Consiglio di Stato, Sez. VI, Decisione n. 3793 del 29 luglio
2008, Pres. Varrone, Rel. Polito. S.N. – Ministero dellĠinterno, Questura
di Bologna.
Massima e/o decisione:
Sul ricorso in appello proposto da S. N., rappresentato e difeso dagli avv.ti
Immacolata Troiano e Salvatore Mileto, con domicilio eletto presso il secondo
in Roma, Lungotevere Mellini, n. 44;
contro
il Ministero dellĠInterno in persona del Ministro p.t., e la Questura di
Bologna, in persona del Questore p.t., costituitisi in giudizio, rappresentati
e difesi dallĠ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso
la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per lĠ Emilia Romagna,
sede di Bologna, Sez. I^, n. 3064/2006 del 21.11.2006;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dellĠAmministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 13 maggio 2008 il Consigliere
Polito Bruno Rosario;
Udito lĠAvvocato dello Stato Ranucci e lĠavv. Buccellato per delega dellĠavv.
Mileto;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1) Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. per lĠEmilia
Romagna respingeva il ricorso proposto dal cittadino indiano S. N. avverso il
decreto del Questore della Provincia di Bologna emesso il 27.12.2005, recante
il diniego di rinnovo per motivi di lavoro subordinato del permesso di
soggiorno, scaduto il 15.07.2005, per la mancanza del requisito di mezzi di
sostentamento per s ed per i propri due familiari nella misura minima
stabilita dallĠart. 29, comma terzo, lett. b), del d.lgs. n. 286/1998.
Avverso la predetta sentenza il sig. S. N. ha proposto atto di appello e, a
confutazione delle conclusioni del T.A.R., ha dedotto:
a) che non sono state osservate le disposizioni sulla traduzione degli atti del
procedimento e del provvedimento finale nella lingua madre dello straniero o in
altra da esso conosciuta;
b) che la notifica del provvedimento di diniego nulla per la mancata
indicazione delle generalit dellĠagente notificatore;
c) che le difficolt temporanee nel produrre reddito per lavoro dipendente nel
periodo marzo 2004/luglio 2005 devono ritenersi superate per aver regolarmente
svolto attivit lavorativa dal 01.07.2005 con reddito nel 2006 pari ad euro
13635,00; trattandosi, inoltre, di straniero in Italia dal 18.03.1996 non doveva
darsi luogo ad unĠautomatica caducazione del titolo a soggiornare, ma assumere
a riferimento la complessiva situazione sociale e familiare dellĠinteressato,
nonch il livello di integrazione raggiunto e lĠassenza di preclusioni quanto
alla tutela della sicurezza e dellĠordine pubblico.
In sede di note conclusive lĠappellante ha insistito nelle proprie tesi
difensive.
Il Ministero dellĠInterno si costituito in giudizio ed ha depositato
documenti ed una relazione a sostegno della legittimit del provvedimento
impugnato.
AllĠudienza del 13 maggio 2008 il ricorso stato trattenuto per la decisione.
2) EĠ infondato il motivo di appello indicato ÒsubÓ a).
La mancata traduzione in lingua conosciuta allo straniero, o quando ci non sia
possibile in lingua francese, inglese o spagnola, dellĠatto che incide sui
diritti di ingresso e di soggiorno dello straniero non costituisce violazione
che di per s vizia il provvedimento dellĠautorit di pubblica sicurezza.
Si tratta, invero, di elemento che attiene alla forma dellĠatto amministrativo
con la conseguenza che, ove non abbia inciso sui diritti di difesa, non
introduce lesione a posizioni di interesse legittimo da cui possa trarre
fondamento una statuizione di annullamento (cfr. Cons. St., Sez. VI^, n. 376 del
03.07.2006; n. 4073 del 26.06.2006).
Nella specie il ricorrente ha correttamente percepito il contenuto del decreto
questorile ed tempestivamente insorto avverso lo stesso senza incorrere in
limitazioni nella deduzione dei motivi di impugnativa, tanto pi trattandosi di
straniero soggiornante in Italia dal marzo 1996 e che a sostegno della domanda
di annullamento fa richiamo al Òlivello di integrazione raggiuntoÓ, che ragionevolmente implica la conoscenza della lingua madre del
paese ospitante.
2.1) Altres infondato il motivo ÒsubÓ b), poich i vizi attinenti alla
separata fase di comunicazione dellĠatto amministrativo non incidono n
rifluiscono sul contenuto dellĠatto medesimo, salvo i riflessi sul tempestivo
esercizio dei diritti di difesa, che pu essere validamente esercitato solo dal
momento in cui ha avuto luogo la piena conoscenza della determinazione
provvedimentale non ritualmente comunicata.
3) Quanto al motivo di appello ÒsubÓ c) il Questore di Bologna ha correttamente
posto a fondamento dellĠatto di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno,
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, quinto comma, e 29, terzo
comma, lett. b), del d.lgs. n. 286/1998, lĠassenza di reddito annuo idoneo,
nella misura pari al doppio dellĠassegno sociale in relazione alla composizione
del nucleo familiare, ritenuta idonea a consentire il prosieguo della
permanenza in Italia.
Il requisito del possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello
straniero e del di lui nucleo familiare costituisce un requisito soggettivo non
eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perch
attiene alla sostenibilit dellĠingresso dello straniero nella comunit
nazionale per ragioni di lavoro subordinato. Questi deve essere, infatti, stabilmente
inserito nel contesto lavorativo e contribuire con il proprio impegno allo
sviluppo economico e sociale del paese ospitante.
Detto requisito che, in base al principio Òtempus regit actumÓ, deve essere posseduto e dimostrato alla data di adozione del
provvedimento di rinnovo, sulla cui legittimit non assume rilievo il
sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche dellĠinteressato in un
periodo successivo, cui fatto richiamo nellĠesposizione dei motivi di
appello, che possono tutto al pi giustificare unĠistanza di rinnovato riesame
ai sensi dellĠart. 5, comma quinto, del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui
d rilievo ai Òsopraggiunti nuovi elementi che . . . consentano il rilascioÓ del permesso di soggiorno.
I parametri di valutazione inerenti alla durata del pregresso soggiorno nel
territorio nazionale ed ai legami familiari costituiti, - invocati dellĠistante
con richiamo alla novella introdotta dal d.lgs. n. 5/2007 in tema di
ricongiungimenti familiari – possono soccorrere in presenza di lievi
scostamenti dal livello di reddito minimo prescritto per il rilascio del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Nel caso di specie, invece,
lĠattivit lavorativa stata resa per soli due mesi nel 2004 e si poi
costituito un rapporto di lavoro subordinato solo una settimana prima della
scadenza del permesso di soggiorno, elementi del tutti inidonei a fondare, alla
data di adozione del provvedimento impugnato, un giudizio prognostico di segno
positivo sullĠeffettiva propensione dellĠinteressato allo stabile svolgimento
di un lavoro subordinato.
LĠappello va, quindi, respinto.
In relazione agli interessi coinvolti dalla vicenda contenziosa pu disporsi la
compensazione delle spese del giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il
ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorit amministrativa.
Cos deciso in Roma, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI
- nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2008.