INTERROGAZIONE SCRITTA E-4721/08

di Donata Gottardi (PSE)

alla Commissione

 

Oggetto:          Legge finanziaria italiana e diritti dei cittadini extracomunitari

 

In Italia stata approvata la legge n. 133 del 6 agosto 2008 che converte con modifiche il decreto legge n. 112 del 25 giugno, dettando misure economico-finanziarie.

 

Alcuni articoli inseriscono disposizioni che fanno riferimento alla nazionalit, alla cittadinanza e alla residenza delle persone.

 

In particolare:

     l'articolo 11 (Piano Casa), comma 2, inserisce, tra i soggetti destinatari dell'intervento, "gli immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione"; si indica, quindi, una soglia di accesso particolarmente elevata e creata una categoria aggiuntiva rispetto, ad esempio, a nuclei familiari a basso reddito, con il paradosso di un riconoscimento che finisce per essere peggiorativo;

     l'articolo 20 (Disposizioni in materia contributiva), comma 10, riconosce il diritto all'assegno sociale solo a coloro "che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale";

     l'articolo 81 (Settori petrolifero e del gas), comma 32, introduce una carta acquisti esclusivamente per i "residenti di cittadinanza italiana";

     l'articolo 83 (Efficienza dell'Amministrazione finanziaria), prevede un piano di controllo espressamente destinato ai soggetti non residenti e a quelli residenti da meno di 5 anni, con l'evidente pregiudizio che gli stranieri evadano il fisco in maniera proporzionalmente maggiore rispetto ai cittadini italiani;

 

Ritiene la Commissione le disposizioni di cui sopra compatibili con la normativa comunitaria e, in particolare, con lart. 6 TUE, con le disposizioni del TCE, con la direttiva 2003/109/CE[1], con il regolamento (CEE) n. 1408/71[2] e successive modifiche nonch con il regolamento (CE) n. 859/2003[3]?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-4721/08IT

Risposta di Jacques Barrot

a nome della Commissione

(5.11.2008)

 

La Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta alla sua interrogazione scritta prioritaria P-4722/08[4] per quanto riguarda la compatibilit degli articoli 20, 37, 81 e 83 della Legge 133/08 con i regolamenti (CEE) n. 1408/71[5] e (CEE) n. 1612/68[6] e con la direttiva 2004/38/CE[7].

 

Per quanto riguarda la compatibilit fra il diritto comunitario (direttiva 2004/38CE) e l'articolo 11.2 della Legge 133/08 relativo all'accesso all'edilizia popolare, che limiterebbe tale beneficio agli immigrati a basso reddito residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione, la Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla sua risposta all'interrogazione scritta E-6390/07[8] relativa all'accesso all'edilizia popolare a Verona.

 

Per quanto riguarda la valutazione degli articoli 11(2), 20 e 81 della legge in questione, va notato che a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere d) ed f) della direttiva 2003/109/CE[9] il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale; [nonch] () l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, nonch alla procedura per l'ottenimento di un alloggio."

 

Quanto alla mobilit intracomunitaria dei soggiornanti di lungo periodo garantita dalla direttiva, il suo stesso articolo 21, paragrafo 1, recita: Quando abbia ottenuto nel secondo Stato membro il titolo di soggiorno di cui allarticolo 19, il soggiornante di lungo periodo gode in questo Stato membro dello stesso trattamento nei settori e alle condizioni di cui allarticolo 11.

 

Le richiamate disposizioni escludono dal loro ambito di applicazione qualsiasi possibilit che uno Stato membro conceda particolari privilegi ai propri cittadini senza concederli anche ai soggiornanti di lungo periodo sul suo territorio.

 

Per quanto riguarda l'articolo 83 della Legge 133, va notato che a norma della direttiva 2003/109/CE i cittadini di paesi terzi possono acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo dopo aver soggiornato per almeno cinque anni nel territorio di uno Stati membro. Di conseguenza, i cittadini di paesi terzi che hanno acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva non rientrerebbero nel campo di applicazione dell'articolo 83 della legge italiana in questione.   

 

La Commissione provveder a sollecitare dalle autorit italiane maggiori informazioni in merito ai fatti riferiti.

 



[1]    GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

[2]    GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

[3]    GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.

[4]    http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB

[5]    Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunit – GU L 149 del 5.7.1971 (riferimento originario) – GU L 230 del 22.8.1983 (ristampa aggiornata 1983).

[6]    Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunit -           GU L 257 del 19.10.1968.

[7]    Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE – GU L 158 del 30.4.2004.

[8]    http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB

[9]    GU L 16 del 23.1.2004.