DECRETO LEGISLATIVO
3 ottobre 2008
, n. 160
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.
5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto
di ricongiungimento familiare.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003,
relativa al diritto al ricongiungimento familiare;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante
attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di
ricongiungimento familiare;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 maggio 2008;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 settembre 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e
delle politiche sociali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante
attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di
ricongiungimento familiare, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i
seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore ai
diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del
matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora
esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive
non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita
in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel
Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori
ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati
al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d),
non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o
attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione
della mancanza di una autorita' riconosciuta o comunque quando
sussistano fondati dubbi sulla autenticita' della predetta
documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono
al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base
dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese
degli interessati.»;
c) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non
inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della
meta' dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da
ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta'
inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due
o piu' familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria
e' richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio
dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione
del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei
familiari conviventi con il richiedente.»;
d) al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo
idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio
nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero
della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo
pagamento di un contributo il cui importo e' da determinarsi con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza
biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
e) al comma 8 le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «centottanta giorni».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Maroni, Ministro dell'interno
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della
funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La direttiva 2003/86/CE, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee, n. L 251 del 3 ottobre 2003.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 18 aprile 2005,
n. 62 (Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli
obblighi comunitari - legge comunitaria 2004).
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il
termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per
dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli
allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche',
qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'
su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma,
ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5
o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della
direttiva 2003/10/CE, della direttiva 2003/20/CE, della direttiva
2003/35/CE, della direttiva 2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE,
della direttiva 2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della
direttiva 2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della
direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della direttiva
2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della direttiva 2004/22/CE,
della direttiva 2004/25/CE, della direttiva 2004/35/CE, della
direttiva 2004/38/CE, della direttiva 2004/39/CE, della direttiva
2004/67/CE e della direttiva 2004/101/CE sono corredati della
relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e'
richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi
alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire
il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi
integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle
Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere
espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo
puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai sensi del comma 1.
6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma,
della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le
regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore
la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine
stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono
comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia
autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i
decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura
sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.
7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una
o piu' deleghe di cui al comma i non risulti ancora esercitata
trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la
sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai
Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie
ogni quattro mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato
della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte
delle regioni e delle province autonome.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute
negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che
deve essere espresso entro venti giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 6 agosto
2008, n. 133, riguardante la conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
21 agosto 2008, n. 195.
«3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5 della legge 18
aprile 2005, n. 62, per l'esercizio della delega integrativa e
correttiva del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto
al ricongiungimento familiare, nonche' del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e'
prorogato di tre mesi.».
- Il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2007, n. 25.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 29 (Ricongiungimento familiare). - 1. Lo straniero puo'
chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore ai
diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del
matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora
esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive
non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita
in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel
Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori
ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati
al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.»;
1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d) non
pos-sano essere documentati in modo certo mediante certificati o
attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione
della mancanza di una autorita' riconosciuta o comunque quando
sussistano fondati dubbi sulla autenticita' della predetta
documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono
al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'art. 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base
dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese
degli interessati;
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di
eta' inferiore a diciotto anni al momento della presentazione
dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o
sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 29-bis, lo straniero che
richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita':
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti
dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita'
igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unita' sanitaria locale
competente per territorio. Nel caso di un figlio di eta' inferiore
agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, e' sufficiente
il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore
effettivamente dimorera';
b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non
inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della
meta' dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da
ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta'
inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due
o piu' familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria
e' richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio
dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione
del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei
familiari conviventi con il richiedente;
b-bis) di una assicurazione sanitaria, o di altro titolo
idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio
nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero
della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale previo pagamento
di un contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare
di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro
subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o
per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi
religiosi, dei familiari con i quali e' possibile attuare il
ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di
disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
5. Salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 6, e' consentito
l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente
soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un
anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di
disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza
sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 31, comma 3, e'
rilascito, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 3-bis, un
permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente
a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di
soggiorno consente di svolgere attivita' lavorativa ma non puo'
essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare,
corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma
3, e' presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la
prefettura-ufficio territoriale del governo competente per il luogo
di dimora del richiedente, il quale ne rilascia copia contrassegnata
con timbro datano e sigla del dipendente incaricato del ricevimento.
L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei
motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio
nazionale, di cui all'art. 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata
l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta
ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del
visto nei confronti del familiare per il quale e' stato rilasciato il
predetto nulla osta e' subordinato all'effettivo accertamento
dell'autenticita', da parte dell'autorita' consolare italiana, della
documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio,
minore eta' o stato di salute.
8. Trascorsi centottanta giorni dalla richiesta del nulla osta,
l'interessato puo' ottenere il visto di ingresso direttamente dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione
della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per
l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda
e della relativa documentazione.
9. La richiesta di ricongiungimento familiare e' respinta se e'
accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo
esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel
territorio dello Stato.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status
di rifugiato e la sua domanda non e' ancora stata oggetto di una
decisione definitiva;
b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione
temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003,
n. 85, ovvero delle misure di cui all'art. 20;
c) nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 6».
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22.10.2008
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Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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