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della Segreteria ASGI

22 settembre 2008

 

 

NOTE GIURISPRUDENZIALI

 

SOMMARIO

 

1) RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO  PER MOTIVI DI LAVORO E MEZZI DI SOSTENTAMENTO. Il punto di vista della giurisprudenza. Recenti pronunce del TAR Emilia-Romagna e del Consiglio di Stato. TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, Sentenza n. 3139 dd. 30 giugno 2008; Consiglio di Stato, sez. VI, Decisione n. 3793 dd. 29 luglio 2008

 

2) RILASCIO O RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO  - Condanna con patteggiamento ex art. 444 c.p.p.; estinzione degli effetti giuridici della condanna decorsi i cinque anni successivi ex art. 445 c.p.p. in caso di mancato compimento di altri reati – Illegittimità del diniego al rilascio del permesso di soggiorno. Consiglio di Stato - Sentenza n. 3902 dell’8 agosto 2008

 

3) LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI COMUNITARI – Ai fini dell’iscrizione nelle liste anagrafiche,  il cittadino comunitario  può limitarsi a dichiarare di essere in possesso del reddito necessario al sostentamento proprio e dei familiari, non dovendo invece specificare l’ammontare di un reddito proveniente da fonte lecita o fornire dettagliate informazioni per agevolare i controlli. Tribunale di Napoli, Sez. distaccata di Ischia, Sentenza del 23 luglio 2008. XXX – Comune di Forio

 

4) DINIEGO ALL’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER NATURALIZZAZIONE PER SEGNALAZIONI A CARICO DEL RICHIEDENTE RELATIVAMENTE A REATI  RISALENTI NEL TEMPO. Illegittimità Consiglio di Stato, Sez. VI, Decisione n. 3907 del 8 agosto 2008

 

v     Quadro sintetico della giurisprudenza in materia di diniego all’acquisto della cittadinanza per naturalizzazione a seguito della valutazione negativa della personalità del richiedente in relazione a reati o precedenti penali.

 

5) ESPULSIONE – Il Tribunale Civile di Bologna accoglie la richiesta di ridurre i termini per le pubblicazioni del matrimonio

 

6) GIURISPRUDENZA PENALE – Reato di occupazione di manodopera straniera in condizione di irregolarità – Sussistenza del reato anche in relazione a rapporti di lavoro occasionali quali quello di parcheggiatore davanti a ristoranti, bar. Corte di Cassazione, Sez. Feriale Penale, Sent. n. 35112 dell’11 settembre 2008, Pres. Pizzuti, Rel. Zampetti

 

7) DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO – Riconoscimento in Italia di decisioni in materia matrimoniale provenienti dall’estero – Istituto del ripudio islamico. Corte d’Appello di Cagliari, decisione n. 198 del 16 maggio 2008, Pres. Ferrero Rel. Buttiglione.

 

 

 

 1) RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO  PER MOTIVI DI LAVORO E MEZZI DI SOSTENTAMENTO. Il punto di vista della giurisprudenza. Recenti pronunce del TAR Emilia-Romagna e del Consiglio di Stato.

 

TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, Sentenza n. 3139 dd. 30 giugno 2008;

 

Consiglio di Stato, sez. VI, Decisione n. 3793 dd. 29 luglio 2008.

 

 

Uno dei punti più controversi del T.U. immigrazione riguarda la questione del requisito dei  mezzi di sostentamento ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno in Italia.

Tale requisito risulta fondato dalla combinata lettura dell’art. 5 comma 5 del d.lgs. n. 286/98 per cui il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati quanto vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e dell’art. 4 comma 3 del medesimo decreto legislativo per cui l’ingresso nel territorio dello Stato non è consentito a chi non dimostri, tra l’altro, la disponibilità dei mezzi di sussistenza per la durata del soggiorno.

Sulla base di tale normativa, si è affermata in molte questure italiane la prassi per la quale viene fatto rigidamente  riferimento al parametro dell’assegno sociale ai fini della valutazione del requisito dei mezzi di sostentamento, adottandosi il disposto di cui alle norme sul ricongiungimento familiare (art. 29 comma 3 lett. b).

L’ormai consolidata giurisprudenza del TAR Emilia Romagna e l’indirizzo del Consiglio di Stato vengono a censurare tale indirizzo interpretativo.

Comune ad entrambi gli organi giurisprudenziali è infatti l’indirizzo interpretativo per cui il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro debba comportare  una valutazione prognostica favorevole circa l’inserimento dello straniero nel mondo del lavoro e, conseguentemente, la percezione di un reddito sufficiente per il sostentamento suo e dei suoi familiari conviventi a carico. In detta prospettiva,  l’importo dell’assegno sociale può essere utilmente individuato come parametro di ragionevolezza in base al quale valutare l’adeguatezza o meno del reddito percepito dallo straniero nel passato o atteso nel futuro per effetto del contratto di soggiorno in corso, ma non può costituire l’unico ed automatico elemento di riferimento, senza che vengano prese in considerazioni altri elementi rilevanti per fare una previsione delle capacità reddittuali dello straniero, quali la durata della sua permanenza in Italia ed il grado di inserimento sociale, documentato ad esempio dal percorso lavorativo pregresso e dall’esistenza di vincoli familiari. Questo  soprattutto  a seguito  dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2007 in materia di ricongiungimenti familiari, che fa esplicito riferimento a tali elementi (TAR Emilia- Romagna, Bologna , Sez. I, sent. n. 3139 dd. 30 giugno 2008). In maniera forse più restrittiva, il Consiglio di Stato conclude che  se il requisito del possesso del reddito minimo di sostentamento costituisce un requisito ineludibile ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, i paramenti di valutazione inerenti alla durata del soggiorno pregresso ed ai legami famigliari costituiti possono soccorrere “in presenza di lievi scostamenti dal livello del reddito minimo”, identificabile secondo l’importo dell’assegno sociale (Consiglio di Stato , sez. VI, decisione n. 3793 dd. 29 luglio 2008)..

Il criterio della valutazione prognostica favorevole circa le capacità reddittuali dello straniero ed il suo inserimento sociale, dunque la scelta di un profilo rivolto al futuro,   rende pertanto illegittime anche le prassi adottate da talune questure volte a dare invece esclusiva rilevanza in sede di rinnovo del pds, alla disponibilità reddittuale pregressa, cioè ai redditi maturati nel corso del periodo di validità del permesso di soggiorno venuto in scadenza, risultanti sulla base delle relative dichiarazioni dei redditi, a prescindere dalla presenza di contratti di soggiorno in corso di validità, soprattutto se stipulati  in tempi non tanto recenti rispetto all’adozione del provvedimento di rinnovo ( in tal senso ad .es. Consiglio di Stato, sez. VI, decisione n. 2988 dd. 5 giugno 2007).

 

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2) RILASCIO O RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO  - Condanna con patteggiamento ex art. 444 c.p.p.; estinzione degli effetti giuridici della condanna decorsi i cinque anni successivi ex art. 445 c.p.p. in caso di mancato compimento di altri reati – Illegittimità del diniego al rilascio del permesso di soggiorno.

 

Consiglio di Stato - Sentenza n. 3902 dell’8 agosto 2008

 

 

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3) LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI COMUNITARI – Ai fini dell’iscrizione nelle liste anagrafiche,  il cittadino comunitario  può limitarsi a dichiarare di essere in possesso del reddito necessario al sostentamento proprio e dei familiari, non dovendo invece specificare l’ammontare di un reddito proveniente da fonte lecita o fornire dettagliate informazioni per agevolare i controlli.

 

Tribunale di Napoli, Sez. distaccata di Ischia, Sentenza del 23 luglio 2008. XXX – Comune di Forio.

 

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4) DINIEGO ALL’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER NATURALIZZAZIONE PER SEGNALAZIONI A CARICO DEL RICHIEDENTE RELATIVAMENTE A REATI  RISALENTI NEL TEMPO. Illegittimità.

 

Illegittimo il diniego all’acquisto della cittadinanza italiana basato esclusivamente su una segnalazione dell’autorità di P.S. a carico del richiedente in relazione a reati inerenti al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione risalenti al 1990, senza alcuna valutazione relativa al comportamento tenuto dall’interessato nel periodo successivo, né relativamente al seguito delle segnalazioni medesime

 

 Consiglio di Stato, Sez. VI, Decisione n. 3907 del 8 agosto 2008

 

 

Quadro sintetico della giurisprudenza in materia di diniego all’acquisto della cittadinanza per naturalizzazione a seguito della valutazione negativa della personalità del richiedente in relazione a reati o precedenti penali.

 

v    Esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una sentenza penale di patteggiamento (antecedente alle riforme del c.p.p.) [TAR Veneto 8.05.2002];

v    Esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza  di condanne  per reati contravvenzionali [TAR Lazio 412/2005, TAR Lazio 16.12.2004];

v     Esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una condanna non grave ed orami estinta (cittadino americano residente in Italia da 42 anni – TAR Campania 2724/2007)

v    Esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una condanna di modesta entità e risalente nel tempo (TRGA Trento 81/2007 TAR Piemonte 1389/2007)

v    Esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una denuncia per atti osceni poi archiviata (l’interessato si era dimenticato di allacciarsi la cerniera Consiglio di Stato 3456/2006)

v    La pendenza di procedimenti penali  può essere considerata quale indice di personalità non affidabile [TAR Sicilia 591/2006]

v    La sentenza di condanna per patteggiamento per il reato di violazione di domicilio rende legittimo il diniego di concessione della cittadinanza [TAR  Piemonte 113/2006]

v    Illegittimo il provvedimento di diniego alla concessione della cittadinanza fondato sulle  denunce penali a carico della moglie [TAR Toscana 868/2007]

 

 

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5) ESPULSIONE – Il Tribunale Civile di Bologna accoglie la richiesta di ridurre i termini per le pubblicazioni del matrimonio

Il Tribunale Ordinario Sezione Civile ha accolto il ricorso ex art. 100 c.c. per ridurre ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di matrimonio tra un cittadino italiano ed una cittadina di nazionalità cubana destinataria di provvedimento di espulsione che le intimava di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni. L’ordinario termine delle pubblicazioni avrebbe comportato la necessità che la cittadina straniera, per poter celebrare il matrimonio, si trattenesse in Italia oltre il termine assegnatole di 15 giorni per l’espatrio.
Il Tribunale Ordinario ha quindi ritenuto sussistere “i gravi motivi dedotti per ridurre ad un giorno il termine della pubblicazione al fine di consentire il matrimonio prima del termine previsto per l’espatrio.”

Grazie alla sentenza del Tribunale la coppia ha celebrato la propria unione presso il Comune di Castel Maggiore.

 

Fonte Redazione Melting Pot Bologna

 

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6) GIURISPRUDENZA PENALE – Reato di occupazione di manodopera straniera in condizione di irregolarità – Sussistenza del reato anche in relazione a rapporti di lavoro occasionali quali quello di parcheggiatore davanti a ristoranti, bar.

 

Corte di Cassazione, Sez. Feriale Penale, Sent. n. 35112 dell’11 settembre 2008, Pres. Pizzuti, Rel. Zampetti

 

 

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7) DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO – Riconoscimento in Italia di decisioni in materia matrimoniale provenienti dall’estero – Istituto del ripudio islamico.

 

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Corte d’Appello di Cagliari, decisione n. 198 del 16 maggio 2008, Pres. Ferrero Rel. Buttiglione.

 

E ’efficace nell’ordinamento italiano e deve essere trascritto nel registro dello stato civile il provvedimento di divorzio ottenuto in Egitto attraverso la procedura del talaq (ripudio), pur  in assenza della moglie. Tale procedura non è contraria all’ordine pubblico, né viola il diritto del contraddittorio, in quanto in essa è stata salvaguardata la possibilità della moglie di intervenire.

 

La decisione della Corte di Cagliari si discosta parzialmente dai precedenti giurisprudenziali del nostro paese che avevano escluso la possibilità  che potesse avere effetto il ripudio islamico effettuato all’estero o che potesse trovare applicazione in Italia la legge straniera che lo prevede (Corte di  Appello di Milano, 17 dicembre 1991). Tuttavia, si richiama all’attenzione che non sono venute a mancare nella giurisprudenza di altri paesi europei ed in particolare in Francia ed in Germania decisioni che hanno ammesso la possibilità di riconoscere i ripudi islamici effettuati all’estero in presenza di irrinunciabili garanzie a tutela della moglie che subisce lo scioglimento del matrimonio. Già la giurisprudenza italiana aveva giudicato compatibile con i principi di ordine pubblico l’istituto del ripudio ebraico: in alcune pronunce esso è stato ritenuto una vera e propria ipotesi di scioglimento consensuale del vincolo (Corte di appello di Firenze, 20 luglio 1976).

 

 

A CURA DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DELL’ASGI