Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, Sent. n. 3139 del 30 giugno 2008, Pres. Piscitello, Rel. Calderoni. Z. C. – Ministero dellĠinterno, Questura di Bologna.

Massima e/o decisione:
Sul ricorso 1100/2005 proposto da Z. C. rappresentata e difesa da MIRAGLIA AVV. RAFFAELE con domicilio eletto in BOLOGNA VIA CAPRARIE 7 presso MIRAGLIA AVV. RAFFAELE
contro
MINISTERO DELL'INTERNO
QUESTORE DI BOLOGNA
rappresentato e difeso da AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede;
per lĠannullamento
del decreto 24 giugno 2005, comunicato in data 26 luglio 2005, con cui il Questore di Bologna ha rigettato lĠistanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
Designato relatore il Cons. GIORGIO CALDERONI;
Presenti per le parti, alla pubblica udienza del 24 aprile 2008, i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. La ricorrente, di nazionalitˆ cinese, espone in fatto di essere regolarmente entrata in Italia nel 2004 e di aver ottenuto il 26.3.2004, dalla Questura di Brescia, permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato con scadenza 7.3.2005.
Il rinnovo di tale permesso le  stato negato dalla Questura di Bologna, per insufficienza di mezzi di sostentamento, con il decreto in epigrafe, avverso il quale vengono dedotte, in ricorso, le seguenti censure:
violazione degli artt. 6, comma 5 T.U. sullĠimmigrazione e 13 D.P.R. 394/99, non avendo la Questura di Bologna motivato perchŽ abbia richiesto alla straniera la documentazione dei redditi pregressi;
violazione degli artt. 4, comma 3, 5 comma 5 e 29 T.U. sullĠimmigrazione; difetto di motivazione ed eccesso di potere, in quanto il diniego controverso fa riferimento allĠimporto annuo dellĠassegno sociale di cui al citato art. 29, norma che invece disciplina unicamente lĠistituto del ricongiungimento familiare;
violazione dellĠart. 5 comma 5 T.U. sullĠimmigrazione; difetto di motivazione, avendo la ricorrente documentato un reddito complessivo di 4248 euro e la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con un reddito mensile medio di euro 508.
2. Resiste al ricorso - con atto di mera forma - il Ministero dellĠInterno, mentre, in corso di causa lĠUfficio immigrazione della Questura di Bologna ha trasmesso direttamente relazione e documentazione.
3. La domanda cautelare proposta dalla ricorrente veniva respinta da questa Sezione con ordinanza n. 955/2005, confermata dal Consiglio di Stato (Sez. VI, 7 marzo 2006, n. 1171).
Dopo di chŽ, il ricorso passava in decisione allĠodierna udienza pubblica, in vista della quale la ricorrente dimetteva memoria e documenti.
4.1. Ci˜ premesso, il Collegio rileva che, essendo il diniego controverso motivato con esclusivo riferimento alla mancanza di sufficienti mezzi di sussistenza, il presente thema decidendum risulta circoscritto alla questione di diritto, consistente nello stabilire a quali criteri e parametri lĠAmministrazione dellĠInterno debba fare riferimento, al fine di valutare la situazione reddituale dello straniero, richiedente il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato: questione di diritto sulla quale la Sezione ha da ultimo maturato una propria meditata posizione, esposta in numerose pronunce (cfr. ad es. 3.8.2007, n. 1774 e n. 1785; 29.11.2007, n. 3608; 17 gennaio 2008, n. 69 e 31 gennaio 2008, n. 158: la prima delle quali richiamata anche nella memoria conclusiva della ricorrente) e dalla quale il Collegio non intende discostarsi, anche perchŽ le anzidette decisioni non risultano, ad oggi, appellate dallĠAmministrazione.
4.2. Questi, dunque, i punti consolidati, definiti in materia dalla Sezione, dopo approfondita disamina del quadro normativo di riferimento:
il contratto di soggiorno per lavoro in essere equivale alla (cio vale ad assicurare, in linea di massima e salva verifica dei contenuti contrattuali, la) disponibilitˆ di un reddito sufficiente per il rinnovo del permesso di soggiorno;
nella logica del legislatore, dunque, mentre il rinnovo  in via generale condizionato alla disponibilitˆ reddituale, quando si tratta di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro esso  subordinato all'esistenza di un elemento (il contratto di soggiorno) idoneo a dimostrare non tanto la disponibilitˆ, quanto la capacitˆ reddituale (viene in tal modo privilegiato un profilo rivolto al futuro, piuttosto che un elemento riguardante il periodo giˆ decorso);
in altre parole, l'ingresso e la permanenza del lavoratore extracomunitario in Italia sono subordinati, rispettivamente, alla stipula e alla sussistenza di un contratto di soggiorno, per cui il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno conseguono ad una valutazione prognostica favorevole circa l'inserimento dello straniero nel mondo del lavoro e la conseguente percezione di un reddito sufficiente per il sostentamento suo e dei familiari conviventi a carico;
se lo straniero richiedente il rinnovo pu˜ far valere un contratto di soggiorno stipulato in tempi non troppo recenti (a titolo indicativo, da non meno di sei mesi) la sua posizione lavorativa risulta caratterizzata da apprezzabile stabilitˆ, che tanto pi risulterˆ evidente quanto pi risalente  la stipula del contratto in questione; e la stabilitˆ della posizione lavorativa rappresenta la migliore garanzia di proficuo inserimento sociale, rispetto alla quale il dato relativo alla pregressa disponibilitˆ reddituale perde rilievo perchŽ comunque assorbito dal contratto in essere;
se invece il contratto di soggiorno per lavoro fatto valere  stato stipulato in tempi molto recenti, esso pu˜ indurre non irragionevoli dubbi circa la effettiva stabilitˆ (cio la non precarietˆ) della posizione lavorativa dello straniero; in tal caso l'elemento della pregressa disponibilitˆ reddituale serve per dimostrare che nel periodo di validitˆ del permesso scaduto l'interessato ha goduto di risorse economiche documentabili e non provenienti da fonti illecite;
nel caso in cui la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno si fondi su un contratto stipulato poco prima della decisione dell'Amministrazione e lo straniero non sia stato in grado di dimostrare di avere fruito per il passato di redditi leciti non irrilevanti, la valutazione discrezionale della P.A. potrˆ anche orientarsi negativamente o, quantomeno, indurre ad un rinnovo per un tempo limitato, salva verifica dei successivi sviluppi: occorre comunque sottolineare ulteriormente che la valutazione discrezionale dellĠAmministrazione va necessariamente calibrata sulle caratteristiche di ogni singolo caso;
quanto ai parametri in base ai quali valutare l'adeguatezza reddituale sottoposta al vaglio dell'autoritˆ di pubblica sicurezza, non pu˜ ritenersi applicabile e vincolante il disposto - anche qui richiamato dalla Questura di Bologna - di cui allĠart. 29 comma 3 lett. b) del T.U., che fa riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale: ci˜ in quanto il parametro in questione  espressamente richiamato nella disposizione citata, recante la specifica disciplina del ricongiungimento familiare, nonchŽ in altre puntualmente riferite a singoli istituti [lĠart. 16 comma 3 lett. b) del Regolamento a proposito dei requisiti per ottenere la carta di soggiorno, nonchŽ lĠart. 9 comma 1 T.U., come sostituito dal D.Lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, a proposito del Òpermesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodoÓ]; per cui, non pu˜ ritenersi casuale il mancato richiamo all'assegno sociale nella disciplina del rinnovo del permesso di soggiorno; cos“ come non  casuale la differenza con la disciplina di cui alla previgente legge Martelli (D.L. n. 416/1989 convertito con legge n. 39/1990) che all'art. 4 comma 8 configurava la disponibilitˆ Òdi un reddito minimo pari all'importo da pensione socialeÓ, quale presupposto per il primo rinnovo del permesso di soggiorno;
l'importo dell'assegno sociale, peraltro, pu˜ essere utilmente individuato come parametro di ragionevolezza in base al quale valutare l'adeguatezza o meno del reddito percepito dallo straniero nel passato o atteso nel futuro per effetto del contratto di soggiorno in corso;
in conclusione, il parametro dell'assegno sociale, mentre non pu˜ assumere valenza di soglia rigida e vincolante ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, pu˜ invece senz'altro rappresentare un termine di raffronto utile e ragionevole in base al quale valutare il dato dell'adeguatezza reddituale, nei limiti (precedentemente precisati) in cui questa pu˜ rilevare ai fini di cui sopra; ci˜ significa che tale valutazione, da un lato, non deve essere operata attraverso l'automatico aggancio ad un valore minimo (non raggiungendo il quale l'istanza di rinnovo avrebbe respinta), dall'altro non pu˜ risultare di per sŽ sola sufficiente a definire il procedimento, dovendo invece inserirsi in un ÒpaniereÓ di elementi rilevanti, tra i quali in primo luogo le concrete prospettive lavorative (e dunque anche reddituali) dello straniero richiedente il rinnovo del permesso di soggiorno, ma anche la durata della sua permanenza in Italia e il grado di inserimento sociale, documentato ad esempio dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli familiari.
4.3. Il provvedimento qui impugnato non risulta rispondente ai canoni ermeneutici enunciati al punto precedente, in quanto, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, ha assunto a parametro pressochŽ inderogabile ed automatico lĠimporto annuo dellĠassegno sociale ed il reddito pregresso, in particolare omettendo di valutare adeguatamente, in sede prognostica per il futuro, le circostanze obiettive rappresentate e documentate - in sede di contraddittorio procedimentale ex art. 10 bis legge n. 241/90, con nota 17.6.2005 del legale della ricorrente (lavoro continuativo dal settembre 2004 con contratto a tempo indeterminato e retribuzione mensile di oltre 500 euro).
In sostanza, lĠAmministrazione ha rivolto la sua attenzione esclusivamente al passato (mancato conseguimento di un reddito pari allĠassegno sociale), anzichŽ, prevalentemente, al futuro, e dunque:
non ha effettuato quella valutazione discrezionale ad ampio spettro che, invece, le  imposta dal quadro normativo, come sopra ricostruito;
, cos“, incorsa nelle censure di violazione di legge e difetto di motivazione, puntualmente dedotte dalla ricorrente con il secondo e terzo motivo di ricorso: censure che - stante la consonanza con le argomentazioni sin qui svolte - devono essere accolte, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e assorbimento delle ulteriori deduzioni.
LĠanzidetta valutazione discrezionale andrˆ, pertanto, effettuata dallĠAmministrazione in sede di riedizione del potere amministrativo, conseguente alla presente pronuncia di rimozione del diniego controverso, e con riferimento a tutte le evenienze fattuali sin qui richiamate (in primis, il reddito derivante dal contratto di lavoro a tempo indeterminato con la ditta Hu Yun di Medicina).
5. Conclusivamente, il ricorso va accolto nei sensi che precedono, con consequenziale annullamento del provvedimento impugnato.
In considerazione del maturare dellĠavviso, qui seguito dal Collegio, in epoca successiva allĠadozione del provvedimento impugnato e allo stesso svolgimento della fase cautelare del giudizio, appare equo disporre l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per lĠEmilia-Romagna, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dellĠAmministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAmministrazione.
Cos“ deciso in Bologna, il 24 aprile 2008.