Tar Lazio,
Sez. II quater, Sent. n. 5360 del 30 maggio 2008, Pres. Conti, Rel. Santoleri.
M.A. – Ministero dellĠinterno.
Sul ricorso n. 7496/06, proposto da M. A., rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Claudia Pedrini e Alessandra Ramponi ed elettivamente domiciliato presso il suo
studio sito in Verona, Via Valverde n. 77.
contro
il MINISTERO DELLĠINTERNO in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso
dallĠAvvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei
Portoghesi n. 12 domiciliato per legge
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dellĠistanza di concessione della cittadinanza ai
sensi dellĠart. 9, comma 1, lett. f) della L. 5/2/92 n. 91, notificato in data
8/5/06, nonch di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e
comunque connessi al relativo procedimento, e per ogni ulteriore consequenziale
statuizione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto lĠatto di costituzione in giudizio dellĠAmministrazione resistente;
Visti tutti gli atti di causa;
Udita alla pubblica udienza del 30 aprile 2008 la relazione della Dott.ssa
Stefania Santoleri, e uditi, altres, lĠAvv. Paciello su delega dellĠAvv.
Pedrini per la parte ricorrente e lĠAvv. dello Stato P. Palmieri per
lĠAmministrazione resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO.
In data 20/3/03 il ricorrente ha presentato alla Prefettura di Verona istanza
diretta ad ottenere la cittadinanza italiana, ai sensi dellĠart. 9 comma 1,
lett. f) della L. 5/2/92 n. 91.
La sua richiesta stata respinta con il provvedimento dellĠ8/5/06, nel quale
lĠAmministrazione, dopo aver sottolineato come la concessione della
cittadinanza sia un provvedimento altamente discrezionale che presuppone una
valutazione di opportunit, ha rilevato che il ricorrente avrebbe una
personalit non completamente affidabile sotto il profilo dellĠordine pubblico
e della convivenza civile e che – in assenza di particolari benemerenze
– non si rinvenivano ragioni di opportunit per concedergli la cittadinanza
italiana.
Avverso detto provvedimento il ricorrente deduce i seguenti motivi di gravame:
Violazione e falsa applicazione dellĠart. 10 bis della L. 241/90, carenza di
motivazione e di istruttoria.
Lamenta il ricorrente la violazione dellĠart. 10 bis della L. 241/90 in quanto
lĠAmministrazione non avrebbe provveduto a comunicargli i motivi ostativi
allĠaccoglimento della sua domanda.
Eccesso di potere per motivazione insufficiente e contraddittoria.
Deduce il ricorrente che il diniego di cittadinanza si fonderebbe su due
condanne per furto risultanti dal casellario giudiziario datato 25/10/03.
Con riferimento a dette condanne, la Prefettura di Verona in data 11/2/05
avrebbe chiesto alla Questura di Roma notizie integrative rispetto a quelle
fornite della Questura di Verona: la Questura di Roma non avrebbe fornito
notizie aggiornate, poich alla data dellĠ11/2/05 il ricorrente aveva gi
ottenuto la riabilitazione.
La riabilitazione avrebbe comportato, secondo il ricorrente, il venir meno
degli elementi ostativi alla concessione della cittadinanza.
Violazione dellĠart. 9 della L. 91/92. Falsa applicazione degli artt. 5, 7 e 8
della L. 91/90. Incompetenza. Eccesso di potere.
Il Ministero dellĠInterno non sarebbe competente ad adottare i provvedimenti in
materia di cittadinanza, trattandosi di prerogativa del Presidente della
Repubblica dietro parere del Consiglio di Stato.
Pertanto il provvedimento impugnato, adottato dal Ministro dellĠInterno –
Sottosegretario di Stato – sarebbe viziato per incompetenza.
In conclusione insiste il ricorrente per lĠaccoglimento del ricorso.
LĠAmministrazione intimata si costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto
del ricorso per infondatezza.
Con O.P.I. n. 154/07 il Presidente della Sezione II Quater ha chiesto al
Ministero di fornire documentati chiarimenti in ordine al ricorso, e di
trasmettere copia degli atti istruttori sulla base dei quali stato adottato
il provvedimento impugnato.
In data 20/6/07 lĠAmministrazione dellĠInterno ha depositato tutta la
documentazione richiesta.
AllĠudienza pubblica del 30 aprile 2008 il ricorso stato trattenuto in
decisione.
DIRITTO.
Come meglio dedotto in narrativa il ricorrente – cittadino marocchino
– residente da oltre 10 anni in Italia, ha chiesto con istanza del
23/3/03, diretta alla Prefettura di Verona, la concessione della cittadinanza
italiana.
LĠAmministrazione, nello svolgimento dellĠistruttoria, ha acquisito il parere
della Prefettura di Verona dellĠ11/2/05.
In detto parere la Prefettura si espressa negativamente in ordine alla
concessione della cittadinanza, in considerazione delle due condanne per furto
riportate dellĠinteressato, risultanti dal certificato del casellario
giudiziale.
Il ricorrente, infatti, stato condannato per furto con sentenza del Pretore
di Roma del 27/1/87, e con sentenza del Pretore di Verona del 19/4/94.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione dellĠart.
10 bis della L. 241/90, non avendogli lĠAmministrazione comunicato il preavviso
di diniego impedendogli, quindi, di partecipare al procedimento.
Con il secondo motivo di gravame, invece, denunzia il vizio di motivazione del
provvedimento impugnato, sostenendo – in particolare – che
lĠAmministrazione non avrebbe tenuto in alcun conto il provvedimento di
riabilitazione concesso dal Tribunale di Sorveglianza il 13/4/04, in data
anteriore alla pronuncia sulla richiesta di concessione della cittadinanza.
Il Ministero dellĠInterno ha replicato che entrambi i profili di censura non
sarebbero fondati, in quanto lĠomessa comunicazione ex art. 10 bis della L.
241/90 non potrebbe costituire vizio di legittimit dellĠatto, atteso che il
procedimento non avrebbe potuto avere un esito diverso, e che comunque
lĠintervenuta riabilitazione avrebbe dovuto essere comunicata dallo stesso
ricorrente.
La tesi dellĠAmministrazione non pu essere condivisa.
LĠobbligo di comunicazione del preavviso di rigetto stabilito dallĠart. 10 bis
della L. 241/90 si applica a tutti i procedimenti amministrativi, ivi compresi
quelli relativi alla concessione della cittadinanza (T.A.R. Liguria Sez. II
6/2/06 n. 93).
Pertanto, anche nel caso di specie il Ministero dellĠInterno avrebbe dovuto
comunicare al ricorrente il preavviso di rigetto, consentendogli –
peraltro - di produrre il provvedimento di riabilitazione.
Occorre per verificare, se nella fattispecie, la violazione dellĠart. 10 bis
della L. 241/90 comporti lĠillegittimit del provvedimento finale, considerato
che ai sensi dellĠart. 21 octies della stessa legge, il giudice in presenza di
vizi formali, non pu annullare il provvedimento se le violazioni formali non
abbiano inciso sulla legittimit sostanziale del provvedimento (cfr. Cons.
Stato Sez. IV 12/9/07 n. 4828).
In altre parole, occorre verificare se il provvedimento non avrebbe potuto
avere un contenuto diverso.
Ritiene il Collegio che sia per la natura altamente discrezionale del
provvedimento, sia per la sussistenza di fatti nuovi non conosciuti
dallĠAmministrazione al momento dellĠadozione del provvedimento di reiezione
della richiesta di concessione della cittadinanza (lĠintervenuta
riabilitazione), la tesi dellĠAmministrazione non possa essere condivisa.
Come ha correttamente rilevato il Ministero dellĠInterno, il provvedimento di
concessione della cittadinanza atto ampiamente discrezionale, in quanto il
possesso dei requisiti prescritti il presupposto necessario, ma non
sufficiente per ottenere il provvedimento concessorio, poich la decisione
sullĠistanza resta comunque subordinata ad una valutazione di opportunit
politico-amministrativa.
Rilevante il giudizio sulla moralit del richiedente, e nel caso di specie,
il giudizio finale stato reso tenendo conto del parere negativo rilasciato
dalla Prefettura di Verona, nel quale si fa espresso riferimento ai precedenti
penali per furto.
Il Ministro dellĠInterno, nel respingere la domanda, non ha tenuto in alcun
conto – non essendone edotto – dellĠintervenuto provvedimento di
riabilitazione del richiedente: il rispetto delle garanzie procedimentali di
cui allĠart. 10 bis della L. 241/90 avrebbe consentito al ricorrente di
produrre lĠordinanza di riabilitazione, mettendo lĠAmministrazione in
condizione di esaminare la sua richiesta sulla base della aggiornata situazione
di fatto.
Ci non implica – come erroneamente ritenuto dal ricorrente nel secondo
motivo – che lĠintervenuta riabilitazione costituisca elemento tale da
comportare automaticamente lĠaccoglimento dellĠistanza, permanendo comunque
lĠampia discrezionalit dellĠAmministrazione nella valutazione delle condizioni
soggettive del richiedente il beneficio; nondimeno, per, ritiene il Collegio
che lĠAmministrazione nellĠadottare il provvedimento, avrebbe dovuto tener
conto di tutte le circostanze di fatto, ivi compresa quella relativa
allĠintervenuta riabilitazione del condannato.
Risulta pertanto fondato il primo motivo di censura.
Deve essere invece respinto il terzo motivo di ricorso con il quale il
ricorrente lamenta il vizio di incompetenza.
Come ha correttamente rilevato il Ministero dellĠInterno nella relazione
istruttoria depositata in giudizio in esecuzione dellĠO.P.I., ai sensi
dellĠart. 5 comma 1 del D.P.R. 12/10/93 n. 572, concernente il ÒRegolamento di
esecuzione della legge 5 febbraio 1992 n. 91Ó competente a respingere con
provvedimento formale lĠistanza di concessione della cittadinanza ex art. 9
della legge stessa il Ministro dellĠInterno, la cui competenza stata poi
delegata al Sottosegretario di Stato.
Peraltro, il Consiglio di Stato ha precisato che gi il tenore testuale della
norma esclude la necessit dellĠintervento del Capo dello Stato, allorquando il
Ministro dellĠInterno non ritenga di formulare la relativa proposta di
concessione della cittadinanza. Il potere di proposta del Ministro dellĠInterno
conclude una autonoma fase procedimentale che culmina, in caso di esito
sfavorevole per il richiedente, in un provvedimento lesivo della sua sfera
giuridica nei cui confronti sono attivabili gli ordinari rimedi approntati
dallĠordinamento (Cons. Stato Sez. IV 10/8/00 n. 4460; T.A.R. Liguria Sez. II
6/2/06 n. 93).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei soli limiti in precedenza
precisati, salvi e riservati gli ulteriori provvedimenti dellĠAmministrazione.
Quanto alle spese di lite, sussistono comunque giusti motivi per disporne la
compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Seconda Quater -
accoglie
il ricorso in epigrafe indicato, e per lĠeffetto annulla il provvedimento
impugnato nei limiti precisati in motivazione, salvi e riservati gli ulteriori
provvedimenti dellĠAmministrazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorit amministrativa.
Cos deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2008.