Tar Emilia-Romagna, Sez. I, Sent. n. 2343 del 6 giugno 2008, Pres. Piscitello, Rel. Trizzino. G.L.B.A. – Ministero dellĠinterno, Questura di Bologna.


Visto il ricorso 417/2008 proposto da G. L. B. A. rappresentato e difeso da ZORZELLA AVV. NAZZARENA con domicilio eletto in BOLOGNA VIA CAPRARIE 7 presso ZORZELLA AVV. NAZZARENA
contro
MINISTERO DELL'INTERNO rappresentato e difeso da AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede
QUESTORE DI BOLOGNA rappresentato e difeso da AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede;
per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione
- del provvedimento 26 febbraio 2008 A.11/07/Imm. / e.g. II Sez, con cui il Dirigente lĠUfficio immigrazione della Questura di Bologna ha rigettato lĠistanza di riesame proposta dal ricorrente ai fini del rilascio della carta di soggiorno ovvero del permesso di soggiorno;
- del provvedimento asseritamene emesso dal Questore di Bologna nel 2006 di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;
- della nota 17 dicembre 2006, con cui la Questura di Bologna ha respinto la richiesta di riesame presentata il 30 novembre 2006 dal ricorrente, per mezzo del suo legale.
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle intimate Amministrazioni;
Uditi nella camera di consiglio del 22 maggio 2008, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, gli avvocati delle parti, come specificato nel verbale di udienza, anche in ordine allĠeventualitˆ dellĠadozione di decisione in forma semplificata;
Visti gli articoli 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificati dalla legge 21 luglio 2000 n. 205;
FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorso in oggetto  rivolto avverso i provvedimenti con cui la Questura di Bologna ha respinto le istanze presentate dal cittadino tunisino ricorrente per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto il 22/8/2006 e, quindi, il riesame del diniego.
2. - A sostegno del gravame si deduce:
1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 5, 6, 28, 29 e 30 del D.Lgs 25 luglio 1998 n. 296 e dellĠarticolo 13 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 384 e s.m., del D.Lgs 8 gennaio 2007 n. 3 e del D.Lgs 8 gennaio 2007 n. 5, dellĠarticolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dellĠUomo, degli articoli 29 e 30 della Costituzione, degli articoli 3, 8, 9 e 10 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo; eccesso di potere per difetto di istruttoria e insufficiente motivazione; difetto di competenza; violazione della riserva di legislazione di cui allĠarticolo 10, comma 2 della Costituzione e dellĠarticolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2) Violazione di legge per mancata applicazione degli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1 del D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286 ed eccesso di potere per difetto di motivazione.
3. – Le intimate Amministrazioni si sono formalmente costituite in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
NellĠodierna camera di consiglio, ricorrendone i presupposti, il ricorso  stato trattenuto in decisione ai sensi e per gli effetti dellĠarticolo 9, primo comma, della legge 21 luglio 2000 n. 205.
4. – Il ricorso  fondato.
Al riguardo va innanzitutto precisato che il rifiuto di un valido titolo di soggiorno, opposto al ricorrente con i provvedimenti oggetto del ricorso, si fonda sulla circostanza che il G.  privo del passaporto.
Ritiene il Collegio che tale circostanza, non sia ex se idonea a giustificare il diniego di permesso di soggiorno.
4.1 – Va invero rilevato che il passaporto  titolo di identificazione necessario per lĠingresso nello Stato ed  obbligatoria la sua produzione allĠatto del rilascio del primo permesso di soggiorno.
Esso, tuttavia, non costituisce documento essenziale per il rinnovo del permesso di soggiorno come si desume dalla lettura combinata dellĠarticolo 9 (Richiesta del permesso di soggiorno) e dellĠarticolo 13 (Rilascio del permesso di soggiorno) del DPR 31 agosto 1999 n. 394 (Regolamento di attuazione del TU sullĠimmigrazione). NŽ per lĠidentificazione dello straniero giˆ regolarmente soggiornante nel territorio italiano per motivi di lavoro  richiesta lĠesibizione del passaporto, ben potendosi accertare lĠidentitˆ attraverso il permesso di soggiorno (espressamente riconosciuto dallĠarticolo 6, comma 9, del T.U. come documento di identificazione), ovvero mediante la carta dĠidentitˆ che il comune ove risiede lo straniero  tenuto a rilasciare con il riconoscimento del titolo alloggiativo.
In fine lĠarticolo 16 del Regolamento che disciplina la richiesta della carta di soggiorno (oggi permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) richiede lĠallegazione di copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autoritˆ italiana da cui risultino la nazionalitˆ, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno e il luogo di nascita del richiedente.
Risulta quindi evidente che i provvedimenti impugnati, tutti motivati unicamente con riferimento alla circostanza che il ricorrente  privo del passaporto, incorrano nelle censure di insufficienza della motivazione e violazione delle norme del Regolamento di attuazione del d.Lgs 25 luglio 1998 n. 286 dedotte.
4.2 – Ci˜ posto il Collegio deve altres“ rilevare che ulteriori profili di illegittimitˆ e in particolare il difetto di istruttoria e la violazione delle norme del T.U. sullĠimmigrazione e dei decreti legislativi nn. 3 e 5 del 2007 emergono dallĠesame della documentazione in atti da cui si evince che il cittadino tunisino ricorrente:
 soggiornante nel territorio italiano sin dal 1990 e che  privo di passaporto perch lĠAutoritˆ consolare del suo paese ne rifiuta il rilascio senza alcuna apparente valida ragione;
vive nel Comune di Castenaso con il suo nucleo familiare composto da quattro figli e la moglie, cittadina marocchina che, oltre a prestare attivitˆ lavorativa come collaboratrice domestica, dallĠanno accademico 2005/2006  iscritta e frequenta con regolaritˆ e profitto il corso di laurea in Storia presso la facoltˆ di Lettere e Filosofia dellĠUniversitˆ di Bologna;
 titolare di un impresa artigiana individuale, iscritta dallĠottobre 1999 al registro delle imprese artigiane della provincia di Bologna per lĠesercizio di lavori edili non specializzati e, con i proventi derivanti da tale attivitˆ provvede al sostentamento suo e della famiglia.
Orbene, tale documentazione conferma incontestabilmente lĠintegrazione del ricorrente e dei suoi familiari nel tessuto sociale del territorio in cui vivono da pi di cinque anni, godendo di idonea sistemazione alloggiativa e legittimi e sufficienti mezzi di sostentamento provenienti dallĠattivitˆ artigianale svolta dal capo famiglia. In considerazione di ci˜, deve conclusivamente ritenersi che - a norma dellĠarticolo 9 del T.U. del 1998 come sostituito dal d.Lgs 8 gennaio 2007 n. 3 – al ricorrente e al suo nucleo familiare possa essere rilasciato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
In ogni caso, in applicazione delle norme comunitarie recepite con il d.Lgs 8 gennaio 2007 n. 5 non pu˜ negarsi al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.
5. – Il ricorso va pertanto accolto e per lĠeffetto gli impugnati provvedimenti devono essere annullati.
Tuttavia, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese e competenze del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per lĠEmilia-Romagna, Bologna Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e per lĠeffetto annulla gli impugnati provvedimenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutoritˆ amministrativa.
Cos“ deciso in Bologna, il 22 maggio 2008.