Consiglio di Stato, Sez. VI, Decisione n. 3907 del 8 agosto 2008, Pres. Ruoppolo, Rel. Buonvino. R.A.A. – Ministero dellĠinterno.

Massima e/o decisione:
Sul ricorso in appello n. 11501/2003 proposto dal sig. R. A. A., rappresentato e difeso dallĠavv. Riccardo Riva Berni ed elettivamente domiciliato in Roma, via della Croce 44, presso lo studio dellĠavv. Renzo Cavarretta,
contro
il Ministero Interno, in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso ex lege
dallĠAvvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi 12,
per la riforma
della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione di Brescia, 3 luglio 2003, n. 1041;
visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visto lĠatto di costituzione in giudizio dellĠamministrazione appellata;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti di causa;
relatore, alla pubblica udienza del 6 maggio 2008, il Consigliere Paolo Buonvino;
uditi, per le parti, lĠavv. Licciardello, per delega dellĠavv. Riva Berni, e lĠavv. dello Stato Maddalo.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1) - Con la sentenza appellata il TAR ha respinto il ricorso proposto dallĠodierno appellante per lĠannullamento del provvedimento ministeriale 7 gennaio 2003, n. K10/41680, recante rigetto di istanza di concessione della cittadinanza italiana.
Hanno ritenuto, anzitutto, i primi giudici, che, nel caso di cittadinanza italiana richiesta da Òstraniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
Ó di cui allĠart. 9, 1Ħ comma, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in cui sĠinquadra il caso di specie, non si applica il termine perentorio di due anni entro il quale pu˜ essere emanato il decreto di rigetto dellĠistanza previsto dallĠart. 8, 2Ħ comma della medesima legge; ci˜ in quanto tale termine vale solo per le ipotesi di cittadinanza italiana richiesta per coniugio con cittadino italiano, per effetto del rinvio operato dal 1Ħ comma del citato art. 8 della citata legge n. 91/1992, sicchŽ legittimamente il provvedimento di reiezione oggetto del ricorso era stato adottato successivamente al decorso del detto termine.
Nel merito ha ritenuto, il TAR, che la concessione della cittadinanza italiana a stranieri, ai sensi del richiamato art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, una volta eseguito lĠaccertamento del presupposto oggettivo e fattuale della residenza legale dello straniero stesso nel territorio della Repubblica da almeno dieci anni, ha carattere discrezionale, come si evince inequivocabilmente dallĠespressione usata nella menzionata disposizione: Óla cittadinanza italiana pu˜ essere concessa
Ó e che pertanto il relativo provvedimento riveste natura costitutiva; e che tale ampia discrezionalitˆ, a fronte della quale si individua una posizione del richiedente qualificabile come interesse legittimo, si sostanzia in valutazioni sia concernenti la situazione particolare dellĠistante sia e soprattutto preordinate allĠaccertamento di un interesse generale e pubblico alla concessione di detto status, il che non pu˜ configurarsi quando tale soggetto procuri allĠordinamento nazionale danni o lacerazioni.
Ci˜ premesso, hanno osservato, i primi giudici, che nel caso in esame lĠAmministrazione ha espresso un giudizio negativo in ordine alla sussistenza di tale interesse, scaturito dalla circostanza che lĠistante era stato arrestato per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, di violazione di domicilio e di danneggiamento, come si desume dalla nota richiamata in motivazione nel provvedimento impugnato; e che detti elementi rendono tuttĠaltro che irragionevole ed irrazionale lĠadozione del provvedimento in questione, tenuto conto, altres“, che, come rilevato nello stesso, dallĠistruttoria non si evince Òla presenza di benemerenze o di altre circostanzeÓ in capo al ricorrente Òtali da indurre invece a ritenere lĠerogazione dellĠinvocato beneficio comunque rispondente allĠinteresse pubblico
Ó; donde, in definitiva, il rigetto del gravame perchŽ infondato.
2) – La sentenza  impugnata dallĠoriginario ricorrente che ne chiede la riforma in quanto erronea laddove ha ritenuto corretto lĠoperato dellĠamministrazione.
Si  costituito, resistendo, il Ministero appellato.
Con memorie conclusionali le parti ribadiscono i rispettivi assunti difensivi.
3) – LĠAppello  fondato.
Il provvedimento impugnato, dopo aver fatto riferimento agli ampi poteri discrezionali di cui gode lĠAmministrazione – giusta anche la giurisprudenza di questo Consiglio – in sede di esame delle domande di concessione della cittadinanza italiana (Òpotere altamente discrezionale che presuppone una valutazione di opportunitˆÓ che Òimplica lĠaccertamento di un interesse pubblico da valutarsi in relazione ai fini della societˆ nazionale e non giˆ il semplice riconoscimento dellĠinteresse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per comoditˆ di carriera, di professione o vitaÓ), viene a considerare che ÒlĠinteresse pubblico da tutelare da parte del Ministero dellĠInterno  quello di evitare che lĠintroduzione a titolo stabile di un soggetto nellĠordinamento nazionale non procuri allo stesso danni o lacerazioni, per cui, al di lˆ del possesso di certi requisiti formali (assenza di precedenti, vita irreprensibile, reddito sufficiente),  data allĠAmministrazione la possibilitˆ di valutare nel complesso il grado di impatto che con lĠordinamento la concessione della cittadinanza italiana ad uno straniero avrebbe o potrebbe avereÓ.
Fatte queste corrette premesse di carattere generale, il provvedimento impugnato prosegue segnalando che, Òvista la nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/C/109166/16/90/3 in data 17.11.1999 da cui si ricavano elementi che non configurano la sussistenza di una raggiunta piena idoneitˆ dellĠaspirante ad essere inserito nellĠambito della comunitˆ italianaÓ e Òconsiderato altres“, che dalla complessiva istruttoria esperita non  dato rilevare la presenza di benemerenze o di altre circostanze tali da indurre invece a ritenere lĠerogazione dellĠinvocato beneficio comunque rispondente allĠinteresse pubblicoÓ, non sussistevano ragioni di opportunitˆ che consigliavano o rendevano utile la concessione della cittadinanza italiana al richiedente.
Ebbene, ritiene la Sezione che il provvedimento in esame, pur poggiando su corrette e condivisibili considerazioni di carattere generale, si sorregga, in punto di fatto, essenzialmente sulla predetta nota del 17 novembre 1999 del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.
Tale nota, che precede di oltre tre anni il provvedimento impugnato (atto, questĠultimo, che, ad ogni buon conto, non prende in alcuna considerazione la condotta tenuta dallĠodierno appellante tra la fine del 1999 e lĠadozione dellĠatto stesso), contiene semplicemente una richiesta rivolta alla Questura di Brescia perchŽ fornisca Òogni utile notizia sul conto dello straniero in argomento, considerato che lo stesso  stato arrestato unitamente ad altri cittadini stranieri per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, violazione di domicilio e danneggiamento, come si evince da telex Cat.A11/STR/90, di codesto Ufficio datato 22.08.1990Ó (si noti che tale missiva – facente riferimento alla nota 20 luglio 1999, n. 4332-99, della Prefettura di Mantova -  inviata a molteplici uffici, tra i quali non rientra la Prefettura stessa, ma non precisa a quale di essi sia riferibile la predetta nota del 22 agosto 1990).
Ebbene:
- gli asseriti precedenti negativi dellĠodierno appellante sembrerebbero riferibili a date molto remote, dal momento che nella citata nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza diretta alla Questura di Brescia viene richiamato un telex del 1990;
- nulla viene precisato con riguardo alla condotta tenuta dallĠinteressato dopo il 1990 e fino al 2003;
- nessun elemento risulta acquisito da parte della Questura di Brescia, alla quale era stata inoltrata la detta istanza di chiarimenti concernenti lĠinteressato;
- in alcun modo viene precisato se le segnalazioni negative anzidette (risalenti al 1990) abbiano avuto qualche seguito - e quale - a livello penale o di prevenzione (difetta, in particolare, ogni certificazione di casellario giudiziario o di carichi pendenti).
In definitiva, emerge dagli atti che il provvedimento impugnato poggia, essenzialmente, sul riferimento a precedenti pregiudizievoli in alcun modo comprovati e, comunque, molto risalenti nel tempo, mentre, per converso, nessun riferimento reca in ordine alla condotta pi recente tenuta dallĠinteressato, nŽ alle qualitˆ comportamentali o professionali del medesimo nel tempo; donde lĠillegittimitˆ del provvedimento stesso per difetto di istruttoria e di motivazione e lĠerroneitˆ della sentenza qui gravata, che poggia espressamente sui precedenti dianzi richiamati, della cui inconsistenza, correlata agli atti dalla stessa Amministrazione prodotti, si  appena detto.
4) – Per tali motivi lĠappello in epigrafe appare fondato e va accolto e, per lĠeffetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado con il conseguente annullamento del provvedimento in quella sede gravato.
Restano salvi, naturalmente, gli ulteriori provvedimenti dellĠAmministrazione.
Le spese del doppio grado possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie lĠappello in epigrafe e, per lĠeffetto, in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla il provvedimento in quella sede impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autoritˆ amministrativa.
Cos“ deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 maggio 2008.