Consiglio di Stato, Sez. VI, Decisione n. 3907 del 8 agosto 2008, Pres.
Ruoppolo, Rel. Buonvino. R.A.A. – Ministero dellĠinterno.
Massima e/o decisione:
Sul ricorso in appello n. 11501/2003 proposto dal sig. R. A. A., rappresentato
e difeso dallĠavv. Riccardo Riva Berni ed elettivamente domiciliato in Roma,
via della Croce 44, presso lo studio dellĠavv. Renzo Cavarretta,
contro
il Ministero Interno, in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio,
rappresentato e difeso ex lege dallĠAvvocatura Generale
dello Stato presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi 12,
per la riforma
della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione di Brescia, 3 luglio 2003, n.
1041;
visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visto lĠatto di costituzione in giudizio dellĠamministrazione appellata;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti di causa;
relatore, alla pubblica udienza del 6 maggio 2008, il Consigliere Paolo
Buonvino;
uditi, per le parti, lĠavv. Licciardello, per delega dellĠavv. Riva Berni, e
lĠavv. dello Stato Maddalo.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1) - Con la sentenza appellata il TAR ha respinto il ricorso proposto
dallĠodierno appellante per lĠannullamento del provvedimento ministeriale 7
gennaio 2003, n. K10/41680, recante rigetto di istanza di concessione della
cittadinanza italiana.
Hanno ritenuto, anzitutto, i primi giudici, che, nel caso di cittadinanza
italiana richiesta da Òstraniero che risiede legalmente da almeno dieci anni
nel territorio della RepubblicaÓ di cui allĠart. 9, 1Ħ
comma, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in cui sĠinquadra il caso
di specie, non si applica il termine perentorio di due anni entro il quale pu
essere emanato il decreto di rigetto dellĠistanza previsto dallĠart. 8, 2Ħ
comma della medesima legge; ci in quanto tale termine vale solo per le ipotesi
di cittadinanza italiana richiesta per coniugio con cittadino italiano, per
effetto del rinvio operato dal 1Ħ comma del citato art. 8 della citata legge n.
91/1992, sicch legittimamente il provvedimento di reiezione oggetto del
ricorso era stato adottato successivamente al decorso del detto termine.
Nel merito ha ritenuto, il TAR, che la concessione della cittadinanza italiana
a stranieri, ai sensi del richiamato art. 9, comma 1, lett. f), della legge n.
91/1992, una volta eseguito lĠaccertamento del presupposto oggettivo e fattuale
della residenza legale dello straniero stesso nel territorio della Repubblica
da almeno dieci anni, ha carattere discrezionale, come si evince
inequivocabilmente dallĠespressione usata nella menzionata disposizione: Óla
cittadinanza italiana pu essere concessaÓ e che
pertanto il relativo provvedimento riveste natura costitutiva; e che tale ampia
discrezionalit, a fronte della quale si individua una posizione del
richiedente qualificabile come interesse legittimo, si sostanzia in valutazioni
sia concernenti la situazione particolare dellĠistante sia e soprattutto
preordinate allĠaccertamento di un interesse generale e pubblico alla
concessione di detto status, il che non pu
configurarsi quando tale soggetto procuri allĠordinamento nazionale danni o
lacerazioni.
Ci premesso, hanno osservato, i primi giudici, che nel caso in esame lĠAmministrazione
ha espresso un giudizio negativo in ordine alla sussistenza di tale interesse,
scaturito dalla circostanza che lĠistante era stato arrestato per i reati di
favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, di violazione di domicilio
e di danneggiamento, come si desume dalla nota richiamata in motivazione nel
provvedimento impugnato; e che detti elementi rendono tuttĠaltro che
irragionevole ed irrazionale lĠadozione del provvedimento in questione, tenuto
conto, altres, che, come rilevato nello stesso, dallĠistruttoria non si evince
Òla presenza di benemerenze o di altre circostanzeÓ in capo al ricorrente
Òtali da indurre invece a ritenere lĠerogazione dellĠinvocato beneficio
comunque rispondente allĠinteresse pubblicoÓ; donde,
in definitiva, il rigetto del gravame perch infondato.
2) – La sentenza impugnata dallĠoriginario ricorrente che ne chiede la
riforma in quanto erronea laddove ha ritenuto corretto lĠoperato
dellĠamministrazione.
Si costituito, resistendo, il Ministero appellato.
Con memorie conclusionali le parti ribadiscono i rispettivi assunti difensivi.
3) – LĠAppello fondato.
Il provvedimento impugnato, dopo aver fatto riferimento agli ampi poteri
discrezionali di cui gode lĠAmministrazione – giusta anche la
giurisprudenza di questo Consiglio – in sede di esame delle domande di
concessione della cittadinanza italiana (Òpotere altamente discrezionale che
presuppone una valutazione di opportunitÓ che Òimplica lĠaccertamento di un
interesse pubblico da valutarsi in relazione ai fini della societ nazionale e
non gi il semplice riconoscimento dellĠinteresse privato di chi si risolve a
domandare la cittadinanza per comodit di carriera, di professione o vitaÓ),
viene a considerare che ÒlĠinteresse pubblico da tutelare da parte del Ministero
dellĠInterno quello di evitare che lĠintroduzione a titolo stabile di un
soggetto nellĠordinamento nazionale non procuri allo stesso danni o
lacerazioni, per cui, al di l del possesso di certi requisiti formali (assenza
di precedenti, vita irreprensibile, reddito sufficiente), data
allĠAmministrazione la possibilit di valutare nel complesso il grado di
impatto che con lĠordinamento la concessione della cittadinanza italiana ad uno
straniero avrebbe o potrebbe avereÓ.
Fatte queste corrette premesse di carattere generale, il provvedimento
impugnato prosegue segnalando che, Òvista la nota del Dipartimento della
Pubblica Sicurezza n. 300/C/109166/16/90/3 in data 17.11.1999 da cui si
ricavano elementi che non configurano la sussistenza di una raggiunta piena
idoneit dellĠaspirante ad essere inserito nellĠambito della comunit italianaÓ
e Òconsiderato altres, che dalla complessiva istruttoria esperita non dato
rilevare la presenza di benemerenze o di altre circostanze tali da indurre
invece a ritenere lĠerogazione dellĠinvocato beneficio comunque rispondente
allĠinteresse pubblicoÓ, non sussistevano ragioni di opportunit che
consigliavano o rendevano utile la concessione della cittadinanza italiana al
richiedente.
Ebbene, ritiene la Sezione che il provvedimento in esame, pur poggiando su
corrette e condivisibili considerazioni di carattere generale, si sorregga, in
punto di fatto, essenzialmente sulla predetta nota del 17 novembre 1999 del
Dipartimento di Pubblica Sicurezza.
Tale nota, che precede di oltre tre anni il provvedimento impugnato (atto,
questĠultimo, che, ad ogni buon conto, non prende in alcuna considerazione la
condotta tenuta dallĠodierno appellante tra la fine del 1999 e lĠadozione
dellĠatto stesso), contiene semplicemente una richiesta rivolta alla Questura
di Brescia perch fornisca Òogni utile notizia sul conto dello straniero in
argomento, considerato che lo stesso stato arrestato unitamente ad altri
cittadini stranieri per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della
prostituzione, violazione di domicilio e danneggiamento, come si evince da
telex Cat.A11/STR/90, di codesto Ufficio datato 22.08.1990Ó (si noti che tale
missiva – facente riferimento alla nota 20 luglio 1999, n. 4332-99, della
Prefettura di Mantova - inviata a molteplici uffici, tra i quali non rientra
la Prefettura stessa, ma non precisa a quale di essi sia riferibile la predetta
nota del 22 agosto 1990).
Ebbene:
- gli asseriti precedenti negativi dellĠodierno appellante sembrerebbero
riferibili a date molto remote, dal momento che nella citata nota del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza diretta alla Questura di Brescia viene
richiamato un telex del 1990;
- nulla viene precisato con riguardo alla condotta tenuta dallĠinteressato dopo
il 1990 e fino al 2003;
- nessun elemento risulta acquisito da parte della Questura di Brescia, alla
quale era stata inoltrata la detta istanza di chiarimenti concernenti
lĠinteressato;
- in alcun modo viene precisato se le segnalazioni negative anzidette
(risalenti al 1990) abbiano avuto qualche seguito - e quale - a livello penale
o di prevenzione (difetta, in particolare, ogni certificazione di casellario
giudiziario o di carichi pendenti).
In definitiva, emerge dagli atti che il provvedimento impugnato poggia,
essenzialmente, sul riferimento a precedenti pregiudizievoli in alcun modo
comprovati e, comunque, molto risalenti nel tempo, mentre, per converso, nessun
riferimento reca in ordine alla condotta pi recente tenuta dallĠinteressato,
n alle qualit comportamentali o professionali del medesimo nel tempo; donde
lĠillegittimit del provvedimento stesso per difetto di istruttoria e di
motivazione e lĠerroneit della sentenza qui gravata, che poggia espressamente
sui precedenti dianzi richiamati, della cui inconsistenza, correlata agli atti
dalla stessa Amministrazione prodotti, si appena detto.
4) – Per tali motivi lĠappello in epigrafe appare fondato e va accolto e,
per lĠeffetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di
primo grado con il conseguente annullamento del provvedimento in quella sede
gravato.
Restano salvi, naturalmente, gli ulteriori provvedimenti dellĠAmministrazione.
Le spese del doppio grado possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie
lĠappello in epigrafe e, per lĠeffetto, in accoglimento del ricorso di primo
grado, annulla il provvedimento in quella sede impugnato, salvi gli ulteriori
provvedimenti amministrativi.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorit amministrativa.
Cos deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 maggio 2008.