3) DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO – Riconoscimento in Italia di decisioni in materia matrimoniale provenienti dallestero – Istituto del ripudio islamico.

 

Eefficace nellordinamento italiano e deve essere trascritto nel registro dello stato civile il provvedimento di divorzio ottenuto in Egitto attraverso la procedura del talaq (ripudio), pur  in assenza della moglie. Tale procedura non contraria allordine pubblico, n viola il diritto del contraddittorio, in quanto in essa stata salvaguardata la possibilit della moglie di intervenire.

 

Corte dAppello di Cagliari, decisione n. 198 del 16 maggio 2008, Pres. Ferrero Rel. Buttiglione.

 

Massima e/o decisione:
Nel procedimento iscritto al n. 24 del Ruolo Generale per lanno 2004, promossa da:
M. residente in Cagliari ed ivi elettivamente domiciliato presso lo studio dellavv. Giovanni Lo Schiavo che lo rappresenta e difende con procura speciale a margine della comparsa di costituzione 25.02.2006. Ammesso al Patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dellordine n 194 del 21.10.2002
Contro
R, residente in Egitto (), contumace
E
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Intervenuto per legge
Alludienza collegiale del 18.04.2008, dopo la discussione orale, lattore ha confermato le seguenti:
CONCLUSIONI
Nellinteresse dellattore:
LIll.ma Corte voglia:
dichiarare efficace nellordinamento italiano e disporre la successiva trascrizione nei registri dello Stato civile del Comune di Cagliari del provvedimento di divorzio tra M. e R., pronunciato in data 25.04.1995 dal Tribunale di M – delegato canonico A della frazione di () - Stato civile Egitto.
Nellinteresse del Pubblico Ministero:
la Corte voglia rigettare la domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato dopo vari tentativi il 26.08.2006, M., nato il () a () - Egitto, ha convenuto in giudizio, davanti a questa Corte dAppello, R., nata il (), a () – Egitto, espondendo:
che aveva contratto matrimonio in Egitto, in data 10.11.1993, con la sig.ra R., cittadina egiziana e che dal matrimonio non erano nati figli;
che in data 25.4.1995 era stato pronunciato il loro divorzio in Egitto dal delegato canonico di () del Tribunale Centrale per lo Stato civile di M. (Egitto);
che il 22.10.1999 la sua ex moglie si era sposata con RA;
che il divorzio era diventato definitivo;
che, infine, anche lui si era risposato (come dal relativo certificato di matrimonio) con H. (nata in Egitto ) con la quale aveva procreato 4 figli () (v. certificato di nascita allegati agli atti).
Tanto premesso, lattore ha dedotto che lUfficiale dello Stato Civile del Comune di Cagliari aveva rifiutato la trascrizione della pronuncia di divorzio pronunciata in Egitto il 25.04.1995 ed aveva trasmesso la relativa nota al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, ritenendo non sussistenti le condizioni richieste dallart. 64 lettere a), e) ed f) L. n. 218/1995 e che non risultasse provato che il provvedimento egiziano fosse passato in giudicato. Inoltre, lUfficiale dello Stato Civile aveva rilevato che la decisione era stata assunta in assenza della moglie e pertanto, non erano state osservate le condizioni di cui alla lettere b) e c) del citato articolo.
Quindi, lattore ha concluso chiedendo alla Corte, previo accertamento dei requisiti di legge, il riconoscimento del provvedimento di divorzio, ex art. 67 L. n. 218/1995.
La causa, istruita con produzioni documentali, stata discussa oralmente nella udienza del 18.4.2008, nella quale lattore ha insistito nella domanda.
Il P.M. ha confermato la richiesta di rigetto della domanda ritenendo che il riconoscimento della sentenza straniera di cui trattasi sia impedito dal mancato rispetto dei presupposti di cui allart. 65 della legge n. 218/1995; infatti, secondo il P.M., la norma richiede che i provvedimento da riconoscere non siano contrari allordine pubblico e siano rispettati i diritti essenziali della difesa, mentre nella specie risulta violato il principio del contraddittorio.
Quindi, la causa stata tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Anzitutto, va dichiarata la contumacia della convenuta R. atteso che la stessa non si costituita sebbene l'atto di citazione le sia stato notificato mediante consegna di copia conforme al suo originale, in uno alla traduzione giurata della stessa in lingua araba, a mani della sorella ai sensi della Convenzione bilaterale Italia-Egitto del 2 aprile 1974 (ratificata dall'Italia con legge 9 maggio 1977 n. 619).
2. Nel merito la domanda fondata.
2.1. - Risulta in atti, dalle produzioni regolarmente effettuate, che l'attore ha contratto matrimonio in Egitto, in data , con la sig.ra R., cittadina egiziana e che dal matrimonio non sono nati figli.
stata altres prodotta la copia conforme all'originale del certificato di divorzio dal quale risulta che l'attore stesso, due anni dopo il matrimonio, ha divorziato dalla propria moglie.
Il 25.4.1995, infatti, M., odierno attore, comparve di fronte a A., delegato canonico di M, appartenente al Tribunale Centrale di M. per lo Stato civile (Egitto) e, dopo avere mostrato il suo certificato di matrimonio, in assenza della moglie, pronunci il testo del divorzio: Mia moglie R. divorziata da me.
Si tratta della procedura del talaq, la pi diffusa forma di dissoluzione del matrimonio secondo la legge egiziana n. 25/1920 e successive modifiche, allegata agli atti.
Nello stesso documento si d atto che il certificato fu redatto in triplice copia, delle quali la prima fu conservata dal Tribunale, la seconda al divorziato mentre l'altra viene spedita alla divorziata. attestato, altres, che il certificato di divorzio era stato regolarmente trascritto.
2.2. - Dall'estratto dell'atto di matrimonio in data 22.10.1999 prodotto in causa, risulta che la ex moglie dell'attore, a seguito del divorzio ratificato, si risposata con RA.
Nel certificato di matrimonio si d atto, in particolare, che R., divorziata dal primo marito M. in maniera definitiva in data 25.04.1995 come da nota 4 del delegato canonico A. della frazione di M., ove risulta che la moglie ha ottenuto tutti i suoi diritti e spettanze.
2.3 - Tanto premesso, la Corte ritiene che l'attore, che risiede a Cagliari dal 14.7.1995 ed ha anche la cittadinanza italiana (v. certificato del Comune di Cagliari 24.10.2002), abbia dimostrato la sussistenza dei presupposti per ottenere nello Stato Italiano il riconoscimento della sentenza di divorzio dalla prima moglie pronunciata dalla competente autorit egiziana.
2.4.- Si deve rilevare, anzitutto, che secondo i principi espressi dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 10378/2004), il nuovo complesso della disciplina del riconoscimento delle sentenze straniere in Italia, cos come configurato dalla legge di riforma del sistema di diritto privato italiano n. 218/95, non ha delineato un trattamento esclusivo e differenziato delle controversie in tema di rapporti di famiglia riconducendole obbligatoriamente nell'ambito operativo della disciplina di cui all'art. 65 (e perci anche dei suoi presupposti), ma ha descritto, con l'art. 64, un meccanismo di riconoscimento di ordine generale (riservato in s alle sole sentenze), valido per tutti tipi di controversie, ivi comprese perci anche quelle in tema di rapporti di famiglia e presupponente il concorso di tutta una serie di requisiti descritti nelle lettere da a) a g) di questa ultima disposizione normativa.
Rispetto ad un tale modello operativo di ordine generale, la legge ha affidato poi, all'art. 65, la predisposizione di un meccanismo complementare pi agile di riconoscimento – allargato, di per s e questa volta, alla pi generale categoria dei provvedimenti - riservato all'esclusivo ambito delle materie della capacit delle persone, dei rapporti di famiglia o dei diritti della personalit – il quale, nel richiedere il concorso dei soli presupposti della non contrariet all'ordine pubblico e dell'avvenuto rispetto dei diritti essenziali della difesa, esige tuttavia il requisito aggiuntivo per cui i provvedimenti in questione siano stati assunti dalle autorit dello Stato la cui legge sia quella richiamata dalle norme di conflitto.
2.5. - Il P.M. ha concluso nel senso che nella specie manchino proprio i presupposti di cui all'art. 65 citato, in quanto nel caso in esame paiono violati i principi del contraddittorio.
2.6.- Ritiene, invece, la Corte che, per quanto sopra rilevato, il provvedimento di divorzio egiziano, pronunciato dalla competente autorit a seguito della procedura ufficialmente riconosciuta dallo Stato Egiziano, in tale stato ha efficacia legale definitiva, come emerge dallo stesso certificato del secondo matrimonio della moglie.
Quanto al rispetto dei diritti di difesa della moglie e del principio del contraddittorio, la manifestazione della volont del marito di divorziare stata portata a conoscenza della sig.ra R. che ha cos avuto la possibilit, in conformit a quanto previsto dalla legge egiziana, di portare alla cognizione dell'autorit competente e di far valere nella sede processuale le sue ragioni economiche e di provocare la riconciliazione con il marito.
2.7.- Va rilevato in merito che il divorzio stato pronunciato secondo il procedimento del talaq disciplinato dalla legge egiziana applicabile nella specie che questo giudice ha accertato con l'aiuto delle parti, ex art. 14 della l. n. 218/1995.
Per verificare la non contrariet allordine pubblico interno del provvedimento di cui si chiede il riconoscimento, opportuno descrivere quale sia la procedura del talaq.
Il talaq pronunciato dallattore (una sola volta ed in assenza della moglie: Mia moglie R. divorziata da me) revocabile e comporta un effetto che pu essere comparato a quello della separazione dei corpi nel diritto occidentale. Il matrimonio permane ed i suoi effetti rimangono sospesi fino allaccertamento delleffettiva assenza di gravidanza.
Durante questo periodo di continenza, la moglie ha diritto ad un assegno alimentare da parte del marito. A questultimo riservato lo ius poenitendi, con ripresa della convivenza e della normale vita coniugale, oppure la possibilit di pronunciare un altro talaq ancora revocabile.
Il divorzio diventa irrevocabile se il marito non ha esercitato lo ius poenitendi, n ha pronunciato un nuovo talaq revocabile, oppure ha pronunciato per tre volte la formula del talaq.
Il talaq, se non avvenuto in presenza della moglie, come nel caso di specie, deve essere portato a conoscenza di questultima attraverso la trasmissione di una copia della dichiarazione dello sposo. Tale adempimento serve non soltanto ad informare la moglie dellavvenuta decisione del marito e dellinizio del periodo di ritiro legale (idda) che la moglie dovr trascorrere prima di risposarsi, ma anche al fine di consentirle di dare o meno il suo consenso. La mancanza del consenso della moglie importante, in quanto le riserva il diritto ad unindennit di consolazione (la mutah) che tiene conto della situazione finanziaria del marito, delle circostanze del divorzio, della durata del matrimonio e viene calcolata sulla base di un assegno alimentare di almeno due anni. Tale indennit dovuta dal marito alla fine del ritiro legale, durante il quale lo stesso obbligato, comunque, a corrispondere alla moglie un assegno per il suo mantenimento. Oltre a tale indennit, alla moglie dovuta anche la parte residua della dote (mahr o sadaq).
2.8.- Tutti i requisiti richiesti dalla legge egiziana per la validit e l'irrevocabilit del divorzio (...) risultano essere stati adempiuti dall'attore, come accertato in occasione del secondo matrimonio della sig.ra R. laddove si d atto che la moglie ha ottenuto tutti i suoi diritti e spettanze.
2.9.- Da quanto detto discende che non pu ritenersi sussista alcuna incompatibilit con l'ordine pubblico italiano, neppure sotto il profilo della violazione del contraddittorio, come assunto dal P.M. perch il contraddittorio ed il diritto di difesa della moglie risultano assicurati secondo la legge egiziana.
Va premesso che, in generale, si intende per ordine pubblico il complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico-sociale della comunit nazionale in un determinato momento storico, ed i principi inderogabili immanenti nei pi importanti istituti giuridici.
Tuttavia, la Corte osserva che ai sensi dell'art. 10 della convenzione dell'Aja 1.6.1970, applicabile nella specie, lo Stato contraente pu rifiutare di riconoscere un divorzio o una separazione solo se sono manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico. Conseguentemente, nel caso in esame, il concetto di ordine pubblico deve intendersi ridotto al suo nucleo essenziale, cio correlato ai principi veramente irrinunciabili e fondamentali.
Certamente deve considerarsi irrinunciabile la salvaguardia del principio del contraddittorio relativamente ad una pronuncia di divorzio giudiziale.
Ma nella fattispecie in esame non vi stata una violazione di quel principio perch la legge egiziana non disciplina, come in altri ordinamenti, un modello di divorzio affidato ai principi del processo monitorio puro, in cui l'attore si limita ad esprimere – in modo puramente assertivo – la propria pretesa di scioglimento caso di divorzio ed alla stessa consegue immediatamente la pronuncia di divorzio.
Come si visto, il provvedimento di divorzio di cui trattasi interviene al termine di una procedura in cui salvaguardata la possibilit della moglie di intervenire; si accerta la irreversibile dissoluzione del vincolo, ovvero il venir meno della comunione di vita e di affetti tra i coniugi; e si regolano i diritti economici della stessa moglie.
Peraltro utile ricordare che nel diritto civile egiziano la moglie ha un uguale diritto (unilaterale) di sciogliersi dal vincolo matrimoniale anche in mancanza del consenso del marito, secondo la procedura del cd. Khola, per cui non vi sarebbe violazione neppure del principio di uguaglianza tra i generi.
2.10.- Da quanto detto consegue che la Corte:
dichiara efficace nell'ordinamento italiano il provvedimento di divorzio tra M. e R., pronunciato in data 25.04.1995 dal Tribunale centrale E – delegato canonico A. della frazione di M. - Stato civile Egitto;
ordina la trascrizione del provvedimento egiziano nel Registro dello Stato civile del Comune di Cagliari.
Lesclusivo interesse dellattore, unico residente in Italia, alla pronuncia; la mancata contestazione della convenuta; la natura della controversia che impone il ricorso al giudice a prescindere dalla posizione processuale della controparte; costituiscono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
Le competenze relative al Patrocinio a Spese dello Stato saranno oggetto di separata liquidazione ove richieste con apposita separata istanza.
P.Q.M.
La Corte
definitivamente pronunciando, accogliendo la domanda dellattore:
- dichiara efficace nell'ordinamento italiano il provvedimento di divorzio tra M. e R., pronunciato in data 25.04.1995 dal Tribunale centrale E – delegato canonico A. della frazione di M. - Stato civile Egitto;
- ordina la trascrizione del provvedimento egiziano nel Registro dello Stato civile del Comune di Cagliari.
- dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Cos deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte dAppello, il 18.4.2008.