Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi
dell'art. 28 D.P.R. 394/99 e successive modificazioni, in combinato disposto
con l'art. 19 del testo unico dell'immigrazione d.l.vo 286/98 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonch ai sensi dell'art. 30 c. 1 lett. a) dello
stesso T.U., a cittadini stranieri iscritti in banca dati allo SDI ed al SIS.
Telegramma del Ministero dellĠinterno - Dipartimento della pubblica picurezza -
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del 23
gennaio 2009.
NR. 400/C/2009/384 /P/ 12.229.28
Ai Sigg. Prefetti della Repubblica
Loro sedi
Al Commissario del governo della provincia di
Trento
Al Commissario del governo della provincia di
Bolzano
Al Presidente della Commissione
di coordinamento della Regione
Val d'Aosta
Aosta
Ai Sigg. Questori della Repubblica
Loro sedi
Voce: Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi
dell'art. 28 D.P.R. 394/99 e successive modificazioni, in combinato disposto
con l'art. 19 del testo unico dell'immigrazione d.l.vo 286/98 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonch ai sensi dell'art. 30 c. 1 lett. a) dello
stesso T.U., a cittadini stranieri iscritti in banca dati allo SDI ed al SIS.
In relazione alle segnalazioni pervenute in ordine ai disagi determinati dai
tempi di attesa necessari all'emissione dei permessi di soggiorno per motivi di
famiglia, ai sensi dell'art. 28 del d.p.r. 394/99 e successive modificazioni,
in combinato disposto con lĠart 19 del testo unico dell'immigrazione e
successive modificazioni, appare opportuno fornire i sottonotati elementi di
carattere operativo, utili a conseguire il necessario snellimento degli iter
amministrativi in questione, gravati di fatto, dagli adempimenti correlati alla
revoca dei provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale precedentemente
comminati agli interessati.
Al riguardo, tenuto conto che nelle ipotesi in esame il divieto di espulsione
di cui all'art. 19, co. 2, lett. c), del d.l.vo 286/98 e successive modificazioni,
comporta ope legis l'impossibilit di dare esecuzione al provvedimento stesso e
considerate le innovazioni normative introdotte dal d.l.vo 8 gennaio 2007, n.
5, in materia di ingresso e soggiorno per motivi di famiglia, si ritiene, ferma
restando la valutazione sulla pericolosit sociale del soggetto, che codesti
uffici possano procedere direttamente agli aggiornamenti delle banche dati
interforze, operando la cancellazione del provvedimento di espulsione
contestualmente al rilascio dellĠautorizzazione al soggiorno.
In merito alle procedure da adottare nei casi di richieste di permesso di
soggiorno per motivi di famiglia, prodotte a seguito di ricongiungimento
familiare ex art. 29 del gi richiamato T.U. dell'immigrazione e successive
modificazioni ed integrazioni, si rimanda a quanto comunicato con circolare del
Dipartimento delle libert civili e l'immigrazione n. prot. 0001575 del
4.4.2008, preventivamente concordato con questa Direzione centrale.
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.
Firmato: il Direttore Centrale
Ronconi