Tar Lombardia, Milano, Sez. III, Sent. n. 2103 del 20 giugno 2008, Pres.
Giordano, Rel. Simeoli. P.R. – Ministero dellĠinterno.
Sul ricorso n. 1509 del 2007 proposto da P. R., ammesso al patrocinio a spese
dello Stato, rappresentato e difeso dallĠAvv.to Andrea Romano, presso il cui
studio elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana n. 25
contro
Ministero DellĠInterno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dallĠAvvocatura distrettuale dello Stato con
domicilio ex lege presso i suoi uffici in Milano,
via Freguglia n. 1
per lĠannullamento
del provvedimento adottato dal Questore della Provincia di Milano in data 31
marzo 2007 prot. 2993/2007 di rigetto della domanda di rilascio del permesso di
soggiorno
VISTO il ricorso ed i documenti depositati;
VISTA la memoria di costituzione in giudizio della resistente amministrazione;
VISTI gli atti tutti di causa;
uditi alla pubblica udienza dellĠ8 maggio 2008, relatore il dott. Dario
Simeoli, i procuratori delle parti presenti come da separato verbale;
FATTO
Con ricorso notificato il 18 giugno 2007 e depositato il 5 luglio 2007, il
ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale stata
rigettata lĠistanza presentata in data 4 settembre 2006 finalizzata al rilascio
del permesso di soggiorno per motivi di studio, chiedendo al Tribunale
Amministrativo Regionale di disporne lĠannullamento, previa sua sospensione, in
quanto viziato da violazione di legge ed eccesso di potere.
Si costituito in giudizio il Ministero DellĠInterno, in persona del Ministro pro
tempore, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 23 novembre 2006, il Tribunale Amministrativo ha accolto
lĠistanza cautelare ritenendo sussistente il fumus boni iuris.
Con memoria depositata il 24 aprile 2008 il ricorrente ha insistito per
lĠaccoglimento del gravame.
Sul contraddittorio cos istauratosi, allĠudienza dellĠ8 maggio 2008, la causa
stata discussa e decisa con sentenza definitiva.
DIRITTO
1. La legislazione nazionale adottata negli ultimi anni, d.lgs. n. 286 del
1998, l. n. 189 del 2002, d.l. n. 195 del 2002, si fonda sulla radicale
premessa per la quale nessun soggetto extracomunitario pu entrare nello Stato,
ed ivi stabilmente soggiornare, qualora non sia munito di visto di ingresso e
di permesso di soggiorno, e cio di un titolo amministrativo che autorizzi
questi allo stabilimento, alla circolazione ed allo svolgimento di attivit per
specifiche tassative ragioni (di visita, affari, turismo, studio, lavoro,
ricongiungimento familiare e motivi familiari, protezione sociale, asilo e
protezione temporanea, cure mediche).
2. Il ricorso fondato.
Nel caso di specie, non contestato tra le parti che il ricorrente sia entrato
in Italia con visto di ingresso valido sino al 31 gennaio 2007 finalizzato allĠaccesso
allĠUniversit Italiana, in particolare alla Facolt di giurisprudenza; che, in
data 4 settembre 2006, abbia sostenuto le prove di accesso con esito negativo;
che, di conseguenza, per non perdere la possibilit di soggiorno in Italia, si
sia dapprima iscritto ad un istituto professionale a Legnano e poi alla Facolt
teologica dellĠItalia settentrionale per il conseguimento del Baccalaureato in
Teologia.
La Questura di Milano, motivando che il certificato di iscrizione allegato
allĠistanza del 4 ottobre 2006 attestava la frequentazione di un corso di studi
diverso da quello che aveva giustificato il rilascio del visto dĠingresso, ha
rigettato lĠistanza di permesso.
2.1. In primo luogo, il provvedimento richiama, a suo fondamento giuridico,
lĠinterpretazione della normativa offerta dalla Òcircolare n.
300-C-2001-1951-P-12.214.39-1ma div.Ó emanata dal Ministero dellĠInterno in
data 16 gennaio 2002; questĠultima, tuttavia, in palese violazione dellĠart. 3
l. 241 del 1990, non stata resa disponibile insieme alla comunicazione della
decisione e, neppure, stata prodotta in giudizio.
2.2. In ogni caso, non condiviso dal Collegio lĠorientamento interpretativo
dellĠamministrazione secondo cui non sarebbe possibile ottenere il permesso di
soggiorno da parte del cittadino extracomunitario che, entrato in Italia in
virt del visto di ingresso per la frequentazione di un determinato corso di
studi, non essendo riuscito a superare le prove selettive di accesso, abbia poi
iniziato a frequentare un corsi di studi avente un oggetto differente.
Il d.P.R. 394/1999, art. 44 bis, consente lĠingresso in territorio nazionale,
per motivi di studio, ai cittadini stranieri che intendono seguire corsi
universitari (con le modalit definite dall'articolo 39 del testo unico e
dall'articolo 46), senza imporre la necessaria identit tra il corso di studio
ambito al tempo dellĠottenimento del visto di ingresso e quello poi
concretamente intrapreso.
La fungibilit tra i diversi corsi di studio , anzi, confermata dallĠart. 39 d.lgs.
n. 286 del 1998, in tema di accesso ai corsi delle universit, il quale prevede
la rinnovabilit del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini
della prosecuzione del corso di studi con lĠiscrizione ad un corso di laurea
diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso nel territorio
nazionale.
In casi di questo genere, del resto, non si pone neppure il problema del
rispetto dei limiti delle quote di ingresso fissate dallĠart. 3 del d.lgs. n.
286 del 1998, come invece nelle ipotesi, pure ammesse (ai sensi dell'art. 4
comma 5 l. 28 febbraio 1990 n. 39, prima, e dellĠart. 30 comma 5 d.lgs. n. 286
del 1998; nonch dellĠart. 14 d.P.R. 394/1999), di conversione di un permesso
di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo,
di studio o di famiglia in permesso di soggiorno ad altro titolo.
Il diniego dellĠamministrazione, pertanto, illegittimo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.
PQM
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione III,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, cos provvede:
Accoglie il ricorso e per lĠeffetto annulla il provvedimento impugnato;
Condanna il Ministero DellĠInterno al pagamento delle spese di lite in favore
dello Stato che si liquida in Û 1.580,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutorit Amministrativa.
Cos deciso in Milano nella camera di consiglio dellĠ8 maggio 2008.