Commissione Affari costituzionali

Gioved 25 settembre 2008

Camera: il sottosegretario Davico risponde allinterrogazione in merito alla documentazione che i cittadini extracomunitari devono produrre ai fini anagrafici.


5-00277 Contento: Sulla documentazione che i cittadini extracomunitari devono produrre ai fini anagrafici.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2)
.

 
Manlio CONTENTO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo, la quale ha confermato la sua tesi sulla illegittimit della interpretazione fornita dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno in relazione alla questione posta dalla prefettura di Pordenone.



ALLEGATO 2

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA



Signor Presidente, onorevoli deputati,

la Prefettura di Pordenone, in data 30 agosto 2007, ha trasmesso a questo Ministero un quesito concernente la validit dei certificati redatti all'estero e legalizzati dalla competente autorit consolare italiana, prodotti da cittadini stranieri ai fini anagrafici, non corredati della traduzione in lingua italiana da parte della medesima autorit consolare.

Il quesito si basava su un'interpretazione del Comune di Pordenone che riteneva validi unicamente i certificati redatti all'estero e tradotti dall'autorit consolare italiana, secondo quanto previsto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 334/2004, a fronte di un diverso orientamento espresso dalla Prefettura di Pordenone che, a sua volta, riteneva valida, per i certificati rilasciati da un'autorit straniera ed autenticati dall'autorit consolare italiana all'estero, anche la traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia (in analogia con quanto avviene per le pratiche di concessione della cittadinanza italiana).

Tale interpretazione, non incidente sugli aspetti inerenti la certezza e la legalit del documento, era volta ad assicurare la coerenza generale del sistema in un'ottica di semplificazione amministrativa.
Tuttavia, successivi approfondimenti hanno per indotto questo Ministero a privilegiare una interpretazione pi rigorosa dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, ed in linea con l'orientamento del Comune di Pordenone, che pertanto verr seguita per la risoluzione di analoghi quesiti.