Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 394/99 e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 19 del testo unico dell'immigrazione d.l.vo 286/98 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchŽ ai sensi dell'art. 30 c. 1 lett. a) dello stesso T.U., a cittadini stranieri iscritti in banca dati allo SDI ed al SIS.
Telegramma del Ministero dellĠinterno - Dipartimento della pubblica picurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del 23 gennaio 2009.
NR. 400/C/2009/384 /P/ 12.229.28




Ai Sigg. Prefetti della Repubblica
Loro sedi
Al Commissario del governo della provincia di
Trento
Al Commissario del governo della provincia di
Bolzano
Al Presidente della Commissione
di coordinamento della Regione
Val d'Aosta
Aosta
Ai Sigg. Questori della Repubblica
Loro sedi


Voce: Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 394/99 e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 19 del testo unico dell'immigrazione d.l.vo 286/98 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchŽ ai sensi dell'art. 30 c. 1 lett. a) dello stesso T.U., a cittadini stranieri iscritti in banca dati allo SDI ed al SIS.

In relazione alle segnalazioni pervenute in ordine ai disagi determinati dai tempi di attesa necessari all'emissione dei permessi di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'art. 28 del d.p.r. 394/99 e successive modificazioni, in combinato disposto con lĠart 19 del testo unico dell'immigrazione e successive modificazioni, appare opportuno fornire i sottonotati elementi di carattere operativo, utili a conseguire il necessario snellimento degli iter amministrativi in questione, gravati di fatto, dagli adempimenti correlati alla revoca dei provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale precedentemente comminati agli interessati.
Al riguardo, tenuto conto che nelle ipotesi in esame il divieto di espulsione di cui all'art. 19, co. 2, lett. c), del d.l.vo 286/98 e successive modificazioni, comporta ope legis l'impossibilitˆ di dare esecuzione al provvedimento stesso e considerate le innovazioni normative introdotte dal d.l.vo 8 gennaio 2007, n. 5, in materia di ingresso e soggiorno per motivi di famiglia, si ritiene, ferma restando la valutazione sulla pericolositˆ sociale del soggetto, che codesti uffici possano procedere direttamente agli aggiornamenti delle banche dati interforze, operando la cancellazione del provvedimento di espulsione contestualmente al rilascio dellĠautorizzazione al soggiorno.
In merito alle procedure da adottare nei casi di richieste di permesso di soggiorno per motivi di famiglia, prodotte a seguito di ricongiungimento familiare ex art. 29 del giˆ richiamato T.U. dell'immigrazione e successive modificazioni ed integrazioni, si rimanda a quanto comunicato con circolare del Dipartimento delle libertˆ civili e l'immigrazione n. prot. 0001575 del 4.4.2008, preventivamente concordato con questa Direzione centrale.
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

Firmato: il Direttore Centrale
Ronconi