
NEWSLETTER
della Segreteria ASGI
22 settembre 2008
NOTE GIURISPRUDENZIALI
SOMMARIO
1) RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO E MEZZI DI
SOSTENTAMENTO. Il punto di vista della giurisprudenza. Recenti pronunce del TAR
Emilia-Romagna e del Consiglio di Stato. TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I,
Sentenza n. 3139 dd. 30 giugno 2008; Consiglio di Stato, sez. VI, Decisione n.
3793 dd. 29 luglio 2008
3) LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI COMUNITARI
– Ai fini dell’iscrizione nelle liste anagrafiche, il cittadino comunitario può limitarsi a dichiarare di essere in
possesso del reddito necessario al sostentamento proprio e dei familiari, non
dovendo invece specificare l’ammontare di un reddito proveniente da fonte
lecita o fornire dettagliate informazioni per agevolare i controlli. Tribunale
di Napoli, Sez. distaccata di Ischia, Sentenza del 23 luglio 2008. XXX –
Comune di Forio
4) DINIEGO ALL’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA
ITALIANA PER NATURALIZZAZIONE PER SEGNALAZIONI A CARICO DEL RICHIEDENTE
RELATIVAMENTE A REATI RISALENTI
NEL TEMPO. Illegittimità Consiglio di Stato, Sez. VI, Decisione n. 3907 del
8 agosto 2008
v
Quadro
sintetico della giurisprudenza in materia di diniego all’acquisto della
cittadinanza per naturalizzazione a seguito della valutazione negativa della
personalità del richiedente in relazione a reati o precedenti penali.
6) GIURISPRUDENZA PENALE – Reato di
occupazione di manodopera straniera in condizione di irregolarità –
Sussistenza del reato anche in relazione a rapporti di lavoro occasionali quali
quello di parcheggiatore davanti a ristoranti, bar. Corte di Cassazione,
Sez. Feriale Penale, Sent. n. 35112 dell’11 settembre 2008, Pres. Pizzuti, Rel.
Zampetti
7) DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO –
Riconoscimento in Italia di decisioni in materia matrimoniale provenienti
dall’estero – Istituto del ripudio islamico. Corte d’Appello di
Cagliari, decisione n. 198 del 16 maggio 2008, Pres. Ferrero Rel. Buttiglione.
1) RINNOVO DEL
PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI
DI LAVORO E MEZZI DI SOSTENTAMENTO. Il punto di vista della giurisprudenza.
Recenti pronunce del TAR Emilia-Romagna e del Consiglio di Stato.
TAR
Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, Sentenza n. 3139 dd. 30 giugno 2008;
Consiglio
di Stato, sez. VI, Decisione n. 3793 dd. 29 luglio 2008.
Uno dei punti più controversi del T.U. immigrazione
riguarda la questione del requisito dei
mezzi di sostentamento ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno in
Italia.
Tale requisito risulta fondato dalla combinata
lettura dell’art. 5 comma 5 del d.lgs. n. 286/98 per cui il permesso di
soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati quanto vengono a mancare i requisiti
richiesti per l’ingresso e dell’art. 4 comma 3 del medesimo decreto legislativo
per cui l’ingresso nel territorio dello Stato non è consentito a chi non
dimostri, tra l’altro, la disponibilità dei mezzi di sussistenza per la durata
del soggiorno.
Sulla base di tale normativa, si è affermata in molte
questure italiane la prassi per la quale viene fatto rigidamente riferimento al parametro dell’assegno
sociale ai fini della valutazione del requisito dei mezzi di sostentamento,
adottandosi il disposto di cui alle norme sul ricongiungimento familiare (art.
29 comma 3 lett. b).
L’ormai consolidata giurisprudenza del TAR Emilia
Romagna e l’indirizzo del Consiglio di Stato vengono a censurare tale indirizzo
interpretativo.
Comune ad entrambi gli organi giurisprudenziali è
infatti l’indirizzo interpretativo per cui il rinnovo del permesso di soggiorno
per motivi di lavoro debba comportare
una valutazione prognostica favorevole circa l’inserimento dello
straniero nel mondo del lavoro e, conseguentemente, la percezione di un reddito
sufficiente per il sostentamento suo e dei suoi familiari conviventi a carico.
In detta prospettiva, l’importo
dell’assegno sociale può essere utilmente individuato come parametro di
ragionevolezza in base al quale valutare l’adeguatezza o meno del reddito
percepito dallo straniero nel passato o atteso nel futuro per effetto del
contratto di soggiorno in corso, ma non può costituire l’unico ed automatico
elemento di riferimento, senza che vengano prese in considerazioni altri
elementi rilevanti per fare una previsione delle capacità reddittuali dello
straniero, quali la durata della sua permanenza in Italia ed il grado di
inserimento sociale, documentato ad esempio dal percorso lavorativo pregresso e
dall’esistenza di vincoli familiari. Questo soprattutto a
seguito dell’entrata in vigore del
d.lgs. n. 5/2007 in materia di ricongiungimenti familiari, che fa esplicito
riferimento a tali elementi (TAR Emilia- Romagna, Bologna , Sez. I, sent. n.
3139 dd. 30 giugno 2008). In maniera forse più restrittiva, il Consiglio di
Stato conclude che se il requisito
del possesso del reddito minimo di sostentamento costituisce un requisito
ineludibile ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, i paramenti di
valutazione inerenti alla durata del soggiorno pregresso ed ai legami
famigliari costituiti possono soccorrere “in presenza di lievi scostamenti dal
livello del reddito minimo”, identificabile secondo l’importo dell’assegno
sociale (Consiglio di Stato , sez. VI, decisione n. 3793 dd. 29 luglio 2008)..
Il criterio della valutazione prognostica favorevole
circa le capacità reddittuali dello straniero ed il suo inserimento sociale,
dunque la scelta di un profilo rivolto al futuro, rende pertanto illegittime anche le prassi adottate da
talune questure volte a dare invece esclusiva rilevanza in sede di rinnovo del
pds, alla disponibilità reddittuale pregressa, cioè ai redditi maturati nel
corso del periodo di validità del permesso di soggiorno venuto in scadenza, risultanti
sulla base delle relative dichiarazioni dei redditi, a prescindere dalla
presenza di contratti di soggiorno in corso di validità, soprattutto se
stipulati in tempi non tanto
recenti rispetto all’adozione del provvedimento di rinnovo ( in tal senso ad .es.
Consiglio di Stato, sez. VI, decisione n. 2988 dd. 5 giugno 2007).
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3) LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI COMUNITARI – Ai fini
dell’iscrizione nelle liste anagrafiche,
il cittadino comunitario
può limitarsi a dichiarare di essere in possesso del reddito necessario
al sostentamento proprio e dei familiari, non dovendo invece specificare
l’ammontare di un reddito proveniente da fonte lecita o fornire dettagliate
informazioni per agevolare i controlli.
Tribunale
di Napoli, Sez. distaccata di Ischia, Sentenza del 23 luglio 2008. XXX –
Comune di Forio.
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4) DINIEGO ALL’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER
NATURALIZZAZIONE PER SEGNALAZIONI A CARICO DEL RICHIEDENTE RELATIVAMENTE A
REATI RISALENTI NEL TEMPO.
Illegittimità.
Illegittimo il diniego all’acquisto della cittadinanza italiana
basato esclusivamente su una segnalazione dell’autorità di P.S. a carico del
richiedente in relazione a reati inerenti al favoreggiamento e sfruttamento
della prostituzione risalenti al 1990, senza alcuna valutazione relativa al
comportamento tenuto dall’interessato nel periodo successivo, né relativamente
al seguito delle segnalazioni medesime
Consiglio di Stato, Sez. VI, Decisione
n. 3907 del 8 agosto 2008
Quadro sintetico della giurisprudenza
in materia di diniego all’acquisto della cittadinanza per naturalizzazione a
seguito della valutazione negativa della personalità del richiedente in
relazione a reati o precedenti penali.
v
Esclusione di
un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola
esistenza di una sentenza penale di patteggiamento (antecedente alle riforme
del c.p.p.) [TAR Veneto 8.05.2002];
v
Esclusione di
un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola
esistenza di condanne per reati contravvenzionali [TAR
Lazio 412/2005, TAR Lazio 16.12.2004];
v
Esclusione di un automatismo nel
diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una
condanna non grave ed orami estinta (cittadino americano residente in Italia da
42 anni – TAR Campania 2724/2007)
v
Esclusione di
un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola
esistenza di una condanna di modesta entità e risalente nel tempo (TRGA
Trento 81/2007 TAR Piemonte 1389/2007)
v
Esclusione di
un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola
esistenza di una denuncia per atti osceni poi archiviata (l’interessato si era
dimenticato di allacciarsi la cerniera Consiglio di Stato 3456/2006)
v
La pendenza di
procedimenti penali può essere
considerata quale indice di personalità non affidabile [TAR Sicilia 591/2006]
v
La sentenza di
condanna per patteggiamento per il reato di violazione di domicilio rende
legittimo il diniego di concessione della cittadinanza [TAR Piemonte 113/2006]
v
Illegittimo il
provvedimento di diniego alla concessione della cittadinanza fondato sulle denunce penali a carico della moglie [TAR
Toscana 868/2007]
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Il Tribunale Ordinario Sezione Civile ha
accolto il ricorso ex art. 100 c.c. per ridurre ad un giorno i tempi ordinari
previsti per le pubblicazioni di matrimonio tra un cittadino italiano ed una
cittadina di nazionalità cubana destinataria di provvedimento di
espulsione che le intimava di lasciare il territorio nazionale entro
15 giorni. L’ordinario termine delle pubblicazioni avrebbe comportato la
necessità che la cittadina straniera, per poter celebrare il matrimonio, si
trattenesse in Italia oltre il termine assegnatole di 15 giorni per l’espatrio.
Il Tribunale Ordinario ha quindi ritenuto sussistere “i gravi motivi dedotti
per ridurre ad un giorno il termine della pubblicazione al fine di consentire
il matrimonio prima del termine previsto per l’espatrio.”
Grazie alla sentenza del Tribunale la
coppia ha celebrato la propria unione presso il Comune di Castel Maggiore.
Fonte Redazione Melting Pot Bologna
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6) GIURISPRUDENZA PENALE – Reato di occupazione di manodopera
straniera in condizione di irregolarità – Sussistenza del reato anche in
relazione a rapporti di lavoro occasionali quali quello di parcheggiatore
davanti a ristoranti, bar.
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7) DIRITTO
INTERNAZIONALE PRIVATO – Riconoscimento in Italia di decisioni in materia
matrimoniale provenienti dall’estero – Istituto del ripudio islamico.
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Corte
d’Appello di Cagliari, decisione n. 198 del 16 maggio 2008, Pres. Ferrero Rel.
Buttiglione.
E ’efficace nell’ordinamento italiano e deve essere trascritto nel
registro dello stato civile il provvedimento di divorzio ottenuto in Egitto
attraverso la procedura del talaq (ripudio), pur in assenza della moglie. Tale procedura non è contraria
all’ordine pubblico, né viola il diritto del contraddittorio, in quanto in essa
è stata salvaguardata la possibilità della moglie di intervenire.
La decisione della Corte di Cagliari si discosta
parzialmente dai precedenti giurisprudenziali del nostro paese che avevano escluso
la possibilità che potesse avere
effetto il ripudio islamico effettuato all’estero o che potesse trovare
applicazione in Italia la legge straniera che lo prevede (Corte di Appello di Milano, 17 dicembre 1991).
Tuttavia, si richiama all’attenzione che non sono venute a mancare nella
giurisprudenza di altri paesi europei ed in particolare in Francia ed in
Germania decisioni che hanno ammesso la possibilità di riconoscere i ripudi
islamici effettuati all’estero in presenza di irrinunciabili garanzie a tutela
della moglie che subisce lo scioglimento del matrimonio. Già la giurisprudenza
italiana aveva giudicato compatibile con i principi di ordine pubblico
l’istituto del ripudio ebraico: in alcune pronunce esso è stato ritenuto una
vera e propria ipotesi di scioglimento consensuale del vincolo (Corte di
appello di Firenze, 20 luglio 1976).
A CURA DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DELL’ASGI