REPUBBLICA  ITALIANA

ÒIN NOME DEL POPOLO ITALIANOÓ

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA

LECCE

TERZA SEZIONE

 

Registro Sentenze: 1870/2008

                                                                         Registro Generale:            656/2008

 

nelle persone dei Signori:

ANTONIO CAVALLARI Presidente 

SILVIO LOMAZZI Ref.

SILVIA CATTANEO Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio  del 14 Maggio 2008

Visto il ricorso 656/2008  proposto da:

M. J.

rappresentato e difeso da:

D'ANTONIO MARCO

con domicilio eletto in LECCE

VIA MANZONI, 1

presso

D'ANTONIO MARCO 

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA 

QUESTORE DI BRINDISI 

rappresentati e difesi da:

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

con domicilio eletto in LECCE

VIA F.RUBICHI 23

presso la sua sede

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot. n. 94574 del 15.4.2008 di trasferimento in Grecia emesso dal Ministero dellĠInterno, Dipartimento per le Libertˆ Civili e lĠImmigrazione, Unitˆ Dublino ai sensi del Regolamento Comunitario n. 343 del 2003, sostitutivo della c.d. Convenzione Dublino, e notificato al ricorrente dalla Questura di Brindisi il 29.4.2008; di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dellĠinterno e del Questore di Brindisi;

Udito il relatore Ref. SILVIA CATTANEO e uditi, altres“, per le parti, lĠavv. DĠAntonio e lĠavv. dello Stato Libertini;

Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla possibilitˆ di definire nel merito il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21.7.2000, n. 205.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue

 

FATTO E DIRITTO

 

Con provvedimento prot. n. 94574 del 15.4.2008, il ministero dellĠinterno, dipartimento per le libertˆ civili e lĠimmigrazione, Unitˆ Dublino ha disposto il trasferimento del sig. J. M. in Grecia ai sensi dellĠart. 10, c.1, del regolamento CE n. 343/200 (la disposizione prevede che Òquando  accertato, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati allĠarticolo 18, paragrafo 3, inclusi i dati di cui al capo III del regolamento (CE) n. 2725/2000, che il richiedente asilo ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione  competente per lĠesame della domanda dĠasiloÓ).

Con il presente ricorso, il sig. M. deduce lĠillegittimitˆ dellĠatto per i seguenti motivi: 1. violazione degli art. 7 e 8, l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e dellĠart. 3, c. 4, del regolamento CE n. 343/2003, per non essere stato il provvedimento tradotto in una lingua da lui conosciuta; 2. violazione dellĠart. 6 del regolamento CE 343/2003; 3. violazione di gravi motivi umanitari.

QuestĠultimo motivo  fondato.

LĠamministrazione si  limitata, nel provvedimento impugnato, a rilevare come la Grecia sia un paese terzo sicuro e la non ravvisabilitˆ di particolari motivi che potrebbero indurre lĠItalia ad assumere la competenza ai sensi dellĠart. 3 c. 2 del  regolamento CE 343/2003 (cd. Regolamento Dublino).

LĠamministrazione non ha tenuto in alcuna considerazione la posizione espressa dallĠUNHCR sul rinvio dei richiedenti asilo verso la Grecia, in attuazione del regolamento di Dublino, contenuta nel documento di raccomandazioni del 15.4.2008, ed, in precedenza, nel documento del 9.7.2007 (Rinvio in Grecia di richiedenti asilo con domande di riconoscimento dello status di rifugiato ÒinterrotteÓ) ed in quello di novembre 2007 (ÒStudio UNHCR sulla trasposizione della Direttiva QualificheÓ).

LĠUNHCR – nel documento di raccomandazioni del 15.4.2008 - esprime la propria preoccupazione per le difficoltˆ che i richiedenti asilo incontrano nellĠaccesso e nel godimento di una protezione effettiva, in linea con gli standards internazionali ed europei e raccomanda espressamente i Governi di non rinviare in Grecia i richiedenti asilo in applicazione del regolamento Dublino fino ad ulteriore avviso. Raccomanda, invece, ai Governi, ÒlĠapplicazione dellĠart. 3 (2) del regolamento Dublino, che permette agli Stati di esaminare una richiesta di asilo anche quando questo esame non sarebbe di propria competenza secondo i criteri stabiliti dal regolamento stessoÓ.

Le problematiche sul sistema asilo della Grecia, riscontrate dallĠUNHCR sin dal novembre 2007, consentono dunque di ritenere non adeguatamente motivata la valutazione effettuata dallĠamministrazione in ordine al carattere di Òpaese terzo sicuroÓ della Grecia; le raccomandazioni dellĠUNHCR avrebbero dovuto, quindi, indurre lĠamministrazione ad effettuare una pi approfondita valutazione in merito allĠapplicabilitˆ, nel caso in esame, dellĠart. 3, c. 2 del regolamento CE 343/2003.

Per le ragioni esposte, il ricorso va, dunque, accolto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Terza Sezione di Lecce accoglie il ricorso e, per lĠeffetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutoritˆ Amministrativa.

Cos“ deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2008.

 

 DOTT.   ANTONIO CAVALLARI     -   Presidente

 DOTT.   SILVIA      CATTANEO       -   Estensore

 

                                                   Pubblicato mediante deposito

               in Segreteria il 24.06.2008