Interrogazioni parlamentari al Parlamento europeo

 

5 dicembre 2008

E-6538/08

INTERROGAZIONE SCRITTA di Marco Cappato (ALDE) e Marco Pannella (ALDE) alla Commissione

 

  Oggetto: Art. 37, 2o comma del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008

 

In Italia, l'art. 37, 2o comma del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 modifica lart. 1, 2o comma del Testo unico (T.U.) delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e le norme sulla condizione dello straniero.

La precedente formulazione dell'art. 1, 2o comma T.U. rappresentava una clausola di salvaguardia atta a garantire che in nessun caso la condizione giuridica del cittadino dell'Unione potesse risultare peggiore o deteriore rispetto a quella del cittadino straniero, a prescindere dal fatto che una determinata fattispecie fosse regolata, per il cittadino dell'Unione, dal diritto comunitario.

La nuova formulazione sopprime tale salvaguardia e consente, per specifiche materie, che il cittadino dell'Unione abbia un trattamento deteriore nell'ordinamento italiano, rispetto al cittadino straniero. Il nuovo 2o comma, infatti, cos prevede: il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dellUnione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dellordinamento comunitario.

La disciplina dei cittadini comunitari quindi contenuta unicamente nei testi normativi che danno attuazione al diritto comunitario.

In particolare non si applicherebbero pi al cittadino comunitario le disposizioni contenute nei commi 3o, 4o e 5o dell'art. 35 T.U. che garantivano a tutti i non italiani, compreso lo straniero illegalmente presente, tutte le prestazioni sanitarie urgenti o comunque essenziali.

Cesserebbe di applicarsi al cittadino comunitario anche l'art. 5, 6o comma T.U. che elenca situazioni soggettive per le quali il T.U. prevede che il soggiorno dello straniero possa essere autorizzato (con rilascio di apposito permesso di soggiorno) a tutela di uno specifico diritto o interesse, in particolare di carattere umanitario, a prescindere dall'inserimento economico o dalla capacit di mantenimento della persona il cui soggiorno debba essere autorizzato.

Considerati il principio generale del divieto di discriminazioni e gli articoli 39, 43 e 49 del Trattato CE, in particolare l'art. 49, 2o comma, non ritiene la Commissione che la norma introdotta nellordinamento italiano:

si ponga in contrasto con il diritto comunitario, producendo effetti discriminatori nel vietare lestensione ai cittadini comunitari dei benefici riconosciuti ai cittadini di paesi terzi?

indebolisca la posizione giuridica del cittadino dellUnione e potrebbe disincentivarlo dallo stabilirsi in Italia, ponendosi, quindi, in contrasto con il diritto comunitario (norme o comportamenti nazionali non possono limitare o scoraggiare lesercizio della libert di circolazione delle persone)?

 

Ultimo aggiornamento: 9 dicembre 2008