Tar Emilia-Romagna, Sez. I, Sent. n. 2343 del 6 giugno 2008,
Pres. Piscitello, Rel. Trizzino. G.L.B.A. – Ministero dellĠinterno,
Questura di Bologna.
Visto il ricorso 417/2008 proposto da G. L. B. A. rappresentato e difeso da
ZORZELLA AVV. NAZZARENA con domicilio eletto in BOLOGNA VIA CAPRARIE 7 presso
ZORZELLA AVV. NAZZARENA
contro
MINISTERO DELL'INTERNO rappresentato e difeso da AVVOCATURA DELLO STATO con
domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede
QUESTORE DI BOLOGNA rappresentato e difeso da AVVOCATURA DELLO STATO con
domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede;
per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione
- del provvedimento 26 febbraio 2008 A.11/07/Imm. / e.g. II Sez, con cui il
Dirigente lĠUfficio immigrazione della Questura di Bologna ha rigettato
lĠistanza di riesame proposta dal ricorrente ai fini del rilascio della carta
di soggiorno ovvero del permesso di soggiorno;
- del provvedimento asseritamene emesso dal Questore di Bologna nel 2006 di
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;
- della nota 17 dicembre 2006, con cui la Questura di Bologna ha respinto la
richiesta di riesame presentata il 30 novembre 2006 dal ricorrente, per mezzo
del suo legale.
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle intimate Amministrazioni;
Uditi nella camera di consiglio del 22 maggio 2008, relatore il Cons. Rosaria
Trizzino, gli avvocati delle parti, come specificato nel verbale di udienza,
anche in ordine allĠeventualit dellĠadozione di decisione in forma
semplificata;
Visti gli articoli 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificati
dalla legge 21 luglio 2000 n. 205;
FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorso in oggetto rivolto avverso i provvedimenti con cui la
Questura di Bologna ha respinto le istanze presentate dal cittadino tunisino
ricorrente per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto il
22/8/2006 e, quindi, il riesame del diniego.
2. - A sostegno del gravame si deduce:
1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 5, 6, 28, 29 e 30 del D.Lgs
25 luglio 1998 n. 296 e dellĠarticolo 13 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 384 e
s.m., del D.Lgs 8 gennaio 2007 n. 3 e del D.Lgs 8 gennaio 2007 n. 5,
dellĠarticolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dellĠUomo, degli articoli
29 e 30 della Costituzione, degli articoli 3, 8, 9 e 10 della Convenzione di
New York sui diritti del fanciullo; eccesso di potere per difetto di
istruttoria e insufficiente motivazione; difetto di competenza; violazione
della riserva di legislazione di cui allĠarticolo 10, comma 2 della
Costituzione e dellĠarticolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2) Violazione di legge per mancata applicazione degli articoli 5, comma 6 e 19,
comma 1 del D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286 ed eccesso di potere per difetto di
motivazione.
3. – Le intimate Amministrazioni si sono formalmente costituite in
giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
NellĠodierna camera di consiglio, ricorrendone i presupposti, il ricorso
stato trattenuto in decisione ai sensi e per gli effetti dellĠarticolo 9, primo
comma, della legge 21 luglio 2000 n. 205.
4. – Il ricorso fondato.
Al riguardo va innanzitutto precisato che il rifiuto di un valido titolo di
soggiorno, opposto al ricorrente con i provvedimenti oggetto del ricorso, si
fonda sulla circostanza che il G. privo del passaporto.
Ritiene il Collegio che tale circostanza, non sia ex se idonea a giustificare
il diniego di permesso di soggiorno.
4.1 – Va invero rilevato che il passaporto titolo di identificazione
necessario per lĠingresso nello Stato ed obbligatoria la sua produzione
allĠatto del rilascio del primo permesso di soggiorno.
Esso, tuttavia, non costituisce documento essenziale per il rinnovo del
permesso di soggiorno come si desume dalla lettura combinata dellĠarticolo 9
(Richiesta del permesso di soggiorno) e dellĠarticolo 13 (Rilascio del permesso
di soggiorno) del DPR 31 agosto 1999 n. 394 (Regolamento di attuazione del TU
sullĠimmigrazione). N per lĠidentificazione dello straniero gi regolarmente
soggiornante nel territorio italiano per motivi di lavoro richiesta
lĠesibizione del passaporto, ben potendosi accertare lĠidentit attraverso il
permesso di soggiorno (espressamente riconosciuto dallĠarticolo 6, comma 9, del
T.U. come documento di identificazione), ovvero mediante la carta dĠidentit
che il comune ove risiede lo straniero tenuto a rilasciare con il
riconoscimento del titolo alloggiativo.
In fine lĠarticolo 16 del Regolamento che disciplina la richiesta della carta
di soggiorno (oggi permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo)
richiede lĠallegazione di copia del passaporto o di documento equipollente o
del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorit italiana
da cui risultino la nazionalit, la data, anche solo con l'indicazione
dell'anno e il luogo di nascita del richiedente.
Risulta quindi evidente che i provvedimenti impugnati, tutti motivati
unicamente con riferimento alla circostanza che il ricorrente privo del
passaporto, incorrano nelle censure di insufficienza della motivazione e
violazione delle norme del Regolamento di attuazione del d.Lgs 25 luglio 1998
n. 286 dedotte.
4.2 – Ci posto il Collegio deve altres rilevare che ulteriori profili
di illegittimit e in particolare il difetto di istruttoria e la violazione
delle norme del T.U. sullĠimmigrazione e dei decreti legislativi nn. 3 e 5 del
2007 emergono dallĠesame della documentazione in atti da cui si evince che il
cittadino tunisino ricorrente:
soggiornante nel territorio italiano sin dal 1990 e che privo di passaporto
perch lĠAutorit consolare del suo paese ne rifiuta il rilascio senza alcuna
apparente valida ragione;
vive nel Comune di Castenaso con il suo nucleo familiare composto da quattro
figli e la moglie, cittadina marocchina che, oltre a prestare attivit
lavorativa come collaboratrice domestica, dallĠanno accademico 2005/2006
iscritta e frequenta con regolarit e profitto il corso di laurea in Storia
presso la facolt di Lettere e Filosofia dellĠUniversit di Bologna;
titolare di un impresa artigiana individuale, iscritta dallĠottobre 1999 al
registro delle imprese artigiane della provincia di Bologna per lĠesercizio di
lavori edili non specializzati e, con i proventi derivanti da tale attivit
provvede al sostentamento suo e della famiglia.
Orbene, tale documentazione conferma incontestabilmente lĠintegrazione del
ricorrente e dei suoi familiari nel tessuto sociale del territorio in cui
vivono da pi di cinque anni, godendo di idonea sistemazione alloggiativa e
legittimi e sufficienti mezzi di sostentamento provenienti dallĠattivit
artigianale svolta dal capo famiglia. In considerazione di ci, deve conclusivamente
ritenersi che - a norma dellĠarticolo 9 del T.U. del 1998 come sostituito dal
d.Lgs 8 gennaio 2007 n. 3 – al ricorrente e al suo nucleo familiare possa
essere rilasciato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo.
In ogni caso, in applicazione delle norme comunitarie recepite con il d.Lgs 8
gennaio 2007 n. 5 non pu negarsi al ricorrente il rinnovo del permesso di
soggiorno per motivi familiari.
5. – Il ricorso va pertanto accolto e per lĠeffetto gli impugnati
provvedimenti devono essere annullati.
Tuttavia, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese e
competenze del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per lĠEmilia-Romagna, Bologna Sezione I, accoglie
il ricorso in epigrafe indicato e per lĠeffetto annulla gli impugnati
provvedimenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutorit amministrativa.
Cos deciso in Bologna, il 22 maggio 2008.