Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 733-A
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RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 1ª
E 2ª RIUNITE (*) (1ª - AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA (2ª - GIUSTIZIA) (Relatori BERSELLI e VIZZINI) Comunicata alla Presidenza l11 novembre 2008 SUL DISEGNO DI LEGGE Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (733) presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) dal Ministro dellinterno (MARONI) dal Ministro della giustizia (ALFANO) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2008 - |
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CON ANNESSO TESTO DELLA PETIZIONE del signor Francesco Di Pasquale (n. 110) PERVENUTA ALLA PRESIDENZA L11 GIUGNO 2008 |
Onorevoli Senatori. Con la
presentazione del disegno di legge n. 733 il Governo ha inteso compiere
un nuovo passo nella direzione di un più efficace contrasto alla
criminalità diffusa e a quella organizzata, dopo le misure urgenti
adottate con il decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 125 del 2008.
La filosofia cui si ispira tale intervento
è diretta da un lato a colpire in maniera più efficace reati
di gravità anche molto diversa fra loro, ma tutti tali da contribuire
al disfacimento del tessuto sociale e alla diffusione di un sentimento
di insicurezza collettiva, specialmente tra gli strati più poveri
e deboli della collettività nazionale, e dallaltro a promuovere
la riconquista del controllo del territorio da parte dello Stato nelle
aree in cui è più pervasiva la presenza della criminalità
organizzata.
Il testo è stato oggetto, nelle
Commissioni riunite, di un approfondito esame, nel corso del quale è
stata anche svolta una lunga serie di audizioni informali; il risultato
di tale lavoro è stata lapprovazione di un gran numero di
modifiche, di iniziativa sia governativa sia parlamentare, ivi comprese
non poche proposte dellopposizione, dirette ad ampliare e a rendere
più incisivo lintervento legislativo, seppure sempre seguendo
la traccia della filosofia prima richiamata.
Certo, lampiezza degli interventi
modificativi e il fatto che le Commissioni riunite hanno dovuto svolgere
la parte conclusiva dellesame, con la discussione e lapprovazione
degli emendamenti, in tempi ristretti e prossimi alla discussione in Assemblea,
ha determinato lapprovazione di un testo per il quale sarà
necessaria unaccurata attività di coordinamento finale.
Larticolo 1 apporta una modifica
allarticolo 61 del codice penale, nel punto in cui esso prevede la
circostanza aggravante comune della c.d. minorata difesa, con la finalità
di ampliare gli strumenti di tutela per gli anziani, che costituiscono
troppo spesso un facile bersaglio per i criminali. Tale finalità
viene perseguita precisando che lipotesi di «minorata difesa»
può configurarsi anche nel caso in cui lautore del reato abbia
profittato delletà avanzata della persona che ha subito il
danno. Larticolo 1 modifica inoltre il codice penale al fine di colpire
con particolare efficacia il commercio di esseri umani, estendendo laggravante
prevista dal sesto comma dellarticolo 416 in materia di associazione
per delinquere alle forme più gravi di organizzazione dellimmigrazione
clandestina, al fine di reprimere in maniera più severa delitti
di estrema gravità, inserendo tra le circostanze aggravanti speciali
che determinano la pena dellergastolo in caso di omicidio, di cui
allarticolo 576 del codice penale, anche gli omicidi perpetrati in
occasione dei reati di violenza carnale, atti sessuali con minori e violenze
sessuali di gruppo, nonché al fine di disciplinare in maniera più
efficace quel contrasto alle attività di riciclaggio che, come è
noto, costituisce uno degli strumenti più importanti di lotta alla
criminalità organizzata.
Con larticolo 2 invece le Commissioni
riunite, sono intervenute in primo luogo sullarticolo 117 del codice
di procedura penale, consentendo al Procuratore nazionale antimafia di
avere accesso anche ai registri istituiti presso le segreterie dei Tribunali
della Repubblica per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione.
In secondo luogo sono intervenute sullarticolo 371-bis in
materia di attività di coordinamento svolta dal Procuratore nazionale
antimafia.
Larticolo 3 completa la normativa
prevista allarticolo 1, estendendo lambito di applicazione
dellaggravante prevista dallarticolo 36, comma 1, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, qualora loffeso sia una persona diversamente
abile.
Larticolo 4 introduce nuovi
requisiti per lottenimento della cittadinanza italiana a seguito
di matrimonio con cittadino italiano. Rispetto al testo originario, le
Commissioni riunite hanno proposto alcune significative integrazioni, in
primo luogo prevedendo che le dichiarazioni relative alla cittadinanza
siano soggette al pagamento di una tassa, il cui gettito sia destinato
per la metà a finanziare i progetti del Dipartimento per le libertà
civili e limmigrazione. È prevista inoltre unulteriore
modifica con cui si introduce lobbligo ai fini delle vicende
relative alla cittadinanza di allegare la certificazione comprovante
il possesso dei requisiti richiesti per legge. Allarticolo 5 le Commissioni
riunite hanno inoltre previsto, allarticolo 116 del codice civile,
lobbligo, per lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato,
di produrre anche un documento che attesti la regolarità del soggiorno
nel territorio italiano.
Gli articoli 6 e 7 affrontano il grave
problema del vandalismo e del degrado dei centri urbani da esso provocato.
Larticolo 6 prevede due modifiche
allarticolo 635 del codice penale, in materia di delitto di danneggiamento.
In primo luogo, esso estende laggravante di cui al secondo comma
anche al caso in cui la condotta criminosa sia commessa su immobili sottoposti
a risanamento edilizio o ambientale. Inoltre, esso prevede che in tutti
i casi di danneggiamento aggravato, la concessione della sospensione condizionale
della pena deve essere sempre subordinata alleliminazione delle conseguenze
dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone,
alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività
per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena
sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza
di condanna.
Larticolo 7 modifica larticolo
639 del codice penale, che prevede il reato di deturpamento e imbrattamento
di cose altrui, ed è stato ampiamente modificato dalle Commissioni
riunite, sia prevedendo un sistema sanzionatorio più efficace, sia
introducendo la nuova fattispecie aggravata del fatto commesso su beni
immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati.
La disciplina di questa materia è
completata dalle disposizioni recate dallarticolo 8, che stabilisce
una soglia minima di 500 euro per le sanzioni amministrative previste da
regolamenti e ordinanze comunali per chi insozzi le pubbliche vie, nonché
dallarticolo 9, che modifica il decreto legislativo n. 285 del
1992, nel senso di comminare la sanzione amministrativa da euro 500 a euro
1.000 per chi insozzi le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti da
veicoli in movimento o in sosta.
Larticolo 10 modifica il regime
delle circostanze aggravanti applicabili nel caso di concorso nel reato
di cui allarticolo 112 del codice penale, prevedendo lapplicabilità
dellaggravante ivi prevista anche nei confronti delle persone maggiorenni
che concorrono nel reato con un minore di anni 18 o con una persona in
stato di infermità o di deficienza psichica (e dunque non solo nei
confronti di chi li determini a commettere il reato o se ne sia avvalso,
come avviene attualmente). Secondo la relazione, si intende responsabilizzare
ulteriormente il maggiorenne, per creare una sorta di «cintura sanitaria»
intorno ai minori delinquenti.
Larticolo 11 prevede nuovi poteri
di sindaci e prefetti in materia di occupazione abusiva di suolo pubblico.
I poteri sono configurati dal comma 1 quale reazione ad alcune tipologie
di occupazione illecita e consistono nella possibilità di ordinare
limmediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti
con possibilità, se si tratta di occupazione a fini di commercio,
della chiusura dellesercizio. Gli esercenti che commettono occupazione
illecita di suolo pubblico sono anche sanzionati con una segnalazione obbligatoria
alla Guardia di finanza, per i profili di competenza di questultima.
Larticolo 12 delinea il delitto
di «Impiego di minori nellaccattonaggio», introducendo
tra i delitti contro la personalità individuale larticolo
600-octies del codice penale, che prevede la reclusione fino a tre
anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per chi:
1) si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero,
2) permette
che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla
sua custodia o vigilanza, mendichi, ovvero,
3) permette
che altri se ne avvalga per mendicare.
Conseguentemente allintroduzione del delitto, il disegno di legge in esame prevede labrogazione della omonima contravvenzione di cui allarticolo 671 del codice penale.
Gli articoli 13, 14, 15 e 16 introducono
nuove aggravanti per reati che destano un notevolissimo allarme sociale.
In primo luogo si prevede, come aggravante generica allarticolo 61
del codice penale, laver commesso il fatto a danno di minori allinterno
o nelle immediate vicinanze degli istituti di istruzione. A tutela dei
minori, le Commissioni riunite hanno inoltre introdotto aggravanti speciali
per il reato di atti osceni e per il reato di violenza sessuale, anche
in questo caso qualora il fatto sia commesso nei luoghi frequentati dai
minori. È stato inoltre introdotto un minimo edittale di pena per
il reato di violazione di domicilio di cui allarticolo 614 del codice
penale. Le Commissioni riunite hanno altresì integrato e ampliato
le ipotesi per le quali il codice di procedura penale, agli articoli 380
e 381, prevede rispettivamente larresto obbligatorio e larresto
facoltativo in flagranza. Sono state inoltre introdotte nuove aggravanti
per il reato di furto, di rapina e di truffa, nel caso in cui gli illeciti
siano compiuti in luoghi particolarmente frequentati dai cittadini ovvero
abusando delle condizioni di debolezza della persona offesa.
Nella stessa filosofia le Commissioni
riunite hanno introdotto larticolo 17, che modifica larticolo
605 del codice penale in materia di sequestro di persona, prevedendo una
specifica ipotesi aggravata nel caso che il sequestrato sia un minore,
e un ulteriore aggravamento se è minore di anni quattordici o se
viene condotto e trattenuto allestero, nonché alcune disposizioni
premiali in presenza di forme specifiche di ravvedimento operoso. La disposizione
inserisce anche un nuovo articolo nel codice penale (574-bis), concernente
la sottrazione e il trattenimento del minore allestero.
Larticolo 18 modifica la legge
n. 895 del 1967, recante disposizioni per il controllo delle armi, introducendo
una serie di aggravanti specifiche per il porto darmi illegale.
Larticolo 19 rappresenta una
delle disposizioni più discusse recate dal disegno di legge. Loriginaria
formulazione (articolo 9), novellando il testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, ha introdotto nel nostro ordinamento il reato
di ingresso illegale nel territorio dello Stato, che da mero illecito amministrativo
oltre tutto non corredato di una specifica sanzione, dovendosi considerare
lespulsione come una disposizione amministrativa diretta alla mera
cessazione della situazione irregolare diventava un delitto punito
con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Veniva altresì stabilita
lapplicazione a tale reato del rito direttissimo e lobbligatoria
misura accessoria dellespulsione. Le Commissioni riunite hanno approvato
lemendamento del Governo che modifica radicalmente limpianto
di tale disposizione.
Nella sua attuale formulazione, lingresso
e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato configurano una contravvenzione
punibile con lammenda da 5.000 a 10.000 euro, rispetto alla quale
però il respingimento o lespulsione dello straniero determinano
il non luogo a procedere.
Larticolo 20 amplia i poteri
di accesso e di accertamento del prefetto per lespletamento delle
funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti,
con la possibilità di disporre atti ispettivi nei cantieri delle
imprese interessate. La disposizione rinvia invece ad un regolamento governativo
la definizione delle modalità di rilascio delle comunicazioni e
delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati
nei cantieri.
Larticolo 21 modifica il decreto-legge
6 giugno 1982 n. 629, recante misure urgenti per il coordinamento della
lotta contro la delinquenza mafiosa: al fine di verificare se ricorrano
pericoli di infiltrazione mafiosa, allalto commissario vengono attribuiti
poteri di accesso e di accertamento nei confronti di ulteriori soggetti
rispetto a quelli originariamente previsti, ovvero tutti quelli indicati
nel capo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione
della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dellutilizzo
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione).
Larticolo 22, che sostituisce
larticolo 10 nel testo originariamente presentato dal Governo, interviene
sulla legge n. 575 del 1965, nel senso di estendere ad una serie di fattispecie
lipotesi dellassociazione di stampo mafioso.
Allapprestamento di misure efficaci
nei confronti della criminalità organizzata si ispirano poi una
serie di disposizioni introdotte dagli emendamenti approvati dalle Commissioni
riunite quali, in particolare, larticolo 23, che modifica larticolo
275 del codice di procedura penale in tema di condizioni per disporre la
custodia cautelare in carcere, larticolo 24, che modifica la legge
n. 1423 del 1956, nel senso di allargare le ipotesi che consentono ladozione
delle misure di prevenzione ivi previste, gli articoli 25 e 26, che intervengono
sulle modalità per lapplicazione delle misure di prevenzione
di cui alla legge n. 575 del 1965, larticolo 27, che modifica le
disposizioni sulla confisca recate dal decreto-legge n. 306 del 1992,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, larticolo
28 in materia di informatizzazione delle procedure per gli accertamenti
personali e patrimoniali di cui al comma 1 dellarticolo 34 della
legge n. 55 del 1990, larticolo 29 che modifica le disposizioni in
materia di sequestri e di amministrazione di beni sottoposti a sequestro
preventivo in modo da garantirne una maggiore efficacia, gli articoli 30
e 31 che intervengono rispettivamente sulla disciplina della conservazione
dei beni sequestrati e su quella della custodia dei beni mobili registrati,
larticolo 32, che è diretto a rendere maggiormente cogente
la disposizione di cui allarticolo 38 del codice di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, in merito ai requisiti per la partecipazione
alle procedure di affidamento alle concessione degli appalti per lavori
pubblici, larticolo 33, in materia di assegnazione dei beni confiscati
alle organizzazioni mafiose.
Riveste una particolare importanza
larticolo 34 che, dando seguito ad una esigenza espressa da più
parti, ripristina loriginario rigore del regime di detenzione di
cui allarticolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
In particolare, con le modifiche apportate, si intende rendere ancor più
difficile ai detenuti in particolare ai condannati per il reato
di associazione mafiosa la possibilità di mantenere collegamenti
con le associazioni criminali di appartenenza: sono a tal fine ridotti
i colloqui tra detenuti e famiglie, sia personali sia telefonici e subisce
restrizioni di tempo e di modalità anche la permanenza allaperto.
Larticolo 35 introduce unautonoma fattispecie di reato (articolo
391-bis del codice penale), che punisce chiunque consenta a un detenuto
sottoposto al regime di cui al citato articolo 41-bis di comunicare
con gli altri. È introdotta inoltre unaggravante se il fatto
è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico
servizio ovvero da un avvocato.
Larticolo 36, già introdotto
nel testo originario come articolo 16, interviene sullordinamento
delle anagrafi della popolazione residente, nonché sul testo unico
in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998. Al riguardo, al fine di poter fissare la residenza si prevede una
rigorosa procedura di verifica delle condizioni igienico-sanitarie dellimmobile.
Di particolare rilievo è la
disposizione di cui agli articoli 37, diretta a reprimere lutilizzazione
delle agenzie per il trasferimento di fondi (money transfer) per
la movimentazione di risorse appartenenti alla criminalità organizzata
o a organizzazioni di carattere terroristico. Lintervento normativo,
già presente nel testo originariamente presentato dal Governo, è
stato modificato dalle Commissioni riunite le quali hanno inserito la norma
in una disposizione dedicata alla disciplina amministrativa degli esercizi
pubblici di telefonia e di Internet, eliminando altresì il
riferimento ai provvedimenti autorizzativi.
Allarticolo 38 le Commissioni
riunite hanno inasprito ulteriormente la normativa in materia di lotta
alle operazioni di riciclaggio, incrementando poteri e compiti delle autorità
preposte al controllo e alla repressione del gravissimo fenomeno.
Larticolo 39 modifica in più
punti il testo unico sullimmigrazione, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286: sono inasprite le norme circa le condizioni di
ingresso nel territorio dello Stato e relativamente alla concessione del
permesso di soggiorno. È introdotta una sanzione per chi si rifiuti
di esibire i documenti di identificazione attestanti la regolare presenza
nel territorio dello Stato; è altresì introdotto per i soggiornanti
di lungo periodo lobbligo del superamento di un test di conoscenza
della lingua italiana. Sono inoltre state introdotte misure più
restrittive relativamente al soggiorno del cittadino straniero e sono rese
più rigorose le procedure relative allesecuzione delle espulsioni.
Sono modificate le norme che avevano introdotto il reato di permanenza
illegale nel territorio dello Stato, nonché, in senso più
restrittivo, le norme del testo unico relative alle procedure per i ricongiungimenti
familiari e le disposizioni concernenti i minori affidati che abbiano compiuto
la maggiore età.
Larticolo 40 disciplina lutilizzo
dei sistemi di videosorveglianza da parte degli enti locali, con obbligo
a fini di tutela della privacy di conservazione dei
dati per soli sette giorni, salvo specifica richiesta da parte dellautorità
giudiziaria.
Con larticolo 41, invece, le
Commissioni riunite hanno introdotto i cosiddetti «accordi di integrazione»,
al fine di promuovere la convivenza dei cittadini italiani con quelli stranieri,
nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione. Laccordo di integrazione
deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal cittadino straniero ai fini
del rilascio del permesso di soggiorno.
Con larticolo 42, sempre intervenendo
sul testo unico per limmigrazione, le Commissioni riunite hanno aggravato
il reato commesso da chi dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto
di stranieri nei territori dello Stato. Sono state altresì integrate
e ulteriormente arricchite le aggravanti ivi previste. Inoltre, per alcune
ipotesi sono ora previsti larresto in flagranza e, qualora sussistano
gravi indizi di colpevolezza, anche lapplicazione della custodia
cautelare in carcere.
Larticolo 43 modifica larticolo
407 del codice di procedura penale, consentendo, anche per i reati collegati
allimmigrazione clandestina, di cui allarticolo 42, una proroga
dei termini di durata massima delle indagini preliminari.
Larticolo 44 istituisce presso
il Ministero dellinterno un apposito registro delle persone che non
hanno fissa dimora, non con finalità repressive ma al fine di porre
le autorità amministrative nella condizione di conoscere la situazione
in cui vivono tutti i cittadini, garantendo anche la possibilità
di controlli per verificare se sussistano condizioni di disagio o di degrado,
e, in ogni caso, per assicurare un regime il più possibile analogo
a quello regolarmente previsto per gli altri cittadini che, come è
noto, devono comunicare la loro residenza.
Con larticolo 45, si modifica
la norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio n. 1989,
n, 223, circa la cancellazione anagrafica, prevedendo che essa sia disposta
trascorsi soltanto sei mesi e non più un anno dalla
scadenza del permesso di soggiorno.
Larticolo 46 prevede invece
che gli enti locali siano legittimati ad avvalersi della collaborazione
di associazioni volontarie di cittadini per presiedere il territorio. Tale
disposizione ha anche lo scopo di educare i cittadini alla legalità,
soprattutto in alcune zone del Paese ove il livello di omertà e
connivenza con le associazioni criminali raggiunge proporzioni non tollerabili.
Con larticolo 47 invece si estendono
le disposizioni relative al rimpatrio assistito ai minori cittadini dellUnione
europea non accompagnati che esercitano la prostituzione, nellinteresse
assoluto del minore e in ogni caso secondo quanto previsto dalla Convenzione
sui diritti del fanciullo.
Con larticolo 48 si introducono
numerose modifiche al codice della strada: sono rese più rigorose
le norme relative alla revisione della patente di guida, nonché
quelle concernenti la guida in stato di ebbrezza ovvero in stato di alterazione
psicofisica per luso di sostanze stupefacenti. È introdotto
lobbligo di confisca amministrativa del veicolo fatto circolare con
documenti assicurativi falsi e si interviene anche sulla destinazione dei
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alla circolazione
stradale. Sono inoltre previste nuove norme relative alla registrazione
dei veicoli registrati o confiscati. Ulteriori interventi al codice della
strada, sempre recati dallarticolo 48, riguardano la normativa sulla
revoca della patente di guida, e in ordine al procedimento di applicazione
delle sanzioni amministrative accessorie, della confisca amministrativa
e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato.
Larticolo 49 interviene invece
sulla legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di circostanze attenuanti:
è prevista una diminuzione di pena, per i delitti previsti dagli
articoli 600, 601, 602 e 416, sesto comma, del codice penale, nei confronti
dellimputato che si adopera per evitare che lattività
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.
Larticolo 50 interviene invece
sul decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società
e delle associazioni: si introducono ulteriori sanzioni pecuniarie in relazione
alla commissione di alcuni reati di particolare gravità, come quelli
di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e
630 del codice penale.
Uno strumento quanto mai significativo
della lotta al crimine organizzato, è, sempre allarticolo
50, lestensione della responsabilità civile in sede penale,
attualmente prevista per le associazioni con personalità giuridica,
anche ai delitti propri della criminalità organizzata. Larticolo
51 prevede lapplicazione a decorrere dal 1º gennaio 2010 delle
disposizioni relative al rifinanziamento dei programmi di cui allarticolo
21-bis del decreto-legge n. 159 del 2007, nonché la
riapertura dei termini per la ratifica di alcuni accordi di programma.
Con larticolo 52, invece, si
interviene sul testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. In particolare si modifica larticolo 143,
prevedendo un regime più cogente di responsabilità
che si estende anche ai dirigenti e ai dipendenti nellipotesi
di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni mafiose
o similari.
Larticolo 53 modifica il decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di destinazione dei proventi
delle sanzioni amministrative e pecuniarie per violazioni del codice della
strada, prevedendo un coinvolgimento anche della polizia penitenziaria.
Con larticolo 54 è introdotta
unaggravante per i reati di lesione personale e omicidio preterintenzionale,
nellipotesi in cui il fatto sia commesso con armi o con sostanze
corrosive da persona travisata o da più persone riunite, anche al
fine di combattere il grave fenomeno di gang criminali.
Larticolo 55 reca infine la
copertura finanziaria.
Berselli e Vizzini, relatori