ARTICOLO 1 (modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75).
1. All'art. 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi: "Chiunque esercita la prostituzione ovvero invita ad
avvalersene in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con l'arresto da
cinque a quindici giorni e con l'ammenda da duecento a tremila euro.
Alla medesima pena prevista al secondo comma soggiace chiunque in luogo
pubblico o aperto al pubblico si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti
che esercitano la prostituzione o le contratta".
ARTICOLO 2
(prostituzione minorile e rimpatrio assistito).
1. L'articolo 600-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art 600-bis (Prostituzione minorile) E' punito con la reclusione da sei a
dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
a) recluta o induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni
diciotto;
b) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una
persona di eta' inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae
profitto.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali
con un minore di eta' compresa tra i sedici ed i diciotto anni, in cambio di
denaro o di altra utilita', e' punito con la reclusine da sei mesi a quattro
anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000..
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi nei confronti di
persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena e' aumentata da un
terzo alla meta'. Le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti, diverse
da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, non possono
essere ritenute equivalenti rispetto alla presente aggravante e le diminuzioni
di pensa si operano sulla quantita' di pena risultante dall'applicazione della
stessa.
Se l'autore dei fatti di cui al secondo e terzo comma e' minore di anni
diciotto la pena e' ridotta da un terzo a due terzi".
2. I soggetti minori stranieri non accompagnati che esercitano la prostituzione
nel territorio dello Stato, sono riaffilati alla famiglia o alle autorita'
responsabili del Paese di origine o di provenienza, nel rispetto dei diritti
garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge dai provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria e con modalita' tali da assicurare il rispetto e
l'integrita' delle condizioni psicologiche del minore, attraverso la procedura
di rimpatrio assistito di cui al comma 2-bis dell'articolo 33 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni. Con regolamento
ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge n. 400 del 1988, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro delegato, di concerto con i
Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, degli affari
esteri, dell'interno e della giustizia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite procedure
accelerate e semplificate per l'adozione del provvedimento di rimpatrio
assistito del minore che abbia esercitato la prostituzione.
ARTICOLO 3
(Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della
prostituzione).
1. All'articolo 416 del codice penale e' aggiunto il seguente comma:
"Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti previsti
dall'articolo 600-bis ovvero i delitti di reclutamento, induzione,
agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione si applica la
reclusione da quattro a otto anni nei casi di cui al primo comma e la
reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".
ARTICOLO 4
(Norme finanziarie e abrogazioni)
1. Dall'attuazione del comma 2 dell'articolo 2 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attivita' previste dalla
presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. E' abrogato l'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
AS 733 EMENDAMENTO
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18 - bis
(Rimpatrio assistito di minore cittadino dell'Unione europea)
1. Le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33,
comma 2-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, si applicano ai minori cittadini
dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato,
quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto
dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata
con legge 27 maggio 1991, n. 176.