Tribunale di Reggio Emilia, Decreto del 28 Maggio 2007, Pres. Rel. Scati.


Premesso
che M. Y. genitore esercente in via esclusiva la potest sulla figlia minore M. G. (nata il 9 marzo 1991) a seguito del decesso, in data 23 giugno 2001, del padre R.D.D.;
che dopo la morte de1 marito la M. ha effettuato presso lanagrafe della repubblica della Ucraina i1 cambio di cognome della figlia minore G. da R. a M. in forza di quanto consentito dalla legislazione di quello Stato;
che la M, dopo essersi trasferita in Italia unitamente alla figlia a far tempo dallanno 2001, ha contratto matrimonio con cittadino italiano;
che la M. ha quindi acquistato la cittadinanza italiana a mezzo di decreto del 30 Maggio 2006;
che anche la figlia minore G. ha acquistato la cittadinanza italiana a far tempo dal 10 Ottobre 2006, a seguito di attestazione da parte del sindaco del Comune di Cadelbosco della sua convivenza con la mafre (cittadina italiana);
che con provvedimento del 24 Ottobre 2006 il Comune di Cadelbosco di Sopra, nel procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile dellatto di nascita della minore, ha attribuito alla minore il cognome paterno R. in luogo di quello materno M.;
che la M. ha proposto tempestiva opposizione ex art. 98, 3 comma del d.p.r. 396/2000 deducendo, in sintesi, che la figlia minore ormai conosciuta ed identificata nellambiente ove vive con il cognome materno.
Rilevato:
che lart. 1 della Convenzione sulla legge da applicare ai nomi e cognomi adottata a Monaco il 5 Settembre 1980 e ratificata con legge 950/84 prevede al 1 comma che i cognomi ed i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui cittadina. A questo solo scopo le situazioni da cui dipendono i cognomi ed i nomi vengono valutate secondo la legge di detto Stato e, al 2 comma, che in caso di cambiamento di nazionalit, viene applicata la legge dello Stato di nuova nazionalit
;
che il cambiamento di nazionalit (id est
cittadinanza) cui fa riferimento il 2 comma dellart. 1 deve essere inteso solo per il futuro ovvero solo per quelle vicende che possono incidere sul cognome (o nome) verificatosi dopo lacquisizione della corrispondente cittadinanza mentre non pu autorizzare a modificare arbitrariamente e retroattivamente il nome del nuovo cittadino;
che, invero, una diversa interpretazione sarebbe contraria allo spirito della citata Convenzione che favorisce lunificazione del diritto relativo ai nomi e ai cognomi, ma pur sempre nel rispetto dei diritti fondamentali di ogni cittadino, tra i quali non pu non annoverarsi il diritto di mantenere il cognome acquisito quale autonomo segno distintivo della propria personalit e parte essenziale della persona umana;
che a tal fine non pu essere sottaciuto che la Corte Costituzionale ebbe a sancire lillegittimit costituzionale dellart. 165 del vecchio ordinamento dello stato civile nella parte in cui non prevedeva che – in caso di rettifica degli atti dello stato civile intervenuta per ragioni indipendenti dalla volont del soggetto cui si riferisce – il soggetto stesso potesse ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli ove questo fosse da ritenersi acquisito come autonomo segno distintivo della sua identit personale (cfr. Corte Costituzionale 3 Febbraio 1994, n. 13);
che linterpretazione della Convenzione di Monaco nel senso qui propugnato , del resto, conforme alle pronunce di merito rese in analoghe vicende (cfr. Tribunale di Cagliari 18 Maggio 2005; Tribunale di Torino 10 Marzo 2000; Corte di Appello di Torino, 3 Giugno 1998);
che si deve quindi concludere che la normativa interna in tema di cognome pu trovare applicazione solo per gli eventi successivi allacquisizione da parte della minore G. della cittadinanza italiana, quali, ad esempio, il matrimonio;
che, in accoglimento della proposta opposizione, deve essere pertanto ordinato allufficiale di stato civile competente di attribuire alla minore G., nella trascrizione dellatto di nascita, il cognome materno M. in luogo del cognome paterno R:;
P.Q.M.
Accoglie lopposizione e, per leffetto, ordina allufficiale di stato civile del Comune di Cadelbosco di Sopra di attribuire alla minore G, nella trascrizione dellatto di nascita n. 85, parte II serie B, il cognome materno M: in luogo del cognome paterno R:.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento allufficiale di stato civile del Comune di Cadelbosco di Sopra.
Reggio Emilia, 28 Maggio 2007.