DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2008 , n. 160
Modifiche  ed  integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.
5,  recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto
di ricongiungimento familiare.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003,
relativa al diritto al ricongiungimento familiare;
  Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 2004, ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
  Visto  l'articolo 1, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di
conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112;
  Visto   il  decreto  legislativo  8 gennaio  2007,  n.  5,  recante
attuazione   della   direttiva  2003/86/CE  relativa  al  diritto  di
ricongiungimento familiare;
    Vista  la  preliminare  deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 maggio 2008;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 settembre 2008;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'interno,  di  concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e
delle politiche sociali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

  1.  All'articolo 29  del testo unico delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato  dal  decreto  legislativo  8  gennaio 2007, n. 5, recante
attuazione   della   direttiva  2003/86/CE  relativa  al  diritto  di
ricongiungimento familiare, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1.  Lo  straniero  puo'  chiedere  il  ricongiungimento  per i
seguenti familiari:
        a) coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore ai
diciotto anni;
        b) figli   minori,   anche  del  coniuge  o  nati  fuori  del
matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora
esistente, abbia dato il suo consenso;
        c) figli  maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive
non  possano  provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita
in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale;
        d) genitori  a  carico,  qualora  non abbiano altri figli nel
Paese    di    origine    o    di    provenienza,   ovvero   genitori
ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati
al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.»;
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
      «1-bis.  Ove  gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d),
non  possano  essere documentati in modo certo mediante certificati o
attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione
della  mancanza  di  una  autorita'  riconosciuta  o  comunque quando
sussistano   fondati   dubbi   sulla   autenticita'   della  predetta
documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono
al  rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base
dell'esame  del  DNA  (acido desossiribonucleico), effettuato a spese
degli interessati.»;
    c) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
      «b)  di  un  reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non
inferiore  all'importo  annuo  dell'assegno  sociale  aumentato della
meta'   dell'importo  dell'assegno  sociale  per  ogni  familiare  da
ricongiungere.  Per  il  ricongiungimento di due o piu' figli di eta'
inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due
o  piu' familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria
e'  richiesto,  in  ogni  caso,  un  reddito  non inferiore al doppio
dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione
del  reddito  si  tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei
familiari conviventi con il richiedente.»;
    d) al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
      «b-bis)  di  una  assicurazione  sanitaria  o  di  altro titolo
idoneo,  a  garantire  la  copertura di tutti i rischi nel territorio
nazionale  a  favore  dell'ascendente  ultrasessantacinquenne  ovvero
della   sua   iscrizione  al  Servizio  sanitario  nazionale,  previo
pagamento  di  un  contributo  il  cui importo e' da determinarsi con
decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della  salute e delle politiche
sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da  adottarsi  entro  il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza
biennale,  sentita  la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
    e) al  comma 8  le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «centottanta giorni».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2008
                             NAPOLITANO

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Ronchi,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Maroni, Ministro dell'interno
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Alfano, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
                              delle finanze
                              Sacconi,  Ministro  del  lavoro,  della
                              salute e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Alfano

          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

        
          Note alle premesse:

    - L'art.  76  della Costituzione stabilisce che l'esercizio della
funzione  legislativa  non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
    - L'art.  87  della  Costituzione  conferisce,  tra  l'altro,  al
Presidente  della  Repubblica  il  potere  di  promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
    - La direttiva 2003/86/CE, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee, n. L 251 del 3 ottobre 2003.
    - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 18 aprile 2005,
n. 62 (Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli
obblighi comunitari - legge comunitaria 2004).
    «Art.   1  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di  direttive
comunitarie).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, entro il
termine  di  diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per
dare  attuazione  alle  direttive  comprese negli elenchi di cui agli
allegati A e B.
    2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14
della  legge  23 agosto  1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio  dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
del  Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di  concerto  con  i  Ministri  degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
    3.  Gli  schemi  dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  B,  nonche',
qualora  sia  previsto  il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione   delle   direttive  elencate  nell'allegato  A,  sono
trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli  altri  pareri previsti dalla
legge,  alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'
su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi  quaranta  giorni  dalla data di trasmissione, i decreti sono
emanati  anche  in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
l'espressione  del  parere  parlamentare  di  cui  al presente comma,
ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta
giorni  che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5
o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
    4.  Gli  schemi  dei decreti legislativi recanti attuazione della
direttiva  2003/10/CE,  della  direttiva  2003/20/CE, della direttiva
2003/35/CE,  della  direttiva 2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE,
della   direttiva   2003/85/CE,  della  direttiva  2003/87/CE,  della
direttiva   2003/99/CE,   della   direttiva  2003/122/Euratom,  della
direttiva  2004/8/CE,  della  direttiva  2004/12/CE,  della direttiva
2004/17/CE,  della  direttiva 2004/18/CE, della direttiva 2004/22/CE,
della   direttiva   2004/25/CE,  della  direttiva  2004/35/CE,  della
direttiva  2004/38/CE,  della  direttiva  2004/39/CE, della direttiva
2004/67/CE   e  della  direttiva  2004/101/CE  sono  corredati  della
relazione  tecnica  di  cui  all'art.  11-ter,  comma 2,  della legge
5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive modificazioni. Su di essi e'
richiesto  anche  il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per  i  profili  finanziari.  Il Governo, ove non intenda conformarsi
alle  condizioni  formulate con riferimento all'esigenza di garantire
il   rispetto   dell'art.   81,  quarto  comma,  della  Costituzione,
ritrasmette  alle  Camere  i  testi, corredati dei necessari elementi
integrativi   di   informazione,   per   i  pareri  definitivi  delle
Commissioni  competenti  per  i  profili finanziari che devono essere
espressi entro venti giorni.
    5.  Entro  diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore di
ciascuno  dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo
puo'  emanare,  con  la  procedura  indicata  nei  commi 2,  3  e  4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai sensi del comma 1.
    6.  In  relazione  a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma,
della  Costituzione,  i  decreti  legislativi  eventualmente adottati
nelle  materie  di  competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle
province  autonome  di  Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le
regioni  e  le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore
la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine
stabilito  per  l'attuazione  della  normativa  comunitaria e perdono
comunque  efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa  di  attuazione  adottata  da  ciascuna regione e provincia
autonoma   nel   rispetto   dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento
comunitario  e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi
fondamentali  stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i
decreti  legislativi  recano  l'esplicita  indicazione  della  natura
sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.
    7.  Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una
o  piu'  deleghe  di  cui  al  comma i  non risulti ancora esercitata
trascorsi  quattro  mesi  dal termine previsto dalla direttiva per la
sua  attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica  una  relazione  che  dia  conto  dei  motivi  addotti dai
Ministri  con  competenza  istituzionale  prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie
ogni quattro mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato
della  Repubblica  sullo stato di attuazione delle direttive da parte
delle regioni e delle province autonome.
    8.   Il   Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai  pareri
parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute
negli   schemi   di  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive  comprese  negli  allegati  A  e  B, ritrasmette con le sue
osservazioni  e  con  eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati  ed  al Senato della Repubblica per il parere definitivo che
deve essere espresso entro venti giorni.».
    - Si  riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 6 agosto
2008, n. 133, riguardante la conversione in legge, con modificazioni,
del  decreto-legge  25 giugno  2008,  n.  112,  recante  disposizioni
urgenti   per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione   tributaria,   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale
21 agosto 2008, n. 195.
    «3.  Il  termine  di  cui  all'articolo 1, comma 5 della legge 18
aprile  2005,  n.  62,  per  l'esercizio  della  delega integrativa e
correttiva  del  decreto  legislativo  di  attuazione della direttiva
2003/86/CE  del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto
al  ricongiungimento  familiare,  nonche'  del decreto legislativo di
attuazione  della  direttiva  2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  29 aprile  2004,  relativa  al diritto dei cittadini
dell'Unione   europea   e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di
soggiornare   liberamente  nel  territorio  degli  Stati  membri,  e'
prorogato di tre mesi.».
    - Il  decreto  legislativo  8 gennaio  2007,  n. 5, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2007, n. 25.
Nota all'art. 1:
    - Si  riporta  il  testo  dell'art. 29 del decreto legislativo 25
luglio  1998,  n.  286 (testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero), come modificato dal presente decreto legislativo:
    «Art.  29 (Ricongiungimento  familiare). - 1.  Lo  straniero puo'
chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
       a)  coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore ai
diciotto anni;
       b)   figli   minori,  anche  del  coniuge  o  nati  fuori  del
matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora
esistente, abbia dato il suo consenso;
       c)  figli  maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive
non  possano  provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita
in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale;
       d)  genitori  a  carico,  qualora  non abbiano altri figli nel
Paese    di    origine    o    di    provenienza,   ovvero   genitori
ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati
al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.»;
    1-bis.  Ove  gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d) non
pos-sano  essere  documentati  in  modo  certo mediante certificati o
attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione
della  mancanza  di  una  autorita'  riconosciuta  o  comunque quando
sussistano   fondati   dubbi   sulla   autenticita'   della  predetta
documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono
al  rilascio di certificazioni, ai sensi dell'art. 49 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  200,  sulla base
dell'esame  del  DNA  (acido desossiribonucleico), effettuato a spese
degli interessati;
    2. Ai  fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di
eta'  inferiore  a  diciotto  anni  al  momento  della  presentazione
dell'istanza  di  ricongiungimento.  I  minori  adottati o affidati o
sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
    3.  Salvo  quanto  previsto  dall'art.  29-bis,  lo straniero che
richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita':
      a) di  un  alloggio  che  rientri nei parametri minimi previsti
dalla  legge  regionale  per  gli  alloggi  di  edilizia residenziale
pubblica,   ovvero   che  sia  fornito  dei  requisiti  di  idoneita'
igienico-sanitaria  accertati  dall'Azienda  unita'  sanitaria locale
competente  per  territorio.  Nel caso di un figlio di eta' inferiore
agli  anni quattordici al seguito di uno dei genitori, e' sufficiente
il   consenso   del   titolare  dell'alloggio  nel  quale  il  minore
effettivamente dimorera';
       b)  di  un  reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non
inferiore  all'importo  annuo  dell'assegno  sociale  aumentato della
meta'   dell'importo  dell'assegno  sociale  per  ogni  familiare  da
ricongiungere.  Per  il  ricongiungimento di due o piu' figli di eta'
inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due
o  piu' familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria
e'  richiesto,  in  ogni  caso,  un  reddito  non inferiore al doppio
dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione
del  reddito  si  tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei
familiari conviventi con il richiedente;
      b-bis)  di  una  assicurazione  sanitaria,  o  di  altro titolo
idoneo,  a  garantire  la  copertura di tutti i rischi nel territorio
nazionale  a  favore  dell'ascendente  ultrasessantacinquenne  ovvero
della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale previo pagamento
di  un  contributo  il cui importo e' da determinarsi con decreto del
Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche sociali di
concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro  il  30 ottobre  2008  e  da  aggiornarsi con cadenza biennale,
sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
    4.  E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare
di  carta  di  soggiorno  o  di  un  visto  di  ingresso  per  lavoro
subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o
per  lavoro  autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi
religiosi,  dei  familiari  con  i  quali  e'  possibile  attuare  il
ricongiungimento,   a   condizione   che  ricorrano  i  requisiti  di
disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
    5.  Salvo  quanto  disposto  dall'art.  4, comma 6, e' consentito
l'ingresso,   per  ricongiungimento  al  figlio  minore  regolarmente
soggiornante  in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un
anno   dall'ingresso   in   Italia,  il  possesso  dei  requisiti  di
disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
    6.  Al  familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza
sul   territorio   nazionale  ai  sensi  dell'art.  31,  comma 3,  e'
rilascito,  in  deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 3-bis, un
permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente
a  quella  stabilita  dal  Tribunale  per i minorenni. Il permesso di
soggiorno  consente  di  svolgere  attivita'  lavorativa  ma non puo'
essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
    7.  La  domanda  di  nulla  osta  al  ricongiungimento familiare,
corredata  della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma
3,  e'  presentata  allo sportello unico per l'immigrazione presso la
prefettura-ufficio  territoriale  del governo competente per il luogo
di  dimora del richiedente, il quale ne rilascia copia contrassegnata
con  timbro datano e sigla del dipendente incaricato del ricevimento.
L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei
motivi   ostativi   all'ingresso   dello   straniero  nel  territorio
nazionale,  di  cui all'art. 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata
l'esistenza  dei  requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta
ovvero  un  provvedimento  di  diniego  dello stesso. Il rilascio del
visto nei confronti del familiare per il quale e' stato rilasciato il
predetto   nulla   osta  e'  subordinato  all'effettivo  accertamento
dell'autenticita',  da parte dell'autorita' consolare italiana, della
documentazione  comprovante  i  presupposti  di  parentela, coniugio,
minore eta' o stato di salute.
    8.  Trascorsi  centottanta giorni dalla richiesta del nulla osta,
l'interessato  puo'  ottenere il visto di ingresso direttamente dalle
rappresentanze  diplomatiche  e consolari italiane, dietro esibizione
della  copia  degli  atti  contrassegnata  dallo  sportello unico per
l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda
e della relativa documentazione.
    9.  La  richiesta di ricongiungimento familiare e' respinta se e'
accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo
esclusivo  di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel
territorio dello Stato.
    10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
      a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status
di  rifugiato  e  la  sua  domanda non e' ancora stata oggetto di una
decisione definitiva;
      b) agli   stranieri  destinatari  delle  misure  di  protezione
temporanea,  disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003,
n. 85, ovvero delle misure di cui all'art. 20;
      c) nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 6».

        
      

22.10.2008
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
09:57:27