Sezione regionale per il Friuli-Venezia Giulia
Servizio di
consulenza ed informazioni
per stranieri
Federazione Lavoratori Funzione Pubblica UIL F.v.g.
Federazione Lavoratori Funzione Pubblica UIL Trieste
CONSULTA PER GLI IMMIGRATI RESIDENTI
DEL COMUNE DI TRIESTE
Spett. Ministero
dellĠInterno
Dipartimento per le libert civili e lĠimmigrazione
Alla
cortese attenzione del dott. Mario Morcone
Prefetto
Piazza
del Vicinale 1
00184
ROMA
Ill.mo Prefetto di Trieste
Dott.
Giovanni Balsamo
Prefettura di Trieste
TRIESTE
Ill.mo Questore
di Trieste
Dott.
Francesco Zonno
Questura di Trieste
TRIESTE
Preg.mo Dott.
Vladimiro Kosic
Assessore alla Sanit
Regione Autonoma Friuli- Venezia Giulia
TRIESTE
Preg.ma Dott.ssa
Alessia Rosolen
Assessore al Lavoro
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
TRIESTE
Preg.ma Dott.ssa
Chiaretta Spanghero
Direttrice
Direzione Centrale Lavoro Formazione Universit Ricerca
Servizio Lavoro
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
TRIESTE
Preg.mo Dott.
Enrico Gerin
Sportello Lavoro
Provincia di Trieste
TRIESTE
E p.c.
Preg.mo Prof. Franco Rotelli
Direzione generale
Azienda Sanitaria Locale n. 1 – Triestina
TRIESTE
Preg.mo Dott.
Franco Zigrino
Direttore generale Servizi Ospedalieri
Azienda Sanitaria Locale n. 1 Triestina
TRIESTE
OGGETTO: Osservazioni e rilievi critici sul trattamento giuridico riservato agli
infermieri professionali extracomunitari sul territorio italiano e, pi
specificatamente, nel Friuli-Venezia Giulia.
Preg.mi
Signori,
Le organizzazioni firmatarie vogliono esprimere con la presente il loro punto di vista critico riguardo allĠimplementazione della normativa inerente al soggiorno in Italia degli infermieri professionali appartenenti a paesi diversi da quelli dellĠUnione Europea, operata dagli organi locali competenti nel territorio della Regione Friuli-Venezia ed in particolare, per quanto a nostra diretta conoscenza, nella provincia di Trieste.
Come noto, le norme sullĠassunzione dallĠestero, sullĠingresso e sul soggiorno degli infermieri professionali sono state modificate per effetto della legge c.d. ÒBossi-FiniÓ (l. 30 luglio 2002, n. 189) che ha introdotto due importanti innovazioni volte a facilitare lĠingresso ed il soggiorno di tali categorie di lavoratori immigrati . Per effetto di tali disposizioni, tale categoria di lavoratori stata collocata al di fuori del meccanismo delle quote di ingresso, per cui divenuto possibile assumere infermieri dallĠestero in qualsiasi momento dellĠanno senza sottostare alle procedure del decreto annuale dei flussi (art. 27 comma 1 lett. r bis). Ugualmente, il nuovo regolamento di attuazione della legge ÒBossi-FiniÓ (d.P.R. 19.10.2004, n. 334) ha introdotto lĠulteriore novit, per la quale i lavoratori immigrati impiegati in Italia con la qualifica di infermieri professionali, dopo essere entrati per il tramite dellĠart. 27 T.U. immigrazione, possano cambiare datore di lavoro direttamente in Italia, senza dover intraprendere una nuova procedura di autorizzazione di assunzione dallĠestero (art. 40 c. 23 del regolamento).
La nuova normativa regolamentare, tuttavia, appare di complessa interpretazione, per cui si determinata la deprecabile situazione di una sua disomogenea e difforme applicazione nelle diverse realt locali, lasciata sostanzialmente alla discrezionalit dei locali organi di pubblica sicurezza e degli sportelli unici per lĠimmigrazione ovvero, come nel caso della Regione Friuli-Venezia Giulia, degli uffici provinciali del lavoro.
Tutto ci in ordine alla questione fondamentale se il rinnovo del permesso di soggiorno a favore dellĠinfermiere professionale extracomunitario debba essere vincolato o meno al rilascio di un nuovo nulla osta al lavoro, ovvero alla proroga dellĠoriginaria autorizzazione al lavoro rilasciata ai fini dellĠemanazione del visto, anche nei casi in cui il lavoratore abbia cambiato il proprio datore di lavoro, e se, in caso di risposta affermativa al primo quesito, tale nuovo nulla osta o nuova proroga possa essere concessa per un numero indefinito di volte o invece per una volta soltanto, costringendo in questĠultimo caso il lavoratore migrante al termine del primo rinnovo a fare ritorno nel paese di origine per eventualmente attivare una nuova procedura di assunzione dallĠestero.
Si rileva che le prassi sinora adottate nel Friuli-Venezia Giulia ed in particolare, per quanto di nostra diretta conoscenza, a Trieste, sembrano seguire un orientamento interpretativo restrittivo a nostro avviso non conforme alle norme di legge.
Secondo
tale orientamento, infatti, si ritiene che debbano applicarsi le norme di
cui allĠart. 40 c. 2 del
regolamento del T.U. (ÒSalvo diversa disposizione di legge o di regolamento,
il nulla osta al lavoro non pu essere concesso per un periodo superiore a
quello del rapporto a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga
oltre il predetto limite biennale, se prevista, non pu superare lo stesso
termine di due anni. Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui ai
commi 6 e 21 il nulla osta al lavoro viene concesso a tempo indeterminato.Ó), interpretate nel senso che agli infermieri extracomunitari che
facciano ingresso in Italia per il tramite dellĠart. 27 c. 1 lett. r) bis,
debba consentirsi il rinnovo del permesso di soggiorno sempre e soltanto sulla
base di una proroga della durata dellĠoriginaria autorizzazione al lavoro,
ma che tale proroga possa essere
accordata per una volta soltanto
per una durata massima biennale, al termine della quale, lĠinfermiere professionale immigrato
deve attivare una nuova procedure di richiesta di assunzione dallĠestero. Ci indipendentemente
dal fatto se lĠinfermiere professionale abbia mutato nel frattempo datore di
lavoro rispetto a quello per il quale aveva ottenuto lĠoriginaria autorizzazione allĠassunzione.
Le
associazioni scriventi ritengono che detta interpretazione non sia corretta,
alla luce dei criteri interpretativi della norma giuridica di cui allĠart. 12
delle disposizioni preliminari al codice civile (criterio di interpretazione
della norma giuridica letterale, sistematica e teleologica cio secondo il significato delle parole, la ratio complessiva delle disposizioni
normative e le intenzioni del legislatore ).
Si
ritiene, infatti, che le citate disposizioni dellĠart. 40 c. 2 del d.P.R. n.
394/99 debbano essere lette ed interpretate in combinazione logica e razionale
con le disposizioni introdotte appositamente nel corso del 2004 con lĠattuale art.
40 c. 23 del citato regolamento in cui si afferma: Ò[É] I lavoratori di cui
allĠart. 27 comma 1 lett. [...] r bis) del T.U. possono instaurare un nuovo
rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida
con quella per cui stato rilasciato lĠoriginario nulla osta. Si applicano nei
loro confronti lĠart. 22 comma 11 del TU e gli artt. 36 bis e 37 del presente
regolamento. I permessi di soggiorno non possono essere convertiti, salvo
quanto previsto dallĠart. 14 comma 5.Ó
Come
noto, lĠart. 22 c. 11 del T.U.
richiamato dallĠart. 40 c 23 citato prevede un periodo di disoccupazione
tollerata di sei mesi per la generalit dei lavoratori
extracomunitari, durante i quali essi possono beneficiare del rilascio
di un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, cos come precisato
dallĠart. 37 del regolamento pure richiamato. LĠart. 36 bis del regolamento prevede per i lavoratori immigrati
la necessit di stipulare un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, in caso
di variazione del rapporto di lavoro, mentre lĠart. 37 prevede pure le modalit
di esercizio per lĠestensione alla generalit dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti dellĠiscrizione
alle liste e al percepimento delle
indennit di mobilit previste dalla disciplina sul lavoro in generale.
In pratica, il combinato disposto dei commi 2, 21 e 23 del d.P.R. n. 394/99, cos come novellato dal d.P.R. del 2004 applicativo della legge ÒBossi-FiniÓ, interpretato secondo i corretti dettami dei criteri logico-razionali e letterali, deve necessariamente condurre alla conclusione che al lavoratore infermiere extracomunitario che abbia fatto ingresso ex art. 27 co. 1 lett. r bis e che abbia cambiato il datore di lavoro non possa essere richiesto, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, una nuova autorizzazione al lavoro, essendo il trattamento del medesimo equiparato a quello della generalit dei lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti, con lĠunica limitazione –espressamente richiamata dal citato comma 23 dellĠart. 40 del regolamento – del permanere dello specifico settore di attivit, cio con lĠimpedimento per il lavoratore di svolgere mansioni diverse da quella di infermiere professionale. N si potrebbe sostenere che per gli infermieri professionali entrati in base allĠart. 27 e che abbiano mutato il posto di lavoro originario, i benefici di cui alla disciplina generale sulla mobilit e sul periodo di disoccupazione tollerata ai fini del soggiorno in Italia, richiamati dallĠ art. 37 del regolamento del T.U., debbano ritenersi applicabili solo entro i limiti della durata dellĠautorizzazione o nulla-osta al lavoro, e relativa proroga, perch se tale fosse stata la volont del legislatore, questi avrebbe dovuto esplicitamente prevederlo, secondo il principio "quod Lex voluit, dixit". Al contrario, il rimando di cui al comma 23 dellĠart. 40 non contiene limitazioni di sorta ed equipara pienamente il trattamento degli infermieri stranieri alla generalit dei lavoratori immigrati regolarmente residenti per quanto concerne indennit e liste di mobilit e permanenza nellĠiscrizione alle liste di collocamento dei lavoratori disoccupati. Ulteriormente, si ritiene che la norma di cui al comma 23 del citato art. 40, in quanto specificatamente rivolta agli infermieri, abbia il valore di norma speciale e dunque prevalente rispetto a quella generale di cui al comma 2 del medesimo art. 40, come suggerito dalla stessa formulazione del comma 2 che contiene la clausola di eccezione: ÒSalvo diversa disposizione di legge o di regolamento,ÉÓ.
In conclusione, si ritiene che lĠinterpretazione ivi proposta, a natura sia letterale che sistematica e logica, che muove cio dal contenuto letterale delle norme nonch dallĠanalisi complessiva del sistema normativo richiamato (cio i commi 2, 21 e 23 dellĠart. 40 del regolamento al T.U. immigrazione) lĠunica in grado di garantire una coerente ricostruzione della ratio legis della novella introdotta nel 2004, ovvero la finalit della norma di offrire un canale privilegiato di reclutamento allĠestero di infermieri professionali stranieri per ovviare alle carenze del mercato del lavoro locale prevenendo per nel contempo la possibilit che tali lavoratori possano mutare il rapporto di lavoro originario per sottrarsi ad eventuali ricatti, condizionamenti e conseguenti condizioni di sfruttamento lavorativo che potevano derivare dalla preesistente situazione di rapporto esclusivo con il datore di lavoro originario.
Siamo peraltro consapevoli che il Ministero dellĠInterno non abbia mai inteso aderire esplicitamente allĠinterpretazione della norme ivi proposta dalle associazioni scriventi e che, anzi, a fronte a quesiti sottopostogli da diverse questure, abbia indicato con circolare n. 400A/2004/462/P12.214.22 dd. 1 giugno 2004 alle questure di Òprocedere al rinnovo dei permessi di soggiorno ex art. 27 1Ħ comma lett. r bis) in presenza dei requisiti previsti dallĠart. 40 comma 2 DPR 394/99, quale la proroga della autorizzazione al lavoro per un periodo non superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e comunque non superiore a 2 anniÓ. Tale prassi, peraltro, non ha suscitato rilevanti problemi applicativi a livello nazionale, stante lĠinterpretazione prevalente da parte degli sportelli unici competenti al rilascio della suddetta autorizzazione al lavoro che la limitazione temporale biennale di cui al citato art. 40 comma 2 del DPR 394/99 debba riferirsi soltanto alla durata di ogni singola autorizzazione, e non al numero di proroghe possibili, che rimarrebbe pertanto illimitato. Questo soprattutto nel caso in cui lĠinfermiere professionale instauri un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, potendo di conseguenza ottenere un rinnovo del permesso di soggiorno di durata biennale. Tale ci risulta la prassi vigente nella quasi totalit del territorio nazionale.
Nel
territorio del Friuli-Venezia Giulia, invece, ed in particolare nella provincia
di Trieste, risulta consolidata una prassi diversa e disomogenea rispetto al
resto del territorio nazionale: una prassi secondo la quale, un infermiere professionale
extracomunitario che abbia fatto ingresso sul territorio nazionale con
unĠautorizzazione al lavoro a tempo determinato non pu ottenere unĠ ulteriore
proroga di detta autorizzazione successivamente alla prima, anche in presenza
di mutati rapporti di lavoro, con conseguente impossibilit di rinnovo del
permesso di soggiorno. Ugualmente,
agli infermieri extracomunitari non viene consentito il rilascio di una
nuova autorizzazione al lavoro a tempo indeterminato, pur in presenza di
offerte dĠimpiego a tempo indeterminato. Infine, ci risulta la prassi dellĠ
ufficio provinciale del lavoro di Trieste e, forse, delle altre province del
FVG, di non rilasciare autorizzazioni al lavoro a tempo indeterminato in
presenza di rapporti di impiego a tempo indeterminato instaurati con datori di lavoro privati, cooperative o
agenzie interinali, quando questĠultimi gestiscano strutture sanitarie o
reparti di esse sulla base di
regimi di appalto.
Si ritiene che tale ulteriore limitazione non abbia alcun fondamento giuridico per le seguenti ragioni:
a) innanzitutto viola il significato letterale della norma di cui allĠart. 40 c. 21 del D.P.R. n. 394/99 secondo la quale: Òle strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate allĠassunzione di infermieri, anche a tempo indeterminato,ÉLe societ di lavoro interinale possono richiedere il nulla osta per lĠassunzione di tale personale previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata. Le cooperative sono legittimate alla presentazione della richiesta di nullaosta, qualora gestiscano direttamente lĠintera struttura sanitaria o un reparto o un servizio della medesimaÓ;
b) perch in tale modo, lĠimpossibilit per le cooperative sociali di essere legittimate allĠassunzione a tempo indeterminato del personale infermieristico extracomunitario ex art. 27 T.U, costringe i medesimi datori di lavoro a violare le clausole contrattuali previste dai contratti di categoria e dalle clausole di appalto a garanzia del diritto di riassunzione del lavoratori e delle lavoratici in caso di passaggio di appalto. Tali clausole, infatti, sono previste ormai in tutti i settori che lavorano sulla base dei sistemi di appalto (pulizie, sanit privata, cooperative sociali, mense) e prevedono che, se non vi modifica nelle condizioni di appalto, il nuovo appaltatore ha lĠobbligo di assumere tutti gli addetti della precedente ditta appaltatrice iscritti a libro matricola da almeno tre mesi. Vi quindi un obbligo di ri-assunzione in caso di passaggio di appalto. Ovviamente, se il termine del contratto di lavoro viene invece fatto coincidere con la scadenza dellĠappalto, cos come invece la prassi dellĠUfficio provinciale del Lavoro di Trieste sembra determinare, tale obbligo di ri-assunzione non viene ad applicarsi, con gravissimo danno per il lavoratore/lavoratrice;
c) si viene cos a determinare una palese discriminazione diretta tra infermieri italiani e comunitari da un lato, e infermieri extracomunitari dallĠaltro nellĠaccesso al lavoro, in quanto a questĠultimi verrebbe impedito lĠaccesso a parit di condizioni con i primi ai contratti di lavoro a tempo indeterminato con le cooperative sociali e societ interinali, in palese violazione del principio di parit di trattamento e di non discriminazione in materia di lavoro di cui allĠart. 2 c. 3 e allĠart. 43 del T.U. immigrazione. Tale principio di parit di accesso allĠoccupazione deve intendersi riferito anche alle condizioni di accesso al lavoro, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale (sent. Corte Cost. n. 454/1998). LĠesistenza di una illegittima discriminazione diretta a danno degli infermieri extracomunitari in materia di lavoro legittimerebbe, pertanto, lĠavvio di una procedura giudiziaria anti-discriminazione, anche di natura collettiva (class action) ex art. 44 c. 10 del d.lgs. n. 286/98 con conseguente richiesta di risarcimento del danno a carico della pubblica amministrazione.
Si
sottolinea ancora una volta il danno gravissimo arrecato agli infermieri
professionali extracomunitari dalla prassi, ÒanomalaÓ e ÒdisomogeneaÓ rispetto
a quella prevalente nel resto del territorio nazionale, venutasi a consolidare nel territorio
della provincia di Trieste e, con ogni probabilit, nellĠintero territorio
regionale. La mancata proroga
delle autorizzazioni al lavoro e, conseguentemente, dei rinnovi dei permessi di
soggiorno determina per queste persone discontinuit nella produzione di
reddito, il carico dei costi di viaggio (particolarmente rilevanti per le
infermiere provenienti da paesi del Sud America ad esempio) per il rientro nel
paese di origine ed rilascio di un nuovo visto, la precariet ed incertezza nei
legami familiari in relazione ai famigliari che hanno ottenuto il
ricongiungimento familiare, lĠimpossibilit di un percorso di integrazione
giuridica in Italia venendo vanificati i requisiti di continuit di soggiorno
di lungo periodo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo
soggiornanti (direttiva n. CE/2003/109) e dellĠacquisto della cittadinanza
italiana per naturalizzazione (art. 9 L. n. 91/92).Il mancato rilascio
dellĠautorizzazione al lavoro a tempo indeterminato nei rapporti di lavoro con
cooperative sociali e agenzie interinali operanti in regime di appalto ha come
conseguenza per lĠinfermiere professionale extracomunitario il mancato rilascio
di un permesso di soggiorno di durata biennale, lĠunico che consente di
accedere a fondamentali misure di
integrazione sociale, ad es. in materia abitativa di cui allĠart. 40 c. 6 del
T.U. immigrazione (d.lgs. n. 286/98), quali lĠaccesso agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ovvero ai servizi e benefici per lĠaccesso alle locazioni abitative (L. n. 431/96: fondo per il sostegno
allĠaccesso alle abitazioni in locazione e relative legislazioni regionali) o
allĠaccesso alla prima casa in propriet (mutui regionali).
Non sorprende, pertanto, che stante alle informazioni e ai riscontri effettuati, lĠinterpretazione ermeneutica delle norme citate, cos come operata in senso irragionevolmente e illegittimamente restrittivo dalle autorit competenti delle realt provinciali del FVG, ha come effetto la fuga di molti infermieri professionali extracomunitari, i quali dopo aver svolto un primo periodo quadriennale di lavoro nel territorio regionale, non potendo ulteriormente rinnovare il loro permesso di soggiorno in loco a causa della prassi interpretativa ivi adottata, invece di ritornare nel paese di origine per avviare una nuova procedura di impiego dallĠestero, finiscono per insediarsi in altre regioni italiane, principalmente nel Veneto, nel Trentino-Alto Adige, in Lombardia o in Piemonte, ove evidentemente tali problemi nel rinnovo del permesso di soggiorno non vengono frapposti dalle locali questure e direzioni provinciali del lavoro (o sportelli unici immigrazione).
Le associazioni scriventi sottolineano, pertanto, che la prassi interpretativa ivi adottata nella realt locale del FVG, oltre ad essere non giuridicamente fondata per i motivi sopra indicati, foriera di costi e disagio sociale non solo per i diretti interessati, gli infermieri immigrati, ma anche per la collettivit regionale in generale, in quanto finisce per disincentivare la permanenza nella nostra regione proprio di quegli infermieri immigrati che hanno maturato unĠesperienza pluriennale di lavoro nelle realt sanitarie locali, sia pubbliche che private, con conseguente disperdersi di un ricco bagaglio di competenze professionali e linguistiche, proprio in un contesto in cui si riscontra una cronica carenza di personale infermieristico che mette in difficolt lo svolgimento di servizi sanitari essenziali per la collettivit, come periodicamente riferito dalla stampa locale.
Si ritiene, pertanto, che la diversa interpretazione normativa suggerita con la presente dalle associazioni scriventi rispetto alla prassi finora seguita, oltre ad essere maggiormente conforme ai canoni di una corretta di interpretazione delle norme giuridiche, corrispondendo alla ratio legis delle norme introdotte nel 2004, risponderebbe ugualmente agli interessi e ai diritti legittimi non solo dei diretti interessati, la categoria degli infermieri extracomunitari residenti nel FVG e titolari di un permesso di soggiorno ex art. 27 del T.U., ma anche della collettivit regionale in generale, interessata a migliori standard di efficienza e qualit dei servizi sanitari.
In conclusione si chiede, con la presente,
1) al Ministero dellĠInterno di:
- impartire disposizioni agli uffici periferici affinch il combinato disposto dei commi 2, 21 e 23 del d.P.R. n. 394/99, cos come novellato dal d.P.R. del 2004 applicativo della legge ÒBossi-FiniÓ, venga interpretato secondo i corretti dettami dei criteri logico-razionali e letterali, con la conseguenza che al lavoratore infermiere extracomunitario che abbia fatto ingresso ex art. 27 co. 1 lett. r bis e che abbia cambiato il datore di lavoro non possa essere richiesto, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, una nuova autorizzazione al lavoro, ma soltanto un nuovo contratto di soggiorno, essendo il trattamento del medesimo equiparato a quello della generalit dei lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti, con lĠunica limitazione –espressamente richiamata dal citato comma 23 dellĠart. 40 del regolamento – del permanere dello specifico settore di attivit, cio con lĠimpedimento per il lavoratore di svolgere mansioni diverse da quella di infermiere professionale.
In aggiunta e nellĠimmediato, anche qualora non il Ministero dellĠInterno non si trovasse concorde sullĠinterpretazione sopradescritta, si chiede con la presente:
2) alla Regione Friuli-Venezia Giulia, cui competono le funzioni amministrative di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e vigilanza sulle attivit e funzioni amministrative svolte in materia di lavoro dagli uffici provinciali del lavoro anche in relazione al procedimento di autorizzazione al lavoro per i cittadini extracomunitari (artt. 2 bis e 2 ter L.R. n. 3/2002), di impartire disposizioni affinch venga a cessare la prassi degli uffici provinciali del lavoro di non concedere proroghe successive alla prima alle autorizzazioni al lavoro per gli infermieri extracomunitari che hanno fatto ingresso ex art. 27 1. comma lett. r bis del T.U. immigrazione e venga ugualmente a cessare la prassi, palesemente illegittima e discriminatoria, nonch lesiva dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici interessate, di rifiutare il rilascio di autorizzazioni al lavoro a tempo indeterminato in caso di rapporti di lavoro instaurati con cooperative sociali e agenzie interinali operanti nella sanit privata in regime di appalto.
Certi dellĠattenzione che Vorrete riservare alla presente ed in attesa di un sollecito riscontro, cogliamo lĠoccasione per porgerVi i nostri migliori saluti e le nostre attestazioni di massima stima.
Trieste, 28
ottobre, 2008
Le
organizzazioni firmatarie:
Sez. regionale del
Friuli-Venezia Giulia
ASGI Sede
di Trieste, viale XX Settembre, 16 - Trieste
Tel. –
Fax 040/368463 – e-mail: walter.citti@asgi.it
Il delegato regionale
Dott. Walter Citti
SEGRETERIA
REGIONALE
Federazione
Lavoratori Funzione Pubblica UIL
FRIULI
VENEZIA GIULIA
Il segretario
generale sig. Carlo Viel.
Federazione Lavoratori Funzione Pubblica UIL Trieste
Via Polonio n.5
34125 Trieste
Tel. 040 3992425
Fax
040 3992738
E-Mail: trieste@uilfpl.it
Casella
Postale 1866
Il segretario generale sig. Luca Tracanelli
Unione Regionale del Friuli
Venezia Giulia – UIL
Servizio di consulenza ed
informazioni per stranieri
Via Polonio 5 – 34125 Trieste
Tel. +39.040.368522 – Fax +39.040.367803
E-mail: urfriuliveneziagiulia@uil.it
Il responsabile
Dott. Michele
Berti
CONSULTA PER GLI IMMIGRATI
RESIDENTI DEL COMUNE DI TRIESTE
Piazza Unit
dĠItalia, 4
34121 Trieste
Tel. 040 6754907
Il Presidente
Prof. Hector
Sommerkamp