Tribunale di Napoli, Sez. distaccata di Ischia, Sentenza del 23 luglio 2008.
XXX – Comune di Forio.
Letto il ricorso
di XXX depositato in data 21 maggio 2008;
rilevato che nel mese di Ottobre dell'anno 2007 la ricorrente si recava presso
il Comune di Forio per richiedere l'iscrizione all'Anagrafe dopo essersi
informata attraverso il sito della Polizia di Stato circa i documenti da
presentare; che, nonostante i documenti corrispondessero a quanto richiesto
dalla normativa italiana, l'istanza le veniva respinta perch, secondo gli
addetti all'ufficio Anagrafe/Elettorale di tale Comune, c'era bisogno di un
ulteriore documento: l'atto di nascita; che chiedeva allora di presentare
un'autocertificazione, cos come previsto dal D.P.R. 445/2000, ma le veniva negata
anche tale possibilit perch riferivano testualmente gli addetti dell'Ufficio
– lAutocertificazione vale solo per i cittadini Italiani lei
straniera e non facciamo differenze fra comunitari ed extra-comunitari, sono
tutti stranieri; che nel mese di Novembre 2007 la ricorrente si recava al
comune per depositare la documentazione richiesta, comprensiva del proprio atto
di nascita, al fine di ottenere l'iscrizione anagrafica, ma lUfficio anagrafe
del Comune di Forio, in persona del Dirigente, Sig.ra ..., obiettava che la
ricevuta del pagamento delle tasse universitarie non un mezzo idoneo a
dimostrare lo status di studentessa; che, come gi accaduto il mese precedente,
l'ufficio riferiva di non poter accettare le autocertificazioni, e che invece
sarebbe stato necessario produrre anche la copia del proprio conto corrente
italiano (accompagnata, se francese, da traduzione legale) con dichiarazione di
valore; che, procuratosi il certificato di iscrizione alluniversit, in data
26.11.2007 la ricorrente doveva recarsi per la terza volta in Comune nei giorni
aperti al pubblico e, per tale motivo, era costretta ad assentarsi dai corsi
universitari: che in quella occasione la ..., Dirigente dell'Ufficio Anagrafe
del Comune di Forio, ribadiva che, ai fini dell'attestatone della disponibilit
economica, un'autocertificazione non era sufficiente, e che era, invece,
necessario lestratto conto bancario; che in data 28.11.2007, non potendo
consegnare la documentazione richiesta presso l'ufficio anagrafe visto il rifiuto
oppostole, provvedeva a depositarla presso l'ufficio protocollo del Comune di
Forio (prot. n. 30478 del 28/11/2007); che alcuni documenti facenti parte della
richiesta, precisamente le foto-tessera e la tessera sanitaria europea, non
erano consegnate perch non necessarie subito; che, inoltre, non le veniva
rilasciata alcuna attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica di
cittadino dell'Unione europea, come invece previsto ai sensi dell'art 9, comma
2, del decreto legislativo n. 30/2007 (Fermo quanto previsto dal comma 1,
l'iscrizione comunque richiesta trascorsi: tre mesi dall'ingresso ed
rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e
della dimora del richiedente, nonch la data della richiesta. Cos anche l'art.
1 della Circolare n. 19 del Ministero dell'Interno del 6 Aprile 2007, n. 3;
che, in data 11 Gennaio 2008, l'istante riceveva una comunicazione dal Comune
di Forio (Protocollo n. 32596 del 21/12/2007 Comune di Forio) con la quale
l'Ufficiale d'Anagrafe e Stato Civile, Магia ..., in
riferimento alla domanda di iscrizione anagrafica, la invitava a presentarsi
presso lUfficio Anagrafe nell'orario di apertura al pubblico; che,
nell'incontro che seguiva la missiva era richiesta l'integrazione della domanda
con ulteriori documenti (tessera sanitaria europea, richiesta di modifica del
codice fiscale per la presenza del secondo nome sull'atto di nascita, richiesta
di ripresentare domanda di iscrizione all'anagrafe); che era cos presentata
una nuova domanda (Protocollo n. 1054 del 11/01/2008 Comune di Forio). identica
a quella gi presentata in data 28 Novembre 2007 (prot. 30478 Comune di Forio),
questa volta sul modulo previsto dal Ministero degli Interni, stesso modulo
presentato in Comune sin dal primo contatto ad Ottobre 2007, ma che quella
volta le era negato di depositare; che, alla fine del mese di Gennaio 2008, i
Vigili Urbani del Comune di Forio provvedevano a verificare, con esito
positivo, la effettiva residenza della ricorrente presso l'abitazione indicata
come domicilio; che in data 09.02.2008 la ricorrente riceveva comunicazione
(Protocollo n. 3157 del 31/01/2008 Comune di Forio) dall'Ufficiale di Anagrafe
e Stato Civile del Comune di Forio, Maria ..., con la quale, in riferimento
alle istanze di iscrizione anagrafica, si invitava, la stessa, per l'ennesima
volta, a presentarsi presso l'Ufficio Anagrafe nellorario di apertura al
pubblico in quanto si ritiene che l'autodichiarazione sostitutiva di
certificazione attestante il possesso della disponibilit economica, allegate
alle istanze del 11/01/2008, non possa essere accettata perch priva di ogni
elemento utile a consentire le verifiche sulla veridicit della dichiarazione
resa, DPR 445/2000 e circolari ministeriali a riguardo. Si invita inoltre a
regolarizzare l'iscrizione nell'anagrafe tributaria presso l'agenzia delle
Entrate di Ischia; che l'istante provvedeva a rispondere lo stesso giorno 9
Febbraio 2008 e, ancora, dopo qualche giorno via fax al Comune di Forio,
facendo presente che riteneva di aver sufficientemente adempiuto a tutte le
formalit richieste dalla normativa vigente. Inoltre, riguardo alla richiesta
di regolarizzazione dell'iscrizione all'anagrafe tributaria, riferita ad un
presunto errore nella formulazione del codice fiscale, comunicava che lAgenzia
delle Entrate l'aveva informata di non dover integrare alcunch. Infatti la
normativa del Ministero degli Interni prevede che, quando sulla carta
didentit il primo nome separato dal secondo da una virgola, si prende in
considerazione solo il primo, cos come stato regolarmente fatto dallAgenzia
delle Entrale al momento del calcolo del suo codice fiscale; che, in data
12.03.2008, con una missiva inviata via Fax alla segreteria del Sindaco di
Forio. Hlne ..., Console presso l'Ambasciata Francese a Roma, interveniva per
testimoniare la sua preoccupazione riguardante la situazione amministrativa
dell'istante, e auspicava luso della massima diligenza per poter risolvere in
tempi rapidi la questione; che, in data 12.03.2008, l'Ufficio per gli affari
giuridici e le relazioni costituzionali della Presidenza della Repubblica, per
il tramite della Direttrice Dott.ssa Giovanna Ferri, informava la ricorrente di
aver portato la sua questione al Comune di Forio, per l'esame e le valutazioni
di competenza (Protocollo SGPR 12/03/2008 0029928 P); che, in data 01.04.2008,
la ricorrente inviava, via fax, al Sindaco del Comune di Forio, un'istanza
avente ad oggetto Esercizio del diritto di voto nella quale, viste le
richieste di iscrizione all'anagrafe/elettorale di questo Comune come da
Protocollo n. 30478 del 28/11/2007 Comune di Forio e Protocollo n. 1054 del
11/01/2008 Comune di Forio; VISTO CHE: la verifica della Polizia Municipale
(Vigili Urbani) del Comune di Forio atta a controllare la mia effettiva
residenza/domicilio presso lindirizzo indicato stata compiuta a fine Gennaio
2008 e ha dato esito positivo; chiedeva di essere messa in condizione di
esercitare il proprio diritto di voto per le prossime elezioni comunali del 13
e 14 Aprile 2008 come previsto dall'Articolo 19.1 del Trattato che istituisce
la Comunit Europea, dalla direttiva comunitaria 94/48/CE nonch dal decreto
legislativo 197 del 1996 e dalla COSTITUZIONE della Repubblica Italiana; che
in data 03.04.2008 l'istante riceveva per raccomandata comunicazione dal Comune
di Forio (Prot. n. 9578 del 31/03/2008 Comune di Forio), a firma del
Responsabile del servizio demografico Maria ..., avente ad oggetto richiesta
iscrizione in anagrafe della sig.ra XXX cittadina francese. Comunicazione di
avvio di procedimento ai sensi dell'art 10 bis della legge 241/1990 con la
quale, al fine di concludere il procedimento di iscrizione all'anagrafe, veniva
invitata, entro dieci giorni: 1) ad integrare la dichiarazione sostitutiva di
certificazione (art 46 D.P.R. n 445/2000 e dell'art 9 comma 4 del D. Lgs. n.
30/2007); 2) ad esibire la titolarit di un'assicurazione sanitaria ovvero di
altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi (art. 9 comma
3 lettera c) del D.Leg.vo n. 30 del 2007). Riguardo a quest'ultimo punto, si
precisa che la ricorrente aveva depositato la Tessera europea di Assicurazione
Malattia (TEAM) ed in possesso della tessera sanitaria rilasciata dalla Asl;
che in data 08.04.2008 la ricorrente provvedeva a depositare presso lUfficio
Protocollo del Comune di Forio la propria risposta (Prot. n. 10489 del
08/04/2008) alla comunicazione ricevuta in data 03 Aprile, indirizzata al
responsabile dell'ufficio demografico e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di
Forio, al Dirigente dellArea II Bis della Prefettura di Napoli Dott.
Pazzanese, nonch al Console di Roma presso l'Ambasciata Francese in Italia;
che con tale risposta, allegata una ricostruzione di tutti i fatti cos come
avvenuti a partire dal mese di Ottobre 2007 e la documentazione richiesta con
il provvedimento di cui all'oggetto, si insisteva perch si provvedesse alla
iscrizione dell'istante nei Registri dell'Anagrafe dei residenti del Comune di
Forio; che, preavvisando, in ogni caso, l'azione di risarcimento di tutti i
danni patiti e patiendi per il ritardo, e sottolineando come il preavviso di
conclusione del procedimento era stato notificato alla istante a distanza ben 5
mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione anagrafica; che nei giorni
13 e 14 Aprile del 2008, nel comune di Forio si svolgevano le elezioni
amministrative e la ricorrente, a causa dei comportamenti ostruzionistici e dei
ritardi degli Uffici amministrativi del Comune di Forio, non poteva esercitare
il proprio diritto di voto; che, in data 2 Maggio 2008, l'istante riceveva
dallufficio per gli Affari Giuridici e le relazioni costituzionali del
Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica comunicazione
(Protocollo SGPR 16/04/2008 0042611 P) a firma della Dott.ssa Giovanna Ferri,
attraverso la quale si informava di aver provveduto a sollecitare la questione
presso il Comune di Forio; che lo stesso giorno riceveva una missiva, a firma
di Maria ..., con la quale il Comune di Forio le comunicava il mancato
riconoscimento del diritto di soggiorno (Protocollo n. 12422 del 29/04/2008
del Comune di Forio) in quanto, esaminando la documentazione presentata alla
luce delle indicazioni operative fornite dalla Circolare del Min. Int. n. 39,
prot. n. 200704165/15100/14865, del 18 luglio 2007, risultava che
lautocertificazione relativa al possesso della disponibilit economica fosse
incompleta dei parametri richiesti dalla vigente normativa; che la Circ. Min.
Int. 39 del 18 luglio 2007, art. 7 prevede che l'autodichiarazione, pertanto,
dovr attestare il possesso della disponibilit economica proveniente da fonte
lecita secondo i parametri indicati dall'art. 29, comma 3, lett. b), del
decreto legislativo n. 25 luglio 1998, n. 286, cos come richiamati dall'art 9,
comma 3, lett. b) del decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 e fornire
dettagliate informazioni idonee ad agevolare lo svolgimento dei controlli,
anche a campione, di cui all'art. 71 del citato D.P.R.; che la copertura
sanitaria della TEAM fosse inidonea a coprire tutti i rischi nel territorio
nazionale; che la Circ. Min. Int. 39 del 18 luglio 2007, art. 8, prevede [..]
invece i cittadini dell'Unione che soggiornano in Italia per motivi di studio o
di formazione professionale, o altro, nonch i familiari a loro carico, devono
produrre una polizza di assicurazione sanitaria idonea a coprire tutti i rischi
sul territorio nazionale. [..] la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata
dal Paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria;
ritenuto che, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del d.lgs 30/2007 Il cittadino
dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo
superiore a tre mesi quando [] c) iscritto presso un Istituto pubblico o
privato riconosciuto per seguirvi come attivit principale un corso di studi o
di formazione professionale e dispone, per s stesso e per i propri familiari,
di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico
dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da
attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di
un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi
nel territorio nazionale;
considerato che il successivo art. 9, c. 4, - in conformit con l'art. 7, comma
1, lett. c), Dir. 2004/38/CE che ammette l'attestazione del requisito con una
dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente - prevede che il
cittadino dell'Unione possa dimostrare di disporre, per s e per i propri
familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di
assistenza pubblica, anche attraverso l'autocertificazione di cui agli articoli
46 e 47 del DPR. 445/2000;
ritenuto che tale lineare normativa non impone un contenuto minimo per
l'autocertificazione della disponibilit economica, che, pertanto, pu essere
redatta in forma generica, dovendo contenere solo l'attestazione del possesso
del requisito e che, quindi, l'autocertificazione non doveva necessariamente
racchiudere, come preteso dall'Ufficio Comunale alla ricorrente, la
specificazione di importi reddituali provenienti da fonte lecita o dettagliate
informazioni che agevolassero i controlli;
considerato che, di conseguenza, il Comune di Forio, vista la semplice
autodichiarazione allegata alla domanda, avrebbe dovuto ritenere sussistente,
ai fini del riconoscimento del diritto di soggiorno, il possesso delle risorse
economiche richieste dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 30/2007. Invero la
decisione dell'Ufficio Anagrafe di respingere l'istanza della sig.ra XXX fu
fondata sul su riportato art. 7 della Circolare del Min. Int. del 18 luglio
2007, n. 39, che espressamente richiedeva la dimostrazione di un reddito annuo
minimo proveniente da fonte lecita e la specificazione delle dettagliate
informazioni idonee ad agevolare lo svolgimento dei controlli, anche a
campione, di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000;
ritenuto che detta Circolare travisa il dettato della normativa vigente,
introducendo nuovi oneri di attestazione a carico del cittadino europeo, non
previsti dalle legge italiana e contrari alla normativa comunitaria e che,
peraltro, la Circolare, ai fini dell'individuazione della disponibilit minima,
richiama l'articolo 29, comma 3, lett. b) del d.lgs, del 25 luglio 1998, n.
286, che fa riferimento ai casi di ricongiungimento di stranieri a soggetti gi
soggiornanti in Italia; tale norma, che rapporta l'entit del reddito richiesto
al numero dei familiari di cui si richiede il ricongiungimento, mal si concilia
con l'ipotesi di iscrizione anagrafica di un singolo studente;
considerato che in data 17 Dicembre 2007, 5 mesi dopo lemissione dell'erronea
Circolare ministeriale, la Commissione Europea, Direzione Generale Giustizia,
Libert e Sicurezza rispondendo ad una richiesta d'informazioni sull'accaduto
scriveva che Per l'iscrizione nel registro dell'Anagrafe del Comune da parte
di cittadini comunitari basta la dichiarazione di avere risorse economiche
sufficienti per loro stessi e per le loro famiglie per non diventare un onere a
carico dell'assistenza sociale dello stato membro ospitante. Gli stati membri
non possono esigere che venga indicato un ammontare minimo per la disponibilit
di risorse economiche. Il certificato di iscrizione, inoltre, con indicazione
del nome della persona, dell'indirizzo e della data di iscrizione deve essere
rilasciato senza ritardo. Ai cittadini comunitari che studiano in Italia, non
pu essere richiesto un certificato di nascita o un estratto conto bancario.
Tali condizioni che non sono previste nella direttiva 2004/38 sono in contrasto
con il diritto comunitario (Protocollo Commissione Europea JLS/C3/DF/SW (2007)
D17714);
ritenuto, inoltre, che, in data 29.02.2008, il Commissario Europeo –
Franco Frattini - rispondendo ad un'interrogazione dellEuroparlamentare On.
Angelilli del 17 Dicembre, in cui si faceva anche cenno alle peripezie vissute
dalla ricorrente, la quale, pur essendo in possesso di tutta la documentazione
prevista dalla normativa italiana ed europea sin dal mese di Ottobre dell'anno
precedente, non aveva ancora ottenuto l'iscrizione all'anagrafe del Comune di
Forio – affermava: [] Con particolare riferimento alla denuncia
dell'onorevole parlamentare, i cittadini dell'Unione non dovranno essere tenuti
a produrre il loro certificato di nascita quale prova di identit, giacch ai
fini della loro registrazione sar sufficiente che presentino la propria carta
d'identit o il proprio passaporto. Quanto alla disponibilit di risorse
sufficienti che sar necessario dimostrare, studenti come la persona cui si riferisce
la denuncia possono dichiarare che dispongono di risorse sufficienti, senza che
gli Stati membri abbiano la facolt di esigere che tale dichiarazione citi un
ammontare specifico di risorse (E-6276/07IT - risposta di Franco Frattini a
nome della Commissione) che l'Ufficio anagrafe del Comune di Forio, piuttosto
che adeguarsi al chiarito quadro interpretativo della normativa vigente in
materia, preferiva persistere nel suo comportamento ostruzionistico e
dilatorio, che ha poi condotto all'illegittimo provvedimento di rigetto
dell'istanza;
considerato che, inoltre, proprio di recente il TAR Lombardia con ordinanza del
13 Maggio 2008, in accoglimento della sospensiva chiesta, incidentalmente
dichiarava l'illegittimit delle ordinanze dei Sindaci leghisti che avevano
subordinato il diritto di soggiorno alla dimostrazione del reddito minimo, e la
qualit della abitazione quale requisito indispensabile;
ritenuto che la ricorrente anche in possesso della tessera sanitaria
rilasciata dalla Asl Napoli 2 in data 12 Novembre 2007;
La natura del procedimento impone la compensazione delle spese
P.Q.M.
dichiara l'illegittimit del provvedimento di rifiuto del diritto di soggiorno;
ordina, per l'effetto, all'amministrazione del Comune di Forio l'iscrizione nei
registri anagrafici del Comune;
compensa le spese.