Tar Lazio, Sez. II quater, Sent. n. 5360 del 30 maggio 2008, Pres. Conti, Rel. Santoleri. M.A. – Ministero dellĠinterno.


Sul ricorso n. 7496/06, proposto da M. A., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudia Pedrini e Alessandra Ramponi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Verona, Via Valverde n. 77.
contro
il MINISTERO DELLĠINTERNO in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dallĠAvvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12  domiciliato per legge
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dellĠistanza di concessione della cittadinanza ai sensi dellĠart. 9, comma 1, lett. f) della L. 5/2/92 n. 91, notificato in data 8/5/06, nonchŽ di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto lĠatto di costituzione in giudizio dellĠAmministrazione resistente;
Visti tutti gli atti di causa;
Udita alla pubblica udienza del 30 aprile 2008 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altres“, lĠAvv. Paciello su delega dellĠAvv. Pedrini per la parte ricorrente e lĠAvv. dello Stato P. Palmieri per lĠAmministrazione resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO.
In data 20/3/03 il ricorrente ha presentato alla Prefettura di Verona istanza diretta ad ottenere la cittadinanza italiana, ai sensi dellĠart. 9 comma 1, lett. f) della L. 5/2/92 n. 91.
La sua richiesta  stata respinta con il provvedimento dellĠ8/5/06, nel quale lĠAmministrazione, dopo aver sottolineato come la concessione della cittadinanza sia un provvedimento altamente discrezionale che presuppone una valutazione di opportunitˆ, ha rilevato che il ricorrente avrebbe una personalitˆ non completamente affidabile sotto il profilo dellĠordine pubblico e della convivenza civile e che – in assenza di particolari benemerenze – non si rinvenivano ragioni di opportunitˆ per concedergli la cittadinanza italiana.
Avverso detto provvedimento il ricorrente deduce i seguenti motivi di gravame:
Violazione e falsa applicazione dellĠart. 10 bis della L. 241/90, carenza di motivazione e di istruttoria.
Lamenta il ricorrente la violazione dellĠart. 10 bis della L. 241/90 in quanto lĠAmministrazione non avrebbe provveduto a comunicargli i motivi ostativi allĠaccoglimento della sua domanda.
Eccesso di potere per motivazione insufficiente e contraddittoria.
Deduce il ricorrente che il diniego di cittadinanza si fonderebbe su due condanne per furto risultanti dal casellario giudiziario datato 25/10/03.
Con riferimento a dette condanne, la Prefettura di Verona in data 11/2/05 avrebbe chiesto alla Questura di Roma notizie integrative rispetto a quelle fornite della Questura di Verona: la Questura di Roma non avrebbe fornito notizie aggiornate, poichŽ alla data dellĠ11/2/05 il ricorrente aveva giˆ ottenuto la riabilitazione.
La riabilitazione avrebbe comportato, secondo il ricorrente, il venir meno degli elementi ostativi alla concessione della cittadinanza.
Violazione dellĠart. 9 della L. 91/92. Falsa applicazione degli artt. 5, 7 e 8 della L. 91/90. Incompetenza. Eccesso di potere.
Il Ministero dellĠInterno non sarebbe competente ad adottare i provvedimenti in materia di cittadinanza, trattandosi di prerogativa del Presidente della Repubblica dietro parere del Consiglio di Stato.
Pertanto il provvedimento impugnato, adottato dal Ministro dellĠInterno – Sottosegretario di Stato – sarebbe viziato per incompetenza.
In conclusione insiste il ricorrente per lĠaccoglimento del ricorso.
LĠAmministrazione intimata si  costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con O.P.I. n. 154/07 il Presidente della Sezione II Quater ha chiesto al Ministero di fornire documentati chiarimenti in ordine al ricorso, e di trasmettere copia degli atti istruttori sulla base dei quali  stato adottato il provvedimento impugnato.
In data 20/6/07 lĠAmministrazione dellĠInterno ha depositato tutta la documentazione richiesta.
AllĠudienza pubblica del 30 aprile 2008 il ricorso  stato trattenuto in decisione.
DIRITTO.
Come meglio dedotto in narrativa il ricorrente – cittadino marocchino – residente da oltre 10 anni in Italia, ha chiesto con istanza del 23/3/03, diretta alla Prefettura di Verona, la concessione della cittadinanza italiana.
LĠAmministrazione, nello svolgimento dellĠistruttoria, ha acquisito il parere della Prefettura di Verona dellĠ11/2/05.
In detto parere la Prefettura si  espressa negativamente in ordine alla concessione della cittadinanza, in considerazione delle due condanne per furto riportate dellĠinteressato, risultanti dal certificato del casellario giudiziale.
Il ricorrente, infatti,  stato condannato per furto con sentenza del Pretore di Roma del 27/1/87, e con sentenza del Pretore di Verona del 19/4/94.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione dellĠart. 10 bis della L. 241/90, non avendogli lĠAmministrazione comunicato il preavviso di diniego impedendogli, quindi, di partecipare al procedimento.
Con il secondo motivo di gravame, invece, denunzia il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, sostenendo – in particolare – che lĠAmministrazione non avrebbe tenuto in alcun conto il provvedimento di riabilitazione concesso dal Tribunale di Sorveglianza il 13/4/04, in data anteriore alla pronuncia sulla richiesta di concessione della cittadinanza.
Il Ministero dellĠInterno ha replicato che entrambi i profili di censura non sarebbero fondati, in quanto lĠomessa comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/90 non potrebbe costituire vizio di legittimitˆ dellĠatto, atteso che il procedimento non avrebbe potuto avere un esito diverso, e che comunque lĠintervenuta riabilitazione avrebbe dovuto essere comunicata dallo stesso ricorrente.
La tesi dellĠAmministrazione non pu˜ essere condivisa.
LĠobbligo di comunicazione del preavviso di rigetto stabilito dallĠart. 10 bis della L. 241/90 si applica a tutti i procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli relativi alla concessione della cittadinanza (T.A.R. Liguria Sez. II 6/2/06 n. 93).
Pertanto, anche nel caso di specie il Ministero dellĠInterno avrebbe dovuto comunicare al ricorrente il preavviso di rigetto, consentendogli – peraltro - di produrre il provvedimento di riabilitazione.
Occorre per˜ verificare, se nella fattispecie, la violazione dellĠart. 10 bis della L. 241/90 comporti lĠillegittimitˆ del provvedimento finale, considerato che ai sensi dellĠart. 21 octies della stessa legge, il giudice in presenza di vizi formali, non pu˜ annullare il provvedimento se le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimitˆ sostanziale del provvedimento (cfr. Cons. Stato Sez. IV 12/9/07 n. 4828).
In altre parole, occorre verificare se il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso.
Ritiene il Collegio che sia per la natura altamente discrezionale del provvedimento, sia per la sussistenza di fatti nuovi non conosciuti dallĠAmministrazione al momento dellĠadozione del provvedimento di reiezione della richiesta di concessione della cittadinanza (lĠintervenuta riabilitazione), la tesi dellĠAmministrazione non possa essere condivisa.
Come ha correttamente rilevato il Ministero dellĠInterno, il provvedimento di concessione della cittadinanza  atto ampiamente discrezionale, in quanto il possesso dei requisiti prescritti  il presupposto necessario, ma non sufficiente per ottenere il provvedimento concessorio, poichŽ la decisione sullĠistanza resta comunque subordinata ad una valutazione di opportunitˆ politico-amministrativa.
Rilevante  il giudizio sulla moralitˆ del richiedente, e nel caso di specie, il giudizio finale  stato reso tenendo conto del parere negativo rilasciato dalla Prefettura di Verona, nel quale si fa espresso riferimento ai precedenti penali per furto.
Il Ministro dellĠInterno, nel respingere la domanda, non ha tenuto in alcun conto – non essendone edotto – dellĠintervenuto provvedimento di riabilitazione del richiedente: il rispetto delle garanzie procedimentali di cui allĠart. 10 bis della L. 241/90 avrebbe consentito al ricorrente di produrre lĠordinanza di riabilitazione, mettendo lĠAmministrazione in condizione di esaminare la sua richiesta sulla base della aggiornata situazione di fatto.
Ci˜ non implica – come erroneamente ritenuto dal ricorrente nel secondo motivo – che lĠintervenuta riabilitazione costituisca elemento tale da comportare automaticamente lĠaccoglimento dellĠistanza, permanendo comunque lĠampia discrezionalitˆ dellĠAmministrazione nella valutazione delle condizioni soggettive del richiedente il beneficio; nondimeno, per˜, ritiene il Collegio che lĠAmministrazione nellĠadottare il provvedimento, avrebbe dovuto tener conto di tutte le circostanze di fatto, ivi compresa quella relativa allĠintervenuta riabilitazione del condannato.
Risulta pertanto fondato il primo motivo di censura.
Deve essere invece respinto il terzo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta il vizio di incompetenza.
Come ha correttamente rilevato il Ministero dellĠInterno nella relazione istruttoria depositata in giudizio in esecuzione dellĠO.P.I., ai sensi dellĠart. 5 comma 1 del D.P.R. 12/10/93 n. 572, concernente il ÒRegolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992 n. 91Ó competente a respingere con provvedimento formale lĠistanza di concessione della cittadinanza ex art. 9 della legge stessa  il Ministro dellĠInterno, la cui competenza  stata poi delegata al Sottosegretario di Stato.
Peraltro, il Consiglio di Stato ha precisato che giˆ il tenore testuale della norma esclude la necessitˆ dellĠintervento del Capo dello Stato, allorquando il Ministro dellĠInterno non ritenga di formulare la relativa proposta di concessione della cittadinanza. Il potere di proposta del Ministro dellĠInterno conclude una autonoma fase procedimentale che culmina, in caso di esito sfavorevole per il richiedente, in un provvedimento lesivo della sua sfera giuridica nei cui confronti sono attivabili gli ordinari rimedi approntati dallĠordinamento (Cons. Stato Sez. IV 10/8/00 n. 4460; T.A.R. Liguria Sez. II 6/2/06 n. 93).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei soli limiti in precedenza precisati, salvi e riservati gli ulteriori provvedimenti dellĠAmministrazione.
Quanto alle spese di lite, sussistono comunque giusti motivi per disporne la compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Seconda Quater -
accoglie
il ricorso in epigrafe indicato, e per lĠeffetto annulla il provvedimento impugnato nei limiti precisati in motivazione, salvi e riservati gli ulteriori provvedimenti dellĠAmministrazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autoritˆ amministrativa.
Cos“ deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2008.