AVVISO IMPORTANTE:Le informazioni contenute in questo sito sono soggette ad una Clausola di esclusione della responsabilitˆ e ad un avviso relativo al Copyright.

 

 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

17 febbraio 2009 (*)

ÇDirettiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria – Persona ammissibile alla protezione sussidiaria – Art. 2, lett. e) – Rischio effettivo di subire un grave danno – Art. 15, lett. c) – Minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato – ProvaÈ

Nel procedimento C-465/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dal Raad van State (Paesi Bassi) con decisione 12 ottobre 2007, pervenuta in cancelleria il 17 ottobre 2007, nella causa

 Meki Elgafaji,

 

 Noor Elgafaji,

contro

 Staatssecretaris van Justitie,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts e M. Ilešič, presidenti di Sezione, dai sigg. G. Arestis, A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. L›hmus e L. Bay Larsen (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito allĠudienza dellĠ8 luglio 2008,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il sig. e la sig.ra Elgafaji, dallĠavv. A. Hekman, advocaat;

–        per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re C. Wissels e C. ten Dam, in qualitˆ di agenti;

–        per il governo belga, dalle sig.re C. Pochet e L. Van den Broeck, in qualitˆ di agenti;

–        per il governo ellenico, dalle sig.re M. Michelogiannaki, T. Papadopoulou e G. Papagianni, in qualitˆ di agenti;

–        per il governo francese, dal sig. JC. Niollet, in qualitˆ di agente;

–        per il governo italiano, dal sig. R. Adam, in qualitˆ di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;

–        per il governo finlandese, dal sig. J. Heliskoski, in qualitˆ di agente;

–        per il governo svedese, dalle sig.re S. Johannesson e C. MeyerSeitz, in qualitˆ di agenti;

–        per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra V. Jackson, in qualitˆ di agente, assistita dal sig. S. Wordsworth, barrister;

–        per la Commissione delle Comunitˆ europee, dalla sig.ra M. CondorDurande e dal sig. R. Troosters, in qualitˆ di agenti,

sentite le conclusioni dellĠavvocato generale, presentate allĠudienza del 9 settembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullĠinterpretazione dellĠart. 15, lett. c), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sullĠattribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchŽ norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12; in prosieguo: la ÇdirettivaÈ), in combinato disposto con lĠart. 2, lett. e), di questa stessa direttiva.

2        Tale domanda  stata presentata nellĠambito di una controversia tra il sig. e la sig.ra Elgafaji (in prosieguo: i Çconiugi ElgafajiÈ), entrambi cittadini iracheni, e lo Staatssecretaris van Justitie in merito al rigetto da parte di questĠultimo delle loro domande dirette al rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo nei Paesi Bassi.

 Contesto normativo

 La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellĠuomo e delle libertˆ fondamentali

3        La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellĠuomo e delle libertˆ fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la ÇCEDUÈ), allĠart. 3, intitolato ÇDivieto della torturaÈ, prevede quanto segue:

ÇNessuno pu˜ essere sottoposto alla tortura nŽ a pene o trattamenti inumani o degradantiÈ.

 La normativa comunitaria

4        Ai sensi del primo ÔconsiderandoĠ della direttiva:

ÇUna politica comune nel settore dellĠasilo, che preveda un regime europeo comune in materia di asilo, costituisce uno degli elementi fondamentali dellĠobiettivo dellĠUnione europea relativo allĠistituzione progressiva di uno spazio di libertˆ, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella ComunitˆÈ.

5        Il sesto ÔconsiderandoĠ della direttiva  cos“ formulato:

ÇLo scopo principale della presente direttiva  quello, da una parte, di assicurare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dallĠaltra, di assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membriÈ.

6        Il decimo ÔconsiderandoĠ della direttiva precisa quanto segue:

ÇLa presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dellĠUnione europea [proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1)]. Essa mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto della dignitˆ umana, il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari al loro seguitoÈ.

7        I ÔconsiderandoĠ ventiquattresimo ventiseiesimo della direttiva hanno il seguente tenore:

Ç(24) Inoltre occorre stabilire le norme minime per la definizione e gli elementi essenziali della protezione sussidiaria. La protezione sussidiaria dovrebbe avere carattere complementare e supplementare rispetto alla protezione dei rifugiati sancit[a] dalla Convenzione di Ginevra [relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951].

(25)      é necessario introdurre i criteri per lĠattribuzione, alle persone richiedenti protezione internazionale, della qualifica di beneficiari della protezione sussidiaria. Tali criteri dovrebbero essere elaborati sulla base degli obblighi internazionali derivanti da atti internazionali in materia di diritti dellĠuomo e sulla base della prassi seguita negli Stati membri.

(26)      I rischi a cui  esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sŽ una minaccia individuale da definirsi come danno graveÈ.

8        LĠart. 1 della direttiva cos“ dispone:

ÇLa presente direttiva stabilisce norme minime sullĠattribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchŽ norme minime sul contenuto della protezione riconosciutaÈ.

9        Ai sensi dellĠart. 2, lett. c), e) e g), della direttiva, si considerano come:

Ç(É)

c)      ÒrifugiatoÓ: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalitˆ, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non pu˜ o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese (É)

(É)

e)      Òpersona ammissibile alla protezione sussidiariaÓ: cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito allĠarticolo 15 (É) e il quale non pu˜ o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese;

(É)

g)      Òdomanda di protezione internazionaleÓ: una richiesta di protezione rivolta ad uno Stato membro da parte di un cittadino di un paese terzo o di un apolide di cui si pu˜ ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria (É)È

10      Ai sensi dellĠart. 4, nn. 1, 3 e 4, della direttiva, contenuto nel capo II della stessa, intitolato ÇValutazione delle domande di protezione internazionaleÈ:

–        gli Stati membri possono ritenere che il richiedente sia tenuto a produrre tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale;

–        lĠesame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione di vari elementi che riguardano il paese dĠorigine al momento dellĠadozione della decisione in merito alla domanda e le circostanze personali del richiedente, e

–        il fatto che un richiedente abbia giˆ sub“to danni gravi o minacce dirette di siffatti danni costituisce un serio indizio del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali danni gravi non si ripeteranno.

11      LĠart. 8, n. 1, contenuto nel detto capo II, dispone quanto segue:

ÇNellĠambito dellĠesame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se in una parte del territorio del paese dĠorigine egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi e se  ragionevole attendere dal richiedente che si stabilisca in quella parte del paeseÈ.

12      LĠart. 15 della direttiva, contenuto nel capo V della stessa, intitolato ÇRequisiti per poter beneficiare della protezione sussidiariaÈ, cos“ dispone sotto il titolo ÇDanno graveÈ:

ÇSono considerati danni gravi:

a)      la condanna a morte o allĠesecuzione; o

b)      la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o

c)      la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionaleÈ.

13      LĠart. 18 della direttiva prevede che gli Stati membri riconoscono lo status di protezione sussidiaria a un cittadino di un paese terzo ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria in conformitˆ dei capi II e V.

 La normativa nazionale

14      LĠart. 29, n. 1, lett. b) e d), della legge olandese sugli stranieri del 2000 (Vreemdelingenwet 2000; in prosieguo: la ÇVw 2000È) cos“ dispone:

ÇUn permesso di soggiorno temporaneo, ai sensi dellĠart. 28, pu˜ essere concesso allo straniero

(É)

b)      che ha fornito fondati motivi per ritenere che, in caso di espulsione, correrebbe un rischio effettivo di essere sottoposto a tortura, ovvero a pene o a trattamenti inumani o degradanti;

(É)

d)      il cui ritorno nel paese di origine, a giudizio del Ministro, sarebbe una misura di particolare gravitˆ in considerazione della situazione generale nel paese in questioneÈ.

15      La Circolare sugli stranieri del 2000 (Vreemdelingencirculaire 2000), nella versione vigente il 20 dicembre 2006, cos“ dispone al paragrafo C1/4.3.1:

ÇAi sensi dellĠart. 29, n. 1, lett. b), della [Vw 2000], pu˜ essere concesso un permesso di soggiorno se lo straniero ha dimostrato in modo sufficiente che ha fondati motivi per ritenere che, in caso di espulsione, correrebbe un rischio effettivo di essere sottoposto a tortura, ovvero a pene o a trattamenti inumani o degradanti.

Tale disposizione deriva dallĠart. 3 [della CEDU]. Il rimpatrio di una persona in un paese dove essa corra il rischio effettivo (Çreal riskÈ) di essere sottoposto a un siffatto trattamento costituisce una violazione di tale articolo. Ove la sussistenza del rischio sia stata o venga provata, in linea di principio un permesso di soggiorno temporaneo (a titolo di asilo) deve essere concesso.

(É)È.

16      Nel decreto sugli stranieri del 2000 (Vreemdelingenbesluit 2000)  stato inserito un nuovo art. 3.105 quater al fine di trasporre esplicitamente, con effetto a partire dal 25 aprile 2008, lĠart. 15, lett. c), della direttiva.

 Causa principale e questioni pregiudiziali

17      In data 13 dicembre 2006, i coniugi Elgafaji hanno presentato ai Paesi Bassi domande di permesso di soggiorno temporaneo, corredate di elementi diretti a provare il rischio effettivo al quale sarebbero esposti in caso di espulsione verso il loro paese dĠorigine, nella fattispecie lĠIrak. A sostegno delle proprie argomentazioni essi hanno invocato, in particolare, circostanze relative alla loro situazione individuale.

18      Essi hanno segnatamente affermato che il sig. Elgafaji, musulmano di origine sciita, aveva lavorato dallĠagosto 2004 al settembre 2006 al servizio di unĠimpresa britannica che garantisce la sicurezza del trasporto del personale dellĠaeroporto verso la cosiddetta zona ÇverdeÈ. Essi hanno fatto valere che lo zio del sig. Elgafaji, impiegato dalla stessa impresa, era stato ucciso dalle milizie, come risulta dallĠatto di decesso, che riferisce che la sua morte  avvenuta a seguito di un attacco terroristico. Poco tempo pi tardi, una lettera con la minaccia di Çmorte ai collaboratoriÈ sarebbe stata affissa alla porta dellĠabitazione che il sig. Elgafaji divideva con la sig. Elgafaji, sua moglie musulmana di rito sunnita.

19      Con decisioni del 20 dicembre 2006, il Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (Ministro per lĠImmigrazione e lĠIntegrazione; in prosieguo: il ÇMinistroÈ), competente fino al 22 febbraio 2007, quando lo Staatssecretaris van Justitie  diventato competente per le questioni relative allĠimmigrazione, ha negato la concessione del permesso di soggiorno temporaneo ai coniugi Elgafaji. Egli ha in particolare ritenuto che essi non avessero provato in modo sufficiente le circostanze invocate e, pertanto, non avessero dimostrato il rischio effettivo di minaccia grave e individuale alla quale essi asserivano di essere esposti nel loro paese dĠorigine. Ne ha dedotto che la loro situazione non rientrasse nella sfera di applicazione dellĠart. 29, n. 1, lett. b), della Vw 2000.

20      Secondo il Ministro, lĠonere della prova  identico ai fini della protezione accordata dallĠart. 15, lett. b), della direttiva e ai fini di quella concessa in applicazione della lett. c) del medesimo articolo. Le due disposizioni in oggetto, come lĠart. 29, n. 1, lett. b), della Vw 2000, imporrebbero ai richiedenti di dimostrare in modo sufficiente lĠeffettivitˆ, peculiare alla loro situazione individuale, del rischio di minaccia grave ed individuale alla quale essi verrebbero esposti se dovessero essere rimpatriati nel loro paese dĠorigine. Non avendo fornito tale prova nellĠambito dellĠart. 29, n. 1, lett. b), della Vw 2000, i coniugi Elgafaji non potrebbero quindi avvalersi utilmente dellĠart. 15, lett. c), della direttiva.

21      In seguito al rigetto delle loro domande di permesso di soggiorno temporaneo, i coniugi Elgafaji hanno proposto un ricorso dinanzi al Rechtbank teĠsGravenhage, accolto da tale giudice.

22      Il giudice in questione ha dichiarato, in particolare, che lĠart. 15, lett. c), della direttiva, che fa riferimento alla circostanza di un conflitto armato nel paese di origine del richiedente la protezione, non richiede lĠalto grado di individualizzazione della minaccia richiesto dalla lett. b) dello stesso articolo e dallĠart. 29, n. 1, lett. b), della Vw 2000. Cos“, la prova dellĠesistenza di una minaccia individuale e grave a carico delle persone che sollecitano la protezione potrebbe essere fornita pi agevolmente ai fini dellĠart. 15, lett. c), della direttiva che non ai fini della lett. b) dello stesso articolo.

23      Di conseguenza, il Rechtbank teĠsGravenhage ha annullato le decisioni del 20 dicembre 2006 di diniego della concessione del permesso di soggiorno temporaneo ai coniugi Elgafaji, in quanto la prova richiesta ai fini dellĠart. 15, lett. c), della direttiva era stata uniformata a quella richiesta ai fini dellĠapplicazione della lett. b) dello stesso articolo, come ripreso allĠart. 29, n. 1, lett. b), della Vw 2000.

24      Secondo tale giudice, il Ministro avrebbe dovuto verificare lĠesistenza di motivi per il rilascio ai coniugi Elgafaji di un permesso di soggiorno temporaneo ai sensi dellĠart. 29, n. 1, lett. d), della Vw 2000 in ragione dei gravi danni di cui allĠart. 15, lett. c), della direttiva.

25      In sede di appello, il Raad van State ha giudicato che le disposizioni pertinenti della direttiva presentavano difficoltˆ interpretative. Inoltre, esso ha affermato che in data 20 dicembre 2006, quando le controverse decisioni del Ministro sono state adottate, lĠart. 15, lett. c), della direttiva non era stato recepito nella normativa dei Paesi Bassi.

26      Ci˜ premesso, il Raad van State ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

Ç1)      Se lĠart. 15, (É) lett. c), della direttiva (É) debba essere interpretato nel senso che tale disposizione offre protezione esclusivamente in una situazione contemplata anche dallĠart. 3 della [CEDU], nellĠinterpretazione ad esso attribuita dalla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dellĠuomo, ovvero se la menzionata disposizione offra una tutela sussidiaria o diversa da quella di cui allĠart. 3 della [CEDU];

2)      Qualora lĠart. 15, (É) lett. c), della direttiva offra una tutela sussidiaria o diversa da quella di cui allĠart. 3 della [CEDU], quali siano in tal caso i criteri idonei a valutare se una persona che afferma di essere ammissibile allo status di protezione sussidiaria corra un rischio effettivo di minaccia grave ed individuale in conseguenza di violenza indiscriminata, ai sensi dellĠart. 15, (É) lett. c), in combinato disposto con lĠart. 2, (É) lett. e), della direttivaÈ.

 Sulle questioni pregiudiziali

27      Preliminarmente, si deve constatare che il giudice del rinvio desidera chiarimenti in merito alla protezione garantita dallĠart. 15, lett. c), della direttiva rispetto a quella assicurata dallĠart. 3 della CEDU come interpretato dalla Corte europea dei diritti dellĠuomo nella sua giurisprudenza (v., in particolare, Corte eur. D. U., sentenza NA. c. Regno Unito del 17 luglio 2008, non ancora pubblicata nel Recueil des arrts et dŽcisions, ¤ 115117, nonchŽ giurisprudenza ivi citata).

28      A tale proposito, occorre rilevare che, benchŽ il diritto fondamentale garantito dallĠart. 3 della CEDU faccia parte dei principi generali del diritto comunitario di cui la Corte assicura il rispetto e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dellĠuomo venga presa in considerazione nellĠinterpretare la portata di tale diritto nellĠordinamento giuridico comunitario, tuttavia  lĠart. 15, lett. b), della direttiva che sostanzialmente corrisponde al detto art. 3. Per contro, lĠart. 15, lett. c), della direttiva  una disposizione con un contenuto diverso da quello dellĠart. 3 della CEDU e deve pertanto essere interpretato autonomamente, salvo restando per˜ il rispetto dei diritti fondamentali come garantiti dalla CEDU.

29      Le questioni sollevate, che occorre esaminare congiuntamente, vertono quindi sullĠinterpretazione dellĠart. 15, lett. c), della direttiva, in combinato disposto con il suo art. 2, lett. e).

30      A seguito di tali osservazioni preliminari e in considerazione delle circostanze della causa principale, il giudice del rinvio chiede, essenzialmente, se lĠart. 15, lett. c), della direttiva, in combinato disposto con il suo art. 2, lett. e), debba essere interpretato nel senso che lĠesistenza di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria sia subordinata alla condizione che questĠultimo fornisca la prova che egli  interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione. In caso di risposta negativa, il detto giudice intende sapere sulla base di quale criterio si possa ritenere dimostrata lĠesistenza di una siffatta minaccia.

31      Per risolvere tali questioni occorre esaminare comparativamente i tre tipi di Çdanni graviÈ definiti allĠart. 15 della direttiva, che costituiscono le condizioni che devono essere soddisfatte perchŽ una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente allĠart. 2, lett. e), di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in Çun rischio effettivo di subire un [tale] dannoÈ nel caso di rientro nel paese interessato.

32      A tale proposito, si deve osservare che i termini Çla condanna a morteÈ, ÇlĠesecuzioneÈ nonchŽ Çla tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedenteÈ, impiegati allĠart. 15, lett. a) e b), della direttiva, riguardano situazioni in cui il richiedente della protezione sussidiaria  esposto in modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare.

33      Per contro, il danno definito allĠart. 15, lett. c), della direttiva, consistendo in una Çminaccia grave e individuale alla vita o alla personaÈ del richiedente, riguarda il rischio di un danno pi generale.

34      Infatti, viene considerata in modo pi ampio una Çminaccia (É) alla vita o alla personaÈ di un civile, piuttosto che determinate violenze. Inoltre, tale minaccia  inerente ad una situazione generale di Çconflitto armato interno o internazionaleÈ. Infine, la violenza in questione allĠorigine della detta minaccia viene qualificata come ÇindiscriminataÈ, termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale.

35      Ci˜ premesso, si deve intendere il termine ÇindividualeÈ nel senso che esso riguarda danni contro civili a prescindere dalla loro identitˆ, qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autoritˆ nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello cos“ elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la minaccia grave di cui allĠart. 15, lett. c), della direttiva.

36      Tale interpretazione, che pu˜ assicurare una propria sfera di applicazione allĠart. 15, lett. c), della direttiva, non viene esclusa dal tenore letterale del suo ventiseiesimo ÔconsiderandoĠ, secondo il quale Ç[i] rischi a cui  esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sŽ una minaccia individuale da definirsi come danno graveÈ.

37      Infatti, anche se tale ÔconsiderandoĠ comporta che la sola dichiarazione oggettiva di un rischio legato alla situazione generale di un paese non  sufficiente, in linea di principio, a provare che le condizioni menzionate allĠart. 15, lett. c), della direttiva sono soddisfatte in capo ad una determinata persona, la sua formulazione fa salva, utilizzando il termine Çdi normaÈ, lĠipotesi di una situazione eccezionale, che sia caratterizzata da un grado di rischio a tal punto elevato che sussisterebbero fondati motivi di ritenere che tale persona subisca individualmente il rischio in questione.

38      Il carattere eccezionale di tale situazione  confermato anche dal fatto che la protezione in parola  sussidiaria e dal sistema dellĠart. 15 della direttiva, dato che i danni definiti alle lett. a) e b) di tale articolo presuppongono una chiara misura di individualizzazione. Anche se certamente  vero che elementi collettivi svolgono un ruolo importante ai fini dellĠapplicazione dellĠart. 15, lett. c), della direttiva, nel senso che la persona interessata fa parte, come altre persone, di una cerchia di potenziali vittime di una violenza indiscriminata in caso di conflitto armato interno o internazionale, cionondimeno tale disposizione deve formare oggetto di unĠinterpretazione sistematica rispetto alle altre due situazioni ricomprese nel detto art. 15 della direttiva e deve essere interpretata quindi in stretta relazione con tale individualizzazione.

39      A tale proposito, si deve precisare che tanto pi il richiedente  eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarˆ il grado di violenza indiscriminata richiesto affinchŽ egli possa beneficiare della protezione sussidiaria.

40      Si deve inoltre aggiungere che, al momento dellĠesame individuale di una domanda di protezione sussidiaria, previsto dallĠart. 4, n. 3, della direttiva, si pu˜, in particolare, tenere conto:

–        dellĠestensione geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonchŽ dellĠeffettiva destinazione del richiedente in caso di ritorno nel paese interessato, come risulta dallĠart. 8, n. 1, della direttiva, e

–        dellĠesistenza, se del caso, di un serio indizio di un rischio effettivo come quello menzionato allĠart. 4, n. 4, della direttiva, indizio in considerazione del quale il requisito di una violenza indiscriminata richiesto per poter beneficiare della protezione sussidiaria pu˜ essere meno elevato.

41      Infine, nella causa principale occorre osservare che, anche se lĠart. 15, lett. c), della direttiva  stato trasposto esplicitamente nellĠordinamento giuridico nazionale solo dopo i fatti allĠorigine della controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio, spetta a questĠultimo cercare di procedere ad unĠinterpretazione del diritto nazionale, in particolare dellĠart. 29, n. 1, lett. b) e d), della Vw 2000, che sia conforme a tale direttiva.

42      Invero, secondo una giurisprudenza consolidata, nellĠapplicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale chiamato a interpretare tale diritto deve procedere per quanto pi possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da questĠultima e conformarsi pertanto allĠart. 294, terzo comma, CE (v., in particolare, sentenze 13 novembre 1990, causa C106/89, Marleasing, Racc. pag. I4135, punto 8, e 24 giugno 2008, causa C188/07, Commune de Mesquer, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 84).

43      Tenuto conto dellĠinsieme delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni sollevate che lĠart. 15, lett. c), della direttiva, in combinato disposto con lĠart. 2, lett. e), della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che:

–        lĠesistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non  subordinata alla condizione che questĠultimo fornisca la prova che egli  interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale;

–        lĠesistenza di una siffatta minaccia pu˜ essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autoritˆ nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello cos“ elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.

44      Occorre, infine, aggiungere che lĠinterpretazione dellĠart. 15, lett. c), della direttiva, in combinato disposto con il suo art. 2, lett. e), che risulta dai punti che precedono,  pienamente compatibile con la CEDU, ivi compresa la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dellĠuomo relativa allĠart. 3 della CEDU (v., in particolare, sentenza NA. c. Regno Unito, cit., ¤ 115117 nonchŽ giurisprudenza ivi citata).

 Sulle spese

45      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

LĠart. 15, lett. c), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sullĠattribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchŽ norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con lĠart. 2, lett. e), della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che:

–        lĠesistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non  subordinata alla condizione che questĠultimo fornisca la prova che egli  interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale;

–        lĠesistenza di una siffatta minaccia pu˜ essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autoritˆ nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello cos“ elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.

Firme

 

* Lingua processuale: l'olandese.