Corte
di Cassazione, Sez. Lavoro, Sent. n. 22151 del 3 settembre 2008, Pres.
Mercurio, Rel. La Terza. S.B., T.L., W.G. – INPS.
Svolgimento
del processo
Con ricorso al Tribunale di Ravenna S. B. e T. L.,
legalmente residenti in Italia, esponevano di avere presentato domanda all'Inps
per ottenere l'indennit di disoccupazione agricola per l'anno 1998, avendo
lavorato per un numero di giornate superiori alle 151 ed avendo quindi diritto
al trattamento speciale ex art. 25 legge 457/72; W. G. aveva invece chiesto la
indennit di disoccupazione per il 1999, in parte come lavoratore agricolo
avente diritto al trattamento speciale ed in parte come lavoratore non agricolo
avente diritto alla indennit di disoccupazione con i requisiti ridotti; tutti
si dolevano che l'Istituto, nell'erogare la prestazione, avesse scomputato,
dall'intero importo erogato, le giornate coincidenti con il loro ritorno nei
paesi di origine, per illegittimit della trattenuta, giacch l'unica
condizione per il diritto all'indennit, era lo svolgimento delle 151 giornate
lavorative.
Nel contraddittorio con l'Inps, il Tribunale adito accoglieva
la domanda, ma la statuizione veniva riformata dalla Corte d'appello di Bologna
che, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava la domanda dichiarando
legittima la ritenuta operata. La Corte territoriale, contrariamente a quanto
affermato dal primo Giudice, escludeva che fosse diversa la finalit delle due
prestazioni, per cui quella ordinaria sosterrebbe il lavoratore nei periodi di
disoccupazione, mentre quella acquisita con i requisiti ridotti assumerebbe la
funzione di integrazione del reddito a prescindere dallo stato di inoccupazione
e dal suo controllo, dal momento che detta indennit era stata estesa, ad opera
dell'art. 7 comma 3 legge 160/88, alle categorie prima escluse dalla applicazione
dell'art. 37 rdl 1827 del 1935, segno quindi che non si trattava di una
prestazione nuova, ma della estensione della prestazione gi esistente e come
tale sottoposta anche alla condizione della involontariet della
disoccupazione. Avverso detta sentenza i soccombenti propongono ricorso con un
unico complesso motivo.
Resiste l'Inps con controricorso.
Motivi
della decisione
Con l'unico motivo di ricorso si censura la sentenza per
violazione dell'art. 7, comma 3, L. 160/88 perch il sistema prefigurato per la
disoccupazione ordinaria e speciale e con i requisiti ridotti in agricoltura
(art. 25 legge 457/72 e art. 7 legge 160/88) impone limiti di accesso, ma non
prevederebbe procedimenti di verifica e controllo dello stato di
disoccupazione.
La mancanza di nesso tra lo stato di disoccupazione ed il
diritto all'indennit sarebbe comprovata dal fatto che le giornate indennizzate
sono relazionate a quelle lavorate nell'anno precedente, sia pure entro un
limite massimo, ci al fine di far emergere il lavoro sommerso, avendo il
lavoratore interesse, per incrementare le giornate indennizzabili, a denunciare
tutte quelle lavorate. Inoltre mentre l'indennit di disoccupazione ordinaria
ha mantenuto nel corso del tempo la originaria funzione mutualistico
assicurativa di sostegno al reddito del lavoratore che ha perso l'impiego, le altre
tipologie di indennit, intervenendo a garanzia di situazioni intrinsecamente
precarie, fungono da integrazione di un reddito annuo di per s intermittente,
a protezione di una disoccupazione certa e gi maturata.
Il ricorso non
merita accoglimento.
In primo luogo la tutela contro la disoccupazione
stata estesa ai lavoratori agricoli che in precedenza ne erano privi (art. 73
RD 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936 n. 1155), ad opera
della legge n. 264 del 29 aprile 1949 contenente Provvedimenti in materia di
avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente
disoccupati, di talch anche la indennit di disoccupazione agricola
presuppone, a prescindere dai particolari sistemi di calcolo della indennit,
la involontariet dello stato di disoccupazione. E' infatti su questo
presupposto che trovano fondamento le disposizioni successive (dpr 3 dicembre
1970 n. 1049, legge 8 agosto 1972 n. 457, 27 novembre 1973 n. 852, 16 febbraio
1977 n. 37, art. 7 DL 86 del 1988 conv. in legge 160/88, interpretato
autenticamente dall'art. 11 comma 23 legge 537/93).
Inoltre, ci che
conta che lo stato di disoccupazione involontario sussista nello Stato
Italiano, giacch il sistema assicurativo nazionale pur sempre improntato, in
assenza di convenzioni di sicurezza sociale, al principio della territorialit,
nel senso che gli eventi rilevanti per il rapporto assicurativo, e cio sia il
periodo di espletamento dell'attivit lavorativa, sia il periodo di mancanza
involontaria di lavoro, sono quelli trascorsi nel territorio nazionale,
restando invece ininfluente ogni evento che occorra in periodo trascorso
all'estero.
Ne consegue che il pagamento dell'indennit di disoccupazione
che copra anche giornate trascorse in paesi non legati da convenzioni di
sicurezza sociale, determinerebbe la esportazione di tale prestazione, che
allIstituto non consentita. Si consideri che invece lo stato di
disoccupazione all'interno dell'Unione europea riceve tutela ad opera del
regolamento 1408/71, artt. 67-71.
E' ben vero che la misura della
indennit per i lavoratori agricoli a tempo determinato viene in qualche modo
commisurata al numero di giorni lavorati nell'anno precedente, al fine evidente
di disincentivare l'interesse del lavoratore a rapporti in nero, ma ci
attiene solo al sistema di calcolo, senza per derogare al criterio
fondamentale per cui scopo della indennit quello di assicurare un reddito
per un periodo che si considera essere di disoccupazione involontaria trascorso
in Italia, in un periodo cio in cui il lavoratore sarebbe disponibile a
lavorare nel paese, senza per riuscire a trovare una collocazione lavorativa.
I periodi di allontanamento dal territorio nazionale non possono quindi
intrinsecamente ricevere tutela.
Il ricorso va quindi
rigettato.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., non
essendo applicabile ratione temporis il disposto dell'art. 42 comma 11 del DL
30 settembre 2003 n. 326, convertito nella legge 24 novembre 2003 n.
326.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Cos deciso in Roma il 13 giugno 2008.