ASGI
NEWSLETTER
17 NOVEMBRE 2008
NOVITAĠ
LEGISLATIVE
Il Ministero dellĠInterno emana la prima circolare
applicativa del decreto legislativo contenente le nuove norme in materia di
riconoscimento dello status di rifugiato. Indicazioni sullĠapplicazione della
limitazione alla circolazione dei richiedenti asilo, sul loro trattenimento,
sulle modalit e termini di scadenza dei ricorsi e loro effetti sospensivi.
<http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/circolare_3_novembre_2008.pdf>Il
testo della circolare
In data 3 novembre 2008, il
Ministero dellĠInterno ha diramato la prima circolare applicativa alle nuove
disposizioni in materia di riconoscimento dello status di rifugiato, entrate in
vigore lo scorso 5 novembre. La circolare indica che il Prefetto, sulla base
delle indicazioni fornite dalle commissioni territoriali competenti o dal
questore, potr assoggettare il richiedente asilo a limitazione alla libert di
circolazione entro il territorio della provincia in cui il medesimo viene
ospitato, qualora sussista il rischio di dispersione del medesimo.
Viene inoltre precisato che nei
casi in cui la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato venga
rigettata per manifesta infondatezza, ovvero qualora il richiedente asilo sia
trattenuto nei centri di identificazione ed espulsione ovvero nei centri per
richiedenti asilo, il ricorso avverso la decisione di diniego al riconoscimento
dello status di rifugiato non ha pi un automatico effetto sospensivo
dellĠobbligo di lasciare il territorio nazionale, tranne nei casi in cui venga
proposta apposita istanza di sospensiva al giudice, contestuale al ricorso.
LĠautomatico effetto sospensivo del ricorso verrebbe ad essere dunque limitato
in particolare ai casi in cui il richiedente asilo gi si trovava in condizione
di regolarit di soggiorno al momento della presentazione dellĠistanza,
situazioni estremamente residuali nella casistica complessiva dei richiedenti
asilo.
SEGNALAZIONI
GIURISPRUDENZIALI
1. EĠ illegittimo
il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno nei confronti dello
straniero che, giunto in Italia con regolare visto di ingresso per motivi di
lavoro subordinato, non abbia instaurato il rapporto di lavoro con il datore di
lavoro per il quale gli era stato rilasciato il nulla osta allĠingresso, per
cause non imputabili al
lavoratore. In questa direzione, due sentenze di tribunali amministrativi, TAR
Veneto e TAR F.v.g..
<http://www.asgi.it/content/documents/dl08111701.tar.veneto.2648.3.09.08.doc>TAR
Veneto, sentenza n. 2648 dd. 03 settembre 2008
<http://www.asgi.it/content/documents/dl08111702.tar.friuli.venezia.giulia.518.01.09.08.doc>TAR
F.V.G. sentenza n. 528 dd. 01 settembre 2008
Due sentenze di tribunali
amministrativi regionali ribadiscono lĠillegittimit dei provvedimenti di
diniego al rilascio del permesso di soggiorno emessi dalle questure nei
confronti di stranieri che, giunti in Italia con regolare visto di ingresso per
motivi di lavoro subordinato, non possano poi instaurare il rapporto dĠimpiego
con il datore di lavoro per il quale era stato rilasciato il nulla osta
allĠingresso nellĠambito del decreto flussi annuali, qualora tale impedimento
non sia imputabile al lavoratore bens a cause di forza maggiore riferibili al
datore di lavoro (sopraggiunta indisponibilit del datore di lavoro, decesso
del datore di lavoro, cessazione di attivit dellĠazienda,..)
In questo senso di esprimono il TAR Veneto con la sentenza n. 2648
dd. 03 settembre 2008 relativa al caso di una badante straniera, giunta in
Italia il giorno stesso del decesso della datrice di lavoro ed il TAR FVG con
la sentenza n. 518 dd. 01 settembre 2008.
Le due sentenze del TAR,
peraltro, ribadiscono quanto la Amministrazioni di competenza avevano gi
espresso con due circolari, la prima del Ministero del Lavoro (n. 2570 dd. 7
luglio 2006), che aveva indicato la necessit di rilasciare al lavoratore
interessato un permesso di soggiorno per attesa occupazione, in caso di
sopravvenuta impossibilit di instaurare il rapporto di lavoro per decesso del
datore di lavoro o cessazione di attivit dellĠazienda, la seconda del Ministero dellĠInterno
(dd. 20 agosto 2007) che ha esteso tale possibilit a tutte quelle situazioni
in cui la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro non sia imputabile
allo straniero.
INIZIATIVE FORMATIVE
MASTER in "ESPERTO
dell'IMMIGRAZIONE" allĠUNIVERSITAĠ DI PISA:
PUBBLICATO
IL BANDO PER LA QUINTA EDIZIONE
Sono stati pubblicati il bando di
concorso e la domanda di ammissione per il Master di 1Ħ livello in "Esperto dell'immigrazione".
Termine per la presentazione
delle domande gioved 11 dicembre 2008.
Il Master, giunto alla quinta
edizione, organizzato dall'Universit di Pisa e gode del prestigioso
patrocinio dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, dell'Organizzazione
internazionale per le migrazioni,
dell'UNICRI, del Consiglio italiano dei rifugiati e di Save the Children
Italia. Il Master inoltre sostenuto, con borse di studio e contributi, da
numerosi enti territoriali, tra cui la Regione Toscana, l'Istituzione Centro
Nord-Sud, la Societ della Salute della Zona Pisana, il Comune di
Livorno.
Il corso mira a formare una
figura polivalente diesperto, idoneo a svolgere compiti di analisi,
coordinamento e progettazione di
interventi concernenti l'accoglienza e l'integrazione di migranti (sia
comunitari che non comunitari), rifugiati e richiedenti asilo.
Possono fare domanda laureati in qualsiasi disciplina.
Per ogni altra informazione, si
consiglia di consultare
il sito
<http://www.immigrazione.master.unipi.it/>www.immigrazione.master.unipi.it
o di scrivere una
mail a
<mailto:immigrazione@sp.unipi.it>immigrazione@sp.unipi.it
A cura della segreteria
organizzativa dellĠASGI