(Sergio
Briguglio 7/11/2008)
PRINCIPALI
EMENDAMENTI AL DDL SICUREZZA (A.S. 733) APPROVATI IN COMMISSIONE AL SENATO
3.0.4 (testo 2) [1]
BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI
Dopo l'articolo,
inserire il seguente:
Art. 3-bis.
1.
All'articolo 116, comma 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante
l'approvazione del testo del codice civile, sono aggiunte infine le seguenti
parole: "nonch un documento attestante la regolarit del soggiorno nel
territorio italiano".
9.100[2]
Il Governo
Sostituire
l'articolo con il seguente:
Art. 9.
(Ingresso e
soggiorno illegale nel territorio dello Stato)
1. Al testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo
10, inserito il seguente:
Art. 10-bis.
(Ingresso e
soggiorno illegale nel territorio dello Stato)
1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, lo straniero che fa
ingresso, ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle
disposizioni del presente testo unico nonch di quelle di cui all'articolo 1
della legge 28 maggio 2007, n. 68, punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000
euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del
codice penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero
destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10,
comma 1.
3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi
del comma 1 non richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13,
comma 3, da parte dell'autorit giudiziaria competente all'accertamento del
medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione
ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorit
giudiziaria competente all'accertamento del reato.
5. Il giudice acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del
respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello
Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica
l'articolo 345 del codice di procedura penale.
6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui
al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento sospeso.
Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale
di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del
permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente
testo unico il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
b) all'articolo 16,
comma 1, le parole: "sentenza di condanna per un reato non colposo"
sono sostituite dalle seguenti: "sentenza di condanna per il reato di cui
all'articolo 10-bis ovvero
sentenza di condanna per un reato non colposo."
16.4 (testo 2)[3]
BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI
Al comma 1,
sostituire le parole: L'iscrizione anagrafica subordinata con le seguenti:
L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate.
Conseguentemente,
dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, la lett. a)
sostituita dalla seguente:
a) di un alloggio conforme ai requisiti
igienico-sanitari, nonch di idoneit abitativa, accertati dai competenti
uffici comunali. Nel caso di un figlio di et inferiore agli anni quattordici
al seguito di uno dei genitori, sufficiente il consenso del titolare
dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorer..
18.4[4]
Al comma 1, dopo
la lettera a), inserire la
seguente:
a-bis) all'articolo 9, comma 5, dopo il primo periodo,
aggiungere il seguente: ''Nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui al
comma 1, il questore rilascia il titolo di soggiorno quando i medesimi
familiari sono regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato
ininterrottamente da almeno cinque anni, salvo quanto previsto dal comma 6.''.
18.5 (testo 2)[5]
BRICOLO, ALBERTO FILIPPI, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI
Al comma 1, dopo
lo lettera a) inserire la
seguente:
a-bis) all'articolo 9 dopo il comma 2 aggiunto il
seguente:
2-bis Il rilascio del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo subordinato al superamento, da parte del
richiedente, di un test di
conoscenza della lingua italiana, le cui modalit di svolgimento sono
determinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro
dell'istruzione, universit e ricerca.
18.21[6]
Il Governo
Al comma 1,
capoverso, lettera b), il numero
2) sostituito dal seguente:
2)
sostituire i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, con i
seguenti:
''5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo
straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la
permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con
l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il
questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di cinque giorni. L'ordine dato con provvedimento scritto, recante
l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche
reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del questore pu essere
accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per
raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in
Italia, anche se onoraria, nonch, per rientrare nello Stato di appartenenza
ovvero, quando ci non sia possibile, nello Stato di provenienza.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane
illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal
questore ai sensi del comma 5-bis,
punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il
respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio
nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c),
ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la
propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza
di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o
annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se
l'espulsione stata disposta perch il permesso di soggiorno scaduto da pi
di sessanta giorni e non ne stato richiesto il rinnovo, ovvero se la
richiesta del titolo di soggiorno stata rifiutata, ovvero se lo straniero si
trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3,
della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si
trova in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo
provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal
questore ai sensi del comma 5-bis.
Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonch, ricorrendone i
presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.
5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di
espulsione di cui al comma 5-ter
e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel
territorio dello Stato punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si
applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto''.
18.22[7]
Il Governo
Al comma 1, dopo
la lettera b), aggiungere la
seguente:
b-bis) all'articolo 32 sono apportate le seguenti
modifiche:
1)
al comma l, sostituire le parole: ''e ai minori comunque affidati'' con le
seguenti: ''e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati''.
2)
al comma 1-bis, dopo le parole:
''ai minori stranieri non accompagnati'', inserire le seguenti: '', affidati ai
sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a
tutela''.
18.23 (testo 2)[8]
BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI
Al comma 1, dopo
la lettera b) aggiungere le
seguenti:
b-bis) all'articolo 5, dopo il comma 2-bis aggiunto il seguente:
''2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso
di soggiorno sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo fissato
in 200 euro.'';
b-ter) all'articolo 30, dopo il comma 1-bis aggiunto il seguente:
''1-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso
di soggiorno per motivi familiari sottoposta al pagamento di una tassa, il
cui importo fissato in 200 euro.'';
b-quater) il gettito derivante dalle tasse di cui alle lettere
precedenti, attribuito allo stato di previsione del Ministero dell'interno
che lo destina per la met al finanziamento di progetti del Dipartimento per le
Libert civili e l'Immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e
alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche
attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea.
18.24[9]
BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI
Al comma 1, dopo
la lettera b), aggiungere la
seguente:
b-bis) all'articolo 6, comma 2, le parole: ''e per quelli
inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi'' sono
sostituite dalle seguenti: ''e per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni
sanitarie di cui all'articolo 35,''.
18.25[10]
BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI
Al comma 1, dopo
la lettera b), aggiungere la
seguente:
b-bis) all'articolo 29 il comma 8 sostituito dal
seguente: ''Il nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato entro
centottanta giorni dalla richiesta''.
18.26 (testo 2)[11]
BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI
Al comma 1, dopo
la lettera b), aggiungere le
seguenti:
b-bis) all'articolo 29, dopo il comma 1-bis inserito il seguente:
''1-ter. Non consentito il ricongiungimento dei famigliari
di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il famigliare di cui si chiede
il ricongiungimento coniugato con un cittadino straniero regolarmente
soggiornante nel territorio nazionale che abbia altro coniuge;
b-ter) all'articolo 5, dopo il comma 5-bis inserito il seguente:
"5-ter. Il permesso di
soggiorno rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di
cui all'articolo 29, comma 1-ter".
18.27 (testo 2)[12]
BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI
Al comma 1, dopo
la lettera b), aggiungere la
seguente:
b-bis) l'articolo 6, comma 3 sostituito dal seguente:
''3.
Lo straniero che, a richiesta degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza,
non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del
passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno
o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato
punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda sino ad euro
2.000''.
18.30[13]
Al comma 1, dopo
la lettera b), aggiungere la
seguente:
b-bis) all'articolo 29, il comma 5 sostituito con il
seguente:
''5.
Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, consentito l'ingresso per
ricongiungimento al figlio minore, gi regolarmente soggiornante in Italia con
l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti
di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della
sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da
parte dell'altro genitore.''.
18.0.6 (testo 2)[14]
BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI
Dopo l'articolo, inserire
il seguente:
Art. 18-bis.
1.
All'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 le parole: " trascorso un anno
dalla scadenza del permesso di soggiorno" sono sostituite dalle seguenti:
"trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di
soggiorno"..
18.0.7 (testo 3)[15]
BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI
Dopo l'art.
18-bis, inserire il seguente:
"Art. 18-bis
(Accordo di
integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno)
Dopo l'articolo 4 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito il seguente: "Art.
4-bis (Accordo di
integrazione). 1. Ai fini di cui
alla presente legge, si intende con integrazione quel processo finalizzato a
promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel
rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi
reciprocamente a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della
societ.
2. Entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro
dell'istruzione, dell'universit e della ricerca e il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, stabilisce con apposito regolamento,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
i criteri e le modalit per la sottoscrizione, da parte dello straniero,
contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di
soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato
per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione,
da conseguire nel periodo di validit del permesso di soggiorno. La stipula
dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio
del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca
del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello
Stato, eseguita dal questore secondo le modalit di cui all'articolo 13, comma
4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.".
18.0.100[16]
Il Governo
Dopo l'articolo,
inserire il seguente:
Art. 18-bis.
(Rimpatrio
assistito di minore cittadino dell'Unione europea)
1.Nei
limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per le
politiche migratorie, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui
all'articolo 33, comma 2-bis, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applicano ai minori
cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello
Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del
minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.
[1] Impedisce la celebrazione del matrimonio in Italia da parte dello straniero che non possa dimostrare la regolarita' del proprio soggiorno.
[2] Sanziona con un'ammenda l'ingresso e il soggiorno illegali dello straniero. L'esecuzione dell'espulsione comporta una sentenza di non luogo a procedere. La presentazione di una domanda di protezione internazionale sospende il procedimento, che riprende in caso di diniego della protezione.
[3] Subordina iscrizione e variazione anagrafica (di italiani, comunitari o stranieri) alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui la persona intende fissare la residenza.
[4] Il familiare di titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo puo' ottenere analogo permesso solo dopo cinque anni di soggiorno legale in Italia.
[5] Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e' condizionato al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana.
[6] In caso di mancato ottemperamento all'ordine del questore di lasciare l'Italia entro cinque giorni, consente di iterare il provvedimento (cosa non ammessa, oggi, in base ad una consolidata giurisprudenza della Cassazione). Punisce con la reclusione anziche' con l'arresto il mancato ottemperamento all'ordine impartito nei casi di espulsione per overstaying.
[7] Preclude il rilascio di un permesso per lavoro o per studio al minore non accompagnato che non soddisfi le condizioni di soggiorno pregresso di durata non inferiore a tre anni e di partecipazioen a un progetto di integrazione di durata non inferiore a due anni.
[8] Introduce una tassa di 200 euro per ogni richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
[9] Rende obbligatoria l'esibizione del permesso di soggiorno ai fini dei provvedimenti relativi agli atti di stato civile.
[10] Sopprime la possibilita' di chiedere direttamente il visto di ingresso per ricongiungimento familiare in caso di inerzia dello Sportello unico.
[11] Cosi' come e' scritto, preclude l'ingresso e il soggiorno per ricongiungimento familiare anche del primo coniuge di uno straniero che abbia contratto matrimonio poligamico.
[12] Sanziona amministrativamente la mancata esibizione da parte dello straniero, senza giustificato motivo, dei documenti di identita' e del titolo di soggiorno.
[13] Preclude la possibilita' di tutelare il diritto all'unita' familiare del minore che sia figlio di una seconda moglie nell'ambito di una famiglia poligamica (oggi la madre del minore ha la possibilita' di fare ingresso per ricongiungimento in quanto madre, non in quanto coniuge).
[14] Riduce i tempi previsti per la cancellazione dell'iscrizione anagrafica in caso di ireperibilita' accertata o di mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale in fase di rinnovo del permesso.
[15] Istituisce una sorta di patente di integrazione a punti. All'esaurimento del credito segue l'espulsione.
[16] Prevede l'applicazione delle disposizioni sul rimpatrio assistito dei minori comunitari che esercitano la prostituzione in Italia.