XIV Commissione - Resoconto di marted́ 21 aprile 2009

TESTO AGGIORNATO AL 22 APRILE 2009


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COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UE

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 21 aprile 2009. - Presidenza del presidente Nunziante CONSIGLIO.

La seduta comincia alle 12.35.

Indagine conoscitiva sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea: attuazione della legge n. 11 del 2005 e prospettive di riforma.

Audizione di rappresentanti di Confartigianato.
(Svolgimento e conclusione).

Nunziante CONSIGLIO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.

Dario VISCONTI, Delegato per l'Europa di Confartigianato, e Stefania MULTARI, Direttore delle relazioni istituzionali di Confartigianato, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Nunziante CONSIGLIO, presidente, Sandro GOZI (PD) e Enrico FARINONE (PD).

Dario VISCONTI, Delegato per l'Europa di Confartigianato, e Stefania MULTARI, Direttore delle relazioni istituzionali di


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Confartigianato, replicano ai quesiti posti e svolgono ulteriori considerazioni.

Nunziante CONSIGLIO, presidente, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI COMUNITARI

Martedì 21 aprile 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.35.

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto.
COM(2008)428 def.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione. - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 febbraio 2009.

Gianluca PINI (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato). Evidenzia come si tratta di un parere che esprime un giudizio nettamente critico rispetto all'accordo politico raggiunto sulla proposta di direttiva dal Consiglio Ecofin del 10 marzo 2009. In base a tale accordo, infatti, non solo si limita la possibilità di applicare una aliquota IVA ridotta ad alcune categorie di beni e servizi, sebbene contemplate nella proposta originaria, ma si introducono diverse nuove deroghe a favore di singoli Stati membri. Si tratta di un accordo che il Governo italiano ha dovuto sottoscrivere - essendo prevista l'approvazione all'unanimità - al fine di garantire comunque l'inclusione a regime di alcuni servizi tra le categorie di cessioni di beni e prestazioni di servizi assoggettabili ad aliquota ridotta.

Enrico FARINONE (PD) osserva che la proposta di parere formulata dal relatore testimonia le difficoltà incontrate dal Governo, che il gruppo del PD stigmatizza. Ancora una volta non si offrono, a suo avviso, adeguate risposte al sistema delle piccole e medie imprese. Per tali motivi, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) si dichiara tutt'altro che soddisfatto per il comportamento tenuto dal Governo in sede di Consiglio Ecofin; proprio il fatto che fosse previsto un voto all'unanimità poteva consentire all'Italia - come è avvenuto per altri paesi - di ottenere qualcosa di più, e non qualcosa di meno. Esprime quindi perplessità sulla base giuridica della proposta di direttiva, nonché sulla conformità della stessa al principio di sussidiarietà, poiché interviene in un ambito che sarebbe assai meglio regolato, almeno in alcuni settori, a livello nazionale. Per tali settori non esiste alcun profilo di tutela della concorrenza che giustifichi, a suo avviso, l'armonizzazione forzata dell'imposizione IVA. Osserva pertanto che sarebbe opportuno mettere in discussione, più che la proposta di direttiva, l'impostazione della normativa vigente in materia di IVA, che appare contraria a quello spirito di tutela delle piccole e medie imprese, che pure la Commissione afferma di voler perseguire, e che non lascia margini di discrezionalità ai singoli Stati membri.

Mario PESCANTE, presidente, sottolinea la specificità della struttura dell'imprenditoria italiana, costituita in misura preponderante da piccole e medie imprese.

Gianluca PINI (LNP), relatore, osserva che l'IVA costituisce una risorsa propria nel bilancio comunitario e che senza una adeguata armonizzazione si rischiano forti


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squilibri; ricorda peraltro che, nella XIV legislatura, quando si approvarono le misure di condono dell'IVA, l'Italia si espose ad una procedura di infrazione.
Richiamando la posizione contraria assunta dal collega Farinone e tenuto conto del tenore della proposta di parere formulata, osserva infine come sarebbe stata politicamente opportuna, a suo avviso, un ampia convergenza da parte di tutti i gruppi su tale atto, per dare maggiore forza alle posizioni assunte dalla XIV Commissione, soprattutto quando si pongono in rapporto dialettico con le istituzioni comunitarie.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) precisa che, al di là delle posizioni assunte dal Parlamento, vi sono ormai margini di modifica molto limitati della proposta di direttiva in esame. Osserva quindi che, sebbene l'IVA rappresenti una risorsa propria del bilancio UE, ciò non toglie che l'applicazione dell'IVA ridotta chiami in causa l'autorità dei singoli Stati membri, tanto è vero che si vota poi all'unanimità. Auspica comunque che possa svolgersi un confronto con altri Stati membri ai fini di una verifica della conformità della normativa vigente in materia di IVA con il principio di sussidiarietà.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 aprile 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
C. 2180 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e II).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca PINI (LNP), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in esame, approvato dal Senato nella seduta del 5 febbraio 2009 e che si compone di 66 articoli che introducono disposizioni dirette ad assicurare un complessivo rafforzamento della sicurezza pubblica, intervenendo in molteplici ambiti e segnatamente in materia di ordinamento penale, di legislazione antimafia, di immigrazione e asilo, di ordine pubblico, di sicurezza urbana e controllo del territorio, di tutela dei soggetti deboli.
L'articolo 1 novella il codice penale, in particolare al fine di circoscrivere l'ambito di applicazione dell'aggravante di clandestinità ai soli cittadini extracomunitari e agli apolidi, di reintrodurre il reato di oltraggio a pubblico ufficiale e di prevedere l'operatività dell'ipotesi aggravata del reato di associazione per delinquere anche nel caso di associazione diretta a commettere il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (ove ricorrano determinate aggravanti). Infine, vengono modificate le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale mediante l'inserimento di alcune previsioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza relative all'espulsione dello straniero extracomunitario e dell'apolide e all'allontanamento dei cittadini di Stati membri dell'Unione europea.
L'articolo 2 è finalizzato a rafforzare i poteri del Procuratore nazionale antimafia in ordine ai procedimenti di prevenzione antimafia.
L'articolo 3 mira ad ampliare la tutela penale prevista dall'ordinamento a favore dei disabili, prevedendo che l'aumento di pena (da un terzo alla metà) prevista dall'articolo 36, comma 1, della L. 104/1992 nei casi in cui l'offeso dal reato sia una persona portatrice di handicap si estenda anche ai delitti non colposi contro il patrimonio.
L'articolo 4 introduce nuovi e più stringenti requisiti per l'ottenimento della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con cittadino italiano e per concessione.


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L'articolo 5 interviene sulla disciplina del riconoscimento dello status di rifugiato, modificando le procedure per il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni relative alle domande di riconoscimento al fine di assicurare alcune prerogative al Ministero dell'interno (obbligo di notifica, possibilità di stare in giudizio).
L'articolo 6 prevede che lo straniero che intende contrarre matrimonio in Italia debba esibire un documento attestante la regolarità del soggiorno.
Gli articoli 7 e 8 modificano il codice penale, intervenendo, rispettivamente, sulle norme relative al reato di danneggiamento e a quello di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Tali previsioni sono rafforzate dagli articoli 9 e 10 che prevedono sanzioni amministrative per chi insozza le pubbliche vie e per chi getta rifiuti od oggetti da veicoli in movimento o in sosta.
L'articolo 11 estende l'applicabilità delle aggravanti previste dall'articolo 112 del codice penale (per le ipotesi di concorso di persone nel reato) alle persone maggiorenni che concorrono nella fattispecie criminosa con un minore di anni 18 o con una persona in stato di infermità o di deficienza psichica.
L'articolo 12 prevede che i sindaci e i prefetti, in caso di occupazione abusiva del suolo pubblico, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, disporre la chiusura dell'esercizio. Gli stessi poteri sono esercitabili ove l'esercente non adempia gli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti.
Gli articoli da 13 a 18 apportano diverse modifiche al codice penale, al fine tra l'altro di prevedere il delitto di impiego di minori nell'accattonaggio, di introdurre aggravanti specifiche per i delitti di atti osceni e di violenza sessuale e di inasprire l'apparato sanzionatorio per i delitti di furto, di rapina, di truffa e di sequestro di persona commesso in danno di un minore. L'articolo 19 interviene, invece, sulle aggravanti per il reato di porto illegale di armi e per il reato di porto di armi o di altri oggetti atti ad offendere.
L'articolo 20 affida a un regolamento del Ministro dell'interno la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum (olio di peperoncino) che non abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona.
L'articolo 21 introduce la nuova contravvenzione dell'Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (non applicabile allo straniero respinto al valico di frontiera), che l'articolo 22 devolve alla competenza del giudice di pace. Lo stesso articolo 22 contempla, altresì, un nuovo modello di procedimento davanti al giudice di pace, prevedendo l'applicazione da parte del medesimo della sanzione sostitutiva dell'espulsione nei casi previsti dalla legge.
Gli articoli da 23 a 40 recano numerose disposizioni volte, tra l'altro, ad implementare le misure di prevenzione antimafia (potenziando, tra l'altro, le competenze del prefetto, del questore e della DIA), a contrastare le infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, a rendere più stringente la normativa in materia di confisca (con particolare riferimento ai beni appartenenti a organizzazioni criminali), ad escludere l'attribuzione dei benefici destinati ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata a soggetti che presentino legami con la medesima criminalità, a prevenire i reati di terrorismo e a rafforzare il regime carcerario speciale di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.
L'articolo 41, riproducendo alcune disposizioni del D.L 11/2009 in corso di conversione, interviene con diverse misure in relazione ai delitti di violenza sessuale.
L'articolo 42 subordina l'iscrizione e le variazioni anagrafiche alla verifica, da parte degli uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza. Vengono ridefiniti altresì i requisiti


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dell'alloggio di cui deve dimostrare la disponibilità lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare.
L'articolo 43 obbliga gli agenti in attività finanziarie che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money transfer) ad acquisire e conservare per 10 anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. In mancanza del titolo, gli agenti sono tenuti ad una segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.
L'articolo 44 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 231/2007, relative, in particolare, all'attività dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia.
L'articolo 45 reca numerose modifiche al Testo unico sull'immigrazione. In particolare, si sottopone la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno al versamento di un contributo da fissarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Si introducono, inoltre, modifiche alla disciplina della revoca o del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno in caso di commissione di particolari reati, prescrivendo altresì la pena della reclusione da 1 a 6 anni per l'utilizzo di documenti di ingresso e soggiorno falsificati. Le nuove disposizioni prevedono anche l'obbligo di esibire la carta e il permesso di soggiorno in relazione agli atti dello stato civile o relativi all'accesso a pubblici servizi, mentre escludono tale adempimento per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie per gli stranieri non iscritti al SSN. Si prevede, altresì, che il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, la cui attuale disciplina recepisce la direttiva 2003/109/CE, sia subordinato al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana. Si opera, inoltre, una definizione, nel complesso più restrittiva, dei reati connessi all'inottemperanza dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato di cui all'articolo 14 del citato Testo unico. Viene quindi istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri per finanziare le spese di rimpatrio degli stranieri, cui vengono assegnati la metà del gettito del contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le stesse finalità. Si evidenzia, al riguardo, che con la decisione n. 575/2007 è stato istituito il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori». Il medesimo articolo 45 estende agli studenti stranieri che hanno conseguito in Italia il dottorato o il master universitario la possibilità di iscriversi, per 12 mesi, all'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro, oppure di chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Si semplificano quindi gli adempimenti amministrativi per i lavoratori c.d. «fuori quota» (quali dirigenti, tecnici, professori universitari e personale specializzato) e si modifica la normativa sul ricongiungimento del familiare, prevedendo tra l'altro che il nulla osta al ricongiungimento sia rilasciato entro 180 giorni dalla richiesta. Con riferimento al rilascio del permesso di soggiorno ai minori non accompagnati al compimento della maggiore età, si stabilisce che i predetti soggetti per averne diritto debbano essere affidati ad una famiglia ovvero sottoposti a tutela. Infine, in materia di assistenza sanitaria agli stranieri non iscritti al SSN, si abroga la disposizione secondo la quale l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero irregolare non comporta la sua segnalazione all'autorità.
L'articolo 46 autorizza i comuni, ai fini della tutela della sicurezza urbana, ad impiegare sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
L'articolo 47, novellando il testo unico sull'immigrazione, prevede, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, l'obbligo per lo straniero di stipulare un «accordo di integrazione», articolato su crediti, la cui disciplina è rimessa ad un apposito regolamento. La perdita integrale dei crediti comporta la revoca del titolo di soggiorno e l'espulsione amministrativa dello straniero.


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Gli articoli 48 e 49 intervengono sulla disciplina del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'articolo 12 del Testo unico dell'immigrazione, in particolare ridisegnando le condotte, modificando le pene, intervenendo sulle aggravanti e rimodulando la durata delle indagini preliminari (portata a due anni ove ricorrano determinate modalità).
L'articolo 50 introduce l'obbligo per le persone senza fissa dimora che chiedono l'iscrizione nel comune ove hanno stabilito il proprio domicilio di fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari ai fini dell'accertamento dell'effettiva sussistenza del domicilio. Lo stesso articolo istituisce presso il Ministero dell'interno il registro nazionale delle persone senza fissa dimora. L'articolo 51 modifica, invece, il Regolamento anagrafico della popolazione residente (decreto del Presidente della Repubblica 223/1989) in materia di cancellazione anagrafica dello straniero.
L'articolo 52 prevede che gli enti locali possano avvalersi di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare agli organi di polizia eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
L'articolo 53 stabilisce che le disposizioni relative al rimpatrio assistito siano estese anche ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti sul territorio nazionale che esercitano la prostituzione. Tale procedura deve essere applicata nell'interesse del minore e in ogni caso secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.
L'articolo 54 novella in più punti il codice della strada con particolare riguardo alle disposizioni concernenti la revisione obbligatoria della patente, la guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, la confisca amministrativa del veicolo (nel caso di circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti), la destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati, il ritiro, la sospensione e la revoca del certificato di idoneità alla guida.
L'articolo 55 interviene sul Testo unico sugli stupefacenti per prolungare il termine di possibile sospensione della patente di guida nonché la durata massima della misura di sicurezza del divieto di guidare veicoli a motore in caso di illecita detenzione di stupefacenti.
L'articolo 56 apporta modifiche alla disciplina relativa ai requisiti morali per il rilascio e la revoca dei titoli abilitativi alla guida.
L'articolo 57 modifica la disciplina del Fondo contro l'incidentalità notturna, prevedendo l'aggravante della guida notturna per i reati di guida sotto l'influenza di alcool e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
L'articolo 58 introduce una nuova attenuante per i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, associazione per delinquere finalizzata a commettere uno dei predetti delitti, qualora il colpevole si adoperi per evitare che l'attività criminosa sia portata ad ulteriori conseguenze.
L'articolo 59, intervenendo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, commina sanzioni pecuniarie e interdittive a carico degli stessi enti in relazione ai delitti di criminalità organizzata.
L'articolo 60 attribuisce al Ministro dell'interno il potere di emettere un decreto che, allo scopo di interrompere l'attività di apologia di reato o istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi a mezzo internet, impone ai provider l'obbligo di utilizzare appositi strumenti di filtraggio.
L'articolo 61 reca disposizioni in merito ai programmi innovativi in ambito urbano «Contratti di quartiere II» e al programma di edilizia residenziale destinato a dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.
L'articolo 62 modifica la normativa in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali a causa di infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, introducendo in particolare l'incandidabilità temporanea dei responsabili dello scioglimento e alcune misure sanzionatorie nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti


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dell'ente locale, allo scopo di contrastare il manifestarsi di fenomeni di collegamento di questi ultimi con la criminalità mafiosa.
L'articolo 63 destina parte dei proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada all'assistenza e previdenza del personale, oltre che dei Corpi già previsti, anche della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.
L'articolo 64 introduce una nuova circostanza aggravante dei delitti di lesioni e omicidio preterintenzionale, se il fatto è commesso da persona travisata o da più persone riunite, e stabilisce che le aggravanti previste da tale disposizione si applicano anche al delitto di mutilazioni genitali femminili.
L'articolo 65 rivaluta l'entità delle pene pecuniarie previste da alcune disposizioni del codice penale e della L. 689/1981 e reca una delega per l'adeguamento complessivo delle sanzioni penali pecuniarie e delle sanzioni amministrative pecuniarie frutto di depenalizzazioni.
L'articolo 66 reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.
Per quanto concerne i lavori in corso a livello comunitario nelle materie oggetto del disegno di legge, segnala, con riferimento all'articolo 4, che il Consiglio giustizia e affari interni del 27 ottobre 2008 ha individuato nei matrimoni fittizi con cittadini di Paesi terzi una delle forme di abuso del diritto alla libera circolazione delle persone nel territorio dell'Unione europea, come garantito dalla direttiva 2004/38/CE, sollecitando gli Stati membri a contrastare tali fenomeni.
Relativamente all'articolo 5, merita ricordare il «Piano strategico sull'asilo - Un approccio integrato in materia di protezione nell'Unione europea» (COM(2008) 360) presentato dalla Commissione europea il 17 giugno 2008 con il quale si prevedono interventi volti ad armonizzare la definizione, a livello UE, degli standard di protezione dei rifugiati e richiedenti asilo. In questo quadro si inserisce la proposta di regolamento (COM(2009)66) relativa alla creazione di un Ufficio europeo in materia d'asilo volto a fornire sostegno agli Stati membri nella cooperazione pratica in materia d'asilo e protezione internazionale.
Con riguardo all'articolo 14, segnala che nella raccomandazione al Consiglio sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, del 3 febbraio 2009, il Parlamento europeo, tra l'altro, chiede che si consideri circostanza aggravante il compimento di reati ai danni di minori in un contesto familiare, educativo o professionale e di volontariato.
In ordine all'articolo 18, evidenzia che la risoluzione del Parlamento europeo «Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori» sollecita interventi che affrontino il problema della sottrazione internazionale dei minori e introducano misure adeguate per la ricerca dei bambini scomparsi o sequestrati.
Per quanto riguarda le disposizioni di contrasto all'immigrazione clandestina di cui all'articolo 21, ricorda che le più recenti iniziative dell'UE prevedono, da un lato, l'introduzione di sanzioni per i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nel territorio dell'UE e, dall'altro, il rafforzamento della cooperazione nella gestione delle frontiere esterne dell'Unione, anche tramite il potenziamento degli strumenti esistenti, a partire da Frontex.
Relativamente all'articolo 38, segnala che il Consiglio giustizia e affari interni dell'8 luglio 2008 nelle sue conclusioni ha sottolineato la necessità di un rafforzamento della cooperazione nel contrasto alla radicalizzazione e al reclutamento terroristici. Si ricorda inoltre che il 27 gennaio 2009 il Consiglio ha provveduto alla revisione della lista di persone, gruppi ed entità cui si applicano misure restrittive per combattere il terrorismo, aggiornando l'elenco allegato alla posizione comune 2001/931/PESC, nonché alla revisione della lista prevista dal regolamento (CE) n. 2580/2001 nella quale sono indicate persone, gruppi ed entità soggetti a misure restrittive specifiche (congelamento di capitali e attività finanziarie).
Per quanto attiene all'articolo 42, il miglioramento della collaborazione tra le


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Unità di indagine finanziaria è auspicato nella Strategia riveduta per la lotta al finanziamento del terrorismo, adottata dal Consiglio il 24 luglio 2008.
Per quanto riguarda la disciplina dell'immigrazione di cui all'articolo 45, segnala che è attualmente all'esame delle istituzioni europee una proposta di direttiva (COM(2007)638), che istituisce una procedura per la richiesta di permesso unico di residenza e lavoro e stabilisce un insieme comune di diritti per i lavoratori dei paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro. Quanto all'entità dei contributi per il rilascio del permesso di soggiorno nei diversi Stati membri, alle condizioni di integrazione e ai requisiti in materia di alloggio, oggetto di uno studio comparativo della legislazione degli Stati membri dell'UE in materia di immigrazione legale, la relazione sull'applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al ricongiungimento familiare (COM(2008)610) presentata dalla Commissione europea nell'ottobre 2008, rileva, tra l'altro, che in tutti gli Stati membri, fuorché Italia e Portogallo, i richiedenti devono pagare dei diritti.
Due procedure di infrazione risultano poi aperte nei confronti dell'Italia in materia di immigrazione: la procedura n. 2006/2075, per mancato rispetto del regolamento (CE) 1030/2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (parere motivato del 6 maggio 2008), e la procedura n. 2006/2126 relativa alla non conformità con il diritto comunitario dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/1998 che impone a chi ospita uno straniero o apolide l'obbligo di dichiararne la presenza entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza (parere motivato 27 novembre 2008).
Relativamente alle modifiche al codice della strada di cui all'articolo 54 segnala che è attualmente all'esame delle istituzioni dell'Unione una proposta di direttiva intesa ad agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale (COM(2008)151), con particolare riferimento alle infrazioni connesse all'eccesso di velocità e alla guida in stato di ebbrezza.
Infine, con riferimento all'articolo 60, ricorda che l'individuazione di metodi e tecniche per il contrasto ai contenuti illegali su internet che esaltino la violenza, il terrorismo, il razzismo e la xenofobia è uno dei temi affrontati nella comunicazione della Commissione europea «Verso una politica generale di lotta contro la cibercriminalità» (COM(2007)267).

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.