
REPUBBLICA ITALIANA
ÒIN NOME
DEL POPOLO ITALIANOÓ
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA
PUGLIA
LECCE
TERZA
SEZIONE
Registro Sentenze: 1870/2008
Registro
Generale: 656/2008
nelle persone dei Signori:
ANTONIO CAVALLARI Presidente
SILVIO LOMAZZI Ref.
SILVIA CATTANEO Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 14 Maggio 2008
Visto il ricorso 656/2008 proposto da:
M. J.
rappresentato e difeso da:
D'ANTONIO
MARCO
con domicilio eletto in LECCE
VIA MANZONI,
1
presso
D'ANTONIO
MARCO
|
contro MINISTERO
DELL'INTERNO - ROMA QUESTORE
DI BRINDISI rappresentati
e difesi da: AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO con
domicilio eletto in LECCE VIA
F.RUBICHI 23 presso
la sua sede |
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento
prot. n. 94574 del 15.4.2008 di trasferimento in Grecia emesso dal Ministero
dellĠInterno, Dipartimento per le Libert Civili e lĠImmigrazione, Unit
Dublino ai sensi del Regolamento Comunitario n. 343 del 2003, sostitutivo della
c.d. Convenzione Dublino, e notificato al ricorrente dalla Questura di Brindisi
il 29.4.2008; di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dellĠinterno e del
Questore di Brindisi;
Udito il relatore Ref. SILVIA CATTANEO e uditi, altres, per le parti,
lĠavv. DĠAntonio e lĠavv. dello Stato Libertini;
Sentiti i difensori delle parti costituite
in ordine alla possibilit di definire nel merito il presente giudizio con
sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21.7.2000,
n. 205.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
FATTO E DIRITTO
Con provvedimento prot. n. 94574 del 15.4.2008, il ministero dellĠinterno,
dipartimento per le libert civili e lĠimmigrazione, Unit Dublino ha disposto
il trasferimento del sig. J. M. in Grecia ai sensi dellĠart. 10, c.1, del
regolamento CE n. 343/200 (la disposizione prevede che Òquando accertato,
sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due
elenchi menzionati allĠarticolo 18, paragrafo 3, inclusi i dati di cui al capo
III del regolamento (CE) n. 2725/2000, che il richiedente asilo ha varcato
illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese
terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione
competente per lĠesame della domanda dĠasiloÓ).
Con il presente ricorso, il sig. M. deduce lĠillegittimit dellĠatto per i
seguenti motivi: 1. violazione degli art. 7 e 8, l. n. 241/1990 per omessa
comunicazione di avvio del procedimento e dellĠart. 3, c. 4, del regolamento CE
n. 343/2003, per non essere stato il provvedimento tradotto in una lingua da
lui conosciuta; 2. violazione dellĠart. 6 del regolamento CE 343/2003; 3.
violazione di gravi motivi umanitari.
QuestĠultimo motivo fondato.
LĠamministrazione si limitata, nel provvedimento impugnato, a rilevare
come la Grecia sia un paese terzo sicuro e la non ravvisabilit di particolari
motivi che potrebbero indurre lĠItalia ad assumere la competenza ai sensi
dellĠart. 3 c. 2 del regolamento
CE 343/2003 (cd. Regolamento Dublino).
LĠamministrazione non ha tenuto in alcuna considerazione la posizione
espressa dallĠUNHCR sul rinvio dei richiedenti asilo verso la Grecia, in
attuazione del regolamento di Dublino, contenuta nel documento di
raccomandazioni del 15.4.2008, ed, in precedenza, nel documento del 9.7.2007
(Rinvio in Grecia di richiedenti asilo con domande di riconoscimento dello
status di rifugiato ÒinterrotteÓ) ed in quello di novembre 2007 (ÒStudio UNHCR
sulla trasposizione della Direttiva QualificheÓ).
LĠUNHCR – nel documento di raccomandazioni del 15.4.2008 - esprime la
propria preoccupazione per le difficolt che i richiedenti asilo incontrano
nellĠaccesso e nel godimento di una protezione effettiva, in linea con gli
standards internazionali ed europei e raccomanda espressamente i Governi di non
rinviare in Grecia i richiedenti asilo in applicazione del regolamento Dublino
fino ad ulteriore avviso. Raccomanda, invece, ai Governi, ÒlĠapplicazione
dellĠart. 3 (2) del regolamento Dublino, che permette agli Stati di esaminare
una richiesta di asilo anche quando questo esame non sarebbe di propria
competenza secondo i criteri stabiliti dal regolamento stessoÓ.
Le problematiche sul sistema asilo della Grecia, riscontrate dallĠUNHCR sin
dal novembre 2007, consentono dunque di ritenere non adeguatamente motivata la
valutazione effettuata dallĠamministrazione in ordine al carattere di Òpaese
terzo sicuroÓ della Grecia; le raccomandazioni dellĠUNHCR avrebbero dovuto,
quindi, indurre lĠamministrazione ad effettuare una pi approfondita
valutazione in merito allĠapplicabilit, nel caso in esame, dellĠart. 3, c. 2
del regolamento CE 343/2003.
Per le ragioni esposte, il ricorso va, dunque, accolto, con assorbimento
delle ulteriori censure dedotte. Sussistono, comunque, giusti motivi per
compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Terza Sezione
di Lecce accoglie il ricorso e, per lĠeffetto, annulla il provvedimento
impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutorit Amministrativa.
Cos deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2008.
DOTT.
ANTONIO CAVALLARI - Presidente
DOTT.
SILVIA
CATTANEO - Estensore
Pubblicato
mediante deposito
in Segreteria il 24.06.2008