Tar Veneto,
Sez. III, Sent. n. 3125 del 6 ottobre 2008, Pres. De Zotti, Rel. Perrelli.
E.H.M. – Ministero dellĠinterno.
Sul ricorso n. 1544/2008, proposto da E. H.
M., rappresentato e difeso dallĠavv.to Antonio Invidia, con elezione di
domicilio presso lo studio dellĠavv.to Francesco Coin in Venezia –
Mestre, via della Torre 4/4;
CONTRO
il Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per
legge;
per l'annullamento del decreto di inammissibilit della richiesta di
concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dellĠart. 9 della legge
5.2.1992 n. 91, emesso dal Prefetto di Verona il 15.5.2008, notificato il
30.5.2008.
Visto il ricorso, notificato l'1 agosto 2008 e depositato presso la Segreteria
il 12 agosto 2008, con i relativi allegati;
vista la costituzione dellĠAmministrazione dellĠInterno, depositata presso la
Segreteria il 21 agosto 2008;
visti gli atti tutti di causa;
uditi allĠudienza camerale del 10 settembre 2008 (relatore il Referendario
Marina Perrelli), lĠavv.to Invidia per la parte ricorrente e lĠavv.to dello
Stato Bonora per la P.A..
Considerato che, nel corso dellĠudienza camerale fissata nel giudizio in
epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti presenti come,
allĠesito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex
artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e
queste non hanno espresso rilievi o riserve.
Ritenuto che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale
sentenza nei termini come di seguito esposti:
FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento impugnato la Prefettura di Verona ha dichiarato
inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata
dal sig. E. H. ai sensi dellĠart. 9, comma 1 lettera f), della legge n.
91/1992, per essere stato il ricorrente cancellato per irreperibilit
dallĠanagrafe del Comune di Castelnuovo del Garda nel periodo dal 24.6.2002 al
21.7.2004, data della nuova iscrizione presso il medesimo Comune.
Il ricorrente ha dedotto lĠillegittimit del decreto impugnato per erronea
interpretazione dellĠart. 9 citato, giacch lĠAmministrazione procedente non ha
tenuto conto della sussistenza, al momento della presentazione della domanda,
del requisito della residenza legale decennale in capo al sig. E. H., essendo
egli stato iscritto nellĠanagrafe del Comune di Castelnuovo del Garda dal
24.6.1992 al 23.6.2002, nonch della documentazione dal medesimo prodotta (buste
paga degli anni 2002, 2003, 2004) dalla quale si evince la sua presenza
continuativa sul territorio nazionale anche durante il periodo interessato
dalla cancellazione dallĠanagrafe.
Il ricorso infondato e va respinto.
LĠart. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 non richiede la mera
presenza dello straniero nel territorio della Repubblica, ma prevede quale
condizione indefettibile per la concessione della cittadinanza italiana che
esso vi risieda legalmente da almeno dieci anni.
La condizione di Òresidenza legaleÓ, richiesta dallĠart. 9 citato, acquista
concretezza attraverso il disposto dellĠart. 1, comma 2 lettera a), del D.P.R.
12 ottobre 1993, n. 572, ai sensi del quale legalmente residente nel
territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli
adempimenti previsti dalle norme in materia di iscrizione anagrafica.
Ne consegue che, per configurare il presupposto della Òresidenza legale
ultradecennaleÓ richiesto dallĠart. 9 della legge, non sufficiente il
mantenimento di unĠininterrotta situazione fattuale di residenza, ma
necessario che la stessa sia stata accertata in conformit alla disciplina
interna in materia di anagrafe (cfr. in termini T.A.R. Piemonte, sez. I,
1583/07; n. 2077/02).
Merita, infine, di essere evidenziato che, secondo lĠorientamento
giurisprudenziale condiviso dal Collegio, il requisito della residenza
decennale nel territorio della Repubblica italiana deve essere posseduto
attualmente ed ininterrottamente alla data di presentazione della domanda, non
essendo possibile cumulare periodi diversi, n avvalersi del detto requisito
maturato in passato ove, poi, la continuit della residenza sia venuta a
mancare (cfr. in termini T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, n. 1899/07; n.
113/1996).
Appare, pertanto, correttamente adottato il diniego opposto dalla Prefettura di
Verona allĠistanza per la concessione della cittadinanza, fondato
sullĠirreperibilit anagrafica del ricorrente durante parte del periodo
decennale contemplato dal pi volte citato art. 9.
Appaiono sussistere giustificati motivi, in considerazione della natura della
controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutorit amministrativa.
Cos deciso in Venezia, nella Camera di consiglio add 10 settembre 2008.