P-4722/08IT

Risposta di Jacques Barrot

a nome della Commissione

(10.10.2008)

 

 

Lonorevole parlamentare chiede se alcune disposizioni della legge n. 133 del 6 agosto 2008, relative alle prestazioni sanitarie e agli assegni sociali, siano compatibili con la normativa comunitaria, in particolare con la direttiva 2004/38/CE[1], con il regolamento (CEE) n. 1612/68[2] e con il regolamento (CEE) n. 1408/71[3].

 

La legislazione comunitaria non prevede un sistema di sicurezza sociale unificato a livello europeo. Ogni Stato membro responsabile del suo sistema di sicurezza sociale e decide quali prestazioni debbano essere fornite, a quali condizioni e di quale valore. I regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72[4] contengono disposizioni per il coordinamento dei sistemi nazionali, volte ad assicurare che i lavoratori migranti e i loro familiari non perdano la protezione sociale quando si muovono allinterno della Comunit e che siano rispettati i principi fondamentali della parit di trattamento e della non discriminazione. Larticolo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71, in particolare, stabilisce i principi della parit di trattamento e della non discriminazione in base alla nazionalit.

 

Secondo le norme relative alla libera circolazione dei lavoratori, le prestazioni sociali non coperte dai regolamenti di cui sopra potrebbero rientrare nel campo di applicazione dellarticolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 se possono essere qualificate come benefici sociali per i lavoratori migranti e per i loro familiari.

 

In base alla direttiva 2004/38/CE, come condizione per soggiornare nellUE i cittadini dellUnione economicamente inattivi devono disporre di risorse sufficienti a impedire che essi e i loro familiari divengano un onere a carico del sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante. A norma dellarticolo 24 della direttiva, gli Stati membri non sono tenuti a fornire assistenza sociale a cittadini dellUnioni inattivi e ai loro familiari nei primi tre mesi di soggiorno, o eventualmente per il periodo in cui il cittadino dell'Unione cerca lavoro e ha una reale opportunit di essere assunto. Dopo avere acquisito il diritto di soggiorno permanente, il che avviene di solito dopo cinque anni di soggiorno legale, i cittadini dellUnione non attivi non sono pi soggetti alla condizione delle risorse sufficienti.

 

Le disposizioni nazionali o unapplicazione di disposizioni nazionali che costituiscano una discriminazione diretta o indiretta in base alla nazionalit violano la legislazione comunitaria, in particolare i regolamenti (CEE) 1612/68, (CEE) 1408/71 e (CEE) 574/72 e la direttiva 2004/38/CE, a meno che la discriminazione indiretta possa essere giustificata da considerazioni oggettive indipendenti dalla nazionalit della persona in questione e sia o venga considerata proporzionata agli obiettivi legittimamente perseguiti.

 

Per poter valutare se la legge italiana in questione sia contraria alla legislazione comunitaria, la Commissione dovrebbe disporre di ulteriori informazioni particolareggiate su tale legge.  La Commissione contatter a tale scopo le autorit italiane.



[1]     Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE – GU L 158 del 30.4.2004.

[2]     Regolamento (CEE) n. 1612/68 del  Consiglio del 15 ottobre 1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunit - GU L 257 del 19.10.1968.

[3]     Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunit – GU L 149 del  5.7.1971 (riferimento originario) – GU L 230 del  22.8.1983 (ristampa aggiornata 1983).

[4]     Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalit di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunit (riferimento originario: GU L 74 del 27.3.1972, pag. 230; ristampa aggiornata: GU L 230 del 22.8.1983).