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NEWSLETTER ASGI
4 NOVEMBRE 2008
RASSEGNA
DI GIURISPRUDENZA
A. CITTADINANZA ITALIANA
1. Acquisto della
cittadinanza italiana. Il
requisito della residenza decennale ai fini dell’acquisto della cittadinanza
italiana per naturalizzazione deve essere posseduto dal cittadino straniero
attualmente ed ininterrottamente al momento della presentazione della domanda.
Eventuali interruzioni della residenza anagrafica per cancellazione dalle liste
anagrafiche dei comuni vengono ad interrompere il decorso del termine, anche se
l’interessato continua a soggiornare legalmente in Italia. Una sentenza del TAR
Veneto conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato.
TAR
Veneto, sez. III, Sent. n. 3125 dd. 6 ottobre 2008
Il TAR Veneto ha confermato la
legittimità di un provvedimento di diniego dell’acquisto della cittadinanza
italiana per naturalizzazione di un cittadino straniero, che, pur avendo soggiornato legalmente in
Italia per più di dieci anni, termine previsto dall’art. 9 della legge sulla
cittadinanza italiana ( l. n. 91/92), non era risultato iscritto
ininterrottamente nelle liste anagrafiche del comune per la stessa durata decennale al momento della
presentazione dell’istanza di acquisto della cittadinanza, essendo stato
cancellato per irreperibilità dalle liste anagrafiche per un periodo di circa
due anni, prima di aver ottenuto una nuova iscrizione.
Il TAR Veneto ha confermato una
giurisprudenza amministrativa orami consolidata, per cui la condizione di
‘residenza legale’ decennale,
richiesta ai fini della naturalizzazione ai sensi dell’art. 9 della l.
n. 91/92 , richiede tanto il soggiorno legale in Italia, comprovato dal
possesso del permesso di soggiorno, quanto l’iscrizione nelle liste anagrafiche
della popolazione residente, secondo quanto previsto dal regolamento
applicativo della legge (d.P.R. n. 572/1993). Il TAR Veneto, inoltre, conferma che il requisito della residenza
decennale deve essere posseduto
attualmente ed ininterrottamente al momento della presentazione dell’istanza,
non potendosi dunque cumulare periodi di residenza diversi e non continuativi,
quando cioè il requisito della residenza anagrafica sia venuto a mancare per
ragioni quali ad es. l’irreperibilità dell’interessato.
2. Nei casi di istanza
di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino italiano,
il Ministero dell’Interno ha un termine perentorio di due anni per negare
l’acquisto della cittadinanza, qualora sussistono i motivi impeditivi previsti
dalla legge, relativi a determinate condanne penali in Italia o all’estero,
ovvero all’esistenza di motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale.
Trascorso tale termine, il Ministero dell’Interno non può più rigettare la
domanda prodotta dallo straniero e se lo fa il suo atto è illegittimo e
annullabile dal TAR. Il TAR Marche conferma una giurisprudenza amministrativa
consolidata.
TAR
Marche, Sez. I, Sent. n. 1550 dd. 10 ottobre 2008.
Nei casi di istanza di acquisto della cittadinanza
italiana del cittadino straniero coniugato con cittadino italiano e legalmente
residente in Italia da almeno sei mesi successivamente al matrimonio, il
Ministero dell’Interno ha un termine perentorio di due anni per pronunciarsi, trascorsi i quali non può più
emanare un provvedimento di rigetto (art. 8 comma 2 l. n. 91/92). Se emette un
provvedimento di diniego trascorso
tale termine, il suo provvedimento
è illegittimo e annullabile
dal TAR. Trascorso tale termine di due anni, nel caso in cui il
procedimento non si sia ancora concluso, lo straniero richiedente può fare
valere il suo diritto davanti al giudice ordinario per richiedere il
riconoscimento della cittadinanza italiana, previa verifica dei requisiti di
legge. La sentenza del TAR Marche conferma una giurisprudenza già consolidata da pronunce della
Cassazione (Cassazione, civ. sez. Unite, 7 luglio 1993, n. 7441; 27 gennaio
1995, n. 1000) e da diversi tribunali amministrativi (Cons. Stato . I.a sez.
28.08.2002 n. 2508; TAR Lazio
15.12.2004 n. 16032 e 7.02.2007, n. 859; TAR Lombardia 7.6.2006 n. 1335). Il
ricorso al giudice ordinario può risultare efficace in quelle situazioni ove i
tribunali civili siano più celeri dell’autorità amministrativa, che attualmente
impiega anche 4 anni per
concludere un procedimento di acquisto della cittadinanza italiana per
matrimonio, e qualora il richiedente tema una decisione tardiva ed arbitraria
di rigetto da parte del Ministero dell’Interno e preferisca sottoporre la sua
istanza ad un giudice civile.
B. PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI
STUDIO
3. Il TAR Lombardia
rigetta la prassi del Ministero dell’Interno secondo il quale non può
essere rilasciato il permesso di
soggiorno per studio al cittadino straniero che, pur non avendo superato
l’esame di ammissione per il corso di laurea per il quale era stato autorizzato
il rilascio del visto, abbia
ottenuto l’iscrizione ad un diverso istituto di studi superiori. Secondo il TAR
Lombardia, il T.U. immigrazione e il suo regolamento applicativo non
impongono l’identità tra il corso di studi per il quale era stato rilasciato il
visto e quello poi effettivamente intrapreso dallo straniero, e dunque non può
avere effetto una circolare del
Ministero dell’Interno dd. 16 gennaio 2002 che si esprime invece in tal senso.
TAR
Lombardia, Milano, sez. III, sent. n. 2103 dd. 20 giugno 2008.
C. INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE
Corte
di Cassazione, sez. lavoro, sentenza n. 22151 dd. 3 settembre 2008.
D. PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO E DIRITTO INTERNAZIONALE
PRIVATO
5. Il Tribunale civile
del luogo di residenza dei futuri
sposi o di uno di essi può ordinare all’ufficiale di stato civile di procedere alle pubblicazioni di
matrimonio pur in assenza di nulla-osta al matrimonio rilasciato alla sposa
straniera dalle competenti autorità del paese straniero quando l’impedimento matrimoniale per l’autorità del paese
estero deriva unicamente da motivi
religiosi. Il caso a Treviso di un matrimonio tra un cittadino italiano e una
cittadina iraniana.
Come è largamente noto, lo
straniero che vuole sposarsi in Italia deve presentare all’ufficiale di stato
civile il c.d. nulla osta al matrimonio (art. 116 1. comma Codice civile),
attestante la capacità della persona interessata a contrarre matrimonio,
secondo la normativa dello Stato di appartenenza. Qualora la persona interessata non sia in grado di produrre
il documento richiesto l’ufficiale di stato civile non può che rifiutarsi di
procedere alle pubblicazioni matrimoniali. Se tuttavia, il mancato rilascio del
nulla-osta da parte dell’autorità straniera dipende da motivazioni di ordine
politico o religioso contrarie ai principi fondamentali del nostro ordinamento
costituzionale, gli interessati possono inoltrare ricorso al giudice civile del
luogo di residenza e chiedere che esso ordini all’ufficiale di stato civile di
procedere comunque alle
pubblicazioni matrimoniali. E’ giurisprudenza consolidata ormai nel nostro
paese considerare contrario ai principi dell’ordine pubblico, il rifiuto
dell’autorità straniera a rilasciare il nulla-osta al matrimonio alla donna che
si vuole sposare con un soggetto appartenente a diversa confessione religiosa;
divieto, presente tuttora in molti ordinamenti di paesi islamici; ovvero
l’autorizzazione dell’autorità straniera subordinata alla conversione religiosa
del coniuge “infedele”. In tali situazioni, il giudice civile ha dunque sempre ordinato all’ufficiale di stato
civile di procedere alle pubblicazioni di matrimonio pur in assenza del
nulla-osta al matrimonio da parte dell’autorità straniera (Trib. Napoli 29 aprile 1996, Tribunale
Taranto, 13 luglio 1996).
Tale è stato anche il caso
portato dinanzi al Tribunale di Treviso, relativo al rifiuto opposto da parte
del funzionario consolare delegato presso l’Ambasciata d’Italia a Teheran di
procedere alle pubblicazioni di matrimonio tra un cittadino italiano residente
a Treviso ed una cittadina iraniana per il mancato rilascio del nulla-osta al
matrimonio della sposa da parte delle autorità iraniane.
Tribunale
di Treviso, sez. I civile, decreto n. 1192 dd. 24 settembre 2008.
Si ringrazio il socio Avv. Stefano Azzari di
Treviso per la segnalazione.
A cura della
Segreteria organizzativa ASGI