' stata presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 7, il giudice
decide con priorita' sulla stessa prima della scadenza fissata per
l'allontanamento.
10. Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente sul
territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio
nazionale."
[72]
Verosimilmente, " tribunale ordinario in composizione monocratica del
luogo in cui ha sede".
[73] Decreto del Presidente
della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo A)
Titolo
I
Diritto
di ingresso e di soggiorno per i cittadini degli Stati membri
Art.
1. (L)
Ingresso
nel territorio dello Stato
1.
I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea hanno libero ingresso nel
territorio della Repubblica, fatte salve le limitazioni derivanti dalle
disposizioni in materia penale e da quelle a tutela dell'ordine pubblico, della
sicurezza interna e della sanita' pubblica in vigore per l'Italia,
conformemente ai Trattati, alle Convenzioni e agli Accordi fra Stati membri
dell'Unione europea e alle relative disposizioni di attuazione.
2.
Salvo che sia diversamente disposto in attuazione dei Trattati, delle
Convenzioni e degli Accordi fra Stati membri dell'Unione europea in vigore per
l'Italia, i cittadini di cui al comma 1 devono essere in possesso di un
documento di identificazione, valido secondo la legge nazionale almeno all'atto
dell'ingresso nel territorio dello Stato, e sono tenuti ad esibirlo ad ogni
richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.
Art.
2. (L)
Soggiorno
nel territorio dello Stato
1.
I cittadini di cui all'articolo 1 hanno diritto a stabilirsi o a soggiornare
nel territorio della Repubblica secondo le disposizioni di cui all'articolo 3.
2.
Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i cittadini di cui all'articolo
1 sono tenuti a richiedere la carta di soggiorno di cui all'articolo 5.
3.
Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi alla normativa
comunitaria, per i soggiorni di durata non superiore a tre mesi, i cittadini di
cui all'articolo 1 sono tenuti unicamente agli altri eventuali adempimenti
richiesti ai cittadini italiani per l'esercizio di particolari attivita'.
Art.
3. (L)
Diritto
di soggiorno
1.
Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di uno
Stato membro dell'Unione europea che:
a)
desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi un'attivita' autonoma;
b)
appartengano alla categoria dei lavoratori ai quali si applicano le
disposizioni dei regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione
europea, in conformita' agli articoli 39 e 40 del Trattato istitutivo della
Comunita' europea;
c)
desiderino entrare nel territorio della Repubblica per effettuarvi una
prestazione di servizi o in qualita' di destinatari di una prestazione di
servizi;
d)
siano studenti, iscritti a un istituto riconosciuto per conseguirvi, a titolo
principale, una formazione professionale, ovvero iscritti ad universita' o
istituti universitari statali o istituti universitari liberi abilitati a
rilasciare titoli aventi valore legale;
e)
abbiano o meno svolto un'attivita' lavorativa in uno Stato membro.
2.
Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica senza che sia
necessario il rilascio della carta di soggiorno di cui all' articolo 5:
a)
i lavoratori che esercitano un'attivita' subordinata di durata non superiore a
tre mesi; il documento in forza del quale gli interessati sono entrati nel
territorio, corredato da una dichiarazione del datore di lavoro che indica il
periodo previsto dell'impiego, costituisce titolo valido per il soggiorno;
b)
i lavoratori stagionali quando siano titolari di un contratto di lavoro vistato
dal rappresentante diplomatico o consolare o da una missione ufficiale di
reclutamento di manodopera dello Stato membro sul cui territorio il lavoratore
viene a svolgere la propria attivita'.
3.
Per i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, il soggiorno e'
altresi' riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli
di eta' inferiore ai ventuno anni e agli ascendenti e discendenti di tali
cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonche' in favore di
ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente
o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo
coniuge.
4.
Per i soggetti indicati alle lettere d) ed e) del comma 1, il soggiorno e'
riconosciuto a condizione che:
a)
siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una
polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';
b)
i soggetti indicati alla lettera d) dispongano di risorse economiche tali da
non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia, i soggetti indicati
alla lettera e), dispongano di un reddito complessivo, che non sia inferiore
all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335; tale reddito puo' essere comprensivo anche di pensione di invalidita'
da lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di
vecchiaia, ovvero di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia
professionale.
Il diritto di
soggiorno e' inoltre riconosciuto al coniuge non legalmente separato, ai figli di eta'
inferiore agli anni ventuno e ai
figli di eta' superiore agli anni ventuno, se a carico, nonche' ai genitori del
titolare del diritto di soggiorno e del coniuge, a condizione che:
1)
siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una
polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';
2)
il nucleo familiare di cui fanno parte abbia risorse tali da non costituire un
onere per l'assistenza sociale in Italia, ovvero goda di un reddito annuo non
inferiore a quello definito ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5.
Per l'accesso alle attivita' lavorative dipendenti o autonome trovano
applicazione, per i familiari di tutte le categorie dei titolari del diritto di
soggiorno, le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte
salve quelle afferenti il pubblico impiego nei termini previsti dall'articolo
38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6.
Ai lavoratori frontalieri, che hanno la loro residenza in un altro Stato membro
dell'Unione europea nel cui territorio di norma ritornano ogni giorno o almeno
una volta la settimana, verra' rilasciata una carta speciale valida per cinque
anni e rinnovabile automaticamente, conforme al modello stabilito con decreto
del Ministro dell'interno.
Art.
4. (L)
Permanenza
del diritto di soggiorno
1.
Il diritto di soggiorno per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
d) ed e), sussiste finche' i beneficiari soddisfino le condizioni ivi previste.
Titolo
II
Documenti
di soggiorno per i cittadini degli Stati membri
Art.
5 (R)
Richiesta
della carta di soggiorno
1.
La domanda per il rilascio della carta di soggiorno per i cittadini di uno
Stato membro dell'Unione europea deve essere presentata, entro tre mesi
dall'ingresso nel territorio della Repubblica, alla questura competente per il
luogo in cui l'interessato si trova, utilizzando una scheda conforme al modello
predisposto dal Ministero dell'interno, nel quale siano riportati:
a)
le complete generalita' dell'interessato;
b)
gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validita';
c)
la data d'ingresso nel territorio della Repubblica;
d)
i motivi e la durata del soggiorno in relazione alle fattispecie di cui
all'articolo 3, comma 1;
e)
il domicilio eletto nel territorio della Repubblica;
f)
l'eventuale indicazione dei familiari o altre persone a carico per le quali
l'interessato ha diritto di richiedere un documento di soggiorno.
2.
La domanda deve essere corredata della fotografia dell'interessato, in formato
tessera, in quattro esemplari; in luogo della fotografia in piu' esemplari,
all'interessato puo' essere richiesto di farsi ritrarre da apposita
apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione
all'ufficio.
3.
All'atto della presentazione della domanda il cittadino dell'Unione europea e'
tenuto ad esibire il passaporto o documento di identificazione valido,
rilasciato dalla competente autorita' nazionale, nonche':
a)
le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento nel territorio della Repubblica
delle attivita' che si intendono svolgere;
b)
per i lavoratori subordinati e per i lavoratori
stagionali, un attestato di lavoro o una dichiarazione di assunzione del datore
di lavoro; per i lavoratori stagionali l'attestato di lavoro o la dichiarazione
di assunzione deve specificare la durata del rapporto di lavoro;
c)
negli altri casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), la
documentazione attestante che l'interessato rientri in una delle suddette
categorie;
d)
per gli altri cittadini dell'Unione europea, non rientranti nei casi di cui
alle lettere b) e c) del presente comma, l'attestazione dell'iscrizione al
Servizio sanitario nazionale italiano o della titolarita' di una polizza
assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita' e la prova
della sufficienza dei mezzi di sostentamento di cui all'articolo 3, comma 4,
lettera b). Detta prova e' fornita, nel caso dei
cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), da documentazione
comunque idonea a dimostrare la disponibilita' del reddito stesso, con
l'indicazione del relativo importo, ovvero, nel caso
dei cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), di apposita
dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46, lettera o), del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante
la disponibilita' di risorse economiche tali da non costituire un onere per
l'assistenza sociale o da altro documento che attesti che tale
condizione e' comunque soddisfatta;
e)
per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), oltre alla
documentazione indicata alla lettera d), il certificato d'iscrizione al corso
di formazione professionale o corso di studi universitari e il certificato di
durata del corso.
4.
Con la domanda, l'interessato puo' richiedere il
rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4, quale che sia la loro cittadinanza. Qualora questi
ultimi abbiano la cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione europea,
ad essi e' rilasciato il titolo di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.
5.
Nei casi previsti dal comma 4, la domanda, contenente l'indicazione delle
generalita' complete, della nazionalita', e del rapporto di parentela o
coniugio delle persone interessate, deve essere corredata delle relative
fotografie e delle certificazioni attestanti le relazioni di parentela o
coniugio e le altre condizioni di cui al comma 3 (...). All'atto della domanda
deve essere esibito, per ciascuna delle persone interessate, il documento di
identificazione o, se si tratta di persone non appartenenti ad uno Stato membro
dell'Unione europea, il passaporto o documento equipollente.
6.
L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati o esibiti,
di cui puo' trattenere copia, ed accertata l'identita' dei richiedenti,
rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia
dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della propria sigla, quale
ricevuta, indicando il giorno in cui potranno essere ritirati la carta e gli
altri documenti di soggiorno richiesti. Analogo esemplare e' rilasciato alle
persone di cui al comma 4 di eta' maggiore.
7.
I documenti di soggiorno, nonche' i documenti ed i certificati necessari per il
loro rilascio o rinnovo, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente.
Art.
6. (R)
Rilascio
della carta di soggiorno
1.
La carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea
e' rilasciata su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro
dell'interno, entro centoventi giorni dalla richiesta. L'interessato puo'
dimorare provvisoriamente sul territorio, nonche'
svolgere le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, fino a quando non
intervenga il rilascio ovvero il diniego della carta di soggiorno. Decorso un
congruo periodo di studio e sperimentazione, si prevede il rilascio della carta
mediante utilizzo di mezzi di tecnologia avanzata, sulla base delle indicazioni
formulate dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
2.
La carta di soggiorno di cui sopra e' valida per tutto il territorio della
Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data del rilascio ovvero, per i
soggiorni inferiori all'anno, per la durata occorrente in relazione ai motivi
del soggiorno. Per i soggiorni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), la
carta non puo' avere durata superiore alla durata del corso di studi, salvo
rinnovo.
3.
La carta e' rinnovabile:
a)
per altri cinque anni, nel caso di carta rilasciata per lavoro frontaliero;
b)
a tempo indeterminato, negli altri casi in cui e' rilasciata per la durata di
cinque anni;
c)
per ciascun anno successivo alla durata del corso di studi, occorrente per
completare le verifiche di profitto richieste;
d)
alle condizioni e per la medesima durata prevista per il primo rilascio negli
altri casi.
4.
La carta di soggiorno costituisce documento d'identificazione personale per non
oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo e' effettuato
a richiesta dell'interessato, con l'indicazione aggiornata del luogo di
residenza, corredata di nuove fotografie.
5.
Fatte salve le disposizioni piu' favorevoli del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e del relativo regolamento di attuazione, le interruzioni del
soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio
della Repubblica motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano
la validita' della carta di soggiorno. La carta di soggiorno in corso di validita'
non puo' essere ritirata ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
a) e b), per il solo fatto che non esercitino piu' un'attivita' in seguito ad
incapacita' temporanea dovuta a malattia o infortunio.
Art.
7. (L)
Presupposti
e limiti del potere di allontanamento
1.
Alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6, concernenti l'ingresso o il
soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri della Unione europea nel
territorio della Repubblica, nonche' al loro allontanamento dal territorio stesso,
puo' derogarsi solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di
sanita' pubblica. I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza
devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale
dell'individuo.
2.
La sola esistenza di condanne penali non puo' automaticamente giustificare
l'adozione di tali provvedimenti.
3.
La scadenza del documento di identita' che ha permesso l'ingresso nel
territorio della Repubblica delle persone indicate agli articoli 1, 2 e 3 non
puo' giustificare il loro allontanamento dal territorio nazionale.
4.
Salvo il caso che vi si oppongono motivi inerenti alla sicurezza dello Stato, i
motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, sui
quali si basa il provvedimento che lo concerne, sono portati a conoscenza
dell'interessato.
5.
Le malattie o infermita' che possono giustificare il rifiuto d'ingresso o di
soggiorno sul territorio della Repubblica sono quelle menzionate nell'allegato
A al presente decreto.
6.
Le malattie o infermita' che insorgono successivamente al provvedimento di
ammissione al soggiorno, adottato nei termini di cui all'articolo 6, non
possono giustificare l'allontanamento dal territorio della Repubblica del
cittadino di altro Stato membro dell'Unione.
Art.
8 (L)
Allontanamento
dal territorio
1.
Salvo motivi di urgenza il termine concesso al cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea per abbandonare il territorio nazionale non puo' essere
inferiore a quindici giorni, nel caso di diniego di ammissione al soggiorno, e
ad un mese nel caso di diniego del rinnovo del soggiorno o del provvedimento di
allontanamento dal territorio della Repubblica.
2.
Scaduto il termine concessogli, l'autorita' di pubblica sicurezza provvedera'
all'avviamento dell'interessato alla frontiera mediante il foglio di via
obbligatorio.
Art.
9. (R)
Procedimento
in caso di determinazione negativa per l'interessato
1.
Il provvedimento di diniego del rilascio o del rinnovo della carta di
soggiorno, ovvero il provvedimento di allontanamento dal territorio della
Repubblica della persona gia' autorizzata a soggiornare su questo stesso, e'
adottato, salvo motivi di urgenza, dopo aver sentito il parere di apposita
Commissione, dinanzi alla quale l'interessato puo' farsi assistere o
rappresentare da persone di sua fiducia che dimostrino di possedere i seguenti
requisiti:
a)
cittadinanza di uno degli Stati dell'Unione europea e il godimento dei diritti
civili e politici;
b)
buona condotta morale;
c)
titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
2.
Il responsabile del procedimento di rilascio della carta di soggiorno ovvero di
adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio avvisa
l'interessato della facolta' di essere ascoltato davanti, alla Commissione,
comunicandogli la data dell'audizione ed il termine entro il quale puo'
depositare difese scritte. Il parere della Commissione e' richiesto dal
responsabile del procedimento entro trenta giorni dall'avvio del procedimento
stesso e la Commissione si pronuncia nei successivi quarantacinque giorni dalla
richiesta del parere.
3.
La Commissione di cui ai commi 1 e 2 e' istituita presso il Ministero
dell'interno, e' nominata con decreto del Ministro dell'interno ed e' composta
da un prefetto, che la presiede, da un questore e da altri tre membri, con
qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata,
designati, rispettivamente, dai Ministeri degli affari esteri, del lavoro e
delle politiche sociali e della salute. Un funzionario della carriera
prefettizia adempie alle funzioni di segretario della Commissione.
Art.
10. (L)
Validita'
per l'espatrio della carta d'identita'
1.
Il terzo comma dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 224, e'
sostituito dal seguente:"La carta d'identita' e' titolo valido per
l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e
in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi
internazionali.".
Art.
11. (L)
Condizioni
particolari per l'espatrio
1.
Per i minori degli anni diciotto l'espatrio e' subordinato all'assenso del
genitore esercente la patria potesta', o della persona che esercita la tutela.
2.
Per gli interdetti o gli inabilitati, l'espatrio e' subordinato all'assenso di
chi esercita, rispettivamente, la tutela o la curatela.
3.
Non puo' respingersi alla frontiera il titolare di regolare documento di
espatrio, rilasciato dalle autorita' italiane, anche se questo e' scaduto di
validita' o quando la cittadinanza del titolare medesimo sia contestata.
Art.
12. (L)
Validita'
quinquennale dei passaporti
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validita'
dei passaporti rilasciati ai cittadini italiani per recarsi negli Stati membri
dell'Unione europea, al fine di esercitarvi una attivita' indipendente oppure
subordinata, e' stabilita in anni cinque.
Art.
13. (L)
Esenzione
da diritti o imposte per i documenti di espatrio
1.
I passaporti e le carte d'identita' concessi o rinnovati ai cittadini che si
recano ad esercitare una attivita' indipendente oppure subordinata sul
territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea sono rilasciati, con
esenzione di qualsiasi diritto o tassa, salvo il rimborso del costo dello
stampato.
2.
Le stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati necessari per il
rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.
Art.
14. (R)
Documentazione
necessaria per attivita' disciplinate da norme di pubblica sicurezza
1.
Gli agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti di cui
all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' gli institori ed i
rappresentanti di case estere di cui all'articolo 243 del regolamento per
l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, qualora siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea,
sono tenuti a munirsi della sola copia della licenza concessa alla ditta
rappresentata provando la loro qualita' mediante certificato, rilasciato dalle
competenti autorita' del luogo dove ha sede la ditta.
Art.
15. (L)
Abrogazioni
1.
E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n.
1656.
[74] I commi 4 e 5 dell'articolo 34 del D. LGS. 251/2007
recitano:
"4. Allo straniero con permesso di
soggiorno umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni, rilasciato dalla questura su richiesta dell'organo
di esame della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, prima
dell'entrata in vigore del presente decreto, e' rilasciato al momento del
rinnovo il permesso per protezione sussidiaria di cui al presente decreto.
5. Ai titolari del permesso di soggiorno umanitario di cui
al comma 4 sono riconosciuti i medesimi diritti stabiliti dal presente decreto
a favore dei titolari dello status di protezione sussidiaria.".
[75] Questa modifica eÕ introdotta, in realtaÕ,
direttamente dallÕart. 14, co. 1 del DPR 334/2004, che non incide sulla
formulazione dellÕart. 15, co. 2 del DPR 394/99, ma la supera.
[76] Il riferimento alla prestazione di garanzia, imposto
dall'art. 39, D. Lgs. 286/1998, ha perso efficacia a causa della sostituzione
dell'art. 34 con altro di argomento completamente diverso.
[77] L'articolo 60,
comma 3 del D. LGS. 206/2007 recita:"3.
Il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto nell'articolo 49,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende fatto al titolo III del presente decreto; tuttavia resta attribuito all'autorita' competente di cui all'articolo 5 la scelta della eventuale
misura compensativa da applicare al richiedente.".
[78] Comma abrogato da L. 228/2003.
[79] Comma abrogato da D. LGS.25/2008. Le lettere c) e d)
erano state precedentemente abrogate dal D. LGS. 251/2007.
[80] Comma abrogato da D. LGS.25/2008.
[81] Comma abrogato da D. LGS.25/2008.
[82] Articolo abrogato da D. LGS.25/2008.
[83] Articolo abrogato da D. LGS.25/2008.
[84] Articolo abrogato da D. LGS.25/2008.
[85] Articolo abrogato da D. LGS.25/2008.
[86] LÕarticolo 2, comma 8, del D.L. 195/2002 convertito, con modificazioni, dalla L. 222/2002 stabilisce che Òper soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso umanitario di cui allÕarticolo 5, comma 6, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioniÓ.
[87] Comma abrogato dal DPR 362/1994.
[88] Termine prorogato dalla L. 22 dicembre 1994, n. 736
e, successivamente, dalla L. 23 Dicembre 1996, n. 662.
[89] Articolo introdotto da L. 124/2006.
[90] Articolo introdotto da L. 124/2006.
[91] L'art. 1, comma 2 L. 124/2006 recita:"2. La circolare di cui all'articolo 17-ter, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e'
emanata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.".
[92] Articolo abrogato da L. 379/2000.
[93] Articolo abrogato dal DPR 3 Novembre 2000, n. 296.
[94] Articolo abrogato dal DPR 362/1994.
[95] Articolo abrogato dal DPR 362/1994.
[96] Comma abrogato dal DPR 362/1994.
[97] Comma abrogato dal DPR 362/1994.
[98] Comma abrogato dal DPR 362/1994.