PRINCIPALI EMENDAMENTI AL DDL SICUREZZA (A.S. 733)
APPROVATI IN COMMISSIONE AL SENATO
1.7 (testo 2)
DE SENA,
LUMIA,
CASSON,
BIANCO,
INCOSTANTE,
LATORRE,
CAROFIGLIO,
MARITATI,
CHIURAZZI,
D'AMBROSIO,
DELLA MONICA,
GALPERTI,
ADAMO,
BASTICO,
CECCANTI,
MAURO MARIA
MARINO, PROCACCI,
SANNA,
VITALI
Dopo il
comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:
1-bis. All'articolo 416, sesto comma,
del codice penale, le parole: "600, 601 e 602" sono sostituite dalle
seguenti: "600, 601 e 602, nonch all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni".
3.8 (testo 2)
BRICOLO,
MAURO,
BODEGA,
MAZZATORTA,
VALLARDI
Al comma 1,
capoverso "Art. 5", dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le istanze o dichiarazioni di
elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza di
cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono soggette al
pagamento di una tassa di importo pari ad euro 200.
2-ter. Il gettito derivante dalla tassa
di cui al comma 2-bis attribuito allo stato di
previsione del Ministero dell'interno che lo destina per la met al
finanziamento di progetti del Dipartimento per le Libert civili e
l'Immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione
ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la
partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea..
3.10
BRICOLO,
MAURO,
BODEGA,
MAZZATORTA,
VALLARDI
Al comma 1,
capoverso "Art. 5", dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Dopo l'articolo 9 della legge 5
febbraio 1992, n. 91, inserito il seguente:
"Art.
9-bis.
– 1. Ai
fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della
cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque
allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per
legge"..
3.0.4 (testo
2)
BRICOLO,
MAURO,
BODEGA,
MAZZATORTA,
VALLARDI
Dopo
l'articolo, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
1.
All'articolo 116, comma 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante
l'approvazione del testo del codice civile, sono aggiunte infine le seguenti
parole: "nonch un documento attestante la regolarit del soggiorno nel
territorio italiano".
8.0.100
Il Governo
Dopo
l'articolo, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di
sequestro di persona e sottrazione di persone incapaci)
Al codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 605, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
Se il fatto di cui al primo comma commesso in danno di un minore, si applica
la pena della reclusione da
tre a dodici anni. Se il fatto commesso in presenza di taluna delle
circostanze di cui
al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni 14 o se il minore
sequestrato condotto o trattenuto
all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a
quindici anni.
Le pene previste dal terzo comma sono altres diminuite fino alla met nei
confronti dell'imputato che si adopera concretamente:
affinch il minore
riacquisti la propria libert;
per evitare che
l'attivit delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando
concretamente l'autorit di polizia o l'autorit giudiziaria nella raccolta di
elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione
o la cattura di uno o pi autori di reati;
per evitare la
commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore.
b) dopo l'articolo 574, inserito il seguente:
Art. 574-bis. - (Sottrazione e
trattenimento di minore all'estero) - Salvo che il fatto costituisca pi grave
reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potest dei
genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo
all'estero contro la volont del medesimo
genitore o tutore,
impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della potest
genitoriale,
punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto di cui al primo comma commesso nei confronti di un minore che
abbia compiuto gli anni 14 e con il suo consenso si applica la pena
della reclusione da sei mesi a tre anni.
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in
danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione
dall'esercizio della potest dei genitori
9.100
Il Governo
Sostituire
l'articolo con il seguente:
Art. 9.
(Ingresso e
soggiorno illegale nel territorio dello Stato)
1. Al testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 10,
inserito il seguente:
Art. 10-bis.
(Ingresso e
soggiorno illegale nel territorio dello Stato)
1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, lo straniero che fa
ingresso, ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle
disposizioni del presente testo unico nonch di quelle di cui all'articolo 1
della legge 28 maggio 2007, n. 68, punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000
euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del
codice penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero
destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10,
comma 1.
3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis
del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi
del comma 1 non richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13,
comma 3, da parte dell'autorit giudiziaria competente all'accertamento del
medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione
ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorit
giudiziaria competente all'accertamento del reato.
5. Il giudice acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del
respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello
Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica
l'articolo 345 del codice di procedura penale.
6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui
al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento sospeso.
Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale
di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del
permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del
presente testo unico il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
b) all'articolo 16,
comma 1, le parole: "sentenza di condanna per un reato non colposo"
sono sostituite dalle seguenti: "sentenza di condanna per il reato di cui
all'articolo 10-bis
ovvero sentenza
di condanna per un reato non colposo."
16.4 (testo 2)
BRICOLO,
MAURO,
BODEGA,
MAZZATORTA,
VALLARDI
Al comma 1,
sostituire le parole: L'iscrizione anagrafica subordinata con le seguenti:
L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate.
Conseguentemente,
dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 29, comma 3 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lett. a) sostituita dalla seguente:
a) di un alloggio conforme ai
requisiti igienico-sanitari, nonch di idoneit abitativa, accertati dai
competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di et inferiore agli anni
quattordici al seguito di uno dei genitori, sufficiente il consenso del
titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorer..
16.5
Al comma
1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Se la verifica delle condizioni
igienico-sanitarie non compiuta nel termine di trenta giorni dalla richiesta
di iscrizione, quest'ultima effettuata con riserva di verifica, fatta salva
la facolt di successiva cancellazione in caso di verifica con esito negativo.
17.100
Sostituire
l'articolo con il seguente:
Art. 17.
(Attivit di trasferimendo di fondi "Money
transfer")
1.
Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, gli agenti in attivit finanziaria che prestano servizi di pagamento nella
forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per
dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione
un cittadino extracomunitario. Il documento conservato con le modalit
previste con decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo
7, comma 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli
agenti effettuano (entro dodici ore) apposita segnalazione all'autorit locale
di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il
mancato rispetto di tale disposizione sanzionato con la cancellazione
dall'elenco degli agenti in attivit finanziaria ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.
17.100/1
MARITATI,
BIANCO,
INCOSTANTE,
CAROFIGLIO,
DELLA MONICA,
GALPERTI,
BASTICO,
CECCANTI,
MAURO MARIA
MARINO, CASSON,
PROCACCI,
SANNA,
VITALI,
DE SENA,
D'AMBROSIO,
LATORRE,
ADAMO,
CHIURAZZI
All'emendamento
17.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:
2. Le disposizioni di cui al comma
precedente acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
18.2
Al comma 1,
lettera a), premettere la seguentea lettera:
0a) all'articolo 4, comma 3,
apportare le seguenti modifiche:
1)
dopo le parole: ''o che risulti condannato, anche'' sono inserite le seguenti:
''anche con sentenza non defInitiva, compresa quella adottata'';
2)
dopo il terzo periodo, inserire il seguente: ''Impedisce l'ingresso dello
straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile per uno dei
reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifIcazioni, relativi alla tutela
del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale''.
18.3
Al comma 1,
dopo la lettera a),
inserire la
seguente:
a-bis) all'articolo 5, comma 8-bis dopo le parole: ''ovvero
contraff o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto
d'ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di
soggiorno o di una carta di soggiorno'' inserire le seguenti: ''oppure utilizza
uno di tali documenti contraffatti o alterati''.
18.4
Al comma 1,
dopo la lettera a),
inserire la
seguente:
a-bis) all'articolo 9, comma 5, dopo il
primo periodo, aggiungere il seguente: ''Nel caso di richiesta relativa ai
familiari di cui al comma 1, il questore rilascia il titolo di soggiorno quando
i medesimi familiari sono regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato
ininterrottamente da almeno cinque anni, salvo quanto previsto dal comma 6.''.
18.5 (testo 2)
BRICOLO,
ALBERTO FILIPPI,
MAURO,
BODEGA,
MAZZATORTA,
VALLARDI
Al comma 1,
dopo lo lettera a)
inserire la
seguente:
a-bis) all'articolo 9 dopo il comma 2
aggiunto il seguente:
2-bis Il rilascio del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo subordinato al superamento, da
parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalit di svolgimento
sono determinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'istruzione, universit e ricerca.
18.21
Il Governo
Al comma 1,
capoverso, lettera b), il numero 2)
sostituito dal seguente:
2)
sostituire i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, con i seguenti:
''5-bis. Quando non sia stato possibile
trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione,
ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con
l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il
questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di cinque giorni. L'ordine dato con provvedimento scritto, recante
l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche
reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del questore pu essere
accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per
raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in
Italia, anche se onoraria, nonch, per rientrare nello Stato di appartenenza
ovvero, quando ci non sia possibile, nello Stato di provenienza.
5-ter. Lo straniero che senza
giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato in
violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, punito con la reclusione da
uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per
ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2,
lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o
non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine
prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il
permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi
ad un anno se l'espulsione stata disposta perch il permesso di soggiorno
scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato richiesto il rinnovo, ovvero
se la richiesta del titolo di soggiorno stata rifiutata, ovvero se lo
straniero si trattenuto nel territorio dello Stato in violazione
dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso,
salvo che lo straniero si trova in stato di detenzione in carcere, si procede
all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera
a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento
adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento
alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonch,
ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.
5-quater. Lo straniero destinatario del
provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al
comma 5-bis, che continua a permanere
illegalmente nel territorio dello Stato punito con la reclusione da uno a
cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo
ed obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto''.
18.22
Il Governo
Al comma 1,
dopo la lettera b), aggiungere la
seguente:
b-bis) all'articolo 32 sono
apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma l, sostituire le parole: ''e ai minori comunque affidati'' con le
seguenti: ''e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati
affidati''.
2)
al comma 1-bis, dopo le parole: ''ai minori
stranieri non accompagnati'', inserire le seguenti: '', affidati ai sensi
dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a
tutela''.
18.23 (testo
2)
BRICOLO,
MAURO,
BODEGA,
MAZZATORTA,
VALLARDI
Al comma 1,
dopo la lettera b)
aggiungere
le seguenti:
b-bis) all'articolo 5, dopo il comma 2-bis aggiunto il seguente:
''2-ter. La richiesta di rilascio e di
rinnovo del permesso di soggiorno sottoposta al pagamento di una tassa, il
cui importo fissato in 200 euro.'';
b-ter) all'articolo 30, dopo il comma 1-bis aggiunto il seguente:
''1-ter. La richiesta di rilascio e di
rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari sottoposta al
pagamento di una tassa, il cui importo fissato in 200 euro.'';
b-quater) il gettito derivante dalle tasse
di cui alle lettere precedenti, attribuito allo stato di previsione del
Ministero dell'interno che lo destina per la met al finanziamento di progetti
del Dipartimento per le Libert civili e l'Immigrazione diretti alla
collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi
in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi
finanziati dall'Unione europea.
18.24
BRICOLO,
MAURO,
BODEGA,
MAZZATORTA,
VALLARDI
Al comma 1,
dopo la lettera b),
aggiungere
la seguente:
b-bis) all'articolo 6, comma 2, le
parole: ''e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a
pubblici servizi'' sono sostituite dalle seguenti: ''e per quelli inerenti
all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35,''.
18.25
BRICOLO,
MAURO,
BODEGA,
MAZZATORTA,
VALLARDI
Al comma 1,
dopo la lettera b),
aggiungere
la seguente:
b-bis) all'articolo 29 il comma 8
sostituito dal seguente: ''Il nulla osta al ricongiungimento familiare
rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta''.
18.26 (testo
2)
BRICOLO,
MAURO,
BODEGA,
MAZZATORTA,
VALLARDI
Al comma 1,
dopo la lettera b),
aggiungere
le seguenti:
b-bis) all'articolo 29, dopo il comma 1-bis inserito il seguente:
''1-ter. Non consentito il
ricongiungimento dei famigliari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando
il famigliare di cui si chiede il ricongiungimento coniugato con un cittadino
straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale che abbia altro
coniuge;
b-ter) all'articolo 5, dopo il comma 5-bis inserito il seguente:
"5-ter. Il permesso di soggiorno
rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui
all'articolo 29, comma 1-ter".
18.27 (testo
2)
BRICOLO,
MAURO,
BODEGA,
MAZZATORTA,
VALLARDI
Al comma 1,
dopo la lettera b),
aggiungere
la seguente:
b-bis) l'articolo 6, comma 3
sostituito dal seguente:
''3.
Lo straniero che, a richiesta degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza,
non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del
passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno
o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato
punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda sino ad euro
2.000''.
18.28
Al comma 1,
dopo la lettera b),
aggiungere
la seguente:
b-bis) all'articolo 16, comma 1, dopo le
parole: ''n le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1,'', inserire
le seguenti: ''che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,''.
18.29
Al comma 1,
dopo la lettera b),
aggiungere
la seguente:
b-bis) all'articolo 26, comma 7-bis, apportare le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: ''del permesso di
soggiorno rilasciato allo straniero'' sono inserite le seguenti: ''anche se per
motivi diversi dal lavoro autonomo'';
b) alla fine, aggiungere il seguente
periodo: ''Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, e
all'articolo 14.''.
18.30
Al comma 1,
dopo la lettera b),
aggiungere
la seguente:
b-bis) all'articolo 29, il comma 5
sostituito con il seguente:
''5.
Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, consentito l'ingresso per
ricongiungimento al figlio minore, gi regolarmente soggiornante in Italia con
l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti
di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della
sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da
parte dell'altro genitore.''.
18.0.5 (testo
2)
BRICOLO,
MAURO,
BODEGA,
MAZZATORTA,
VALLARDI
Dopo
l'articolo, inserire il seguente:
Art. 18-bis.
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228
aggiunto il seguente:
"3-bis. 1. E' comunque istituito presso
il Ministero dell'interno un apposito registro delle persone che non hanno
fissa dimora.
2. Con decreto del
Ministro dell'interno, da adottarsi nel termine di 180 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalit di funzionamento del
registro di cui al comma 1 attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA.".
.
18.0.6 (testo
2)
BRICOLO,
MAURO,
BODEGA,
MAZZATORTA,
VALLARDI
Dopo
l'articolo,
inserire
il seguente:
Art. 18-bis.
1.
All'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 le parole: "
trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno" sono
sostituite dalle seguenti: "trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso
di soggiorno"..
18.0.7 (testo
3)
BRICOLO,
MAURO,
BODEGA,
MAZZATORTA,
VALLARDI
Dopo l'art.
18-bis, inserire il seguente:
"Art. 18-bis
(Accordo di
integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno)
Dopo l'articolo 4 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito il seguente: "Art.
4-bis (Accordo di integrazione). 1. Ai fini di cui alla presente
legge, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la
convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei
valori sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi reciprocamente a
partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societ.
2. Entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro
dell'istruzione, dell'universit e della ricerca e il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, stabilisce con apposito regolamento,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
i criteri e le modalit per la sottoscrizione, da parte dello straniero,
contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di
soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato
per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione,
da conseguire nel periodo di validit del permesso di soggiorno. La stipula
dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio
del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca
del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello
Stato, eseguita dal questore secondo le modalit di cui all'articolo 13, comma
4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.".
18.0.100
Il Governo
Dopo
l'articolo, inserire il seguente:
Art. 18-bis.
(Rimpatrio assistito di minore cittadino
dell'Unione europea)
1.Nei
limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per le
politiche migratorie, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui
all'articolo 33, comma 2-bis, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 e successive modificazioni, si applicano ai minori cittadini dell'Unione
europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la
prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo
quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.
19.0.10 (testo
2)
DELLA MONICA,
VITTORIA FRANCO,
ANNA MARIA
SERAFINI, INCOSTANTE,
BIANCO,
CAROFIGLIO,
LATORRE,
MARITATI,
CASSON,
GALPERTI,
BASTICO,
CECCANTI,
MAURO MARIA
MARINO, PROCACCI,
SANNA,
VITALI,
DE SENA,
CHIURAZZI,
D'AMBROSIO,
ADAMO
Dopo
l'articolo, inserire il seguente:
Art. 19-bis.
(Modifiche all'articolo 12 del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1.
All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 sostituito dal
seguente:
1.
Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, in violazione delle
disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o
effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato Ovvero compie
altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello
Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha
titolo di residenza permanente, punito con la reclusione da uno a cinque anni
e con la multa di 15.000 euro per ogni persona;
b) il comma 3 sostituito dal
seguente:
''3.
Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, in violazione delle
disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o
effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie
altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello
Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha
titolo di residenza permanente, punito con la reclusione da cinque a quindici
anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la
permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o pi persone;
b) la persona trasportata stata
esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumit per procurarne
l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata stata
sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la
permanenza illegale;
d) il fatto commesso da tre o pi
persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto
ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la
disponibilit di anni o materie esplodenti;
c) il comma 3-bis sostituito dal seguente:
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono
commessi ricorrendo due o pi delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista
aumenta'';
d)
il comma 3-ter sostituito dal seguente:
3-ter. La pena detentiva aumentata da
un terzo alla met e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i
fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di
reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento
sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in
attivit illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne
profitto, anche indiretto;
e) il comma 4 sostituito dal
seguente:
''4.
Nei casi previsti dai commi 1 e 3 obbligatorio l'arresto in flagranza;
f) dopo il comma 4 sono inseriti i
seguenti:
''4-bis. Quando sussistono gravi indizi di
colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, e applicata la custodia
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che
non sussistono esigenze cautelari.
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3
sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere
il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti''.
Art. 19-ter.
(Modifica all'articolo 407 del codice di
procedura penale)
1.
All'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: '', nonch dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni''.