INTERROGAZIONE SCRITTA E-4721/08
di Donata Gottardi (PSE)
alla Commissione
Oggetto: Legge
finanziaria italiana e diritti dei cittadini extracomunitari
In Italia stata
approvata la legge n. 133 del 6 agosto 2008 che converte con modifiche il
decreto legge n. 112 del 25 giugno, dettando misure economico-finanziarie.
Alcuni articoli
inseriscono disposizioni che fanno riferimento alla nazionalit, alla
cittadinanza e alla residenza delle persone.
In particolare:
– l'articolo 11 (Piano
Casa), comma 2, inserisce, tra i soggetti destinatari dell'intervento,
"gli immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno 10 anni nel
territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione"; si
indica, quindi, una soglia di accesso particolarmente elevata e creata una
categoria aggiuntiva rispetto, ad esempio, a nuclei familiari a basso reddito,
con il paradosso di un riconoscimento che finisce per essere peggiorativo;
– l'articolo 20
(Disposizioni in materia contributiva), comma 10, riconosce il diritto
all'assegno sociale solo a coloro "che abbiano soggiornato legalmente, in
via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale";
– l'articolo 81 (Settori
petrolifero e del gas), comma 32, introduce una carta acquisti esclusivamente
per i "residenti di cittadinanza italiana";
– l'articolo 83
(Efficienza dell'Amministrazione finanziaria), prevede un piano di controllo
espressamente destinato ai soggetti non residenti e a quelli residenti da meno
di 5 anni, con l'evidente pregiudizio che gli stranieri evadano il fisco in
maniera proporzionalmente maggiore rispetto ai cittadini italiani;
Ritiene la Commissione le disposizioni di cui
sopra compatibili con la normativa comunitaria e, in particolare, con lart. 6
TUE, con le disposizioni del TCE, con la direttiva 2003/109/CE[1], con il regolamento (CEE) n. 1408/71[2] e successive modifiche nonch con il
regolamento (CE) n. 859/2003[3]?
E-4721/08IT
Risposta di Jacques Barrot
a nome della Commissione
(5.11.2008)
La Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta alla sua
interrogazione scritta prioritaria P-4722/08[4] per quanto riguarda la compatibilit
degli articoli 20, 37, 81 e 83 della Legge 133/08 con i regolamenti (CEE) n. 1408/71[5] e (CEE) n. 1612/68[6] e con la direttiva 2004/38/CE[7].
Per quanto riguarda la compatibilit fra il diritto comunitario (direttiva
2004/38CE) e l'articolo 11.2 della Legge 133/08 relativo all'accesso all'edilizia popolare, che
limiterebbe tale beneficio agli immigrati a basso reddito residenti da almeno
dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima
regione, la Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla sua risposta
all'interrogazione scritta E-6390/07[8] relativa all'accesso all'edilizia
popolare a Verona.
Per quanto riguarda la valutazione degli articoli 11(2), 20 e 81 della legge in questione, va notato che a
norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere d) ed f) della direttiva
2003/109/CE[9] il soggiornante di lungo periodo gode
dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: le prestazioni sociali, l'assistenza
sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale; [nonch] () l'accesso a beni e servizi a
disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, nonch alla procedura
per l'ottenimento di un alloggio."
Quanto alla mobilit intracomunitaria dei soggiornanti di lungo periodo
garantita dalla direttiva, il suo stesso articolo 21, paragrafo 1, recita:
Quando abbia ottenuto nel secondo Stato membro il titolo di soggiorno di cui
allarticolo 19, il soggiornante di lungo periodo gode in questo Stato membro
dello stesso trattamento nei settori e alle condizioni di cui allarticolo 11.
Le richiamate disposizioni escludono dal loro ambito di applicazione
qualsiasi possibilit che uno Stato membro conceda particolari privilegi ai
propri cittadini senza concederli anche ai soggiornanti di lungo periodo sul
suo territorio.
Per quanto riguarda l'articolo 83 della Legge 133, va notato che a norma della
direttiva 2003/109/CE i cittadini di paesi terzi possono acquisire lo status di
soggiornante di lungo periodo dopo aver soggiornato per almeno cinque anni nel
territorio di uno Stati membro. Di conseguenza, i cittadini di paesi terzi che hanno acquisito lo status di
soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva non rientrerebbero nel
campo di applicazione dell'articolo 83 della legge italiana in questione.
La Commissione provveder a sollecitare dalle autorit italiane maggiori
informazioni in merito ai fatti riferiti.
[1] GU
L 16 del 23.1.2004, pag. 44.
[2] GU
L 149 del 5.7.1971, pag. 2.
[3] GU
L 124 del 20.5.2003, pag. 1.
[4] http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB
[5] Regolamento
(CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione
dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunit
– GU L 149 del 5.7.1971 (riferimento originario) – GU L 230 del
22.8.1983 (ristampa aggiornata 1983).
[6] Regolamento
(CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera
circolazione dei lavoratori all'interno della Comunit - GU
L 257 del 19.10.1968.
[7] Direttiva
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE – GU
L 158 del 30.4.2004.
[8] http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB
[9] GU L 16 del 23.1.2004.