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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
17 febbraio 2009 (*)
ÇDirettiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per
il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione
sussidiaria – Persona ammissibile alla protezione sussidiaria –
Art. 2, lett. e) – Rischio effettivo di subire un grave danno
– Art. 15, lett. c) – Minaccia grave e individuale alla
vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in
situazioni di conflitto armato – ProvaÈ
Nel
procedimento C-465/07,
avente
ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
degli artt. 68 CE e 234 CE, dal Raad van State (Paesi
Bassi) con decisione 12 ottobre 2007, pervenuta in cancelleria il 17 ottobre
2007, nella causa
Meki
Elgafaji,
Noor
Elgafaji,
contro
Staatssecretaris
van Justitie,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta
dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann,
C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts e M. Ilešič,
presidenti di Sezione, dai sigg. G. Arestis,
A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lhmus e
L. Bay Larsen (relatore), giudici,
avvocato
generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere:
sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito allĠudienza dellĠ8 luglio 2008,
considerate
le osservazioni presentate:
– per il
sig. e la sig.ra Elgafaji, dallĠavv. A. Hekman, advocaat;
– per il
governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re C. Wissels e
C. ten Dam, in qualit di agenti;
– per il
governo belga, dalle sig.re C. Pochet e
L. Van den Broeck, in qualit di agenti;
– per il
governo ellenico, dalle sig.re M. Michelogiannaki,
T. Papadopoulou e G. Papagianni, in qualit di agenti;
– per il
governo francese, dal sig. J‑C. Niollet,
in qualit di agente;
– per il
governo italiano, dal sig. R. Adam, in qualit di agente, assistito
dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;
– per il
governo finlandese, dal sig. J. Heliskoski, in qualit di agente;
– per il
governo svedese, dalle sig.re S. Johannesson e C. Meyer‑Seitz, in qualit di agenti;
– per il
governo del Regno Unito, dalla sig.ra V. Jackson, in qualit di
agente, assistita dal sig. S. Wordsworth, barrister;
– per la
Commissione delle Comunit europee, dalla sig.ra M. Condor‑Durande e dal
sig. R. Troosters, in qualit di agenti,
sentite
le conclusioni dellĠavvocato generale, presentate allĠudienza del 9 settembre
2008,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di
pronuncia pregiudiziale verte sullĠinterpretazione dellĠart. 15,
lett. c), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE,
recante norme minime sullĠattribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi,
della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale, nonch norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta
(GU L 304, pag. 12; in prosieguo: la ÇdirettivaÈ), in combinato
disposto con lĠart. 2, lett. e), di questa stessa direttiva.
2 Tale domanda
stata presentata nellĠambito di una controversia tra il sig. e la
sig.ra Elgafaji (in prosieguo: i Çconiugi ElgafajiÈ), entrambi cittadini
iracheni, e lo Staatssecretaris van Justitie in merito al rigetto da parte di
questĠultimo delle loro domande dirette al rilascio di un permesso di soggiorno
temporaneo nei Paesi Bassi.
Contesto
normativo
La
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellĠuomo e delle libert
fondamentali
3 La Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dellĠuomo e delle libert fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la ÇCEDUÈ),
allĠart. 3, intitolato ÇDivieto della torturaÈ, prevede quanto segue:
ÇNessuno
pu essere sottoposto alla tortura n a pene o trattamenti inumani o
degradantiÈ.
La
normativa comunitaria
4 Ai sensi del
primo ÔconsiderandoĠ della direttiva:
ÇUna
politica comune nel settore dellĠasilo, che preveda un regime europeo comune in
materia di asilo, costituisce uno degli elementi fondamentali dellĠobiettivo
dellĠUnione europea relativo allĠistituzione progressiva di uno spazio di
libert, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze,
cercano legittimamente protezione nella ComunitÈ.
5 Il sesto
ÔconsiderandoĠ della direttiva cos formulato:
ÇLo
scopo principale della presente direttiva quello, da una parte, di assicurare
che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che
hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dallĠaltra, di
assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali
persone in tutti gli Stati membriÈ.
6 Il decimo
ÔconsiderandoĠ della direttiva precisa quanto segue:
ÇLa
presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi
riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dellĠUnione
europea [proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364,
pag. 1)]. Essa mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto della
dignit umana, il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari al
loro seguitoÈ.
7 I
ÔconsiderandoĠ ventiquattresimo ‑
ventiseiesimo della direttiva hanno il seguente tenore:
Ç(24) Inoltre occorre stabilire le norme minime per la
definizione e gli elementi essenziali della protezione sussidiaria. La
protezione sussidiaria dovrebbe avere carattere complementare e supplementare
rispetto alla protezione dei rifugiati sancit[a] dalla Convenzione di Ginevra
[relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951].
(25) é necessario introdurre
i criteri per lĠattribuzione, alle persone richiedenti protezione
internazionale, della qualifica di beneficiari della protezione sussidiaria.
Tali criteri dovrebbero essere elaborati sulla base degli obblighi
internazionali derivanti da atti internazionali in materia di diritti dellĠuomo
e sulla base della prassi seguita negli Stati membri.
(26) I rischi a cui esposta
in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma
non costituiscono di per s una minaccia individuale da definirsi come danno
graveÈ.
8 LĠart. 1
della direttiva cos dispone:
ÇLa
presente direttiva stabilisce norme minime sullĠattribuzione, a cittadini di
paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonch norme minime sul contenuto della
protezione riconosciutaÈ.
9 Ai sensi
dellĠart. 2, lett. c), e) e g), della direttiva, si
considerano come:
Ç(É)
c) ÒrifugiatoÓ: cittadino di
un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per
motivi di razza, religione, nazionalit, opinione politica o appartenenza ad un
determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza
e non pu o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di
detto paese (É)
(É)
e) Òpersona ammissibile alla
protezione sussidiariaÓ: cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede
i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti
sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine,
o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva
precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire
un grave danno come definito allĠarticolo 15 (É) e il quale non pu o, a causa
di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese;
(É)
g) Òdomanda di protezione
internazionaleÓ: una richiesta di protezione rivolta ad uno Stato membro da
parte di un cittadino di un paese terzo o di un apolide di cui si pu ritenere
che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione
sussidiaria (É)È
10 Ai sensi dellĠart. 4,
nn. 1, 3 e 4, della direttiva, contenuto nel capo II della
stessa, intitolato ÇValutazione delle domande di protezione internazionaleÈ:
– gli Stati
membri possono ritenere che il richiedente sia tenuto a produrre tutti gli
elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale;
– lĠesame
della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base
individuale e prevede la valutazione di vari elementi che riguardano il paese
dĠorigine al momento dellĠadozione della decisione in merito alla domanda e le
circostanze personali del richiedente, e
– il fatto
che un richiedente abbia gi subto danni gravi o minacce dirette di siffatti
danni costituisce un serio indizio del rischio effettivo di subire danni gravi,
a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali danni gravi non si
ripeteranno.
11 LĠart. 8, n. 1,
contenuto nel detto capo II, dispone quanto segue:
ÇNellĠambito
dellĠesame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono
stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se in
una parte del territorio del paese dĠorigine egli non abbia fondati motivi di
temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni
gravi e se ragionevole attendere dal richiedente che si stabilisca in quella
parte del paeseÈ.
12 LĠart. 15 della
direttiva, contenuto nel capo V della stessa, intitolato ÇRequisiti per
poter beneficiare della protezione sussidiariaÈ, cos dispone sotto il titolo
ÇDanno graveÈ:
ÇSono
considerati danni gravi:
a) la condanna a morte o
allĠesecuzione; o
b) la tortura o altra forma
di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo
paese di origine; o
c) la minaccia grave e
individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza
indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionaleÈ.
13 LĠart. 18 della
direttiva prevede che gli Stati membri riconoscono lo status di protezione
sussidiaria a un cittadino di un paese terzo ammissibile a beneficiare della
protezione sussidiaria in conformit dei capi II e V.
La
normativa nazionale
14 LĠart. 29, n. 1,
lett. b) e d), della legge olandese sugli stranieri del 2000
(Vreemdelingenwet 2000; in prosieguo: la ÇVw 2000È) cos dispone:
ÇUn
permesso di soggiorno temporaneo, ai sensi dellĠart. 28, pu essere concesso
allo straniero
(É)
b) che ha fornito fondati
motivi per ritenere che, in caso di espulsione, correrebbe un rischio effettivo
di essere sottoposto a tortura, ovvero a pene o a trattamenti inumani o
degradanti;
(É)
d) il cui ritorno nel paese
di origine, a giudizio del Ministro, sarebbe una misura di particolare gravit
in considerazione della situazione generale nel paese in questioneÈ.
15 La Circolare sugli
stranieri del 2000 (Vreemdelingencirculaire 2000), nella versione vigente il 20
dicembre 2006, cos dispone al paragrafo C1/4.3.1:
ÇAi
sensi dellĠart. 29, n. 1, lett. b), della [Vw 2000], pu
essere concesso un permesso di soggiorno se lo straniero ha dimostrato in modo
sufficiente che ha fondati motivi per ritenere che, in caso di espulsione,
correrebbe un rischio effettivo di essere sottoposto a tortura, ovvero a pene o
a trattamenti inumani o degradanti.
Tale
disposizione deriva dallĠart. 3 [della CEDU]. Il rimpatrio di una persona
in un paese dove essa corra il rischio effettivo (Çreal riskÈ) di essere
sottoposto a un siffatto trattamento costituisce una violazione di tale
articolo. Ove la sussistenza del rischio sia stata o venga provata, in linea di
principio un permesso di soggiorno temporaneo (a titolo di asilo) deve essere
concesso.
(É)È.
16 Nel decreto sugli
stranieri del 2000 (Vreemdelingenbesluit 2000) stato inserito un nuovo
art. 3.105 quater al fine di trasporre esplicitamente, con effetto a
partire dal 25 aprile 2008, lĠart. 15, lett. c), della direttiva.
Causa
principale e questioni pregiudiziali
17 In data 13 dicembre 2006,
i coniugi Elgafaji hanno presentato ai Paesi Bassi domande di permesso di
soggiorno temporaneo, corredate di elementi diretti a provare il rischio
effettivo al quale sarebbero esposti in caso di espulsione verso il loro paese
dĠorigine, nella fattispecie lĠIrak. A sostegno delle proprie argomentazioni
essi hanno invocato, in particolare, circostanze relative alla loro situazione
individuale.
18 Essi hanno segnatamente
affermato che il sig. Elgafaji, musulmano di origine sciita, aveva
lavorato dallĠagosto 2004 al settembre 2006 al servizio di unĠimpresa
britannica che garantisce la sicurezza del trasporto del personale
dellĠaeroporto verso la cosiddetta zona ÇverdeÈ. Essi hanno fatto valere che lo
zio del sig. Elgafaji, impiegato dalla stessa impresa, era stato ucciso
dalle milizie, come risulta dallĠatto di decesso, che riferisce che la sua
morte avvenuta a seguito di un attacco terroristico. Poco tempo pi tardi,
una lettera con la minaccia di Çmorte ai collaboratoriÈ sarebbe stata affissa
alla porta dellĠabitazione che il sig. Elgafaji divideva con la
sig. Elgafaji, sua moglie musulmana di rito sunnita.
19 Con decisioni del 20
dicembre 2006, il Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (Ministro per
lĠImmigrazione e lĠIntegrazione; in prosieguo: il ÇMinistroÈ), competente fino
al 22 febbraio 2007, quando lo Staatssecretaris van Justitie diventato
competente per le questioni relative allĠimmigrazione, ha negato la concessione
del permesso di soggiorno temporaneo ai coniugi Elgafaji. Egli ha in
particolare ritenuto che essi non avessero provato in modo sufficiente le
circostanze invocate e, pertanto, non avessero dimostrato il rischio effettivo
di minaccia grave e individuale alla quale essi asserivano di essere esposti
nel loro paese dĠorigine. Ne ha dedotto che la loro situazione non rientrasse
nella sfera di applicazione dellĠart. 29, n. 1, lett. b), della
Vw 2000.
20 Secondo il Ministro,
lĠonere della prova identico ai fini della protezione accordata
dallĠart. 15, lett. b), della direttiva e ai fini di quella concessa
in applicazione della lett. c) del medesimo articolo. Le due disposizioni
in oggetto, come lĠart. 29, n. 1, lett. b), della Vw 2000,
imporrebbero ai richiedenti di dimostrare in modo sufficiente lĠeffettivit,
peculiare alla loro situazione individuale, del rischio di minaccia grave ed
individuale alla quale essi verrebbero esposti se dovessero essere rimpatriati
nel loro paese dĠorigine. Non avendo fornito tale prova nellĠambito
dellĠart. 29, n. 1, lett. b), della Vw 2000, i coniugi
Elgafaji non potrebbero quindi avvalersi utilmente dellĠart. 15,
lett. c), della direttiva.
21 In seguito al rigetto
delle loro domande di permesso di soggiorno temporaneo, i coniugi Elgafaji
hanno proposto un ricorso dinanzi al Rechtbank teĠs‑Gravenhage, accolto da tale giudice.
22 Il giudice in questione ha
dichiarato, in particolare, che lĠart. 15, lett. c), della direttiva,
che fa riferimento alla circostanza di un conflitto armato nel paese di origine
del richiedente la protezione, non richiede lĠalto grado di individualizzazione
della minaccia richiesto dalla lett. b) dello stesso articolo e
dallĠart. 29, n. 1, lett. b), della Vw 2000. Cos, la prova
dellĠesistenza di una minaccia individuale e grave a carico delle persone che
sollecitano la protezione potrebbe essere fornita pi agevolmente ai fini
dellĠart. 15, lett. c), della direttiva che non ai fini della
lett. b) dello stesso articolo.
23 Di conseguenza, il
Rechtbank teĠs‑Gravenhage ha annullato le decisioni
del 20 dicembre 2006 di diniego della concessione del permesso di soggiorno
temporaneo ai coniugi Elgafaji, in quanto la prova richiesta ai fini
dellĠart. 15, lett. c), della direttiva era stata uniformata a quella
richiesta ai fini dellĠapplicazione della lett. b) dello stesso articolo,
come ripreso allĠart. 29, n. 1, lett. b), della Vw 2000.
24 Secondo tale giudice, il
Ministro avrebbe dovuto verificare lĠesistenza di motivi per il rilascio ai coniugi
Elgafaji di un permesso di soggiorno temporaneo ai sensi dellĠart. 29,
n. 1, lett. d), della Vw 2000 in ragione dei gravi danni di cui
allĠart. 15, lett. c), della direttiva.
25 In sede di appello, il
Raad van State ha giudicato che le disposizioni pertinenti della direttiva
presentavano difficolt interpretative. Inoltre, esso ha affermato che in data
20 dicembre 2006, quando le controverse decisioni del Ministro sono state
adottate, lĠart. 15, lett. c), della direttiva non era stato recepito
nella normativa dei Paesi Bassi.
26 Ci premesso, il Raad van
State ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
Ç1) Se lĠart. 15, (É)
lett. c), della direttiva (É) debba essere interpretato nel senso che tale
disposizione offre protezione esclusivamente in una situazione contemplata
anche dallĠart. 3 della [CEDU], nellĠinterpretazione ad esso attribuita
dalla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dellĠuomo, ovvero se la
menzionata disposizione offra una tutela sussidiaria o diversa da quella di cui
allĠart. 3 della [CEDU];
2) Qualora lĠart. 15,
(É) lett. c), della direttiva offra una tutela sussidiaria o diversa da
quella di cui allĠart. 3 della [CEDU], quali siano in tal caso i criteri
idonei a valutare se una persona che afferma di essere ammissibile allo status
di protezione sussidiaria corra un rischio effettivo di minaccia grave ed
individuale in conseguenza di violenza indiscriminata, ai sensi
dellĠart. 15, (É) lett. c), in combinato disposto con lĠart. 2,
(É) lett. e), della direttivaÈ.
Sulle
questioni pregiudiziali
27 Preliminarmente, si deve
constatare che il giudice del rinvio desidera chiarimenti in merito alla
protezione garantita dallĠart. 15, lett. c), della direttiva rispetto
a quella assicurata dallĠart. 3 della CEDU come interpretato dalla Corte
europea dei diritti dellĠuomo nella sua giurisprudenza (v., in particolare,
Corte eur. D. U., sentenza NA. c. Regno Unito del 17 luglio 2008, non
ancora pubblicata nel Recueil des arrts et dcisions, ¤ 115‑117, nonch giurisprudenza ivi
citata).
28 A tale proposito, occorre
rilevare che, bench il diritto fondamentale garantito dallĠart. 3 della
CEDU faccia parte dei principi generali del diritto comunitario di cui la Corte
assicura il rispetto e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dellĠuomo venga presa in considerazione nellĠinterpretare la portata di tale
diritto nellĠordinamento giuridico comunitario, tuttavia lĠart. 15,
lett. b), della direttiva che sostanzialmente corrisponde al detto
art. 3. Per contro, lĠart. 15, lett. c), della direttiva una
disposizione con un contenuto diverso da quello dellĠart. 3 della CEDU e
deve pertanto essere interpretato autonomamente, salvo restando per il
rispetto dei diritti fondamentali come garantiti dalla CEDU.
29 Le questioni sollevate,
che occorre esaminare congiuntamente, vertono quindi sullĠinterpretazione
dellĠart. 15, lett. c), della direttiva, in combinato disposto con il
suo art. 2, lett. e).
30 A seguito di tali
osservazioni preliminari e in considerazione delle circostanze della causa
principale, il giudice del rinvio chiede, essenzialmente, se lĠart. 15,
lett. c), della direttiva, in combinato disposto con il suo art. 2,
lett. e), debba essere interpretato nel senso che lĠesistenza di minaccia
grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione
sussidiaria sia subordinata alla condizione che questĠultimo fornisca la prova
che egli interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della
sua situazione. In caso di risposta negativa, il detto giudice intende sapere
sulla base di quale criterio si possa ritenere dimostrata lĠesistenza di una
siffatta minaccia.
31 Per risolvere tali
questioni occorre esaminare comparativamente i tre tipi di Çdanni graviÈ
definiti allĠart. 15 della direttiva, che costituiscono le condizioni che
devono essere soddisfatte perch una persona possa essere considerata
ammissibile alla protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente
allĠart. 2, lett. e), di tale direttiva, fondati motivi di ritenere
che il richiedente incorra in Çun rischio effettivo di subire un [tale] dannoÈ
nel caso di rientro nel paese interessato.
32 A tale proposito, si deve
osservare che i termini Çla condanna a morteÈ, ÇlĠesecuzioneÈ nonch Çla
tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del
richiedenteÈ, impiegati allĠart. 15, lett. a) e b), della direttiva,
riguardano situazioni in cui il richiedente della protezione sussidiaria
esposto in modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare.
33 Per contro, il danno
definito allĠart. 15, lett. c), della direttiva, consistendo in una
Çminaccia grave e individuale alla vita o alla personaÈ del richiedente,
riguarda il rischio di un danno pi generale.
34 Infatti, viene considerata
in modo pi ampio una Çminaccia (É) alla vita o alla personaÈ di un civile,
piuttosto che determinate violenze. Inoltre, tale minaccia inerente ad una
situazione generale di Çconflitto armato interno o internazionaleÈ. Infine, la
violenza in questione allĠorigine della detta minaccia viene qualificata come
ÇindiscriminataÈ, termine che implica che essa possa estendersi ad alcune
persone a prescindere dalla loro situazione personale.
35 Ci premesso, si deve
intendere il termine ÇindividualeÈ nel senso che esso riguarda danni contro
civili a prescindere dalla loro identit, qualora il grado di violenza
indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle
autorit nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione
sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una
decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello cos elevato che
sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in
questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua
sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire
la minaccia grave di cui allĠart. 15, lett. c), della direttiva.
36 Tale interpretazione, che
pu assicurare una propria sfera di applicazione allĠart. 15,
lett. c), della direttiva, non viene esclusa dal tenore letterale del suo
ventiseiesimo ÔconsiderandoĠ, secondo il quale Ç[i] rischi a cui esposta in
generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non
costituiscono di per s una minaccia individuale da definirsi come danno
graveÈ.
37 Infatti, anche se tale
ÔconsiderandoĠ comporta che la sola dichiarazione oggettiva di un rischio
legato alla situazione generale di un paese non sufficiente, in linea di
principio, a provare che le condizioni menzionate allĠart. 15,
lett. c), della direttiva sono soddisfatte in capo ad una determinata
persona, la sua formulazione fa salva, utilizzando il termine Çdi normaÈ,
lĠipotesi di una situazione eccezionale, che sia caratterizzata da un grado di
rischio a tal punto elevato che sussisterebbero fondati motivi di ritenere che
tale persona subisca individualmente il rischio in questione.
38 Il carattere eccezionale
di tale situazione confermato anche dal fatto che la protezione in parola
sussidiaria e dal sistema dellĠart. 15 della direttiva, dato che i danni
definiti alle lett. a) e b) di tale articolo presuppongono una chiara
misura di individualizzazione. Anche se certamente vero che elementi
collettivi svolgono un ruolo importante ai fini dellĠapplicazione
dellĠart. 15, lett. c), della direttiva, nel senso che la persona
interessata fa parte, come altre persone, di una cerchia di potenziali vittime
di una violenza indiscriminata in caso di conflitto armato interno o
internazionale, cionondimeno tale disposizione deve formare oggetto di
unĠinterpretazione sistematica rispetto alle altre due situazioni ricomprese
nel detto art. 15 della direttiva e deve essere interpretata quindi in
stretta relazione con tale individualizzazione.
39 A tale proposito, si deve
precisare che tanto pi il richiedente eventualmente in grado di dimostrare
di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua
situazione personale, tanto meno elevato sar il grado di violenza
indiscriminata richiesto affinch egli possa beneficiare della protezione
sussidiaria.
40 Si deve inoltre aggiungere
che, al momento dellĠesame individuale di una domanda di protezione
sussidiaria, previsto dallĠart. 4, n. 3, della direttiva, si pu, in
particolare, tenere conto:
– dellĠestensione
geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonch dellĠeffettiva
destinazione del richiedente in caso di ritorno nel paese interessato, come
risulta dallĠart. 8, n. 1, della direttiva, e
– dellĠesistenza,
se del caso, di un serio indizio di un rischio effettivo come quello menzionato
allĠart. 4, n. 4, della direttiva, indizio in considerazione del
quale il requisito di una violenza indiscriminata richiesto per poter
beneficiare della protezione sussidiaria pu essere meno elevato.
41 Infine, nella causa
principale occorre osservare che, anche se lĠart. 15, lett. c), della
direttiva stato trasposto esplicitamente nellĠordinamento giuridico nazionale
solo dopo i fatti allĠorigine della controversia pendente dinanzi al giudice
del rinvio, spetta a questĠultimo cercare di procedere ad unĠinterpretazione
del diritto nazionale, in particolare dellĠart. 29, n. 1,
lett. b) e d), della Vw 2000, che sia conforme a tale direttiva.
42 Invero, secondo una
giurisprudenza consolidata, nellĠapplicare il diritto nazionale, a prescindere
dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il
giudice nazionale chiamato a interpretare tale diritto deve procedere per
quanto pi possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde
conseguire il risultato perseguito da questĠultima e conformarsi pertanto
allĠart. 294, terzo comma, CE (v., in particolare, sentenze 13 novembre
1990, causa C‑106/89, Marleasing,
Racc. pag. I‑4135,
punto 8, e 24 giugno 2008, causa C‑188/07, Commune de Mesquer, non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 84).
43 Tenuto conto dellĠinsieme
delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni sollevate
che lĠart. 15, lett. c), della direttiva, in combinato disposto con
lĠart. 2, lett. e), della stessa direttiva, deve essere interpretato
nel senso che:
– lĠesistenza
di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la
protezione sussidiaria non subordinata alla condizione che questĠultimo
fornisca la prova che egli interessato in modo specifico a motivo di elementi
peculiari della sua situazione personale;
– lĠesistenza
di una siffatta minaccia pu essere considerata, in via eccezionale, provata
qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto
armato in corso, valutato dalle autorit nazionali competenti impegnate con una
domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali
viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un
livello cos elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile
rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione
correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un
rischio effettivo di subire la detta minaccia.
44 Occorre, infine,
aggiungere che lĠinterpretazione dellĠart. 15, lett. c), della direttiva,
in combinato disposto con il suo art. 2, lett. e), che risulta dai
punti che precedono, pienamente compatibile con la CEDU, ivi compresa la
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dellĠuomo relativa
allĠart. 3 della CEDU (v., in particolare, sentenza NA. c.
Regno Unito, cit., ¤ 115‑117
nonch giurisprudenza ivi citata).
Sulle
spese
45 Nei confronti delle parti
nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non
possono dar luogo a rifusione.
Per
questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
LĠart. 15,
lett. c), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE,
recante norme minime sullĠattribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi,
della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale, nonch norme minime sul contenuto della protezione
riconosciuta, in combinato disposto con lĠart. 2, lett. e), della
stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che:
– lĠesistenza
di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la
protezione sussidiaria non subordinata alla condizione che questĠultimo
fornisca la prova che egli interessato in modo specifico a motivo di elementi
peculiari della sua situazione personale;
– lĠesistenza
di una siffatta minaccia pu essere considerata, in via eccezionale, provata
qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto
armato in corso, valutato dalle autorit nazionali competenti impegnate con una
domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali
viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un
livello cos elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile
rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione
correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un
rischio effettivo di subire la detta minaccia.
Firme
* Lingua processuale: l'olandese.