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ASGI
NEWSLETTER
22
NOVEMBRE 2008
SEGNALAZIONI
LEGISLATIVE
Il
dibattito sul ddl “Sicurezza (n. A.S. 733). Prese di posizione del mondo
cattolico.
Sulle misure
contenute nel ddl “sicurezza”, la cui discussione approderà nell’aula del
Senato all’inizio di dicembre, si segnalano prese di posizione critiche dal
mondo cattolico.
Si segnala in
particolare L’articolo pubblicato sul settimanale “Famiglia Cristiana”
e la presa di
posizione del Mons. Angelo
Marchetto, segretario del Pontificio consiglio per la Pastorale dei migranti e
degli itineranti (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/novembre/apc-marchetto-as733.html).
Si ringrazia Sergio Briguglio per la
segnalazione
SEGNALAZIONI
GIURISPRUDENZIALI
ASILO E
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il resoconto del caso a cura della dott.ssa
Claudia Pretto, socia ASGI di Trento.
Con provvedimento della Unità Dublino-Ministero
dell’Interno dell’ 11.10.2008 notificato tramite la Questura di Trento in data
11.11.2008, l’Unità Dublino indicava la Grecia come Stato membro competente per
la domanda di asilo del richiedente asilo M. ai sensi del comma 1 dell’art.10
Regolamento CE 343/2003.
Dopo avere ricevuto la documentazione dalla Questura
di Trento sulla domanda di asilo presentata dal richiedente asilo afgano M. in
data 17 giugno 2008 l’Unità Dublino aveva infatti riscontrato in EURODAC una
segnalazione delle impronte digitali effettuata dallo Stato greco e procedeva
in data 23 settembre 2008 ad inoltrare istanza per presa a carico del
richiedente asilo alla Grecia, ai sensi dell’art. 10 e 18 del citato
Regolamento CE 343/2003.
In data 10 ottobre 2008 l’Unità Dublino, non
rispettando i termini di un mese o due mesi previsti dai commi 6 e 7 dell’ art.
18 Regolamento CE 34372003, con provvedimento notificato al richiedente asilo
l’11 novembre 2008 decideva per l’implicita accettazione da parte della Grecia
e per il successivo trasferimento verso tale Stato membro il 19 novembre 2008
attraverso la frontiera di Milano Malpensa con provvedimento che veniva
notificato il 18 novembre 2008 al richiedente asilo M. Non potendo esperire i
rimedi interni e in virtù della copiosa documentazione comprovante le gravi
violazioni da parte dello stato greco nei confronti dei richiedenti asilo, in
particolare dei richiedenti asilo afgani (si rimanda fra tutti a http://www.proasyl.de/fileadmin/proasyl/fm_redakteure/Englisch/Griechenlandbericht_Engl.pdf;)
attraverso il proprio avvocato il richiedente asilo M presentava il 18 novembre
2008 immediata istanza alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ex articolo 39
CEDU (Request for interim measures). La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,
Seconda Sezione il 18 novembre stesso intimava ai sensi dell’articolo 39 CEDU
per la possibile violazione dell’art. 34 CEDU allo Stato italiano di sospendere
l’espulsione del cittadino afgano M verso la Grecia fino al 10 dicembre 2008
(CEDH-LF2.2R, EDA/cbo, Requete n°55240/08, M. c. Italie). Nella sua motivazione la Corte fa
riferimento alla propria decisione nel caso Mamatkulov et Askarov c. Turquie (requete n 46827/99 et 46951/99) paragrafi 128 e 129 e
dispositivo numero 5.
A cura della Dott.ssa Claudia Pretto,
socia ASGI, Trento.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI
Corte di Cassazione, sez. I. –
Civile, n. 27224 dd. 14.11.2008
(Archivio Briguglio novembre 2008)
A seguito di un ricorso avviato da una cittadina italiana, coniugata con
un cittadino marocchino che si era
visto rifiutato il visto di ingresso in Italia in virtù della presenza del suo
nominativo nell’elenco SIS (Sistema Informativo Schengen) ai fini della non
ammissione in ragione di una pregressa espulsione dall’Italia, la Corte di Cassazione ha sancito che è
illegittimo il rifiuto del visto per ricongiungimento familiare a un cittadino
extracomunitario, che sia coniuge di un cittadino italiano, per il solo fatto
che sussista una segnalazione ai fini della non ammissione entro lo spazio
Schengen, senza una preliminare verifica se la presenza di tale persona
costituisca una minaccia effettiva, abituale e abbastanza grave per un interesse
fondamentale della collettività. A tali conclusioni, la Corte di Cassazione è giunta attraverso il richiamo alla
giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (sentenza 31 gennaio 2006 Causa
C- 503/03), secondo la quale “uno Stato contraente può procedere
alla segnalazione di un cittadino di uno Stato terzo coniuge di un
cittadino di uno Stato membro solo dopo aver constatato che la presenza di tale
persona costituisce una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un
interesse fondamentale della collettività ai sensi della direttiva 64/221 (…).
Di conseguenza, l’iscrizione nel SIS di un cittadino di uno Stato terzo del
coniuge di un cittadino di uno Stato membro costituisce certamente un indizio dell’esistenza di un motivo
che giustifica il fatto che gli venga negato l’ingresso nello spazio Schengen.
Tuttavia, tale indizio deve essere corroborato da informazioni che consentano
allo Stato membro che consulta il SIS di accertare, prima di rifiutare
l’ingresso nello spazio Schengen, che la presenza dell’interessato nel detto
spazio costituisce una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della
collettività. In tal senso occorre rilevare che l’art. 94 lett. i) della CAAS
(Convenzione applicativa dell’accordo) autorizza espressamente l’indicazione
del motivo della segnalazione”.
Questo perché l’Accordo di Schengen prevede l’inserimento nel sistema
SIS ai fini della non ammissione tanto
dei nominativi degli stranieri che abbiano compiuto dei reati penali per i quali
venga prevista la privazione della libertà per almeno un anno e degli stranieri
per i quali vi sia motivo di ritenere che abbiano commesso fatti punibili
gravi, quanto degli stranieri che
siano stati destinatari di un provvedimento di espulsione, allontanamento e
respingimento, anche per la sola violazione delle norme sull’ingresso ed il
soggiorno in uno degli Stati parte.
Gli accordi di Schengen e la stessa legislazione italiana applicativa
dei medesimi, consentono alla persona interessata di avere accesso ai dati
personali contenuti nel SIS per conoscere i motivi per cui detta segnalazione è
stata effettuata – In Italia in prima istanza, mediante apposita
richiesta alla speciale Divisione Schengen del Ministero dell’Interno –
Dipartimento Pubblica Sicurezza e, in caso di risposta ritenuta
insoddisfacente, al Garante per la protezione dei dati personali (si veda in
proposito: http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp). Di conseguenza, la Corte di Cassazione
conclude che quando l’interessato vuol far valere in giudizio il suo diritto
alla riunificazione familiare , chiedendo al giudice non solo di dichiarare
illegittimo il rifiuto del visto da parte dell’amministrazione, ma anche di
riconoscere l’esistenza del suo diritto, mediante l’ordine impartito alla rappresentanza consolare di
rilascio del visto (come previsto dall’art. 30 c. 6 del T.U. immigrazione), deve essere suo onere allegare l’ininfluenza delle ragioni della
segnalazione nel sistema SIS ai fini della richiesta di rilascio del visto,
provvedendo dunque a richiedere, come suo diritto, l’accesso ai dati conservati
nel SIS Schengen e producendo in giudizio le risultanze della sua indagine.
2. Il Tribunale di Piacenza accoglie due ricorsi presentati contro il
diniego al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia allo
straniero convivente con parente entro il quarto grado di cittadinanza
italiana, minore d’età. Smentita la giurisprudenza di Cassazione, secondo la
quale la norma sull’inespellibilità del cittadino straniero convivente con
il parente entro il quarto grado
di cittadino italiano non sarebbe applicabile qualora quest’ultimo sia minore
d’età in quanto questi non potrebbe esprimere una manifestazione di volontà.
Secondo il Tribunale di Piacenza, invece, tale punto di vista non può
essere condiviso, ”in quanto la
norma contenuta nell’art. 19 comma 2 lettera c) T.U. non consente alcuna
distinzione nell’ambito dei rapporti di parentela entro il quarto grado né
limitazione di sorta in funzione dell’età del cittadino italiano, del cui
nucleo familiare promuove la
tutela, e dunque trova applicazione anche quando questi sia minorenne”. Inoltre, il Giudice di Piacenza sottolinea
come “non si vede ragione perché i genitori siano ordinariamente posti in
condizione dall’ordinamento giuridico italiano di esprimere la volontà del
figlio minorenne, anche in relazione all’esercizio di diritti personalissimi
(ad es. il diritto alla salute), e tale possibilità sia da escludersi con
riguardo alla volontà di mantenere la convivenza con il parente entro il quarto
grado, costituente il requisito normativo per l’operatività del divieto di
espulsione dello straniero”.
Tribunale
di Piacenza, sentenza 6 ottobre 2008.
Tribunale
di Piacenza, sentenza 7 novembre 2008.
Si ringrazia
l’avv. Antonella Fiorani di Piacenza per la segnalazione
MATERIALI
Si segnala dal
sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il link:
Titoli di studio esteri - Istruzioni
sul riconoscimento dei titoli di studio esteri
Si ringrazia
la socia Maria Campagnolo per la
segnalazione.
EVENTI
ED INIZIATIVE FORMATIVE
Modena - Convegno di MD Magistratura Democratica
Modena 12 - 13
dicembre 2008
Convegno di Magistratura
Democratica : "Discriminazioni e Diritti", in collaborazione con
MEDEL, ASGI e LIBERA.
L'incontro
proposto vuole stimolare una riflessione collettiva sulla condizione dei
migranti e della donna vittima di violenza, terreno di prova della tenuta delle
garanzie costituzionali della persona e di misura della qualità della nostra
società democratica.
Il convegno si articolerà in tre sessioni:
I sessione: Legislazione europea contro le discriminazioni e tutela dei diritti
fondamentali
Disciplina dell'ingresso e del soggiorno del migrante: esperienze europee a
confronto
II sessione: Immigrazione ed intervento penale
III sessione: La tutela penale nazionale ed internazionale
della donna.
La violenza di genere e l'esperienza dei tribunali speciali spagnoli.
Modena, Camera di Commercio, Via Ganaceto, 134.
Info: Teresa Magno 348 8551442; Donatella Donati 339 7813762
La
locandina ed il programma dettagliato del convegno
PUBBLICAZIONI
I ROM E L’AZIONE PUBBLICA, Teti editore.
Contestualizzare l’azione pubblica: ricerca del consenso e
varietà di
strumenti nelle politiche locali per i rom e i sinti
di Tommaso Vitale
Pagine: 282
Prezzo: Euro 20,00
ISBN: 978-88-7039-037-7
I gruppi zigani sono molti e differenti. Abitano da secoli il tessuto urbano
d’Europa. Sono
parte integrante della storia italiana, soggetti in uno stato di diritto.
Spesso, tuttavia, le politiche nei loro confronti assumono tratti marcatamente
discriminanti
e di frequente gli enti locali adottano vere e proprie forme di razzismo
istituzionale. Altre
volte, politiche e provvedimenti ben intenzionati falliscono per le proteste e
le mobilitazioni
locali, ma anche per il mancato ascolto e coinvolgimento dei diretti
interessati, i rom e i sinti.
Il volume indica le soluzioni per uscire da questo senso di impotenza, con
contributi che mostrano
strade concretamente percorribili nell’azione pubblica.
Inoltre il libro, guardando alla sfida di una politica democratica e
partecipata, racconta una
pluralità di casi empirici che aiutano a capire come è possibile rispettare i
diritti fondamentali
delle minoranze, moltiplicando il consenso sulle politiche necessarie per una
migliore convivenza.
Il volume contiene saggi di Alberto Giasanti, Amoun Sleem, Antonio Tosi, Carlo
Cuomo, Elisabetta
Vivaldi, Giorgio Bezzecchi, János Ladányi, Joanna Richardson, Laura Boschetti,
Maurizio
Pagani, Paola Pessina, Tommaso Vitale, Zoran Lapov.
Hanno curato i volume:
Indice degli argomenti
PRIMA PARTE - LE OMBRE DEI PREGIUDIZI
I rom sono le nostre ombre?
di Alberto Giasanti
Zingari, cioè rom
di Carlo Cuomo
SECONDA PARTE - PRAGMATICA DELLE ISTITUZIONI
Lo spazio dell’esclusione: la difficile ricerca di alternative al campo nomadi
di Antonio Tosi
Pragmatica del disordine: musicisti di strada, mendicità e forze di polizia
di Laura Boschetti
Ostracismo culturale e ideologia differenzialista: nuove politiche e antiche
abitudini
di Maurizio Pagani e Giorgio Bezzecchi
Chi sono i buoni e chi i cattivi?
di Paola Pessina
TERZA PARTE - NON SOLO IN ITALIA
Questioni sull’offerta di spazi per insediamenti di Gypsy e Traveller in
Inghilterra
di Joanna Richardson
Ungheria: di questioni rom che non esistono
di János Ladányi
Chi sono i dom?
di Amoun Sleem
QUARTA PARTE - L’ISTRUZIONE COME OPPORTUNITÀ
Romaní Chib – la lingua degli indiani europei
di Zoran Lapov
Ánde Škola- Il lungo cammino dei “rom slavi” tra incomprensioni fra culture
ed empatia, percorsi educativi sospesi e diritti negati
di Elisabetta Vivaldi
Mediazione culturale: una scelta di libertà ed emancipazione
di Maurizio Pagani
Per l’acquisto versare il relativo importo (€ 20,00) sul c/c postale n°
59861203,
oppure tramite assegno bancario intestato a: Nicola Teti Editore srl - Milano.
Per
pagamento in contrassegno l’importo va maggiorato di € 3 (Tel. 02.55015575).
Nicola Teti Editore
teti@teti.it
- HYPERLINK "http://www.teti.it/"www.teti.it
A cura della
segreteria organizzativa dell’ASGI