(Sergio Briguglio 24/11/2008)
PRINCIPALI
ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA
(Aggiornamento
al 31 Ottobre 2008)
Nota: i testi delle leggi, dei decreti legislativi e dei
regolamenti vigenti in materia di diritto dello straniero sono riportati in sinottico-normativa-19.html.
La versione del presente manuale
aggiornata alla conclusione della XV Legislatura e' riportata in manuale-normativa.html;
quella del quadro della normativa aggiornata alla stessa data, in sinottico-normativa-16.html.
1. Ambito
di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con
la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica (*)
2. Categorie
di ingresso (*)
3.
Programmazione dei flussi (*)
4. Ingresso,
reingresso e uscita dallĠItalia (*)
5. Permesso
di soggiorno (*)
6. Iscrizione
anagrafica (*)
7. Permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (*)
8. Ingresso
e soggiorno per lavoro subordinato (*)
9. Ingresso
e soggiorno per lavoro stagionale (*)
10. Ingresso e
soggiorno per lavoro autonomo (*)
11.
Formazione di lavoratori all'estero (*)
12. Ingresso e
soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche (*)
13. Ingresso e
soggiorno per studio, formazione o tirocinio professionale e attivita'
scientifica (*)
14. Ingresso e
soggiorno per volontariato (*)
15. Professioni
(*)
16. Ricongiungimento
familiare e soggiorno per motivi familiari (*)
17. Minori
stranieri (*)
18. Protezione
sociale e sicurezza pubblica (*)
19. Respingimento
alla frontiera (*)
20. Espulsione
(*)
21. Trattenimento
nei CIE[1]
(*)
22. Sanzioni a
carico di terzi (*)
23. Stranieri
condannati o detenuti (*)
24. Assistenza
sanitaria (*)
25. Previdenza
sociale (*)
26. Assistenza
sociale e misure fiscali (*)
27. Enti di
patronato (*)
28. Politiche
di accoglienza e accesso all'alloggio (*)
29. Discriminazione
(*)
30. Qualifica
di titolare dello status di protezione internazionale (*)
31. Procedure
per riconoscimento e revoca della protezione internazionale (*)
32. Accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale (*)
33. Contenuto
della protezione internazionale (*)
34. Disposizioni
particolari per i minori non accompagnati (*)
35. Norme
transitorie (*)
36. Protezione
temporanea (*)
37. Asilo
costituzionale e ulteriori forme di protezione (*)
38. Cittadinanza
(*)
39. Apolidia (*)
40. Norme a
regime (*)
41. Neocomunitari
(*)
1. Ambito
di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con
la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica (*)
Ambito di applicazione
o
il principio in base al quale le disposizioni del T.U.
si applicano, se piu' favorevoli, al cittadino comunitario (formulazione
originale di art. 1, co. 2 T.U.) e' stato invocato con riferimento a
¤
iscrizione anagrafica del genitore comunitario di
minore italiano (Risposta
Mininterno a quesito 16/11/2007)
¤
iscrizione al SSN dei minori rumeni e bulgari (Circ.
Regione Friuli Venezia Giulia)
¤
erogazione temporanea delle prestazioni sanitarie per i
cittadini neocomunitari a parita' con lo straniero illegalmente presente, a
prescindere dal possesso del codice STP anteriore alla data di ingresso del
paese nell'UE (Delibera
Regione Toscana)
¤
erogazione delle prestazioni sanitarie urgenti o
essenziali a cittadini comunitari non iscritti al SSN e privi di assicurazione
sanitaria (circ.
Regione Marche 4/1/2008, circ. Regione Piemonte 9/1/2008, citata in circ. Minsalute 19/2/2008,
circ.
Regione Puglia 7/5/2008 e circ.
Regione Friuli Venezia Giulia 13/3/2008)
o
non e' chiaro se tale principio possa legittimamente
considerarsi superato o se valga implicitamente in base al diritto comunitario
o
se continua a valere, dovrebbe essere previsto il
divieto di allontanamento nei casi in cui e' previsto il divieto di espulsione
per lo straniero, e dovrebbe essere rilasciato un titolo di soggiorno in tutti
i casi in cui il cittadino comunitario o il suo familiare privi di diritto di
soggiorno si trovino nelle condizioni che consentono il rilascio di permesso a
cittadino straniero (es.: permesso per minore eta', permesso per motivi
umanitari, anche ex art. 18, permesso per assistenza del minore, permesso per
motivi di cura per la donna incinta o per la puerpera o per il marito
convivente)
Carta dei valori
Diritti del cittadino
straniero
Diritti del lavoratore
straniero; attivita' riservate al cittadino italiano
o
le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici
poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse
nazionale (art. 37, co. 1 D.
Lgs. 29/1993, ora art. 38 D.
Lgs. 165/2001)
o
i posti (art.
1, DPCM
174/1994)
-
dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello
Stato individuati dallĠart. 6 D.
Lgs. 29/1993
e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
-
con funzioni di vertice amministrativo delle strutture
periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici
non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia
-
dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello
Stato
-
dei ruoli civili e militari della Presidenza del
Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia,
della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli
cui si accede in base allĠart. 16 L.
56/1987
o
le funzioni
(art. 2, DPCM
174/1994)
che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti
autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di
merito
o
contro: Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello
Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR
Toscana, Sent.
Cass. 24170/2006:
-
il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione
e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:
¤
l'art. 38, D.
Lgs. 165/2001,
che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle
dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM
174/1994)
la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere
dal possesso della cittadinanza italiana
¤
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli
infermieri professionali
-
prevalgono infatti
¤
la disposizione di cui all'art. 2, DPR
487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che impone l'aplicazione del DPR
487/1994
in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che
prevede il requisito della cittadinanza italiana
¤
il fatto che l'art. 2 DPR
3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
o
a favore: TAR
Liguria, Sent.
Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, Ord.
Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord.
Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord.
Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord.
Trib. Milano 27/5/2008, Ord.
Trib. Milano 31/7/2008:
-
l'art. 2 DPR
3/1957
va considerato abrogato da art. 2 T.U.
-
l'art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001
riproduce l'art. 2 DPR
487/1994,
preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo
(nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70,
co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che "legifica" l'art. 2 DPR
487/1994)
-
l'art. 51 Cost.
non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai
soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con
l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi
trasportato in art. 38 D.
Lgs. 165/2001)
-
in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art.
38, co. 2 D.
Lgs. 165/2001,
le sole preclusioni vengono da DPCM
174/1994;
l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le
quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana
-
si registra un progressivo afflievolimento della
connessione dipendente pubblico - cittadino italiano: art. 38 D.
Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego); art. 40,
co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato); artt.
27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori
universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica); art. 25 D. Lgs.
251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego); DPR
220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani,
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui
all'art. 2, co. 3 T.U.); D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso,
per settore pubblico e privato); Direttiva
2003/109/CE (accesso al pubblico impiego, salvo esercizio di pubblici
poteri); D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa, salvo quelle
riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva
2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari); sent.
Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria); sent.
Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di
iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica
Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola
compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere)
-
per le attivita' non precluse, lo straniero deve
soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione
del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una
adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei
diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
(nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione
impropria dei diritti)
o
tali imprese si configurano come soggetti di diritto
privato per tutto cio' che attiene alla loro organizzazione e al loro funzionamento,
compleso il reclutamento del personale (Par.
UNAR 26/10/2007)
o
il Regolamento sullo stato giuridico del personale
delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione
(all. A RD
148/1931) prescrive il requisito della cittadinanza italiana (disposizione
applicabile anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed
extraurbano, ex L. 628/1952)
o
le disposizioni di cui all'all. A RD
148/1931
sono derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co.
2, L.
270/1988), ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non ha intaccato il
requisito di cittadinanza
o
secondo Par.
UNAR 26/10/2007,
le disposizioni di cui all'all. A RD
148/1931
-
sono state implicitamente abrogate da art. 2, co. 3
T.U.
-
violano il principio di uguaglianza e ragionevolezza
secondo i criteri stabiliti da sent.
Corte Cost. 432/2005, non essendovi motivazione logica, ragionevole e
proporzionata, nello stabilire l'accesso ai soli cittadini italiani alle
opportunita' di impiego nelle imprese del settore del trasporto pubblico, ormai
privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque
non piu' riservato alle imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla
pubblica amministrazione
-
violano le normativa nazionale antidiscriminazione
nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione anche il settore
dell'accesso al lavoro
o
sollevata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 10, co. 1, n. 1, all. A RD
148/1931, dovendosi escludere, sulla base di art. 27, co. 1 T.U.,
che la disposizione sia stata abrogata da art. 2, co. 3 T.U., ma non
ravvisandosi l'interesse dello Stato a limitare nel settore del trasporto
pubblico l'accesso al lavoro al solo cittadino (Ord.
Trib. La Spezia)
Certificazioni
o
in relazione ai rapporti di parentela ai fini del
ricongiungimento familiare, la dichiarazione sostitutiva si basa sul test
del DNA (art. 29, co. 1 bis T.U.,
introdotto da D. Lgs.
160/2008; gia' citato, come esempio, dalla Relazione
illustrativa del DPR 334/2004)
o
in relazione alle condizioni di eta', la dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione
di consenso degli interessati, su test quali quello della densimetria
ossea (dalla Relazione
illustrativa del DPR 334/2004; nello stesso senso, sent.
Cass. n. 1656/2007: esame densitometrico incluso tra quelli cui la
rappresentanza puo' procedere; esiti contestabili in giudizio)
Modalita' di adozione dei
provvedimenti negativi
o
e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza
dello Stato)
o
e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua
italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a
lui comprensibile ovvero, in
caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese,
inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva
2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di
comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)
o
e' notificato
all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, dei termini per lasciare l'Italia (in caso di provvedimento adottato per motivi di
ordine pubblico o pubblica sicurezza) e della durata del divieto di
reingresso sul territorio nazionale
Protezione diplomatica
o
lo straniero, esplicitamente interrogato (se possibile)
dallĠautoritaĠ che deve procedere, dichiari espressamente di non volersi
avvalere degli interventi dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare del Paese di
cui eĠ cittadino; la rinuncia alla protezione consolare per minori di eta'
inferiore a quattordici anni e' effettuata da chi esercita la potesta' sul
minore
o
lo straniero abbia presentato domanda di asilo
o
allo straniero sia stato riconosciuto lo status di
rifugiato (o, verosimilmente, la protezione sussidiaria)
o
nei confronti dello straniero siano state adottate
misure di protezione temporanea per motivi umanitari
o
allo straniero o ai suoi familiari possa derivare il
pericolo di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali
o sociali
2. Categorie
di ingresso (*)
Categorie di ingresso; ordine
di grandezza dei flussi
o
Quote programmate
con decreti (DPCM, decreto MAE su disponibilitaĠ atenei)
o
Domande di ingresso accolte fino a raggiungimento della
quota, se gli altri requisiti sono soddisfatti
o
Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al TAR
o
Numeri recenti:
-
lavoro non stagionale: circa 25.000 per anno fino al 2005, circa 470.000 nel 2006
-
lavoro stagionale: circa 50.000 per anno
o
Ingressi non limitati numericamente
o
Ingressi per soggiorni di breve o lunga durata
o
Requisiti: non
gravare sullĠassistenza pubblica (mezzi di sostentamento, alloggio, viaggio di
ritorno)
o
Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al TAR
o
Numeri:
-
turismo: circa 400.000 per anno
-
affari: circa 130.000 per anno
o
Nota: requisiti meno stringenti => numeri alti =>
possibile interferenza con controllo immigrazione (overstayers)
o
Ingressi non limitati numericamente (possibile riflesso, peroĠ, degli ingressi per
protezione temporanea e ricongiungimento su quote per lavoro)
o
Requisiti principali dipendenti dalla condizione soggettiva, non da un progetto
dell'individuo: condizione di persecuzione, rapporto di parentela
o
Requisiti aggiuntivi: assenza di condizioni di esclusione (asilo), reddito e alloggio del
familiare (ricongiungimento), etc.
o
Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al Tribunale
ordinario
o
Numeri:
-
ricongiungimento: circa 50.000 per anno fino al 2005, circa 100.000 nel 2006
-
richiesta asilo: nel 2007, domande esaminate: 13.509;
casi di riconoscimento dello
status di rifugiato: 1.408 (10.4%);
diniego dello status, con protezione umanitaria: 6.318 (46.8%); dinego dello status,
senza protezione: 4.908 (36.3%);
altro esito (rinunce; casi
Dublino; irreperibili): 875 (6.5%)
o
Nota: lĠammissione al riconoscimento del diritto
dĠasilo prescinde da un ingresso formalmente legale; possibile abuso; interferenza con controllo immigrazione
3.
Programmazione dei flussi (*)
Documento programmatico;
decreti di programmazione dei flussi
Prassi e decisioni particolari
Contenuto dei decreti dal 1998
o
1998:
-
anticipazione
(20.000 stagionali);
-
DPCM: albanesi (3.000), tunisini (1.500), marocchini
(1.500) o regolarizzazione (totale
38.000)
o
1999:
-
direttiva
Presidente del Consiglio dei Ministri 4/8/1999: lavoro subordinato anche stagionale (54.500), lavoro autonomo (3.500)
o
2000:
-
anticipazione: Circ. Ministero del lavoro 11/00:
stagionali (10.000);
-
DPCM
8/2/2000: lavoro subordinato, anche stagionale (28.000, meno 10.000
anticipati), lavoro autonomo (2.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia
(3.000), altri paesi con accordi (6.000: 2.500 poi destinati a Romania, 3.000 a
stagionali di ogni nazionalitaĠ, 500 a lavoro autonomo);
-
ulteriore
anticipazione stagionali (20.000)
o
2001:
-
DPCM:
stagionali (33.000), lavoro subordinato (12.000), lavoro autonomo (3.000),
infermieri (autonomo o subordinato, 2.000), informatici (autonomo o subordinato,
3.000), sponsorizzazione (15.000),
Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (1.500), Somalia (500), altri paesi
con accordi di riammissione (4.000)
o
2002:
-
Decreto
Ministro del lavoro 4/2/02 (antipazioni): stagionali (33.000) da paesi con
accordi (Tunisia e Albania) o candidati allĠingresso nellĠUE (Slovenia,
Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Romania e Bulgaria);
-
Decreto
Ministro del lavoro 12/3/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (6.400), autonomi (3.000; la Circolare
Minlavoro 23/2002,
poi annullata dal TAR
Veneto,
limitava la possibilitaĠ di conversione ex art. 39, co. 7 Regolamento –
ora soppressa – ai soli stranieri che avessero fatto ingresso prima della
data di pubblicazione del decreto);
-
Decreto
Ministro del lavoro 22/5/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (6.600);
-
Decreto
Ministro del lavoro 16/7/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (10.000);
-
DPCM
15/10/2002
(programmazione transitoria): subordinati, stagionali o autonomi oriundi
italiani residenti in Argentina (4.000); subordinati o stagionali albanesi
(3.000), tunisini (2.000), marocchini (2.000), egiziani (1.000), nigeriani
(500), moldavi (500) cingalesi (1.000); autonomi (ricercatori; imprenditori che
svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi
professionisti; collaboratori coordinati e continuativi; soci e amministratori
di societa' non cooperative; artisti di chiara fama) da altri paesi (2000; non
utilizzabili per conversioni studio-lavoro autonomo); dirigenti da altri paesi
(500); stagionali (4.000)
o
2003:
-
DPCM
20/12/2002: proroga DPCM
15/10/2002
fino al 31/3/2003 (esclusi i 4.000 stagionali);
-
DPCM
20/12/2002 (programmazione transitoria): stagionali (60.000) che hanno
avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o da paesi
accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania,
Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e
Romania, o da paesi con accordi (Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia,
Sri Lanka ed Egitto; da circ.
Minlavoro 3/2003)
-
DPCM
6/6/2003
(programmazione transitoria): stagionali (8.500) che hanno avuto un permesso
per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o dai paesi di cui al DPCM
20/12/2002;
autonomi (800): ricercatori, imprenditori, liberi professionisti, soci e
amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama
internazionale (ammesse le conversioni da studio a lavoro autonomo);
subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina
(200); subordinati (10.000, di cui 500 dirigenti o altamente qualificati, 1.000
albanesi, 600 tunisini, 500 marocchini, 300 egiziani, 200 nigeriani, 200
moldavi, 500 cingalesi, 300 del Bangladesh)
-
Decreto Ministro Beni culturali (citato in Redattore
sociale): 1850 sportivi professionisti
o
2004:
-
DPCM
19/12/2003 (programmazione transitoria): stagionali (50.000) che hanno
avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2002 o nel 2003, o da paesi
accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania,
Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e
Romania, o da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia, Albania,
Marocco, Moldavia ed Egitto); rinvio a un possibile nuovo decreto, da adottarsi
dopo il 30/6/2004, per ulteriore fabbisogno (nota: necessario un DPCM
ÒstandardÓ, percheĠ la programmazione transitoria non puoĠ eccedere la quota
complessiva di ingressi nellĠanno solare precedente)
-
DPCM
19/12/2003
(programmazione transitoria): 17500 lavoratori subordinati da paesi con accordi
stipulati o imminenti (Tunisia: 3.000, Albania: 3.000, Marocco: 2.500,
Moldavia: 1.500, Egitto: 1.500, Nigeria: 2.000 - 1.400 di questi riassegnati
con circ. Minlavoro 44/2004
ad Albania, Marocco e Moldavia -, Sri Lanka: 1.500, Bangladesh: 1.500,
Pakistan: 1.000) e 2500 da altri paesi con cui l'Italia dovesse stipulare accordi
- riassegnati con circ.
Minlavoro 44/2004
ad ingressi di lavoratori agricoli, con preferenza per Romania e Bulgaria, e di
badanti, con preferenza per Filippine, Ucraina e Romania -; 6100 lavoratori
subordinati (da qualunque paese; Òaltro paeseÓ, da Circ.
Minlavoro 5/2004); 500 dirigenti o lavoratori altamente qualificati, con
contratto di lavoro subordinato (da qualunque paese); 2500 lavoratori autonomi
(ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia
nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di societa' non
cooperative; artisti di chiara fama; conversioni da studio o formazione in
lavoro autonomo entro il limite di 1250); 400 lavoratori (subordinati o
autonomi) Argentini, Uruguayani o Venezuelani, di origine italiana; riserva,
nella ripartizione per regioni, destinata alle assunzioni per le ÒGrandi opereÓ
(in parte rimessa a disposizione per le assunzioni ordinarie, con parziale
riserva per tunisini, marocchini, egiziani, moldavi; da circ.
Minlavoro 37/2004)
-
DPCM
20/4/2004 (per neocomunitari): 20.000 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
-
DPCM
8/10/2004 (per neocomunitari): 16.000 lavoratori stagionali dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (con precedenza per il lavoro
agricolo)
-
Decreto Ministro Beni culturali (citato in Redattore
sociale):
1691 sportivi professionisti
o
2005:
-
DPCM
17/12/2004 (programmazione transitoria): 79.500, di cui 15.000 colf o
badanti da qualunque paese, 15.000 lavoratori subordinati non stagionali da
qualunque paese, 2.500 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che
svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi
professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di
chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti pubblici e privati -, 200 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi
di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 1.000
dirigenti, 20.800 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi
sottoscritti o imminenti - 3.000 albanesi, 3.000 tunisini, 2.500 marocchini,
2.000 egiziani, 2.000 nigeriani, 2.000 moldavi, 1.500 cingalesi, 1.500
bengalesi, 1.500 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 700 da paesi con nuovi
accordi -, 25.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia
e Herzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto e titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
nel 2003 o 2004 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per
le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo
120 gg.
-
DPCM
17/12/2004 (per neocomunitari): 79.500 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
-
Ordinanza
PCM 22/04/2005, n. 3426 (in eccesso rispetto alle quote dell'anno
precedente, contra legem; sanata dalla L. 80/2005): 20.000 stagionali da
Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Bulgaria, Romania,
Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, e da Paesi che hanno
sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria, ovvero titolari di
permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003 o 2004
-
Circ.
Minlavoro 31/2005: Ridistribuzione di quote: invece che 500 nigeriani, 700
cittadini provenienti da paesi che stipulino nuovi accordi, 3050 riservati a
Grandi opere, Torino 2006 e formazione e selezione all'estero, si hanno 350
albanesi, 250 tunisini, 300 marocchini, 80 egiziani, 800 moldavi, 270
srilankesi, 200 bengalesi, 300 filippini e 1300 da altri paesei per colf e
badanti, 400 da altri paesi per edilizia; riesame delle richieste di
autorizzazione al lavoro considerate non ammissibili a causa della mancata
sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore straniero
-
Circ.
Minlavoro 39/2005: Ridistribuzione di quote: 972 ingressi riservati alle
"nazionalita' privilegiate" (priorit per domande inevase di lavoro
domestico e assistenza alla persona): 50 albanesi, 72 tunisini, 100 marocchini,
209 egiziani 230 filippini, 281 moldavi, 30 srilankesi; 268 ingressi per le
"altre nazionalit" (50 per lavoro domestico e assistenza alla
persona, 149 per edilizia e 69 per altri settori); 200 ingressi per lavoratori
stagionali
o
2006:
-
DPCM
15/2/2006: 170.000, di cui 38.000 lavoratori subordinati non stagionali da
paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 3.500 tunisini,
4.000 marocchini, 7.000 egiziani, 1.500 nigeriani, 5.000 moldavi, 3.000
cingalesi, 3.000 bengalesi, 3.000 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 1.000
ghanesi, 1.400 da paesi con nuovi accordi -, 78.500 lavoratori subordinati non
stagionali da qualunque paese, di cui 45.000 per lavoro domestico o di
assistenza alla persona (possono concorrere anche i moldavi), 2.500 per il
settore della pesca marittima, 1000 dirigenti o personale altamente qualificato,
2.000 per la conversione studio-lavoro e 2.000 per la conversione
tirocinio-lavoro, 2.000 formati all'estero (incrementabile in caso di
esaurimento), 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che
svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi
professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di
chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o formazione
- lavoro- autonomo; nota: riservate?) -, 500 lavoratori subordinati non
stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o
Venezuela, 50.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia
e Herzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto e titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
nel 2003, 2004 o 2005 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro
autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non
utilizzate dopo 60 gg.
-
DPCM
14/2/2006 (per neocomunitari): 170.000 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
-
DPCM
14/7/2006: 30.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia,
Bosnia e Herzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto e titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
nel 2003, 2004 o 2005
-
DPCM
25/10/2006: 350.000 ingressi, sulla base di domande di nulla-osta al
presentate dai datori di lavoro entro il 21/7/2006
-
Circ.
Minsolidarieta' 29/12/2006: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM
15/2/2006
(3.500 per grandi opere; 2.300 per pesca marittima; 1.500 per formazione
all'estero; 1.400 per futuri accordi; 100 per nazionalita' privilegiate); nuova
attribuzione: 1600 tra le nazionalita' privilegiate; 7.200 per altre
nazionalita' (4.000 lavoro domestico e assistenza alla persona; 500 edilizia;
2.650 altri settori produttivi; 50 conversioni studio-lavoro); quote liberate
da rumeni e bulgari utilizzabili per domande presentate entro il 21/7/2006
(nota: incomprensibile, alla luce di DPCM
25/10/2006)
o
2007:
-
DPCM
9/1/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2004, 2005 o
2006; 2.000 lavoratori subordinati non stagionali formati all'estero
-
DPCM
30/10/2007 (programmazione transitoria): 170.000, di cui 47.100 lavoratori
subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti -
4.500 albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000
filippini, 1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani,
1.000 pakistani, 1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini,
2.500 da paesi con nuovi accordi -; 110.900 lavoratori subordinati non
stagionali da qualunque paese, di cui 65.000 per lavoro domestico o di
assistenza alla persona, 14.200 edili, 1.000 dirigenti o personale altamente
qualificato, 500 conducenti con patente europea per autotrasporto o movimentazione
merci, 200 per il settore della pesca marittima, 30.000 per altri settori;
3.000 per la conversione studio-lavoro subordinato, 2.500 per la conversione
tirocinio-lavoro subordinato, 1.500 per la conversione stagionale-lavoro
suordinato (a tempo determinato o indeterminato, da circ.
Minsolidarieta' 18/1/2008); 1.500 formati all'estero
(incrementabile in caso di esaurimento); 3.000 lavoratori autonomi -
ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia
nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non
cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione
professionale ingaggiati da enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500
conversioni studio o formazione - lavoro- autonomo) -; 500 lavoratori subordinati
non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o
Venezuela; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le
categorie indicate; domande presentabili, entro 6 mesi dalla pubblicazione, a
partire da date distinte per categoria; possibili ridistribuzioni di quote non
utilizzate dopo 60 gg.
-
Circ.
Minlavoro 18/2008: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM
30/10/2007 (2.500 per futuri accordi; 1.300 per formazione all'estero; 450
per lavoratori di origine italiana); nuova attribuzione: 2.500 lavoratori
subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 400
bengalesi, 700 filippini, 1.000 moldavi, 400 cingalesi -, 1.750 lavoratori da
qualunque paese per lavoro domestico o di assistenza alla persona
-
Circ.
Minsolidarieta' 24/2008: quote del DPCM
30/10/2007 non utilizzate per la conversione tirocinio-lavoro utilizzabili
per richieste di conversione studio-lavoro presentate entro il 31/5/2008
o
2008:
-
DPCM
8/11/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2005, 2006 o
2007
Osservazioni generali
o
programmazione dei flussi = definizione di tetti
massimi
o
limitazione attiva solo se piuĠ restrittiva dei criteri
o
restrittivitaĠ dei criteri allentata dallĠaggiramento (rapporti nati illegalmente)
o
programmazione giaĠ prevista dalla legge Martelli (criteri restrittivi; tetti infiniti, ma non
sempre)
o
casi interessanti: Tunisia 1998 e Sri Lanka 2003 (quote
privilegiate non usate); Albania 2000 (liste per chiamata, usate per autosponsorizzazione)
o
programmazione transitoria: meno burocratica, ma con quote limitate
superiormente da quelle stabilite per lĠanno precedente
4. Ingresso,
reingresso e uscita dallĠItalia (*)
Visto di ingresso: obbligo ed
esonero
o
ingresso (da qualunque paese) per soggiorni di durata superiore
a 90 gg.
o
ingresso (per soggiorni di qualunque durata) da determinati paesi
(elenco definito e aggiornato con decreto del Ministro degli affari esteri)
Tipi di visto
o
tipo A: transito aeroportuale; valido solo nelle zone
internazionali di transito degli aeroporti (validitaĠ territoriale limitata)
o
tipo B: transito, validitaĠ massima 5 gg.
o
tipo C: per
affari, cure mediche, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro
subordinato, missione, motivi religiosi, studio, trasporto, turismo (validi al
massimo 90 gg.)
o
tipo D: per adozione, cure mediche, diplomatico, per
familiare al seguito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione,
volontariato (in base a D. Lgs. 154/2007; circ.
Mininterno 21/2/2008:
transitoriamente, rilasciato per "missione/V"), motivi religiosi,
reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio,
vacanze-lavoro (visti di lunga durata)
Documentazione richiesta
o
passaporto
valido (o documento equivalente); stranieri provenienti dal Kossovo possono
essere considerati in possesso della cittadinanza serbo-montenegrina, a
prescindere dal possesso o meno del relativo passaporto (circ.
Mininterno 11/1/2005); nota: documenti equivalenti:
-
documento di viaggio per apolidi
-
documento di viaggio per rifugiati (e, verosimilmente,
per titolare di protezione sussidiaria)
-
titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a
ricevere un valido documento di viaggio dall'Autorita' del paese di cui sono
cittadini)
-
lasciapassare delle Nazioni Unite
-
documento individuale rilasciato da un Quartier
Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO
-
libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per
l'esercizio della loro attivita' professionale
-
documento di navigazione aerea
-
carta d'identita' valida per l'espatrio per i cittadini
di uno Stato dell'Unione Europea
-
carta d'identita' ed altri documenti dei cittadini
degli Stati aderenti all'Accordo Europeo sull'abolizione del passaporto (Parigi
13/12/1957)
o
documentazione su
-
finalitaĠ del viaggio
-
mezzi di trasporto utilizzati
-
disponibilitaĠ mezzi sufficienti (ai sensi della Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000, G.U. 17/3/00; nota: non definiti per lavoro subordinato) per
viaggio (anche di ritorno, salvo che per ingressi per lavoro e, verosimilmente,
sulla base di quanto stabilito dal DPR 334/2004, per motivi familiari) e
soggiorno
-
condizioni di alloggio
-
assicurazione sanitaria (con copertura fino a 30.000 euro), per soggiorni di breve durata
(Decisione del Consiglio europeo 9/1/2004, Telex MAE 28/5/2004, Telegramma
Mininterno 1/6/2004)
o
documentazione relativa ai requisiti specifici per il tipo di visto richiesto, secondo quanto
indicato dal Decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con altri
ministri competenti, periodicamente aggiornato; in vigore: Decreto
Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei
visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1
Agosto 2000 (nota: mai aggiornato)
Motivi di diniego
o
mancanza dei requisiti previsti
o
pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen;
salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)
o
per ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, dall'ingresso al
seguito; da D. Lgs. 5/2007), esistenza di condanne (anche in primo grado o in seguito a
patteggiamento) per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p.,
o per reati riguardanti stupefacenti, libertaĠ sessuale, favoreggiamento di
migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita'
illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di
prostituzione; note:
¤
irrilevante, ai
fini del diniego, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato
concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR
Abruzzo e TAR
Emilia Romagna); rilevanti,
invece, la sopravvenuta estinzione
del reato (TAR
Emilia Romagna), la riabilitazione (TAR
Emilia Romagna) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p.
della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent.
Cons. Stato n. 3902/2008)
¤
per condanne in seguito a patteggiamento con sentenza
emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, la preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve comunque tenere conto della effettiva
pericolosita' sociale (Sent.
Corte Cost. 414/2006)
o
pendenza di divieto di reingresso in seguito a espulsione; nota: il divieto non
si applica allo straniero espulso per ingresso
o soggiorno illegali per il quale sia
rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento (da D. Lgs. 5/2007)
o
esistenza di motivi che richiederebbero lĠespulsione
o
esistenza di segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine
pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali;
DPR 394/1999: qualunque motivo – incluso, quindi, allontanamento con
divieto di reingresso; motivi diversi da pericolo per ordine pubblico e
sicurezza degli Stati esclusi certamente per lo straniero che chieda il visto
per ricongiungimento); nota: si
tratta, piu' propriamente, di un motivi di divieto di ingresso, cui consegue il
respingimento, ma, verosimilmente, e' anche motivo di diniego del visto
Modalita' di adozione del
provvedimento; impugnazione
o
lavoro subordinato: 30 gg
o
lavoro autonomo: 30 gg (art. 39, co. 7 Regolamento; in
contrasto, art. 26, co. 7, T.U. prevede 120 gg)
o
ricongiungimento familiare: 30 gg
o
il MAE interpreta la disposizione relativa all'omessa motivazione nel
senso di considerare la deroga come motivata da ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato ed estesa a tutti i casi di
diniego, a prescindere dal motivo di diniego (risposta
del 12/7/2004 ad un quesito posto da un avvocato); l'interpretazione e' illogica:
¤
se i motivi sussistessero permanentemente, dovrebbero
essere certi, e dovrebbe essere usata diversa congiunzione: "sicurezza e ordine pubblico";
¤
se non si tratta dei motivi di diniego, ma di motivi
per la deroga, si dovrebbe prevedere solo la possibilita' di questa: "per
motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego puo' non essere
motivato" (anziche' "per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego
non deve essere motivato ")
o
resta impregiudicato il potere del giudice di verificare la legittimita' del diniego;
l'Amministrazione non puo' esimersi da fornirgli spiegazioni in merito alla motivazione del diniego (TAR
Lazio)
o
il diniego di visto non puo' essere motivato da un riferimento generico all'esistenza di un rischio migratorio senza alcuna indicazione relativa agli elementi
specifici da cui l'esistenza dello stesso e' stata desunta dall'amministrazione
(TAR
Lazio)
Ingresso nel territorio dello
Stato
o
possesso del passaporto valido (o documento equivalente) e del visto, se richiesto
o
possesso dei requisiti generalmente previsti per il rilascio del visto (finalitaĠ del
viaggio, mezzi per viaggio e soggiorno, condizioni di alloggio; eventuali altri
requisiti per lo specifico visto, ove richiesto)
o
assenza di motivi ostativi allĠingresso (pericolo per la sicurezza dello Stato
o di altro Stato Schengen, segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen
e, in caso di ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare - da
D. Lgs. 5/2007 -, condanne ostative e divieti di reingresso pendenti)
o
rispetto norme doganali e valutarie, e requisiti
sanitari previsti dalla normativa vigente
in materia di profilassi internazionale
o
spetta allo straniero (da Sent.
Cass. 7668/2004) l'onere della prova della data di ingresso ai fini della dimostrazione del rispetto dei
termini per la richiesta del permesso; tale data e' certificabile mediante il timbro
a data sul passaporto (di fatto difficile
da ottenere in caso di attraversamento di una frontiera interna all'Area
Schengen)
o
l'esibizione del passaporto con il timbro a data apposto dalla polizia di frontiera
italiana in caso di ingresso da paese non
appartenente all'Area Schengen, ovvero dalla polizia del paese
Schengen (unitamente a copia della
dichiarazione di presenza) in caso di ingresso da tale paese puo' essere
richiesta da ufficiali ed agenti della P.S. per verificare la regolarita' del
soggiorno di durata < 3 mesi per turismo, affari, visite o studio (L. 68/2007, decr.
Mininterno 26/7/2007, circ.
Mininterno 7/8/2007)
o
art. 11, co. 2 Reg.
CE/562/2006 stabilisce che, ove lo
straniero privo di timbro a data sul passaporto sia in grado di fornire in
altro modo prove del fatto che il suo ingresso in Area Schengen non sia
illegittimamente remoto, l'autorita' di Pubblica sicurezza indichi sul
passaporto data e luogo di attraversamento della frontiera esterna dell'Area
Schengen o consegni allo straniero un modulo recante le stesse informazioni)
o
la mancanza di timbro a data sul passaporto non prova che l'ingresso sia avvenuto con elusione dei controlli di frontiera ove lo straniero sia in
possesso di regolare documentazione per l'ingresso (Sent.
Cass. 6590/2007)
Uscita e reingresso; limite
alla durata delle assenze
Contraffazione
5. Permesso
di soggiorno (*)
Richiesta del permesso
o
l'onere della prova della data di ingresso (certificabile mediante il timbro a
data sul passaporto) spetta allo straniero (Sent.
Cass. 7668/2004;
di fatto difficile da ottenere in caso di attraversamento di una frontiera
interna all'Area Schengen)
o
art. 11, co. 2 Reg.
CE/562/2006 stabilisce che, ove lo straniero privo di timbro a
data sul passaporto sia in grado di fornire in altro modo prove del fatto che
il suo ingresso in Area Schengen non sia illegittimamente remoto, l'autorita'
di Pubblica sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di attraversamento
della frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo straniero un modulo
recante le stesse informazioni)
Esonero dall'obbligo di
richiesta del permesso
o
all'autorita' di frontiera, al momento dell'ingresso, se questo e' effettuato da un paese non appartenente all'Area Schengen; l'adempimento e' attestato dal timbro a
data posto sul passaporto (decr.
Mininterno 26/7/2007)
o
al questore
della provincia in cui si trova, entro 8 gg. dell'ingresso, se
questo e' effettuato da un paese appartenente all'Area Schengen; la dichiarazione e' effettuata su apposito modulo
(sottoscritto, per i minori, da chi esercita la potesta' genitoriale o tutoria
o dall'affidatario; da allegato
decr. Mininterno 26/7/2007) o, se lo straniero e' alloggiato, in struttura
alberghiera o analoga, mediante la dichiarazione cui e' tenuta la struttura (decr.
Mininterno 26/7/2007);
l'adempimento e' attestato con rilascio di copia della dichiarazione, da esibirsi a richiesta di ufficiali ed agenti
della P.S. (decr.
Mininterno 26/7/2007)
unitamente al passaporto con il timbro a data apposto dall'autorita' del paese Schengen (circ.
Mininterno 7/8/2007)
Rilevamento delle impronte
digitali ai fini del rilascio
Formato del permesso
Requisiti e documentazione
necessaria per il rilascio del permesso
o
passaporto
valido (o documento equivalente) con visto (se richiesto), da cui risulti
nazionalitaĠ, anno e luogo di nascita del richiedente
o
disponibilitaĠ di mezzi per le spese di rimpatrio (escluso soggiorno per lavoro e per motivi
familiari)
o
esigenza di
soggiorno per il tempo richiesto
o
disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento (indicati dalla Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000, G.U.
17/3/00; nota: non definiti per lavoro subordinato) rapportati
al numero di persone a carico
o
disponibilitaĠ di ulteriori risorse
o
disponibilitaĠ di alloggio
o
iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, per
certi permessi
o
iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, o
assicurazione privata per altri permessi di durata > 3 mesi
o
assicurazione privata per soggiorni di durata <
3 mesi
Modalita' di presentazione
della richiesta di rilascio
o
richiesta presentata tramite gli uffici postali
abilitati nei casi di permesso per adozione, affidamento, attesa
occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, lavoro (autonomo, subordinato,
stagionale ed ex art. 27), missione, motivi familiari (salvo che in caso di
permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi
religiosi, residenza elettiva, ricerca scientifica, studio,
tirocinio/formazione professionale, turismo
o
richiesta presentata in questura nei casi di permesso per affari, asilo politico, cure mediche, gara sportiva,
giustizia, integrazione minore, invito, minore etaĠ, motivi familiari (in caso
di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi
umanitari, status apolidia, vacanze lavoro, e in ogni altro caso non esplicitamente menzionato
o
assistenza gratuita da parte di Comuni e patronati per
la predisposizione delle istanze
o
in caso di ingresso per lavoro subordinato o per ricongiungimento familiare, l'istanza di rilascio del primo permesso e'
predisposa dallo Sportello Unico
o
si utilizza un apposito kit giallo-verde reperibile,
gratuitamente, presso tutti gli uffici postali presenti sul territorio
nazionale, contenente il Modello 209, modulo 1 (per la richiesta) e modulo 2
(per l'attestazione del reddito)
o
la richiesta va spedita dall'interessato in busta
(presentata aperta; da com.
Mininterno 11/12/2006) contenente tutta la documentazione necessaria e, in
caso di richiesta relativa al permesso in formato elettronico, la ricevuta di
un versamento di Û 27.50 (Decr.
Ministero dell'economia e delle finanze 4/4/2006; bollettino in
distribuzione presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle
domande); ulteriori costi: marca da bollo da Û 14.62, Û 30 alle Poste (da Decr.
Mininterno 12/10/2005)
o
l'impiegato postale verifica che nella busta sia
presente tutta la documentazione specificamente richiesta (da com.
Mininterno 11/12/2006)
e, identificato lo straniero, gli rilascia ricevuta che, esibita con il passaporto o documento equipollente, dimostra la legittimita'
del soggiorno
o
moduli analizzati dal Centro Servizi amministrativi
delle Poste e spediti alle questure competenti; dati elettronici inviati al
centro informativo del Mininterno, che controlla i precedenti penali del
richiedente (da com.
Mininterno 11/12/2006)
o
la questura controlla l'adeguatezza della
documentazione; in caso di carenze, puo' chiedere all'interessato
un'integrazione della documentazione (da com.
Mininterno 11/12/2006)
o
lo straniero e' convocato in questura, mediante raccomandata, per la rilevazione delle impronte digitali (da com.
Mininterno 11/12/2006);
nota: verosimilmente, solo per i soggiorni per cui e' prevista tale rilevazione
o
in questura, lo straniero consegna 4 foto tessera su
sfondo bianco, e gli viene notificata la data di una seconda convocazione per la consegna del permesso o la notificazione del
diniego (da com.
Mininterno 11/12/2006)
o
ai figli minori di 14 anni, iscritti o da iscrivere sul
permesso di soggiorno elettronico di uno dei genitori e' rilasciata una tessera
complementare ("carta minore"), che costituisce un allegato del
titolo del familiare (non e' assimilabile a documento di viaggio o di
riconoscimento, e non costituisce, singolarmente, un titolo valido per il
soggiorno in Italia, ne' per l'attraversamento delle frontiere; la mancata
esibizione all'atto del reingresso in Italia non e' motivo di respingimento
o
lo straniero puo' controllare per via telematica lo
stato di avanzamento della pratica
o
corredate, nel caso di stranieri detenuti, di idonea
documentazione attestante lo stato di detenzione
o
depositate esclusivamente presso lĠufficio postale ubicato in prossimitaĠ della struttura stessa
o
presentate da personale appositamente individuato
dall'esercente la struttura ricettiva o da chi presiede gli istituti religiosi
e gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e alla consegna
all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e del permesso di
soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)
Durata del permesso rilasciato
in corrispondenza a un visto di ingresso
o
lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato: < 2 anni
o
lavoro subordinato con contratto a tempo determinato: pari a durata del rapporto, ma comunque <
1 anno
o
lavoro autonomo:
< 2 anni
o
studio e formazione: < 1 anno
o
familiari: come
per il familiare (o affidatario) titolare del diritto al ricongiungimento, ma
comunque < 2 anni; affidamento (minore affidato a comunitaĠ familiare
o istituto di assistenza, ex art. 2 L.
184/1983): fino al compimento dei 18 anni (?)
o
lavoro stagionale:
< 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo); dopo due anni di
lavoro stagionale, possibilitaĠ di permesso per 3 annualitaĠ per lavoro
stagionale (visto rilasciato ogni anno; durata per ciascun anno pari a quella
dellĠultimo dei due anni precedenti), revocato in caso di abuso da parte dello
straniero, ovvero in caso di mancata presentazione del titolare, al posto di
frontiera esterna al termine della validitaĠ annuale e alla data di reingresso
prevista dal visto (nota: disposizione troppo rigida)
o
volontariato:
di norma < 1 anno (al piu', comunque, 18 mesi; D. Lgs. 154/2007)
o
ricerca scientifica: pari a quella del programma di ricerca (D. Lgs. 17/2008)
o
altri motivi
(es.: cura): < documentate esigenze
Permessi rilasciati senza
corrispondenza a un visto di ingresso
o
richiesta asilo:
3 mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento
dello status di titolare di protezione internazionale da parte della
Commissione territoriale; rinnovabile per 6 mesi qualora la decisione sulla
domanda di asilo non venga adottata entro 6 mesi dalla presentazione e il
ritardo non possa essere addebitato al richiedente asilo; rilasciabile e
rinnovabile anche in caso di cessazione dello stato di ospitalita' obbligatoria
in centro di accoglienza per richiedenti asilo, o di ricorso per il quale valga
automaticamente o sia stata disposta la sospensione del provvedimento impugnato
o
asilo: 5 anni
o
protezione sussidiaria: 3 anni
o
acquisto cittadinanza o dello status di apolide (per lo straniero regolarmente soggiornante ad
altro titolo): durata procedimento concessione o riconoscimento
o
emigrazione in altro Stato: durata procedure occorrenti
o
motivi di giustizia (su richiesta dellĠautoritaĠ giudiziaria, nel caso in cui la presenza
dello straniero sia indispensabile in relazione a procedimenti in corso per
reati di cui allĠart. 380 c.p.p.
o allĠart. 3 L.
75/1958): 3 mesi, prorogabili
o
per motivi umanitari, ex art. 5, co. 6, o art. 19, co. 1, T.U., previo parere della
Commissione territoriale o acquisizione dallĠinteressato di documentazione
relativa ai gravi motivi che impediscono lĠallontanamento (nota: Relazione
illustrativa del DPR 334/2004
e circ.
Mininterno 4/3/2005 interpretano, illogicamente, che per il rilascio di
permesso ex art. 5, co. 6 eĠ necessario il parere della Commissione
territoriale, la certificazione prodotta dallĠinteressato al di fuori della
procedura di asilo essendo rilevante solo se relativa a persecuzione, non se
relativa a motivi diversi, quali disastri naturali)
o
per residenza elettiva, in presenza di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione
illustrativa del DPR 334/2004)
in Italia; nota: e' possibile, ovviamente, anche il rilascio di permesso per
residenza elettiva in seguito a ingresso per questo motivo (che richiede la
dimostrazione di disponibilita' di risorse cospicue, con previsione di diverse
fonti possibili)
o
per assistenza minore, al familiare del minore soggiornante in Italia nei casi in cui il
Tribunale per i minorenni ne autorizzi lĠingresso e/o il soggiorno per un
periodo di durata determinata per gravi motivi connessi allo sviluppo
psico-fisico del minore, anche in deroga alle altre disposizioni del Testo
unico (art. 31, co. 3, T.U. e D. Lgs. 5/2007)
o
per integrazione del minore, previo parere del Comitato minori stranieri, ai
minori che si trovino nelle condizioni di cui allĠart. 32, co. 1 bis e 1 ter,
T.U. (verosimilmente: arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni,
inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di
integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza
nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio, decisione
di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato minori stranieri
– in contrasto con la condizione di assenza di decisione, di cui allĠart.
32, co. 1 bis; rilevante lĠinserimento di fatto in progetto idoneo, anche se
non sollecitato dal Comitato?)
o
per minore eta',
al minore cui non possa essere rilasciato altro permesso (art. 28, co. 1,
lettera a, Regolamento e Circ.
Mininterno 23/12/1999 e circ.
Mininterno 13/11/2000)
o
per affidamento,
al minore straniero affidato a comunitaĠ di tipo familiare o istituto di
assistenza ex art. 2, L.
184/1983
o
per ricerca scientifica, allo straniero soggiornante regolarmente ad altro titolo (diverso da
richiesta di asilo o protezione temporanea) che abbia ottenuto il nulla-osta
per ricerca scientifica ovvero allo straniero ammesso come ricercatore in altro
Stato membro dell'UE che intenda proseguire la ricerca iniziata in quello Stato
(D. Lgs. 17/2008)
Facolta' nelle more del
rilascio di alcuni permessi
o
puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti
previdenziali (Mess.
INPS 2226/2008; incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess.
INPS 6449/2008), a condizione che (da Direttiva
Mininterno 20/2/2007, che rafforza circ.
Mininterno 9/2/2006, e par.
Mingiustizia)
¤
abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro
8 gg. dall'ingresso
¤
abbia sottoscritto il contratto di soggiorno
¤
sia in possesso di copia del modello di richiesta di
permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta
presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale
abilitato
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ.
Mininterno 2/4/2007)
¤
il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello
unico
¤
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
¤
domanda di rilascio del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si
riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo
Sportello unico)
o
puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ.
Minsalute 17/4/2007)
o
puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e
aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione, a
condizione di esibizione della ricevuta dell'avvenuta presentazione della
richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale o dalla questura; a
tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la
presentazione dell'istanza di rilascio (circ.
Mintrasporti 14/9/2007)
o
puo' effettuare (a regime, da circ.
Mininterno 28/7/2008) il reingresso
in esonero dallĠobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso
avvengano con attraversamento di un unico valico di frontiera esterna, a condizione che esibisca, oltre al documento di
viaggio valido, il visto da cui
si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008)
attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve
timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008)
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ.
Mininterno 2/8/2007)
¤
visto d'ingresso
¤
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
¤
fotocopia non autenticata del nulla-osta rilasciato
dallo Sportello unico
o
puo' effettuare (a regime, da circ.
Mininterno 28/7/2008) il reingresso
in esonero dallĠobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso
avvengano con attraversamento di un unico valico di frontiera esterna, a condizione che esibisca, oltre al documento di
viaggio valido, il visto da cui
si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007,
circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008)
attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve
timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007,
circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008)
Richiesta di rinnovo del
permesso
o
90 gg. (se
rilasciato per lavoro subordinato a tempo indeterminato)
o
60 gg. (se
rilasciato per lavoro subordinato a tempo determinato)
o
30 gg. (se
rilasciato per altri motivi)
Rilevamento delle impronte
digitali ai fini del rinnovo
Requisiti per il rinnovo del
permesso
o
permanenza dei requisiti previsti per il rilascio; di norma:
¤
possesso di passaporto valido o documento
equivalente (salvo permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U.; circ.
Mininterno 24/2/2003);
nota: secondo TAR
Emilia Romagna, in base ad art. 13 DPR 394/1999, che prevede solo
l'accertamento dell'identita' del richiedente, il possesso del pasaporto in
corso di validita' non e' richiesto ai fini del rinnovo del permesso
¤
mezzi di sostentamento (da lavoro o altra fonte lecita) per titolare e familiari conviventi a
carico, quantificati come per ricongiungimento (circ.
Mininterno 19/5/2001, che interpreta lĠart. 13, co. 2 Regolamento, in
contrasto, per il soggiorno per lavoro autonomo, con art. 26, co. 3 T.U.) e
accertabili dĠufficio a seguito di dichiarazione temporaneamente sostitutiva; note:
-
in caso di straniero senza familiari a carico, il reddito minimo dovrebbe corrispondere
all'importo dellĠassegno sociale
(per il 2008, 5.142 euro), in base ad art. 29, co. 3, lettera b T.U. modificata
da D. Lgs. 160/2008 (analoga determinazione si otteneva, estrapolando
allĠindietro circ.
Mininterno 19/5/2001);
-
giurisprudenza:
Ż
la quantificazione
riferita alle soglie di reddito previste per il ricongiungimento e' da
considerarsi indicativa, non tassativa (TAR
Emilia Romagna)
Ż
l'insufficienza
di mezzi non e' di per se' sola
idonea a determinare la decisione, dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative, durata della permanenza in
Italia e grado di inserimento sociale, documentato, ad esempio, dal percorso
lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli familiari (TAR
Emilia Romagna); con accento contrario, Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo
Ż
rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo
successivo, per cui si chiede il rinnovo (Sent.
Tar Veneto); in senso contrario,
TAR
Marche: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la
disponibilita' deve essere dimostrata in relazione a un periodo
antecedente a quello per il quale si
chiede il rinnovo
Ż
la valutazione del possesso da parte dello straniero di
adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda
di rinnovo (Sent.
Cass. n. 2417/2006), ne' al momento in cui viene notificato il
provvedimento (TAR
Toscana)
Ż
una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il
diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito
comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.:
risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione
dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent.
Cons. Stato n. 3239/2008)
Ż
si tiene conto anche di elementi sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in
ritardo (TAR
Lazio); rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR
Lombardia)
Ż
la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche
in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione
si pronuncia (TAR
Veneto); sopravvenienze successive a tale data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co.5 T.U. (Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008)
Ż
se il rapporto
lavorativo e' stato stipulato poco prima della decisione dell'Amministrazione, puo' essere chiesta la
dimostrazione di pregressa disponibilita' reddituale; in caso di incapacita' dell'interessato di produrre tale
dimostrazione, il rinnovo puo' essere negato ovvero concesso per un periodo limitato, salva verifica dei successivi sviluppi (TAR
Emilia Romagna)
Ż
anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in
considerazione (TAR
Veneto)
Ż
dimostrazione di mezzi non richiesta in caso di rinnovo del permesso per motivi
umanitari (TAR
Liguria)
¤
assolvimento obblighi in materia sanitaria;
note:
-
disposizioni contraddittorie:
Ż
art. 13, co. 3 DPR 394/1999: per il mantenimento dellĠiscrizione al SSN e' richiesta lĠesibizione di copia della richiesta
di rinnovo, con timbro datario e firma dellĠaddetto che la riceve (secondo circ.
Minsalute 17/4/2007,
e' richiesta solo l'esibizione della ricevuta di richiesta di rinnovo rilasciata dall'ufficio
postale)
Ż
art. 42, co. 4 DPR 394/1999: lĠiscrizione al SSN
permane in fase di rinnovo; lĠiscrizione
cessa in caso di diniego di rinnovo (comunicati alla ASL dalla questura), salvo
esibizione da parte dello straniero di documentazione attestante la pendenza di
ricorso
Ż
possibile interpretazione: la conferma e' richiesta
solo nei casi in cui l'iscrizione non e' obbligatoria e, come tale, potrebbe
essere sostituita da assicurazione privata
-
non e' chiaro come si proceda, per i permessi che
comportano al piu' iscrizione facoltativa al SSN, in caso di presentazione
della richiesta tramite uffici postali autorizzati
¤
disponibilitaĠ di alloggio (in alcuni casi)
¤
assenza di motivi ostativi; la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso non eĠ
peroĠ motivo di automatico diniego del rinnovo, ma deve essere valutata
unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione familiare in Italia,
etc. (Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003); in caso di permesso per motivi
familiari, i motivi ostativi sono limitati
al caso di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza
dello Stato o di altro Stato dell'Area Schengen, da valutarsi tenendo conto
anche di eventuali condanne per
i reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p.,
ovvero per i reati di favoreggiamento della migrazione illegale (da D. Lgs.
5/2007); giurisprudenza:
-
diniego non automatico in seguito a condanna: va
valutata l'effettiva pericolosita' (Ord.
Consiglio di Stato 27/9/2005; nello stesso senso, in relazione a condanne
in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore
della L. 189/2002, Sent.
Cons. Stato n. 3319/2006 e Sent.
Corte Cost. 414/2006)
-
in sede di rinnovo, comunque, non deve essere riesaminata
la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per cui e' stato
condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al momento del
processo (Tar
Umbria)
-
irrilevante, ai fini del diniego di rinnovo, il fatto
che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della
sospensione condizionale della pena (TAR
Abruzzo e TAR
Emilia Romagna);
rilevanti, invece, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR
Emilia Romagna), la riabilitazione (TAR
Emilia Romagna) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p.
della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere
equiparata alla riabilitazione (Sent.
Cons. Stato n. 3902/2008)
-
la valutazione del questore non e' vincolata dalla
determinazione del giudice penale o del Tribunale di sorveglianza (sent. Cons.
Stato 7979/2004, TAR
Emilia Romagna);
-
il diniego di rinnovo per pericolosita' non richiede
alcun atto monitorio intermedio (TAR
Veneto)
o
eventuali requisiti specifici (es.: per studio universitario, esami superati; per
lavoro subordinato, salvo periodo > 6 mesi di disoccupazione
tollerata, esistenza di un contratto
di soggiorno per lavoro e consegna dell'autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per
lĠedilizia popolare o, verosimilmente, che sia fornito dei requisiti di
abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria)
Limiti al rinnovo del permesso
Modalita' di presentazione
della richiesta di rinnovo
o
richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno
presentata tramite gli uffici postali abilitati nei casi di permesso
per adozione, affidamento, asilo politico, attesa occupazione, attesa
riacquisto cittadinanza, motivi familiari (incluso il caso di permesso
rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), lavoro (autonomo,
subordinato, stagionale ed ex art. 27), missione, motivi religiosi, residenza
elettiva, ricerca scientifica, status apolidia, studio, tirocinio/formazione
professionale
o
richiesta presentata in questura in tutti i casi non
esplicitamente menzionati (nota:
tra questi, dovrebbero esservi i casi di permesso per cure mediche e per motivi
umanitari)
o
per il resto, come per la richiesta di rilascio del
permesso, con le seguenti particolarita':
-
nella busta va inserita copia del permesso in scadenza
-
la legittimita' del soggiorno e' dimostrata con l'esibizione della ricevuta e dell'originale del permesso in scadenza
o
corredate, nel caso di stranieri detenuti, di idonea
documentazione attestante lo stato di detenzione
o
depositate esclusivamente presso lĠufficio postale ubicato in prossimitaĠ della struttura stessa
o
presentate da personale appositamente individuato
dall'esercente la struttura ricettiva o da chi presiede gli istituti religiosi
e gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e alla consegna
all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e del permesso di
soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)
Diritti e facolta' nelle more
del rinnovo
o
puo' ottenere il nulla-osta al ricongiungimento (circ.
Mininterno 17/10/2006; nota: il nulla-osta puo' anche essere richiesto
dallo straniero in questa condizione?)
o
gli e' consentito il reingresso in Italia in esenzione da visto di reingresso, solo
da frontiera esterna, purche' esibisca, oltre al documento di viaggio valido,
il permesso scaduto e la ricevuta (postale o cedolino; da com.
Mininterno 5/4/2007
e circ.
Mininterno 16/6/2007)
di richiesta di rinnovo; in caso di minori iscritti sul titolo di soggiorno in
scadenza o in fase di aggiornamento del genitore, la questura rilascia un
permesso cartaceo provvisorio, sul quale viene iscritto il minore, in modo da
consentire uscita e reingresso (circ.
Mininterno 27/6/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008);
ai fini dell'attraversamento
delle frontiere aeroportuali di paesi Schengen (limitatamente a Francia, Spagna e Malta, anche
marittimi; da circ.
Mininterno 7/8/2007)
in uscita o reingresso, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso
scaduto, e' da considerarsi equipollente al permesso di soggiorno fino al 30/10/2007 (GUCE
18/8/2007);
disposizioni confermate per il periodo 14/12/2007-31/3/2008 (circ.
Mininterno 12/12/2007) e per il periodo 1/8/2008-31/1/2009 (circ.
Mininterno 28/7/2008) con estensione ai valichi di qualunque tipo
o
puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e
aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione (circ.
Mintrasporti 20/9/2006); a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al
rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo (circ.
Mintrasporti 14/9/2007)
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ.
Mininterno 17/11/2006), nonche' il rilascio e rinnovo della carta di identita', con la sola esclusione della validita' per
l'espatrio (circ.
Mininterno 2/4/2007)
o
puo' ottenere il rilascio dell'attestato di
conducente da parte della DPL (circ.
Minlavoro 27/11/2007; circ.
Minlavoro 13/6/2008: possibile presentare la documentazione alla DPL piu'
vicina alla residenza del lavoratore, anziche' alla sede legale dell'impresa)
o
puo' presentare richiesta di assunzione di altro
straniero (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
Durata del permesso rinnovato
Provvedimenti negativi;
impugnazione; conseguenze
o
perdita dei requisiti (salvo disoccupazione tollerata)
o mancato soddisfacimento dei requisiti per il soggiorno in altro Paese
Schengen (salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)
o
condanna definitiva (successiva allĠentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003;
secondo il TAR
Abruzzo rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lĠentrata in vigore della L. 189/02) per reati
previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L.
633/1941, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt.
473, 474 c.p.
(vendita di marchi contraffatti);
note:
¤
per il TAR
Puglia, la revoca e' possibile solo in caso di permesso per lavoro autonomo
(nello stesso senso, apparentemente, sent.
Cons. Stato 11/5/2007)
¤
sollevata, dal TAR
Lombardia, la questione di legittimita' costituzionale di art. 26, co.
7-bis T.U., sia per la previsione di automatica preclusione della facolta' di
soggiorno, sia per la disparita' con cui viene sanzionato lo stesso reato a
seconda che a commetterlo sia uno straniero o un italiano
o
adozione di un provvedimento di respingimento o
espulsione da parte di altro Stato membro,
salvo che ricorrano le condizioni per l'applicazione del divieto di
espulsione: rischio di persecuzione,
minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito
convivente di questa, titolare di carta di soggiorno (da D. Lgs. 12/2005, di
attuazione della Dir.
2001/40/CE); escluso anche il caso di titolare di permesso CE slp rilasciato dall'Italia che sia espulso da altro
Stato membro che non costituisca pericolo per l'ordine pubblico o per la
sicurezza dello Stato (da D. Lgs. 3/2007)
o
nuovi elementi
che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso (art. 5, co. 5 T.U.); Sent.
Cass. n. 2417/2006: la valutazione del possesso da parte dello straniero di
adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda
di rinnovo; TAR
Veneto:
la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta
attivita' lavorativa, sussiste fino al
momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (attenuato, per il lavoratore
subordinato che abbia un contratto in scadenza, il danno associato al termine,
lontano dalla scadenza, fissato per la richiesta di rinnovo); TAR
Lazio: la stipula di un contratto di lavoro nelle more dell'esame della richiesta di rinnovo costituisce
un fatto nuovo; TAR
Lombardia: il cambiamento di datore di lavoro nel caso in cui l'attivita' imprenditoriale del
precedente fosse fittizia e'
anch'esso un fatto nuovo, atto a precludere il provvedimento negativo; TAR
Lombardia: rilevano anche le sopravvenienze negative; sopravvenienze successive alla data in cui l'Amministrazione si pronuncia
possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co.5 T.U. (Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008)
o
la sanabilitaĠ
di eventuali irregolaritaĠ amministrative (art. 5, co. 5 T.U.)
o
lĠesistenza di gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.); TAR
Puglia: il diniego di rinnovo del permesso per richiesta di asilo basato
sul diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino
originario del Darfur viola art. 5, co. 6 T.U.
o
lĠesistenza di requisiti per altro tipo di permesso
(art. 5, co. 9 T.U.; conversione: di
fatto disatteso, salvo TAR
Liguria e TAR
Lazio)
o
per lo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia
(verosimilmente, anche per quello che abbia ottenuto comunque un permesso per
motivi familiari o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia; in
questo senso, Sent.
Giudice di pace Treviso, che da' rilievo, nell'accogliere pero' il ricorso
contro un provvedimento di espulsione, alla convivenza con figli nati al di
fuori del matrimonio, senza che alcuno abbia mai esercitato il diritto al
ricongiungimento), i vincoli familiari, l'esistenza di legami
familiari e sociali col paese d'origine e, per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, la durata del suo soggiorno in Italia (da D. Lgs. 5/2007); TAR
Emilia Romagna: tali elementi possono controbilanciare l'eventuale
insufficienza di mezzi di sostentamento; con accento contrario, Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in
presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo
o
per il titolare di permesso CE slp rilasciato da
altro Stato membro e per i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo
Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver
risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero
titolare del permesso CE slp), la durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero,
nei casi in cui il diniego o la revoca del permesso siano motivati dalla
pericolosita' degli interessati per l'ordine pubblico o la sicurezza
dello Stato (da D. Lgs. 3/2007)
o
diniego di rinnovo non automatico in seguito a
condanna: va valutata l'effettiva pericolosita' (Ord.
Consiglio di Stato 27/9/2005;
nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a patteggiamento con
sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, Sent.
Cons. Stato n. 3319/2006
e Sent.
Corte Cost. 414/2006)
o
in sede di rinnovo, comunque, non deve essere
riesaminata la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per cui e'
stato condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al momento del
processo (Tar
Umbria)
o
in caso di condanna inflitta a seguito di
patteggiamento, per la quale non puo' esservi misura di sicurezza aggiuntiva
dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei fatti riproposta per via
amministrativa come conseguenza automatica della condanna (Dec.
Cons. Stato 4714/2005, che pero' si riferisce all'applicazione della L.
39/90)
o
irrilevante, ai fini dell'adozione del provvedimento
negativo, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso
il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR
Abruzzo e TAR
Emilia Romagna); rilevanti, invece, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR
Emilia Romagna), la riabilitazione (TAR
Emilia Romagna) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p.
della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere
equiparata alla riabilitazione (Sent.
Cons. Stato n. 3902/2008)
o
la valutazione del questore non e' vincolata dalla
determinazione del giudice penale o del Tribunale di sorveglianza (sent. Cons.
Stato 7979/2004, TAR
Emilia Romagna);
o
il diniego di rinnovo per pericolosita' non richiede
alcun atto monitorio intermedio (TAR
Veneto)
o
l'omessa traduzione del provvedimento di diniego, riguardando la sua comunicazione, non
costituisce vizio di legittimita' (sent. Cons. Stato 238/2002 e 6749/2004
citate in Sent.
Tar Toscana), soprattutto se
lo straniero mostra di aver compreso il contenuto del provvedimento presentando
ricorso nei tempi prescritti (TAR
Abruzzo) o con motivazioni non limitate da scarsa comprensione o se lo
straniero soggiorna da molto tempo in Italia (Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008), ma puo' incidere sulla decorrenza del
termine per lĠimpugnazione (TAR
Toscana e Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008)
o
secondo TAR
Lazio, il diniego di rinnovo di un permesso che e' stato rilasciato
illegittimamente ha natura vincolata; non e' annullabile il provvedimento
adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti
qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo
contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato
(art. 21-octies L.
241/1990)
Contraffazione
Ulteriori adempimenti
amministrativi
o
richiesta presentata in questura nei casi di duplicato o aggiornamento del permesso
per affari, cure mediche, gara sportiva, giustizia, integrazione minore,
invito, minore etaĠ, motivi umanitari, e vacanze lavoro
o
richiesta presentata tramite gli uffici postali
abilitati in tutti gli altri
casi
o
per il resto, come per la richiesta di rinnovo del
permesso, mutatis mutandis (nota: sufficiente la ricevuta, in caso di
smarrimento, per dimostrare la regolarita' del soggiorno?)
Controlli
Limitazioni della liberta' di
soggiorno
Utilizzabilita' dei permessi
di soggiorno
o
motivi familiari:
per lavoro subordinato, lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative),
studio
o
lavoro autonomo:
per lavoro subordinato o studio
o
lavoro subordinato:
per lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative) o studio
o
motivi umanitari:
per lavoro autonomo o lavoro subordinato (e studio? certamente si' in caso di
permesso rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima
dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007)
o
integrazione del minore: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio
o
affidamento:
per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio
o
minore eta':
per studio (circ.
Mininterno 13/11/2000;
non per lavoro, da circ.
Mininterno 13/11/2000;
nota: il contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione
dovrebbe pero' rientrare nel diritto all'istruzione e formazione)
o
motivi di studio o
formazione: per lavoro subordinato, per un
massimo di 1040 ore per anno; in caso di permesso per formazione professionale,
consentiti anche rapporti – aggiuntivi? – di tirocinio funzionali
al completamento del percorso di formazione); art. 39, co. 3, lettera b T.U.
prevede che il Regolamento di attuazione disciplini l'esercizio di attivita'
autonoma da parte degli studenti universitari: disciplina mai definita, nei
fatti
o
motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): per lavoro subordinato o studio
o
asilo: per
lavoro subordinato o autonomo o studio
o
protezione sussidiaria: per lavoro subordinato o autonomo o studio
o
richiesta di asilo:
per lavoro subordinato o autonomo, in caso di proposizione di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del
tribunale (verosimilmente, sempre che, in
caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello abbia
ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa) ovvero se,
trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata
adottata e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente
o
attesa riacquisto cittadinanza: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi -
da nota
della DPL Modena; in senso contrario, Nota
Mininterno alla questura di Trento)
o
adozione: per
lavoro subordinato e autonomo (nella prassi - da nota
della DPL Modena)
o
assistenza minore,
per lavoro subordinato o autonomo (da D. Lgs. 5/2007)
o
ricerca scientifica, per attivita' di insegnamento collegata con il programma di ricerca e
compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto
ospitante (D. Lgs. 17/2008)
Conversione del permesso di
soggiorno
o
senza vincolo di quote:
¤
lavoro subordinato:
in lavoro autonomo o residenza elettiva
¤
lavoro autonomo:
in lavoro subordinato o residenza elettiva
¤
ogni permesso: in permesso per motivi familiari
¤
motivi familiari:
in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro (verosimilmente,
Òattesa occupazioneÓ), esigenze sanitarie (?) o di cura, o residenza elettiva
¤
affidamento (di
qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto
grado, da sent.
Corte Cost. 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela;
nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
2437/2008 e, limitatamente al caso in cui vi sia un provvedimento formale
di affidamento o di sottoposizione a tutela, circ.
Mininterno 28/3/2008; in senso contrario, TAR Piemonte: l'art. 32, co. 1
andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a
cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983
e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del
compimento dei 14 anni): in lavoro subordinato o autonomo, accesso al lavoro
(verosimilmente, Òattesa occupazioneÓ), studio, esigenze sanitarie (?) o di
cura; nota: la conversione in lavoro o accesso al lavoro, prevista entro quote
dall'art. 32, co. 1-quater, T.U., e' effettuata, in realta', in detrazione dalle quote per l'anno successivo
(da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)
¤
integrazione del minore (o anche minore etaĠ?): in lavoro subordinato o autonomo, studio,
accesso al lavoro; nota: la conversione in lavoro o accesso al lavoro, prevista
entro quote dall'art. 32, co. 1-quater, T.U., e' effettuata, in realta', in detrazione dalle quote per l'anno successivo
(da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)
¤
motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): in lavoro subordinato, lavoro autonomo (dubbio) o
studio, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno
successivo
¤
studio in
lavoro subordinato o autonomo, dopo il conseguimento della laurea in Italia,
con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo
¤
studio in
motivi religiosi (TAR
Emilia Romagna, sulla base di art. 5, co. 5, T.U., e circ.
Mininterno 26/5/2005 per analogia con art. 14, co. 5 Regolamento)
¤
motivi religiosi
in residenza elettiva (in luogo della carta di soggiorno, per persone che
dispongano di un reddito da lavoro alle dipendenze di enti o organizzazioni del
Vaticano; da circ.
Mininterno 26/5/2005)
¤
protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo)
in lavoro subordinato o autonomo (D. Lgs. 251/2007)
o
entro quote
(conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro
subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; da Circ.
Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR
Veneto):
¤
motivi di studio o
formazione (anche per lo svolgimento di
tirocinio formativo): in lavoro subordinato o autonomo (circ.
Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo
Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e'
condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia)
¤
lavoro stagionale:
in lavoro subordinato, dalla seconda stagione (secondo il TAR
Piemonte, anche extra quote e dalla prima stagione)
o
richiesta presentata in questura nei casi di conversione del permesso per
integrazione minore, minore etaĠ, motivi umanitari
o
richiesta presentata tramite gli uffici postali
abilitati in tutti gli altri
casi
o
per il resto, come per la richiesta di rinnovo del
permesso, mutatis mutandis
Termini per l'esito delle
richieste di rilascio, rinnovo e conversione
6. Iscrizione
anagrafica (*)
Iscrizione anagrafica:
condizioni, adempimenti
Iscrizione anagrafica nelle
more del rilascio di alcuni permessi
o
il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello
unico
o
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
o
domanda di rilascio del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si
riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo
Sportello unico)
o
visto d'ingresso
o
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
o
fotocopia non autenticata del nulla-osta rilasciato
dallo Sportello unico
Iscrizione anagrafica nelle
more del rinnovo del permesso
Iscrizione anagrafica in casi
particolari: discendente di italiano, minore, detenuto
Rinnovo della dichiarazione di
dimora; cancellazione
Iscrizione anagrafica del
cittadino comunitario
o
in caso di cittadino soggiornante per lavoro, l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, svolta
o
in caso di cittadino soggiornante per motivi diversi
dal lavoro, la disponibilita' di risorse per se' e per i familiari, nella misura prevista per il ricongiungimento familiare con lo straniero (da D. Lgs. 160/2008:
non inferiore allĠimporto dell'assegno sociale aumentato di meta' di tale
importo per ciascuno dei familiari[3];
quota relativa ai figli di eta' inferiore a 14 anni in ogni caso limitata
all'importo dell'assegno sociale, anche se il loro numero e' superiore a due),
e di assicurazione sanitaria o
di titolo equivalente, nonche', nel solo caso di cittadino soggiornante per studio o formazione, di iscrizione al corso di
studio o formazione professionale
o
per lavoro subordinato: ultima busta paga, ricevuta di versamenti di contributi all'INPS,
contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, comunicazione
di assunzione al Centro per l'impiego, ricevuta di denuncia allĠINPS del
rapporto di lavoro o preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso, dichiarazione
della filiale italiana della casa madre (solo in caso di lavoratore distaccato;
nota: accezione restrittiva di "distacco", non coincidente con quella
propria del diritto del lavoro italiano, in base alla quale non e' necessario
il rapporto "casa madre - filiale" tra impresa distaccante e impresa
distaccataria)
o
per lavoro autonomo: certificato di iscrizione alla Camera di commercio, attestazione di
attribuzione di Partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate, dimostrazione
dell'iscrizione all'albo (per svolgimento di libere professioni)
o
avere durata > 1 anno o a quella del corso di studio o
formazione, se quest'ultima e' < anno (circ.
Mininterno 18/7/2007;
nota: circ.
Minsalute 3/8/2007 non contempla questa possibilita' di durata piu'
limitata; non sembra, per altro, che la questione sia di competenza del
Minsalute), con indicazione della decorrenza e della scadenza (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
essere valida in Italia (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
indicare le modalita' per la richiesta di rimborso e i
recapiti del referente (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
essere ripiazzata da una nuova polizza in caso di variazione del nucleo familiare (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
essere accompagnata, all'atto dell'iscrizione
anagrafica, da una traduzione in Italiano (circ.
Minsalute 3/8/2007)
Casi particolari di iscrizione
anagrafica del cittadino comunitario
o
cittadini comunitari che soggiornano in Italia per motivi
religiosi: e' richiesta la dichiarazione
del responsabile della Comunita' religiosa in Italia, attestante la natura
dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio,
vistato dalla Curia vescovile o da equivalente autorita' religiosa presente in
Italia; in luogo dell'assicurazione sanitaria puo' essere prodotta
dichiarazione del responsabile della Comunita' di assunzione delle spese
sanitarie (circ.
Mininterno 18/7/2007;
nota: in base al principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari
delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli - nota: non e' chiaro se, alla
luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente
superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008 - e ad
art. 34, co. 3 T.U. dovrebbe essere consentita anche l'iscrizione facoltativa
al SSN)
o
minori comunitari
non accompagnati: sono iscritti
all'anagrafe sulla base della decisione dell'autorita' giudiziaria minorile che ne dispone l'affidamento o la tutela; l'iscrizione anagrafica del
minore e' richiesta dal tutore o dall'affidatario, che esibisce a tal fine il
provvedimento dell'autorita' giudiziaria (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
cittadini comunitari che manifestino l'intenzione di
soggiornare solo per svolgere un'attivita' lavorativa stagionale: sono iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui all'art. 32 del DPR
223/1989
(nota: questa disposizione appare illegittima, dal momento che pone i cittadini
comunitari in questione in una posizione potenzialmente piu' debole, quanto
meno per la necessita' di ripetere adempimenti burocratici, sulla base di una
supposta diversita' del rapporto di lavoro di carattere stagionale; non si
tiene conto del fatto che, in base ad art. 7, co. 3 e art. 13, co. 3 D. Lgs.
30/2007, ne' lo status di lavoratore ne' il diritto di soggiorno sono
rigidamente collegati alla condizione di occupazione); l'attestazione di
iscrizione anagrafica specifica che si tratta di iscrizione in tale schedario (circ.
Mininterno 18/7/2007);
l'iscrizione ha validita' per un
anno; entro tale termine (verosimilmente,
trascorso tale termine) si procede alla cancellazione d'ufficio (circ.
Mininterno 18/7/2007);
per una successiva iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, il
cittadino comunitario dovra' dimostrare di avere conservato il possesso dei
requisiti che conferiscono il diritto di soggiorno per periodi di durata > 3
mesi (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
genitore comunitario di minore italiano: ai fini dell'iscrizione anagrafica del rilascio
dell'attestato di regolarita' del soggiorno (verosimilmente, il riferimento e'
all'attestazione di avvenuta richiesta di iscrizione) si prescinde
dalla dimostrazione dei requisiti previsti
per il familiare straniero di cittadino comunitario, onde evitare disparita' di
trattamento rispetto al genitore straniero di minore italiano (Risposta
Mininterno a quesito 16/11/2007);
nota: il riferimento implicito e' ad art. 28, co. 2 T.U. operata
o
cittadini della Romania e della Bulgaria che svolgano attivita' di lavoro subordinato diverse
da quelle dei settori immediatamente aperti (agricolo e turistico alberghiero,
lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico,
dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale) e che non fossero gia'
regolarmente soggiornanti (verosimilmente, per un motivo in corrispondenza al
quale sia consentito lo svolgimento di attivita' lavorativa) in Italia al
31/12/2006 (circ.
Mininterno 8/8/2007)
devono esibire anche il nullaosta rilasciato dallo Sportello Unico (circ.
Mininterno 6/4/2007)
Disposizioni transitorie per
l'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario
o
cittadino comunitario in possesso, alla data di entrata in vigore del D. Lgs.
30/2007, della carta di soggiorno in corso di validita' e gia'
iscritto all'anagrafe: non ha, fino alla
scadenza della carta di soggiorno, l'obbligo di integrare l'iscrizione ai sensi
del D. Lgs. 30/2007 (circ.
Mininterno 6/4/2007);
nota: circ.
Mininterno 6/4/2007
recitava: "e quindi gia' iscritt[o] nei registri della popolazione
residente"; in realta', al possesso della carta di soggiorno da parte del
cittadino comunitario non era necessariamente associata la sua iscrizione
anagrafica; verosimilmente, si deve intendere: "in virtu' di questo
fatto"; a conferma di questo, e del fatto conseguente che chi e' in
possesso di carta di soggiorno in corso di validita' senza essere iscritto
all'anagrafe e' tenuto a richiedere l'iscrizione e' intervenuta implicitamente
la circ.
Mininterno 18/7/2007;
si tenga comunque presente che l'iscrizione anagrafica ha valore ricognitivo, e
non costitutivo, del diritto di soggiorno (art. 25 Direttiva
2004/38/CE
e, con formulazione piu' debole, art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007)
o
cittadino comunitario, gia' iscritto all'anagrafe in quanto titolare, sulla base della precedente
disciplina, di un titolo di soggiorno attualmente scaduto, che non abbia ancora maturato il diritto di
soggiorno permanente: e' tenuto a documentare all'Ufficio d'anagrafe il
possesso dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno (circ.
Mininterno 18/7/2007);
non e' necessario accertare il requisito di dimora abituale (circ.
Mininterno 8/8/2007);
il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ.
Mininterno 8/8/2007)
e ritira il titolo di soggiorno scaduto, restituendolo alla Questura competente
(circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
cittadino
comunitario che, ancora privo di carta di soggiorno, abbia ottenuto l'iscrizione all'anagrafe in base alla circ.
Mininterno 18/10/2006 prima della data
di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, o che l'abbia richiesta senza che il
procedimento sia stato ancora completato: e' tenuto a integrare, di propria
iniziativa, l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, mediante
autodichiarazione del possesso dei requisiti ed esibizione della ricevuta di
richiesta di carta di soggiorno, ovvero, nel caso di mancata richiesta della
carta di soggiorno, mediante dimostrazione degli stessi requisiti (circ.
Mininterno 8/8/2007);
il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ.
Mininterno 8/8/2007)
o
cittadino comunitario in possesso di un titolo di
soggiorno rilasciato in base alla precedente disciplina e ancora in corso di validita': ai fini
dell'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, il possesso dei
requisiti previsti per il diritto di soggiorno si considera verificato (presunzione
generosa, ma impropria, dal momento che con altre disposizioni - quelle sulla
documentazione attestante l'attivita' lavorativa o la disponibilita' di risorse
economiche - si tenta di rendere possibile un monitoraggio efficace del
mantenimento dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno; qui invece si
da' per scontato che tali requisiti sussistano per il solo fatto che il titolo
di soggiorno precedentemente rilasciato e' ancora in corso di validita'); si
procede solo all'accertamento del requisito di dimora abituale (circ.
Mininterno 18/7/2007);
il Comune rilascia l'attestato di iscrizione angrafica e ritira il titolo di
soggiorno, restituendolo alla Questura competente (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
cittadino comunitario cha abbia chiesto la carta di
soggiorno prima dell'entrata in vigore del
D. Lgs. 30/2007 e non l'abbia ancora
ottenuta: e' tenuto a chiedere
l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, non potendo la Questura
rilasciare la carta di soggiorno oltre quella data; e' sufficiente l'esibizione
della ricevuta di richiesta della carta, rilasciata dalla questura o dalle
Poste, con autodichiarazione della sussistenza dei requisiti previsti dal D.
Lgs. 30/2007 (circ.
Mininterno 6/4/2007);
la verifica di tale sussistenza e' svolta a campione dal Comune, utilizzando la
documentazione in possesso della questura (circ.
Mininterno 6/4/2007);
il Comune ritira la ricevuta di richiesta della carta e la consegna alla
Questura (circ.
Mininterno 18/7/2007)
Verifiche relative
all'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario
Iscrizione anagrafica del
familiare di cittadino comunitario o italiano
o
di un documento di identita' (per il familiare comunitario) o del passaporto valido e del visto, se richiesto (per il familiare straniero; nota: il possesso di visto non e' richiesto ai
fini dell'iscrizione anagrafica dalla Direttiva
2004/38/CE;
in ogni caso, si dovrebbe poter derogare al requisito del possesso di visto nello stesso modo in cui si puo' derogare ai fini
dell'ingresso, anche alla luce di Sent.
Corte Giust. C-127-08; nello stesso senso, in precedenza, Sent.
Corte Giust. C-157-03)
o
di un documento
che attesti la qualita' di familiare o, se richiesto, di familiare a carico; in caso di
familiare cittadino comunitario, la condizione di carico puo' essere
autodichiarata dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR
445/2000
(circ.
Mininterno 6/4/2007)
o
dell'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario; e' possibile omettere la presentazione di questo
documento, quale che sia la nazionalita' del familiare, essendo gia' agli atti
del Comune (circ.
Mininterno 6/4/2007)
o
documentazione
dello Stato del cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno, dalla
quale risulti il rapporto parentale ovvero la relazione stabile, registrata nel medesimo Stato
o
autodichiarazione del cittadino comunitario
(verosimilmente, quello titolare di diritto di soggiorno) della qualita' di
familiare a carico
o convivente,
ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l'assistenza
personale da parte del comunitario titolare del diritto di soggiorno
o
assicurazione
sanitaria ovvero
altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi in materia
sanitaria nel territorio nazionale
o
autodichiarazione
del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno della disponibilita'
di risorse sufficienti per se'
ed il familiare o il convivente, nella misura prevista per il ricongiungimento
familiare con lo straniero
Cancellazione anagrafica del
cittadino comunitario o del suo familiare
7. Permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (*)
Equivalenza tra permesso CE
slp e carta di soggiorno
Richiesta del permesso CE slp:
beneficiari, requisiti
o
la richiesta puo' riguardare, verosimilmente, anche il
familiare che si ricongiunga con uno
straniero gia' titolare di permesso CE slp, a dispetto del fatto che il D. Lgs.
3/2007 ha soppresso il riferimento esplicito a tale caso in art. 30, co. 4 T.U.
o
TAR
Abruzzo: non e' necessario che i familiari per cui si chiede il permesso CE
slp siano titolari di permesso per motivi familiari
o
titolarita' di permesso in corso di validita', per motivi diversi da studio o formazione professionale (o ricerca
scientifica in corrispondenza alla concessione di una borsa di addestramento
alla ricerca; da D. Lgs. 17/2008), asilo, protezione sussidiaria (da D. Lgs.
3/2007, interpretato in base a Direttiva
2003/109/CE),
richiesta asilo, protezione umanitaria, motivi umanitari, quelli relativi a
soggiorni di breve durata, a soggiorni per motivi diplomatici o per missioni
speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali (da D. Lgs.
3/2007) e a soggiorni per volontariato (D. Lgs. 154/2007); escluso anche il
caso di straniero che soggiorni in Italia in attesa di una decisione sulla
richiesta di permesso per protezione umanitaria o per motivi umanitari (da D.
Lgs. 3/2007)
o
5 anni continuativi di possesso di permesso di soggiorno (da D. Lgs. 3/2007); non
rilevano, nel computo, i periodi trascorsi
per soggiorni di breve durata (verosimilmente, di durata < 3 mesi),
quelli per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di
organizzazioni internazionali (da D. Lgs. 3/2007) e quelli per volontariato (D.
Lgs. 154/2007; nota: rilevano
invece i periodi trascorsi con permessi per studio o formazione professionale
(o ricerca scientifica in corrispondenza alla concessione di una borsa di
addestramento alla ricerca; da D. Lgs. 17/2008), asilo, motivi umanitari,
protezione umanitaria e, verosimilmente, richiesta di asilo, di per se' non
abilitanti alla richiesta di permesso CE slp); assenze di durata inferiore a 6 mesi consecutivi e a 10 mesi complessivi,
o anche piu' lunghe se causate da gravi e comprovati motivi, inclusi motivi di
salute e la necessita' di adempiere agli obblighi militari, non
interrompono la durata del periodo di
cinque anni di soggiorno legale richiesto, e sono incluse nel computo (da D.
Lgs. 3/2007); nota: la durata minima e' ridotta a 3 anni in caso di straniero gia' titolare di permesso CE
slp che ne abbia subito la revoca per assenza prolungata dall'Italia o dal
territorio dell'Unione europea o per conferimento del permesso CE slp da parte
di altro Stato membro (da D. Lgs. 3/2007)
o
reddito non
inferiore all'importo dell'assegno sociale (per il 2008, 5.142 euro), anche associato a
potenziale - da Relazione
illustrativa del DPR 334/2004
- trattamento pensionistico per invaliditaĠ (da Regolamento), o, in caso di
richiesta per i familiari,
all'importo previsto per il ricongiungimento (da D. Lgs. 3/2007): meta' dell'assegno sociale per
ciascuno dei familiari[7];
la quota relativa ai figli di eta' inferiore a 14 anni (da Circ.
Mininterno 28/10/2008) e' in ogni caso limitata all'importo dell'assegno
sociale (da D. Lgs. 5/2007), anche se il loro numero e' superiore a due; se il
richiedente e' titolare di protezione sussidiaria la quota di reddito per i
familiari non eccede comunque il doppio dell'assegno sociale, anche se il
numero di familiari e' superiore a due (art. 29, co. 3, lettera b T.U.
modificata da D. Lgs. 160/2008)
o
disponibilita', solo in caso di richiesta per i familiari, di alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalle
leggi regionali per l'edilizia popolare o la cui idoneita' igienico-sanitaria
sia certificata dalla ASL
Motivi ostativi al rilascio
o
reati di cui allĠart. 380 c.p.p.:
delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la
reclusione non inferiore nel minimo a 4 anni (L. 155/2005), nel massimo a 20
anni; delitti contro la personalit dello Stato, delitto di devastazione e
saccheggio, delitti contro l'incolumit pubblica, delitto di riduzione in
schiavit, furto aggravato, rapina, delitti di illegale fabbricazione,
introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in
luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di
esse, di esplosivi, di armi clandestine nonch di pi armi comuni da sparo,
delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per
finalit di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti di
promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete
e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione, direzione e
organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di promozione,
direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere
o
reati di cui allĠart. 381 c.p.p.,
non colposi: corruzione, violenza o
minaccia a pubblico ufficiale, corruzione di minorenni, lesione personale,
danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione indebita, alterazione di armi
e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti
Documentazione richiesta
o
copia passaporto o documento di identita' rilasciato
dall'autorita' italiana (del richiedente ed eventualmente dei familiari) da cui
risulti la nazionalita', l'anno e il luogo di nascita del titolare (nota:
assenza di necessita' del possesso di passaporto valido sottolineata da TAR
Emilia Romagna)
o
copia dichiarazione dei redditi o modello CUD (del
richiedente ed eventualmente di familiari conviventi non a carico); Circ.
Mininterno 23/10/2000: in caso di soggetti non tenuti alla dichiarazione
dei redditi (es.: colf), sufficiente documentazione equivalente (buste-paga,
ricevute versamenti INPS, etc.)
o
certificato casellario giudiziale (del richiedente ed
eventualmente dei familiari)
o
foto tessera in 4 esemplari (del richiedente ed
eventualmente dei familiari)
o
eventuale documentazione che dimostri la minore etaĠ
e/o l'esistenza dei vincoli familiari; la documentazione
¤
eĠ tradotta e legalizzata dal consolato italiano, salvo
che vigano convenzioni internazionali che escludano la necessitaĠ di
legalizzazione dei documenti (es.: la Convenzione dellĠAja del 1961 in materia
di eliminazione della legalizzazione degli atti pubblici, cui hanno aderito,
tra gli altri, Turchia e Moldavia, ovvero la Convenzione di Parigi del 27/9/56
o quella di Vienna dellĠ8/9/76 per il caso di atti di stato civile prodotti
utilizzando estratti plurimi rilasciati dalle autorita' locali); secondo la Risposta
del Governo ad un'interrogazione parlamentare, la prassi secondo la quale
era accettata, per i certificati rilasciati da un'autorita' straniera ed
autenticati dall'autorita' diplomatica o consolare italiana all'estero, anche
la traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia (in
analogia con quanto avviene per le pratiche di concessione della cittadinanza
italiana) non sara' piu' ritenuta valida
¤
e' rimpiazzata da dichiarazione sostitutiva ex art. 49,
DPR
200/1967
da parte dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare italiana in mancanza di
autoritaĠ straniera riconosciuta o in caso di presunta inaffidabilitaĠ dei documenti;
la dichiarazione sostitutiva si basa sulle verifiche necessarie, effettuate a
spese degli interessati:
-
per i rapporti di parentela, sul test del DNA (art. 29,
co. 1 bis T.U., introdotto da D. Lgs. 160/2008; gia' citato, come esempio,
dalla Relazione
illustrativa del DPR 334/2004)
-
per l'eta', su test quali quello della densimetria
ossea (dalla Relazione
illustrativa del DPR 334/2004; nello stesso senso, sent.
Cass. n. 1656/2007:
esame densitometrico incluso tra quelli cui la rappresentanza puo' procedere;
esiti contestabili in giudizio), effettuato a condizione di consenso
dell'interessato
¤
non eĠ richiesta per il figlio minore che abbia fatto
ingresso per ricongiungimento (da DPR 334/2004; nota: dovrebbe essere esclusa
in tutti i casi in cui sia stata gia' prodotta ai fini del ricongiungimento e
nei casi in cui il familiare sia nato o abbia contratto matrimonio con il
richiedente in Italia)
o
certificazione di disponibilita' di alloggio con
attestazione dellĠufficio comunale di conformita' con requisiti previsti dalle
leggi regionali sullĠedilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei
Comuni di Modena,
Reggio
Emilia e Bologna
e nella Regione
Toscana), o certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dallĠASL
(solo in caso di richiesta di permesso
CE slp anche per i familiari)
Rilascio in caso di
collaborazione anti-terrorismo
Rilascio transitorio a
familiari di cittadini comunitari o italiani
Validita' del permesso CE slp;
rinnovo quale documento di identita'
Formato del permesso CE slp
Modalita' di presentazione delle
richieste
o
richiesta presentata tramite gli uffici postali
abilitati per gli stranieri e i loro familiari; i cittadini
equiparati ai comunitari (cittadini di
Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e i cittadini svizzeri e i sanmarinesi (e,
verosimilmente, i familiari stranieri di cittadini comunitari, nelle more dell'emanazione del decreto Mininterno che definisce il modello della
carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione) possono presentare
le richieste anche presso le questure;
o
richiesta presentata in questura nei casi non esplicitamente menzionati
(nota: verosimilmente incluso il caso di familiare straniero di
cittadino italiano, nelle more dell'emanazione del decreto Mininterno che
definisce il modello della carta di soggiorno di familiare di un cittadino
dell'Unione)
o
per il resto, come per le richieste relative agli altri
permessi di soggiorno (nota: sufficiente la ricevuta, in caso di richiesta di
duplicato, per dimostrare la regolarita' del soggiorno?), con le seguenti
particolarita':
-
per i cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e
per i cittadini svizzeri e sanmarinesi si utilizza un apposito kit azzurro,
contenente il modulo "carta di soggiorno UE" (nelle more della piena attuazione del D. Lgs. 30/2007); lo
stesso kit si utilizza, verosimilmente, per i familiari stranieri di cittadini
comunitari nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che
definisce il modello della carta di soggiorno di familiare straniero di un
cittadino dell'Unione (secondo fonte Mininterno, anche nel caso di familiari
stranieri di cittadini italiani, non trattato esplicitamente), inserendo nella
busta anche la foto del familiare straniero e il certificato attestante il
vincolo familiare tra questi e il cittadino comunitario (o italiano)
-
se la richiesta di permesso CE slp riguarda anche i
familiari, si usa un unico kit, contenente i moduli prescritti per ciascuno degli
interessati; in caso di familiari stranieri di cittadino straniero, va
compilato anche il modulo 2 per ciascuno di quelli, tra gli interessati, che
percepiscono un reddito; in caso di familiari stranieri di cittadino
comunitario (nelle more
dell'emanazione del decreto del Mininterno che definisce il modello della carta
di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione), vanno incluse anche,
per ciascuno di essi, la foto e il certificato attestante il vincolo familiare
con il cittadino comunitario
-
costi: per i
cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e
Norvegia) e per i cittadini svizzeri e sanmarinesi, Û 30 alle Poste (in caso di
richiesta per familiare straniero, verosimilmente, anche marca da bollo da Û
14.62 e versamento di Û 27.50 per il permesso CE slp in formato elettronico)
-
verosimilmente, in caso di cittadini equiparati ai
comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o di cittadini
svizzeri o sanmarinesi, il richiedente e' convocato in questura, mediante
raccomandata, solo per la consegna della carta (nelle more della piena attuazione del D. Lgs. 30/2007);
nell'occasione, consegna 4 fotografie, delle quali una e' apposta sulla carta
di soggiorno; in caso di richiesta per familiare di cittadino straniero o,
nelle more dell'emanazione del
decreto del Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di
familiare di un cittadino dell'Unione, per familiare straniero di cittadino
italiano o comunitario, si procede invece, verosimilmente, ad una prima
convocazione per consegna foto e per rilevamento impronte, e ad una seconda per
la consegna del permesso CE slp in formato elettronico)
Contraffazione
Termini per l'esito della
richiesta
Diritti e facolta' del
titolare di permesso CE slp
o
godere delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione (prestazioni di assistenza
sociale e di previdenza sociale, erogazioni in materia sanitaria, scolastica,
sociale, accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, incluso
l'accesso alla procedura per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica), salvo che sia espressamente disposto il contrario; il godimento e'
condizionato alla dimostrazione di effettiva residenza in Italia (da D. Lgs. 3/2007)
o
svolgere qualsiasi attivita' di lavoro subordinato o autonomo non espressamente riservata allĠitaliano o vietata allo straniero (da D. Lgs. 3/2007); per l'instaurazione di un
rapporto di lavoro non e' richiesta la stipula di un contratto di soggiorno (da
D. Lgs. 3/2007, ma anche, in precedenza, circ.
Mininterno 25/10/2005)
o
le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici
poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse
nazionale (art. 37, co. 1 D.
Lgs. 29/1993,
ora art. 38 D.
Lgs. 165/2001)
o
i posti (art.
1, DPCM
174/1994)
-
dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello
Stato individuati dallĠart. 6 D.
Lgs. 29/1993
e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
-
con funzioni di vertice amministrativo delle strutture
periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici
non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia
-
dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello
Stato
-
dei ruoli civili e militari della Presidenza del
Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia,
della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli
cui si accede in base allĠart. 16 L.
56/1987
o
le funzioni
(art. 2, DPCM
174/1994)
che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti
autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di
merito
o
contro: Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004,
parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di
Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR
Toscana,
Sent.
Cass. 24170/2006:
-
il lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente
previsti:
¤
l'art. 38, D.
Lgs. 165/2001,
che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle
dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM
174/1994)
la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere
dal possesso della cittadinanza italiana
¤
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli
infermieri professionali
-
prevalgono infatti
¤
la disposizione di cui all'art. 2, DPR
487/1994
("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che impone l'aplicazione del DPR
487/1994
in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che
prevede il requisito della cittadinanza italiana
¤
il fatto che l'art. 2 DPR
3/1957
non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
o
a favore: TAR
Liguria, Sent.
Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord.
Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord.
Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord.
Trib. Milano 27/5/2008, Ord.
Trib. Milano 31/7/2008:
-
l'art. 2 DPR
3/1957
va considerato abrogato da art. 2 T.U.
-
l'art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001
riproduce l'art. 2 DPR
487/1994,
preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo
(nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70,
co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che "legifica" l'art. 2 DPR
487/1994)
-
l'art. 51 Cost.
non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai
soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con
l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi
trasportato in art. 38 D.
Lgs. 165/2001)
-
in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art.
38, co. 2 D.
Lgs. 165/2001,
le sole preclusioni vengono da DPCM
174/1994;
l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le
quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana
-
si registra un progressivo afflievolimento della
connessione dipendente pubblico - cittadino italiano: art. 38 D.
Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego); art. 40,
co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato); artt.
27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori
universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica); art. 25 D. Lgs.
251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego); DPR
220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani,
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui
all'art. 2, co. 3 T.U.); D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso,
per settore pubblico e privato); Direttiva
2003/109/CE (accesso al pubblico impiego, salvo esercizio di pubblici
poteri); D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa, salvo quelle
riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva
2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari); sent.
Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria); sent.
Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di
iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica
Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola
compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere)
-
per le attivita' non precluse, lo straniero deve
soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione
del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una
adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei
diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
(nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione
impropria dei diritti)
o
sul
Comune di Verona: un criterio che discrimini direttamente il titolare di permesso CE slp rispetto a quello italiano
ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare e' in contrasto con
art. 11, co. 1, lettera f) Direttiva
2003/109/CE
o
sul
Comune di Romano d'Ezzelino: un bonus istruzione erogato da un Comune a studenti italiani o comunitari, con
esclusione dei titolari di permesso CE
slp, e' in contrasto art. 11, co. 1, lettera b) Direttiva
2003/109/CE
Espulsione del titolare di
permesso CE slp
Revoca del permesso CE slp
o
in caso di acquisizione fraudolenta
o
quando il titolare venga a rappresentare un pericolo
per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da valutare come ai fini
del rilascio del permesso CE slp)
o
quando il titolare sia espulso
o
in caso di assenza continuativa dal territorio
dell'Unione europea di durata superiore a 12 mesi
o
in caso di assenza (nota: continuativa?) dall'Italia di
durata superiore a 6 anni (nota: il tentativo di conseguire il permesso CE slp
in altro Stato membro mette a repentaglio la titolarita' di quello rilasciato
dall'Italia; se la condizione fa riferimento ad assenza continuativa, dopo un
tentativo fallito in uno Stato membro conviene rientrare temporaneamente in
Italia prima di ritentare in altro Stato membro)
o
in caso di conferimento del permesso CE slp da parte di
altro Stato membro dell'Unione europea (previa comunicazione da parte di
questo)
Modalita' di adozione dei
provvedimenti negativi; impugnazione
Facolta' del titolare di
permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e dei suoi familiari
o
siano titolari di un permesso di soggiorno rilasciato
dallo Stato membro di provenienza e dimostrino di aver risieduto in quello
Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE
slp (nota: verosimilmente, il
ricongiungimento con familiari che non soddisfino tali requisiti e' possibile,
senza che essi pero' godano delle misure di favore previste per quelli che li
soddisfano; nello stesso senso, circ.
Mininterno 16/2/2007:
familiari del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro ammessi previa semplice dimostrazione del rapporto
familiare)
o
siano verificati i requisiti di reddito e alloggio
previsti per il ricongiungimento
o
in caso di soggiorno di durata < 3 mesi non si applicano le disposizioni relative
all'espulsione in caso di mancata dichiarazione di soggiorno entro 60 giorni dall'ingresso in Italia
o
l'ingresso in
Italia e' effettuato in esenzione di visto (nota: anche in vista di un soggiorno prolungato e anche se l'ingresso
e' effettuato provenendo da Stato membro che non fa parte dell'Area Schengen;
il permesso CE slp deve essere stato rilasciato, pero', da uno Stato membro
autorizzato a farlo: esclusi Regno Unito, Irlanda o Danimarca e,
transitoriamente, gli Stati membri neocomunitari, da circ.
Mininterno 16/2/2007)
o
ai fini del rilascio del nulla-osta al lavoro subordinato si prescinde dal requisito di residenza all'estero (e' possibile, cioe', la ricerca di
lavoro sul posto); nota: se i familiari
hanno gia' ottenuto il permesso per motivi familiari in Italia, accedono ad
attivita' lavorativa senza bisogno di nulla-osta; il prendere in considerazione
per loro l'accesso al lavoro subordinato condizionato al rilascio di nulla-osta
avrebbe senso solo se essi potessero intraprendere un rapporto di lavoro
subordinato prima che il titolare di permesso CE rilasciato da altro Stato
membro abbia ottenuto il rilascio di un permesso in Italia
Provvedimenti
negativi in relazione al titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato
membro e ai suoi familiari
o
verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno, quando il provvedimento di
espulsione e' adottato ai sensi di art. 13, co. 2, lettera b, T.U.
o
verso il paese di origine, sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso, quando il
provvedimento e' adottato ai sensi di art. 13, co. 1 T.U. (motivi di ordine
pubblico o sicurezza dello Stato) o di
art. 3, co. 1 L. 155/2005 (motivi di prevenzione del terrorismo)
8. Ingresso
e soggiorno per lavoro subordinato (*)
Aspetti generali: quote,
Sportello unico
o
diretto da un dirigente della carriera prefettizia o
della Direzione provinciale del lavoro
o
composto da almeno un rappresentante della prefettura,
almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, almeno uno della Polizia di
Stato
o
istituito con decreto del prefetto, che puoĠ
individuare anche piuĠ unitaĠ operative di base
o
nelle Regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano, istituite forme di raccordo con gli uffici
competenti in materia di lavoro
Richiesta di nulla-osta al
lavoro
Modalita' di presentazione
della richiesta di nulla-osta al lavoro
o
registrazione
dell'utente tramite il sito del Mininterno; l'utente puo' corrispondere a un
datore di lavoro ovvero a un patronato o a un'associazione preventivamente
autorizzata; il singolo datore di lavoro puo' presentare al massimo 5
domande (nessun limite al numero
complessivo di domande presentabili, a nome dei datori di lavoro, da patronati
e associazioni)
o
scaricamento del software dal sito del Mininterno
o
compilazione off-line
della domanda
o
spedizione
della domanda, tramite collegamento col sito del Mininterno, a partire da
un istante prefissato (differenziato per
categorie); rileva, ai fini della graduatoria, l'istante di ricezione certificato da una e-mail di ricevuta
inviata in automatico dal Mininterno
o
le domande per lavoratori provenienti da paesi con quote
privilegiate possono concorrere solo
all'interno della relativa quota (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
o
le domande vengono ricevute singolarmente e in caso di
unico invio di piu' domande da parte dello stesso soggetto, rileva l'ordine
assegnato da chi spedisce (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
o
Il TAR
Lombardia ha ordinato la sospensione cautelare del provvedimento del
Prefetto di Milano con il quale viene definito l'insieme delle domande
accettate nell'ambito della quota riservata alla Provincia di Milano con il
decreto flussi per il 2007, a causa del sospetto di errori nella procedura
informatica, che avrebbero colpito selettivamente i soggetti abilitati
all'invio cumulativo
Contenuto della richiesta e
documentazione da allegare: contratto di soggiorno
o
generalitaĠ del
datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dellĠimpresa, la ragione
sociale, la sede e lĠindicazione del luogo di lavoro; nota: per il lavoro
domestico, e' datore di lavoro sia il
soggetto alle cui dipendenze si svolgera' il rapporto di lavoro sia il
familiare che si obbliga in sostituzione del congiunto che utilizzera' la
prestazione di lavoro
o
generalitaĠ e residenza allĠestero o, per chiamata numerica, numero (e nazionalita?) dei lavoratori da assumere
o
trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei CCNL
applicabili (nota: e' una delle rare disposizioni di legge che impongono
esplicitamente l'applicazione di un CCNL, per quanto riguarda il trattamento
economico del lavoratore, anche a datori non associati; nota: non e' richiesta
l'applicazione dell'intera parte normativa del CCNL), riportato anche sulla
proposta di contratto di soggiorno
o
impegno al pagamento delle eventuali spese di
rimpatrio, riportato anche nella proposta
di contratto di soggiorno
o
dichiarazione di impegno a comunicare (entro 5 gg. dal verificarsi dellĠevento, da art. 36 bis
Regolamento) ogni variazione
concernente il rapporto di lavoro (in particolare: data di inizio e cessazione
del rapporto di lavoro ed eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con
relativa decorrenza, da art. 36 bis Regolamento); l'obbligo di comunicazione si
considera assolto quando siano stati inviati telematicamente (Decreto
Minlavoro 30/10/2007: per lavoro domestico, consentita anche trasmissione
con raccomandata A/R, fax o consegna a mano di documentazione avente data
certa) al servizio competente per territorio (il Centro per l'impiego) il modello
unificato (adottato con Decreto
Minlavoro 30/10/2007)
di cui all'art. 4 bis, co. 4, D.
Lgs. 181/2000 (da L.
296/2006)
o
garanzia della
disponibilitaĠ di un alloggio
che soddisfi i requisiti previsti dalle leggi regionali sullĠedilizia popolare
pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena,
Reggio
Emilia
e Bologna
e nella Regione
Toscana)
o che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria,
contenuta in apposita dichiarazione e nella proposta di contratto; lĠeventuale partecipazione
alle spese per lĠalloggio e la
corrispondente decurtazione del
salario (< 1/3 salario;
non ammessa nei casi in cui la messa a disposizione dellĠalloggio sia prevista,
con corrispondente determinazione del salario, dal contratto collettivo
nazionale corrispondente) devono essere menzionate nella proposta di contratto
di soggiorno
o
eventuale richiesta di trasmissione della documentazione finale (nulla-osta e copia
della proposta di contratto di soggiorno) agli uffici consolari da parte dello
Sportello unico
o
autocertificazione dellĠiscrizione dellĠimpresa alla Camera di commercio, per le
attivitaĠ per cui lĠiscrizione eĠ richiesta
o
autocertificazione della posizione previdenziale e
fiscale, atta a comprovare la capacitaĠ occupazionale e reddituale del datore di lavoro (determinata, per il lavoro
domestico, dalla circ.
Minlavoro 1/2005: reddito netto > doppio dell'ammontare di retribuzione e contribuzione
dovuta; rileva anche il cumulo dei redditi di parenti di primo grado non
conviventi o di altri soggetti che autocertifichino di essere tenuti al
mantenimento del datore); non richiesta nel caso in cui il datore di lavoro sia affetto da patologie che ne limitano lĠautosufficienza e intenda
assumere un lavoratore da adibire alla propria assistenza (nota: ratio
incomprensibile)
o
proposta di contratto di soggiorno, con specificazione delle relative condizioni, a
tempo indeterminato, determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale (non
inferiore a 20 ore settimanali;
nota: contemplato solo il part-time orizzontale; inoltre, nei moduli distribuiti dai ministeri per
la conversione da studio si afferma "superiore a 20 ore"; F.A.Q.
sito Mininterno: il minimo di ore non puo' essere raggiunto con il cumulo di piu' rapporti) e, per il lavoro domestico, con
retribuzione non inferiore allĠimporto dellĠassegno sociale (per il 2008, 5.142 euro); la proposta di contratto
riporta lĠimpegno al pagamento delle spese di rimpatrio dello straniero e la
garanzia per lĠalloggio (inclusa la partecipazione del datore di lavoro alle
spese e la corrispondente decurtazione del salario)
Esame della richiesta
o
richiede allĠAgenzia delle entrate il codice fiscale per il lavoratore (art. 31, co. 5, DPR 394/1999, circ.
Mininterno 30/5/2005)
o
comunica la richiesta al Centro per lĠimpiego (escluso
il caso di richieste nominative da liste di stranieri con titoli di prelazione)
per l'accertamento di indisponibilita' (art.
30 quinquies DPR 394/1999, circ.
Mininterno 30/5/2005):
¤
il Centro per lĠimpiego accerta (anche via Internet)
eventuali disponibilitaĠ di manodopera nazionale, comunitaria o straniera
iscritta al collocamento o comunque censita come disoccupata e le comunica entro
20 gg. allo Sportello unico e al datore di
lavoro; in tal caso, la richiesta di nulla-osta rimane sospesa fino a conferma da parte del datore di lavoro (art. 30 quinquies
Regolamento; nota: rischio di sospensione a tempo indeterminato)
¤
in caso di comunicazione negativa del Centro per
l'impiego circa la disponibilita' di lavoratori italiani o comunitari, il
datore di lavoro, entro 4 gg. da tale
comunicazione, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per
lĠimpiego se intende revocare la
richiesta di assunzione (art. 30 sexies Regolamento); nota: tale possibilita'
di revoca e' da considerare come un'ultima possibilita' offerta al datore di
lavoro di fermare la procedura, non consentita, pero', incomprensibilmente, in
caso di mancata comunicazione da parte del Centro per l'impiego
¤
in caso di mancata comunicazione da parte del Centro
per lĠimpiego, di accertata indisponibilitaĠ (se il datore non ha revocato la
richiesta entro i 4 gg., sembra evincersi da circ.
Mininterno 9/2/2006) o di conferma della
richiesta, si procede
o
convoca il datore di lavoro per il rilascio del
nulla-osta e per la sottoscrizione
del contratto di soggiorno (art. 31, co.
4, DPR 394/1999, circ.
Mininterno 30/5/2005);
e' possibile delegare il ritiro
di nulla-osta e la firma del contratto di soggiorno in caso di impedimento
del datore; necessaria dichiarazione, ai sensi di art.4, co. 2 DPR
445/2000,
presentata al pubblico ufficiale da parte di coniuge o, in assenza, da figlio
o, in assenza, da altro parente in linea diretta o collaterale entro il terzo
grado, attestante lo stato di impedimento temporaneo per motivi di salute; negli
altri casi (assenza di familiari idonei?) necessaria una apposita procura (circ.
Mininterno 8/11/2007)
o
spedisce lĠintera documentazione e il codice fiscale,
se cosiĠ richiesto dal datore di lavoro, alla rappresentanza
diplomatico-consolare (art. 31, co. 6, DPR
394/1999, circ.
Mininterno 30/5/2005)
Ingresso del lavoratore;
richiesta di permesso per lavoro subordinato; stipula del contratto di lavoro
o
comunica al lavoratore la proposta di contratto di
soggiorno per lavoro
o
rilascia visto
e codice fiscale, previa verifica dei requisiti generali (es.: in relazione a
regolaritaĠ documento di viaggio, mezzi di trasporto utilizzati, familiari al
seguito; tutti gli altri, se la documentazione non eĠ stata trasmessa
dĠufficio), entro 30 gg.
o
trasmette lĠinformazione relativa allĠavvenuto rilascio
a Minlavoro, Mininterno, INPS e INAIL
Sopravvenuta indisponibilita'
del datore di lavoro
Facolta' del lavoratore nelle
more del rilascio del permesso
o
puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti
previdenziali (Mess.
INPS 2226/2008;
incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess.
INPS 6449/2008),
a condizione che (da Direttiva
Mininterno 20/2/2007,
che rafforza circ.
Mininterno 9/2/2006,
e par.
Mingiustizia)
¤
abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro
8 gg. dall'ingresso
¤
abbia sottoscritto il contratto di soggiorno
¤
sia in possesso di copia del modello di richiesta di
permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta
presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale
abilitato
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ.
Mininterno 2/4/2007)
¤
il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello
unico
¤
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
¤
domanda di rilascio del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si
riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo
Sportello unico)
o
puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ.
Minsalute 17/4/2007)
o
puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e
aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione, a
condizione di esibizione della ricevuta dell'avvenuta presentazione della
richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale o dalla questura; a
tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la
presentazione dell'istanza di rilascio (circ.
Mintrasporti 14/9/2007)
o
puo' effettuare (a regime, da circ.
Mininterno 28/7/2008) il reingresso
in esonero dallĠobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso
avvengano con attraversamento di un unico valico di frontiera esterna, a condizione che esibisca, oltre al documento di
viaggio valido, il visto da cui
si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la
polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008)
Durata del permesso per lavoro
subordinato
o
< 2 anni per rapporto a tempo
indeterminato
o
durata del rapporto, ma comunque < 1 anno,
per rapporto a tempo determinato
Divieto di licenziamento per
la lavoratrice madre; dimissioni della lavoratrice madre; lavoratrici
domestiche
Licenziamento e dimissioni
o
iscrizione del lavoratore, da parte del Centro per
lĠimpiego, nelle liste di mobilitaĠ
(anche per corresponsione dellĠindennitaĠ di mobilitaĠ) per durata residua del
permesso, ma comunque > 6 mesi, se ricorrono le condizioni ai sensi delle disposizioni sul licenziamento
collettivo
o
iscrizione del lavoratore nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR
442/2000 (o aggiornamento della sua posizione), da parte del Centro per
lĠimpiego, per durata residua del permesso, ma comunque > 6
mesi, in caso di licenziamento
individuale o di dimissioni o se non ricorrono le condizioni per lĠiscrizione nelle liste di
mobilitaĠ (previa presentazione
del lavoratore al Centro per lĠimpego, entro 40 gg.
dalla conclusione del rapporto, con esibizione del permesso di soggiorno e dichiarazione relativa allĠattivitaĠ svolta e alla disponibilitaĠ
immediata allo svolgimento di nuova attivitaĠ; TAR
Lombardia: nelle more del rinnovo del permesso, sufficiente l'esibizione
della ricevuta della richiesta
di rinnovo)
o
rinnovo del
permesso, da parte della Questura, in caso di scadenza intermedia, con durata
tale da completare il periodo di 6 mesi, previo accertamento dellĠeffettiva
iscrizione
o
per il lavoratore straniero che sia rimasto invalido, lĠiscrizione nelle liste per il collocamento
obbligatorio di cui allĠart. 8 L.
68/1999 equivale allĠiscrizione nelle liste di mobilitaĠ ovvero alla
registrazione nellĠelenco anagrafico
o
specificazione Òattesa occupazioneÓ sul permesso, ma conservazione delle facoltaĠ
permesso per lavoro subordinato (circ.
Mininterno 19/5/2001)
o
rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato condizionato alla sussistenza
di un contratto di soggiorno e
alla consegna della autocertificazione attestante la disponibilitaĠ di un alloggio che soddisfi i parametri minimi (dubbia
costituzionalitaĠ); la durata del permesso rinnovato viene fissata alla stipula
del nuovo contratto, o solo dopo la scadenza del vecchio permesso? (nel primo
caso, rischio di scadenza anteriore a quella del periodo di possibile
iscrizione al collocamento)
o
in mancanza di nuovo contratto, alla scadenza del
periodo di iscrizione (o del permesso, se lĠiscrizione non ha avuto luogo), il
lavoratore deve lasciare il territorio
dello Stato, salvo che abbia titolo al permesso di soggiorno ad altro titolo in
base alla normativa; nota: verosimilmente, l'obbligo scatta 60 gg. dopo la
scadenza, durante i quali il rinnovo puo' comunque essere richiesto in presenza
della sopravvenuta stipula di un contratto (in base a Sent.
Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003)
Rinnovo del permesso
o
90 gg. (se rilasciato per lavoro a tempo indeterminato)
o
60 gg. (se rilasciato per lavoro a tempo determinato)
o
mezzi di sostentamento, corrispondenti a reddito da
lavoro o da altra fonte lecita, accertabili dĠufficio a seguito di dichiarazione
sostitutiva, per titolare e familiari
conviventi a carico (quantificati come per ricongiungimento; da circ.
Mininterno 19/5/2001)
o
esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e la consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per
lĠedilizia popolare (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena,
Reggio
Emilia
e Bologna
e nella Regione
Toscana)
o - verosimilmente - che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ
igienico-sanitaria (salvo periodo > 6 mesi di disoccupazione
tollerata); per rapporti in
corso alla data di entrata in vigore del
DPR 334/04, le parti, ai fini del rinnovo del permesso, stipulano e sottoscrivono autonomamente il contratto di soggiorno, su modulo apposito e lo
inviano, con raccomandata A.R.,
allo Sportello Unico, il quale provvede a restituire la ricevuta di ritorno,
timbrata dallo Sportello stesso, che il lavoratore esibisce all'atto del
rinnovo del permesso di soggiorno (circ.
Minlavoro 9/2005)