SENTENZA DELLA CORTE (in seduta
plenaria)
2 ottobre 2003 (1)
Cittadinanza dell'Unione europea -
Trasmissione del cognome - Figli di cittadini di Stati membri - Doppia
cittadinanza
Nel
procedimento C-148/02,
avente
ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell'art. 234 CE, dal Conseil d'tat (Belgio) nella causa dinanzi ad esso
pendente tra
Carlos
Garcia Avello
e
Stato
belga,
domanda
vertente sull'interpretazione degli artt. 17 CE e 18 CE,
LA CORTE (in seduta plenaria),
composta
dal sig. G.C. Rodrguez Iglesias, presidente, dai sigg. M. Wathelet, R.
Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. D.A.O. Edward,
A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai
sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues (relatore) e A. Rosas, giudici,
avvocato
generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere:
sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale
viste
le osservazioni scritte presentate:
- per
il sig. Garcia Avello, dal sig. P. Kileste, avocat;
- per
lo Stato belga, dalla sig.ra A. Snoecx, in qualit di agente, assistita dal
sig. J. Bourtembourg, avocat;
- per
il governo danese, dal sig. J. Bering Liisberg, in qualit di agente;
- per
il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H.G. Sevenster, in qualit di agente;
- per
la Commissione delle Comunit europee, dal sig. J.L. Iglesias Buhigues, dalla
sig.ra C. O'Reilly e dal sig. D. Martin, in qualit di agenti,
vista
la relazione d'udienza,
sentite
le osservazioni orali del sig. Garcia Avello, rappresentato dal sig. P.
Kileste, dello Stato belga, rappresentato dal sig. C. Molitor, avocat, del
governo danese, rappresentato dal sig. J. Molde, in qualit di agente, del
governo dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. N.A.J. Bel, in qualit di
agente, e della Commissione, rappresentata dal sig. J.L. Iglesias Buhigues,
dalla sig.ra C. O'Reilly e dal sig. D. Martin, all'udienza dell'11 marzo 2003,
sentite
le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 22 maggio
2003,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1.
Con
ordinanza 21 dicembre 2001, pervenuta alla Corte il 24 aprile 2002, il Conseil
d'tat (Consiglio di Stato) ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234
CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 17 CE
e 18 CE.
2.
La
questione sorta nell'ambito di una controversia tra il sig. C. Garcia Avello,
in qualit di legale rappresentante dei suoi figli, e lo Stato belga in merito
a una domanda di cambiamento del cognome di questi ultimi.
Contesto
normativo
Normativa
comunitaria
3.
Ai sensi
dell'art. 12, n. 1, CE:
Nel campo
di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni
particolari dallo stesso previste, vietata ogni discriminazione effettuata in
base alla nazionalit.
4.
L'art. 17
CE cos dispone:
1. E'
istituita una cittadinanza dell'Unione. E' cittadino dell'Unione chiunque abbia
la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un
complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima.
2. I
cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal
presente trattato.
5.
A norma
dell'art. 18, n. 1, CE:
1. Ogni
cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni
previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione
dello stesso.
Normativa
e prassi nazionali
Il
diritto internazionale privato belga
6.
L'art. 3,
terzo comma, del codice civile belga cos dispone:
Le leggi
relative allo stato e alla capacit delle persone si applicano ai cittadini
belgi, anche se residenti all'estero.
7.
I giudici
belgi si fondano su questa disposizione per applicare la regola secondo la
quale lo stato e la capacit delle persone sono disciplinati dalla rispettiva
legge nazionale.
8.
Secondo lo
Stato belga, quando un cittadino belga possiede al contempo una o pi altre
cittadinanze, le autorit belghe fanno prevalere la cittadinanza belga, in
applicazione della regola, di origine consuetudinaria, codificata dall'art. 3
della Convenzione dell'Aia 12 aprile 1930, concernente determinate questioni
relative ai conflitti di leggi in materia di cittadinanza (Raccolta dei trattati della
Societ delle Nazioni,
vol. 179, pag. 89; in prosieguo: la Convenzione dell'Aia), ai sensi della
quale la persona avente cittadinanza doppia o plurima pu essere considerata
come proprio cittadino da ciascuno degli Stati di cui possiede la
cittadinanza.
Il codice
civile belga
9.
Ai sensi
dell'art. 335 del codice civile, che fa parte del capitolo V, intitolato Degli
effetti della filiazione, nell'ambito del titolo VII (Della filiazione):
1. Il
figlio di cui sia accertata solo la filiazione paterna o la cui filiazione
paterna e materna siano accertate allo stesso tempo porta il cognome del padre,
salvo che il padre sia sposato e riconosca un figlio concepito durante il
matrimonio da una donna diversa dalla moglie.
(...).
10.
Al
capitolo II, intitolato Cambiamento del cognome e del nome, della legge 15
maggio 1987, relativa ai cognomi e ai nomi, l'art. 2 cos dispone:
Chiunque
abbia motivo di cambiare cognome o nome rivolge la relativa domanda motivata al
Ministro della Giustizia.
L'istanza
proposta dall'interessato stesso o dal suo legale rappresentante.
11.
L'art. 3,
che fa parte dello stesso capitolo della detta legge, dispone quanto segue:
Il
Ministro della Giustizia pu autorizzare il cambiamento del nome qualora i nomi
richiesti non si prestino a confusione e non possano arrecare pregiudizio al
ricorrente o a terzi.
Il Re pu,
eccezionalmente, autorizzare il cambiamento di cognome ove ritenga che la
domanda sia fondata su motivi seri e che il cognome richiesto non si presti a
confusione n possa arrecare pregiudizio al ricorrente o a terzi.
La prassi
amministrativa in materia di cambiamento del cognome
12.
Lo Stato
belga afferma che, al fine di attenuare gli inconvenienti connessi al possesso
della doppia cittadinanza, le autorit belghe propongono, in situazioni come
quella della fattispecie, di operare un cambiamento di cognome, cosicch i
figli si vedano attribuire soltanto la prima parte del cognome del padre. In
via eccezionale, in particolare qualora siano scarsi i fattori di collegamento
con il Belgio, pu essere attribuito un cognome conforme alla legge straniera,
in particolare nell'ipotesi in cui la famiglia abbia vissuto in un paese estero
in cui il figlio sia stato registrato con il doppio cognome, e ci al fine di
non nuocere alla sua integrazione. Pi di recente, l'amministrazione avrebbe
adottato una posizione pi flessibile, in particolare qualora un primo figlio,
nato con lo status spagnolo, porti un doppio cognome conformemente al diritto
spagnolo, mentre il secondo figlio, in possesso della cittadinanza belga e di
quella spagnola, porti il doppio cognome del padre conformemente all'art. 335,
n. 1, del codice civile, e ci al fine di ristabilire l'unit del cognome in
seno alla famiglia.
Causa
principale e questione pregiudiziale
13.
Il sig.
Garcia Avello, cittadino spagnolo, e la sig.ra I. Weber, cittadina belga,
risiedono in Belgio, ove si sono sposati nel 1986. I due figli nati dalla loro
unione, Esmeralda e Diego, nati rispettivamente nel 1988 e nel 1992, posseggono
la doppia cittadinanza, belga e spagnola.
14.
Conformandosi
al diritto belga, l'ufficiale di stato civile belga ha indicato sull'atto di
nascita dei figli il patronimico del padre, vale a dire Garcia Avello, come
loro cognome.
15.
Con
istanza motivata indirizzata al Ministro della Giustizia il 7 novembre 1995, il
sig. Garcia Avello e la moglie hanno chiesto, in qualit di legali
rappresentanti dei loro due figli, il cambiamento del cognome di questi ultimi
in Garcia Weber, affermando che, secondo l'uso invalso in diritto spagnolo,
il cognome dei figli di una coppia coniugata composto dal primo cognome del
padre seguito da quello della madre.
16.
Risulta
dagli atti che gli interessati sono stati registrati con il cognome Garcia
Weber presso la sezione consolare dell'Ambasciata di Spagna in Belgio.
17.
Con
lettera 30 luglio 1997, le autorit belghe hanno proposto al ricorrente nella
causa principale di cambiare il cognome dei figli in Garcia, in sostituzione
del cambiamento auspicato; con lettera 18 agosto 1997, il ricorrente nella
causa principale e la moglie hanno respinto tale proposta.
18.
Con
lettera 1 dicembre 1997, il Ministro della Giustizia ha informato il sig.
Garcia Avello del rigetto della sua domanda nei seguenti termini: Il Governo
ritiene che non vi siano motivi sufficienti per proporre a Sua Maest il Re di
accordarvi la sostituzione del vostro cognome in Garcia Weber. Infatti,
qualsiasi richiesta di aggiungere il cognome della madre a quello del padre,
per un figlio, abitualmente respinta in quanto, in Belgio, i figli portano il
cognome del padre.
19.
Il 29
gennaio 1998 il ricorrente nella causa principale, in qualit di legale
rappresentante dei figli Esmeralda e Diego, ha proposto avverso la detta
decisione ricorso di annullamento dinanzi al Conseil d'tat, il quale, tenuto
conto degli argomenti svolti dalle parti e dopo aver escluso l'applicabilit
dell'art. 43 CE come non pertinente, giacch manifestamente, nei confronti dei
figli minorenni oggetto della domanda controversa, non sorgeva alcuna questione
di libert di stabilimento, ha deciso di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
Se i
principi del diritto comunitario in materia di cittadinanza europea e di
libert di circolazione delle persone, riconosciuti in particolar modo agli
artt. 17 [CE] e 18 .CE., debbano essere interpretati nel senso che ostano a che
l'autorit amministrativa belga, cui stata rivolta una domanda di cambiamento
di cognome per figli minorenni residenti in Belgio e titolari della doppia
cittadinanza belga e spagnola, motivata, senza altre circostanze particolari,
con il fatto che tali figli dovrebbero portare il cognome di cui sarebbero
titolari in forza del diritto e della tradizione spagnoli, rifiuti tale
cambiamento, sostenendo che questo genere di domanda abitualmente respinta
poich in Belgio i figli portano il cognome del padre, in particolar modo
qualora la prassi generalmente seguita dall'autorit derivi dal fatto che essa
ritiene che la concessione di un cognome diverso possa, nell'ambito della vita
sociale in Belgio, dare origine a questioni relative alla filiazione del figlio
in questione, e qualora, al fine di attenuare gli inconvenienti connessi alla
doppia cittadinanza, venga proposto ai richiedenti che si trovano in tale
situazione di adottare solo il primo cognome del padre, ma eccezionalmente, ove
sussistano scarsi legami con il Belgio o occorra ristabilire l'unit di cognome
tra fratelli, possa essere adottata una decisione favorevole.
Sulla
questione pregiudiziale
20.
Occorre
anzitutto esaminare se, contrariamente alla tesi propugnata dallo Stato belga
nonch dai governi danese e dei Paesi Bassi, la situazione oggetto della
controversia principale rientri nell'ambito di applicazione del diritto
comunitario e, in particolare, delle disposizioni del Trattato relative alla
cittadinanza dell'Unione.
21.
L'art. 17
CE conferisce a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro lo status di
cittadino dell'Unione (v., in particolare, sentenza 11 luglio 2002, causa
C-224/98, D'Hoop, Racc. pag. I-6191, punto 27). Atteso che i figli del sig.
Garcia Avello posseggono la cittadinanza di due Stati membri, beneficiano di
tale status.
22.
Come la
Corte ha pi volte rilevato (v., in particolare, sentenza 17 settembre 2002,
causa C-413/99, Baumbast e R., Racc. pag. I-7091, punto 82), lo status di
cittadino dell'Unione destinato ad essere lo status fondamentale dei
cittadini degli Stati membri.
23.
Tale
status consente a chi tra di essi si trovi nella medesima situazione di
ottenere, nell'ambito di applicazione ratione materiae del Trattato CE,
indipendentemente dalla cittadinanza e fatte salve le eccezioni a tal riguardo
espressamente previste, il medesimo trattamento giuridico (v., in particolare,
sentenze 20 settembre 2001, causa C-184/99, Grzelczyk, Racc. pag. I-6193, punto
31, nonch D'Hoop, cit., punto 28).
24.
Tra le
situazioni che rientrano nell'ambito di applicazione ratione materiae del
diritto comunitario figurano quelle relative all'esercizio delle libert
fondamentali garantite dal Trattato, in particolare della libert di circolare
e di soggiornare nel territorio degli Stati membri quale conferita dall'art. 18
CE (sentenza 24 novembre 1998, causa C-274/96, Bickel e Franz, Racc. pag.
I-7637, punti 15 e 16, nonch citate sentenze Grzelczyk, punto 33, e D'Hoop,
punto 29).
25.
Sebbene,
allo stato attuale del diritto comunitario, le norme che disciplinano il
cognome di una persona rientrino nella competenza degli Stati membri, questi
ultimi, nell'esercizio di tale competenza, devono tuttavia rispettare il
diritto comunitario (v., per analogia, sentenza 2 dicembre 1997, causa
C-336/94, Dafeki, Racc. pag. I-6761, punti 16-20) e, in particolare, le
disposizioni del Trattato relative alla libert, riconosciuta a ogni cittadino
dell'Unione, di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri
(v., in particolare, sentenza 23 novembre 2000, causa C-135/99, Elsen, Racc.
pag. I-10409, punto 33).
26.
La
cittadinanza dell'Unione, sancita dall'art. 17 CE, non ha tuttavia lo scopo di
ampliare la sfera di applicazione ratione materiae del Trattato a situazioni
nazionali che non abbiano alcun collegamento con il diritto comunitario
(sentenza 5 giugno 1997, cause riunite C-64/96 e C-65/96, Uecker e Jacquet,
Racc. pag. I-3171, punto 23).
27.
Tuttavia,
sussiste un simile collegamento con il diritto comunitario nel caso di persone
che si trovino in una situazione come quella dei figli del sig. Garcia Avello,
che sono cittadini di uno Stato membro i quali soggiornano legalmente sul
territorio di un altro Stato membro.
28.
A tale
conclusione non si pu obiettare che gli interessati hanno anche la
cittadinanza dello Stato membro in cui soggiornano dalla nascita e che, secondo
le autorit di tale Stato, sarebbe pertanto l'unica cittadinanza ad essere
riconosciuta da quest'ultimo. Infatti, lo Stato membro non legittimato a
limitare gli effetti dell'attribuzione della cittadinanza di un altro Stato
membro, pretendendo un requisito ulteriore per il riconoscimento di tale
cittadinanza ai fini dell'esercizio delle libert fondamentali previste dal
Trattato (v., in tal senso, in particolare, sentenza 7 luglio 1992, causa
C-369/90, Micheletti e a., Racc. pag. I-4239, punto 10). Peraltro, l'art. 3
della Convenzione dell'Aia, sulla quale il Regno del Belgio si fonda per
riconoscere soltanto la cittadinanza del foro in caso di pluralit di
cittadinanze ove una di esse sia la cittadinanza belga, prevede non un obbligo,
bens una semplice facolt, per le parti contraenti, di far prevalere
quest'ultima cittadinanza su ogni altra.
29.
Ci
considerato, i figli del ricorrente nella causa principale possono avvalersi
del diritto, sancito dall'art. 12 CE, di non subire alcuna discriminazione in
ragione della propria cittadinanza con riferimento alle norme che disciplinano
il loro cognome.
30.
Occorre
pertanto accertare se gli artt. 12 CE e 17 CE ostino a che l'autorit
amministrativa belga respinga una domanda di cambiamento del cognome in una
situazione come quella della fattispecie.
31.
In
proposito, risulta da una giurisprudenza costante che il divieto di
discriminazione impone di non trattare situazioni analoghe in maniera
differente e situazioni diverse in maniera uguale (v., in particolare, sentenza
17 luglio 1997, causa C-354/95, National Farmers' Union e a., Racc. pag.
I-4559, punto 61). Un trattamento del genere potrebbe essere giustificato solo
se fondato su considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza delle
persone interessate, e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente
perseguito (v., in particolare, sentenza D'Hoop, cit., punto 36).
32.
Nel caso
di specie pacifico che le persone che possiedono, oltre alla cittadinanza
belga, quella di un altro Stato membro sono, di regola, trattate allo stesso
modo delle persone che abbiano soltanto la cittadinanza belga in quanto, in
Belgio, chi possiede la cittadinanza belga considerato esclusivamente belga.
Alla stregua dei cittadini belgi, i cittadini spagnoli che abbiano anche la
cittadinanza belga si vedono solitamente negare il diritto di cambiare il
cognome in quanto, in Belgio, i figli portano il cognome del padre.
33.
La prassi
amministrativa belga che, come risulta dal punto 12 della presente sentenza
nonch dalla questione pregiudiziale, ammette deroghe a quest'ultima regola,
rifiuta di annoverare tra tali deroghe il caso delle persone che si trovino in
una situazione come quella della fattispecie e che tentino di rimediare al
fatto che, in base all'applicazione della normativa di due Stati membri, essi
risultano avere due cognomi diversi.
34.
Occorre
pertanto verificare se queste due categorie di persone si trovino in una
situazione identica o se, al contrario, versino in una situazione diversa, nel
qual caso il principio di non discriminazione implicherebbe che i cittadini
belgi i quali, come i figli del sig. Garcia Avello, posseggono anche la
cittadinanza di un altro Stato membro possano rivendicare un trattamento
diverso da quello riservato alle persone che posseggono soltanto la
cittadinanza belga, a meno che il trattamento in discussione sia giustificato
da ragioni obiettive.
35.
Contrariamente
alle persone che posseggono unicamente la cittadinanza belga, i cittadini belgi
che abbiano anche la cittadinanza spagnola portano cognomi diversi sotto il
profilo dei due sistemi giuridici interessati. In particolare, in una
situazione come quella della fattispecie, i figli di cui trattasi si vedono
negato il diritto di portare il cognome risultante dall'applicazione della
normativa dello Stato membro che ha determinato il cognome del padre.
36.
Orbene,
come l'avvocato generale ha rilevato al paragrafo 56 delle conclusioni,
pacifico che una simile situazione di diversit di cognomi tale da generare
per gli interessati seri inconvenienti di ordine tanto professionale quanto
privato, derivanti, in particolare, dalle difficolt di fruire, in uno Stato
membro di cui hanno la cittadinanza, degli effetti giuridici di atti o di
documenti redatti con il cognome riconosciuto nell'altro Stato membro del quale
possiedono la cittadinanza. Come constatato al punto 33 della presente
sentenza, la soluzione proposta dalle autorit amministrative, consistente nel
permettere ai figli di portare soltanto il primo dei cognomi del padre, non
costituisce un rimedio alla situazione di diversit di cognomi che gli
interessati intendono evitare.
37.
Ci
considerato, i cittadini belgi titolari di cognomi diversi a causa delle
diverse legislazioni cui sono collegati in forza della propria cittadinanza
possono invocare difficolt peculiari della loro situazione e che li
contraddistinguono dalle persone che abbiano soltanto la cittadinanza belga, le
quali sono designate da un solo cognome.
38.
Tuttavia,
come rilevato al punto 33 della presente sentenza, le autorit amministrative
belghe rifiutano di considerare fondate su motivi seri, ai sensi dell'art. 3,
secondo comma, della citata legge 15 maggio 1987, le domande di cambiamento del
cognome, presentate da cittadini belgi che si trovino in una situazione come
quella dei figli del ricorrente nella causa principale al fine di evitare la
diversit di cognomi, per il solo motivo che, in Belgio, i figli di
cittadinanza belga portano, conformemente al diritto belga, il cognome del
padre.
39.
Occorre
esaminare se la prassi controversa possa giustificarsi sulla scorta dei motivi
dedotti, in subordine, dallo Stato belga nonch dai governi danese e dei Paesi
Bassi.
40.
Lo Stato
belga rileva che il principio dell'immutabilit del cognome costituisce un
principio fondante dell'ordinamento sociale, di cui sempre un elemento
essenziale, e che il Re non pu autorizzare un cambiamento di cognome se non in
circostanze del tutto eccezionali, che non ricorrono nel caso di specie. Alla
stregua dello Stato belga, il governo dei Paesi Bassi afferma che il
pregiudizio per i diritti dei figli del ricorrente ridotto in quanto costoro
possono in ogni caso valersi della cittadinanza spagnola e del cognome
attribuito secondo il diritto spagnolo in ogni altro Stato membro che non sia
il Belgio. La prassi controversa consentirebbe di prevenire i rischi di
confusione sull'identit o la filiazione degli interessati. Secondo il governo
danese, la detta prassi, applicando le stesse regole ai cittadini belgi che
abbiano anche la cittadinanza di un altro Stato membro e a coloro che abbiano
soltanto la cittadinanza belga, contribuisce ad agevolare l'integrazione dei
primi in Belgio e favorisce cos la realizzazione dell'obiettivo perseguito dal
principio di non discriminazione.
41.
Nessuno di
questi motivi pu validamente giustificare la prassi controversa.
42.
Per quanto
riguarda, in primo luogo, il principio dell'immutabilit del cognome in quanto
strumento destinato a prevenire i rischi di confusione in merito all'identit o
alla filiazione delle persone, occorre rilevare che, sebbene tale principio
certamente contribuisca ad agevolare il riconoscimento dell'identit delle
persone e della loro filiazione, non tuttavia tanto indispensabile da non
poter ammettere una prassi consistente nel permettere ai figli che siano
cittadini di uno Stato membro e che abbiano anche la cittadinanza di un altro
Stato membro di portare un cognome composto da elementi diversi da quelli
previsti dal diritto del primo Stato membro, cognome che costituisce, peraltro,
oggetto di un'iscrizione in un registro ufficiale del secondo Stato membro. E'
inoltre pacifico che, segnatamente a causa della vastit dei flussi migratori
all'interno dell'Unione, diversi sistemi nazionali di attribuzione del cognome
coesistono in uno stesso Stato membro, cosicch la filiazione non pu essere
necessariamente valutata nella vita sociale di uno Stato membro con il metro
del solo sistema applicabile ai cittadini di quest'ultimo Stato. A ci va
aggiunto che un sistema che consenta la trasmissione di elementi del cognome
dei due genitori, lungi dal provocare confusione sul legame di filiazione dei
figli, pu al contrario contribuire a rafforzare il riconoscimento di questo
legame rispetto ai due genitori.
43.
Per quanto
riguarda, in secondo luogo, l'obiettivo d'integrazione perseguito dalla prassi
controversa, sufficiente ricordare che, tenuto conto della coesistenza negli
Stati membri di sistemi diversi per l'attribuzione del cognome applicabili alle
persone che vi risiedono, una prassi come quella di cui trattasi non
necessaria e nemmeno idonea a favorire l'integrazione dei cittadini di altri
Stati membri in Belgio.
44.
Il
carattere sproporzionato del diniego opposto dalle autorit belghe a domande
come quella della fattispecie tanto pi manifesto in quanto, come risulta dal
punto 12 della presente sentenza e dalla questione pregiudiziale, la prassi
controversa gi ora ammette deroghe all'applicazione del regime belga in
materia di trasmissione del cognome, in situazioni affini a quella in cui
versano i figli del ricorrente nella causa principale.
45.
Alla luce
di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione
pregiudiziale dichiarando che gli artt. 12 CE e 17 CE devono essere
interpretati nel senso che ostano al fatto che, in circostanze come quelle
della causa principale, l'autorit amministrativa di uno Stato membro respinga
una domanda di cambiamento del cognome per figli minorenni residenti in questo
Stato e in possesso della doppia cittadinanza, dello stesso Stato e di un altro
Stato membro, allorch la domanda volta a far s che i detti figli possano
portare il cognome di cui sarebbero titolari in forza del diritto e della
tradizione del secondo Stato membro.
Sulle
spese
46.
Le spese
sostenute dai governi danese e dei Paesi Bassi, nonch dalla Commissione, che
hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese.
Per questi
motivi,
LA CORTE (in seduta plenaria),
pronunciandosi
sulla questione sottopostale dal Conseil d'tat con ordinanza 21 dicembre 2001,
dichiara:
Gli
artt. 12 CE e 17 CE devono essere interpretati nel senso che ostano al fatto che,
in circostanze come quelle della causa principale, l'autorit amministrativa di
uno Stato membro respinga una domanda di cambiamento del cognome per figli
minorenni residenti in questo Stato e in possesso della doppia cittadinanza,
dello stesso Stato e di un altro Stato membro, allorch la domanda volta a
far s che i detti figli possano portare il cognome di cui sarebbero titolari
in forza del diritto e della tradizione del secondo Stato membro.
Rodrguez
Iglesias Wathelet Schintgen Timmermans Edward La Pergola Jann Skouris Macken Colneric von Bahr Cunha Rodrigues Rosas |
Cos
deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 ottobre 2003.
Il
cancelliere
Il presidente
R.
Grass
G.C. Rodrguez Iglesias
1: Lingua processuale: il francese.