Consiglio di Stato, Sez. VI, Decisione n. 3793 del 29 luglio 2008, Pres. Varrone, Rel. Polito. S.N. – Ministero dellĠinterno, Questura di Bologna.

Massima e/o decisione:
Sul ricorso in appello proposto da S. N., rappresentato e difeso dagli avv.ti Immacolata Troiano e Salvatore Mileto, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, Lungotevere Mellini, n. 44;
contro
il Ministero dellĠInterno in persona del Ministro p.t., e la Questura di Bologna, in persona del Questore p.t., costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dallĠ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per lĠ Emilia Romagna, sede di Bologna, Sez. I^, n. 3064/2006 del 21.11.2006;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dellĠAmministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 13 maggio 2008 il Consigliere Polito Bruno Rosario;
Udito lĠAvvocato dello Stato Ranucci e lĠavv. Buccellato per delega dellĠavv. Mileto;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1) Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. per lĠEmilia Romagna respingeva il ricorso proposto dal cittadino indiano S. N. avverso il decreto del Questore della Provincia di Bologna emesso il 27.12.2005, recante il diniego di rinnovo per motivi di lavoro subordinato del permesso di soggiorno, scaduto il 15.07.2005, per la mancanza del requisito di mezzi di sostentamento per sŽ ed per i propri due familiari nella misura minima stabilita dallĠart. 29, comma terzo, lett. b), del d.lgs. n. 286/1998.
Avverso la predetta sentenza il sig. S. N. ha proposto atto di appello e, a confutazione delle conclusioni del T.A.R., ha dedotto:
a) che non sono state osservate le disposizioni sulla traduzione degli atti del procedimento e del provvedimento finale nella lingua madre dello straniero o in altra da esso conosciuta;
b) che la notifica del provvedimento di diniego  nulla per la mancata indicazione delle generalitˆ dellĠagente notificatore;
c) che le difficoltˆ temporanee nel produrre reddito per lavoro dipendente nel periodo marzo 2004/luglio 2005 devono ritenersi superate per aver regolarmente svolto attivitˆ lavorativa dal 01.07.2005 con reddito nel 2006 pari ad euro 13635,00; trattandosi, inoltre, di straniero in Italia dal 18.03.1996 non doveva darsi luogo ad unĠautomatica caducazione del titolo a soggiornare, ma assumere a riferimento la complessiva situazione sociale e familiare dellĠinteressato, nonchŽ il livello di integrazione raggiunto e lĠassenza di preclusioni quanto alla tutela della sicurezza e dellĠordine pubblico.
In sede di note conclusive lĠappellante ha insistito nelle proprie tesi difensive.
Il Ministero dellĠInterno si  costituito in giudizio ed ha depositato documenti ed una relazione a sostegno della legittimitˆ del provvedimento impugnato.
AllĠudienza del 13 maggio 2008 il ricorso  stato trattenuto per la decisione.
2) EĠ infondato il motivo di appello indicato ÒsubÓ a).
La mancata traduzione in lingua conosciuta allo straniero, o quando ci˜ non sia possibile in lingua francese, inglese o spagnola, dellĠatto che incide sui diritti di ingresso e di soggiorno dello straniero non costituisce violazione che di per sŽ vizia il provvedimento dellĠautoritˆ di pubblica sicurezza.
Si tratta, invero, di elemento che attiene alla forma dellĠatto amministrativo con la conseguenza che, ove non abbia inciso sui diritti di difesa, non introduce lesione a posizioni di interesse legittimo da cui possa trarre fondamento una statuizione di annullamento (cfr. Cons. St., Sez. VI^, n. 376 del 03.07.2006; n. 4073 del 26.06.2006).
Nella specie il ricorrente ha correttamente percepito il contenuto del decreto questorile ed  tempestivamente insorto avverso lo stesso senza incorrere in limitazioni nella deduzione dei motivi di impugnativa, tanto pi trattandosi di straniero soggiornante in Italia dal marzo 1996 e che a sostegno della domanda di annullamento fa richiamo al Òlivello di integrazione raggiunto
Ó, che ragionevolmente implica la conoscenza della lingua madre del paese ospitante.
2.1) Altres“ infondato  il motivo ÒsubÓ b), poichŽ i vizi attinenti alla separata fase di comunicazione dellĠatto amministrativo non incidono nŽ rifluiscono sul contenuto dellĠatto medesimo, salvo i riflessi sul tempestivo esercizio dei diritti di difesa, che pu˜ essere validamente esercitato solo dal momento in cui ha avuto luogo la piena conoscenza della determinazione provvedimentale non ritualmente comunicata.
3) Quanto al motivo di appello ÒsubÓ c) il Questore di Bologna ha correttamente posto a fondamento dellĠatto di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, quinto comma, e 29, terzo comma, lett. b), del d.lgs. n. 286/1998, lĠassenza di reddito annuo idoneo, nella misura pari al doppio dellĠassegno sociale in relazione alla composizione del nucleo familiare, ritenuta idonea a consentire il prosieguo della permanenza in Italia.
Il requisito del possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del di lui nucleo familiare costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perchŽ attiene alla sostenibilitˆ dellĠingresso dello straniero nella comunitˆ nazionale per ragioni di lavoro subordinato. Questi deve essere, infatti, stabilmente inserito nel contesto lavorativo e contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese ospitante.
Detto requisito che, in base al principio Òtempus regit actum
Ó, deve essere posseduto e dimostrato alla data di adozione del provvedimento di rinnovo, sulla cui legittimitˆ non assume rilievo il sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche dellĠinteressato in un periodo successivo, cui  fatto richiamo nellĠesposizione dei motivi di appello, che possono tutto al pi giustificare unĠistanza di rinnovato riesame ai sensi dellĠart. 5, comma quinto, del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui dˆ rilievo ai Òsopraggiunti nuovi elementi che . . . consentano il rilascioÓ del permesso di soggiorno.
I parametri di valutazione inerenti alla durata del pregresso soggiorno nel territorio nazionale ed ai legami familiari costituiti, - invocati dellĠistante con richiamo alla novella introdotta dal d.lgs. n. 5/2007 in tema di ricongiungimenti familiari – possono soccorrere in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Nel caso di specie, invece, lĠattivitˆ lavorativa  stata resa per soli due mesi nel 2004 e si  poi costituito un rapporto di lavoro subordinato solo una settimana prima della scadenza del permesso di soggiorno, elementi del tutti inidonei a fondare, alla data di adozione del provvedimento impugnato, un giudizio prognostico di segno positivo sullĠeffettiva propensione dellĠinteressato allo stabile svolgimento di un lavoro subordinato.
LĠappello va, quindi, respinto.
In relazione agli interessi coinvolti dalla vicenda contenziosa pu˜ disporsi la compensazione delle spese del giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autoritˆ amministrativa.
Cos“ deciso in Roma, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2008.