Interrogazioni
parlamentari al Parlamento europeo
5
dicembre 2008
E-6538/08
INTERROGAZIONE
SCRITTA di Marco Cappato (ALDE) e Marco Pannella (ALDE) alla Commissione
Oggetto: Art. 37, 2o comma
del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008
In
Italia, l'art. 37, 2o comma del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008
modifica lart. 1, 2o comma del Testo unico (T.U.) delle disposizioni
concernenti la disciplina dellimmigrazione e le norme sulla condizione dello
straniero.
La
precedente formulazione dell'art. 1, 2o comma T.U. rappresentava una clausola
di salvaguardia atta a garantire che in nessun caso la condizione giuridica del
cittadino dell'Unione potesse risultare peggiore o deteriore rispetto a quella
del cittadino straniero, a prescindere dal fatto che una determinata
fattispecie fosse regolata, per il cittadino dell'Unione, dal diritto
comunitario.
La
nuova formulazione sopprime tale salvaguardia e consente, per specifiche
materie, che il cittadino dell'Unione abbia un trattamento deteriore nell'ordinamento
italiano, rispetto al cittadino straniero. Il nuovo 2o comma, infatti, cos
prevede: il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati
membri dellUnione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione
dellordinamento comunitario.
La
disciplina dei cittadini comunitari quindi contenuta unicamente nei testi
normativi che danno attuazione al diritto comunitario.
In
particolare non si applicherebbero pi al cittadino comunitario le disposizioni
contenute nei commi 3o, 4o e 5o dell'art. 35 T.U. che garantivano a tutti i
non italiani, compreso lo straniero illegalmente presente, tutte le
prestazioni sanitarie urgenti o comunque essenziali.
Cesserebbe
di applicarsi al cittadino comunitario anche l'art. 5, 6o comma T.U. che elenca
situazioni soggettive per le quali il T.U. prevede che il soggiorno dello
straniero possa essere autorizzato (con rilascio di apposito permesso di
soggiorno) a tutela di uno specifico diritto o interesse, in particolare di
carattere umanitario, a prescindere dall'inserimento economico o dalla capacit
di mantenimento della persona il cui soggiorno debba essere autorizzato.
Considerati
il principio generale del divieto di discriminazioni e gli articoli 39, 43 e 49
del Trattato CE, in particolare l'art. 49, 2o comma, non ritiene la Commissione
che la norma introdotta nellordinamento italiano:
—
si
ponga in contrasto con il diritto comunitario, producendo effetti
discriminatori nel vietare lestensione ai cittadini comunitari dei benefici
riconosciuti ai cittadini di paesi terzi?
—
indebolisca
la posizione giuridica del cittadino dellUnione e potrebbe disincentivarlo
dallo stabilirsi in Italia, ponendosi, quindi, in contrasto con il diritto
comunitario (norme o comportamenti nazionali non possono limitare o scoraggiare
lesercizio della libert di circolazione delle persone)?
Ultimo
aggiornamento: 9 dicembre 2008